DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI
DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI
Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti al Fondo nell’ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.
INCENTIVI
Incentivi versati dalla SGR
A fronte dell’attività di promozione e collocamento nonché dell’attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti al Fondo e a fronte del servizio di consulenza, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione ai collocatori del Fondo (Classe PIR e Classe NP) sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:
- l’intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, pari all’83%.
La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all’attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.
Incentivi percepiti dalla SGR
Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento del Fondo, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio dello stesso Fondo.
La SGR, in qualità di Distributore Principale - in via esclusiva per l’Italia - degli OICR gestiti dalle controllate Epsilon SGR S.p.A. ed Eurizon Capital S.A. (rispettivamente, gli “OICR collegati” e le “Società di Gestione Collegate”), svolge l’attività di commercializzazione degli OICR collegati, per il tramite di sub- collocatori dalla stessa nominati, nei confronti degli investitori al dettaglio.
Quale remunerazione per l’attività svolta, la SGR percepisce una quota parte delle retrocessioni commissionali riconosciute dalle Società di Gestione Collegate, per il tramite della stessa SGR, ai sub- collocatori.
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento utilità non monetarie e non stipula con il negoziatore soft commission agreements o commission sharing agreements.
La SGR considera comunque ammissibili le seguenti tipologie di benefici non monetari di minore entità:
a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica;
b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
Per ulteriori dettagli si rinvia al Paragrafo 23.3 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.
RECLAMI
I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Xxxxxxxx Dell’Amore 3, 00000 Xxxxxx, presso l’Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 00.0000.0000, attraverso la sezione “Contatti” del sito internet o tramite posta elettronica certificata (PEC) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.
La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all’Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.
In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell’esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l’Investitore potrà rivolgersi all’Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.
Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.
Per ulteriori dettagli si rinvia al Paragrafo 4.4 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.
Si segnala infine che sul sito internet della SGR xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx sono disponibili i documenti concernenti:
• la Politica di gestione di conflitti di interesse;
• la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all’elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
• la Strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti.
*****************************************
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
Con riferimento al D. Lgs. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, dal X.Xxx. 4 ottobre 2019, n. 125, di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843, e dal D.L. n. 76/2020 (di seguito la “normativa antiriciclaggio”), si rende noto che la SGR provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, le informazioni di Adeguata Verifica previste dal Decreto.
Si conferma che tali informazioni verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.
In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto comporta l’applicazione dell’art. 42 del Decreto “(I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35)”.
Eurizon PIR Italia - ELTIF