LA GESTIONE DEL FONDO
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
LA GESTIONE DEL FONDO
PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (2016-2021)
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
LA GESTIONE DEL FONDO
PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (2016-2021)
Relatore Cons. Xxxxx XXXX
Hanno collaborato
per l’istruttoria e l’elaborazione dei dati: Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx
SOMMARIO
Pag.
Deliberazione 7
* * *
Relazione 13
Sintesi 15
CAPITOLO I – Inquadramento generale della tematica e oggetto dell’indagine 17
1. Oggetto e scopo dell’indagine e profili metodologici 17
2. Il quadro internazionale di riferimento per le politiche in materia di inclusione
delle persone con disabilità 20
3. La dimensione nazionale del fenomeno: i dati Istat 23
4. L’evoluzione del Fondo e delle competenze in materia di collocamento mirato 30
4.1. Il funzionamento del Fondo negli anni 2014-2015 37
5. I Fondi regionali per l’occupazione dei lavoratori disabili 41
CAPITOLO II – Il funzionamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 43
1. Il funzionamento del Fondo negli anni 2016-2021 43
2. Il procedimento di presentazione e accettazione delle istanze 45
3. La sospensione, l’esenzione e gli esoneri dall’obbligo assunzionale 46
4. Gli accomodamenti ragionevoli ed il loro finanziamento 48
5. L’incremento occupazionale netto 49
6. L’adeguatezza delle risorse da trasferire all’Xxxx 00
XXXXXXXX XXX – La gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 53
1. I provvedimenti annuali di riparto delle risorse del Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili 53
1.1 Anni 2014-2015 53
1.2 Anni 2016-2021 56
2. Le competenze di gestione affidate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed i risultati conseguiti 61
2.1. Le attività ispettive 63
3. Le competenze di gestione del Fondo affidate all’Inps 63
3.1. Monitoraggio degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori con disabilità 65
4. Le competenze affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri 66
5. L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 68
6. La Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone
con disabilità 70
7. La banca dati del collocamento mirato 71
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3
CAPITOLO IV – Le risorse destinate alla gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 73
1. La gestione del capitolo 2573 artt. 15 e 17 negli esercizi 2016-2021 73
2. La gestione del capitolo 3892/01 negli esercizi 2014-2021 78
CAPITOLO V – Le risultanze della gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili 85
1. Le risultanze della gestione del Fondo 85
2. Le assunzioni di lavoratori con disabilità 86
3. Le assunzioni di lavoratori incentivate a seconda del tipo di disabilità 89
4. Le domande di assunzione di lavoratori disabili 90
5. La distribuzione fra le regioni delle assunzioni effettuate con l’incentivo
ex lege n. 68/1999 93
6. Gli accantonamenti per le assunzioni di lavoratori con disabilità 94
CAPITOLO VI – Considerazioni conclusive dell’istruttoria - Esiti dell’adunanza
pubblica e raccomandazioni proposte 101
1. Considerazioni conclusive dell’istruttoria 101
2. Controdeduzioni dell’Amministrazione e esiti dell’adunanza 108
3. Raccomandazioni proposte 112
Appendice 115
* * *
INDICE DELLE TABELLE
Tabella n. 1 - Ripartizione regionale delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili. Anno 2014 54
Tabella n. 2 - Ripartizione regionale delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili. Anno 2015 55
Tabella n. 3 - Provvedimenti di attribuzione fondi all’Inps. Anni 2016-2021 57
Tabella n. 4 - Dati anagrafici riferiti al capitolo 2573/15 di entrata nel Bilancio dello
Stato 74
Tabella n. 5 - Dati anagrafici riferiti al capitolo 2573/17 di entrata nel Bilancio dello
Stato 74
Tabella n. 6 - Entrate del capitolo 2573/15 esercizi 2016-2021 74
Tabella n. 7 - Entrate del capitolo 2573/17 esercizi 2019-2021 75
Tabella n. 8 - Quietanze di versamento relative al capitolo 2573/17 75
Tabella n. 9 - Entrate del capitolo 2573/15 ess. 2016-2021 versate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 76
Tabella n. 10 - Capitolo di Spesa 3892/01 Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili 76
Tabella n. 11 – Capitolo 3892 piano gestionale n. 1. Fondo per il diritto al lavoro dei Disabili ess. 2014-2021 80
Tabella n. 12 – Cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili - periodo 2014-2020.
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Dati degli ordini di pagare (solo PG 1 rileva pagamenti). Beneficiario unico degli ordini di pagamento (O.P.) "INPS - art. 24, legge 21.12.1978,
n. 843" 81
Tabella n. 13 – Cap. 3892/1 - Fondo per il diritto al lavoro dei disabili –
anni 2016/2021. Ordini di pagamento (O.P.) verso "INPS - art. 24,
legge 21.12.1978, n. 843" 82
Tabella n. 14 – Assunzioni lavoratori con disabilità per i quali è stato riconosciuto l'incentivo di cui all'art. 13 della l. 68/99. Anni 2013-2021 86
Tabella n. 15 - Datori di lavoro che hanno beneficiato degli incentivi alle assunzioni
e settori produttivi di appartenenza. Anni 2016-2021 87
Tabella n. 16 – Assunzioni per tipologia di lavoratori con disabilità. Anni 2016-2021 . 89 Tabella n. 17 - Istanze di accesso all’incentivo non accolte Anni 2016-2021 91
Tabella n. 18 – Dettaglio numerico lavoratori con disabilità - Analisi per Regioni
2016-2021 ..................................................................................................... 93
Tabella n. 19 – Accantonamenti per le assunzioni di lavoratori con disabilità.
Anni 2016-2020 95
Tabella n. 20 - Accantonamenti annuali per tipologia di invalidità e anno di
assunzione 96
Tabella n. 21 – Numero di cessazioni dal 2016 al 2021....................................................... Tabella n. 22 – Importi riconosciuti distinti per tipologia di disabilità - assunzioni per | 97 |
anno .............................................................................................................. | 98 |
Tabella n. 23 - Numero di lavoratori dall’anno 2016 al 2021 distinti per Regioni ....... | 99 |
Tabella n. 24 - Accantonamenti annuali per tipologia di invalidità e anno di assunzione .................................................................................................. | 100 |
INDICE DELLE TAVOLE | |
Tavola 1 – Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte e condizione professionale dichiarata (limitazioni gravi) per sesso (maschi) ................................................................................ | 25 |
Tavola 2 – Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte e condizione professionale dichiarata (limitazioni non gravi) per sesso: (maschi) ........................................................................ | 26 |
Tavola 3 – Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte e condizione professionale dichiarata (senza limitazioni) per sesso (maschi) ....................................................................... | 27 |
Tavola 4 – Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte e condizione professionale dichiarata (limitazioni gravi) per sesso (femmine) ............................................................................. | 28 |
Tavola 5 – Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte e condizione professionale dichiarata (limitazioni non gravi) per sesso (femmine) – Anni 2009-2019 ...................................... | 29 |
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INDICE DEI GRAFICI
Grafico n. 1 – Gestione del capitolo 3892/1 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 80 Grafico n. 2 – Ordini di pagamento (O.P.) verso "INPS - art. 24, legge 21.12.1978,
n. 843" 83
Grafico n. 3 – Assunzioni lavoratori con disabilità ai quali è stato riconosciuto
l’incentivo di cui all’art. 13 della l. n. 68/99. Anni 2013-2021 88
Grafico n. 4 – Assunzioni per tipologia di lavoratori con disabilità. Anni 2016-2021 90
Grafico n. 5 – Lavoratori con disabilità – dato nazionale per gli anni 2016-2021 91
Grafico n. 6 - Assunzione di lavoratori con disabilità per regione nel periodo
2016-2021 ........................................................................................................ 94
Grafico n. 7 - Accantonamenti per le assunzioni di lavoratori con disabilità.
Anni 2016-2020 95
Grafico n. 8 - Accantonamenti annuali per tipologia di invalidità e anno di
assunzione 96
Grafico n. 9 - Cessazioni dal 2016 al 2021 per anno di assunzione 97
INDICE DELLE TABELLE DELL’APPENDICE
Tabella n. 1 – Tabella n. 2 - | Normativa in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ...... Il funzionamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – Il | 119 |
procedimento gestionale delle risorse – Periodo 2000-2015 ................. | 123 | |
Tabella n. 3 - | Il funzionamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – Il | |
procedimento gestionale delle risorse – Periodo 2015-2018 .................... | 125 | |
Tabella n. 4 - | Il funzionamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – Il | |
procedimento gestionale delle risorse – Periodo 2018-2021 .................... | 126 | |
Tabella n. 5 – | Le leggi regionali per l’occupazione dei disabili .................................... | 127 |
Tabella n. 6 – | Le risorse dei fondi regionali per l’occupazione dei disabili ................ | 131 |
Tabella n. 7 – | I provvedimenti di attribuzione delle risorse all’Inps: anni 0000-0000 | 000 |
Tabella n. 8 – | Accantonamenti per tipologia di disabilità dal 2016 al 2020 ................. | 133 |
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DELIBERAZIONE
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Deliberazione n. 9/2022/G
Collegio _____
Adunanza del ______
e Camera di consiglio del _________
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Collegi congiunti
Adunanza del 12 aprile 2022
e Camera di consiglio del 12 aprile 2022 presieduta dal Presidente Xxxxx XXXXXXX
composta dai magistrati:
Presidente della Sezione: Xxxxx XXXXXXX
Consiglieri: Xxxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxx XXXX (relatore), Xxxxxxx XXXXXX, Xxxxxxx XX XXXXX, Xxxxx XXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXXX
Referendari: Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXX
* * *
Visto l’art. 100, comma 2, Cost.;
vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;
vista la deliberazione della Sezione in data 24 gennaio 2018, n. 1/2018/G, con la quale
è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2018;
vista la relazione, presentata dal cons. Xxxxx Xxxx, che illustra gli esiti dell’indagine condotta in merito a “La gestione del Fondo pe il diritto al lavoro dei disabili (2016-2021)”;
visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;
visti i decreti n. 2/2020 e n. 3/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;
vista l’ordinanza n. 11 in data 23 marzo 2022, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato i Collegi congiunti per l’adunanza del 12 aprile 2022, ai fini della pronuncia sulla gestione in argomento;
vista la nota di convocazione n. 783 del 24 marzo 2022, in attuazione della succitata ordinanza presidenziale n. 11/2022, con la quale la Segreteria della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – Servizio per le adunanze - ha
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comunicato la convocazione per il giorno 12 aprile 2022, trasmettendo la suddetta nota ai seguenti Uffici:
Presidenza del Consiglio dei ministri:
- Segretariato Generale;
- Ufficio per il coordinamento della azioni del Governo per le persone con disabilità e le loro famiglie;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
- Ufficio di Gabinetto del Ministro;
- Segretariato Générale
- Organismo Indipendente di valutazione della performance;
- Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- Divisione V Politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti;
Ministero dell’economia e delle finanze:
- Ufficio di Gabinetto del Ministro;
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Istituto Nazionale per la previdenza sociale INPS - Direzione Centrale Entrate:
- Area datori di lavoro,
vista la memoria n. 1 inviata con nota del 5 aprile 2022 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle politiche attive del lavoro già Divisione V della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, presa in carico al prot. Cdc n. 928 del 6 aprile 2022;
vista la memoria n. 2 inviata con nota dell’11 aprile 2022 dall’Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale Inps presa in carico ai prot. C.d.c. n. 1005 e n. 1006 dell’ 11 aprile 2022; udito il relatore, Cons. Xxxxx Xxxx;
uditi, in rappresentanza delle Amministrazioni convocate: per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
- la dr.ssa Xxxxx XXXXXXX Direttore Generale della Direzione Generale politiche attive del lavoro e la dr.ssa Xxxxx XXXXXXX Dirigente della Divisione I;
per la Presidenza del Consiglio dei ministri:
- il Cons. Xxxxxxx XXXXXXXXX Xxxx Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e la dr.ssa Xxxxxx XXXXXXXX esperto della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità,
assente l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Inps,
DELIBERA
di approvare, con le indicazioni formulate in Camera di consiglio, la relazione
concernente “La gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (2016-2021)”.
La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della
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Camera dei deputati, nonché alle seguenti Amministrazioni:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ufficio del Segretario generale, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Ufficio di Gabinetto del Ministro, Organismo indipendente di valutazione della performance, Direzione Generale per le politiche attive del lavoro già Divisione V della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- Istituto Nazionale per la previdenza sociale Inps - Direzione centrale Entrate - Area datori di lavoro;
- Ministero dell’economia e delle finanze: Ufficio di Gabinetto del Ministro, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte dei conti e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l.
23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.
La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). La relativa relazione è inviata, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo
Il Consigliere estensore Il Presidente
Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
x.xx digitalmente x.xx digitalmente
Depositata in segreteria il
Il dirigente x.xx digitalmente
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RELAZIONE
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Sintesi
L’indagine ha avuto ad oggetto la gestione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito ai sensi dell’art. 13, l. 12 marzo 1999, n. 68. L’arco di tempo dell’analisi svolta è stato ampio ed ha ricompreso gli esercizi dal 2014 al 2021, riuscendo, in tal modo, a rilevare anche il passaggio dal vecchio sistema, vigente fino al 2015, al nuovo che ha preso l’avvio dal gennaio 2016, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
Dopo aver inquadrato la tematica oggetto di indagine nell’ambito del contesto internazionale e nazionale, l’analisi ha ricostruito l’evoluzione del Fondo a partire dall’entrata in vigore della citata legge istitutiva, illustrando i diversi passaggi per focalizzare l’attenzione sugli istituti di riferimento e fornendo elementi informativi anche in merito agli omologhi fondi istituiti dalle regioni ai sensi delle stesse disposizioni.
Dall’analisi sono emerse alcune criticità che inficiano il funzionamento del Fondo ed il conseguimento degli obiettivi dallo stesso perseguiti, che, vale la pena ricordare, riguardano la tutela di un diritto costituzionalmente garantito, quale quello ad un’occupazione dignitosa ed adeguata alle capacità e alla professionalità di persone che si trovano in condizioni di particolare difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro, pur potendo costituire un valore aggiunto per le aziende che li occupano.
I dati che sono emersi dall’indagine non vanno nel senso auspicato, giacché il numero dei lavoratori disabili assunti nel periodo considerato (11.882) è ben lungi dal coprire quello degli iscritti alle liste del collocamento mirato e mostra un andamento annuale che ha raggiunto il livello più elevato nei primi due anni di vigenza del nuovo sistema di erogazione delle risorse del Fondo (2016 e 2017) ed è tornato, successivamente, a stabilizzarsi su valori molto più contenuti. Per quanto ricostruito, l’andamento è dipeso anche dalle risorse stanziate nel bilancio dello Stato e dal loro utilizzo con tempistiche non sempre adeguate. Inoltre, sulla base delle risultanze dell’indagine, è emerso un utilizzo non efficiente delle fonti che concorrono al finanziamento del Fondo e che consistono nel riversamento delle entrate derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro per l’esonero dall’obbligo assunzionale e nei versamenti effettuati da privati a titolo spontaneo e solidale. Nel primo caso difettano, infatti, i controlli sul rispetto dell’obbligo e nel secondo caso è mancata un’adeguata campagna informativa che rendesse nota l’iniziativa benefica al grande pubblico.
L’indagine ha ricostruito il complesso e articolato quadro delle competenze istituzionali, facendo emergere criticità in termini di carenza di un’efficace collaborazione fra le diverse amministrazioni interessate e di momenti di effettivo coordinamento e di
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concertazione efficace sulle tematiche riguardanti la gestione delle risorse, rimessa principalmente all’Inps in qualità di soggetto erogatore, ma che si è rivelato essere l’istituzione in grado di avere il polso della situazione e di conoscere le risorse e valutarne l’adeguatezza, senza disporre delle competenze in materia e non essendo ovviamente titolare delle stesse, che fanno capo al Ministero del lavoro. Contribuiscono a rendere complessa la gestione della distribuzione delle competenze, attualmente in vigore, le asimmetrie informative che comportano la mancata coincidenza dei dati in possesso delle Amministrazioni, con evidenti ricadute in termini di trasparenza della gestione e di controllo dei risultati.
A fronte delle criticità emerse nel corso dell’istruttoria, che si è avvalsa di proficui momenti di incontro con i rappresentanti delle amministrazioni interessate, sono stati formulati, via via, dei suggerimenti compendiati nella parte del presente referto relativa alle conclusioni.
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CAPITOLO I INQUADRAMENTO GENERALE DELLA TEMATICA
E OGGETTO DELL’INDAGINE
Sommario: 1. Oggetto e scopo dell’indagine e profili metodologici. - 2. Il quadro internazionale di riferimento per le politiche in materia di inclusione delle persone con disabilità. - 3. La dimensione nazionale del fenomeno: i dati Istat. - 4. L’evoluzione del Fondo e delle competenze in materia di collocamento mirato - 4.1. Il funzionamento del Fondo negli anni 2014-2015. - 5. I fondi regionali per l’occupazione dei lavoratori disabili.
1. Oggetto e scopo dell’indagine e profili metodologici
L’istruttoria condotta per l’indagine ha avuto ad oggetto l’attività posta in essere dalle competenti amministrazioni statali per la gestione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che è stato istituito ai sensi dell’art. 13, c. 4 della l. 12 marzo 1999, n. 68,1
1 L’art. 13, c. 4 della l. 12 marzo 1999, n. 68, recita testualmente: “Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso, a domanda, un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. (omissis)
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
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recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (entrata in vigore 300 giorni dopo la sua pubblicazione, abrogando ufficialmente la l. 2 aprile 1968, n. 482), successivamente modificate a più riprese e da ultimo in forza dell’art.10, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
La finalità perseguita dal Fondo, sin dalla sua istituzione, è stata quella di incentivare, attraverso la concessione di sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro, l’assunzione, a tempo indeterminato, ma anche determinato, di persone con un livello elevato di disabilità2 fisica e psichica, per un periodo massimo che va da tre (nel caso di lavoratori con disabilità fisica) a cinque anni (nel caso di lavoratori con disabilità psichica). A tale finalità deve aggiungersi quella di rendere meno gravoso l’adempimento dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili gravante sui datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dalle vigenti disposizioni. Proprio quest’ultima è la caratteristica che contraddistingue la misura in esame rispetto agli ordinari incentivi all’assunzione, che normalmente intendono orientare la scelta del datore di lavoro verso l’assunzione di lavoratori svantaggiati, a fronte della sua libertà di determinarsi ad assumere o meno personale e quale, e che non trovano applicazione, quindi, in caso di obbligo di legge o di disposizioni della contrattazione collettiva. In tali casi trovano applicazione gli incentivi anche a fronte dell’obbligo assunzionale e fino alla copertura della cd. “quota di riserva3”, oltre la quale scattano nuovamente i divieti validi per gli altri incentivi.
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2 Nella Convenzione Onu per i diritti delle persone disabili la definizione di disabilità (Uncrpd) è il risultato di un’evoluzione concettuale approdata nell’individuazione di una condizione che è il risultato dell’interazione fra persone con menomazioni fisiche o psichiche e barriere comportamentali e ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base paritaria (v. ex plurimis cause CGCE C-13/05, C-335/11, C- 337/11).
3 Per quota di riserva si intende il numero dei lavoratori con disabilità che i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze ai sensi dell’art. 3, c. 1 l. n. 68/1999. La quota di riserva, calcolata sulla base netta, che è data dai lavoratori alle dipendenze dell’azienda, esclusi gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, si definisce quota netta.
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L’obbligo di assunzione per i datori di lavoro pubblici e privati riguarda: 1) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni; 2) le persone invalide sul lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL); 3) le persone non vedenti o sordomute (colpite da cecità assoluta o da sordità dalla nascita); 4) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio. L'accertamento delle condizioni che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili è effettuato dalle commissioni ex art. 4 l. n. 104/1992, istituite presso le unità sanitarie locali, integrate da figure professionali di volta in volta ritenute necessarie dalla stessa legge, che fissa all’art. 3 le cd. “quote di riserva” e le modalità di computo delle stesse.
In forza delle citate disposizioni, le anzidette quote di obbligo sono individuate nel 7 per cento delle risorse umane a carico dei datori che abbiano più di 50 dipendenti, 2 unità nel caso di un numero di dipendenti fra 36 e 50 e 1 unità in caso di meno di 36 dipendenti (35-15).
Nella stessa legge è contenuta, altresì, la definizione di “collocamento mirato” per i lavoratori disabili che consiste in una serie di strumenti tecnici (ovvero nell’impiego di professionalità e strumentazione tecnica) adeguati ad un’approfondita valutazione delle circostanze di fatto (posto di lavoro, forme di sostegno, soluzione dei problemi connessi agli ambienti, relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro) nelle quali deve intervenire l’assunzione obbligatoria del lavoratore disabile, dotato di attitudini lavorative anch’esse oggetto di approfondito esame da parte degli Uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio.
Il lavoratore disabile da assumere per obbligo di legge deve essere considerata una risorsa per l’azienda che la assume e non un onere, nel rispetto delle sua professionalità e dignità (cfr. ex multis Cass. lavoro, 12 marzo 2009, n. 6017 e 25 marzo 2011, n. 70074).
Le Amministrazioni interpellate nel corso dell’istruttoria sono state, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale - Div. V “Politiche sociali per le persone con disabilità”, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e l’Istituto nazionale per la previdenza sociale – Direzione Centrale entrate – Area datori di lavoro, che ha sempre seguito la gestione delle risorse del Fondo dalla sua istituzione.
La modalità prevalente di raccolta delle informazioni è stata quella delle richieste formali, alle quali le anzidette Amministrazioni hanno fornito riscontro con l’invio, nel rispetto dei termini, di abbondante documentazione a corredo degli elementi informativi trasmessi; non sono mancate, altresì, occasioni di contatto diretto, attraverso audizioni informali, che si sono tenute con l’Amministrazione del lavoro e con l’Inps. Ciò anche in considerazione delle difficoltà che si sono presentate nel periodo conclusivo dell’istruttoria, caratterizzato dall’emergenza pandemica e dal distanziamento sociale, superato con ampio uso dello smart working che ha stimolato il ricorso a proficue modalità di confronto.
L’indagine ha inteso verificare lo stato di attuazione delle finalità perseguite dalla legge
istitutiva del Fondo, seguendone l’evoluzione nel corso del periodo analizzato, che ha visto
4 Nella fattispecie la Suprema Corte ha statuito che” A fronte di un avviamento numerico, ai sensi della l. n. 68/1999, è legittimo che il datore di lavoro rifiuti l’avviamento del lavoratore con un qualifica diversa da quella richiesta. Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti in base all’atto di avviamento diversa ma anche di un lavoratore con qualifica simile a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento”. Indirizzo confermato anche in successive pronunce del Giudice delle leggi.
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nel 2016 l’anno di svolta per le modalità di utilizzo delle risorse a livello nazionale, con il superamento dell’originario meccanismo di distribuzione pro-quota fra le regioni dello stanziamento annuale e il trasferimento diretto delle risorse dal Ministero del lavoro all’Inps quale ente competente per l’erogazione dei benefici.
Un focus specifico è stato destinato all’analisi dei meccanismi di monitoraggio e controllo posti in essere dalle amministrazioni per verificare il corretto e proficuo utilizzo delle risorse unitamente alle attività ispettive, esercitate per la verifica della correttezza dei comportamenti da parte dei beneficiari delle provvidenze.
L’analisi finanziario-contabile è stata condotta sulla gestione del capitolo in entrata 2573, articoli 15 “versamento del contributo da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici per l’esonero dall’obbligo del collocamento dei lavoratori con disabilità, previsto dall’art. 13, l. n. 68/1999” e 17 “versamenti da parte dei soggetti privati a titolo spontaneo e solidale, ai sensi dell’art. 13, c. 4 bis della l. n. 68/1999 da riassegnare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, nonché sulla gestione del cap. 3892 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, dedicato specificamente alla gestione del Fondo.
2. Il quadro internazionale di riferimento per le politiche in materia di inclusione delle persone con disabilità
La promozione della formazione e dell’assunzione di lavoratori con disabilità rappresenta un obiettivo fondamentale delle politiche socio-economiche perseguite dall’Unione europea e, considerato che tale categoria di lavoratori incontra ancora notevoli difficoltà per accedere al mercato del lavoro, si sono rese necessarie misure volte ad incentivare le imprese ad incrementarne il livello occupazionale, con particolare riferimento ai giovani.
Con la Strategia europea sulla disabilità 2010-20205, varata nel novembre 2010,
5 La Strategia europea sulla disabilità (2010-2020) del 15.11.2010, ha perseguito in primis la finalità di sfruttare tutte le potenzialità rappresentate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 1 “la dignità umana è inviolabile…”; art. 26 ”l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”), dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( art. 10 ..L'Unione deve combattere la discriminazione fondata sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche..) e dalla Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità che impone agli Stati firmatari di tutelare e salvaguardare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone disabili. Nella sua articolazione in otto assi (l'accessibilità, la partecipazione, l'uguaglianza, l'occupazione, l’istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne) la Strategia ha perseguito le finalità indicate attraverso azioni chiave individuate in: a) la sensibilizzazione della società alle questioni di disabilità, anche allo scopo di rendere più consapevoli gli stessi diretti interessati dei diritti loro riconosciuti e degli strumenti per esercitarli; b) il sostegno finanziario messo a disposizione attraverso strumenti diretti a favorire l'accessibilità e la non discriminazione, avviando un processo di incremento costante dei finanziamenti, per i quali i programmi dell'Unione europea devono considerarsi strumenti di sostegno e completamento degli interventi nazionali; c) la raccolta di elementi informativi sulla disabilità e di dati statistici periodicamente monitorati, al fine di seguire l'evoluzione della situazione delle persone con disabilità.
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l’Europa si è impegnata all’adozione di iniziative antidiscriminazione, volte all’inclusione attiva delle persone con disabilità, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 (New York) sui diritti delle persone disabili ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, ratificata in Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18. Nell’ambito degli obiettivi perseguiti dal citato documento programmatico (accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione, formazione, protezione sociale, salute e azioni esterne), l’area di intervento rivolta a consentire ad un maggior numero di disabili di guadagnarsi da vivere sul mercato del lavoro aperto, a fronte di un tasso di disoccupazione pari al 50 per cento (25 per cento quello dei soggetti normodotati) ricomprende azioni indirizzate al sostegno ed all’integrazione degli interventi nazionali, contribuendo ad un loro riconoscimento in termini di aiuti per i quali non è necessaria la notifica preliminare alla Commissione.
Nei 10 anni di vigenza della Strategia molti sono stati i progressi ottenuti nei settori indicati dalla stessa e, in particolare, in quelli dell'accessibilità, della sensibilizzazione, dell'istruzione e della formazione. Ciò anche in ragione del consolidamento intervenuto nel quadro giuridico dell’Unione europea che oggi comprende anche l'Atto europeo sull'accessibilità. Per assicurare l’inclusione sociale delle persone con disabilità molte cose restano da realizzare e in questo senso contiene proposte implementative la nuova Strategia 2021-2030, che prende le mosse proprio dai risultati del decennio precedente.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è stata adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea Generale ed è stata firmata il 30 marzo 2007 a nome della Comunità europea che l’ha approvata con decisione del Consiglio del 26 novembre 2009. Essa costituisce un pilastro importante ed efficace per la promozione e per la tutela dei diritti delle persone con disabilità all'interno dell'Unione europea, prendendo le mosse dai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, che riconoscono la dignità e il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed assicurano diritti uguali e inalienabili, fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo, il cui pieno godimento da parte delle persone con disabilità deve essere garantito senza discriminazioni. La Convenzione riconosce la natura in evoluzione del concetto di disabilità, in quanto questo è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società, su base egualitaria. La discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità rappresenta una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana. Pur considerando la diversità delle persone con disabilità, la Convenzione impone di promuovere e di proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono maggiore sostegno. L'art. 27 della Convenzione è dedicato proprio al diritto al lavoro, che gli Stati parti riconoscono alle persone con disabilità su base di uguaglianza con le altre persone, allo scopo di garantire che queste possano mantenersi attraverso un lavoro scelto liberamente o accettato sul mercato del lavoro, in un ambiente aperto, inclusivo e accessibile. L'esercizio del diritto al lavoro viene garantito anche nei confronti di coloro i quali abbiano acquisito una disabilità durante l'attività lavorativa.
Gli strumenti per garantire l'esercizio del diritto al lavoro spaziano dalla realizzazione di accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, alla promozione di programmi di orientamento e riabilitazione professionale. La Convenzione promuove, altresì, adeguati livelli di vita e di protezione sociale (art. 28), la partecipazione alla vita politica e pubblica (art.29), nonché alla vita culturale e ricreativa e allo sport (art. 30).
Allo scopo di consentire agli Stati membri di formulare e di attuare politiche che diano esecuzione alla Convenzione, gli stessi si impegnano a raccogliere informazioni, dati statistici e risultati di ricerche in modo coerente con le garanzie stabilite per legge e con le norme accettate livello internazionale per la protezione dei diritti
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umani. Le informazioni raccolte devono essere disaggregate in modo tale da consentire una valutazione degli adempimenti posti in essere da parte degli Stati per dare seguito alla Convenzione.
A tal fine, ai sensi dell'art.35, ogni Stato membro deve presentare al Comitato sui diritti delle persone con disabilità, previsto dall'art. 34, attraverso il Segretariato Generale dell’Onu, un rapporto dettagliato sulle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione e sui risultati conseguiti, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa e successivamente ogni quattro anni. I rapporti presentati devono essere esaminati dal suddetto Comitato (art. 36), che ha il compito di formulare suggerimenti, raccomandazioni di carattere generale, oltre che di richiedere ulteriori informazioni relative all'attuazione della Convenzione. Il Comitato riferisce ogni due anni all'Assemblea generale e al Consiglio economico e sociale gli esiti delle attività di valutazione svolte sui rapporti presentati dagli Stati membri. Questi ultimi si riuniscono regolarmente in una Conferenza, convocata almeno ogni due anni dal Segretario Generale dell’Onu, avente il compito di esaminare tutte le questioni concernenti l'applicazione della Convenzione.
La previsione a livello di disciplina nazionale di incentivi all’assunzione dei disabili deve rispondere alle regole dettate in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e del Reg. Ue 651/2014 del 17 giugno 2014 (cd. regolamento de minimis)6. Pertanto, gli incentivi concessi a valere sulle risorse del Fondo oggetto di analisi possono essere considerati compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107 par. 3 del Trattato Ue e sono esentati, perciò, dall’obbligo di notifica, di cui al successivo articolo 108, purché soddisfino le condizioni previste dall’art. 33 del citato Xxx. Ue. Ovvero, i costi ammissibili all’aiuto devono essere quelli salariali relativi al periodo in cui il lavoratore disabile è stato impiegato, e la misura dell’aiuto non superiore al 75% del valore complessivo dei suddetti costi ammissibili. Nell’ambito dell’intervento sono ricompresi anche i sovra-costi connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità che il regolamento elenca partitamente. Fra le voci di costo ammissibili all’aiuto rilevano quelle relative all’adeguamento dei locali, all’assistenza dei lavoratori disabili, all’acquisto di attrezzature o alla validazione di software ad uso specifico di tali lavoratori, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza e i costi direttamente connessi al trasporto sul luogo di lavoro, oltre ai costi salariali relativi alle ore impiegate dagli stessi lavoratori per la riabilitazione. In questo caso la copertura è pari al 100% del valore ammissibile.
6 La sezione sesta del Reg. Ue n. 651 del 2014 è dedicata, infatti, agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità. In particolare, all’articolo 33 si prevede che gli aiuti per l’assunzione di lavoratori con disabilità possano essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 del Trattato Ue ed, in quanto non costituenti aiuti di Stato, esentati dall’obbligo di notifica di cui al successivo articolo 108, purché soddisfino le condizioni previste dallo stesso articolo.
Nell’ambito del citato Regolamento per lavoratore con disabilità deve intendersi “il lavoratore riconosciuto tale ai sensi dell’ordinamento vigente nello Stato membro, ovvero chiunque presenti menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature, che possano ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base paritaria con gli altri dipendenti".
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3. La dimensione nazionale del fenomeno: i dati Istat
La dimensione nazionale del fenomeno dell’inclusione delle persone con disabilità può essere descritta attraverso i numeri dei rapporti Istat che a tal proposito, di recente, ha evidenziato7 l’interesse da sempre rivolto da parte dell’Istituto alla tematica dell’inclusione delle persone con invalidità in ambito scolastico, lavorativo ed in generale nel contesto sociale. Allo scopo di raccogliere dati e informazioni utili a facilitare l’anzidetto processo di inclusione, è stato creato un Registro delle invalidità, in grado di consentire il perseguimento dell’obiettivo del monitoraggio dei processi di inclusione, in ottemperanza alle finalità individuate dalla citata Convenzione, come declinate nella l. n. 18/2009 di attuazione della stessa. Tramite il suddetto Registro, avviato nel dicembre 2020, a seguito dell’autorizzazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, si sarebbe dovuto ottenere un computo complessivo delle persone affette da deficit fisici e mentali o con problemi di salute invalidanti. Il conseguimento del predetto obiettivo era collegato all’implementazione di un archivio delle certificazioni di disabilità ed handicap, rilasciate dalle commissioni mediche delle Asl e dell’Inps, in grado di dialogare con altri archivi e registri riguardanti trattamenti pensionistici o previdenziali a favore delle anzidette categorie di persone.
I dati illustrati dall’Istat nella relazione sono aggiornati al 2019 e riferiscono di 3.150.000 persone con disabilità nel nostro Paese o che soffrono di problemi di salute invalidanti, delle quali gli anziani rappresentano la percentuale più elevata.
La disabilità è presente su tutto il territorio nazionale, facendo registrare numeri particolarmente elevati in Umbria e Sardegna, mentre le percentuali più basse sono state rilevate in Lombardia e nel Trentino-Alto Adige. Ben il 29 per cento delle persone disabili vive da sola.
Uno degli aspetti approfonditi dalle ricerche svolte dall’Istat per la predisposizione della citata relazione è stato quello dell’inclusione scolastica, in merito alla quale risulta che le difficoltà più gravi siano quelle incontrate dagli alunni con disabilità sensoriali, sebbene siano ancora molto numerose le barriere architettoniche che rendono difficile l’accesso ai locali dove si impartisce la formazione scolastica (sono presenti in due istituti su tre).
Per quanto riguarda la possibilità di inclusione nel mondo del lavoro nel 2019, nella fascia di età fra i 15 ed i 64 anni risulta occupato il 32,2 per cento dei disabili, che soffrono di limitazioni gravi a fronte del 59,8 per cento dei normo dotati.
7 Le notizie sono state tratte dall’Audizione del Presidente dell’Istat davanti al Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2021.
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La condizione delle persone con disabilità è stata osservata anche con riferimento all’incidenza del rischio povertà, che, nonostante i trasferimenti di natura previdenziale e/o assistenziale previsti dalla vigente legislazione, appare indubbiamente più elevato rispetto agli altri cittadini, anche in ragione dei costi aggiuntivi sostenuti dai nuclei familiari nei quali vive almeno una persona con disabilità per le cure mediche e assistenziali da somministrare loro.
Dalla lettura dei dati illustrati nelle tabelle di seguito riportate (acquisite dal sito istituzionale dell’Istat) emerge che con riferimento al campione dei soggetti di età compresa fra i 15 ed i 64 anni, con distinzione di genere e di gravità delle limitazioni dalle quali gli stessi risultano affetti, il numero degli occupati ha fatto registrare un lieve costante incremento negli ultimi 5 anni, come pure il numero dei soggetti in cerca di occupazione, mentre in netta contrazione è quello delle persone dichiarate inabili al lavoro.
La situazione fotografata dalla tav. 1 con riferimento ai maschi con limitazioni gravi appare in tutto simile a quella evidenziata dalla tavola 3 per le femmine aventi lo stesso tipo di limitazioni, fornendo come dato di sintesi la sostanziale mancanza di differenze di genere. Il divario più importante è chiaramente rappresentato dalla gravità delle menomazioni che rende il numero complessivo degli occupati decisamente più contenuto rispetto alle persone in cerca di occupazione.
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Tavola 1 – Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte e condizione professionale dichiarata (limitazioni gravi) per sesso (maschi) Anni 2009 - 2019
Condizione professionale dichiarata | ||||||||
Occupato | In cerca di occupazione | Casalinga-o | Ritirato-a dal lavoro | In altra condizione | Inabile al lavoro | Non indicato | Totale | |
2009 | 212 | 96 | 0 | 727 | 73 | 134 | 0 | 1.242 |
2010 | 236 | 79 | 0 | 728 | 56 | 197 | 0 | 1.295 |
2011 | 204 | 82 | 0 | 741 | 48 | 190 | 0 | 1.264 |
2012 | 177 | 104 | 0 | 725 | 76 | 130 | 0 | 1.213 |
2013 | 185 | 104 | 0 | 669 | 96 | 160 | 0 | 1.212 |
2014 | 175 | 90 | 0 | 711 | 88 | 206 | 0 | 1.269 |
2015 | 167 | 120 | 0 | 777 | 98 | 165 | 0 | 1.328 |
2016 | 181 | 113 | 0 | 744 | 86 | 159 | 0 | 1.282 |
2017 | 203 | 120 | 0 | 745 | 86 | 106 | 0 | 1.258 |
2018 | 206 | 145 | 0 | 748 | 102 | 58 | 0 | 1.259 |
2019 | 218 | 177 | 0 | 748 | 93 | 76 | 0 | 1.313 |
Condizione professionale dichiarata | ||||||||
Occupato | In cerca di occupazione | Casalinga-o | Ritirato-a dal lavoro | In altra condizione | Inabile al lavoro | Non indicato | Totale | |
2009 | 17,1 | 7,7 | 0 | 58,5 | 5,9 | 10,8 | 0 | 100 |
2010 | 18,2 | 6,1 | 0 | 56,2 | 4,3 | 15,2 | 0 | 100 |
2011 | 16,1 | 6,5 | 0 | 58,6 | 3,8 | 15 | 0 | 100 |
2012 | 14,6 | 8,6 | 0 | 59,8 | 6,3 | 10,7 | 0 | 100 |
2013 | 15,3 | 8,6 | 0 | 55,2 | 7,9 | 13,2 | 0 | 100 |
2014 | 13,8 | 7,1 | 0 | 56 | 6,9 | 16,2 | 0 | 100 |
2015 | 12,6 | 9 | 0 | 58,5 | 7,4 | 12,4 | 0 | 100 |
2016 | 14,1 | 8,8 | 0 | 58 | 6,7 | 12,4 | 0 | 100 |
2017 | 16,1 | 9,5 | 0 | 59,2 | 6,8 | 8,4 | 0 | 100 |
2018 | 16,4 | 11,5 | 0 | 59,4 | 8,1 | 4,6 | 0 | 100 |
2019 | 16,6 | 13,5 | 0 | 57 | 7,1 | 5,8 | 0 | 100 |
Fonte: Istat
**Sono considerate con disabilità le persone che vivono in famiglia e dichiarano di avere delle limitazioni gravi, a causa di motivi di salute e che durano da almeno 6 mesi, nelle attività che le persone svolgono abitualmente. Non sono considerati i disabili nelle residenze
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Tavola 2– Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte e condizione professionale dichiarata (limitazioni non gravi) per sesso: (maschi) Anni 2009-2019
Condizione professionale dichiarata | ||||||||
Occupato | In cerca di occupazione | Casalinga-o | Ritirato-a dal lavoro | In altra condizione | Inabile al lavoro | Non indicato | Totale | |
2009 | 1.456 | 259 | 0 | 1.982 | 184 | 47 | 0 | 3.924 |
2010 | 1.428 | 253 | 0 | 1.957 | 138 | 61 | 0 | 3.838 |
2011 | 1.375 | 267 | 0 | 1.910 | 143 | 68 | 0 | 3.767 |
2012 | 1.274 | 313 | 0 | 1.856 | 180 | 55 | 0 | 3.683 |
2013 | 1.304 | 343 | 0 | 1.930 | 214 | 19 | 0 | 3.814 |
2014 | 1.367 | 363 | 0 | 1.967 | 221 | 32 | 0 | 3.950 |
2015 | 1.386 | 387 | 0 | 1.949 | 224 | 44 | 0 | 3.993 |
2016 | 1.379 | 379 | 0 | 1.984 | 234 | 52 | 0 | 4.032 |
2017 | 1.420 | 387 | 0 | 2.065 | 250 | 42 | 0 | 4.164 |
2018 | 1.557 | 395 | 0 | 2.149 | 263 | 22 | 0 | 4.385 |
2019 | 1.623 | 372 | 0 | 2.086 | 221 | 22 | 0 | 4.327 |
Condizione professionale dichiarata | ||||||||
Occupato | In cerca di occupazione | Casalinga-o | Ritirato-a dal lavoro | In altra condizione | Inabile al lavoro | Non indicato | Totale | |
2009 | 37,1 | 6,6 | 0 | 50,5 | 4,7 | 1,2 | 0 | 100 |
2010 | 37,2 | 6,6 | 0 | 51 | 3,6 | 1,6 | 0 | 100 |
2011 | 36,5 | 7,1 | 0 | 50,7 | 3,8 | 1,8 | 0 | 100 |
2012 | 34,6 | 8,5 | 0 | 50,4 | 4,9 | 1,5 | 0 | 100 |
2013 | 34,2 | 9 | 0 | 50,6 | 5,6 | 0,5 | 0 | 100 |
2014 | 34,6 | 9,2 | 0 | 49,8 | 5,6 | 0,8 | 0 | 100 |
2015 | 34,7 | 9,7 | 0 | 48,8 | 5,6 | 1,1 | 0 | 100 |
2016 | 34,2 | 9,4 | 0 | 49,2 | 5,8 | 1,3 | 0 | 100 |
2017 | 34,1 | 9,3 | 0 | 49,6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
2018 | 35,5 | 9 | 0 | 49 | 6 | 0,5 | 0 | 100 |
2019 | 37,5 | 8,6 | 0 | 48,2 | 5,1 | 0,5 | 0 | 100 |
Fonte: Istat
**Sono considerate con disabilità le persone che vivono in famiglia e dichiarano di avere delle limitazioni gravi, a causa di motivi di salute e che durano da almeno 6 mesi, nelle attività che le persone svolgono abitualmente. Non sono considerati i disabili nelle residenze
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Tavola 3– Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte e condizione professionale dichiarata (senza limitazioni) per sesso (maschi) Anni 2009-2019
Condizione professionale dichiarata | ||||||||
Occupato | In cerca di occupazione | Casalinga-o | Ritirato-a dal lavoro | In altra condizione | Inabile al lavoro | Non indicato | Totale | |
2009 | 13.088 | 1.946 | 0 | 3.956 | 2.374 | 43 | 0 | 21.385 |
2010 | 12.831 | 2.156 | 0 | 3.907 | 2.370 | 64 | 0 | 21.349 |
2011 | 12.695 | 2.244 | 0 | 3.890 | 2.479 | 64 | 0 | 21.372 |
2012 | 12.668 | 2.460 | 0 | 3.906 | 2.503 | 43 | 0 | 21.581 |
2013 | 12.658 | 2.772 | 0 | 3.885 | 2.488 | 22 | 0 | 21.824 |
2014 | 12.605 | 3.107 | 0 | 3.790 | 2.490 | 44 | 0 | 22.037 |
2015 | 12.530 | 3.265 | 0 | 3.706 | 2.493 | 44 | 0 | 22.060 |
2016 | 12.681 | 3.170 | 0 | 3.702 | 2.572 | 44 | 0 | 22.169 |
2017 | 12.980 | 2.904 | 0 | 3.709 | 2.703 | 45 | 0 | 22.341 |
2018 | 13.159 | 2.561 | 0 | 3.696 | 2.828 | 22 | 0 | 22.266 |
2019 | 13.289 | 2.503 | 0 | 3.721 | 2.636 | 0 | 0 | 22.149 |
Condizione professionale dichiarata | ||||||||
Occupato | In cerca di occupazione | Casalinga-o | Ritirato-a dal lavoro | In altra condizione | Inabile al lavoro | Non indicato | Totale | |
2009 | 61,2 | 9,1 | 0 | 18,5 | 11,1 | 0,2 | 0 | 100 |
2010 | 60,1 | 10,1 | 0 | 18,3 | 11,1 | 0,3 | 0 | 100 |
2011 | 59,4 | 10,5 | 0 | 18,2 | 11,6 | 0,3 | 0 | 100 |
2012 | 58,7 | 11,4 | 0 | 18,1 | 11,6 | 0,2 | 0 | 100 |
2013 | 58 | 12,7 | 0 | 17,8 | 11,4 | 0,1 | 0 | 100 |
2014 | 57,2 | 14,1 | 0 | 17,2 | 11,3 | 0,2 | 0 | 100 |
2015 | 56,8 | 14,8 | 0 | 16,8 | 11,3 | 0,2 | 0 | 100 |
2016 | 57,2 | 14,3 | 0 | 16,7 | 11,6 | 0,2 | 0 | 100 |
2017 | 58,1 | 13 | 0 | 16,6 | 12,1 | 0,2 | 0 | 100 |
2018 | 59,1 | 11,5 | 0 | 16,6 | 12,7 | 0,1 | 0 | 100 |
2019 | 60 | 11,3 | 0 | 16,8 | 11,9 | .. | 0 | 100 |
Fonte: Istat
**Sono considerate con disabilità le persone che vivono in famiglia e dichiarano di avere delle limitazioni gravi, a causa di motivi di salute e che durano da almeno 6 mesi, nelle attività che le persone svolgono abitualmente. Non sono considerati i disabili nelle residenze
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Tavola 4– Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte e condizione professionale dichiarata (limitazioni gravi) per sesso (femmine) 2009-2019
Condizione professionale dichiarata | ||||||||
Occupato | In cerca di occupazione | Casalinga-o | Ritirato-a dal lavoro | In altra condizione | Inabile al lavoro | Non indicato | Totale | |
2009 | 127 | 57 | 590 | 723 | 179 | 113 | 0 | 1.789 |
2010 | 136 | 47 | 564 | 702 | 185 | 181 | 0 | 1.814 |
2011 | 111 | 44 | 550 | 698 | 158 | 179 | 0 | 1.740 |
2012 | 127 | 62 | 593 | 683 | 184 | 120 | 0 | 1.769 |
2013 | 128 | 68 | 590 | 652 | 189 | 155 | 0 | 1.782 |
2014 | 103 | 62 | 000 | 000 | 000 | 191 | 0 | 1.769 |
2015 | 104 | 76 | 615 | 666 | 180 | 125 | 0 | 1.767 |
2016 | 141 | 73 | 652 | 649 | 159 | 113 | 0 | 1.787 |
2017 | 160 | 87 | 576 | 780 | 165 | 89 | 0 | 1.858 |
2018 | 143 | 102 | 488 | 914 | 135 | 48 | 0 | 1.828 |
2019 | 158 | 90 | 553 | 825 | 132 | 77 | 0 | 1.837 |
Condizione professionale dichiarata | ||||||||
Occupato | In cerca di occupazione | Casalinga-o | Ritirato-a dal lavoro | In altra condizione | Inabile al lavoro | Non indicato | Totale | |
2009 | 7,1 | 3,2 | 33 | 40,4 | 10 | 6,3 | 0 | 100 |
2010 | 7,5 | 2,6 | 31,1 | 38,7 | 10,2 | 10 | 0 | 100 |
2011 | 6,4 | 2,5 | 31,6 | 40,1 | 9,1 | 10,3 | 0 | 100 |
2012 | 7,2 | 3,5 | 33,5 | 38,6 | 10,4 | 6,8 | 0 | 100 |
2013 | 7,2 | 3,8 | 33,1 | 36,6 | 10,6 | 8,7 | 0 | 100 |
2014 | 5,8 | 3,5 | 32,7 | 38 | 9,1 | 10,8 | 0 | 100 |
2015 | 5,9 | 4,3 | 34,8 | 37,7 | 10,2 | 7,1 | 0 | 100 |
2016 | 7,9 | 4,1 | 36,5 | 36,3 | 8,9 | 6,3 | 0 | 100 |
2017 | 8,6 | 4,7 | 31 | 42 | 8,9 | 4,8 | 0 | 100 |
2018 | 7,8 | 5,6 | 26,7 | 50 | 7,4 | 2,6 | 0 | 100 |
2019 | 8,6 | 4,9 | 30,1 | 44,9 | 7,2 | 4,2 | 0 | 100 |
Fonte: Istat
**Sono considerate con disabilità le persone che vivono in famiglia e dichiarano di avere delle limitazioni gravi, a causa di motivi di salute e che durano da almeno 6 mesi, nelle attività che le persone svolgono abitualmente. Non sono considerati i disabili nelle residenze
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Tavola 5– Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte e condizione professionale dichiarata (limitazioni non gravi) per sesso(femmine) Anni 2009-2019
Condizione professionale dichiarata | ||||||||
Occupato | In cerca di occupazione | Casalinga-o | Ritirato-a dal lavoro | In altra condizione | Inabile al lavoro | Non indicato | Totale | |
2009 | 1.054 | 187 | 1.854 | 1.652 | 258 | 61 | 0 | 5.066 |
2010 | 987 | 211 | 1.933 | 1.566 | 242 | 96 | 0 | 5.035 |
2011 | 984 | 209 | 1.884 | 1.546 | 254 | 94 | 0 | 4.971 |
2012 | 1.028 | 217 | 1.834 | 1.557 | 242 | 64 | 0 | 4.943 |
2013 | 998 | 243 | 1.906 | 1.534 | 263 | 20 | 0 | 4.963 |
2014 | 1.035 | 302 | 1.973 | 1.507 | 287 | 21 | 0 | 5.125 |
2015 | 1.104 | 322 | 2.006 | 1.510 | 296 | 42 | 0 | 5.280 |
2016 | 1.137 | 311 | 2.037 | 1.560 | 273 | 48 | 0 | 5.361 |
2017 | 1.175 | 368 | 2.009 | 1.614 | 296 | 33 | 0 | 5.489 |
2018 | 1.278 | 413 | 1.997 | 1.596 | 273 | 17 | 0 | 5.579 |
2019 | 1.328 | 353 | 1.967 | 1.598 | 254 | 11 | 0 | 5.511 |
Condizione professionale dichiarata | ||||||||
Occupato | In cerca di occupazione | Casalinga-o | Ritirato-a dal lavoro | In altra condizione | Inabile al lavoro | Non indicato | Totale | |
2009 | 20,8 | 3,7 | 36,6 | 32,6 | 5,1 | 1,2 | 0 | 100 |
2010 | 19,6 | 4,2 | 38,4 | 31,1 | 4,8 | 1,9 | 0 | 100 |
2011 | 19,8 | 4,2 | 37,9 | 31,1 | 5,1 | 1,9 | 0 | 100 |
2012 | 20,8 | 4,4 | 37,1 | 31,5 | 4,9 | 1,3 | 0 | 100 |
2013 | 20,1 | 4,9 | 38,4 | 30,9 | 5,3 | 0,4 | 0 | 100 |
2014 | 20,2 | 5,9 | 38,5 | 29,4 | 5,6 | 0,4 | 0 | 100 |
2015 | 20,9 | 6,1 | 38 | 28,6 | 5,6 | 0,8 | 0 | 100 |
2016 | 21,2 | 5,8 | 38 | 29,1 | 5,1 | 0,9 | 0 | 100 |
2017 | 21,4 | 6,7 | 36,6 | 29,4 | 5,4 | 0,6 | 0 | 100 |
2018 | 22,9 | 7,4 | 35,8 | 28,6 | 4,9 | 0,3 | 0 | 100 |
2019 | 24,1 | 6,4 | 35,7 | 29 | 4,6 | 0,2 | 0 | 100 |
Fonte: Istat
**Sono considerate con disabilità le persone che vivono in famiglia e dichiarano di avere delle limitazioni gravi, a causa di motivi di salute e che durano da almeno 6 mesi, nelle attività che le persone svolgono abitualmente. Non sono considerati i disabili nelle residenze
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4. L’evoluzione del Fondo e delle competenze in materia di collocamento mirato
L’impianto della legge 12 marzo 1999, n. 68 ha radicalmente modificato l’approccio con il collocamento delle persone disabili, ponendole in una posizione diversa da quella di soggetti semplicemente destinatari di assistenza e facendoli assurgere a cittadini titolari di un vero e proprio diritto al lavoro. Alla data della sua entrata in vigore, la concessione di agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di legge, che assumessero persone disabili era affidata agli uffici provinciali, individuati dalle regioni, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 4698 (servizi per l’impiego), meglio precisati dalla circolare Inps n. 203 del 19 novembre 2001.
8 La distribuzione di funzioni e compiti in materia risulta chiaramente dal disposto degli artt. 1 e 2, d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59” sotto riportati.
Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 , il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.
2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto. (omissis)……………….
Art.2. Funzioni e compiti conferiti.
1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
d) collocamento obbligatorio;
f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;(omissis)……………….
3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.
4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.
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Il sistema durante la vigenza della circolare Inps n. 203 del 19 novembre 2001
La circolare n. 203 ha individuato i rapporti intercorrenti tra l’Inps e i competenti enti territoriali. In particolare, l’Istituto, come ampiamente sottolineato in quella sede, delimitava la propria competenza solo alle operazioni di conguaglio delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione, ai sensi dell’art. 13 della l. n.68/1999, rimanendo assolutamente esclusi da tale ambito gli aspetti riguardanti il contenzioso o i chiarimenti sulla disciplina normativa, di competenza degli uffici regionali/provinciali. Questi ultimi erano tenuti, fra l’altro, all’invio all’Inps delle comunicazioni riguardanti la denominazione delle aziende autorizzate alla fiscalizzazione e i nominativi dei lavoratori interessati al beneficio. Le regioni erano, a loro volta, le uniche ad interfacciarsi con i destinatari, in termini di comunicazione dell’avvenuta ammissione alle agevolazioni, oltre a tenere e curare il flusso delle informazioni con i competenti enti territoriali. Le aziende autorizzate alla fiscalizzazione erano tenute a comunicare, attraverso la compilazione di uno specifico modello (DM 10/2), elementi informativi relativi a: il numero di dipendenti disabili assunti aventi titolo al beneficio, il numero delle giornate lavorative ovvero delle ore retribuite, l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai predetti dipendenti e l’importo dei contributi aventi titolo alla fiscalizzazione. Le stesse aziende erano tenute a calcolare l’importo complessivo del beneficio loro spettante, esponendolo in uno specifico spazio dello schema compilato. Al fine di costituire i mezzi finanziari necessari alla copertura degli oneri derivanti dai benefici riconosciuti alle aziende ritenute meritevoli, ciascuna regione doveva anticipare alla sede provinciale dell’Inps la somma necessaria alla copertura dei benefici autorizzati, nonché il costo per il servizio reso con riferimento a tutto l’anno solare. Tale provvista per ciascuno degli anni successivi alle autorizzazioni concesse doveva essere accreditata dalle regioni alla sede Inps competente per territorio, entro il 31 gennaio. I predetti versamenti confluivano sulla contabilità speciale, accesa presso ciascuna sede provinciale della Tesoreria dello Stato, ovvero in un apposito conto corrente bancario già esistente, intestato alla sede medesima. Le somme anticipate dovevano essere imputate in contropartita del conto acceso sulla suddetta contabilità speciale ed erano previste specifiche procedure di ripartizione con una codicistica indicata espressamente per ciascuna regione all’interno della citata circolare Inps. Una volta chiusa la contabilità delle prescritte registrazioni contabili, la sede dell’Inps competente per territorio doveva provvedere all’immediato trasferimento del credito accertato nei confronti della regione, comprensivo anche del computo dei costi per il servizio reso dall’Inps.
Il sistema originariamente vigente, come descritto nella citata circolare, era caratterizzato da una modalità di regolazione di poste contabili tra le regioni, le tesorerie provinciali dello Stato e le competenti sedi dell’Inps molto complessa ed articolata e, soprattutto, era previsto l’obbligo gravante in capo alle regioni di anticipazione dell’onere finanziario relativo alla defiscalizzazione, in vista del riversamento da parte dello Stato, in un successivo momento, di quanto loro spettante.
Di fatto, non si trattava di un sistema semplice per la gestione dei rapporti tra l’Inps, che risultava interessato esclusivamente in qualità di soggetto erogatore delle agevolazioni, e le singole realtà regionali, rappresentate dai centri provinciali per l’impiego, ai quali spettava l’esclusiva competenza circa l’approvazione dei programmi e la conseguente concessione delle agevolazioni, restando di competenza delle Tesorerie provinciali il trasferimento delle risorse. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità erano stati individuati originariamente nel decreto ministeriale del 13 gennaio 2000, n. 91, adottato di concerto con il
Ministero del Tesoro, acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata.
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Il decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 prevedeva per la ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni l'adozione di un decreto ministeriale entro il 10 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2001. Per tale ragione i datori di lavoro interessati erano tenuti a presentare al servizio competente il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni, a loro volta, dovevano comunicare al ministero entro il 30 novembre di ogni anno il numero dei programmi ammessi ai benefici e dovevano trasmettere una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo di disabili oltre che sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale. La relazione annuale inviata dalle regioni doveva contenere elementi informativi relativi al numero e alla qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni cui all'articolo 11 della legge n. 68, alla verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi sopra indicati, nonché alla conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'unione europea in materia di politiche attive del lavoro. Nello stesso decreto erano stabilite, altresì, le modalità per l'ammissione agli incentivi, basate sulla valutazione dei programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili, con preferenza per quelli rivolti a lavoratori con particolari difficoltà di inserimento o che prevedessero forme di inserimento lavorativo stabile, oltre a percorsi in grado di favorire l'inserimento delle donne disabili
I criteri sulla base dei quali i competenti servizi per l’impiego dovevano effettuare la valutazione, ai fini dell’ammissione agli incentivi dei programmi presentati dai datori di lavoro, erano improntati alla preferenza per i programmi che favorissero l’inserimento lavorativo delle donne disabili, dei lavoratori con particolari difficoltà (handicap intellettivo o psichico) e il collocamento in forma stabile, oltre ai programmi che contenessero al loro interno percorsi formativi e l’applicazione di tempi e metodologie innovativi.
I programmi dovevano essere presentati entro il termine del 30 giugno ma erano ammessi anche quelli presentati fino al 31 ottobre. Ciò allo scopo di consentire alle regioni la più ampia scelta e, soprattutto, di assicurare la trasmissione al Ministero degli elementi informativi richiesti dalla legge, rispettando il termine del 30 novembre. Al fine di ottenere la massima diffusione delle informazioni relative alle modalità di fruizione degli incentivi, i servizi per l’impiego avevano l’obbligo di pubblicizzare le misure a livello territoriale.
Il funzionamento del Fondo era sottoposto a verifica da parte dei competenti Uffici territoriali, per decidere del proseguimento delle agevolazioni, sulla base del grado di raggiungimento degli scopi perseguiti e degli obiettivi individuati, in linea con gli standard europei. Ogni tre anni il Governo era tenuto ad una verifica degli effetti delle disposizioni recate dalla legge n. 68 ed alla valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie annualmente stanziate.
Secondo la disciplina allora vigente, la ripartizione annuale alle Regioni delle risorse del Fondo avveniva con decreto ministeriale sulla base dei criteri e delle modalità definite dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del Tesoro, per l’importo complessivamente finanziato nell’anno t in proporzione alle assunzioni intervenute nell’anno t-1, ma le risorse trasferite alle Regioni venivano da queste erogate sulla base delle richieste pervenute nel corso
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dell’anno e ritenute ammissibili sula base del punteggio loro assegnato9.
Successivamente, alla luce delle modifiche apportate alla disciplina del Fondo dall’art. 1, c. 37 lett. c) della legge 24 dicembre 2007, n. 24710, il d. m. 4 febbraio 2010, modificato ed abrogato dal successivo d. m. del 27 ottobre 201111, ha stabilito, fra l’altro, che il riparto delle risorse fosse effettuato ogni anno entro il 30 aprile dal Ministero del lavoro, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che avessero effettuato assunzioni a tempo indeterminato nell’anno antecedente. Inoltre, lo stesso decreto stabiliva che le regioni e le province autonome dovessero assegnare per ciascuna richiesta di contributo un punteggio, calcolato moltiplicando il costo salariale annuo per i fattori ivi individuati. Ai sensi dell’art. 2, le regioni erano tenute a comunicare, entro il 28 febbraio, al Ministero del lavoro il punteggio assegnato per ciascuna richiesta di agevolazione, indicando, al contempo, i dati identificativi del datore di lavoro. Sulla base dei punteggi complessivamente attribuiti e comunicati, veniva calcolata la quota di risorse spettanti a ciascuna regione. La regione, a sua volta, provvedeva all’erogazione nelle tre annualità di riferimento, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo salariale realmente sostenuto dal datore di lavoro per le assunzioni effettuate, da verificarsi caso per caso da parte dei competenti servizi
9 Nel decreto di riparto relativo all'anno 2003, adottato in data 21 luglio 2003, la somma complessiva di euro
30.987.414 è stata ripartita tra le regioni, tenuto conto dell'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nelle relazioni presentate dalle regioni nonché delle ulteriori informazioni acquisite direttamente presso le stesse regioni. Sulla base dell'accordo intervenuto tra il Ministero del lavoro e le regioni interessate, riunite nei tavoli tecnici ed in assemblea plenaria per l'esame e la valutazione delle proposte avanzate dal Ministero, il riparto per l'anno 2003 ha distribuito l'80% dell'intero ammontare delle risorse del Fondo, assegnato sulla base dei programmi ammessi alla fiscalizzazione ed il restante 20% in funzione del numero dei lavoratori disabili avviati con convenzioni non fiscalizzate, una parte delle risorse assegnate per il 2003 attiene alle somme già ripartite fra le regioni con precedenti provvedimenti ministeriali, ancora non programmate e che erano rimaste nella disponibilità delle rispettive tesorerie territoriali, con il medesimo vincolo di destinazione, utilizzabili, pertanto, anche negli anni successivi per gli interventi di fiscalizzazione.
10 L’art. 1 c. 37, lett. c) della l. n. 247/2007 ha modificato l’art. 13 della l. n. 68/1999 ed in particolare ha: a) eliminato la fiscalizzazione totale, per la durata di otto anni, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al lavoratore disabile assunto con incapacità lavorativa >79 per cento, riducendo la percentuale della misura al 60 per cento del costo salariale annuo; b) introdotto il rispetto delle disposizioni del Reg. CE 2204/2002 in materia di aiuti di Stato e compatibilità con il mercato europeo dei contributi alle assunzioni di persone disabili; c) ribadito la necessità di utilizzare per l’assunzione dei lavoratori disabili le convenzioni di cui all’art. 11 della stessa l. n. 68 che rappresentavano già una condicio sine qua non; d) confermato il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro, per renderlo adeguato ad accogliere disabili con riduzione della capacità lavorativa > 50 per cento.
11 Il citato decreto 27 ottobre 2011 ha definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo da effettuare antro il 30 aprile di ciascun anno in misura proporzionale alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato. Per ciascuna richiesta di contributo ritenuta ammissibile le regioni assegnavano un punteggio, calcolato moltiplicando il costo salariale annuo sostenuto dal datore di lavoro per il lavoratore disabile assunto per un coefficiente diversificato a seconda della tipologia di assunzione. Le modifiche introdotte dal d.m. 27 ottobre 2011 si sono rese necessarie anche alla luce delle priorità definite nella Comunicazione della Commissione e del Consiglio sulla situazione dei disabili nell’Ue. Oltre a ciò, deve sottolinearsi che il citato d.m. ha recepito il concetto di costo salariale introdotto dall’art. 2, p. 15 del Reg. Ue 800/2008, confermando, al contempo, la competenza delle regioni in materia di determinazione dell’entità dei contributi e di erogazione degli stessi.
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territoriali.
Il decreto prevedeva, inoltre, una forma di monitoraggio da parte delle regioni, tenute a trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione al Ministero, che provvedeva al successivo inoltro delle informazioni ricevute dalle regioni all’Unione europea (cfr. infra Cap. par. ). 12
Le risorse del Fondo trasferite dal Ministero direttamente alle regioni, da queste dovevano essere gestite con obbligo di contabilità separata.
Il decreto n. 469/1997 è stato abrogato in forza dell’art. 30 del d.lgs. 14 settembre 2015,
n. 151, recante disposizioni della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della l. 10 dicembre 2014, n. 183 che ha introdotto importanti modifiche.
Il testo attualmente vigente della legge n. 68/1999 ha recepito le modifiche recate dal citato d.lgs. n. 151/2015 che ha previsto l’adozione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di linee guida per il collocamento mirato delle persone con disabilità che avrebbero dovuto tenere conto di alcuni principi ed in particolare di: a) l’istituzione del fascicolo elettronico unico, contenente tutte le informazioni relative a ciascun lavoratore, con la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato; b) l’individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa; c) la realizzazione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria; d) l’analisi dei posti da assegnare anche in relazione agli accomodamenti ragionevoli da realizzare nei luoghi di lavoro; e) la promozione di una rete integrata di servizi sociali, sanitari, educativi e formativi; f) l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo dei disabili in ciascuna struttura lavorativa interessata; g) l’individuazione di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, nelle more della revisione delle procedure di accertamento dello stato del disabile.
12 Nelle anzidette relazioni dovevano essere obbligatoriamente presenti i dati relativi all’anagrafica dei lavoratori assunti, comprensiva dell’indicazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa o della minorazione relativa alle categorie tabellate, ovvero la presenza di handicap intellettivo o psichico. Fra le informazioni che le regioni dovevano necessariamente comunicare al Ministero erano ricomprese anche quelle riguardanti l’anagrafica del datore di lavoro, il settore di attività economica di appartenenza, la dimensione aziendale e la tipologia di convenzione stipulata con riferimento al contributo concesso.
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Specifiche novità sono state introdotte nell’art. 13 con riferimento, in particolare, alla possibilità di assumere disabili tanto a tempo indeterminato quanto a tempo determinato (v. art. 10 c. 1 ter lett. c). In precedenza era possibile erogare gli incentivi unicamente per le assunzioni effettuate attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all’art. 11, l. n. 68/1999.
Le convenzioni stipulate ai sensi della legge n.68/1999 sono di tre diversi tipi. Quelle previste dall’articolo
11 riguardano l’integrazione lavorativa nei confronti di quei lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Tali convenzioni definiscono i tempi e le modalità delle assunzioni alle quali si impegna il datore di lavoro e le modalità comprendono, tra le altre possibili, anche la facoltà di scelta nominativa dei dipendenti, o lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, nonché l’assunzione con contratto di lavoro a termine e lo svolgimento di periodi di prova più lunghi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo. Le predette convenzioni possono essere stipulate anche da datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ai sensi della legge 68.
La seconda tipologia di convenzione (di cui all’art. 12 della stessa l. n. 68) è quella di “inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative”, in questo caso, ferme restando le disposizioni relative alle altre tipologie di convenzioni, è possibile la stipula con datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di assunzione di convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei lavoratori disabili. Si tratta di convenzioni non ripetibili nei confronti dello stesso soggetto e che non possono riguardare più di un lavoratore disabile se il datore occupa un numero di dipendenti inferiore a 50 e, nel caso in cui i lavoratori dipendenti siano più di 50, la quota di lavoratori disabili da poter includere in questo tipo di convenzioni è pari al 30% di quelli che costituiscono l’obbligo di legge. Infine, esiste una terza tipologia di convenzioni, previste dall’articolo 12-bis, definite di “inserimento lavorativo” finalizzate all’assunzione di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro specifiche. La stipula di tale tipo di convenzione è ammessa esclusivamente a copertura della quota d’obbligo, la durata non è inferiore a tre anni e i datori di lavoro devono rientrare nelle caratteristiche previste dalle norme.
Di queste tre tipologie di convenzioni le più diffuse sono quelle ex articolo 11 e quelle ex articolo 12 –bis, mentre minore diffusione si registra per le convenzioni ex art. 12. In generale, il sistema delle convenzioni risulta teso a favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, allo scopo di consentire ai lavoratori disabili un ampliamento confacente alle loro caratteristiche tanto professionali quanto umane e, nello stesso tempo, ai datori di lavoro di programmare in modo ottimale la progressione quantitativa e qualitativa degli inserimenti di lavoratori disabili. Le regioni hanno adottato dei formulari che i datori di lavoro devono utilizzare per la stipula delle convenzioni, nei quali devono essere inseriti elementi informativi che riguardano principalmente il datore di lavoro con riferimento all’anagrafica della società, alla situazione occupazionale, alla tipologia aziendale (ovvero se soggetta o meno all’obbligo di assunzione se già convenzionata o in presenza di esonero parziale dell’obbligo). Varie sono le tipologie di contratto oggetto di convenzione ai sensi dell’articolo 11 e vanno dal contratto a tempo indeterminato a quello di tele lavoro (attuale smart working) fino al contratto a tempo determinato di durata superiore ai sei mesi. I generale ogni convenzione deve riportare il programma delle gradualità di adempimento degli interventi di integrazione lavorativa, individuati con la specificazione del numero di inserimenti, del tipo di interventi, delle scadenze entro le quali gli inserimenti devono essere espletati e delle mansioni assegnate ai lavoratori disabili assunti.
A partire dal 2016 le risorse del Fondo non sono state più ripartite fra le regioni ma trasferite dal Ministero per l’erogazione ai soggetti beneficiari della misura all’Inps, che ha acquisito un ruolo centrale nella loro gestione. Dallo stesso anno è stato possibile ottenere le facilitazioni a seguito di assunzioni effettuate attraverso chiamata nominativa, oltre al caso in cui gli uffici competenti provvedano de jure ad avviare la persona con disabilità in caso di inadempienza del datore di lavoro obbligato.
In ordine, altresì, alle modalità di erogazione essa si è venuta a connotare in termini di conguaglio sulle denunce contributive mensili. Nel rispetto dell’art. 33 del Reg. Ce 651/2014,
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l’incentivo viene concesso a domanda nei confronti dei datori di lavoro che assumano persone disabili13. La domanda da parte dei datori di lavoro viene rivolta, attraverso un’apposita procedura telematica, all’Inps e non più ai competenti uffici regionali14. Ma la cosa più importante è che, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, l’incentivo è dovuto al datore di lavoro solo nel caso in cui l’assunzione della persona disabile sia in grado di incrementare il numero netto dei lavoratori impiegati in azienda e quindi non sia orientato alla sostituzione dei posti resisi vacanti per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, licenziamento per giusta causa (sul punto v. Cap. II par. ).
Con l’entrata in vigore del d. l. 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla l. 9 agosto 2018, n.
97, sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità che, fra gli altri ambiti settoriali, comprendono anche l’inclusione scolastica e lavorativa.
Per lo svolgimento delle anzidette funzioni, con dpcm 25 ottobre 2018 è stata costituita un’apposita Struttura di missione, per la durata di un anno, alle dirette dipendenze del Ministro per la famiglia e la disabilità. La composizione di tale Struttura prevede la presenza di un dirigente e nove unità di personale non dirigenziale ed il supporto di una Segreteria tecnica, costituita, a sua volta, da dieci esperti, anche estranei all’Amministrazione (la cui attività è stata prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 2020, in forza dell’art. 1, c. 10 del
d. l. 30 dicembre 2019, n. 162 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi del comma 367 della legge di bilancio per il 2021).
Con dpcm 21 ottobre 2019, nell’ambito della riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state apportate modifiche al dpcm 1° ottobre 2012 recante l’ordinamento delle strutture della Presidenza del Consiglio con l’istituzione, fra l’altro, di un Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (art. 24-quater del citato dpcm) avente il fine di supportare lo stesso Presidente del Consiglio, all’epoca titolare delle funzioni, ed assicurare, al contempo, una continuità operativa con la precedente Struttura di Missione.
13 L’incentivo può essere concesso a domanda per 36 mesi:
1) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi per ciascun lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con riduzione della capacità lavorativa >79 per cento; 2) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato con riduzione della capacità lavorativa >67=79 per cento; 3) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 60 mesi per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa > 45 per cento o per tutta la durata del contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.
14 Oltre a ciò all’art. 10, c. 1 ter si precisa che le somme necessarie all’erogazione dell’agevolazione vengono bloccate a seguito delle comunicazioni di avvenuta accettazione, lasciando sette giorni di tempo al datore di lavoro per stipulare il contratto, che deve essere comunicato all’Inps nei successivi sette giorni, pena la decadenza dal beneficio e la riutilizzazione delle relative somme per altri incentivi.
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I compiti assegnati all’Ufficio in forza della citata normativa15 ricomprendono, fra gli altri, il supporto tecnico e amministrativo al funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, la cui gestione, attraverso una modifica della legge di ratifica della Convenzione Onu (l. 3 marzo 2009, n. 18) apportata in forza del citato d. l. n. 86/2018, era stata attribuita proprio alla Presidenza del Consiglio (v. infra Cap. par.). L’organizzazione dell’Ufficio è stata completata con l’adozione del dpcm 4 marzo 2020 che ha assegnato fra gli altri compiti all’Ufficio le attività di informazione e divulgazione delle azioni tese a supportare le persone con disabilità ed il loro inserimento nel contesto sociale, lavorativo ed educativo. Oltre a ciò, l’Ufficio risulta impegnato, a fianco dell’Istat e dell’Inps, nella raccolta dei dati concernenti la condizione delle persone con disabilità, promuove e coordina studi in materia e il costante confronto con le associazioni di categoria. Centrale nella tematica trattata la competenza, sottolineata dalla stessa Amministrazione, consistente nella realizzazione di un raccordo con le funzioni delle amministrazioni territoriali, a conferma dell’asseverata trasversalità delle competenze in materia.
0.0.Xx funzionamento del Fondo negli anni 2014-2015
Nel periodo 2014 – 2015, preso in considerazione dalla presente trattazione per evidenziare le differenze rispetto alle modalità di funzionamento del Fondo attualmente vigenti (descritte più puntualmente nel successivo capitolo), potevano essere concessi contributi per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili con convenzioni di inserimento lavorativo ex art. 12 -bis della l. n. 68/199916 ma anche mediante convenzioni di cui all’art. 11 della stessa legge e per gli interventi relativi alla trasformazione del posto di lavoro e al suo adeguamento allo svolgimento delle attività da parte dei lavoratori disabili.
Soggetti destinatari delle riduzioni contributive erano datori di lavoro privati, cooperative sociali, consorzi ex art. 8, l. n. 68/1999, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ed altri soggetti pubblici e privati in grado di contribuire all’attuazione delle finalità della citata legge.
15 L’art. 24-quater del dpcm 1° ottobre 2012 dispone che l’Ufficio cura le attività istruttorie connesse all’adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità, nonché alla promozione di intese in sede di Conferenza Unificata, dirette a sviluppare una governance coordinata fra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità. Allo stesso Ufficio è affidata la rappresentanza del Governo italiano negli Organismi nazionali, europei e internazionali.
16 L’art. 12-bis è stato introdotto dalla l. n. 247/2007 e prevede la stipula da parte dei competenti uffici di convenzioni con datori di lavoro soggetti all’obbligo assunzionale (cd. soggetti conferenti) e con i soggetti destinatari ovvero (v. art. 12-bis, c. 4) cooperative sociali, imprese sociali, che rispondano ad alcune specifiche caratteristiche, fra cui la presenza nell’organico della figura del tutor per i soggetti con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro.
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Gli obblighi di assunzione previsti dagli articoli 3 e 4 della l. n. 68/1999 risultano ben declinati dal regolamento di esecuzione, approvato con d. p. r. 10 ottobre 2000, n. 333.17
Tutto il sistema verteva attorno alle convenzioni di cui all’art. 11 della stessa legge n. 68/1999, nelle quali erano stabiliti tempi e modi per le assunzioni che il datore si impegnava ad effettuare e che venivano stipulate per la definizione di un programma, mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali individuati dalla specifica normativa a tutela dei lavoratori disabili, anche da parte di datori non assoggettati agli obblighi di legge.
I datori di lavoro interessati erano tenuti a comunicare entro il 30 giugno di ogni anno alle regioni i programmi per le assunzioni e queste ultime dovevano riferire al Ministero dei programmi ammessi agli incentivi entro il 30 novembre. Contestualmente le stesse regioni erano obbligate a trasmettere al Ministero anche una relazione nella quale riferivano dei risultati conseguiti in termini occupazionali e delle iniziative intraprese per favorire l’assunzione di lavoratori disabili. Queste informazioni rivestivano un ruolo fondamentale ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni da parte del Ministero, che doveva distribuirle proprio tenuto conto dell’effettiva attuazione delle iniziative a livello regionale, prendendo in considerazione, non solo il numero dei programmi finalizzati all’inserimento lavorativo mirato, quanto anche e soprattutto la loro conformità alle iniziative di integrazione lavorativa definite dall’Unione Europea, oltre che l’effettiva ed efficace attuazione dei predetti programmi.
La citata circolare n. 203/2001 ha individuato i rapporti intercorrenti tra l’Inps e i competenti enti territoriali. In particolare, l’Istituto in quella sede sottolineava un aspetto molto importante rappresentato dal fatto che lo stesso era chiamato ad occuparsi solo delle operazioni di conguaglio delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione, ai sensi dell’art. 13 della l. n. 68/1999, rimanendo assolutamente estraneo ad aspetti riguardanti tanto il contenzioso quanto i chiarimenti sulla disciplina normativa, rientranti nell’esclusiva competenza degli uffici regionali provinciali. Gli Uffici regionali erano, quindi, gli unici ad interfacciarsi con i destinatari in termini di comunicazione dell’avvenuta ammissione alle agevolazioni. Per il resto, il circuito delle informazioni prevedeva che le aziende autorizzate comunicassero, attraverso la compilazione di uno specifico modello (dm 10/2), elementi relativi al numero di dipendenti disabili assunti aventi titolo al beneficio, al numero delle giornate lavorative ovvero delle ore retribuite, all’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai predetti dipendenti e all’importo dei contributi aventi titolo alla fiscalizzazione. Le stesse
17 Il regolamento di esecuzione della legge sul lavoro disabili individua le caratteristiche dei soggetti che possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio e la modalità di calcolo dell'obbligo di riserva gravante a carico dei datori di lavoro pubblici e privati con le relative esclusioni.
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aziende erano chiamate a calcolare l’importo complessivo del beneficio loro spettante, esponendolo in uno specifico spazio del suddetto schema da compilare.
Al fine di precostituire i mezzi finanziari necessari alla copertura degli oneri derivanti dagli incentivi attribuiti alle aziende, ciascuna regione doveva anticipare alla sede provinciale dell’Inps competente per territorio la somma necessaria alla copertura dei benefici autorizzati, nonché il costo per il servizio, reso con riferimento a tutto l’anno solare, relativo alle autorizzazioni concesse. Tale provvista, per ciascuno degli anni successivi alle autorizzazioni concesse, doveva essere accreditata dalle regioni alla sede Inps entro il 31 gennaio di ciascun anno. I predetti versamenti confluivano sulla contabilità speciale accesa presso ciascuna sede provinciale della Tesoreria di Stato, ovvero in un apposito conto corrente bancario già esistente intestato alla sede medesima. Le somme anticipate dovevano essere imputate in contropartita del conto acceso sulla suddetta contabilità speciale ed erano previste specifiche procedure di ripartizione, con una codicistica indicata espressamente per ciascuna regione all’interno della citata circolare n. 203.
Complessivamente, come ben si vede, il sistema vigente in quel periodo era caratterizzato da una complessa modalità di regolazione delle poste contabili tra le regioni, le Tesorerie provinciali dello Stato e le competenti sedi dell’Inps e, soprattutto, vedeva l’obbligo gravante in capo alle regioni di anticipazione dell’onere relativo alla defiscalizzazione, in vista del successivo riversamento di quanto distribuito dallo Stato a valere sulle risorse del Fondo. Sicuramente si trattava di un sistema piuttosto complesso anche per quanto riguarda la gestione dei rapporti tra l’Istituto, interessato esclusivamente in qualità di soggetto erogatore delle agevolazioni, e le singole realtà regionali, rappresentate dai centri per l’impiego, ai quali spettava l’approvazione dei programmi e la conseguente concessione delle agevolazioni.
Successivamente, il d. m. 4 febbraio 2010, modificato ed abrogato dal successivo d. m. del 27 ottobre 2011, aveva stabilito che le regioni e le province autonome fossero tenute a determinare l’entità del contributo concesso per ciascuna richiesta con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 12 della legge istitutiva del Fondo, erogando il contributo sull’arco di tre anni e assicurando la corrispondenza dello stesso al costo salariale realmente sostenuto dai datori di lavoro. L’erogazione di ciascuna delle annualità di durata del beneficio era, comunque, subordinata alla verifica da parte dei competenti servizi della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile, in quanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per cause non imputabili al lavoratore, il contributo doveva essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto di lavoro effettivamente intercorso.
Come già accennato in precedenza, le risorse del Fondo venivano distribuite
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annualmente alle regioni ed alle province autonome, in forza di specifici provvedimenti adottati dal Ministero del lavoro, sulla base dei criteri indicati nella stessa delibera di riparto e specificati nell’allegato riportante le quote regionali, che ne costituiva parte integrante18. Le regioni e le province autonome provvedevano alla concessione dei contributi all’assunzione a valere sulle risorse del Fondo, gestite con contabilità separata.
Il suddetto riparto fra le regioni, dunque, avveniva, come accennato sopra, in base alle assunzioni effettuate nell’anno antecedente al provvedimento di riparto delle risorse e l’incentivo era fissato in due misure: l’una non superiore al 60 per cento del costo salariale annuo lordo per ogni lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, ovvero per ogni lavoratore con handicap di natura intellettiva e psichica, assunto attraverso le convenzioni ex art. 11 della stessa legge19 e l’altra nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale annuo lordo per ogni lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa compresa fra il 67 il 79 per cento. Gli incentivi erano estesi anche ai datori di lavoro privati, non soggetti agli obblighi di legge, che avessero proceduto all’assunzione a
18 I criteri rappresentati nella tabella di ripartizione delle risorse fra le regioni ricomprendevano oltre al numero complessivo delle assunzioni intervenute nel corso dell’anno precedente (nel 2013 rispetto alla distribuzione del 2014) il numero dei contributi richiesti ai sensi dell’art. 13 c. 1 lett. d) ovvero rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro o per l’addestramento dei lavoratori disabili e la rimozione delle barriere architettoniche o l’apprestamento del telelavoro. Oltre a ciò trovavano applicazione i punteggi relativi all’applicazione delle diverse tipologie individuate dalla legge nel testo allora vigente che erano elencate alle lettere da a) a c) dell’art. 1.
19 L. n. 68/1999, art. 11 c. 1. “Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato……”
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tempo indeterminato di lavoratori con disabilità.
5. I fondi regionali per l’occupazione dei lavoratori disabili
L’art. 14 della legge 68/1999 ha previsto l’istituzione da parte delle regioni di un fondo regionale per l’occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo, dei quali, pur non essendo oggetto della presente trattazione, se ne riferisce, per completezza espositiva, in considerazione dei punti di contatto con la disciplina del Fondo nazionale.
Come riportato nella tabella inserita in appendice, tutte le regioni hanno adottato norme in materia e quasi tutte le regioni hanno individuato le iniziative da attuarsi a livello territoriale a valere sulle risorse dei fondi regionali.
Il funzionamento dei predetti fondi regionali è stato regolato dalla normativa regionale. Tali fondi erogano contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili, oltre che contributi destinati al rimborso forfettario delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli20 in favore dei lavoratori con ridotta capacità lavorativa (> al 50%), oltre che all’istituzione della figura del responsabile dell’inserimento nei luoghi di lavoro dei lavoratori disabili.
La provvista finanziaria dei predetti fondi, per espressa previsione normativa, è costituita, oltre che dalle liberalità di fondazioni e privati21, dalle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, a termini dell’art. 1522 della l. n. 68/1999, nei confronti delle imprese private e degli enti pubblici economici, nonché dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nella misura prevista dal
20 A proposito di accomodamenti ragionevoli deve rammentarsi quanto disposto dall’art. 3, c. 3-bis, d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, recante norme di attuazione della direttiva 2000/78/Ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in merito all’obbligo gravante sui datori di lavoro pubblici e privati di adottare tali accomodamenti per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
21 Con d.m. 4 marzo 2020 sono state definite le modalità di versamento delle somme che i soggetti privati devolvono a titolo spontaneo e solidale all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riversate nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
22 Ai sensi dell'articolo 15 si prevede l'irrogazione da parte delle direzioni provinciali del lavoro di sanzioni amministrative nei confronti delle imprese private e degli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di legge. In particolare, sono previste sanzioni amministrative dell’importo complessivo di 635 euro per ritardato invio del prospetto informativo, concernente i dati che il datore di lavoro deve comunicare circa il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi di quelli rientranti nella quota di riserva, nonché i posti disponibili e relative mansioni per i soggetti tutelati dal collocamento mirato. È prevista una maggiorazione per ogni giorno di ulteriore ritardo di 30 euro. Sanzioni sono stabilite anche per il mancato rispetto dell’obbligo di impiego dei soggetti appartenenti alle categorie tutelate o del mancato versamento della quota d’obbligo per un importo pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo, che viene adeguato ogni cinque anni con apposito decreto del Ministero del lavoro. Le relative risorse vengono destinate a foraggiare i fondi regionali di cui all’art. 14 della legge n.68/1999.
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c. 4 del citato articolo.
Nella tabella inserita anch’essa in appendice, si dà conto delle risorse stanziate nei bilanci regionali per finanziare il fondo regionale per il lavoro disabili nelle annualità 2016, 2017 2018. Il finanziamento del Fondo non si mostra costante negli anni, fatta eccezione per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Xxxxxx-Romagna e Toscana oltre alla Provincia autonoma di Trento. Nelle altre realtà regionali il finanziamento del Fondo appare discontinuo e in molti casi assente. Tale ultima circostanza ha caratterizzato realtà regionali interessanti bacini di utenza molto ampi, questo il caso in primis del Lazio, della Campania, della Sicilia e ovviamente anche di altre Regioni tra cui Calabria e Puglia.
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CAPITOLO II
IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Sommario: 1. Il funzionamento del Fondo negli anni 2016 - 2021 – 2. Il procedimento di presentazione e accettazione delle istanze. – 3. La sospensione, l’esenzione e gli esoneri dall’obbligo assunzionale – 4. Gli accomodamenti ragionevoli ed il loro finanziamento. – 5. L’incremento occupazionale netto – 6. L’adeguatezza delle risorse da trasferire all’Inps.
1. Il funzionamento del Fondo negli anni 2016 - 2021
Il sistema di erogazione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito ai sensi dell’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 6823, ha visto profondamente modificato il suo funzionamento a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
A far data dal 1° gennaio 2016 è stato superato il descritto sistema con l’introduzione
23 Art. 13, l. n. 68/1999 incentivi alle assunzioni 1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi: a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
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della corresponsione dell’incentivo, per un periodo massimo di 3 anni (5 anni per la disabilità psichica), mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili da parte dell’Inps a favore dei datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori disabili.
I datori di lavoro in questione, i quali non erano stati in grado, con il sistema precedente, di conoscere in anticipo la quantità delle risorse a disposizione e i tempi di fruizione del beneficio, con il sistema introdotto dal d.lgs. n. 151/2015 hanno potuto avere contezza delle risorse disponibili già al momento dell’assunzione, al fine di poter opportunamente programmare tali assunzioni fuori dall’obbligo.
Inoltre, mentre il vecchio sistema prevedeva che l’incentivo fosse costituito da un contributo all’assunzione avvenuta a tempo indeterminato attraverso l’applicazione delle convenzioni, quello attuale consente di incentivare tutte le assunzioni a tempo indeterminato, anche in assenza delle convenzioni, e le assunzioni a tempo determinato per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica di durata non inferiore ad un anno.
Attuazione art. 13 l. 12 marzo 1999, n. 68 | |
Ante d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 | Ex d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 |
Misura incentivo = < 60% del costo del salario annuo lordo Lavoratore con disabilità >79% Lavoratore con disabilità intellettuale o psichica e rientrante nelle categorie tabellate I-III | Misura incentivo = 70% retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali Durata max 36 mesi Lavoratore con disabilità >79% |
Misura incentivo = < 25% del costo del salario annuo lordo Lavoratore con disabilità=>67% =<797% Lavoratore con disabilità intellettuale o psichica e rientrante nelle categorie tabellate IV-VI | Misura incentivo = 35% retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali Durata max 36 mesi Lavoratore con disabilità =>67% =<797% |
Datori di lavoro non soggetti ad obblighi assunzionali ex lege | Lavoratore con disabilità intellettuale o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa =>45% Misura incentivo = 70% retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali Durata max 60 mesi |
Fonte: Corte dei conti
La misura dell’incentivo è pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa > 79 per cento, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i lavoratori disabili, assunti a tempo indeterminato, con una riduzione compresa fra il 67 ed il 79 per cento la misura dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro è pari al 35 per cento dell’anzidetta retribuzione mensile lorda.
La durata del beneficio è estesa a cinque anni nel caso di assunzioni di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica, che riduca la capacità lavorativa per una percentuale superiore al 45 per cento. La misura dell’incentivo, in questo caso, è pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
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2. Il procedimento di presentazione e accettazione delle istanze
Alla luce delle citate disposizioni, introdotte dall’art. 10 del d.lgs. n. 151/2015, l’Inps, una volta ricevuta, sull’apposito portale telematico, la domanda da parte del datore di lavoro interessato, è tenuto a fornire risposta, entro cinque giorni in ordine all’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo, positiva ovvero negativa24. A seguito della prenotazione, entro un termine ristretto di sette giorni, pena la decadenza, il datore deve provvedere alla comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto di lavoro con il disabile. L’Istituto provvede, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione per cassa sul Fondo, al riconoscimento dell’incentivo sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, sempre che a questa abbia fatto seguito l’effettiva stipula del relativo contratto. Infatti, in caso contrario, l’istanza, come accennato sopra, decade e le risorse riservate in suo favore vengono rimesse a disposizione di altri potenziali beneficiari.
L’Inps ha il compito di monitorare le minori entrate derivanti dall’applicazione dei benefici concessi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori disabili con riferimento alla durata dell’incentivo ed a tal fine invia relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia.
Le risorse annualmente stanziate sul cap. 3892 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro sono dallo stesso trasferite, come ricostruito nella parte di referto specificamente dedicata a questo aspetto (cfr. infra Cap. III, par. 1), con apposito provvedimento.
24 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 10 c. 1-ter “……………..A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione, determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente”.
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3. La sospensione, l’esenzione e gli esoneri dall’obbligo assunzionale
La disciplina recata dalla legge n. 68/1999, a fronte degli obblighi di assunzione gravanti sulle imprese e sui datori di lavoro ai sensi degli articoli 1 e 325, prevede le tipologie di attività lavorative per le quali è escluso l’obbligo (personale viaggiante e navigante nel settore dei trasporti e dell’autotrasporto e degli impianti a fune, il personale di cantiere del settore edile). Oltre a ciò le norme consentono la sospensione del predetto obbligo per la durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, individuati nelle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale.26
In aggiunta alle esclusioni dall’obbligo di assunzione, secondo le quote di riserva, sono previste fattispecie di esonero parziale, ai commi 3 e 3-bis del citato art. 527. In particolare, ai sensi del comma 3, i datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici che, in considerazione delle speciali caratteristiche dell’attività dagli stessi svolta, non sono in condizioni di assumere l’intera percentuale dei disabili oggetto di obbligo, possono essere esonerati parzialmente, a domanda, a condizione che versino, al momento della presentazione dell’istanza, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, un contributo pari a euro 39,21, per ciascuna unità disabile non assunta e per ogni giorno lavorativo del periodo d’obbligo28.
Ogni regione determina criteri e modalità per il pagamento, la riscossione ed il versamento dei predetti contributi, stabilendo, al contempo, la periodicità con la quale il datore di lavoro è chiamato a trasmettere al servizio competente territorialmente i versamenti effettuati a tale titolo. In caso di mancato o inesatto versamento, il suddetto servizio assegna
25 Obblighi consistenti nell’assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie individuate nella misura del 7 per cento dei lavoratori occupati in caso di datore di lavoro con 50 e più dipendenti, di due lavoratori se le risorse umane sono comprese fra 36 e 50 pendenti e un solo lavoratore disabile ove l’attività occupi un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35.
26 All'art. 4 del regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di assegnazione della sospensione degli obblighi di assunzione, concedibile a favore del datore di lavoro privato che presenti ai competenti uffici territoriali una domanda corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la ricorrenza delle condizioni che la consentono. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti previsti dall'art.3, c. 5 della legge n.68/2015. In attesa dell'emanazione del provvedimento definitivo di sospensione, il datore di lavoro può chiedere la concessione di una sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile per una sola volta.
27 Per quota di esonero deve intendersi il numero di lavoratori con disabilità per cui si autocertifica l’esonero dall’obbligo ex art. 5 l. n. 68/1999.
28 La materia degli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali è stata specificatamente regolata dal d.m. 7 luglio
2000 n. 357, ove si prevede, fra l’altro, che l’autorizzazione all’esonero parziale possa essere concessa per un periodo di tempo determinato, sulla base di apposita domanda, presentata dai datori di lavoro interessati, adeguatamente motivata, in ordine alle speciali condizioni di attività che consentono l’esonero. In questo caso, la competenza a concedere l’esonero spetta ai servizi territorialmente incaricati, i quali ricevono le richieste e verificano la sussistenza delle condizioni con riferimento alla tipologia della prestazione richiesta, alla pericolosità connessa al tipo di attività svolta nell’impresa, anche derivante da condizioni ambientali e dalle particolari modalità di svolgimento delle lavorazioni. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il datore di lavoro che abbia fatto richiesta dell’esonero, al momento della presentazione della domanda, è tenuto a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili il contributo indicato.
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al datore di lavoro inadempiente un congruo termine, nel corso del quale lo stesso trasmette le comunicazioni necessarie al servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro presso la quale è stato chiesto l’esonero. Nel caso in cui il datore di lavoro, che ha richiesto l’esonero, non ottemperi, neppure a seguito dell’irrogazione della sanzione amministrativa, al versamento del contributo da lui dovuto, secondo le modalità stabilite, il servizio deve provvedere, con apposito provvedimento, a dichiarare la decadenza dall’esonero.
Diversamente, sono destinati ad incrementare le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili i contributi esonerativi, versati dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici che occupino addetti in lavorazioni, cosiddette a rischio elevato, che comportino il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore a 60 per 1000. Questi ultimi hanno la possibilità di autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne gli addetti e sono tenuti a versare, a tal fine, un contributo nella misura di euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato29. Per quanto riguarda la concessione di tale ultima forma di esonero ex art. 5 c. 3-bis della legge n. 68/1999 le competenze e i requisiti sono dettati dal decreto ministeriale 10 marzo 201630.
Sulla base di quanto sopra ricostruito emerge chiaramente come il Fondo in esame risulti finanziato non solamente dalle risorse provenienti dalla legge di bilancio e dalle successive eventuali variazioni, intervenute in corso d’esercizio, ma anche sulla base delle entrate versate a termini dell’art. 5 co. 3-bis al capitolo 2573 pg. 15 e di quelle versate sullo stesso capitolo ma sul diverso pg. 17, rinvenienti dalle liberalità disposte da parte di soggetti privati, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 4 marzo 202031. Le predette
29 Il primo versamento del contributo dovuto per l’esonero deve essere effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione ed esso copre un periodo trimestrale, in quanto ogni trimestre, entro il giorno 10 del mese successivo al termine, deve essere effettuato il versamento che copre l’intero trimestre successivo con la modalità del bonifico bancario ordinario. Nel caso di inesatto versamento dei contributi, i servizi per il collocamento mirato assegnano un termine al datore di lavoro inadempiente, decorso il quale, trasmettono la comunicazione dell’inadempienza all’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente, il quale ultimo deve provvedere al calcolo delle maggiorazioni, sulla base dell’entità dell’infrazione rilevata, procedendo alla notifica del verbale di contravvenzione e dall’irrogazione delle sanzioni.
30 Ai fini della fruizione dell’esonero in condizione di autocertificazione, i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione. Quest’ultima deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, attraverso la banca dati del collocamento mirato, che è stata istituita ai sensi dell’articolo 9 c. 6-bis della legge n. 68/1999, come introdotto dall’art. 8 del d.lgs. n. 151/2015, avvalendosi del modello allegato al citato d.m. L’autocertificazione presentata deve contenere obbligatoriamente una serie di elementi informativi e dichiarazioni rese da parte del datore di lavoro. Contestualmente alla presentazione dell’autocertificazione, il datore di lavoro, ai fini dell’ottenimento dell’esonero autocertificato, deve versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo per ciascun lavoratore con disabilità per il quale si autocertifichi l’esonero, nella misura di euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore non occupato.
31 Ai sensi dell’art. 13, c. 4 bis, introdotto dal d. l. n. 101/2019 ulteriore fonte di finanziamento del Fondo sono i versamenti spontanei da parte di privati a titolo solidale versati all’entrate dello Stato per essere poi riassegnate al cap. 3892.
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entrate, versate al citato cap. 2573, vengono successivamente riassegnate nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al capitolo 3892, destinato al finanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (cfr. infra Cap. IV par.1).
4. Gli accomodamenti ragionevoli ed il loro finanziamento
Ai sensi della vigente disciplina non sono più finanziabili a valere sulle risorse del Fondo nazionale gli accomodamenti ragionevoli per l’adeguamento del posto di lavoro alle necessità dei lavoratori disabili, che attualmente trovano finanziamento nei fondi regionali per l’occupazione dei disabili (sul punto cfr. supra Cap. I par. 5). La questione non appare di secondaria importanza considerati i risvolti sull’adeguamento alla disciplina euro-unitaria (Direttiva 2000/78/Ce)32 e alla stessa Convenzione Onu (art.5), ove gli accomodamenti ragionevoli richiesti al datore di lavoro sono parte integrante della tutela del diritto al lavoro nei confronti delle persone disabili. La loro obbligatorietà a livello nazionale risulta sancita a termini dell’art. 3, c. 3-bis del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, come modificato dall’art. 9 c. 4-ter del
d. l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 99, ove, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e la piena eguaglianza delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli come definiti dalla Convenzione Onu. La disposizione nazionale riprende quanto contenuto nell’art. 5 della citata Direttiva 78 in materia di eguaglianza e non discriminazione, la quale assegna al datore di lavoro il compito di adottare le soluzioni ragionevoli che consentano al disabile di poter accedere al luogo di lavoro e di prestare la propria attività o ricevere una formazione professionale. Viene individuato, altresì, un limite di proporzionalità delle soluzioni adottabili, che non devono richiedere un dispendio di risorse per il datore eccessivo, lì dove tale valutazione dovrà essere fatta caso per caso, con riferimento alle dimensioni dell’azienda ed alle disponibilità finanziarie della stessa.
Di accomodamenti ragionevoli si è occupata la Presidenza del Consiglio dei ministri nella direttiva del 24 giugno 2019, n. 1 (G.U. 11 settembre 2019, n. 213) relativa al collocamento obbligatorio delle categorie protette, ai sensi degli articoli 35 e 39 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della l. n. 68/1999, al fine di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per
32 La norma è tata introdotta a causa della condanna comminata dalla Corte di Giustizia europea all’Italia (causa C- 312/11) per la mancata attuazione dell’art. 5 della dir. 2000/78/Ce che prevede l’adozione da parte del datore di lavoro di soluzioni ragionevoli, al fine di rendere l’ambiente di lavoro adatto al disabile nella prestazione lavorativa o nella formazione professionale.
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i beneficiari del collocamento obbligatorio e assicurare una corretta ed omogenea applicazione della normativa di riferimento, tanto per il lavoro privato quanto per quello presso le pubbliche amministrazioni. Gli stessi accomodamenti sono richiamati espressamente nei criteri da applicare, ai sensi dell’art. 2, l. 22 dicembre 2021, n. 227, nell’esercizio della delega da parte del Governo in materia di disabilità, con riferimento alla realizzazione dei progetti che consentano di favorire la partecipazione delle persone con disabilità ai diversi ambiti della vita sociale, con particolare riferimento ai contesti scolastico e lavorativo33.
Con il nuovo sistema non sono più finanziabili, a valere sulle risorse del Fondo, gli accomodamenti ragionevoli per l’adeguamento del posto di lavoro a favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa > 50%34, per i quali si prevede ora il finanziamento da parte dei fondi regionali, ove istituiti (cfr. supra Cap. I par.5).
Ad oggi, l’attuazione a macchia di leopardo della disposizione non sembra in linea con
quanto previsto dall’art. 27 della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, che impegna, fra l’altro, gli Stati aderenti a garantire che le stesse possano fruire di accomodamenti ragionevoli sui luoghi di lavoro, necessitando dell’individuazione ancora di là da venire dei Lep.
5. L’incremento occupazionale netto
La condizione fondamentale alla quale risulta assoggettata l’attribuzione dell’incentivo in esame è che l’assunzione del lavoratore disabile comporti un incremento occupazionale della relativa categoria rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Tale circostanza, alla luce della giurisprudenza comunitaria35, deve essere valutata
33 Sul punto si vedano anche i contenuti dei due Programmi di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, adottati rispettivamente con D.P.R. 4 ottobre 2013 (I programma 2014- 2015) e con D.P.R. 12 ottobre 2017 (II programma 2018-2019).
34 Questo costituisce un problema assai delicato, in quanto impinge sulla natura stessa degli obblighi assegnati al datore di lavoro e sul bilanciamento dei diritti costituzionalmente tutelati, che vedono da una parte il diritto alla non discriminazione del lavoratore disabile o che è divenuto inabile al lavoro in un successivo momento e dall’altra parte la libertà di iniziativa economica che consente all’imprenditore di scegliere liberamene l’organizzazione della sua azienda. La ricerca di soluzioni ragionevoli (peraltro non esiste nella normativa nazionale un’elencazione degli aggiustamenti che il datore di lavoro deve porre in essere, esemplificativamente annoverati nel considerando n. 20 della direttiva 2000/78/ Ue) potrebbe finire col tradursi in un onere assistenziale a carico del privato datore di lavoro, mentre appare chiara la centralità dell’intervento pubblico a sostegno della categoria dei lavoratori disabili. In questo senso, tuttavia, si corre il rischio di travisare definitivamente, a distanza di oltre vent’anni dalla sua entrata in vigore, la ratio stessa della l. n. 68/1999, che era riuscita a collocare il diritto al lavoro dei disabili in un’ottica meno assistenziale e più promotrice di un ruolo attivo della loro professionalità, da intendersi non certo come onere, bensì come valore aggiunto per l’attività di impresa. In questo senso gli accomodamenti ragionevoli si includono nel sistema antidiscriminatorio di matrice europea. Sul punto vedasi la giurisprudenza della Suprema Corte ex plurimis Cass. civ. Sez. lavoro, sent. 12 novembre 2019, n. 29289.
35 Corte di Giustizia Europea sentenza del 2 aprile 2009 n. C-415/07 ove viene precisato, fra l’altro, che per creazione
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come incremento netto di dipendenti occupati a tempo pieno per un anno nello stabilimento, lì dove il secondo termine di paragone non è costituito dall’organico dell’impresa al giorno dell’assunzione. Il raffronto va effettuato fra il numero medio di unità di lavoro annue (U.L.A.) dell’anno precedente all’assunzione e il numero medio di unità di lavoro annue dell’anno successivo all’assunzione. Non è richiesta la ricorrenza del predetto presupposto nel caso in cui, come previsto dall’art. 33 del Reg. Ue n. 651/201436, i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi disponibili a seguito di: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa (resta quindi applicabile in tutti i casi di licenziamento per riduzione del personale). L’anzidetto parametro, per espressa previsione della circolare Inps n. 99, deve essere valutato in relazione all’intera struttura organizzativa datoriale e non con riferimento a singole unità produttive37.
La valutazione viene operata in concreto dall’azienda per ciascuna assunzione per la quale la stessa abbia chiesto di avvalersi del beneficio e, per quanto è dato intendere dalle risposte fornite dall’Inps, non costituisce oggetto di verifica da parte dello stesso Istituto e neppure da parte del Ministero, sebbene la sua ricorrenza rappresenti condicio sine qua non per poter usufruire dell’incentivo e l’eventuale venir meno, in un momento successivo all’assunzione, faccia decadere il beneficio concesso38.
6. L’adeguatezza delle risorse da trasferire all’Inps
L’adeguatezza delle risorse stanziate annualmente per il Fondo, secondo le vigenti disposizioni, dovrebbe essere valutata dal Governo con cadenza triennale, unitamente alla verifica degli effetti delle disposizioni della legge n. 68/1999 vigenti dopo le modifiche alla
di posti di lavoro si deve intendere “la creazione netta, comportante almeno un posto supplementare rispetto all’organico, calcolato come media su un certo periodo, (non inferiore ai cinque anni) dell’impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell’organico e, quindi, senza creazione di nuovi posti di lavoro non rappresenta una creazione effettiva di occupazione…….Si deve, quindi, detrarre dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso del periodo considerato, il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo”.
36 L’art. 33 del Reg. Ue n. 651/2014, in materia di aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazione salariali, subordina la compatibilità con il mercato interno di tali aiuti ad alcuni requisiti ed in particolare che i costi corrispondano a quelli salariali sostenuti durante il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato.
37 Il computo della forza lavoro mediamente occupata in un’azienda, in forza dell’. art. 31, c. 1, let. f) del d.lgs. n. 150/2015, viene effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di impresa unica di cui all’art. 2 par. 2 Reg. Ue n. 1408/2013.
38 Risulta prevista anche la possibilità di un reintegro nel beneficio del datore di lavoro, ove questi riesca a dimostrare il ripristino della condizione richiesta con una successiva verifica del parametro.
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disciplina dell’incentivo, introdotte dal decreto legislativo 151 del 2015.
L’attuazione delle citate norme non prevede l’adozione da parte del Governo di specifici atti ma è stata oggetto di costante attenzione da parte dell’Amministrazione.
Nelle annualità precedenti al 2014, l’inadeguatezza delle risorse del Fondo è stata il portato di provvedimenti di taglio delle risorse in termini di spending review, tanto da rendersi necessario l’intervento del legislatore, al fine di garantire risorse da ripartire durante l’anno nel 2013 e nel 2014 rispettivamente per 10 e 20 milioni di euro. Solo con la legge di stabilità del 2015 all’anzidetta dotazione aggiuntiva di 20 milioni è stata riconosciuta stabilità strutturale.
Le modifiche introdotte nelle modalità di erogazione dell’incentivo, a partire dal 1° gennaio 2016, e anche le nuove forme di alimentazione del Fondo, attraverso il versamento di contributi esonerativi da parte di datori di lavoro che ricorrono all’autocertificazione dell’esonero, hanno confermato la necessità di un processo di costante verifica della dotazione del Fondo.
A fronte di tale verifica è emersa, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema di erogazione delle risorse del Fondo e il contestuale incremento delle richieste di incentivo, la necessità di adeguare lo stanziamento, al fine di evitare interruzioni nel riconoscimento del beneficio ai datori di lavoro. A dimostrazione di ciò, nel corso dell’anno 2017 è stato necessario adeguare la disponibilità del Fondo con un incremento di ben 58 milioni di euro.
Non è stato possibile nel 2018 adeguare la dotazione ma anche in quell’anno è apparso evidente la sua scarsezza. E, quindi, della legge di bilancio 2019 gli uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro del lavoro hanno segnalato, come riferito dall’Amministrazione del lavoro, che sulla base dell’evidenza dei primi due anni di applicazione del nuovo sistema, ribaltata su un profilo massimo di sei anni per ciascuna tipologia di disabilità, il fabbisogno ammontava a circa 85 milioni di euro. Poiché la dotazione annuale del fondo risultava pari a 30 milioni di euro, è apparso necessario un incremento annuale del Fondo di almeno 55 milioni di euro. L’auspicato intervento non ha avuto seguito ed in tal senso il legislatore ha disposto solamente nella legge di bilancio 2020, prevedendo, a partire dal 2022, uno stanziamento pari a euro 76.915.742.
Il quadro finanziario evidenziato e la necessità costante di un incremento delle risorse a fronte del fabbisogno crescente nelle annualità osservate, ha reso palese, come affermato dall’Amministrazione, la difficoltà di dar seguito all’opzione, ex art. 13, c. 4, l. n. 68/1999, di destinare una quota pari al 5% delle risorse complessivamente stanziate all’utilizzo previsto dal legislatore e cioè per interventi di carattere sperimentale, aventi ad oggetto l’inclusione
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lavorativa delle persone disabili. Infatti, secondo quanto argomentato dall’Amministrazione in sede istruttoria, una diversa destinazione delle risorse avrebbe comportato la limitazione delle assunzioni incentivanti a valere sul Fondo.
La Presidenza del Consiglio, nel corso dell’istruttoria, ha precisato di non aver avuto alcun ruolo, anche quando il riparto delle risorse del Fondo è stato attuato con dpcm, nella definizione dell’adeguatezza delle stesse rispetto alle esigenze espresse a livello territoriale, giacché la titolarità delle anzidette risorse è attribuita al Ministero del lavoro che annovera il relativo capitolo di bilancio nel proprio stato di previsione della spesa.
Il Ministero, al quale è stata rivolta analoga richiesta in merito, ha fatto presente che per individuare il fabbisogno effettivo di risorse da destinare al Fondo in esame è stato necessario da parte dell’Inps un monitoraggio protratto nel tempo, a causa dell’andamento non costante delle erogazioni, che, pur essendo incrementate a partire dal 2016, tuttavia, hanno mostrato delle battute di arresto sia nel 2018 che nel 2020 (secondo quanto asserito dal Ministero, a causa della crisi pandemica). In generale (vedasi sul punto infra Cap. IV par.2), il dato che è emerso è stato quello dell’insufficienza delle risorse stanziate a inizio d’anno, che ha reso necessaria l’adozione di provvedimenti di variazione incrementale in corso d’esercizio e, successivamente, in forza di quanto disposto dalla l. n. 160/2019, l’incremento dello stanziamento annuale si è attestato su complessivi 71,95 mln di euro per il 2020 ed il 2021 ed ha raggiunto 76,91 mln di euro per il 2022.
Conclusivamente, deve evidenziarsi che l’Amministrazione, sulla base degli accantonamenti del primo biennio (2016-2017), ha stimato il fabbisogno annuale del Fondo in circa 86 mln di euro, prevedendo, al contempo, un ritorno dei flussi assunzionali ai valori registrati in quelle due annualità.
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CAPITOLO III
LA GESTIONE DEL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Sommario: 1. I provvedimenti annuali di riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili:
1.1. anni 2014-2015 – 1.2. anni 2016-2021. – 2. Le competenze di gestione affidate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i risultati conseguiti. – 2.1. Le attività ispettive. – 3. Le competenze di gestione del Fondo affidate all’Inps. – 3.1. Monitoraggio degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori con disabilità. - 4. Le competenze affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. – 5. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. – 6. La Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. – 7. La banca dati del collocamento mirato.
1. I provvedimenti annuali di riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
1.1. Anni 2014-2015
Il riparto del Fondo, come accennato sopra, fra le regioni e le province autonome era originariamente effettuato ogni anno dal Ministero del lavoro con apposito decreto, proporzionalmente alle richieste39 presentate dai datori di lavoro privati e ritenute ammissibili al beneficio nell’anno t-1. Con lo stesso decreto il Ministero provvedeva alla definizione di criteri e modalità per la ripartizione (d. m. 4 febbraio 2010 e il successivo d. m. 27 ottobre 2011). Di seguito si riportano le tabelle tratte dagli allegati dei decreti ministeriali relativi alle annualità 2014 e 2015 di data rispettivamente 12 maggio 2014 e 27 maggio 2015.
39 Le regioni comunicavano al Ministero le richieste di contributo ricevute sulla base delle quali veniva determinato
l’importo finanziario spettanti a ciascuna regione.
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Tabella n. 1 - Ripartizione regionale delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2014
Quota Fondo assegnato | % distribuzione regionale | Numero assunzioni | Costo salariale annuo | Contributo richiesto ex art. 13. c. 1, lett. d) | |
TOTALI NAZIONALI | 21.845 .924,00 | 100,00% | 1.464 | 28.679.169 | 123.466 |
Regione | |||||
Valle D'Aosta | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Piemonte | 3.710.768,29 | 16,99% | 247 | 5.252.713,00 | 0,00 |
Liguria | 452.994,93 | 2,07% | 30 | 596.494,00 | 0,00 |
Lombardia | 4.700.064,10 | 21,51% | 296 | 6.463.022,00 | 0,00 |
Veneto | 4.764.722,75 | 21,81% | 298 | 5.686.387,00 | 24.817,00 |
Friuli Venezia Giulia | 695.094,46 | 3,18% | 49 | 909.872,00 | 0,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 973.357,45 | 4,46% | 59 | 1.128.596,00 | 0,00 |
Toscana | 1.052.101,87 | 4,82% | 80 | 1.248.092,00 | 93.649,00 |
Marche | 866.449,92 | 3,97% | 69 | 1.174.434,00 | 0,00 |
Umbria | 220.556,19 | 1,01% | 14 | 308.986,00 | 0,00 |
Lazio | 1.639.182,98 | 7,50% | 96 | 2.273.108,00 | 0,00 |
Abruzzo | 193.827,62 | 0,89% | 19 | 318.661,00 | 0,00 |
Molise | 0,00 | 0,00% | o | 0,00 | 0,00 |
Campania | 181.446,11 | 0,83% | 16 | 195.436,00 | 0,00 |
Puglia | 452.342,56 | 2,07% | 53 | 655.911,00 | 0,00 |
Basilicata | 110.113,74 | 0,50% | 5 | 124.693,00 | 0,00 |
Calabria | 618.698,22 | 2,83% | 38 | 731.556,00 | 5.000,00 |
Sicilia | 634.697,27 | 2,91% | 45 | 841.058,00 | 0,00 |
Sardegna | 579.505,54 | 2,65% | 50 | 770.150,00 | 0,00 |
Fonte: Corte dei conti d. m. 12 maggio 2014
Come emerge dalla lettura della tabella sopra riportata le assunzioni di lavoratori disabili nel corso dell’anno 2013, di riferimento per il riparto delle risorse anno 2014, sono state pari a 1.464 unità, delle quali la parte più rilevante si è concentrata nelle Regioni con il numero più alto di assunzioni ovvero: Veneto (298), Lombardia (296), Piemonte (247) e Lazio (96).
Il corrispondente costo salariale è stato pari a 28,68 mln di euro, a fronte di una quota complessiva annuale di Fondo assegnato pari a 21,84 mln di euro. Inoltre, deve osservarsi che solo in tre Regioni, specificatamente Calabria, Toscana e Veneto sono state distribuite risorse anche con riferimento alla lett. d) del c. 1 dell’art.13, nella versione allora vigente, che prevedeva il rimborso forfettario delle spese necessarie per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro all’accoglienza dei lavoratori disabili, ivi compresa l’eliminazione delle barriere architettoniche e per la predisposizione di tecniche di telelavoro (sul punto degli accomodamenti ragionevoli v. supra Cap. II par. 4).
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Tabella n. 2 - Ripartizione regionale delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2015
Quota Fondo assegnato | % distribuzione regionale | Numero assunzioni | Costo salariale annuo | Contributo richiesto art. 13. c. 1, lett. d) | |
TOTALI NAZIONALI | 21.910.107 | 100,00% | 1.121 | 22.578.521 | 74.680 |
Regione | |||||
Valle D'Aosta | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Piemonte | 1.614.774,89 | 7,37% | 95 | 1.821.988,00 | 0,00 |
Liguria | 635.393,10 | 2,90% | 32 | 721.410,00 | 0,00 |
Lombardia | 5.639.661,54 | 25,74% | 266 | 5.898.223,00 | 0,00 |
Veneto | 3.869.324,90 | 17,66% | 187 | 3.701.961,00 | 0,00 |
Friuli Venezia Giulia | 788.763,85 | 3,60% | 47 | 850.157,00 | 0,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 1.207.246,90 | 5,51% | 63 | 1.332.019,00 | 0,00 |
Toscana | 1.553.426,59 | 7,09% | 73 | 1.453.197,00 | 74.312,00 |
Marche | 920.224,49 | 4,20% | 52 | 1.049.881,00 | 0,00 |
Umbria | 135.842,66 | 0,62% | 9 | 143.249,00 | 0,00 |
Lazio | 2.637.976,88 | 12,04% | 124 | 2.570.996,00 | 0,00 |
Abruzzo | 166.516,81 | 0,76% | 11 | 202.693,00 | 0,00 |
Molise | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Campania | 446.966,18 | 2,04% | 28 | 460.585,00 | 0,00 |
Puglia | 374.662,83 | 1,71% | 29 | 417.917,00 | 0,00 |
Basilicata | 304.550,49 | 1,39% | 14 | 264.489,00 | 0,00 |
Calabria | 352.752,72 | 1,61% | 25 | 438.515,00 | 0,00 |
Sicilia | 663.876,24 | 3,03% | 35 | 649.072,00 | 368,00 |
Sardegna | 598.145,92 | 2,73% | 31 | 602.169,00 | 0,00 |
Fonte: Corte dei conti d. m. 27 maggio 2015
Per la successiva annualità 2015, come esposto nella tabella sopra riportata, la quota di Fondo distribuita è stata pari a 21,9 mln di euro, a fronte di 1.121 assunzioni effettuate nel 2014, con un costo salariale sostenuto pari a complessivi 22,58 mln. Si è registrata una generale riduzione del numero delle assunzioni, che si sono concentrate, tuttavia, nelle stesse Regioni che hanno fatto registrare, nell’anno t-1, il numero più elevato di assunzioni ed in particolare in Lombardia, ove sono state pari a 266, nel Veneto (187), nel Lazio, ove sono ammontate a 124, con un incremento rispetto al 2013, mentre il Piemonte ha mostrato una riduzione (95) del dato alla stregua della Lombardia e del Veneto. Solo due le regioni che nella distribuzione delle risorse sono state interessate dall’adozione di provvedimenti ex art. 13, c. 1 lett. d), ovvero Toscana e Sicilia.
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1.2. Anni 2016-2021
A partire dal 2016, come già precisato, è stato superato il sistema di riparto annuale delle risorse alle regioni e stabilita la diretta erogazione da parte dell’Inps. Con lo stesso decreto annuale deve essere, altresì, definito l’ammontare delle risorse da attribuire al Ministero del lavoro per finanziare sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
In ordine alle motivazioni che hanno indotto il legislatore ad apportare queste modifiche alle disposizioni precedentemente vigenti, l’Amministrazione, nel corso dell’istruttoria, ha fatto presente che il meccanismo di gestione del Fondo, come originariamente concepito non era molto efficiente. Tale osservazione, peraltro, collima perfettamente con quanto considerato nella relazione tecnica che accompagnava il d.lgs. n.151/2015, a proposito del fatto che l’intervento come precedentemente strutturato (computo delle risorse basato sulla definizione degli indici numerici derivanti dalle precedenti annualità) aveva dimostrato carenza di certezza delle risorse per i datori di lavoro, le cui assunzioni avvenivano prima dell’erogazione dell’incentivo ed a prescindere dalla stessa. In tal modo, di fatto, risultava assai limitata la programmabilità delle disponibilità finanziarie per le assunzioni di lavoratori disabili, oltre l’obbligo di legge, e l’incertezza finiva con il ripercuotersi negativamente proprio nei confronti di una categoria di lavoratori quanto mai bisognosa di tutela.
A ciò deve aggiungersi che, se per gli anni 2012 e 2013 le risorse destinate al Fondo dalla legge di bilancio sono state successivamente prosciugate per fare luogo alle misure introdotte dalla spending review , le modifiche recate dal d.lgs. n. 151/2015 hanno previsto un incremento di 20 mln di euro a partire proprio dal 2015. Anno in cui ci sono state più risorse a disposizione del Fondo, ma anche anno in cui, in forza di quanto disposto dalla l. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità per il 2017), le stesse risorse, trasferite alle regioni e non impegnate per la corresponsione dei benefici a favore dei datori di lavoro, sono state attribuite ai fondi regionali per l’occupazione dei disabili (eventualmente istituiti, vedasi supra Cap. I, par. 5), per essere prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015, non coperte dal Fondo nazionale.
Incrementi della dotazione del Fondo si sono resi necessari negli anni successivi in ragione dell’endemica carenza di risorse, lamentata in diverse occasioni dall’Inps, al fine di evitare l’interruzione nell’erogazione del beneficio in corso d’anno.
Al riguardo, deve osservarsi che nella scelta del legislatore di trasferire le risorse del
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Fondo non più alle regioni ma direttamente all’Inps, un ruolo importante è stato giocato dalla farraginosità del meccanismo a livello di strutture regionali, comportante effetti di distribuzione a macchia di leopardo degli incentivi sul territorio nazionale. In questo senso, appariva preferibile un unico soggetto istituzionale che si occupasse, con un’articolazione a livello territoriale capillare, di procedure comuni a tutte le regioni gestite con modalità uniformi su tutto il territorio nazionale e garantisse omogeneizzazione e semplificazione delle procedure, con positive ricadute in termini di ampliamento della platea dei beneficiari che, in effetti, si sono registrate nelle due annualità immediatamente successive.
Nella tabella di seguito riportata sono esposti i decreti di riparto adottati negli anni 2016-2021.
Tabella n. 3 - Provvedimenti di attribuzione fondi all'Inps anni 2016-2021
(valori in euro)
DM | Dispositivo | Importo | Tot. DM | Tot. anno |
24 febbraio 2016 | Art. 1, co. 1: a decorrere dall'anno finanziario 2016 all'INPS sul "X.xx diritto al lavoro dei disabili" art. 13, c. 4, L. 68/1999 sono trasferite risorse per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro pari a 20 mln | 20.000.000 | 21.915.742 | Anno 2016 |
Art.1 (Risorse attribuite all'INPS), co. 2: per l'A.F. 2016 sono trasferite su detto Fondo € 915.742 | 915.742 | |||
Art.2 (risorse attribuite al M.L.P.S.), co.1: per l'A.F. 2016 al Ministero L. P.S. sono attribuite sullo stesso Fondo risorse pari a 1 mln euro per sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità | 1.000.000 | 21.915.742 | ||
16 marzo 2017 | Art. 1, co. 1: fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, co. 1 del d. m. 24.2.2016 che trasferisce all'INPS a valere sul "X.xx diritto al lavoro dei disabili" art. 13, c. 4, L. 68/1999 risorse per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro per l'anno 2017 pari a 20 mln | 20.000.000 | 35.670.026 | Anno 2017 |
Art.1, co.1, lett. a) sono trasferite all'INPS le risorse, già attribuite allo stesso INPS nell'E.F. con dm 24.2.2016, non impegnate nel 2016 | 5.228.936 | |||
Art.1, co.1, lett. b) sono trasferite all'INPS le risorse, già attribuite al MLPS con l'art. 2 DM 24.2.2016, non impegnate nel 2016 | 1.000.000 | |||
Art.1, co.1, lett. c) sono trasferite all'INPS le risorse relative a somme versate dai datori di lavoro al Fondo con riferimento agli esoneri relativi anno 2016. | 7.525.349 | |||
Art.1, co.1, lett. d) sono trasferite all'INPS le risorse a valere sul Fondo per l'annualità 2017 | 1.915.742 | |||
29.9.20 17 | Art.1, co.1: fermo restando il DM 16.3.2017 di attribuzione al M.L.P.S. di dette risorse, per le assunzioni relative all'anno 2017 le stesse sono trasferite all'INPS integralmente | 58.000.000 | 58.000.000 | 93.670.026 |
7 maggio 2018 | Art. 1, co. 1: fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, co. 1 del d. m. 24.2.2016 che trasferisce all'INPS a valere sul "X.xx diritto al lavoro dei disabili" art. 13, c. 4, L. 68/1999 risorse per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro per l'anno 2018 pari a 20 mln | 20.000.000 | 29.165.062 | Anno 2018 |
Art.1, co. 1, lett. a): sono trasferite all'INPS le somme versate dai datori di lavoro al "Fondo diritto al lavoro dei disabili” art. 13, c.4, L. 68/1999 e art. 5, c.3-bis L. 68/1999, con riferimento agli esoneri relativi anno 2017. | 7.597.992 | |||
Art.1, co. 1, lett. b): sono trasferite all'INPS le risorse a valere sul "Fondo diritto al lavoro dei disabili” art. 13, c. 4, L. 68/1999, annualità 2018 | 1.567.070 | 29.165.062 | ||
3 luglio 2019 | Art. 1, co. 1: fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, co. 1 del d. m. 24.2.2016 che trasferisce all'INPS a valere sul "X.xx diritto al lavoro dei disabili" art. 13, c. 4, L. 68/1999 risorse per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro per l'anno 2019 pari a 20 mln | 20.000.000 | 39.195.353 | Anno 2019 |
Art.1, co. 1, lett. a): sono trasferite all'INPS le somme versate dai datori di lavoro al "Fondo diritto al lavoro dei disabili” art. 13, c.4, L. 68/1999 e art. 5, c.3-bis L. 68/1999, con riferimento agli esoneri relativi anno 2018. | 7.279.611 | |||
Art.1, co. 1, lett. b): sono trasferite all'INPS le risorse a valere sul "Fondo diritto al lavoro dei disabili” art. 13, c. 4, L. 68/1999, annualità 2019 | 11.915.742 | |||
21 novembre 2019 | DPCM | |||
Art.1, co. 1, lett. a): sono trasferite all'INPS le risorse versate nel I, II, III bimestre 2019 dai datori di lavoro al Fondo per contributi esonerativi | 3.789.575 | 5.705.317 | ||
Art.1, co. 1, lett. b): sono trasferite all'INPS a decorrere dall'a. f. 2020, oltre risorse art. 1, c. 1 decreto 24.2.2016 pari a 20 mln annui, ulteriori risorse pari a 1.915.742 assegnate al cap. 3892 | 1.915.742 | 44.900.670 |
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 9/2022/G
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segue Tabella n. 3
6 luglio 2020 | DPCM | |||
Art. 1, co. 1: fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, co. 1 del d. m. 24.2.2016 che trasferisce all'INPS a valere sul "X.xx diritto al lavoro dei disabili" art. 13, c. 4, L. 68/1999 risorse per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro per l'anno 2019 pari a 20 mln | 21.915.742 | 74.415.513 | Anno 2020 | |
Art.1, co. 1, lett. a): sono trasferite all'INPS le risorse versate nel IV e V bimestre 2019 dai datori di lavoro al Fondo per contributi esonerativi | 2.499.771 | |||
Art.1, co. 1, lett. b): sono trasferite all'INPS a per l'annualità 2020, risorse pari a 50 mln annui, a valere sul Fondo. | 50.000.000 | 74.415.513 | ||
8 luglio 2021 | Decreto del M.L.P.S. - Ministri per le disabilità - M.E.F. | |||
Art. 1, co. 1: fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, co. 1 del d. m. 24.2.2016 che trasferisce all'INPS a valere sul "X.xx diritto al lavoro dei disabili" art. 13, c. 4, L. 68/1999 risorse per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro per l'anno 2019 pari a 20 mln | 21.915.742 | 77.455.197 | Anno 2021 | |
Art.1, co. 1, lett. a): sono trasferite all'INPS le risorse versate nel IV bimestre 2019 e nel I, II, III, IV e V 2020 dai datori di lavoro al Fondo per contributi esonerativi | 4.808.209 | |||
Art.1, co. 1, lett. b): sono trasferite all'INPS le risorse versate per l'annualità 2020 a soggetti privati ai sensi dell'art. 13, co. 4 bis, pari a euro 731.246. | 731.246 | |||
Art.1, co. 1, lett. c): sono trasferite all'INPS le risorse versate per l'annualità 2020, risorse pari a 50 mln annui, a valere sul Fondo. | 50.000.000 | 77.455.197 | ||
Totale trasferimenti | 341.522.210 |
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nell’anno 2016, con d. m. del 24 febbraio 2016, sono stati trasferiti all’Inps per la corresponsione degli incentivi 20.915.742 euro (di cui 20 mln rappresentati dallo stanziamento pluriennale ancora vigente) e al Ministero del lavoro sono state destinate risorse per un importo di un milione di euro in vista delle sperimentazioni di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, da realizzarsi da parte dello stesso Ministero40.
Giacché l’art. 13 c. 6 prevede la possibilità di utilizzazione delle risorse non impegnate nell’esercizio di competenza in quelli successivi, nel 2017 le risorse trasferite all’Inps con d.m. 16 marzo 2017 (di concerto con il Mef) sono state, oltre a quelle fissate dalla citata l. n. 232/2016 (20 mln di euro) e dall’art. 1, c. 1 del d.m. 24 febbraio 2016, quelle già attribuite e non impegnate nel 2016 (5.228.935,50 euro) per le erogazioni e quelle assegnate al Ministero per le sperimentazioni, anch’esse già attribuite e non utilizzate nell’anno 2016 (pari a 1 mln di euro) ed, infine, le risorse relative alle somme versate dai datori di lavoro con riferimento agli esoneri del 2016, pari a euro 7.525.348,86. Ai suddetti importi deve aggiungersene un altro di euro 1.915.742, definito dall’Amministrazione disponibile sul capitolo ma riferito nel citato decreto al
c. 3-bis dell’art. 5, ovvero agli esoneri parziali.
L’andamento delle assunzioni e i dati rivenienti dal monitoraggio degli incentivi
40 4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi (delle vecchie lire) per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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concessi nel corso delle precedenti annualità, all’avvio del nuovo sistema di gestione del Fondo, avevano reso evidente la necessità di finanziare lo stesso su base pluriennale, di qui la disposizione dell’art. 1 del d.m. del 24 febbraio 201641, avente lo scopo di evitare interruzioni del beneficio in corso d’anno. In tale direzione deve leggersi, altresì, l’intervento del legislatore che, in forza dell’art. 55-bis del d.l. 24 aprile 2017 n. 50 ha incrementato lo stanziamento del Fondo -anno 2017- per complessivi 58 milioni di euro, che sono stati attribuiti interamente all’Inps, con decreto del Ministro del lavoro del 29 settembre 2017, senza trattenere alcuna somma per il perseguimento delle finalità di sperimentazione di nuove metodologie di inclusione lavorativa da parte del Ministero.
Per il riparto del Fondo relativo all’anno 2018 è stato adottato in data 7 maggio il decreto del ministro del lavoro di concerto con il Mef, che, oltre ai 20 mln del d. m. 24 febbraio 2016, ha attribuito all’Inps ulteriori 9.165.061,34 a valere sul Fondo: di cui 7,59 mln derivanti dai versamenti effettuati dai datori di lavoro ai sensi dell’art. 5, c. 3 bis della l. n. 68/199942.
Nell’anno 2019 il provvedimento di riparto è stato adottato, prima con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Mef ed il Ministro per la famiglia e la disabilità e poi, alla luce del modificato assetto di competenze in materia di disabilità, con dpcm, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il concerto del Mef.
In particolare, il primo dei due provvedimenti di trasferimento delle risorse all’Inps è stato adottato con d. m. nel luglio del 2019 (e sottoposto al controllo della Corte dei conti nel settembre successivo), sebbene si legga nelle premesse che, con nota del 18 gennaio 2019, l’Inps aveva rappresentato che le risorse per il 2019 risultavano a quella data già esaurite. Per questa stessa ragione e a fronte dell’andamento della spesa registrato negli anni precedenti, il legislatore ha ritenuto necessario provvedere all’incremento per complessivi 10 mln di euro attraverso il comma 520 della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Il decreto ministeriale di concerto fra le amministrazioni sopra precisate per il 2019 ha trasferito all’Inps 31.915.742 euro, rivenienti dagli stanziamenti sull’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del
41 L’art. 1 del d. m. 24 febbraio 2016 dispone che, a decorrere dall’anno finanziario 2016, all’Istituto nazionale per la previdenza sociale sono trasferite, a valere sul Fondo di cui all’art. 13, c. 4 della legge n. 68/1999, risorse pari a 20 mln di euro per la corresponsione di incentivi ai datori di lavoro ai sensi del medesimo articolo.
42 L’art. 5 c. 3-bis. della l. n. 68/1999 prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 (assunzioni obbligatorie) per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (quota da aggiornare ogni cinque anni).
(omissis)
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
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lavoro, oltre ai 7.279.611 euro, derivanti dal pagamento degli esoneri da parte dei datori di lavoro.
Nello stesso anno 2019, come accennato sopra, è stata necessaria, sulla base delle comunicazioni dell’Inps relative all’insufficienza dei fondi per garantire l’accesso agli incentivi da parte dei datori di lavoro, l’adozione di un ulteriore provvedimento di trasferimento delle risorse del Fondo, adottato questa volta con d.p.c.m. del 21 novembre 2019. Il suddetto provvedimento ha trasferito all’Inps 3.789.575,00 euro, derivanti dalle variazioni incrementali stabilite con decreti del Mef del maggio, luglio e ottobre 2019, e, allo stesso tempo, stabilito che le risorse da attribuire annualmente, a partire dal 2020, non fossero più 20 mln, come fissato nel d.m. 24 febbraio 2016, bensì 21.915.742,00 euro.
La legge di bilancio per il 2020 (l. 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1, c. 332) ha previsto un incremento dello stanziamento annuale per il Fondo di 5 mln di euro e a norma del d. m. 21 novembre 2019 le risorse annuali da trasferire all’Inps sono pari a 21.915.742. Risorse queste ultime alle quali, come indicato nel dpcm del 6 luglio 2020, adottato sulla proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Mef, devono aggiungersi quelle derivanti dalle entrate versate quali contributi esonerativi, oggetto di apposite variazioni incrementali stabilite, con decreti del Mef del 22 novembre 2019 (+ 1.200.789 euro) e del 18 dicembre 2019 (x0.000.000 euro) per complessivi euro 2.499.771. Inoltre, come precisato ancora nel dpcm, a fronte della richiesta formulata dal Ministero del lavoro di risorse aggiuntive, volte a corrispondere alle necessità manifestate dall’Inps di garantire ai datori di lavoro privati l’accesso agli incentivi, sono stati trasferiti all’istituto ulteriori 50 mln di euro.
Infine, nell’anno 2021 con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello per le disabilità ed il Mef, in data 8 luglio 2021, sono stati trasferiti all’Inps complessivi 77.455.197 euro, di cui 71.915.742, assegnati all’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero dalla legge di bilancio 30 dicembre 2020,
n. 178. I restanti 5.539.455 euro sono stati desunti dalla sommatoria delle riassegnazioni di entrate rappresentate dai versamenti per gli esoneri dagli obblighi assunzionali, nonché dalle somme versate a titolo spontaneo dai privati (731.246,00 euro). Anche per questa annualità, come per le ultime tre, non risultano assegnate risorse per attività di sperimentazione di metodi di inclusione lavorativa delle persone disabili e neppure i relativi utilizzi se non in termini di riversamento all’adozione di contributi assunzionali.
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2. Le competenze di gestione affidate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i risultati conseguiti
Le competenze di gestione affidate al Ministero del lavoro, secondo quanto attestato dall’Amministrazione, attualmente consistono nel trasferimento all’Inps delle risorse per la corresponsione dell’incentivo al datore di lavoro e nell’aggiornamento annuale del decreto sulla base della riassegnazione al Fondo delle somme versate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici che auto-certificano l’esonero dall’obbligo di assunzione per gli addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore a 60 per mille.
In precedenza, il Ministero, come già precisato, era chiamato, sulla base dei criteri stabiliti con apposito d. m., con il concerto del Mef e sentita la Conferenza unificata, a distribuire le risorse del Fondo fra le regioni, proporzionalmente alle richieste presentate dai datori di lavoro privati e ritenute ammissibili, comunicate dalle stesse regioni, distinguendo per tipologia di disabilità. In tal modo, l’Amministrazione aveva una maggiore consapevolezza dell’utilizzo di tali risorse, giacché la distribuzione si basava proprio sulle richieste di contributi effettivamente dichiarati ammissibili nel corso del precedente anno.
Nel sistema attuale, vale la pena sottolineare che il Ministero si occupa non solo del trasferimento all’Inps delle risorse del Fondo ma fra le altre competenze affidategli dalla legge istitutiva vi è anche quella di cui all’art. 7, c. 1-ter, aggiunto dall’art. 6, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 151/2015, consistente nello specifico monitoraggio degli effetti prodotti, in termini di livelli occupazionali e di incontro fra domanda ed offerta di lavoro, dall’attuazione dell’obbligo assunzionale da parte dei datori di lavoro.
Oltre a quanto sopra, deve rammentarsi che per la predisposizione della relazione al Parlamento, che il Ministero è tenuto a rendere, ogni due anni, sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999 (art. 21), esso si avvale della collaborazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp) che, in qualità di ente pubblico di ricerca scientifica, a far data dal 1 dicembre 2016, in forza di quanto disposto dall’art. 10 del d.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 150, ha preso il posto dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol). I dati necessari per la relazione al Parlamento sono stati tratti fino ad ora (art. 13 d.lgs.
n. 150/2015) dal sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e dalle comunicazioni che le regioni inviano al Ministero annualmente entro il mese di marzo, avvalendosi di un apposito questionario (prospetto informativo) via web ( attraverso un portale informatico messo a disposizione dall’Inapp). Le attività connesse alla predisposizione della suddetta relazione sono state disciplinate da apposite convenzioni, l’ultima delle quali è stata adottata
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in data 23 luglio 2020, con durata triennale, e che ha a riferimento la rilevazione dei dati 2019, 2020, 2021.
A tale proposito, pur prendendosi atto della mancata previsione nella convenzione di oneri aggiuntivi e pur volendo considerare quanto rappresentato dall’Amministrazione in ordine alle difficoltà incontrate nel corso della fase pandemica per raccogliere i dati relativi agli anni 2019 e 2020, non può non osservarsi come la durata triennale della stessa convenzione non risulti allineata con la cadenza biennale dell’adempimento posto in capo al Ministero. Oltre che a doversi rimarcare che l’ultima (IX) relazione, pubblicata nel corso del 2021, riguarda il triennio 2016-2018, temporalmente troppo risalente per poter fornire al Parlamento una situazione aggiornata sull’andamento delle politiche attive del lavoro in attuazione della legge n. 68.
Ulteriore questione, relativa anch’essa alla raccolta dei dati, si pone con riferimento alla circostanza che per l’Amministrazione, a fronte della mancata comunicazione da parte delle regioni o della comunicazione di elementi informativi non omogenei con il citato format, di pubblicare dati trattati statisticamente sulla base di un modello ritenuto utilizzabile dal Ministero. A tale proposito, si ritiene opportuno suggerire all’Amministrazione cautela nell’utilizzo di dati statisticamente trattati a fronte della necessità di tenere il conto di una gestione che deve essere riferita puntualmente, facendo leva sullo spirito di collaborazione fra amministrazione interessate a livello territoriale e nazionale. Oltre a ciò si rammenta che l’inadempienza all’obbligo di trasmissione del prospetto informativo43 comporta l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 15 della legge n. 68, dell’importo di euro 702,43, e si richiama la necessità di una verifica puntuale dell’avvenuto rispetto delle norme, anche ai fini del finanziamento dei fondi regionali dove confluiscono i relativi introiti.
Nel corso dell’istruttoria, l’organismo indipendente di valutazione ha reso noto che l’attività nel corso degli ultimi anni svolta dalla competente Direzione generale del Ministero rispetto al Piano della Performance ed ai documenti di report prodotti dalla stessa non ha mostrato nel periodo considerato dall’indagine elementi di criticità tali da rendere necessari approfondimenti e verifiche specifiche sulla gestione del Fondo. Al contempo il suddetto
43 Ai sensi del citato art. 39-quater introdotto dal suddetto art. 10 del d.lgs. n. 175/2017, le amministrazioni pubbliche tenute a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di collocamento obbligatorio devono inviare un prospetto informativo al Dipartimento della Funzione pubblica ed al Ministero del lavoro oltre che al Centro per l’impiego territorialmente competente. I dati così raccolti vengono convogliati nella banca dati delle politiche attive del lavoro, istituita ai sensi dell’art. 8 del d. l. 28 giugno 2013, n. 76. Per dare ottemperanza alle citate disposizioni, il Dipartimento della Funzione pubblica ha diramato apposita circolare in data 10 luglio 2018 a tutte le amministrazioni interessate dagli obblighi assunzionali, di cui agli artt. 3 e 18 della l.
n. 68/1999, con la quale è stato loro richiesto l’invio, entro il 15 settembre, del prospetto informativo, rimettendole
così in termini rispetto alla scadenza già fissata al 28 febbraio 2018.
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Organismo ha precisato che le schede sottoposte alla sua verifica dall’Amministrazione non contengono dati finanziario-contabili relativi all’impiego delle risorse per i diversi settori e che consentano una conoscenza più approfondita della gestione. Sul punto si ritiene opportuno segnalare la necessità di un approfondimento della gestione da parte dell’Organismo di controllo interno all’Amministrazione del lavoro.
2.1. Le attività ispettive
Nel corso dell’istruttoria, a fronte di specifico quesito in ordine alle attività ispettive effettuate con riferimento alla concessione dei benefici a valere sulle risorse del Fondo in esame, l’Amministrazione ha precisato che tali attività sono di competenza dell’Agenzia Ispettiva (Inl), istituita dal d.lgs. 149 del 14 settembre 2015, che opera sulla base delle direttive ministeriali e nei limiti delle competenze già spettanti al Ministero ed in particolare alle sedi territoriali che sono state assorbite dall’anzidetto Ispettorato Nazionale. Nello specifico, dunque, i controlli sul collocamento mirato sono demandati ai servizi competenti territorialmente che operano presso i Centri per l’impiego, ai quali è affidata la gestione operativa, in quanto strutture territoriali di emanazione delle regioni. Le sanzioni, tuttavia, che seguono alla diffida elevata dai servizi per il collocamento mirato nei confronti dei datori inadempienti, sono irrogate dagli Ispettorati territoriali, ai quali vengono pure trasmesse tutte le diffide cui non sia stato dato un seguito entro il termine di trenta giorni.
3. Le competenze di gestione del Fondo affidate all’Inps
Le competenze dell’Inps sono state modificate nel corso degli anni osservati dalla presente analisi, sebbene esso abbia sempre svolto il ruolo di ente erogatore dei benefici, anche quando, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e dell’art. 1, c. 31 l. 24 dicembre 2007, n. 247, la concessione delle agevolazioni in parola era affidata ai servizi per l’impiego competenti sul territorio per l’approvazione dei programmi.
Alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 151/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative necessarie agli uffici centrali e periferici per la concessione dell’incentivo, con la circolare 16 giugno 2016 n. 99, che è tuttora vigente.
L’Inps è chiamato, oltre che ad erogare i benefici previsti dalla misura in esame, anche ad effettuare controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo, a seguito della ricezione delle domande di fruizione del beneficio, inviate mediante apposita procedura telematica.
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Le verifiche, operate a campione, come riferito dallo stesso Istituto, riguardano in particolare: la natura privatistica del datore di lavoro (censita negli archivi Inps), l’esistenza del rapporto di lavoro (mediante la consultazione degli archivi gestiti dal Ministero) e la disponibilità delle risorse per cassa. A seguito dell’esito positivo delle verifiche automatizzate, nei limiti delle risorse specificamente stanziate e presenti sul Fondo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, gli incentivi possono essere attribuiti ai datori di lavoro attraverso il conguaglio nelle denunce contributive mensili.
L’Istituto ha riferito che, per favorire il rispetto del tetto di spesa, all’atto dell’elaborazione dell’istanza telematica, provvede ad incrementare del 5 per cento le somme accantonate, che rappresentano la misura massima dell’incentivo spettante, alla luce della tipologia di disabilità e della stima dell’imponibile dichiarati dal datore di lavoro interessato, in modo tale da coprire le eventuali variazioni che dovessero intervenire nella retribuzione.
Oltre alle verifiche propedeutiche all’autorizzazione al beneficio, come reso noto in sede istruttoria, l’Istituto effettua controlli sui datori di lavoro, aventi carattere anch’essi automatizzato, per verificare, da una parte, l’avvenuto rispetto delle percentuali di esposizione dell’incentivo nelle denunce mensili (che in base alla tipologia di disabilità varia dal 35 al 70 per cento rispetto alla retribuzione imponibile)44 e dall’altra la regolarità contributiva mensile (durc positivo). Secondo quanto riferito dall’Istituto per questi controlli non sono emerse criticità. Nulla è stato riportato in ordine a quanto pure richiesto nella stessa sede circa gli esiti di eventuali controlli ispettivi effettuati nel periodo osservato.
Considerato che la gestione finanziaria ed economico patrimoniale dell’Istituto è unica, come unico è il bilancio generale, rappresentativo di tutte le attività previdenziali e assistenziali in cui si concretizza la missione istituzionale dell’Inps, la mole rilevante di risorse accantonate per cassa, ai fini della copertura pluriennale dei benefici a valere sul Fondo in esame, risulta difficilmente controllabile da parte dell’Amministrazione del lavoro sulla base dei dati a sua disposizione, che sono essenzialmente quelli delle estrazioni trimestrali e non di semplice monitoraggio da parte dell’Istituto, dato l’automatismo delle registrazioni contabili sullo specifico conto della Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive, istituito ad hoc. Vieppiù complessa appare la possibilità di verifica delle somme accantonate, liberate a seguito delle cessazioni medio tempore intervenute nei rapporti lavorativi agevolati, che non siano arrivati alla naturale conclusione, interrompendosi prima dei 36 o 60 mesi
44 Il beneficio in esame si differenzia dagli altri di più recente introduzione in considerazione della modalità di computo, che incide percentualmente sulla retribuzione imponibile e non sulla contribuzione complessivamente dovuta, al netto dei premi e contributi Inail.
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preventivati.
3.1. Il monitoraggio degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori con disabilità
Trimestralmente l’Inps invia al Ministero ed al Mef le relazioni sulle minori entrate che vengono monitorate con riferimento alla durata degli incentivi, il cui rilievo appare di tutta evidenza, ove si consideri che il conto di bilancio dedicato agli incentivi è alimentato proprio dalle minori entrate derivanti dal conguaglio contributivo, esposto da ciascun datore di lavoro ammesso all’incentivo.
Le anzidette estrazioni trimestrali che consistono in tabelle numeriche in excel sono accompagnate da brevi relazioni con le quali l’Inps riferisce al Ministero in esito alle richieste formulate per il monitoraggio trimestrale degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori con disabilità.
Dalla lettura di alcune di esse è emerso chiaramente come le notizie fornite dall’Inps in quella sede non abbiano un carattere particolarmente dettagliato e neppure servano ad approfondire l’andamento del fenomeno nel trimestre di riferimento. Nella maggior parte dei casi risultano ribaditi alcuni concetti essenziali relativi alle modalità operative seguite per l’erogazione delle risorse del Fondo, delle quali viene costantemente lamentata la scarsezza o l’insufficienza a coprire le necessità derivanti dalle richieste di autorizzazioni pervenute al sistema (sul punto v. supra Cap. II par. 6).
Al riguardo si sottolinea che solo nell’aprile del 2020 (v. pec in data 29/04/2020 inviata al Ministero DG inclusione) l’Inps ha comunicato di aver evidenziato nelle estrazioni del 1° trimestre le assunzioni effettuate nel 2019, al fine di fornire un dettaglio maggiormente esemplificativo, di un dato che si ritiene dovesse già far parte di un pacchetto informativo di utilizzo ordinario. In una comunicazione immediatamente successiva a quella sopra citata (pec del 27/07/2020), l’Inps ha chiesto all’Amministrazione di sostituire i dati relativi agli importi riconosciuti, che erano stati trasmessi al Ministero nel luglio del 2018, con quelli inviati con il messaggio pec sopra precisato (29/04/2020), con ciò denotando una comunicazione fra i due soggetti istituzionali preposti alla gestione del Fondo non esattamente efficace. Nello stesso messaggio l’Inps sottolineava di aver provveduto, come richiesto ad aggiornare la voce sugli importi riconosciuti ai lavoratori con disabilità intellettiva e psichica comportante la riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento determinato, anno 2017.
Si è resa necessaria, altresì, la precisazione da parte dell’Istituto, in una successiva
comunicazione al Ministero (pec 06/11/2020), della tipologia dei dati riferiti al numero di
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istanze presentate che, secondo quanto asserito dall’Inps, comprendevano anche quelle prenotazioni accolte e non ancora confermate, in virtù del fatto che le stesse erano state processate solo di recente, a seguito dell’ulteriore finanziamento in forza del dpcm 6 luglio 2020. A tal proposito, si sottolinea la mancata previsione di ipotesi di decadenza delle istanze formulate al sistema che invece, per quanto rappresentato dall’Amministrazione, permangono in attesa di risorse sul Fondo anche per lungo tempo.
Infine, si deve sottolineare che, sulla base delle notizie acquisite in corso d’istruttoria, i monitoraggi trimestrali, secondo quanto riferito dall’Inps, non costituirebbero un automatismo regolato da specifiche disposizioni, bensì, in assenza di una formale richiesta da parte dell’Amministrazione potrebbero non essere trasmessi. Circostanza che nei fatti si è verificata almeno per quanto reso noto con riferimento al I e II trimestre 2019. A ben vedere però l’obbligatorietà delle relazioni trimestrali è prevista dallo stesso art. 13 della l. n. 68/1999 e, dunque, la richiesta da parte del Ministero è solo una forma di sollecitazione all’adempimento, con eventuale aggiunta di specifiche richieste di ulteriori informazioni.
Le anzidette estrazioni hanno costituito l’occasione, nel corso dell’istruttoria, per chiedere elementi informativi relativi al numero di datori di lavoro beneficiari dell’incentivo, classificati per settori di attività, al numero di lavoratori con disabilità, distinti per regione e classificati per tipologia di disabilità, nonché alle somme provvisoriamente accantonate e quelle effettivamente fruite. Le predette informazioni sono state successivamente integrate con i dati relativi all’importo riconosciuto ai datori di lavoro, distinto per tipologia di disabilità del lavoratore e i dati sono riportati nelle tabelle esposte nel successivo Capitolo. Dalla lettura delle comunicazioni, in parte sopra riportate, intercorse fra l’Inps e il Ministero, per il monitoraggio trimestrale degli incentivi, emerge chiaramente come le richieste rivolte nel corso dell’istruttoria abbiano rappresentato l’occasione per implementare e migliorare il pacchetto di informazioni comunicate con la modalità delle estrazioni trimestrali. Oltre a ciò, deve sottolinearsi che dall’osservazione dei dati riferiti dall’Istituto, messi a confronto con quelli forniti dal Ministero, sono emersi alcuni disallineamenti, per i quali sono state richieste le opportune spiegazioni, fornite principalmente con riferimento alle modalità di elaborazione dei dati oltre che alle modalità di raccolta degli stessi.
4. Le competenze affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Con l’entrata in vigore del d. l. 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla l. 9 agosto 2018, n. 97, sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e
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coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità che, fra gli altri
ambiti settoriali, comprendono anche l’inclusione scolastica e lavorativa.
Per lo svolgimento delle anzidette funzioni, con dpcm 25 ottobre 2018 è stata costituita un’apposita Struttura di missione, per la durata di un anno, alle dirette dipendenze del Ministro per la famiglia e la disabilità.
La composizione di tale Struttura prevedeva la presenza di un responsabile, con qualifica dirigenziale generale, e di un contingente di personale costituito da una dirigente non generale e nove unità di personale non dirigenziale, con il supporto di una Segreteria tecnica, costituita, a sua volta, da un numero massimo di dieci esperti (per i quali era previsto un budget annuo complessivo di 240.000 euro), anche estranei all’Amministrazione, dotati di adeguata professionalità (la cui attività è stata prorogata, una prima volta fino al 31 dicembre 2020, in forza dell’art. 1, c. 10 del d. l. 30 dicembre 2019, n. 162 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi del comma 367 della legge di bilancio per il 2021).
Con dpcm 21 ottobre 2019, nell’ambito della riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state apportate modifiche al dpcm 1° ottobre 2012 (recante l’ordinamento delle strutture della stessa Presidenza), con l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di un Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (art. 24-quater del citato dpcm del 2012), al fine di supportare lo stesso Presidente del Consiglio, titolare pro tempore delle competenze in materia ed assicurare, al contempo, una continuità operativa con la precedente Struttura di Missione.
Pur essendo le risorse del Fondo allocate nello stato di previsione del Ministero del lavoro, il decreto di riparto per alcune annualità (sul punto v. supra Cap. idem par. 1) ha avuto la forma di dpcm, adottato su proposta dell’anzidetto Ministero, con il concerto del Mef.
I compiti assegnati all’Ufficio in forza della citata normativa45 ricomprendono, fra gli altri, il supporto tecnico e amministrativo al funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, la cui gestione, attraverso una modifica della legge di ratifica della Convenzione Onu (l. 3 marzo 2009, n. 18, art. 3), apportata in forza del citato d. l.
n. 86/2018, era stata attribuita proprio alla Presidenza del Consiglio, nonché lo sviluppo e
l’aggiornamento del sito web.
L’organizzazione dell’Ufficio è stata completata con l’adozione del dpcm 4 marzo
45 L’art. 24-quater del dpcm 1° ottobre 2012 dispone che l’Ufficio cura le attività istruttorie connesse all’adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità, nonché alla promozione di intese in sede di Conferenza Unificata dirette a sviluppare una governance coordinata fra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità. Allo stesso Ufficio sono affidate le attività di informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, nonché la rappresentanza del Governo italiano negli Organismi nazionali, europei e internazionali.
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2020, che ha confermato le funzioni già attribuite dal precedente decreto, aggiungendo fra gli altri compiti dell’Ufficio le attività di promozione, e, a fianco dell’Istat e dell’Inps, quelle di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità e di coordinamento delle attività di studio in materia, nonché il costante confronto con le associazioni di categoria. Centrale nella tematica trattata la competenza, sottolineata dalla stessa Amministrazione, consistente nella realizzazione di un raccordo con le funzioni delle amministrazioni territoriali a conferma dell’asseverata trasversalità delle competenze istituzionali in materia.
L’organico dell’Ufficio è costituito da un dirigente, da 5 unità di area A, 3 di area B ed a supporto dell’Osservatorio vi è una Segreteria tecnica che si avvale di 5 esperti. Tale Segreteria, in particolare nel periodo interessato dalla crisi pandemica, si è occupata del mantenimento delle piattaforme digitali che hanno consentito il proseguimento delle attività dell’Osservatorio da remoto. Modalità con la quale si sono tenuti anche gli incontri dei Gruppi di lavoro, i cui documenti sono stati elaborati e conservati sulle stesse piattaforme, in vista di un loro facile utilizzo. Gli esperti della Segreteria hanno fornito, altresì, supporto all’Ufficio della Presidenza attraverso: la gestione delle istanze ricevute dai cittadini e dalle associazioni; l’analisi dei dati raccolti; la gestione delle comunicazioni istituzionali in materia; gli approfondimenti giuridici e la formulazione di pareri per organismi europei e internazionali; lo sviluppo di progetti e buone prassi.
5. L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (Ond), istituito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ha subito modifiche nella sua organizzazione a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 del d. l. 12 luglio 2018, n 86. L’organismo era inizialmente incardinato nell’ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presieduto dal Ministro del lavoro ed è stato, in forza delle citate disposizioni, trasferito all’interno della Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la guida del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità (pro tempore del Presidente del Consiglio)46.
Le funzioni ad esso attribuite sono sia consultive che di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità. Le finalità perseguite dall’organo consistono, fra l’altro, nel far evolvere e migliorare l'informazione sulla disabilità nel nostro Paese, anche attraverso la raccolta di dati statistici e, nel contempo, nel fornire un
46 Nel febbraio del 2021 è stato nominato il Ministro per la disabilità nella persona dell’Xx. Xxxxx Xxxxxxx.
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contributo al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle relative politiche, anche attraverso la promozione di studi e ricerche. In particolare, le attività di competenza dell’Osservatorio sono quelle elencate all'art. 3, c. 5 della legge 3 marzo 2009, n. 1847.
La composizione dell’Osservatorio vede un numero massimo di partecipanti pari a 40, appartenenti alle amministrazioni centrali48 e territoriali49 competenti per la definizione e l’attuazione delle politiche per la disabilità, oltre che agli istituti di previdenza sociale e all’Istat. All’interno dell’Organismo siedono, altresì, i rappresentanti delle maggiori sigle sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Ugl), oltre che (14 rappresentanti) delle associazioni nazionali di categoria e delle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale del terzo settore, operanti nel campo della disabilità. Rientrano nella composizione dell’Osservatorio anche esperti della materia, in numero massimo di tre.
Il funzionamento dell’Osservatorio è stato disciplinato con apposito Regolamento, adottato con decreto del Ministero del lavoro del 6 luglio 2010 n. 167, in corso di revisione. Nel regolamento è prevista l’esistenza di un Comitato tecnico-scientifico del quale fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e uno del Ministero della salute, un rappresentante delle regioni ed un rappresentante delle autonomie locali, due rappresentanti delle associazioni di categoria e tre esperti.
L’Osservatorio ha adottato in data 15 maggio 2019 un regolamento interno, con il quale è stata prevista, al fine di rendere più efficiente la sua azione ed in linea con quanto richiesto dalla Convenzione Onu del 2006, la costituzione di gruppi di lavoro per l’approfondimento di
47 Art. 3, l. n. 18/2009 “Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”
1.(omissis)
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all' articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all' articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all' articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
48 Le amministrazioni centrali presenti nella composizione dell’Osservatorio sono i Ministeri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, della salute, del lavoro e politiche sociali, dell’istruzione e ricerca.
49 Siedono nell’Osservatorio, altresì, due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni, un rappresentante dell’Upi e un rappresentante dell’Anci.
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specifiche tematiche50, con la partecipazione, oltre che di componenti dello stesso Osservatorio, anche di esperti e membri della Struttura di Missione.
Il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell’Osservatorio è assicurato da una Segreteria tecnica, già costituita presso la Struttura di Missione di cui al dpcm 25 ottobre 2018 (art. 3, c.3), prorogata in forza del d. l. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 1, c. 10 fino al 31 dicembre 2020, con una dotazione complessiva di 316.800
euro. Successivamente, in attuazione dell’art. 1, c. 367 della l. 30 dicembre 2020, n. 178, la suddetta Segreteria è stata ulteriormente prorogata fino al 31.12.2023 e la dotazione finanziaria incrementata a 700.000 euro.
Il numero delle riunioni dell’Osservatorio, ancor prima dello scoppio della pandemia, era molto esiguo. L’Organo si è riunito al massimo due volte l’anno e ancor meno nel corso degli ultimi due anni 2020 e 2021. Invece, il Comitato ha continuato ad operare e si è riunito con una frequenza trimestrale.
Per il funzionamento dell’Osservatorio il regolamento del 6 luglio 2010, n. 167 disponeva lo stanziamento di 500.000 euro per gli anni dal 2009 al 2014, da ultimo la somma autorizzata nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli esercizi 2021 e 2022 è stata pari a 484.977 euro. Sul punto, deve sottolinearsi l’esiguità delle spese sostenute nel corso degli ultimi due anni in ragione dello svolgimento da remoto delle riunioni, con l’unico onere della realizzazione del collegamento e della traduzione nella lingua dei segni della riunione plenaria e la programmazione di ricerche e studi riguardanti, fra l’altro, gli impatti materiali e psicologici dell’emergenza sulle famiglie delle persone con disabilità.
Per quanto stabilito inizialmente l’organismo doveva durare in carica per tre anni ed era rinnovabile per una sola volta. In effetti, l’Osservatorio è stato più volte ricostituito e da ultimo, con dpcm del 21 ottobre 2019, prorogato per ulteriori tre anni.
6. La Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con
disabilità
Con l’entrata in vigore dell’art.10 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è stato introdotto nel d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, l’art. 39-bis che ha istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio una Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente
50 Le tematiche assegnate ai gruppi di lavoro hanno riguardato: non discriminazione, armonizzazione delle disposizioni legislative in materia; diritto alla vita adulta contrasto alla segregazione, salute e diritto alla vita, politiche sociali, educazione e competenze personali, lavoro e occupazione, donne con disabilità, prevenzione violenza, occupazione, genitorialità, accessibilità, libertà e diritti civili, monitoraggio, cooperazione internazionale.
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di lavoro delle persone con disabilità. La composizione, per espressa previsione di legge, vede la presenza di uno o più rappresentanti per ciascuna delle indicate componenti: Dipartimento per le pari opportunità, Dipartimento per la funzione pubblica, Ministero del lavoro, Ministero della salute, Anpal, Inail, Conferenza Unificata, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.
Alla Consulta sono assegnati compiti riguardanti: a) l’elaborazione di piani e programmi e delle linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi della legge n. 68/1999; b) l’effettuazione del monitoraggio di cui al successivo art. 39-quater, c) la formulazione di proposte alle amministrazioni pubbliche di iniziative e misure innovative, volte a migliorare i livelli di occupazione e valorizzare le capacità e le competenze dei lavoratori disabili; d) la previsione di interventi straordinari per l’adozione degli accomodamenti ragionevoli; e) la verifica dello stato di attuazione e della corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte delle amministrazioni.
7. La banca dati del collocamento mirato
Nei primi anni di vigenza del sistema di incentivazione alle assunzioni di lavoratori con disabilità a valere sulle risorse del Fondo era stato instaurato un flusso di informazioni fra l’Inps e le regioni firmatarie delle intese (riguardante, fra l’altro, l’elenco, su base provinciale, delle aziende beneficiarie, il numero dei lavoratori assunti, distinti a seconda dell’entità del beneficio, i relativi monti retributivi e gli importi delle somme conguagliate a titolo di fiscalizzazione). Gli uffici regionali o provinciali erano, a loro volta, tenuti a trasmettere alle competenti sedi Inps la denominazione delle aziende autorizzate alla fiscalizzazione, i nominativi dei lavoratori interessati al beneficio, con indicazione della durata e della percentuale di fiscalizzazione spettante. Gli stessi uffici dovevano, inoltre, occuparsi della comunicazione ai datori di lavoro dell’avvenuta ammissione alle agevolazioni. Tutte queste informazioni circolavano senza il supporto di un sistema informativo unico ma sulla base dell’assetto allora vigente di distribuzione delle competenze, con la sollecitazione proveniente dall’Inps all’adozione da parte delle sedi regionali di efficaci sinergie, al fine di ottimizzare il flusso complessivo di dati relativi alla gestione del Fondo.
Solo con l’entrata in vigore dell’art. 9, c. 6 bis della l. n. 68/1999, introdotto dall’art. 8 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, all’interno della già esistente banca dati delle politiche attive e passive del lavoro, istituita ai sensi dell’art. 8 del d. l. 28 giugno 2013, n. 76 è stata prevista una specifica sezione denominata “banca dati del collocamento mirato”, finalizzata a
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raccogliere le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati sottoposti all’obbligo assunzionale e i lavoratori interessati. L’alimentazione della banca dati in questione sarà assicurata dalle informazioni trasmesse dai datori di lavoro, anche con riferimento agli esoneri autocertificati ed agli accomodamenti ragionevoli, attraverso la compilazione di un format previsto dallo stesso art. 9 al c. 6 della l . n. 68/1999 per le assunzioni da obbligo di legge. Ulteriori fonti di alimentazione della banca dati in parola sono rappresentate dalle regioni, per i dati relativi agli incentivi regionali per il collocamento delle persone con disabilità, dal Ministero per le comunicazioni obbligatorie su costituzione, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dall’Inps circa gli incentivi di cui beneficiano i datori di lavoro ai sensi dell’art. 13 della l. n. 68, dall’Inail in merito alle attività di vigilanza previste dal d.lgs. n. 149/2015. Tutti i soggetti che inseriscono dati sono responsabili della veridicità e correttezza delle informazioni fornite. Tutte le informazioni contenute nella banca dati devono essere messe a disposizione non solo dei soggetti istituzionali che la alimentano ma anche di tutti coloro i quali sono interessati alla gestione delle risorse del Fondo. Tra le funzioni che non sono state ancora implementate, in ragione della mancata attivazione della banca dati, vi è anche quella della trasmissione, prevista esclusivamente in via telematica dal d. m. 10 marzo 2016, della comunicazione dell’autocertificazione dell’esonero ex art. 5, c. 3 bis della l. n. 68/1999, oltre che degli esoneri autorizzati ai sensi del comma 3 del suddetto articolo.
La banca dati ex art. 9, c. 6 bis della l. n. 68, il cui decreto attuativo (d. m. 29 dicembre 2021) è stato pubblicato sulla GU del 23 febbraio 202251, non risulta essere stata ancora implementata, in ragione della complessità del procedimento per la sua adozione, che prevedeva la partecipazione e l’avviso di diversi soggetti istituzionali e che ha molto rallentato l’adozione del suddetto decreto ministeriale. Attualmente, come riferito dall’Amministrazione in sede di contraddittorio finale, sono in corso gli incontri di carattere prevalentemente tecnico con INPS, INAIL e Regioni, diretti alla verifica definitiva dei singoli interventi per garantire la interoperabilità dei dati.
51 I dati e le informazioni oggetto della banca dati ex art. 9 l. n. 68/1999, come rassegnati dall’art. 3 del d. m. 29 dicembre 2021, ricomprendono, fra l’altro, quelli di seguito elencati:
✓ prospetti informativi;
✓ accomodamenti ragionevoli;
✓ esoneri autocertificati; comunicazioni obbligatorie;
✓ comunicazioni obbligatorie relative alle instaurazioni, variazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro;
✓ sospensioni xx xxx. 0, x. 0, x. x. 00;
✓ gli esoneri autorizzati;
✓ le convenzioni ;
✓ le schede di cui all’art. 8 c. 1, l. n. 68/1999;
✓ gli avviamenti effettuati dagli uffici competenti;
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CAPITOLO IV
LE RISORSE DESTINATE ALLA GESTIONE DEL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Sommario: 1. La gestione del capitolo 2573 artt. 15 e 17 negli esercizi 2016-2021. - 2. La gestione del capitolo 3892/01 negli esercizi 2014-2021.
1. La gestione del capitolo 2573 artt. 15 e 17 negli esercizi 2016-2021
Nella disamina delle risorse finanziarie interessate dalla gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili si ritiene, innanzitutto, necessaria la ricognizione delle entrate che confluiscono nel bilancio dello Stato al capitolo 2573, a titolo di versamenti di contributi da parte dei datori di lavoro per l'esonero dall'obbligo di collocamento dei lavoratori con disabilità, o di somme elargite per spontanea solidarietà da parte di privati cittadini, da destinare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, suddiviso, come di seguito descritto, nei due articoli 15 e 17.52
52 Il c. 3-bis dell’art. 5 della l. n. 68/1999 recita “ I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato”. Il comma è stato inserito dall' art. 5, c. 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 43, c. 1 del medesimo d.lgs. 151/2015.
Il successivo c. 4-bis, che è stato inserito dall' art. 8, c. 1, D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, recita:” Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
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Tabella n. 4 - Dati anagrafici riferiti al capitolo 2573/15 di entrata nel Bilancio dello Stato
Capitolo di entrata 2573/15 - Provvedimento di istituzione | |||||
Versamento del contributo da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici, di cui all'art. 5, c. 3-bis (*), della l. n. 68 del 1999, per l'esonero dall'obbligo di collocamento dei lavoratori con disabilità previsto dall'art. 3 della medesima legge, da destinare al Fondo. | |||||
Anno | 2016 | Tipo | DMT | Istituzione del 28/04/2016 | X.xx Provv. 38164 |
Capitolo di entrata 2573/15 - Classificazione in bilancio | |||||
titolo | 002 | Entrate extra-tributarie | |||
natura | 001 | Entrate ricorrenti | |||
proventi | 007 | Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari | |||
attività | 003 | Rimborsi, contributi, recuperi e concorsi vari collegati o da riassegnare ai competenti stati di previsione | |||
categoria | 007 | Proventi e servizi pubblici minori | |||
Cod. puntato | 2.1.7.3 | ||||
cdr | 0080 | Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (dal 2020) | |||
cdr | 0067 | Direzione generale per l'attività ispettiva (fino al 2019) | |||
capo | 027 | Versamento in tesoreria da debitori diretti |
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati tratti dal Sistema informativo controllo e referto
Tabella n. 5 - Dati anagrafici riferiti al capitolo 2573/17 di entrata nel Bilancio dello Stato
Capitolo di entrata 2573/17 - Provvedimento di istituzione | |||||
Versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale, ai sensi dell'articolo 13, c. 4-bis, della l. 12 marzo 1999, n. 68, da riassegnare al Fondo, istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al c.4, dell'art. 13, della legge medesima. | |||||
Anno | 2019 | Tipo | DMT | Istituzione del 10/12/2019 | X.xx Provv. 254065 |
Capitolo di entrata 2573/17 - Classificazione in bilancio | |||||
Titolo | 002 | Entrate extra-tributarie | |||
Natura | 001 | Entrate ricorrenti | |||
Proventi | 007 | Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari | |||
Attività | 003 | Rimborsi, contributi, recuperi e concorsi vari collegati o da riassegnare ai competenti stati di previsione | |||
Categoria | 007 | Proventi e servizi pubblici minori | |||
Codice puntato | 2.1.7.3 | ||||
cdr | 0080 | Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale | |||
capo | 027 | Versamento in tesoreria da debitori diretti accertamento contestuale versione sintetica |
(**) Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati tratti dal Sistema informativo controllo e referto
Tabella n. 6 – Entrate del capitolo 2573/15 esercizi 2016-2021
Anno | Accertato | Riscosso competenza | Riscosso residui | Versamenti comp. | Versamenti res. |
2016 | 7.532.090,00 | 7.532.090,00 | 0,00 | 7.532.090,00 | 0,00 |
2017 | 7.602.038,00 | 7.602.038,00 | 0,00 | 7.602.038,00 | 0,00 |
2018 | 7.279.614,00 | 7.279.614,00 | 0,00 | 7.279.614,00 | 0,00 |
2019 | 6.544.303,00 | 6.544.303,00 | 0,00 | 6.544.303,00 | 0,00 |
2020 | 4.553.259,00 | 4.553.259,00 | 0,00 | 4.553.259,00 | 0,00 |
2021 | 4.405.917,00 | 4.405.917,00 | 0,00 | 4.405.917,00 | 0,00 |
37.917.221,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | 00.000.000,00 | 0,00 |
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati tratti dal Sistema informativo controllo e referto
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Tabella n. 7 – Entrate del capitolo 2573/17 esercizi 2019-2021
Anno | Accertato | Riscosso competenza | Riscosso residui | Versamenti comp. | Versamenti res. |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 731.247,00 | 731.247,00 | 0,00 | 731.247,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
731.247,00 | 0,00 | 731.247,00 | 0,00 |
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati tratti dal Sistema informativo controllo e referto
L’andamento del capitolo in entrata mostra, nel suo complesso, l’assenza di gestione in conto residui e per tutti gli esercizi considerati la perfetta corrispondenza fra quanto accertato, riscosso e versato.
Nel confronto fra i due articoli del capitolo 2573 si è registrata, come è ovvio, una quantità di risorse decisamente più rilevante per il contributo pagato dai datori di lavoro al fine di essere esentati dall’obbligo di assunzione di soggetti disabili, risorse (piano gestionale 15) che, per quanto emerso nel corso dell’istruttoria, sono state tempestivamente messe a disposizione degli obiettivi perseguiti dalla legge n. 68/1999 (vedi tab.6 ).
L’andamento del capitolo di entrata in esame e soprattutto le necessità di utilizzo delle relative risorse per le finalità di grande rilevanza perseguite dal Fondo per incentivare l’assunzione di lavoratori disabili rende opportuna una riflessione sulla possibilità di ricomprenderlo nell’ambito delle entrate oggetto di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 23, c. 1- bis l. 31 dicembre 2009, n. 196 a fronte della possibilità di previsione dei contributi versati dai datori di lavoro per l’esonero dall’obbligo assunzionale che rappresentano una percentuale ricorrente delle assunzioni agevolate intervenute nel corso dell’anno.
Tabella n. 8 - Quietanze di versamento relative al capitolo 2573/17
Tipologia Importo | Emissioni/annullamenti del giorno | ||||||
Tesoreria/Descrizione | Capo | Capitolo | Articolo | C/R | Data Contabile | Emissioni BKI alla data | Emissioni SICR alla data |
348-Roma | 27 | 2573 | 17 | C | 15/07/2020 | 590.500,00 | 590.500,00 |
348-Roma | 27 | 2573 | 17 | C | 16/07/2020 | 140.746,93 | 140.746,93 |
Totale 731.246,93 731.246,93
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati tratti dal Sistema informativo controllo e referto
Ben diverso l’andamento del piano gestionale 17, dedicato alla raccolta delle liberalità da destinare al Fondo, che ha fatto registrare nei tre anni dalla sua istituzione un ammontare complessivo di risorse assai contenuto (circa 731 mila euro) e dimostrativo di uno scarso interesse per l’iniziativa benefica, probabilmente poco nota al grande pubblico per mancanza
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di adeguati strumenti pubblicitari. Le uniche due quietanze registrate dal sistema sono entrambe del luglio 2020 (590.500,00 euro del 15.07.2020 e 140.746,93 euro del 16.07.2020) e sono riferite a versamenti che provengono dal Comitato per i rimborsi e le restituzioni, costituito con atto notarile del 7 agosto 2018.
Tabella n. 9 - Entrate del capitolo 2573/15 es. 2016-2021 versate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Anno | Riscosso competenza | Versamenti comp. | Versamenti Fondo disabili |
2016 | 7.532.090 | 7.532.090 | 7.298.431 |
2017 | 7.602.038 | 7.602.038 | 7.144.629 |
2018 | 7.279.614 | 7.279.614 | 7.074.720 |
2019 | 6.544.303 | 6.544.303 | 6.289.346 |
2020 | 4.553.259 | 4.553.259 | 4.396.611 |
2021 | 4.524.701 | 4.524.701 | 4.524.701 |
38.036.005 | 38.036.005 | 36.728.438 |
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati tratti dal Sistema informativo controllo e referto
Dalla lettura dei dati sopra riportati emerge chiaramente come le risorse versate sul capitolo in entrata 2573/15 siano state trasferite nell’anno di competenza sul cap. 3892 pg.1 dello stato di previsione della spesa relativo al Fondo in esame per una percentuale pari complessivamente al 96,56.
Le risorse versate in entrata al cap. 2573/17, con riguardo al solo esercizio 2020, sono transitate totalmente (731.247 euro) sull’anzidetto capitolo di spesa 3892 nel piano gestionale 2.
Tabella n. 10 - Capitolo di Spesa 3892/01 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Provvedimenti di Spesa relativi al periodo 2014-2021 per esercizio di gestione | |||||||
(valori in euro) | |||||||
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxx. | Tipo Provv. | Numero Provv. | Prov. Xxxxx | Xxxxx (Bilancio) | Competenza (Bilancio) | Conto residui (Bilancio) |
2014 | 2014 | DLB | 000001 | LB 2014 | 21.915.778,00 | 00.000.000,00 | 0,00 |
XXX | 000000 | -69.854,00 | -69.854,00 | 0,00 | |||
PASS | 000001 | 12.590.387,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Totale 2014 | 34.436.311,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | ||||
2015 | 2015 | DLB | 000001 | LB 2015 | 1.910.107,00 | 1.910.107,00 | 0,00 |
NVS2 | 000006 | LB 2015 | 20.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | ||
Totale 2015 | 21.910.107,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | ||||
2016 | 2016 | DLB | 000001 | LB 2016 | 21.915.742,00 | 00.000.000,00 | 0,00 |
DMT | 079309 | cap. 00/0/2573/15 | 5.746.750,00 | 5.746.750,00 | 0,00 | ||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.551.681,00 | 1.551.681,00 | 0,00 | |||
Totale 2016 | 29.214.173,00 | 00.000.000,00 | 0,00 |
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segue Tabella n. 10
2017 | 2017 | DDG | 015525 | 3528/01 x residui | 13.520.625,70 | 0,00 | 0,00 |
DLB | 000001 | LB 2017 | 21.915.742,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | ||
XXX | 000000 | Nuove risorse | 233.653,00 | 233.653,00 | 0,00 | ||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.636.728,00 | 1.636.728,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.627.443,00 | 1.627.443,00 | 0,00 | |||
142791 | vari cap. (dal 2401) | 58.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 277.362,00 | 277.362,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.523.868,00 | 1.523.868,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 2.079.228,00 | 2.079.228,00 | 0,00 | |||
Totale 2017 | 100.814.649,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | ||||
2018 | 2018 | DDG | 009001 | 3528/01 x residui | 7.144.629,00 | 0,00 | 0,00 |
DLB | 000001 | LB 2018 | 21.567.070,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | ||
XXX | 000000 | Nuove risorse | 451.339,00 | 451.339,00 | 0,00 | ||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.493.123,00 | 1.493.123,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.801.061,00 | 1.801.061,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 225.803,00 | 225.803,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.738.376,00 | 1.738.376,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.816.357,00 | 1.816.357,00 | 0,00 | |||
Totale 2018 | 36.237.758,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | ||||
2019 | 2019 | DLB | 000001 | LB 2019 | 21.915.742,00 | 00.000.000,00 | 0,00 |
DMC | 011187 | 3528/01 x residui | 3.642.635,00 | 0,00 | 0,00 | ||
012569 | 3528/01 x residui | 3.432.085,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DMT | 025713 | Nuove risorse | 204.891,00 | 204.891,00 | 0,00 | ||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.733.222,00 | 1.733.222,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.698.863,00 | 1.698.863,00 | 0,00 | |||
DRGS | 210531 | cap. 00/0/2573/15 | 357.490,00 | 357.490,00 | 0,00 | ||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.200.789,00 | 1.200.789,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.298.982,00 | 1.298.982,00 | 0,00 | |||
NVS2 | 000001 | LB 2019 | 10.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | ||
Totale 2019 | 45.484.699,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | ||||
2020 | 2020 | DDG | 008600 | 3528/01 x residui | 3.789.575,00 | 0,00 | 0,00 |
010046 | 3528/01 x residui | 2.499.771,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DLB | 000001 | LB 2020 | 66.915.742,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | ||
DRGS | 055130 | Nuove risorse | 254.954,00 | 254.954,00 | 0,00 | ||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.150.999,00 | 1.150.999,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 849.189,00 | 849.189,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 209.439,00 | 209.439,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.036.358,00 | 1.036.358,00 | 0,00 | |||
000000 | xxx. 00/0/2573/15 | 1.150.626,00 | 1.150.626,00 | 0,00 | |||
NVS2 | 000001 | LB 2020 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
Totale 2020 | 82.856.653,00 | 00.000.000,00 | 0,00 |
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segue Tabella n. 10
2021 | 2021 | DLB | 000001 | LB 2021 | 71.915.742,00 | 00.000.000,00 | 0,00 |
DRGS | 33282 | Nuove risorse | 156.644,00 | 156.644,00 | 0,00 | ||
DRGS | 149027 | cap. 00/0/2573/15 | 1.202.342,00 | 1.202.342,00 | 0,00 | ||
DRGS | 208683 | cap. 00/0/2573/15 | 1.001.654,00 | 1.001.654,00 | 0,00 | ||
DRGS | 269601 | cap. 00/0/2573/15 | 1.272.503,00 | 1.272.503,00 | 0,00 | ||
DRGS | 297190 | cap. 00/0/2573/15 | 929.416,00 | 929.416,00 | 0,00 | ||
2020 | DMC | 16411 | 4349/01 x residui | 4.651.565,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totale 2021 | 81.129.866,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | ||||
Il dmt 142791 movimenta in totale risorse per 00.000.000.000 € per il triennio 2017-2019 di cui 4.637.760.016 € per il solo 2017. In particolare, per analogia di cifra, si può supporre che i 58 mln € trasferiti al cap. 3892/1 lo siano stati dal cap. 2401 - Fondo per il finanziamento dell'assegno di disoccupazione | |||||||
Questi provvedimenti stanziano risorse ma non viene dal S.I. SICR indicata la fonte di provenienza della somma. | |||||||
I provvedimenti indicati stanziano risorse esclusivamente per cassa al fine di coprire le esigenze di pagamento dei residui trasportati dall'anno precedente, sono provvedimenti emanati sempre nel secondo semestre dell'anno di gestione. Il capitolo di provenienza delle somme è il 3528/01 - somme da trasferire all'INPS per pagamenti relativi alle pensioni di invalidità civile, per assegni destinati ai ciechi e ai sordomuti. Nel 2021 i fondi vengono trasferiti dal capitolo 4349 di nuova istituzione, p.g. 01 - maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione e di integrazione del trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità (731.246 € trasferiti al 3892/2) | |||||||
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati tratti dal Sistema informativo controllo e referto |
2. La gestione del capitolo 3892/01 negli esercizi 2014-2021
L’andamento del capitolo in esame, come esposto nella tabella di seguito riportata, mostra nel periodo considerato un trend in significativo incremento delle risorse stanziate (stanziamenti definitivi), che sono passate dai circa 22 mln di euro del 2014 agli 87,3 mln del 2017, stabilizzandosi su 76,5 mln del 2020 e del 2021.
Le variazioni intervenute negli stanziamenti hanno sempre avuto segno positivo, fatta eccezione per il primo degli esercizi osservati (nel 2014 – 69.854 euro) e hanno fatto registrare il valore più elevato nel 2017 con + 65,4 mln di euro.
La gestione in conto competenza ha fatto registrare una percentuale di impegni totali rispetto alla massa spendibile soddisfacente.
In termini complessivi, a fronte dei 380,81 mln di stanziamenti definitivi nel periodo osservato (2014-2021), gli impegni di competenza sono ammontati a 341,51 mln di euro e i pagamenti di competenza sono assommati a 337,73 mln di euro (nel dettaglio le operazioni sono meglio specificate nella tab. n. 11).
La gestione in conto residui ha visto la formazione di somme non liquidate in conto competenza di lettera f, a partire dall’esercizio 2016, per 13,5 mln di euro, ammontare che si è andato via via riducendo nel corso degli anni fino ad azzerarsi anche nell’esercizio 2021, passando attraverso i 6,3 mln registrati per l’esercizio 2019, interamente pagati nel corso del
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2020, con la conseguenza, in tal modo, di scongiurare la formazione di ulteriori residui nel corso dello stesso anno.
Considerando, conclusivamente, la gestione osservata compresa quella in conto residui, deve evidenziarsi che gli impegni totali del periodo analizzato, pari a 376,4 mln euro, sono stati trasformati in pagamenti per complessivi 312,27 mln di euro.
Le cennate risultanze evidenziano certo una gestione finanziaria scevra da particolari criticità. Tuttavia, può evidenziarsi che il capitolo considerato, finalizzato, a partire dal 2016, al trasferimento delle risorse del Fondo all’Inps dovrebbe essere utilizzato come accade per la maggior parte dei capitoli di analoga natura, integralmente entro l’esercizio di riferimento. Al contrario, deve registrarsi una mole significativa di residui che si sono accumulati nel corso degli esercizi, fatta eccezione per gli ultimi due e che sono passati dai complessivi 51,27 mln di euro di residui iniziali a 34 mln di euro di residui totali nel periodo considerato.
La circostanza gestionale osservata non è ascrivibile fra le irregolarità finanziario- contabili, essendo prevista per legge la possibilità di utilizzo delle risorse stanziate nell’anno anche nell’esercizio successivo in assenza di impegno e, quindi, come residui di lett. f). Tuttavia, una simile modalità denota la mancanza di un’adeguata programmazione delle risorse stanziate in incremento negli ultimi esercizi.
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Tabella n. 11 - Capitolo 3892 piano gestionale n. 1 - Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Esercizio | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
Stanziamenti iniziali | 21.915.778 | 21.910.107 | 21.915.742 | 21.915.742 | 21.567.070 | 31.915.742 | 71.915.742 | 71.915.742 | 284.971.665 |
Variazioni | -69.854 | - | 7.298.431 | 65.378.282 | 7.526.059 | 6.494.237 | 4.651.565 | 4.562.559 | 95.841.279 |
Stanziamenti definitivi | 21.845.924 | 21.910.107 | 29.214.173 | 87.294.024 | 29.093.129 | 38.409.979 | 76.567.307 | 76.478.301 | 380.812.944 |
Impegni sulla comp. | 21.845.924 | 21.910.107 | 15.693.547 | 80.149.395 | 22.018.409 | 35.910.208 | 71.915.742 | 72.072.386 | 341.515.718 |
Pagamenti da comp. | 21.845.924 | 21.910.107 | 15.693.547 | 80.149.395 | 22.018.409 | 32.120.633 | 71.915.742 | 72.072.386 | 337.726.143 |
Economie di comp. | - | - | - | - | - | - | - | 4.405.915 | 4.405.915 |
Residui dalla comp. | - | - | 13.520.626 | 7.144.629 | 7.074.720 | 6.289.346 | 4.651.565 | - | 38.680.886 |
Residui iniziali | 12.590.387 | - | - | 13.520.626 | 7.144.629 | 7.074.720 | 6.289.346 | 4.651.565 | 51.271.273 |
Impegni sui residui F | - | - | - | 13.520.626 | 7.144.629 | 7.074.720 | 2.499.771 | 4.651.565 | 34.891.311 |
Pagamenti sui res. | 12.590.387 | - | - | 13.520.626 | 7.144.629 | 7.074.720 | 6.289.346 | 4.651.565 | 51.271.273 |
Economie dai residui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xxxxxxx xxx xxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xxxxx spendibile | 34.436.311 | 21.910.107 | 29.214.173 | 100.814.650 | 36.237.758 | 45.484.699 | 82.856.653 | 81.129.866 | 393.403.331 |
Impegni totali | 21.845.924 | 21.910.107 | 15.693.547 | 93.670.021 | 29.163.038 | 42.984.928 | 74.415.513 | 76.723.951 | 376.407.029 |
Pagamenti totali | 34.436.311 | 21.910.107 | 15.693.547 | 93.670.021 | 29.163.038 | 39.195.353 | 78.205.088 | 76.723.951 | 388.997.416 |
Economie totali | - | - | - | - | - | - | - | 4.405.915 | 4.405.915 |
Residui totali | - | - | 13.520.626 | 7.144.629 | 7.074.720 | 6.289.346 | 4.651.565 | - | 38.680.886 |
Graf. 1
Gestione del capitolo 3892/1 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
-
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Stanziamenti definitivi Massa spendibile Impegni totali Pagamenti totali Residui totali
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati tratti dal Sistema informativo controllo e referto. Dati aggiornati al 17.12.2021
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Tabella n. 12 - Cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili - periodo 2014-2020 - Dati degli ordini di pagare (solo pg 1 rileva pagamenti) Beneficiario unico degli ordini di pagamento (O.P.) "INPS-ART.24-l. 21.12.1978, n. 843"
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(valori in euro)
Eserc. Prov. | Eserc. Gest. | Data Pagato | Causale Ordinativo di pagamento | Pagato in conto comp. | Pagato in conto residui | Pagato totale |
2016 | 2016 | 12/12/2016 | rimborso a favore Alluminio di qualita' spa | 6.741 | - | 6.741 |
2016 | 2016 | 20/04/2016 | Fondo diritto al lavoro dei disabili Trasf INPS I e II quota 2016 | 10.457.871 | - | 10.457.871 |
2016 | 2016 | 13/07/2016 | Fondo diritto lavoro disabili Trasferimenti INPS III quota 2016 | 5.228.936 | - | 5.228.936 |
2016 | 2017 | 14/12/2017 | Fondo incentivi occupazione disabili | - | 13.520.626 | 13.520.626 |
2016 Totale | 15.693.547 | 13.520.626 | 29.214.173 | |||
2017 | 2017 | 13/06/2017 | Fondo occupazione disabili I e II quota 2017 Trasferimento INPS | 10.457.871 | - | 10.457.871 |
2017 | 2017 | 18/07/2017 | Fondo incentivi occupazione disabili III quota 2017 ecc. Trasf INPS | 5.978.936 | - | 5.978.936 |
2017 | 2017 | 20/07/2017 | Fondo incentivi occup disabili Trasf INPS 2017 ex riassegnazioni | 233.653 | - | 233.653 |
2017 | 2017 | 11/12/2017 | Fondo disabili Stanziamento ex DL 50_2017 art. 55_bis Trasf INPS | 58.000.000 | - | 58.000.000 |
2017 | 2017 | 15/12/2017 | Fondo occup invalidi Trasferimento INPS IV quota 2017 | 5.478.936 | - | 5.478.936 |
2017 | 2018 | 02/10/2018 | Fondo diritto lavoro disabili | - | 7.144.629 | 7.144.629 |
2017 Totale | 80.149.395 | 7.144.629 | 87.294.024 | |||
2018 | 2018 | 22/03/2018 | Fondo diritto lavoro disabili Trasf INPS I quota 2018 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
2018 | 2018 | 12/04/2018 | Fondo diritto occupazione invalidi Trasferimenti INPS II quota 2018 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
2018 | 2018 | 24/07/2018 | Fondo diritto lavoro disabili Trasf INPS III quota 2018 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
2018 | 2018 | 24/07/2018 | Trasferimento INPS Fondo diritto lav disabili Riassegnazione VI bim 2017 | 451.339 | - | 451.339 |
2018 | 2018 | 24/07/2018 | Trasf INPS 3 quote 2018 lett b art 1 decreto 7_5_2018 | 1.175.303 | - | 1.175.303 |
2018 | 2018 | 20/11/2018 | Fondo diritto lavoro disabili Trasf INPS IV quota 2018 stanziam. art. 1 decr. 24.2.2016 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
2018 | 2018 | 20/11/2018 | Fondo diritto lavoro disabili trasf INPS IV quota 2018 art 1 dec 7_5_2018 | 391.768 | - | 391.768 |
2018 | 2019 | 11/12/2019 | Fondo incentivi occupazione disabili | - | 7.074.720 | 7.074.720 |
2018 Totale | 22.018.409 | 7.074.720 | 29.093.129 | |||
2019 | 2019 | 11/03/2019 | Fondo diritto lavoro disabili Trasf INPS I quota 2019 stanz ex L 68_1999 art 13 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
2019 | 2019 | 19/04/2019 | Fondo diritto lavoro disabili Trasf INPS II quota 2019 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
2019 | 2019 | 24/07/2019 | Fondo diritto lavoro disabili Trasferimento INPS III quota 2019 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
2019 | 2019 | 25/10/2019 | Fondo diritto lavoro disabili Trasf INPS IV quota stanz 2019_ 20 mln | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
2019 | 2019 | 04/11/2019 | Trasferimento INPS art. 1 lett) b decreto 3_7_2019 Fondo diritto lavoro disabili | 11.915.742 | - | 11.915.742 |
2019 | 2019 | 04/11/2019 | trasferimento INPS risorse art1 letta decreto 3_7_2019 Fondo diritto lavoro disabili | 204.891 | - | 204.891 |
2019 | 2020 | 23/10/2020 | Fondo diritto occupazione disabili | - | 3.789.575 | 3.789.575 |
2019 | 2020 | 21/12/2020 | Fondo diritto occupazione disabili - pagamento residui lett. f es fin 2019 | - | 2.499.771 | 2.499.771 |
2019 Totale | 32.120.633 | 6.289.346 | 38.409.979 |
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segue Tabella n. 12
2020 | 2020 | 03/04/2020 | Fondo diritto occupazione disabili Trasf INPS I quota 2020 | 5.478.936 | - | 5.478.936 |
2020 | 2020 | 14/04/2020 | Fondo diritto occupazione disabili trasf INPS II quota 2020 di 21.915.742 euro | 5.478.936 | - | 5.478.936 |
2020 | 2020 | 20/07/2020 | Fondo diritto occupazione disabili Trasf INPS III quota di 21,9 mln | 5.478.936 | - | 5.478.936 |
Eserc. Prov. | Eserc. Gest. | Data Pagato | Causale Ordinativo di pagamento | Pagato inconto comp. | Pagato in conto residui | Pagato totale |
2020 | 2020 | 01/10/2020 | Trasferimento INPS su DPCM 7_7_2020 art. 1 lett b) 45mln | 45.000.000 | - | 45.000.000 |
2020 | 2020 | 01/10/2020 | Trasferimento INPS su DPCM 6_7_2020 art 1 lett b 5 mln L 160_2019 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
2020 | 2020 | 12/10/2020 | Fondo diritto lavoro disabili trasferimento INPS IV quota 2020 di 21,9 mln | 5.478.936 | - | 5.478.936 |
2020 Totale | 71.915.742 | - | 71.915.742 | |||
2021 | 2021 | 01/03/2021 | Trasferimento I quota INPS | 5.478.936 | 5.478.936 | 5.478.936 |
2021 | 2021 | 21/04/2021 | Trasferimento II quota INPS | 5.478.936 | 5.478.936 | 5.478.936 |
2021 | 2021 | 06/07/2021 | Trasferimento III quota INPS | 5.478.936 | 5.478.936 | 5.478.936 |
2021 | 2021 | 24/09/2021 | Trasferimento INPS 3 quote stanziamento 50mln Decreto annuale lett c) | 37.500.000 | 37.500.000 | 37.500.000 |
2021 | 2021 | 27/10/2021 | Trasferimento INPS IV quota 2021 dello stanziamento 21.915.742,00 | 5.478.936 | 5.478.936 | 5.478.936 |
2021 | 2021 | 27/10/2021 | Trasferimento INPS IV quota 2021 dello stanziamento di 50 mln | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
2021 | 2021 | 27/10/2021 | Trasferimento INPS 2021 Riassegnazioni VI bimestre 2020 contrib esonerativi | 156.644 | 156.644 | 156.644 |
2020 | 2021 | 14/12/2021 | Fondo diritto al lavoro dei disabili - riass datori lav | 4.651.565 | 4.651.565 | 4.651.565 |
2021 Totale | 76.723.951 | 76.723.951 | 76.723.951 | |||
Totale 2016-2021 | 298.621.677 | 110.753.272 | 332.650.998 |
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati tratti dal Sistema informativo controllo e referto
Tabella n. 13 - Cap. 3892/1 - Fondo per il diritto al lavoro dei disabili - anni 2016/2021 - Ordini di pagamento (O.P.) verso "INPS-art. 24 - legge 21.12.1978, n. 843"
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | |||
(valori in euro) | |||
Esercizio di provenienza | Pagato in conto competenza | Pagato in conto residui | Pagato totale |
2016 | 15.693.547 | 13.520.626 | 29.214.173 |
2017 | 80.149.395 | 7.144.629 | 87.294.024 |
2018 | 22.018.409 | 7.074.720 | 29.093.129 |
2019 | 32.120.633 | 6.289.346 | 38.409.979 |
2020 | 71.915.742 | - | 71.915.742 |
2021 | 72.072.386 | 4.651.565 | 76.723.951 |
totale | 293.970.112 | 38.680.886 | 332.650.998 |
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati tratti dal Sistema informativo controllo e referto
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Graf. 2 - Ordini di pagamento (O.P.) verso "INPS-art. 24 L. 21. 12. 1978, n. 843”
"
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-
2016
2017
2018
2019
Pagato in conto comp.
Pagato in conto residui
2020
Pagato totale
2021
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati tratti dal Sistema informativo controllo e referto
La tabella ed il grafico sopra riportati espongono dati relativi ai pagamenti, come ricostruiti dagli ordinativi emessi a favore dell’Inps, dimostrando un trend costante di pagamenti in conto residui, eccezion fatta per il 2020, allorquando, come accennato sopra, non ne sono stati registrati. I dati non devono essere confusi con quelli esposti nella tabella precedente che illustra le risorse per esercizio osservato (conto competenza, residui e cassa) mentre nella tabella in esame le risultanze riguardano il pagato di competenza ed in conto residui con riferimento agli esercizi di provenienza.
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CAPITOLO V
LE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Sommario: 1. Le risultanze della gestione del Fondo. – 2. Le assunzioni di lavoratori con disabilità. – 3. Le assunzioni di lavoratori incentivate a seconda del tipo di disabilità. – 4. Le domande di assunzione di lavoratori disabili. – 5. La distribuzione fra le regioni delle assunzioni effettuate con l’incentivo ex lege
n. 68/1999. - 6. Gli accantonamenti per le assunzioni di lavoratori con disabilità.
1. Le risultanze della gestione del Fondo
Nel corso dell’istruttoria sono stati raccolti dati relativi al numero delle assunzioni di lavoratori disabili cui è stato riconosciuto il beneficio a valere sulle risorse del Fondo, nonché notizie in merito alla suddivisione per regioni del dato e elementi informativi in ordine alle cessazioni intervenute nonché alle risorse accantonate per singola annualità. I suddetti dati sono stati richiesti con le medesime modalità di raccolta all’interno di tabelle predefinite al Ministero del lavoro e all’Inps, che li hanno forniti in modo congruente alle istanze ma con evidenze non sempre coincidenti fra loro, pur essendo unica la fonte di riferimento, ovvero le estrazioni trimestrali, che l’Istituto trasmette al Ministero, per quanto appurato nel corso dell’istruttoria dietro sua richiesta, nonostante la loro trasmissione costituisca per l’Istituto un obbligo di legge.
Le incongruenze incontrate nei dati ricevuti nel corso dell’istruttoria avrebbero potuto motivare una rappresentazione distinta e separata delle tabelle come restituite dalle due amministrazioni interpellate, ma l’intento era quello di fornire un quadro complessivo della gestione delle risorse del Fondo, i cui andamenti risultavano complessivamente coincidenti e, quindi, le tabelle sono state riportate secondo quanto ricostruito ed aggiornato nell’ultima fase istruttoria dal Ministero del lavoro, solo in parte validate dall’Inps.
Sicuramente la difficoltà incontrata non induce alla considerazione di un completo ed efficace governo del dato da parte del Ministero del lavoro, che pure è tenuto a riferire al Parlamento, come già precisato (cfr. supra Cap. par), anche sulla gestione del Fondo nell’ambito dell’attuazione della legge n. 68/1999. Nonostante ciò, è stato possibile raccogliere una batteria di dati ed informazioni che si espongono nelle tabelle di seguito riportate, al fine di mostrare le ricadute dell’utilizzo delle risorse del Fondo nel periodo considerato.
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2. Le assunzioni di lavoratori con disabilità
Nel periodo considerato dalla presente analisi sono state effettuate in totale 14.467 assunzioni di lavoratori disabili con il riconoscimento al datore di lavoro dell’incentivo a valere sulle risorse del Fondo. Nel dato complessivo del periodo manca quello relativo all’anno 2015 che non è stato fornito né dal Ministero e neppure dall’Istat con le motivazioni che si preciseranno più avanti.
Tabella 14 - Assunzioni lavoratori con disabilità per i quali è stato riconosciuto l'incentivo di cui all'art. 13 della l. n. 68/1999. Anni 2013-2021
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totale | |
Assunzioni lavoratori con disabilità | 1.464 | 1.121 | n.d. | 3.089 | 2.999 | 1.042 | 1.483 | 1.708 | 1.561 | 14.467 |
Datori di lavoro | x.x. | x.x. | x.x. | 0.000 | 2.732 | 975 | 1.346 | 1.535 | 1.415 | 10.708 |
Media assunzioni per datore | - | - | - | 1,14 | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,11* |
Fonte: Elaborazioni inviate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su dati Inps xxxxxxx.xx 15/12/2021
* Il valore medio risulta dal rapporto fra la sommatoria delle assunzioni degli anni 2016-2021(11.882) e il numero dei datori di lavoro per le stesse annualità
L’andamento delle anzidette assunzioni ha avuto carattere ondivago, mostrando valori non costanti nel tempo, particolarmente elevati nel 2016, allorquando sono state pari a 3.090 unità, quasi il doppio di quelle registrate nel 2013 (1.464). Il dato del 2016 è stato confermato nel 2017 (2.999), ma il numero di assunzioni per anno si è successivamente allontanato dai valori iniziali, facendo registrare nel 2018 il picco più basso (1.042) ed è tornato a crescere fino al 2020, allorquando il numero totalizzato delle assunzioni agevolate è stato pari a 1.708 scese a 1.561 nel 2021. A fronte del numero complessivo di lavoratori assunti, sono stati 10.708 i datori di lavoro che hanno beneficiato dei contributi, con una media pro-capite di assunti pari a 1,11 unità.
Dovendo restringere il campo di osservazione alle annualità 2016-2021, in ragione dell’assenza, già dichiarata sopra, del dato relativo all’anno 2015, le assunzioni complessivamente effettuate in attuazione e con i benefici della l.n. 68/1999 assommano a 11.820.
Nella tabella che segue il numero dei datori di lavoro è stato disarticolato nei diversi settori del mondo produttivo. Dalla lettura dei dati emerge una netta predominanza dei settori manifatturiero (3.017) e commercio all’ingrosso ed al dettaglio (1.996), seguiti da quello della ricezione alberghiera e della ristorazione. Sul punto è bene precisare che i dati in questione non sono stati validati dall’Inps nella fase istruttoria già riferita.
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Tabella n. 15 - Datori di lavoro che hanno beneficiato degli incentivi alle assunzioni e settori produttivi di appartenenza - Anni 2016 – 2021
(valori in euro)
DATORI LAVORO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
N.D. | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 20 | 28 | 8 | 8 | 11 | 9 | 84 |
Altre attività di servizi | 96 | 98 | 29 | 38 | 52 | 52 | 365 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 26 | 28 | 13 | 14 | 18 | 10 | 109 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 248 | 255 | 76 | 96 | 95 | 86 | 856 |
Attività finanziarie e assicurative | 25 | 20 | 9 | 23 | 16 | 25 | 118 |
Attività immobiliari | 13 | 26 | 4 | 6 | 11 | 12 | 72 |
Attività manifatturiere | 778 | 768 | 303 | 400 | 397 | 371 | 3.017 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 138 | 128 | 51 | 83 | 105 | 96 | 601 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 492 | 500 | 186 | 268 | 292 | 258 | 1.996 |
Costruzioni | 121 | 157 | 59 | 81 | 113 | 148 | 679 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 53 | 36 | 10 | 20 | 24 | 16 | 159 |
Fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 26 |
Istruzione | 45 | 41 | 11 | 22 | 22 | 20 | 161 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 222 | 205 | 78 | 84 | 124 | 89 | 802 |
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali | 1 | 1 | |||||
Sanità e assistenza sociale | 151 | 168 | 41 | 67 | 89 | 67 | 583 |
Servizi di informazione e comunicazione | 170 | 160 | 59 | 83 | 96 | 92 | 660 |
Trasporto e magazzinaggio | 92 | 100 | 28 | 50 | 60 | 53 | 383 |
Totale complessivo | 2.705 | 2.732 | 975 | 1.346 | 1.535 | 1.415 | 10.708 |
Fonte:. Elaborazioni inviate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su dati Inps. Xxxxxxx.xx 15/12/2021
Pur tenendo conto delle fenomenologie che possono aver influenzato il dato emerso dall’analisi svolta, tuttavia, appare evidente come il numero medio di assunzioni per datore di lavoro (1,11), emergente dai dati registrati nelle singole annualità (1,15 nel 2016, 1,13 nel 2019 e 1,11 nel biennio 2020-2021), risulti assai lontano da quello connesso agli obblighi assunzionali (sul punto v. supra Cap. par.), che pure sono agevolati dalla misura in esame. Di qui l’interrogativo in ordine all’effettiva capacità della stessa di andare incontro alle esigenze dei datori di lavoro nell’interesse dei lavoratori disabili e, soprattutto, di quelli con disabilità più elevata o con disabilità intellettiva e psichica.
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Assunzioni lavoratori con disabilità
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Assunzioni lavoratori con disabilità
Datori di lavoro
Fonte: Elaborazioni C.d.c. su dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'INPS e aggiornate al 21.1.2021 dallo stesso Istituto
1.411
1.561
1.532
1.708
1.264
1.423
972
1.039
2.722
2.999
2.690
3.090
1.121
Graf. 3 - Assunzioni lavoratori con disabilità per i quali è stato riconosciuto l'incentivo di cui all'art. 13 della l. 68/99. Anni 2013-2021
Fonte: Elaborazioni inviate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su dati Inps.. Dati aggiornati al 15/12/2021
Rileva in modo importante la mancanza del dato relativo all’annualità 2015, che è stato oggetto di reiterate richieste nei confronti delle amministrazioni destinatarie dell’istruttoria, le quali non hanno fornito quanto richiesto ma hanno esposto, comunque, delle motivazioni al riguardo. Innanzitutto, è bene ricordare che nei provvedimenti di riparto alle regioni delle risorse del Fondo, fino al 2015, erano esposti i dati relativi alle assunzioni verificatesi nell’anno precedente (t-1) e quindi nell’ultimo provvedimento di riparto (d.m. 27 maggio 2015) sono riportate in allegato le assunzioni intervenute nel 2014. Il successivo provvedimento di attribuzione delle risorse del Fondo per l’anno 2016 non riporta il numero dei lavoratori del 2015, essendo cambiata, come più volte ricordato, la modalità di assegnazione delle risorse del Fondo direttamente all’Inps. Sarebbe mancata, secondo quanto affermato dall’amministrazione, la base di riferimento del dato, raccolto fino al 2014 proprio ai fini della ripartizione fra le regioni, con la conseguenza che le assunzioni effettuate nel 2015 non potevano essere finanziate né dal vecchio né dal nuovo incentivo. Per porre rimedio a tale inconveniente il legislatore è intervenuto, consentendo ex art. 1, c. 251, l. n. 232/2016, l’utilizzo delle risorse già trasferite alle regioni, eventualmente non impegnate nei confronti dei beneficiari, distribuendole alle stesse per essere prioritariamente utilizzate per il finanziamento delle assunzioni del 2015.
Per quanto riguarda, quindi, il dato numerico delle assunzioni 2015, secondo quanto
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ulteriormente asseverato dall’amministrazione, non poteva essere desunto dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro, giacché le risorse distribuite come detto sopra alle regioni, ai sensi della legge di stabilità 2017, non soggiacevano al meccanismo disposto per l’attribuzione all’Inps delle risorse e neppure risultavano legate ai contributi esonerativi, di cui all’art. 5, c. 3-bis, trattandosi di residui del precedente Fondo finanziato esclusivamente con risorse statali.
Preso atto delle argomentazioni fornite dalle Amministrazioni, non può non sottolinearsi, con accentuazione negativa, che il dato relativo alle assunzioni del 2015 non è stato reperito in ragione dell’indisponibilità di informazioni rese direttamente dai soggetti interessati, siano essi le aziende (datori di lavoro) o gli stessi lavoratori disabili assunti, sulle assunzioni effettuate in concreto nel corso dell’annualità considerata, mettendo in evidenza la natura derivata di un’informazione che, per il suo carattere basilare e per i numeri decisamente contenuti del fenomeno, dovrebbe risultare in modo diretto all’Amministrazione del lavoro.
3. Le assunzioni di lavoratori incentivate a seconda del tipo di disabilità
I dati esposti nella tabella e nel grafico sotto riportati consentono di visualizzare la situazione delle assunzioni intervenute in applicazione della l. n. 68/1999 nel corso degli anni 2016-2021, distinguendo le diverse tipologie di disabilità.
Tabella n. 16 - Assunzioni per tipologia di lavoratori con disabilità - Anni 2016-2021
Tipologia | Provenienza | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totale | |
Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica | 766 | 759 | 231 | 358 | 388 | 351 | 2.853 |
Tempo determinato | 240 | 329 | 80 | 108 | 112 | 136 | 1.005 |
Tempo indeterminato | 526 | 430 | 151 | 250 | 276 | 215 | 1.848 |
Riduzione superiore a 79% | 1.088 | 1.056 | 357 | 560 | 580 | 582 | 4.223 |
Riduzione tra 67% e 79% | 1.235 | 1.000 | 000 | 000 | 740 | 628 | 4.806 |
Totale | 3.089 | 2.999 | 1.042 | 1.483 | 1.708 | 1.561 | 11.882 |
Fonte: Elaborazioni inviate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su dati Inps. Dati aggiornati al 15/12/2021
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A fronte del dato complessivo di lavoratori assunti nel periodo considerato (2016-2021), pari a 11.882 unità, si osserva che la maggior parte ha una riduzione della capacità lavorativa compresa fra il 67 ed il 79 per cento (4.806). Più basso risulta essere il numero dei lavoratori assunti (4.223) con grado elevato di disabilità (>79 per cento). Decisamente più contenuto si mostra il dato complessivo dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica, pari a 2.853, che rappresentano il 24 per cento del totale dei lavoratori disabili assunti nel periodo, dei quali, poco più di mille a tempo determinato e la restante quota a tempo indeterminato.
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Provenienza
Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica Riduzione superiore a 79% Riduzione tra 67% e 79%
628
582
351
740
580
388
565
560
358
454
357
1.184
1.056
759
1.235
1.088
766
Graf. 4 - Assunzioni per tipologia di lavoratori con disabilità Anni 2016-2021
231
Fonte: Elaborazioni inviate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su dati Inps. Dati aggiornati al 15/12/2021
4. Le domande di assunzione di lavoratori disabili
Nel grafico di seguito riportato sono esposte le domande di accesso ai benefici del Fondo presentate nel periodo considerato che hanno avuto esito positivo53.
53 Le colonne rappresentano le domande per: lavoratori con riduzione > 45% a tempo det.; lavoratori con riduzione
> 45% a tempo ind.; lavoratori con riduzione >79%; lavoratori con riduzione fra 67 e 79%.
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Domande di accesso al contributo 2016-2021
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.088
1.235
1.056
1.184
560
565
580
740
582
628
Graf. 5 - Lavoratori con disabilità – dato nazionale per gli anni 2016-2021
240
526
329
80
357
454
108
112
136
Fonte: Elaborazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su estrazioni Inps. Dati aggiornati al 15/12/2021
Più interessante appare, invero, il dato relativo alle domande che non sono state accettate, distinguendo, come è possibile leggere dalla tabella sotto riportata, quelle non ammesse per carenza di risorse del Fondo e che complessivamente, con riferimento agli anni dal 2016 al 2021, sono assommate a 8.578 con un andamento oscillante.
Tabella n. 17 - Istanze di accesso all'incentivo non accolte Anni 2016-2021
ANNI | Domande non accolte per mancanza di fondi | Domande presentate oltre i termini | Totale complessivo | ||
Rifiutata Provvisoria | Rifiutata Definitiva | Totale | |||
2016 | 2 | 215 | 217 | 501 | 718 |
2017 | 1 | 1.274 | 1.275 | 550 | 1.825 |
2018 | 16 | 3.571 | 3.587 | 191 | 3.778 |
2019 | 27 | 2.996 | 3.023 | 253 | 3.276 |
2020 | 166 | 89 | 255 | 685 | 940 |
2021 | 221 | - | 221 | n.d. | 221 |
Totale | 433 | 8.145 | 8.578 | 2.180 | 10.758 |
Fonte INPS: dati inviati il 16 marzo 2021 |
Come si può constatare dalla lettura dei dati esposti nella tabella sopra riportata, gli anni in cui si è registrato il numero di istanze rifiutate per carenza di risorse sul Fondo più elevato sono il 2018 e il 2019, con rispettivamente 3.587 e 3.023. Per questa tipologia di rifiuto occorre fare un distinguo fra le due fasi antecedente e successiva alle modifiche introdotte nella procedura di accettazione delle istanze a partire dal 2020.
Infatti, fino a quella data, le istanze potevano essere rifiutate in via preliminare, in attesa, per un massimo di trenta giorni, dell’incremento delle risorse del Fondo, giacché, per
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l’ammissione delle stesse, il sistema telematico verificava, in via prospettica, che vi fossero risorse sufficienti per l’intero periodo di fruizione dell’incentivo da parte del datore di lavoro. Pertanto, ove le risorse, anche solo per un anno, non fossero risultate disponibili, l’istanza veniva rifiutata provvisoriamente ed, in assenza di un incremento del Fondo medio tempore, il rifiuto diveniva definitivo. Al riguardo, deve sottolinearsi che la circostanza del reintegro delle risorse del Fondo, entro i successivi trenta giorni dal rifiuto in via preliminare, ha consentito il “recupero” di un numero esiguo di istanze, ovvero 433 su 8578 rifiutate definitivamente.
A partire dal 2020, i fondi da destinare al finanziamento vengono imputati dall’Inps esclusivamente all’anno di assunzione e, quindi, risulta necessaria per l’ammissione al beneficio la copertura finanziaria, alla data dell’assunzione e non in via prospettica (con calcolo statistico), dell’intero periodo di agevolazione. Deve osservarsi che, proprio dal 2020, il numero delle istanze rifiutate definitivamente si è molto ridotto rispetto alle annualità immediatamente precedenti, passando dalle 3571 del 2018 alle 89 del 2020. Oltre a quanto sopra, a motivazione dell’osservato andamento, deve aggiungersi che dal 2020 non è più prevista la condizione di istanza rifiutata preliminare che diventa definitiva trascorsi trenta giorni, a risorse del Fondo invariate, ma le istanze non coperte restano nello stato di rifiuto provvisorio sino al loro eventuale accoglimento. In tal modo, si eviterebbero, per quanto affermato dall’Inps, le difficoltà per i datori di lavoro di dover riproporre istanza per ottenere i benefici anche a distanza di tempo dall’avvenuta assunzione.
Un discorso a parte meritano le istanze che risultano essere state rifiutate perché presentate oltre i termini fissati e che ammontano complessivamente dal 2016 al 2020 (non è stato riferito il 2021) a 2180.
Volendo fare un calcolo delle istanze prodotte al sistema Inps (piattaforma informatica) nell’arco di tempo considerato, possiamo individuare la cifra complessiva di circa 21 mila, rispetto alla quale quelle non ammesse al beneficio rappresentano il 48,8 per cento. Una percentuale piuttosto elevata se confrontata con i fabbisogni espressi a livello territoriale dalla categoria dei lavoratori disabili e soprattutto se si tiene conto del fatto che in gran parte essa è stata motivata da carenza di risorse sul Fondo, che negli anni 2018 e 2019 ha comportato un numero elevato di istanze rigettate con la necessità di un ripristino delle risorse in corso d’anno, attraverso appositi provvedimenti di variazione di bilancio. Sul punto l’Amministrazione ha fatto presente che tale fenomeno ha motivato la modifica introdotta nel 2020 nella modalità di accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del beneficio per l’intero periodo della sua durata (36 o 60 mesi).
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5. La distribuzione fra le regioni delle assunzioni effettuate con l’incentivo ex lege
n. 68/1999
I dati che sono stati riportati nei precedenti paragrafi, relativi alle domande ed alle assunzioni di lavoratori disabili con l’erogazione degli incentivi ex lege n. 68/1999, totalizzate nel periodo osservato dalla presente analisi, devono essere disarticolati nelle diverse realtà territoriali del nostro Paese.
Dalla lettura della tabella sotto riportata, che espone la distribuzione fra le regioni delle assunzioni incentivate nel sessennio considerato (2016-2021), emerge, infatti, che la Regione Lombardia è quella che ha fatto registrare il numero complessivo (2.744) di assunzioni agevolate più elevato a fronte di altre regioni dell’area Nord che si sono fermate a numeri molto più contenuti, si pensi al Friuli Venezia Giulia (217) ed alla Liguria (327).
Tabella n. 18 - Dettaglio numerico lavoratori con disabilità - Analisi per Regioni 2016-2021
REGIONI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totale | ||
(vuoto) | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 20 | |||
Abruzzo | 58 | 61 | 23 | 27 | 36 | 34 | 239 | ||
Basilicata | 36 | 23 | 2 | 15 | 15 | 16 | 107 | ||
Calabria | 46 | 38 | 15 | 26 | 33 | 25 | 183 | ||
Campania | 169 | 185 | 64 | 93 | 126 | 100 | 737 | ||
Xxxxxx xxx. | 313 | 236 | 101 | 141 | 141 | 117 | 1.049 | ||
Friuli v.g. | 69 | 58 | 24 | 16 | 24 | 26 | 217 | ||
Lazio | 274 | 294 | 87 | 149 | 245 | 221 | 1.270 | ||
Liguria | 90 | 79 | 33 | 36 | 46 | 43 | 327 | ||
Lombardia | 727 | 690 | 232 | 352 | 381 | 362 | 2.744 | ||
Marche | 93 | 116 | 45 | 48 | 49 | 46 | 397 | ||
Molise | 11 | 19 | 5 | 7 | 6 | 6 | 54 | ||
Piemonte | 205 | 182 | 67 | 90 | 79 | 85 | 708 | ||
Puglia | 136 | 143 | 47 | 65 | 83 | 73 | 547 | ||
Sardegna | 85 | 102 | 28 | 46 | 42 | 44 | 347 | ||
Sicilia | 150 | 161 | 47 | 53 | 71 | 53 | 535 | ||
Toscana | 210 | 192 | 61 | 102 | 99 | 88 | 752 | ||
Trentino a.a. | 21 | 12 | 11 | 10 | 8 | 14 | 76 | ||
Umbria | 50 | 34 | 16 | 28 | 41 | 39 | 208 | ||
Val d'aosta | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 31 | ||
Veneto | 000 | 000 | 000 | 176 | 174 | 165 | 1.334 | ||
3.089 | 2.999 | 1.042 | 1.483 | 1.708 | 1.561 | 11.882 | |||
Totale complessivo |
Fonte: Elaborazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su estrazioni Inps. Dati aggiornati al 15/12/2021
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Graf. 6 – Assunzioni di lavoratori con disabilità per regione nel periodo 2016-2021
Assunzioni di lavoratori con disabilità per regione nel periodo 2016-2021
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
Lavoratori con disabilità - dato nazionale per gli anni 2016-2021
4.000
3.000
2.000
1.000
-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da estrazioni Inps. Dati aggiornati al 15/12/2021
Maggiormente in linea con il dato Istat della popolazione residente appare il numero complessivo delle assunzioni di lavoratori disabili registrato in Veneto (1334), nel Lazio (1.270) ed in Xxxxxx Xxxxxxx (1049). La stessa osservazione non vale per alcune Regioni dell’area Sud fra cui la Campania, che si è fermata a 737 unità, la Sicilia con 479, la Puglia, che ha totalizzato 474 assunzioni e la Calabria e la Basilicata, fanalino di coda, rispettivamente con 183 e 107 assunzioni nel periodo considerato.
6. Gli accantonamenti per le assunzioni di lavoratori con disabilità
Per ciascuna delle istanze autorizzate con la conseguente corresponsione delle risorse del Fondo, il sistema calcola automaticamente una quota di risorse accantonate che corrispondono alla misura massima dell’incentivo spettante, in base alla tipologia di disabilità e alla stima dell’imponibile lordo annuo, dichiarati dal datore di lavoro che ha effettuato l’assunzione.
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Tabella n. 19 - Accantonamenti per le assunzioni di lavoratori con disabilità - Anni 2016-2020
(valori in euro) | |||||
Accant.nti | 2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
2016 | 8.907.504 | ||||
2017 | 25.691.104 | 10.827.956 | |||
2018 | 24.339.217 | 26.619.386 | 5.082.980 | ||
2019 | 17.461.741 | 24.751.857 | 6.222.125 | 5.147.543 | |
2020 | 4.448.082 | 16.477.480 | 6.081.202 | 11.100.177 | 51.291.494 |
2021 | 2.977.453 | 4.424.178 | 2.256.220 | 10.741.562 | 56.157.344 |
2022 | 2.770.560 | 1.105.423 | 6.833.351 | 712.516 | |
2023 | 207.216 | 2.020.584 | 648.935 | ||
2024 | 1.103.341 | 326.289 | |||
2025 | 326.289 | ||||
Totali | 83.825.100 | 85.871.418 | 20.955.167 | 36.946.558 | 109.462.867 |
Fonte: INPS. Elaborazioni inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Xxx.xx 15/12/2021
Graf. 7 Accantonamenti per le assunzioni di lavoratori con disabilità Anni 2016-2020
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonte: INPS. Elaborazioni inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Xxx.xx 15/12/2021
Come è possibile constatare dalla lettura dei dati della tabella e del grafico sopra riportati, le risorse sono state accantonate per sei anni a partire da quello di assegnazione delle agevolazioni in considerazione dell’incremento, praticato, come accennato sopra, all’atto stesso dell’elaborazione dell’istanza telematica, dell’imponibile lordo dichiarato dal datore di lavoro nella misura del 5 per cento. Ciò allo scopo di tenere conto di possibili variazioni della retribuzione del lavoratore assunto, nel corso del periodo di vigenza dell’incentivo.
Le risorse fino ad ora complessivamente accantonate sono state pari a 337 mln di euro, delle quali la quantità più significativa è riferibile ai primi due esercizi (83,82 mln di euro nel 2016 e 85,87 mln di euro nel 2017). Nel 2018 le risorse accantonate mostrano un importo (20,95 mln) molto più contenuto, in ragione del numero esiguo delle assunzioni effettuate nell’anno (1.042). Gli accantonamenti negli anni 2019 e 2020 hanno fatto registrare un incremento particolarmente elevato (nel 2020 sono stati accantonati 109,46 mln di euro). Quest’ultimo dato
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trova la sua spiegazione, come chiarito dall’Inps in sede istruttoria, nel cambio di sistema, intervenuto proprio in quell’anno, a partire dal quale, come già precisato, le risorse destinate a finanziare le agevolazioni vengono imputate complessivamente all’esercizio in cui interviene l’assunzione.
Tabella n. 20 - Accantonamenti annuali per tipologia di invalidità e anno di assunzione
(valori in euro)
Tipologia di invalidità | Anno di assunzione | ||||
2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Disabilità intellett. e psich. | 24.570.951 | 25.554.926 | 9.264.588 | 14.006.014 | 16.578.369 |
Tempo determinato | 2.369.222 | 3.436.918 | 712.964 | 995.980 | 1.195.200 |
Tempo indeterminato | 22.201.729 | 22.118.008 | 8.551.625 | 13.010.034 | 15.383.169 |
Riduzione superiore a 79% | 35.457.550 | 38.989.027 | 13.879.811 | 21.444.642 | 21.998.064 |
Tempo indeterminato | 35.457.550 | 38.989.027 | 13.879.811 | 21.444.642 | 21.998.064 |
Riduzione tra 67% e 79% | 23.774.329 | 21.350.491 | 8.875.616 | 11.256.937 | 14.205.987 |
Tempo indeterminato | 23.774.329 | 21.350.491 | 8.875.616 | 11.256.937 | 14.205.987 |
Totale complessivo | 83.802.831 | 85.894.445 | 32.020.015 | 46.707.593 | 52.782.420 |
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
-
Disabilità intellett. e psich.
Riduzione superiore a 79%
Riduzione tra 67% e 79%
2016 0000 0000 0000 0000
14.205.987
11.256.937
8.875.616
23.774.329
21.998.064
21.444.642
13.879.811
38.989.027
35.457.550
16.578.369
14.006.014
9.264.588
25.554.926
24.570.951
Graf. 8 - Accantonamenti annuali per tipologia di invalidità e anno di assunzione
Fonte: Inps.
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Tabella n. 21 - Numero di cessazioni dal 2016 al 2021
Numero di cessazioni | |||||||
Anno di provenienza in base alla data assunzione istanza | |||||||
Data cessazione | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
2016 | 156 | 156 | |||||
2017 | 386 | 221 | 607 | ||||
2018 | 328 | 464 | 72 | 864 | |||
2019 | 265 | 317 | 113 | 46 | 741 | ||
2020 | 165 | 189 | 93 | 133 | 77 | 657 | |
2021 | 132 | 165 | 74 | 141 | 189 | 76 | 777 |
Totali | 1.432 | 1.356 | 352 | 320 | 266 | 76 | 3.802 |
Graf. 9 – Cessazioni dal 2016 al 2021 per anno di assunzione
Graf. 9 Cessazioni dal 2016 al 2021 per anno di assunzione
500
450
400
350
300
250
200
464
386
328
317
265
221
156
150
165
132
189
165
189
100
113
93
72
133141
74
77 76
50
46
-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: Inps. Elaborazioni inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali xxxxxxx.xx 15/12/2021
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