CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
L’Agenzia per l’Italia Digitale, di seguito denominata “AgID o Agenzia”, codice fiscale n. 97735020584, con sede in Xxxx Xxxxx Xxxxx, 00, rappresentata dal Direttore generale xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Terni il 23 settembre 1969 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale
il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a omissis il omissis e residente a omissis codice fiscale omissis di seguito denominato “esperto”,
di seguito congiuntamente “le Parti”
• l’art. 19 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito nella legge 9 agosto 2013
n. 98, ha istituito l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), alla quale sono state affidate le funzioni precedentemente svolte da DigitPA, dall’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• ai sensi dell’art. 1, comma 2 del proprio Statuto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014, l'AgID è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato;
• ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale italiana, in coerenza agli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato e con l’agenda digitale europea;
• con decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, è stato confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134”;
• il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 14 aprile 2013 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e, in particolare, l’art. 2;
• il Codice di comportamento AgID, approvato con Determinazione n. 21 del 30 gennaio 2015, che estende gli obblighi comportamentali previsti per i dipendenti anche ai consulenti, agli esperti e ai soggetti esterni che a qualunque titolo collaborano con l’Agenzia;
• l’aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’AgID, integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, approvato con Determinazione n. 257/2021 del 31 marzo 2021;
• il Disciplinare per la selezione di esperti, approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’AgID n. 340 del 5 agosto 2020 con il quale sono stabilite le procedure di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo da parte dell’Agenzia;
• l’art. 7, comma 0 xxx, xxx x.xxx. 000/0000 xxxxxxx “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazioni esterne;
• l’art. 1, comma 188, della L. n. 266/05, la cui applicazione ad AgID è stata confermata dalla nota prot. AgID n. 5036 del 28.04.2020 del Capo di Gabinetto del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, trattandosi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica;
• che, a seguito della ricognizione condotta internamente ad Agid nel mese di aprile 2021, non è stata individuata alcuna risorsa per i seguenti profili:
o - Business Analyst - Super Senior;
o - Project Manager – Senior;
o - Full Stack Developer – Super Senior;
o - Full Stack Developer – Senior;
o - System Architect – Super Junior;
o - System Architect – Junior;
• con Avviso n. 6/2021, approvato con determinazione AgID n. 459/2021 del 2 luglio 2021, è stata indetta una procedura comparativa per la selezione e successiva contrattualizzazione per un impegno massimo di 36 mesi, per unità selezionata, di n. 10 profili professionali come descritti all’art. 2 dell’Avviso n. 6/2021, ivi allegato e di seguito sintetizzati:
o n. 1 risorsa con profilo di Business Analyst Super Senior
o n. 2 risorse con profilo di Project Manager Senior
o n. 1 risorse con profilo di Full Stack Developer Super Senior
o n. 2 risorse con profilo di Full Stack Developer Senior
o n. 3 risorse con profilo di System Architect Super Junior
o n. 1 risorsa con profilo di System Architect Junior;
• con le determinazioni AgID n. 524/2021 del 4 settembre 2021 e n. 587/2021 del 1 novembre 2021, sono stati nominati contestualmente il gruppo di lavoro appositamente costituito per la valutazione dei requisiti di ammissione alla procedura di selezione e le Commissioni per la valutazione del Curriculum Vitae e dei titoli posseduti dai candidati nonché per lo svolgimento, per i soli candidati ammessi, di un colloquio volto ad accertare le conoscenze connesse all’incarico da affidare;
• con la determinazione AgiD n. 602/2021 del 24 novembre 2021 è stato approvato l’elenco degli ammessi al colloquio in esito alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso 6/2021 approvato con determinazione AgID n. 459/2021 del 2 luglio 2021;
• con la determinazione AgiD n. 618/2021 del 7 dicembre 2021 è stata rettificata, in autotutela, la determinazione n. 602/2021 del 24 novembre 2021 di approvazione elenco ammessi al colloquio in esito alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso 6/2021 approvato con determinazione AgID n. 459/2021 del 2 luglio 2021;
• al termine della procedura di valutazione e del colloquio conoscitivo finale dei candidati ammessi per singolo profilo professionale, le Commissioni hanno trasmesso la graduatoria finale stilata per ciascun codice profilo ricercato al responsabile del procedimento;
• con determinazione AgID n. 9/2022 del 19 gennaio 2022, accertata la regolarità della procedura di valutazione, si è provveduto ad approvare le graduatorie finali degli idonei,
stilate dalle Commissioni esaminatrici, a seguito della valutazione dei candidati per il conferimento degli incarichi previsti dall’Avviso n. 6/2021;
• nell’ambito della graduatoria concernente il “profilo B1 Project Manager - Senior”, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, quale esperto in possesso delle caratteristiche professionali necessarie e pienamente corrispondenti alle esigenze da impegnare nelle attività progettuali dell’Agenzia, per lo svolgimento dell’incarico in questione, si è collocato al 2° posto nella graduatoria con un punteggio complessivo di 25;
• si intende disciplinare con il presente contratto di lavoro autonomo il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con il predetto esperto per il “profilo B1 Project Manager - Senior”, riportato nell’Allegato A del citato Avviso n. 6/2021, per la durata di 36 mesi e fascia retributiva ivi prevista corrispondente al profilo, individuata sulla base del raccordo con gli anni di esperienza dell’esperto nel settore di competenza fissata nel limite del corrispettivo massimo annuo attribuibile di € 50.000,00.
• della lett. f bis) dell’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 s.m.i., introdotta dall’art. 17, comma 30, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, che prevede la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti degli atti e dei contratti concernenti sia gli incarichi individuali di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n.165/2001 s.m.i., sia gli studi e le consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
• delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. dall’interessato, sotto la propria responsabilità, con le quali si attesta la non sussistenza di condizioni di inconferibilità, di incompatibilità, di cumulo di impieghi ed incarichi, di conflitti di interessi ovvero ostative, anche potenziali, ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., della Legge n. 190/2012 e s.m.i., del decreto legislativo n. 39/2013 e s.m.i., allegate al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;
Tutto quanto premesso le Parti in epigrafe indicate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
Le Premesse e le disposizioni sopra richiamate nonché gli allegati e ogni documento in esso richiamato, anche se non formalmente allegato, costituiscono parte integrante del presente Contratto.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1. L’Agenzia per l’Italia Digitale conferisce al xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx un incarico di lavoro autonomo da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. cod. civ., in qualità di “Project Manager - Senior – profilo B1”, di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 459/2021 del 2 luglio 2021, che con la sottoscrizione del presente provvedimento verrà considerato accettato.
2. L’esperto, dovrà fornire supporto specialistico nell’espletamento di attività di sviluppo, monitoraggio e coordinamento dei progetti di AgID relativi alla trasformazione digitale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si sintetizzano nei seguenti punti le attività da svolgersi:
- Supportare il coordinamento e il monitoraggio di contratti di grande rilievo;
- Collaborare all'analisi e al monitoraggio delle azioni Piano Triennale;
- Fornire supporto alla realizzazione delle attività di valutazione di impatto attraverso cruscotti di monitoraggio e strumenti di analisi e supporto alle decisioni;
- Supportare le attività connesse alla realizzazione di progetti europei sui temi della trasformazione digitale della PA;
- Supportare la definizione e predisposizione di pareri ai sensi dell’Art. 14-bis.
Agenzia per l’Italia Digitale – comma 2, lettere f) e g);
- Supportare la stesura di documentazione tecnica;
- Collaborare al rilascio di specifiche valutazioni tecnico-economiche.
3. Le attività sopradescritte, nei limiti delle competenze attinenti al profilo professionale dell’esperto, possono essere rimodulate da AgID, in dipendenza dell’avanzamento delle stesse, dei risultati conseguiti, nonché delle esigenze e necessità che si manifesteranno.
ART. 3 - DECORRENZA, DURATA DELL’INCARICO ED EFFICACIA
1. L’incarico avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data di inizio effettivo dell’incarico. L’efficacia iniziale del Contratto è subordinata al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione da parte della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, lett. f-bis), della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. Xxxxxxx detto controllo non dia esito positivo, il
rapporto di lavoro non potrà avere esecuzione e il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto. In tal caso nulla è dovuto all’esperto. Nulla è dovuto all’esperto neanche in caso abbia iniziato l’esecuzione del Contratto prima della formalizzazione dell’esito positivo del suddetto controllo.
2. L’esperto si impegna ad eseguire ogni attività di cui all’art.2 secondo le tempistiche necessarie e, comunque, entro la durata del Contratto.
ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
1. Il presente contratto disciplina un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, soggetto alle disposizioni vigenti in materia, che verrà eseguito con modalità del tutto autonome. Le attività previste dal Xxxxxxxxx sono rese personalmente e autonomamente dall’esperto con il coordinamento dell’Agenzia e, precisamente, del Responsabile individuato dal Direttore Generale
2. La prestazione oggetto dell'incarico ha natura personale. Resta inteso che il presente contratto costituisce un rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222. e ss. cod. civ e non costituisce, pertanto, un rapporto di impiego o di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
3. Attesa la natura delle prestazioni di consulenza oggetto del presente Contratto, l’esperto svolgerà la propria attività anche presso la sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale individuata in Roma alla via Xxxxx n. 21, e – ferme restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e di orario e l’autonomia di esecuzione – secondo modalità e tempi che verranno concordati con l’Amministrazione. Pertanto, lo stesso, per l’espletamento delle attività oggetto del Contratto, potrà utilizzare anche le strutture e le apparecchiature disponibili presso l’Agenzia.
4. L’esperto, nel pieno rispetto degli impegni assunti con il presente Contratto, sarà libero di prestare la propria attività anche in favore di terzi, purché non ne derivi pregiudizio per la corretta esecuzione – nei termini di tempo stabiliti – delle obbligazioni contratte con l’Agenzia e purché l’attività in questione non presenti conflitti di interessi anche potenziali o presenti profili di incompatibilità con i contenuti del presente incarico di collaborazione professionale. Resta fermo l’obbligo per l’esperto di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale, che dovessero intervenire successivamente al conferimento del presente incarico, aggiornando la dichiarazione di assenza conflitto di interessi o incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia. Esclusivamente a tal fine il collaboratore provvede a dare sollecita comunicazione di eventuali ulteriori incarichi
professionali, anche occasionali, assunti successivamente alla stipulazione del presente contratto.
5. Le prestazioni saranno rese anche in modalità da remoto e attraverso strumenti di comunicazione a distanza, limitando laddove possibile la presenza fisica presso la sede dell’Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria.
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’ESPERTO
1. L’esperto si impegna ad espletare la sua prestazione con diligenza e professionalità, nel più scrupoloso rispetto dell’incarico conferito e della normativa vigente.
2. L’esperto non può affidare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione delle sue prestazioni.
3. Nell’espletamento dell’incarico le attività saranno svolte in piena autonomia, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico del responsabile individuato dal Direttore Generale.
4. Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali predisposti dall’esperto nell’espletamento del presente incarico rimarranno di proprietà esclusiva dell’Agenzia, che ne potrà disporre la diffusione o la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali.
5. L’esperto è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice di comportamento dei dipendenti XxXX, approvato con Determinazione n. 21 del 30 gennaio 2015, consultabile sul sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/, ove compatibili con la natura del rapporto di lavoro oggetto del presente Contratto, quale parte essenziale delle obbligazioni assunte in ragione del rapporto instaurato. Di tali obblighi si prevede l’osservanza a pena di decadenza dall’incarico ai sensi dell’art. 2, comma 3 del citato D.P.R. 62/2013.
6. L’esperto si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente Contratto nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede e delle norme di condotta e disciplinari di cui al citato codice di comportamento di XxXX, a tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all’esecuzione del presente Contratto.
7. L’esperto si impegna al raggiungimento degli obiettivi in premessa ed indicati all’articolo 2 del presente Contratto.
8. Nell’ipotesi di ritardo ingiustificato nell’esecuzione del Contratto per causa imputabile all’esperto, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto e, qualora il ritardo comporti un pregiudizio grave, la facoltà di applicare, con separato
provvedimento, una penale pari al 5% (cinque per cento) del compenso complessivo spettante.
9. L’esperto, ai fini del migliore svolgimento della prestazione, dichiara di essere a conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche di riferimento e si impegna a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine osservando un comportamento appropriato all’adempimento degli impegni assunti, fornendo esempio di disciplina e di correttezza civile.
10. L’esperto si impegna a non svolgere attività in concorrenza, a tenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, nonché i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso nel corso delle attività, anche in epoca successiva alla conclusione delle attività e comunque, in relazione ad esse, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento del presente incarico di lavoro autonomo, ferma restando la facoltà dell’Agenzia di intraprendere ogni azione, anche giudiziaria, per la tutela dei diritti o degli interessi ritenuti lesi. A seguito della cessazione dell’incarico, per un periodo successivo di un anno, l’esperto si impegna a non svolgere attività concorrenziale a quella svolta per la presente Agenzia sul territorio nazionale. Resta fermo il divieto di divulgazione di informazioni e dati riservati.
11. Le Parti si impegnano ad incontrarsi con periodicità stabilita a seconda delle esigenze di XxXX, al fine di assumere le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati con l’intento di migliorare il risultato, nonché di modificare e/o integrare le attività nel caso di sopravvenuta necessità, per la realizzazione dei risultati attesi.
12. Le Parti convengono di valutare periodicamente il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi a base delle attività oggetto dell’incarico e con riferimento alla rispondenza dei risultati conseguiti agli obiettivi assegnati.
13. Al fine di consentire la verifica periodica dell’attività svolta, l’esperto si obbliga a presentare mensilmente, una relazione contenente la descrizione delle attività svolte nel periodo di riferimento, dando evidenza della coerenza delle modalità di espletamento delle attività con le competenze richieste dal profilo professionale ricoperto, nonché la coerenza dei risultati conseguiti nell’esecuzione dell’incarico rispetto agli obiettivi prefissati. Ove la valutazione della relazione prodotta dovesse rilevare che i risultati della prestazione fornita dall’esperto risultino non conformi a quanto richiesto – anche in termini di concreto interesse dell’Amministrazione - ovvero siano del tutto insoddisfacenti, XxXX potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 7.
14. L’esperto comunicherà immediatamente qualsiasi grave impedimento che non gli permetta il corretto espletamento dell’incarico affidatogli, fornendo le informazioni necessarie al proseguimento delle attività in corso.
ART. 6 - CORRISPETTIVO
1. Sulla base del profilo dell’incarico e dell’esperienza lavorativa inerente l’oggetto dell’incarico, delle caratteristiche professionali dell'esperto, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento della stessa, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le presentazioni da rendere, è riconosciuto un compenso annuo lordo di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00), al netto degli oneri accessori di legge a carico dell’Agenzia, e dell’aliquota previdenziale a titolo di rivalsa di cui alla legge n. 662/96 art. 1, comma 212, o del diverso contributo dovuto alla Cassa autonoma previdenziale connessa all’ordine/Collegio al quale il collaboratore risultasse iscritto nonché di eventuali costi di trasferta per le attività da svolgersi fuori dalla città di Roma.
2. Il compenso da corrispondersi in rate periodiche mensili posticipate, verrà erogato con bonifico bancario, previa presentazione con cadenza mensile di una relazione, come prevista dal precedente art. 5, punto 13), che sintetizzi l’attività svolta nel periodo di riferimento, corredata dagli allegati sui prodotti realizzati. La relazione deve contenere la dichiarazione del responsabile individuato dal Direttore Generale di regolare esecuzione della prestazione resa.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’esperto risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile potrà richiedere di integrare i risultati entro i successivi trenta giorni.
4. Qualora i risultati siano comunque insoddisfacenti o solo parzialmente soddisfacenti, l’Agenzia sospende la liquidazione del compenso dell’esperto e provvede alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito in base ai risultati effettivamente conseguiti. L’Agenzia potrà recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale dandone preavviso motivato all’altra parte, entro il termine di 60 giorni mediante posta elettronica certificata.
5. All’esperto verranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate in occasione di eventuali attività svolte fuori dalla sede di Roma, solo se previste dal progetto o programma di lavoro e preventivamente autorizzate dall’Agenzia in quanto ritenute necessarie all’espletamento dell’incarico. Il suddetto rimborso spese verrà effettuato nei limiti previsti per il personale non
dirigente delle Amministrazioni dello Stato così come stabiliti nel regolamento per la disciplina delle missioni in Italia e all’estero adottato con Determinazione del Direttore Generale n. 177/2016 del 13 luglio 2016. Le eventuali trasferte verranno rimborsate avuto riguardo alla minore distanza dal luogo della trasferta, tra sede del Comune di Roma e sede di residenza. Le trasferte svolte non danno diritto al riconoscimento né di indennità forfettarie né di diarie.
6. L’Agenzia non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni dei dati necessari per il pagamento non portate tempestivamente a conoscenza dell’Agenzia stessa con mezzi idonei.
ART. 7 – SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, la cui esecuzione, su richiesta del collaboratore, rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse dell’Agenzia. In caso di gravidanza l’Agenzia si riserva, dietro istanza dell’interessata, di prorogare il contratto, fermo restando il compenso ivi previsto, per un periodo massimo di 5 mesi e, comunque, entro i limiti consentiti dalle attività ivi indicate. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni in materia di cui al D. Lgs n. 151/2001 e s.m.i. ed alla Legge n. 81/2017.
ART. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO
1. Per le ipotesi di recesso, trova applicazione l’art. 2237 del Codice civile.
2. L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente Contratto, corrispondendo all’esperto il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
3. L’esperto può recedere anticipatamente dal Contratto per giusta causa, dandone comunicazione, mediante PEC, con un preavviso di 30 giorni, al fine di evitare pregiudizio all’Agenzia. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione. In caso di recesso da parte del collaboratore senza rispetto del suddetto termine di preavviso, si applicherà, a titolo di penale, una decurtazione del compenso complessivo annuo pattuito fino al 10%.
4. Qualora l’esperto per qualsiasi causa non svolga o concluda l’incarico nei termini indicati, il presente Contratto s’intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
5. Il contratto si risolve, anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di preavviso da parte dell’Agenzia, in caso di non avvenuta realizzazione dell’attività oggetto del contratto, o nei casi sotto indicati:
− gravi inadempienze contrattuali o esito negativo delle verifiche periodiche sull’attività di cui all’art. 5 del presente Contratto;
− sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 180 giorni;
− condanna in primo grado per reati che, per la loro oggettiva gravità, non consentano la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto;
− danneggiamento o furto di beni.
In ogni caso il Contratto s’intenderà automaticamente risolto senza obbligo di preavviso alla controparte:
− per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico;
− per morte, interdizione, inabilitazione dell’esperto.
6. Qualora l’Agenzia intenda far valere le cause di risoluzione del presente Contratto indicate nei precedenti commi 2 e 4, dovrà darne motivata comunicazione all’esperto mediante PEC, salvo il diritto al pagamento dell’attività effettivamente svolta fino al momento dell’interruzione. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica di recesso l’esperto potrà far pervenire le sue controdeduzioni.
7. Nel caso in cui l’Agenzia receda unilateralmente dal contratto senza che sussistano le motivazioni sopra specificate, dovrà comunicarlo con un preavviso di 30 giorni, tenendo indenne l’esperto delle spese e del lavoro eseguiti.
ART. 9 – MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Ogni modificazione o integrazione del presente Contratto potrà essere concordata e convenuta soltanto per iscritto, con l’osservanza delle stesse formalità alle quali le parti si sono attenute per la stipula del presente Contratto.
2. Il presente contratto, le obbligazioni, i diritti e i crediti derivanti da questo, non potranno essere ceduti in tutto o in parte, né surrogati a terzi, se non con il consenso scritto dell’altra parte.
ART. 10 – RESPONSABILITA’
1. L’esperto è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dall’Amministrazione ovvero proveniente da altre Amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell’espletamento dell’incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui l’Amministrazione ne disponga espressamente la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune.
2. L’Agenzia è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati per dolo o colpa dall’esperto a persone e/o cose in corso di Contratto.
3. L’Agenzia è esonerata da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione dell’incarico di lavoro, venisse avanzata da terzi in relazione all’attività posta in essere dall’esperto nell’ambito delle attività dedotte in Contratto.
ART. 11 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente contratto sono applicabili le norme di legge vigenti.
ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
ART. 13 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono rese le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dell’esperto, che ne prende atto con la sottoscrizione del presente Contratto:
- Titolare del trattamento dei dati personali: XxXX, indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx
- Contatti del responsabile della protezione dei dati: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
- Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali, anche particolari, dell’esperto è finalizzato alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro. La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’esecuzione del contratto di lavoro, dall’adempimento degli obblighi di legge a cui è soggetta l’Agenzia in qualità di datore di lavoro nonché, eventualmente, dall’esplicito consenso solo qualora necessario in base a specifiche finalità, ai sensi dell’art. 6, par. 1,
lettere a), b) e c) del Regolamento (UE) 2016/679. La mancata comunicazione dei dati personali necessari alla gestione del rapporto lavorativo determina l’impossibilità di dar seguito al rapporto contrattuale.
- Categorie di destinatari dei dati personali: nello svolgimento delle proprie attività e per erogare i propri servizi, AgID tratta i dati personali mediante il proprio personale designato e unitamente alle seguenti categorie di destinatari: fornitori di servizi tecnici e hosting providers; MEF e istituto bancario di riferimento per la liquidazione del corrispettivo; Ente previdenziale. Alcun dato personale è trasferito a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
- Tempi di conservazione dei dati personali: i dati personali dell’esperto sono trattati per il tempo necessario alla gestione del rapporto di lavoro e, al termine di questo, per il periodo necessario al rispetto della normativa vigente.
- Diritti dell’esperto: l’esperto ha il diritto di ottenere da AgID l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del relativo trattamento, il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare e il diritto alla portabilità dei propri dati, qualora ne ricorrano i presupposti. In caso di trattamento basato sul consenso dell’esperto, questi ha altresì il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Le richieste vanno rivolte ad AgID in qualità di titolare del trattamento, contattando il responsabile della protezione dei dati personali. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei propri dati violi il Regolamento. AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale esclusivamente automatizzato che comporti effetti giuridici sull’esperto.
- Categorie di dati personali non acquisiti dall’esperto e relativa fonte: oltre ai dati personali comunicati direttamente dall’interessato, XxXX può trattare altresì dati personali di tipo giudiziario o di formazione, all’unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall’interessato.
ART. 14 – FORO COMPETENTE
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità, efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché della sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non si risolva consensualmente, è demandata al Foro di Roma.
ART. 15 - TRASPARENZA E PUBBLICITÀ
Letto, confermato e sottoscritto
L’ESPERTO Per l’Agenzia per l’Italia Digitale
Il Direttore Generale
Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente contratto:
Art. 5 - (Obblighi dell’esperto) Art. 6 - (Corrispettivo)
Art. 8 - (Risoluzione e Recesso) Art. 10 - (Responsabilità)
Art. 14 - (Foro competente)
Art. 15 - (Trasparenza e pubblicità)
L’ESPERTO