Premessa
Premessa
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (in seguito “CGC”), che disciplinano il Contratto di Trasporto ex art. 1678 c.c. (in seguito il “Contratto”), in vigore dal 01/01/2011, sono così articolate:
CAPO I - Disposizioni Generali CAPO II - Conclusione del contratto CAPO III - Esecuzione del trasporto
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
I seguenti termini ed espressioni hanno nelle presenti Condizioni Generali il significato qui indicato:
1.1 Mittente: persona fisica o giuridica che richiede il trasporto ovvero persona fisica o giuridica che agisce per suo nome e/o conto;
1.2 Vettore: soggetto che effettua il trasporto richiesto dal mittente;
1.3 Mezzo: qualsiasi container, cassa mobile, semirimorchio o altro mezzo intermodale (UTI) utilizzato per il carico e/o per il trasporto della merce;
1.4. Trasporto: l'insieme delle prestazioni e delle operazioni intraprese in relazione al Trasporto e, dunque, qualsiasi container, cassa mobile, semirimorchio, borsa, plico, collo o altro oggetto da trasportare consegnato e accettato per il trasporto e trasportato secondo le presenti condizioni;
1.5 Destinatario: la persona fisica o giuridica indicata in lettera di vettura cui è destinato il trasporto;
1.6 Formalità doganali: le formalità richieste dalla Dogana e/o da organi di controllo diversi dalla Dogana (veterinario, sanitario, fitopatologico, di polizia e simili) in occasione dell’ingresso delle merci nel territorio dello Stato o dell’uscita delle merci dal territorio dello Stato;
1.7 Merce giacente: la merce oggetto di trasporto per la quale l’avente diritto non provveda allo svincolo ai sensi delle presenti Condizioni Generali;
1.8 UTI: le unità di carico (grandi contenitori, casse mobili, semirimorchi) aventi le seguenti caratteristiche: struttura permanente e resistente tale da consentire l’impiego ripetuto nel tempo; dispositivi atti a facilitare il carico, lo scarico e il trasbordo al fine di consentire il trasporto delle merci senza rottura di carico con uno o più modi di trasporto; dotate di dispositivi per facilitarne la movimentazione;
1.9 GTS : G.T.S. – General Transport Service Spa.
Articolo 2 Campo di applicazione
2.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i trasporti di merci effettuati da GTS a titolo oneroso in ambito nazionale e internazionale.
2.2 Le eventuali deroghe previste dall’incarico e/o dall’accordo con il Mittente sono efficaci solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui si riferiscano a disposizioni per le quali le Condizioni Generali ammettono espressamente una diversa previsione contrattuale.
Articolo 3
Osservanza di leggi, regolamenti e norme
3.1 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali e dai altri documenti contrattuali, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamenti.
3.2 Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.
1/7
4.1 Il vettore non effettua il trasporto di:
Articolo 4 Trasporti esclusi
1. merci che per dimensioni, peso od altra causa, non si prestano ad essere trasportate per deficienza di impianti o di veicoli adatti;
2. merci il cui trasporto è vietato per disposizioni di legge o misure di ordine pubblico;
3. feretri e resti umani;
4. animali.
Articolo 5
Giurisdizione, legge applicabile e foro competente
5.1 Le parti convengono congiuntamente che ogni attività di trasporto richiesta dal Mittente è regolata interamente dalla legge italiana che ne disciplina la conclusione, l'esecuzione e la cessazione, ed in base al quale sarà interpretato, anche al fine della risoluzione delle eventuali relative controversie.
5.2 Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, ogni rapporto contrattuale nascente tra GTS e il Mittente è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
5.3 Non è ammessa la competenza arbitrale.
5.4 Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia derivante dal contratto di trasporto sarà sottoposta in xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xx Xxxx.
Articolo 6
Termini contestazioni, proteste e richieste
6.1 Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il Mittente intendesse proporre nei confronti di GTS in ordine ad eventuali danni occulti dovranno essere portate a conoscenza di GTS, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata A/R entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla conclusione dell’attività di trasporto e/o comunque dal ritiro dei beni oggetto dell’attività commissionata.
CAPO II CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Articolo 7
Efficacia, validità e formalizzazione del contratto
7.1 Il Contratto si intende concluso, efficace e valido a far data dal ricevimento da parte di GTS di una copia delle presenti "CGC" debitamente sottoscritta dal Mittente.
7.2 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, le presenti "CGC" prevalgono su quelle precedentemente pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx, qualora siano incompatibili con esse; nell'ipotesi di traduzione del presente testo in lingue diverse da quella italiana, le "CGC" o le singole clausole devono interpretarsi esclusivamente secondo il significato corretto che i termini e le espressioni adoperate assumono nella lingua italiana.
7.3 Termini e condizioni di GTS si estendono altresì a qualsiasi soggetto di cui GTS potrà avvalersi per le operazioni di ritiro, trasporto o consegna della merce affidatale. Nessun dipendente di GTS, agente o prestatore di servizi terzo è autorizzato a cedere, alterare o modificare i presenti termini e condizioni.
7.4 In caso di conflitto tra le eventuali istruzioni verbali o scritte del Mittente e i termini e condizioni di GTS, la stessa sarà vincolata unicamente a questi ultimi.
7.5 Salvo espressa e scritta pattuizione contraria, le offerte ed i prezzi proposti da GTS sono validi per un periodo di 30 gg. Tale termine decorre dal giorno della trasmissione dell'offerta da parte di GTS.
7.6 Le presenti "CGC" non potranno essere in nessun caso annullate od ignorate, modificate o integrate salvo espresso accordo scritto tra il Mittente ed un rappresentante di GTS munito dei poteri conferiti per iscritto e secondo legge a stipulare l'accordo stesso.
7.7 Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del contratto sarà vincolante per il Mittente e il Vettore a meno che non sia dagli stessi approvata per iscritto.
Articolo 8 Condizioni di pagamento
8.1 A fronte della effettuazione di ogni prestazione di trasporto il Mittente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo pattuito.
8.2 Il pagamento di quanto dovuto alla GTS, ove non previsto diversamente ed espressamente nell'offerta predisposta da GTS, deve essere effettuato al momento dell'affidamento del trasporto, salvo diverse e specifiche pattuizioni assunte per iscritto con il Mittente.
8.3 In caso di ritardo nel pagamento si applicherà quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
8.4 A copertura di tutti i crediti comunque dipendenti dagli incarichi affidati, anche se già eseguiti, relativi pure a prestazioni periodiche o continuative, si eserciterà il diritto di ritenzione su quanto si trova nella propria detenzione, sia merce che contrassegni.
8.5 Inoltre sarà dovuto dal mittente al vettore il rimborso delle spese di recupero tramite terzi dell’insoluto, in misura pari ai costi effettivamente sostenuti.
8.6 Nell’ipotesi in cui il mittente ritardi il pagamento dovuto di oltre 3 (tre) giorni a seguito di formale diffida e comunque di oltre 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, è facoltà del vettore richiedere la corresponsione anticipata dei corrispettivi dovuti prima dell’effettuazione delle prestazioni richieste.
8.7 Ogni pagamento effettuato dal mittente, in assenza di diversa imputazione, sarà da considerare a saldo anche parziale delle partite fino a quel momento non corrisposte, secondo i criteri elencati all’art. 1193, comma 2, del cod. civ.
Il Mittente autorizza sin d'ora la compensazione di eventuali crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti di GTS con ogni somma dovuta a quest’ultima per l’attività di trasporto commissionata.
Articolo 9 Formalità doganali.
9.1 A meno che non siano esplicitamente richieste, tutte le formalità doganali resteranno a cura e spese del Mittente. In caso di ispezioni e visite doganali tutti i costi relativi alle prestazioni accessorie (a titolo esemplificativo posizionamenti, facchinaggio, tiri gru supplementari) rimarranno a carico esclusivo del Mittente. GTS si impegna a darne tempestiva comunicazione al mittente.
CAPO III ESECUZIONE DEL TRASPORTO
TITOLO I
Obblighi
Articolo 10 Obblighi del vettore
10.1. GTS si riserva la facoltà di procedere al trasporto della merce, riunendola con altra, salvo disposizione scritta contraria del Mittente.
10.2. GTS non assume nessuna responsabilità per l'interpretazione delle istruzioni che dovessero essere trasmesse verbalmente o telefonicamente dal mittente che non siano confermate per iscritto e comunque non contrarie alle presenti "CGC" .
10.3. GTS ha facoltà, senza darne preventiva comunicazione, di farsi sostituire da altri nell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 Cod.Civ.
10.4. GTS non è tenuta ad assicurare la merce affidatale per il trasporto salvo espressa richiesta scritta del mittente.
10.5. Ove il mittente lo richieda con le modalità di cui al precedente punto, GTS stipulerà l'assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte. In difetto di precisazione da parte del Mittente dei rischi da assicurare, resta inteso che verranno coperti solo i rischi ordinari.
Articolo 11 Obblighi del Mittente
11.1. Il Mittente ha l'obbligo di specificare e tempestivamente comunicare la natura della merce, il numero, la quantità e il contenuto dei colli, le dimensioni, il valore, il peso lordo e ogni altra informazione utile per una migliore esecuzione del trasporto.
11.2. L'imballo, il carico e la protezione interna della merce trasportata sono ad onere e cura esclusivi del Mittente.
11.3. In caso di omissione di quanto sopra precisato, il Mittente sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti, come pure della mancanza, insufficienza o inidoneità dell'imballaggio.
11.4. E' onere del Mittente far pervenire alla GTS, in tempo utile, istruzioni chiare e precise in ordine al trasporto nonché i necessari documenti per la presa in consegna e il trasporto della merce. In difetto GTS provvederà autonomamente secondo le "CGC" qui contenute.
Articolo 12
Rifiuto, rigetto e ispezione della merce.
12.1. GTS si riserva il diritto di rifiutare, trattenere, cancellare, differire o rispedire al Mittente qualsiasi merce oggetto del trasporto in ogni momento e nel caso in cui, a giudizio di GTS, tale Trasporto sia suscettibile di causare danno o ritardo a persone, a beni o ad altri Trasporti, o nel caso in cui tale trasporto sia proibito dalla legge in vigore sul territorio di partenza, transito o destinazione, o sia in violazione di una qualsiasi delle presenti
"CGC" , e senza che in modo alcuno l'eventuale non conformità del trasporto a leggi o ai regolamenti applicabili o alle presenti "CGC", successivamente scoperta o rilevata, possa esserle addebitata. Eventuali oneri e spese resteranno a carico del mittente.
TITOLO II
Merci da trasportare
Articolo 13 Merci pericolose.
13.1. Può essere accettato il trasporto di merci pericolose previa comunicazione alla GTS di tutte le specifiche che caratterizzano la merce da trasportare e che in ogni caso siano osservate di tutte le disposizioni in vigore per ogni tipo di trasporto delle suddette merci pericolose. Nel caso in cui GTS avesse a subire un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale di qualunque natura causa la inesattezza delle indicazioni fornite e delle dichiarazioni fatte dal Mittente, questo, unico responsabile, sarà tenuto a tenere indenne e manlevare GTS dal pregiudizio patrimoniale subito.
13.2. Se il Destinatario rifiuta un Collo contenente Prodotti pericolosi, o nel caso il Collo stesso sia soggetto a perdite, o sia danneggiato, o emetta qualunque tipo di odore (cumulativamente denominate "perdite") sarà rispedito, ove possibile, al Mittente. Se il Collo venisse rifiutato dal Mittente, o non potesse essere restituito a causa della perdita o del danno, il Xxxxxxxx stesso sarà responsabile per quanto sopra e si assumerà l'obbligo del rimborso o comunque si assumerà l'obbligo di indennizzare GTS per tutti i costi, tariffe e spese incorsi in connessione con la pulizia/smaltimento del Collo.
TITOLO III
Operazioni di carico e scarico
Articolo 14
Idoneità dei mezzi di carico e contenuto.
14.1. Laddove richiesto per effettuare i trasporti GTS si impegna fornire mezzi idonei per il carico. Sarà, comunque, cura dell'addetto al luogo di carico (per conto del Mittente), verificare l'idoneità del mezzo. Accettato il mezzo senza riserve, la GTS declina qualsiasi responsabilità per danni che dovessero incorrere alla merce (a titolo esemplificativo bagnamento, avaria, perdite o ammanchi, danneggiamenti) durante il trasporto.
14.2. Nel caso in cui il Mittente utilizzi propri vettori per ritirare casse mobili di proprietà della GTS sarà cura del vettore stesso verificarne l'idoneità per il carico e l'integrità del sigillo dovrà essere verificata al momento della presa in consegna della cassa mobile.
14.3. In ogni caso GTS non ha nessun obbligo di controllare il contenuto della spedizione.
Articolo 15
Custodia delle merci durante il carico/scarico
15.1 La responsabilità della custodia delle merci e dei carri/autoveicoli durante le operazioni di carico/scarico grava sul mittente/destinatario.
Gli obblighi di custodia gravano sul vettore esclusivamente dal momento in cui le merci e i carri/autoveicoli sono stati a lui affidati ed il mittente/destinatario non abbia accesso a questi.
Articolo 16 Imballaggio – Stato della merce
16.1. Il vettore può prescrivere particolari tipi di imballaggio in relazione alla natura della merce e alle tecniche di trasporto.
16.2. Se il mittente non adempie all’obbligo di cui al precedente paragrafo o presenta merci con segni palesi di avaria o deterioramento, il vettore chiede al mittente di riconoscere e dichiarare sul documento di trasporto, secondo i casi, la mancanza o l’insufficienza dell’imballaggio oppure lo stato difettoso delle merci.
Resta comunque impregiudicata la facoltà del vettore di rifiutare il trasporto.
Articolo 17
Obblighi del mittente/destinatario e del vettore in relazione al carico/scarico
17.1. Il mittente deve eseguire il carico della merce secondo le prescrizioni di carico fornite dal vettore.
Il mittente deve inoltre assicurare il carico e, quando occorra, proteggerlo a sua cura e spese in modo che sopporti i normali rischi del trasporto e non possa determinare pericolo per la sicurezza dell’esecuzione del trasporto stesso.
17.2. Il mittente/destinatario si obbliga, per quanto di competenza, ad osservare le prescrizioni riguardanti il trasporto delle varie tipologie merceologiche ed in particolare di quelle pericolose, nonché ogni altra norma emanata in materia dalle autorità competenti.
Il mittente/destinatario è responsabile del pagamento di ogni somma che il vettore sia tenuto a versare a titolo di sanzione per violazione delle suddette prescrizioni e norme.
17.3. Il mittente/destinatario è tenuto a comunicare tempestivamente al vettore l’avvenuta esecuzione delle operazioni di carico/scarico.
TITOLO IV
Effettuazione del trasporto
Articolo 18 Termini di resa
18.1 La consegna della merce a destino avviene nei termini necessari per la esecuzione del trasporto e secondo criteri di normale diligenza e di sicurezza, tenute presenti le condizioni di traffico e di viabilità stradale, aerea, ferroviaria. I termini di resa sono sospesi:
1) nei giorni di sabato e di domenica;
2) nei giorni festivi infrasettimanali;
3) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito dalla Categoria;
4) nei giorni e nelle ore in cui, per disposizione amministrativa, è vietata la circolazione;
5) per cause di forza maggiore o casi fortuiti.
TITOLO V
Documenti di trasporto Articolo 19
Gestione documentale
19.1 La GTS si impegna a mettere a disposizione del mittente i documenti comprovanti l'avvenuta spedizione debitamente siglati dal ricevente merce. Tali documenti saranno a disposizione del mittente per il download sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx nell'area riservata, con accesso tramite password che sarà fornita a seguito della prima spedizione. Gli originali dei documenti saranno custoditi presso la sede della GTS. Il mittente può fare richiesta dell'originale dietro il corrispettivo di € 10,00(dieci/00) per ogni singola spedizione.
Articolo 20 Contrassegni
20.1. Salva diversa e preventiva disposizione scritta di GTS, non sono effettuati trasporti in contrassegno.
20.2. Nel caso di espressa disposizione scritta di GTS il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente esclusivamente indicando sui documenti di trasporto in prossimità dei dati essenziali e necessari al vettore per la consegna delle merci, in modo chiaro e ben visibile con la parola contrassegno o C.O.D., seguita dall'importo in Euro (o valuta del paese di destino se extra UE, esposto in cifre o lettere). L'inadempimento delle formalità suddette, comporterà l'esonero del vettore dalle responsabilità relative al mandato di incasso contrassegno. Non si assume inoltre responsabilità alcuna per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di conto corrente o circolari, accettati in forma ordinaria dal mittente.
20.3. In qualsiasi caso trasporti gravati da contrassegno dovranno preventivamente essere comunicati alla GTS che si riserva la facoltà di accettarli per iscritto, ed in mancanza di preventiva accettazione scritta il trasporto non sarà effettuato in contrassegno.
TITOLO VI
Responsabilità - Esercizio dei diritti
Articolo 21 Responsabilità del vettore
21.1. GTS non potrà essere chiamata a rispondere per perdita totale o parziale o avaria nel caso in cui alla consegna il sigillo sia integro.
21.2. GTS non potrà essere chiamata a rispondere per perdita totale o parziale o avaria nei casi di mancato e/o inadeguato e/o interrotto e/o non corretto funzionamento dell'apparecchiatura di raffreddamento e/o ventilazione dell'UTI che trasporta merci e/o prodotti deperibili.
21.3. Il ritiro senza specifiche riserve scritte del mezzo e quindi delle cose in esso contenute da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la GTS per perdita totale o parziale, avaria o ritardo, comporterà l'obbligo del pagamento del prezzo.
00.0.Xx corrispettivo del trasporto è afferente a trasporti effettuati con mezzi e modalità ordinarie che non prevedono particolare isolamento termico. Pertanto ove il Mittente ritenga che il trasporto abbia ad oggetto merce deperibile e/o facilmente danneggiabile e che richieda una temperatura interna controllata, dovrà farne esplicita segnalazione e dovrà richiedere una specifica riformulazione del prezzo. In mancanza GTS non assume nessuna responsabilità in caso di deterioramento, perdita di peso, sbalzi termici e avaria in generale derivante da condizioni metereologiche e/o transit time non imputabili a dolo o colpa grave di GTS, suoi dipendenti e/o preposti.
21.5. GTS non risponde dei danni indiretti o consequenziali, inclusi danni di natura commerciale o finanziaria o quelli che possano pregiudicare un interesse o vantaggio (tra cui perdita di guadagno, di profitto, di mercato, di reputazione o perdita di opportunità e così via) derivanti dallo
smarrimento, dal danneggiamento, dal ritardo, dalla erronea consegna o dalla mancata consegna. Poiché i tempi di resa dichiarati sono da ritenersi puramente indicativi, GTS non sarà in nessun caso responsabile per eventuali ritardi, indipendentemente dalla causa degli stessi.
Articolo 22 Responsabilità del mittente
22.1. Il mittente è responsabile dei danni eventualmente cagionati ai terzi e allo stesso vettore dalle merci trasportate.
22.2. Il mittente con la stipula del contratto assume la piena e diretta responsabilità nei confronti del vettore anche per le obbligazioni facenti carico al mittente/destinatario, nonché del pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute dal mittente/destinatario ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 23
Impossibilità di esecuzione del Trasporto
23.1 Gli avvenimenti che non siano causati dalla GTS e/o dagli incaricati o preposti di quest'ultima, ma che impediscano in tutto o in parte alla stessa di assolvere ai suoi obblighi (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni, incendi, scioperi e serrate, nonché tutte le cause di forza maggiore e/o gli eventi esonerativi previsti dalle convenzioni internazionali) esonereranno la GTS per il periodo della loro durata da responsabilità con riguardo agli incarichi pregiudicati da detti eventi.
Articolo 24 Trasporti in ambito nazionale
24.1 Ove il trasporto sia eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità della società, a qualsiasi titolo, sia esso contrattuale sia extracontrattuale, per perdite od avarie alle merci trasportate sarà convenzionalmente limitata all'importo massimo di Euro 1,00 (uno) per ogni Kg (ex art. 10 D.Lgs. n.286 del 21/11/2005) di peso lordo della merce distrutta o danneggiata, oppure, in caso di merce di valore inferiore ad Euro 1,00 (uno) al Kg, la responsabilità della GTS è limitata al pagamento di un'indennità calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta.
Articolo 25
Trasporti in ambito internazionale
25.1. Nell'ipotesi di trasporto di merci in cui il luogo di ricevimento della merce e quello contrattualmente previsto per la riconsegna siano situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR), la responsabilità della GTS sarà disciplinata dalla suddetta Convenzione. La responsabilità della GTS per perdita o avaria alle merci trasportate - sia essa a titolo contrattuale sia extracontrattuale - non potrà eccedere l'importo di DSP (Diritti Speciali di Prelievo) 8,33 per ogni Kg. di merce perduta e/o avariata.
25.2. Nell'ipotesi di inapplicabilità dei limiti di responsabilità previsti dalle predette clausole, per qualunque motivo, fra cui violazione di contratto, negligenza, atto doloso o inadempienza, la responsabilità di GTS nei confronti del Mittente per perdita, danni o avaria, sarà limitata al costo effettivamente subito dal Mittente per un massimo di 5 dollari USA per chilogrammo effettivamente trasportato.
25.3. Si procede a copertura assicurativa contro tutti i rischi (all risks) esclusivamente dietro mandato conferito dal Mittente per iscritto ed accettato da GTS antecedentemente al ritiro della merce, con accollo da parte del Mittente delle spese sostenute per assicurare i valori richiesti.
Articolo 26 Forza maggiore
26.1 I casi seguenti, elencati in via esemplificativa e non esaustiva, costituiscono casi di forza maggiore che escludono la responsabilità del vettore, in relazione all’esecuzione del trasporto:
a. interruzione della circolazione per cause non imputabili al vettore, ivi comprese l’impraticabilità o inagibilità della strada, l’eccesso di traffico sulla strada causato da eventi o situazioni straordinarie;
b. agitazioni sindacali.
TITOLO VII
Privacy Articolo 27
Informativa sull'uso dei dati personali
27.1 Ai fini del rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali (art.13 del Lgs.196/2003 detto Codice in materia di protezione dei dati personali) GTS, titolare del trattamento informa:
- che i dati personali ad essa rilasciati sono necessari al Titolare per l'esecuzione della spedizione;
- che tra tali dati possono rientrare anche quelli che la legge definisce "sensibili", dei quali il Titolare può venire a conoscenza, nel qual caso il consenso sarà prestato anche per il trattamento dei dati sensibili;
- che i dati personali sono pertanto trattati per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto in essere;
b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, regolamenti e convenzioni;
- che i dati sono trattati, con idonee procedure manuali e strumenti anche elettronici, dal personale appartenente alla struttura del Titolare, nei limiti dell'esecuzione delle operazione di trattamento necessarie allo svolgimento del contratto di trasporto. Tali soggetti sono stati nominati incaricati ed hanno ricevuto adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.
- che il Titolare può essere tenuto a comunicare i dati ad altri soggetti, a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate nonché ai suoi agenti, appaltatori e subappaltatori per l'esecuzione dei loro servizi con riferimento a tale spedizione e in conformità con le presenti "CGC" ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- che il consenso che GTS chiede di esprimere, con apposizione della firma nell'apposito Spazio relativo alla "manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali" riportato su tale contratto, si riferisce all'esigenza del Titolare di comunicare i Xxxxxx dati come sopra e per i dati sensibili. L'art. 7 del D. Lgs. 196/03 riconosce all'interessato il diritto di chiedere al Titolare del trattamento conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica, te modalità e le finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti, responsabili, incaricati o rappresentanti designati nel territorio dello Stato che possono venire conoscenza dei suoi dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per fini promozionali. Responsabile interno del trattamento è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx alla quale chiedere per esercitare i diritti di cui sopra.
Xxxxx, approvato e sottoscritto il / / IL MITTENTE
Ai sensi e per gli effetti degli arti. 1341 e 1342 c.c. il mittente dichiara di aver attentamente letto e compreso ogni parte del presente contratto e segnatamente ne approva in riodo specifico e senza riserva alcuna le seguenti clausole del presente Contratto: Art.5 Giurisdizione, legge applicabile e foro competente; Art.6 Termini, contestazioni, proteste e richieste; Art.7 Efficacia, validità e formalizzazione del contratto; Art.8 Condizioni di pagamento; Art.10 Obblighi del vettore; Art.11 Obblighi del Mittente; Art. 12 Rifiuto, rigetto e ispezione della merce; Art. 13 Merci pericolose; Art. 15 Custodia delle merci durante il carico/scarico; Art. 17 Obblighi del mittente/destinatario e del vettore in relazione al carico/scarico; Art. 21 Responsabilità del vettore; Art. 22 Responsabilità del mittente ; Art. 23 Impossibilità esecuzione del trasporto; Art. 24 Trasporti in ambito nazionale; Art. 25 Trasporti in ambito internazionale.
Letto, approvato e sottoscritto il / / / IL MITTENTE
Il mittente in relazione all'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03, presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati comuni e sensibili, anche ai fini della comunicazione nei termini descritti nelle suddette informative.
Xxxxx, approvato e sottoscritto il
/ /
IL MITTENTE