CONTRATTO DI APPALTO PER LA VENDITA DELLE BIOMASSE E/O DEL LEGNAME PROVENIENTE DALL’AZIENDA AGRICOLA DI CASTEL DI GUIDO DAL PRELIEVO A CURA E SPESE DELL’ACQUIRENTE CON FINALITA’ ANTINCENDIO DALLA PULIZIA DEL SOTTOBOSCO E DALLE FASCE DI RIPRISTINO...
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali – Aziende Agricole
ALLEGATO “A”
CONTRATTO DI APPALTO PER LA VENDITA DELLE BIOMASSE E/O DEL LEGNAME PROVENIENTE DALL’AZIENDA AGRICOLA DI CASTEL DI XXXXX DAL PRELIEVO A CURA E SPESE DELL’ACQUIRENTE CON FINALITA’ ANTINCENDIO DALLA PULIZIA DEL SOTTOBOSCO E DALLE FASCE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ FORESTALE PER 19,500 KM. LINEARI. QUANTITA’ DI BIOMASSE E LEGNAME POSTA IN VENDITA 200.000.000,00 KG
Il giorno del mese di dell'anno
/ /
nella sede del Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali - Aziende Agricole - con sede in Xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x. 000 – cap. 00154 - C.F. 02438750586 – P.I. 01057861005,
DA UNA PARTE
ROMA CAPITALE, d’ora in avanti denominata anche venditore, “Amministrazione appaltante” o “Amministrazione Capitolina”, nella persona del Direttore, Dott. in forza dei poteri che gli derivano dall’articolo 107, 3° comma lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché dal vigente Statuto di Roma Capitale, dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. del / / e dell’Ordinanza della Sindaca n. del / / ,
DALL’ALTRA
La società con sede in ,
via , C.F.
, R.E.A.
P.I.
n. , indirizzo di PEC quale domicilio eletto, nella persona del Legale Rappresentante / Amministratore / in proprio Xxx./Xxx.xx , xxxx/x x
( ) xx / / , X.X. , xxxxxxxxxxx/x per la carica presso la sede dell’impresa rappresentata, in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto (ovvero altro atto notarile ) d’ora in avanti denominato “Operatore Economico”
PREMESSO
- che con Determinazioni Dirigenziali nn. 902 del 25.05.2016 e 1430 del 5.12.2018 venivano approvati per la pubblicazione sull’Albo Pretorio d Roma Capitale gli Avvisi Pubblici per le manifestazioni d’interessi alla partecipazione alla procedura negoziale per la vendita al migliore offerente delle biomasse e/o legname ricavabile dagli interventi di prevenzione anti-incendio del
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bosco dell’Azienda Agricola di Castel di Xxxxx, secondo le prescrizioni del Servizio Riserva Naturale Statale Litorale Romano;
- Con Determinazione Dirigenziale a contrare n. del veniva approvata la lettera invito e il termine per presentare le offerte dando facoltà anche ad altri operatori diversi da quelli partecipanti alle manifestazioni d’interessi di presentare l’offerta in considerazione delle mutate condizioni dell’appalto risultanti da quelle indicate negli avvisi pubblici;
- con proposta di offerta prot. n. del / / l’operatore economico dava riscontro alla lettera d’invito offrendo il prezzo di € a KG quale rialzo a base d’asta di 0,0025 euro al KG per l’acquisto di 200.000.000 kg di biomasse e/o legname ricavabili dagli interventi di cui sopra e dal ripristino di 19,500 KM di viabilità forestale, secondo le prescrizioni dell’allegato capitolato speciale.
Il prezzo offerto tiene conto del valore degli oneri pro-quota connessi al prelievo dei materiali in vendita nella fascia di ripristino della viabilità forestale di 19,500 km stimati in 30,55 euro IVA compresa a metro lineare.
- con Determinazione Dirigenziale n. del / / veniva pubblicata la graduatoria di aggiudicazione dalla quale è risultata prima in graduatoria l’operatore sopra meglio identificato;
- che a carico dell’operatore economico non sussistono provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione e non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n.
159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; - che il presente contratto è regolato inoltre dalla seguente normativa:
• X.X. 00.0.0000, X.000 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
• la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
• L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
• il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
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• Il D.Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
• il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
• Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “Seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”;
• il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la
Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
• il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,
(approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017);
• il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
• il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
• il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 109 del 07 giugno 2016;
• norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 – Oggetto
il presente contratto ha per oggetto la vendita di biomasse e/o legnami provenienti dall'Azienda Agricola di Castel di Xxxxx prelevati a cura e spese dell’acquirente per le finalità di prevenzione
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antincendio dalla pulizia del sottobosco e nelle fasce di ripristino della viabilità forestale per Km 19,500.
Quantità posta in vendita 200.000.000 kg.
L’intervento di ripristino della viabilità verrà espletato secondo le modalità, caratteristiche e le prescrizioni previste dall’ capitolato speciale
Articolo 2 – Durata
Il presente contratto ha la durata fino al 31/12/2020. Dopo detta data potranno essere ultimate operazioni di dettaglio e di ultimazione degli interventi.
Articolo 3 – Corrispettivo
Il prezzo da corrispondere per la vendita delle biomasse e/o legname è di €
( ) a KG, come offerto dall’aggiudicatario in sede di gara (allegato D)
Articolo 4 – Cauzione
L’operatore economico presenta fideiussione di un istituto bancario, assicurativo o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo del 01 settembre 1993, n. 385 a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal presente contratto di importo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00 ).
Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro giorni quindici a semplice richiesta scritta del venditore.
In alternativa alla fideiussione, la stessa somma può essere versata direttamente alla Tesoreria Capitolina a titolo di cauzione infruttifera.
La fidejussione verrà svincolata o la cauzione verrà restituita non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta e comunque successivamente alla scadenza naturale del contratto previo accertamento dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni a carico dell’acquirente salvo essere incamerata a titolo di risarcimento provvisorio del danno per eventuali morosità maturate nei confronti dell’acquirente.
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Inoltre l’operatore economico rilascia la seguente polizza assicurativa a copertura di ogni danno connesso con le operazioni di prelievo, acquisto e trasporto dei materiali in vendita dell’importo minimo di copertura di 4.000.000,00 :
Articolo 5 – Modalità di esecuzione del contratto
Le modalità operativa dell’espletamento dell’appalto sono quelle indicate nel capitolato speciale allegato e parte integrante del presente contratto.
Per ogni esigenza in fatto di manodopera e di mezzi occorrenti per le operazioni provvederà direttamente l’operatore economico, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.
L’operatore dovrà uniformarsi alle disposizioni dettate dal personale dell’Azienda Xxxxxxxx e dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell’Amministrazione Capitolina, o privati, eventi dei quali sarà ritenuto responsabile, obbligandosi a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite.
Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto sono a totale carico dell’acquirente.
L’operatore economico è obbligato a verificare presso gli organi competenti dei tutte le prescrizioni eventualmente esistenti ai sensi della normativa vigente.
È fatto assoluto divieto la cessione a terzi del presente contratto e dovrà inoltre essere comunicato all’amministrazione, in via preventiva pena la risoluzione, ogni eventuale modifica dell’assetto proprietario dell’acquirente.
Articolo 6 – Protocollo di Integrità
Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, Roma Capitale ha approvato il “Protocollo di Integrità” cui dovranno aderire tutti gli operatori economici che abbiano rapporti con il medesimo Ente.
Per tale ragione la parte acquirente con la sottoscrizione del presente contratto:
1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
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2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L.
n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
8. si impegna, altresì, a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C.
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n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con
Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altre utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto; ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
13. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
14. si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione in eventuali contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 7 – Violazione del “Patto di Integrità”
La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
Nel caso di violazione da parte dell’operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
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b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice. Articolo 8 – Efficacia del “Patto di Integrità”
Il Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette da Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati dall’Amministrazione Capitolina, per 5 anni.
Il Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa all’art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti
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di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
Articolo 8– Clausole essenziali e risoluzione
Quanto previsto dagli agli artt. 3 (Corrispettivo), 5 (Modalità di esecuzione del contratto), 6 (Protocollo di Integrità), 7 (Violazione del “Patto di Integrità”) e 8 (Efficacia del “Patto di Integrità”) e la mancata costituzione della garanzia prevista dall’art. 4 (Cauzione), hanno carattere essenziale cosicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse può essere causa di azione di risoluzione del contratto oltre alla escussione della fideiussione o incameramento della cauzione prevista dal precedente art. 4, potrà invocare la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile, previa costituzione in mora e senza pregiudizio d’ogni azione diretta ad ottenere il risarcimento del maggior danno.
Articolo 10 – Spese del contratto
Trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. la presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 – comma 2° - del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Ogni altro onere e/o spesa connessa alla stipulazione del medesimo contratto sarà a carico della parte acquirente.
Articolo 11 – Foro competente
Per tutte le controverse comunque dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Roma.
Articolo 12 – Tutela dati personali
Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti connessi col presente rapporto secondo le modalità prescritte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Xxxxx, approvato confermato e sottoscritto.
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Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. 3 (Corrispettivo), 4 (Cauzione), 5 (Modalità di esecuzione del contratto), 6 (Protocollo di Integrità), 7 (Violazione del Patto di Integrità), 8 (Efficacia del Patto di Integrità), 9 (Clausole essenziali e risoluzione), 10 (Spese del Contratto) e 11 (Foro competente) le cui clausole – rilette ed approvate – e vengono accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342.
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