Agenzia Interregionale per il fiume Po
Agenzia Interregionale per il fiume Po
DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) | |
Affidamento ai sensi dell’articolo 183, comma 15, periodi dal tredicesimo al sedicesimo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedura aperta ex articolo 60 dello stesso decreto | |
Interventi sul tratto di fiume Po tra foce Secchia e Isola dei Caimani per la riqualificazione morfologica ed ambientale e il ripristino delle condizioni di navigabilità tra foce Secchia ed il meandro di Ostiglia (MN) Primo lotto: Isola Cirene | |
CUP: B65B18014280003 | CIG: 852037430E |
1. PREMESSE 4
1.1. Informazioni preliminari 4
1.2. Definizioni utilizzate 5
1.3. E-procurement 6
2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
2.1. Atti e Documentazione di gara 7
2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni 8
3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, ENTITA’ 10
3.1. Importi in gara (tutti gli importi sono in euro, esclusa l’I.V.A.) 10
3.2. Qualificazione delle prestazioni 12
3.3. Descrizione dell’intervento 13
3.4. Condizioni speciali di aggiudicazione e stipula del contratto 14
4. CAPO 4. DURATA 14
5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI 15
5.1. Operatori economici che possono concorrere 15
5.2. Particolari fattispecie di Offerenti 15
5.3. Divieto di partecipazione plurima 17
6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE 17
6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) 17
6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) 18
6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice) 18
6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria 18
6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale 19
6.6. Motivi di esclusione imputabili al Progettista e relative dichiarazioni 20
7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 21
7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti) 21
7.2. Requisiti ai fini della Concessione 21
7.3. Raggruppamenti temporanei eterogenei 22
7.A. Sezione A. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 22
A.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti) 22
A.2. Capacità economico e finanziaria (cifra d’affari in lavori) 22
A.3. Altri requisiti per l’esecuzione dei lavori 23
A.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate 24
A.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane e i consorzi stabili 25
A.6. Assenza dei requisiti per l’esecuzione dei lavori Errore. Il segnalibro non è definito.
7.B. Sezione B. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA PER LA PROGETTAZIONE 25
B.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti) 25
B.2. Capacità economico e finanziaria 25
B.3. Capacità tecnica e professionale 26
B.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE 29
B.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e i consorzi stabili 31
B.6. Indicazioni per lo staff tecnico delle imprese Errore. Il segnalibro non è definito.
7.C. Sezione C. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA PER I FINANZIATORI 31
8. CAPO 8. AVVALIMENTO 32
8.1. Prescrizioni per il ricorso all’avvalimento 32
8.2. Contratto di avvalimento 33
9. CAPO 9. SUBAPPALTO O APPALTO A TERZI Errore. Il segnalibro non è definito.
9.1. Subappalto ordinario Errore. Il segnalibro non è definito.
9.2. Subappalto qualificante o appalto a terzi Errore. Il segnalibro non è definito.
10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA 34
10.1. Garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti 34
10.2. Garanzia ulteriore di cui all’articolo 183, comma 9, del Codice dei contratti 35
11. CAPO 11. SOPRALLUOGO 35
12. CAPO 12. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI XXXX 35
12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC 35
12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici 35
13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI 36
13.1. Presentazione dell’Offerta 36
13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa 37
14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 37
14.1. Disciplina del soccorso istruttorio 37
14.2. Soccorso istruttorio informale 39
15. CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 39
15.1. Contenuto del plico all’esterno delle Buste delle offerte 39
15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 40
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 41
16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA TECNICA 42
16.1. Contenuto di merito e oggetto dell’offerta tecnica 42
16.2. Confezionamento dell’Offerta tecnica 45
16.3. Condizioni applicate all’Offerta tecnica 46
17. CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA ECONOMICA 47
17.1. Offerta economica 48
17.2. Elaborato informatico di Offerta 49
17.3. Piano economico-finanziario (PEF) 49
18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 50
18.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 50
18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta tecnica 51
18.3. Valutazione e attribuzione dei punteggi all’Offerta economica 53
18.4. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria 54
19. CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 54
19.1. Ammissione 54
19.2. Conclusione della fase di ammissione 56
20. CAPO 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 57
21. CAPO 21. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 57
21.1. Gestione delle Offerte tecniche 57
21.2. Apertura delle Offerte economiche 58
21.3. Offerte anomale o anormalmente basse 59
22. CAPO 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 60
22.1. Disciplina della verifica 60
22.2. Contenuto delle giustificazioni 61
23. CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 63
23.1. Aggiudicazione 63
23.2. Esercizio del diritto di prelazione e aggiudicazione a favore del Promotore 65
23.3. Stipula del contratto 65
24. CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 67
24.1. Controversie in materia di scelta del contraente 67
24.2. Controversie in materia contrattuale 67
24.3. Supplente 67
25. CAPO 25. NORME FINALI 68
25.1. Trattamento dei dati personali 68
25.2. Imposta di bollo 68
25.3. Accesso agli atti 69
25.4. Riserva di aggiudicazione, norme richiamate 70
1. PREMESSE
1.1. Informazioni preliminari
1.1.1. Concedente
Col termine di Concedente si intende la seguente Agenzia concedente:
--- AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 - XXXXX (Xxxxx)
--- Codice fiscale 92116650349 e partita IVA 02297750347
--- URL: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx
--- e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx
--- RUP (nel seguito «RUP»): Ing. Xxxxx Xxxxx
1.1.2. Profilo di committente
il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti è: xxx.xxxxxxxxx.xx – “Servizi - Albo On line – Bandi di gara”- Classifica MN-E-1198 Project – Financing
1.1.3. Oggetto della gara
a) Denominazione conferita dall’Amministrazione: Interventi sul tratto di fiume Po tra foce Secchia e Isola dei Caimani per la riqualificazione morfologica ed ambientale e il ripristino delle condizioni di navigabilità tra foce Secchia ed il meandro di Ostiglia (MN) - Primo lotto: Isola Cirene;
b) Affidamento: ai sensi dell’articolo 183, comma 15, periodi dal tredicesimo al sedicesimo, del Codice dei contratti, mediante procedura aperta ex articolo 60 dello stesso Codice dei contratti;
c) altre informazioni:
--- CUP: B65B18014280003
--- CIG: 852037430E
--- Luogo di esecuzione: NUTS: ITH52
1.1.4. Termini e modalità per la presentazione dell’offerta:
a) Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara; a tale scopo si precisa che:
--- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
--- in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell’Offerente e la Concedente non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell’eventuale ritardo o del mancato recapito;
--- tutti i termini previsti dalla Documentazione di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
b) la presentazione deve avvenire alla Stazione appaltante, al seguente indirizzo:
--- AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po_, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00
--- xxx. 00000 -Xxxxx ;
--- Xxxxxxx Xxxx e Contratti (piano terzo/3°);
c) la presentazione deve avvenire con una delle modalità:
--- a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
--- mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
--- nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
--- direttamente a mano senza le formalità;
d) la consegna all’indirizzo di cui alla lettera c), qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.30 alle ore 13.00; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate sul Profilo di committente;
d) il Plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
e) il Plico deve recare all’esterno, l’intestazione dell’Offerente, l’oggetto della gara, il termine di
scadenza di cui alla lettera a), e deve recare la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
f) le buste interne di cui alla lettera g) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio cui alla precedente lettera e);
g) il Plico pertanto deve contenere al proprio interno, la documentazione amministrativa di cui al Capo 6, al Capo 7 e al Capo 15 e due buste interne, come individuate nelle definizioni di cui al punto 1.2.2, lettera c), recanti l’intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:
«Offerta Tecnica»
«Offerta Economica».
e
1.2. Definizioni utilizzate
Nel presente Documento, anche con riferimento alla Premesse, sono assunte le definizioni che seguono.
1.2.1. Definizioni generali
a) «Codice dei contratti»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente e applicabile alla data di pubblicazione del bando di gara;
b) «Regolamento generale»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice dei contratti e per quanto non derogato dal presente Documento in relazione al diritto sopravvenuto;
c) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al punto 15.2 il cui modello è allegato del presente Documento; è relativo a ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato costituisce anche domanda di partecipazione;
d) «Decreto tariffe» il decreto del Ministero della giustizia 16 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente la relativa «Tavola Z-1» recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze»;
e) «Linee guida»: le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che comunque non vincolano i contenuti del presente Documento, come segue:
--- «Linee guida n. 1» recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 (in G.U. n. 137 del 13 giugno 2019);
--- «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018).
--- «Linee guida n. 9» recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato» approvate da ANAC con delibera n. 318 del 28 marzo 2018 (in G.U. n. 92 del 20 aprile 2018);
f) «V.I.A.»: il provvedimento regionale di Valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27- bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della lettera s) dell’Allegato III alla Parte seconda dello stesso decreto legislativo, nonché dell’articolo 5 della legge regionale Lombardia n. 5 del 1010 e Regolamento regionale di attuazione n. 5 del 2011.
1.2.2. Definizioni specifiche:
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un Capo si intende esteso a tutti i punti individuati da due o tre numeri aventi in comune il primo numero con la numerazione del Capo; ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
b) «Concedente»: il soggetto aggiudicatore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), che indice la gara, nel caso di specie AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po);
c) «Plico»: il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, composto dalle seguenti Buste interne:
--- «Busta Amministrativa» o «Busta A» o «Busta della Documentazione amministrativa» la busta con contenente l’intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalle dichiarazioni, dai documenti e atti di cui al Capo 15;
--- «Busta Tecnica» o «Busta B» o «Busta dell’Offerta tecnica» la busta con l’Offerta tecnica di cui al Capo 16;
--- «Busta Economica» o «Busta C» o «Busta dell’Offerta economica» la busta, contenente la dichiarazione di Offerta economica costituita dagli elementi di cui al Capo 17;
d) «Operatore economico»: una persona fisica o una persona giuridica, tre quelle di cui al Capo 5, che opera in piena autonomia ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolto nel presente procedimento (Offerente singolo, in Forma aggregata, consorzio, consorziato, ausiliario, controllato o collegato che assume in tutto o in parte i lavori, cooptato, cedente o affittante l’azienda o il ramo d’azienda ad altro Operatore economico nell’anno antecedente);
e) «Offerente»: un Operatore economico di cui alla precedente lettera d), che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera f) che si presentano unitariamente con un’unica offerta;
f) «Forma aggregata»: gli Operatori economici multipli, quali:
--- i raggruppamenti temporanei, distintamente tra Forma aggregata già perfezionata (ovvero già costituita con atto notarile di mandato di rappresentanza) e Forma aggregata non ancora perfezionata (con impegno a costituirsi formalmente dopo l’eventuale aggiudicazione ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti), di cui al punto 5.2.1;
--- gli Operatori economici (cosiddetti retisti) aggregati in contratto di rete di cui al punto 5.2.2;
g) «Categoria/e» e «Classifica»: rispettivamente:
--- le categorie individuate con gli acronimi di cui all’allegato A del Regolamento generale e all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
--- la classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 2, del Regolamento generale;
h) «Spese sostenute», l’importo delle spese per la predisposizione della proposta da parte del Promotore, ai sensi dell’articolo 183, comma 9, periodi secondo e terzo, del Codice dei contratti, comprensivo dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile, quantificato alla voce al rigo «E» nel Quadro economico di cui al punto 3.1.1, oggetto della garanzia ulteriore come indicato al punto 10.2;
i) «PEF», il Piano economico-finanziario, debitamente asseverato, di cui all’articolo 165, commi 1, 3 e 4, e all’articolo 183, comma 9, del Codice dei contratti, come descritto al punto 17.2;
l) «Impresa collegata»: l’impresa controllata dall’Operatore economico Offerente o controllante lo stesso Operatore, oppure collegata al medesimo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, che non è considerata «terza» ai sensi dell’articolo 174, comma 2, primo periodo, del Codice dei contratti, alla quale possono essere affidati i lavori direttamente dal Concessionario.
1.2.3. Definizione di Progettista:
Per «Progettista» o «Progettisti» si intendono i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice dei contratti, competenti e titolari dell’attività di progettazione, individuati dagli Offerenti nella documentazione amministrativa, come previsto dall’articolo 59, comma 1-bis, secondo comma, del Codice dei contratti e dagli articoli 87, comma 4, 79, comma 7, e 92, comma 6, del Regolamento generale, in una delle seguenti modalità:
a) indicati ma estranei agli Offerenti stessi (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 luglio 2020, n. 13), cosiddetti ausiliari che prestano un «avvalimento atipico»;
b) mandanti in raggruppamento temporaneo eterogeneo con gli Operatori economici che partecipano per la Concessione di lavori e, in tal caso, assumono anche la qualifica di Offerenti;
c) appartenenti allo staff tecnico dell’Offerente che concorre per i lavori in Concessione, a tale scopo contrattualizzati dall’Operatore economico che partecipa per la Concessione di lavori.
1.3. E-procurement
Il procedimento è indetto, si sviluppa e si conclude in forma cartacea tradizionale, ai sensi dell’articolo 52, comma 10, lettere b) e d), del Codice dei contratti; quale eccezione all’utilizzo delle piattaforme telematiche ammesso per le concessioni ai sensi della predetta norma.
Costituiscono eccezione il PEF degli Offerenti e l’elaborato informatico in Excel per la redazione dell’Offerta e la verifica del PEF, di cui al punto 17.2, che devono essere prodotti in forma digitale, su supporto magnetico (Compact Disk, pen drive o flash drive) introdotto nella Busta dell’Offerta economica.
La garanzia di segretezza delle offerte è tutelata dalla sigillatura dei plichi e delle buste interne.
Le comunicazioni con gli Offerenti sono garantite dalla corrispondenza trasmessa ai rispettivi domicili digitali (posta elettronica certificata).
2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. Atti e Documentazione di gara
2.1.1. Atti amministrativi propedeutici
a) In esecuzione della determina a contrattare n. 1347 del 18/11/2020, assunta dalla Direzione, la Concedente procede alla scelta del contraente al quale affidare la concessione di lavori pubblici di cui al Capo 3, mediante:
--- procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei contratti;
--- il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 173 e 95, comma 3, lettera b) e comma 6, del Codice dei contratti, in quanto compatibili;
b) il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
--- sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2;
--- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;
c) il bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni della U.E. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della U.E., serie S, reperibile al sito web xxxxx://xxx.xxxxxx.xx ;
d) il presente Documento e i documenti da questo richiamati, unitamente al DGUE di cui al punto 15.2, sono pubblicati sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2;
e) verbali delle Conferenza di servizi in data 10 ottobre 2017 e 9 dicembre 2017, di cui al Decreto della Regione Lombardia n. 4316 del 27 marzo 2018.
2.1.2. Documentazione a base di gara
La documentazione posta a base di gara è stata approvata unitamente alla determinazione a contrattare di cui al punto 2.1.1, lettera a), disponibile per gli Offerenti ed è costituita dalla proposta presentata dal promotore di cui al punto 3.4, composta da:
a) progetto di fattibilità tecnico-economica (già progetto preliminare), approvato con determina AIPo n. 59 del 2 febbraio 2018, adeguato e aggiornato con conseguente approvazione con determina AIPo n. 1347 del 18/11/2020, a sua volta composto dagli atti elencati in apposito documento rubricato «PP EE001 – Elenco elaborati», come segue:
--- n. 16 tra relazioni e documenti contabili, con numerazione da 1 a 15, comprendenti tra gli altri, il Calcolo sommario della spesa, il quadro economico, il cronoprogramma e gli atti di cui alle successive lettere b), c) e d);
--- n. 26 elaborati grafici, comprensivi di corografie, stato attuale, stato di progetto, individuazione delle fasi di realizzazione, cantierizzazione ecc.;
b) Bozza di convenzione (schema di contratto di concessione), con allegata matrice dei rischi;
c) Specificazione delle caratteristiche della gestione;
d) PEF asseverato da Arcadia 888 s.r.l. (codice fiscale 11946441000), in data 09 ottobre 2019.
2.1.3. Clausole di prevalenza
a) Per quanto riguarda il procedimento di scelta del contraente il presente Documento prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme, predisposta
dalla Concedente o dal Promotore; per quanto riguarda invece le condizioni di natura contrattuale, prevalgono i documenti di cui al punto 2.1.2;
b) in ogni caso le condizioni essenziali e decisive ai fini del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Documento e non sono in contrasto con le analoghe clausole delle Linee guida di ANAC;
c) in particolare, il presente Documento è redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio indefettibile del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; articolo 26, paragrafo 1, della Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 e articolo 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014).
2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni
2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni
É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti previsti dal presente Documento, alle seguenti condizioni:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:
--- le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Concedente;
--- la Concedente provvede all’evasione delle richieste entro10 (dieci) giorni dalla scadenza di presentazione delle Offerte e saranno rese pubbliche dall’Amministrazione tramite pubblicazione, in forma anonima, sul sito internet della Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx 0 (xxx) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx – “Servizi - Albo On line – Bandi di gara”- Classifica MN-E-1198 Project – Financing – Faq;.
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Concedente non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) non si evadono richieste di chiarimenti o comunicazioni fatte telefonicamente;
c) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate esclusivamente mediante comunicazione recapitata all’indirizzo di cui al punto 1.1.1;
d) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’Operatore economico deve:
--- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
--- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l’ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
--- prendere atto che la Concedente non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono o che costituiscono aspetti di merito dell’offerta tecnica;
--- prendere atto che la Concedente non può formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell’Offerente.
2.2.2. Comunicazioni
Ai sensi dell’articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti, gli Offerenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:
a) l’indicazione è fatta preferibilmente all’interno del DGUE di cui al punto 15.2;
b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante da registro INI-Pec istituito dal Ministero dello sviluppo economico o, se assente, quello risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 7.1;
c) salvo quanto disposto al punto 2.2.3, tutte le comunicazioni agli Offerenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale dell’Offerente;
d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei di inagibilità dello stesso, sono tempestivamente segnalate alla Concedente;
e) la Concedente è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni o in caso di erronea indicazione del domicilio digitale o di violazione degli obblighi di segnalazione delle modifiche intervenute allo stesso.
2.2.3. Modalità di comunicazione
Le comunicazioni della Concedente agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:
a) la pubblicazione sul Profilo di committente nei seguenti casi:
--- aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
--- risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
--- convocazioni in luoghi, date od orari diversi da quelli già determinati;
b) il recapito al domicilio digitale (PEC) di cui al punto 2.2.2, nei seguenti casi:
--- eventuale soccorso istruttorio;
--- altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
--- comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti se non già pubblicate sul profilo di committente;
c) in ogni caso ogni comunicazione resa agli Offerenti:
--- in Forma aggregata, anche non ancora costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata all’Operatore economico mandatario, capogruppo, o capofila designato;
--- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
--- che hanno fatto ricorso all’avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari;
--- che hanno stipulato un contratto di affitto o di cessione di azienda o di ramo di azienda, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici affittanti o cedenti;
--- che hanno indicato una o più Imprese collegate per l’esecuzione dei lavori, si intende automaticamente estesa a tali imprese;
--- che hanno indicato un Progettista non incardinato nello staff tecnico dell’Offerente, si intende automaticamente estesa al Progettista.
2.2.4. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all’accesso
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente senza altro ulteriore adempimento:
a) la piena conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l’aggiudicazione;
b) l’assenso all’accesso dei controinteressati alla documentazione amministrativa presentata in gara, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando, per il trattamento dei dati, quanto previsto al punto 25.1;
c) l’assenso all’accesso dei controinteressati, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del
d.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013:
--- alle Offerte presentate in gara, fermo restando quanto previsto al punto 16.3, lettera f);
--- alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica delle offerte anormalmente basse, fermo restando quanto previsto al punto 22.2.1, lettera b);
d) in deroga a quanto previsto alle lettere precedenti e al punto 2.1.2, lettera d), il PEF del Promotore, integrante la proposta posta a base di gara, ancorché parte della documentazione della Proposta, è sottratto all’accesso, per tutta la fase di scelta del contraente, nella parte strutturale e di elaborazione, nonché nelle parti in cui possa rendere palese i contenuti dell’Offerta economica di cui al Capo 17, con differimento dell’accesso ad avvenuta aggiudicazione (AVCP, determinazione 6 marzo 2002, n. 4; Consiglio di Stato, sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 391 e n. 392; sez. V, 28 maggio 2009, n. 3319) anche ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, dell’articolo 98, comma 1, decreto legislativo n. 30 del 2005 e dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti.
3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, ENTITA’
3.1. Importi in gara (tutti gli importi sono in euro, esclusa l’I.V.A.)
L’importo presunto e stimato delle prestazioni è definito nel quadro economico integrante il progetto posto a base di gara ed è sinteticamente quantificato come segue. Tutti gli importi citati nel presente Documento sono espressi in euro e I.V.A. esclusa.
Tutti i valori superiori a 100.000 (centomila) euro sono da intendere approssimati di qualche decina di euro per ragioni dovute agli arrotondamenti del numero eccessivo di cifre dopo la virgola.
3.1.1. Quadro economico
A Lavori propedeutici e strumentali per permettere le attività in concessione A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso (Intervento 1) 19.568.463 A.2 Importo dei costi per l’attuazione dei Piani di sicurezza (Intervento 1) 200.000 | 19.768.463 | |
B Lavori oggetto della concessione: Rialzo argine maestro destro del fiume Po B.1 (Intervento 2): tratto da Quingentole a Revere 1.383.600 B.2 (Intervento 3): tratto da Foce Secchia a derivazione di Sabbioncello 2.818.051 B.3 (Intervento 4): tratto da Camatta a Foce Secchia 3.729.732 B.4 Importo dei costi per l’attuazione dei Piani di sicurezza 200.000 | 8.131.383 | |
C Altri costi e oneri a carico del Concessionario C.1 Caratterizzazione ex Allegato 4 del D.M. n. 161/2012 400.000 C.2 Xxxxxxx accertamenti e indagini 50.000 C.3 Imprevisti 500.000 C.4 Espropri 190.000 C.5 Progetto definitivo - SIA - V.Inc.A. 360.000 C.6 Progetto esecutivo - Piano di Sicurezza e Coordinamento 200.000 C.7 Contributo di gara ad ANAC --- C.8 Rimborsi all’AIPO per spese inerenti alla Concessione (vedasi distinta) 1.360.000 C.9 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche 30.000 C.10 Monitoraggio ambientale 15.000 C.11 Monitoraggio sedimentazione lanche 60.000 | 3.525.000 | |
C.12 | Controllo dragaggi effettuato da ente terzo 360.000 | |
D | Investimento diretto nella Concessione (B + C) | 11.656.383 |
E | Spese sostenute per redazione proposta (< 2,5% dell’investimento voci B+C) | 290.000 |
F | Investimento totale nella concessione (D + E) | 11.946.383 |
Distinta delle possibili destinazioni del contributo di cui alla voce «C.8». Il Concessionario deve versare al Concedente una somma determinata in euro 1.360.000 a titolo di rimborso spese forfetario per la Concessione, che il Concedente può utilizzare liberamente in via prioritaria per adempimenti e obbligazioni connessi alla Concessione. | ||
C.8 adempimenti e obbligazioni importo Annualità di erogazione | ||
a) Direzione Lavori e CSE 720.000 distribuiti nelle 12 annualità b) compensi ai Commissari e supporti al RUP 100.000 nella prima annualità c) incentivi funzioni tecniche art. 113 (ove dovuti) 340.000 nell’ultima (dodicesima) annualità d) spese di pubblicazione e amministrative 50.000 nella prima annualità e) eventuale bonifica bellica 50.000 nella prima annualità f) verifiche di progetto art. 46 del Codice 50.000 nella prima annualità g) Spese per collaudi 50.000 distribuiti nelle 12 annualità | ||
Totale 1.360.000 |
3.1.2. Importi rilevanti ai fini della partecipazione
Fatte salve le variazioni deli importi oggetto dell’Offerta economica di cui al Capo 17, gli importi posti a base e che assumono rilievo nel procedimento sono i seguenti:
a) importo del Canone di concessione per l’escavazione, determinato con decreto della Direzione Generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città Metropolitana, della Regione Lombardia, 22 dicembre 2016, n. 13734: euro 4,45 (quattro euro e quarantacinque centesimi) per metrocubo;
b) volume massimo di materiale scavabile e asportabile: 5.536.950 metri cubi;
c) durata della concessione: anni 12 (dodici), fisso e invariabile;
d) importo dell’investimento totale pertinente la concessione: somma degli importi di cui alla voce «B», e alla voce «C» del Quadro economico di cui al punto 3.1.1: euro 11.656.383;
e) contributo pubblico massimo: euro 4.870.964,50, corrispondente a compensazione parziale del Canone di concessione di cui alla lettera a), nella misura di euro 0,8797198 al metrocubo relativo al volume escavato di cui alla lettera b);
f) misura del contributo pubblico di cui alla lettera c), rispetto all’investimento nella concessione pari al 41,79%, corrispondente a euro 4.870.964,50 / 11.656.383.
3.1.3. Remunerazione e sintesi dei rapporti economici
a) I lavori propedeutici e strumentali (Intervento 1), nell’importo di cui al punto 3.1.1, voce «A», come ridotto in base all’Offerta economica dell’aggiudicatario, sono remunerati mediante corrispettivo costituito dalla compensazione di parte del Canone di concessione per escavazione di cui al punto 3.1.2, lettera a), per la quota corrispondente al predetto importo ribassato in fase di aggiudicazione, nella misura massima di euro 3,5702802 al metrocubo;
b) l’investimento in concessione (lavori di cui agli interventi 2, 3 e 4 e altri oneri del Concessionario) di cui al punto 3.1.1, voce «D», sono remunerati:
--- mediante compensazione di parte del Canone di concessione per escavazione di cui al punto 3.1.2, lettera e), nella misura massima di euro 0,8797198 al metrocubo (per un importo massimo di euro 4.870.964,50);
--- mediante commercializzazione del materiale litoide da parte del Concessionario, fermo restando che le spese operative per la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del materiale, nonché per ogni altra forma di gestione della Concessione, sono a carico e cura del Concessionario e, ad esse, è estraneo il Concedente;
c) T.I.R. di progetto (Tasso interno di rendimento del progetto): 6,07%.
3.1.4. Stima del Valore della Concessione
Il valore della concessione, di rilievo comunitario, ai fini dell’individuazione del procedimento applicabile, è stimato in euro 53.000.000, costituito, ai sensi dell’articolo 164, comma 1, del Codice dei contratti, dalla stima del fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA. Il valore approssimato è variabile in funzione dell’andamento del mercato e della conseguente stima dei ricavi, che tuttavia non incide né inciderà sui rapporti tra il Concessionario e il Concedente.
3.2. Qualificazione delle prestazioni
3.2.1. Qualificazione delle prestazioni di progettazione
I Servizi tecnici da svolgere sono qualificati con il Codice CPV 71335000-5, mentre i lavori da progettare sono qualificati ai sensi della tavola Z-1 allegata del d.m. 17 giugno 2016, in forma unitaria in quanto il progetto esecutivo, ancorché distinto in 4 interventi (Intervento 1, lavori strumentali e propedeutici e Interventi 2, 3 e 4, lavori in Concessione) può essere valutato unitariamente come segue:
ID Identificazione delle Opere Grado di Opere complessità «G» | Importo stimato dei lavori | ||
D.02 Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione 0,45 di corsi d'acqua e di bacini … (arrotondato) | 26.000.000 | ||
P.01 | Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati … Opere di configurazione di assetto paesaggistico (arrotondato) | 0,85 | 1.899.846 |
Importo totale | 27.899.846 | ||
di cui: | Importo dei lavori propedeutici e strumentali da progettare (Intervento 1) | 19.768.463 | |
Importo dei lavori in concessione da progettare (Interventi 2, 3 e 4) | 8.131.383 |
3.2.2. Qualificazione delle prestazioni di costruzione
I lavori da realizzare sono qualificati con il Codice CPV 45246100-4 e, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84 del Codice dei contratti e dell’articolo 61 del Regolamento generale e dell’allegato A del predetto Regolamento generale, sono così identificati:
Lavori propedeutici e strumentali Importi stimati (arrotondati) categoria (Intervento 1) Lavori netti Costi sicurezza Totale | ||
Importo 19.568.463 200.000 19.768.463 di cui: | ||
OG.08 Opere fluviali, di difesa, di 15.000.000 120.000 15.120.000 sistemazione idraulica e di bonifica OG.07 Opere di dragaggio 4.568.463 80.000 4.648.463 | ||
Lavori in concessione Importi stimati (arrotondati) categoria (Interventi 2, 3 e 4) Lavori netti Costi sicurezza Totale | ||
Importo 7.931.383 200.000 8.131.383 di cui: | ||
OG.08 Opere fluviali, di difesa, di 5.500.000 120.000 5.620.000 sistemazione idraulica e di bonifica OG.07 Opere di dragaggio 2.431.383 80.000 2.511.383 | ||
Ai fini della qualificazione degli Importi stimati (arrotondati) categoria esecutori dei lavori Lavori netti Costi sicurezza Totale Classifica | ||
OG.08 Opere fluviali, di difesa, di 20.500.000 240.000 20.740.000 VIII sistemazione idraulica e di bonifica | ||
OG.07 | Opere di dragaggio | 6.999.846 160.000 7.159.846 VI |
Importo totale | 27.499.846 400.000 27.899.946 (VIII) |
3.2.3. Qualificazione delle prestazioni e attività di gestione
Le attività di gestione sono qualificate con Codici CPV: 45112000-5 e 45246000-4 e comprendono:
a) quali prestazioni principali:
--- escavazioni e dragaggi in alveo o in adiacenza all’alveo;
--- manutenzione del territorio mediante scavi, ricalibrazioni, dragaggi, rinterri, tombamenti;
--- manutenzione del territorio mediante realizzazione di rilevati;
b) quali prestazioni secondarie:
--- manutenzione delle opere a verde;
--- realizzazione di monitoraggi di tipo ambientale e sedimentologico.
3.3. Descrizione dell’intervento
3.3.1. Attività di progettazione ed esecuzione
Sono previste:
a) a cura e carico dell’Offerente: la fase progettazione definitiva dei lavori in conformità agli articoli da 24 a 32 del Regolamento, in quanto applicabili alla fattispecie, le attività propedeutiche connesse da effettuare dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto ai sensi dell’articolo 165, comma 3, de Codice dei contratti;
b) a cura e carico del Concessionario, nella fase di progettazione:
--- il perfezionamento delle attività di espropriazione, per quanto necessarie;
--- l’acquisizione sul progetto definitivo di cui alla lettera a) di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, come previsti dall’ordinamento giuridico, compresa la V.I.A. ove necessario;
--- la progettazione esecutiva dei lavori in conformità agli articoli da 33 a 43 del Regolamento, in quanto applicabili alla fattispecie, comprensiva dell’adeguamento e della cantierizzazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
--- l’acquisizione della verifica positiva della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti;
c) nella fase di esecuzione dei lavori, la realizzazione di interventi sul tratto di fiume Po tra la foce Secchia e l’isola dei Caimani, per la riqualificazione morfologica ed ambientale e il ripristino delle condizioni di navigabilità tra la foce Secchia e il meandro di Ostiglia (MN) – Primo Lotto: Isola di Cirene.
3.3.2. Attività di gestione
Le caratteristiche dell’attività di gestione sono costituite da:
a) il rimodellamento dell’area golenale in corrispondenza del meandro di Ostiglia (Isola Cirene), comprese la movimentazione e l’asportazione artificiali di materiale litoide;
b) opere di piantumazione per compensazione degli habitat forestali di rilievo ivi presenti, per complessivi 12 ettari di bosco in aree da definire e da concordare con le Amministrazioni locali;
c) rialzo dell’argine maestro destro del Po nel tratto da Quingentole a Revere attualmente indicato nel Catasto delle arginature maestre del fiume Po (AdBPo, 2004) come ad elevato rischio di sormonto;
d) rialzo dell’argine maestro destro del Po nel tratto da Foce Secchia all’impianto di derivazione irrigua del Sabbioncello che allo stato attuale risulta ad una quota di circa un metro inferiore rispetto a quella del tratto di valle dell’argine e quella del corrispondente argine in sinistra idraulica;
e) il rialzo dell’argine maestro destro del Po nel tratto da Camatta a Foce Secchia;
f) dragaggi periodici della lanca dei Caimani, al fine di garantire l’operatività dei natanti della piarda di Quingentole;
g) il monitoraggio periodico della lanca dell’isola di Rodi, nelle modalità descritte negli elaborati del progetto posto a base di gara;
h) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, le arginature interessate ai lavori e le lanche, le riparazioni e sostituzioni necessarie, nonché ogni altra attività, in modo tale da assicurare costantemente l’ottimo stato ed il regolare funzionamento delle opere in progetto, sia nel loro complesso che nelle singole parti;
Il Concessionario provvede alla gestione degli interventi sul tratto di fiume direttamente mediante personale e mezzi propri, oppure mediante affidamento a terzi o mediante subappalto ad Operatori
economici subappaltatori, ferma restando la responsabilità in capo al Concessionario medesimo, e il controllo da parte della Concedente tramite la Direzione dei lavori, il RUP e il collegio dei collaudatori in corso d’opera che devono assicurare il rispetto di tutte le disposizioni che regolano le attività di realizzazione del progetto.
3.4. Condizioni speciali di aggiudicazione e stipula del contratto
Il procedimento è stato indetto, si sviluppa e si conclude ai sensi dell’articolo 183, comma 15, periodi dal tredicesimo al sedicesimo, del Codice dei contratti, pertanto:
a) la Proposta di cui al punto 2.1.2, presentata dal Promotore Raggruppamento temporaneo GRANULATI DONNINI S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 02242950364), CAVE DI QUINGENTOLE
s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 03409780362) e TECHNITAL S.p.A. (Codice fiscale e partita IVA 05139031008), è posta a base di gara e disponibile per tutti gli offerenti, ad eccezione del PEF, il cui accesso è differito fino all’aggiudicazione come previsto al punto 2.2.4, lettera d);
b) se il promotore non risulta aggiudicatario può esercitare, entro 15 (quindici giorni) dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario originario; in tal caso l’aggiudicatario originario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui alla voce del rigo «E» del quadro economico di cui al punto 3.1.1, garantito ai sensi del punto 10.2;
c) se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei medesimi limiti di cui alla lettera b);
d) in ogni caso il contratto di concessione non può essere stipulato prima dell’approvazione del progetto definitivo redatto dall’aggiudicatario nell’ambito delle sue obbligazioni necessarie per poter stipulare il contratto, ai sensi degli articoli 165, comma 3, e 183, comma 11, del Codice dei contratti;
e) ai sensi dell’articolo 165, comma 5, de Codice dei contratti il contratto è risolto se entro 18 (diciotto) mesi dalla stipula il Concessionario non produce il contratto di finanziamento erogato da un istituto di credito autorizzato ai sensi del Testi unico bancario, salvo che il Concessionario non faccia ricorso al Finanziamento bancario a medio o lungo termine ma ricorra esclusivamente alle risorse proprie oppure ricorra al finanziamento bancario unicamente a breve termine (inferiore a 18 mesi) o al finanziamento IVA.
4. CAPO 4. DURATA
La durata della Concessione è stabilita in 12 (dodici) anni, a partire dalla data di stipula del contratto, compresi i tempi per la progettazione esecutiva, per la realizzazione e il collaudo.
Qualora, prima del termine di scadenza della Concessione, il Concessionario abbia ultimato tutti gli Interventi e abbia esaurito le escavazioni fino al limite di cui al punto 3.1.2, lettera b), la Concessione cessa automaticamente in quanto sono stati raggiunti tutti gli obiettivi per i quali il Contratto è stato stipulato.
Qualora, al termine di scadenza della Concessione, il Concessionario abbia ultimato tutti gli Interventi ma non abbia ancora esaurito le escavazioni fino al limite di cui al punto 3.1.2, lettera b), il termine di scadenza è differito di un mese per ogni mc 25.000 (venticinquemila metri cubi) di volume ancora da escavare, comunque non oltre 24 (ventiquattro) mesi.
Fermo restando quanto previsto dal PEF di cui al punto 17.2:
a) i tempi necessari alla progettazione definitiva, alla sua approvazione e alle prestazioni propedeutiche finalizzate alla stipula del contratto, sono estranei alla predetta durata della Concessione in quanto necessariamente antecedenti la stipula;
b) gli oneri sostenuti dall’aggiudicatario (medio tempore ancora solo aggiudicatario in pendenza della stipula del contratto di concessione) per le finalità di cui alla lettera a), anteriormente alla stipula della convenzione sono ammesse nel PEF come assunte all’inizio della prima annualità di contratto.
5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI
5.1. Operatori economici che possono concorrere
La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) Operatori economici di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice dei contratti:
--- imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
--- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
--- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
--- Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;
b) Operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
--- riuniti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettere d) ed e), e 48 del Codice dei contratti;
--- aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
c) Operatori economici di cui all’articolo 46 del Codice dei contratti e agli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263, solo unitamente agli Operatori economici che concorrono per l’esecuzione dei lavori, in qualità di Progettisti come definiti al punto 1.2.3.
5.2. Particolari fattispecie di Offerenti
5.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici
Ferma restando l’ammissibilità di Raggruppamento temporanei eterogenei di cui al punto 7.3, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;
b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell’atto di conferimento e del notaio che ha provveduto a redigerlo e le condizioni di cui alla lettera c);
c) devono essere indicate le prestazioni o le quote di prestazioni per le quali ciascun Operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica e intende assumere, in conformità al punto 7.4 e in ottemperanza al principio che la Concedente deve conoscere in anticipo gli Operatori economici che eseguono le prestazioni;
d) ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5.2.2. Contratti di rete
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di
conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
5.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane
Ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative nonché ai consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b) e lettera c), del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:
a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l’esecuzione delle prestazioni; con l’assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l’esecuzione o per l’avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata» e avvalimento «a cascata»);
c) in deroga al divieto di cui alla lettera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l’esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di imprese artigiane o un consorzio di cooperative oppure un consorzio stabile di cui al punto 5.2.4, a questi ultimi si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b);
d) si applicano i divieti di cui al punto 5.3 la cui inosservanza comporta l’esclusione dalla partecipazione ed è sanzionata dall’articolo 353 del codice penale.
5.2.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione
In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui al presente Documento, si specifica quanto segue:
a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
c) ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili;
d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché per gli Offerenti organizzati in una delle forme di partecipazione di cui al punto 5.1, lettera b), a loro volta costituiti in forma societaria, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai
sensi dell’articolo 83, comma 3 e dell’allegato XVI dello stesso Xxxxxx dei contratti.
5.3. Divieto di partecipazione plurima
Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice dei contratti:
a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
--- individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
--- in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;
--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;
b) un Operatore economico:
--- non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Operatore economico che si presenta in concorrenza con quest’ultimo;
--- non può costituirsi ausiliario di Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli Operatori economici e se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo;
d) le condizioni ostative di cui al presente punto 5.3 trovano applicazione anche se è coinvolto il Progettista.
6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE
6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)
L’esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
L’esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
L’esclusione per i motivi di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come riportati rispettivamente ai punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso di imprenditore individuale: il titolare;
2) in caso di società di persone: tutti i soci;
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società;
6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
7) i direttori tecnici:
--- delle imprese, previsti dall’articolo 87, comma 4, del Regolamento generale;
--- delle società di ingegneria, previsti dall’articolo 3 del d.m. n. 263 del 2016;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l’esclusione è disposta se l’Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
c) del Progettista di cui al punto 1.2.3, lettere a) e b), nei limiti e alle condizioni di cui al punto 6.6.
6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria
6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
L’esclusione è disposta se l’Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (attualmente 5.000 euro);
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).
6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
L’esclusione è disposta se l’Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice dei contratti;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Concedente o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all’articolo 7 del
d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice dei contratti.
6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale
6.5.1. Motivi riconducibili all’articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice. (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
L’esclusione è disposta se l’Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni
ostative:
f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.
231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,
primo xxxxx, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Concedente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Concedente nei confronti del medesimo Operatore economico.
6.5.3. Protocollo di legalità e norme comportamentali
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
E’ escluso l’Operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del «Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei lavori pubblici nella provincia di Parma», sottoscritto presso la Prefettura di Parma in data 11 Luglio 2016. L’Operatore economico dichiara di conoscere integralmente tale documento che costituisce parte integrante del successivo contratto anche se non materialmente allegato.
6.5.4. Dichiarazione di responsabilità
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 9, del DGUE)
Gli Offerenti dichiarano di aver effettuato uno o più sopralluoghi sui siti interessati dall’offerta presentata, nonché di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara e che sia il sopralluogo che la presa visione sono stati esaustivi al fine di formulare un’offerta congrua e ponderata e prendono atto che tale dichiarazione non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara, come previsto dagli arresti di Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734.
6.6. Motivi di esclusione imputabili al Progettista e relative dichiarazioni
Quanto al Progettista di cui a punto 1.2.3, lettere a) e b):
a) trovano sempre applicazione i motivi di esclusione di cui ai punti 6.1 e 6.2 (articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti), con riferimento ai soggetti costituenti il Progettista, come elencati al punto 6.3, che comportano l’esclusione dell’Offerente;
b) trovano applicazione i motivi di esclusione di cui ai punti 6.4 e 6.5, che comportano l’esclusione dell’Offerente, se il Progettista si è costituito quale mandante in raggruppamento eterogeneo Offerente ai sensi del punto 1.2.3, lettera b);
c) trovano applicazione i motivi di esclusione di cui ai punti 6.4 e 6.5, che comportano l’esclusione dell’Offerente, se il Progettista è stato semplicemente indicato e individuato ai sensi del punto 1.2.3, lettera a) (ausiliario atipico) salvo che lo stesso non venga sostituito entro il termine assegnato dalla Concedente in applicazione analogica dell’articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, con le modalità di cui al punto 8.1.3, ove compatibili;
d) deve presentare le pertinenti dichiarazioni, mediante un proprio DGUE di cui al punto 15.2, o i propri DGUE se costituito a sua volta in Forma aggregata, in coerenza con le condizioni minime di cui al presente punto 6.6.
7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Documento. Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte presentate da concorrenti privi della qualificazione richiesta dal presente Documento.
7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1, del DGUE)
Tutti gli operatori economici devono essere iscritti al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata unitamente al numero e alla località di iscrizione, con indicazione del Codice ATECO 2017 dell’attività. L’Operatore economico deve risultare attivo e iscritto per un’attività pertinente o coerente con l’oggetto delle prestazioni.
Limitatamente ai Progettisti di cui alla Sezione 7.B il presente requisito è richiesto solo se sono organizzati in forma societaria.
Per attività pertinente o coerente si intende:
a) quella riportata nella sezione «Attività» e non quella indicata nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
b) che corrisponda ad uno o più d’uno dei codici ATECO individuati nelle seguenti sezioni previste per le diverse tipologie di Operatori economici nel presente Capo 7;
c) gli Operatori economici stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese di cui all’articolo 49 del Codice dei contratti, dimostrano l’iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza; se la legislazione del Paese non prevede l’iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.2. Requisiti ai fini della Concessione
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)
Sono richiesti i seguenti requisiti, con riferimento all’articolo 95 del Regolamento generale:
a) ai sensi del comma 1, lettera a), un fatturato medio annuo negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data del presente Documento, non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo stimato dell’investimento di cui al punto 3.1.2, lettera d); il fatturato corrisponde alla voce A, numero 1), del Conto economico risultante dai bilanci depositati o, per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio, della analoga voce delle denunce fiscali (ai fini IVA o ai fini delle imposte dirette); di conseguenza un fatturato medio annuo negli ultimi 5 (cinque) anni non inferiore a euro (11.656.383 x 10%) = 1.165.638;
b) ai sensi del comma 1, lettera b), un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo ovvero non inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo dell’investimento di cui al punto 3.1.2, lettera d); il requisito può essere raggiunto anche con il patrimonio netto per gli Operatori economici non tenuti alla costituzione del capitale sociale; il requisito corrisponde alla voce A del passivo dello Stato patrimoniale risultante dai bilanci depositati o della analoga voce delle denunce fiscali (ai fini IVA o ai fini delle imposte dirette) per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio; di conseguenza un capitale sociale o un patrimonio netto non inferiore a euro (11.656.383 / 20) = 582.819;
c) ai sensi del comma 1, lettera c), svolgimento negli ultimi 5 anni di attività affini a quelle previste dall’intervento per un importo medio annuo non inferiore al 5% (cinque per cento) dell’investimento previsto, ovvero non inferiore a euro (11.656.383 x 5%) = 582.819;
d) ai sensi del comma 1, lettera d), svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un’attività affine a quella prevista dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% (due per cento) dell’investimento previsto, ovvero non inferiore a euro (11.656.383 x 5%) = 233.128; a tale fine la pertinente dichiarazione deve indicare:
--- la descrizione sommaria dell’attività svolta;
--- il committente;
--- il periodo utile nel quale è stata svolta l’attività;
--- l’importo medio annuo dell’attività nel triennio utile;
e) ai sensi del comma 2, in alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettera c) e lettera d), l’Offerente può incrementare i requisiti previsti dalla lettera a) e dalla lettera b), nella misura di 1,5 (una virgola cinque) volte; di conseguenza per gli importi, rispettivamente, di euro 1.748.475 quanto al fatturato annuo medio ed euro 874.229 quanto al capitale sociale o patrimonio netto.
7.3. Raggruppamenti temporanei eterogenei
7.3.1. Operatori che si possono raggruppare ai fini della Concessione
Sono ammessi raggruppamenti temporanei costituiti da Operatori economici di cui al punto 5.1, lettere
a) e b), da Progettisti di cui al punto 1.2.3, lettera b), nonché da soggetti finanziatori disciplinati dal Testo unico bancario o altri investitori istituzionali di cui all’articolo 183, comma 17-bis, del Codice dei contratti. In particolare, da uno o più Operatori economici:
a) che concorrono per la Concessione in quanto tale, di cui al punto 7.2;
b) che nell’ambito della Concessione assumono l’esecuzione dei lavori, di cui al Capo 7, Sezione 7.A;
c) Progettisti che nella Concessione assumono la progettazione, di cui al Capo 7, Sezione 7.B;
d) finanziatori che concorrono per il finanziamento, di cui al Capo 7, Sezione 7.C.
Ciascuno dei concorrenti di cui alle lettere precedenti può essere costituito da un sub-raggruppamento omogeneo, nel senso che sia limitato a un ambito omogeneo (concessione in quanto tale, esecuzione dei lavori, progettazione e finanziamento), alle condizioni e con le modalità definite nel presente Capo 7.
7.3.2. Requisiti degli Operatori in Raggruppamento temporaneo che concorrono per la Concessione
Ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del Regolamento generale, nei raggruppamenti temporanei costituiti da Operatori economici di cui al punto 7.3.1, lettera a) (che concorrono per la Concessione inquanto tale) ogni Operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2, lettera a) e lettera b), nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del rotale, fermo restando il possesso in misura integrale in capo al raggruppamento temporaneo e il possesso della misura maggioritaria in capo al mandatario capogruppo.
7.3.3. Principio applicabile a tutti gli Operatori in Raggruppamento temporaneo
Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 5.2.5, ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve dichiarare esclusivamente i propri requisiti di selezione e partecipazione di cui al presenta Capo 7, senza richiamare o ripetere i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l’individuazione della sufficienza dei predetti requisiti è fatta d’ufficio dalla Concedente mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata.
7.A. Sezione A. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
A.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1, del DGUE)
Tutti gli Operatori economici che partecipano per l’esecuzione dei lavori, devono essere in possesso del requisito di cui al punto 7.1, con uno o più d’uno dei Codici ATECO della Classe 08.12, della Classe 09.90 oppure della Divisione 42 o del Gruppo 43.1.
A.2. Capacità economico e finanziaria (cifra d’affari in lavori)
(art. 84, comma 7, lettera a) del Codice; art. 61, comma 6, del Regolamento generale) (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, numero 1, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 83, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, e dell’articolo 61, comma 6, del Regolamento generale l’Offerente deve aver realizzato una cifra d’affari ottenuta con lavori svolti
mediante attività diretta ed indiretta, negli ultimi 5 (cinque) anni per i quali, alla data di scadenza del bando è disponibile la documentazione probatoria, risultante dalla documentazione di cui all’articolo 79, commi 3 e 4, del Regolamento generale per un importo non inferiore a 2 (due) volte l’importo dei lavori per i quali si qualifica mediante attestazione SOA in classifica VIII per un importo superiore a 20 milioni di euro.
Note di chiarimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto A.2
1. Per cifra d’affari in lavori relativa è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.
2. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
A.3. Altri requisiti per l’esecuzione dei lavori
A.3.1. Attestazioni SOA
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, come determinate al punto 3.2.2, ai sensi degli articoli 84 e 216, comma 14, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 61 del Regolamento generale, gli Offerenti devono essere in possesso delle attestazioni SOA nelle seguenti categorie e classifiche:
a) obbligatoriamente nella categoria prevalente OG8 in classifica VIII;
b) nella categoria scorporabile OG7 in classifica VI
c) è sufficiente l’attestazione SOA nella categoria OG8 in classifica VIII, se l’offerente si impegna a subappaltare o affidare a terzi i lavori della categoria OG7. È obbligatorio il possesso della certificazione ISO 9001:2015 annotata in calce all’attestazione a cura della SOA.
A.3.2. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D), del DGUE)
a) È obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA/IAF 28, per tutti gli Operatori economici che partecipano con un’attestazione SOA in classifica superiore alla II; ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento generale tale requisito deve risultare dall’attestazione SOA di cui al punto A.3;
b) è facoltativo il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015, per il settore IAF 28 oppure della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009; il possesso di tale requisito concorre alla valutazione dell’Offerta tecnica ai sensi dei punti 16.1.3, lettera c); a tal fine il requisito concorre alla valutazione se:
--- nei raggruppamenti temporanei è posseduto dall’Operatore economico mandatario o capogruppo;
--- nei consorzi di cooperative o di imprese artigiane e nei consorzi stabili è posseduto direttamente dal consorzio o dalla consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori della categoria prevalente;
c) le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b) devono essere state rilasciate sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell’Unione Europea o che ha sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.
A.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate
A.4.1. Ripartizione dei requisiti economico-finanziari (cifra d’affari)
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri del DGUE)
Fermo restando che ai singoli Operatori economici in Forma aggregata non è richiesta la coincidenza tra requisiti posseduti, prestazioni da eseguire e quote di partecipazione, tuttavia:
a) nelle Forme aggregate di tipo orizzontale il requisito deve essere posseduto:
--- dall’Operatore economico mandatario in misura maggioritaria (intesa come superiore a quella posseduta da ciascun Operatore economico mandante) e comunque non inferiore al 40% (quaranta per cento);
--- da ciascun Operatore economico mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento);
b) nelle Forme aggregate di tipo verticale il requisito deve essere posseduto da ciascun Operatore economico in relazione all’importo delle categorie assunte.
A.4.2. Ripartizione dei requisiti di attestazione SOA
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri del DGUE)
Fermo restando che ai singoli Operatori economici in Forma aggregata non è richiesta la coincidenza tra requisiti posseduti, prestazioni da eseguire e quote di partecipazione:
a) gli stessi singoli Operatori in Forma aggregata devono dichiarare:
--- il possesso dei requisiti di cui al punto A.3.1 (attestazioni SOA), in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intende assumere;
--- i lavori o le parti di lavori che si intendono assumere permettendo alla Concedente di conoscere in anticipo «chi fa cosa», comunque in misura non superiore ai requisiti posseduti;
b) nelle Forme aggregate di tipo orizzontale i requisiti devono essere posseduti:
--- dal mandatario o capogruppo in misura maggioritaria (intesa come misura superiore a ciascuna delle mandanti) e comunque non inferiore al 40% (quaranta per cento);
--- da ciascun Operatore economico mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento);
--- la condizione di possesso dei requisiti in misura maggioritaria e di possesso nelle diverse misure percentuali minime, non riguarda il requisito posseduto in assoluto dall’Operatore economico bensì il requisito che si intende apportato e utilizzato (cosiddetto «speso») ai fini della qualificazione nel presente procedimento;
--- la condizione di possesso dei requisiti in misura maggioritaria e di possesso nelle diverse misure percentuali minime devono sussistere distintamente con riferimento a ciascuna delle categorie di cui al punto 3.2.2;
c) nelle Forme aggregate di tipo verticale i requisiti devono essere posseduti:
--- dall’Operatore economico mandatario o capogruppo nella categoria prevalente di cui al punto 3.2.2; il quale può altresì possedere il requisito in una o più di una delle categorie scorporabili;
--- dagli Operatori economici mandanti nella categoria scorporabile non posseduta dall’Operatore economico mandatario;
d) ai sensi dell’articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, i lavori di una categoria possono essere assunti anche da Operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, in tal caso le condizioni di cui alla precedente lettera b), sono applicate separatamente con riferimento alle singole categorie, dando luogo ai cosiddetti raggruppamenti «misti» (costituiti da sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti verticali).
A.4.3. Operatori economici che non sono considerati terzi: Imprese collegate
Gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata che non sono in possesso dei requisiti di cui ai punti A.3.1 e A.3.2, possono affidare i lavori, in tutto o in parte, alle Imprese collegate, come definite al punto 1.2.2, lettera l), purché queste siano in possesso dei requisiti prescritti in relazione ai lavori a loro affidati.
Le imprese collegate che si intendono utilizzare per l’esecuzione, in tutto o in parte, dei lavori, devono presentare un proprio DGUE di cui al punto 15.2, nei limiti di quanto di loro pertinenza.
I lavori che non sono eseguiti direttamente dall’Offerente o dalle Imprese collegate devono essere appaltati a terzi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti.
A.4.4. Operatori economici cooptati
Gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara, in misura integrale, possono cooptare ulteriori Operatori economici, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del Regolamento generale. Gli operatori economici cooptati:
a) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
b) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti di selezione richiesti all’Offerente;
c) devono essere in ogni caso in possesso del requisito di cui al punto 7.1;
d) non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale degli stessi e comunque nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento; tale percentuale opera complessivamente in relazione al totale dei lavori affidati agli Operatori economici cooptati se più di uno;
e) devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l’Offerente, ma non si configurano come Offerenti bensì come mandanti atipici, non sottoscrivono l’offerta, non possono subappaltare, non assumono quote di partecipazione né presentano garanzie o assicurazioni;
f) presentano un proprio DGUE di cui al punto 15.2, nei limiti di quanto di loro pertinenza.
A.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane e i consorzi stabili
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri, e nella Parte IV, del DGUE)
Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l’esecuzione dei lavori devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e i requisiti di selezione di cui alla Sezione 7.A se utilizzati pe rla qualificazione del Consorzio; trova applicazione la disciplina di cui al punto 5.2.3.
7.B. Sezione B. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA PER LA PROGETTAZIONE
B.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti)
B.1.1. Idoneità professionale mediante iscrizione nei registri camerali (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1, del DGUE)
I Progettisti organizzati in forma societaria (società tra professionisti, società di ingegneria, società cooperative o altri tipi di società), devono essere iscritti al pertinente registro presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; tale iscrizione deve essere dichiarata con le modalità e avere i contenuti di cui al punto 7.1, con Codice ATECO del Gruppo 71.1.
B.1.2. Idoneità professionale mediante iscrizione nei registri professionali (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 2, del DGUE)
Ai professionisti coinvolti, sia in forma individuale che associata, che come appartenenti a società di professionisti o di ingegneria, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Ordine degli Ingegneri, nella sezione A; per interventi su viabilità e ingegneria idraulica (riserva ex articolo 51 del R.D. n. 2537 del 1925);
b) iscrizione all’Ordine dei Geologi, per le prestazioni di cui all’articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e dell’articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti.
B.2. Capacità economico e finanziaria
Ai sensi dell’articolo 83, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, non è richiesto il requisito del fatturato in servizi di ingegneria e architettura.
B.3. Capacità tecnica e professionale
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
Si raccomanda che ogni Operatore economico:
a) dichiari i propri requisiti nella misura sufficiente ai fini dell’ammissione, evitando dichiarazioni ultronee, eccessive o notevolmente eccedenti la misura dei requisiti richiesti, n quanto tali dichiarazioni oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non apportano alcuna utilità all’Offerente;
b) se in Forma aggregata deve limitarsi a dichiarare esclusivamente i propri requisiti non quelli di eventuali altri Operatori economici che si presentano in Forma aggregata con lo stesso; è la Concedente a sommare i requisiti dei singoli Operatori al fine dell’ammissibilità dell’Offerente in Forma aggregata.
B.3.1. Avvenuto svolgimento di servizi di ingegneria
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 3), del DGUE)
All’Offerente, ovvero al progettista raggruppato con l’Offerente o indicato dal medesimo Offerente, è richiesto il requisito consistente nell’aver svolto servizi tecnici di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, o servizi analoghi o connessi, alle condizioni indicate di seguito, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando sulla Guee n. 2020/S 233-576435 del 30.11.2020, per un importo dei lavori non inferiore ad una volta l’importo dei lavori, per la Classificazione definita al punto 3.2.1, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna A» della seguente tabella:
periodo utile di riferimento: dal 30/11/2010 al 30/11/2020 | |||||
ID | Declaratoria sintetica | Grado di | Importi | ||
Lavori da bando | Requisiti minimi: | ||||
opere complessità | Colonna A Colonna B | ||||
D.02 | Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale … | 0,00 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |
P.01 | Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati … | 0,85 | 1.899.846 | 1.899.846 | 759.938 |
A tale scopo ciascun Operatore economico deve allegare una distinta di lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all’Offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:
a) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro:
--- l’individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato, reperibile o riscontrabile presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
--- la descrizione sommaria e l’ubicazione;
--- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui alla lettera b);
--- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui alla lettera c);
--- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi della lettera d);
--- l’importo dei lavori, come individuato alla lettera e);
--- l’Operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di Operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
--- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall’Operatore economico Offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito;
--- il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all’Operatore economico solo se il professionista
che ha svolto il servizio è attualmente titolare di un Rapporto diretto con l’Offerente;
b) per i servizi svolti:
--- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo “ID Opere” di cui al punto 3.2.1, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità “G” superiore a quello previsto per l’intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:
ID opere | Lavori utilizzabili | Lavori | non | utilizzabili |
D.02 | D.01, D.03 | D.04, D.05 | ||
P.01 | P.02, P.03, P.04 | P.05, P.06 |
--- prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni come riportato nel prospetto che segue:
VII/a (art. 14 legge n. 143 del 1949) esclusi ponti e strutture in legno
I/g e IX/b (articoli 103 e 106 del d.m. n. 232 del 1991
D.02
P.01
Lavori utilizzabili ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949
ID opere
--- in ogni caso, sono utilizzabili lavori ai quali non sia stata attribuita una classificazione oppure sia
stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto alla presente lettera b), purché si tratti di lavori oggettivamente riconducibili a quelli oggetto del presente procedimento di gara, sulla base di qualsiasi elemento di prova;
--- quanto sopra illustrato, in ragione dell’applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, anche in parziale distonia con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC, in relazione all’individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;
c) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice o servizi analoghi o connessi con questi; tuttavia, un Operatore economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo lavoro sono stati svolti più servizi;
d) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel periodo di riferimento considerato utile, oppure la parte svolta all’interno dello stesso periodo, purché sia possibile dimostrarne il frazionamento temporale;
e) l’importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:
--- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l’importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
--- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
--- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
--- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
--- se non ricorrono i casi precedenti, quello risultante da qualunque atto facente fede fino a querela di falso per lavori i cui servizi non sono stati oggetto di formalità o recepimento in atti pubblici purché si dimostri che siano finalizzati all’ottenimento di un atto di assenso o di recepimento.
B.3.2. Altri requisiti ai fini della progettazione (servizi di ingegneria “di punta”)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 3), con specificazione, del DGUE)
E’ richiesto il requisito consistente nell’aver svolto servizi tecnici (cosiddetti “servizi di punta”), di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, o servizi analoghi o connessi, alle condizioni indicate di seguito, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo dei lavori non inferiore a 0,40 volte l’importo dei lavori, per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 3.2.1, per i
quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna B» della tabella di cui al punto 7.3.3. A tale scopo:
a) l’Operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” indicando, per ciascun lavoro, le informazioni di dettaglio di cui al precedente punto B.3.1;
b) tale dichiarazione può essere sostituita dall’individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di punta, all’interno della medesima distinta di cui al precedente punto B.3.1;
c) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti al precedente punto B.3.1. fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori per ogni Classificazione;
d) gli importi dei lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito dei servizi svolti di cui al precedente punto B.3.1.
B.3.3. Ulteriori requisiti ai fini della progettazione (Titoli di studio e professionali) (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 6), del DGUE)
L’Offerente, ovvero il progettista raggruppato con l’Offerente o indicato dal medesimo Offerente, deve disporre obbligatoriamente dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente e nominativamente:
a) professionisti iscritti agli Ordini di cui al punto A.1.2:
--- Ingegneri;
--- almeno un geologo per la redazione della relazione geologica, ai sensi dell’articolo 3 della legge n.
112 del 1963 e dell’articolo 31, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016;
b) un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) l’Offerente deve altresì indicare un professionista, tra quelli di cui alla lettera a), incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti.
B.3.4. Unità di personale tecnico impiegate nel triennio antecedente
L’Offerente, ovvero il progettista raggruppato con l’Offerente o indicato dal medesimo Offerente, deve aver utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data della pubblicazione del bando sulla Guee 2020/S 233-576435 del 30.11.2020, un numero di unità di personale tecnico non inferiore a 2 (due) volte il numero stimato necessario per l’espletamento dei servizi da affidare, individuato come di seguito:
periodo utile di riferimento: dal 30/11/2017 al 30/11/2020 | |||
Numero personale tecnico necessario all’espletamento dei servizi: | 10 | Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico: | 20 |
Ai fini del presente requisito:
a) per personale tecnico utilizzato si intendono:
--- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti “studi associati”);
--- i soci professionisti attivi in caso di società;
--- i dipendenti tecnici a tempo pieno;
--- i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
--- i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale;
--- i consulenti come definiti all’articolo 3, comma 5, lettera d), del d.m. n. 263 del 2016;
b) per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni, i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all’articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
c) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:
--- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo
di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
--- riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
--- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all’interno del periodo costituiti dai tre anni utili;
--- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
--- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;
d) non possono essere computati:
--- prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
--- personale tecnico distaccato presso terzi per tutto il periodo di distacco;
--- professionisti cooptati;
e) in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati soggetti addetti a compiti amministrativi o a mansioni diverse da quelle connesse ai servizi tecnici.
B.3.5. Sistemi di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D), del DGUE)
Sono obbligatori, quali requisiti di ammissione:
a) il possesso delle certificazioni del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, per il settore EA/IAF 34 con scopo pertinente;
b) il possesso delle certificazioni del sistema di garanzia della gestione ambientale della serie UNI EN ISO 14001:2015, per il settore EA/IAF 34 con scopo pertinente.
B.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE
B.4.1. Giovani professionisti
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, numero 6, del DGUE)
Nei raggruppamenti temporanei deve essere presente e coinvolto come progettista un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni dalla data del presente Documento, alle seguenti condizioni:
a) deve essere iscritto al relativo Ordine professionale tra quelli di cui al punto 7.1.2;
b) gli devono essere attribuite attività di progettazione e, a tale scopo, non rileva l’attribuzione di attività accessorie quali quelle di cui all’articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti, o di attività propedeutiche oppure afferenti alla fase esecutiva dei lavori;
c) deve essere coinvolto con una delle modalità individuate dall’articolo 4, comma 2, del d.m. n. 263 del 2016, oppure come mandante del Raggruppamento temporaneo di Progettisti;
d) non può essere un semplice cooptato;
e) gli eventuali requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.
B.4.2. Requisiti degli Operatori economici che partecipano in Forma aggregata
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri, per l’individuazione degli Operatori economici e per la ripartizione delle prestazioni)
Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 5.2.5, ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve dichiarare esclusivamente i propri requisiti di selezione e partecipazione senza richiamare o ripetere i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l’individuazione della sufficienza dei predetti requisiti è fatta d’ufficio dalla Concedente mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata; a tale scopo si applica la disciplina che segue:
a) i requisiti di cui al punto B.1 (idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in relazione alle proprie specificità professionali e alla propria condizione giuridica;
b) i requisiti di cui al punto B.2 (economico-finanziari) e al punto B.3.3 (unità di personale tecnico) devono essere posseduti dall’Operatore economico mandatario in misura maggioritaria; agli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima di tali requisiti;
c) i requisiti di cui al punto B.3.1 (servizi svolti, ovvero lavori per i quali sono stati svolti i servizi) devono essere posseduti dall’Operatore economico mandatario in misura maggioritaria almeno con riferimento alla Classificazione di lavori definita come prevalente al punto 3.2.2;
d) i requisiti di cui al punto B.3.2 (servizi di punta, ovvero lavori per i quali sono stati svolti i servizi di punta), essere posseduti dall’Operatore economico mandatario almeno con riferimento alla Classificazione di lavori definita come prevalente al punto 3.2; gli Operatori economici mandanti devono possedere i requisiti con riferimento alle Classificazioni di lavori anche diverse dalla prevalente, per quanto non posseduti dal mandatario; per ciascuna delle classificazioni di cui al punto
3.2 il singolo servizio o i singoli servizi che compongono la coppia, non possono essere frazionati, nel senso che la coppia di lavori per i quali sono stati svolti i servizi può essere apportata da due Operatori economici diversi, ma il singolo lavoro non può essere frazionato tra più Operatori economici;
e) i requisiti di cui al punto B.3.4, stante la loro natura strettamente soggettiva riconducibile a professionalità assumibili solo da persone fisiche, possono essere apportati da qualunque Operatore economico, mandante o mandatario, fermo restando che:
--- costituisce eccezione la funzione di cui allo stesso punto B.3.4, lettera a), che deve essere attribuita nell’ambito dell’Operatore economico mandatario o capogruppo;
--- in ogni caso i requisiti di natura professionale che presuppongono l’iscrizione in Ordini o Albi devono essere apportati dagli Operatori economici o dai professionisti che all’interno dell’Offerente sono indicati come titolari della relativa prestazione in base alle norme sulle competenze professionali;
f) ai singoli Operatori economici non è richiesta la perfetta coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna che per la Concedente è sempre ammessa purché l’Operatore economico mandatario o capogruppo abbia una partecipazione maggioritaria; tuttavia:
--- sono richiesti i requisiti di competenza e di professionalità coerenti con le prestazioni che intendono assumere ed eseguire;
--- se apportano esclusivamente la propria qualificazione professionale di cui al punto B.3.4, non è richiesta loro una quota minima di requisiti;
--- in ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla Forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli;
g) ovunque si richiedano i requisiti in misura maggioritaria per l’Operatore economico mandatario:
--- non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto dall’Operatore economico bensì la misura del requisito che lo stesso intende apportare e utilizzare (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione;
--- non si intende la maggioranza assoluta o superiore alla metà del totale ma una misura superiore a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun Operatore economico mandante;
--- l’Operatore economico in possesso dei requisiti in misura assoluta superiore a quello degli altri componenti della Forma aggregata può partecipare quale mandante utilizzando e spendendo solo una parte dei propri requisiti, inferiore ai requisiti spesi dall’Operatore economico mandatario, salvaguardando l’obbligo del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultimo;
--- limitatamente al requisito delle unità di personale tecnico, se per ragioni aritmetiche ciò non sia materialmente possibile, ovvero due o più Operatori economici apportino il requisito nella stessa misura, per maggioritaria si intende una misura non inferiore a quella di ciascun mandante;
h) agli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima dei requisiti di cui ai punti B.2 (economico-finanziari), B.3.1, (servizi svolti), B.3.2 (servizi di punta) e B.3.3 (unità di personale) fermo restando il possesso dei requisiti almeno nella misura non posseduta dal mandatario.
B.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e i consorzi stabili
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri, e nella Parte IV, del DGUE)
Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l’esecuzione o che apportano i requisiti al Consorzio nella misura in cui questo non possiede sufficienti requisiti in proprio, devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e, se del caso, i requisiti di selezione di cui al Capo 7, Sezione B.
B.6. Indicazioni per lo staff tecnico delle imprese
L’impresa qualificata per la progettazione mediante il proprio staff tecnico, ai sensi del combinato disposto degli articoli 79, comma 7, e 92, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla presente Sezione B in capo ai professionisti che compongono lo staff tecnico. Qualora lo staff tecnico non disponga di requisiti adeguati, devono ricorrere ai Progettisti indicati o raggruppati a tale scopo come previsto rispettivamente alle lettere a) e b) del punto 1.2.3.
7.C. Sezione C. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA PER I FINANZIATORI
Qualora nel Raggruppamento temporaneo Offerente siano inclusi soggetti finanziatori (enti o istituti) oltre al requisito di cui al punto 7.1, con Codici ATECO del Gruppo 64 o del Gruppo 65, questi devono essere in possesso di una abilitazione:
a) alla gestione creditizia e all’erogazione di crediti ai sensi del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) all’erogazione di crediti o alla partecipazione ad investimenti ai sensi di altra norma speciale;
c) se più di uno possono costituire tra di loro un raggruppamento (o meglio un sub-raggruppamento) temporaneo, un pool o un consorzio di finanziatori o un prestito sindacato, senza vincoli alle quote di partecipazione ferma restando la loro responsabilità solidale.
8. CAPO 8. AVVALIMENTO
8.1. Prescrizioni per il ricorso all’avvalimento
8.1.1. Oggetto dell’avvalimento
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, l’Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da uno o più altri Operatori economici (denominati “ausiliari”), alle seguenti condizioni:
a) non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione:
--- dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 6;
--- dei requisiti idoneità professionale di cui al punto 7.1;
--- dei requisiti relativi alle professionalità tecniche di cui al punto B.1.2;
b) l’avvalimento è ammesso per tutti gli altri requisiti;
c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’Operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’Operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’Operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
d) l’Operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione oggetto di avvalimento e non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti o in altri motivi di esclusione, fatto salvo quanto previsto al punto 8.1.2;
e) l’Operatore economico ausiliario non può:
--- partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
--- assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
--- utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;
--- avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
f) l’Offerente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria attestanti l’assenza dei motivi di esclusione e i requisiti di selezione di cui al Capo 6, al Capo 7 e al Capo 15, per quanto di pertinenza dell’ausiliario e, se necessario, una dichiarazione integrativa nei termini indicati alla lettera c) ove tali informazioni non siano fornite nel DGUE;
g) L’Offerente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
h) l’Operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti per il ricorso al subappalto;
i) non è ammessa alcuna forma di avvalimento in relazione agli elementi dell’Offerta tecnica di cui al Capo 16.
8.1.2. Sostituzione dell’Operatore economico ausiliario
Ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, l’Operatore che ha fatto ricorso all’avvalimento deve sostituire l’Operatore economico ausiliario:
a) in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione in quanto non soddisfi un criterio di selezione di cui al Capo 7 o incorra in un motivo obbligatorio di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti, ai sensi del secondo periodo della norma citata;
b) se incorre in uno dei motivi non obbligatori di esclusione, diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) su imposizione o richiesta del RUP, che assegna all’Offerente un termine congruo per la sostituzione, eventualmente prorogato una sola volta su richiesta motivata dello stesso Offerente;
d) entro il termine assegnato deve presentare, tramite l’Offerente che ha fatto ricorso all’avvalimento, i documenti e le dichiarazioni previste al punto 8.1.1, lettera f);
e) in caso di inutile decorso del termine assegnato, eventualmente differito, il RUP procede all’esclusione dell’Offerente dalla procedura;
f) la sostituzione non è ammessa e si procede all’esclusione dell’Offerente e dell’Operatore economico ausiliario nei seguenti casi:
--- in caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di falsa documentazione ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del Codice dei contratti;
--- in caso di violazione dei divieti di partecipazione plurima di cui al punto 8.1.1, lettera e).
8.2. Contratto di avvalimento
Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica con il quale l’Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’Operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento:
a) deve avere, pena di nullità, i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del Regolamento generale;
b) deve altresì contenere la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria, i quali devono essere individuati o chiaramente individuabili;
c) se non presentato può essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi del punto 14.1, purché sia preesistente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentabile o comprovabile con data certa;
d) la condizione di cui alla lettera c) si applica anche se è presentato con taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché non in palese violazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), e le condizioni che rimediano a tali difetti siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentabile o comprovabile con data certa.
9.1. Subappalto ordinario
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 174, comma 2, primo periodo, del Codice dei contratti:
a) l’Offerente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo tenendo presente che in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
b) non costituiscono subappalto le attività di cui all’articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti;
c) resta ferma la responsabilità esclusiva dell’Operatore economico aggiudicatario.
9.2. Subappalto qualificante o appalto a terzi
L’Offerente deve dichiarare obbligatoriamente di impegnarsi a subappaltare la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria della quale non possiede adeguata qualificazione. In difetto di tale obbligazione al subappalto l’Offerente deve, in alternativa totale o parziale:
a) indicare le Imprese collegate alle quali affiderà le prestazioni. In tal caso tali Imprese collegate non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui al Capo 6 e possedere i requisiti di qualificazione di cui al Capo 7, Sezione A, e devono altresì presentare il proprio pertinente DGUE;
b) appaltare a terzi, dopo la stipula del contratto, le stesse lavorazioni, mediante procedura di scelta del contraente in applicazione del Codice dei contratti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), e comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 164, comma 5, dello stesso Xxxxxx;
c) subappaltare a terzi, dopo la stipula del contratto, le stesse lavorazioni, alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 174 del Codice dei contratti, limitatamente alle lavorazioni che possano essere cumulate all’interno della categoria prevalente.
10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA
10.1. Garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti
Ai fini dell’ammissione alla gara deve essere presentata una garanzia provvisoria come descritto nel seguito, separatamente per quanto riguarda:
--- i lavori propedeutici e strumentali relativamente all’Intervento 1 (voce al rigo «A» del Quadro economico di cui al punto 3.1.1), per un importo garantito non inferiore a euro 197.684,63 pari all’1% (uno per cento) dell’importo del predetto intervento;
--- i lavori in concessione relativamente agli interventi 1, 2 e 3 e alle altre spese, per un importo garantito non inferiore a euro 81.313,83 pari all’1% (uno per cento) dell’importo dei lavori degli interventi in concessione (Voce al rigo «B» del Quadro economico di cui al punto 3.1.1);
Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, secondo periodo del Codice dei contratti, l’aliquota normale del 2% (due per cento) è ridotta in via ordinaria all’1% (uno per cento), al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, considerati sia l’intervento non presenta particolari complessità tecniche che un grado di rischio in fase di partecipazione notevolmente attenuato. Sono applicabili le eventuali ulteriori riduzioni di cui alla successiva lettera c) se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti. La garanzia provvisoria:
a) è costituita, a scelta dell’offerente, da fideiussioni bancarie o assicurative, o di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Concedente e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta prorogabile per altri 180 giorni a semplice richiesta del Concedente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti le fideiussioni devono essere intestate a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
b) ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice dei contratti, deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesto se l’offerente è una microimpresa, piccola o media impresa o, in caso di raggruppamento temporaneo, tutti gli operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;
c) l’importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti;
d) le garanzie e gli atti che le integrano, devono essere presentati in originale con sottoscrizione autografa del soggetto competente per conto dell’istituto garante recante l’indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità;
e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è la Concedente in intestazione;
f) la mancata presentazione della garanzia provvisoria, l’assenza dell’impegno di cui alla lettera b), così come la presentazione di una garanzia prestata da un garante diverso da quelli previsti dall’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti o non abilitato ai sensi della stessa norma, è causa di esclusione, senza possibilità rimedio tramite soccorso istruttorio;
g) non è causa di immediata esclusione la presentazione di una garanzia provvisoria con importo sottostimato per errata applicazione o interpretazione delle riduzioni previste dell’articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti, priva di una o più d’una delle condizioni di cui allo stesso articolo 93, comma
1, quarto periodo, commi 4, 5, 8 e 8-bis.
Note di chiarimento sulle riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria
1. L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili):
--- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.
--- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
2. L’importo può inoltre essere ridotto del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
3. La riduzione di cui al numero 2 è cumulabile con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
4. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica.
5. in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.
10.2. Garanzia ulteriore di cui all’articolo 183, comma 9, del Codice dei contratti
Ai sensi dell’articolo 183, comma 9, periodi secondo e terzo, e comma 13, primo periodo, del Codice dei contratti, deve essere presentata un’ulteriore garanzia, come segue:
a) per un importo garantito di euro 290.000,00 (voce al rigo «E» del Quadro economico al punto 3.1.1)
b) la garanzia di cui alla lettera a) deve essere prestata con le modalità, alle condizioni e con le scadenze di cui al punto 10.1, lettera a), lettera d) e lettera e);
c) trova applicazione il punto 10.1, lettere f) e g);
d) non trovano applicazione le condizioni di cui al punto 10.1, lettera b) e lettera c), in particolare non trovano applicazione le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti, connesse al possesso di particolari certificazioni;
e) non è causa di immediata esclusione la mancata presentazione della garanzia ulteriore di cui al presente punto 10.2, alla quale è possibile rimediare mediante il soccorso istruttorio di cui al Capo 14.
11. CAPO 11. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista la presa visione dei luoghi attestata dalla Concedente. Restano fermi:
a) l’obbligo, per l’Offerente, della presentazione della dichiarazione di cui al precedente punto 6.3.5 e alla Parte III, Sezione D, numero 9) del DGUE, con l’assunzione della relativa responsabilità;
b) la facoltà, rimessa all’autonomia dell’Offerente, di effettuare la visita dei luoghi, ancorché facoltativa e non come condizione di ammissione; in tal caso il sopralluogo avviene sotto l’esclusiva responsabilità dell’Offerente, sotto ogni profilo, compreso quello infortunistico, con malleva totale e senza riserve della Concessionaria.
12. CAPO 12. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI XXXX
12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC
Ai sensi dell’articolo 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli Offerenti sono esonerati dal pagamento del contributo in favore di ANAC.
12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 81 del Codice dei contratti, ciascun Operatore economico deve allegare il proprio «PASSOE», come segue:
a) se l’Operatore economico non è ancora registrato al sistema, deve accedere alla funzionalità di
registrazione inserendo i dati personali richiesti. Il sistema invierà in automatico all’indirizzo di posta elettronica indicato il link per perfezionare l’attivazione delle credenziali di accesso;
b) se l’Operatore economico è già registrato può accedere alla pagina di gestione Profili in cui può:
--- creare il profilo richiesto da ciascun servizio;
--- visualizzare e/o gestire i profili di cui si dispone;
c) gli Offerenti in Forma aggregata, ferma restando l’acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli Operatori economici, devono allegare il «PASSOE» dell’Operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli Operatori economici mandanti che hanno conferito o conferiranno il mandato;
c) l’accesso ai servizi AVCPASS avviene dai seguenti indirizzi internet:
--- per la registrazione utente dell’Operatore economico: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxxxxxxXxxxxx
--- per l’accesso al servizio dopo la registrazione: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXXXXX
d) consultazione delle istruzioni alla pagina da ultimo citata, link «Manuale Utente».
e) la mancata presentazione del PASSOE è sempre sanabile mediante il soccorso istruttorio del Capo 14.
13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI
13.1. Presentazione dell’Offerta
13.1.1. Condizioni di presentazione
L’offerta è presentata nei termini, con le modalità e al recapito di cui al punto 1.1.4, con le seguenti prescrizioni:
a) la non integrità del Plico o delle Buste interne dell’Offerta tecnica o dell’Offerta economica, tali da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara;
b) le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti;
c) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l’Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l’Offerente, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del Codice dei contratti, per un periodo di 360 (trecentosessanta) giorni;
d) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
e) tutta la documentazione deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione;
f) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di cui al Capo 14.
13.1.2. Sostituzione e conferma dell’Offerta
Si precisa quanto segue:
a) con le stesse modalità e formalità previste per la presentazione dell’Offerta, gli Offerenti possono far pervenire eventuali sostituzioni del Plico già presentato purché entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità;
b) non sono ammesse integrazioni al Plico recapitato, integrazioni o sostituzioni delle singole buste interne al Plico medesimo, ma esclusivamente la sostituzione integrale del plico già consegnato con altro nuovo Plico;
c) prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte, l’Offerente può ritirare il proprio Plico già presentato, purché tale operazione sia effettuata da un suo legale rappresentante e, in caso di Forma aggregata:
--- dal legale rappresentante dell’Operatore economico mandatario o capogruppo se già costituita;
--- da tutti i legali rappresentanti degli Operatori economici costituiti in Forma aggregata se non già costituita formalmente;
d) il Plico ritirato non può più essere presentato ma, se del caso, solo sostituito ai sensi della lettera b);
e) nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Concedente può chiedere agli Offerenti di confermare la validità dell’Offerta sino alla data indicata nella richiesta, con conseguente rinnovo della garanzia provvisoria di cui al punto 10.1 e dell’ulteriore garanzia di cui al punto 10.2;
f) il mancato riscontro alla richiesta di cui alla lettera e) è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell’Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta è archiviata e restituita dopo che sia trascorso il termine di decadenza per il ricorso amministrativo;
g) tutte le operazioni di cui al presente punto 13.1.2, sono conservate agli atti.
13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa
Si osservano le seguenti formalità della documentazione:
a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE di cui al punto 15.2 il quale, fatte salve particolari situazioni quali il ricorrere delle condizioni di cui al punto 15.3, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;
b) l’eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall’interessato in favore del quale è stato rilasciato l’originale o dal soggetto nell’interesse del quale è prodotta nel procedimento, ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
c) l’eventuale documentazione prodotta in originale rilasciata da pubbliche autorità o prodotta in copia autentica sottoscritta dal pubblico ufficiale che ne attesta l’autenticità ai sensi dell’articolo 18 del
d.P.R. n. 445 del 2000, non necessita di sottoscrizione dell’Operatore economico;
d) tutte le sottoscrizioni devono avvenire con firma digitale e non sono ammesse firme elettroniche qualificate o firme elettroniche avanzate;
e) in deroga alla lettera d), limitatamente ai dichiaranti che legittimamente non siano tenuti al possesso della forma digitale, questi devono allegare ai propri atti e dichiarazioni, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 83 del 2005; in tal caso per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14.1. Disciplina del soccorso istruttorio
14.1.1. Casi di ricorso al soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti. A tale scopo:
a) l’irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;
b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l’esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:
--- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione gara;
--- l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza in capo all’Offerente;
--- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi
aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
--- la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili;
--- non possono essere rimediati o regolarizzati la presentazione di documenti falsi o le dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità;
c) il soccorso istruttorio non è ammesso per una delle cause che la legge o il presente Documento qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili.
14.1.2. Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio
A completamento dei casi di cui al punto 14.1.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 14.1.3, gli Offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l’individuazione degli Operatori economici coinvolti;
--- hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
--- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c) che, in caso di Forma aggregata:
--- hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 7.4, purché siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all’oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
--- non hanno indicato quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun Operatore economico raggruppato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura erronea o imprecisa, a condizione che i requisiti posseduti siano compatibili, ovvero coerenti con la disciplina normativa, con le quote di partecipazione e le prestazioni da assumere;
d) che, in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
e) che, in caso di avvalimento:
--- hanno presentato un contratto di avvalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non colpito da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano relative ad elementi comunque presenti nel loro contenuto sostanziale nel contratto originario;
--- non hanno allegato il contratto di avvalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertare l’autenticità della data della sua stipulazione;
f) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l’assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere un singolo Operatore economico fuori dai casi di cui all’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti.
14.1.3 Modalità del soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 2.2, nei casi di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2:
a) la Concedente assegna all’Offerente il termine perentorio breve di 10 (dieci) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di
soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l’ammissione dell’Offerente; è escluso l’Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze diverse da quelle di cui ai punti 14.1 e 14.2;
e) la Concedente esclude l’Offerente:
--- che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
--- per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
--- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basati su condizioni delle quali non sia provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;
--- le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni oggettive o soggettive dell’Offerente;
f) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’Offerta tecnica o all’Offerta economica.
14.2. Soccorso istruttorio informale
Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 14.1 la Concedente:
a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell’Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione;
b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l’esclusione bensì, se del caso, l’attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 14.1;
c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15.1. Contenuto del plico all’esterno delle Buste delle offerte
15.1.1. Domanda di partecipazione
Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione in quanto la presentazione del DGUE di cui a punto 15.2 da parte dell’Offerente singolo e di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l’Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, costituisce di per sé domanda di ammissione se dal DGUE prodotto si evince chiaramente la volontà di partecipare alla procedura.
15.1.2. Documentazione richiesta
Ferma restando la raccomandazione di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti, la documentazione amministrativa per gli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al Capo 13, è costituita:
a) dal DGUE di cui al punto 15.2, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
--- la qualificazione giuridica di cui al Capo 5;
--- i requisiti generali e l’assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 6;
--- il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 7;
--- le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari);
--- le eventuali condizioni relative all’avvalimento di cui al Capo 8;
--- le eventuali condizioni relative al subappalto di cui al Capo 9;
b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
--- la documentazione sull’assolvimento dell’imposta di bollo di cui al punto 25.2;
--- la garanzia provvisoria di cui al punto 10.1;
--- l’ulteriore garanzia di cui al punto 10.2;
--- il PASSOE acquisito presso il sistema AVCPASS di ANAC di cui al punto 12.2;
c) dalla eventuale documentazione accessoria di cui al punto 15.3.
15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
15.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, con particolare riferimento a quelle afferenti il Capo 6 e il Capo 7, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato, integrato in base alle specificità dei singoli Operatori economici; ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice dei contratti:
a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Concedente, in formato editabile e liberamente disponibile, che l’Operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se nel modello non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’Operatore economico medesimo;
b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al punto 13.2;
c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 6 e ai requisiti di selezione di cui al Capo 7 che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l’azienda o il ramo d’azienda nell’anno antecedente la data di indizione della gara, cooptati, indicati per la progettazione;
d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
e) l’eventuale documentazione integrativa di cui al punto 15.3 deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all’originale.
15.2.2. Soggetti che devono presentare e sottoscrivere il DGUE
Nella compilazione del DGUE, richiamate e ribadite le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui rispettivamente al punto 1.2.2, lettera d) e lettera e), e istruzioni di cui ai punti 15.2.2 e
15.2.3 sono sia alternative che complementari tra di loro; le prime sviluppate secondo la sequenza della composizione del DGUE e le seconde secondo la sequenza relativa alla tipologia e al ruolo dei singoli Operatori economici. A tale scopo:
a) Ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali:
--- la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all’assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;
--- il proprio PASSOE;
b) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, in quanto riferibili ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, in carica oppure cessate dalla carica nell’anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all’articolo 80, comma 5, individuate al Capo 6 del presente Documento, le relative dichiarazioni devo essere sottoscritte:
--- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
--- dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell’articolo 47, comma 0, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:
--- all’Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA);
--- all’Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall’Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, collegato, controllato o controllante, cedente o affittante l’azienda);
--- ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, elencati al punto 6.3, appartenenti a uno o più d’uno degli Operatori economici citati in precedenza;
d) l’eventuale documentazione integrativa di cui al punto 15.3, se prodotta in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all’originale.
15.2.3. Utilizzo del DGUE
Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Concedente e disponibile come allegato del presente Documento in quanto:
a) se l’Operatore economico utilizza il DGUE nella modalità digitale disponibile su una qualunque Piattaforma telematica, questo deve essere convertito in formato PDF e trova applicazione la successiva lettera c);
b) se l’operatore economico utilizza il DGUE secondo il modello di cui all’allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 trova applicazione la successiva lettera c);
c) considerato che i modelli di DGUE di cui alle lettere a) e b) sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili, l’Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Concedente in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli di cui alle lettere a) o b);
d) l’omissione di quanto previsto alla lettera c) costringe la Concedente ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravi e rischi per l’Offerente nonché, nei casi più gravi, con l’esclusione dello stesso Offerente;
e) la Concedente disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è richiesta una copia del DGUE riprodotta su CD o chiavetta USB.
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
La documentazione amministrativa deve essere integrata e corredata di quanto necessario alla corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell’Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE. Tali integrazioni, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo, possono riguardare quanto descritto nel seguito.
15.3.1. Atti formati in origine da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio
Atti formati in origine da pubbliche amministrazioni, autorità pubbliche o altre Stazioni appaltanti:
a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall’autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;
b) atti formali di contestazione:
--- di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
--- di negligenza, gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;
c) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili nonché provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili;
d) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
--- provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
--- provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
--- relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942;
e) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:
--- di nomina dell’amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- che dispone l’amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34 o dell’articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
15.3.2. Atti formati in origine da privati
Atti formati in origine dall’Operatore economico o da altri privati coinvolti:
a) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l’Operatore economico ausiliario mette a disposizione dell’Offerente;
b) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:
--- penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente;
--- ostative e di self cleaning nei confronti dell’Operatore economico ove ammessi dall’articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;
c) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d’azienda, atti di fusione;
d) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;
e) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 o di modifica delle condizioni di cui al Capo 6 o ai criteri di selezione di cui al Capo 7 del Disciplinare di gara.
16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA TECNICA
16.1. Contenuto di merito e oggetto dell’offerta tecnica
La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al presente Punto 16.1 e i pesi di cui al punto 18.1, che si raccomandano di tenere in considerazione nella fase di redazione; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente gli scostamenti, le differenze e ogni altra diversa condizione rispetto al progetto a base di gara; l’Offerta tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo alla conservazione e mantenimento in efficacia degli atti di assenso e delle prescrizioni formulate in sede di rilascio dei predetti atti di assenso. L’offerta è costituita:
a) da una o più relazioni tecnico-illustrative e da uno o più elaborati grafici, distintamente per ciascuno dei sub-elementi di valutazione, per quanto necessari a consentire alla Concedente la valutazione della veridicità, congruità, convenienza tecnica e prestazionale, nonché l’apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell’Offerta tecnica; con le descrizioni dettagliate evidenziando elementi e condizioni di natura tecnica e operativa a miglioramento di elementi o condizioni di natura tecnica e operativa previste dalla documentazione a base di gara e dalla situazione di fatto;
b) dalla documentazione di cui al punto 16.1.5.
16.1.1. Elemento 1: Metodologie di intervento tecnico-operative
a) Modalità di esecuzione:
1. --- rappresentazione delle modalità e dei tempi di rimodellamento dell’area golenale, in corrispondenza del meandro di Ostiglia (Isola Cirene) indicativamente compreso fra il km 506 e il km 508 del fiume Po in sinistra idraulica, comprese la movimentazione e l’asportazione artificiali di materiale litoide;
2. --- rappresentazione delle modalità e dei tempi di rialzo dell’argine maestro destro del Po, nei
seguenti tratti, in destra idraulica del fiume Po:
(i) da Quingentole a Revere attualmente indicato nel Catasto delle arginature maestre del fiume Po (AdBPo, 2004) come ad elevato rischio di sormonto;
(ii) da Foce Secchia all’impianto di derivazione irrigua del Sabbioncello che allo stato attuale risulta ad una quota di circa un metro inferiore rispetto a quella del tratto di valle dell’argine e quella del corrispondente argine in sinistra idraulica;
(iii) da località Camatta a Foce Secchia;
3. --- ai fini della valorizzazione è data preferenza alle migliori soluzioni tecniche e prestazionali, al maggior contenimento dei tempi di esecuzione sui vari tratti (fermo restando quanto previsto al successivo n. 4), ai criteri di priorità adottati nell’intervento sui vari tratti del bacino idrico fluviale, anche in funzione della maggior navigabilità e in rapporto alle possibili ipotizzate diverse condizioni stagionali, alle profilazioni e sagomature dei rialzi degli argini;
4. --- si rende noto che i lavori in concessione di cui agli interventi n. 2, n. 3 e n. 4, devono concludersi entro il sesto anno di concessione; la previsione di un termine più ampio comporta l’esclusione dell’offerta;
b) Interventi periodici e manutentivi:
1. --- rappresentazione delle modalità, dell’intensità di dragaggi periodici delle aree interessate;
2. --- descrizione delle modalità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, delle arginature interessate ai lavori, le riparazioni e sostituzioni necessarie, nonché ogni altra attività, in modo tale da assicurare costantemente l’ottimo stato ed il regolare funzionamento delle opere in progetto, sia nel loro complesso che nelle singole parti;
3. --- ai fini della valorizzazione è data preferenza alle migliori soluzioni tecniche e prestazionali che garantiscono nel tempo lo stato ottimale e le funzioni per le quali l’intervento è attuato;
c) Gestione dei materiali inutilizzabili:
1. --- un piano degli smaltimenti, delle ricollocazioni, della gestione operativa dei materiali rimossi o escavati non utilizzabili a fini economicamente rilevanti o comunque non utilizzabili nel ciclo produttivo del settore delle costruzioni; localizzazione dei siti di eventuale stoccaggio provvisorio, di recapito finale e modalità di allontanamento;
2. --- ai fini della valorizzazione è data preferenza alle migliori soluzioni adottate in termini di risparmi nei tempi di percorrenza nei trasporti, di minor impatto sull’ecosistema e il minor impatto ambientale nello smaltimento di quanto non riutilizzabile.
16.1.2. Elemento 2: Organizzazione del cantiere
a) Gestione interferenze con la continuità delle funzioni fluviali:
1. --- una documentazione grafica che rappresenti le misure e gli accorgimenti da porre in opera ai fini di garantire la minimizzazione delle interferenze con le funzioni e le attività tipiche da svolgersi nell’alveo del fiume e in prossimità dello stesso, in misura più garantista rispetto a quanto eventualmente previsto a base di gara, gestione delle superfici occupate dal cantiere comprese le attrezzature e le aree di stoccaggio, maggiori garanzie di navigabilità, dell’attività di pesca sportive o professionale, si salvaguardia della fauna ittica, di tutela dell’ecosistema;
2. --- una descrizione di quanto offerto, analogamente a un capitolato descrittivo e prestazionale, con evidenza delle caratteristiche e le specifiche di prestazione;
3. --- ai fini della valorizzazione è data preferenza alle più efficaci misure per evitare o minimizzare le interferenze dei lavori con le funzioni e le attività tipiche da svolgersi nell’alveo del fiume e in prossimità dello stesso, anche sotto il profilo delle sovrapposizioni temporali, nonché per la salvaguardia dell’incolumità dei frequentatori; le minori occupazioni in termini di tempo e di spazio, delle aree per il cantiere;
b) Xxxxxxxx e adeguatezza dello staff tecnico dedicato al cantiere:
1. --- descrizione, corredata da un curriculum sintetico dei tecnici dei quali è previsto l’impiego, con riferimento alla conduzione tecnica e operativa del cantiere, che illustri le professionalità utilizzate anche in eccedenza a quanto previsto come obbligatorio dalle norme, quali ad esempio tecnici specializzati nel controllo qualità, tecnici professionalizzati in materia antinfortunistica, tecnici qualificati in materia di gestione ambientale, nonché tecnici che rispondono alle previsioni di formazione del personale di cui al paragrafo 2.5.4 dell’allegato del decreto del ministero
dell’ambiente 11 ottobre 2017 (in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017);
2. --- ai fini della valorizzazione è data preferenza al più adeguato staff tecnico messo a disposizione per l’esecuzione dei lavori, in termini di efficienza e qualità, nonché in termini e frequenza di impiego, con riferimento alla professionalità dei componenti dello stesso staff, alla coerenza con gli obiettivi esecutivi e all’oggetto dell’intervento, alle capacità ed esperienza specifica nelle prestazioni oggetto del contratto da aggiudicare;
c) Sistemi di monitoraggio dei lavori:
1. --- identificazione e illustrazione delle modalità di monitoraggio delle attività di cantiere, con riferimento all’avanzamento dei lavori, alla disponibilità di tale monitoraggio anche a favore della Concedente; utilizzo di forme di vigilanza e di tecniche di reportistica innovative; con particolare riferimento al monitoraggio dei fenomeni di sedimentazione e/o erosione;
2. --- ai fini della valorizzazione è data preferenza al più adeguato sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento di lavori, anche mediante la messa a disposizione mediante portale web, con apprezzamento di interconnessioni dirette con la Concedente, anche mediante metodologie di WBS (Work breakdown structure) e WBE (Work Breakdown Element) nonché forme di rilievo costante e videosorveglianza mobile anche tramite uso di droni.
16.1.3. Elemento 3: Aspetti ambientali
a) Soluzioni di adeguamento ai criteri ambientali:
1. --- identificazione e illustrazione, secondo il libero apprezzamento dell’Offerente, delle problematiche e criticità di natura ambientale coinvolte nell’intervento o dall’intervento e le proposte di soluzione delle medesime problematiche e criticità; anche con riferimento ai soli pertinenti punti dell’allegato del decreto del ministero dell’ambiente 11 ottobre 2017 (in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017), nei limiti della sua compatibilità e applicabilità alla particolare fattispecie dell’intervento;
2. --- ai fini della valorizzazione è data preferenza alle misure di rispetto dei criteri minimi ambientali applicabili, nonché all’incremento tecnico e prestazionale rispetto ai predetti criteri minimi ambientali;
b) Misure di mitigazione e valorizzazione paesistica:
1. --- identificazione e illustrazione delle misure, degli adempimenti e delle condizioni di gestione della mitigazione ambientale e della valorizzazione paesaggistica, con riferimento ai profili morfologici definitivi, al loro impatto sul paesaggio e alle colture arboree e vegetazionali; opere di piantumazione per compensazione degli habitat forestali di rilievo, per almeno 12 (dodici) ettari di bosco, recupero morfologico e ambientale dell’alveo e delle aree ripariali;
2. --- ai fini della valorizzazione è data preferenza alle più efficaci misure di mitigazione ambientale, di inserimento paesaggistico, di impianto di vegetazione autoctona e maggiormente compatibile con l’ambiente, alla miglior conservazione e protezione dell’impianto vegetazionale esistente e di nuovo impianto;
c) Misure di sostenibilità eco-ambientale:
1. --- modalità di svolgimento delle operazioni di lavaggio, vagliatura, pesatura, stoccaggio e altre operazioni connesse al prelievo, alla lavorazione e alla distribuzione del materiale litoide con riferimento al consumo di energia, alla movimentazione all’interno e all’esterno del cantiere, alla distanza dai vari punti di consegna per le predette operazioni;
2. --- ai fini della valorizzazione è data preferenza alle più efficaci metodologie di trasporto e movimentazione, alle quali consegua il maggior risparmio di energia consumata, la brevità dei tragitti dei mezzi di trasporto e la riduzione delle movimentazioni.
16.1.4. Elemento 4: Adeguatezza della struttura contrattuale
Mediante lo schema di convenzione presentato dall’Offerente ai sensi del punto 16.1.5, lettera c), o degli adeguamenti e delle integrazioni della bozza di convenzione posta a base di gara, secondo lo schema allegato del presente disciplinare, nel rispetto delle condizioni minime previste da disposizioni di legge o di regolamento e nel rispetto delle condizioni minime della predetta bozza posta a base di gara, evidenziandone i miglioramenti:
a) Completezza e adeguatezza della bozza di convenzione, anche mediante l’implementazione dello
schema di contratto di concessione allegato del presente Disciplinare, con particolare riferimento all’allegato «Integrazione delle prestazioni da Offerta tecnica» di cui all’articolo 36 del predetto schema, a recepimento dei contenuti degli elementi n. 1, n. 2 e n. 3 dell’Offerta tecnica e dei relativi sub-elementi;
ai fini della valorizzazione è data preferenza alla migliore impostazione sotto il profilo della tecnica normativa, redazionale e contrattuale e delle previsioni esplicite dei rapporti sinallagmatici, della descrizione delle prestazioni e delle obbligazioni assunte con l’Offerta tecnica e della loro chiarezza interpretativa ed espositiva;
b) Misure di efficacia della bozza di convenzione:
ai fini della valorizzazione è data preferenza alle misure più garantiste per la concedente, introdotte, completate o incrementate, in termini di assicurazioni, penali per inadempimento e altri aspetti liberamente definiti dall’Offerente, a maggior tutela della Concedente.
16.1.5. Computo metrico, Cronoprogramma, Bozza di convenzione
L’Offerta tecnica deve essere corredata:
a) da un computo metrico (non estimativo) dal quale si rilevi altresì gli scostamenti rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara, distinguendo tra le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente e le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse; in ogni caso tale documento non deve in alcun modo riportare o rendere palese elementi di natura economica diversi o eccedenti quelli previsti dagli scostamenti dell’Offerta tecnica e non deve essere suscettibile di rivelare o anticipare l’Offerta economica di cui al punto 17.1;
b) da un proprio cronoprogramma degli interventi, nel rispetto dei tempi massimi previsti dal progetto di fattibilità posto a base di gara; il nuovo cronoprogramma deve riportare le soglie temporali intermedie previste dall’Offerente; si ribadisce che i lavori in concessione di cui agli interventi n. 2,
n. 3 e n. 4, devono concludersi entro il sesto anno di concessione; la previsione di un termine più ampio comporta l’esclusione dell’offerta;
c) dalle integrazioni alla bozza di convenzione (schema del contratto di concessione) di cui al punto 16.1.4, redatta senza l’indicazione dei valori numerici di cui al Capo 17; nella redazione gli spazi relativi agli elementi di cui al Capo 17, devono essere lasciati in bianco oppure occupati dalla formula
«omissis» e comunque non ricostruibili prima dell’apertura dell’Offerta economica; preferibilmente mediante il completamento della parte della bozza di convenzione dedicata al recepimento dell’Offerta tecnica;
d) la documentazione di cui al presente punto 16.1.5, non concorre al computo del numero massimo degli elaborati grafici e delle relazioni descrittive previsto al punto 16.2.
16.2. Confezionamento dell’Offerta tecnica
L’organizzazione materiale e formale dell’Offerta tecnica è prevista come descritto nel seguito:
a) gli elaborati grafici devono illustrare i miglioramenti rispetto al progetto posto a base di gara:
--- per elaborati grafici si intendono rappresentazioni grafiche mediante disegni tecnici, fotografie, fotorendering o altre tipologie di rappresentazione per immagine ritenute utili dall’Offerente, anche combinate tra di loro;
--- devono essere redatti in modo che se ne percepisca chiaramente la localizzazione rispetto al progetto posto a base di gara e devono essere redatti con la definizione e i contenuti almeno analoghi alla progettazione posta a base di gara;
--- devono essere costituiti, complessivamente, da un massimo di 6 (sei) elaborati formato (ISO) A2 o elaborati in formato ISO più ridotto, purché con la medesima superficie utile complessiva, quali ad esempio 2 (due) elaborati in formato A2, 4 (quattro) in formato A3 e 16 (sedici) in formato A4;
b) le relazioni descrittive devono illustrare, unitamente agli elaborati grafici oppure autonomamente per gli elementi di valutazione non rappresentabili graficamente, i miglioramenti rispetto al progetto posto a base di gara o rispetto alle condizioni che comportano valutazione connesse all’Offerta tecnica ma non collegate direttamente al progetto o non approfondite da questo:
--- per relazioni descrittive si intendono fascicoli di cartelle (intese come facciate utilizzate di ciascun
foglio su una sola facciata, quindi corrispondenti alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4;
--- devono essere rappresentati in modo che se ne percepisca chiaramente la localizzazione rispetto al progetto posto a base di gara e redatti con modalità di definizione e contenuti almeno analoghi alla progettazione posta a base di gara;
--- devono essere costituite, complessivamente, da un massimo di 50 (cinquanta) cartelle in formato (ISO) A4; tuttavia, possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale; in tal caso sono tollerate alcune cartelle in formato (ISO) A3 qualora indispensabile;
--- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle stesse relazioni, nonché la documentazione di cui al punto 16.1.5;
c) le certificazioni e le dichiarazioni di enti terzi, quali organismi accreditati o istituti indipendenti competenti al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni possono essere presentate in copia semplice con sottoscrizione di conformità dell’Offerente o del soggetto interessato;
d) la distribuzione del numero e del formato degli elaborati grafici, così come del numero delle cartelle tra i singoli elementi e sub-elementi di valutazione è lasciata all’autonomia e alla sensibilità dell’Offerente, fermo restando che ogni elaborato grafico così come ogni relazione deve fare riferimento inequivocabile agli elementi e ai sub-elementi di valutazione; il numero delle schede e delle cartelle costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta tecnica; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma è valutato negativamente nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi ai sensi del punto 18.1, lettera c).
f) la sottoscrizione dell’Offerta tecnica deve essere fatta dall’Offerente mediante la firma dei soggetti di cui al punto 13.1, lettera d); a tale scopo:
--- gli elaborati grafici devono essere sottoscritti su ogni scheda;
--- le relazioni devono essere sottoscritte su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporta l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente la sottoscrizione effettuata in chiusura sull’ultima pagina.
16.3. Condizioni applicate all’Offerta tecnica
All’Offerta tecnica si applicano le seguenti condizioni:
a) ai sensi dell’articolo 95, comma 14, del Codice dei contratti l’Offerta tecnica, può prevedere varianti al progetto a base di gara, ma esclusivamente a condizione che non ne comportino un sostanziale stravolgimento, tale da configurarsi come aliud pro alio e non siano in contrasto con le evidenze della conclusione della Conferenza di servizi di cui al punto 2.2.1, lettera e), nel rispetto di tutte le condizioni di cui al presente punto 16.3;
b) non sono ammesse le Offerte Xxxxxxxx che, in relazione ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione:
--- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;
--- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
--- sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già assentite e contenute nella progettazione a base di gara;
--- interferiscono con sedimi di proprietà privata se non limitatamente a quanto già previsto o ammesso dalla documentazione posta a base di gara; sono ammessi e fatti salvi i maggiori espropri e occupazioni di suoli privati, con reperimento dell’assenso dei titolari e con costi esclusivamente a carico dell’aggiudicatario;
c) dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta Economica di cui al Capo 17;
d) l’Offerta Tecnica non può:
--- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Concedente, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
--- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
--- in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
--- comportare condizioni in violazione delle prescrizioni imposte con gli atti di assenso acquisiti sul progetto o nell’ambito della Conferenza di servizi di cui al punto 2.1.2, lettera e);
--- prevedere tempi di esecuzione dei lavori in concessione di cui agli interventi n. 2, n. 3 e n. 4, eccedenti il sesto anno di concessione;
e) ai sensi dell’articolo 95, comma 14-bis, del Codice dei contratti, se l’Offerta tecnica prevede opere aggiuntive, come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera pp), del medesimo Codice dei contratti, sempre che non costituiscano varianti sostanziali incompatibili con il progetto posto a base di gara, in contrasto con le limitazioni di cui al presente Capo;
--- a queste si applica la previsione di cui al punto 18.1, lettera c);
--- costituiscono comunque un’obbligazione contrattuale in capo all’Offerente se aggiudicatario;
--- non sono ritenute opere aggiuntive le soluzioni tecniche, le sostituzioni e i potenziamenti prestazionali ottenuti senza l’introduzione di elementi costruttivi o impiantistici radicalmente nuovi o estranei al progetto;
f) se l’Offerta Tecnica, a giudizio dell’Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.2; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti.
17. CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA ECONOMICA
La busta dell’Offerta economica deve contenere esclusivamente:
a) l’Offerta economica, redatta in base allo schema messo a disposizione dalla Concedente e allegato del presente Documento:
--- la misura del TIR (Tasso interno di rendimento) di progetto, di cui a punto 17.1.1;
--- la misura del ribasso percentuale sui lavori propedeutici e strumentali (Intervento 1), ai sensi del punto 17.1.2;
--- la misura in assoluto del sovrapprezzo, in euro al metrocubo, riconosciuto alla Concedente, per ciascun metro cubo di ghiaia o di sabbia escavato, ai sensi del punto 17.1.3;
--- la misura in assoluto del capitale sociale della futura costituenda società di progetto di cui all’articolo 184 del Codice dei contratti, espressa in euro, ai sensi del punto 17.1.4;
b) l’elaborato in Excel di cui al punto 17.2, come messo a disposizione dalla Concedente, compilato secondo le istruzioni in allegato del presente Documento per farne parte integrante e sostanziale;
c) il PEF di cui al punto 17.3.
Si precisa che i valori offerti ai sensi della precedente lettera a) devono essere i medesimi risultanti dal documento di cui alla lettera b) e dal PEF dell’Offerente di cui alla lettera c) e devono essere coincidenti. In caso di divergenze prevarranno i valori dichiarati alla lettera a) e sia il documento integrativo di cui alla lettera b) che il PEF di cui alla lettera c), saranno riallineati ai predetti valori. Qualora tale riallineamento non sia possibile o porti a risultati incoerenti o non sostenibili, compresi quelli di cui al punto 21.2.3, l’Offerente è escluso dalla gara.
17.1. Offerta economica
17.1.1. Offerta di prezzo relativamente al TIR di progetto (project IRR)
(peso 05)
Il valore a base di gara di questo elemento economico è di 6,07% (sei virgola zero sette per cento); tale valore costituisce la misura massima non superabile pena di esclusione dell’offerta.
L’offerta di riduzione del TIR di progetto è redatta mediante dichiarazione del TIR di progetto previsto dal PEF dell’Offerente, espresso in forma percentuale. In sede di gara la Concedente provvede a calcolare la differenza in punti base tra il predetto TIR di progetto offerto e il TIR posto a base di gara.
17.1.2. Offerta di prezzo relativamente al ribasso sui lavori propedeutici e strumentali (Intervento 1) e relativamente al sovrapprezzo netto sul canone
Considerata l’omogeneità dei due sub-elementi (ribasso sui lavori propedeutici e strumentali e sovracanone), l’attribuzione del punteggio avviene con ponderazione ai sensi del punto 18.3.2.
(peso 20)
Parte prima: ribasso sui lavori propedeutici e strumentali (Intervento 1)
Il valore a base di gara di questo elemento economico è di euro 19.568.463,00 (pari all’importo dell’Intervento 1 al netto dei costi per la sicurezza).
L’offerta di ribasso sui lavori strumentali e propedeutici (Intervento 1) è espressa mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara.
Si precisa, anche se tale conseguenza è pacificamente rilevabile, che al ribasso offerto sull’importo dei lavori propedeutici e strumentali (Intervento 1), corrisponde una uguale e contraria riduzione del corrispettivo costituito dalla compensazione di parte del Canone di concessione per escavazione di cui al punto 3.1.3, lettera a), per la quota corrispondente al predetto ribasso.
Parte seconda: sovrapprezzo netto sul canone
L’offerta di sovrapprezzo netto sul canone è redatta mediante dichiarazione dell’importo unitario di detto sovrapprezzo, espresso in valore assoluto in euro e centesimi di euro, per unità di metrocubo di materiale scavato, oltre al Canone posto a base di gara nella misura di euro 4,45 al metrocubo, per ciascuno dei 5.536.950 metri cubi di escavazione concessi.
Il sovrapprezzo offerto, che non può essere negativo, è inteso come netto nel senso che non influisce sui calcoli, sulle compensazioni né su ogni altro elemento utilizzato o previsto bensì si tratta di un importo che sarà corrisposto dal Concessionario al concedente nei termini previsi dal contratto di concessione.
17.1.3. Offerta di prezzo relativamente al capitale sociale della Società di progetto
(peso 05)
Il valore a base di gara di questo elemento economico è di euro 50.000,00 (cinquantamila).
L’offerta di aumento del capitale sociale, interamente versato, che l’Offerente intende attribuire alla futura Società di progetto di cui all’articolo 184 del Codice dei contratti, e si impegna in tal senso, è espressa:
a) in forma percentuale di incremento rispetto all’importo a base di gara;
b) in valore assoluto in euro che esprime lo stesso incremento rispetto all’importo a base di gara;
c) oppure in valore assoluto che esprime il capitale sociale nella misura integrale (importo a base di gara sommato all’importo dell’incremento).
Ai fini dell’attribuzione del punteggio i valori espressi ai sensi delle lettere b) e c) sono convertiti nell’incremento in forma percentuale di cui alla lettera a). ln caso di discordanza, ferma restando la prevalenza assoluta di quanto indicato nel PEF, in assenza di quest’ultima indicazione, prevale l’offerta nella forma di cui alla lettera a).
17.1.4. Precisazioni e sottoscrizioni relative all’Offerta economica
L’offerta economica:
a) nella versione di cui ai punti da 17.1.1 a 17.1.3, è redatta su un unico foglio, come predisposto dalla Concedente, con un’unica sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 15;
b) l’elaborato di cui al punto 17.2, deve essere mantenuto in formato Excel di Office, esattamente come fornito dal Concedente, riportato sul supporto magnetico (Compact Disk o Pen drive), sottoscritto con firma digitale; lo stesso elaborato deve essere altresì riprodotto a stampa (completa per tutti i fogli che lo compongono) con sottoscrizione autografa corredata da documento di riconoscimento; in ogni caso l’elaborato sia esso informatico che cartaceo, deve essere introdotto nella busta dell’Offerta economica;
c) il PEF di cui al punto 17.3, deve essere redatto in formato Excel di Office, non protetto, riportato sul supporto magnetico (Compact Disk o Pen drive) introdotto nella busta dell’Offerta economica; il supporto magnetico può essere lo stesso utilizzato ai fini della lettera b);
d) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti, le sottoscrizioni previste alle lettere precedenti, siano esse con firma autografa quanto al documento cartaceo di cui alla lettera a), che con firma digitale quanto ai documenti informatici di cui alle lettere b) e c), devono essere effettuate da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
e) ai sensi degli articoli 164, comma 2, e 166 del Codice dei contratti, considerato che le previsioni dell’articolo 95, comma 10, del medesimo Codice dei contratti, non costituiscono principi generali, non è richiesta l’indicazione dell’incidenza percentuale degli oneri di sicurezza aziendali e del costo della manodopera, anche in relazione alla particolarità del contratto di concessione, ontologicamente diverso dall’appalto, con elevata aleatorietà di tali componenti di costo in relazione sia alla molteplicità delle diverse prestazioni di costruzione, manutenzione e gestione che alla eterogeneità dei contratti collettivi applicabili, nonché del livello approssimativo della progettazione disponibile in fase di gara.
17.2. Elaborato informatico di Offerta
Al fine di assicurare la leggibilità e la coerenza del PEF di cui al punto 17.3 con l’Offerta economica e le relative condizioni, l’Offerta deve essere integrata, a pena di esclusione, da un elaborato in Excel di Office, il cui esemplare da compilare, per quanto di competenza dell’Offerente, è messo a disposizione dalla Concedente sul profilo di committente di cui al punto 1.1.2, dove può essere scaricato.
La compilazione deve avvenire con le modalità e alle condizioni di cui all’allegato «Istruzioni per la compilazione dell’elaborato informatico in Excel di cui al punto 17.2»
Tale elaborato, dopo essere stato sottoscritto con forma digitale, deve essere caricato su un supporto informatico (Compact Disk, Pen drive o Flash drive) e inserito nella Busta dell’Offerta economica.
17.3. Piano economico-finanziario (PEF)
L’offerta di cui ai punti precedenti deve essere corredata dal PEF dell’Offerente.
Il PEF deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso ed iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
Il PEF deve essere strutturato e composto almeno dalle seguenti cinque sezioni, comunque in conformità all’elaborato di cui al punto 17.2 e allegato del presente Documento:
1) elementi di input (quadro fonti/impieghi, indici di ingresso, quali WACC, previsioni di flussi di cassa e di costi operativi per anno-tipo ecc.);
2) Stato patrimoniale;
3) Conto economico;
4) Flusso di cassa;
5) elementi di output (TIR di progetto, VAN di progetto ecc.).
Il flusso di cassa deve avere una colonna iniziale o finale che riporti, per ogni voce, la somma degli importi annuali e una riga finale che riporti, gli importi negativi e positivi nonché i saldi, preferibilmente
con i parziali che evidenzino gli importi omogenei, quali l’EBIT, l’EBITDA.
Le sezioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere articolate per periodi non inferiori all’anno per tutto il periodo di durata della concessione.
Il PEF deve prevedere:
--- tutti gli importi NON inflazionati:
--- le spese sostenute dall’aggiudicatario prima della stipula del contratto cioè prima dell’avvio del termine di durata della concessione, dedicate alla progettazione definitiva, alla sua approvazione e alle prestazioni propedeutiche finalizzate alla stipula del contratto, convenzionalmente imputate all’inizio del primo anno e tenute in considerazione ai fini del calcolo degli indici di cui al numero 5).
La redazione deve essere fatta con software “aperto” (preferibilmente mediante Excel di Microsoft Office) in modo da consentire al Concedente di effettuare la sua verifica di congruità, coerenza e veridicità, nonché di controllare le condizioni prima di equilibrio e poi di riequilibrio economico- finanziario qualora se ne verifichino le condizioni in fase di aggiudicazione o in corso di contratto (T.A.R. Lazio, Roma, 26 agosto 2019, n. 10584; T.A.R. Lombardia, Brescia, 30 settembre 2020, n. 673).
18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 6, del Codice dei contratti, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al presente Capo con le specificazioni previste per ciascuno, così sintetizzati:
Macro elementi | riferimento | Peso |
Offerta tecnica | Capo 16 | 70 |
Offerta economica | Capo 17 | 30 |
Totale | 100 |
18.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
n. Elementi (e sub-elementi)
sub-pesi
1. Metodologie di intervento tecnico-operative ...............................................................
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
pesi
25
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
3. Aspetti ambientali.......................................................................................................
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
20
3.a Soluzioni di adeguamento ai criteri ambientali .......................................... 5
3.b Misure di mitigazione e valorizzazione paesistica ..................................... 5
La valutazione dell’Offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, come sopra elencati, in primo luogo in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella busta di cui al Capo 16, con i criteri vivi indicati e riportati in sintesi nel seguito:
1.a Modalità di esecuzione ............................................................................... | 9 |
1.b Interventi periodici e manutentivi ............................................................. | 8 |
1.c Gestione dei materiali inutilizzabili ............................................................ | 8 |
2. Organizzazione del cantiere .........................................................................................
20
2.a Gestione interferenze con la continuità delle funzioni fluviali ................... | 10 |
2.b Coerenza e adeguatezza dello staff tecnico dedicato al cantiere .............. | 5 |
2.c Sistemi di monitoraggio dei lavori .............................................................. | 5 |
3.c Misure di sostenibilità eco-ambientale .....................................................
10
4. Adeguatezza della struttura contrattuale .....................................................................
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: | 05 | |
4.a Completezza e adeguatezza della bozza di convenzione ........................... | 3 | |
4.b Misure di efficacia della bozza di convenzione .......................................... | 2 | |
SOMMA dei pesi dell’Offerta tecnica | 70 |
I predetti criteri sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:
a) la valutazione tende a previlegiare le Offerte tecniche:
--- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 16.1;
--- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
--- maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche degli elementi dell’Offerta tecnica;
b) ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che:
--- sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall’autonomia delle conoscenze dell’Offerente;
--- non sono riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 16.1, a prescindere dal loro valore intrinseco;
c) nella valutazione sono previlegiate, in via subordinata ai criteri descritti in precedenza, le Offerte tecniche che costituiscono un buon rapporto tra sintesi e chiarezza e completezza della rappresentazione, nel senso che influiscono sulla riduzione o l’affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la combinazione tra la sintesi e la chiarezza e completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderati e consapevoli.
18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta tecnica
18.2.1. Valutazione dell’Offerta tecnica
L’attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:
a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b), e capoversi dal settimo al dodicesimo, delle Linee guida n. 2 di ANAC, per quanto non diversamente disposto dal presente Documento, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-elemento di valutazione, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:
--- 6 in caso di preferenza massima o in caso la diversa offerta posta in confronto non