SCHEMA PATTI PARASOCIALI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO CONGIUNTO SULLA SOCIETÀ "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", Al SENSI DELL'ART. 16 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS. 175/2016.
ALLEGATO "B"
SCHEMA PATTI PARASOCIALI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO CONGIUNTO SULLA SOCIETÀ "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", Al SENSI DELL'ART. 16 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS. 175/2016.
L'anno 2020, il giorno del mese , tra:
• il
, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco p.t. del Comune di
ATRANI, in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza delle deliberazioni di Consiglio Comunale come agli atti;
• il
, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco p.t. del Comune di
CONCA DEI MARINI, in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza delle deliberazioni di Consiglio Comunale come agli atti;
• il
, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco p.t. del Comune di
MAIORI, in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza delle deliberazioni di Consiglio Comunale come agli atti;
• il
, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco p.t. del Comune di
MINORI, in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza delle deliberazioni di Consiglio Comunale come agli atti;
• il
, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco p.t. del Comune di
PRAIANO, in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza delle deliberazioni di Consiglio Comunale come agli atti;
• il
, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco p.t. del Comune di
TRAMONTI, in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza delle deliberazioni di Consiglio Comunale come agli atti;
• il
, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco p.t. del Comune di
XXXXX, in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza delle deliberazioni di Consiglio Comunale come agli atti.
PREMESSO CHE:
a) la Società "MIRAMARE SERVICE SRL" (di seguito MIRAMARE o SOCIETÀ') è una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, operante nel settore dei servizi pubblici, attualmente partecipata da 7 (sette) Comuni della Provincia di Salerno;
b) le Parti sono attualmente titolari di quote del capitale sociale, riportate nello statuto.
c) ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175, le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto;
d) i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, anche di durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo comma, del Codice Civile (art.16, comma 2 lett.c del D.lgs.n.175/2016);
e) le Parti intendono rafforzare le prerogative ad essi riconosciute dallo Statuto della Società, ponendo in essere una forma integrativa di indirizzo, verifica e vigilanza sulla gestione societaria, che assicuri a tutti gli Enti locali soci affidanti, in forma congiunta, un controllo sulla Miramare analogo a quello esercitato sui propri servizi;
f) le Parti hanno individuato nei patti parasociali lo strumento idoneo a garantire, unitamente ai diritti ad essi spettanti in forza dello Statuto, il predetto controllo analogo e, a tal fine, intendono costituire le quote di cui sono titolari in sindacato di voto. Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue
Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale dei presenti Patti. A tale scopo le Parti dichiarano di averle lette ed approvate.
Art. 2 – Oggetto
Le Parti convengono di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. A tale fine, le Parti costituiscono in sindacato le quote, presenti e future, di cui sono titolari, corrispondenti al 100 % del capitale sociale, e si obbligano ad esercitare il diritto di voto nell'Assemblea dei soci della società, secondo le decisioni assunte ai sensi dell'art. 3 che segue. Forma oggetto del sindacato ogni decisione che dovrà essere presa dall'Assemblea dei soci della società limitatamente alle materie indicate dell'apposito articolo "competenze" del regolamento del comitato unitario, o, comunque, rimesse al comitato per volontà degli amministratori.
Art. 3 - Comitato unitario
Le Parti stabiliscono che prima dell'Assemblea sociale, o in altra occasione ove occorra, venga convocato il Comitato unitario, secondo la disciplina prevista dal'art.4 del regolamento per il funzionamento del Comitato unitario e del Comitato Tecnico per il controllo analogo.
Art. 4 – Durata
I presenti Patti Parasociali hanno efficacia di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi. Alla scadenza, i presenti Patti Parasociali si intenderanno tacitamente rinnovati per ulteriori cinque anni, salvo il diritto di recesso di ciascun Comune partecipante con preavviso di almeno centottanta giorni.
Art. 5 - Adesione di nuovi Enti Locali. Cessazione dalla Convenzione
In caso di adesione di altri Enti locali, questi sono tenuti alla sottoscrizione dei presenti patti parasociali, come previsto dallo statuto della Società. Cessano di essere parte del presente accordo gli Enti Locali che revochino l'affidamento di servizi alla suddetta società e/o alienino integralmente la propria quota.
Art. 6 - Obbligo di buona fede
Le parti si impegnano a comportarsi secondo il principio generale di correttezza e buona fede ed a modificare, qualora ciò risulti necessario, i patti del presente sindacato, per renderli più conformi all'interesse comune.
Art. 7 – Inadempimento
In caso di violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, ciascun socio inadempiente sarà obbligato al risarcimento dei danni che gli altri soci dimostreranno di aver subito.
Art. 8 – Risoluzione
I presenti Patti s'intenderanno risolti qualora la Società perda l'affidamento dei servizi dei Comuni soci che rappresentino il 50% del capitale sociale.
Art. 9 – Controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti che hanno sottoscritto il presente accordo in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione dei presenti accordi o di ogni altro atto ad essi comunque connesso o da essi dipendenti sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese presso il Tribunale di Salerno.
Art. 10 - Norme finali
I presenti patti diverranno operativi con il completamento dei procedimenti di approvazione da parte di tanti Enti soci che rappresentino almeno la metà più uno delle quote oggetto del sindacato di voto.