COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXX Xxxxxx designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) TENELLA SILLANI
Seduta del 08/07/2021
FATTO
La ricorrente, premesso di aver sottoscritto con l’intermediario due distinti contratti di finanziamento, ambedue estinguibili in 120 rate mensili, con decorrenza da ottobre 2014, riferisce quanto segue: in occasione dell’accensione del primo finanziamento, nr. ***516, provvedeva al pagamento di € 10.361,04 a titolo di interessi e di € 600,00 a titolo di spese d’istruttoria; il suddetto finanziamento veniva estinto anticipatamente nel novembre 2018, in corrispondenza della rata nr. 50, con conseguente riduzione degli interessi pari ad € 3.965,76; in occasione dell’accensione del secondo prestito, nr. ***517, la stessa provvedeva al pagamento di € 5.074,64 a titolo di interessi e di € 600,00 a titolo di spese d’istruttoria; il suddetto finanziamento veniva estinto anticipatamente nel giugno 2020, in corrispondenza della rata nr. 69, con conseguente riduzione degli interessi pari ad € 1.103,01. Evidenzia che con riguardo ad entrambi i rapporti non le venivano restituite integralmente le spese non maturate fino alla scadenza dei contratti. Ricorda che, in proposito, la sentenza della CGUE dell’11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione del costo totale del credito, compresi i costi che non dipendono dalla durata del contratto; che in maniera conforme si è espresso anche il Collegio di Coordinamento ABF (cfr. dec. 525/2019). Precisato di aver esperito infruttuosamente i reclami relativi ai rapporti in questione, chiede il rimborso dei seguenti importi: € 230,64, per le spese di istruttoria
relative al contratto n. **516; € 130,44, per le spese di istruttoria relative al contratto n.
**517; oltre € 20,00 per le spese di procedura.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, conferma che, con lettere di reclamo del 12/10/2020, la Cliente chiedeva il rimborso delle spese di istruttoria non godute a seguito dell’estinzione anticipata di due finanziamenti, nr. **516 e nr. **517, rispettivamente in corrispondenza della rata n. 50 e della rata n. 69; precisa che tali spese non sono state rimborsate in quanto legate ad attività svolte in una fase antecedente e prodromica alla concessione del finanziamento; afferma che la pronuncia della Corte di Giustizia Europea non ha efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, e sarebbe limitata al rimborso dei soli costi dovuti per la vita residua del contratto, tra cui non rientra il costo per istruttoria. Ciò premesso, chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
DIRITTO
Relativamente alla applicabilità nel caso di specie dell’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 come formulata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18, contestata dalla parte resistente, si deve evidenziare che se è indubitabile che la direttiva non possa direttamente applicarsi essendo stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno con l’art. 125 sexies TUB, non può accogliersi il rilievo circa la non operatività nella specie della sentenza “Lexitor”. E’, in via generale, opinione indiscussa che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa (v., Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 2468/2016) e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici nazionali ed anche per gli arbitri; è pertanto evidente che detta soluzione debba valere anche nel caso di specie, regolato sia dall’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia dall’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16 par.1 della stessa Xxxxxxxxx, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, che direttamente si riferisce ai riflessi interni della sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia. Nella stessa decisione, il Collegio precisa, infatti, “che l’art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci”. In altri termini, prosegue il Collegio, “sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento […]utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up-front, che ne sono indipendenti. Ne discende che l’art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell’art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up-front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur
esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell’obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art.1373, comma 2, c.c.)”. Ritenendosi, in definitiva, che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia debba applicarsi anche al caso di specie, per giungere ad una decisione coerente con tale pronuncia, anche alla luce della lettura offerta dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxx recurring), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell’accordo (costi up- front); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l’intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti ex ante (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014).
Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri up-front e oneri recurring, va oggi rivisitato alla luce della più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l’art. 16 della direttiva 2008/48 “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l’effettività di tale diritto “risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”, considerato che, da un lato, vi può essere “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”; e che, dall’altro, è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. In materia è intervenuto, come già detto, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione
n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi
pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Si ricorda, altresì, che la Banca d’Italia, con le “linee orientative” del 4/12/2019 - al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha voluto fornire il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti… gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”. Si evidenzia, inoltre, che secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo pro rata, costantemente utilizzato dall’ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che “per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch’essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione” del costo del credito, sancito nell’abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l’art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”.
Nel caso di specie, con riguardo alla classificazione degli oneri, tenuto conto della documentazione in atti, nonché degli orientamenti espressi dai Collegi, si devono ritenere di natura up-front le Spese di istruttoria, il cui rimborso è stato richiesto per entrambi i contratti. A tali costi può applicarsi il criterio equitativo adottato dal Collegio di Coordinamento (nella più volte citata decisione n. 525/19).
Tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene quanto segue:
Contratto n. ***516
Dati di riferimento del prestito
Importo del prestito | € 18.603,96 | Tasso di interesse annuale | 9,53% |
Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 241,00 |
Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 58,33% |
Data di inizio del prestito | 01/10/2014 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 38,44% |
rate pagate | 50 | rate residue | 70 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
Oneri sostenuti | |||||||||
Spese di istruttoria | 600,00 | Upfront | 38,44% | 230,66 | 230,66 | ||||
230,66 |
Campi da valorizzare | |
Campi calcolati |
L’importo sopra indicato (da arrotondare per eccesso ai sensi delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020) corrisponde sostanzialmente a quanto richiesto dalla ricorrente (€ 230,64).
Contratto n. ***517
Dati di riferimento del prestito
Importo del prestito | € 8.365,36 | Tasso di interesse annuale | 10,31% |
Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 112,00 |
Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 42,50% |
Data di inizio del prestito | 01/10/2014 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 21,73% |
rate pagate | 69 | rate residue | 51 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
Oneri sostenuti | |||||||||
Spese di istruttoria | 600,00 | Upfront | 21,73% | 130,41 | 130,41 | ||||
130,41 |
Campi da valorizzare | |
Campi calcolati |
L’importo sopra indicato (da arrotondare per difetto ai sensi delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020) corrisponde sostanzialmente a quanto richiesto dalla ricorrente (€ 133,44).
In definitiva, l’intermediario è tenuto a restituire alla Cliente la complessiva somma di € 361,00 (€ 231,00 + € 130,00).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 361,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1