CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI ITALSACCI S.P.A.
CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI ITALSACCI S.P.A.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO E VARIANTI 3
5. OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE 5
6. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 5
7. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORI E/O DI SERVIZI 9
8. OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 12
9. RAPPRESENTANTI DELLE PARTI 12
10. PERSONALE DELL’APPALTATORE 14
12. DIVIETO DI ESEGUIRE LAVORI PER CONTO PROPRIO O DI TERZI 17
15. CONTABILIZZAZIONE LAVORI E/O SERVIZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI E PENALI 20
18. DICHIARAZIONE ANTIMAFIA 23
Italsacci S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxx, Xxxxxx
Tel. x00 000 000 000
Partita Iva 13643901005 REA C.C.I.A.A. di Bergamo 441482 Capitale Sociale Euro 40.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale 13643901005
xxx00xxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. Le presenti Condizioni Generali (di seguito “XX.XX.”), si applicano ad ogni singolo contratto d’appalto (di seguito il “Contratto”) concluso tra Italsacci S.p.A. (di seguito, anche, “la Committente”) ed un ”Appaltatore”, di seguito, anche, “le Parti”, per l’acquisizione di lavori (di seguito ”Lavori”) e/o di servizi (di seguito “Servizi”).
1.2. In particolare, formano parte integrante ed essenziale di ogni singolo Contratto:
- l’Ordine d’Acquisto (di seguito “OdA”) nel quale vengono specificati gli elementi essenziali del Contratto (individuazione delle parti, oggetto, durata, corrispettivi, ecc.) e le eventuali pattuizioni speciali;
- le XX.XX.;
- l’Allegato 1 (Rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto d’opera o di somministrazione in materia di sicurezza sul lavoro);
- l’Allegato 2 (Documento sulla valutazione dei rischi interferenti).
1.3. Qualunque deroga o modifica alle XX.XX. proposta dalle Parti sarà valida solo se fatta per iscritto e accettata con la medesima forma dalle Parti e sarà applicata unicamente al Contratto per il quale è stata proposta, restando esclusa la possibilità che l’eccezione possa essere estesa ad altri Contratti in corso o che verranno eventualmente stipulati successivamente con il medesimo Appaltatore.
1.4. Si precisa che in caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto nelle XX.XX. e nel Contratto, prevale quanto presente nel Contratto.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO E VARIANTI
2.1. Oggetto del Contratto sono i Lavori e/o i Servizi espressamente indicati nell’OdA (e relativi allegati) da effettuarsi nelle aree di lavoro (di seguito Sito) collocate all’interno delle aree e loro pertinenze (di seguito l’Impianto) in disponibilità della Committente.
2.2. I Lavori e/o i Servizi dovranno venire eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei progetti e delle specifiche di esecuzione eventualmente allegati all’OdA. Sono in ogni caso compresi nell’oggetto del Contratto e dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore, a proprie cura e spese, tutte le opere e gli interventi da realizzare, i documenti da produrre, i materiali da fornire, i servizi da prestare ed ogni altra attività, anche se non specificamente indicata nell’OdA, in quanto necessaria affinché quanto appaltato sia eseguito e realizzato a regola d'arte, in conformità a tutte le applicabili prescrizioni di legge e le regolamentazioni tecnico/procedurali.
2.3. Qualora, durante l’esecuzione del Contratto, la Committente dovesse rilevare la necessità di apportare sostanziali modifiche a quanto appaltato, l'Appaltatore dovrà provvedere con manodopera qualificata ed idonea e con i mezzi necessari all'attuazione delle modifiche sopracitate senza che ciò possa dar luogo a riserva alcuna o a richiesta di particolari compensi in aggiunta agli importi che saranno stati preventivamente pattuiti tra le Parti per dette modifiche. L'Appaltatore ha diritto di esigere che ordini, prescrizioni tecniche od eventuali modifiche ai programmi od alle disposizioni originariamente date vengano comunicate per iscritto.
2.4. Eventuali Lavori e/o Servizi aggiuntivi verranno invece di volta in volta specificati dalla Committente, Lavori e/o Servizi aggiuntivi per i quali l’Appaltatore dovrà presentare offerta che formerà oggetto di specifiche trattative.
2.5. La Committente si riserva la facoltà di stralciare dal Contratto alcune opere o categorie di opere, restando inteso che, in tal caso, l'Appaltatore non solo non avrà nulla a pretendere né a titolo di indennizzo né a titolo di mancato guadagno, ma, ne conseguirà una proporzionale riduzione del corrispettivo originariamente pattuito.
2.6. Eventuali varianti e/o modifiche che l'Appaltatore intendesse apportare diverranno esecutive solo dopo esplicita approvazione da parte della Committente. Le varianti e/o modifiche eseguite dall'Appaltatore senza esplicita approvazione scritta da parte della Committente non potranno essere ricompensate e rimarranno a carico dell'Appaltatore stesso, fatto salvo, se richiesto dalla Committente, l'eventuale ripristino a cura e spese dell’Appaltatore oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti dalla Committente.
3. DURATA ED EFFICACIA
3.1. Durata ed efficacia delle XX.XX.: le presenti XX.XX. sono valide ed efficaci dalla data del perfezionamento del relativo Contratto e fino a loro nuova emissione.
3.4. Le decorrenze di cui ai p.ti 3.2 e 3.3 verranno specificate nel relativo OdA.
3.5. Non è ammessa la tacita proroga e della rinnovazione automatica del Contratto.
4. CORRISPETTIVI
4.1. I Lavori e/o i Servizi oggetto del Contratto verranno remunerati dalla Committente a misura o a forfait con l'applicazione dei prezzi indicati nell’OdA. Essi si intendono, al netto delle imposte di legge, omnicomprensivi (spese di trasporto, di viaggio, di vitto e di alloggio, oneri della sicurezza, ecc.), salvo che sia diversamente previsto nell’OdA.
4.2. Per la contabilizzazione degli importi a misura ci si avvarrà delle rilevazioni eseguite in contradditorio, computate con i prezzi delle relative attività. Per la contabilizzazione degli importi a forfait, verrà definito un avanzamento dei Lavori e/o dei Servizi, la cui unità di misura verrà espressa in percentuale.
4.3. I prezzi concordati si intendono fissi e non revisionabili a tutti gli effetti per tutta la durata del Contratto e l'Appaltatore dichiara di accettarli espressamente a tutto suo rischio in base a suoi calcoli di convenienza. Conseguentemente l'Appaltatore dichiara di accettare che nessun pagamento addizionale o adeguamento dei prezzi gli debba venir riconosciuto in relazione a condizioni o eventi di qualsivoglia natura, anche imprevisti od imprevedibili, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi mutamento delle prescrizioni di legge, delle regolamentazioni tecniche, procedurali, di sicurezza e/o di qualsiasi altra circostanza prevista dall'art. 1660 c.c. o dall'art. 1664, primo comma, c.c.. Resta comunque espressamente esclusa l'applicazione al Contratto degli artt. 1467, 1660 e 1664, primo comma, c.c.
4.4. Si considerano in ogni caso remunerati dai prezzi:
a) ogni prestazione di qualunque natura ed entità che debba essere eseguita dall'Appaltatore in forza del Contratto;
b) l'effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, sperimentazioni e prove che dovessero rendersi necessari per l'esecuzione del Lavori e/o dei Servizi in conformità al Contratto, alle prescrizioni di legge ed alle regolamentazioni tecnico/procedurali applicabili ai Lavori e/o ai Servizi;
c) ogni altra prestazione che l'Appaltatore debba eseguire.
4.5. L'Appaltatore, a seguito di sopralluogo sui luoghi dove andrà ad operare, da atto fin d'ora di conoscere le condizioni in cui opererà, sia per la presenza degli impianti della Committente, sia per il contesto ambientale esterno.
5. OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE
5.1. Saranno in genere a carico della Committente: (I) la consegna all’Appaltatore del Sito secondo le modalità previste dalle procedure operative vigenti nell’ambito dell’Impianto; (II) la consegna, ove previsto, di un'area libera che sarà utilizzata dall'Appaltatore per le baracche, i macchinari, le attrezzature e i depositi (inclusi i depositi provvisori dei materiali o macchinari per la loro migliore conservazione e utilizzazione), e per ogni altro impianto da utilizzarsi per allestire le aree di lavoro; (III) gli oneri per tecnici di ditte fornitrici di materiali o macchinari forniti dalla Committente o lavorazioni particolari e specialistiche non previste dal Contratto; (IV) la fornitura di acqua industriale e di energia elettrica, limitatamente ai fabbisogni del cantiere, da consegnare in punti fissi all'interno del medesimo, restando a carico dell'Appaltatore ogni successiva derivazione, apparecchiature di protezione, ecc. Si precisa che eventuali interruzioni di tali forniture per cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla Committente non potranno dar luogo a nessun tipo di risarcimento; (V) la conferma, prima dell'inizio dei Lavori e/o dei Servizi, dei propri rappresentanti; (VI) qualora richieda all'Appaltatore di apportare varianti, impartire per iscritto all'Appaltatore tutte le istruzioni e prescrizioni necessarie e/o opportune per l'esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi; (VII) la comunicazione in tempo utile all'Appaltatore della data di inizio delle operazioni di verifica della regolare esecuzione dei lavori, invitandolo ad intervenire.
6. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
6.1. L’Appaltatore si obbliga per l’intero periodo di durata del Contratto, ad eseguire la prestazione oggetto del Contratto stesso secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti facenti parte del Contratto e si impegna, inoltre, a garantire alla Committente che tutte le attività saranno svolte secondo le prescrizioni di legge, la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche disponibili, a regola d’arte e avvalendosi di personale qualificato e idoneo all’espletamento delle attività. L'Appaltatore sarà autonomo e responsabile per tutto quanto attiene modi, tempi, mezzi ed attrezzature relativi ai Lavori e/o ai Servizi oggetto del Contratto.
6.2. In particolare, l’Appaltatore si impegna a:
a) comunicare tempestivamente alla Committente ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse in merito alla titolarità dell’azienda dell’Appaltatore (qualora quest’ultimo sia un imprenditore individuale o una società di persone), ovvero in caso di modificazione del controllo societario (qualora l’Appaltatore sia una società di capitali), ovvero in caso di cessione da parte dell’Appaltatore dell’azienda o del ramo d’azienda relativo alle prestazioni di cui al Contratto;
b) consegnare alla Committente ogniqualvolta da quest’ultima richiesto: b1) la dichiarazione etica;
b2) la dichiarazione antimafia di cui al successivo art.18;
b3) l’indicazione degli addetti al Contratto e la relativa attestazione della regolarità assicurativa, retributiva e contributiva. Non è ammesso comprovare la regolarità tramite dichiarazioni sostitutive di cui all’art.47 del D.P.R. 445/2000;
b4) gli eventuali titoli autorizzativi necessari per lo svolgimento della/e propria/e attività;
b5) la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art.26 del Dlgs.81/2008;
b6) le certificazioni ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276 e s.m.i. per attività svolte all’interno di “spazi confinati”.
c) informare immediatamente la Committente qualora, durante l’esecuzione del Contratto, non sia più in condizione di produrre quanto previsto ai punti 6.2 a), c3) e c4);
d) informare la Committente dell’avvio, nei suoi confronti, di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, ecc.). In tali casi la Committente si riserva la facoltà di immediatamente risolvere il Contratto, con spese a carico dell’Appaltatore..
6.3. L’Appaltatore si obbliga inoltre, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a:
a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nel completo rispetto dello stesso, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi e oneri;
b) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto senza interruzioni/sospensione della propria attività, senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa della Committente e/o di terzi;
c) gestire la manodopera, i mezzi e le attrezzature di lavoro, i trasporti, i Servizi accessori o quant’altro possa occorrere per eseguire i Lavori e/o i Servizi e consegnarli ultimati a regola d’arte. In particolare sono a carico dell’Appaltatore l’organizzazione e l’attrezzatura del cantiere di lavoro con i macchinari ed i mezzi d’opera occorrenti all’esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi secondo i criteri della migliore tecnica moderna;
d) curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l’espletamento delle attività oggetto del Contratto, ad eccezione di quelle che la legge pone espressamente ad esclusivo carico della Committente, peri quali, comunque, l’Appaltatore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione;
e) curare, in particolare, tutte le pratiche amministrative per la regolare gestione del cantiere avendo cura di non condizionare, di norma, la continuità e la sicurezza dell’attività produttiva della Committente (dando immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che in qualunque modo interferisca o possa interferire sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto). L’Appaltatore provvederà, in particolare, agli adempimenti di sua competenza relativi al Decreto 22 gennaio 2008 n.37 e successive modifiche, alla legge 05.11.71 n.1086 nonché alla nomina del Direttore Lavori per le opere soggette alla legge 02.02.74 n.64 e al
D.P.R. n.380 del 2001 e sue successive modifiche ed integrazioni;
f) assumere la Direzione dei Lavori, la sorveglianza e l’assistenza tecnica necessarie per il buon andamento dei Lavori e/o dei Servizi. Si precisa a questo proposito che, in tutti i casi in cui durante l’esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi sarà presente un tecnico delle ditte fornitrici di macchinari, impianti o strutture, ancorchè l’onere di tale prestazione sia previsto a carico della Committente, rimangono comunque a carico dell’Appaltatore, la responsabilità dell’organizzazione del cantiere (con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche) e quella della corretta realizzazione dei Lavori e/o dei Servizi;
g) adottare ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei Lavori e/o dei Servizi da eseguire e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai Lavori e/o dai Servizi in oggetto secondo quanto previsto dalle specifiche norme. In particolare l’Appaltatore sarà considerato produttore di qualsiasi rifiuto derivante dall’espletamento delle attività appaltate e, in quanto tale, sarà tenuto ad avvalersi di soggetti in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, che ad ottemperare ad ogni obbligo di legge in tema di produzione e gestione dei rifiuti stessi, sollevando sin d’ora la Committente da ogni onere, obbligo o responsabilità al riguardo.
A tal fine la Committente, qualora lo riterrà necessario, concederà temporaneamente in comodato d’uso gratuito all’Appaltatore un’area contigua al cantiere affinchè la stessa sia utilizzata, nel pieno rispetto delle norme tecniche e alle disposizioni che disciplinano tale deposito ed, in particolare, delle previsioni di cui all’art.1183 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/06, quale deposito temporaneo dei rifiuti generati dalle attività appaltate, area che dovrà essere restituita al termine di tale uso.
In caso di non corretto smaltimento di ogni e qualsiasi genere di rifiuto, l’Appaltatore assume sin d’ora, a proprie totali cure e spese, ogni onere derivante dal ripristino dei luoghi a regola d’arte ed in conformità alle normative vigenti in materia;
h) osservare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le leggi, regolamenti ed accordi collettivi riguardanti il trattamento economico-normativo, le assicurazioni sociali e la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fermo restando che sono a carico dello stesso Appaltatore i relativi oneri e responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti in materia;
i) adempiere regolarmente agli oneri sindacali, retributivi, assicurativi e previdenziali in vigore durante l’esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed ai contratti collettivi di lavoro applicabili, manlevando e tenendo indenne la Committente da ogni responsabilità al riguardo. Per la manodopera da impiegare in Lavori e/o in Servizi che richiedano, in base alla normativa in vigore, o alle disposizioni del Contratto, il possesso di una specifica qualificazione od attribuzione professionale, l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati;
j) presentare alla Committente, ogniqualvolta richiesto dalla stessa, tutta la documentazione attestante la regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici, così come previsto dalla Legge n.266/2002 e dal D.Lgs. n.276/2003 e s.m.i., precisandosi che, in occasione delle verifiche contributive, in caso di trattamento dei dati personali secondo il vigente Codice della Privacy (art.4 D.Lgs.196/03), il Responsabile dei Servizi Amministrativi di unità produttiva è la persona incaricata dalla Committente quale titolare dei dati personali per il trattamento degli stessi e per i chiarimenti che l’Appaltatore riterrà più opportuni;
k) osservare, per l’assunzione della manodopera occorrente per la realizzazione dei lavori e/o de Servizi, le leggi, i regolamenti e le norme in vigore;
l) dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che in qualunque modo interferisca o possa interferire sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
m) impegnarsi a dare immediata comunicazione telefonica e, entro 2 giorni lavorativi successivi all’evento, comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause, oltre che a tenere il Committente informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti;
n) adottare, nell’esecuzione delle prestazioni, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto (ad esempio subappaltatori);
o) effettuare la sorveglianza e l'assistenza tecnica necessarie per il buon andamento dei lavori. In tutti i casi in cui durante l'esecuzione dei lavori sarà presente un tecnico delle ditte fornitrici di macchinari, impianti o strutture, ancorché l'onere di tale prestazione sia previsto a carico della Committente, rimangono comunque a carico dell'Appaltatore la responsabilità dell'organizzazione del cantiere, (con particolare riguardo per le norme antinfortunistiche) e quella della corretta realizzazione dei quanto oggetto di appalto;
p) provvedere alla fornitura dei materiali, siano essi prodotti elementari che semilavorati, di qualità corrispondente alle specifiche del progetto o, in mancanza di queste, della migliore qualità reperibile sul mercato e comunque conformi a tutte le prescrizioni di legge o alle norme UNI correlative. Laddove siano previste prove obbligatorie per certificare la qualità dei materiali o dei manufatti da questi costituiti, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Committente i relativi certificati di collaudo. La carenza di specifiche prescrizioni di progetto subordina l'accettazione dei materiali all'approvazione della Direzione Lavori, cui dovranno essere sottoposte le richieste campionature, la quale potrà comunque ordinare l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali ritenuti non idonei sia per prescrizioni di capitolato o di progetto sia per mancata conformità alle campionature medesime;
q) non usare attrezzature di proprietà della Committente. In via del tutto eccezionale, la Committente può derogare, per imprescindibili ragioni produttive, al divieto di cedere all'Appaltatore o a suoi dipendenti, a qualsiasi titolo, proprie macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali; in questo caso la cessione dovrà avvenire su espressa e motivata richiesta scritta dell'Appaltatore e la consegna dovrà essere attestata mediante apposito verbale sottoscritto dell'Appaltatore con il quale questo dichiara di aver verificato il perfetto stato delle attrezzature e dotazioni richieste, individuando altresì il proprio personale adeguatamente formato/addestrato all’utilizzo delle stesse attrezzature. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a manlevare la Committente da ogni responsabilità per qualunque danno a terzi conseguente all'uso delle suddette attrezzature e dotazioni; inoltre, l'Appaltatore risponde di ogni danno derivante alla Committente, in qualunque modo connesso all'uso delle suddette attrezzature e dotazioni;
r) segnalare immediatamente al momento della loro presa in consegna eventuali difetti di fabbricazione o danni sui materiali forniti dalla Committente;
s) utilizzare materiali, componenti ed apparecchiature (su indicazione della Committente) di prima qualità, realizzate secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia; tutte le apparecchiature fornite dovranno inoltre avere conformità UE. In particolare, per Lavori e/o Servizi eseguiti in vicinanza di appareecchiature o linee elettriche in esercizio, l’Appaltatore dovrà attenersi alle norme di prevenzione infortuni vigenti in materia (D.Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti) ed alla normativa tecnica CEI EN50110-1 e 11-27;
t) curare la buona conservazione e la sorveglianza di quanto realizzato e dei materiali di proprietà della Committente fino al momento dell’ultimazione dei Lavori e/o dei Servizi;
u) fornire assistenza al personale delle ditte specializzate eventualmente intervenute per l'esecuzione di controlli o lavori particolari previsti a carico della Committente;
v) consentire, in qualsiasi momento, senza porre alcun ostacolo, l'accesso al personale della Committente e/o ai professionisti preposti alla gestione e/o verifica dei lavori (o di qualunque elemento degli stessi), al fine di eseguire i controlli e le verifiche, ovvero ogni altro atto connesso alla gestione e/o verifica dei Lavori e/o dei Servizi;
w) curare la buona conservazione e la sorveglianza di quanto realizzato e dei materiali di proprietà della Committente fino al momento dell’ultimazione dei lavori;
x) fare il miglior uso dei materiali di consumo di fornitura del Committente evitando sfridi e sprechi che dovranno essere addebitati all'Appaltatore;
y) provvedere a tutte le preparazioni di aree di lavoro, deposito provvisorio di materiale o macchinari per la loro migliore conservazione e utilizzazione, nonché, una volta concluse le
attività oggetto dei singoli Contratti, al successivo sgombero e ripristino delle aree o dei locali provvisoriamente utilizzati;
z) provvedere alla posa di recinzioni, segnali, cartelli o altro necessari per interdire l'accesso delle persone estranee ai Lavori e/o ai Servizi nelle zone in cui l'Appaltatore esplica la sua attività;
aa) organizzare, a propria cura e spesa, i trasporti dai luoghi di deposito a piè d’opera dei materiali di fornitura della Committente necessari per l’esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi commissionati;
bb) organizzare la manodopera d’assistenza al personale delle ditte specializzate eventualmente intervenute per l’esecuzione di controlli o Lavori particolari previsti dal Contratto a carico della Committente;
cc) sostenere tutti gli oneri e le spese necessarie per il rifacimento di quei Lavori e/o di quei Servizi che, per incapacità o trascuratezza dell’Appaltatore, non risultassero al collaudo conformi alle prescrizioni;
dd) mettere a disposizione il personale occorrente per collaudi, prove in banco, prove a vuoto, assistenza all'avviamento di impianti o macchinari.
L’elencazione – sopra riportata - degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, è solo esemplificativa e non esaustiva: conseguentemente, non vale in alcun modo a limitare la responsabilità dell’Appaltatore stesso in caso di inesatta esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
6.4. Resta fermo, pertanto, che l’Appaltatore assume su di sé tutti gli ulteriori obblighi ed oneri
anche se non espressamente indicati nel Contratto ma necessari ai fini dell’esecuzione delle prestazioni o, comunque, opportuni per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte, anche qualora afferissero eventuali subcontratti e prestazioni di terzi.
7. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORI E/O DI SERVIZI
7.1. Lavori elettrici
7.1.1. Al termine dei Lavori e/o dei Servizi l’Appaltatore dovrà rilasciare al Committente certificazione di conformità di cui al D.M. del 22 gennaio 2008, n°37. Nel compenso pattuito devono intendersi ricompresi anche tutti gli oneri per:
a) la messa in opera delle passerelle porta cavi secondo le modalità in uso presso l’Impianto della Committente; in particolare, per la definizione dei percorsi più opportuni e funzionali di cavi, passerelle, etc., l'Appaltatore prenderà accordi direttamente con i Rappresentanti della Committente nell’Impianto;
b) il montaggio in campo delle apparecchiature secondo le modalità in uso presso l’Impianto della Committente con esclusione di motori, motoriduttori, servomotori, valvole, elettrovalvole, diaframmi, contatori, dosatori e sistemi di pesatura, azionamenti pneumatici o di altro tipo;
c) la compilazione della "nota cavi" (contenente numero, percorso, formazione di ogni singolo cavo) di collegamento apparecchiature in campo tra morsettiere dei vari quadri; la "nota cavi" diverrà esecutiva solo dopo approvazione da parte della Committente;
d) la stesura ed il collegamento dei cavi per apparecchiature in campo. Dalle passerelle porta cavi alle apparecchiature i cavi dovranno essere protetti da tubo mobilio o conduit (opportunamente curvato e fissato) e guaina flessibile secondo le modalità in uso presso l’Impianto della Committente;
e) la stesura ed il collegamento di tutti i cavi di interconnessione tra i vari armadi, batterie, quadri, ecc.; tutti i cavi dovranno essere contrassegnati e tutti i fili dovranno avere capicorda ed essere
numerati; anche tutti i componenti negli armadi, batterie, quadri, ecc. dovranno essere contrassegnati con un numero, secondo le modalità in uso presso l’Impianto della Committente;
f) la messa a terra di tutte le apparecchiature, passerelle portacavi, tubi portacavi, armadi, batterie, quadri, ecc.;
g) le prove in banco di tutto l'impianto eseguito;
h) l’assistenza ai Rappresentanti della Committente per prove di tensione, previo accordo con i Rappresentanti della Committente dell’Impianto;
i) l’assistenza durante il periodo d'avviamento con modalità da concordare con i Rappresentanti della Committente dell’Impianto;
j) l’aggiornamento di una copia di tutti i disegni compresi nella documentazione e trasferimento di tutti gli aggiornamenti su una copia riproducibile;
k) il prelievo, il trasporto, il sollevamento di tutti i materiali necessari al montaggio. In particolare s’intenderanno ricomprese nel compenso pattuito tutte le operazioni di pulizia e preparazione al montaggio dei materiali che l’Appaltatore avrà prelevato dai depositi e magazzini della Committente;
l) tutti i ponteggi di servizio necessari ai lavori affidati all’Appaltatore, avendo cura di contromarcare in maniera chiara e visibile ogni loro elemento, allo scopo di distinguerli da quelli di altre imprese o di proprietà della Committente. Al momento dell'introduzione di queste attrezzature nell’Impianto, sarà cura dell’Appaltatore darne segnalazione al personale di portineria ed al Rappresentante della Committente in Impianto;
m) i dispositivi di sicurezza, con la predisposizione delle opere di protezione e di sbarramento per evitare pericoli e danni a persone e/o cose della Committente, dell’Appaltatore, o di terzi.
7.2. Smaltimento rifiuti
7.2.1. Adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali in modo tale da lasciare il Sito libero da ogni rifiuto prodotto durante l’esecuzione dei Lavori dall’Appaltatore, da qualsiasi subappaltatore e/o dalla manodopera da questi impiegata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/06 e smi. Nel caso in cui dalle attività di cantiere si producano materiali da scavo (siano essi terre e rocce da scavo, che materiali di riporto), non utilizzabili ai fini di costruzione all’interno dello stesso sito in conformità alla normativa vigente, essi saranno gestiti come rifiuti, con riferimento al D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con tempistiche tali da non arrecare danno o aggravio di costi per la Committente. Invece, nel caso in cui l’Appaltatore, durante l’esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi di scavo, rinvenga manufatti o materiali contenenti sostanze pericolose, dovrà darne immediata notizia al Rappresentante della Committente in Impianto e porre in essere le attività di rimozione e gestione di tali rifiuti presso impianti autorizzati e qualsiasi altra attività prevista dalle applicabili norme di legge in materia ambientale, con tempistiche tali da non arrecare danno o aggravio di costi per la Committente. Quale attestazione della corretta gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di cantiere, l’Appaltatore dovrà fornire al Rappresentante della Committente in Impianto, nei tempi previsti, copia della quarta copia dei FIR come documentazione dell'avvenuto smaltimento presso i centri autorizzati.
7.2.2. La Committente si assume l’onere e la responsabilità delle eventuali bonifiche del sito riconducibili allo stesso ai sensi di legge, e il costo dello smaltimento dei rifiuti di cui al punto 7.2.1, qualora risultasse necessario in ragione delle lavorazioni di scavo, movimento terra e demolizioni dei manufatti oggi esistenti eseguite dall’Appaltatore.
7.2.3. Il soggetto che effettuerà le attività di raccolta finalizzate al trasporto (così come il trasporto del materiale fino all’impianto di smaltimento) dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale Smaltitori
Rifiuti, autorizzato alla gestione dei rifiuti – ognuno per il relativo codice CER – ed in possesso delle autorizzazioni che regolano tale attività in conformità alla normativa vigente in materia ambientale.
7.2.4. In modo specifico, l’Appaltatore si impegna ad attenersi:
alle norme tecniche, alle disposizioni di legge ed ai regolamenti specifici vigenti in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti che dovranno essere conferiti presso un impianto autorizzato sia allo stoccaggio che alla cernita degli stessi;
agli obblighi disciplinati dai D.Lgs. n.22 del 5.02.97 e D.Lgs. n.152 del 3.04.06, di consegnare presso l’unità produttiva della Committente, nei tempi previsti, la quarta copia del F.I.R. come documentazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti anzidetti presso i centri autorizzati.
7.3. Trasporti
7.3.1. Ove tale attività fosse prevista, l'Appaltatore si impegna a:
a) organizzare il carico del materiale su automezzi idonei allo scopo (come da prescrizioni di legge e da provvedimenti delle autorità competenti), la loro pesatura in uscita dal deposito ed il loro trasporto sino agli Impianti di consegna secondo le modalità, i tempi e le quantità richieste dalla Committente direttamente e/o tramite suo rappresentante.
b) organizzare in modo autonomo mezzi e personale al fine di eseguire i trasporti oggetto del Contratto, assicurando il rispetto della normativa sulla sicurezza stradale e sociale;
c) effettuare i singoli trasporti nel rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti e dei limiti di velocità, prendendo in consegna la merce in tempo utile alla riconsegna nel giorno previsto, ove indicato, nel rispetto delle normative vigenti;
d) adempiere a tutte le prescrizioni stabilite dall'art.12 del D.Lgs. n.286/2005, obbligandosi a segnalare alla Committente ogni variazione inerente l'iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori nonché a fornire alla Committente ed al caricatore, quando richiesto, copia delle carte di circolazione aggiornate del parco veicolare impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
e) effettuare (e far effettuare) le periodiche revisioni dei mezzi e degli allestimenti richieste da ISPEL, ARPA, ASL e/o dalle altre autorità competenti in materia di sicurezza e prevenzione. La Committente avrà il diritto di verificare il rispetto di tale impegno e, conseguentemente, l'Appaltatore, a seguito di semplice preavviso, si obbliga a consentire l'accesso agli incaricati della Committente per il controllo dei mezzi e della documentazione relativa agli stessi. Le operazioni di carico dovranno essere eseguite a cura del caricatore e, ove richiesta, con la collaborazione dell'Appaltatore. Quelle di scarico dallo stesso caricatore e dal destinatario ciascuno per la parte di sua spettanza;
f) ottemperare alle istruzioni sulle modalità di esecuzione delle operazioni di carico e scarico – in particolare a quelle relative alla sicurezza – di cui dovrà prendere visione all'accesso ai luoghi di consegna e riconsegna della merce stessa;
g) conservare la merce per tutto il periodo di permanenza a bordo dei veicoli e di custodirla nelle condizioni ottimali affinché non sia contaminata da qualsiasi altra sostanza che ne alteri la composizione e le caratteristiche fisico-chimiche. Fermo restando quant’altro previsto dall'art.1696 c.c., l'Appaltatore – in presenza di dolo o colpa grave - si impegna a risarcire integralmente i danni procurati dal suo impiego alla merce ed ai derivati, allorché le caratteristiche di composizione e/o fisico-chimiche siano state alterate per la cattiva conservazione durante la custodia;
h) mantenere a bordo di ogni automezzo copia del Contratto da esibire (unitamente al documento di trasporto che ne diventa parte integrante) agli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale;
i) tutti i conducenti, indipendentemente dal fatto che siano lavoratori dipendenti o autonomi, dovranno esporre durante la permanenza nei luoghi di carico e di scarico apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
7.4 Lavori e/o Servizi di cava
L’Appaltatore si impegna al rispetto delle norme di cui al D.P.R. 27.04.55 n.547, al D.P.R.
19.03.56 n.303 ed al D.Lgs. 9.04.08 n.81, al D.Lgs. 25.11.96 n.624 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall’ufficio cave della Provincia e di quelle contenute nel Permesso all’esercizio dell’attività.
7.5 Attività svolte all’interno di spazi confinati
Per attività svolte all’interno di “spazi confinati” di cui al D.P.R. 14.09.2011 n.17 (Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera g) del D.Lgs. 9.04.2008 n.81 e s.m.i., non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dalla Committente e certificati, ai sensi del titolo VIII, Capo I del D.Lgs. 10.09.2003, n.276, e s.m.i..
Una disciplina più puntuale è descritta all’art.2.7 dell’Allegato 1 alle presenti XX.XX..
8. OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
8.1. L’Appaltatore, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, deve assicurare il rispetto di tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare e contrattuale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché di tutte le normative specifiche applicabili.
8.2. In particolare, deve ottemperare a quanto presente nell’Allegato 1 che è parte integrante del Contratto.
8.3. Il mancato rispetto di quanto contenuto nell’Allegato 1 costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art.1456 C.C. con comunicazione trasmessa dall’Appaltatore a mezzo fax ovvero e-mail o con qualunque altra modalità idonea allo scopo.
9. RAPPRESENTANTI DELLE PARTI
9.1. Rappresentanti della Committente
9.1.1. Il nome del/dei rappresentante/i della Committente nei rapporti con l’Appaltatore durante l’esecuzione del Contratto sarà comunicato dalla Committente all’Appaltatore in occasione della stipula del Contratto (il “Rappresentante della Committente”) ed ogniqualvolta previsto dalle vigenti norme. La Committente potrà, in qualsiasi momento durante l'esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi, senza il consenso dell'Appaltatore, sostituire il proprio rappresentante, dandone immediata comunicazione per iscritto all'Appaltatore.
9.1.2. Il Rappresentante della Committente, con l’ausilio dei propri collaboratori, oltre a controllare sul Sito la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, provvederà a:
a) verificare il progresso dell’esecuzione dell’appalto in conformità al Contratto;
b) emettere i documenti previsti dal Contratto;
c) attuare le prescrizioni emanate dalla Committente per garantire la sicurezza del Sito e verificare il rispetto, da parte dell’Appaltatore, degli standard di sicurezza in conformità alle disposizioni del Contratto e alle norme applicabili;
9.1.3. Per l’effettuazione dei controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Rappresentante della Committente e i propri collaboratori (anche professionisti esterni) accederanno alle aree di lavoro dell’Appaltatore nei momenti e con la frequenza da loro ritenuta necessaria e/o opportuna per lo svolgimento del proprio compito.
9.1.4. L’Appaltatore dovrà collaborare con il Rappresentante della Committente ed i suoi collaboratori, fornendo e predisponendo quanto da questi richiesto per lo svolgimento dei loro compiti.
9.1.5. La Committente potrà in ogni momento: (I) delegare al Rappresentante della Committente compiti o poteri attribuiti dal Contratto alla Committente stessa; (II) revocare, in tutto o in parte, tale delega.
9.1.6. In nessun caso l’adempimento o l’inadempimento da parte del Rappresentante della Committente ai propri doveri, o l’esercizio o il mancato esercizio dei propri poteri libererà in alcun modo l’Appaltatore dalle proprie responsabilità e obbligazioni nascenti dal Contratto, né nei confronti della Committente né nei confronti di terzi. Nessun controllo, approvazione, consenso, decisione, commento, istruzione od ordine, né il mancato controllo, approvazione, consenso, decisione, commento, istruzione od ordine resi dal Rappresentante della Committente (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi ispezione, esame) libererà l’Appaltatore da alcuna delle proprie responsabilità ed obbligazioni nascenti dal Contratto, né nei confronti della Committente né nei confronti di terzi.
9.2. Rappresentanti dell’Appaltatore
9.2.1. Prima dell’inizio dell’esecuzione di ogni Contratto, l’Appaltatore dovrà nominare un direttore di cantiere (il “Direttore di Cantiere”), responsabile dell’organizzazione del Sito e dell’esecuzione del Contratto, un capocantiere (il “Capocantiere”), che sovrintenderà all’esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi.
9.2.2. La nomina del Direttore di Cantiere e del Capocantiere dovrà essere notificata preventivamente alla Committente con lettera firmata dall’Appaltatore.
9.2.3. Il Capocantiere dovrà essere presente nel Sito allestito al fine dell’esecuzione di ciascun Contratto. Il Capo Cantiere dovrà svolgere i propri compiti e doveri cooperando attivamente ed in maniera continuativa con il Direttore di Cantiere.
9.2.4. La Committente potrà rifiutare il Direttore del Cantiere, il Capocantiere nominati dall’Appaltatore ovvero esigerne la sostituzione, in qualunque momento, qualora non ritenga l’uno o l’altro in possesso delle qualifiche e/o delle competenze necessarie ai fini dello svolgimento dei loro compiti o qualora, ad avviso della Committente, il Direttore del Cantiere, il Capocantiere non svolgano le proprie funzioni con la necessaria diligenza. In tal caso, l’Appaltatore provvederà immediatamente alla sostituzione del Direttore del Cantiere e/o del Capocantiere con altra persona qualificata.
9.2.5. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere saranno autorizzati a ricevere tutte le comunicazioni dirette all’Appaltatore e a rappresentare quest’ultimo in tutti gli atti inerenti l’esecuzione del Contratto.
9.2.6. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile dell’osservanza degli standard di sicurezza e di tutte le altre norme applicabili.
9.2.7. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere dovranno svolgere i propri compiti e doveri cooperando attivamente e in maniera continuativa con il Rappresentante della Committente. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile di valutare ed informare prontamente il Rappresentante della Committente di ogni cosa di cui ritenga necessario che il Rappresentante della Committente
venga a conoscenza al fine di conseguire una corretta esecuzione dell’appalto in conformità al Contratto.
9.2.8. L’Appaltatore rimarrà in ogni caso pienamente responsabile dell’operato del Direttore di Cantiere, del Capocantiere e del personale dell’Appaltatore impiegato nel Contratto.
9.3. Comunicazioni Committente/Appaltatore
9.3.1. Qualsiasi comunicazione dell’Appaltatore alla Committente ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e indirizzata al Rappresentante della Committente. Eventuali comunicazioni inerenti aspetti di regolamentazione contrattuale dovranno essere inviate in copia alla Direzione Acquisti della Committente.
9.3.2. Qualsiasi comunicazione della Committente all'Appaltatore dovrà essere effettuata per iscritto e indirizzata all’Appaltatore o al Direttore Lavori o al Capo Cantiere.
10. PERSONALE DELL’APPALTATORE
10.1. L’Appaltatore dovrà avvalersi esclusivamente di proprio personale (regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione), in numero e con qualifiche ed esperienza idonei alle singole attività da svolgere, impegnandosi a sostituirlo in caso di non idoneità o su richiesta (non immotivata) della Committente e ad integrarlo nel numero o nelle qualifiche ogni qualvolta necessario per la corretta esecuzione del Contratto. Tale personale dovrà essere utilizzato nel rispetto della disciplina del “normale orario di lavoro” di cui al d.lgs. 66/2003. In caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari in distacco, dovrà essere consegnata anche la documentazione idonea richiesta dalla legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di attività lavorativa in Italia (permesso di soggiorno, nulla osta, ecc….)
10.2. L’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente, prima dell’inizio dei Lavori e/o Servizi, l’elenco del personale impiegato nell’esecuzione del Contratto, completo di tutti i dati anagrafici e identificativi (ivi inclusi la residenza, data di nascita, numero di matricola, qualifica contrattuale) (il “Personale Dedicato”). L’elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato dall’Appaltatore in caso di variazioni, quali assunzioni o licenziamenti o cambi di qualifica, nel corso dell’esecuzione del Contratto. Resta inteso che l’OAS si intenderà perfezionato, e quindi efficace, solo dopo la trasmissione della documentazione suddetta e verifica della stessa da parte dei rappresentanti della Committente nell’Impianto. L'ingresso nell’Impianto, sarà consentito solo al personale previamente comunicato per il quale sia stata esibita la documentazione attestante quanto sopra richiesto.
a) l'indicazione della/e ditta/e designata/e come distaccante о dell'Agenzia per il lavoro somministratrice;
b) l'elenco dei lavoratori interessati, completo di generalità;
10.4. Alla comunicazione di cui all’art. 10.3 dovranno essere allegati, per ogni ditta somministratrice/distaccante:
a) copia autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/00, dei contratti di (a seconda dei casi): (i) distacco (anche sotto forma di scambio di lettere), contenente almeno tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione dell'impresa distaccante e dei lavoratori interessati con l'indicazione delle attività alle quali saranno adibiti, la durata dei distacco e l'interesse del distaccante, (ii) somministrazione che deve essere comprensivo degli elementi previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 276/03;
c) eventuale consenso dei lavoratori distaccati in caso di mutamento mansioni o, in alternativa, dichiarazione degli stessi che il distacco non comporta per loro tale mutamento;
d) certificato/i di iscrizione alia C.C.I.A.A..
10.5. I lavoratori di cui all’art. 10.3 devono svolgere la loro attività sotto la direzione ed il controllo dell'Appaltatore, il quale deve adempiere, nei loro confronti, ai medesimi obblighi di protezione ed informazione previsti nei confronti dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze così come è attribuita allo stesso la responsabilità relativa agli obblighi di sicurezza specifici, da adottare in relazione all'esecuzione delie attività in oggetto, individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Resta inteso che anche in caso di utilizzo dei suddetti istituti, l’Appaltatore rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Committente e dei terzi in genere, delle attività appaltate.
10.7. L’Appaltatore dovrà assicurare al Personale Dedicato una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalla applicabile normativa lavoristica, previdenziale e sociale, e dovrà effettuare le ritenute fiscali e previdenziali sui redditi di lavoro dipendente corrisposti al Personale Dedicato previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.
La dichiarazione di datti falsi od incompleti nelle certificazioni di cui sopra, così come la mancata presentazione della documentazione medesima nei termini sopradescritti costituisce inadempimento contrattuale e consentirà alla Committente di considerare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art.1456 C.C. con comunicazione trasmessa dall’Appaltatore a mezzo fax ovvero e-mail o con qualunque altra modalità idonea allo scopo.
10.9. In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al precedente art. 10.8 la Committente potrà sospendere i pagamenti a favore dell’Appaltatore delle fatture emesse in conformità all’art. 15.3 fino a quando l’Appaltatore non abbia adempiuto agli obblighi di cui al
precedente art. 10.8. Resta in ogni caso fermo il potere della Committente di risolvere il Contratto a norma dell’art. 19.
10.10. L’Appaltatore si farà carico di indennizzare tutti i danni per i quali i propri dipendenti non risultino regolarmente coperti dalle applicabili polizze assicurative stabilite nel Contratto. L’Appaltatore si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi pretesa fosse avanzata da qualsiasi dipendente dell’Appaltatore nei confronti della Committente o di terzi in relazione a circostanze che possano costituire inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi indicati nel Contratto.
10.12. Presso l'Impianto dove verranno effettuati i lavori, potranno essere effettuate le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle certificazioni di cui ai punti precedenti ivi incluse le verifiche delle certificazioni ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni per attività svolte all'interno di "spazi confinati".
11. SUBCONTRAENTI
11.1. Non essendo di regola consentito il subappalto, nel caso in cui vi fosse la necessità, per particolari esigenze di ricorrere allo stesso, o all'intervento di altre imprese, l’Appaltatore potrà affidarne a terzi (i “Subcontraenti”) l’esecuzione, previa presentazione di richiesta scritta alla Committente ed ottenimento del consenso scritto.
11.2. La richiesta di consenso dovrà indicare la lavorazione interessata, le ragioni della relativa necessità e la denominazione dei Subcontraenti e fornire una dichiarazione circa la competenza ed esperienza del Subcontraente, le relative capacità finanziarie e il possesso dei requisiti previsti dalle norme applicabili. Dovrà infine riportare documentazione afferente l'impresa subappaltatrice (o interveniente ad altro titolo) dalla quale risulti l'adesione alle regole del Codice Antimafia per le imprese (disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx) e gli altri obblighi contrattuali già accettati dall'Appaltatore. Resta inteso che il subappalto non dovrà riguardare mere prestazioni di manodopera in violazione del D.lgs. 276/2003. In caso di violazione della presente disposizione, la Committente potrà risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 19.
11.3. Ciascun rapporto contrattuale stipulato con un Subcontraente dovrà contenere l’espresso divieto di qualsiasi sub-affidamento da parte del Subcontraente, salvo preventivo consenso scritto dell’Appaltatore, che non potrà essere concesso senza il preventivo consenso scritto della Committente. La richiesta di tale consenso dovrà giustificare l’indispensabilità del sub-affidamento ed essere accompagnata dalle indicazioni di cui al precedente comma.
11.4. L’Appaltatore, dovrà imporre a carico dei Subcontraenti l’osservanza di tutte le prescrizioni (ivi incluse le prescrizioni in materia di impiego e sicurezza della manodopera) e norme esecutive stabilite dal Contratto e dalle norme applicabili. Inoltre, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente, per ciascun Subcontraente:
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
b) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
c) un’autocertificazione del Subcontraente del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/200 con allegata copia della carta di identità del dichiarante;
d) ogni altra documentazione richiesta dalla Committente.
11.5. Per le attività svolte all'interno di "spazi confinati" di cui al D.P.R. 14.09.2011 n. 177 - Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni - non sarà ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro Committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
11.6. L’Appaltatore rimarrà comunque responsabile nei confronti della Committente per la corretta esecuzione dei Servizi a regola d’arte e in conformità al Contratto e più in generale per ogni atto, inadempimento, omissione e colpa di ogni Subcontraente o fornitore - e di ogni loro dipendente collaboratore o ausiliario - nella stessa misura in cui ne risponderebbe qualora si trattasse di suoi atti o omissioni.
11.7. L’Appaltatore terrà la Committente manlevata ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai Subcontraenti, e/o da ogni loro dipendente, collaboratore o ausiliario, nei confronti della Committente stessa.
11.8. Ferme restando le predette disposizioni, l’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, si impegnerà a pagare tempestivamente ai propri eventuali Subcontraenti e/o fornitori gli importi loro dovuti per le attività da essi prestate. La Committente avrà il diritto di richiedere all’Appaltatore ragionevole dimostrazione che tali pagamenti ai Subcontraenti e/o fornitori siano stati tempestivamente effettuati. Qualora l’Appaltatore non fornisca tale ragionevole dimostrazione — fatti salvi comunque i casi in cui l’Appaltatore (a) dimostri alla Committente che vanta ragionevoli motivi per trattenere i pagamenti ai Subcontraenti e/o fornitori e (b) esibisca ragionevole prova che l’Appaltatore ha informato per iscritto di tali motivi tali Subcontraenti e/o fornitori — la Committente avrà il diritto, ma non l’obbligo, di effettuare direttamente i predetti pagamenti ai Subcontraenti e/o fornitori in questione e dedurre l’ammontare così corrisposto da qualsiasi somma dovuta all’Appaltatore.
11.9. L’Appaltatore fornirà alla Committente tutta la documentazione necessaria alla verifica (a) della corresponsione al Subcontraente, senza alcun ribasso, degli oneri relativi alla sicurezza; (b) del possesso dei requisiti di adeguata formazione del Subcontraente e (c) del rispetto da parte dei Sub-contraenti, e degli eventuali loro Subcontraenti, di ogni Norma Applicabile in materia di impiego, retribuzione e previdenza sociale.
12. DIVIETO DI ESEGUIRE LAVORI PER CONTO PROPRIO O DI TERZI
12.1. L'Appaltatore non potrà utilizzare personale o attrezzature del cantiere per eseguire Lavori e/o Servizi che non rientrino fra quelle oggetto del Contratto e, in particolare, per l'esecuzione di lavorazioni per conto proprio o di terzi.
13. VERIFICHE E COLLAUDI
13.1. Verifiche della Committente
13.1.1. La Committente, anche tramite consulenti, avrà il diritto di effettuare presso l’Appaltatore, ogni Subcontraente e i loro fornitori, nel Sito o altrove, qualsiasi ispezione, verifica, esame e/o collaudo dei Lavori e/o dei Servizi eseguiti e dello stato di avanzamento degli stessi, al fine di verificare che l’esecuzione dei Lavori e/o Servizi avvenga a regola d’arte, nel pieno rispetto del Contratto e delle norme applicabili.
13.1.2. A tal fine l’Appaltatore dovrà, a semplice richiesta della Committente o di suoi rappresentanti, e senza ritardo: (i) mettere a disposizione tutta la documentazione, di qualsiasi genere, che sia richiesta; e (ii) far sì che dipendenti o consulenti dell’Appaltatore e/o suoi Subcontraenti cooperino con la Committente fornendo qualsiasi informazione necessaria ai fini
dello svolgimento di tali verifiche, senza che ciò comporti alcun incremento del Corrispettivo o altro onere o costo a carico della Committente.
13.1.3. Resta inteso che qualunque ispezione, esame o verifica (o il fatto che la Committente non abbia richiesto e/o effettuato ispezioni, o esami), anche qualora la Committente abbia positivamente valutato i Lavori e/o Servizi eseguiti, non libereranno in alcun modo l’Appaltatore, nei confronti della Committente e/o dei terzi, dalle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto né dalla sua responsabilità per vizi, difetti e difformità di quanto fornito (anche quelli già controllati).
13.2. Anomalie o carenze
13.2.1. Qualora la Committente o il Rappresentante della Committente riscontrassero anomalie o carenze (inclusi vizi e difformità nei lavori), ovvero che l’organizzazione di mezzi o di uomini dell’Appaltatore apparisse inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del Contratto, o che comunque, i Lavori e/o Servizi non procedessero in conformità al Contratto, la Committente o il Rappresentante della Committente potranno chiedere all’Appaltatore di porre in essere modifiche o azioni correttive al fine di ovviare alle anomalie e/o alle carenze e/o vizi e/o difformità riscontrate.
13.2.2. L’Appaltatore sarà tenuto a dare attuazione con tempestività e senza indugio alcuno alle azioni correttive atte a rimuovere quanto riscontrato in sede di verifica ispettiva, senza addebitare alla Committente alcun costo.
13.2.3. Nel caso in cui l’Appaltatore non provvedesse a quanto richiesto dalla Committente, e in ogni caso di emergenza, la Committente potrà, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, far eseguire da un’altra impresa quanto necessario e/o opportuno per eliminare quanto riscontrato, e le relative spese saranno trattenute dalle somme dovute all’Appaltatore ai sensi del Contratto.
13.2.4. Quanto alle conseguenti responsabilità, oltre a quanto previsto in materia dall’art.1669 C.C., qualora il danno subito dalla Committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti del Direttore dei Lavori (ovvero del progettista) e dell’Appaltatore che, accortosi del vizio – derivato da carenze o vizi imputabili al progetto fornito dalla Committente e/o alla Direzione dei Lavori da parte del preposto della Committente – non lo abbia tempestivamente denunziato alla Committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero quando non abbia rilevato i vizi, pur potendo o dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alle capacità tecniche da lui esigibili nel caso concreto, Il Direttore dei Lavori (o il progettista) e l’Appaltatore risponderanno solidalmente dei danni cagionati alla Committente.
13.3. Sospensione lavori
13.3.1. La Committente potrà, anche attraverso i suoi rappresentanti, ordinare in ogni tempo all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione dei lavori o di qualunque parte di essi per il periodo di tempo a lei strettamente necessario senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento da parte dell'Appaltatore.
13.3.2. Salvo diverso ordine scritto della Committente o del Rappresentante della Committente, durante il periodo di sospensione, l'Appaltatore dovrà lasciare completamente integro il cantiere, ferme restando tutte le altre obbligazioni e responsabilità a carico dell'Appaltatore stesso.
13.3.3. Durante il periodo di sospensione, l'Appaltatore rimane altresì responsabile della buona conservazione dei lavori eseguiti e del Sito.
13.3.4. In qualsiasi momento successivo alla sospensione così ordinata, la Committente potrà notificare all'Appaltatore l'ordine di riprendere i Lavori oggetto della sospensione. L'Appaltatore dovrà riprendere i Lavori e/o i Servizi oggetto di sospensione entro il termine fissato ed in conformità alle istruzioni impartite dal Rappresentante della Committente.
13.4. Collaudo e accettazione dei Servizi
13.4.1. In aggiunta alle verifiche di cui all’art. 13.1, l’esecuzione di ciascun Contratto sarà soggetta alla seguente procedura di collaudo e accettazione (“Collaudo”):
a) l’Appaltatore, una volta ultimata l’erogazione di quanto oggetto di un Contratto, comunicherà alla Committente la propria disponibilità all’avvio della procedura di Collaudo;
b) la Committente procederà quindi alla verifica che le attività svolte dall’Appaltatore siano conformi ai requisiti qualitativi, funzionali e tecnici definiti nel Contratto e alle migliori norme tecniche applicabili;
c) l’esito della procedura di Xxxxxxxx dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle Parti;
d) qualora da tale verbale risulti un esito negativo, l’Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione delle anomalie riscontrate e il Collaudo non si considererà regolarmente eseguito sino a quando tali anomalie non saranno state rimosse;
e) qualora invece dal verbale di cui al punto c) risulti un esito positivo, il Collaudo si considererà regolarmente eseguito;
f) in assenza di un verbale di Collaudo sottoscritto dalla Committente, l’esito della procedura di Collaudo si intenderà negativo.
14. ASSICURAZIONI
14.1. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di tenere sollevata la Committente da ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o cose (sia dell’Appaltatore, che della Committente o di terzi) che si verificassero durante l’esecuzione dei Lavori o dei Servizi o comunque in relazione
o in conseguenza di essi e degli eventuali danni a persone o cose che i suoi dipendenti o mezzi dovessero causare durante la loro permanenza presso l’unità produttiva della Committente.
Si intende quindi che l’unico e solo responsabile a qualsiasi effetto è l’Appaltatore, il quale provvederà a cautelarsi con opportune forme assicurative, oltre che naturalmente con quelle imposte dalle leggi o dai regolamenti vigenti.
In particolare, l'Appaltatore si obbliga a consegnare alla Committente, al momento dell’ingresso nel luogo di esecuzione e/o di consegna dei Lavori e/o dei Servizi, una idonea polizza assicurativa stipulata con una primaria Compagnia assicurativa, a coprire: (i) responsabilità civile verso terzi (intendendo fra i terzi anche il Committente e i sui dipendenti e con esplicita inclusione di eventuali responsabilità ambientali), (ii) Personale dell’Appaltatore (iii) responsabilità civile auto, (iv) materiale da costruzione e attrezzature di cantiere, (v) opere per tutti i rischi (danni materiali e diretti a beni già esistenti in Sito da estendersi a quelli di nuova costruzione oggetto di Contratto),
(vi) trasporto, (vii) errori e omissioni (ex DPR. 137/2012).
Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale minimo per singolo sinistro di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a persone e di Euro 500.000 (cinquecentomila/00) per danni a cose, importi sottoposti alla rivalutazione automatica annuale pari all’indice ISTAT del costo della vita con decorrenza gennaio 2019, o maggior valore indicato nell’OdA. La polizza prestata dall’impresa appaltatrice, di cui al presente comma deve coprire l’intero periodo di efficacia del Contratto e deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese sue subappaltatrici (o associate/consorziate) e fornitrici.
La copertura assicurativa dovrà avere espressa validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave o dolo delle persone fisiche del fatto delle quali l’impresa appaltatrice deve rispondere in base alle norme di legge e/o alle previsioni delle presenti condizioni e/o dell’OdA.
14.2. L’Appaltatore è tenuto a sottoporre in visione la suddetta polizza a richiesta della Committente.
14.4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, garantirà che tutte le assicurazioni da lui stipulate prevedano espressamente la rinuncia alla rivalsa del contraente e dell’assicuratore nei confronti della Committente. Tutte le assicurazioni di responsabilità civile sottoscritte dall’Appaltatore dovranno essere approvate per garantire che, se la polizza è stata stipulata a favore di più assicurati, ogni termine e condizione di contratto (con l’eccezione dei limiti di responsabilità) sarà operante nei confronti di ciascun assicurato. L’Appaltatore rinuncia ad ogni diritto di risarcimento nei confronti della Committente, il cui titolo può derivargli dall’aver sottoscritto polizze, relative ai Lavori e/o ai Servizi oggetto di Contratto, con franchigie o limiti inadeguati. L’Appaltatore richiederà anche ai subappaltatori di rinunciare ad ogni diritto di risarcimento nei confronti della Committente.
14.5. L’Appaltatore rinuncia ad ogni e qualsiasi risarcimento per il caso di sottoscrizione di polizze assicurative, da parte della Committente, con franchigie o limiti inadeguati.
15. CONTABILIZZAZIONE LAVORI E/O SERVIZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI E PENALI
15.1. Rapportini giornalieri dell'Appaltatore
15.1.1. Il capo cantiere dell'Appaltatore dovrà consegnare ogni giorno ai locali rappresentanti della Committente "rapportini giornalieri" dei Lavori e/o dei Servizi sui quali saranno riportati, con suddivisione per reparto o intervento:
a) le prestazioni del personale, con indicazione, per ogni persona, del nome, della qualifica e delle ore di lavoro effettivamente svolto;
b) le eventuali prestazioni di macchinari e attrezzature e le eventuali forniture di materiali dell'Appaltatore, per i quali sia contrattualmente previsto il compenso;
c) l'indicazione del tipo di contabilizzazione della prestazione (a forfait, a misura, in economia)
15.1.2. Sugli stessi rapportini giornalieri potranno inoltre essere riportati i motivi di eventuali ritardi o sospensioni dei lavori e altre annotazioni di interesse dell'Appaltatore o comunicazioni per il Rappresentante della Committente nell'Impianto.
15.1.3. I suddetti documenti dovranno comunque essere compilati secondo le istruzioni della Committente, facendo uso dei sistemi di elaborazione che saranno forniti e serviranno in particolare per l'esecuzione della contabilità lavori secondo la prassi in uso presso la Committente.
15.1.4. La sottoscrizione da parte del Rappresentante della Committente dei rapportini giornalieri non costituisce accettazione o riconoscimento della esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi oggetto del Contratto.
15.2. Contabilizzazione dei Lavori e/o dei Servizi
15.2.1. Dovrà essere redatta una regolare contabilità dei Lavori e/o dei Servizi, con cadenza mensile sulla scorta dei rilevamenti e delle misure eseguite in luogo ed in contraddittorio tra il Rappresentante della Committente e quello dell'Appaltatore; in assenza di quest'ultimo avranno valore a tutti gli effetti contrattuali le rilevazioni dei tecnici della Committente.
15.2.2. In caso di mancato accordo nei rilevamenti e nelle misure o nell'attribuzione della categoria di lavoro, l'Appaltatore potrà opporre regolari riserve, che dovranno essere iscritte nei documenti di contabilità. Il saldo è in ogni caso subordinato a collaudo favorevole per le opere eseguite.
15.2.3. Per lo sviluppo della contabilità verranno adottate la modulistica, le formalità e le procedure informatiche in uso presso la Committente.
Ogni fattura potrà essere emessa, a seconda di quanto previsto dall’OdA, alla conclusione o nel corso dell’esecuzione (secondo cadenze e rateizzazioni che verranno precisati nell’OdA stesso) dei Lavori e/o dei Servizi.
Le fatture, in formato PDF, dovranno essere inviate al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (ogni singolo file PDF dovrà contenere esclusivamente una sola fattura con gli eventuali allegati che sono fiscalmente parte integrante della stessa). Le fatture emesse con modalità diverse saranno considerate non emesse/ ricevute.
Per le fatture in formato elettronico il Codice destinatario Univoco è: 5CUY8UX.
Nel caso di soggetti esclusi per obbligo di legge dal nuovo regime di fatturazione elettronica (e.g. soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 o del regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014) occorre comunicare la causa di esonero allegandola alla fattura che dovrà essere inviata in formate PDF al nostro indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (ogni file PDF dovrà contenere esclusivamente una sola fattura con gli eventuali allegati che sono fiscalmente parte integrante della stessa).
Per consentire alla Committente la gestione delle sue fatture, le stesse dovranno sempre riportare gli estremi dell’OdA e, in assenza di questo, l'indicazione della Direzione/ Funzione Aziendale della Committente (o il nominativo della persona di riferimento della stessa) con cui è stata gestita la transazione commerciale, il centro di costo e la commessa (ove presente).
15.3.1. Nel caso previsto al x.xx precedente, sia l’Appaltatore che il Committente provvederanno a stampare e conservare la fattura cartacea, secondo quanto previsto dal DPR 633/72 per le fatture cartacee.
15.3.2. Il pagamento avverrà a 120 gg. dalla fine del mese in cui è stata emessa la fattura o del mese cui si riferisce la contabilizzazione dei Lavori e/o dei Servizi o nel diverso termine indicato nell’OdA. Per consentire ai competenti uffici della Committente di corrispondere all'Appaltatore l'importo della fattura entro il termine suddetto, è indispensabile che la stessa, qualora riguardi un SAL, pervenga in ogni caso almeno 30 gg. prima della sua scadenza.
15.3.3. Ciascun pagamento parziale non costituisce accettazione definitiva dei Lavori e/o dei Servizi eseguiti.
15.3.4. Il saldo del corrispettivo pattuito è in ogni caso subordinato al collaudo positivo.
15.4. Cessione del credito
15.4.1. Le Parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione di ordini/contratti non possano formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso, se non previa autorizzazione scritta della Committente.
15.5. RITARDO-PENALI
15.5.1. Le Parti convengono espressamente che, salvo diverso accordo scritto, il ritardo nell’adempimento di quanto commissionato con il Contratto comporta la facoltà della Committente di applicare a carico dell’Appaltatore una penale, ex art.1382 C.C., pari allo 5% (cinque per cento) del compenso totale del Lavoro e/o del Servizio previsto dal Contratto stesso per ogni settimana di ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti o successivamente concordati per il compimento dell’opera o la realizzazione die Lavori e/o dei Servizi, fino ad un massimo del 20% del compenso totale del Lavoro e/o del Servizio previsti dal Contratto.
15.5.2. Per il caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre la quarta settimana rispetto alla data fissata/concordata per la consegna o per gli altri adempimenti contrattuali, è facoltà della Committente dichiarare risolto il Contratto, con diritto all’acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti.
15.5.3. Le Parti convengono altresì espressamente che per ogni richiamo da parte della Committente in merito alla mancata adeguata prevenzione per la sicurezza da parte dell’Appaltatore, nello svolgimento dell’attività oggetto del Contratto, la Committente avrà facoltà di applicare una penale pari all’1% (uno per cento) del valore complessivo del Contratto.
15.5.4. Fermo quanto previsto in merito ai diritti della Committente in caso di realizzazione del Lavoro e/o dei Servizi in maniera non conforme, per i Lavori e/o per i Servizi eseguiti non conformemente a quanto previsto nel Contratto è convenuta a carico dell’Appaltatore una penale per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell’intero prezzo del Lavoro e/o del Servizio non eseguiti o non correttamente eseguiti.
15.5.5. Previa comunicazione scritta della Committente, gli importi eventualmente maturati a suo favore a titolo di penale potranno essere compensati, fino a concorrenza, con il prezzo dovuto all’Appaltatore ai sensi del Contratto.
Resta espressamente inteso tra le Parti che le clausole che precedono non limitano la risarcibilità del danno ulteriore e l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 19.
15.6 Garanzie
Qualora sia necessario che l’Appaltatore debba rilasciare una fidejussione a garanzia dei Lavori e/o dei Servizi, quest'ultima dovrà essere sempre emessa da un Istituto di Credito nel rispetto dell'importo e della scadenza di fine garanzie concordati, e con esplicito riferimento all'OdA emesso dalla Committente.
15.6.1 Resta comunque inteso che il pagamento delle fatture sarà in questo caso vincolato al ricevimento della predetta fidejussione bancaria.
15.7 Ritenute
15.7.1. La Committente avrà la facoltà di trattenere qualunque pagamento dovuto all’Appaltatore:
(a) nella misura ragionevolmente necessaria a tutelare la Committente in relazione a difetti o difformità riscontrati nell’ambito delle verifiche di cui all’art. 13. o ad altri inadempimenti dell’Appaltatore o a danni dallo stesso cagionati; nonché (b) in ogni altro caso previsto dal Contratto o consentito dalla legge.
15.7.2. La Committente si riserva inoltre la facoltà di prevedere, in sede di OdA, clausole penali aggiuntive.
15.8. Onere di formulare riserva
15.8.1. Qualora l'Appaltatore intenda contestare i rilevamenti, le misure, la determinazione da parte della Committente di nuovi prezzi o ritenga, per qualunque motivo, di avere diritto a maggiori pagamenti, rimborsi o indennizzi o proroghe dei termini di esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi, ovvero intenda comunque sollevare contestazioni o avanzare richieste e/o pretese di qualsiasi natura e contenuto, dovrà, a pena di decadenza, avanzare ciascuna riserva con lettera raccomandata inviata alla Committente entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui l'Appaltatore ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il fatto o la circostanza da cui la pretesa deriva, indicando le ragioni su cui le contestazioni, richieste, o pretese si fondano.
15.8.2. In nessun caso, il mancato accoglimento di qualsivoglia riserva formulata dall'Appaltatore potrà giustificare alcuna sospensione o ritardo nell'esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi e l'Appaltatore rinuncia espressamente all'opponibilità dell'eccezione di cui all'art. 1460 del c.c.
16. CESSIONE DEL CONTRATTO
16.1 L’Appaltatore non potrà cedere il Contratto, né alcun diritto o obbligo da esso nascente, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza il preventivo consenso scritto della Committente. La Committente, viceversa, potrà cedere il Contratto, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, anche senza il preventivo consenso dell'Appaltatore.
17. CONFORMITA’ ALLA LEGGE
17.2 L’Appaltatore dichiara sin d’ora di essere a conoscenza di tutte le licenze, i permessi, le approvazioni, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni ed i certificati amministrativi e di ogni altra natura (collettivamente, le “Autorizzazioni”) che sono necessari per le attività previste dal Contratto in base alle norme applicabili, e garantisce alla Committente che, per tutta la durata del Contratto, sarà titolare di tali Autorizzazioni. L’Appaltatore sarà responsabile per il mantenimento e aggiornamento delle Autorizzazioni, anche in relazione a mutamenti delle norme applicabili, e ne sosterrà i relativi costi ed oneri.
17.3 L’Appaltatore svolgerà ogni attività prevista dal Contratto in modo tale da assicurare che l’attività d’impresa svolta dalla Committente sia sempre – per quanto concerne quanto oggetto di Contratto – conforme alle norme applicabili alla Committente.
17.4 L’Appaltatore produrrà alla Committente le eventuali Autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal Contratto ogni qualvolta richiesti dalla Committente.
17.6 L'Appaltatore si impegna ad adempiere correttamente e puntualmente alle obbligazioni nascenti dal Contratto al fine di porre la Committente, per quanto di competenza dell'Appaltatore, in grado di conseguire le Autorizzazioni a carico della stessa.
18. DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
18.1 L’Appaltatore dichiara e garantisce che ne’ se stesso, ne’ il titolare o i soci, né il legale rappresentante, né tutti gli amministratori o dirigenti o procuratori dell’Impresa sono interessati da una o più delle seguenti situazioni:
a) sottoposizione a cause di decadenza, di sospensione o di divieto, inclusa la sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, ai sensi della normativa antimafia (art.6 ss D.lgs. n.159/11; art.67 D.Lgs n.159/11) ;
b) applicazione di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall’art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità professionale, e tra questi i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazioni a reati associativi o per concorso negli stessi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni provenienti da
delitti, corruzione, associazione a delinquere di natura transnazionale e per altre figure di reato che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata;
c) applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti dell’Appaltatore, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per reati che incidono sull’affidabilità professionale e tra questi i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione a reati associativi o per concorso negli stessi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti di corruzione, associazione a delinquere di natura transnazionale e per altre figure di reato che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata;
d) sanzione interdittiva a carico della società, ai sensi del D.Lvo 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e) informativa interdittiva antimafia della Prefettura;
f) avvio dell’azione penale ai sensi dell’articolo 405 cpp per reati di mafia;
g) provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva.
18.2 Qualora si verificasse una delle situazioni sopraindicate durante il periodo di esecuzione del Contratto, l’Appaltatore sarà obbligato ad informare la Committente che si riserva la facoltà di recedere dal Contratto con comunicazione trasmessa a mezzo fax ovvero e-mail o con qualunque altra modalità idonea allo scopo.
L’Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente, all’atto della sottoscrizione del contratto ed ogniqualvolta da quest’ultima richiesto, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del soggetto che ha sottoscritto il contratto medesimo, nonché quanto necessario per la sua identificazione.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a denunciare alle Autorità competenti fenomeni di estorsione da parte di organizzazioni criminali e a rispettare le normative in materia ambientale, fiscale, retributiva, previdenziale ed assicurativa, nonché di sicurezza sul lavoro.
Il mancato rispetto di detti impegni costituirà inadempimento contrattuale e consentirà alla Committente di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con comunicazione trasmessa all’Appaltatore a mezzo fax ovvero e-mail o con qualunque altra modalità idonea allo scopo.
18.3 Qualora durante il periodo di esecuzione del contratto le Autorizzazioni di cui all’art. 17.1 venissero meno o subissero modifiche, l’Appaltatore sarà obbligato ad informare la Committente che si riserva la facoltà di recedere dal Contratto a norma dell’art. 19. In caso di mancata o ritardata comunicazione, la Committente potrà risolvere il Contratto.
18.4 Qualora durante il periodo di esecuzione del Contratto l’Appaltatore o un Subcontraente non si trovasse più nella condizione di ottenere dalle Autorità competenti il rilascio della documentazione di cui all’art. 17.1 l'Appaltatore sarà obbligato ad informare la Committente. In caso di mancata o ritardata comunicazione, la Committente potrà risolvere il contratto a norma dell’art. 19.
19 RISOLUZIONE E RECESSO
19.1 Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore
comunicazione scritta all’Appaltatore, avrà facoltà di risolvere per fatto e colpa dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., il Contratto, anche limitatamente ad una parte dei servizi oggetto dello stesso, al verificarsi di una delle fattispecie di cui agli articoli 6, 7, 8, 9.2, 10, 11, 12, 14, 16,
19.1.2 Nel caso in cui la Committente si sia avvalsa della facoltà di risoluzione di cui all’art.19.1.1, fatti salvi tutti i diritti e rimedi spettanti alla Committente in forza del Contratto e/o delle norme applicabili:
a) la risoluzione sarà efficace a partire dalla data di ricevimento da parte dell’Appaltatore della comunicazione di risoluzione inviata dalla Committente;
b) la Committente avrà facoltà di provvedere, direttamente o tramite altra impresa, all'ultimazione o al rifacimento dei Lavori e/o dei Servizi, utilizzando mezzi e materiali anche di proprietà o in uso all'Appaltatore, e procedendo alla constatazione dello stato di fatto dei Lavori e/o dei Servizi ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere, il tutto a spese e rischio dell'Appaltatore;
c) si applicheranno le disposizioni dell’art. 19.4;
d) la Committente non sarà tenuta a pagare alcun risarcimento, indennizzo o rimborso all’Appaltatore, né ad eventuali Subcontraenti.
19.2 Recesso della Committente per cause non dipendenti da inadempimento dell’Appaltatore
a) nell’ipotesi di un cambiamento delle norme applicabili che impedisca la fornitura di uno o più servizi in conformità al Contratto;
b) nell’ipotesi di cui all’art. 16 di una cessione del Contratto per effetto di fusioni, scissioni, cessioni di rami d’azienda e/o altre operazioni straordinarie relative all’Appaltatore.
19.2.2 Nel caso in cui la Committente si sia avvalsa del diritto di recesso di cui all’art.19.2.1:
a) salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione di recesso, il recesso sarà efficace a partire dalla data di ricevimento da parte dell’Appaltatore della comunicazione di recesso inviata dalla Committente;
b) si applicheranno le disposizioni dell’art. 19.4;
c) la Committente non sarà tenuta a pagare alcun risarcimento, indennizzo o rimborso all’Appaltatore, né ad eventuali Subcontraenti.
19.3 Recesso della Committente con preavviso
19.3.1 La Committente avrà comunque diritto di recedere a propria discrezione e senza obbligo di motivazione dal Contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Appaltatore con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, anche se l’esecuzione dei lavori è già iniziata.
19.3.2 Nel caso in cui la Committente si sia avvalsa della facoltà di recesso di cui all’art. precedente:
a) il Contratto si intenderà cessato alla scadenza del periodo di preavviso di cui all’articolo precedente, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte della Committente;
b) la risoluzione non esime l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento, su richiesta della Committente, gli interventi in corso alla data di dichiarazione della risoluzione stessa;
c) la Committente non sarà tenuta a pagare alcun risarcimento, indennizzo (ivi incluso qualunque indennizzo per mancato guadagno in deroga a quanto previsto dall’art.1671 cod. civ. o di
qualunque altra disposizione) o rimborso all’Appaltatore, né ad eventuali Subcontraenti per effetto del recesso;
d) la Committente avrà facoltà di provvedere, direttamente o tramite altra impresa, all'ultimazione o al rifacimento dei Lavori e/o dei Servizi, utilizzando mezzi e materiali anche di proprietà o in uso all'Appaltatore, e procedendo alla constatazione dello stato di fatto dei Lavori e/o dei Servizi ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere, il tutto a spese e rischio dell'Appaltatore;
e) si applicheranno le disposizioni dell’art. 19.4.
19.4 Obblighi dell'Appaltatore in caso di cessazione, recesso o risoluzione
19.4.1 Alla cessazione del Contratto, ovvero in caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, o di recesso della Committente, con riguardo al Contratto, l’Appaltatore dovrà immediatamente lasciare l’Impianto e/o il Sito e riconsegnare il Sito alla Committente, completamente sgombero da persone, attrezzature, materiali e da quant’altro non facente parte del Sito, restituendo l’area perfettamente pulita ed in sicurezza. Le eventuali doglianze e pretese dell'Appaltatore potranno essere fatte valere solo successivamente alla riconsegna. In caso di rifiuto di riconsegna immediata del Sito, ovvero qualora l'Appaltatore frapponga ostacoli alla Committente che intenda essere reintegrata nella detenzione e pieno possesso del Sito stesso, la Committente potrà richiedere al giudice ordinario competente una misura cautelare idonea ad immetterla nella immediata detenzione e nel pieno possesso di tali beni, salva la successiva azione di merito e ogni risarcimento del danno subito a causa della ritardata reintegrazione nel possesso o detenzione dei beni stessi.
20 FORO ESCLUSIVO
20.1 Ogni controversia che potesse nascere dalla data di emissione dell’OdA in poi, anche se con Appaltatori stranieri, è regolata dalla vigente legislazione italiana ed è demandata alla competenza territoriale dell’Autorità Giudiziaria di Bergamo.
21 LEGGE APPLICABILE
21.1 Il Contratto, nonché tutti i relativi diritti ed obblighi delle Parti da esso derivanti, saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana via via vigenti. Per quanto qui non espressamente previsto o derogato, si applicano le disposizioni degli artt. 1655 e ss. del c.c..
22 DISPOSIZIONI VARIE
22.1 Codice aziendale di comportamento
La Committente nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con i propri appaltatori, fornitori, clienti e controparti applica i principi indicati nel Codice Aziendale di Comportamento di HeidelbergCement Group consultabile e stampabile dal sito internet presso xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx. L’Appaltatore dichiara di aver compreso e di condividere tali principi, impegnandosi, per sé e per i suoi dipendenti e collaboratori, diretti e indiretti, al rispetto di tali principi consapevole che la loro violazione costituisce grave inadempimento contrattuale.
22.2 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Committente ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, consultabile a mezzo internet presso l’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx destinato a regolamentare, tra l’altro, i rapporti con i terzi secondo principi di trasparenza e legalità. L’Appaltatore si impegna per sé, i suoi apicali, dipendenti e collaboratori, diretti ed indiretti, nell’esecuzione del rapporto contrattuale con la Committente, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare
gestione e controllo, consapevole che il mancato rispetto di tale impegno costituisce inadempimento contrattuale e può dare luogo alla risoluzione per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c, del contratto da parte della Committente. L’Appaltatore manterrà indenne la Committente per condotte commesse dal proprio personale apicale o sottoposto.
22.3 Clausola anticorruzione e di “impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare”
L’Appaltatore non riceverà e non offrirà, prometterà o darà, denaro o altra utilità, sia direttamente che indirettamente, ad amministratori, dirigenti, sindaci della Committente o a sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti citati, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, per avere in cambio un vantaggio indebito nell’esecuzione del rapporto contrattuale.
L’Appaltatore dichiara di non avvalersi di manodopera irregolare né di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto né di lavoratori minorenni o soggetti a condizioni di lavoro degradanti. Dichiara inoltre di aver acquisito i permessi di soggiorno, i certificati di attribuzione di Codice Fiscale da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (o i certificati preliminari al rilascio/rinnovo di volta in volta rilasciati dalle Questure competenti nel caso in cui non fosse possibile acquisire il permesso di soggiorno all’atto dell’assunzione).
Il mancato rispetto di detti impegni costituirà inadempimento contrattuale e consentirà alla Committente di considerare risolto di diritto il rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.
22.4 Comunicazione di violazioni
L’Appaltatore si impegna a segnalare eventuali comportamenti di dipendenti o collaboratori della Committente contrari al Codice Aziendale di Comportamento, al Modello di Organizzazione, gestione e controllo o agli obblighi anticorruzione ai seguenti indirizzi:
- all’Organismo di Xxxxxxxxx, all’indirizzo di posta elettronica xxx@xxxxxxxxxxx.xx
- ad Italcementi all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx oppure accedendo al sito xxx.XxXxxxXxxxxxxxx.xxx oppure utilizzando il numero verde 800.1777.9999 (disponibile anche in lingua italiana)
22.5 Sanzioni e “black list” internazionali
L’Appaltatore dichiara di non avere la sede principale in uno dei Paesi considerati Paradisi Fiscali (secondo la definizione dell’OECD o inseriti da Autorità locali nelle “black list”), di non essere soggetto a sanzioni internazionali da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea (o di uno dei suoi Stati), degli Stati Uniti d’America o di altri enti intergovernativi quali FATF, OECD, OFAC, di non essere interdetto o sospeso nell'esercizio della propria attività e non inserito in una “black list” internazionale o governativa nazionale. In caso di dichiarazioni non veritiere o incomplete o la successiva applicazione di sanzioni internazionali o l’inclusione in una “black list” come sopra menzionate, consentirà alla Committente, a sua discrezione, di sospendere il rapporto contrattuale per giusta causa o risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con comunicazione trasmessa all’Appaltatore a mezzo fax ovvero e-mail o con qualunque altra modalità idonea allo scopo.
22.6 Sviluppo Sostenibile
La Committente si è impegnata a salvaguardare la salute fisica e la sicurezza nei luoghi di lavoro e su questo argomento ha sviluppato un set di regole standard fondamentali. L’implementazione di tali regole standard include l’istruzione e la formazione di tutti i partner commerciali coinvolti nelle procedure e sistemi di gestione. La Politica di Sostenibilità è accessibile dal sito
dell’Appaltatore, attraverso il sito web di gruppo “x.xxxx”. La Committente verifica l’applicazione di dette regole attraverso audit esterni e di Gruppo e reportistiche sui processi. Nel caso in cui l’Appaltatore non adempirà alle obbligazioni di cui sopra, ove applicabili, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto.
22.7 Riservatezza
L’Appaltatore è tenuto per sé, per i suoi subappaltattori e per i dipendenti suoi e dei suoi subappaltatori a mantenere la più assoluta riservatezza relativamente ai documenti ed alle informazioni tecniche, commerciali o di altra natura riguardanti la Committente e l’Impianto e ad astenersi, salvo esplicita approvazione della Committente, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie, notizie o articoli sull’Impianto e su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione del Contratto e/o portarne a conoscenza terzi.
22.8 Protezione dei dati personali e confidenzialità.
Le informazioni contenute nel Contratto sono riservate: l’Appaltatore si impegna a non comunicarle a terzi senza il preventivo consenso scritto della Committente.
A) Protezione dati personali
Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") a partire dal giorno della sua piena applicazione, nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.
Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
Le Parti si danno atto che l'esecuzione del presente Contratto non comporta il trattamento di dati personali di terzi, di cui è Titolare la Committente, da parte del Fornitore. Nel caso in cui l'esecuzione del contratto dovesse comportare in futuro il trattamento dei dati di terzi da parte dell’Appaltatore per conto del Titolare, l’Appaltatore stesso sarà designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
B) Confidenzialità
Le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e nel Contratto sono riservate: l’Appaltatore si impegna a non comunicarle a terzi senza il preventivo consenso scritto della Committente.
23 SPESE
Ciascuna parte sosterrà i propri costi e spese relativi alla negoziazione e alla stipula del Contratto. L’eventuale imposta di registro sarà a carico dell’Appaltatore.