LOTTO 5 CAPITOLATO SPECIALE
LOTTO 5 CAPITOLATO SPECIALE
COPERTURA ASSICURATIVA RCA
Polizza RCA n° …………..
Tra: A.Am.P.S. – Azienda Ambientale Pubblico Servizio SpA Partita I.V.A./C.F.: 01168310496
con sede in : Via dell’artigianato, 39/B
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
POLIZZA RCA Numero ………….
Contraente : A.Am.P.S. – Azienda Ambientale Pubblico Servizio SpA
Assicurato : Come da condizioni di polizza
Sede Legale : Via dell’artigianato, 39/B
Broker : Xxxxxx Italia S.p.A./Assiteca S.p.a. Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 30/06/2018 Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 30/06/2021
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Amministrazione o Ente: l’Ente contraente assicurato dalla polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicurazione;
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;
Attività dell’Amministrazione: L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o de- legate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, con- nesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa né eccettuata e comun- que svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate rac- comandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;
Broker: il Broker vigente Xxxxxx Italia Spa/ Assiteca Spa;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatricolazione dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edi- zione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e’ parziale;
Degrado: il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrez- zature e strumentazioni fisse;
Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supple- mento al prezzo base di listino.
Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareg- giate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;
Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attività di terzi.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2018, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2021, con scadenze annuali intermedie al 30 giungo di ciascun anno, e con espressa esclu- sione del tacito rinnovo.
Inoltre, alla scadenza del contratto è prevista una facoltà di proroga tecnica dell’assicurazione, dietro espressa richiesta del Contraente, che la Società è tenuta a concedere, per un periodo non superiore ad ulteriori 4 (quattro) mesi, da notificare all’Impresa da parte del Contraente entro 15 giorni dal termine del contratto.
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale inter- media mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall’una all’altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richie- dere un la proroga dell’assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Al Broker verranno retrocesse dall’Impresa o dall’Agenzia mandataria dell’Impresa, provvigioni pari al 4% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio com- prese.
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.
Art. 4: Pagamento del premio e termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio spettantele entro i 90 giorni successivi all'effetto dell’assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.
Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme re- stando le scadenze contrattuali convenute.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle even- tuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa
A. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell’art. Oggetto dell’Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettantele per somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:
1) nei confronti del Contraente: in qualunque caso le competa, salvo i casi in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che possono determinare il diritto all’azione di rivalsa;
2) nei confronti del conducente, salvo il caso in cui:
- non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- il veicolo sia guidato in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi della normativa vigente.
B. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo – oggetto dell’assicurazione - si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l’Amministrazione ab- bia concesso in uso il veicolo.
Art. 6: Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 7: Informativa sui sinistri
La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi pima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato
dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale (Excel o equipollente), che com- prendano i seguenti indispensabili elementi:
a. n° di riferimento o repertoriazione attribuito dalla Compagnia;
b. data dell’evento;
c. indicazione dell’Amministrazione interessata dal danno, ovvero l’Ente assicurato riportato in cia- scuna scheda attuativa;
d. nominativo del danneggiato e\o controparte interessata (se del caso);
e. stato del sinistro (ovvero l’indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
f. importo liquidato e/o riservato.
Art. 8: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici compo- nenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associa-
zione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che prov- vederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 9: Riparto di coassicurazione e delega (NON OPERANTE)
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Ri- parto”.
Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni re- sponsabilità solidale.
Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicura- trice Delegataria e del Contraente.
Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Com- pagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
Con la firma della presente polizza o dell’offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i suc- cessivi documenti anche per le coassicuratrici.
⇒ Compagnia … Quota … % - Delegataria
⇒ Compagnia … Quota … %
⇒ Compagnia … Quota … %
Art. 10: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 11: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qual- siasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fi- scale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora pre- visto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 12: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associa- zione temporanea di imprese (se esistente) o alla coassicurazione (se esistente).
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 13: Beni assicurati
I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione, e riportati nell’allegato Elenco Veicoli As- sicurati.
Art. 14: Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:
A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:
1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle per- sone trasportate dal veicolo;
compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005 (cd. risarcimento diretto).
B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, limitatamente ai veicoli per i quali nell’elenco allegato e’ indicato il valore da assicurare e la garanzia da prestare, definiti garanzie A.R.D. (auto rischi diversi):
1. incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimenta- zione;
2. furto o tentato furto, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all’interno del veicolo, rapina e/o estorsione;
3. xxxx xxxxxxxxx e/o eventi socio politici
4. eventi atmosferici e naturali
5. xxxxx (intendendosi per tale la collisione con altri veicoli, l’urto contro qualsiasi ostacolo fisso o non, il ribaltamento, l’uscita di strada e comunque ogni altro danno materiale subito dal vei- colo assicurato per effetto di ogni altra causa fortuita e violenta derivante dalla circolazione stradale).
C) il ricorso terzi;
D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione:
1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiu- sura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto, fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per evento;
2. a seguito dell’attivazione dell’airbag per incidente da circolazione oppure per cause acciden- tali, fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per evento;
3. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per evento;
4. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di incidente, guasto, o comunque di un sinistro tutelato dalla presente polizza, fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per evento;
5. qualora l’ Amministrazione perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Società garantisce, fino alla concorrenza di Euro
500,00, le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo, nonché la quota parte dell’importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell’evento e la scadenza di validità in vigore.
Art. 15: Tutela giudiziaria (garanzia non operante)
La presente garanzia è valida per i veicoli assicurati per i quali sia espressamente richiamata e indicata nell’allegato Elenco Veicoli Assicurati.
La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per sinistro, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente assicurato e/o al conducente (se au- torizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:
- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell’art. 1917 CC;
La garanzia comprende:
1) le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudi- ziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
2) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
3) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravven- zione, conseguenti all’uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacita- zione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’Ente;
4) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall’Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla con- correnza di Euro 1.000,00 per sinistro;
5) a condizione che la causa sia stata autorizzata dall’Impresa, le spese processuali a carico dell’as- sicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l’assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch’essa autorizzata dall’Impresa.
La garanzia di cui al presente articolo non comprende:
1) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
2) le spese di giustizia penale;
3) gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
4) le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall’Art. 149 del D. Lgs. 209/05;
L’assicurazione di cui al presente articolo non è operante:
- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dall’Impresa per conto della Compagnia del responsabile, in applicazione della normativa sul risarcimento diretto DPR N° 254/06, in attua- zione degli Artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/05;
- se il veicolo assicurato non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l’Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di sostanze
stupefacenti, o di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’Assicuratore R.C. Auto del veicolo as- sicurato.
Art. 16: Estensioni della garanzia
L’assicurazione, nell’ambito del massimale della garanzia RCAauto, comprende i danni:
◊ causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
◊ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
◊ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
◊ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
◊ conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non;
◊ causati dalla circolazione di autobus adibiti a utilizzo e trasporto con percorso limitato, qualora, a titolo occasionale, effettuino trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circo- lazione;
◊ per la responsabilità civile del Contraente, compresi i suoi operatori, per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e vice-
versa, eseguite con e senza l’impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti il veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;
e comprende altresì, nell’ambito del valore assicurato per la garanzia A.R.D., i danni:
◊ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo;
Art. 17: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione
L’ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:
a) per i danni di cui alla lettera A) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, la somma che l’Assicurato deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dei seguenti importi per sinistro:
- euro 10.000.000,00 (diecimilioni) complessivi, con il limite di € 10.000.000,00 per persona, ed il limite di € 10.000.000,00 per danni a cose, per ogni veicolo assicurato.
Resta inteso che relativamente ai danni sopra indicati, qualora i massimali previsti per danni a per- sone e per danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua dovrà essere utilizzata dalla Società per for- nire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo che costituisce in ogni caso il massimo esborso a carico della compagnia assicurativa per ciascun sinistro.
b) per i danni di cui alla lettera B) dell’Oggetto dell’assicurazione, fino alla concorrenza dell’importo riportato nell’allegato Elenco Veicoli Assicurati, o fino alla concorrenza del valore comunicato successivamente dal Contraente, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
◊ in caso di danno parziale, il risarcimento sarà pari alle spese effettivamente sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, fino alla concor- renza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo
interessato, e con applicazione del degrado d’uso per l’importo del danno eccedente tale percen- tuale.
◊ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore com- merciale dello stesso al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero; in caso di perdita totale del veicolo avvenuta nei 12 mesi successivi alla sua immatricolazione, verrà riconosciuto
un risarcimento pari al valore a nuovo del veicolo, comprensivo di eventuali accessori, installa- zione e di imposta del valore aggiunto (IVA).
Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 10% (dieciprocento) di quest’ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l’applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull’eccedenza.
c) per i danni di cui alle lettere C) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, fino alla concorrenza di € 3.000.000,00 per sinistro.
d) per le spese di cui alla lettera D) dell’Oggetto dell’assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza di quanto sopra indicato per ogni specifica garanzia.
In nessun caso la Società pagherà somme superiori alla somma assicurata per ciascun veicolo in- teressato dal sinistro.
Art. 18: Ammontare del premio garanzie complementari.
Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno e conveniente, l’appli- cazione delle garanzie accessorie e complementari di cui all’Articolo 14 - Oggetto dell’assicurazione
– lett.B) e lett.D) e di cui all’art. 15 – tutela giudiziaria - ai veicoli precisati, si conviene che il computo del premio per le predette garanzie è determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell’elenco allegato, o comunicato successivamente alla Società, al tasso lordo ‰ previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia. Pertanto, qui di seguito si esplicita distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate ga- ranzie, la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commer- ciale del veicolo da assicurare.
Incen- dio | Furto | Eventi. Socio-p. | Ev. At- mosf e natu- rali | Kasko | Garan- zie art.14, lett.D | Tutela Legale Art 15 | |
Autovetture | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ||
Autopromiscui | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ||
Autocarri e relativi rimorchi | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ||
Autoveicoli uso speciale e rela- tivi rimorchi | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ||
Autobus uso privato | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ||
Motocarri | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ||
Ciclomotori | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ||
Motocicli | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ||
Macchine operatrici | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ||
Macchine agricole | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 19: Validità territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repub- blica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali e’ previsto il rilascio della Carta Verde.
Art. 20: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni
L’indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:
◊ marca e modello
◊ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
◊ tipo veicolo
◊ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
◊ tipo di alimentazione
◊ anno di 1’ immatricolazione
◊ valore assicurato
◊ tariffa applicata e classe di merito
◊ data di inclusione ed eventuale data di esclusione
oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.
Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa e’ automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.
In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l’Amministrazione ne darà comunicazione alla Società, anche per il tramite del broker, a mezzo fax o mediante posta elettronica, e la Società si impegna:
- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione;
- in caso di inclusione, a far pervenire direttamente all’Amministrazione il contrassegno/certificato di assicurazione entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione di variazione.
In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo stesso ovvero sua rottamazione, e conseguente sua sostituzione con altro veicolo, l’applicazione e’ resa valida per tale altro veicolo che conserverà per- tanto la classe di merito del veicolo sostituito.
Il mantenimento della classe di merito del veicolo escluso dalla garanzia a favore di quello incluso in polizza, potrà avvenire unicamente nel caso in cui :
- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengano al medesimo settore tariffario,
- l’esclusione e l’inclusione avvengano contestualmente, intendendosi per tali le inclusioni e le esclusioni avvenute nell’arco di un periodo non superiore a 7 giorni.
Qualora l’Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 21: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni ne e’ venuto a conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si e’ verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la piu’ ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alla lettera B) dell’Oggetto dell’assicurazione, e solo nel caso di danni procurati da atti dolosi di terzi, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.
La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva co- municazione che dovesse pervenire.
Art. 22: Gestione delle vertenze dei danni
In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell’Oggetto dell’assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali
azioni promosse contro l’Amministrazione e’ assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che e’ tenuta a prestare la propria collaborazione.
Il legale sarà scelto dalla Società, con l’assenso dell’Amministrazione.
Qualora l’interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
Art. 23: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell’Oggetto dell’assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
In caso di danno da furto e/o rapina l’assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l’assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell’indagine preliminare per l’evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l’indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali de- correnti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’even- tuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
Qualora la somma assicurata riferita alle garanzie dei cui alla lettera B) comprenda e sia addizionata del valore di impianti, dispositivi in genere ed eventuali altre attrezzature inerenti l’uso a cui il veicolo è destinato, la Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dai veicoli assicurati, compresi accessori, accessori aggiuntivi, apparecchi audio-fono-visivi e dispositivi e attrezzature in genere installate sul veicolo, in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
Le garanzie tutte di polizza sono prestate senza applicazione di franchigia alcuna.
Art. 24: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie
Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell’Oggetto dell’assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dall’Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest’ultima una proposta di indennizzo.
Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle con- seguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.
I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.
Art. 25: Costituzione del premio e regolazione annuale
Per le garanzie di cui alla lettera A) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, il premio è costituito dall’ap- plicazione della forma tariffaria offerta dalla Società – tariffa bonus/malus, tariffa fissa con franchigia
– secondo quanto indicato nell’allegato “Elenco Mezzi AAMPS SpA.
Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso pro-mille con- venuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario o complessivo convenuto.
Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le an- nualità successive, aggiornati nei termini di cui all’art. Impostazione del contratto – Inclusioni e esclu- sioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Garanzia | N° veicoli assicurati | Premio annuo |
RCA | 144 | |
Incendio | 58 | |
Furto | 58 | |
Eventi atmosferici | - | |
Eventi socio-p.\dolosi | - | |
Garanzie accessorie (art.14, D) | 144 | |
Tutela Giudiziaria (art.15) | Non operante | |
Totale premio netto | ||
S.S.N. | ||
Imposte | ||
Totale premio annuo |