Condizioni di Assicurazione
Doppio Valore feb23 by Xxxxxxxxxx
Contratto di assicurazione a vita intera a prestazioni rivalutabili ed a premio unico
(Tariffa 60106)
Condizioni di Assicurazione
comprensive di:
● Allegato 1 Limiti - Reg. Isvap n. 38/2011
● Allegato 2 Soggetti collegati - Reg. Isvap n. 38/2011
● Regolamento della gestione separata “Credemvita III”
● Glossario
● Modulo di proposta di assicurazione (fac-simile)
da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta Edizione Febbraio 2023
Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
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INDICE INTRODUZIONE
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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1 CHE COSA È ASSICURATO
2 CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI
3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE
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3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO
3.2 DURATA
4 INFORMAZIONI SUL PREMIO 3
4.1 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO
4.2 CRITERI DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO
4.3 CRITERI DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI DECESSO
4.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
5 COSTI 6
5.1 COSTI SUI PREMI
5.2 COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA APPLICATA MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO
5.3 COSTI PER L’OPERAZIONE DI RISCATTO
5.4 TASSE E IMPOSTE
6 COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE LA POLIZZA 7
6.1 REVOCA
6.2 RECESSO DEL CONTRAENTE
6.2.1 Recesso di Credemvita
6.3 RISCATTO
6.3.1 Riscatto nelle Finestre di riscatto garantito
6.3.2 Riscatto FUORI dalle Finestre di riscatto garantito
6.3.3 Come richiedere il riscatto
7 BENEFICIARI 10
7.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI
7.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI
8 OBBLIGHI DELLE PARTI
9 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
11
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9.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA
10 COMUNICAZIONI 14
10.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
10.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE
11 NORME FINALI 15
11.1 CESSIONE
11.2 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
11.3 LEGGE APPLICABILE
11.4 VALIDITA’ E RINUNCE
11.5 RECLAMI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
11.6 FORO COMPETENTE
Introduzione
Il prodotto “Doppio Valore feb23 by Xxxxxxxxxx” è un contratto di assicurazione sulla vita, con durata a vita intera, a prestazioni rivalutabili ed a premio unico.
“Doppio Valore feb23 by Xxxxxxxxxx” è un contratto di investimento assicurativo complesso, che implica rischi finanziari a carico del Contraente.
Questo documento è organizzato in:
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO
Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di assicurazione nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Gli articoli del presente documento hanno lo scopo di dettagliare le norme che regolano l’assicurazione in generale, le garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di sinistro.
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.
NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dal Contraente.
GLOSSARIO
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza che sono evidenziati nelle Condizioni di assicurazione in corsivo. Le definizioni s’intendono sia al singolare sia al plurale.
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tale attività prevede i seguenti adempimenti:
a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
- cliente (contraente) ed eventuale esecutore,
- beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della liquidazione della Prestazione Assicurativa),
- eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o Informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
AREA RISERVATA
Sezione del sito internet della Compagnia a cui il Contraente può accedere utilizzando credenziali private di accesso, tramite la quale può:
- ottenere informazioni aggiornate sul suo Contratto assicurativo;
- disporre operazioni in relazione al suo Contratto assicurativo.
ASSICURATO
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
CAPITALE ASSICURATO
Capitale in vigore rivalutato come indicato nelle Condizioni di assicurazione.
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE
E’ il premio pagato al netto degli eventuali costi applicati allo stesso.
CARICAMENTI
Parte del premio versato dal Contraente, al netto di costi fissi, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario
COMMISSIONE DI GESTIONE
È il costo che Xxxxxxxxxx trattiene per far fronte alle spese legate alla gestione del contratto.
COMPAGNIA
Credemvita S.p.A. o Credemvita
COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata Credemvita III.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Momento in cui il Contraente riceve l’accettazione della proposta sottoscritta da parte dell’Intermediario che agisce in nome e per conto della Compagnia anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
CONSOLIDAMENTO
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Il presente contratto prevede il consolidamento annuo delle prestazioni assicurate esclusivamente nei primi 3 anni dalla data di decorrenza: trascorso tale periodo non è più previsto il consolidamento dei rendimenti e pertanto le prestazioni assicurate potrebbero diminuire.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
CONTRATTO (DI ASSICURAZIONE SULLA VITA)
Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato. Si fa riferimento al presente contratto “Doppio Valore feb23 by Xxxxxxxxxx”.
COSTI
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
DATA DI DECORRENZA
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni di assunzione dei rischi medesimi. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, il cumulo dei premi versati, quelli versati nell’anno di riferimento e quelli in arretrato, il valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento e il valore della prestazione maturata ed il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, e il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Il documento comprende inoltre i costi e gli oneri complessivi applicati al Contratto con separata indicazione del costo della distribuzione.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
ESTENSIONE TERRITORIALE
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
FINESTRE DI RISCATTO GARANTITO
Con riferimento al periodo di investimento nella Gestione Separata Credemvita III, sono i periodi temporali predefiniti nei quali il Contraente può ottenere il riscatto totale o parziale “garantito”. La garanzia consiste nel riconoscimento di un capitale assicurato minimo pari a quello maturato al termine del primo triennio (riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali).
GESTIONE SEPARATA
Portafoglio di investimenti appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. Per il presente contratto, terminato il periodo inziale triennale, la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate sarà determinata in base al rendimento ottenuto dalla Gestione separata Credemvita III ridotto delle commissioni di gestione.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. L’Intermediario agisce anche in nome e per conto di Xxxxxxxxxx ai fini della Conclusione del Contratto.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
MARGINE DI SOLVIBILITÀ
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero della Compagnia, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria della Compagnia. Nelle assicurazioni sulla vita il margine di solvibilità deve essere proporzionale agli impegni assunti.
PEGNO
Vedi “cessione”.
PEP
Per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulle base di criteri di cui all’allegato tecnico al D.lgs. 231/2007 e s.m.i.
PERCENTUALE DI RIVALUTAZIONE
È il tasso percentuale annuo riconosciuto da Xxxxxxxxxx per la rivalutazione delle prestazioni assicurate. Nel periodo di investimento in Gestione Separata tale tasso percentuale potrebbe anche risultare negativo.
PERIODO DI COLLOCAMENTO
È il periodo durante il quale il Contratto sarà distribuito dall’Intermediario e sarà sottoscrivibile da parte dei Contraenti. Il Periodo di collocamento del presente contratto sarà dal 13 febbraio 2023 al 3 marzo 2023 (fatta salva la possibilità per Xxxxxxxxxx di anticipare la chiusura del collocamento).
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
POLIZZA RIVALUTABILE
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.
PREMIO UNICO
Importo che il Contraente paga a Credemvita in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione quale corrispettivo delle prestazioni assicurate.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci (10) anni.
PRESTAZIONE ASSICURATIVA
Somma pagata al Beneficiario al verificarsi del decesso dell’Assicurato.
PRIMO TRIENNIO
È il periodo di tre anni che intercorre tra l’8/03/2023 (data di decorrenza del contratto) e l’8/03/2026 durante il quale le prestazioni offerte dal contratto saranno collegate al rendimento della specifica provvista di attivi. Al termine di tale periodo le prestazioni saranno collegate al rendimento della Gestione Separata Credemvita III.
PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto, del Contraente o della Compagnia, di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
REFERENTE TERZO
Soggetto diverso dal beneficiario che viene designato dal Contraente nel modulo di proposta, a fronte di specifiche esigenze di riservatezza di quest’ultimo. Xxxxxxxxxx potrà fare riferimento al referente terzo in caso di decesso dell'assicurato per ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
L’insieme delle norme, riportate in allegato alle Condizioni di assicurazione, che regolano la gestione separata.
RENDIMENTO FINANZIARIO
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione previsto dal Regolamento della gestione stessa.
REVOCA
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
RISCATTO PARZIALE
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.
RISCATTO TOTALE
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.
RIVALUTAZIONE
Variazione delle prestazioni assicurate in base al rendimento conseguito dalla Specifica provvista di attivi o dalla Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di assicurazione.
RIVALUTAZIONE MINIMA GARANTITA
Garanzia contrattuale che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
SERVIZIO DI “FIRMA ELETTRONICA”
Servizio attivabile da parte del Contraente presso l’Intermediario al fine di sottoscrivere, in modalità elettronica e/o digitale, documentazione precontrattuale e/o contrattuale e/o relativa a singole operazioni. Tale servizio include anche la possibilità per il Contraente di ricevere la citata documentazione in formato PDF attraverso i canali digitali/telematici dell’Intermediario scelti dal Contraente, ad esempio e-mail o internet banking (in quest’ultimo caso nella sezione “MyBox” personale del Contraente).
SET INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Contraente, composto da:
- Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori - KID
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione comprensive di allegati 1 e 2, regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili, glossario, modulo di proposta (fac simile).
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, ossia il decesso dell’assicurato.
SOCIETÀ DI REVISIONE
Società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
SPECIFICA PROVVISTA DI ATTIVI
Attivi finanziari acquisiti da Xxxxxxxxxx per far fronte agli impegni contrattuali assunti nel primo triennio di decorrenza del presente contratto e, a tal fine, costituiti in apposita riserva, separata dal patrimonio della
Compagnia. Si tratterà, prevalentemente, di titoli di stato (italiani o di altri paesi europei) e di titoli obbligazionari non governativi di emittenti di elevato merito di credito.
TASSO MINIMO GARANTITO
Indica la misura minima della Rivalutazione annua che Credemvita garantisce in relazione al Contratto.
VINCOLO
Vedi “cessione”.
Glossario Giuridico
Nel presente documento, il Contraente può reperire facilmente le previsioni del Codice Civile e del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) rilevanti per comprendere il contratto di assicurazione sulla vita “Doppio Valore feb23 by Xxxxxxxxxx”.
In particolare, le disposizioni raccolte nel GLOSSARIO GIURIDICO riguardano, con riferimento al:
- Codice Civile
● gli obblighi di dichiarazione del Contraente e dell’Assicurato verso la Compagnia;
● le previsioni relative alla designazione dei Beneficiari;
● la prescrizione;
- Codice delle Assicurazioni Private
● la facoltà del Contraente di revocare la proposta di assicurazione;
● la facoltà del Contraente di recedere dal contratto di assicurazione sottoscritto.
In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle Condizioni di assicurazione.
CODICE CIVILE
ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1920 ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Cosa vuol dire: per il prodotto “Doppio Valore feb23 by Credemvita” i beneficiari possono essere designati in sede di sottoscrizione del contratto e modificati successivamente mediante comunicazione scritta a
Credemvita o mediante testamento (in quest’ultimo caso la designazione deve prevedere l’attribuzione delle somme assicurate o il chiaro riferimento al contratto di assicurazione).
ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un (1) anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci (10) anni.”
Cosa vuol dire: nel caso in cui le prestazioni assicurative non siano reclamate dai Beneficiari entro il termine di prescrizione decennale previsto dal Codice civile, le relative somme dovranno essere obbligatoriamente versate dalla Compagnia al Fondo Rapporti Dormienti.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE ART. 176 – REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo
2, comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta (30) giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei (6) mesi.
ART. 177 – DIRITTO DI RECESSO
1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. CHE COSA E’ ASSICURATO
“Doppio Valore feb23 by Credemvita” (tariffa 60106) è un contratto di investimento assicurativo a vita intera, a prestazioni rivalutabili e a premio unico.
Il Contratto prevede una prestazione in caso di decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
La Prestazione Assicurativa viene determinata sulla base della rivalutazione annuale del Capitale Assicurato, riconosciuta dalla Compagnia al 31 dicembre di ciascun anno.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia eroga ai Beneficiari il Capitale Assicurato rivalutato fino alla data in cui la Compagnia ha avuto notizia certa del decesso dell’Assicurato (ricezione del certificato di morte o notizia di un’autorità competente).
La Rivalutazione del Capitale Assicurato viene effettuata sulla base del tasso di rendimento:
a) dei titoli che costituiscono la Specifica Provvista di Attivi, diminuito delle Commissioni di Gestione, nel
Primo Triennio di decorrenza del Contratto.
Con riferimento al Primo Triennio, Credemvita garantisce un tasso di Rivalutazione Minima Garantita del 2,70% annuo.
Un tasso di rivalutazione superiore al tasso di Rivalutazione Minima Garantita potrà essere riconosciuto solo se il rendimento ottenuto da Credemvita dall’acquisto dei titoli che compongono la Specifica Provvista di Attivi superi il 3,90%.
In tal caso, il 70% della quota parte di rendimento eccedente il 3,90% andrà ad aumentare il tasso di rivalutazione riconosciuto al Contraente.
Il Capitale Assicurato così rivalutato è soggetto a Consolidamento al 31 dicembre di ciascun anno del Primo Triennio e fino all’08 marzo 2026.
Inizio del Periodo di Collocamento
13/02/2023
Decorrenza del Primo Triennio di investimento
08/03/2023
Termine del Periodo di Collocamento
03/03/2023
Termine del Primo Triennio e inizio della fase di investimento nella Gestione Separata Credemvita III del capitale rivalutato al
08/03/2026
Esempio: Se all’esito del Periodo di Collocamento…
Credemvita ottiene un tasso di rendimento della Specifica Provvista di Attivi pari al | Il Contraente ottiene un tasso di Rivalutazione per il Primo Triennio* del |
3,40% (inferiore al 3,90%) | 2,70% |
3,90% | 2,70% |
4,20% (superiore al 3,90%) | 2,91% ottenuto come segue: 2,70% + 0,21% dove 0,21% è il 70% del rendimento eccedente il 3,90% |
*i tassi di rivalutazione indicati si intendono già al netto delle Commissioni di Gestione.
Nota bene: Credemvita comunicherà ai Contraenti il tasso di rendimento della Specifica Provvista di Attivi e il tasso di Rivalutazione del Primo Triennio in occasione dell’invio della lettera di conferma dell’apertura del presente Contratto.
b) della Gestione Separata denominata “Credemvita III”, diminuito della Commissione di Gestione, a partire dal 09/03/2026, ossia al termine del Primo Triennio. Il Capitale Assicurato così rivalutato non è soggetto a Consolidamento.
Le caratteristiche della Gestione Separata CREDEMVITA III sono descritte nel Regolamento della Gestione Separata allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e pubblicato sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
Nota bene!
Credemvita garantisce il Consolidamento della Rivalutazione maturata esclusivamente fino all’08/03/2026 e quindi limitatamente al Primo Triennio.
Successivamente a tale data:
● non sarà più previsto il Consolidamento dei rendimenti maturati; pertanto, il Capitale Assicurato potrebbe diminuire;
● Credemvita garantirà comunque la conservazione di un Capitale Assicurato non inferiore a quello maturato alla data dell’08/03/2026 (riproporzionato a seguito di eventuali successivi riscatti parziali) esclusivamente in caso di:
o decesso dell’Assicurato;
o riscatto parziale o totale ricevuto da Credemvita in una delle Finestre di Riscatto Garantito.
2. CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI
Non è assicurabile la persona fisica che non sia residente in Italia.
Alla data di sottoscrizione del Contratto l‘età dell’Assicurato dovrà essere inferiore ad 86 anni compiuti.
3. QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE
3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO
Per attivare il Contratto, il Contraente deve:
- sottoscrivere, entro la chiusura del Periodo di Collocamento che va dal 13/02/2023 al 03/03/2023 (fatta salva la possibilità per Credemvita di anticiparne la chiusura):
• il modulo di proposta in ogni sua parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte;
• il modulo di Adeguata Verifica della Clientela in ogni sua parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte;
- versare il Premio Unico secondo le modalità previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Il Contratto è rivolto solo ai Contraenti che apportino nuova liquidità alla Compagnia. Ulteriori informazioni sono reperibili presso l’Intermediario.
Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Contraente riceve l’accettazione della Proposta di Assicurazione
sottoscritta da parte dell’Intermediario, che agisce in nome e per conto di Credemvita.
Ai fini della Conclusione del Contratto, potrà essere utilizzato il Servizio di “Firma Elettronica” attivabile da parte del Contraente presso l’Intermediario. In tal caso, per i dettagli relativi alle modalità di attivazione, di utilizzo e di funzionamento del Servizio di “Firma Elettronica” si fa espresso rinvio alle relative condizioni.
Il Contratto si intende perfezionato quando il Contraente ha sottoscritto la:
- Proposta di Assicurazione su supporto cartaceo, nella data e nel luogo riportati nella Proposta di Assicurazione controfirmata per accettazione dall’Intermediario che agisce in nome e per conto di Credemvita;
- Proposta di Assicurazione tramite il Servizio di “Firma Elettronica”, al momento della ricezione, nella sezione “MyBox” personale del Contraente, della copia della Proposta di assicurazione firmata per accettazione dall’Intermediario.
Ferma restando la data di perfezionamento del contratto, la decorrenza delle relative garanzie è fissata all’8 marzo 2023, purché il Contraente abbia versato il Premio Unico e sottoscritto la modulistica necessaria all’attivazione del Contratto.
La Data di Decorrenza è indicata nella Proposta di Assicurazione e nella lettera di conferma dell’apertura del contratto.
La Compagnia non può procedere con l’attivazione del Contratto in caso di non conformità e/o violazioni del quadro legislativo in vigore, in particolare della normativa antiriciclaggio. In tal caso, il Contratto non ha effetto sin dal momento della sua conclusione e i premi eventualmente pagati sono restituiti agli aventi diritto (fatte salve disposizioni contrarie dell’autorità competente). In caso di decesso dell’Assicurato in tale periodo, la Prestazione Assicurativa non è dovuta e le somme eventualmente versate sono restituite agli aventi diritto (fatte salve disposizioni contrarie dell’autorità competente).
3.2 DURATA
La durata del Contratto coincide con la vita dell’Assicurato.
Il Contratto ha effetto dalla Data di Decorrenza e cessa dalle ore 24 del giorno in cui si sia verificato uno dei seguenti eventi:
- Esercizio del diritto di Recesso;
- Decesso dell’Assicurato;
- Esercizio del Riscatto Totale.
4. INFORMAZIONI SUL PREMIO
Il Contratto consente il versamento di un Premio Unico il cui importo potrà variare da un minimo di Euro 10.000,00 (diecimila) fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione).
Il Contratto non prevede la possibilità di versamento di premi aggiuntivi o ricorrenti.
La stessa persona non può essere designata come Assicurato in più Contratti “Doppio Valore feb23 by Credemvita” i cui premi lordi sommati eccedano il limite massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione).
4.1 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO
Il Capitale Assicurato verrà rivalutato il 31 dicembre di ogni anno secondo il criterio pro rata temporis, vale a dire in relazione al periodo di tempo nel quale il premio è stato effettivamente investito.
Nel Primo Triennio – e limitatamente ad esso – è previsto il Consolidamento della Rivalutazione maturata. La rivalutazione viene calcolata:
a) Durante il Primo Triennio, sulla base del rendimento della Specifica Provvista di Attivi, diminuito delle
Commissioni di Gestione;
b) A partire dal 09/03/2026, sulla base del rendimento della Gestione Separata Credemvita III, diminuito delle Commissioni di Gestione.
Rivalutazioni annue nel Primo Triennio
31 dicembre 2023
31 dicembre 2024
31 dicembre 2025 sono calcolate sulla base
• del rendimento della Specifica Provvista di Attivi diminuito delle
Commissioni di Gestione.
Rivalutazione annua del 31 dicembre 2026
viene calcolata sulla base
• del rendimento della Specifica Provvista di Attivi diminuito delle
Commissioni di Gestione, dal 01/01/2026 all' 08/03/2026, e
• del rendimento della Gestione Separata Credemvita III diminuito delle Commissioni di Gestione dal 09/03/2026 al 31/12/2026.
Rivalutazioni annue a partire dal 31 dicembre 2027
sono calcolate sulla base
• del rendimento della Gestione Separata Credemvita III, diminuito delle Commissioni di Gestione.
Credemvita garantisce il Consolidamento della Rivalutazione maturata esclusivamente fino all’08/03/2026.
Successivamente a tale data:
● Non sarà più previsto il Consolidamento della Rivalutazione maturata e conseguentemente le prestazioni assicurate potrebbero diminuire;
● Per effetto delle Commissioni di Gestione trattenute da Credemvita, la percentuale della Rivalutazione annua riconosciuta al Capitale Assicurato potrebbe risultare negativa, anche in presenza di un rendimento finanziario della Gestione Separata “CREDEMVITA III” positivo ma inferiore alla Commissione di Gestione. Inoltre, la Commissione di Gestione verrà comunque applicata, anche in presenza di un rendimento finanziario della Gestione Separata “CREDEMVITA III” negativo;
● Credemvita garantirà comunque la conservazione di un Capitale Assicurato non inferiore a quello maturato alla data dell’08/03/2026 (riproporzionato a seguito di eventuali successivi riscatti parziali) solo in caso di decesso dell’Assicurato o in caso di riscatto parziale o totale ricevuto da Credemvita in una delle Finestre di Riscatto Garantito.
Credemvita non garantisce la conservazione del Capitale Assicurato in caso di riscatto totale o parziale del Contratto effettuato fuori dalle Finestre di Riscatto Garantito.
4.2 CRITERI DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO
Ogni 31 dicembre il Capitale Assicurato verrà rivalutato da Credemvita in base alla misura percentuale di
Rivalutazione (determinata come illustrato nell’articolo 4.1).
Rivalutazione del Capitale Assicurato nell’anno di decorrenza del Contratto (2023)
Nell’anno in cui il Contratto ha avuto decorrenza (ossia il 2023), la misura della Rivalutazione sarà applicata al Capitale Assicurato Iniziale, in proporzione al periodo di tempo trascorso (pro rata temporis) dalla data di decorrenza (08/03/2023) fino al 31 dicembre 2023.
Rivalutazione del Capitale Assicurato negli anni di decorrenza successivi al primo
Al 31 dicembre di ogni anno successivo al primo, il Capitale Assicurato al 31 dicembre dell’anno precedente, riproporzionato a seguito di eventuali successivi riscatti parziali, è rivalutato applicando allo stesso la misura di Rivalutazione contrattualmente prevista.
4.3 CRITERI DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI DECESSO
In caso di decesso dell’Assicurato il Capitale Assicurato è ottenuto rivalutando il Capitale Assicurato al 31 dicembre dell’anno precedente, riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali, per il periodo di tempo trascorso (pro rata temporis) tra il 1° gennaio dell’anno in cui è avvenuto il decesso e la data di ricevimento da parte di Credemvita della documentazione comprovante il decesso dell’Assicurato.
La misura della Rivalutazione attribuita al Capitale Assicurato, al netto delle Commissioni di Gestione, sarà regolata come segue, a seconda della data del decesso dell’Assicurato:
Data del decesso dell’Assicurato | Rivalutazione | Prestazione versata dalla Compagnia | ||||
Tra la Conclusione del Contratto ma prima della data di decorrenza (vale a dire entro l’8 marzo 2023) | Non viene applicata alcuna Rivalutazione | La Compagnia restituisce il Premio Unico agli aventi diritto | ||||
Tra il 9 marzo 2023 e l’8 marzo 2026 | Tasso di rivalutazione del Primo Triennio | La Compagnia versa la Prestazione Assicurativa così rivalutata ai Beneficiari designati | ||||
Tra il 9 marzo dicembre 2026 | 2026 | e | il | 31 | - fino all’ 08/03/2026: Tasso di Rivalutazione del Primo Triennio; - per il restante periodo: rendimento ottenuto dalla Gestione Separata Credemvita III al 31 dicembre 2025, diminuito delle Commissioni di Gestione. Nel caso in cui al 31 dicembre 2025 la Gestione separata Xxxxxxxxxx XXX non avesse espresso alcun rendimento, verrà considerato il tasso Euribor a 6 mesi osservato al 2 febbraio 2026 (che verrà pubblicato sul sito internet della Compagnia e comunicato al Contraente in occasione dell’invio del Documento Unico di Rendicontazione relativo all’anno 2025). | La Compagnia versa la Prestazione Assicurativa così rivalutata ai Beneficiari designati * |
A partire dal 1° gennaio 2027 | Rendimento ottenuto dalla Gestione Separata Credemvita III al 31 dicembre precedente, diminuito delle Commissioni di Gestione. | La Compagnia versa la Prestazione Assicurativa così rivalutata ai Beneficiari designati * |
*In ogni caso, per i decessi avvenuti a partire dal 09 marzo 2026, la Compagnia garantisce un Capitale Assicurato minimo pari a quello maturato alla data dell’08 marzo 2026 (riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali).
4.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il pagamento del Premio Unico può essere effettuato mediante bonifico bancario a uno dei seguenti conti correnti intestati a Credemvita S.p.a.:
(i) presso Credito Xxxxxxxx XxX - Codice IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 (termine di valuta riconosciuto: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca ordinante);
(ii) presso Credem Euromobiliare Private Banking SpA - Codice IBAN:XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 (termine di valuta riconosciuto: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca ordinante).
In caso di mancato pagamento del Premio Unico, se il Contraente non adempie entro 5 giorni dalla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, il Contratto è privo di effetti sin dal momento della sua conclusione. In tal caso, nulla è dovuto al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato.
5. COSTI
5.1 COSTI SUI PREMI
Il Contratto non prevede costi di ingresso applicabili al Premio Unico versato. Il Contratto prevede, invece, delle Commissioni di Gestione, così come indicate di seguito.
5.2 COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA APPLICATA MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO
a) Commissione di Gestione nel Primo Triennio (08/03/2023 – 08/03/2026)
Una quota parte del rendimento della Specifica Provvista di Attivi viene trattenuto da Credemvita a titolo di Commissioni di Gestione. Tale quota rappresenta pertanto un costo per il Contraente, sotto forma di minore Rivalutazione del Capitale Assicurato.
La Commissione di Gestione varia a seconda del tasso di rendimento ottenuto da Credemvita per il Primo Triennio.
In particolare:
Tasso di rendimento per il Primo Triennio | Commissione di Gestione applicata al Contratto | Tasso di Rivalutazione (ESEMPIO) |
Inferiore al 3,90% | In misura tale da garantire, in ogni caso, al Contraente il tasso di Rivalutazione Minima Garantita nel Primo Triennio pari al 2,70% annuo. | Tasso di rendimento: 3,40% Tasso di Rivalutazione Minima Garantita nel Primo Triennio: 2,70% Commissioni di Gestione: 0,70% Pari al tasso di rendimento – il tasso di Rivalutazione Minima Garantita 3,40 – 2,70 = 0,70% |
Pari al 3,90% | 1,20% | Tasso di rendimento: 3,90% Tasso di Rivalutazione Minima Garantita nel Primo Triennio: 2,70% Commissioni di Gestione: 1,20% Pari al tasso di rendimento – il tasso di Rivalutazione Minima Garantita 3,90 – 2,70 = 1,20% |
Superiore al 3,90% | Somma della Commissione di Gestione applicata con rendimento pari al 3,90% (ossia 1,20%) e il 30% della quota parte di rendimento eccedente la soglia del 3,90% | Tasso di rendimento: 4,20% Tasso di rivalutazione annuo riconosciuto al Contraente nel Primo Triennio: 2,91% Commissioni di Gestione: 1,29% Pari alla Commissione di Gestione applicata con rendimento pari a 3,90% + il 30% del rendimento eccedente la soglia di 3,90% 1,20% + 0,09% = 1,29 % |
Dove 0,09% = 30% di 0,30% (-> 4,20% – 3,90%) |
b) Commissione di Gestione nel periodo di investimento nella Gestione Separata Credemvita III
(dal 09/03/2026)
La Gestione Separata “CREDEMVITA III” prevede una Commissione di Gestione su base annua applicata al rendimento della gestione stessa.
L’ammontare di tale Commissione di Gestione varia in base al rendimento finanziario ottenuto dalla
Gestione Separata, come indicato nella tabella seguente:
Rendimento Gestione Separata Credemvita III | Commissione di Gestione |
Uguale o superiore a 1,30% | 1,30% |
Maggiore di 0,80% e inferiore a 1,30% | Pari al rendimento finanziario della Gestione separata |
Uguale o inferiore a 0,80% | 0,80% |
Per effetto della Commissione di Gestione, la Rivalutazione annua riconosciuta al Capitale Assicurato a far data dal 09/03/2026 potrà essere negativa, anche nel caso in cui il tasso di rendimento della Gestione Separata “Credemvita III” fosse positivo ma inferiore alla Commissione di Gestione. Nel caso in cui il tasso di rendimento della Gestione Separata “Credemvita III” fosse negativo, la Rivalutazione annua del Capitale Assicurato sarà ridotta ulteriormente dalla Commissione di Gestione applicata.
5.3 COSTI PER L’OPERAZIONE DI RISCATTO
Il Contratto prevede costi di riscatto nei termini che seguono.
In caso di riscatto (totale o parziale) anticipato, richiesto nel periodo dal 09/03/2024 all’08/03/2026, il Capitale Assicurato sarà liquidato al netto di una penale. La penale è pari ad una percentuale del Capitale Assicurato riscattato e viene determinata applicando le aliquote indicate nella tabella sottostante alla quota di Capitale Assicurato riscattato.
Primo triennio | Aliquota per penale di riscatto |
08/03/2023 - 08/03/2024 | RISCATTO NON CONSENTITO |
09/03/2024 - 08/03/2025 | 3,70% del Capitale Assicurato riscattato |
09/03/2025 - 08/03/2026 | 1,90% del Capitale Assicurato riscattato |
Per effetto della penale di riscatto, il capitale liquidato in caso di riscatto anticipato potrebbe essere inferiore al Premio Unico versato.
Successivamente all’08/03/2026 non saranno applicate penali in caso di riscatto anticipato (totale o parziale).
5.4 TASSE E IMPOSTE
Tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
6. COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE LA POLIZZA
6.1 REVOCA
Il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione finché il Contratto non è concluso.
Considerato che il Contratto si conclude con la sottoscrizione della Proposta di Assicurazione da parte dell’Intermediario, la revoca può essere eventualmente esercitata prima di questo momento.
In caso di richiesta di revoca, la Compagnia rimborsa al Contraente il Premio Unico eventualmente versato entro trenta giorni dalla data in cui è stata ricevuta dalla Compagnia la richiesta di revoca.
6.2 RECESSO DEL CONTRAENTE
Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il
Contratto è concluso.
Per esercitare il diritto di recesso, il Contraente può, nel termine di cui sopra:
- recarsi presso la filiale del distributore ove il Contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a sua disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo; oppure
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Xxxxx Xxxx, 1 - 42121 Reggio Xxxxxx – Italia). In questo caso, fa fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Contraente potrà effettuare la trasmissione della comunicazione anche in modalità elettronica tramite posta elettronica certificata e all’indirizzo P.E.C. di Credemvita S.p.A.: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 della data di ricezione della richiesta di recesso.
A seconda dei casi, la data di richiesta di recesso è quella in cui:
- il Contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale dell’Intermediario; oppure
- il Contraente ha spedito la raccomandata con ricevuta di ritorno, a condizione che la raccomandata sia stata effettivamente recapitata e ricevuta dalla Compagnia.
La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di recesso, rimborsa al Contraente un importo pari al Premio Unico versato.
6.2.1 RECESSO DI CREDEMVITA
Qualora Credemvita accerti che la stessa persona è stata designata come Assicurato in più contratti “Doppio Valore feb23 by Credemvita” e per un ammontare lordo di Premi Unici versati che ecceda Euro 1.000.000 (un milione), la Compagnia si riserva di esercitare il diritto di Recesso con riferimento a tali Contratti mediante apposita comunicazione inviata al Contraente entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con conseguente rimborso a favore del Contraente, entro 30 giorni dalla comunicazione di Recesso, del Premio Unico. In particolare, l’efficacia del Recesso esercitato da Credemvita è da intendersi retroattiva sin dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo che sarà quindi improduttivo di effetti sin dall’origine.
Il Recesso verrà esercitato dalla Compagnia a partire dai contratti di importo inferiore e fino a quando il soggetto risulti Assicurato per un ammontare di Premi Unici lordi non superiore ad Euro 1.000.000 (un milione).
6.3 RISCATTO
Nel periodo dal 08/03/2023 all’08/03/2024 non è consentito al Contraente né il Riscatto Parziale né il Riscatto Totale.
Decorso il primo anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può richiedere il Riscatto Totale o
Parziale.
Il Riscatto può essere esercitato:
- a partire dal 09/03/2024;
- fermo il presupposto di cui sopra, se a seguito di Riscatto Parziale il Capitale Assicurato residuo sia pari ad almeno 10.000,00 Euro (diecimila).
Il valore di riscatto è pari al Capitale Assicurato rivalutato fino alla data di ricezione da parte della Compagnia
della richiesta di riscatto, al netto dei costi di riscatto applicabili nel Primo triennio.
Capitale Assicurato = Capitale assicurato al 31 dicembre dell’anno precedente, riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali, rivalutato in proporzione al tempo trascorso (pro rata temporis) dal
1 gennaio dell’anno in cui è esercitata la richiesta di riscatto fino alla data di ricezione da parte della
Compagnia della richiesta stessa.
La misura percentuale di Rivalutazione, da riconoscere al Capitale Assicurato al 31 dicembre precedente è pari:
a) al tasso di rendimento del Primo triennio, diminuito delle Commissioni di Gestione, se il riscatto è esercitato tra il 09/03/2024 e il 08/03/2026;
b) al tasso di rendimento del Primo triennio fino all’ 08/03/2026, diminuito delle Commissioni di Gestione, e per il restante periodo all’80% del rendimento ottenuto dalla Gestione Separata Credemvita III al 31 dicembre 2025, diminuito delle Commissioni di Gestione, se il riscatto è esercitato tra il 09/03/2026 e il 31/12/2026.
Nel caso in cui il rendimento ottenuto dalla Gestione Separata Credemvita III al 31 dicembre 2025, diminuito delle Commissioni di Gestione, fosse negativo, la misura percentuale di rivalutazione verrà ulteriormente ridotta del 20%.
Nel caso in cui al 31 dicembre 2025 la Gestione Separata Credemvita III non avesse espresso alcun rendimento, verrà considerato l’80% del tasso Euribor a 6 mesi osservato al 2 febbraio 2026 che verrà pubblicato sul sito della Compagnia e comunicato al Contraente in occasione dell’invio del Documento Unico di Rendicontazione relativo all’anno 2025.
c) ad un tasso pari all’80% del rendimento ottenuto dalla Gestione Separata Credemvita III al 31 dicembre precedente, diminuito delle Commissioni di Gestione, se il riscatto è esercitato a partire dal 1° gennaio 2027.
Nel caso in cui il rendimento ottenuto dalla Gestione Separata Credemvita III al 31 dicembre precedente, diminuito delle Commissioni di Gestione, fosse negativo, la misura percentuale di rivalutazione verrà ulteriormente ridotta del 20%.
6.3.1 Riscatto nelle Finestre di Riscatto Garantito
Decorso il Primo Triennio, il Contratto prevede delle Finestre di Riscatto Garantito.
Se la richiesta di Riscatto Totale o Parziale viene ricevuta dalla Compagnia nelle Finestre di Riscatto Garantito riportate nella seguente tabella, la Compagnia garantisce il pagamento di un Capitale Assicurato minimo pari a quello maturato all’08/03/2026 (riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali).
Finestre di Riscatto Garantito |
Dal 09/03/2030 all’08/09/2030 |
Dal 09/03/2036 all’08/09/2036 |
Dal 09/03/2041 all’08/09/2041 |
Dal 09/03/2046 all’08/09/2046 |
Entro 6 mesi dall’inizio di ogni successiva ricorrenza quinquennale rispetto al 09/03/2046 (09/03/2051; 09/03/2056; etc.) |
6.3.2 Riscatto FUORI dalle Finestre di Riscatto Garantito
Decorso il Primo Triennio, a partire dal 09/03/2026, se la richiesta di Riscatto Totale o Parziale viene ricevuta fuori dalle Finestre di Riscatto Garantito, la Compagnia NON riconosce alcuna garanzia di conservazione di un capitale assicurato minimo.
Pertanto, il valore di riscatto potrà risultare inferiore all’ammontare del Premio Unico.
6.3.3 Come richiedere il riscatto
Il Contraente può richiedere il riscatto:
● presso l’intermediario assicurativo, dove il Contraente potrà compilare l’apposito modulo di richiesta liquidazione, indicando in particolare le coordinate per il pagamento e il conto corrente intestato al
Contraente, sottoscrivendo il modulo stesso. Le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente controfirmate dall’Intermediario assicurativo;
● mediante l’utilizzo dell’Area Riservata, seguendo la relativa procedura;
● con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata a Credemvita (Via Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx – Xxxxxx) oppure, potrà effettuare la trasmissione della richiesta anche in modalità elettronica tramite posta elettronica certificata e all’indirizzo P.E.C. di Credemvita S.p.A.: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx, a cui allegare:
x. Xxxxx di un valido documento di identità del Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante;
b. Copia del codice fiscale del Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante;
c. Richiesta di liquidazione sottoscritta da Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante con indicazione del c/c bancario e relativo codice IBAN intestato al Contraente ed importo da liquidare in caso di Riscatto Parziale, nonché recapiti telefonici e/o mail, e dichiarazione dell’esistenza in vita dell’Assicurato;
d. Indicazione della professione/attività prevalente del Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante;
e. Indicazione dell’eventuale presenza di un titolare effettivo ed in caso affermativo i suoi dati identificativi;
f. Indicare se il Contraente persona fisica, Esecutore o Legale Rappresentante, rivestano la qualifica di
Persona Esposta Politicamente (PEP);
g. Indicare se il contraente è “US Person” come definito dalla normativa fiscale americana e se risiede fuori dall’Italia;
h. In caso di Esecutore/Legale Rappresentante dovrà essere trasmessa copia della procura/delibera, attestante i poteri conferiti per agire in nome e per conto del Contraente;
i. Per il Contraente persona giuridica dovrà inoltre essere prodotta: visura camerale, dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente (persona o persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un’entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la % corrisponda al 25%+1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell’entità giuridica), indicazione se il Contraente o i titolari effettivi rivestano la qualifica di PEP.
Limitatamente alle eventuali richieste di Riscatto Parziale o Totale con riferimento al mese di gennaio, tali operazioni potrebbero essere eseguite non prima della quarta settimana del mese di riferimento.
7. BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione.
I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la Prestazione Assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato.
La designazione da preferire dei Beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). Infatti, in caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari.
A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta di Assicurazione i dati di un Referente Terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei Beneficiari.
Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la Prestazione Assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge.
L’eventuale rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari risultano irrilevanti ai fini della liquidazione della Prestazione Assicurativa.
In assenza di espressa designazione, la Prestazione Assicurativa viene liquidata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali tra loro.
Anche in questo caso, risulta irrilevante l’eventuale rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari.
La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente.
L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare Beneficiari.
In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida.
In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatti salvi i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi di legge.
Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, in assenza di diversa indicazione espressa del Contraente, la liquidazione della Prestazione Assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto.
I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione Assicurativa.
Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione Assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicurato.
7.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI
Le contestazioni di terzi riguardanti:
•
•
la legittimazione del Beneficiario di ottenere la liquidazione; eventuali designazioni testamentarie tramite testamento olografo
che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato, non sono opponibili alla Compagnia.
Eventuali pretese di terzi nei confronti di coloro che risultano Beneficiari della prestazione potranno pertanto essere fatte valere solo nei confronti di questi ultimi.
7.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI
Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il Contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i Beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio;
- dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato;
- per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza.
In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia o disposte per testamento.
Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del Beneficiario.
La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi.
Le disposizioni di variazione del Beneficiario avranno effetto solo successivamente all’adempimento degli obblighi di Adeguata Verifica in materia antiriciclaggio.
La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una Appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:
- nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento;
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere Condizioni di Assicurazione difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.
8. OBBLIGHI DELLE PARTI
Le dichiarazioni del Contraente devono essere veritiere, esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione delle coperture assicurative previste dal Contratto, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Il Contraente deve comunicare tempestivamente alla Compagnia lo spostamento di residenza in altro Stato, ferma la responsabilità del Contraente verso la Compagnia per eventuali conseguenze dannose patite dalla Compagnia in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall'amministrazione finanziaria dello Stato di nuova residenza).
9. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
In caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari devono consegnare alla Compagnia documenti necessari a:
● verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
● individuare con esattezza gli aventi diritto alla Prestazione Assicurativa;
● adempiere gli obblighi in materia di antiriciclaggio.
I Beneficiari devono consegnare alla Compagnia:
- richiesta scritta di liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, che è comunque a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx, o presso i propri Intermediari. Nel caso in cui i Beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza;
- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- modulo per l’Adeguata Verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto;
- indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del Beneficiario.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Richiesta scritta di liquidazione per decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN | È possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx |
Copia documento di identità in corso di validità | Per ciascun Beneficiario |
Copia del codice fiscale | Per ciascun Beneficiario |
Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato | Per ciascun Beneficiario |
Al fine di attestare la propria qualità di Beneficiario/i e di consentire alla Compagnia le opportune verifiche, l’avente diritto deve in ogni caso sempre consegnare alla Compagnia:
(a) in caso di designazione quali Beneficiari (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi”:
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli organi competenti da cui risulti:
o se l’Assicurato ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà, sia l’unico o l’ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o in mancanza di testamento l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o l’eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Certificato di morte dell’Assicurato | In carta libera |
Atto di notorietà | Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento |
Decreto del Giudice Tutelare | Nel caso di Beneficiari minorenni od incapaci |
(b) in caso di designazione dei Beneficiari con modalità diverse dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario):
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
o se l’Assicurato ha lasciato testamento, copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei beneficiari;
o se non c’è testamento dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Certificato di morte dell’Assicurato | In carta libera |
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà | Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento |
Decreto del Giudice Tutelare | Nel caso di Beneficiari minorenni od incapaci |
La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell’originale del Contratto solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere Condizioni di Assicurazione difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui la Compagnia contesti l’autenticità della Polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.
La Compagnia e il Beneficiario cooperano in buona fede nell’esecuzione del Contratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell’indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione relativa al decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo.
La Compagnia, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del decesso dell’Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica.
Il Beneficiario, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente alla Compagnia la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso.
L’Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali (“interessato”, ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell’ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
9.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA
Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli Intermediari di quest’ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia al Beneficiario, il quale sottoscrive la relativa quietanza.
La Compagnia esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita.
I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.
Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Compagnia corrisponderà al Contraente o ai Beneficiari, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dell’1%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, c.c.).
Esempio di applicazione degli interessi legali per il pagamento della Prestazione Assicurativa:
Importo della prestazione | Data di ricezione della documentazione completa | Data del pagamento | Interessi legali applicati | Importo effettivamente pagato al contraente o al beneficiario |
€ 10.000,00 | 04.01.2025 | 14.01.2025 | 0,0% | € 10.000,00 |
€ 10.000,00 | 04.01.2025 | 14.02.2025 | Saggio interessi legali (ad es. 1,25%) + 1,00% a partire dal 04.02.2025 | € 10.006,78 |
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dal decesso dell’assicurato o, in mancanza di decesso dalla scadenza del contratto).
Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
10. COMUNICAZIONI
10.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni del Contraente a
Credemvita relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e indirizzate a: Xxxxxxxxxx S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxx, 0– 00000 Xxxxxx Xxxxxx (X.X.) - XXXXXX.
Fax: 0522/452704
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
10.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La Compagnia trasmette al Contraente le informazioni da rendere in corso di contratto, in particolare il
Documento Unico di Rendicontazione relativo alla posizione assicurativa del Contraente;
La Compagnia può adempiere agli obblighi di informativa verso il Contraente mediante pubblicazione nell’Area Riservata, qualora il Contraente abbia espresso apposito consenso, o mediante supporto durevole.
Sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxx.xx) è disponibile l’Area Riservata attraverso la quale il
Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa e:
- consultare i dati principali dei contratti sottoscritti quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni di assicurazione sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi;
- inviare delle richieste per operazioni dispositive (modifica dei dati anagrafici, formalizzare richieste di riscatto del contratto assicurativo, ecc.).
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate da Credemvita e che potranno essere richieste dal Contraente, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’Area Riservata medesima.
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte di Credemvita non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.
Diversamente qualora non siano soddisfatte le condizioni per fornire le predette informative mediante sito internet o supporto durevole, oppure l’Area Riservata non sia disponibile, le informazioni saranno fornite su supporto cartaceo, e se trasmesse in corso di contratto, all’indirizzo di residenza del Contraente.
11. NORME FINALI
11.1 CESSIONE
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate. Credemvita può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto che spettano verso il Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile. Tali atti diventano efficaci solo quando Credemvita ne faccia annotazione sull’originale del Contratto di Assicurazione o su Appendice, previa notifica della documentazione attestante la cessione, la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia irrevocabile.
Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di recesso e riscatto richiede l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
11.2 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Il Contratto potrà subire variazioni in caso di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, dette eventuali variazioni saranno comunicate da Credemvita al Contraente mediante le modalità prescelte in occasione della prima comunicazione in adempimento agli obblighi di informativa.
Solo in presenza di un giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo disposizioni dell’Autorità Amministrativa/Organismi di Vigilanza, riorganizzazione societaria, etc.), Credemvita si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni di Assicurazione, limitatamente a quelle non peggiorative per i Contraenti, dandone comunicazione scritta al Contraente il quale avrà, in tale ipotesi, diritto al riscatto senza applicazione di costi.
11.3 LEGGE APPLICABILE
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni si applica la legge italiana.
11.4 VALIDITÀ E RINUNCE
La eventuale invalidità di singole clausole del Contratto non si estenderà all’intero Contratto, che resterà pienamente valido ed efficace nella restante parte.
Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell’altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal Contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.
11.5 RECLAMI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto a:
● Credemvita S.p.A. – Funzioni Reclami – Xxx Xxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx
oppure tramite:
● e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx oppure utilizzando l’apposito modulo presente al seguente indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx
La Compagnia provvede a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
In caso di mancato riscontro della Compagnia nel termine di 45 giorni o in caso di esito non soddisfacente del reclamo, il cliente può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ai seguenti recapiti: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax: 0000000000; p.e.c.: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx; posta ordinaria all’indirizzo indicato; utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dell’Istituto al seguente indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx.
I reclami indirizzati all’IVASS devono specificare:
● nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
● indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
● breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
● copia del reclamo eventualmente presentato all’Impresa e del suo eventuale riscontro;
● ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Prima di ricorrere presso l’Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la negoziazione assistita e la mediazione.
L’esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità dell’eventuale giudizio. Ciò significa che, prima di intraprendere una causa giudiziale nei confronti dell’Impresa, dovrai rivolgerti, con l’assistenza di un avvocato, a un Organismo di Mediazione nel luogo del Giudice competente per territorio.
Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o degli aventi diritto.
11.6 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al Contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, dell’Assicurato, dei Beneficiari, ovvero degli aventi diritto a seconda del soggetto che promuove l’azione.
Allegati alle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE di “Doppio Valore feb23 by Credemvita” (tariffa 60106) ALLEGATO 1: Limiti - Reg. Isvap n. 38/2011
Di seguito si riportano i limiti in entrata ed uscita identificati da Credemvita sulla scorta delle previsioni Regolamento Isvap n.38/2011, da intendersi quali importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita rispetto alla dimensione della Gestione Separata Credemvita III e nell’arco di ogni esercizio mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico Contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.
I limiti di seguito riportati vengono aggiornati annualmente e comunicati nell’ambito dell’estratto conto annuale. Limiti in entrata
- Euro 10.000.000 computati sul totale dei conferimenti effettuati (dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati, così come successivamente in dettaglio definiti) nel corso di un anno solare su polizze legate alla Gestione Separata Credemvita III;
- Euro 35.000.000 computati sul capitale assicurato di polizze (stipulate dal contraente o da soggetti allo stesso collegati, così come successivamente in dettaglio definiti) legate alla Gestione Separata Credemvita III.
Limiti in uscita
Credemvita si riserva, in caso di superamento dei limiti sopraindicati, la facoltà di concordare con il Contraente un periodo minimo di permanenza nella Gestione Separata III degli importi che eccedono tale limite.
In tal caso, ove non siano definiti periodi minimi di permanenza – che saranno comunque sottoposti ad espressa accettazione del contraente - si verificherà la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione.
ALLEGATO 2: Contraenti collegati - Reg. Isvap n. 38/2011
Ai sensi delle previsioni del Regolamento Isvap n. 38/2011 di seguito si riporta la definizione adottata da Credemvita afferente più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Si qualificano quali soggetti collegati coloro che nell’anagrafica dell’intermediario risultano:
Ditte, enti, minori/interdetti a legali rappresentanti Cointestazione a cointestatario
CF cumulo segnalaz. C.R. a CF segnalaz. C.R. Società controllante a controllata
CREDEM a società controllata CREDEM a società partecipata Società di capitali a consigliere Società di capitali a sindaco Gruppo familiare a singolo familiare
CREDEM a sogg. art. 38 legge bancaria Condizionante a condizionato
Garante totale a garantito
Banca casa madre a filiale estera Referente a riferito
Nominativo univoco a nominativo secondario Genitore (accompagnatore maggiorenne a minore Xxxxxx a genitore (accompagnatore maggiorenne) Società di capitali a legale rappresentante
Società di persone a socio non legale rappresentante Società di persone a legale non socio
Società di capitali a legale rappresentante con poteri limitati
Società di persone a legale rappresentante non socio con poteri limitati
inabilitato/ente/società a curatore/legale rappresentante Xxxxxxxx a figlio
Coniuge A a coniuge B Fratello A a fratello B Xxxxxx a nonno
Intestatario rapporto in estinzione a Soggetto operante l’estinzione
Intestatario rapporto a Titolare effettivo
Per quanto concerne i rapporti partecipativi saranno inoltre considerati i legami partecipativi caratterizzanti i Gruppi societari identificati dall’intermediario.
APPENDICE 3
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “CREDEMVITA III”
Art.1 – Caratteristiche della gestione separata “CREDEMVITA III”
Credemvita Spa (di seguito Credemvita) attua una forma di gestione degli investimenti, separata dalle restanti attività di Credemvita stessa, denominata “CREDEMVITA III”.
La valuta di denominazione è l’Euro.
La gestione separata è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo) con il Regolamento n. 38 del 03/06/2011, modificato con Provvedimento n. 68 del 14/02/2018.
La gestione separata è dedicata ad accogliere i versamenti di polizze di assicurazione di cui all’art. 2 c. 1 del D.Lgs. 209/2005 e nello specifico polizze di ramo I con partecipazione agli utili e contratti di capitalizzazione rivolti a tutti i segmenti di clientela, con prevalenza dei soggetti “al dettaglio” interessati alla garanzia del capitale versato e al consolidamento dei risultati finanziari periodicamente ottenuti.
Il valore delle attività della gestione separata risulta costantemente non inferiore alle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Art.2 – Obiettivi e politiche di investimento
L’obiettivo della gestione separata consiste nel realizzare tassi medi di rendimento che consentano una adeguata rivalutazione delle prestazioni per i contratti di assicurazione con partecipazione agli utili e di capitalizzazione collegati alla gestione stessa, tenendo altresì conto di eventuali tassi minimi garantiti previsti nelle clausole di rivalutazione di tali contratti.
La politica di gestione è realizzata nel rispetto del Regolamento IVASS n. 24 del 06/06/2016 e in generale della normativa vigente.
La politica di gestione è principalmente rivolta a strumenti finanziari di tipo obbligazionario, che possono rappresentare fino al 100% del portafoglio, sia di emittenti governativi che di emittenti finanziari e corporate (non governativi), prevalentemente emessi da Stati o soggetti appartenenti all’Unione Europea o all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario di emittenti finanziari e corporate (non governativi) non possono rappresentare più del 50% della gestione.
Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario del segmento High Yield non possono rappresentare più del 15% della gestione.
Gli strumenti finanziari di tipo azionario non possono rappresentare più del 25% della gestione.
Gli strumenti finanziari acquistati sono prevalentemente negoziati in mercati regolamentati. I titoli di debito non negoziati in mercati regolamentati non possono rappresentare più del 10% della gestione.
La gestione separata può inoltre investire:
- in liquidità e in generale in strumenti monetari nei limiti previsti dalla normativa vigente,
- in investimenti di tipo immobiliare fino a un massimo del 10% del portafoglio,
- in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati, compresi gli Etf (Exchange Traded Fund), fino a un massimo del 50% del portafoglio,
- in investimenti alternativi (OICR non armonizzati aperti o chiusi, FIA italiani o UE, ecc…) fino a un massimo del 30% del portafoglio.
La gestione separata può investire nelle rimanenti tipologie di attivi (investimenti, crediti, depositi bancari, altri attivi), nelle modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento IVASS n. 24 del 06/06/2016 e in generale dalla normativa vigente.
Gli investimenti effettuati dalla gestione separata sono prevalentemente denominati in Euro. Gli investimenti soggetti al rischio cambio posso rappresentare fino al 10% del portafoglio.
Le operazioni con controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS n. 30 del 26/10/2016, sia nella forma di acquisto di titoli di debito, sia nella forma di sottoscrizione di quote di OICR, sono soggette a specifici limiti per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, in particolare non possono rappresentare più del 10% della gestione.
La politica di gestione prevede la possibilità di utilizzo di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. In particolare l’utilizzo
di strumenti finanziari derivati viene effettuato in modo coerente con i principi di sana e prudente gestione e con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
Art.3 – Tasso medio di rendimento
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata coincide con l’anno solare (dall’01/01 al 31/12 di ogni anno).
Il tasso medio di rendimento di periodo viene calcolato al termine di ogni anno solare, rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono i proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Credemvita in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze risultano prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle seguenti spese:
● le spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata,
● le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione.
Non possono gravare sulla gestione separata altre tipologie di spese né altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.
Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all’art. 12 del Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
Credemvita si potrà avvalere dalla facoltà concessa dall’art. 7-quater del Regolamento ISVAP n.38 del 03/06/2011, in merito al trattamento di strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata mediante strumenti derivati.
La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
Art.4 – Verifiche contabili sulla gestione separata
Il rendiconto riepilogativo e il prospetto della composizione della gestione separata sono annualmente sottoposti, secondo quanto previsto dall’art.11 del Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011, a verifica da parte di una società di revisione iscritta all’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
In particolare, sono verificate la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla gestione separata nonché la disponibilità, la tipologia, la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della gestione separata ai criteri di investimento e ai criteri di valutazione delle attività della gestione separata previsti dal suddetto Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011 e dal presente regolamento, l tasso medio di rendimento di periodo e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Credemvita, rappresentati dalle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Art.5 – Norme finali
Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
Credemvita si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
Doppio Valore Feb23 by Credemvita PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
Proposta di assicurazione a vita intera a prestazioni rivalutabili ed a premio unico (Tariffa 60106)
Si attesta che il modulo di proposta eventualmente trasmesso per via telematica contiene le stesse informazioni del modulo cartaceo
Il sottoscritto Contraente, le cui generalità sono riportate di seguito, propone a Xxxxxxxxxx S.p.A. la presente assicurazione sulla vita alle condizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione.
Intermediario:
La sottoscrizione della Proposta è avvenuta presso la sede dell’Intermediario; fuori sede; a distanza
Fac - Simile
Contraente (se società/ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo, partita IVA)
Contraente: cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale |
Assicurato (da compilare solo se diverso da Contraente): cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale |
indirizzo per invio corrispondenza (se diverso da quello del Contraente) |
indirizzo e-mail |
Estremi della proposta e dati relativi al premio
proposta n. | data di decorrenza 8 marzo 2023 | durata VITA INTERA | importo premio unico euro |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato
Beneficiario designato in forma nominativa(1)
(1) cognome, nome/Ragione Sociale, luogo, data di nascita, c.fiscale/X.XXX, indirizzo di residenza, indi- xxxxx di posta elettronica, recapito telefonico, percentuale da attribuire a ciascun beneficiario designato
Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali
Il Contraente ESCLUDE l’ invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell’evento
SI [ ]
NO [ ]
Il Contraente ESCLUDE l’ invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell’evento
SI [ ]
NO [ ]
Il Contraente ESCLUDE l’ invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell’evento
SI [ ]
NO [ ]
Il Contraente ESCLUDE l’ invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell’evento
SI [ ]
NO [ ]
Il Contraente ESCLUDE l’ invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell’evento
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AVVERTENZA: il Contraente è invitato a designare il/i beneficiario/i in forma nominativa. In caso di mancata indicazione del beneficiario in forma nominativa, Credemvita potrà
incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei beneficiari. La modifica o revoca di quest’ultimo deve essere comunicata a Credemvita.
Referente terzo (soggetto opzionale, diverso dal beneficiario designato dal Contraente qualora quest' ultimo manifesti esigenze specifiche di riservatezza e a cui Credemvita potrà far riferimento in caso di decesso dell' assicurato)
cognome, nome / Ragione Sociale, luogo e data di nascita, codice fiscale / X.XXX, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico
firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente
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Ufficio delle Entrate
Reggio Xxxxxx
CREDEMVITA
S.p.A.
Credemvita S.p.A.
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. - Capitale interamente versato di euro 121.600.044 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale 01437550351 – Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
1 - per il Cliente (pag. 1/3 - Edizione aggiornata a Febbraio 2023)
CRVMO08955ADE02230103
Consenso per la modalità di trasmissione della documentazione ex art 120 quater DLgs 209/2005
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dei prodotti d’investimento assicurativo e, in particolare, del Contratto “Doppio Valore Feb23 by Credemvita (Tariffa 60106)'', di cui, prima della sottoscrizione, ha visionato e letto il relativo set informativo, reso disponibile dall'Intermediario di riferimento e contenente KID, DIP aggiuntivo IBIP, condizioni di assicurazione, glossario e relativo fac - simile di proposta, nonchè il Regolamento della Gestione Separata “Credemvita III” del quale ha compreso i contenuti, che ritiene sufficienti ed adeguati per assumere consapevolmente la decisione di sottoscrivere la presente Proposta.
Il Contraente dichiara di voler ricevere il Set Informativo (costituito da KID; DIP Aggiuntivo IBIP, condizioni di assicurazione, comprensive del Glossario o del fac-simile del modulo di Proposta e del Regolamento della Gestione Separata III) e tutta la documentazione relativa al contratto, inclusa l’informativa in corso di contratto:
in formato elettronico, tramite supporto durevole non cartaceo, attraverso i canali digitali/telematici dell’Intermediario scelti dal Contraente (ad esempio e-mail o internet banking). Dichiara in questo senso di aver indicato un indirizzo e-mail valido per le comunicazioni e di avere regolare accesso a internet. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere in ogni momento la trasmissione della documentazione su supporto cartaceo. La nuova modalità di trasmissione si applicherà alle informative successive all’espressione di tale scelta.
Fac - Simile
su supporto cartaceo. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione su supporto durevole non cartaceo. La nuova modalità di trasmissione si applicherà alle informative successive all’espressione di tale scelta
Il Contraente dichiara:
- di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo prima della sottoscrizione della Proposta su supporto cartaceo o su supporto durevole non cartaceo secondo la scelta dallo stesso espressa;
- di essere consapevole che il Set Informativo è pubblicato sul sito Internet dell’Intermediario e della Compagnia e può essere consultato in ogni momento e che riceverà l’originale del Con- tratto sottoscritto dall’Intermediario, espressamente autorizzato a rappresentare Credemvita per la conclusione del Contratto, sempre nelle modalità sopra espresse.
firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente
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Dichiarazioni del Contraente
Il sottoscritto Contraente si dichiara consapevole che le eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione, ovvero produrre l’annullamento del contratto in caso di dolo o colpa grave (art. 1892 Cod. Civ.).
Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare interamente le condizioni della presente Proposta e con esse le altre condizioni che formano il Contratto, ivi comprese quelle concernenti spe- cificamente i costi dell’esecuzione del Contratto. Il sottoscritto Contraente dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie richieste ed esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del Contratto e l'Adeguatezza del Contratto offerto sono state raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta.
Il sottoscritto Contraente dichiara di essere a conoscenza che il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione per accettazione della presente Proposta da parte dell’Intermediario che, al fine della conclusione del Contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza e in nome e per conto di Credemvita, come espressamente indicato anche dalle Condizioni di Assicu- razione di “Doppio Valore Feb23 by Credemvita ” (Tariffa 60106).
Conseguentemente, il Contratto si intende concluso:
- nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto la presente Proposta su supporto cartaceo, nella data e nel luogo riportati nel presente modulo di Proposta controfirmato per accettazione dall’Intermediario che agisce in nome e per conto di Credemvita;
- nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto la presente Proposta tramite il Servizio di “Firma Elettronica”, al momento della ricezione, nella sezione “MyBox” personale del Contraente, della copia della Proposta firmata per accettazione dall’Intermediario che agisce in nome e per conto di Credemvita.
ll sottoscritto Contraente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza:
• che la presente proposta è revocabile, secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 209/2005 (art. 176) e dalle Condizioni di Assicurazione, finché il Contratto non sia concluso, ossia fino al momento della sottoscrizione per accettazione della Proposta come indicato in precedenza. Successivamente alla conclusione del Contratto la proposta non è più revocabile;
• della facoltà a lui spettante di esercitare il diritto di recesso, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 (art. 177) e dalle Condizioni di Assicurazione, entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il Contratto è concluso. Il Contraente potrà esercitare tale diritto:
- recandosi presso la filiale dell’Intermediario per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a Sua disposizione da Credemvita tramite l’Inter- mediario medesimo;
- o, alternativamente, inoltrando, sempre entro il predetto termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita, o mediante comunicazione PEC, come precisato nelle Condizioni di Assicurazione di “Doppio Valore Feb23 by Credemvita” (Tariffa 60106).
Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il Contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale dell’Intermediario o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso). Credemvita, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, rimborsa al Contraente un importo uguale al premio unico versato.
Il Contraente si impegna a consegnare ai Beneficiari e al Referente Terzo copia dell’Informativa di Credemvita sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, consegnata dall’Intermediario, sollevando Credemvita da qualsiasi responsabilità in merito.
Il sottoscritto Contraente dichiara, inoltre, di aver ricevuto e di aver compreso:
- le informazioni relative al distributore, al prodotto di investimento assicurativo (anche mediante consegna di KID e DIP aggiuntivo IBIP della Compagnia) e all’attività di distri- buzione assicurativa (informazioni ai sensi dell’art. 133, comma 2, lett. a) e b) del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 – Regolamento Intermediari);
- il set informativo comprensivo di KID, DIP Aggiuntivo IBIP e condizioni contrattuali comprensive di glossario e modulo di proposta nonché il Regolamento della Gestione Separata Credemvita III.
firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente
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ll sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 2 “ Cosa non è assi- curato e limiti”, art. 3 “Quando comincia la copertura e quando finisce”, art. 5 “Costi”, art. 6.2.1 “Recesso di Credemvita” art. 6.3 “Riscatto”, art.7 “Beneficiari”, art 8. “Obblighi delle parti”, art. 9 “Cosa fare in caso di sinistro e liquidazione delle prestazioni”, art 11.2 “Modificazione delle condizioni contrattuali”- oltre che gli Allegati: 1 “Limiti Reg. Isvap n.38/2011” e 2 “Soggetti collegati Reg. Isvap n. 38/2011” alle Condizioni di Assicurazione stesse”.
firma Contraente (o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente) ✓ | L’Assicurato, se diverso dal Contraente, presta il proprio consenso a che l’assi- curazione sia stipulata sulla propria vita ai sensi e per gli effetti dell’art. 1919 C.C. |
cognome, nome e visto incaricato per verifica firme e poteri | data e luogo |
Credemvita S.p.A.
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Reggio Xxxxxx
CREDEMVITA
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Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. - Capitale interamente versato di euro 121.600.044 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale 01437550351 – Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
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bonifico bancario utlizzando le seguenti coordinate IBAN
presso Credito Xxxxxxxx XxX: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
intestato a Credemvita SpA
presso Credem Euromobiliare Private Banking SpA: IT82
U032 0000 0000 0000 0000000 intestato a Credemvita SpA
In caso di modalità di pagamento a valere sul conto corrente attivo presso l'intermediario, la presente costituisce autorizzazione all'addebito.
bonifico bancario da c/c n. ABI CAB IBAN
Il Contraente prende atto che l'unico mezzo di pagamento ammesso è il seguente:
- bonifico bancario, al quale verrà applicato lo stesso giorno di valuta riconosciuto a Xxxxxxxxxx S.p.A. dalla banca ordinante;
Nel caso di insoluto, ove il contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni.
firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente
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