ALLEGATO SOSTITUTIVO
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ALLEGATO SOSTITUTIVO
Art. 1.1- Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l 'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni
MOD. POL RC EE 2 - ED. 16121/2016
involontariamente cagionatai a terzi , dovuti a morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione comunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario compresa la responsabilità civile personale di ciascun assicurato che opera per conto della Contraente.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività alla stessa attribuite per legge, regolamento, ed ogni altra fonte, anche in caso di contratto. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate all'attività svolta, nessuna esclusa ne' eccettuata.
L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato Contraente per fatti imputabili al personale, medico e paramedico, della cui opera l'Assicurato Contraente si avvale compresa la responsabilità civile personale di ciascuna persona.
L'assicurazione opera purchè l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente polizza.
In caso di coesistenza di altra assicurazione individuale contratta per lo stesso rischio, la presente copertura vale per l'eccedenza rispetto alle somme già assicurate.
polizza n. 01426532000106
Art. 1.2. - Persone considerate terzi
Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia le persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati “Terzi” rispetto all'assicurato contraente, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per lesioni corporali).
Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'Assicurazione RCO.
Si precisa comunque che detti dipendenti ed il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.
Art. 1.3. - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.
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L'assicurazione RCT non comprende i danni:
a) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma dalle disposizioni in vigore;
b) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a questa equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
d) conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo;
e) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici)ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
f) da distrubuzione ed utilizzazione del sangue;
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g) da attività di sperimentazione clinica;
h) danni da furto;
i) danni alle cose trasportate, danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, danni ad opere e7o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute e/o riparate;
j) danni da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque misura l'amianto né per i danni da campi elettromagnetici;
k) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica;
l) l'assicurazione RCT non opera per i danni conseguenti a guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché agli incidenti dovuti ad ordigni di guerra. La garanzia, altresì, non opera per le attività svolte in USA, Canada e Messico.
m) danni da analisi genetiche.
Art. 2. - Oggetto della garanzia della responsabilità Civile verso prestatori di Xxxxxx (RCO)
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La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, purchè in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 23/02/2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e D.Lgs 23/02/2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lgs 23 febbraio 2000 n.38. L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia;
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La garanzia RCO vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n.222.
Ai fini della garanzia RCO sono equiparati ai lavoratori dipendenti:
− i lavoratori parasubordinati così come definiti all'art.5 del Decreto Legislativo n.38 del 23 febbraio 2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro “interinali” di cui alla Legge 196/97, i prestatori di lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003
n.30 – Legge Biagi- e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003. Il massimale RCO per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera A) e quelli descritti nel presente capoverso.
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Art. 2.1 – danni esclusi dalla garanzia RCO
La garanzia RCO non vale:
1) per le malattie professionali;
2) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
3) per i sinistri derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificalmente (fissione e fusione nuclare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radiattive;
4) per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto, né per i campi elettromagnetici;
5) l'Assicurazione RCO non opera per i danni conseguenti a guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.
Art.3 – Validità Temporale dell'assicurazione
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L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato Contraente per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia o in epoca antecedente ma non prima del 31/12/2003. Per tutte le richieste di risarcimento relative a fatti ricadenti nel periodo 31/12/2003-31/12/2013, le Parti si danno reciproco atto che la massima esposizione, per l'intera durata contrattuale della polizza, è fissata per la Società in €1.500.000,00 per uno o più sinistri relativi a fatti accaduti nel periodo retroattivo garantito dalla presente polizza. In caso di sinistro in serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche quelle presentate successivamente alla prima, ma comunque entro e non oltre il periodo di efficacia della polizza.
Art.4 – Rischi inclusi nell'assicurazione
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Agli effetti della validità del contratto ed a maggior chiarimento di quanto previsto nella descrizione di rischio, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, d'accordo con le parti si precisa che sono comprese in garanzia anche:
a) committenza auto
La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Ente assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. Per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato o dallo stesso intestati al P.R.A, ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
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E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa di RC. Auto. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della repubblica di San Marino.
b) danni a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende il risarcimento dei danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
c) fornitori come terzi
A parziale deroga di quanto disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori ed altri – che, in via occasionale possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.
La garanzia è operante, limitatamente alla morte e lesioni corporali gravi e gravissime quali definite dall'Art. 583 CP, xxxxxxxxx i danni siano conseguenti a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 Codice Civile.
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d) danni a veicoli in sosta
La garanzia copre, altresì, i danni per i quali sussiste una responsabilità dell'Ente assicurato o di persona della quale, o con la quale debba rispondere, provocati alle autovetture o motoveicoli di terzi, di Dipendenti e/o amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Ente assicurato (o in consegna o custodia dell'assicurato). Tale garanzia viene prestata con esclusione dei danni da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute.
e) cose di terzi a qualsiasi titolo detenute
A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, si conviene di comune accordo tra le parti che la presente garanzia comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato Contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo esclusi i danni causati da furto ed incendio. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di €100.000,00 per sinsitro e per periodo assicurativo.
f) danni da interruzioni e sospensioni di attività
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinsitro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di €500,00 ed un massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
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g) Legge Privacy
A parziale deroga dell'art.1, la Società si obbliga altresì a tenere indenne l'assicurato di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite economiche involontariamente cagionate ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. L'Assicurazione non vale per:
- per i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione ed il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
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- per i danni non patrimoniali di cui agli Artt. 9 e 29 comma 9 della legge 675 del 31/12/96 e di quelli di cui all'Art. 2059 del CC.;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.
La garanzia opera per la RC personale derivante ai dipendenti dell'Ente Assicurato salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti per dolo e colpa grave. La Contraente e i dipendenti non sono terzi fra di loro.
La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di €5.000,00 per ciascun danno e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di €100.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.
h) legge 81/08 (T.U.S.L)
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La copertura assicurativa prestata con la presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile ascrivibile all'Assicurato in qualità di “Datore di Lavoro” ai sensi della legge 81/08 (“Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”) e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché alla responsabilità Civile personale dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di solo e colpa grave nei confronti degli stessi.
La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali.
Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
L'Assicurazione non vale:
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.
i) RC Attività Varie
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L'Assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità derivante al Contraente da:
- da proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- l'esercizio e conduzione di magazzini, uffici, depositi e simili in genere;
- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti di proprietà ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- dalla partecipazione ed esposizione, mostre e fiere;
- dalla esistenza di servizio di vigilanza 8con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
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- per danni agli assistiti e agli infermi durante le operazioni di carico, scarico e trasporto con qualsiasi mezzo (barelle, lettighe etc) effettuato da qualunque persona incaricata dalla Contraente, indipendentemente dalla natura del rapporto che intercorre con essa, nonché per le operazioni di Pronto Intervento di Soccorso in genere comprese quelle effettuate occasionalmente dal personale volontario, medico e/o paramedico della Contraente, compresa la relativa responsabilità professionale. Si precisa che la copertura assicurativa vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, del personale volontario e dei dipendenti, con la esclusione quindi di quella parte di resposnabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, non assicurati ai sensi della presente polizza. Si intende in ogni caso esclusa la responsabilità civile personale dei liberi professionisti collaboratori non volontari;
- per danni cagionayti a seguito di utilizzo di qualsiasi apparechciatura elettronica ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostica e/o terapeutica, anche se di proprietà di terzi, comprese quelle ad esempio a raggi X, TAC o PET;
- Dall'esistenza Di Attività Sociali, Assistenziali E Ricreative, Feste, Cerimonie, Gite E Simili Effettuati In Luoghi All'aperto Xx Xx Xxxxxxx, Direttamente Gestite O Gestite Da Terzi;
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- da proprietà di cani da guardia e non. La copertura assicurativa della presente polizza si intende estesa anche alla RC derivante al Contraente dal possesso/uso/detenzione di cani di proprietà dei volontari stessi. La garanzia è operante nell'ambito delle attività istituzionali della Croce Rossa Italiana e pertanto, esclusivamente quando gli animali risultano “in servizio” per conto della Croce Rossa Italiana; non sono pertanto compresi in garanzia i danni derivanti da qualsiasi situazione e/o fattispecie diversa dalla predetta. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di €200,00 per ciascun sinistro. In caso di coesistenza di altra assicurazione individuale contratta per lo stesso rischio, la presente vale per l'eccedenza rispetto alle somme già assicurate.
Per l'identificazione degli animali si fa riferimento agli appositi registri tenuti a cura dell'Unità Cinofila della Croce Rossa Italiana;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e simili, ovunque installati nel territorio nazionale.
- dalla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche;
- da operazioni di disinfestazione, anche se eseguite utilizzando prodotti tossici;
- l'Assicurazione è operante altresì per i danni a cose di xxxxx conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di €500,00 e con un massimo risarcimento di €100.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai capitali previsti per lo stesso rischio da valide polizze incendio.
- per danni cagionati a terzi da corsisti, stagisti, obiettori di coscienza, volontari e simili;
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- organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato Contraente, con partecipazione di terzi compreso il rischio derivante all'organizzazione di visite guidate ed ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni;
- responsabilità civile per committenza dei lavori dati in appalto con esclusione di ogni responsabilità diretta dell'appaltatore;
- effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico;
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- realizzazione del progetto inerente la Campagna Europea sulla Sicurezza Stradale affidato a varie unità della Contraente su tutto il territorio nazionale. Tale progetto consiste nella promozione di varie manifestazioni di piazza con l'attuazione di un percorso ciclabile in miniatura a cui partecipano bambini in bicicletta con caschetto seguiti dall'assicurato chiamato a rispondere e a consigliare sui comportamenti inerenti la segnaletica. La garanzia assicurativa deve intendersi operante anche per la “culpa in vigilando” dell'assicurato.
Art. 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 5.1. - Rinuncia azione rivalsa
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti assicurati e fermo il diritto di rivalsa, anche per colpa grave, nei confronti dei liberi professionisti collaboratori non volontari, la Società rinuncerà al diritto di rivalsa e surrogazione nei loro confronti e nei confronti delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 5.2 – Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
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La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato contaente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L'assicurato contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato contraente, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartte fra Società ed assicurato contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE APPLICABILI
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1) Distribuzione ed utilizzazione del sangue
A deroga dell'Art. 2.3 lett. f) delle “Condizioni Generali di Assicurazioni” la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato Contraente per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compreso i danni da HIV.
La garanzia è operante a condizione che:
l'Assicurato Contraente abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto.
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La garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di €250.000,00 che deve intendersi quale massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato Contraente nello stesso periodo.
2) RC Sostanze Radioattive
- A parziale deroga dell'art.2.3 lett. e) delle Condizioni generali di Assicurazione” di polizza, l'assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti radioattive;
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- L'assicurazione è efficacie a condizione che l'attività dell'Assicurato Contraente sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità. L'Assicurato Contraente si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti dai locali di conservazione od allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse;
- L'Assicurato Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.
La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di €500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di €250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
3) Garanzia Inquinamento Accidentale
A parziale deroga dell'art. 2.3. lett.d) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di €500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di €250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
4) Estensione RCO alle malattie professionali
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A parziale deroga dell'art.3.1. Sub. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatesi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale assicurato per la presente estensione di garanzia è pari ad €1.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e rappresenta comunque la masisma esposizione della Società:
- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
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- per più danni verificatesi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. Ferme restando le esclusioni di cui all'art.3.1 la garanzia non vale altresì:
i) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
ii) per le malattie professionali conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione ii) cessa di avere effetto per i danni verificatesi successivamente al momento in cui , per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;
iii) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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La società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
5) Polizza a secondo rischio
Premesso che il Contraente ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra polizza di assicurazione n° 332/00014643 stipulata con Generali, si conviene tra le parti che la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme e per massimali indicati nella presente polizza: ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali sopra indicati rimarranno a carico dell'assicurato.
6) Precisazione sulle Condizioni Generali di Responsabilità Civile Generale.
Tra le parti si conviene che devono intendersi sostituite a tutti gli effetti contrattuali le condizioni generali di Responsabilità civile Generale riportate a pag. 3di 6, 4 di 6, 5 di 6 e 6 di 6 dello Stampato Polizza R.C. Generale Enti Ecclesiastici e Xxxxxxx non Profit, in quanto sostituite da quelle riportate nell'allegato sostitutivo della presente polizza.
7) Limitazione massimale per i fatti imputabili al personale medico e paramedico
Tra le parti si conviene che nel caso di Resp. Civile per fatti imputabili al personale medico e paramedico, il massimale assicurato deve intendersi ridotto a €2.000.000,00 unico.