COMUNE DI OROSEI
COMUNE DI OROSEI
Area Tecnica – Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio
xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
Comune di Orosei prot. n. 0005727 del 14-04-2022 partenza cat. 6 cl. 4
mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx PEC
xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del DLgs n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli edifici comunali - lavori edili
CIG 9186409087 DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all’appalto in oggetto, indetto dal Comune di Orosei.
Con Determinazione a contrattare n. 348 del 04.04.2022, questa Amministrazione ha disposto l’indizione della procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del DLgs n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione edile degli edifici comunali
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9-bis del DLgs n. 50/2016 e con previsione di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del DLgs n. 50/2016.
I lavori oggetto del presente appalto devono essere realizzati nel territorio comunale di Orosei [codice NUTS ITG26].
Codice CPV principale: 45453000-7 – Lavori di riparazione e ripristino
La gara verrà espletata utilizzando la piattaforma SardegnaCAT
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx-xxxx/xxxxxx/xxx/xxxxx.xxx
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 14:00 del giorno 02.05.2022. Le stesse dovranno essere presentate secondo le modalità di cui al presente Disciplinare.
2. STAZIONE APPALTANTE
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Area Tecnica Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx XX Telefono 0784/996932 fax 0784/998155
PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del DLgs n. 50/2016 è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxx. Il Responsabile della verifica dei requisiti nel sistema AVCPass è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxx.
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto degli interventi, costituito dai seguenti elaborati:
a. - Relazione Tecnica;
b. - Capitolato;
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Patto di integrità
4) Codice di comportamento;
5) Modello istanza di partecipazione;
6) Modello assolvimento imposta di bollo;
7) Modello Offerta Economica.
2.2. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla piattaforma SardegnaCAT almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3. COMUNICAZIONI
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Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto in questione riguarda la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico in base al quale affidare, con appositi appalti specifici, i lavori di manutenzione edile degli edifici comunali. I successivi appalti specifici saranno affidati ai medesimi prezzi previsti nel presente accordo quadro, ridotti della percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario.
Si rimanda al capitolato per l’esatta descrizione delle lavorazioni.
L'accordo quadro avrà durata di un anno a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto nel prosieguo del presente disciplinare di gara. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’ operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’Ente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
L’Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di accordo quadro per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale oppure all’esaurimento dell’importo massimo previsto per i tre anni. Il rinnovo potrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.
Il rinnovo dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L’impresa è obbligata ad accettare il rinnovo. L’Amministrazione non è tenuta a ricorrere all’istituto del rinnovo di che trattasi.
Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è Euro 50.000,00 (cinquantamila) iva esclusa per i primi tre anni. Per l’eventuale anno di rinnovo del presente accordo quadro, l’importo massimo previsto è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) iva esclusa.
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In merito alla quantificazione degli oneri di sicurezza, si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati (qualora se ne verifichino i presupposti) in sede di affidamento dell’appalto specifico e a seguito alla redazione del PSC.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione appalto | Importo |
1 | Importo lavori | € 100.000,00 |
2 | Oneri per la sicurezza (da quantificarsi negli appalti specifici) | € --- |
Importo totale | € 100.000,00 |
3.2 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione | Categoria d.P.R. 207/2010 | Importo (euro) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
prevalente o scorporabile | subappaltabile(%) | ||||
Lavori edili | OG1 | 100.000 | 100 | prevalente | Secondo art. 105 |
L’appalto è costituito da un unico lotto.
5.
PRINCIPALI REGOLE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO, OPZIONI E VALORE
STIMATO
5.1 Termini per l’esecuzione dei lavori
Gli appalti specifici conterranno i termini di esecuzione dei lavori.
Per quanto concerne i tempi di intervento si rimanda al Capitolato Speciale e Prestazionale allegato.
5.2 Importo minimo emissione degli Stati di Avanzamento Lavori:
La liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori affidati con appalti specifici, avverrà in base a quanto previsto nel Capitolato Speciale e Prestazionale allegato al progetto.
5.3 Determinazione del valore stimato dell’appalto
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, è il seguente:
Importo presunto primo anno | € | 50.000,00 |
Importo eventuale rinnovo di mesi 12 | € | 50.000,00 |
TOTALE VALORE STIMATO APPALTO | € | 100.000,00 |
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5.4 L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza.
5.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal DLgs 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal DLgs 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
6.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
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b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del DLgs n. 165/2001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
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I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1 Requisiti di idoneità professionale
a) È ammessa la partecipazione dei concorrenti con iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività adeguata a quella dei lavori oggetto del presente avviso.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
8.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale
È ammessa la partecipazione dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
- Per la Categoria Prevalente OG1
o essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (ex art. 28 del DPR n. 34/2000), relativamente ai lavori della natura indicata nell’avviso di gara dei lavori di cui trattasi in misura non inferiore a quanto previsto dal citato art. 90:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo massimo dei lavori da affidare annualmente (€ 50.000,00);
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
ovvero in alternativa
o essere in possesso dell’attestazione SOA classifica I o superiore
8.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
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Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito speciale di cui al precedente punto 8.2 deve essere posseduto dalla mandataria in maniera maggioritaria e dalle mandanti in proporzione alla quota di partecipazione al raggruppamento.
8.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice,dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del DLgs n. 50/2016, a norma dell’art. 92, D.P.R. n. 207/2010, per i lavori, nei raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), nei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e), nei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del DLgs n. 50/2016, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti alla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del DLgs n. 50/2016, a norma dell’art. 92, D.P.R. n. 207/2010, nei lavori, nei raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), nei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e), nei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del DLgs n. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
In ogni caso, nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
8.5 ALTRI REQUISITI
Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
- essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- essere in regola con gli obblighi della normativa sulla sicurezza di cui al DLgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- garantire la Tracciabilità dei Flussi Finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010;
- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del DLgs n. 50/2016;
- essere iscritte sul Portale SardegnaCAT nella seguente categoria:
o AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro
- Avere sede operativa nel territorio comunale costituita da area idonea al ricovero dei mezzi, mezzi e materiali necessari allo svolgimento dei lavori all’interno del territorio comunale.
9. AVVALIMENTO
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Ai sensi dell’art. 89 del DLgs n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del DLgs n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del DLgs n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del DLgs n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del DLgs n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del DLgs n. 50/2016.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del DLgs n. 50/2016, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Attenzione
Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente:
- l’oggetto: le risorse e i mezzi necessari prestati in modo determinato e specifico;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente” (AVCP – Determinazione n. 2 del 1 agosto 2012).
10. SUBAPPALTO
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Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dell’appalto che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del DLgs n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del DLgs n. 50/2016.
11. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del DLgs n. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 2.000,00 (diconsi euro duemila/00) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del DLgs n. 50/2016.
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del DLgs n. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del DLgs n. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del DLgs 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre,ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento tramite il sistema PagoPA;
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c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del DLgs 18 aprile 2016 n. 50”;
4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del DLgs n. 50/2016);
5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
6) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
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La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del DLgs n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del DLgs n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del DLgs n. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
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Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
12.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, a pena di esclusione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Sardegna CAT e redatti in formato elettronico.
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del DLgs. n. 82/2005.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:
- “Documentazione Amministrativa”, di cui al successivo punto 14 (contenente tutta la documentazione amministrativa secondo le indicazioni dei successivi paragrafi);
- “Offerta economica”, di cui al successivo punto 15 (contenente tutta la documentazione secondo le indicazioni dei successivi paragrafi).
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
a) accedere al Portale. xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;
c) accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”;
e) cliccare sull’evento di interesse;
f) cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”.
Per una più completa descrizione delle modalità di inserimento delle offerte si rimanda ai documenti denominati “Allegato 4 – Istruzioni di gara” e “Guida alle gare telematiche” disponibili sul sito SardegnaCAT sezione “Servizi per le Imprese/Registrazione al Portale e Iscrizione al Mercato elettronico”.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
1. Tutti i file della “Documentazione Amministrativa” dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
2. Tutti i file relativi all’“Offerta Economica” dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
3. La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (formato .zip o .rar).
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Il concorrente ha la facoltà di pubblicare l’offerta sul portale nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio (data e ora di pubblicazione registrate sul portale) e la data e ora di chiusura della procedura. La documentazione posta a corredo della domanda di partecipazione può però essere integrata, purché il caricamento avvenga entro il termine di scadenza stabilito. Non sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del DLgs n. 50/2016.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Orosei ove, per disguidi informatici o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio indicato dal presente avviso.
A pena di esclusione, non saranno in alcun caso prese in considerazione offerte pervenute in modalità diverse da quanto espressamente previsto.
A pena di esclusione, non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente o pervenute per via cartacea o con modalità differenti da quanto espressamente previsto nel presente avviso, in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b) del Codice.
A pena di esclusione, all’interno della “Busta di Qualifica”, non dovrà risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta economica che dovrà essere contenuta nella “Busta Economica”.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
La mancanza di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà l’esclusione dalla gara, fatto salvo le ipotesi di regolarizzazione previste dalla vigente disciplina.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
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L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta,che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A pena di esclusione, la Documentazione Amministrativa dovrà contenere:
- Domanda di partecipazione;
- Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
- DGUE;
- Capitolato d’appalto;
- Dichiarazione disponibilità sede operativa;
- Garanzia provvisoria;
- Patto di integrità;
- Codice di comportamento;
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- Dichiarazioni integrative (da rendersi nel Modello_1);
- Documentazione a corredo;
- (Eventuale) documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del DLgs n. 82/2005.
Le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo potranno essere diversificate in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Modello 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega: a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; b) copia conforme all’originale della procura.
14.2 Dichiarazione assolvimento imposta di bollo
Dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta, di assolvimento dell’imposta di bollo mediante acquisto del contrassegno, riportante il numero e valore della marca da bollo da € 16,00, unitamente alla scansione della stessa da cui si evinca il suo annullamento, ai sensi del DPR n. 642/1972.
È possibile utilizzare la dichiarazione predisposta della Stazione Appaltante di cui al Modello Assolvimento bollo.
Si precisa che il mancato assolvimento dell’imposta di bollo non comporta l’esclusione dalla procedura di gara, ma in caso di mancata regolarizzazione si provvederà all’inoltro della documentazione trasmessa dall’operatore economico all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione ai sensi della normativa vigente.
14.3 DGUE – Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma telematica SardegnaCAT secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
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4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in Legge 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui paragrafo 8.1 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.2 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Oltre che dal concorrente, il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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14.4 Garanzia provvisoria
Da presentarsi secondo le modalità di cui al punto 11 del presente Disciplinare.
14.5 Capitolato d’appalto
Sottoscritto digitalmente in segno di integrale accettazione.
14.6 Dichiarazione disponibilità sede operativa
Il concorrente – a pena di esclusione dalla procedura – dichiara, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di avere la disponibilità di una sede operativa nel territorio comunale costituita da area idonea al ricovero dei mezzi, mezzi e materiali necessari allo svolgimento dei lavori all’interno del territorio comunale, ovvero di impegnarsi ad istituirla entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
14.7 Patto di integrità
Allegato e sottoscritto digitalmente in segno di integrale accettazione.
14.8 Codice di comportamento
Allegato e sottoscritto digitalmente in segno di integrale accettazione.
14.9 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con le quali:
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ammissione a concordato con continuità aziendale) e dichiara non essere in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-quater) del Codice;
4. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
5. con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della Legge n. 190/2012, dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del DLgs n. 165/2001;
6. dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
ovvero in alternativa
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
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7. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. dichiara di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
9. dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge, ivi incluse le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al DLgs n. 81/2008, o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa;
10. dichiara di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione del servizio contenute nel bando di gara, negli allegati, nel Progetto, nel capitolato Speciale d’Appalto;
11. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
12. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
13. dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
14. attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
15. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
16. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
17. accetta il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012);
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18. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
19. in caso di affidamento, dichiara di assicurare l’inizio dei lavori anche nelle more della stipula del relativo contratto d’appalto qualora il Committente lo richieda;
20. autorizza la stazione appaltante affinché le comunicazioni agli effetti di cui all’art. 76 del DLgs
n. 50/2016 e s.m.i., siano fatte tramite pec indicando, a tal fine, l’indirizzo al quale inoltrarle: (indicare indirizzo pec) ;
21. dichiara di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010;
22. dichiara di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
23. dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del DLgs n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
24. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure, in alternativa
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
25. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
26. attesta di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
27. attesta di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), indica le posizioni previdenziali ed assicurative e dichiara il contratto di lavoro applicato.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
28. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. n.
78/2010, convertito in Legge n. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
29. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
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30. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ; codice fiscale
, partita IVA ; indica l’indirizzo PEC
oppure
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
31. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 31, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
14.10 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
2. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione (si veda il punto 11 del presente Disciplinare);
14.11 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie dei lavori, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
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- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie dei lavori, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie dei lavori, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del DLgs n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione,sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie dei lavori, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del DLgs n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del DLgs n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del DLgs n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie dei lavori, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
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- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del DLgs n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del DLgs n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del DLgs n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del DLgs n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le categorie di lavori, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del DLgs n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del DLgs n. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.10 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
14.12 Documentazione e dichiarazioni ulteriori in caso di avvalimento
In caso di avvalimento, l’impresa ausiliata dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento.
Dovrà essere prodotta e allegata tutta la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del DLgs
n. 50/2016 e nello specifico:
1) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del DLgs n. 50/2016;
3) contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
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- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Tale documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliata e dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, in data antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (si veda anche il punto 9 del presente Disciplinare).
Le imprese ausiliarie dovranno allegare:
a) un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II, parte III, IV e VI;
b) patto di integrità sottoscritto digitalmente dall’impresa ausiliaria;
c) codice di comportamento sottoscritto digitalmente dall’impresa ausiliaria.
15. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica – predisposta preferibilmente secondo il Modello_OE allegato al presente disciplinare di gara e contiene i seguenti elementi:
a) l’indicazione del ribasso percentuale offerto sui prezzi del prezziario regione Sardegna espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra cifre e lettere, prevale quello più favorevole per l’Amministrazione.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. *
Si precisa che nell’offerta economica non devono essere inseriti i costi propri della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del Codice, in ragione della peculiare configurazione dell' istituto dell’Accordo Quadro, il quale, volto a regolare successivi e non preventivamente individuati interventi di manutenzione, non consente la specifica indicazione di tali costi, non essendo nota l’esatta natura e entità dei lavori che dovranno essere eseguiti (rif. TAR Lazio, II-ter, 28.06.2016, n. 7477).
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.
Sono inammissibili – e pertanto saranno escluse – le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Ai sensi dell’art 83 comma 9 del DLgs n. 50/2016, non è possibile sanare le carenze dell’offerta economica.
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* In caso di indicazione di ribasso con un numero di cifre decimali superiori a tre si procederà mediante troncamento alla terza cifra decimale.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del DLgs n. 50/2016, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente all’elenco prezzi unitari allegato al progetto
Ai sensi dell’art. 97 comma 8, qualora ricorrano i presupposti in ordine al numero delle offerte ammesse (pari o superiore a dieci), è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dei commi 2 o 2-bis del citato art. 97.
L’esclusione automatica non opera, comunque, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.
17. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La prima seduta, in cui si procederà all’apertura della documentazione presentata, avrà luogo il
giorno 02.05.2022 alle ore 15:00.
In considerazione delle disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 le sedute di gara saranno svolte in modalità on-line.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo attraverso la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.
Si comunica che ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
17.1 Verifica della busta di qualifica
Il Responsabile del Servizio Tecnico procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la regolare presentazione delle offerte pervenute entro i termini previsti dall’art. 1 del presente Disciplinare.
Nella prima seduta pubblica il Responsabile procederà per ciascuna delle Offerte dei concorrenti:
a. all’apertura di tutte le buste della documentazione amministrativa per la verifica della presenza della cauzione provvisoria (si veda il punto 11 del presente Disciplinare), della dichiarazione di possesso di una sede operativa nel territorio comunale (si veda il punto 14.6 del presente Disciplinare);
b. all’attivazione del soccorso istruttorio in caso di assenza o di incompletezza di uno degli elementi di cui al punto a;
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c. all’estrazione del PassOE di gara per tutti i concorrenti.
17.2 Verifica della busta economica
Nella medesima seduta di gara o successiva, il Responsabile procederà per ciascuna delle Offerte dei concorrenti:
a. al congelamento della busta della Documentazione Amministrativa per consentire lo sblocco, la verifica e l’apertura della Offerta Economica;
b. a verificare la corretta sottoscrizione digitale dei documenti contenuti nella busta Offerta Economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporne l’esclusione;
c. all’esame formale della completezza e regolarità del contenuto, secondo quanto disposto dal punto 15;
d. al calcolo della soglia di anomalia secondo quanto previsto dal comma 2 o 2-bis dell’art. 97 del DLgs n. 50/2016;
e. qualora ricorrano i presupposti in ordine al numero delle offerte ammesse ad escludere le offerte che superano la soglia di anomalia;
f. a formulare proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del DLgs n. 50/2016.
In caso di parità si procederà direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924).
Successivamente, nella medesima seduta pubblica o successiva, il presidente verifica la documentazione amministrativa del primo e secondo miglior offerente al fine di verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 del DLgs n. 50/2016 stabiliti nel presente Disciplinare.
Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il Responsabile del seggio di gara procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a comunicare i casi di esclusione da disporre per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
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All’esito delle operazioni di cui sopra il Presidente formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP dell’amministrazione committente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del DLgs n. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 DLgs n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del DLgs n. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Ente committente. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 13 agosto 2010, n. 136.
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Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Nuoro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
20. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Orosei è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria della gara.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ente, individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
o Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
o Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
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o Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
o Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
o Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Orosei nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
⁃ per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
⁃ per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Orosei.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx ).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Orosei.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il Comune di Orosei è la Dasein srl, attraverso il soggetto individuato nel xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, email xxxxx.xxx@xxxxxx.xx .
21. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro, nonché, motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua per l’Amministrazione.
Comune di Orosei prot. n. 0005727 del 14-04-2022 partenza cat. 6 cl. 4
Decadenza dall’aggiudicazione: la stazione appaltante procederà d’ufficio alla verifica del possesso dei requisiti prescritti. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, procederà all’escussione della garanzia provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni ex art. 213 comma 13 del DLgs n. 50/2016 nonché all’applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni; nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, l’aggiudicatario decade dalla medesima e l’appalto può essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
Contratto: divenuta efficace l’aggiudicazione il contratto sarà stipulato con il Committente ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 9, previa produzione da parte dell’aggiudicatario della documentazione richiesta dal Committente. Qualora l’aggiudicatario non produca quanto richiesto nel termine assegnato è facoltà dell’Amministrazione dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario ed incamerare la garanzia. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Consegna in via d’urgenza: l’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del DLgs n. 50/2016.
Trasparenza e Tracciabilità: l’operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici altrimenti coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, dall’art. 17 della Legge 55/1990 ed assumono l’obbligo, all’atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità.
Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. n. 87/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella Determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto), indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.
Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Orosei xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx
Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente Disciplinare e nel Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
Modulistica: allegata al presente disciplinare e costituita dai seguenti modelli:
Comune di Orosei prot. n. 0005727 del 14-04-2022 partenza cat. 6 cl. 4
•Modello_1: ISTANZA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
•Modello_AB: ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
•Modello_OE: OFFERTA ECONOMICA
•PATTO DI INTEGRITÀ
•CODICE DI COMPORTAMENTO
La Responsabile del Servizio Tecnico
x.xx ing. Xxxxxx Xxxx