Contract
2 luglio 2004 – Commercio (Confcommercio)
Art….Lavoro a tempo determinato - somministrazione di lavoro a tempo determinato
Ferme restando le ragioni di apposizione del
termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa
vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le
tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20%
annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione
dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui
all'art. …..e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto
alla conservazione del posto.
Nelle
singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è
consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo
determinato per quattro lavoratori.
Nelle
singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti
è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo
determinato per sei lavoratori.
Ferme
restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione
a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti
convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di
contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare
il 15% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad
esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove
attività di cui all'art. …...
Nelle
singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è
consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di
somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.
Nelle
singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti
è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di
somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori.
Le
assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con
contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno
complessivamente superare il 28% annuo dell'organico in forza
nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la
fase di avvio di nuove attività di cui all'art. …e fatto salvo
quanto previsto ai precedenti commi 2, 3, 5, 6.
Articolo
NUOVE ATTIVITÀ
I
contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione
alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al
periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione
aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere
elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa,
territoriale e/o aziendale.
Articolo .. Diritto di precedenza
In
ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il
Terziario, le parti potranno, a livello territoriale o aziendale,
normare casi in cui si possa ricorrere al diritto di precedenza.
Articolo … MONITORAGGIO
In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'apposita Commissione costituita presso l'Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.