INDICE
RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Comparto Sanità Personale non dirigente
Gennaio 2017
INDICE
INDICE 1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 9
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 10
TITOLO II IL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI 12
CAPO I LE RELAZIONI SINDACALI 12
Contrattazione collettiva integrativa 13
Tempi e procedure per la stipula o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
............................................................................................................. 15
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche 16
Comitato per le pari opportunità 19
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 20
CAPO II I SOGGETTI SINDACALI 21
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali 21
Composizione delle delegazioni 21
CAPO III I DIRITTI SINDACALI 24
CAPO IV PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI 25
Interpretazione autentica dei contratti collettivi 25
TITOLO III CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 26
CAPO II SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 27
Il sistema di classificazione del personale 27
Progressione interna nel sistema classificatorio 29
Criteri e procedure per i passaggi tra categorie 30
Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria 30
Criteri per la progressione economica orizzontale 31
Finanziamento del sistema classificatorio 32
CAPO III NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO 39
Norma di inquadramento del personale in servizio 39
Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico 41
Trasformazione dei posti e passaggi 43
Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale 44
CAPO IV POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO 45
Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni 45
Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - indennità di funzione 46
Misura dell’indennità di funzione 47
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO 52
CAPO I La costituzione del rapporto di lavoro 52
Il contratto individuale di lavoro 52
Ricostituzione del rapporto di lavoro 55
Servizio di pronta disponibilità 59
CAPO III FERIE E FESTIVITA’ 62
Compensi per ferie non godute 64
CAPO IV INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE 64
Congedi per eventi e cause particolari 66
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 71
Altre aspettative previste da disposizioni di legge 73
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 78
Tutela dei dipendenti portatori di handicap 79
Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica 80
Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi 83
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 86
CAPO VI LE FLESSIBILITA’ NEL RAPPORTO DI LAVORO 88
Assunzioni a tempo determinato 88
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo 91
Contratto di formazione e lavoro 92
CAPO VII RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 95
Rapporto di lavoro a tempo parziale 95
Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale 98
Trattamento economico-normativo del personale con contratto di lavoro a tempo parziale 100
CAPO VIII DISCIPLINE SPERIMENTALI 102
Disciplina sperimentale del telelavoro 102
CAPO IX FORMAZIONE 104
Formazione e aggiornamento professionale ed ECM 104
CAPO X NORME DISCIPLINARI 109
Obblighi del dipendente 109
Sanzioni e procedure disciplinari 111
Codice disciplinare 113
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 117
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 119
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 120
Norme transitorie per i procedimenti disciplinari 122
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 122
CAPO XI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 123
Cause di cessazione del rapporto di lavoro 123
Obblighi delle parti 123
Termini di preavviso 124
CAPO XII NORME PARTICOLARI 124
Procedure di conciliazione ed arbitrato 124
Clausole speciali 125
Disposizioni particolari 125
Norma speciale per le A.R.P.A 126
Clausola di interpretazione autentica 127
TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO 128
CAPO I STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE ED INCREMENTI TABELLARI 128
Trattamento economico stipendiale di prima applicazione 128
Struttura della retribuzione e incrementi tabellari 128
CCNL del 31/07/2009 – Tabella A 130
CCNL del 31/07/2009 – Tabella B 132
CCNL del 31/07/2009 – Tabella C 133
CCNL del 31/07/2009 – Tabella D 134
Effetti dei nuovi stipendi 135
Retribuzione e sue definizioni 136
Struttura della busta paga 137
Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell’indennità infermieristica e del livello VIII bis 138
CAPO II I FONDI 139
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio 139
Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali 145
Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi 152
Principi in materia di compensi per la produttività 155
La qualità della prestazione individuale 155
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica 156
Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza 162
Risorse per la contrattazione integrativa 163
CAPO III INDENNITA’ 166
Indennità per particolari condizioni di lavoro 166
Indennità per turni notturni e festivi 168
Indennità di rischio da radiazioni 168
Indennità per l’assistenza domiciliare 169
Indennità SERT 170
Indennità del personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS 171
Indennità specifica spettante al personale del ruolo sanitario – profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds 171
CAPO IV ULTERIORI TRATTAMENTI ACCESSORI 172
Lavoro straordinario 172
Banca delle ore 174
Bilinguismo 175
Trattenute per scioperi brevi 175
Trattamento di trasferta 175
Trattamento di trasferimento 178
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale 178
Trattamento di fine rapporto 179
Previdenza complementare 180
CAPO V FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER IL RUOLO SANITARIO E PER LE ASSISTENTI SOCIALI 181
Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive 181
Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico profilo di assistente sociale 181
CAPO VI DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE 183
Copertura assicurativa 183
Patrocinio legale 184
Diritti derivanti da invenzione industriale 184
Mensa 185
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali 185
Attività sociali, culturali e ricreative 187
ALLEGATO 1 Declaratorie delle categorie e profili 187
ALLEGATO 2 Individuazione delle voci di retribuzione accessoria utili
ai fini dei diversi istituti contrattuali 202
ALLEGATO 3 Assenze per malattia – Esempi pratici 204
ALLEGATO 4 Indennità professionale specifica 206
ALLEGATO 5 Determinazioni degli assegni personali a seguito di un incremento annuo di £ 2.588.000 per gli ex C (pari a £ 2.803.580 con il rateo di tredicesima) 208
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 208
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI 209
Il presente documento si propone di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica.
Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all’interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione.
A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell’ambito di differenti CCNL, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine.
Si tratta, pertanto, di un testo meramente compilativo, che non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza.
Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:
• progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali;
• aventi natura programmatica o carattere di transitorietà;
• di prima applicazione o finali;
• che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali (ad esempio, quelle concernenti gli incrementi periodici delle risorse destinate alla contrattazione integrativa);
• non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative. Si segnala, comunque, che:
• la omissione di un intero articolo del CCNL, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più attuale ed applicabile;
• ove all’interno di un articolo del CCNL vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con “omissis”;
• in relazione ad alcuni istituti complessi o delicati, per completezza informativa, è ricostruita anche la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute.
La riproduzione della presente raccolta è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito.
CONTRATTI COLLETTIVI COLLAZIONATI: CCNL quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 01.09.1995; CCNL biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 27.06.1996; CCNL integrativo del CCNL del 1° settembre 1995, sottoscritto il 22.05.1997; CCNL quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 07.04.1999; CCNL biennio economico 2000-
2001, sottoscritto il 20.09.2001; CCNL integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, sottoscritto il 20.09.2001; CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 19.04.2004; CCNL biennio economico 2004- 2005, sottoscritto il 05.06.2006; CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 10.04.2008; CCNL biennio economico 2008-
2009, sottoscritto il 31.07.2009.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all’art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, stipulato il 11 giugno 2007.
2. Al personale dipendente da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino
- ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.
3. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi.
4. Nel presente contratto alcuni riferimenti normativi saranno riportati come segue:
a) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come “d.lgs. n.165 del 2001”;
b) il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come “d.lgs. n. 502 del 1992”;
c) le leggi nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001;
d) il decreto legislativo 19 giugno 1999 come modificato ed integrato dai d.lgs. nn. 49,168 e 254 tutti del 2000, viene indicato come “d.lgs n. 229 del 1999”;
e) il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396, d.lgs. 31 marzo 1998, n.80 e d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 è riportato come “d.lgs. n. 29 del 1993”.
5. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 10 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 11 giugno 2007 è riportato nel testo del presente contratto come “aziende ed enti”.
6. Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di "unità operativa" si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza da parte dell’ARAN, con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di cui al comma 2.
4. Alla scadenza il CCNL si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
1 Il riferimento del periodo di vigenza del biennio economico 2008/2009 è stato definito dall’art. 1, comma 2, del CCNL 31/07/2009. La parte di testo omessa, di seguito riportata, concerne il biennio economico 2006/2007: “ ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica”.
2 Sulla disciplina delle procedure relative ai rinnovi contrattuali sono intervenuti l’Accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e la specifica intesa per l’applicazione del predetto Accordo quadro ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché il d.lgs. n. 150 del 2009. Pertanto, il comma in esame, di seguito riportato, deve ritenersi superato: “Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette”.
3 Sulla disciplina della corresponsione del trattamento economico spettante nelle ipotesi di ritardo nel rinnovo sono intervenuti l’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e la specifica intesa per l’applicazione del predetto Accordo quadro ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché il d.lgs. n. 150 del
2009, che ha introdotto l’art. 47bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Attualmente, tuttavia, la regolamentazione dell’indennità di vacanza contrattuale è contenuta nell’art. 2, comma 35, della legge n. 203 del 2008. Successivamente, in materia, sono intervenute le disposizioni dell’art. 1, lett.d), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelle dell’art. 1, comma 452, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e, da ultimo, l’art.1, comma 255, della L. 23 dicembre 2014 n.190 secondo cui per gli anni 2015- 2018 l’indennità di vacanza contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.
Pertanto, il comma in esame, di seguito riportato, deve ritenersi disapplicato: “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001. Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.”
4 Il comma in esame è stato superato sulla base delle osservazioni riportate nelle note precedenti. Si riporta di seguito il testo omesso: “Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del 23 luglio 1993.”
IL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l'esigenza delle aziende ed enti di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a. contrattazione collettiva a livello nazionale;
b. contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda o ente, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c. concertazione, consultazione ed informazione. L’insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche;
d. interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Contrattazione collettiva integrativa6
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 38(pag. 139) (Fondo lavoro straordinario e particolari condizioni di disagio e Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi) e 39(pag. 145) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) del CCNL 7 aprile 1999.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
I. i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38, comma 3(pag. 139) (Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali);
II. criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38(pag. 139) (Fondo lavoro straordinario e particolari condizioni disagio e Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi) _(art._8_CCNLe 39(pag. 145) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) CCNL 7 aprile 1999:
a) attuazione dell’art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell’anno;
c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;
e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi;
f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all’art. 39(pag. 145) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) CCNL 7 aprile 1999;
III. lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;
IV. le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, di cui all’art. 27(pag. 58) (Riduzione dell’orario) CCNL 7 aprile 1999;
V. i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
VI. le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
VII. le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza;
VIII. i criteri per le politiche dell’orario di lavoro di cui all’art. 26(pag. 56) (Orario di lavoro) CCNL 7 aprile 1999;
IX. l’individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time di cui all’art. 23, comma 10(pag. 95) (Rapporto di lavoro a tempo parziale) CCNL 7 aprile 1999;
XI. criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario.
3. La contrattazione collettiva integrativa riguarda, altresì, le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale:
7 Vedasi nota relativa al Comitato pari opportunità. Il seguente punto elenco non è stato riportato in quanto lo stesso deve ritenersi disapplicato per le motivazioni ivi indicate: “le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 7 CCNL 7 aprile 1999, anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125”. Quest’ultima legge è stata abrogata dall’art. 57 del d.lgs. n. 198 del 2006, ad eccezione dell’art. 11.
- i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna categoria, di cui all’art. 17(pag. 30) (Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria) CCNL 7 aprile 1999;
- il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui all’art. 35(pag. 31) (Criteri per la progressione economica orizzontale) CCNL 7 aprile 1999.
4. Le componenti salariali relative alla produttività da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi, verificati dal nucleo di valutazione oppure dal servizio di controllo interno.
5. Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati dagli artt. 3, comma 1,(pag. 12) (Obiettivi e strumenti) e art. 10, comma 2(pag. 25) (Clausole di raffreddamento) CCNL 7 aprile 1999 sulle materie di cui al comma 2, dal V al IX punto, non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia raggiunto l’accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D’intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
6. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Tempi e procedure per la stipula
o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
(art. 4 CCNL del 19/04/2004)
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata di 4 anni per la parte normativa e 2 anni per quella economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 2(pag. 21) (Composizione delle delegazioni) CCNL 7 aprile 1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio8 è effettuato dal Collegio sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
1.Gli istituti dell’informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:
* L’azienda o l’ente allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2(pag. 21) (Composizione delle delegazioni) CCNL 7 aprile 1999, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
* Nel caso di materie per le quali il CCNL del 7 aprile 1999 prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione è preventiva.
8 In tema di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa e dei relativi organi competenti in materia, si richiama l’art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, come sostituito integralmente dall’art.55 del D. Lgs. 150/2009 e successivamente modificato dall’art. 53, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 33/2013 che ha abrogato il comma 4 del richiamato art.40 bis e introdotto, al suo posto, nuove disposizioni contenute nell’art.21 del già citato D. Lgs. 33/2013.
9 La determinazione delle materie oggetto di informazione, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere effettuata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, come modificati dagli articoli 34 e 54 del D. Lgs. n. 150 del 2009. Si rinvia anche ai chiarimenti ed orientamenti, emanati in materia, dal Dipartimento della funzione pubblica (in particolare circ. n. 7/2010, n. 1/2011 e
n. 7/2011). Successivamente la disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’ art. 2, commi da 17 a 19 del D.L. n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012.
* Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 11, comma 5 del CCNL del 2 giugno 1998, sulla definizione dei comparti di contrattazione.
* I soggetti di cui alla lett. a), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
- articolazione dell'orario di servizio;
- verifica periodica della produttività delle strutture operative;
- definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro;
- andamento dei processi occupazionali;
La concertazione è, altresì, prevista per l’attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di:
- svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie, art. 16(pag. 30)
(Criteri e procedure per i passaggi tra categorie) CCNL 7 aprile 1999;
- valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, art. 20(pag. 45) (Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni) CCNL 7 aprile 1999;
- conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica, art. 21(pag. 46) (Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca – indennità di funzione) CCNL 7 aprile 1999;
- dei sistemi di valutazione permanente di cui all’art. 35, comma 2(pag. 31)
(Criteri per la progressione economica orizzontale) CCNL 7 aprile 1999;
* La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
10 Con riguardo alle materie oggetto di concertazione, si rinvia a quanto riportato nella nota precedente.
11 Con riguardo alle materie oggetto di consultazione, si rinvia a quanto riportato nella nota n. 8.
* La consultazione dei soggetti di cui alla lett. a), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a. organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b. modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di cui all’art. 59, comma 8, del d.lgs. n.
29 del 1993 sino all’entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato;
c. casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell’azienda o ente è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e degli enti e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all’art. 7(pag. 19) (Comitato per le pari opportunità) CCNL 7 aprile 1999, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’azienda o ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione può essere costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell’organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, nell’ambito della quale, almeno una volta l’anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell’occupazione e l’andamento della mobilità.
4. Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le competenti XX.XX. di categoria su materie aventi riflessi sugli istituti del contratto collettivo nazionale di lavoro, in particolare su quelli a contenuto economico di cui all’art. 38, comma 4(pag. 145) (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) del CCNL 7 aprile 1999, nonché sulla formazione ed aggiornamento professionale e sulla la verifica dell’entità dei fondi di cui agli artt. 38(pag. 145) e 39(pag. 156) del CCNL 7 aprile 1999 di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4(pag. 13) (Contrattazione
collettiva integrativa) del CCNL del 7 aprile 1999 e degli artt. 30 e 31 del CCNL 19 aprile 200412) limitatamente a quelli soggetti a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. n. 229 del 1999, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le medesime XX.XX.
5. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell’ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell’ambito della quale almeno una volta l’anno, sono verificati gli effetti derivanti dall’applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e dell’occupazione e l’andamento della mobilità.
Comitato per le pari opportunità
12 Tali articoli si riferiscono ai fondi prima menzionati.
13 In materia deve attualmente farsi riferimento all’art. 21 della legge n. 183 del 2010 (cd. collegato lavoro), che ha previsto l’istituzione di un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Tale organismo sostituisce i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. Pertanto, devono ritenersi disapplicati l’art. 7 del CCNL del 17/5/2004 e l’art. 4, comma 6, del CCNL del 31/7/2009. Al riguardo si richiama anche la Direttiva emanata congiuntamente dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione e dal Ministro delle Pari Opportunità in data 4 marzo 2011. Qui di seguito si riporta il testo dell’articolo in esame:
“1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. … comma … (ex art. 6 comma 2 CCNL 7 aprile 1999), svolgono i seguenti compiti:
a. raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire; b.formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. …, comma … punto … (ex art. 4, comma 2 punto X CCNL 7 aprile 1999);
c. promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda o ente, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda o ente. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio , a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio;
4. flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time; processi di mobilità.
5. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno degli enti, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.”
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
14 In materia deve attualmente farsi riferimento all’art. 21 della legge n. 183 del 2010 (cd. Collegato lavoro), che ha previsto l’istituzione di un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Tale organismo sostituisce i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. Pertanto, deve ritenersi disapplicato l’art. 5 del CCNL del 19/04/2004. Al riguardo si richiama anche la Direttiva emanata congiuntamente dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione e dal Ministro delle pari opportunità in data 4 marzo 2011. Qui di seguito si riporta il testo dell’articolo in esame:
“1. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 7, comma 2 del presente CCNL (ex art. 6, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999) sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a. raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b. individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c. formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d. formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 29 del CCNL 7 aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a. affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b. favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
5. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Le aziende o enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
7. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.”
I SOGGETTI SINDACALI
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall’art. 10, comma 1 dell’accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’accordo stesso ai seguenti soggetti:
a. componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b. ai dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative:
i. dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
ii. dalle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale15;
iii. componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) o quelli dei due precedenti alinea.
2. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo quadro di cui al comma 1.
Composizione delle delegazioni
(art. 9 CCNL del 07/04/1999)
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
15 La vigente formulazione dell’alinea in esame, quale riportata nella presente raccolta, è stata introdotta dall’art. 6, comma 2, del CCNL 19.04.2004. Si riporta il testo previgente a tale modifica, contenuto nell’art. 8, comma 1, lett. b) terzo alinea, CCNL 7/4/,1999: “delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 9, comma 2”.
a. dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente o da un suo delegato;
b. dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
a. dalle R.S.U;
b. dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. Le aziende e gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
4. L’Amministrazione può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N).
Coordinamento regionale
(art. 7 CCNL del 19/04/2004 e art. 2 CCNL 31.07.2009)
a. all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33(pag. 163) (Risorse per la contrattazione integrativa) del CCNL del 19 aprile 2004 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b. alla realizzazione della formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c. alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b)(pag. 156) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall’art.31, comma 2, lett. a) del CCNL del 19 aprile 2004);
16 Comma integrato dall’art. 2 del CCNL del 31/07/2009.
d. alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 39, comma 8,(pag. 156) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall’art. 31, comma 8 del CCNL del 19 aprile 2004).
2. Con riferimento al comma 1 , lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste per la formazione del fondo dell’art. 39(pag. 156) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica), confermato dall’art. 31 del CCNL del 19 aprile 2004), nonché le modalità di incremento ivi stabilite.
5. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, comma 4(pag. 16) (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs n. 165 del 2001.
17 Lettera introdotta dall’art. 2 del CCNL del 31/07/2009.
18 Comma introdotto dall’art. 2 del CCNL del 31/07/2009.
19 Comma introdotto dall’art. 2 del CCNL del 31/07/2009.
I DIRITTI SINDACALI
Diritto di assemblea
(Art. 2 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con le aziende per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art.1, comma 5 del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
b. dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti , con le modalità dell’art. 8, comma 1 dell’ accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c. da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
4. È disapplicato l’art. 26 del DPR 384/1990.
Patronato sindacale
(art. 3 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dai Sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 o dall’Istituto di Patronato sindacale, per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’Azienda.
2. É disapplicato l’art. 33 del DPR 384/1990.
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti implicando l’obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall’art. 4, comma 5(pag. 13)(Contrattazione collettiva integrativa) CCNL 7 aprile 1999. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le medesime parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(art. 13 CCNL del 01/09/1995 e art. 11 CCNL del 07/04/1999)
1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all’articolo 47 del d.lgs. 165/2001 o quelle previste dall’art. 4(pag. 13) (Tempi e procedure per la stipula o il rinnovo del contratto collettivo integrativo) CCNL 19 aprile 2004, per i contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.
TITOLO III CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Obiettivi
1. Con le norme sulla classificazione del personale le parti hanno inteso superare definitivamente il precedente sistema di inquadramento del personale del Servizio sanitario nazionale basato sulle posizioni funzionali di cui al DPR 761/1979 e del DPR 384/1990, attraverso l’introduzione di un nuovo e diverso sistema tale da consentire un giusto contemperamento tra valorizzazione dell’autonomia organizzativa delle aziende ed enti, esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti e rispetto dei vincoli di bilancio e risorse contrattualmente definite.
2. Le norme sulla classificazione del personale perseguono le finalità del miglioramento della funzionalità dei servizi sanitari, dell’accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della gestione delle risorse nonché la razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro, favorendo il recupero della motivazione del personale attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni individuali.
3. Ai fini suddetti, in armonia a quanto previsto dal Protocollo sul lavoro pubblico del 12.3.1997, sono correlati adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e finanziati dalle aziende ed enti, nell’ambito delle procedure previste dall’art. 4, comma 2(pag. 13) (Contrattazione collettiva integrativa) CCNL 7 aprile 1999, e con le risorse di cui all’art. 29, comma 10(pag. 104) (Formazione e aggiornamento professionale ed ECM) CCNL 7 aprile 1999.
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Il sistema di classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Nell’ambito della categoria D è prevista l’individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20(pag. 45) (Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni) e segg. CCNL 7 aprile 1999.
2. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’Allegato 1(pag. Errore. Il segnalibro non è definito.) della presente Xxxxxxxx, che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative. L’indicazione degli attuali profili contenuta nella declaratoria è esaustiva.
3. I profili di nuova istituzione sono disciplinati dall’art. 19(pag. 33) (Profili) CCNL 7 aprile 1999 e successive modifiche e integrazioni.
4. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all’interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come “super”. I profili ivi collocati assumono la denominazione di “specializzato” o di “esperto”.
5. Ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo di appartenenza. Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito i cui compiti e responsabilità sono indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie di cui all’Allegato 1(pag. 187) della presente Raccolta. La disciplina delle mansioni e del loro temporaneo mutamento è regolata dall’art. 28(pag. 38) (Mansioni superiori) CCNL 7 aprile 1999 e dall’art. 6(pag. 80) (Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica) del CCNL Integrativo 20 settembre 2001.
1. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine di garantire il progressivo miglioramento della funzionalità dei servizi delle aziende ed enti nonché promuovere l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell’assistenza erogata, le parti convengono sulla opportunità di confermare l'attuale sistema di classificazione previsto dal CCNL del 7 aprile 1999 e di proseguire, anche con il presente contratto, nel processo di valorizzazione professionale dei lavoratori, che si configura come strumento di
supporto alla riforma stessa anche nell'ottica della piena armonizzazione con il settore privato.
2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane e sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore flessibilità organizzativa attuata con i contratti collettivi del precedente quadriennio, le parti ritengono che la contrattazione integrativa debba valorizzare, in particolare, i seguenti principi già enunciati nel citato sistema classificatorio:
a. rispetto delle percentuali di accesso dall'esterno secondo le vigenti disposizioni;
b. valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie e i profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 16(pag. 30) (Criteri e procedure per i passaggi tra categorie) del CCNL del 7 aprile 1999, all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla selezione, escludendo quindi automatismi generalizzati e basati solo sull’anzianità di servizio;
c. nelle progressioni verticali di sviluppo professionale, rispetto della provenienza del personale dal livello economico immediatamente inferiore.
3. Un ruolo fondamentale è attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale. A tal fine deve essere data piena attuazione all’art. 29(pag. 104) (Formazione e aggiornamento professionale ed ECM) del CCNL del 7 aprile 1999, come integrato dall’art. 20 del presente contratto, in particolare rendendo disponibili le risorse indicate nell’ultimo comma di tale ultima norma.
4. Le parti confermano, altresì il sistema della progressione economica orizzontale disciplinato dall’art. 35(pag. 31) (Criteri per la progressione economica orizzontale) del CCNL del 7 aprile 1999, richiamando i criteri ivi indicati ed, in particolare, l’adozione di metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti - oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 6, lettera B)(pag. 16) (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) del CCNL 7 aprile 1999 - da utilizzare unitamente agli elementi previsti dalla medesima norma.
5. Infine le parti si danno reciproco atto della operatività dei contratti integrativi già stipulati aventi, tra l'altro, per oggetto il sistema classificatorio secondo i livelli e per le parti demandate a tale fonte e, conseguentemente, si impegnano ad assumere, ciascuna secondo la propria autonomia, ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida applicazione degli stessi.
1. Con il presente contratto, inteso come strumento indispensabile per realizzare gli obiettivi delle riforme in atto, le parti intendono continuare a favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle aziende ed enti iniziato sin dal quadriennio 1994 – 1997 ed incrementato nel quadriennio 1998 - 2001 con la nuova classificazione del personale.
2. A tal fine, mediante interventi mirati resi possibili anche dalle risorse aggiuntive regionali, è possibile continuare ad incentivare il percorso di valorizzazione e riqualificazione professionale dei dipendenti del SSN per il rilancio della qualità dei servizi e delle prestazioni all’utenza avviato, in particolare, con il precedente biennio nonché ad incrementare la produttività aziendale per correlarla ai bisogni ed esigenze degli utenti.
3. Per il raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili, le parti provvedono con gli istituti previsti nel capo II del Titolo IV (Rapporto di lavoro) e nella parte II - capo II - del trattamento economico del CCNL 19.4.2004.
Accesso dall’esterno
1. Il regolamento emanato con D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 disciplina l’accesso alle categorie dall’esterno mediante i pubblici concorsi ovvero con le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987 n. 56, stabilendo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993, le modalità per garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria.
Progressione interna nel sistema classificatorio
(Art. 15 CCNL 07/04/1999)
1. La progressione interna dei dipendenti dell’azienda o ente nel sistema classificatorio, nel rispetto dell’art. 14, viene effettuata, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili, mediante:
20 Questo punto elenco deve ritenersi disapplicato a seguito dell’entrata in vigore delle previsioni degli artt. 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009. Le predette norme di legge, infatti, hanno stabilito che per le progressioni tra le aree è sempre necessario lo strumento del concorso pubblico, sia pure con riserva a favore del personale interno di una quota
b. passaggi all’interno delle categorie B e D;
c. passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello.
2. Le aziende e gli enti possono bandire i concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui al comma 1, punti b) e c) solo se le selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare.
Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
Omissis21.
Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria22
(Art. 17 CCNL del 07/04/1999)
1. I passaggi dei dipendenti, nell’ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell’Allegato 1(pag. 187) della presente Raccolta.
percentuale non superiore al 50% dei posti messi a concorso. Si riposta l’originario testo contrattuale: “a. passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore;”. Sull’argomento è intervenuto anche l’art. 18, comma 1, lett. e) del
D.P.R. n. 70 del 2013 che ha abrogato il comma 1-ter dell’ art. 52 del D.Lgs. 165/2001
21 Vedi nota precedente. L’articolo in esame deve ritenersi disapplicato:
“1. I passaggi dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione.
2. La selezione del comma 1 è basata su:
a. verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi ;
b. valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione:
i. titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento , certificato di abilitazioni a funzioni direttive, diploma di scuola diretta ai fini speciali nell’assistenza infermieristica etc., purché non siano utilizzati come requisito di ammissione;
ii. corsi di formazione, anche esterni all’azienda, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale;
iii. qualificati corsi di aggiornamento professionale ;
iv. pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall’azienda o ente;
3. Gli elementi di valutazione del comma 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie ed i profili cui si riferiscono le selezioni.
4.Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni del comma 1 sono preventivamente individuate dalle aziende o enti con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Le parti, al fine di fornire alle aziende ed enti linee guida uniformi sulle procedure, rinviano all’allegato 2 del CCNL 7 aprile 1999.”
22 In materia occorre tenere presente le innovazioni introdotte dal D. Lgs. n. 150 del 2009.
2. I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle modalità del loro svolgimento vengono definite dal regolamento di cui all’art. 16, comma 4(pag. 30) (Criteri e procedure per i passaggi tra categorie) CCNL 7 aprile 1999, tenuto conto di quanto previsto dall’art 4, comma 3(pag. 13) (Contrattazione collettiva integrativa) CCNL 7 aprile 1999.23
3. I passaggi orizzontali dei dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello, vengono effettuati dalle aziende ed enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo dalla declaratoria di cui all’Allegato 1(pag. 187) della presente Raccolta. In caso di più domande si procede alla selezione interna, utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2; ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell’idoneità professionale, anche mediante prova teorico-pratica.
Criteri per la progressione economica orizzontale
1. La progressione economica 24 …omissis… si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 comma 3(pag. 41) (Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico) del CCNL 7 aprile 1999 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art. 39(pag. 156) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) del medesimo CCNL, sulla base dei seguenti criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa:
a) per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all’impegno e alla qualità della prestazione individuale;
b) per i passaggi all’ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto:
- del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;
23 Vedi nota precedente.
24 E’ stato omesso il riferimento originario “all’art. 30, comma 1 lettera b) (Trattamento economico stipendiale di prima applicazione)”, in quanto superato dai successivi CCNL.
- del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l’effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza;
- dell’iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna.
2. Nell’ambito della determinazione degli ulteriori criteri da definirsi nella contrattazione integrativa verranno prese in considerazione, in presenza delle condizioni del comma 1 e purché in modo non esclusivo, le posizioni dei dipendenti che usufruiscono degli assegni ad personam di cui all’art. 31 comma 3(pag. 41) (Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico) del CCNL 7 aprile 1999.
3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1, punto b), in ogni azienda ed ente sono adottate metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti.
4. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori - ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa ai sensi dell’art. 21(pag. 46) (Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - indennità di funzione) - selezionati in base ai criteri del presente articolo. A tal fine le aziende pianificano i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel fondo - a consuntivo
- al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
5. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative sono quelli propri della categoria o del livello di appartenenza, secondo l’art. 21, comma 9(pag. 46)(Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - indennità di funzione).
Finanziamento del sistema classificatorio
1. I passaggi degli artt. 16(pag. 30) (Criteri e procedure per i passaggi tra categorie) e 17(pag. 30) (Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria) del CCNL 7 aprile 1999 avvengono nei limiti previsti dalla dotazione organica dell’azienda o ente sulla base della programmazione aziendale in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Le aziende ed enti provvedono, con oneri a proprio carico, alla istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili ritenuti necessari sulla base delle proprie esigenze organizzative che non siano derivanti dalle trasformazioni previste dall’art. 22(pag. 40) (Norma finale e transitoria) CCNL 7 aprile 1999.
Profili
(art. 19 CCNL del 07/04/1999)
1. Con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, tutti citati nella declaratoria del personale inserito nella categoria C di cui all’Allegato 1(pag. 187)della presente Raccolta, sono stati individuati o ridefiniti i seguenti profili sanitari:
- infermiere
- infermiere pediatrico
- tecnico sanitario di radiologia medica
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- igienista dentale
- fisioterapista
- tecnico audioprotesista
- ortottista - assistente di oftalmologia
- tecnico ortopedico
- tecnico audiometrista
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- terapista occupazionale
- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- assistente sanitario
- logopedista
- ostetrica
- dietista
- podologo
- tecnico di neuro fisiopatologia.
2. Nei seguenti profili di cui al comma 1 sono riconducibili i profili a fianco di ciascuno indicati già inseriti nelle ex posizioni funzionali di sesto e settimo livello confluite rispettivamente nelle categorie C e D, fatto salvo quanto sarà previsto dai decreti del comma 1 in tema di equipollenza dei diplomi conseguiti in base al pregresso ordinamento:
infermiere | infermiere professionale |
infermiere pediatrico | vigilatrice d’infanzia |
tecnico sanitario di radiologia medica | tecnico di radiologia medica |
tecnico sanitario di laboratorio biomedico | tecnico di laboratorio medico |
igienista dentale tecnico | igienista dentale |
fisioterapista | terapista della riabilitazione |
tecnico audioprotesista | audioprotesista |
ortottista - assistente di oftalmologia | ortottista |
assistente sanitario | assistente sanitario |
logopedista | logopedista |
ostetrica | ostetrica |
dietista | dietista |
podologo | podologo |
tecnico di neuro fisiopatologia | tecnico di neuro fisiopatologia |
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro | vigile sanitario |
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare | tecnico di angiocardiochirurgia perfusionista |
educatore professionale | educatore professionale |
3. Sono confermati i profili di puericultrice, di odontotecnico; ottico; massaggiatore non vedente. Il relativo personale è inquadrato nelle categorie B - livello Bs - o C o D, a seconda dell’appartenenza, rispettivamente, alle ex posizioni funzionali di quinto, di sesto o di settimo livello, ed esercita le mansioni previste dalle previgenti disposizioni legislative o regolamentari di riferimento.
4. Le parti - in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili sanitari da parte del Ministero della Sanità ovvero a seguito della definizione della formazione complementare - si incontreranno per l’individuazione della categoria di appartenenza dei profili interessati.
5. Con il presente contratto sono istituiti i seguenti nuovi profili non sanitari ascritti alle categorie sottoindicate e le cui mansioni sono indicate nell’allegato 1(pag. 187) della presente Raccolta :
CATEGORIA B, nel livello B super (Bs):
- operatore tecnico specializzato
- coadiutore amministrativo esperto CATEGORIA C :
- programmatore CATEGORIA D :
- collaboratore tecnico - professionale
- collaboratore amministrativo - professionale CATEGORIA D, nel livello D super (Ds):
- collaboratore tecnico - professionale esperto
- collaboratore amministrativo - professionale esperto
- collaboratore professionale assistente sociale esperto
6. Dall’entrata in vigore del presente contratto, nella categoria B, il profilo dell’operatore tecnico specializzato sostituisce l’operatore tecnico ricollocato ai sensi dell’art. 40 del DPR 20 novembre 1990, n. 384.
7. La denominazione generale dei profili compresi nelle ex posizioni funzionali di VI, VII e VIII livello di cui alla tabella all. 1 al DPR 20 novembre 1990, n. 384, confluite nelle categorie C e D, assumono la denominazione a fianco di ciascuno indicata :
CATEGORIA C :
a) operatore professionale di 1^ categoria collaboratore = operatore professionale sanitario
b) assistente sociale = operatore professionale assistente sociale CATEGORIA D :
a) operatore professionale di 1^ctg coordinatore = collaboratore professionale sanitario
b) assistente sociale coordinatore = collaboratore professionale assistente sociale
c) collaboratore amministrativo = collaboratore amministrativo-professionale CATEGORIA D, nel livello Ds :
a) operatore professionale dirigente = collaboratore professionale sanitario esperto
b) collaboratore coordinatore = collaboratore amministrativo-professionale esperto
8. Le aziende ed enti, secondo le norme del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze funzionali, istituiranno con oneri a proprio carico i posti di organico per i nuovi profili previsti dal presente articolo da inserire nelle categorie B, C e D secondo la declaratoria dei relativi profili.
(art. 4 CCNL integrativo del 20/09/2001)
Modifiche ed integrazioni alla categoria B:
Operatore socio sanitario
1. Ad integrazione dell’art. 19(pag. 33) (Profili) del CCNL 7 aprile 1999 è istituito il profilo dell’operatore socio sanitario, inserito nella categoria B, livello economico Bs. Di conseguenza l’allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999 (vedi Allegato 1(pag. 187) della presente Raccolta), dove sono ricomprese le declaratorie della relativa categoria e dei profili è modificato dall’allegato 1 del CCNL integrativo del 20/09/2001.
2. Il profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza, inserito nella categoria B livello iniziale è considerato ad esaurimento con l’istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del profilo dell’operatore socio sanitario.
3. Le aziende provvedono con oneri a proprio carico alla istituzione nella dotazione organica del nuovo profilo ritenuto necessario sulla base delle proprie esigenze organizzative.
4. Alle selezioni per la copertura dei posti di operatore socio sanitario sono ammessi gli operatori tecnici addetti all’assistenza sino al loro completo esaurimento, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario. Per i passaggi dalla posizione economica B alla posizione BS si applicano le procedure previste dall’art. 15, comma 2(pag. 29) (Progressione interna nel sistema classificatorio) del CCNL 7 aprile 1999.
5. Per il primo biennio dal termine di cui al comma 2, possono, altresì, partecipare alle selezioni interne di cui al comma 4 anche i dipendenti collocati in categoria A, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario e cinque anni di esperienza professionale, ferma rimanendo la priorità di passaggio degli operatori tecnici addetti all’assistenza in quanto ad esaurimento.
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto nella categoria C, ruolo sanitario, con le procedure previste dall’art. 37, comma 2(pag. 32) (Finanziamento del sistema classificatorio) del CCNL 7 aprile 1999, è istituito il profilo della puericultrice esperta e nel ruolo tecnico il profilo dell’operatore tecnico specializzato esperto.
2. Con la medesima decorrenza il profilo di esperto nella categoria C è previsto anche per i profili dell’infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso e di massaggiatore e masso-fisioterapista di cui all’art. 18, comma 5(pag. 39) (Norma di inquadramento del personale in servizio) del CCNL del 7 aprile 1999.
3. In applicazione dei commi 1 e 2 l’allegato 1 al CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (vedi Allegato 1(pag. 187) della presente Raccolta) è modificato con la declaratoria ed i contenuti mansionistici relativi ai nuovi profili.
0.Xx passaggio alla categoria C del personale del ruolo sanitario dei commi 1 e 2 comporta la contestuale soppressione del corrispondente posto della categoria B, livello economico Bs.
6. Ove il passaggio dalla categoria B, livello economico Bs alla categoria C del ruolo tecnico riguardi un dipendente con la posizione organizzativa di operatore tecnico coordinatore (conferita ai sensi dell’art. 22(pag. 40) (Norma finale e transitoria) CCNL 7 aprile 1999), allo stesso continua ad essere erogata l’indennità professionale specifica di cui alla tabella C (Allegato 4(pag. 206) della presente Raccolta)26, a fronte della conferma della posizione organizzativa da parte dell’azienda o ente anche nel nuovo profilo della categoria C.
7. Per il profilo dell’operatore socio sanitario, istituito con l’art. 4(pag. 33) (Profili) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è confermata l’ascrizione alla categoria B, livello economico Bs.
25 Il comma in esame deve ritenersi superato in seguito all’entrata in vigore delle previsioni degli artt. 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009. Le predette norme di legge, infatti, hanno stabilito che per le progressioni tra le aree è sempre necessario lo strumento del concorso pubblico, sia pure con riserva a favore del personale interno di una quota percentuale non superiore al 50% dei posti messi a concorso. Si riposta l’originario testo contrattuale: “Per i passaggi alla categoria C del personale dei corrispondenti profili attualmente inquadrati nella categoria B, livello economico Bs, si applicano i criteri di cui all’art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, opportunamente combinati e ponderati, tenuto conto in particolare della verifica della professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi attuati in relazione alle esigenze organizzative delle aziende ed enti”.
26 L’originario riferimento era alla tabella F del CCNL 20 settembre 2001 - II biennio economico, poi superata dalla citata Xxxxxxx X.
9. Per una ulteriore valorizzazione dei profili del ruolo sanitario dei commi 1 e 2, si rinvia all’art. 28.
Mansioni superiori
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori”:
a. all’interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la declaratoria riportata nell’Allegato 1(pag. 187) della presente Raccolta;
b. all’interno delle categorie A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore.
c. le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C.
3. Non sono mansioni immediatamente superiori quelle svolte in sostituzione di un dipendente appartenente alla medesima categoria ed allo stesso livello ma collocato in una fascia economica della progressione orizzontale superiore a quella di appartenenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:
a. vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviatele procedure per la copertura del posto vacante;
b. sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
5. Il conferimento delle mansioni immediatamente superiori di cui al comma 2 è comunicato per iscritto al dipendente incaricato mediante le procedure stabilite da
27Comma omesso in quanto ha esaurito i suoi effetti. Si riporta il testo originario: “Per facilitare l’istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili dei commi 1 e 2 mediante trasformazione dei posti già ricoperti dal personale destinatario del presente articolo, il fondo dell’art. 31(pag.) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) del CCNL del 19 aprile 2004, è incrementato nella misura indicata nel comma 4, lett. a) primo alinea. Per la procedura della trasformazione e dell’inquadramento economico si rinvia a quanto stabilito nell’art. 19, comma 1, lett. d) (Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale) del CCNL del 19 aprile 2004”
ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri definiti previa consultazione dei soggetti di cui all’art. 9, comma 2(pag. 21) (Composizione delle delegazioni) del CCNL 7 aprile 1999, che tengono conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire. La disciplina delle mansioni superiori di cui al presente articolo entra in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
6. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni …xxxxxxx00…, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall’indennità attribuita al profilo di riferimento.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001.
3. Le mansioni superiori formalmente conferite prima dell’entrata in vigore del presente CCNL o successivamente per i casi previsti dall’art. 28 comma 4 saranno valutate - nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna - tra tutti gli altri elementi e titoli presi in considerazione purché in modo non esclusivo.
NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO
Norma di inquadramento del personale in servizio
1. Le posizioni funzionali già previste dalla tabella allegato 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761, come modificata dalla tabella allegato 1 al DPR 28 novembre 1990, n.
384 sono disapplicate e sostituite dalle categorie e profili di cui all’Allegato 1(pag. 187Errore. Il segnalibro non è definito.) della presente Raccolta.
2. Il personale in servizio è inserito nel nuovo sistema di classificazione previsto dal presente contratto dall’1 gennaio 1998 con effetto automatico mediante l’attribuzione
28 Il riferimento a “tabella 9 e 9 bis del CCNL 7 aprile 1999” è stato omesso in quanto superato da successivi CCNL.
della categoria e del profilo secondo le indicazioni dell’Allegato 1(pag. 187) della presente Raccolta, senza incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Con decorrenza dal 1 gennaio 1998, ai profili di fattorino e addetto alle pulizie - già appartenenti alle posizioni funzionali di I e II livello ex DPR. 384/1990 - ed inquadrati nella categoria A è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale dei profili di commesso e di ausiliario specializzato. Dalla stessa data i profili di fattorino e addetto alle pulizie sono soppressi e le mansioni svolte dal relativo personale in servizio corrispondono, rispettivamente, a quelle dei profili di commesso e di ausiliario specializzato addetto ai servizi economali.
4. Per il profilo di ausiliario specializzato, ricompreso nella categoria A, resta confermata la previsione, nell’ambito della dotazione complessiva del profilo, di due distinti contingenti relativi alle attività dei servizi tecnico-economali e dei servizi socio- assistenziali, ferma rimanendo l’interscambiabilità dei dipendenti tra i due contingenti prima dell’espletamento del corso annuale di formazione professionale dell’operatore tecnico addetto all’assistenza disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n. 295.
5. I profili di infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, massaggiatore e massofisioterapista, già inquadrati nell’ex V livello economico, rimangono collocati ad esaurimento, nel livello economico Bs ed esercitano le mansioni previste dalle previgenti disposizioni ad essi riferite.
Norma finale e transitoria
29 L’articolo in esame, di seguito riportato, è stato omesso in quanto lo stesso può considerarsi superato:
“1. Nella prima applicazione dell’art. 19, comma 8, le aziende ed enti che - in rapporto alle proprie necessità organizzative prevedono nelle dotazioni organiche i nuovi profili di programmatore, collaboratore tecnico-professionale e collaboratore tecnico-professionale esperto, in presenza di dipendenti che - in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla declaratoria del nuovo profilo - svolgono le relative mansioni, anche appartenendo ad un profilo diverso purché collocato nella stessa categoria o livello economico, li inquadrano, con il consenso degli interessati e senza incremento di spesa, nel nuovo profilo con il trattamento economico in godimento. In caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di provenienza e torna a svolgere le attribuzioni proprie del profilo stesso.
2. L’inquadramento avviene previa trasformazione dei posti già occupati dai dipendenti, con le conseguenti operazioni di ridefinizione delle relative dotazioni organiche. In caso di più aventi titolo rispetto ai posti previsti si applicano i criteri di cui all’art. 17, comma 3.
3. I dipendenti inquadrati nella categoria B, livello iniziale, in servizio alla data del 1 gennaio 1998, sono ammessi a partecipare alle selezioni interne per il passaggio alla categoria C del corrispondente profilo anche se in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado purché con cinque anni di esperienza lavorativa nel livello di appartenenza al momento della selezione e fatti comunque salvi i titoli abilitanti per legge. I requisiti di passaggio alla categoria C del personale appartenente alla categoria B livello iniziale previsti dalla declaratoria allegata al presente contratto riguardano il personale assunto dopo il 1 gennaio 1998.
4. E’ confermata la posizione organizzativa dell’operatore tecnico coordinatore, ove prevista nella dotazione organica delle aziende ed enti, alla quale si accede per selezione interna ai sensi dell’art. 17, con una anzianità lavorativa di cinque anni complessivi nella categoria B. Tale operatore cura il coordinamento delle attività dei servizi operai ed
Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico
1. In prima applicazione, il personale in servizio al 1 gennaio 1998 è inquadrato dalla stessa data, senza incremento dei costi, nelle nuove fasce retributive secondo le indicazioni contenute nella tabella allegato 7, salvo quanto previsto dall’art. 18, comma 3(pag.) (Norma di inquadramento del personale in servizio) del CCNL 7 aprile 1999 e dai commi 6 e 7 del presente articolo.
2. Al personale cui alla data del comma 1 risulti attribuito - come da allegato 7 - un trattamento economico superiore a quello delle fasce di inquadramento, la differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione della fascia successiva.
assimilati a lui affidati con assunzione di responsabilità del proprio operato, assicurando per quanto di competenza le attività specialistiche richieste. La posizione dell’operatore tecnico coordinatore una volta istituita ha carattere permanente ed è compensata con l’indennità professionale specifica indicata nella tabella allegato 6.
5. Per il personale che, in prima applicazione dell’art. 19, comma 7, viene inquadrato nelle figure di collaboratore amministrativo-professionale e collaboratore amministrativo-professionale esperto, le aziende ed enti provvedono alla formalizzazione del settore di attività tra quelli indicati nella declaratoria dell’allegato 1 al quale i dipendenti appartenenti al precedente profilo siano stati adibiti da data non anteriore all’1.1.1994, termine iniziale di decorrenza per la parte normativa del CCNL del 1.9.1995. Ai fini dell’applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 29 del 1993, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva tutte le ex posizioni funzionali confluite nella categoria D.
6 . In attesa del regolamento previsto dall’art. 14 e sino alla sua entrata in vigore, restano confermate - per la copertura dei posti vacanti già di operatore professionale di prima categoria coordinatore del personale infermieristico (ora inseriti nella categoria D - livello iniziale ) - le norme previste dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni esclusivamente per i posti di caposala. Con l’entrata in vigore del presente contratto le aziende ed enti , ai fini delle selezioni, potranno prevedere mediante trasformazione dei posti esistenti o nuova istituzione, quelli per i quali è possibile l’accesso anche con gli altri requisiti indicati nella relativa declaratoria.
7. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi degli artt. 16 e 17, comma 1, le aziende ed enti comunicano per iscritto ai dipendenti interessati, ai sensi del d.lgs. 27 maggio 1997, n. 152, il nuovo inquadramento conseguito nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate. Il personale riclassificato, ai sensi del presente comma, non è soggetto al periodo di prova.
8. Sono portate a compimento le procedure selettive o concorsuali pubbliche eventualmente in corso alla data di entrata in vigore del presente contratto. I vincitori sono inquadrati nella categoria e nel profilo ove risulta confluita la posizione funzionale ed il profilo cui si riferiva la procedura selettiva o concorsuale. L’utilizzo delle graduatorie concorsuali avviene nel rispetto delle norme previste dal regolamento indicato nell’art. 14.”
30 Il presente xxxxx è stato omesso, in quanto ha esaurito i suoi effetti. Si riporta il testo originario “Le aziende ed enti che non abbiano ancora provveduto all’attuazione dell’art. 45, comma 3 e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 sia nella prima fase applicativa sia in quella conseguente all’art. 2, comma 4 del XXXX xxx 00 xxxxxx 0000 , xx xxxxxx a quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera a), possono procedere all’attribuzione della prima fascia retributiva con le nuove modalità solo dopo aver portato a termine le procedure del citato art. 45”.
31 Il presente xxxxx è stato omesso, in quanto ha esaurito i suoi effetti. Si riporta il testo originario “Data la natura dinamica dell’art. 45 di cui al comma 3, si conferma la sua applicabilità anche dopo le prime due fasi di attuazione dei CCNL del 1 settembre 1995 e del CCNL del 27 giugno 1996, nei limiti dei contingenti economici disponibili. Pertanto, il personale che in tali aziende ed enti sia risultato beneficiario della maggiorazione dell’indennità di qualificazione professionale dopo l’1 gennaio 1998 è collocato nella fascia corrispondente di cui alla tabella allegato 7, con la decorrenza del relativo beneficio. L’art. 45 citato cessa di produrre gli effetti con l’entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 3”.
32 Il presente xxxxx è stato omesso, in quanto ha esaurito i suoi effetti. Si riporta il testo originario. “Il personale infermieristico che ha beneficiato delle maggiorazioni della relativa indennità previste dall’art. 49, comma 1, secondo periodo e comma 4, primo periodo del DPR 28 novembre 1990, n. 384 successivamente al 1 gennaio 1998 o ne
8. Tutti gli assegni attribuiti a titolo personale per effetto del presente articolo e della tabella allegato 7 la cui corresponsione grava sul fondo dell’art. 39(pag. 156) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) del CCNL 7 aprile 1999, rimangono nel fondo stesso al momento della cessazione dal rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del personale che ne era destinatario.
10. In caso di passaggio tra categorie o di livello economico all’interno di una categoria, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previsto per il nuovo profilo conseguito. Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento più favorevole che sarà assorbito con la acquisizione della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento. Al dipendente va altresì corrisposta - ove spettante al nuovo profilo acquisito - la indennità di cui all’art. 30, comma 5(pag. 128) (Trattamento economico stipendiale di prima applicazione) del CCNL 7 aprile 1999. Non si dà luogo al riassorbimento della differenza stipendiale se l’incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali. Tale disposizione si applica anche per i passaggi successivi al primo inquadramento.36
11. In caso di passaggio di profilo di cui all’art. 17, comma 3(pag. 30) (Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria) del CCNL 7 aprile 1999, il dipendente conserva la fascia retributiva in godimento ed acquisisce la indennità professionale specifica del nuovo profilo ove spettante
12. Al personale proveniente per processi di mobilità volontaria da altre aziende ed enti del comparto resta attribuita la fascia economica conseguita nell’amministrazione di provenienza. A tal fine le aziende ed enti prima di procedere alla mobilità verificano le proprie disponibilità nel fondo di riferimento.
beneficerà entro il 31 dicembre 1999 è inquadrato nelle relative fasce retributive indicate alla tabella allegato 7, con decorrenza dalla data dell’avvenuta maggiorazione”.
33 Il presente xxxxx è stato omesso, in quanto ha esaurito i suoi effetti. Si riporta il testo originario “Il personale infermieristico di ex VII livello che usufruisce dell’indennità infermieristica maggiorata di cui all’art. 49, comma 1, 2° periodo DPR 384/1990 ma non risulti in nessun caso beneficiario dell’art. 45, comma 3 e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 è collocato nelle fasce, secondo il disposto della tabella allegato 7, con una integrazione di £. 111.000 annue lorde, decorrente dall’entrata in vigore del presente contratto”.
34Il presente comma è stato omesso, in quanto ha esaurito i suoi effetti. Si riporta il testo originario “Al personale di livello VIII bis, con decorrenza dall’entrata in vigore del presente CCNL è attribuita una integrazione del trattamento economico iniziale da inserire nella colonna D della tabella allegato 4 di £. 257.000 annue lorde”.
35 Il presente comma è stato omesso, in quanto ha esaurito i suoi effetti. Si riporta il testo originario: “Al personale neo assunto nel periodo transitorio dal 1 gennaio al 31 ottobre 1998 viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegato 3 per la categoria di appartenenza nonché l’indennità di cui all’art. 30 comma 5, ove spettante.”
36 Ad integrazione delle disposizioni contenute in tale comma occorre richiamare anche il comma 6 dell’art. 23, del CCNL 19/4/2004, qui di seguito riportato.
13. La misura comune delle indennità di cui all’art. 30, comma 1, lett. a)(pag. 128) (Trattamento economico stipendiale di prima applicazione) del CCNL 7 aprile 1999 come specificata nella tabella allegato 4, colonna quarta, che confluisce nel trattamento economico iniziale, in quanto già emolumento fisso e continuativo, ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza Stessa caratteristica mantiene la parte residua di detta indennità, denominata “indennità professionale specifica”, in quanto proveniente dal medesimo emolumento nonché le integrazioni previste dai commi 6 e 7.
6. Nel caso in cui con l’applicazione dell’art. 31, comma 10(pag. 41) (Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico) del CCNL 7 aprile 1999 si determini un assegno personale corrispondente al valore di fascia economica, l’assegno stesso è trasformato in fascia e solo l’eventuale residuo rimane come assegno personale. La stessa regola è applicata anche alla rideterminazione del trattamento economico spettante al personale della categoria C del ruolo sanitario ed alle assistenti sociali già inquadrati nella categoria D con il CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 – 2001, ove si sia verificato il caso.
Trasformazione dei posti e passaggi
(art. 9 CCNL del 20/09/2001 - II biennio economico)
37 L’articolo in esame, di seguito riportato, è stato omesso in quanto lo stesso può considerarsi superato:
“1. La trasformazione dei posti di cui all’art. 8, comma 2 avviene con decorrenza dal 1 settembre 2001. Dalla stessa data alla dotazione organica dei profili del ruolo sanitario e del ruolo tecnico- assistenti sociali – delle categorie C e D sono apportate le conseguenti modifiche.
2. Con decorrenza dal 1 settembre 2001 tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l’operatore professionale – assistente sociale – del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di “collaboratore professionale sanitario” nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza nonché di collaboratore professionale – assistente sociale.
3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale in distacco o aspettativa per motivi sindacali all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto.
4. Il personale del ruolo sanitario e le assistenti sociali transitati alla categoria D, secondo i servizi di assegnazione assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le singole aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l’assistenza sulle 24 ore. In tal senso si intendono completati i contenuti dei relativi profili di cui all’allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999. Con successivo accordo le declaratorie di cui al citato allegato saranno comunque adeguate al nuovo assetto organizzativo anche con riferimento ai requisiti di accesso dall’interno e dall’esterno.
5. Il personale di cui al presente articolo che sarà assunto successivamente all’entrata in vigore del presente contratto a seguito di pubblico concorso indetto sulla base della precedente classificazione, viene inquadrato nella categoria D.
6. Il personale di cui al presente articolo adibito a funzioni diverse dal profilo di appartenenza ovvero addetto ad altre attività per motivi di salute all’entrata in vigore del presente contratto non beneficia direttamente del passaggio e viene inquadrato nella categoria D, a domanda - da effettuarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto con riacquisizione delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Tale domanda, nel caso di allontanamento per motivi di salute, deve essere corredata – anche in momento successivo - da apposita certificazione
Norma programmatica
(art. 12 CCNL del 20/09/2001 - II biennio economico)
Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale
medico legale attestante la recuperata efficienza per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. In caso di mancata presentazione della domanda o impossibilità per motivi di salute di svolgere le mansioni del proprio profilo i dipendenti interessati saranno inquadrati in un profilo diverso della categoria C con le conseguenti modifiche della dotazione organica.”
38 Articolo non riportato in quanto ha esaurito i suoi effetti. Il testo originario era il seguente:
“1. Al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui al presente contratto e per evitare eventuali squilibri connessi alla ricostruzione economica del passaggio di cui all’art. 9 secondo le modalità transitorie del contratto stesso, è demandato alla contrattazione integrativa il compito, nell’utilizzo delle risorse disponibili nel fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, di garantire con priorità l’acquisizione delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non beneficiario dell’art. 9, versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto all’inquadramento di cui all’art. 8, comma 3 lett. b).
2. Ferma rimanendo la facoltà delle aziende di rideterminare le dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio, al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota delle risorse di cui all’art. 3, comma 3 lettere a) e b) di pertinenza del predetto personale, pari - mediamente - al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui all’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 - per effetto delle medesime lettere, può essere destinata, in via eccezionale, per detto personale oltre che alle finalità del fondo medesimo, al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria mediante trasformazione dei posti di organico. Analogamente si può procedere con le risorse ad essi spettanti, ai sensi dell’art. 4, ove destinate al fondo dell’art. 39.
3. La possibilità di cui al comma 2 può essere utilizzata solo in prima applicazione del presente contratto dopo la quale continua ad applicarsi il sistema di finanziamento previsto dall’art. 37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. In ogni caso le risorse utilizzate eccezionalmente per le finalità del comma 2, al cessare dal servizio del personale che ne ha beneficiato sono restituite al fondo di cui all’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999”.
39 L’articolo in esame, di seguito riportato, è stato omesso in quanto lo stesso può considerarsi superato: “1. Con il presente articolo le parti intendono dare attuazione ai principi ed obiettivi dell’art.17. A tal fine:
a) l’art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al secondo biennio economico 2000 – 2001 è tuttora applicabile nei confronti del personale originariamente destinatario della norma esclusivamente presso le aziende ed enti che non abbiano provveduto a darne attuazione. Il finanziamento a suo tempo stabilito nella clausola contrattuale è confermato e lo sviluppo professionale - per quanto attiene la procedura - avviene secondo le precisazioni contenute nella lettera d).
b) e c) omissis (le disposizioni contenute in tali lettere (riguardanti il Coordinamento) sono state riportate nella parte corrispondente a tale istituto.
d) al personale appartenente ai ruoli tecnico ed amministrativo, al fine di consentirne i processi di sviluppo professionale orizzontale e verticale nonché il riconoscimento di posizioni organizzative, è destinata la quota di risorse di cui all’art. 31, comma 4, lettera a), secondo alinea. Nel caso in cui la contrattazione integrativa prescelga i passaggi verticali alla copertura degli oneri, oltre le risorse di cui al citato art. 31 contribuisce anche il valore delle fasce eventualmente già attribuite a ciascun dipendente interessato. Tale sviluppo verticale avviene, a seguito della trasformazione dei posti del relativo organico, mediante i passaggi di livello economico o di categoria nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del CCNL del 7 aprile 1999, nonché dei requisiti di accesso dall’interno previsti dalle declaratorie di cui all’allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001. L’inquadramento economico nella posizione superiore è disposto, in ogni caso, ai sensi dell’art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall’art 23, comma 6 del presente CCNL. Per le aziende destinatarie della lettera a), il finanziamento della presente clausola è aggiuntivo rispetto a quello previsto nell’art. 12 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico.
Norma di riequilibrio
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO
Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni41
(art. 20 CCNL del 07/04/1999)
1. Le aziende ed enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
2. Le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: attività di staff e/o studio; di ricerca; ispettive di vigilanza e controllo; di coordinamento di attività didattica.
3. La graduazione delle funzioni è definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa:
2. Nei casi previsti dal comma 1 rimane ferma la facoltà delle aziende di individuare per i profili interessati ulteriori posti nelle relative dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio nel rispetto - per le procedure dell’art. 16 del CCNL 7 aprile 1999 - della garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
3. Dall’applicazione del comma 1 lettera d) sono esclusi i dipendenti del ruolo tecnico destinatari dell’art.18, ove al comma 8 si è disposto uno specifico finanziamento.”
40 L’articolo ha esaurito i suoi effetti: Si riporta il testo originario: ”Al fine di garantire un equilibrio tra i vari benefici economici contrattuali evitando duplicazioni, alla contrattazione integrativa è demandato il compito di dare priorità, nel conferimento delle fasce economiche, alle categorie e profili non direttamente destinatari delle disposizioni particolari del presente contratto, tra cui quelli apicali della categoria D, livello economico DS”.
41 In materia è intervenuto anche l’art. 53, comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 52 del d.lgs. n.
150 del 2009, che concerne l’impossibilità di conferire incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito cariche in partiti politici ed in organizzazioni sindacali. Alcuni chiarimenti in merito all’interpretazione del predetto art. 53, comma 1-bis, anche con riguardo al conferimento di posizioni organizzative, sono stati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica con la Circolare n. 11 del 2010.
a. livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b. grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c. complessità delle competenze attribuite;
d. entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e. valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.
Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - indennità di funzione
(art. 21 CCNL del 07/04/1999 e art. 11 CCNL del 20/09/2001)
1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D, nonché - limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale – nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l’assetto organizzativo dell’azienda o ente.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l’indennità di funzione prevista dall’art. 36(pag. 47) (Misura dell’indennità di funzione) CCNL 7 aprile 1999, da attribuire per la durata dell’incarico. Al finanziamento dell’indennità si provvede con il fondo previsto dall’art. 39(pag. 156) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) CCNL 7 aprile 1999.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all’anno. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
5. A tal fine le aziende e gli enti determinano in via preventiva i criteri che informano i predetti sistemi di valutazione da gestire attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.
6. In caso di eventuale valutazione negativa, gli organismi di cui al comma 5, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
7. L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. Di esso si tiene conto nell’affidamento di altri incarichi.
8. La revoca dell’incarico comporta la perdita dell’indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell’art. 35(pag. 31) (Criteri per la progressione economica orizzontale) CCNL 7 aprile 1999 ed ove spettante quello dell’art. 36, comma 3(pag. 47) (Misura dell’indennità di funzione) CCNL 7 aprile 1999.
Misura dell’indennità di funzione
(art. 36 CCNL del 07/04/1999, art. 11 CCNL del 20/09/2001 e art. 49 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Al dipendente cui sia conferito l’incarico per una delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20(pag. 45) (Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni) e 21(pag. 46) (Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca – indennità di funzione) del CCNL 7 aprile 1999 compete, oltre al trattamento economico in godimento …omissis…43 secondo la categoria e livello di appartenenza, alla fascia economica in godimento44 ed alla retribuzione di risultato, un’indennità di funzione in misura variabile da un minimo di Euro 3.098,74 ad un massimo di Euro 9.296,22 corrisposta su tredici mesi. Il valore complessivo dell’indennità di funzione comprende il rateo di tredicesima.45
2. Tale indennità assorbe i compensi per lavoro straordinario.
3. Nel casi in cui per effetto di una diversa organizzazione dell’azienda o ente , la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati
42 Il comma in esame, di seguito riportato, è stato abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del CCNL del 20/09/2001: “Il personale della categoria C cui sia stato conferito l’incarico di posizione organizzativa con le modalità del comma 3 e lo abbia svolto per un periodo di sei mesi - prorogabile ad un anno - con valutazione positiva , in presenza di posto vacante del medesimo profilo nella dotazione organica della categoria D, partecipa alla selezione interna dell’art 16 sulla base di un colloquio con precedenza nel passaggio. In tal caso le aziende ed enti valutano, in rapporto ai costi, la opportunità della riconversione nella categoria D del corrispondente posto della categoria C.”
43 Il riferimento “di cui alla tabella 9 del CCNL 7 aprile 1999” è stato superato da successivi CCNL.
44 Il riferimento alla fascia economica in godimento è stato inserito, a titolo di errata corrige, dall’art. 49, comma 1 del CCNL integrativo del 20/09/2001.
45 L’ultimo capoverso deriva dall’interpretazione autentica dell’art. 11, comma 3, del CCNL 20/09/2001 - II biennio economico.
raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l’ultima fascia, allo stesso viene attribuito
- a titolo personale - un importo pari all’ultimo incremento di fascia ottenuto.
(art. 11 CCNL del 20/09/2001 – II biennio economico)46
4. Le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale di cui all’art. 10(pag. 22) (Coordinamento) CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico, secondo criteri definiti in contrattazione integrativa.
Coordinamento
1. Al fine di dare completa attuazione all’art. 8, commi 4 e 5,(pag. 181) (Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico – profilo di assistente sociale) del CCNL del 20 settembre 2001-II biennio economico, e per favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonché valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per il personale indicato nei commi successivi cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L’indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione del CCNL del 20 settembre 2001-II biennio economico, l’indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala
- già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di Euro 1.549,37 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L’indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali
– assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell’art. 8, comma
46 In relazione alla norma in esame si riporta esclusivamente il comma 4, in quanto i commi precedenti hanno apportato modifiche agli articoli 21 e 36 del CCNL 7/04/1999.
5,(pag. 181) (Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico – profilo di assistente sociale) del CCNL del 20 settembre 2001-II biennio economico.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell’indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori Euro 1.549,37, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell’art. 39(pag. 156) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) del CCNL 7 aprile 1999.
5. L’indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L’indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 – 2001 , al fine di evitare duplicazione di benefici, l’incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del medesimo contratto. E’ rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5,(pag. 181) (Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico – profilo di assistente sociale) del CCNL, II biennio, 20 settembre 2001.
8. L’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 6, comma 1, lett. b)(pag. 16) (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) e 9, comma 2, (pag. 21) (Composizione delle delegazioni) del CCNL 7 aprile 1999. L’utilizzo delle risorse del fondo dell’art. 39, comma 2(pag. 156) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) del CCNL 7 aprile 1999 avviene nell’ambito della contrattazione integrativa.
(art. 5 CCNL integrativo del 20/09/2001)47
2. Dal 1° settembre 2001, la posizione di coordinatore prevista dall’art. 10(pag. 22) (Coordinamento), del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico, è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una
47 In relazione all’articolo in esame vengono omessi i commi 1 e 3, che si riferiscono, rispettivamente, ai profili sanitari e dell’assistente sociale e ai profili dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico. Gli stessi sono riportati in sede di trattazione dei profili professionali.
Si riporta il comma 1, lett. b e c del CCNL 20/9/2001 II biennio economico (Trasformazione dei posti e passaggi), che è stato omesso in quanto ha esaurito i suoi effetti. Le restanti disposizioni del medesimo articolo sono state riportate nella parte “Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale” della presente Raccolta.
1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall’Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall’11 aprile 2008, ai fini dell’affidamento dell’incarico di coordinamento è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall’Università ai sensi dell’art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3.11.1999, n. 509 e dell’art. 3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22.10.2004, n. 270, nonché un’esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.50
2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all’art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa
48 Comma inserito dall’art. 5 del CCNL integrativo del 20/09/2001.
49 Si riporta il comma 1, lett. b e c del CCNL 20/9/2001 II biennio economico (Trasformazione dei posti e passaggi), che è stato omesso in quanto ha esaurito i suoi effetti, mentre le restanti disposizioni del medesimo articolo sono state riportate nella parte “Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale” della presente Raccolta: “b) per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell’art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio 2000 – 2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto dell’effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità. Al finanziamento della presente clausola si provvede con le risorse di cui all’art.31, comma 5, lett. c), contribuendo a tale scopo anche il valore della fascia già attribuita ai dipendenti. In ogni caso l’inquadramento economico del personale interessato nella nuova posizione avviene nel rispetto dell’art. 31 comma 10 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall’art. 23, comma 6 del presente contratto.
c) Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all’entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell’art. 31, comma 5, lett.c). Successivamente all’entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell’art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio”.
50 Comma inserito dall’art. 4 del CCNL del 10/04/2008.
normativa, è valido ai fini dell’affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1.51
51 Comma inserito dall’art. 4 del CCNL del 10/04/2008.
La costituzione del rapporto di lavoro
Il contratto individuale di lavoro
(art. 14 CCNL del 01/09/1995 e art. 41 CCNL del 07/04/1999)
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di inizio del rapporto di lavoro;
c. qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d. attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
e. durata del periodo di prova;
f. sede di prima destinazione dell’attività lavorativa;
g. termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata, nell’ambito delle tipologie di cui all’art. 16, comma 6(pag. 95) (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL 1° settembre 1995.
5. L’azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di
concorso o selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 35 del D.Lgs. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11(pag. 53) (Periodo di prova) CCNL 1° settembre 1995.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l’azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dall’art. 18 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982, dall’art. 18, comma 1, punto f) del d.lgs. 502/1992 e dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.
Periodo di prova
(art. 15 CCNL 01/09/1995 e art. 41, comma 2, CCNL 07/04/1999)
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:
a. 2 mesi per le posizioni funzionali fino alla quarta;
b. 6 mesi per le restanti posizioni funzionali.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 24(pag. 71) (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) CCNL 1° settembre 1995.
52 Comma inserito dall’art. 41, comma 10, del CCNL del 07/04/1999.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; ….omissis54
10. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato, a domanda, nella posizione funzionale e profilo professionale di provenienza.
11. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, ai sensi dell’art. 12(pag. 72) (Aspettativa) CCNL integrativo 20 settembre 200155.
12. Durante il periodo di prova, l’azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell’azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
13. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle aziende ed enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima posizione funzionale, profilo e disciplina, ove prevista.
53 Comma modificato dal CCNL integrativo 20 settembre 2001.
54 Sulla disciplina della monetizzazione delle ferie non godute è intervenuto l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito dalla Legge n. 135 del 2012, che ha vietato la corresponsione di compensi a tale titolo. Pertanto, il paragrafo omesso, di seguito riportato, deve ritenersi disapplicato: “spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute”. Sulla materia si è anche espresso il Dipartimento della funzione pubblica con la nota n. 32937 del 6/8/2012 e con la nota n. 40033 dell’8/10/2012.
55 Comma inserito dall’art. 41, comma 2, del CCNL del 07/04/1999.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
(art. 24 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L’azienda si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturate.
3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché all’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46(pag. 179) (Trattamento di fine rapporto di lavoro) CCNL integrativo 20 settembre 2001.
6. È disapplicato l’art. 59 del DPR 761/1979.
Orario di lavoro
(art. 26 CCNL del 07/04/1999 e art. 5 CCNL del 10/04/2008)
1. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell’orario di lavoro, nell’ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall’art. 4, comma 2, punto VIII(pag. 13) (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL 7 aprile 1999.
2. L’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell’utenza particolarmente finalizzato all’eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell’utenza.
3. La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere:
a. utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b. orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell’arco delle dodici o ventiquattro ore;
c. orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore
56 In proposito occorre tener presenti le disposizioni legislative per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’ Unione Europea riportati nell’art. 14 della legge comunitaria n. 161 del 30 ottobre 2014 ed entrate in vigore il 25 novembre 2015.
e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all’anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d. assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;
e. la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del turno fosse superiore.
f. priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
g. tendenziale riallineamento dell’orario reale con quello contrattuale.
4. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni operatore nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.
5. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.
7. In via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della materia nell’ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 , può essere oggetto di deroga, a seguito di accordo definito con le modalità previste dall’art. 4, comma 5,(pag. 13) (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 7 aprile 1999, tenendo conto delle necessità legate alla organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata.
57 I commi da 6 a 10 sono stati introdotti dall’art. 5 del CCNL del 10/04/2008.
8. Nel corso delle trattative le parti si impegnano a rispettare i principi di responsabilità, correttezza e buona fede e ad esperire ogni utile tentativo per pervenire all’accordo. Le procedure si intendono concluse con l’invio del testo all’ARAN e alle Regioni, entro cinque giorni dalla sua definizione. Le Regioni garantiscono il rispetto di tali adempimenti. L’ARAN metterà a disposizione delle parti i testi pervenuti anche ai fini della verifica sull’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, da effettuarsi prima dell’avvio del rinnovo contrattuale di cui al comma 7.
9. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 presuppone che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata tale da permettere di evitare che gli stessi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine.
10. Per effetto delle deroghe di cui al presente articolo in attuazione dell’art. 17 del d.lgs. 66/2003, sono fatte salve le vigenti disposizioni aziendali concordate con le organizzazioni sindacali in materia di orario di lavoro, purché non in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo, da verificarsi tra le parti.
Riduzione dell’orario
1. Per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale ai sensi dell’art. 26(pag. 56) (Orario di lavoro) del CCNL 7 aprile 1999, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed, in particolare, all’ampliamento dei servizi all’utenza, i contratti collettivi integrativi potranno prevedere, con decorrenza stabilita nella medesima sede ed in via sperimentale, una riduzione dell’orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali.
2. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione della suddetta riduzione dovranno essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi oppure, ove ulteriormente necessario, con risorse appositamente individuate in sede di contrattazione integrativa.
Servizio di pronta disponibilità
(art. 7 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
2. All’inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza sono definiti con le procedure della concertazione di cui all’art. 6, comma 1 lett. B)(pag. 16) (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) del CCNL 7 aprile 1999.
4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità.
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi . Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 per ogni dodici ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
9. In caso di chiamata l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 34(pag. 172) (Lavoro straordinario) del CCNL 7 aprile 1999, ovvero trova applicazione l’art. 40(pag. 174) (Banca delle ore) del CCNL integrativo 20.09.01.
10. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.
11. Possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza. Sono, pertanto, esclusi:
x. Xxxxx il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
b. il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
c. per il personale del ruolo sanitario appartenenti alla categoria D, i profili della riabilitazione e delle caposala.
12. Ai seguenti profili professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:
a. personale del ruolo tecnico appartenente alla categoria B di entrambe le posizioni economiche B e Bs;
b. personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds.
13. Le aziende potranno valutare con le procedure di cui art. 6, comma 1 lett. B)(pag. 16) (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) del CCNL 7 aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.
14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 38, comma 1(pag. 139) (Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio) del CCNL 7 aprile 1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell’art. 39, comma 4, lett. d)(pag. 156) (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 6 del presente articolo.
(art. 20 CCNL del 01/09/1995 e art. 9 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
58 Vedi nota n. 56.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.
7. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Lavoro notturno
(art. 10 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del d.lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalla contrattazione integrativa.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro ei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’ art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 53260. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 44, comma 11,(pag. 166) (Indennità per particolari condizioni di lavoro) del CCNL 1° settembre 1995.
59 I commi 6 e 7 sono stati inseriti dall’art. 9 del CCNL integrativo del 20/09/2001.
60 Si riporta il testo legislativo: “1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico competente, è garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni.”
Ferie e festività
(art. 19 CCNL del 01/09/1995, art. 4 CCNL integrativo del 22/05/1997 e art. 23 CCNL del 19/04/2004)
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità nonché le particolari indennità di turno o per lavoro notturno per l’erogazione delle quali le norme di riferimento richiedono l’effettiva prestazione del relativo servizio non espletabile nel periodo feriale. Con decorrenza dall’entrata in vigore del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 il valore della normale retribuzione spettante nel periodo di ferie è quello individuale mensile di cui all’art. 37, comma 2, lett. c)(pag. 136) (Retribuzione e sue definizioni) del CCNL integrativo 20.09.2001.
2. La durata delle ferie, salvo quanto previsto dal comma 3, è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto, limitatamente al primo triennio di servizio, a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
5. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 21(pag.) (Permessi retributivi) CCNL 1° settembre 1995 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
9. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
10. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
12. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L’amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
13. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 11.
14. Fermo restando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente62, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell’azienda o ente di provenienza.
61 Comma inserito dall’art. 4, comma 1, del CCNL integrativo del 22/05/1997.
62 Comma così modificato dall’art. 4, comma 2 del CCNL integrativo del 22/05/1997.
63 Sulla disciplina della monetizzazione delle ferie non godute è intervenuto l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito dalla Legge n. 135 del 2012, che ha vietato la corresponsione di compensi a tale titolo. Pertanto il comma omesso, di seguito riportato, deve ritenersi disapplicato: “ Fermo restando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell’azienda o ente di provenienza.” Sulla materia si è anche espresso il Dipartimento della funzione pubblica con la nota n. 32937 del 6/8/2012 e con la nota n. 40033 dell’8/10/2012.
4. Le parti, con riferimento all’art.19, comma 1 del CCNL 1 settembre 1995, confermano che nella normale retribuzione spettante al dipendente durante il periodo di ferie non sono corrisposte, oltre alle voci indicate dal medesimo comma, anche le particolari indennità di turno o per lavoro notturno per l’erogazione delle quali le norme di riferimento richiedono l’effettiva prestazione del relativo servizio non espletabile nel periodo feriale. Con decorrenza dall’entrata in vigore del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 il valore della normale retribuzione spettante nel periodo di ferie è quello individuale mensile di cui all’art. 37, comma 2, lett. c).
Compensi per ferie non godute
(art. 8 CCNL integrativo del 20/09/2001)
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
SEZIONE I
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
a. partecipazione a concorsi od esami – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all’attività di servizio: giorni otto all’anno;
64 L’articolo omesso, di seguito riportato, deve ritenersi disapplicato per le motivazioni indicate nella nota precedente: “ Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art. 37, comma 2, lett. c) CCNL integrativo 20 settembre 2001; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo.” Sulla materia si è anche espresso il Dipartimento della funzione pubblica con la nota n. 32937 del 6/8/2012 e con la nota n. 40033 dell’8/10/2012.
x. xxxxx per coniuge64bis, convivente stabile, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado, previsti nell’art. 4, comma 1, della legge n. 53/200065: giorni tre consecutivi per evento.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell’anno, [3 giorni lavorativi di]66 permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli. Tali permessi possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive.67 I permessi retribuiti possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità68.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio68bis. Tale può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento69.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione nonché il trattamento accessorio indicato nella tabella di cui all’Allegato 2(pag. 202) della presente Raccolta.
6. I permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti, comunque denominati, previsti da specifiche disposizione di legge. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo.
64bis Si segnala che l’art.1, comma 20, della legge 76/2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” dispone che, a decorrere dal 5.6.2016 “….le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge” “coniugi” o termini equivalenti ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi si applicano anche ad ognuno delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
65 Il riferimento alla legge n. 53 del 2000 è stato inserito dall’art. 16, comma 1, del CCNL integrativo 20/09/2001.
66 Al riguardo si segnala che l’art. 71, comma 4, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008, ha sancito l’obbligo di una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti o contratti collettivi prevedono una fruizione alternativa in ore o in giorni. Pertanto, i permessi in esame sono attualmente fruibili soltanto in ore e il paragrafo segnalato tra le parentesi quadre deve ritenersi disapplicato. In materia si richiamano anche le circolari del Dipartimento della Funzione pubblica n. 7 e 8 del 2008.
67 Il capoverso in esame è stato introdotto dall’art. 41, comma 1, del CCNL del 07/04/1999.
68 L’ultimo capoverso è stato inserito dall’art. 23 del CCNL del 19/04/2004.
68bis Si veda la nota n. 64bis.
69 L’ultimo capoverso è stato introdotto dall’art. 16, comma 3, del CCNL integrativo 20/09/2001.
8. Nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
9. Il presente istituto, che sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto, è entrato in vigore dal 1 gennaio 1996.
Congedi per eventi e cause particolari
(art. 16 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4, comma 1 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge69bis, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge n. 53/2000 trova, invece applicazione la generale disciplina dei permessi per lutto, contenuta nel comma 1, seconda alinea dell’art. 21(pag. 64) (Permessi retribuiti) del CCNL del 1 settembre 1995.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art. 21 del CCNL del 1 settembre 1995, con la precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio69ter può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento.
Permessi brevi
(art. 22 CCNL del 01/09/1995)
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
69bis Si segnala che l’art.1, comma 20, della legge 76/2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” dispone che, a decorrere dal 5.6.2016 “….le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge” “coniugi” o termini equivalenti ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi si applicano anche ad ognuno delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
69ter Si veda la nota n. 69bis.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente l’adozione delle necessarie misure organizzative.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate di norma non oltre il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Diritto allo studio
(art. 22 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’azienda – appositi permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna azienda all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea anche finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a. dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b. dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di un’adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 2, punto V(pag. 13) (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL 7 aprile 1999.
7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2(pag. 21) (Composizione delle delegazioni) del CCNL 7 aprile 1999.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’azienda, l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 21, comma 1,(pag. 64) (Permessi retribuiti) primo alinea del CCNL 1° settembre 1995.
SEZIONE II
Assenze per malattia
(art. 23 CCNL del 01/09/1995, artt. 5 e 18 CCNL integrativo del 22/05/1997 e art. 11 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Il dipendente Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, ovvero71 qualora non sia stato possibile applicare l’art. 16 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 perché il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o l’ente può procedere, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso72.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico73 spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a. intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
70 In materia di inidoneità psicofisica al servizio è intervenuto l’art. 55-octies del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009.
71 Il comma in esame è stato modificato dall’art. 5, comma 1, del CCNL integrativo del 22/05/1997.
72 In materia di inidoneità psicofisica al servizio la disciplina di riferimento è costituita dall’art. 69 del d.lgs. n. 65 del 2001 D.P.R. n. 171 del 2011, adottato in attuazione dell’art. 55-octies del d.lgs. n. 165 del 2001.
73 In materia di trattamento economico delle assenze per malattia, la disciplina contrattuale è integrata dalle disposizioni contenute nell’art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008. Sulla materia occorre richiamare le circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 e 8 del 2008 e n. 8 del 2010.
convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella di cui all’Allegato 3 (pag. 204) della presente Raccolta.
b. 90% della retribuzione di cui alla lettera “a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c. 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d. i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
8. L’assenza per malattia deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.
11. Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
74 Comma inserito dall’art. 11 del CCNL integrativo del 21/09/2001.
75 Comma non riportato in quanto la relativa disciplina deve ritenersi superata dalle disposizioni in materia di controlli sulle assenze contenute nell’art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009. Si riporta di seguito la precedente formulazione: “Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i tre giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.”
76 Vedi nota precedente. Si riporta di seguito il comma omesso: “L’azienda o l’ente dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente”.
13. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’azienda o all’ente.
14. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile – qualora comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente all’azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6, lettere “a", “b" e “c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
(art. 24 CCNL del 01/09/1995 e art. 6 CCNL integrativo del 22/05/1997)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 23, comma 6, lett. A(pag. 69) (Assenza per malattia) del CCNL 1° settembre 1995, comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella di cui all’Allegato 2(pag.) della presente Raccolta.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione l’art. 23, comma 3,(pag. 69) (Assenza per malattia) del CCNL 1° settembre 1995. Nel caso che l’azienda o ente non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente riconosciuto permanentemente inidoneo a proficuo lavoro, per l’ulteriore periodo di assenza non compete alcuna retribuzione.
77 Comma non riportato in quanto la relativa disciplina deve ritenersi superata dalle disposizioni in materia di controlli sulle assenze contenute nell’art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009. Le fasce di reperibilità sono indicate dal Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ai sensi del citato art. 55-septies, comma 5bis. Si riporta di seguito il testo del comma omesso: “Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19”.
78 Il comma in esame, così come modificato dall’art. 5, comma 2, del CCNL del 22/05/1997, è stato omesso in quanto trattasi di norma che ha esaurito la propria efficacia. Si riporta di seguito il relativo testo: “Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che, pur iniziate in precedenza, siano ancora in corso alla stessa data. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell’insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto se più favorevole. In ogni caso, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del contratto”.
SEZIONE III
Aspettativa
(art. 12 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett. c).
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23(pag. 69) (Assenze per malattia) e 24(pag. 71) (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 1° settembre 1995 e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
79 Questo comma si ritiene non più applicabile ai sensi dell’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti in corso già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi verificatisi prima della suddetta data. Il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito indicazioni sulla corretta applicazione di tali disposizioni con la n. 32934 del 6/8/2012 e con la nota n. 40033 dell’8/10/2012. Si riporta il testo originario del comma, così come modificato dall’art. 6 del CCNL integrativo del 22/05/1997: “Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e per la corresponsione dell’equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente”.
6. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 29(pag. 111) (Sanzioni e procedure disciplinari) del CCNL 1° settembre 1995.
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a. per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.
b. per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
c. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
(art. 13 CCNL integrativo del 20/09/2001 e art. 23 CCNL del 19/04/2004)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti il 7 agosto 1998 ed il 9 agosto 2000.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni80 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30
80 Precisazione inserita dall’art. 23, comma 1, primo alinea, del CCNL 19/4/2004 ( Disposizioni particolari).
3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge81bis o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, per il tempo di permanenza all’estero del coniuge81ter, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelli previsti dai commi 2 e 3 senza aver trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui di cui al D. Lgs. 151/2001.
Congedi per la formazione
(art. 23 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dagli artt. 5 e 6 della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o ente del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al
31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale.
81 Comma modificato dall’art. 23 del CCNL del 19/04/2004.
81bis Si segnala che l’art.1, comma 20, della legge 76/2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” dispone che, a decorrere dal 5.6.2016 “….le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge” “coniugi” o termini equivalenti ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi si applicano anche ad ognuno delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
81ter Si veda la nota n. 81bis.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2, punto V(pag. 13) (Contrattazione integrativa collettiva) del CCNL 7 aprile 1999 individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’azienda può differire motivatamente – comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art.5, comma 3, della legge
n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’azienda ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 23(pag. 69) (Assenze per malattia) e 24(pag. 71) (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 1 settembre 1995.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi
5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Servizio militare
1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva o servizio civile sostitutivo sospende il rapporto di lavoro per tutta la durata della ferma. Durante tale periodo il dipendente ha titolo alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione.
2. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non riprenda servizio entro il termine indicato dal comma 1.
3. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. I commi precedenti si applicano anche nel caso di richiamo alle armi, fatta eccezione per il diritto alla conservazione del posto, che coincide con il periodo di richiamo. Durante tale periodo al dipendente richiamato compete il trattamento economico più favorevole tra quello civile e militare.
5. Per quanto non esplicitamente previsto, si rinvia alla disciplina dettata in materia dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958
SEZIONE IV
(art. 17 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel d. lgs. 151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:
a)Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del d. lgs. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, di cui alle voci previste dall’art. 32(pag. 128) (Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari) del CCNL del 7 aprile 1999, alle lettere da a) a d) e per le lettere e) ed i), ove spettanti, tenuto conto delle modifiche apportate dall’art. 10(pag. 48) (Coordinamento) del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico, nonché le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-
82 Si segnala che sulla materia in esame è intervenuto anche il d.lgs. n. 119 del 2011, che ha modificato il d.lgs. n. 151 del 2001.
parto ed del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
c) Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione, di cui alla lettera a) del presente comma.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d. lgs. 151/2001, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d.lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività – nell’ambito di quelle disponibili
- che comportino minor aggravio psicofisico.
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
(art. 14 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a. il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 23, comma 6,(pag. 69) (Assenze per malattia) del CCNL del 1 settembre 1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b. concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c. riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d. assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 12, comma 8 lett. c)(pag. 72) (Aspettativa) del CCNL integrativo 20 settembre 2001 nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l’azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
(art. 15 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a. il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 23, comma 6,(pag. 69) (Assenze per malattia) del CCNL del 1 settembre 1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b. concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c. riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d. assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 12, comma 8 lett. c)(pag. 72) (Aspettativa) del CCNL integrativo 20 settembre 2001, nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l’azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica
(art. 6 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, l’azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio ove comunque possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente.
2. A tal fine, in primo luogo, l’azienda, per il tramite del collegio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, accerta quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla categoria, posizione economica e profilo professionale di ascrizione, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti mutamento di profilo.
3. In caso di mancanza di posti, ovvero nell’impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute ai sensi del comma 2, previo consenso dell’interessato e purché vi sia la disponibilità organica, il dipendente può essere impiegato in un diverso profilo di cui possieda i titoli, anche collocato in un livello economico immediatamente inferiore della medesima categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante, assicurandogli un adeguato percorso di qualificazione. Il soprannumero è consentito solo congelando un posto di corrispondente categoria e posizione economica.
4. La procedura dei commi precedenti è attivata anche nei casi in cui il dipendente sia riconosciuto temporalmente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni. In tal caso anche l’inquadramento nella posizione economica inferiore ha carattere temporaneo ed il posto del dipendente è indisponibile ai fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo svolgimento delle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato dall’organo collegiale come idoneo per il recupero della piena efficienza fisica.
5. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge 68/1999. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva del nuovo livello economico conseguito ai sensi del comma 3 senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio.
6. Al dipendente idoneo a proficuo lavoro ai sensi del comma 1 che non possa essere ricollocato nell’ambito dell’azienda di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all’art. 21(pag. 86)
(Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza) CCNL integrativo 20 settembre 2001.
7. Sull’applicazione dell’istituto l’azienda fornisce informazione successiva ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2(pag. 21) (Composizione delle delegazioni) CCNL 7 aprile 1999.
Mobilità interna
(art. 18 CCNL integrativo del 20/09/2001 e art. 3 CCNL del 31/07/2009)
1. La mobilità all’interno dell’azienda concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente.
2. L’Azienda, nell’esercizio del proprio potere organizzatorio, per comprovate ragioni tecniche o organizzative, nel rispetto dell’art. 2103 del codice civile, dispone l’impiego del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque chilometri dalla località di assegnazione, previa informazione ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2(pag. 21) (Composizione della delegazioni) del CCNL 7.4.1999. Non si configura in ogni caso quale mobilità, disciplinata dal presente articolo, lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio, unità operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell’ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile83.
2bis. Deroghe in misura inferiore all’ambito territoriale di cui al comma 2 possono essere previste in sede di confronto regionale, ai sensi dell’art. 7(pag. 22) (Coordinamento Regionale) del CCNL 19.4.2004 tenuto conto, in particolare, delle problematiche legate alle dimensioni territoriali delle aziende, alla conformazione fisica del territorio e alle condizioni di viabilità e delle reti di trasporto pubblico ed altre situazioni valutabili in tale sede84.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:
a. Mobilità di urgenza:
i. Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; ha
83 Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, del CCNL del 31/07/2009.
84 Comma inserito dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 31/07/2009.
carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie. Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l’indennità di missione prevista dall’art. 44(pag. 175) (Trattamento di trasferta) del CCNL integrativo 20 settembre 2001 per la durata della assegnazione provvisoria.
b. Mobilità ordinaria, a domanda:
1. Le aziende, prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteri:
1. tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire;
2. domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa.
c. Mobilità d’ufficio:
1. Le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria , possono disporre d’ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa.
4. Alla contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle lettere b), punto 2, e c) del comma precedente si applica la procedura dell’art. 4, comma 5(pag. 13) (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL 7 aprile 1999.
4bis. In caso di ristrutturazione su dimensione regionale o sovra aziendale degli enti del SSN che comportino l’accorpamento, anche parziale, di strutture appartenenti a separati enti, i criteri circa la mobilità del personale interessato, nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente, possono essere affrontate in sede di confronto regionale ai sensi dell’art. 7(pag. 22) (Coordinamento Regionale) del CCNL 19.4.200485.
5. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 (Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali) del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU
85 Comma inserito dall’art. 3, comma 3, del CCNL del 31/07/2009.
ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell’art. 18, comma 4 (Tutela del dirigente sindacale) del medesimo CCNQ.
Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi86
(art. 19 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso.
2. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese.
3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi.
4. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito.
5. Al fine di favorire la mobilità esterna, le aziende ed enti, nell’ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale individuano i posti da mettere a disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili professionali. Le aziende possono ricorrere anche ad apposito bando al quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza di domande pervenute nei termini, procedono sulla base delle domande eventualmente presentate anche dopo la scadenza.
6. In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l’azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali.
86 L’applicazione della norma in esame va valutata alla luce della nuova formulazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e di ulteriori disposizioni legislative intervenute sulla materia. In particolare si fa presente che l’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001 è stato modificato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 150 del 2009, dall’art. 1, comma 19, del D.L. n. 138 del 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 2011, nonché dall’art. 13, comma 2, della Legge n. 183 del 2010 (cd. Collegato lavoro) e, da ultimo, dall’art. 4 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni, dalla L. n. 114/2014.
7. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dipendenti purché le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta. La comunicazione del nulla osta o del suo diniego da parte dell’azienda di appartenenza è effettuata entro un mese dalla data della domanda.
1. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui al presente articolo se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 19(pag. 83) (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
5. Nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19(pag. 83) (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tuttora consentita la mobilità a compensazione - all’interno del comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell’azienda od ente interessati.
87 Il presente comma, di seguito riportato, è stato omesso in considerazione di quanto disposto nel successivo comma 4: “In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 19, comma 3 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.”
88 Il presente comma, di seguito riportato, è stato omesso in considerazione del suo carattere transitorio: “Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell’art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.”
89 Il presente comma, di seguito riportato, è stato omesso in considerazione del suo carattere transitorio: “In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.”
1. Al fine di salvaguardare l’occupazione, tra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
i. per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
ii. dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all’adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell’azienda o ente.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all’art. 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende o enti nonché dai rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall’art. 9 comma 2(pag. 21) (Composizione delle delegazioni) del CCNL 7 aprile 1999 – Il riferimento nel testo originale era all’art. 6, comma 2 (Composizione delle delegazioni) del CCNL 1° settembre 1995, sostituito.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a. le aziende e gli enti riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b. le aziende e gli enti cedenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c. i requisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per l’assegnazione dei posti nelle aziende ed enti riceventi. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed
90 In materia di mobilità per i casi di esubero deve farsi riferimento all’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 16 della legge n. 183 del 2011. Sull’argomento è successivamente intervenuto anche l’art. 2, commi 11-14 e 16 della legge n. 135 del 2012, nonché l’art. 2, comma 3, e l’art. 3, comma 1, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 2013. Per quanto concerne la gestione del personale collocato in disponibilità, si richiamano l’art. 34 del citato D. Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a),
b) e c), del D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e l’art. 34-bis dello stesso decreto legislativo.
ospedaliere di dipendenti provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il possesso dei requisiti professionali o di studio previsti per l’accesso ai pubblici concorsi, eccettuato il limite di età.
d. il termine di scadenza del bando di mobilità;
e. le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f. le forme di pubblicità da dare all’accordo medesimo.
In ogni caso copia dell’accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell’art. 51, comma 3 del D.Lgs. 29/199391, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma92.
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
(art. 21 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. E’ confermata la disciplina degli accordi di mobilità di cui all’art. 33(pag. 85) (Accordi di mobilità) del CCNL del 1 settembre 1995, che a decorrere dal presente contratto possono essere stipulati anche tra amministrazioni di comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.Lgs. n.29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’azienda interessata comunica a tutte le aziende ed enti del comparto operanti nell’ambito regionale, l’elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale per conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
3. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso comparto di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 29/1993 presenti sempre a livello provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
4. Le aziende del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascuna
91 L’art. 51 del d.lgs. n. 29 del 1993 corrisponde all’art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001.
92 In materia di controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è intervenuto l’art. 40bis del d.lgs.
n. 165 del 2001, come sostituito dall’art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009.
categoria, profilo e posizione economica, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri comparti, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
5. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l’azienda dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
6. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’azienda di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- dipendenti portatori di handicap;
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa.
7. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorirne la ricollocazione e l’ integrazione nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.
(art. 20 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Per comprovate esigenze di servizio dell’azienda la mobilità del dipendente può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto della categoria, profilo professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente.
93 In materia di assegnazione temporanea presso altra amministrazione è intervenuto anche l’art. 13, commi 2 e 3, della legge n. 183 del 2010 (cd. collegato lavoro).
2. Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dipendente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o l’amministrazione di destinazione. Il servizio prestato in posizione di comando è equiparato al servizio prestato presso l’azienda di provenienza.
3. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dipendente comandato, sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il comando può essere disposto anche nei confronti del dipendente per il quale sia in corso il periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall’azienda e previa individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l’avvenuto superamento.
6. Per finalità di aggiornamento, il dipendente può chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso.
7. Il comando del comma 6 è senza assegni e non può superare il periodo di due anni nel quinquennio, ferma restando l’anzianità di servizio maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali.
8. Ove il comando sia giustificato dall’esigenza dell’azienda per il compimento di studi speciali o per l’acquisizione di tecniche particolari , al dipendente comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.
9. Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979.
LE FLESSIBILITA’ NEL RAPPORTO DI LAVORO
Assunzioni a tempo determinato
(art. 31 CCNL integrativo del 20/09/2001)
94 La disciplina del presente comma si ritiene abrogata per effetto prima dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001 a sua volta interamente abrogato dall’art.55, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n.81/2015 che ai sensi del suo stesso art.29, comma 2 lett.c) non si applica al personale del servizio sanitario nazionale ivi compresi i dirigenti. L’art.29 al comma 4 dispone peraltro espressamente che “resta fermo quanto disposto dall’art.36 del D.Lgs 165 del 2001” applicabile a tutto il pubblico impiego.
2. Per la selezione del personale da reclutare in attuazione del comma 1, le aziende ed enti applicano i principi previsti dall’art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b)94 bis, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
5. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale per le figure per le quali tale rapporto può essere costituito
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:
i. le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
ii. in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt. 23(pag. 69) (Assenze per malattia) e 24(pag. 71) (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 1 settembre 1995, in quanto compatibili, si applica l’art. 5 del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all’art. 23, comma 6(pag. 69) (Assenze per malattia) del CCNL 1 settembre 1995, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 23 (Assenze per malattia) del CCNL 1 settembre 1995.
iii. possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l’art. 21(pag. 64) (Permessi retribuiti) del CCNL 1 settembre 1995.
Si riporta il testo del comma omesso: “In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 23, comma 1 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, l’azienda o ente può stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a. in sostituzione di personale assente, quando l’assenza superi i 45 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto dell’assente;
b. in sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, per astensione obbligatoria o facoltativa previste dal d.lgs. 151/2001;
c. per assunzioni legate a particolari punte di attività per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio.
d. temporanea copertura di posti vacanti nei singoli profili professionali per un periodo massimo di xxxx xxxx, purché sia già stato bandito il pubblico concorso o sia già stata avviata la procedura di selezione per la copertura dei posti stessi.
e. per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati secondo la disciplina dell’art. 7, comma 6 della legge 28 dicembre 1988, n. 554, in base alle vigenti disposizioni.”.
94 bis Vedi la nota precedente.
iv. non possono essere concesse le aspettative di cui all’art. 12(pag. 72) (Aspettativa) del CCNL integrativo 20 settembre 2001.
7. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell’art. 2126 c.c. quando:
a. l’apposizione del termine non risulta da atto scritto;
b. sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti
10.….omissis97, il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa, anche se rientrante in un’altra fattispecie tra quelle previste nel comma 1, sempre che il dipendente assente sia lo stesso.
11. Il medesimo dipendente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo l’applicazione del comma 10, solo dopo il decorso di dieci ovvero di venti giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle norme di assunzione vigenti.
12. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 10, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto.
13. Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non è richiesto ove sussistano documentati motivi di urgenza.
95 Per i casi di proroga il precedente riferimento “Nelle ipotesi previste dall’art. 2, comma 2, della legge n. 230/62” deve intendersi superato e, pertanto, per l’applicazione della relativa disciplina occorre fare riferimento agli artt. 4 e 5 bis del D.Lgs n.368 del 2001 a sua volta interamente abrogato dall’art.55, comma 1, lett. b) del D. Lgs.n.81/2015 che ai sensi del suo stesso art.29, comma 2 lett.c) non si applica al personale del servizio sanitario nazionale ivi compresi i dirigenti. L’art.29 al comma 4 dispone peraltro espressamente che “resta fermo quanto disposto dall’art.36 del D. Lgs 165 del 2001” applicabile a tutto il pubblico impiego. In materia di proroghe, con specifico riferimento al personale del servizio sanitario nazionale, si rammentano altresì la Legge 125/2013 e il comma 542 della Legge di stabilità 2016 n.208/2015.
96 Il comma non è stato riportato in quanto superato dall’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, che ha disciplinato la durata massima del contratto a tempo determinato. Il D.Lgs 368/2001 è stato, a sua volta, interamente abrogato dall’art.55, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n.81/2015 che ai sensi del suo stesso art.29, comma 2 lett.c) non si applica al personale del servizio sanitario nazionale ivi compresi i dirigenti. L’art.29 al comma 4 dispone peraltro espressamente che “resta fermo quanto disposto dall’art.36 del D.Lgs 165 del 2001” applicabile a tutto il pubblico impiego. La formulazione del precedente comma è la seguente: “Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi e fermi restando i limiti e le modalità di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto disposto dall’art. 23, comma 4 della legge 56/1987 in materia di iscrizione nella lista di collocamento e relativa graduatoria.”
97 Il riferimento omesso, così formulato “Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 230/1962”, deve intendersi superato e,
pertanto, per l’applicazione della relativa disciplina occorre fare riferimento agli artt. 4 e 5 bis del D.Lgs n.368 del 2001 a sua volta interamente abrogato dall’art.55, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n.81/2015 che ai sensi del suo stesso art.29, comma 2 lett.c) non si applica al personale del servizio sanitario nazionale ivi compresi i dirigenti. L’art.29 al comma 4 dispone peraltro espressamente che “resta fermo quanto disposto dall’art.36 del D.Lgs 165 del 2001” applicabile a tutto il pubblico impiego. In materia di proroghe, con specifico riferimento al personale del servizio sanitario nazionale, si rammentano altresì la Legge 125/2013 e il comma 542 della Legge di stabilità 2016 n.208/2015.
14. I documenti di cui all’art. 14(pag. 52) (Il contratto individuale di lavoro) del CCNL 1 settembre 1995, per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei documenti o l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all’art. 2126 del codice civile per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell’art. 14(pag. 52) (Il contratto individuale di lavoro) del CCNL 1 settembre 1995.
15. Al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso dall’azienda o ente di provenienza un periodo di aspettativa, ai sensi dell’art. 12(pag. 72) comma 8 lett. B) (Aspettativa) del CCNL Integrativo 20 settembre 2001 del presente contratto, per la durata del contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato con la stessa o altra azienda o ente del medesimo o di altro comparto.
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
(art. 32 CCNL integrativo del 20/09/2001)
98 La presente tipologia contrattuale è stata sostituita dal contratto di somministrazione di lavoro introdotto e regolamentato dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 come modificato anche dalla L. n. 191/2009.Successivamente è intervenuto il D.Lgs n.81/2015 che agli artt. 30 e ss. ha disciplinato ex novo il contratto di somministrazione. Data la diversità dei due istituti non è possibile estendere le regole negoziali concernenti il contratto di fornitura di lavoro temporaneo alla diversa e particolare tipologia contrattuale del contratto di somministrazione.
Si riporta di seguito il testo dell’articolo omesso:
“1. Le aziende possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d.lgs. 165/2001.
2. I contratti di lavoro temporaneo sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
a. nei casi di temporanea utilizzazione in profili non previsti dagli assetti organici;
b. nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti;
c. per far fronte a punte di attività e, per un periodo massimo di 60 giorni, per attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative o da afflussi straordinari di utenza che comportino l’attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa momentaneamente farsi fronte con il personale in servizio;
d. in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di prestazione, in particolare nell’ambito dei servizi assistenziali;
e. per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l’autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto massimo del 7% calcolato su base mensile dei lavoratori in servizio a tempo indeterminato presso l’azienda, arrotondato in caso di frazioni all’unità.
4. Ai sensi dell’art. 2 del CCNQ, sottoscritto in data 9 agosto 2000, è escluso il ricorso al lavoro temporaneo per il personale appartenente ai profili professionali delle categorie A e B - posizione economica iniziale - fino alla quarta qualifica del sistema di classificazione di cui al CCNL stipulato il 7 aprile 1999 ovvero a profili professionali anche delle categorie C e D addetti alla vigilanza ed a compiti ispettivi. E’ rimessa alla valutazione delle aziende la possibilità di ricorrere alla forma di flessibilità di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza.
Contratto di formazione e lavoro
(art. 33 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2(pag. 21) (Composizione delle delegazioni) del CCNL 7 aprile 1999, le aziende possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451. Il numero dei contratti di formazione e lavoro stipulabili è definito nell’ambito dei progetti previsti dall’art. 3, comma 3 della legge 863/1984.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro le aziende che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34 del d.lgs. 29/199399 o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, a meno che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art. 21(pag. 86) (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza) del CCNL Integrativo 20 settembre 2001.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle aziende del
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L’azienda può ricorrere a tale flessibilità, tenendo conto dell’economicità dello strumento e della programmabilità delle urgenze.
6. Le aziende sono tenute, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d.lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati.
7. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi sociali eventualmente previsti per il personale. E’ possibile la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell’ambito delle finalità previste dall’art. 38 del CCNL 7 aprile 1999. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
8. L’azienda comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art.7 della legge n.300/197098.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Le aziende provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto e sul tipo di profilo, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le aziende forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art.7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
11. Alla fine di ciascun anno, le aziende forniscono ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL (nel testo originale si faceva riferimento al “presente CCNL” del 20.09.2001) tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3 nonché quelle di cui al comma 8.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto alle aziende di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 del decreto legislativo del 28 luglio 2000, n. 254.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizione della legge 196/97 e all’Accordo quadro stipulato il 9 agosto 2000.”
99 Il riferimento deve essere ora inteso all’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001.
comparto, ivi comprese le disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a. per l’acquisizione di professionalità elevate;
b. per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità ricomprese nelle categorie A e B, posizione economica iniziale.
6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a) , nell’ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b), il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a quelle previste dall’art. 16, comma 5 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non sono retribuite.
8. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 14 (pag. 52) (Il contratto individuale di lavoro) del CCNL del 1 settembre 1995, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
9. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento del livello economico corrispondente al profilo di assunzione (Bs, C, D o Ds) dal CCNL del 7 aprile 1999 come integrato dal CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001. Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale, e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nell'ambito delle risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali eventualmente previsti per il personale , nell’ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
10. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato di cui all’art. 17 (Assunzione a tempo determinato) del CCNL 1 settembre 1995, come riprodotto all’art. 31(pag. 88) (Assunzione a tempo determinato) del CCNL Integrativo 20 settembre 2001, con le seguenti eccezioni:
- Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di prestazione effettiva per i contratti di cui al comma 4, lett. b); di due mesi per i contratti stipulati ai sensi dello stesso comma lett. a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
11. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
12. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
- Malattia
- gravidanza e puerperio
- astensione facoltativa post partum
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro.
13. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 8 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
14. Al termine del rapporto l’azienda è tenuta ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
15. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Le aziende disciplinano, previa concertazione ai sensi dell’art 6, comma 1 lett. B)(pag. 16) (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) del CCNL del 7 aprile 1999, il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 12.
16. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
17. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte delle aziende che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili, informandone i soggetti sindacali.
18. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro esercitano i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300 del 1970.
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Rapporto di lavoro a tempo parziale100
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal CCNL del 7 aprile 1999 mediante:
a. assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
b. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nel caso del comma 1 lett. b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi 4 e seguenti.101
100 Sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni è intervenuto l’art. 73 del
d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge. n. 133 del 2008, che ha modificato gli articoli 58 e 59 della legge n. 662 del 1996, in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e di destinazione della risorse derivanti da tale trasformazione. Si veda altresì la successiva Legge n.183 del 2010 e le circolari della Funzione Pubblica n.3 del 2008, n.5 del 2008, n.1 del 2009 e n. 9 del 2011.Da ultimo, la materia è stata disciplinata ex novo dal D.Lgs. n.81/2015 alla luce del quale devono essere applicate le presenti norme contrattuali.
101 L’applicazione della clausola contrattuale deve avvenire in osservanza della normativa richiamata nella precedente
nota, in base alla quale la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale costituisce espressione di una facoltà dell’amministrazione e non un diritto del dipendente. Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale permane solo nelle fattispecie di cui all’art.12-bis del D.Lgs.n.61/2000 interamente abrogato, con decorrenza dal 25.6.2015. dall’art.55, comma 1, Lett. a) e art.57, comma1, del D.Lgs n.81/2015 che ha introdotto la seguente nuova disciplina: ai sensi dell’art.8, comma 3, del D.Lgs.n.81/2015, sussiste il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica. Conseguentemente, la determinazione della PA di trasformazione del rapporto deve essere adottata nel termine di 60 giorni dalla domanda del lavoratore. Tali lavoratori hanno anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno. Inoltre, il comma 7 del medesimo art.8 del D.Lgs.n.81/2015 dispone che: “Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali.
5. L’azienda o ente, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i nuovi assunti con rapporto di lavoro a part-time la dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità richiamate dal comma 4 deve essere dichiarata all’atto della stipulazione del contratto individuale come previsto dall’art. 14, comma 5,(pag. 52) (Il contratto individuale di lavoro) del CCNL del 1 settembre 1995 del presente testo.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto102 bis di interessi tra l’attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un’amministrazione pubblica, l’azienda o ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’azienda o ente nella quale presta servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna102 ter.
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie di personale di cui al nuovo sistema di classificazione del personale, di cui all’art. 13(pag. 27) (Il sistema di classificazione del personale) CCNL 7 aprile 1999 del presente contratto, con particolare riguardo al comma 4, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
quindici giorni dalla richiesta”. In proposito vedasi anche le circolari emanate dal Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2009 e n. 9 del 2011.
102 La clausola contrattuale in esame deve essere applicata in coerenza con quanto previsto nella sopravvenuta normativa legislativa, già richiamata nella nota precedente.
102 bis Ved. art.73 della legge n.133/2008.
102 ter Ved.art.73 della legge n.133/2008.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part - time vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell’art. 39 della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che non incidono sul contingente del comma 8.
10. Le aziende o gli enti, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, possono elevare il contingente del comma 8 di un ulteriore 10%. In deroga alle procedure previste da detto xxxxx, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono presentate con cadenza trimestrale ed accolte a valere dal primo giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
a. ai famigliari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
b. ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
12. L’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del d.lgs. 152/1997, è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con l’indicazione della d
urata e dell’articolazione dell’orario e della prestazione lavorativa di cui all’articolo successivo, secondo quanto concordato con l’azienda o ente.
(art. 34 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Con riferimento alle modalità di cui all’art. 23, comma 12,(pag. 95) (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL 7 aprile 1999 le parti specificano che la comunicazione dell’azienda è conseguenza dell’accordo intercorso tra essa ed il dipendente ai sensi dei medesimi commi.
1. Ad integrazione dell’art. 23, comma 8,(pag. 95) (Rapporto di lavoro a tempo parziale), del CCNL 7 aprile 1999, con le procedure previste dall’art. 4 comma 5 del medesimo
103Tali criteri, conformi alle previsioni dell’art.1, comma 64, della Legge n.662/1996, devono ritenersi superati, con decorrenza dal 25.6.2015, dai titoli di precedenza stabiliti nell’art.8, commi 4 e 5, del D.Lgs.n.81/2015, secondo i quali:“4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. “;
“5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.”.
contratto, la percentuale del 25 % della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie viene distribuita tra i profili in contrattazione integrativa tenuto conto, prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei profili stessi. In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale salvo che il tempo parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione della legge 151 del 2001 e della legge 104 del 1992.
2. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 7, comma 11,(pag. 59) (Servizio di pronta disponibilità) primo periodo, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi 151 del 2001 e 104 del 1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto.
3. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.
4. Al personale utilizzato ai sensi del comma 11, si applica l’art. 7(pag. 59) (Servizio di pronta disponibilità) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 35(pag. 100) (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 che, nel nuovo testo sul trattamento economico del personale a tempo parziale ai commi 2, 3 e 5 ne specifica le modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal comma 2 del citato articolo, non può superare n. 102 ore annue individuali.
Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale
(art. 24 CCNL del 07/04/1999 e art. 34 CCNL integrativo del 20/09/2001)
1. Al personale utilizzato ai sensi del comma 11, si applica l’art. 7(pag. 59) (Servizio di pronta disponibilità) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, con la precisazione che per Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
a. con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);