Delibera del Direttore Generale n. 589 del 06-12-2022
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 589 del 06-12-2022
Proposta n. 1150 del 2022
Oggetto: CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA - DR. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX’ISOLA.
Dirigente: XXXX XXXXX
Struttura Dirigente: AMM. LEGALE E RAPPORTI CON UNIVERSITA
Delibera del Direttore Generale n. 589 firmata digitalmente il 06-12-2022
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
I.R.C.C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Decreto Ministero della Salute del 02.08.2022)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Convenzione con soggetti pubblici |
Contenuto | CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA - DR. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX’ISOLA. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI LEGALI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ |
Direttore della Struttura | XXXX XXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXX XXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SÌ |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
€ 34,59 | COSTO SPECIALIZZANDI (INAIL) – AREA SANITARIA | 4202280160 | 2022 |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 6 | Convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa. |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.02.2021;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l'A.O.U. Xxxxx ha disposto la presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
Su proposta del Direttore della S.O.C. Affari legali e Rapporti con l’Università Dr.ssa Xxxxx Xxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso:
- che il D.Lgs. 21.12.1999 n. 517 stabilisce che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, si realizza attraverso le Aziende Ospedaliero – Universitarie che concorrono sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università, in considerazione dell’apporto reciproco tra le funzioni del S.S.N. e quelle svolte dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, al fine di completare la loro esperienza professionale;
- che è interesse delle Aziende Sanitarie acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con le Università, che possono garantire un miglioramento delle prestazioni sanitarie;
Visto il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, che al titolo VI regolamenta la formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Dato atto il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Perugia, ha chiesto la disponibilità ad accogliere il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxx, medico in formazione specialistica presso la citata Scuola, per lo svolgimento di attività di tirocinio presso l’A.O.U. Xxxxx;
Preso atto che il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Responsabile della SOC Neurologia pediatrica dell’A.O.U. Xxxxx, ha espresso il proprio parere favorevole ad accogliere il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx’Isola presso la citata Struttura;
Visto lo schema di convenzione che regola nello specifico la frequenza del Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxx nel periodo concordato 01.01.2023 – 01.04.2023 (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale);
Dato atto che ai sensi dell’art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l’A.O.U. Xxxxx garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni;
Considerato che la quantificazione del premio INAIL per la copertura del rischio infortuni avviene l’anno successivo rispetto all’anno di frequenza dello specializzando e che, pertanto, è necessario procedere alla stima dei costi del corrente anno sulla base dei parametri dell’anno 2021;
Rilevato che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento al relativo fattore produttivo, è stato previsto dal Responsabile del Procedimento anche con il supporto del Gestore dei Fabbisogni nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05.06.2018;
Accertata quindi la necessità ed urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l’avvio della formazione alla data concordata;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in parte narrativa che espressamente si richiama,
1. Di autorizzare la stipula con l’Università degli Studi di Perugia della convenzione per attività formativa del Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxx, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria, secondo lo schema allegato 1 al presente provvedimento;
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l’A.O.U. Xxxxx garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni il cui costo ammonta alla somma presunta di € 34,59 stimata sulla base dei parametri dell’anno 2021 da imputare al Bilancio 2022 con specifico atto successivo in considerazione dei parametri dell’anno 2022;
3. Di dare atto che l’A.O.U. Xxxxx risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dal medico in formazione specialistica nell’ambito delle attività oggetto della formazione stessa;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T.
n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx, oltre che sul portale amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ INTEGRATIVE PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI EXTRA RETE FORMATIVA DEGLI SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA
TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, con sede legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx x.0, Xxxxxxx, codice fiscale 00448820548, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx di Pianella, nato a Pescara il 13/09/1959;
E
L’ AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA XXXXX, con xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00 xx Xxxxxxx, codice fiscale 02175680483, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentata dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Montevarchi (AR) il 26/09/1965 VISTI
• il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;
• il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
• l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce “le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all’inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche”;
• il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 04/02/2015 concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
• il D.I. n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il quale dispone che le scuole di specializzazione possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l’attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
• il Regolamento per le Scuole di Specializzazione mediche, emanato con D.R. n.331 del 07/05/2020 il quale ha stabilito, tra l’altro, la modalità da seguire per la trasmissione della certificazione mensile attestante la frequenza del medico in formazione specialistica presso la Struttura ospitante
CONSIDERATO CHE
• ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l’attività formativa professionalizzante e per i
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tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
• il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato con decreto ministeriale n. 2508 del 25 settembre 2017 e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 – Medico in Formazione Specialistica
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica in Pediatria, il dottor Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxx, nato a *** il *** e residente a *** alla via ***, n. **, cell *** mail ***, codice fiscale *** (d’ora in poi chiamato “medico in formazione specialistica”).
Art. 3 - Durata
L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/01/2023 al 01/04/2023; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le parti e accettazione del medico in formazione specialistica.
Il medico in formazione specialistica, così come previsto dalla normativa vigente, non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di specializzazione a cui è iscritto.
Art. 4 - Xxxxxx e tempi
Il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della S.O.C. Neurologia Pediatrica, tutor aziendale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, con orario di accesso da concordare con il tutor.
Art. 5 - Obiettivi e modalità
Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica svolge le attività indicate nel programma formativo.
Art. 6 - Natura giuridica del rapporto
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L’attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro.
In nessun caso l’attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.
La frequenza del tirocinante è finalizzata al completamento delle attività richieste per la formazione degli specializzandi e ne rappresenta parte integrante.
Art. 7 - Accertamento frequenza
L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Copia degli orari vistati dal tutore dovranno essere altresì trasmessi a cura del medico in formazione al seguente indirizzo mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx.
Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell’attività di tirocinio
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.
Art. 9 - Tutela assicurativa
Così come previsto dall’art. 41, comma 3, del D. Lgs 368/99, il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Il soggetto ospitante, inoltre, risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi da medici in formazione specialistica nell’ambito delle attività oggetto della formazione stessa.
L’Università provvede alla copertura dei rischi derivanti da infortuni non connessi all’attività assistenziale del medico in formazione specialistica.
Art. 10 – Sicurezza
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture del soggetto ospitante ed è esposto a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.
Al riguardo il datore di lavoro del soggetto ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del soggetto ospitante.
Si precisa che la formazione sulla sicurezza generale e specifica per la mansione svolta è a carico del soggetto ospitante.
Resta inteso che l’attività svolta dal medico in formazione specialistica presso il soggetto ospitante si configura come prestazione svolta sotto la responsabilità dei soggetti con posizione di garanzia
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in materia di sicurezza sul lavoro competenti per le attività effettivamente svolte (Dirigenti e/o Preposti), i quali danno assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché di quanto disposto dal D. Lgs. n. 241/2000 e dal D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i., in materia di radiazioni ionizzanti, ove applicabili.
Art. 11 - Sorveglianza Sanitaria
L’avvio della frequenza presso il soggetto ospitante è subordinato all’avvenuta validazione, da parte del medico competente del soggetto ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione, da produrre unitamente a certificati vaccinali per epatite B e morbillo-parotite- rosolia-varicella, nonché Ig G per questi agenti virali e Test Mantoux o Quantiferon non antecedente a 3 mesi. Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dal soggetto ospitante per il rilascio del nulla osta in oggetto, il medico in formazione specialistica potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.
Il medico in formazione specialistica si impegna ad esibire all’ufficio tutela salute della Direzione Medica del soggetto ospitante (xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx) il certificato di idoneità sanitaria prima dell’avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.
Art. 12 - Verifica della corretta applicazione della convenzione
Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.
Art. 13 - Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all’esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:
- per l’Università degli studi di Perugia (xxxx://xxx.xxxxx.xx/);
- per l’Azienda sul sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx (xxx.xxxxx.xx).
Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Le parti dichiarano che i dati personali del medico in formazione specialistica raccolti nel corso dell’esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.
Il medico in formazione specialistica è autorizzato dal soggetto ospitante al trattamento dei dati per l’intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In
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particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell’attività svolta presso la struttura ospitante. Il medico in formazione specialistica è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.
Art. 14 - Obblighi del medico in formazione specialistica
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4 e rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Il medico in formazione specialistica è tenuto all’osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti del soggetto ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.
Il medico in formazione specialistica è tenuto inoltre al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).
Art. 15 - Elezione di domicilio e foro di competenza
Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:
- Università degli Studi di Perugia, in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx x.0, Xxxxxxx.
- Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx, in xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, Xxxxxxx.
È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l’eventuale cambio di domicilio.
Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in merito all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo xxxxxxx fra le Parti a titolo transattivo.
Art. 16 - Durata
La presente convenzione ha durata pari al periodo di formazione del medico in formazione specialistica presso il soggetto ospitante. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera.
Art. 17 - Spese di bollo
L’imposta di bollo, dovuta ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I – Allegato A del D.P.R. 642/1972- sarà assolta dall’Università degli Studi di Perugia mediante marche da bollo identificativo n. 01210280476791 del 06.10.2022 e n. 01210280475734 del 12.11.2022 rispettivamente dell’importo di € 16,00. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986 e le spese sono a carico della parte richiedente.
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Art. 18 - Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università.
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA PERUGIA
Il Direttore
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx di Pianella)
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Dr. Xxxxxxx XXXXXXXX)
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