Misura 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli
Misura 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli
8.2.1 Codice e titolo della Misura
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Cod. Misura 3.
8.2.1.1 Basi giuridiche
Base giuridica della Misura 3 è l’Art. 16 del Reg. 1305/2013. Definizioni rilevanti:
“agricoltore in attività” : art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013.
8.2.1.2 Descrizione della Misura, inclusa la logica di intervento ed il contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali
1. Fondamento logico della Misura
Principali fabbisogni sui quali interviene la misura: F8-F11-F24.
La Misura sostiene i processi di miglioramento qualitativo delle produzioni agricole ed alimentari regionali, attraverso la sollecitazione alla diffusione dei regimi di qualità e di certificazione delle aziende e dei prodotti da parte delle aziende agricole e la comunicazione sul mercato interno delle caratteristiche identificative della qualità degli stessi prodotti certificati da parte di associazioni di produttori.
Lo logica di intervento della Misura si muove lungo due direttrici: la prima, prevede un’azione di sostegno agli agricoltori ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità, limitata nel tempo e finalizzata all’adozione del regime di qualità; la seconda, prevede un’azione di sostegno finalizzata a migliorare il posizionamento sui mercati delle produzione certificate.
Il vantaggio offerto dall’attuazione della Misura è pertanto duplice, da un lato sostiene il miglioramento qualitativo delle produzioni e la definizione di parametri e caratteristiche “universalmente” riconosciute nei mercati interni come portatrici di qualità e di salubrità degli alimenti, nonché di processi produttivi sostenibili; dall’altro determina la possibilità di comunicare tali caratteristiche sui mercati e verso consumatori sempre più attenti alla qualità della propria alimentazione.
La Misura finalizza il duplice aspetto sul quale agisce al recupero di competitività delle produzioni e, quindi, delle imprese, e punta alla costruzione di una catena del valore che sia in grado di remunerare in maniera più equilibrata ed adeguata la fascia dei prodotti alimentari che aderiscono a regimi di qualità.
La Misura, anche alla luce delle novità normative introdotte con l’adozione del Reg. (UE) n. 1151/2012 si propone di xxxxxxxxx lo spettro d’azione dell’intervento di sviluppo rurale, consentendo ai produttori regionali di valorizzare l’adozione dei regimi di qualità, anche nell’ambito di piccole produzioni di nicchia, utilizzando in maniera più ampia possibile la definizione data dall’art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013 di “regimi di qualità” e prevedendo il sostegno ai nuovi regimi, quali le indicazioni facoltative di qualità, istituiti e da istituirsi nell’ambito del Reg. (UE) 1151/2012 ed in particolare i “prodotti di montagna” per come definiti nel Regolamento delegato (UE) n. 665/2014.
La Misura concede aiuti alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a:
a) regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE;
b) regimi di qualità, compresi regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle condizioni previste all’art. 16(1)(b) del Reg. (UE) 1305/2013;
c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli e alimentari.
Nell’ambito della lettera a) del precedente elenco, la Misura concede aiuti alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:
- regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991;
- parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Con specifico riferimento al Reg. (UE) n. 1308/2013, la Misura sostiene gli interventi a favore dei regimi di qualità a favore di indicazioni geografiche per “bevande spiritose” e “vini aromatizzati”.
Con specifico riferimento al Reg. (UE) 1151/2012, la Misura sostiene anche gli interventi a favore dei regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari elencati nell’allegato I dello stesso regolamento, che estende l’ambito di intervento anche a prodotti agricoli ed alimentari non destinati al consumo umano.
Sempre con specifico riferimento al Reg. (UE) 1151/2012, vista la rilevanza che assume il territorio montano nell’ambito della Regione, la Misura sostiene anche gli interventi a favore dei regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari istituiti al Titolo IV come “indicazioni facoltative di qualità” ed in particolare l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, di cui all’art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012, secondo quanto disposto con Regolamento (delegato (UE) 665/2014.
La Misura, qualora istituite nuove “indicazioni facoltative di qualità” ai sensi dl Titolo IV del Reg. (UE) 1151/2012, sostiene l’adozione di tali indicazioni.
La Misura concede aiuti ad associazioni di produttori per attività di informazione e promozione svolte nel mercato interno e relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi dell’art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013, quale:
a) regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE;
b) regimi di qualità, compresi regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle condizioni previste all’art. 16(1)(b) del Reg. (UE) 1305/2013.
L’intervento della Misura si articola attraverso l’azione di due sub-misure/operazioni:
❑ Sub-misura/operazione 3.1 – sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità;
❑ Sub-misura/operazione 3.2 – aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni.
2. Contributo della Misura alle FA delle Priorità e degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale.
2.1Contibuto della misura alle Priorità ed alle Focus Area
Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Priorità 3 ed in particolare della seguente FA:
❑ FA 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali”, la Misura, sostenendo la diffusione dell’adozione di regimi di qualità tra le imprese agricole e la comunicazione ai mercati ed ai consumatori degli elementi che le caratterizzano, contribuisce alla creazione di valore aggiunto dei prodotti agricoli ed agroalimentari ed il raggiungimento di un migliore posizionamento delle produzioni sui mercati interni, attraverso la promozione della conoscenza delle precipue caratteristiche di qualità, salubrità e sostenibilità delle produzioni certificate.
2.2 Contributo potenziale della misura ad altre Focus Area
Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce indirettamente al perseguimento degli obiettivi e della finalità delle Focus Area:
❑ FA 2A – “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”, la Misura, agendo positivamente sul miglioramento del valore aggiunto delle produzioni e la migliore collocazione dei prodotti sui mercati, sostiene indirettamente il miglioramento delle prestazioni economiche e può determinare miglioramenti nell’orientamento al mercato delle aziende agricole, in particolare quelle di più piccola dimensione.
❑ FA 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” la Misura contribuisce direttamente alla costruzione ed attuazione di strategie di sviluppo locale implementate nell’ambito dell’approccio CLLD, nei termini in cui agisce stimolando processi di qualificazione e di certificazione diffusa e di rete nella filiera agroalimentare.
2.3 Contributo della misura agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale
La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale ambiente in quanto, agendo sulla diffusione dei regimi di qualità certificata, ai quali sono sottesi disciplinari che regolamentano la sostenibilità ambientale delle produzioni, primo fra tutti il regime biologico, è in grado di stimolare ed estendere una conduzione sostenibile delle attività agricole.
La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale clima in quanto, agendo sulla diffusione di regimi di qualità certificata, per loro natura basati su vincoli clima friendly, contribuisce alla riduzione emissioni climateranti ed al loro assorbimento e contribuisce a migliorare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici.
8.2.1.3 Portata, livello di sostegno, ed altre informazioni (ripartiti per sub-misure e tipo di operazione)
1 Titolo dell’operazione
Sub Misura 3.1 Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità
1A. Tipologia di Operazione
Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità
1B. Descrizione dell’operazione
L’operazione prevede l’erogazione di un sostegno ai soggetti associati che partecipano per la prima volta a regimi di qualità elencati all’articolo 16(1) (a)(b)(c) del Reg. (UE) 1305/2013 i quali corrispondono, rispettivamente, a regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, a regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri, a regimi di qualità facoltativi, riconosciuti dagli Stati membri e conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche.
Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, per un periodo massimo di 5 anni.
Per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali le indicazioni geografiche protette (IGP), le denominazioni di origine protette (DOP) e le specialità tradizionali garantite (STG), il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxx.xxxx.
Per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali quelli di indicazione di origine e geografica nel settore del vino, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE.
Tali prodotti sono consultabili su xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/x-xxxxxxx/xxxxx.xxx.
Per i prodotti etichettati come “prodotto di montagna”, e per eventuali altri regimi istituiti ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 1151/2012, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all’art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012 ed ai rispettivi atti delegati ancora da adottare.
Per i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all’art. 16(1)(b) (i)(ii)(iii)(iv) del Reg. (UE) 1305/2013.
Per i regimi di qualità “facoltativi” dei prodotti agricoli, il sostegno può essere concesso se i regimi di qualità riconosciuti dallo Stato membro soddisfano le linee guida di “best practice” dell’Unione, consultabili su:
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX
Per le indicazioni geografiche istituite per le “bevande spiritose” a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati nel registro UE, consultabile su: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/
Per le denominazioni geografiche istituite per i vini aromatizzati a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti che sono elencati all’Allegato II del Reg. (CEE) n. 1601/91.
1C. Tipo di sostegno
Incentivo sotto forma di pagamento annuale determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di 5 anni.
1D. Correlazioni con altra legislazione
Regolamento delegato (UE) n. 665/2014.
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.
Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234 del Consiglio.
1E. Beneficiari Associazioni di agricoltori 1F. Costi ammissibili
Sono considerati costi ammissibili i “costi fissi” occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati.
Per costi fissi si intendono:
- le spese di iscrizione al regime di qualità;
- le spese per il contributo annuo di partecipazione ad un regime di qualità;
- le spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.
Nella definizione dei costi ammissibili, per il settore dei vini, dovrà essere verificata la demarcazione con il Regolamento (EU) 1308/2013 e Reg (CE) n. 555/2008 di cui al programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (al momento in corso di modifica).
1G. Condizioni di ammissibilità
Ammissibilità del soggetto proponente
Associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ad un regime di qualità sostenuto dalla presente Misura. I singoli agricoltori beneficiari dovranno essere “agricoltori in attività” per come definiti all’art. 9 del Reg (UE) 1307/2013.
Ammissibilità della proposta
Partecipazione, per la prima volta, da parte della singola azienda associata ad un regime di qualità sovvenzionabile dalla presente Misura.
1H. Principi alla base dei criteri di selezione
I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione possono essere riferiti:
- alla corrispondenza tra l’intervento che l’operazione si prefigge all’interno della Focus Area 3A nella quale viene programmata, anche in termini di indicatori di misurazione dell’operazione che di target della stessa Focus Area;
- al riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del prodotto agricolo;
- al riferirsi ad un prodotto appartenente ai regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti e disposizioni di cui all’art. 16(1)(a) del Regolamento (EU) 1305/2013;
- al riferirsi a regimi di certificazione delle aziende agricole e dei prodotti agricoli elencati all’art. 16(1)(b)(c) aventi ad oggetto certificazioni ambientali e nuove certificazioni di prodotto richieste dal mercato.
1I. Importi e tassi di sostegno
Max 3.000 € per azienda per anno
L’aiuto non può superare l’80% dei costi fissi effettivamente sostenuti per la partecipazione al sistema di qualità. Il sostegno è calcolato a rendicontazione dei costi fissi sostenuti.
2 Titolo dell’operazione
Sub Misura 3.2 – Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni
2A. Tipologia di operazione
Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni
2B. Descrizione dell’operazione
L’operazione prevede l’erogazione di un sostegno ai gruppi di produttori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto riconosciuto da regimi di qualità elencati all’articolo 16(1) (a)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione di azioni di informazione e promozione sui mercati interni al fine di promuovere, anche con azioni dirette verso i consumatori, l’acquisto ed il consumo di prodotti agricoli ed alimentari tutelati dai regimi di qualità dell'Unione ovvero i regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri.
Il sostegno è, pertanto concesso, per azioni di informazione e promozione che abbiano ad oggetto un prodotto riconosciuto nell’ambito dei seguenti regimi di qualità:
- per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali le indicazioni geografiche protette (IGP), le denominazioni di origine protette (DOP) e le specialità tradizionali garantite (STG), il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxx.xxxx;
- per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali quelli di indicazione di origine e geografica nel settore del vino, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/x-xxxxxxx/xxxxx.xxx;
- per i prodotti etichettati come “prodotto di montagna”, e per eventuali altri regimi istituiti ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 1151/2012, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all’art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012 ed ai successivi atti delegati.
- per i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all’art. 16(1)(b) (i)(ii)(iii)(iv) del Reg. (UE) 1305/2013.
- per le indicazioni geografiche istituite per le “bevande spiritose” a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati nel registro UE, consultabile su: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/.
- per le denominazioni geografiche istituite per i vini aromatizzati a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti che sono elencati all’Allegato II del Reg. (CEE) n. 1601/91.
Le attività di informazione e promozione sovvenzionate, per come orientate anche nell’ambito della COM(2012) 148 final, “Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa” devono richiamare l'attenzione sulle caratteristiche o sui vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, le caratteristiche specifiche o metodi di produzione agricola dell'Unione, in particolare in termini di autenticità, elevati standard di benessere degli animali e di rispetto per l'ambiente legati al sistema di qualità interessato, e può comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche su questi prodotti.
2C. Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili.
2D. Correlazioni con altra legislazione
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.
Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234 del Consiglio.
2E. Beneficiari Associazioni di produttori. 2F. Costi ammissibili
Sono considerati costi ammissibili i costi occasionati dall’attuazione di un’azione di informazione e/o promozione ammissibile alla presente operazione ed in particolare quelli generati da:
- spese per l’organizzazione e/o la partecipazione a fiere e mostre e attività similari di pubbliche relazioni;
- spese per attività di informazione e promozione, attraverso diversi canali di comunicazione o presso il punto vendita di rilevanza nazionale o comunitario.
Le attività di informazione e promozione possono puntare contemporaneamente e/o congiuntamente ad aumentare le vendite dei prodotti di qualità ammissibili al sostegno.
2G. Condizioni di ammissibilità
Ammissibilità del soggetto proponente
Per come indicato all’art. 4(1) del Regolamento di attuazione del Reg (UE) 1305/2013 le associazioni di produttori ammissibili agli aiuti di cui alla presente misura sono definite come segue:
- i gruppi di produttori che beneficiano del sostegno devono essere soggetti, a prescindere dalla loro forma giuridica, che mettono assieme gli operatori che partecipano ad un sistema di qualità per i prodotti agricoli ed alimentari, per un prodotto specifico certificato da uno dei regimi di cui all’art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013.
Ammissibilità della proposta
Le attività di informazione e promozione devono essere svolte nel mercato interno.
Per come indicato all’art. 4(2) del Regolamento di attuazione del Reg (UE) 1305/2013 i tipi di azioni ammissibili devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere progettate per indurre i consumatori ad acquistare i prodotti coperti da un regime di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari di cui all'art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013, che riceve sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale;
- attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche o vantaggi dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i metodi di produzione specifici, gli standard elevati di benessere degli animali ed il rispetto per l'ambiente legati al sistema di qualità.
Non sono ammissibili all’aiuto le azioni che prevedono di stimolare il consumatore all’acquisto utilizzando l’origine territoriale specifica del prodotto, salvo per azioni che si riferiscono a prodotti coperti di regimi di qualità quali:
- quelli introdotti dal Titolo II del Regolamento (UE) 1151/2012;
- quelli introdotti dal capo III del Regolamento (CE) 110/2008;
- quelli introdotti dal capo III del Regolamento (CEE) 160/91;
- quelli introdotti alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 1308/2013.
In questi casi l’origine del prodotto può essere indicata, a condizione che la menzione di origine sia subordinata al messaggio principale.
Il supporto non è concedibile per azioni di informazione e promozione che si riferiscano a specifici marchi commerciali.
L’attuazione dell’operazione deve garantire la complementarietà ed escludere il doppio finanziamento con la nuova politica orizzontale di informazione e promozione dei prodotti agricoli (COM (2013 812 fin) e con le attività di promozione sul mercato interno attivate nell’ambito del programma di sostegno nazionale sui mercati interni nel settore del vino ( art. 45(1)(a) del Reg. (UE) 1308/2013).
Le condizioni di coerenza e non sovrapposizione con la nuova politica orizzontale di informazione e promozione dell’UE e con l’art. 45(1) (a) del Reg. (UE) n. 1308/2013 vengono condotte in base alle condizioni di complementarietà indicate nel PSR nella sezione dedicata.
2H. Principi alla base dei criteri di selezione
I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione possono essere riferiti, tra l’altro:
- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere all’interno della Focus Area 3A nella quale viene programmata, anche in termini di indicatori di misurazione dell’operazione e di target della stessa Focus Area;
- al riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del prodotto agricolo;
- al riferirsi ad un prodotto appartenente al regime di qualità istituiti a norma del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- al riferirsi a specifiche produzioni regionali maggiormente rappresentative in termini di produzione e/o di valore aggiunto;
- alla rappresentatività del soggetto proponente;
- al riferirsi a produzioni di nicchia legate a specifiche “attitudini/vocazioni” territoriali (quali, ad es. fagiolo di Mormanno, cedro, nocciolo di Cortale, annona di Reggio Calabria, arancia di Villa San Xxxxxxxx, ecc.).
2I. Importi e tassi di sostegno
I bandi di selezione potranno indicare una spesa massima ammissibile per il programma di informazione e/o promozione che potrà essere parametrata al valore del fatturato conseguito dall’associazione di produttori che presenta il programma, come media di più anni o come somma di fatturati singoli nel caso di associazioni di produttori di nuova costituzione, oppure ad altri parametri misurabili.
Tasso di sostegno: 70% della spesa ammissibile
8.2.1.4 Verificabilità e controllabilità della Misura
8.2.4.1 Rischi nell’implementazione della Misura
Figura 8.3.1 Rischi implementazione della misura 3 – sub misura/operazione 3.1
REQUISITI | Elementi di controllo | Rischi | Criterio di ammissibilità verificabile | |
Beneficiari | Associazioni di agricoltori | Atto costitutivo, Statuto, Regolamento, Disciplinare di produzione, Registri di conferimento prodotto, Registri di collocamento prodotto | SI | |
Requisiti di ammissibilità soggettivi | Associazioni di agricoltori in attività per come definiti all’art. 9 del Reg (UE) 1307/2013 che partecipano per la prima volta ad un regime di qualità sostenuto dalla presente Misura | Elenchi di agricoltori già beneficiari di aiuto | Potrebbe essere un rischio quello della difficoltà a verificare un doppio finanziamento di agricoltori che potrebbero aver già partecipato a regimi di qualità e rischio di configurazione di ipotesi di doppio finanziamento | NO |
Requisiti di ammissibilità di progetto | Partecipazione da parte del beneficiario ad un regime di qualità sovvenzionabile dalla presente Misura | Sottoscrizione del Disciplinare di prodotto o documento equivalente | SI |
La sub misura/operazione, come illustrato nella Figura 8.3.1 presenta un elemento di criticità nella verificabilità dei requisiti di ammissibilità soggettivi, che dispongono che il beneficiario debba essere un’agricoltore che aderisce ai regimi di qualità per la prima volta.
Figura 8.3.2 Rischi implementazione della misura 3 – sub misura/operazione 3.2
REQUISITI | Elementi di controllo | Rischi | Criterio di ammissibilità verificabile | |
Requisiti di ammissibilità di progetto | Prevedere attività di informazione e promozione progettate per indurre i consumatori ad acquistare i prodotti coperti da un regime di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari di cui all'art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013, che riceve sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale | Piano di informazione e comunicazione | La misura non indica la presenza di un piano di informazione e comuncazione quale condizione di ammissibilità, pertanto il rischio è quello di non avere un riferimento oggettivo di verifica per valutare le modalità, gli strumenti, il piano finanziario, il cronoprogramma delle attività, nonchè per valutare la realizzazione delle attività | NO |
REQUISITI | Elementi di controllo | Rischi | Criterio di ammissibilità verificabile | |
Prevedere attività di informazione e promozione che devono attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche o vantaggi dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i metodi di produzione specifici, gli standard elevati di benessere degli animali ed il rispetto per l'ambiente legati al sistema di qualità | Piano di informazione e comunicazione | La misura non indica la presenza di un piano di informazione e comuncazione quale condizione di ammissibilità, pertanto il rischio è quello di non avere un riferimento oggettivo di verifica attraverso il quale controllare che le attività descritte valorizzino le informazioni inerenti le caratteristiche di qualità, tecniche e scientifiche del prodotto, nonchè i sistemi di qualità per l'ambiente e il rispetto del benessere degli animali | NO |
Per quanto attiene alla sub misura 3.2 si osservano due requisiti rispetto ai quali è stato rilevato un potenziale rischio di valutazione e verificabilità. Si tratta dei requisiti di ammissibilità del progetto che vengono associati alla valutazione dei contenuti del piano di informazione e comunicazione, pur non facendo esplicito riferimento alla presentazione da parte del soggetto proponente di un elaborato di “piano di informazione e comunicazione” con contenuti minimi e codificati che consentano la valutazione del programma presentato.
8.2.4.2 Azioni di mitigazione
Figura 8.3.3 Azioni di mitigazione proposte per la misura 3.1
Rischi | Mitigazione | Valutazione complessiva | |
Requisiti di ammissibilità soggettivi | Potrebbe essere un rischio quello della difficoltà a verificare un doppio finanziamento di agricoltori che potrebbero aver già partecipato a regimi di qualità e rischio di configurazione di ipotesi di doppio finanziamento | Effettuare verifiche incrociando informazioni tra quelle possedute dal competente settore regionale (o altre autorità pubbliche) ed organismi di controllo indipendenti od organismi certificatori nazionali, al fine di predisporre elenchi di consultazione e verifica | Requisito verificabile attraverso l'adozione delle azioni di mitigazione |
In base ai potenziali rischi rilevati, la Figura 8.3.3, riporta le indicazioni delle azioni di mitigazione proposte per la sub misura 3.1. Si tratta di prevedere una serie di verifiche sulla verifica della condizione di “primo accesso al sostegno per l’adozione di sistemi di qualità” incrociando le informazioni possedute dal competente settore regionale e da altri organismi di controllo finalizzati alla predisposizione di elenchi di consultazione e verifica del requisito.
Figura 8.3.4 Azioni di mitigazione proposte per la misura 3.2
Rischi | Mitigazione | Valutazione complessiva | |
Requisiti di ammissibilità di progetto | La misura non indica la presenza di un piano di informazione e comuncazione quale condizione di ammissibilità, pertanto il rischio è quello di non avere un riferimento oggettivo di verifica per valutare le modalità, gli strumenti, il piano finanziario, il cronoprogramma delle attività, nonchè per valutare la realizzazione delle attività | Prevedere l'adozione di un piano di informazione e comunicazione, come requisito di ammissibilità, descrittivo delle modalità, degli strumenti, del piano finanziario, del cronoprogramma delle attività di progetto | Requisito verificabile con l'adozione delle azioni di mitigazione. |
La misura non indica la presenza di un piano di informazione e comuncazione quale condizione di ammissibilità, pertanto il rischio è quello di non avere un riferimento oggettivo di verifica attraverso il quale controllare che le attività descritte valorizzino le informazioni inerenti le caratteristiche di qualità, tecniche e scientifiche del prodotto, nonchè i sistemi di qualità per l'ambiente e il rispetto del benessere degli animali | Prevedere l'adozione di un piano di informazione e comunicazione, come requisito di ammissibilità, descrittivo delle modalità di veicolazione delle informazioni inerenti le caratteristiche di qualità, tecniche e scientifiche del prodotto, nonchè i sistemi di qualità per l'ambiente e il rispetto del benessere degli animali | Requisito verificabile con l'adozione delle azioni di mitigazione. |
In base ai potenziali rischi rilevati, la Figura 8.3.4, riporta le indicazioni delle azioni di mitigazione proposte per la sub misura 3.2. Si tratta, in particolare, di azioni che vengono proposte per la fase di attuazione del programma, prevedendo esplicitamente quale requisito di ammissibilità la presentazione di un “piano di informazione e promozione” dai contenuti minimi e codificati per consentirne l’effettiva valutazione, associata a criteri di valutazione pertinenti e misurabili.
8.2.4.3 Valutazione complessiva della Misura
In base ai risultati esposti ai paragrafi precedenti può esprimersi una valutazione complessiva delle due sub misure che compongono la misura 3, riportando la necessità di agire in sede di attuazione della misura, attraverso la redazione di bandi di selezione che codifichino in maniera precisa le modalità di controllo del requisito di “primo accesso al sostegno per l’adozione di regimi di qualità” per la sub misura 3.1; mentre per la sub misura 3.2 la specifica previsione quale requisito di ammissibilità del progetto di un elaborato, da predisporre su apposito format rilasciato dall’Amministrazione, oppure con l’indicazione dei campi obbligatori da riportare, attraverso il quale poter procedere alla valutazione del programma presentato.
Si tiene tuttavia ad evidenziare come l’introduzione delle “schede di autovalutazione” per misura adottate dall’AdG nel precedente periodo di programmazione 2007/2013 si può rilevare come un importante elemento di mitigazione, dei rischi correlati alla valutazione dei programmi candidati ai diversi bandi di selezione del programma, pertanto si auspica la continuazione nel loro utilizzo.
8.2.1.5 Metodologia per il calcolo dell’ammontare dell’aiuto
Non pertinente
8.2.1.6 Informazioni addizionali specifiche che si riferiscono alla Misura
(Specificate nell’allegato I del Regolamento di Esecuzione)
1. Indicazione dei regimi di qualità ammissibili inclusi i sistemi di certificazione agricola, per i prodotti agricoli o alimentari riconosciute a livello nazionale nel rispetto dei quattro criteri specifici di cui all’art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013
Produzioni di qualità attualmente riconosciute:
- Prodotti ottenuti con metodo biologico, Reg. (CE) n. 834/2007
- Prodotti “di montagna”, Reg. (UE) 1151/2012
- Prodotti DOP e IGP, Reg. (CE) 834/2007:
o salumi di Calabria DOP (salsiccia, sopressata, pancetta e capocollo);
o caciocavallo silano DOP;
o olio Bruzio DOP, olio di Lamezia DOP, Olio Alto Crotonese DOP;
o olio essenziale di bergamotto DOP;
o clementine di Calabria IGP;
o cipolla rossa di Tropea Calabria IGP;
o patate della Sila IGP;
o fichi di Cosenza DOP;
o liquirizia di Calabria DOP;
o limoni di Rocca Imperiale IGP;
o pecorino crotonese DOP
o ricotta affumicata crotonese DOP.
- Vini DOP (e DOC): Xxxx, Xxxxxxx, X. Xxxx di Isola Capo Xxxxxxx, Savuto, Lamezia, Scavigna, Greco di Bianco, Bivongi, Terre di Cosenza.
- Vini IGP (e IGT): Arghillà, Costa Viola, Xxxxxxxx, Calabria, Esaro, Lipuda, Locride, Palizzi, Pellaro, Scilla, Val di Neto, Valdamato, Valle del Crati.
Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
8.2.1 Codice e titolo della Misura
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. Cod. Misura 6.
8.2.1.1 Basi giuridiche
Base giuridica della Misura 6 è l’Art. 19 del Reg. (UE) 1305/2013. Definizioni rilevanti:
“giovane agricoltore”: ai sensi dell’art. 2(n) del Reg. (UE) 1305/2013. “agricoltore in attività”: ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013
La base giuridica per la determinazione dei contenuti minimi del piano aziendale di cui all’art. 19(1)
(a) è data dall’art. 5 del Regolamento attuativo al Reg. (UE) 1305/2013.
La base giuridica per le attività di valutazione del piano aziendale di cui all’art. 19(1) (a) (i) e (ii) è data dall’art. 8 del Regolamento di esecuzione al Reg. (UE) 1305/2013.
8.2.1.2 Descrizione della Misura, inclusa la logica di intervento ed il contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali
1. Fondamento logico della Misura
Principali fabbisogni con cui interagisce: F4-F5-F7-F22-F23-F24-F26
La Misura si propone di stimolare lo sviluppo delle aree rurali regionali, rafforzando il tessuto economico delle attività agricole, attraverso il sostegno dell’entrata di nuovi giovani agricoltori professionalizzati, lo sviluppo delle piccole imprese agricole e la diversificazione e la multifunzionalità delle attività agricole, anche valorizzandone l’utilità sociale ed ambientale. Essa sostiene, altresì, la nascita e lo sviluppo delle micro e piccole imprese extra-agricole all’interno delle aree rurali.
La Misura, in una logica di contenere e limitare l’uso del suolo, non sostiene interventi di nuova costruzione, salvo in situazioni di comprovata necessità e, comunque, limitatamente ad una quota massima di spesa sul programma di investimenti, che vengono definiti nei bandi di selezione in fase di attuazione.
Nell’ambito del sostegno alla diversificazione dell’economica rurale e multifunzionalità dell’azienda agricola, la Misura si pone l’obiettivo di agire da stimolo alla creazione di nuove occasioni di lavoro e di auto imprenditorialità ed all’incremento del reddito della famiglia xxxxxxxx.
Con tale finalità essa favorisce, prioritariamente, lo sviluppo di sinergie positive tra il sistema delle micro imprese extragricole e le produzioni agricole, zootecniche, agroalimentari e silvicole, agevolando anche la relazione con le risorse ambientali e paesaggistiche. La Misura, inoltre, agisce sullo sviluppo dei servizi alle imprese e dei servizi alla popolazione rurale maggiormente in grado di migliorare la qualità dell’ambiente imprenditoriale, i primi, e la qualità della vita delle popolazione, i secondi.
La Misura interviene, altresì, sul rafforzamento delle attività remunerative connesse all’attività agricola con l’obiettivo di consentire un più razionale ed intensivo utilizzo delle immobilizzazioni aziendali, favorendo un aumento della remunerazione del lavoro agricolo. Essa si rivolge, inoltre, in una logica integrata di programma e di esiguità di risorse disponibili, prioritariamente alle attività di ospitalità agrituristica che consentono la valorizzazione ed il consumo delle produzioni agricole maggiormente in grado di valorizzare gli elementi di qualità e salubrità dei prodotti ed il loro legame con il territorio, quali le produzioni biologiche, le produzioni certificate e le produzioni di montagna, e/o che sviluppano servizi didattici (fattorie didattiche) o servizi sociali (fattorie sociali).
Con la stessa finalità della valorizzazione dei consumi delle produzioni di qualità, la Misura interviene sullo sviluppo di un rete di consumo locale e/o di filiera corta delle produzioni biologiche e certificate regionali e di prodotti agricoli/agroalimentari di montagna, che passano attraverso la creazione e sviluppo di servizi di ristorazione e mense pubbliche, che utilizzano tali prodotti nella preparazione dei pasti e delle lavorazioni.
Con la finalità di valorizzare anche un uso non alimentare delle produzioni agricole e di creare nuovi sbocchi per l’utilizzo economico delle eccedenze e degli scarti dei prodotti agricoli, la Misura interviene per stimolare lo sviluppo di una rete di micro imprese rurali che si occupano della trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti non agricoli (cioè non compresi nell’Allegato I del Trattato) ottenuti dalle coltivazioni agricole/zootecniche/silvicole, quali, per esempio i prodotti destinati alla bioedilizia (malte, isolanti, ecc.), il compost, ecc.
Con la finalità di mitigare i fenomeni di fuoriuscita della popolazione e di depauperamento qualitativo e quantitativo di servizi sociali e ricreativi disponibili per la popolazione rurale, e di sviluppare un settore economico come quello dei servizi alle persone ed alle famiglie, da cui si attendono sviluppi di crescita e dai quali, soprattutto, dipende la qualità della vita nelle aree rurali, e per stimolare nuova imprenditorialità nel settore dei servizi, la Misura è rivolta allo sviluppo di una rete di offerta locale di servizi sociali e di servizi ricreativi, anche attraverso l’utilizzo di immobili pubblici oggi in disuso e di forme di cooperazione pubblico-privato.
L’intervento della Misura 6 si articola attraverso l’azione di 4 sub-misure/operazioni:
❑ Sub-misura 6.1 – aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori
❑ Sub-misura 6.2 – aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali;
❑ Sub-misura 6.3 – aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole;
❑ Sub-misura 6.4 - supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra- agricole
2. Contributo della Misura alle FA delle Priorità e degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale.
2.1 Contributo della misura alle Priorità ed alle Focus Area
Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità delle Priorità 2 e 6 ed in particolare alle seguenti FA:
❑ FA 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato, nonché la diversificazione, la misura sostiene gli investimenti di diversificazione delle fonti di reddito nelle aziende agricole e di multifunzionalità, migliorando le prestazioni economiche dei fattori produttivi, ivi incluso il lavoro, e favorisce modalità di valorizzazione commerciale delle produzioni aziendali, attraverso il consumo diretto in azienda e di servizi didattico/ambientali/ricreativi, essa sostiene, altresì, lo sviluppo di piccole imprese agricole che possono essere definite come “custodi” dei sistemi agroambientali regionali.
❑ FA 2B “ Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale”, la misura sostiene piani di sviluppo aziendali di inserimento di “giovani agricoltori” professionalizzati attraverso la concessione di un sostegno allo star-up dell’azienda agricola, contribuendo così al ricambio generazionale “qualitativo” dell’agricoltura regionale.
❑ FA 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” la Misura contribuisce direttamente alla costruzione ed attuazione di strategie di sviluppo locale per favorire la creazione di nuove e migliori opportunità di occupazione e la multifunzionalità agricola implementate nell’ambito dell’approccio CLLD.
2.2 Contributo potenziale della misura ad altre Focus Area
Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce indirettamente al perseguimento degli obiettivi e della finalità della Focus Area:
❑ FA 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché l’occupazione” la misura, programmata nell’ambito delle strategie di sviluppo locale, sostiene il rafforzamento di nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese già esistenti all’interno di specifici settori economici: quali quelli interconnessi ed in linea con la valorizzazione delle risorse agricole e silvicole, del paesaggio rurale e degli eco-sistemi agricoli e forestali; quelli in grado di soddisfare i fabbisogni di interconnessione socio- culturale presenti nelle aree rurali; quelli interconnessi con lo sviluppo eco-sostenibile.
2.3 Contributo della misura agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale
La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale clima agendo sulla FA 2B, nei termini in cui consente, attraverso un utilizzo più mirato dell’attuazione del piano di sviluppo della “giovane azienda agricola”, di indirizzare il giovane agricoltore verso un’attenzione maggiore e più consapevole rispetto alle variabili che determinano i cambiamenti climatici e sugli elementi sui quali si può intervenire per aumentare la resilienza agli stessi cambiamenti climatici.
8.2.1.3 Portata, livello di sostegno, ed altre informazioni (ripartiti per sub-misure e tipo di operazione)
1. Titolo dell’operazione
Sub Misura 6.1 – Aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori.
1A. Tipologia di operazione
Sostegno per l’avviamento di piani di sviluppo di aziende agricole condotte da giovani che si insediano per la prima volta in azienda
1B. Descrizione dell’operazione
L’operazione è attivabile su tutto il territorio regionale, essa prevede la concessione di un aiuto per l’avviamento di nuove imprese agricole di “giovani agricoltori” come definiti all’art. 2(n) Regolamento (UE) 1305/2013 i quali sono tenuti a presentare un piano di sviluppo aziendale, che deve comprendere investimenti di sviluppo dell’attività agricola e/o investimenti di sviluppo di altre attività remunerative connesse all’attività agricola che utilizzano le risorse forestali, che vengono valutati ammissibili ad una domanda di aiuto nell’ambito della Misura 4 oppure ad una combinazione di Misure tra cui la Misura 4 (progetto integrato Pacchetto Giovani definito alla Misura 4 del Programma).
L’attuazione del Piano di sviluppo aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di decisione con cui si concede l’aiuto.
Il Piano di sviluppo deve dimostrare che i giovani agricoltori che ricevono il sostegno abbiano i requisiti di cui all’art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, cioè essere un “agricoltore in attività”, entro 18 mesi dalla data di insediamento.
Ai giovani agricoltori, secondo quanto disposto all’art. 2 del Regolamento di Attuazione, che al momento della presentazione della domanda non possiedono le adeguate qualifiche e competenze professionali richieste, viene concesso un periodo massimo di 36 mesi dalla data della decisione individuale di concessione del sostegno, per acquisire tali qualifiche e competenze.
Possono accedere al supporto di cui alla presente operazione i piani di sviluppo aziendale presentati da un’azienda agricola di nuova costituzione e condotta da un “giovane agricoltore” che attiva anche un programma di investimenti di cui al “Pacchetto giovani”.
Per ricevere il sostegno della presente operazione l’azienda deve ricadere al’interno delle seguenti soglie massime e minime di dimensione:
- soglia minima: il sostegno è limitato alle aziende in grado di garantire, a seguito della realizzazione del piano di sviluppo, alternativamente: l’impiego di almeno 1 ULA, oppure il conseguimento di un reddito almeno pari al 60% del reddito di riferimento di altri settori economici;
- soglia massima: il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di micro impresa e piccola impresa di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE .
La Misura fissa un tetto minimo ed un tetto massimo di spesa ammissibile per gli investimenti attivati dalle imprese agricole all’interno del “Pacchetto giovani”: l’importo minimo della spesa ammissibile è fissato in € 150.000,00, mentre l’importo massimo è fissato in € 300.000,00.
1C. Tipo di sostegno
Contributi pubblici in conto capitale. 1D. Correlazioni con altra legislazione Regolamento (EU) 1307/2013.
1E. Beneficiari
Persone o gruppi di persone che corrispondono alla definizione di “giovane agricoltore” di cui all’art. 2(n) del Regolamento (EU) 1305/2013.
1F. Costi ammissibili
Non ricorre.
1G. Condizioni di ammissibilità
Ammissibilità del soggetto proponente
“Giovane agricoltore” che si insedia come unico capo azienda: una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda in qualità di capo azienda che alla data di presentazione della domanda si insediano per la prima volta in azienda.
Per il bando di selezione relativo alla prima annualità del Programma il requisito dell’età può essere dimostrato alla data del 01.01.2014.
“Giovane agricoltore” che non si insedia come unico capo azienda: Definito all’Art. 2 Regolamento Attuativo al Reg. (UE) 1305/2013.
Per l’ammissibilità del soggetto proponente, sia nel caso si insedi come unico capo azienda che non come unico capo azienda, deve essere dimostrato:
- che il giovane agricoltore che riceve il sostegno sia conforme all’art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, cioè che sono o si impegnano ad essere un agricoltore in attività, entro 18 mesi dalla data di insediamento;
- che il “giovane agricoltore” possieda, al momento della presentazione della domanda, le adeguate qualifiche e competenze professionali richieste, o che tali qualifiche e competenze saranno acquisite entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data della decisione individuale di concessione del sostegno;
- che il “giovane agricoltore” acquisisca entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data della decisione individuale di concessione del sostegno la qualifica di IAP e si impegni a mantenerla per almeno 7 anni dalla data di corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale, che viene fatta corrispondere alla data di erogazione della seconda rata di sostegno di cui alla presente operazione;
- che la dimensione economica dell’azienda ricada all’interno delle soglie stabilite dal Programma, da dimostrare attraverso titoli di disponibilità degli immobili, anche in forma di impegni “pre-contrattuali” o di “promessa di vendita” debitamente registrati e, ove pertinente, di un piano di miglioramento fondiario che attesta ed illustra le variazioni colturali che determinano la dimensione economica a seguito dell’attuazione del Piano aziendale.
Ammissibilità della proposta
Presentazione di un piano di sviluppo aziendale che deve descrivere, ai sensi di quanto indicato all’art. 5 del Regolamento attuativo al Reg. (UE) 1305/2013, almeno:
i. la situazione di partenza dell’azienda agricola;
ii. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
iii. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all’efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.
Presentazione di un progetto integrato di cui al “pacchetto giovani” per come definito nell’ambito della Misura 4 del Programma.
Il piano di sviluppo aziendale deve riguardare l’acquisizione di servizi di consulenza destinati, almeno, ad affrontare le seguenti tematiche:
- una valutazione economica e finanziaria dell’azienda;
- una valutazione degli aspetti agronomici/zootecnici dell’azienda, ivi inclusi gli aspetti di gestione del rischio;
- una valutazione del fabbisogno di investimenti per l’avviamento dell’azienda;
- una valutazione del posizionamento sul mercato dell’azienda;
- una valutazione delle prestazioni ambientali dell’azienda e dei profili di rischio climatico- ambientali connessi all’attività di impresa.
1H. Principi alla base dei criteri di selezione
I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in descrizione possono essere riferiti:
- alla corrispondenza tra il piano di sviluppo aziendale e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere all’interno della specifica Focus Area 2B nella quale è programmata, anche in termini di indicatori di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa;
- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche;
- alla capacità dell’intervento di generare un incremento della dimensione economica dell’azienda agricola proponente;
- alle caratteristiche del soggetto richiedente;
- alla localizzazione dell’iniziativa in territorio svantaggiato;
- alla sostenibilità climatico-ambientale del piano di sviluppo e del piano degli investimenti associato;
- all’interesse del piano di sviluppo e del piano degli investimenti verso i prodotti di qualità certificata.
1I. Importi e tassi di sostegno
50.000,00€ da erogare in almeno due rate nell’arco di un periodo massimo di 5 anni. Le rate possono essere decrescenti. Il versamento dell’ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale.
2. Titolo dell’operazione
Sub Misura 6.2 – Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali.
2A. Tipologia di operazione
Supporto per l’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali.
2B. Descrizione dell’operazione
L’operazione si attiva nelle aree rurali classificate C e D e viene riservata alla costruzione ed attuazione di strategie di sviluppo locale LEADER. Essa prevede la concessione di un aiuto per l’avviamento di nuove attività extra-agricole all’interno delle aree rurali da parte di coadiuvanti familiari di imprese agricole e di persone fisiche i quali sono tenuti a presentare un piano di sviluppo aziendale.
L’operazione promuove la diversificazione dell’economia rurale, prioritariamente attraverso: a) la promozione di attività che si integrano a “valle” con il consumo e la vendita dei prodotti agricoli di qualità, attraverso il rafforzamento del turismo rurale ed i servizi di ristorazione che utilizzano prodotti biologici, produzioni certificate e prodotti della montagna; b) la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di lavorati ottenuti dall’utilizzo di prodotti agricoli e prodotti silvicoli che hanno quale output finale prodotti non inseriti nell’Allegato I del Trattato (x.xx. lavorati e semi-lavorati di legnami autoctoni, prodotti di bioedilizia); c) l’attivazione di servizi sociali e ricreativi che utilizzano immobili ed infrastrutture di proprietà pubblica in disuso (x.xx. edilizia scolastica, edilizia sportiva, edilizia attività culturali, ecc.); d) i servizi di supporto
all’agricoltura ed alla silvicoltura; e) le attività di lavorazione di produzioni tipiche dei territori rurali.
Possono essere oggetto di intervento dell’operazione i seguenti ambiti di attività economica:
- attività legate allo sviluppo economico locale, inclusi i servizi al turismo, trasporto, negozi (di prodotti “non agricoli”, ovvero non inclusi nell’Allegato 1 del Trattato), ristoranti;
- creazione di laboratori, fabbriche, locali e strutture per varie attività come la riparazione di macchinari; produzione e/o trasformazione di merci e materiali non agricoli;
- trasformazione e commercializzazione di beni i cui prodotti finali (qualsiasi tipo di output) sono prodotti non-agricoli, ovvero non ricadono nell’Allegato I del Trattato;
- fornitura di servizi a tutti i settori economici, inclusa l’agricoltura e la silvicoltura, o a tutta la popolazione rurale;
- sviluppo dell’artigianato e delle attività artigianali;
- attività ITC, attività elettroniche computer-based e di e-commerce.
Nell’ambito delle macro-aree di attività economiche descritte, i singoli bandi di attuazione dell’operazione, in complementarietà e demarcazione con l’azione del POR FESR, anche in funzione di specifiche esigenze che si manifesteranno sul territorio nel periodo di esecuzione del programma, individuano le attività economiche prioritarie per l’intervento, anche attraverso l’indicazione dei codici ATECO2007 delle attività ammissibili.
Il sostegno è limitato alle imprese che rientrano nella definizione di micro impresa di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto.
2C. Tipo di sostegno
Contributi pubblici in conto capitale.
2D. Correlazioni con altra legislazione
Regolamento (EU) 1307/2013, disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale.
Direttiva 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 sull’individuazione delle “zone di montagna”.
Legge Regionale del 14.08.2008, n. 29, valorizzazione delle produzioni agricole regionali e dei prodotti agricoli a chilometri zero.
2E. Beneficiari
Coadiuvanti della famiglia agricola, persone fisiche in aree rurali.
2F. Costi ammissibili
Non ricorre.
2G. Condizioni di ammissibilità
Ammissibilità del soggetto proponente
Sono soggetti ammissibili al sostegno:
a) coadiuvanti familiari di aziende agricole, che avviano un’attività extragricola in area rurale; è definito “coadiuvante familiare, qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli, qualora sia una persona
giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un’attività agricola nell’azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.
b) persone fisiche, che avviano una nuova attività extra-agricola in area rurale.
I soggetti di cui alla lettera b) devono essere residenti, al momento della presentazione della domanda di aiuto, all’interno del territorio delle aree rurali definite ammissibili dall’operazione.
Per l’ammissibilità del soggetto proponente deve essere dimostrato:
- che l’impresa corrisponde alla definizione di micro e piccola impresa di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE;
- che l’impresa sia in grado di attivare almeno un ULA di lavoro e si impegni a mantenerla per almeno 7 anni dalla data di corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale, che viene fatta corrispondere alla data di erogazione della seconda rata di sostegno di cui alla presente operazione.
Ammissibilità della proposta
Le attività oggetto del sostegno devono stabilire la propria sede operativa all’interno del territorio delle aree rurali definite ammissibili dall’operazione.
Le attività oggetto del sostegno devono appartenere ad una delle attività economiche indicate come ammissibili dal bando di selezione.
Deve essere presentato un piano di sviluppo aziendale che deve descrivere, ai sensi di quanto indicato all’art. 5 del Regolamento attuativo al Reg. (UE) 1305/2013, almeno:
i. la situazione di partenza della persona che chiede il sostegno;
ii. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo della nuova attività della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;
iii. i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza.
Il piano di sviluppo aziendale deve riguardare l’acquisizione di servizi di consulenza destinati, almeno, ad affrontare le seguenti tematiche:
- una valutazione economica e finanziaria dell’azienda;
- una valutazione del posizionamento sul mercato dell’azienda;
- una valutazione del fabbisogno di investimenti per l’avviamento dell’azienda;
- una valutazione delle prestazioni ambientali dell’azienda e dei profili di rischio climatico- ambientali connessi all’attività di impresa.
2H. Principi alla base dei criteri di selezione
I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in descrizione possono essere riferiti:
- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa;
- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche;
- alle caratteristiche soggettive del soggetto proponente;
- alla capacità dell’intervento di generare nuova occupazione;
- agli investimenti orientati al riuso di immobili dismessi o non utilizzati;
- alla localizzazione dell’iniziativa;
- al settore produttivo interessato.
2I. Importi e tassi di sostegno
Massimo 35.000€ da erogare in almeno due rate nell’arco di un periodo massimo di 5 anni. Le rate possono essere decrescenti. Il versamento dell’ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.
3. Titolo dell’operazione
Sub-misura 6.3 Aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole.
3A. Tipologia dell’operazione
Aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole.
3B. Descrizione dell’operazione
L’operazione è attivabile all’interno del territorio rurale di cui alle categorie C e D e classificato come territorio montano, che può essere ulteriormente delimitato in funzione dell’individuazione di specifiche aree regionali che presentano caratteristiche di maggiore svantaggio per il mantenimento delle attività agricole e di altre condizioni di debolezza socioeconomica misurabili.
L’operazione prevede la concessione di un sostegno per lo sviluppo di “piccole imprese agricole” per come definite nella presente Misura. L’accesso all’operazione è subordinato alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale.
Ai fini della presente operazione sono definite “piccole imprese agricole” e quindi sono destinatarie dell’aiuto le aziende agricole definite, in analogia alla classificazione adottata nell’ambito della Misura 4 del programma di sviluppo rurale, come le imprese di dimensione economica inferiore a 10.000,00 € di produzione standard (“micro-aziende agricole”), che operano all’interno di territori regionali in cui sono presenti maggiori svantaggi orografici, climatici e socioeconomici, che limitano, di fatto, il potenziale di sviluppo della stessa dimensione economica aziendale e della competitività.
Nell’attuazione dell’operazione la Regione può individuare specifiche aree del territorio regionale all’interno delle quali si registrano maggiori elementi di svantaggio oggettivo, tale da definirne contenuti di “agricoltura eroica” e di “contadino custode”, rispetto alle quali prioritarizzare l’intervento dell’operazione, al fine di mantenere in tale aree l’attività agricola.
3C. Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale.
3D. Correlazioni con altra legislazione 3E. Beneficiari
Piccole imprese agricole, come definite dalla Misura.
3F. Costi ammissibili
Non ricorre
3G. Condizioni di ammissibilità
Ammissibilità del soggetto proponente
- Appartenenza alla definizione “agricoltore attivo” per come definito all’art. 9 di piccola impresa agricola adottata, che ricade all’interno delle seguenti soglie di dimensione economica:
o soglia minima: dimensione economica in produzione standard 6.000 €
o soglia massima: dimensione economica in produzione standard inferiore 10.000 €
Localizzazione all’interno delle aree territoriali regionali definite. Per l’ammissibilità del soggetto proponente deve essere dimostrato:
- l’impegno a mantenere l’attività agricola oggetto del piano di sviluppo aziendale per almeno 5 anni dalla data di corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale, che viene fatta corrispondere alla data di erogazione della seconda rata di sostegno di cui alla presente operazione.
Ammissibilità della proposta
Presentazione di un piano di sviluppo aziendale semplificato da redigere su apposito schema messo a disposizione da parte dell’Autorità di gestione, che deve descrivere, ai sensi di quanto indicato all’art. 5 del Regolamento attuativo al Reg. (UE) 1305/2013, almeno:
i. la situazione di partenza dell’azienda agricola;
ii. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all’efficienza delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, collaborazione o qualsiasi altra azione.
L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto.
Il piano di sviluppo aziendale deve riguardare l’acquisizione di servizi di consulenza destinati, almeno, ad affrontare le seguenti tematiche:
- una valutazione degli aspetti agronomici/zootecnici dell’azienda, ivi inclusi gli aspetti di gestione del rischio;
- una valutazione delle prestazioni ambientali dell’azienda e dei profili di rischio climatico- ambientali connessi all’attività di impresa.
3H. Principi alla base dei criteri di selezione
I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in descrizione possono essere riferiti:
- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa;
- alla qualità del piano di intervento proposto, attraverso l’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche;
- alle caratteristiche soggettive del proponente;
- alla localizzazione dell’iniziativa;
- alle caratteristiche di rischio ambientale del territorio interessato;
- al settore produttivo interessato.
3I. Importi e tassi di sostegno
Un sostegno di 15.000€ da erogare in almeno due rate nell’arco di un periodo massimo di 5 anni. Le rate possono essere decrescenti. Il versamento dell’ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.
4. Titolo dell’operazione
Sub Misura 6.4 Supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole
4A. Tipologia dell’operazione
Investimenti nella diversificazione delle attività delle aziende agricole Investimenti per lo sviluppo di imprese extragricole
4B. Descrizione dell’operazione
L’operazione viene riservata all’attuazione delle strategie di sviluppo locale (SLL) del programma che attuano l’approccio CLLD e, pertanto, si attiva nelle aree rurali classificate C e D. Essa promuove uno sviluppo più equilibrato dell’economia delle aree rurali attraverso il sostegno ad interventi finalizzati al rafforzamento e diffusione della multifunzionalità e della diversificazione delle attività e delle fonti di reddito all’interno delle aziende agricole e, più in generale, allo sviluppo del sistema produttivo extragricolo.
L’operazione, pertanto, sostiene lo sviluppo di attività remunerative connesse alle attività agricole dell’azienda, quali:
a) agriturismo, prioritariamente nelle zone di prevalente interesse agrituristico individuate dall’art. 5 della legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”, (tali zone risultano essere: le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge Quadro sulle aree protette» e s.m.i. e nelle aree HNV);
b) fattorie didattiche, prioritariamente alle zone di prevalente interesse agrituristico individuate dall’art. 5 della legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”, (tali zone risultano essere: le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge Quadro sulle aree protette» e s.m.i. e nelle aree HNV);
c) fattorie sociali;
d) attività agromeccanica.
Per quanto attiene le attività di cui alla precedente lettera a) l’operazione sostiene esclusivamente gli interventi finalizzati a migliorare ed ampliare la qualità e la gamma dei servizi offerti, limitando l’intervento a favore della nascita di nuove attività agrituristiche nei soli territori comunali che a seguito della classificazione delle aree rurali adottata dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 sono passate da una classificazione da “area B” ad una classificazione ad “area C” o “D”, oppure in aree comunali/territoriali sulle quali viene verificato un tasso di utilizzo delle strutture ricettive agrituristiche almeno pari al tasso di utilizzo medio nazionale delle strutture in questione, o ad altro parametro misurabile in grado di dimostrare la necessità dell’intervento.
L’operazione sostiene, altresì, gli investimenti per lo sviluppo di attività di impresa extragricola per come già descritte ed individuate nella descrizione dell’operazione 6.2, attraverso il sostegno ad investimenti proposti da micro imprese già operanti sul territorio rurale.
Il soggetto che beneficia dello start-up per l’avvio dell’impresa extragricola di cui alla sub-misura 6.2, non può beneficiarie dell’eventuale sostegno agli investimenti di cui alla sub-misura 6.4, se prima non sia stato regolarmente concluso e verificata la corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale di cui alla sub misura 6.2.
4C. Tipo di sostegno
Contributi pubblici in conto capitale, strumenti finanziari e/o combinazione degli stessi, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.
I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento.
4D. Correlazioni con altra legislazione
X.Xxx n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di legge 5 marzo 2001, n. 57.
D. Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.
Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”.
4E. Beneficiari
Agricoltori o membri della famiglia agricola che diversificano in attività non agricole in aree rurali. Micro imprese.
4F. Costi ammissibili
I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all’art. 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.
4G. Condizioni di ammissibilità
Ammissibilità del soggetto proponente
Per lo sviluppo della diversificazione e della multifunzionalità agricola:
a) agricoltori, che svolgono o avviano un’attività extragricola in area rurale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla sub misura 4.1 del PSR e dei requisiti di legge idonei allo svolgimento delle specifiche attività di impresa per cui si chiede il sostegno;
b) coadiuvanti familiari, provenienti da un’azienda agricola in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla sub misura 4.1 del PSR e dei requisiti di legge idonei allo svolgimento delle specifiche attività di impresa per cui si chiede il sostegno, che avviano un’attività extragricola in area rurale; è definito “coadiuvante familiare, qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli, qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un’attività agricola nell’azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.
Per lo sviluppo delle imprese extra-agricole:
c) micro imprese di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE .
In caso di investimenti rivolti alla creazione di una nuova attività, qualora essa sia sostenibile dalla misura, il soggetto proponente può dimostrare il possesso dei requisiti di legge idonei allo svolgimento delle specifiche attività di impresa per cui chiede il sostegno, contestualmente alla data
di rendicontazione finale del programma di investimenti e deve farne richiesta di rilascio prima della presentazione della domanda di sostegno.
Ammissibilità della proposta
a) La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di emissione del bando. Per il bando di selezione relativo alla prima annualità del programma le spese posso essere ammissibili dalla data del 01.01.2014.
b) Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l’operazione richiede nello specifico ambito d’azione della Focus Area in cui viene attivata e del relativo bando di selezione.
4H. Principi alla base dei criteri di selezione
I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in descrizione possono essere riferiti:
- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa;
- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche;
- alle caratteristiche soggettive del soggetto proponente;
- agli investimenti orientati a minimizzare il consumo di suolo attraverso il riutilizzo di immobili in disuso;
- alla localizzazione dell’iniziativa;
- alla tipologia di nuove attività avviate/sviluppate;
- all’interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata;
- alla costituzione di reti di servizi locali che coinvolgono servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore.
4I. Importi e tassi di sostegno
Tasso di sostegno 50% calcolato sulla spesa ammissibile, secondo i massimali del regime “de minimis”.
8.2.1.4 Verificabilità e controllabilità della Misura
8.2.4.1 Rischi nell’implementazione della Misura
8.2.4.2 Azioni di mitigazione
8.2.4.3 Valutazione complessiva della Misura
8.2.1.5 Metodologia per il calcolo dell’ammontare dell’aiuto
Non rilevante per la Misura
8.2.1.6 Informazioni addizionali specifiche che si riferiscono alla Misura
(Specificate nell’allegato I del Regolamento di Esecuzione)
1. Definizione di “piccola azienda agricola”
Ai fini della presente Misura, la “piccola azienda agricola” corrisponde alla definizione di “micro- azienda” utilizzata dalla sub misura 4.1 del Programma e viene definita come segue:
- azienda agricola di dimensione economica inferiore a 10 mila € di produzione standard, valore che corrisponde a poco meno di un reddito medio annuo da pensione (Inps-Istat 2012).
2. Individuazione delle soglie massima e minima per la concessione dello start up alle imprese
Ai fini della presente Misura, per come richiesto all’art. 19(4) del Reg. (UE) 1305/2013, vengono individuate le seguenti soglie massima e minima di dimensione per i soggetti di cui all’art. 19(1)(a):
- giovani agricoltori: soglia minima raggiungimento di almeno 1 ULA o, in alternativa, raggiungimento di un reddito agricolo non inferiore al 60% del reddito di riferimento per altre attività economiche – soglia massima: micro-impresa e piccola impresa di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE;
- piccole aziende agricole: soglia minima 6.000€ di dimensione economica – soglia massima 10.000€ di dimensione economica.
3. Condizioni specifiche per concedere il sostegno ai “giovani agricoltori” quando non si insediano come unico capo azienda
Requisiti di accesso (art. 2(3) del Regolamento attuativo.
4. Informazioni sull’applicazione del periodo di tolleranza per il possesso dei requisiti di accesso
Requisiti di accesso (art. 2(3) del Regolamento attuativo.
Agricoltore in attività (art. 9 Reg (UE) 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.
5. Utilizzo della possibilità di combinare Misure differenti attraverso il “business plan” per l’accesso a tali Misure da parte del giovane agricoltore
Approccio integrato: pacchetto “giovani imprese agricole”: Misura 6 e Misure 4 e 8 del Programma.
6. Vincolo della destinazione d’uso
I beneficiari degli aiuti previsti dalla misura devono impegnarsi a non distogliere i beni oggetto del finanziamento dalla prevista destinazione d’uso, per almeno 10 anni dalla data del pagamento finale degli aiuti per gli investimenti edili, e per almeno 5 anni per gli aiuti per investimenti di altra natura, anche in caso di trasferimento dell’impresa ad un altro conduttore.
Misura | Titolo del regime di aiuto | Indicazione: •della decisione della Commissione di approvazione a seguito della notifica; •del regime di esenzione; •che i pagamenti saranno eroganti in regime “de minimis” | Durata del regime | Cofinanziamento e finanziamento nazionale integrativo Totale del periodo 2014-2020 (euro) | |||
FEASR | Cofinanz. nazionale | Finanz. nazionale integrativo | Totale | ||||
6 | Sub Misura 6.2 – Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali; Sub Misura 6.3 aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole; Sub Misura 6.4 - Supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole) | Qualsiasi aiuto concesso in forza della Sub Misura 6.2 è conforme all’art. 45 del Reg. (UE) N. 702/2014 del 25/06/2014. | 1/7/2014 – 31/12/2020 | ||||
Qualsiasi aiuto concesso in forza della Sub Misura 6.3 è conforme al Reg. (UE) N.1407/2013 del 18/12/2013. | 1/1/2014 – 31/12/2020 | ||||||
Qualsiasi aiuto concesso in forza della Sub Misura 6.4 è conforme al Reg. (UE) N.1407/2013 del 18/12/2013. | 1/1/2014 – 31/12/2020 | ||||||
7 | Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Sub - Misura 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5 – 7.6 e 7.7) | Gli aiuti erogati in forza delle Sub Misure 7.1 e 7.2, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art.42, non costituiscono aiuto di stato in quanto destinati a enti pubblici che non svolgono un’attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica. | Fino al 31/12/2020 | ||||
Qualsiasi aiuto concesso in forza della Sub Misura 7.3 è conforme all’art. 52 del Reg. (UE) N. 651/2014 del 17/06/2014. | 1/7/2014 – 31/12/2020 | ||||||
Gli aiuti erogati in forza delle Sub Misure 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, per interventi realizzati da enti locali, non costituiscono aiuto di stato in quanto destinati a enti pubblici che non svolgono un’attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica. Per gli interventi realizzati da soggetti privati il contributo è erogato in conformità al Reg. (UE) N.1407/2013 del 18/12/2013. | 1/1/2014 – 31/12/2020 | ||||||
Qualsiasi aiuto concesso in forza della Sub Misura/operazione 8.1 è conforme all’art. 32 del Reg. (UE) N. 702/2014 del 25/06/2014 | |||||||
Qualsiasi aiuto concesso in forza delle Sub Misure/operazioni 8.3 e 8.4 è |
Priorità FESR | Fondo FSE | Priorità dello sviluppo rurale | FA – Misure PSR | Complementarietà/demarcazione |
imprese e della gestione del rischio in agricoltura RA 3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale | agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale Misura 6 (1) (4) (art. 19) sviluppo delle aziende agricole e delle imprese in aree rurali Misura 4. (1) Art. 17 Investimenti nelle aziende agricole | Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche Progetti di promozione dell’export [Si finanzia l’erogazione di servizi, la valorizzazione dei canali di incontro tra domanda e offerta, il miglioramento dell’accesso a servizi di informazione, orientamento, affiancamento, servizi di consulenza e promozione per l’internazionalizzazione rivolti a insiemi –aggregazioni di imprese] Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito ad esclusione delle aziende agricole e forestali Sviluppo e diffusione di una piattaforma standardizzata per il fido e la garanzia digitale Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla nascita e consolidamento di imprese sociali Interventi previsti dal FEASR Art 17 Misura 4 Investimenti nelle aziende agricole di ammodernamento ed innovazione delle strutture aziendali agendo sugli elementi strutturali, colturali ed agronomici e tecnologici, Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli Investimenti in infrastrutture per l’ammodernamento dell’agricoltura e silvicoltura Miglioramento delle condizioni per l’accesso al credito per le imprese agricole e forestali Art. 19 Misura 6 |
Priorità FESR | Fondo FSE | Priorità dello sviluppo rurale | FA – Misure PSR | Complementarietà/demarcazione |
sviluppo delle aziende agricole e delle imprese in aree rurali Sub Misura 6.1 – Aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori. Sub Misura 6.2 – Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali. creazione di laboratori, fabbriche, locali e strutture per varie attività riferiti a specifici settori correlati alle attività tradizionalmente presenti nel territorio; - trasformazione e commercializzazione di beni i cui prodotti finali (qualsiasi tipo di output) sono prodotti non-agricoli, ovvero non ricadono nell’Allegato I del Trattato e riferiti a specifici settori correlati alle attività tradizionalmente presenti nel territorio Sub-misura 6.3 Aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole. Sub Misura 6.4 Supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole (investimenti nella diversificazione delle attività delle aziende agricole) Art. 35 Misura 16 Cooperazione Art. 16 Misura 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari Art. 20 Misura 7 Servizi di base e rinnovamento villaggi aree rurali Art. 27 Misura 9 Sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori; Art. 33 Misura 14Benessere degli animali |
Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. La Misura si propone di stimolare lo sviluppo delle aree rurali regionali, rafforzando il tessuto economico delle attività agricole, attraverso il sostegno dell’entrata di nuovi giovani agricoltori professionalizzati, lo sviluppo delle piccole imprese agricole e la diversificazione delle attività agricole. Essa sostiene, altresì, la nascita e lo sviluppo delle micro e piccole imprese extra-agricole all’interno delle aree rurali. | Sub Misura 6.1 – Aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori. Sub Misura 6.2 – Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali. Sub-misura 6.3 Aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole. Sub Misura 6.4 Supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole (investimenti nella diversificazione delle attività delle aziende agricole) | Non ci sono elementi di sovrapposizione | |
Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali La misura si propone di intervenire sulle infrastrutture su piccola scala e sui servizi locali di base | Sub misura 7.1 Stesura e aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico Sub misura 7.2 – Investimenti per la creazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture su piccola scala Sub misura 7.3 Investimenti per l’installazione, il miglioramento p l’espansione di infrastrutture a banda larga e banda ultralarga Sub misura 7.4 – Sub misura 7.5 Sub misura 7.6 Sub misura 7.7 | OCM olio Inserimento dati ambientali GIS Studi di mercato | Non ci sono elementi di sovrapposizione |
Misura 8 La Misura è finalizzata a sostenere un’azione di mantenimento e sviluppo sostenibile delle risorse forestali regionali | Sub Misura 8.1 Imboschimento e creazione di aree boscate Sub Misura 8.3 Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali. Sub Misura 8.4 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Sub Misura 8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Sub Misura 8.6 Investimenti in | Non ci sono elementi di sovrapposizione |
Misura 19 LEADER
8.2.1 Codice e titolo della Misura
Leader sviluppo locale. Cod. Misura 19
8.2.1.1 Basi giuridiche
Base giuridica della Misura 19 è costituita dagli articoli che vanno dal 32 al 35 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dagli articoli dal 42 al 44 del Regolamento (UE) 1305/2013.
8.2.1.2 Descrizione della Misura, inclusa la logica di intervento ed il contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali
1. Fondamento logico della Misura
Principali fabbisogni su cui interagisce la misura: F5-F8-F14-F19-F22-F23-F24-F25.
La misura 19 è rivolta a sostenere lo sviluppo integrato delle zone rurali a livello sub-regionale ("locale") con il contributo prioritario delle forze locali. Si inserisce come intervento di “Sviluppo locale di tipo partecipativo” (CLLD) e si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte degli attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico- privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti (strategia LEADER).
L'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER mira a rafforzare la coerenza territoriale e contribuisce allo sviluppo sostenibile a lungo termine all’interno delle aree rurali più deboli, quali sono i territori rurali classificati come aree “C” e “D” di cui all’Accordo di Partenariato 2014-2020.
La strategia LEADER agisce all’interno di aree territoriali con popolazione ricompresa nei limiti di cui all'art.33(6) del Regolamento 1303/2013 tra i 10.000 ed i 150.000 abitanti.
Attraverso LEADER si punta, in via generale, al miglioramento delle politiche di sviluppo locale e nello specifico a:
❑ migliorare il design e l’implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l’efficacia;
❑ promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
❑ promuovere una maggiore efficacia del modello di governance della strategia di sviluppo locale.
Il focus su specifiche aree del territorio regionale viene affrontato operativamente attraverso una delimitazione territoriale delle aree ammissibili all’approccio di sviluppo locale tale da comprendere tutto il territorio rurale classificato come “aree C” ed “aree D” nell’ambito dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, in base a specifici criteri di omogeneità dei territori.
Su tali aree omogenee, opportunamente delimitate, sarà avviato un processo di selezione delle strategie di sviluppo locale in grado di individuare i partenariati locali più pronti e più capaci di programmare ed implementare una strategia di intervento “innovativa”, basata su un’analisi puntuale del territorio e su obiettivi limitati, chiari e misurabili e di interesse per l’intero territorio omogeneo.
La maggiore qualità della progettazione locale viene affrontata operativamente privilegiando una progettazione per progetti e per obiettivi, da attivare attraverso un utilizzo innovativo, flessibile e coordinato delle Misure “standard” del Programma, con la finalità di consentire un’operatività trasversale dell’approccio LEADER a più priorità dello sviluppo rurale.
In applicazione all’art. 66(2) del Regolamento 1305/2013 la designazione dei Gruppi di Azione Locale quali soggetti designati a provvedere alla gestione ed esecuzione degli interventi di sviluppo locale previsti dal PSR e per consentire che l’autorità di gestione sia in grado di garantire l’efficiente e corretta gestione delle proprie funzioni e, quindi, la maggiore efficacia del modello di governance delle strategie di sviluppo locale, viene prevista l’istituzione di un organismo di coordinamento per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale.
L’organismo di coordinamento Leader è composto dall’Autorità di gestione, dal Dipartimento Agricoltura e dall’Organismo pagatore ed allo stesso viene demandato il coordinamento su tutto il territorio regionale dell’attuazione della strategia LEADER.
LEADER viene programmato secondo un approccio mono-fondo, attraverso l’utilizzo del FEASR e, più in particolare attraverso la Misura 19. La strategia di intervento LEADER, in coerenza con i contenuti dell’Accordo di Partenariato ed in aderenza ai i fabbisogni espressi dal territorio regionale ed alla strategia di intervento del Programma, è programmata rispetto ad un gruppo di ambiti tematici limitati in grado di esprimere complementarietà rispetto all’attuazione delle Misure del PSR. Gli ambiti tematici di programmazione della strategia LEADER nel PSR Calabria sono i seguenti:
a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri);
b) turismo sostenibile;
c) cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
d) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
e) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
f) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
g) reti e comunità intelligenti.
I Piani di Azione da selezionare dovranno concentrarsi su un numero limitato di ambiti di intervento, in ogni caso non superiori a tre, di cui un tema prevalente ed al massimo altri due ambiti tematici strettamente integrati al tema prioritario.
Per consentire l’esplicarsi del valore aggiunto richiesto all’approccio LEADER viene assegnata priorità alle strategie di sviluppo locale in grado di circoscrivere un numero limitato di elementi di forza e/o di debolezza (economici, ambientali, sociali) che caratterizzano il territorio o porzioni di territorio di riferimento e di costruire attorno ad essi interventi/progetti di rete o di altre forme di cooperazione locale, che verranno opportunamente accompagnate con le azioni di animazione territoriale, proprie dei GAL.
Tali principi si traducono operativamente in una metodologia di programmazione delle strategie di sviluppo locale per progetti “su scala locale”, con un uso integrato e flessibile delle Misure dello sviluppo rurale ed utilizzando la leva delle attività di animazione. La programmazione della strategia deve svolgersi nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle priorità indicati per il sostegno nell’ambito di LEADER dall’Accordo di Partenariato, nel Programma di Sviluppo Rurale della regione Calabria e nella presente Misura.
L’approccio LEADER allo sviluppo locale, pertanto, deve favorire soluzioni di rete e di cooperazione locale aggregando intorno a specifici progetti/interventi più soggetti locali anche di natura/ruolo/competenze diverse.
Con l’obiettivo di consentire che la strategia LEADER sia programmata rispetto ad una finalità di complementarità e rafforzamento dell’intervento “ordinario” delle Misure PSR ed in coerenza con gli ambiti tematici di programmazione del LEADER, vengono individuate le Misure nell’ambito delle quali possono essere programmate le strategie di sviluppo locale, che saranno attivate attraverso la sub-misura 19.2 di cui alla presente misura, indicandone, per eliminare potenziali sovrapposizioni e migliorarne le finalità verso gli obiettivi che si pone il PSR in ambito LEADER, le eventuali delimitazioni di azione e la possibilità di attivare gli interventi con modalità di “regia diretta” da parte dei GAL. Tali indicazioni vengono elencate nella scheda riportata a seguire.
Art. Reg. 1305/2013 | Xxxxxx | Xxxxxx di programmazione delle strategie LEADER | Attivabile in “regia diretta” |
Art. 16 | Misura 3 (Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari) | Limitatamente alle tipologie di operazioni ammissibili alla sub misura 3.1 ed ai soli regimi di certificazione delle aziende agricole utilizzabili per l’accesso ai mercati (art. 16(1)(b) del Reg. 1305/2013) | NO |
Art. 17 | Misura 4 (Investimenti in immobilizzazioni materiali) | Limitatamente alle tipologie di operazioni ammissibili alla sub misura 4.4 (art. 17 (1)(d) Reg. 1305/2013) | NO |
Art. 19 | Misura 6 (Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese) | Sub misura 6.2, in via esclusiva Sub misura 6.4, in via esclusiva | NO |
Art. 20 | Misura 7 (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi turistici nelle zone rurali) | Limitatamente alle tipologie di operazioni ammissibili alla sub misura 7.2 per infrastrutture su “piccola scala” quando si riferiscono all’allestimento di servizi di cura e di servizi educativi. Limitatamente alle tipologie di operazioni ammissibili alla sub misura 7.3 quando si riferiscono ad interventi di sviluppo e diffusione dell’uso delle tecnologie TIC e dei servizi di e- government. In via esclusiva per le tipologie di operazioni ammissibili alle sub misure 7.4 -7.5-7.6-7.7 | SI, limitatamente alle operazioni ammissibili alle sub misure 7.5 - 7.6 |
Art. 2 Art. 25 | Misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste) | Limitatamente alle tipologie di operazioni ammissibili all’art. 25 del Reg. (UE) 1305/2013 – sub misura 8.5 | NO |
Art. 16 | Misura 35 (Cooperazione) | Limitatamente alla cooperazione tra soggetti indicati all’art. 35(1)(a)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 e limitatamente agli ambiti di cooperazione di cui ai punti 2(b), 2(c), 2(d), 2(e), 2(f), 2(g), 2(k) del Regolamento (UE) 1305/2013 | NO |
Ogni strategia di sviluppo locale (art. 33 Reg.1303/2013) deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi, la strategia deve essere coerente con il PSR;
d) una descrizione, se prevista dalla strategia di sviluppo locale presentata, dei contenuti, degli obiettivi e delle finalità dell’attività di cooperazione di cui all’art. 44 del Regolamento (UE) 1305/2013 e delle modalità operative di attuazione;
e) una descrizione del processo di partecipazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
f) un piano di azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
g) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
h) il piano finanziario per la strategia.
Il ruolo previsto per i GAL includerà almeno i compiti minimi stabiliti dal Regolamento (UE) 1303/2013 (art. 30).
L’Autorità di Xxxxxxxx stabilisce i rispettivi ruoli del gruppo di azione locale e delle autorità responsabili dell’esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
I gruppi di azione locale hanno, in particolare, i seguenti compiti:
a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare ed attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l’ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
f) selezionare le operazioni e fissare l’importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all’organismo responsabile della verifica finale dell’ammissibilità prima dell’approvazione;
g) verificare l’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.
Per consentire il pieno rispetto ed operatività dell’art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 i criteri di selezione di cui al punto d) sono oggetto di specifica approvazione da parte delle autorità preposte al compito di eseguire le opportune verifiche in tema di verificabilità e controllabilità delle Misure.
Fatto salvo il paragrafo 3 lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, secondo quanto indicato nella presente Misura.
L’autorità di Gestione provvede affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.
La procedura ed il calendario per selezionare le strategie di sviluppo locale devono rispettare le scadenze fissate dai regolamenti di riferimento, che prevedono la conclusione del procedimento entro 2 anni dall’approvazione dell’accordo di partenariato e non oltre il 31 dicembre 2017 (art.33(4) Reg.1303/2013). Un acceleramento del procedimento di selezione delle strategie di sviluppo locale viene previsto e conseguito avviando tempestivamente l’organismo di coordinamento LEADER.
Il numero indicativo previsto di gruppi di azione locale da selezionare è pari ad 9, mentre la percentuale prevista di territori rurali classificati C e D interessati da strategie di sviluppo locale è pari al 100%.
I principi che saranno posti alla base per la selezione delle strategie di sviluppo locale devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, e possono essere riferiti:
- alla corrispondenza tra la strategia di sviluppo locale (SLL) e gli obiettivi delle Priorità dello sviluppo rurale, la strategia di intervento del PSR in relazione alle singole Focus Area programmate, le tematiche LEADER programmate dalla SSL, anche in termini di indicatori di misurazione delle operazioni attivate nelle Focus area e di target della stessa;
- alla verificabilità e controllabilità degli interventi/progetti programmati dalla SLL in base alle condizioni stabilite dal Reg.(UE) 1305/2013 sulle singole Misure del Programma;
- alla qualità della proposta progettuale contenuta nel Piano di Sviluppo Locale (PSL), la sua focalizzazione tematica rispetto all’analisi del territorio, l’integrazione tra i tematismi prescelti;
- alla qualità del partenariato ed alla coerenza fra l’esperienza e le competenze dei partner associati al GAL e l’ambito di intervento proposto;
- alla capacità amministrativa della struttura tecnica, la previsione di meccanismi attuativi degli interventi che siano capaci di evitare conflitti di interessi e di assicurare efficacia rispetto agli obiettivi del piano locale;
- alla chiara identificazione di risultati realisticamente conseguibili e misurabili;
- all’efficienza finanziaria delle attività di gestione da valutare nell’ambito del piano finanziario presentato.
La Misura si articola nelle seguenti sub-misure:
19.1 Supporto preparatorio alla definizione e attuazione della strategia locale.
19.2 Sostegno all’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia.
19.3 Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL.
19.4 Costi di gestione e animazione.
2. Contributo della Misura alle FA delle Priorità e degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale
2.1 Contributo della misura alle Priorità ed alle Focus Area
La gestione finanziaria della misura sarà interamente programmata nell’ambito della Focus Area 6b “Stimolare lo sviluppo locale delle zone rurali”, relativa alla Priorità 6 dello Sviluppo Rurale “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”. Dato che LEADER mira allo sviluppo locale delle zone rurali, contribuisce direttamente alla focus area 6B“Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”.
I progetti che saranno realizzati nell’ambito delle strategie di sviluppo locale dovranno produrre, per il loro carattere integrato e multi-settoriale, effetti multipli in vari settori contribuendo a più priorità dello sviluppo rurale ed a più Focus Area programmate:
❑ FA 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare al fine di aumentare la partecipazione al mercato e l'orientamento, nonché la diversificazione agricola, la Misura contribuisce all’obiettivo della diversificazione delle attività e delle fonti di reddito da parte delle aziende agricole e lo sviluppo di programmi di cooperazione tra piccoli operatori agricoli che diversificano le attività.
❑ FA 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari attraverso una loro migliore integrazione nella catena agroalimentare attraverso i regimi di qualità, aggiungendo valore ai prodotti agricoli, la promozione nei mercati locali e filiere corte, le associazioni e le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali , la Misura contribuisce all’obiettivo di rafforzare i processi di cooperazione territoriale all’interno di filiere corte per il recupero e/o per la valorizzazione sul mercato di produzioni agricole-zootecniche e/o alimentari e/o di prodotti non alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli, per le quali le aree agricole interessate esprimono un’attitudine agronomica e/o una vocazione storica o paesaggistica.
❑ FA 4A “Preservare, ripristinare e valorizzare la biodiversità, comprese le zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri specifici e l'agricoltura ad alto valore naturale, così come lo stato dei paesaggi europei” la Misura contribuisce all’obiettivo di sostenere la “biodiversità” attraverso interventi non produttivi volti al ripristino di elementi del paesaggio agrario e rurale e la promozione ed il rafforzamento della cooperazione locale verso forme di utilizzo economico sostenibile delle risorse genetiche agricole e forestali, tra cui quelle specificatamente oggetto del Programma di sviluppo rurale.
❑ FA 6A “Facilitare la diversificazione, creazione e sviluppo di nuove piccole imprese, nonché la creazione di lavoro”, la Misura contribuisce allo sviluppo di un sistema economico “locale” più moderno, cooperativo, in rete e diversificato facendo leva sulle specifiche risorse e sugli specifici fabbisogni “locali”, siano essi anche di natura ancora latente. La Misura può contribuire a tale obiettivo sia attraverso il sostegno diretto agli operatori economici, sia, anche, attraverso lo sviluppo dei “presupposti locali” dello sviluppo economico sia materiali (infrastrutture su piccola scala e servizi) che immateriali (sistema delle relazioni).
❑ FA 6C “Migliorare l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali” la Misura contribuisce all’obiettivo di rafforzare i processi di utilizzo delle tecnologie (TIC) all’interno delle aree rurali, rivolgendosi allo sviluppo e diffusione di nuovi servizi di e-government e, più in generale,
all’ammodernamento del sistema economico delle aree rurali attraverso la diffusione dell’utilizzo delle TIC nei processi di produzione e di erogazione di beni e servizi.
2.2 Contributo della misura agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale
La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale ambiente in quanto agisce sulle FA 4A ponendosi l’obiettivo di implementare a livello locale ed all’interno delle aree rurali più svantaggiate, l’azione strategica del Programma a favore della biodiversità.
La misura contribuisce all’obiettivo trasversale clima in quanto è in grado di sollecitare, sia nell’ambito dell’attuazione della strategia di sviluppo locale, adottando principi guida opportuni nella progettazione, selezione ed esecuzione dei progetti locali, che attraverso l’utilizzo dell’attività di animazione e cooperazione Leader, una conoscenza più diffusa dei rischi che sottendono ai cambiamenti climatici e dei fattori che li determinano, contribuendo a conseguire obiettivi di migliore adattamento e resilienza agli stessi.
La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale innovazione in quanto agisce a favore del raggiungimento degli obiettivi della FA 6C, sostenendo la diffusione dell’utilizzo delle TIC all’interno dei processi di produzione e di erogazione/vendita di beni e servizi pubblici e privati all’interno delle aree rurali.
8.2.1.3 Portata, livello di sostegno, ed altre informazioni (ripartiti per sub-misure e tipo di operazione)
1. Titolo dell’operazione
Sub Misura 19.1 – Sostegno preparatorio
1A Tipologia di operazione
Supporto preparatorio per il rafforzamento delle capacità, formazione e networking per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale
1B Descrizione dell’operazione
Il sostegno consiste nel rafforzamento delle capacità di programmazione, nella formazione e creazioni di reti al fine di elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale.
Le azioni di capacity building, formazione e networking sono aperte sia alle nuove aree, che non hanno operato nell'ambito di LEADER, sia ai GAL già esistenti.
Il sostegno ha lo scopo di assistere i partenariati alla preparazione di strategie di sviluppo locale.
In linea generale, l’operazione prevede il sostegno delle attività strettamente correlate alla costituzione dei partenariati ed alla definizione della strategia di sviluppo locale, anche in funzione delle possibili azioni per il miglioramento delle capacità degli attori locali pubblici e non pubblici nello svolgimento del loro ruolo nel LEADER, con attenzione allo sviluppo delle capacità, alla formazione, all’animazione ed alla messa in rete. L’azione di animazione, in tale contesto, comprende in particolare attività ed iniziative necessarie per incoraggiare i membri della comunità a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.
1C Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.
1D Correlazioni con altra legislazione
Regolamento (UE) 1303/2013
D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
1E Beneficiari
Partenariati pubblico/privati composti secondo quanto previsto dall’art. 32(2)(b) del Regolamento (UE) 1303/2013 solo se selezionati quali beneficiari per l’attuazione di una strategia di sviluppo locale.
Nel caso di partenariati non formalmente costituiti, deve essere identificato un soggetto capofila che costituisce il beneficiario.
1F Costi ammissibili
Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- azioni di formazione per attori locali;
- studi del territorio interessato, compresi studi di fattibilità da includere nella proposta di PSR;
- attività di animazione per quanto riguarda la promozione di strategie di sviluppo locale;
- costi relativi alla progettazione del PSL, comprese le spese di consulenza e costi per le azioni relative alle consultazioni dei soggetti interessati ai fini della preparazione della strategia.
Nell’individuazione dei costi ammissibili, particolare attenzione deve essere prestata per evitare il rischio di sovracompensazione o doppio finanziamento delle spese in caso di GAL che beneficiano di un sostegno nell'ambito di un programma 2007-2013 e nel supporto preparatorio relativo al periodo 2014-2020.
1G Condizioni di ammissibilità
I partenariati che presentano domanda per il sostegno devono:
- rappresentare territori classificati come aree rurali;
- rappresentare territori delimitati come ammissibili all’attuazione di una strategia di sviluppo locale;
- risultare beneficiari del sostegno per l’attuazione di una strategia di sviluppo locale.
1H Principi alla base dei criteri di selezione
I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:
- caratteristiche del partenariato proponente;
- livello di rappresentatività del partenariato proponente;
- competenze del partenariato rispetto ad iniziative di sviluppo rurale.
1I Importi e tassi di sostegno
Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 50.000,00 euro.
2 Titolo dell’operazione
Sub Misura 19.2 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader
2A Tipologia dell’operazione
Attuazione degli interventi nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo.
2B Descrizione dell’operazione
L’operazione sostiene l’implementazione di strategie di sviluppo locale (SSL) attraverso il sostegno a Piani di Sviluppo Locale (PSL) selezionati nell’ambito di territori rurali regionali specificatamente delimitati, presentate da soggetti rappresentativi (costituiti o costituendi) portatori di interessi degli stessi territori.
La strategia di sviluppo locale deve dimostrare, in coerenza e nell’ambito di quanto definito nella descrizione del fondamento logico della Misura, l’esplicarsi del valore aggiunto richiesto all’approccio Leader.
Essa, pertanto, deve essere in grado di circoscrivere un numero limitato di elementi di forza e/o di debolezza (economici, ambientali, sociali) che caratterizzano il territorio su cui agiscono ed intervengono e di costruire attorno ad essi interventi/progetti di rete o di altre forme di cooperazione locale.
Deve tradursi, operativamente, in una metodologia di programmazione delle strategie di sviluppo locale per progetti “su scala locale”, con un uso integrato e flessibile delle Misure dello sviluppo rurale stabilite dalla presente Misura ed utilizzando la leva delle attività di animazione. La programmazione della strategia deve svolgersi nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle priorità indicati per il sostegno nell’ambito di LEADER dall’Accordo di Partenariato, nel Programma di Sviluppo Rurale della regione Calabria e nella presente Misura.
L’Autorità di gestione potrà definire limiti minimi e/o limiti massimi di percentuale di spesa da destinare ad investimenti e/o operazioni strutturali nell’ambito della programmazione della strategia di sviluppo locale.
2C Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale, conto interessi o altra formula, secondo quanto stabilito per le corrispondenti misure del PSR di riferimento o dal quadro degli indirizzi procedurali regionali.
I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico, secondo quanto disposto all’art. 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013.
Nel caso in cui i GAL attuano interventi già individuati e previsti nel PSL approvato, possono chiedere il versamento di un anticipo secondo quanto disposto all’art. 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013.
2D Correlazioni con altra legislazione
Regolamento (UE) 1303/2013.
Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
Reg. (UE) 1408/2013
2E Beneficiari
Sono beneficiari i soggetti previsti dalle operazioni di riferimento per i progetti che compongono la strategia del PSL.
I GAL possono risultare beneficiari nel caso in cui attuano interventi già individuati e previsti nel PSL approvato.
2F Costi ammissibili
Costi di investimento ammissibili secondo l'art. 45 Reg. 1305/2013 Contributi in natura (art. 61(3) Reg. 1305/2013)
Qualsiasi intervento in linea con le regole generali del Reg. (UE) 1305/2013, con le priorità per il CLLD / LEADER e la SSL
2G Condizioni di ammissibilità
Le condizioni di ammissibilità sono definite sulla base delle condizioni, limiti, livelli ed entità di aiuto stabilite dalle corrispondenti misure attivate dal PSR. Per quanto riguarda le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi attivati dal GAL esse devono ricadere all’interno dell’ambito territoriale designato del GAL, o interessare comunque in maniera diretta tale territorio, fermo restando le ulteriori condizioni specifiche previste dalle singole misure/azioni del PSR e in generale dal Reg. (UE) 1305/2013.
Tutte le operazioni devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia di sviluppo locale.
La strategia deve essere presentata attraverso un PSL in uno degli ambiti territoriali omogenei individuati dalla regione. Deve interessare non più di tre ambiti tematici individuati dalla misura di cui un tema prevalente ed al massimo altri due ambiti tematici strettamente integrati al tema prioritario. Deve programmare la strategia di sviluppo locale nell’ambito delle indicazioni contenute nella tabella 1 della presente misura.
2H Principi alla base dei criteri di selezione
I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle SSL devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in descrizione possono essere riferiti:
- alla corrispondenza tra il PSL e la strategia proposta e gli obiettivi che l’operazione si prefigge all’interno della specifica Focus area nella quale è stata programmata, anche in termini di indicatori di misurazione dell’operazione nella specifica Focus area e di target della stessa;
- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche;
- alle caratteristiche qualitative e di coerenza con le SSL del partenariato proponente;
- al livello di rappresentatività del partenariato proponente;
- all’organizzazione del GAL;
- alle caratteristiche qualitative del PSL proposto;
- all’effetto leva sul cofinanziamento privato;
- all’efficienza finanziaria delle attività di gestione da valutare nell’ambito del piano finanziario presentato.
2I Importi e tassi di sostegno
I tassi di sostegno applicabili devono rispettare le previsioni contenute nell’Allegato II del Regolamento 1305/2013.
3. Titolo dell’operazione
Sub Misura 19.3 Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale.
3A. Tipologia di operazione
Supporto tecnico preparatorio per la cooperazione; Sostegno alla cooperazione inter-territoriale; Sostegno alla cooperazione transnazionale.
3B Descrizione dell’operazione
L’operazione promuove e sostiene la cooperazione programmata dai GAL nell’ambito della SSL e promossa all’interno delle aree rurali. La finalità assegnata alla cooperazione è di attuare scambi di esperienze e trasferimenti di buone pratiche ma anche fare in modo di ampliare la prospettiva locale ed incentivare il carattere innovativo delle azioni di sviluppo locale contribuendo al miglioramento delle strategie di sviluppo e all’accrescimento della competitività dei territori. La cooperazione con altri territori in cui è applicato il CLLD/LEADER può anche essere uno strumento strategico che il GAL può utilizzare per raggiungere la massa critica necessaria per alcuni progetti o per mettere in comune risorse e competenze complementari che producono effetti sul territorio.
L’operazione sostiene le azioni per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale dei gruppi di azione locale, di cui all’art. 35, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per “cooperazione interterritoriale” si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per “cooperazione transnazionale” si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi.
I partner dei gruppi di azione locale possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale, un’associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnata nell’attuazione di una strategia di sviluppo locale all’interno o al di fuori dell’Unione, oppure un’associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnata nell’attuazione di una strategia di sviluppo locale.
L’operazione può sostenere gli interventi attivati dai Gruppi di Azione Locale relativi al supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.
3C Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale.
I beneficiari possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico.
3D Correlazioni con altra legislazione
Regolamento (UE) 1303/2013
3E Beneficiari
GAL selezionati per l’attuazione di PSL nella regione Calabria.
3F Costi ammissibili
Spese riferite al supporto tecnico preparatorio, quali all’elaborazione del progetto, attività di progettazione e animazione, quali ricerca di partner, studi, comunicazione ed informazione, organizzazione riunioni, ecc.
Il sostegno per tale categoria di spese può essere concesso solo a condizione che:
- il GAL dimostri di orientarsi verso la realizzazione di un progetto concreto. Ciò significa che dovrebbe almeno identificare gli obiettivi ed il carattere di un progetto previsto.
- il partenariato del progetto di cooperazione non sia stato già istituito sulla base di un accordo di cooperazione, in quanto il supporto tecnico precede il progetto di cooperazione.
Spese riferite ai costi dei progetti di cooperazione (interterritoriale e/o trasnazionale), quali le spese per la realizzazione del progetto a carattere immateriale e materiale (in questo caso le spese ammissibili sono quelle riferite al singolo tipo di operazione nell’ambito delle Misure del PSR in cui esse ricadono).
Spese per attività di direzione, coordinamento, monitoraggio e valutazione (solo nel caso in cui il GAL beneficiario ricopra anche il ruolo di capofila).
L’Autorità di gestione potrà fissare dei limiti massimi e minimi di spesa ammissibile per ciascuna delle tre categorie di costi ammissibili.
3G Condizioni di ammissibilità
I GAL devono prevedere, nell’ambito della presentazione della SSL, la descrizione di un programma delle attività di cooperazione che dimostra l'attuazione di un progetto concreto.
3H Principi alla base dei criteri di selezione
I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione dei programmi di cooperazione nell’ambito delle SSL devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in descrizione possono essere riferiti:
- alla corrispondenza tra il programma di cooperazione e gli obiettivi che l’operazione si prefigge all’interno della specifica Focus area nella quale è stata programmata, anche in termini di indicatori di misurazione dell’operazione nella specifica Focus area e di target della stessa;
- alla corrispondenza tra il programma di cooperazione e la SSL in cui esso ricade;
- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche;
- alle caratteristiche del partenariato della cooperazione;
- al livello di rappresentatività del partenariato della cooperazione;
- alle caratteristiche qualitative del programma proposto;
- alla coerenza del piano finanziario presentato;
- all’attenzione alle tematiche ambientali e di cambiamento climatico;
- al crono programma di attuazione.
L’autorità di gestione si riserva, qualora le strategie di sviluppo locale approvate sul territorio regionale presentino programmi di cooperazione per i quali è possibile conseguire un maggiore valore aggiunto se attivati a livello regionale, oppure qualora i programmi di cooperazione presentati nell’ambito delle SSL approvate non dimostrino l’attuazione di progetti concreti, di
concordare con i GAL beneficiari, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44(3) del Regolamento (UE) 1305/2013 di selezionare direttamente i progetti di cooperazione.
3I Importi e tassi di sostegno
100% dei costi ammissibili.
4. Titolo dell’operazione
Sub Misura 19.4 Costi di gestione e animazione
4A Tipologia di operazione
Costi di gestione
Costi per l’animazione.
4B Descrizione dell’operazione
Il sostegno ai costi di gestione ha i seguenti obiettivi:
- garantire un’adeguata gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale da parte del gruppo di azione locale;
- garantire un buon funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico- operative ed amministrative;
- sostenere una migliore crescita delle capacità progettuali, organizzative e gestionali a livello locale.
All’organismo di coordinamento Leader viene affidato il compito di consentire l’avvio tempestivo dello strumento LEADER e di prestare un’attività di assistenza tecnica e controllo ai GAL in tutte le fasi di attuazione e gestione della strategia di sviluppo locale approvata, secondo le modalità ed i contenuti stabiliti dall’Autorità di gestione.
L’assistenza tecnica prestata dall’organismo di coordinamento Leader, in particolare, fornisce le linee guida per procedure e bandi al fine di conseguire due obiettivi: garantire uniformità di procedure su tutto il territorio regionale interessato da Leader e sburocratizzare il carico amministrativo dei gruppi di azione locale.
Con le stesse finalità di “sburocratizzare” il carico amministrativo i GAL possono avvalersi di attività istruttorie fatte direttamente dalla Regione Calabria in relazione ai propri bandi emessi.
4C Tipo di sostegno
Contributi pubblici in conto capitale.
I Gruppi di azione locale possono chiedere il versamento di un anticipo. L’importo dell’anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione, secondo quanto disposto dall’art. 42(2) del Regolamento (UE) 1305/2013.
Le successive erogazioni di contributo pubblico vengono erogate in funzione del tasso di spesa complessivo raggiunto per la SSL, cioè in rapporto alla percentuale dello stato di avanzamento della spesa raggiunto nell’ambito delle sub-misure/operazioni 19.2-19.3.
4D Correlazioni con altra legislazione
Regolamento (UE) 1303/2013.
D. lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
D. lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
D. lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.
4E Beneficiari
GAL e strutture titolate per svolgere i compiti di gestione dei GAL individuate ai sensi dell’art. 34
(2) del regolamento UE 1303/2013.
4F Costi ammissibili
Per i costi di gestione: i costi legati alla gestione dell’attuazione della strategia consistenti in costi operativi, spese per il personale, i costi di formazione, i costi legati alla comunicazione, costi finanziari, nonché i costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui alla lettera (g) dell'art. 34 (3) Reg. (UE) 1303/2013
Per i costi di animazione: costi di animazione della strategia CLLD, al fine di facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze.
4G Condizioni di ammissibilità
Non pertinente per la presente operazione. I GAL sono selezionati in base a quanto previsto all’operazione 19.2, in relazione alla SSL presentata.
4H Principi alla base dei criteri di selezione
Non pertinente per la presente operazione. I GAL sono selezionati in base a quanto previsto all’operazione 19.2, in relazione alla SSL presentata.
4I Importi e tassi di sostegno
100% dei costi ammissibili.
Il sostegno per i costi di gestione e l'animazione non deve superare il 20% della spesa pubblica totale sostenuta nell'ambito della SSL.
rurale. | locali, sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. 16.5 Sostegno ad azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi ed approcci comuni ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione ed alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli. 16.6 Sostegno ad azioni di cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia nei processi industriali. 16.8 Supporto alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti. 16.9 Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale ed alimentare. | ||
Misura 19 Leader sviluppo locale La misura è rivolta a sostenere lo sviluppo integrato delle zone rurali a livello sub-regionale con il contributo prioritario delle forze locali. Si inserisce come sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) | Sub misura 19.1- Sostegno preparatorio Sub misura 19.2 – Attuazione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader Sub misura 19.3 – Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del GAL Sub misura 19.4 – Costi di gestione e animazione |