COMUNE DI CANTELLO
XXXXXX XX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XX XXXXXX
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx Tel. 0000 000000 – Fax 0000 000000
X. XXX 00000000000
XXXX XXXXXX GENERALI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA RESO A MEZZO DI BUONI PASTO CARTACEI LUGLIO 2018 / DICEMBRE 2019
CIG ZC6254E57F
DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:
1. Buono pasto: il documento di legittimazione, in forma cartacea, del valore nominale di € 5,28, che attribuisce al possessore, ai sensi dell’art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono;
2. Commissione/Sconto incondizionato: lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 all’art. 144 comma 6 lettera a), oppure entro i termini offerti;
3. Contratto di fornitura: l’accordo stipulato fra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente all’esito della Richiesta di Xxxxxxx;
4. Dipendenti/Utenti del servizio/dipendenti utilizzatori dei Buoni pasto: i prestatori di lavoro subordinato, nonché i soggetti che hanno instaurato con l’Amministrazione un rapporto di collaborazione anche non subordinato, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli;
5. Esercenti: i titolari degli Esercizi;
6. Esercizio/i convenzionato/i: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la “spendibilità” dei Buoni pasto;
7. Esercizio/i: gli esercizi, di cui all’art. 3, del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 giugno 2017 n.122, presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;
8. Fornitore/Società di emissione/Emettitore: l’impresa aggiudicataria;
9. Giorno lavorativo: i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
10. Importo della fornitura: l’importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto della procedura di affidamento. L’Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All’importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l’IVA ai sensi di legge;
11. Sconto offerto all’Amministrazione: sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà all’Amministrazione, per ogni Buono pasto acquistato;
12. Sede/i di consegna: la sede dell’Amministrazione, dove devono essere consegnati i buoni pasto cartacei.
13. Sede/i di utilizzo: ogni sede dell’Amministrazione, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto;
14. Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto: la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi convenzionati;
15. Termine massimo di pagamento agli Esercenti: l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s’impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
16. Valore nominale (o anche “Valore facciale” o “Taglio”): il valore della prestazione riportato sul buono pasto.
1. OGGETTO DELL’ APPALTO
Oggetto della prestazione è il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto cartacei di valore nominale pari ad € 5,28 da erogarsi a favore dell’Amministrazione, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima.
L’erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei, le cui caratteristiche sono descritte al successivo punto 8.
Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente all’invio della Richiesta di offerta.
2. IMPORTO DELL’ APPALTO
L’importo dell’appalto oggetto di Offerta (Base d’asta) risulterà pari al valore nominale dei buoni pasto per il numero dei buoni pasto e pertanto pari a circa € 4.600 + IVA, così come risulta nel dettaglio riportato nella Tabella seguente:
Numero buoni pasto | Valore nominale buoni pasto | Importo dell’appalto oggetto di Offerta (Base d’asta) in € IVA esclusa |
870 | 5,28 | 4.593,60 |
Il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto dovrà essere prestato a favore dei lavoratori che prestano servizio presso le Sedi di utilizzo dell’Amministrazione fino al raggiungimento del valore complessivo del contratto, che sarà pari al valore dell'appalto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore, IVA esclusa.
3. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata dalla data di stipula al mese di dicembre 2019.
4. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Fornitore, all’atto della stipula del Contratto, comunicherà all'Amministrazione il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile del Servizio.
Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Il Fornitore s’impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato.
5. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO
Al momento dell’aggiudicazione, l’Amministrazione comunica al Fornitore il termine entro il quale dovrà inviare all’Amministrazione l’Elenco degli esercizi convenzionati.
L'Amministrazione, per parte sua, comunicherà i soggetti (uffici e/o persone fisiche) delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento; i nominativi di tali soggetti delegati e l’eventuale variazione degli stessi dovranno essere comunicati formalmente e tempestivamente al Fornitore.
6. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO
Le Unità Approvvigionanti richiederanno la fornitura dei Buoni pasto oggetto del Contratto, attraverso le Richieste di Approvvigionamento che saranno trasmesse al Fornitore via e-mail o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti.
Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che la medesima:
- sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- provenga da una Unità Approvvigionante legittimata all’emissione della stessa.
6.1. Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento
a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione.
Quest’ultimo, tuttavia, dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, darne tempestiva comunicazione all’Unità Approvvigionante - spiegandone le ragioni del rifiuto - al fine di consentire alla stessa l’emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento.
b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia valida, il Fornitore dovrà formalizzare l’accettazione della suddetta Richiesta, unitamente alla data di ricevimento della stessa, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa.
7. CONSEGNA DEI BUONI PASTO
Il Fornitore provvederà a consegnare all’Amministrazione il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di approvvigionamento. La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella Richiesta di approvvigionamento stessa.
La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l’applicazione delle penali previste dal paragrafo 12:
– in caso di prima Richiesta di approvvigionamento, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento medesima
– nel caso di Richieste di approvvigionamento successive alla prima, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento stessa
– nel caso di Richieste di approvvigionamento riferite a Buoni pasto xxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore.
All’atto della consegna, nel caso in cui l’Amministrazione riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni pasto inferiore a quello richiesto, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore.
8. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO
I buoni pasto saranno non nominativi. Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all’art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).
Il Fornitore dovrà utilizzare, per la produzione dei Buoni pasto inerenti il presente appalto, carta conforme alle specifiche tecniche del CAM “Carta per copia e carta grafica” adottato con Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i..”.
8.1 Spendibilità dei buoni pasto
Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo
I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lettera d) dell’art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise).
Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.
I Buoni pasto comportano l’obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti o carta di pagamento l’eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.
Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo
Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:
I Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
I Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione.
8.2 Restituzione dei Buoni pasto scaduti
I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti dall’Amministrazione Contraente al Fornitore, entro e non oltre il 31 marzo (farà fede la data di spedizione) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto.
Il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata informazione dell’approssimarsi di tale termine all’Amministrazione, accompagnata da dettagliate spiegazioni sulle modalità del reso e da uno schema-tipo di modulistica e lettera di reso.
In caso di “restituzione” di Buoni pasto scaduti da parte dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro 30 giorni dalla “ricezione” dei suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell’Amministrazione medesima. Al riguardo si precisa che la predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell’articolo 26). Si precisa altresì che tale nota di credito dovrà contenere il riferimento alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce e il quantitativo di Buoni pasto.
L’ Amministrazione potrà:
1) non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti
In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l’Amministrazione porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.
Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 30 giorni dalla ricezione dei Buoni pasto scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l’Amministrazione gli comunicherà;
2) richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione
In tal caso l’Amministrazione dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l’indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi.
Tale Xxxxxxxxx di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto “da rendere”.
9. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.
Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 del Decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e delle prescrizioni del presente Capitolato.
Ai sensi dell’art. 3, del predetto Decreto ministeriale, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa vigente nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:
a) somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122;
b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.
Si precisa che:
1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all’art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del Buono pasto presso l’Esercizio).
9.1. Numerosità esercizi
a) Il fornitore risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito entro 10 (dieci), giorni lavorativi dall’aggiudicazione dell’appalto dovrà convenzionare, ai fini della stipula del contratto, almeno 2 (due) Esercizi e trasmetterne le anagrafiche all’Ente.
Le sedi di utilizzo dei buoni sono:
- Il Palazzo Comunale sito in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 0 x Xxxxxxxx (XX) 00000 – n. 13 utilizzatori
- La Biblioteca Comunale sita in Xxx Xxxxxxxxx x. 0 x Xxxxxxxx (XX) 00000 – n. 1 utilizzatore.
b) Il Fornitore, per l’intera durata del Contratto, dovrà garantire la “spendibilità” dei Buoni Pasto presso tutti gli esercizi convenzionati indicati.
c) Il Fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 1 (un) Esercizio abilitato alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (cfr. lettera b, del paragrafo 9), fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità (50% degli esercizi da convenzionare obbligatoriamente).
d) Gli Esercizi da convenzionare di cui alla precedente lettera a), nonché quelli eventualmente offerti in sede di Offerta Tecnica, dovranno essere ubicati entro la distanza di 10 km dalla sede di utilizzo.
e) Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi riportati nel predetto Elenco, dovrà garantire su richiesta motivata dell'Amministrazione un maggior numero di esercizi in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Si precisa che l’Amministrazione potrà eventualmente indicare le proprie preferenze (riferimenti dell’esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che tuttavia non saranno vincolanti per il Fornitore.
f) Il numero totale degli Esercizi convenzionati (eventualmente integrato secondo le modalità descritte alla precedente lettera e), non può essere ridotto per tutta la durata del Contratto. Inoltre, si precisa che, solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, il Fornitore dovrà inviare all’Amministrazione l’elenco aggiornato.
g) Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi, il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi, entro 15 giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati presso cui sia garantita la “spendibilità” dei Buoni Pasto alle condizioni indicate nel presente Capitolato.
10. OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO AGLI ESERCENTI
a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna delle fatture al mese (o più date come da eventuale offerta). A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore, saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui alla successiva lettera b).
b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. Rimborsi) entro e non oltre il termine di 30 giorni, calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti (oppure entro il minore termine eventualmente offerto).
c) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l’impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi, una commissione (sconto incondizionato) definita ai sensi dell’art.144 comma 6 lettera a) del D.lgs. 50/2016, (oppure secondo quanto eventualmente offerto). Resta inteso che la predetta Commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi in codesto Capitolato e degli impegni presi attraverso l’offerta presentata. Si rappresenta inoltre che la Commissione sarà omnicomprensiva di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto, necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun
corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all’esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmissione dati. Sono, invece, ad esclusivo carico dell’Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l’eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali spese relative all’abbonamento telefonico/internet dell’esercente.
11. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA
L’Amministrazione potrà effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del Contratto, sull’adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato.
In caso di disservizi di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio segnalate dall’Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad eliminare i suddetti disservizi, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo redatto in forma scritta, ferma rimanendo l’applicabilità di eventuali penali di cui al successivo punto 12.
In ogni momento l’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere dati/reportistica.
12. PENALI
12.1. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto
Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al paragrafo 8.1, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari al 5% dell’importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
12.2. Difformità relative al convenzionamento
a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 9.1 lett. e) per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata delle Amministrazioni, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1% dell’importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA).
b) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell’ultima versione degli elenchi inviati all’Amministrazione (rif. paragrafo 9.1 lettera f) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari al 2% dell’importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA).
c) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 9.1. lett. g) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento (SE trattasi di Esercizi scelti dal Fornitore) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 5% dell’importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA).
d) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 11 “Monitoraggio della fornitura” per la chiusura del reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari al 5% dell’importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA).
le penali verranno applicate nei casi suddetti, salvo il risarcimento del maggior danno.