VERBALE DI ACCORDO REGIONALE VENETO
VERBALE DI ACCORDO REGIONALE VENETO
Il giorno 20 maggio 2021 tra
POSTE ITALIANE S.p.A.
e
DELEGAZIONE SINDACALE REGIONALE DEL VENETO
Premesso che
- l’accordo nazionale del 04 maggio 2021 rinvia ad incontri territoriali per la regolamentazione delle domande di trasferimento volontario in ambito provinciale e regionale.
- in tale contesto le Parti ritengono opportuno definire i processi condivisi di trasferimento volontario del personale di livello F, E, D, C, nonché di livello B nell’ambito della stessa Direzione/Divisione di appartenenza e di medesimo profilo professionale e/o mestiere;
- con riferimento al personale inquadrato al livello B, l’Azienda, nell’esaminare le domande di trasferimento presentate, terrà conto delle azioni pianificate di sviluppo e valorizzazione delle risorse presenti nel territorio;
- l’attivazione con cadenza semestrale della mobilità volontaria nazionale avverrà in seguito alla realizzazione della mobilità prima a livello provinciale e poi in ambito regionale, in coerenza con le modalità definite nella presente intesa.
Si conviene quanto segue
1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
2. A partire dal 3 gennaio e fino al 17 gennaio di ogni anno potranno presentare domande di trasferimento volontario in ambito provinciale e regionale le risorse assunte con contratto a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti al 31 dicembre dell’anno precedente:
- anzianità di servizio non inferiore a 3 mesi (e comunque al superamento del periodo di prova) senza vincolo temporale di permanenza nell’attuale sede di assegnazione.
Il personale assunto con contratto di apprendistato potrà presentare domanda di trasferimento volontario in ambito provinciale qualora in possesso dei seguenti requisiti al 31 dicembre dell’anno precedente:
- anzianità di servizio non inferiore a 18 mesi
- permanenza nell’attuale sede di assegnazione non inferiore a 18 mesi
Poste Italiane S.p.A.
Macro Area Risorse Umane Regionale Nord Est
1/9
2021
Per tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale i suindicati requisiti minimi di anzianità di servizio non saranno oggetto di riproporzionamento.
Prescinde dai suddetti criteri il personale di cui all’allegato “condizioni particolari” punti 1 e 2.
Con specifico riferimento all’anno 2021 le domande di trasferimento in ambito provinciale e regionale dovranno essere presentate nel periodo dal 01 al 15 giugno 2021.
3. Il lavoratore potrà presentare un’unica domanda di trasferimento per ciascun anno esclusivamente nell’ambito del proprio settore di appartenenza per le medesime mansioni espletate nel mese di presentazione dell’istanza ovvero, fermo restando il proprio livello inquadramentale, per le mansioni rientranti nella medesima aggregazione.
4. Con riferimento alle risorse con contratto di lavoro part-time si darà corso ai trasferimenti dei dipendenti solo se le relative modalità di part-time risultano compatibili con il posto disponibile. Al tal fine le modalità potranno essere appositamente e volontariamente rimodulate. Laddove non sussistessero i suddetti requisiti, la risorsa non sarà presa in considerazione nella fase/tornata di riferimento. Si proseguirà quindi nello scorrimento della graduatoria “oltrepassando” il dipendente con part-time non compatibile con il posto disponibile.
5. In caso di adibizione a mansioni diverse successiva alla presentazione dell’istanza di trasferimento, la relativa domanda sarà priva di efficacia, ferma restando la possibilità per il lavoratore interessato di presentare una nuova istanza, riferita alle nuove mansioni, a partire dall’anno successivo.
6. L’Azienda redigerà un’unica graduatoria, comprendente il personale sia full time che part time, per ciascuna provincia e per ciascuna aggregazione di mansioni. In relazione alle esigenze tecnico organizzative, per ciascun semestre, l’Azienda potrà indicare le disponibilità o in maniera indifferenziata o distinte per il personale part time e full time.
7. Le graduatorie provvisorie saranno rese pubbliche entro il 24 gennaio di ciascun anno (per l’anno 2021 entro il 22 giugno).
Entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione di ciascuna graduatoria provvisoria, le risorse interessate potranno inviare agli indirizzi che saranno resi noti dall’Azienda osservazioni e/o eccezioni alla graduatoria stessa. La Società, attraverso le strutture aziendali competenti, entro e non oltre i successivi cinque giorni lavorativi, provvederà alla valutazione delle richieste e all’eventuale aggiornamento degli elenchi.
8. L’effettivo trasferimento è subordinato alla sussistenza della piena idoneità alle mansioni - anche con riferimento all’utilizzo di tutti i mezzi/strumenti aziendali previsti per la specifica prestazione lavorativa nonché alle relative modalità di svolgimento - cui la richiesta di trasferimento si riferisce che dovrà sussistere alla data di efficacia prevista per il trasferimento medesimo. Il personale della funzione PCL addetto al recapito che risulti non idoneo all’utilizzo del motomezzo potrà essere trasferito unicamente verso Centri di Distribuzione della provincia dove, per le attività di recapito, siano utilizzati esclusivamente automezzi. In tal senso, l’Azienda si impegna a fornire in occasione della comunicazione dei posti disponibili in ambito provinciale/regionale, l’elenco dei Centri di Distribuzione per i quali ricorra tale circostanza e per i quali si registrino disponibilità, laddove presenti.
9. L’effettivo trasferimento è, inoltre, subordinato:
▪ al definitivo inserimento in Azienda, alla data del trasferimento medesimo, della risorsa interessata. Per definitivo inserimento in Azienda si intende: 1) coloro che hanno ab origine un contratto a tempo indeterminato; 2) coloro che operano in Azienda in virtù di una sentenza
passata in giudicato; 3) coloro che hanno sottoscritto verbale individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli Accordi del 13 gennaio 2006, del 10 luglio 2008, del 27 luglio 2010, del 18 maggio 2012, del 21 marzo 2013 del 30 luglio 2015 e del 19 giugno 2018);
▪ all’eventuale accettazione da parte del lavoratore in regime part time della modifica dell’articolazione oraria della prestazione di lavoro, in coerenza con le esigenze dell’ufficio di destinazione
10. L’azienda si riserva di differire fino ad un massimo di 3 mesi l’effettivo spostamento definitivo del personale trasferito alle nuove sedi di lavoro. In tal caso le parti concordano che in via eccezionale non trovano applicazione le disposizioni relative al trattamento di trasferta attualmente previste dall’art. 40 del CCNL vigente.
11. In via eccezionale, per ragioni documentate, sarà facoltà del lavoratore richiedere il differimento dell’effettivo trasferimento, senza oneri per l’azienda, fino ad un massimo di 3 mesi dalla data comunicata.
12. I settori di appartenenza interessati dalla mobilità provinciale/regionale sono cosi distinti per figura professionale:
Divisione di appartenenza | Strutture | Livelli inquadr. | Figure profess. | Verso mansioni |
PCL | Settore Recapito | D - E | Xxx/Portalettere Artt. Base Business e Mercato | Portalettere art. Base e Business |
PCL | Nodi Logistici (CS/CO) | D - E | Addetto produzione | Portalettere art. |
PCL | Nodi Logistici (CS/CO) | D - E | Addetto produzione Nodo Logistico | Addetto produzione Nodo Logistico |
PCL | Settore Recapito | D - E | Xxx | Xxxxxxx produzione Nodo Logistico |
Mercato Privati | Sportelleria | C - D - E | Dup Monoperatore/ Operatore sportello | Dup Monoperatore/ Operatore Sportello |
Mercato Privati | Sportelleria | C - D | Operatore sportello Multilingue | Operatore sportello Multilingue |
Tutte | Tutte | C - B | Tutte | Varie di livello C - B ambito medesima Divisione/Direzione di appartenenza ed a parità di profilo/mestiere professionale |
13. Con riferimento agli altri ambiti aziendali, la Società si riserva di valutare eventuali istanze in coerenza con le esigenze produttive e organizzative, tenuto conto degli effetti complessivi connessi alla mobilità regolata dal presente accordo.
MOBILITÀ PROVINCIALE - Procedura di attuazione:
14. Nelle domande - da presentarsi esclusivamente sul modulo che sarà fornito dall’azienda entro i termini riportati al punto 2 della presente intesa - gli interessati nell’ambito della mobilità provinciale potranno indicare: uno o più Uffici in ordine di preferenza ubicati nella stessa Provincia di assegnazione.
Il personale assegnato nelle strutture di Mercato Privati non coincidenti con ambito geografico provinciale (Filiali Verona/Legnago), potrà presentare domanda verso tutti gli Uffici appartenenti alla provincia in cui insiste l’Ufficio di assegnazione.
Sono previste due fasi di attivazione della mobilità provinciale:
- fase 1° semestre che sarà attuata dall’11 febbraio (per il 2021 dal 12 luglio);
- fase 2° semestre che sarà attuata dal 20 settembre dopo la riattualizzazione dei posti disponibili.
In ciascuna fase la funzione RU della struttura di appartenenza nel rispetto dell’ordine decrescente di punteggio della graduatoria di riferimento procederà:
a) ad una prima tornata di convocazioni del solo personale che abbia espresso preferenze per sedi con posti dichiarati disponibili all’atto della pubblicazione della graduatoria definitiva.
A seguito dell’accettazione di un posto disponibile seguirà il provvedimento di trasferimento a cura della Macro Area Risorse Umane Regionale Nord Est.
b) ad una seconda tornata di convocazioni del solo personale che abbia espresso preferenze per le nuove sedi disponibili in esito alla prima.
A seguito dell’accettazione di un posto disponibile seguirà il provvedimento di trasferimento a cura della Macro Area Risorse Umane Regionale Nord Est.
15. Il personale che intenda rinunciare alla mobilità, dovrà comunicarlo formalmente alla propria struttura di appartenenza che provvederà ad inoltrarla alla struttura di Risorse Umane Regionale. Alla ricezione della comunicazione di rinuncia, si provvederà all’esclusione dalla graduatoria di riferimento per l’anno in corso.
MOBILITÀ REGIONALE - Procedura di attuazione:
16. Tutte le domande di trasferimento, verso una sola provincia della Regione di appartenenza, dovranno essere presentate - entro i termini riportati al punto 2 della presente intesa - da parte degli interessati mediante l’applicativo che sarà disponibile sul portale intranet postepernoi.
I dipendenti che non dispongono di account di dominio aziendale potranno richiedere l’inserimento a sistema della domanda tramite la propria funzione Risorse Umane e/o tramite la Macro Area Risorse Umane Nord Est.
17. L’attivazione con cadenza semestrale della mobilità volontaria regionale avverrà in seguito alla realizzazione della mobilità a livello provinciale.
18. I lavoratori inseriti utilmente nelle graduatorie provinciali (per la mobilità regionale), divenute definitive alla data di pubblicazione, potranno accedere all’apposito applicativo informatico disponibile sulla intranet aziendale postepernoi e visualizzare le sedi disponibili nell’ambito della provincia opzionata in fase di presentazione della domanda di trasferimento per il relativo anno; i medesimi avranno inoltre evidenza della propria posizione nella graduatoria verso la provincia medesima.
Il singolo lavoratore potrà, tramite l’applicativo, indicare in ordine di priorità gli uffici di eventuale interesse, riportando nell’apposito spazio da un minimo di un ufficio ad un massimo del numero complessivo degli uffici disponibili nell’ambito della provincia.
Laddove il lavoratore non opzioni alcuna scelta oppure non acceda all’applicativo nei termini previsti, si considererà rinunciatario relativamente alle disponibilità aziendali rese note nel singolo semestre, ferma restando la sua collocazione utile in graduatoria - nei limiti della validità di quest’ultima - e la possibilità di effettuare un’eventuale successiva scelta in relazione alle nuove disponibilità che l’Azienda renderà note nel semestre successivo.
L’applicativo consente inoltre di formalizzare l’eventuale rinuncia al trasferimento.
In caso di indicazione dell’ordine di priorità solo per alcune delle sedi disponibili nell’ambito della provincia, il dipendente verrà considerato rinunciatario rispetto alle sedi non indicate.
In seguito alla chiusura dell’applicativo, la scelta espressa da ciascun lavoratore diventerà irrevocabile con la conseguenza che eventuali rinunce che dovessero pervenire successivamente non saranno prese in considerazione.
In tal senso, l’Azienda provvederà a dare esplicita evidenza della irrinunciabilità del trasferimento conseguente alla scelta effettuata attraverso l’applicativo informatico dedicato.
Entro 10 giorni dalla chiusura della fase di scelta degli uffici, l’applicativo procederà autonomamente all’associazione tra le sedi disponibili ed i singoli lavoratori, sulla base del relativo posizionamento in graduatoria e delle priorità dai medesimi espresse.
L’associazione della sede al singolo lavoratore determina automaticamente il trasferimento del lavoratore che risulti pienamente idoneo alla mansione, indipendentemente dalla situazione di organico della sede di provenienza.
In coerenza con le previsioni di cui al vigente CCNL, la condotta del lavoratore che, in seguito all’associazione della sede per la quale aveva espresso interesse, non prenda servizio presso l’Ufficio di trasferimento potrà essere valutata dall’Azienda ad ogni effetto di legge e di contratto.
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Informative
La Società per ciascun anno fornirà alla competente Delegazione Sindacale Regionale:
- le graduatorie definitive,
- i posti disponibili e i movimenti attuabili (1^ e 2^ tornata),
- la consuntivazione dei trasferimenti disposti con l’indicazione numerica per Ufficio a conclusione di ciascuna fase.
Riattualizzazione posti
Nel riattualizzare i posti disponibili l’Azienda terrà conto:
- dei trasferimenti in ingresso ed in uscita di cui alla mobilità nazionale
- dei trasferimenti in ingresso ed in uscita eventualmente adottati secondo le valutazioni di cui all’allegato “condizioni particolari”
- delle assunzioni effettuate in attuazione delle politiche occupazionali aziendalmente in atto
- degli eventuali ingressi/uscite nei settori di riferimento per effetto di cambi mansione, dei processi di sviluppo professionale, delle eventuali conversioni a FT e di eventuali provvedimenti giudiziali.
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Le Parti ribadiscono la scadenza al 31/12/2022 della presente intesa, facendo salve le eventuali intese nazionali che dovessero intervenire nel corso degli incontri sindacali previsti dal verbale di accordo nazionale del 04 maggio u.s.
L.C.S.
per Poste Italiane S.p.A
Xxxx Xxxxxxx (originale firmato)
Xxxxx Xxxxx (originale firmato)
Xxxxx Xxxxxxxx (originale firmato)
Xxxxxxx Xxxxxxxxx (originale firmato)
Xxxxxxxx Xxxxxx (originale firmato)
per le XX.XX.
SLP CISL
X. Xxxxx; X. Xxxxxxxxxx; G. M. Ferrara;
F. Xxxx;X. Xxxxxxxxxxx; I. Xxxxxxx (originale firmato)
SLC CGIL
UILposte
X. Xxxxxxx; X. Xxxxxxx (originale firmato)
FAILP CISAL
X. Xxxxxxxxx (originale firmato)
CONFSAL Com
X. Xxxxxxxxxx; C. S. Arnese (originale firmato)
UGL Com
X. Xxxxxxx; D. Damu; X. Xxxxxx (originale firmato)
ALLEGATO GRADUATORIE E PUNTEGGI GRADUATORIE E PUNTEGGI
Le graduatorie saranno redatte in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei criteri di seguito riportati, riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda:
1. punteggio totale - è dato dalla somma del punteggio derivante da:
b.1) Condizioni familiari
b. 1.1. | famiglia monoparentale | punti 10 |
b. 1.2. | coniuge o in assenza primo figlio | punti 7 |
b. 1.3. | ciascun figlio fino a 8 anni | punti 6 |
b. 1.4. | ciascun figlio da 9 anni a 18 anni | punti 5 |
b. 1.5 | famiglia monoparentale (affidamento congiunto) | punti 5 |
b. 1.6. | genitore a carico | punti 3 |
La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari (punto b.1) verrà effettuata tenendo presente che:
- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
- il punteggio di cui al punto b.1.3. e b.1.4. compete a partire dal secondo figlio nel caso in cui il primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto b.1.2.;
- il punteggio di cui al punto b.1.1. compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l’unico genitore che abbia riconosciuto il figlio minorenne nei modi previsti dall’art. 254 del cod. civ. ovvero abbia adottato il figlio minorenne nei modi consentiti dalla legge nonché al dipendente, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l’affidamento esclusivo del figlio minore di età ed al dipendente vedovo con prole minore di 18 anni;
- il punteggio di cui al punto b. 1.5 compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l’affidamento congiunto del figlio minore di età;
- il punteggio di cui al punto b.1.1. e b.1.5. non compete nel caso di genitori conviventi “more uxorio” con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto b.1.2. compete anche nel caso di genitori conviventi “more uxorio” con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto b.1.6. compete solo nel caso in cui i genitori siano a carico ai fini fiscali.
b.2) Anzianità
- per ogni anno di anzianità di servizio punti 1,5
L’anzianità di servizio si determina con riferimento all’effettivo servizio prestato. Pertanto, per il personale riammesso in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l’anzianità di servizio si determina con riferimento alla data di effettiva riammissione.
Le frazioni di anno almeno pari a 6 mesi vengono computate come anni completi.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, sarà considerato come anno intero di anzianità, il servizio contrattualmente pattuito, indipendentemente dalla tipologia del part time.
b.3) Presenza in servizio
- presenza in servizio (comprendendo anche le assenze a titolo di: infortuni; congedo obbligatorio di maternità e paternità ed eventuali periodi di interdizione anticipata; permessi sindacali RSU e RLS previsti dalla Legge 300/1970, permessi per decesso/grave infermità di cui all’art. 34, commi da VI a X del vigente CCNL, permessi per donazione di sangue e di emocomponenti, donazione di midollo osseo, donazione di organo, assenze per malattia da contagio COVID-19, per quarantena COVID-19, nonché periodi di assenza equiparati per legge a ricovero ospedaliero per i lavoratori in condizioni di fragilità, fattispecie di assenza direttamente riconducibili all’emergenza COVID 19 per le quali sia stato previsto, nell’ambito degli Accordi del 30 aprile 2020 e del 21 dicembre 2020 il ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, permessi a recupero retribuiti di cui all’Accordo del 30 aprile 2020) nell’anno precedente pari al numero dei giorni lavorabili con una franchigia non superiore a 15 giorni
punti 15
Il periodo di franchigia è ridotto a 8 giorni per il personale che, al 31 dicembre dell’anno precedente, abbia maturato un’anzianità di servizio inferiore ad un anno.
Con riferimento alle assenze dal servizio riconducibili a malattia, il punteggio complessivo verrà decurtato come di seguito indicato:
- dal sedicesimo al ventesimo giorno di assenza complessiva nell’anno di maturazione dei requisiti, 0,50 punti per ciascun giorno;
- dal ventunesimo giorno di assenza complessiva nell’anno di maturazione dei requisiti, 1 punto per ciascun giorno.
Per il personale con anzianità di servizio inferiore ad un anno al 31 dicembre dell’anno precedente, con riferimento alle assenze dal servizio riconducibili a malattia il punteggio complessivo verrà decurtato come di seguito indicato:
- dal nono al dodicesimo giorno di assenza complessiva nell’anno di maturazione dei requisiti, 0,50 punti per ciascun giorno;
- dal tredicesimo giorno di assenza complessiva nell’anno di maturazione dei requisiti, 1 punto per ciascun giorno.
A tal fine saranno esclusi dal computo delle assenze per malattia i periodi di ricovero ospedaliero, documentati da certificazione medica rilasciata dalla struttura presso cui è avvenuto il ricovero, nonché i periodi di prognosi che vi si riconnettono, parimenti documentati dalla struttura sanitaria presso cui è avvenuto il ricovero, nel limite massimo di 10 giorni per ciascun ricovero fino ad un massimo di 2 eventi all’anno.
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In caso di parità di punteggio totale, verrà data la precedenza al personale con il punteggio più alto in ordine alle condizioni familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica.
ALLEGATO “condizioni particolari”
Le Parti convengono che il personale affetto da patologie di particolare gravità di cui all’art. 41 del vigente CCNL o per le quali si renda necessaria l’effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate potrà presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti stabiliti al punto 2. del presente accordo e le relative richieste verranno valutate dall’Azienda indipendentemente dai criteri sopra individuati.
Analogo trattamento verrà riservato al personale nel cui nucleo familiare siano presenti figli conviventi, coniuge o convivente “more uxorio” affetti da grave patologia di cui all’art. 41 CCNL vigente o per le quali si renda necessaria l’effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate.
Del pari, saranno valutate dall’Azienda, indipendentemente dai requisiti di cui al punto 3., le richieste di trasferimento presentate dal personale con figli, fiscalmente a carico almeno al 50%, per i quali ricorra almeno una delle condizioni qualificate come “croniche e invalidanti” dal Ministero della Salute - ai sensi del DM 28 maggio 1999 n. 329, come modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal DM 18 maggio 2001, n. 279 - certificata da una struttura sanitaria pubblica e che abbia dato luogo al riconoscimento dell’invalidità civile per i figli minorenni e nella misura almeno pari all’85% per i figli maggiorenni.
L’Azienda si impegna a porre particolare attenzione ai casi di dipendenti che siano vittime di reati penali, ivi inclusi quelli di genere, accertati da provvedimento giudiziario o in corso di accertamento per i quali si determini una incompatibilità ambientale, individuando le opportune soluzioni gestionali, tra cui prioritariamente l’applicazione temporanea presso una sede indicata dal dipendente. Laddove le condizioni - adeguatamente documentate - che hanno determinato l’esigenza di applicare temporaneamente il lavoratore/lavoratrice presso altra sede rispetto a quella di assegnazione perdurino per un periodo almeno pari a 12 mesi, l’Azienda procederà al trasferimento dell’interessato/a presso la medesima sede.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 38, lettera A), punto XIV, ultimo capoverso del vigente CCNL, l’Azienda conferma che terrà conto delle domande di trasferimento presentate dal lavoratore con coniuge appartenente alle Forze Armate o di Polizia (Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza).
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Eventuali dichiarazioni mendaci relative a fatti o stati che siano rese dal lavoratore all’atto della presentazione dell’istanza di mobilità volontaria nazionale, anche al fine della valorizzazione del proprio punteggio, determineranno l’estromissione del medesimo dalla relativa graduatoria e l’impossibilità di presentare domanda di mobilità per i tre anni successivi, ferma restando da parte dell’Azienda la valutazione della condotta del dipendente ad ogni effetto di legge e di contratto.