Contract
Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda Sanitaria Locale e gli erogatori ospedalieri privati accreditati
Premesso che:
L’Ospedale Classificato Villa Santa Giuliana è soggetto in possesso dell’autorizzazione all’esercizio in virtù del decreto dirigenziale di Azienda Zero n. 82 del 14/5/2020 e dell’accreditamento istituzionale in virtù delle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2163 del 23/12/2016 e n. 2137 del 23/12/2016 (in attesa del completamento dell’iter del nuovo accreditamento) per l’erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero di posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione ospedaliera (allegato n. 1);
• l’art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l’Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
• ai sensi dell’art. 17, comma 3 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazioni delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
• ai sensi dell’art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell’Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
• la l. r. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l’Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;
• la DGR n. 925 del 5/7/2021 disciplina i criteri e la determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto e non residenti nel Veneto e definisce il sistema che regola l’erogazione e la remunerazione dell’attività in parola, stabilendo che “tutti gli erogatori concorrano all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda Ulss nella quale insistono e delle altre Aziende Ulss, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost.”;
Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;
tra
l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona Via Xxxxxxxx
n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del legale rappresentante Direttore Generale xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx;
e
l’Ospedale Classificato Villa Santa Giuliana (di seguito “erogatore privato accreditato”) di proprietà dell’Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Istituto Sorelle della Misericordia, in persona del legale rappresentante Suor Xxxxxxxx Xxxxx con sede in Xxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 cf./p.iva 00229190236, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a. ,
si conviene e si stipula il seguente:
ACCORDO CONTRATTUALE
Art. 1 – Oggetto e causa
L’erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali – di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day hospital – day surgery), di day service nonché di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nelle DGR n. 2137 del 23/12/2016 e n. 2163 del 23/12/2016 relative al rilascio dell’accreditamento istituzionale, nel rispetto del numero di posti letto di cui alla vigente scheda di dotazione ospedaliera e nel rispetto dei tetti di spesa e di attività stabiliti dalla Giunta Regionale con DGR n. 925 del 5/7/2021. In attuazione di quanto disposto con DGR n. 925/2021, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell’erogatore privato all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda Ulss nella quale insiste e delle altre Aziende Ulss, in applicazione del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività fissati dalla Regione del Veneto;
Art. 2 - Obblighi dell’erogatore privato accreditato
Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l’erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un’adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell’arco dell’intero anno, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all’art.1 che precede.
L’erogatore privato accreditato nell’esercizio della propria attività garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa,ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:
a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
c) verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
d) incompatibilità del personale adibito all’erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo nonché di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato con rapporti di lavoro con il S.S.R. (dipendente e personale universitario posto in assistenza) secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n. 1314/2016;
e) utilizzo dei ricettari;
f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
h) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali;
i) completa integrazione con l’Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero, secondo le modalità definite dall’Azienda sulla base delle linee guida redatte da Azienda Zero;
j) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017;
k) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda Ulss, della Regione e del Ministero.
L’erogatore privato accreditato deve, inoltre:
I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
II. rispettare quanto disposto dalla DGR n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto “Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della
L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013” pena la revoca dell’accreditamento;
III. adempiere a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, n. 70;
IV. concorrere all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost.
L’erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza.
L’erogatore privato accreditato assicura l’osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell’esecuzione dell’accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.
L’erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2021-2023 giusta DGR n. 925 del 5/7/2021, eroga assistenza ospedaliera e prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle funzioni/attività/specialità accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.
Eroga assistenza ospedaliera e prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del SSN ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie,il volume e le modalità ivi indicate.
L’erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione ove previsto.
Art. 3 - Obblighi dell’Azienda Ulss
L’Azienda Ulss garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull’applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.
L’Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull’effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.
L’Azienda Ulss comunica tempestivamente all’erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore privato accreditato.
Art. 4 - Remunerazione delle prestazioni
La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 925 del 5/7/2021, relativa al tetto di spesa.
Art. 5 – Pagamento del debito
Al pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni regolarmente erogate ai sensi della DGR n. 925 del 5/7/2021 provvede l’Azienda Ulss entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti
successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all’art. 3 che precede, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Art. 6 – Controlli
Ferme restando le attività di verifica e controllo sull’applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell’Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all’art. 3 che precede, l’erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell’Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell’Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l’erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Art. 7 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento
L’erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Art. 8 - Durata dell’accordo
Il presente accordo decorre dalla data del 1/1/2022 ed ha durata annuale, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.
Non è ammessa proroga automatica.
Art. 9 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto
L’erogatore privato accreditato prende atto che:
• l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda Ulss; la cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda Ulss e l’erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, dovrà stipulare un nuovo accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento siano state previamente autorizzate, l’erogatore subentrato potrà subentrare, con l’assenso di Azienda Ulss e con presa d’atto di Azienda Zero, anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
• ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda Ulss. In relazione a detti mutamenti, l’Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all’erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.
Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all’erogatore privato accreditato previamente accertato dall’Azienda Ulss;
b) accertamento dell’insussistenza dei requisiti prescritti per l’autorizzazione all’esercizio o per l’accreditamento;
c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all’art. 1 che precede;
e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l’erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;
L’Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’accreditamento. L’Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Art. 10 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.
Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell’art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione del Veneto.
Art. 11- Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione, e saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.
Art. 12 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.
Art. 13 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Art. 14 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera Per l’erogatore privato accreditato Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Data
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto e causa), 2 (Obblighi dell’erogatore privato accreditato), 9 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto),12 (Controversie).
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera Per l’erogatore privato accreditato Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx