DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO
DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO
Indice generale
A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE 2
1. Finalità e obbiettivi 2
2.Riferimenti normativi 2
3. Soggetti beneficiari 3
3.1. Soggetti non ammissibili 4
3.2. Requisiti del soggetto beneficiario 4
4. Soggetti destinatari 4
5. Dotazione finanziaria 4
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 5
1. Caratteristiche dell’agevolazione e presentazione delle domande 5
2. Verifica di ammissibilità delle domande ASSE 1 “Incentivi” 6
3. Stanziamento 6
4. Regime di aiuto e cumulabilità 6
ASSE 1 “Rimborso indennità di tirocini” 6
ASSE 1 “Incentivi assunzione” 6
4.1 Ritenuta d’acconto 7
C. INTERVENTI PREVISTI 7
1. ASSE I - Incentivi 7
1.1. Incentivi alle assunzioni 7
1.2. Rimborso per l’attivazione di tirocini 9
D. DISPOSIZIONI FINALI 10
1. Obblighi dei soggetti beneficiari 10
2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 11
3. Ispezioni e controlli 11
4. Monitoraggio dei risultati 11
5. Responsabile del procedimento 12
6. Trattamento dati personali 12
7. Pubblicazione, informazioni e contatti 12
8. Diritto di accesso agli atti 13
9.Definizioni e glossario 13
10.Riepilogo date e termini temporali 14
11. Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis” 14
A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE
1. Finalità e obbiettivi
Il presente Xxxxx sostiene l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità allo scopo da un lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, dall’altro di favorire una maggiore conoscenza del sistema impresa, promuovendo una più consapevole cultura dell’inclusione della persona con disabilità, mediante specifici interventi di aiuto all’occupazione rivolti ai datori di lavoro con caratteristica di impresa.
Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all’assunzione e al contributo per le spese connesse all’ospitalità nei percorsi di formazione e orientamento. In tale prospettiva le misure del presente Xxxxx rispondono anche alla più ampia finalità di sviluppare una collaborazione fra servizi del Collocamento mirato previsti dalla legge n.68/99 e le imprese che intendono promuovere, nel proprio progetto imprenditoriale, la responsabilità sociale di impresa.
L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia in attuazione degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura e del Piano d’Azione regionale 2010-2020 per le persone con disabilità, e realizzata dalla Provincia di Brescia, in attuazione della Delibera di Giunta regionale 12 dicembre 2016, n. 5964.
Contribuisce inoltre a conseguire le finalità delle strategie europee di sviluppo contenute nelle seguenti comunicazioni della Commissione Europea:
- “Europa 2020 una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- “Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione”;
- “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese”.
Il Bando afferma altresì il principio della pari opportunità di genere “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all’assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.
2.Riferimenti normativi
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020;
- Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 14, che prevede l’istituzione del Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili, da parte delle Regioni, per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183;
- D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” che definisce gli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro;
- Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- L. R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”;
- L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia” che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell’area del disagio;
- L. R. 36/2015 “Nuove Norme per la Cooperazione in Lombardia”;
- L. R. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” che individua all’art. 13 negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento del mercato del lavoro.
- Piano d’Azione Regionale sulla disabilità D.g.r. n. IX/983 nel 15 dicembre 2010;
- D.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n.13 – annualità 2014-2016” e successive modificazioni ed integrazioni ;
- D.g.r. n. X/3453 del 24 aprile 2015 “Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR
1106/2013”;
- D.g.r. n. X/5504 del 02 agosto 2016 “Determinazioni in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità per l’annualità2016 in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR 1106/2013”;
- D.g.r. n.X/5964 del 12 dicembre 2016 “Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento e il mantenimento socio lavorativo delle persone con disabilità per le annualità 2017 e 2018;
- Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- D.g.r. n. X/825 del 25 ottobre 2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”.
3. Soggetti beneficiari
Possono accedere all’agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lombardia.
Per impresa privata s’intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito.
Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l’impresa utilizzatrice.
Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente Bando solo alle imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in “de minimis”.
Sono esclusi dal presente Bando:
- gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
- gli enti privati con personalità giuridica che non svolgono attività economica o di erogazione di servizi sul mercato ;
- gli enti privati senza personalità giuridica;
- le imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia.
3.2. Requisiti del soggetto beneficiario
Al momento della domanda di contributo e fino all’avvenuta liquidazione dell’agevolazione, le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 devono essere in regola con gli obblighi di assunzione cui all’art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex. art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex. art. 14 D.lgs. 276/2003.
Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.
Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti sopra indicati o in caso di mancata conformità della documentazione prodotta, il contributo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall’impresa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che l’incentivo riconosciuto sia superiore al costo effettivamente sostenuto, la Provincia di Brescia procederà al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate.
4. Soggetti destinatari
Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso della certificazione richiesta come di seguito specificato:
a) gli iscritti alle liste di collocamento mirato in condizione di disoccupazione;
b) i giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la conclusione del percorso scolastico, in possesso della certificazione del grado di disabilità in coerenza con i criteri previsti dall’art. 1 della l.68/99;
5. Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Bando, ammontano complessivamente a Euro 946.980,57 a valere sul Fondo regionale disabili ex. art. 7. L.r.13/2003.
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
1. Caratteristiche dell’agevolazione e presentazione delle domande
La tipologia di aiuto finanziario previsto nel presente Bando è la Dote Impresa Collocamento Mirato.
L’impresa è l’assegnataria della dote e sceglie le tipologie di servizi a cui avere accesso e il fornitore più affidabile, secondo criteri che assicurino un adeguato rapporto qualità/prezzo.
Gli interventi previsti dal presente Bando sono articolati come di seguito indicato:
ASSE I -Incentivi | Interventi | Tempistiche |
- Incentivi assunzione - Contributo per l’attivazione di tirocini | La domanda potrà essere presentata partire dalla data indicata sul portale Sintesi. Sono ammissibili le domande d'incentivo per le assunzioni avvenute dalla data di pubblicazione del presente bando. |
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020.
Le domande di contributo di cui al presente Bando dovranno essere presentate dalle imprese (o dal soggetto delegato) esclusivamente per mezzo del sistema informativo “Sintesi” della Provincia di Brescia territorialmente competente per la sede di lavoro presso cui avviene l’assunzione o l’erogazione dei servizi, raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, applicativo COB.
L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando e alla disponibilità delle risorse.
Il valore massimo dell’agevolazione è dato dalla somma dei massimali definiti come illustrato nei paragrafi successivi compatibilmente con i criteri di non cumulabilità indicati per determinati servizi e con i limiti imposti dal regime di aiuto specificati al paragrafo 4.
La stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo lavoratore, ad eccezione dei casi di trasformazione o di proroga del contratto.
La domanda di ammissione al contributo per le assunzioni deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell’amministrazione.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
2. Verifica di ammissibilità delle domande ASSE 1 “Incentivi”
Ai fini dell'ammissibilità, le domande saranno soggette ad una fase di istruttoria per verificare la completezza, la regolarità della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi, così come previsto dal Bando e dal “Manuale di gestione Dote Impresa”.
Se richiesto, i beneficiari potranno integrare e/o modificare la documentazione presentata secondo modalità e tempistiche stabilite nel “Manuale di gestione Dote Impresa”.
L’ammissibilità della domanda verrà notificata al beneficiario attraverso il sistema informativo Sintesi.
3. Stanziamento
Le risorse stanziate sono ripartite come segue:
- € 946.980,57 ASSE I, di cui 40.000,00 euro per i tirocini; 453.490,28 euro per i beneficiari DUL PPD 2018 e 453.490,28 euro per i soggetti non beneficiari DUL.
La Provincia di Brescia al fine di garantire l’allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive richieste, si riserva la facoltà di effettuare la rimodulazione delle risorse. La quota di riserva per i titolari di Dote Unica disabilità può essere ridotta, a favore dello stanziamento generale sull’asse I, a cura del responsabile del procedimento in relazione alla previsione di spesa che deriva dagli esiti dei percorsi dotali.
4. Regime di aiuto e cumulabilità
Ai fini della disciplina degli aiuti di stato, si specifica quanto segue.
ASSE 1 “Rimborso indennità di tirocini”
Il tirocinio è una misura di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. L’indennità che viene riconosciuta al tirocinante si configura come indennità di partecipazione a favore della persona e non ha natura retributiva, mentre l’attività dell’azienda ospitante risponde ad una funzione di compensazione sociale e non all’acquisizione di una prestazione professionale. Sulla base di tali principi Il contributo erogabile all’azienda previsto dal presente Bando costituisce rimborso per le spese sostenute dall’azienda ospitante e non si configura come aiuto di Stato.
Tali rimborsi non sono cumulabili con le agevolazioni previste per l’attivazione dei tirocini dal programma nazionale di Xxxxxxxx Xxxxxxx.
ASSE 1 “Incentivi assunzione”
Tutti i servizi e i contributi previsti dal presente Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, di cui al paragrafo precedente, sono riconosciuti all’azienda – anche ai fini della loro cumulabilità – in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” in base al quale una impresa unica1
Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata illustrata in calce al presente Bando.
1 Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s'intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una dellerelazioni seguenti:un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresacome definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Per tutti gli incentivi all'assunzione, quindi ne restano esclusi quelli relativi al rimborso per l’attivazione di tirocini, in quanto non avente natura di contributo, il beneficiario sarà tenuto a dichiarare se soggetto o meno alla ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e alla detraibilità o meno dell’imposta sul valore aggiunto. Tali dichiarazioni saranno rese tramite la compilazione del modulo allegato al “Manuale di gestione Dote Impresa”.
1. ASSE I - Incentivi
1.1. Incentivi alle assunzioni
L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4, per un periodo:
- non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
- non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99.
Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali:
- le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando;
- le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando.
Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:
- lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoro occasionale;
- lavoro accessorio;
- lavoro o attività socialmente utile (LSU – ASU)
- lavoro autonomo nello spettacolo;
- contratto di agenzia;
- associazione in partecipazione;
- lavoro intermittente/a chiamata (job on call).
L’incentivo è graduato in relazione:
- alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.2;
- alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione; secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle:
Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato
del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 3 della DGR 1106/2013 e xx.xx.
1) Massimali previsti per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99:
Fascia d’aiuto | Tempo Indeterminato | Tempo determinato/somministrato | ||
Da 3 mesi e fino a 6 mesi | Oltre 6 mesi e fino a 12 mesi | Oltre 12 mesi | ||
Fascia 1 | € 12.000,00 | € 2.500,00 | € 4.500,00 | € 9.500,00 |
Fascia 2 | € 13.000,00 | € 3.000,00 | € 5.000,00 | € 10.000,00 |
Fascia 3 | € 14.500,00 | € 3.500,00 | € 6.000,00 | € 11.000,00 |
Fascia 4 | € 16.000,00 | € 4.000,00 | € 7.000,00 | € 12.000,00 |
2) Massimali previsti per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99:
Fascia d’aiuto | Tempo Indeterminato | Tempo determinato | somministrato | |
Oltre 6 mesi e fino a 12 mesi | Oltre 12 mesi | Oltre 12 mesi | ||
Fascia 1 | € 12.000,00 | € 4.500,00 | € 9.500,00 | € 9.500,00 |
Fascia 2 | € 13.000,00 | € 5.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
Fascia 3 | € 14.500,00 | € 6.000,00 | € 11.000,00 | € 11.000,00 |
Fascia 4 | € 16.000,00 | € 7.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
Ai fini della determinazione del valore dell’incentivo verrà considerata la durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all’assunzione. In caso di proroghe o trasformazioni avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all’assunzione, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova domanda secondo le modalità procedurali stabilite nel “Manuale di gestione Dote Impresa” e previa verifica della disponibilità delle risorse.
L’incentivo riconosciuto a seguito di una trasformazione o proroga sarà calcolato tenendo conto di quanto già usufruito a seguito della prima domanda di incentivo.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l’incentivo economico viene riparametrato proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento e maggiorato in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale. In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima del termine del contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato, l’aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.
In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l’impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto.
Al momento della presentazione della domanda, l’azienda richiedente dovrà dichiarare:
- il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l’incentivo, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale;
- il costo salariale lordo annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale;
L’azienda sarà tenuta altresì a dichiarare se l’incentivo richiesto supera il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l’incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.
In ogni caso, ai fini del presente Bando, la somma dei contributi ricevuti non potrà superare il 100% dei costi salariali sostenuti per l’assunzione per la quale si richiede l’incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.
Qualora la tipologia di assunzione rientri tra quelle previste dall’art.13 della L. 68/99, l’azienda è tenuta ad accedere prioritariamente allo sgravio previsto dalla suddetta norma e a dichiarare il costo salariale al netto di tale incentivo.
L'incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l’incentivo.
Il presente incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.
Modalità e tempi della rendicontazione
L’incentivo è erogato previa verifica della completezza e regolarità della documentazione allegata e dell’effettivo svolgimento o permanenza del contratto/rapporto in somministrazione mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l’impresa è tenuta ai sensi dell’art. 4 bis del D.Lgs 181/2000.
La domanda di liquidazione dell’incentivo può essere presentata secondo le seguenti scansioni temporali:
• allo scadere dei 12 mesi dall’avvio del contratto, entro 60 giorni, per i rapporti a tempo indeterminato e a tempo determinato/in somministrazione superiore a 12 mesi ;
• alla scadenza del contratto, entro 60 giorni, per rapporti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione dai 3 fino ai 12 mesi.
1.2. Rimborso per l’attivazione di tirocini
Sono previsti rimborsi per l’attivazione di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo di persone con disabilità in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 4 paragrafo A, svolti secondo le direttive previste dalla D.g.r. n. 825/2013 a condizione che il soggetto ospitante sia un’impresa di cui al paragrafo 3. Il rimborso è riconosciuto al soggetto che assume l’onere di sostenere i costi del tirocinio.
L’importo rimborsato è pari alla quota dell’indennità effettivamente erogata (se prevista) e alle spese sostenute per assicurazione, formazione prevista per legge e sorveglianza sanitaria, per un massimo di €
3.000. La quota dell’indennità può essere riconosciuta solo a fronte di una percentuale di presenza effettiva non inferiore al 70% sui giorni previsti dal progetto di tirocinio.
La domanda di liquidazione del rimborso potrà essere presentata solo in seguito all’attivazione del tirocinio.
Sono ammissibili le domande di rimborso di tirocini attivati successivamente alla pubblicazione del presente Bando.
Modalità e tempi della rendicontazione
La domanda di liquidazione del rimborso può essere presentata:
- entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, per tirocini di durata fino a 12 mesi;
- allo scadere dei 12 mesi dall’avvio del tirocinio, entro 60 giorni, per tirocini di durata superiore a 12 mesi.
La liquidazione sarà riconosciuta dietro presentazione della documentazione attestante le presenze e l’avvenuto pagamento dell’indennità del lavoratore in azienda, se prevista.
L’agevolazione non è erogabile nel caso di tirocinanti che abbiano già svolto il tirocinio nella stessa azienda nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede il rimborso.
Caratteristiche della fase di erogazione
La domanda di erogazione dell’agevolazione dovrà essere presentata, per ciascun intervento richiesto, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sistema informativo “Sintesi” e secondo le modalità indicate dal Bando e dal “Manuale di gestione Dote Impresa”.
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio dalla Provincia di Brescia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
Ai fini dell'erogazione e per agevolazioni concesse superiori a Euro 150.000 occorre presentare il modulo antimafia - da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
1. Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati ad:
• assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Xxxxx;
• assicurare che le attività previste da ciascun intervento vengano realizzate nei termini stabiliti dal presente Bando;
• assicurare che le attività siano realizzate in conformità alla documentazione/atti presentati a valere sul presente Bando in fase di domanda di partecipazione e che eventuali elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati al Responsabile del procedimento e da questo autorizzati e comunque nel pieno rispetto delle previsioni del Bando;
• avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della presentazione e dell’ammissione della domanda;
• segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant’altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
• comunicare al Responsabile del procedimento eventuali successive modifiche apportate all’intervento in relazione alle quali il Responsabile del procedimento procederà eventualmente a trasmettere relativa autorizzazione;
• conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
• fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull’andamento delle operazioni, sul raggiungimento degli obiettivi, su richiesta della Provincia di Brescia;
• impegnarsi a rispettare i limiti di cumulo del contributo previsti dal presente Bando;
• collaborare ed accettare i controlli che la Provincia di Brescia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell’intervento.
Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta della Provincia di Brescia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’iniziativa finanziata.
2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Qualora il soggetto beneficiario non presenti la richiesta di liquidazione nei termini previsti per ciascun intervento, il diritto al contributo si intende decaduto.
Il beneficio sarà soggetto a decadenza qualora:
- le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- sia accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 del paragrafo A;
- siano accertate violazioni delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
- non siano rispettati i tempi e le modalità poste dal Responsabile del Procedimento per l’adempimento degli obblighi imposti dal presente Bando a carico dei soggetti beneficiari.
3. Ispezioni e controlli
I funzionari provinciali possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti.
La Provincia di Brescia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, anche ai sensi dell’art. 6 (controllo) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
I controlli sono finalizzati a verificare:
- l’effettivo svolgimento degli interventi di cui al paragrafo C “Interventi previsti” del presente Bando di cui i beneficiari abbiamo fatto domanda;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini del “de minimis”;
- la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal Bando.
Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data della comunicazione di ammissione al beneficio, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente Bando.
4. Monitoraggio dei risultati
La Provincia di Brescia periodicamente effettuerà il monitoraggio delle assegnazioni e trasmetterà gli esiti a Regione Lombardia tramite interoperabilità.
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato sono individuati i seguenti indicatori:
- avanzamento della spesa per ciascun intervento previsto;
- per l’ASSE I – Assunzioni e Tirocini attivati rispetto al bacino degli iscritti al collocamento mirato e alla popolazione di riferimento;
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), potrà essere compilata una customer satisfaction mediante apposito link al sistema informativo regionale sia nella fase di adesione sia nella fase di rendicontazione.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
5. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento per la Provincia di Brescia è il Dirigente Pro tempore.
6. Trattamento dati personali
Ai sensi del X.X.xx. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dello stesso codice si informa che tutti i dati personali che verranno trasmessi a Regione Lombardia tramite interoperabilità saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell’art. 13 della sopra citato codice.
I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati con modalità manuale e informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione dei contributi previsti nel presente Bando pena la decadenza del diritto al beneficio.
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia, nella persona del Dirigente Pro tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati per Regione Lombardia è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, Piazza Città di Lombardia 1 – 00000 Xxxxxx.
Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
7. Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente Bando è pubblicato sul sito della Provincia di Brescia sul portale sintesi della Provincia di Brescia, xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
8. Diritto di accesso agli atti
Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l’ufficio Assistenza Tecnica Piano Prov.le Disabili c/o Settore Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Brescia.
L’accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L. 241/1990 e Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.
9.Definizioni e glossario
1. “Contributo/Agevolazione”: aiuto regionale/provinciale concesso in attuazione del presente Bando;
2. “Bando”: il presente Bando, denominato “Dote impresa – collocamento mirato”, con i relativi allegati;
3. “Impresa unica”: ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s’intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica;
4. “Firma digitale o elettronica”: la firma digitale (“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” ai sensi di quanto previsto all’art. 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita smart card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;
5. “Soggetti beneficiari”: i soggetti beneficiari dell’agevolazione concessa a valere sul presente Bando, ossia le imprese private di cui al punto 3 del paragrafo A che, a seguito della presentazione della domanda vengono ammesse al contributo di cui al presente Bando;
6. “Soggetti destinatari”: i soggetti destinatari degli interventi di cui al presente Bando, ossia le persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni di cui alle lettere a) e b) del punto 4 paragrafo A;
7. “de minimis”: i contributi e i servizi previsti dal presente Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, sono riconosciuti all’azienda – anche ai fini della loro cumulabilità – in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” in base al quale una impresa unica, come
definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
8. “Comunicazioni obbligatorie”: le comunicazioni obbligatorie (COB) sono quelle comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 4 bis del D.lgs. 181/2000;
9. “Sintesi o Sistema informativo”: il sistema informativo della Provincia di Brescia per la presentazione delle domande di contributo del presente Bando raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, applicativo COB;
10.“Cooperativa sociale di tipo B”: cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi come definito dall’art 1 lettera b) legge 381/1991 che disciplina le cooperative sociali;
11.“Titolare del trattamento dei dati”: il Titolare del trattamento è "la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza" (art.4 L. 196/2003);
12. “Responsabile del procedimento”: in base alla L. 241790, è il Responsabile che opera all’interno della pubblica amministrazione a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo.
10.Riepilogo date e termini temporali
ASSE I -Assunzioni e Tirocini | Presentazione della domanda di contributo: | a partire dalla data che verrà pubblicata sul portale Sintesi. |
Richiesta di erogazione contributo: | - per assunzioni/tirocini <12 mesi:alla scadenza del contratto/tirocinio, entro 60 gg; | |
- per assunzioni/tirocini >12 mesi o T.I.: allo scadere dei 12 mesi dall’avvio del contratto/tirocinio, entro 60 gg. |
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo fissato del 30 dicembre 2020.
11. Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”
Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché do ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non supera la soglia di € 200.000 e nel caso di aiuti “de minimis”.
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
AI sensi dell’art. 5 del Reg.(UE) 1407 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente.
Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
I contributi:
- sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in “de minimis”;
- non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilità.
In caso di accertate violazioni delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. n 1407/2013 il beneficio concesso sarà soggetto a decadenza.