CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO PER
CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO PER
OPERE AI SENSI DEL DECRETO 10/2000 E S.M.I.
Revisione | Descrizione | Data |
2 | Delibera C.d.A. AASS del 16/09/2019 | 16/09/2019 |
Sommario
Art. 1 - Definizioni e Gerarchia delle Fonti 1
Art. 3 - Documenti facenti parte del contratto 2
Art. 4 - Associazione temporanea di impresa (ATI) 2
Art. 5 - Deposito Cauzione Provvisorio 3
Art. 6 - Esame delle offerte ed esclusione dalla gara 3
Art. 8 - Annullamento della gara 4
Art. 9 - Importi dell’appalto 4
Art. 10 - Stipulazione del contratto 4
Art. 11 - Personale dell'appaltatore 5
Art. 12 - Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 6
Art. 13 - Materiali e attrezzature 6
Art. 14 - Oneri ed obblighi dell’appaltatore 6
Art. 15 - Osservanza delle norme in materia di lavoro 7
Art. 16 - Responsabilità dell’Appaltatore 7
Art. 17 - Cauzione definitiva e cauzione decennale 8
Art. 19 - Cessione del Contratto e del Credito 9
Art. 20 - Risoluzione per pubblico interesse 9
Art. 21 - Risoluzione del contratto 9
Art. 22 - Manifestazione del recesso o della risoluzione 9
Art. 23 - Recesso delle parti 9
Art. 24 - Del recesso unilaterale dal contratto 9
ART. 25 – Esercizio delle azioni dell’Appaltatore e del Subappaltatore 10
Art. 27 - Documentazione esecutiva 10
Art. 28 - Consegna del cantiere 10
Art. 29 - Modalità di esecuzione e modifiche 11
Art. 30 - Ordini di servizio 11
Art. 31 - Copertura assicurativa 11
Art. 32 -Principio di corrispondenza 12
Art. 33 - Modalità di esecuzione e modifiche 12
Art. 34 - Scostamenti dalle previsioni di spesa originarie 12
Art. 35 - Controlli, collaudi e verifiche tecniche 12
Art 36 - Ritenute di garanzia 13
Art. 38 - Termini di esecuzione 13
Art. 39 - Responsabilità per l’adempimento degli obblighi riguardanti la sicurezza e l’igiene sul lavoro 14
Art. 40 - Direzione dei lavori e sorveglianza sul servizio prestato 14
Art. 41 - Revisione dei prezzi 14
Art. 42 - Pagamento delle fatture 15
Art. 43 - Requisiti di sicurezza e privacy 15
Art. 1 - Definizioni e Gerarchia delle Fonti
1. Ai fini del presente capitolato generale i seguenti termini assumono i sotto indicati significati:
a) “Stazione Appaltante”: l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici indicata come stazione appaltante negli atti di gara;
b) “Impresa aggiudicataria”: l’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto o con cui è stipulato un contratto, alla quale viene affidata la realizzazione di una o più opere oppure uno o più servizi da portare a compimento.
c) “Direttore dei Lavori”: il soggetto nominato dalla stazione appaltante che sovraintende alla regolare esecuzione del contratto da parte dell’impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
In particolare il Direttore dei lavori:
1) Prende in consegna i lavori;
2) Controlla l’esecuzione dei lavori;
3) È responsabile dell'accettazione dei materiali;
4) Emette ordini di servizio, prescrizioni e istruzioni per il miglior compimento dell’opera e della prestazione del servizio;
5) Dispone, anche d’intesa con funzionario designato dalla Stazione appaltante, sospensioni e proroghe dei lavori;
6) Accerta la perfetta corrispondenza delle opere con l'oggetto dell'appalto, rilevandone eventuali difformità e, ove ritenute tollerabili, procedendo alla valutazione del danno subito dall'Ente appaltante ed all'addebito dei relativi oneri all'appaltatore;
7) Dispone gli stati di avanzamento e di saldo dei lavori;
8) Per quanto di sua competenza sovrintende al rispetto e all’applicazione delle norme vigenti sulla sicurezza e l’igiene sul lavoro;
9) predispone tutta la documentazione necessaria al collaudo con un'eventuale relazione accompagnatoria.
2. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:
I. contratto, commesse e/o ordine di acquisto
II. disciplinare tecnico o capitolato speciale
III. capitolato generale
Le deroghe contenute in un documento rispetto all’altro che lo precede nell’elenco, fatta salva la cogenza delle disposizioni normative, sono efficaci solo se enunciate espressamente con specifico riferimento alla prescrizione derogata.
Art.2 - Norme applicabili
1. Il presente Capitolato Generale è assoggettato alle norme sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche ai sensi della Legge 17 settembre 1999 n.96 e Decreto 20 gennaio 2000 nr. 10 e ssmmii.
2. Ogni attività, servizio o fornitura dovrà comunque essere effettuata conformemente alle leggi che lo disciplinano ed alla relativa normativa amministrativa e tecnica.
Il Capitolato Generale contiene le condizioni e le prescrizioni generali d'appalto che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, mentre le condizioni e le prescrizioni che si riferiscono più particolarmente all’oggetto proprio del contratto con anche la descrizione dei lavori e l’indice degli stessi sono contenute nel capitolato speciale che dovrà anche riportare le caratteristiche specifiche che dovrà avere la polizza di copertura dei rischi a carico dell’impresa aggiudicataria.
Le condizioni generali di contratto per l’esecuzione delle opere di costruzione e le prescrizioni tecniche generali per le opere di costruzione sono parti integranti del contratto.
Ciò vale anche per le condizioni di contratto tecniche supplementari, nella misura in cui queste devono diventare parte integrante del contratto.
3. L’Impresa dovrà inoltre attenersi alle seguenti norme:
- Appalti
- Legge 17 Settembre 1999 n.96 – Contratti di appalto per le opere pubbliche
- Decreto 20 Gennaio 2000 n.10 – Regolamento contratti di appalto per le opere pubbliche
- Prevenzione Infortuni
- Legge 2 luglio 1969 n.40 – Legge per la prevenzione infortuni e per l’igiene del lavoro
- Legge 2 luglio 1969 n.41 – Legge per la prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni
- Decreto 17 ottobre 1991 n.124 - Prevenzione Infortuni
- Legge 18 febbraio 1998 n.31 – Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Cantieri
- Decreto 26 febbraio 2002 n.25 – Disposizioni in materia di cantieri
- Legge 14 dicembre 2017 n.140 – Testo unico della Leggi urbanistiche ed edilizie
- Sicurezza Impianti
- Legge 28 ottobre 2005 n.148 - Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
- Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.114 - Sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione
- Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.43 – Regolamento distribuzione energia elettrica
- Prevenzione Incendi
- Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.93 – Fascicolo di intervento rischio incendio
- Ambiente
- Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 – Codice Ambientale
- Decreto Delegato 12 luglio 2016 n.84 – Modifiche al codice ambientale
- Occupazione Suolo Pubblico
- Legge 28 maggio 1992 n.42 - Disposizioni relative al suolo ed allo spazio pubblico
- Codice della Strada
- Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 – Codice della Strada
- Efficienza energetica
- Legge 3 aprile 2014 n.48 – Promozione ed incentivazione dell’efficienza energetica degli edifici e dell’impiego di energie rinnovabili in ambito civile e industriale deroghe contenute in un documento rispetto all’altro che lo precede nell’elenco, fatta salva la cogenza delle disposizioni normative, sono efficaci solo se enunciate espressamente con specifico riferimento alla prescrizione derogata.
4. L’Impresa è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dell’appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante.
6. L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi le attività, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato.
Art. 3 - Documenti facenti parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:
- capitolato generale
- capitolato speciale e relativi allegati
- documenti in materia di sicurezza
Art. 4 - Associazione temporanea di impresa (ATI)
Le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee od in consorzio.
Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti indetti dalla Stazione appaltante, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capo gruppo, la quale esprime l'offerta e sottoscrive il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di impresa singola e di impresa associata.
Ciascuna impresa associata deve essere iscritta al registro previsto dalla Legge in materia di appalti pubblici. E' vietato il raggruppamento temporaneo d'imprese successivo alla gara, pena l'annullamento del contratto e il pagamento di tutte le spese per conferire l'ordinativo ad una nuova ditta e di una penale equivalente alla cauzione prestata.
Art. 5 - Deposito Cauzione Provvisorio
1. Qualora l’importo complessivo dell’offerta sia pari o superiore ad euro 51.645,00, le imprese partecipanti alla gara sono tenute, ai sensi dell’articolo 27 del Decreto n.10/2000, a presentare una cauzione pari al 5% dell’importo dell’offerta atta a garantire gli obblighi contrattuali, della durata di 90 giorni dalla data di presentazione delle offerte, e potrà essere costituita sotto forma di assegno circolare, fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito o compagnia di assicurazione. La dichiarazione di fideiussione deve essere redatta secondo le indicazioni della Stazione Appaltante e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
2. La cauzione deve essere presentata in sede d’offerta nelle modalità indicate nella lettera di invito o nel bando di gara.
3. La cauzione è svincolata dopo la sottoscrizione del contratto con l’impresa aggiudicataria e comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione dall’offerta.
Art. 6 - Esame delle offerte ed esclusione dalla gara
Non è necessario dare luogo all'esame delle offerte che non sono state presentate nel termine stabilito dal bando, ovvero di quelle non conformi.
Le offerte in gara devono essere esaminate sotto il profilo contabile, tecnico ed economico e se necessario con l'ausilio di una Commissione di tecnici sia esterni che interni all'Ente appaltante.
Nel caso in cui l'importo totale di una delle voci elencate - per numeri ordinali nell'offerta (posizioni) - non dovesse risultare corrispondente al prezzo unitario indicato, quest'ultimo è comunque da ritenersi valido ai fini del calcolo.
Se il prezzo unitario è indicato sia in cifre che in lettere, in caso di incongruenza tra i due dati vale quello espresso in lettere.
Se l'appalto prevede una somma forfetaria, il valore globale considerato è indipendente dall'eventuale indicazione di prezzi unitari.
Dopo l'apertura dei plichi contenenti le offerte, e fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, il soggetto appaltante può avere contatti con un offerente solo per acquisire chiarimenti sull'offerta stessa, su eventuali proposte di varianti od offerte alternative nonché sulle modalità di esecuzione previste.
I risultati di tali contatti vanno tenuti riservati e, se ritenuto opportuno, possono essere messi per iscritto. Qualora un offerente dovesse rifiutarsi di fornire i chiarimenti ed i dati richiesti, la sua offerta potrà non essere presa più in considerazione.
Vanno escluse dall'esame di cui sopra:
a) le offerte che non risultano essere state presentate nel termine ultimo fissato nel bando di gara o nella lettera di invito,
b) le offerte non conformi a quanto disposto dal presente Regolamento;
c) le offerte presentate da concorrenti che hanno preso tra loro accordi tali da rappresentare una inammissibile limitazione alla concorrenza,
d) le proposte di varianti o le offerte parzialmente alternative, quando il soggetto appaltante abbia espressamente dichiarato di non ammetterne.
Nelle gare di appalto ad asta pubblica deve essere innanzitutto verificata l'idoneità degli offerenti.
L'appalto non può essere aggiudicato a fronte di un'offerta con un prezzo ritenuto inadeguato, ossia troppo elevato o troppo basso.
Se un prezzo di offerta dovesse apparire troppo basso o troppo alto e non è possibile stabilirne la congruità sulla base dei calcoli nei documenti a corredo dell'offerta stessa, deve essere chiesto all'offerente di fornire, per iscritto, chiarimenti sui calcoli per la determinazione del prezzo dell'intera prestazione o di prestazioni parziali.
Nella valutazione della congruità, si deve tenere conto dei criteri di economicità dell'insieme dei lavori di costruzione, delle soluzioni tecniche adottate o di altre condizioni favorevoli nell'esecuzione dei lavori.
Art. 7 - Revoca della gara
La gara di appalto può essere revocata:
a) quando il capitolato d'appalto deve essere sostanzialmente modificato;
b) quando l'Ente Appaltante, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario ed opportuno.
Art. 8 - Annullamento della gara
La gara di appalto può essere annullata:
a) quando non è pervenuta alcuna offerta rispondente alle condizioni richieste;
b) quando dalle offerte pervenute o da altri elementi si possa desumere il fondato sospetto che le imprese concorrenti si siano accordate tra loro al fine di predeterminare il risultato della gara;
c) qualora i corrispettivi risultanti dalle offerte delle imprese siano troppo onerosi rispetto ai prezzi correnti di mercato;
d) quando sussistano altri gravi motivi.
L'annullamento va immediatamente notificato ai concorrenti con indicazione del motivo e della eventuale intenzione di indire una nuova gara.
Art. 9 - Importi dell’appalto.
Gli importi erogati a seguito di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto.
Ad integrazione di quanto soprariportato, l'importo totale, comprende anche gli oneri della sicurezza come previsto dall’art. 100 del decreto legislativo italiano n. 81/2008 e s.m.i., somme che non sono
soggette a ribasso d'asta.
Art. 10 - Stipulazione del contratto
1. La stazione appaltante, divenuta inoppugnabile la delibera di aggiudicazione o di individuazione del contraente, in relazione ad appalti o accordi commerciali procede alla sottoscrizione del contratto con
l’impresa aggiudicataria secondo le modalità previste all’art.41 del Decreto n.10/2000.
2. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario il luogo e la data di stipulazione del contratto.
3. La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della deliberazione dell'aggiudicazione e diverrà esecutiva dopo le ratifiche di legge.
4. Il contratto viene redatto in forma scritta dall'Ufficio competente, sottoscritto da entrambi le parti in due copie originali, di cui una copia fotostatica verrà consegnata all'appaltatore dopo la registrazione.
5. Dai documenti che integrano il contratto dovranno risultare esaurientemente tutti gli elementi per determinare la consistenza quantitativa e qualitativa dell'opera.
6. Il contratto dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) natura ed entità della prestazione;
b) l'importo di base dell'appalto al lordo e al netto dell'offerta di ribasso;
c) la percentuale offerta in ribasso;
d) il nominativo della persona autorizzata alla firma del contratto;
e) il nominativo del responsabile tecnico dell'impresa aggiudicatrice;
f) il nominativo del responsabile tecnico della sicurezza in adempimento ai disposti applicativi della Legge 18 febbraio 1998 n.31;
g) l'ammontare delle rate minime necessarie per l'emissione dei certificati di pagamento;
h) il termine utile per completare i lavori e la penale da applicare per ogni giorno di ritardo sul termine utile di consegna dei lavori.
I) L’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
7. Nel caso in cui l'aggiudicatario non proceda alla sottoscrizione del contratto entro i termini previsti, l'Ente appaltante ha la possibilità di interpellare il secondo migliore offerente.
8. L’impresa aggiudicataria può decadere o decade dal contratto secondo quanto previsto all’articolo 23 del Decreto–Legge n.156/2011.
Art. 11 - Personale dell'appaltatore
1. L'Appaltatore è tenuto ad impiegare sui lavori personale tecnico ed operaio adatto e capace, in numero sufficiente in relazione all’entità delle opere appaltate ed ai termini di consegna concordati, curando che il comportamento dello stesso sia improntato alla massima professionalità e correttezza nei confronti di terzi, ed in particolare nei confronti dei proprietari degli immobili interessati dagli impianti.
2. Gli operatori adibiti alla fornitura del bene o servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno, altresì, osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell’attività espletata, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall’Amministrazione.
3. L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre impartire ai propri operatori le opportune disposizioni affinché:
a) si attengano alle disposizioni eventualmente impartite dalla Direttore Lavori o dai loro delegati;
b) comunichino immediatamente alla Direzione Lavori qualunque evento accidentale dovesse verificarsi nell’espletamento della fornitura del bene o servizio.
4. L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, in modo da assicurare l’esecuzione della prestazione nei tempi stabiliti, nonché di quello ritenuto dalla Direzione Lavori non idoneo allo svolgimento della prestazione oggetto del contratto.
Art. 12 - Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
1. I lavori dovranno svolgersi nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza. L’impresa appaltatrice dovrà eseguire un attento ed approfondito sopralluogo degli impianti al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.
3. L'impresa appaltatrice si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare dovrà assicurare la piena osservanza delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna a completo carico dell’appaltatore per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in subappalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’appaltatore di situazioni di pericolo, quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare la Stazione Appaltante per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.
5. La stipulazione del contratto comporta per l'Appaltatore la piena conoscenza delle modalità di esecuzione dei lavori che verranno commissionati dalla Stazione Appaltante di volta in volta nell'ambito del territorio della Repubblica di San Marino; cosicché, oltre al prezzo pattuito, egli non ha diritto in seguito a compensi o indennizzi di sorta in relazione ad eventuali maggiori difficoltà nell'esecuzione dei lavori.
Art. 13 - Materiali e attrezzature
1. L'Appaltatore deve fornire tutti i materiali e le attrezzature occorrenti, nonché gli impianti ed i servizi di cantiere, ove necessario; eventuali eccezioni pattuite devono essere espressamente e specificatamente indicate nelle lettere di commissione.
I materiali, da chiunque forniti e le attrezzature, devono essere caricati, trasportati e scaricati a piè d'opera a cura e spese dell'Appaltatore. Per i materiali forniti dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna di controllare all'atto del ricevimento, la rispondenza delle quantità ed il buon stato.
L'Appaltatore è responsabile della conservazione della custodia e dell'impiego dei materiali ricevuti, nonché della integrità delle opere eseguite, sino al collaudo definitivo delle opere stesse.
L'Appaltatore è pure responsabile per il materiale esuberante sino alla restituzione, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità anche per eventuali danni a terzi, specie per i materiali che non venissero custoditi in locali chiusi.
I materiali esuberanti ed i materiali recuperati da demolizione, devono essere trasportati e consegnati a cura e spese nell’Appaltatore, ai magazzini della Stazione Appaltante con distinte separate e dettagliate per il controllo qualitativo e quantitativo.
L'eventuale materiale che risulti mancante od invariato, viene addebitato all'Appaltatore ai prezzi di mercato maggiorati del 10% (dieci percento).
Lo sgombero dei materiali di spoglio e di quelli che residuassero sia in corso che a fine lavori deve essere effettuato con la massima sollecitudine, unitamente agli attrezzi non più necessari.
Art. 14 - Oneri ed obblighi dell’appaltatore
1. L’impresa appaltatrice dovrà sostenere i seguenti oneri:
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto;
- tutte le spese ed oneri concernenti la mano d’opera secondo le vigenti norme di Xxxxx e dei contratti di lavoro;
- tutti gli obblighi assicurativi per tutti i rischi di esecuzione per responsabilità civile per danni a terzi e verso l’opera stessa;
- tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali ed ogni altro adempimento relativo al personale dell’impresa sono a totale carico dell’Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.
- tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza (Legge 18 febbraio 1998 n.31);
- l’Appaltatore dovrà asportare, trasportare e smaltire, a sue spese e nel rispetto della legislazione e normativa vigente, tutti i materiali di risulta (Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44);
- l’Impresa Appaltatrice dovrà fornire il nome della persona che avrà funzione sia di preposto ai lavori che di responsabile di cantiere.
Art. 15 - Osservanza delle norme in materia di lavoro
1. L’impresa aggiudicataria assicura lo svolgimento della prestazione di regola mediante l’instaurazione, con i propri operatori, di rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, ovvero negli altri casi consentiti, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.
2. In ogni caso, il personale impiegato dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e l’impresa è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurarne la regolarità, ritenendosi sin d’ora l’Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.
3. L’impresa aggiudicataria si obbliga in particolare:
a) ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l’esecuzione della fornitura di beni o di servizi;
b) ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni.
4. L’impresa aggiudicataria dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta della Direzione Lavori, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo, sollevando in ogni caso l’Amministrazione da qualsiasi azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nella prestazione oggetto del contratto. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva, con esonero da qualsiasi responsabilità per l’Amministrazione in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso e fatta salva la facoltà per quest’ultima di ricorrere alla risoluzione del contratto.
Art. 16 - Responsabilità dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell'Appaltatore il ripristino delle opere civili, l'accurata sistemazione e tinteggiatura dei muri interessati dalla posa o dal recupero di sostegni, ganci, cassette, cavi, tiranti, armature, ecc., la sistemazione del terreno ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta.
2. La responsabilità di ogni interruzione accidentale o danno arrecati nel corso dei lavori ad impianti elettrici e telefonici dell'Xxx.xx Camera o di altri è ad esclusivo carico dell'Appaltatore, il quale si impegna ad eseguire i lavori affidatigli col minore disturbo possibile al servizio degli impianti predetti.
3. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore deve usare tutti gli accorgimenti atti a limitare i danni ed il disturbo allo stretto indispensabile.
4. L'Appaltatore si impegna a liquidare in proprio, con la massima sollecitudine, i danni diretti o indiretti a persone o cose, nonché - salvo diversa pattuizione - alle proprietà e colture, comunque derivanti da irrazionale o negligente esecuzione dei lavori ad esse appaltati e ciò anche quando a questi fossero presenti dipendenti della Stazione Appaltante, i danni colposamente arrecati, nel corso dei lavori o trasporti a persone o cose dell'Xxx.xx Camera e di qualsiasi terzo ed i danni dipendenti dall'installazione del proprio cantiere e dei propri mezzi d'opera; si impegna inoltre a consegnare alla Stazione Appaltante la prova delle avvenute liquidazioni.
5. Non verranno riconosciuti né compensati all'Appaltatore i danni ai materiali, ai mezzi d'opera ed impianti di cantiere, anche se dovuti esclusivamente a causa di forza maggiore; si intendono compresi tra i mezzi d'opera i ponteggi, le armature, le centinature, ecc. per qualunque scopo cui debbano servire.
6. La Stazione Appaltante - in via eccezionale - allorquando lo ritenga opportuno per evitare conseguenze pregiudizievoli - si riserva comunque di intervenire direttamente in qualsiasi momento, sostituendosi all'Appaltatore, nelle trattative relative alla liquidazione dei danni di cui al comma precedente. In tal caso vengono addebitate all'Appaltatore anche le maggiori spese.
7. Gli eventuali danni, che non venissero risarciti dall'Appaltatore entro 30 giorni dalla fine dei lavori, vengono liquidati direttamente dalla Stazione Appaltante ed addebitati all'Appaltatore.
Art. 17 - Cauzione definitiva e cauzione decennale
L'appaltatore, per importi superiori a €uro 51.645,00, è obbligato a costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto e per gli eventuali futuri danni.
La cauzione di importo pari al 10% dell'offerta presentata è costituita da una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazione. Dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto e dovrà essere valida per l'intera durata dei lavori fino al collaudo o alle verifiche tecniche favorevoli.
La garanzia decennale prevista dall'articolo 58 della Legge 17 settembre 1999 n.96 può essere costituita da fideiussione o polizza assicurativa o altra garanzia individuata dai Regolamenti assunti dalle Aziende
Autonome di Stato ai sensi dell’articolo 6, comma primo, numeri 7) e 10) della Legge 26 novembre 1980
n.88 aventi durata decennale decorrente dalla data del collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli. Detta polizza è costituita a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera nonché dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. In relazione ad opere la cui durata media sia inferiore ai dieci anni ed a particolari
tipologie di opere individuate nei precitati Regolamenti delle Aziende Autonome di Stato, l’obbligo della prestazione della garanzia può essere escluso oppure la durata della garanzia da prestarsi può essere proporzionalmente diminuita su autorizzazione dell'ente appaltante.
Ai fini della validità della fideiussione, è presupposto essenziale che il committente abbia riconosciuto l'idoneità e la bontà del fideiussore.
La dichiarazione di fideiussione richiede la forma scritta, unita all'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione per la durata del contratto, e deve essere redatta secondo le indicazioni del committente.
Art. 18 - Subappalto
1. È vietato a pena di nullità il subappalto, se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. A seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice rivolta alla Stazione Appaltante, l'istruttoria delle richieste è effettuata dal direttore dei lavori o da altro tecnico individuato dalla Stazione Appaltante.
3. A conclusione dell'istruttoria, l'organo decidente, con una relazione motivata e sottoscritta dal responsabile della Stazione Appaltante, delibera l'accoglimento od il rigetto dell'istanza.
Art. 19 - Cessione del Contratto e del Credito
1. È vietata a pena di nullità la cessione del contratto, se non espressamente autorizzata dalla Stazione Appaltante.
Art. 20 - Risoluzione per pubblico interesse
E' riconosciuta all'appaltante, Pubblica Amministrazione, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di appalto per pubblico interesse, pagando l'importo dei lavori o delle forniture già eseguite, il valore dei materiali già acquistati ed esistenti in cantiere, e un decimo di percentuale dei lavori non eseguiti.
Art. 21 - Risoluzione del contratto
L'appaltante, Pubblica Amministrazione, può chiedere la risoluzione del contratto, allorquando i vizi e le difformità siano tali da rendere l'opera o il servizio del tutto inadatto alla destinazione per la quale erano stati richiesti, ferma restando sempre l'azione di risarcimento del danno.
Art. 22 - Manifestazione del recesso o della risoluzione
Nella Pubblica Amministrazione sono legittimati a manifestare la volontà di recesso e di risoluzione del contratto soltanto gli stessi Organi cui è riconosciuta la facoltà di contrattare, partecipando alle fasi di perfezionamento del contratto.
La manifestazione di volontà deve essere comunicata in forma scritta.
Art. 23 - Recesso delle parti
Il recesso delle parti dal contratto di appalto è sempre accordato se l'importo delle variazioni supera di almeno un quinto il corrispettivo complessivo già determinato e l'appaltatore, nel caso di recesso dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, può ottenere un equo compenso da determinarsi in sede arbitrale oppure dal giudice in mancanza di accordo.
Il giudice competente procede con rito sommario.
Art. 24 - Del recesso unilaterale dal contratto
Anche quando è stata data esecuzione all'opera o alla prestazione del servizio, all'appaltante, Pubblica Amministrazione, è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio
ART. 25 – Esercizio delle azioni dell’Appaltatore e del Subappaltatore
L’appaltatore ed il subappaltatore sono legittimati ad esercitare le azioni a tutela delle loro pretese derivanti dal contratto di appalto nei confronti dell’Amministrazione appaltante soltanto dopo l’atto di collaudo o comunque dopo le procedure tecniche finali.
Art. 26 - Registrazione
1. I contratti d'appalto d'importo superiore a € 25.822,00 sono assoggettati alla registrazione presso l'Ufficio del Registro.
2. Le spese di registrazione, ivi comprese quelle di bollo, sono a totale carico dell'appaltatore.
Art. 27 - Documentazione esecutiva
1. La documentazione necessaria per l'esecuzione dei lavori deve essere messa a disposizione dell'appaltatore per tempo.
2. Prima di dare corso ai lavori, se ritenuto necessario, viene redatto un protocollo, accettato sia dal committente che dall'appaltatore, sullo stato delle vie d'accesso e del terreno, delle fosse e dei collettori di scarico, nonché delle altre costruzioni ed impianti nelle vicinanze del cantiere.
3. In ogni caso, l'appaltatore è tenuto a compiere, nei limiti di quanto previsto per il normale adempimento degli obblighi contrattuali, controlli e verifiche di regolarità ed a segnalare al committente eventuali difetti accertati o presunti.
Art. 28 - Consegna del cantiere
1. Salva diversa pattuizione, entro quaranta giorni dalla stipulazione del contratto, la stazione appaltante deve provvedere alla consegna del cantiere al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
2. Nei casi di urgenza, la stazione appaltante, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva, può disporre la consegna immediata del cantiere, purché sia stato sottoscritto il contratto d'appalto.
3. Dalla data del verbale di inizio lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
Art. 29 - Modalità di esecuzione e modifiche
E' sempre riservato all'appaltante, Pubblica Amministrazione, attraverso i suoi corpi tecnici, la piena facoltà di prescrivere tutte le modalità di esecuzione, nonché di potersi avvalere della possibilità di correggere, aggiungere, o modificare l'opera in corso di lavorazione.
1. Il committente ha il diritto di controllare l'esecuzione della prestazione prevista dal contratto per verificare il corretto svolgimento dei lavori e la rispondenza al progetto.
2. In questo senso ha libero accesso ai luoghi, alle officine ed ai depositi dove vengono eseguite, anche in parte, le prestazioni contrattuali, ovvero prodotti o conservati i materiali ed i componenti necessari alla realizzazione dell'opera.
3. Su richiesta devono essergli dati in visione i disegni esecutivi od altri documenti relativi all'esecuzione.
4. L'appaltatore esegue la prestazione sotto propria responsabilità ed a norma di contratto.
5. È tenuto a rispettare le norme di legge ed amministrative ed è altresì responsabile nei confronti dei suoi dipendenti per l'adempimento di tutti gli obblighi di ordine legale, amministrativo, professionali e riguardanti la sicurezza e l'igiene sul lavoro vigenti.
6. La stazione appaltante può verificare in qualsiasi momento l'ottemperanza dell'appaltatore e qualora rilevasse inadempienze potrà richiamarlo a mezzo di ordini di servizio.
7. Se non convenuto diversamente, il committente deve dare gratuitamente la possibilità di utilizzare, sia in esclusiva che in comune: il posto necessario, nel cantiere, per allestire i depositi e per eseguire i lavori, le vie d'accesso, gli allacciamenti alla rete idrica e dell'energia elettrica opportunamente ripartiti.
8. L'appaltatore deve provvedere a proteggere le opere da lui eseguite, nonché i mezzi affidategli per l'esecuzione delle stesse, da furti e danni fino al momento del collaudo.
9. Su richiesta del committente, deve altresì proteggere quanto sopra dai danni provocati dal clima invernale e rimuovere il ghiaccio o la neve, se del caso.
Art. 30 - Ordini di servizio
1. L'Ente appaltante ed il direttore dei lavori hanno la facoltà di emettere ordini di servizio e di prescrivere norme relative alla esecuzione delle opere alle quali l'impresa appaltatrice deve assolutamente attenersi.
2. Contro gli ordini di servizio l'appaltatore può sollevare motivata riserva.
3. Ove le parti non concordino sui disposti, l'appaltatore è obbligato in ogni caso alla loro osservanza, purché non in contrasto con disposizioni di legge.
Art. 31 - Copertura assicurativa
L'appaltatore è altresì tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità
civile per danni a terzi e all'opera oggetto dell'appalto nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato positivo di collaudo o di verifica tecnica.
E' facoltà dell'Ente appaltante provvedere, in presenza di opere di rilevante valore o di particolare pregio artistico, alla stipulazione di una polizza assicurativa specifica - denominata CAR (Contract All Risk) - che garantisca da tutti i rischi derivanti dalla costruzione o ristrutturazione sia l'Ente appaltante che le molteplici imprese appaltatrici coinvolte nella realizzazione dell'opera stessa.
Art. 32 -Principio di corrispondenza
Nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di appalto è stabilita la più rigorosa corrispondenza dell'esecuzione stessa con il contenuto della convenzione stipulata tra l'appaltante, Pubblica Amministrazione, e l'appaltatore, cui è proibita ogni variazione non sottoposta a pattuizione, anche se si realizza come variazione in meglio.
Art. 33 - Modalità di esecuzione e modifiche
E' sempre riservato all'appaltante, Pubblica Amministrazione, attraverso i suoi corpi tecnici, la piena facoltà di prescrivere tutte le modalità di esecuzione, nonché di potersi avvalere della possibilità di correggere, aggiungere, o modificare l'opera in corso di lavorazione.
Art. 34 - Scostamenti dalle previsioni di spesa originarie
Gli scostamenti dalle previsioni originarie potranno essere richiesti dal progettista e dal direttore dei lavori e deliberati dagli organismi previsti all'art.8
della legge quadro:
• se lo scostamento è inferiore o uguale al 7,5%, potrà essere deliberato con presentazione di perizia e contabilità finale;
• se lo scostamento è compreso fra il 7,5% ed il 20%, dovrà essere deliberato preventivamente con presentazione di perizia;
• se lo scostamento è superiore al 20%, potrà essere deliberata l'opportunità di un nuovo appalto.
Art. 35 - Controlli, collaudi e verifiche tecniche
1. Durante il corso dei lavori, la Stazione Appaltante si riserva di far rifare all'Appaltatore - a cura e spese del medesimo - le opere che non rispondessero alle buone norme costruttive, alle istruzioni date o che risultassero danneggiate dall'Appaltatore stesso, o rilevando gravi inosservanze a qualsiasi prescrizione sulla esecuzione dei lavori, di proseguire direttamente od a mezzo terzi i lavori stessi, salvo in ogni caso, il proprio diritto al risarcimento del danno.
2. Il collaudo, le verifiche tecniche e l'eventuale accettazione provvisoria hanno luogo entro termini e secondo le modalità stabiliti nel contratto, o nelle lettere di commissione. Le operazioni di collaudo o le verifiche tecniche saranno eseguite a cura della Stazione Appaltante; l'Appaltatore dovrà assumersi l'onere della manodopera e delle attrezzature occorrenti.
3. L'esito favorevole del collaudo o delle verifiche tecniche comporterà l'accettazione dell'opera.
4. Qualora dal collaudo o dalle verifiche tecniche risultino vizi o difformità l'Appaltatore è tenuto ad eliminarli a propria cura e spese, secondo le richieste della Stazione Appaltante, anche se ciò può comportare il rifacimento delle opere.
5. I lavori occorrenti a tale fine devono essere ultimati entro il termine che sarà concordato con la Stazione Appaltante in rapporto alla loro entità.
Art 36 - Ritenute di garanzia
A titolo di garanzia l'Ente appaltante trattiene un decimo del compenso finale liquidato risultante dalle ritenute del 10% effettuate sulla liquidazione degli importi degli stati di avanzamento e per una durata massima di 18 mesi dopo il collaudo o le procedure tecniche finali.
Lo svincolo dell'importo delle ritenute di garanzia è, in ogni caso, successivo all'accettazione della cauzione decennale.
Art. 37 - Penalità
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 36, ogni volta che si verificassero, da parte dell'impresa aggiudicataria, comprovate carenze nella realizzazione delle opere o delle forniture di beni o servizi o non fossero rispettate le caratteristiche qualitative indicate nei documenti di gara ovvero si verificasse qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali, la Direzione Lavori ne darà comunicazione all'impresa.
2. La Direzione Lavori si riserva di:
a) richiamare l’impresa esecutrice attraverso ordini di servizio;
b) applicare le penali di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto all’articolo 45 della Legge 17 settembre 1999 n.96 e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa nell'inadempimento stesso.
3. La Direzione Lavori si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito specificate:
a) dopo due richiami a mezzo di ordini di servizio, euro 100,00 (cento/00) che raddoppiano in caso di recidiva;
b) la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori, oltre il termine fissato di volta in volta con lettere di commissione, è stabilita in €. 150,00 = (centocinquanta/00) giornaliere. Le penalità previste per il caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori sono applicate con riferimento ai termini come sopra stabiliti e tenuto conto degli eventuali spostamenti concordati in relazione alle cause sopra indicate;
c) nel caso effettuazione di servizi non corrispondenti alle caratteristiche qualitative indicate nei documenti di gara da euro 100,00 (cento/00) ad euro 800,00 (ottocento/00) per ogni articolo non conforme ed in proporzione alla quantità fornita e al valore del bene o servizio.
4. Il pagamento delle penali dovute dall’impresa è disposto mediante detrazione dai pagamenti dovuti.
Art. 38 - Termini di esecuzione
I termini di esecuzione delle opere pubbliche sono stabiliti nel contratto d'appalto.
Nel caso non sia stato concordato un termine per l'inizio dell'esecuzione, il committente è tenuto a fornire all'appaltatore l'indicazione della data. L'appaltatore deve iniziare entro i 10 giorni lavorativi dall'invito del committente e darne comunicazione al committente.
In caso di ritardo, imputabile all'appaltatore, nella esecuzione dei lavori questi è tenuto a risarcire l'Ente appaltante nei termini del contratto o del capitolato speciale d'appalto.
L'importo delle spese di assistenza ai lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al direttore dei lavori, a mezzo lettera raccomandata, la data da lui prevista per l'ultimazione dei lavori; il direttore dei lavori è tenuto a verificare che in tale data le opere siano completate e redigere apposito verbale di ultimazione lavori in contraddittorio con l'appaltatore.
Art. 39 - Responsabilità per l’adempimento degli obblighi riguardanti la sicurezza e l’igiene sul lavoro
1. Ogni volta che si verificassero, da parte dell'impresa aggiudicataria, comprovate anomalie o inadempienze in relazione ad obblighi di ordine legale, amministrativo e professionale assunti nei confronti dei propri dipendenti e/o riguardanti la sicurezza e l’igiene sul lavoro, la Direzione Lavori richiamerà
l’impresa esecutrice attraverso ordini di servizio.
2. Dopo due richiami a mezzo di ordini di servizio, all’impresa aggiudicataria verrà comminata una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) che raddoppierà in caso di recidiva, fatto salvo quanto previsto all’articolo 45 della Legge 17 settembre 1999 n.96 e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.
3. Il pagamento delle penali dovute dall’impresa è disposto mediante rivalsa sulla cauzione definitiva, ove prevista, oppure mediante detrazione dai pagamenti dovuti.
Art. 40 - Direzione dei lavori e sorveglianza sul servizio prestato
Il potere di direzione dei lavori e di sorveglianza ai servizi prestati, nell'interesse pubblico, è sempre riservato per legge alla Pubblica Amministrazione, ed è esercitato per mezzo di propri funzionari o corpi tecnici, ai quali competono, per opportuna delega, le facoltà e i poteri relativi all'accettazione dei materiali, al controllo dell'esecuzione dei lavori, e all'iniziativa di impartire disposizioni per il migliore compimento dell'opera e della prestazione del servizio.
La presenza sui luoghi di lavoro, dei suddetti incaricati non solleva l'Appaltatore da alcuna responsabilità che come tale gli competono.
Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Stazione Appaltante nell'esercizio delle facoltà previste dal presente articolo, non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, la quale ha luogo a seguito del collaudo o delle verifiche tecniche.
È data facoltà alla Pubblica Amministrazione di affidare la direzione dei lavori a professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione, mediante apposito disciplinare d'incarico.
Gli uffici che devono essere preposti alla direzione dei lavori sono individuati dal processo di formazione del contratto di appalto nella fase deliberativa già disciplinata, relativa ai comportamenti che devono essere tenuti dalla Pubblica Amministrazione, e sono formalmente comunicati all'appaltatore, al subappaltatore ed al cessionario del contratto di appalto.
Art. 41 - Revisione dei prezzi
Di norma non è consentita la revisione dei prezzi.
Solo in casi particolari e in armonia con quanto previsto dall'art.46 della Legge 17/9/1999 n.96, ove ciò sia espressamente previsto dal contratto, tale revisione è ammessa e va applicata attenendosi a quanto stabilito nel contratto medesimo.
In tal caso la revisione dei prezzi, che può essere applicata sia in corso d'opera che a fine lavori, è operativa per l'importo dei lavori eseguiti dopo l'aumento.
Art. 42 - Pagamento delle fatture
1. L’impresa è tenuta a produrre fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia così da rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine le fatture dovranno riportare il numero d’ordine ricevuto ed il numero della gara cui si riferiscono.
2. Le fatture devono essere presentate in n. 2 originali, esenti da IVA per merce proveniente da imprese italiane e/o per i servizi connessi (ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e del D.M. 29 dicembre 1972), esenti da imposta monofase per merce proveniente da imprese sammarinesi.
3. Nel caso in cui si tratti di forniture e servizi, in base al Decreto 14/11/2005 n. 161, i prezzi si intendono imposta monofase compresa.
4. I pagamenti saranno effettuati solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi.
5. Il pagamento verrà effettuato a 120 giorni data fattura fine mese sul c/c che l’impresa segnalerà assieme alle coordinate bancarie internazionali (IBAN).
6. Nel caso di appalti di importo inferiore ad euro 25.822,00 sul pagamento verrà applicata l’imposta di bollo di quietanza pari allo 0,15%.
7. Le fatture dovranno essere intestate a:
AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI
Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxxxxxxx
COE SM02463
Art. 43 - Requisiti di sicurezza e privacy
1. L’Impresa è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui alla Legge n.171/2018.
2. Titolare del trattamento dei dati personali è la Committente.
3. L’Impresa è altresì soggetto ai dispositivi della Legge n.70/1995 per tutto quanto non abrogato dalla Legge n. 171/2018.
Art. 44 - Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato generale, si rinvia alla normativa in vigore nella Repubblica di San Marino.
Art. 45 - Foro competente
1. Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del contratto, è competente in xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.