SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
DO C U M E N T O F I R M A T O D I G I T A L M E N T E
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.p.A. DIREZIONE LOGISTICA E SERVIZI GENERALI XXX XXXXXXXX 0 - 00000 XXXXXX
Iscriz.Reg.Imprese n.03783930104 Codice Fiscale 03783930104
Partita IVA: 03783930104
CONTRATTO Spettabile Ditta
N. ordine/Data / Persona da contattare/Tel. /++39(0)10558xxxx Ns. numero fax xx00(0)000000000
Vs. n. fornitore presso di noi
CIG: 7183458910
CUP: …………………………
Tipo di procedura: 01
PREMESSA
Inizio validità Fine validità
Tra AMT SpA, con sede in Xxx Xxxxxxxx 0 00000 XXXXXX, n. iscrizione Registro delle Imprese, codice fiscale e partita IVA 03783930104, rappresentata da , nato a il domiciliato presso la sede di AMT SpA, nella qualità di
della stessa,
e l’Impresa , rappresentata da -
nato a il e domiciliato presso la sede dell’Impresa in qualità di Legale Rappresentante, che compare nel presente documento in proprio (se, invece, in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese, citare tutte le imprese con i relativi dati aziendali e relativo atto costitutivo)
si conviene e stipula quanto segue in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del giorno .
Parte integrante del presente documento sono: la Vs. Offerta Economica del , il Capitolato Speciale d’Appalto, il Capitolato Tecnico, il documento “Computo manodopera”, il documento “Computo metrico”, il documento “Elenco Prezzi”, i documenti relativi a disegni e tavole progettuali, il piano di sicurezza e coordinamento, nonché
gli altri documenti di gara ancorché non esplicitamente richiamati, tutti da Voi ricevuti in fase di gara ed implicitamente accettati e che sono parti integranti del presente documento, nonché la Vs. cauzione definitiva presentata mediante fidejussione bancaria/polizza
fidejussoria n. rilasciata il dalla
Società/Banca/Assicurazione per l'importo di Euro avente validità fino al , procediamo a inoltrarVi il seguente contratto per i lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento della Ferrovia a scartamento metrico Genova-Casella.
Posizione d’ordine 1 -> DESCRIZIONE ( )
Unità di misura e quantità -> Importo Unitario -> Importo totale
Data cons. GG
“Lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta”.
L’appalto consiste nel rinnovo e manutenzione straordinaria dell’armamento su diverse tratte, consistente nella sostituzione totale delle traverse e degli organi di appoggio e attacco, con passaggio dall’attacco diretto a quello indiretto, nonché nelle ulteriori lavorazioni accessorie e di completamento per dare il binario a regola d’arte e perfettamente agibile.
Valore netto tot. Oltre IVA EUR
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Le disposizioni generali d’acquisto relative al presente documento sono disciplinate secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e dai documenti citati in premessa che la Vs. Società dichiara di conoscere e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
In particolare, qui di seguito, sono richiamate alcune delle principali obbligazioni:
Articolo 1. Oggetto del contratto e tempistiche di esecuzione.
1. AMT affida in appalto all’Impresa , che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori di rinnovo e
manutenzione straordinaria dell’armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella: tratte in località Busalletta
L’Impresa s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. Tempistiche di esecuzione:
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 140 (centoquaranta) naturali successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori da redigere entro 30 giorni dalla data di inizio validità del presente documento sino alla data del verbale di conclusione dei lavori e ripartiti secondo quanto previsto dal Cronoprogramma di gara; Pertanto, la Vs. Società si obbliga all’ultimazione dei lavori previsti dall’appalto entro i termini sopra indicati. Si intendono fatte salve le variazioni apportate al cronoprogramma da parte del Direttore dei Lavori e le eventuali sospensioni imposte ai lavori, sospensioni di cui l’appaltatore non sia direttamente o indirettamente responsabile.
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la
liquidazione finale, ammonta a Euro (
/ ) a cui vanno aggiunti Euro
( / ) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).
2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art.
3, lettera eeeee), e dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice, per cui
i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, integrante il progetto, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali, pertanto il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura.
Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora AMT per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara nel rispetto delle regole del capitolato speciale d’appalto.
2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 106 del codice dei contratti pubblici. TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati non oltre 45 giorni dalla data di inizio validità del contratto, previa convocazione dell’esecutore.
E’ facoltà della AMT procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 e comma 13, del codice dei contratti pubblici; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
AMT S.p.A. ha costituito l’Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un’adeguata presenza nell’ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell’appalto soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell’appaltatore, col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l’impiego di personale autorizzato in cantiere il cui elenco dovrà essere comunicato dall’Impresa all’atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l’elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l’Impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia e impresa di appartenenza e
relativo contratto applicato. In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all’INPS, all’INAIL e alla CASSA EDILE Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido AMT S.p.A., nella persona del Direttore Lavori.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Articolo 5. Penale per i ritardi
1. Ritardo verbale di inizio dei lavori: eventuali ritardi che portino alla ritardata sottoscrizione del verbale di inizio dei lavori di cui all’art. 13 del Capitolato Speciale rispetto ai termini previsti, la cui responsabilità sia imputabile al Soggetto Aggiudicatario, costituiranno motivo di applicazione di una penale giornaliera per ciascun giorno lavorativo pari all’ uno per mille dell’importo contrattuale (importo contrattuale calcolato al netto degli oneri per la sicurezza e dell’Iva).
2. Ritardo verbale di ultimazione dei lavori: eventuali ritardi che portino alla ritardata sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori di cui all’art. 48 del Capitolato Speciale rispetto ai termini indicati, la cui responsabilità sia imputabile al Soggetto Aggiudicatario, costituiranno motivo di applicazione di una penale giornaliera per ciascun giorno lavorativo pari all’ uno per mille dell’importo contrattuale (importo contrattuale calcolato al netto degli oneri per la sicurezza e dell’Iva).
3. L'applicazione della penale e l'addebito di eventuali minori prestazioni eseguite, di danni e di maggiori oneri sostenuti dall’AMT per l’esecuzione d’ufficio, verranno effettuati mediante:
➢ escussione della fidejussione per l'ammontare delle somme dovute;
oppure
➢ trattenuta dell’importo relativo ai pagamenti dovuti al Soggetto Aggiudicatario.
La somma delle penalità complessivamente applicate su tutto l’appalto potrà come massimo raggiungere il 10% del valore dell’appalto; raggiunto questo limite l'AMT si riserva di risolvere di diritto il contratto, incamerando la fideiussione di cui all’art. 32 del Capitolato Speciale, nonché di richiedere risarcimento per tutti i danni derivanti.
Ferma restando l'applicazione della penale, qualora, per cause indipendenti dalla volontà di AMT S.p.A., sessanta giorni solari consecutivi dopo i termini di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale, la fine delle attività previste o dei lavori non avesse ancora avuto luogo o non fosse ancora avvenuta con esito positivo, AMT S.p.A. si
riserva di risolvere di diritto il contratto, incamerando la fideiussione di cui all’art. 32 del Capitolato Speciale nonché di richiedere risarcimento per tutti i danni derivanti.
5. L’eventuale applicazione e conseguente pagamento delle penali da parte del Soggetto Aggiudicatario, non ha funzione liberatoria nei confronti del medesimo che dovrà rifondere all’AMT le minori prestazioni eseguite ed i danni derivanti dalle inadempienze contrattuali che hanno determinato l’applicazione della penale. Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del capitolato speciale d’appalto.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l’Impresa ritenga siano
cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che AMT ne abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda a quanto necessario alla ripresa degli stessi. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’Impresa intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Impresa stessa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se AMT si oppone allo scioglimento, l’Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4. Articolo 7. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In particolare l’Impresa deve garantire, anche attraverso un suo rappresentante, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/2000, per tutta la durata dei lavori, la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell’articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l’appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. AMT, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell’Impresa presso la sua sede.
2. L’Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 decreto del Ministero dei LL.PP. 19.4.2000 n. 145 è assunta da
Nato a il . in qualità di , abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI inserire capoverso seguente
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Impresa si impegna a comunicare
tempestivamente ad AMT eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.
4. L’Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. L’Impresa deve osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
6. Sono altresì a carico dell’Impresa gli oneri di cui all’articolo 25 del presente contratto.
Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.
0.Xx valutazione del lavoro a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell’Offerta presentata in sede di gara.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.
Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo.
1. Si applica l’art. 106 del Codice e quanto previsto all’articolo 26 del Capitolato Speciale.
Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura.
4. Il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l’indicazione della data di emissione.
5. La AMT provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Contestualmente all’emissione del certificato di pagamento viene richiesto dal R.U.P. il documento di regolarità contributiva dell’appaltatore, e degli eventuali subappaltatori, nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della CASSA EDILE GENOVESE, ove necessario. I successivi pagamenti verranno effettuati subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore, risultante dai documenti sopra richiamati. In caso di irregolarità al riguardo accertata nei confronti di imprese subappaltatrici, AMT provvederà a trattenere sui pagamenti le somme dalle stesse dovute all’INPS, all’INAIL e alla CASSA EDILE GENOVESE, limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in subappalto oggetto del presente contratto.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.
8. Le modalità di emissione dei SAL seguono quanto riportato al Capitolato Speciale d’Appalto.
9. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento;
col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 12.
10. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale
11. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 24 del Capitolato Speciale, comma 1, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
12. Il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del codice dei contratti pubblici, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,
del codice civile ed è corrisposto previo l’accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità citate.
13. La Vs. Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.d. La Vs. Società si impegna a dare immediata comunicazione ad AMT ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
In particolare si precisa che il CIG dell'appalto è: 7183458910.
14. I pagamenti saranno effettuati su conto corrente dedicato comunicato, mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca c/c n.
La persona delegata a operare sul suddetto conto bancario è:
.
La Vs. Società s’impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell’art.
3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, ad AMT SpA eventuali modifiche degli estremi indicati.
Articolo 11. Ritardo nei pagamenti.
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della AMT per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la AMT abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la AMT non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della AMT, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto avviene con l’emissione del certificato di regolare esecuzione, che ha carattere provvisorio, entro tre mesi dall’ultimazione lavori.
0.Xx predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3.Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4.L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 13. Risoluzione del contratto.
1. AMT ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
La risoluzione dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per gravi violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro.
2. Inoltre AMT S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 108 del D.Lgs 50/2016 nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 38, 39 40 e 42 del Capitolato Speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 29 del Capitolato Speciale.
3. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari inibenti la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti.
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 106, comma 10, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti di cui al comma 2 del medesimo art. 106.
In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e accettati dal direttore dei lavori e del 10 per cento dei lavori non eseguiti.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori o forniture eseguiti.
6. In caso di ottenimento del DURC dell’appaltatore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla AMT la risoluzione del contratto.
7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla AMT è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla AMT si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della AMT per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
9. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della AMT, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti
nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la AMT per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’AMT provvederà ad escutere la fideiussione a garanzia dell’appalto.
Visto che il presente appalto soggiace alle clausole di cui alla convenzione per l’istituzione della Stazione Unica Appaltante Comunale sottoscritta dalla AMT in data 18 settembre 2012, il contratto sarà altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) qualora il presente appalto contenga attività sensibili ai sensi dell’art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, l’esecutore dovrà
obbligatoriamente essere iscritto presso la White List della Prefettura territorialmente competente, e si procederà comunque all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta cancellazione dalla predetta White List;
b) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
c) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016), servizio di
autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle maestranze.
Articolo 14. Controversie.
1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente, esclusivamente, presso il Foro di Genova ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.
1. Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
L’Impresa è altresì responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere ad AMT,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la CASSA EDILE GENOVESE, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
3. L'impresa , fatto salvo ricorrano le casistiche di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, AMT effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'Impresa ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.
La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 predisposto dall’Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxxx nel Luglio 2017, del quale l’Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.
Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all’art. 41 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso e il piano operativo di sicurezza depositati agli atti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto pur non essendo allo stesso allegati.
3. L'Impresa deve fornire tempestivamente al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, nonché Direttore Lavori, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l’Impresa, anche
attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. Articolo 17. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Previa autorizzazione di AMT e nel rispetto dell'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, i lavori che l'Impresa
ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. In particolare si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:
. Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti dall’articolo 105 comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’Impresa si obbliga, all’atto della presentazione dell’istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:
a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’articolo 105 comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso. A pena di nullità, il contratto di subappalto dovrà riportare in maniera chiara un’apposita clausola con la quale ciascun sottoscrittore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 2010 e s.m.i.
b) Attestazione SOA riferita all’Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia.
c) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell’Impresa subappaltatrice in relazione ai requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016.
Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo del contratto d’appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della
documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell’autorizzazione da parte di AMT ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall’articolo 105 comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 senza che AMT abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, AMT non procederà al rilascio dell’autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all’Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell’Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.
3. AMT corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In caso invece di pagamento NON diretto dei subappaltatori, l’appaltatore è obbligato a trasmettere ad AMT, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
In difetto AMT procederà alla formale contestazione dell’addebito all’appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all’Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento AMT potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, all’escussione della garanzia prestata dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Articolo 18. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa
ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fidejussoria numero
in data rilasciata dalla società
agenzia/filiale per l'importo
Euro ( / ) pari al
XX per cento dell'importo del presente contratto avente validità fino al
ridotto nella misura del 50% ai sensi 93, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo salvo quanto previsto 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Articolo 19. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. L’Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando AMT da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del codice dei contratti pubblici l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere per un importo di euro _ come da Polizza N. emessa da . La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
In caso di mancato risarcimento del danno subito da AMT, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 80 e 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto vigente e non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il Capitolato Speciale;
c) il Capitolato Tecnico;
d) il computo metrico;
e) le Tavole 1-4 relative alle tratte Busalletta;
f) il documento computo manodopera;
g) il computo sicurezza;
h) l’elenco prezzi;
i) il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell’art.100 D.Lgs. 81/08 del 9.04.2008 e
s.m.e i.;
Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in ma-teria e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e il regolamento approvato con
D.P.R. 207/2010 per quanto vigente.
PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO, VALE QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.
VALIDITA' DELL'ORDINE/CONTRATTO
La validità del presente ordine è subordinata alla restituzione da parte della Vostra Società di una copia del presente ordine/contratto, timbrata, datata e controfirmata per accettazione da un Vostro Legale Rappresentante, unitamente fotocopia della carta di identità del Legale Rappresentante firmatario del presente contratto, entro la data
del .
AMT S.p.A.
Data
Timbro e Firma
del Soggetto Aggiudicatario
DO C U M E N T O FI R M A T O DI G I T A L M E N T E