ACCORDO TERRITORIALE DI BERGAMO
ACCORDO TERRITORIALE DI BERGAMO
Oggi dieci luglio 2003 nella sede dell’A.P.P.E.-Confedilizia di Bergamo in via X. Xxxxxx n. 5 tra l’Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia (A.P.P.E.) di Bergamo aderente a Confedilizia - rappresentata dal suo Presidente Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, l’Associazione Sindacale dei Piccoli Proprietari Immobiliari della provincia di Bergamo, rappresentata dal suo Presidente Avv. Xxxxxx Xxxxx, l’Associazione Piccoli Proprietari Casa rappresentata dalla xx.xx Xxxxxxxxx Xxxxxx (per delega Xxxxxxxxxx Xxxxxx) ed i Sindacati degli inquilini di Bergamo SUNIA, SICET e UNIAT e rappresentati rispettivamente da Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxx,
• in conformità ed attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
• constatato che ad oggi le delimitazioni delle “microzone censuarie” - insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali e tipi edilizi - non sono state oggetto di apposita delibera e quindi non ufficialmente adottate;
• ritenuto di utilizzare le suddette delimitazioni, come risultanti in minuta del Comune di Bergamo e qui allegate e denominate ALLEGATO 1 e ALLEGATO 1 BIS, per individuare le diverse aree omogenee al fine di determinare i canoni di locazione con le loro fasce di oscillazione, per la contrattazione territoriale di cui alla L. 431/98 art. 2 c. 3 (e se richiamate per le altre tipologie);
• consultata la banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio;
• rilevato che i contratti di cui ai successivi punti A) e C), oggetto del presente accordo, sono agevolati fiscalmente nell’applicazione delle imposte dirette sui redditi (ulteriore riduzione del 30% della base imponibile –con dichiarazione perciò del 59,5% del canone percepito, anziché dell’85% previsto ordinariamente) e nell’imposta di registro (base imponibile ridotta al 70% del canone annuo su cui calcolare l’imposta del 2%);
• ritenuto di dover sollecitare al Comune ogni agevolazione e provvedimento utile (riduzione dell’ICI e/o quella di altre imposte comunali specifiche, e/o ad attivare un fondo di garanzia per il pagamento dei canoni, degli oneri accessori e di ogni altra obbligazione onerosa, compresi gli eventuali danni causati all’immobile, per i contratti di locazione agevolati) per favorire lo sviluppo della locazione ed il monitoraggio degli andamenti di mercato, anche attraverso l’osservatorio regionale di cui alla L. 431/98 e al DM 30.12.2002;
• ritenuto di articolare l’accordo in quattro parti. A per i contratti ad uso di civile abitazione, B per i contratti ad uso transitorio abitativo, C per contratti rivolti a soddisfare esigenze abitative di studenti di corsi universitari fuori sede e D per previsioni finali;
si stipula il seguente
ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI BERGAMO
• le premesse formano parte integrante e sostanziale di ogni successiva parte dell’accordo;
• si individuano ed approvano le seguenti aree omogenee, fasce e sub-fasce di oscillazione dei canoni nonché i relativi valori minimi e massimi:
- Quanto ad A):
AREE OMOGENEE (*), FASCE E SUB-FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI E CRITERI PER CONTRATTI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE (Art. 2 comma 3 l.
431/98) IN BERGAMO
(*) Area 1 Valore Minimo fascia € 39,00 - Xxxxxx Xxxxxxx fascia € 98,00 (col. arancione)
(Zona indicativa: Xxxx Xxxxxxxx, Stazione, Quarenghi (in parte), Xxxxxx, Tasso, Ghislandi)
sub-fascia 1 sub-fascia 2 sub-fascia 3
39,00-51,65 51,66-80,00 80,01-98,00
(*) Area 2 Valore Minimo fascia € 39,00 - Xxxxxx Xxxxxxx fascia € 108,00 (col. verde)
(Zona indicativa: Città alta e colli, XXIV Maggio, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Pignolo)
sub-fascia 1 sub-fascia 2 sub-fascia 3
39,00-51,65 51,66-95,00 95,01-108,00
(*) Area 3 Valore Minimo fascia € 35,00 - Xxxxxx Xxxxxxx fascia € 83,00 (col. rosa)
(Zona indicativa: Stadio, Baioni- Valtesse, Monterosso, e parte di Xxxxxxxxx e X. Xxxxxxxx)
sub-fascia 1 sub-fascia 2 sub-fascia 3
35,00-46,00 46,01-73,00 73,01-83,00
(*) Area 4 Valore Minimo fascia € 35,00 - Xxxxxx Xxxxxxx fascia € 78,00 (col. giallo)
(Zona indicativa: Longuelo -Loreto - Broseta (in parte)X. Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, X. Xxxxxxxx Xxxxx, Promessi Sposi, Borgo Palazzo (in parte), Redona)
sub-fascia 1 sub-fascia 2 sub-fascia 3
35,00-46,00 46,01-68,00 68,01-78,00
(*) Area 5 Valore Minimo fascia € 30,00 - Xxxxxx Xxxxxxx fascia € 70,00 (col. azzurro)
(Zona indicativa: Sud della città limitrofa a Treviolo, Lallio, Xxxxxx X. Xxxxx, Orio al Serio)
sub-fascia 1 | sub-fascia 2 | sub-fascia 3 |
30,00-40,00 | 40,01-63,00 | 63,01-70,00 |
° valori espressi in Euro annui al mq
per la definizione della superficie computabile vedere il punto (**)
V A R I A Z I O N I E AGGIORNAMENTO DEI VALORI DELLE FASCE E SUB-FASCE
V1) – ai fini della stipula di nuovi contratti i valori minimi e massimi delle precitate fasce e sub-fasce di oscillazione di ciascuna zona e area saranno aggiornati annualmente (ogni primo luglio) nella misura della variazione dell'indice istat, preso a riferimento il mese di marzo.
V2) – qualora le parti convengano durate contrattuali superiore alla minima ordinaria di 3 anni (art. 2 c. 5 l. 431/98) i valori minimi e massimi delle fasce e sub-fasce saranno aumentate del:
4% per una durata di 4 anni 6% per una durata di 5 anni
8% per una durata di 6 anni e oltre
V3) - per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l. 431/98, e per gli alloggi completamente arredati, le fasce di oscillazione precedentemente definite subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10%. Tale aumento sarà cumulabile con quelli
delle fattispecie di cui ai punti v2) e v4), ove ricorrenti, oltre a valere sull’ aggiornamento di cui al punto v1).
V4) - per gli immobili con superficie inferiore a mq 52 le fasce di oscillazione precedentemente definite saranno, nei valori minimo e massimo, aumentate del 20%, mentre quelli con superficie compresa fra mq 52,01 e mq 64,00 l’aumento anzidetto sarà del 10%. tale aumento sarà cumulabile con quelli delle fattispecie di variazioni di cui ai punti precedenti, ove ricorrenti.
(*) Per l’esatta individuazione delle aree omogenee (individuate per numeri e colori) e delle vie in esse comprese si fa espresso riferimento alla cartografia (ALLEGATO 1), che è per tutto conforme a quella utilizzata per l’individuazione in minuta delle microzone catastali (che però come detto in premessa ad oggi non sono ancora state oggetto di apposita delibera e quindi ufficialmente adottate, anche se effettuate in minuta dal Comune) ed al relativo elenco per vie e numeri civici (ALLEGATO 1 BIS); precisando che per alcune vie e n° civici si è attribuita microzona in quanto ad oggi sforniti, segnalando l’attribuzione con il simbolo §.
(**) La superficie dell’unità immobiliare locata, espressa in mq, sarà calcolata secondo le modalità di cui agli allegati B e C del dpr 23 marzo 1998, n. 138 (di seguito riportato in stralcio) con l’esclusione delle superfici derivanti dall’applicazione del punto 1 dell’allegato C nella parte che prevede il computo dei muri perimetrali esterni e in comunione, delle superfici di rimesse di veicoli (che entrano nel computo per il 70% della superficie totale) e del 50% della superficie dei posti auto coperti o scoperti (che entrano nel computo per il 50% della superficie totale).
La tolleranza del conteggio delle superfici è pari al cinque per cento in più o in meno.
STRALCIO DEGLI ALLEGATI B e C DEL DPR DEL 23/03/98 N. 138 Allegato B QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE
Unità immobiliari ordinarie. Gruppo R (Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari).
R/1 - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui. R/2 - Abitazioni in villino e in villa.
R/3 - Abitazioni tipiche dei luoghi.
R/4 - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli
Allegato C NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (GRUPPI R, P, T) Criteri generali.
1- Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm (parte del presente articolo è stato derogato nell’accordo territoriale, vedasi (**)).
2-La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
3-La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
4-La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato (l’arrotondamento verrà fatto con l’ordinario criterio). Criteri per i gruppi "R" e "P". (il gruppo “P” non è una categoria che interessa l’accordo territoriale)
1-Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma:
a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a ) del 25 per cento qualora non comunicanti;
c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità
immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con
i vani di cui alla precedente lettera a ); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;
d ) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a ), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a ). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.
2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.
3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a ) del comma 1.
A solo fine esemplificativo per i casi più comuni e al fine di consentire una rapida consultazione (non esaustiva) il calcolo delle superfici può essere il seguente (i riferimenti precisi sono dati dagli allegati C e D DPR 138/98):
a)- intera superficie dei locali abitativi (nonché taverne, mansarde e sottotetti muniti di abitabilità e comunicanti con i precedenti locali) e con esclusione dei soli muri perimetrali esterni e in comunione;
b) - 70% della superficie dei box e autorimesse ( locali per rimesse di veicoli);
c) - 50% della superficie di posti auto privati coperti o scoperti;
d) - 50% della superficie di soffitte, cantine e simili (compresi taverne, mansarde sottotetti sprovvisti di abitabilità, comunicanti o no), qualora comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a );
d bis) – 25% della superficie degli elementi lettera d, qualora non comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a );
e) – 30% della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva fino a metri quadrati 25 (10% per la quota eccedente), se comunicanti con i locali di cui alla lettera a ); e bis) – 15% della superficie degli elementi lettera e, di pertinenza esclusiva, fino a metri quadrati 25 (5% per la quota eccedente) qualora non comunicanti;
f) - 10% della superficie dell'area scoperta di pertinenza esclusiva fino alla superficie definita nella lettera a ), e del 2 per cento per superfici eccedenti;
Criteri per la individuazione dei valori minimi e massimi al fine della determinazione dei canoni di locazione.
All’interno delle aree urbane nelle quali è situata l’unità immobiliare è individuata la fascia di oscillazione del canone, con l’indicazione di un valore minimo e di un valore massimo, espresso in €/mq annuo. Ciascuna area è poi suddivisa in tre sub-fasce, all’interno delle quali le parti contrattuali individueranno e converranno il canone di locazione del caso, posizionandosi correttamente nell’area nella quale si trova l’unità immobiliare, e tenendo conto delle caratteristiche oggettive dell’unità immobiliare e della presenza o assenza di pertinenze a servizio esclusivo dell’unità immobiliare (autorimesse o posti auto, cantine, solai, giardino), di aree comuni fruibili, degli impianti e di altre dotazioni proprie dell’unità immobiliare o del fabbricato.
Al fine della corretta scelta e collocazione nella sub-fascia, in corrispondenza alle caratteristiche delle unità immobiliari, le parti dovranno constatare il verificarsi delle condizioni indicate nel seguente prospetto:
SUB-FASCIA 3 | SUB-FASCIA 2 | SUB-FASCIA 1 |
Unità immobiliari con particolari dotazioni | Unità immobiliari con medie dotazioni | Unità immobiliari con dotazioni elementari |
Caratterizzata da almeno UNDICI dei seguenti elementi di riferimento di cui sette (contraddistinti con il simbolo X) sono obbligatori e quattro sono opzionali | Caratterizzata da almeno SETTE dei seguenti elementi di riferimento di cui cinque (contraddistinti con il simbolo X) sono obbligatori e due sono opzionali | Caratterizzata dalla presenza di elementi inferiori ai minimi necessari per collocarsi nella sub-fascia 2 |
Presenza di una autorimessa singola o posto auto coperto o scopertoX | Presenza di una autorimessa singola o posto auto coperto o scoperto | Presenza di una autorimessa singola o posto auto coperto o scoperto |
Presenza di cortile comune | Presenza di cortile comune | Presenza di cortile comune |
Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta X | Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta X | Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta |
Presenza di impianto di acqua corrente, allacciamento alla rete del gas ed impianti elettrici efficienti X | Presenza di impianto di acqua corrente, allacciamento alla rete del gas ed impianti elettrici efficienti X | Presenza di impianto di acqua corrente, allacciamento alla rete del gas ed impianti elettrici efficienti |
Presenza di impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato (indispensabile solo nel caso non sia presente la caratteristica immediatamente sottostante)(X) | Presenza di impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato X | Presenza di impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato |
Presenza di impianto di riscaldamento autonomo o con termoregolazioni o di condizionamentoX | Presenza di impianto di riscaldamento autonomo o con termoregolazioni o di condizionamento | Presenza di impianto di riscaldamento autonomo o con termoregolazioni o di condizionamento |
Presenza di ascensore in fabbricato con almeno tre piani fuori terra per unità immobiliari poste oltre il secondo piano (escludendosi dal conteggio il piano terreno e rialzato)X | Presenza di ascensore in fabbricato con almeno tre piani fuori terra per unità immobiliari poste oltre il secondo piano (escludendosi dal conteggio il piano terreno e rialzato)X | Presenza di ascensore in fabbricato con almeno tre piani fuori terra per unità immobiliari poste oltre il secondo piano (escludendosi dal conteggio il piano terreno e rialzato) |
Presenza di area verde di pertinenza o condominiale, oppure di aree attrezzate X | Presenza di area verde di pertinenza o condominiale, oppure di aree attrezzate | Presenza di area verde di pertinenza o condominiale, oppure di aree attrezzate |
Presenza di impianti o strutture per accesso ai disabili | Presenza di impianti o strutture per accesso ai disabili | Presenza di impianti o strutture per accesso ai disabili |
Presenza di un ulteriore posto auto o box | Presenza di un ulteriore posto auto o box | Presenza di un ulteriore posto auto o box |
Presenza di impianti sportivi di pertinenza dell’immobile | Presenza di impianti sportivi di pertinenza dell’immobile | Presenza di impianti sportivi di pertinenza dell’immobile |
Presenza di dotazione di mobilio | Presenza di dotazione di mobilio | Presenza di dotazione di mobilio |
Presenza di bagno completoX | Presenza di bagno completoX | Presenza di bagno completo |
Presenza di doppi servizi | Presenza di doppi servizi | Presenza di doppi servizi |
Presenza di porta blindata | Presenza di porta blindata | Presenza di porta blindata |
Presenza di doppi vetri | Presenza di doppi vetri | Presenza di doppi vetri |
Presenza di servizio di portineria od impianto di videocitofono | Presenza di servizio di portineria od impianto di videocitofono | Presenza di servizio di portineria od impianto di videocitofono |
Presenza di balconi e/o terrazze di almeno 8 mq. | Presenza di balconi e/o terrazze di almeno 8 mq. | Presenza di balconi e/o terrazze di almeno 8 mq. |
Unità ultimata o completamente ristrutturata negli ultimi 10 anni | Unità ultimata o completamente ristrutturata negli ultimi 10 anni | Unità ultimata o completamente ristrutturata negli ultimi 10 anni |
Presenza di antenna centralizzata o altro idoneo impianto di rice-trasmissione | Presenza di antenna centralizzata o altro idoneo impianto di rice-trasmissione | Presenza di antenna centralizzata o altro idoneo impianto di rice-trasmissione |
Vicinanza ai servizi essenziali | Vicinanza ai servizi essenziali | Vicinanza ai servizi essenziali |
Annotazioni particolari
• Per la subfascia 2 in caso di unità immobiliari situate ad un piano entro il secondo (escluso dal conteggio il piano terreno e rialzato), anche non inserite in fabbricati con almeno tre piani fuori terra (escludendosi dal conteggio il piano terreno e rialzato), non dovrà considerarsi l’elemento relativo alla presenza dell’ascensore e, pertanto, gli elementi totali necessari per inserirsi nella subfascia risultano in totale sei di cui quattro obbligatori.
• Per la sub-fascia 2 l’elemento “cantina” (o soffitta o sottotetto) ritenuto indispensabile (evidenziato dal simbolo x) può essere sostituito da altri due elementi opzionali.
• Per la subfascia 3 in caso di unità immobiliari situate ad un piano entro il secondo (escluso dal conteggio il piano terreno e rialzato), anche non inserite in fabbricati con almeno tre piani fuori terra (escludendosi dal conteggio il piano terreno e rialzato), non dovrà considerarsi l’elemento relativo alla presenza dell’ascensore e, pertanto, gli elementi totali necessari per inserirsi nella fascia risultano in totale dieci di cui sei obbligatori.
• Per la sub-fascia 3 i seguenti elementi indispensabili: cantina (o soffitta o sottotetto), verde, (evidenziati dal simbolo X) possono essere sostituiti da un altro elemento opzionale per ogni elemento indispensabile mancante, mentre box/posto auto e impianto di riscaldamento autonomo o con termoregolazioni o di condizionamento (evidenziati dal simbolo X), possono essere sostituiti solo da due elementi opzionali.
• Per le unità immobiliari restaurate site nei borghi storici, in Città Alta, o rientranti nel territorio del Parco dei Colli, o comunque condotte a condizioni simili a quelle restaurate (in ciò ricompresi anche il rifacimento di tutti gli impianti ed i servizi) gli elementi indispensabili dell’autorimessa o posto auto, o dell’ascensore, o del verde possono essere sostituiti da altrettanti opzionali.
Note: I valori minimo e massimo per ogni area, fascia e sub-fascia (tenute presenti le condizioni di mercato ed i canoni attuali) sono molto ampi in quanto esistono e vengono considerate rilevanti diversità e varietà per: tipologia dei fabbricati, anno di costruzione e/o ristrutturazione, stato di manutenzione, livelli di piano, posizionamento ed esposizione, pertinenze asservite ai fabbricati e/o alle singole unità immobiliari la cui presenza o mancanza sono importanti, dotazioni di servizi tecnici, l’entità delle superfici delle singole unità immobiliari, presenza (o assenza) parziale o totale di arredamento, situazioni particolari dal punto di vista socio-urbanistico.
Le parti contraenti definiranno e converranno il canone di locazione posizionandosi correttamente nell’area in cui si trova l’unità immobiliare e dovranno tener ben presente le caratteristiche oggettive (e la loro qualità) dell’unità immobiliare (e il suo stato di
manutenzione e di conservazione), la presenza o assenza (maggiore o minore canone al mq) di pertinenze a servizio esclusivo dell’unità immobiliare (autorimesse o posti auto, cantine, solai, giardino, ecc.), di aree comuni fruibili, degli impianti e di altre dotazioni proprie dell’unità immobiliare o del fabbricato (e la loro qualità) e delle presenti note (oltre alle caratteristiche che posizionano l’unità immobiliare nella specifica sub-fascia);
Le parti contraenti, potranno collocarsi, all’interno della stessa zona cui l’immobile appartiene per ubicazione, in una sub-fascia con valori inferiori, superando l’applicazione rigorosa del prospetto, ricordando che anche il valore minimo della sub-fascia 1 non può essere valicato.
Contratti di locazione Visto i tipi di contratti allegati al D.M. 30/12/02, le parti, avvalendosi dell’assistenza eventuale delle Organizzazioni di Categoria firmatarie dell’accordo, dovranno stipulare contratti di locazione conformi ai predetti tipi.
Aggiornamento del canone Il canone di locazione, come definito dalle parti contrattuali [che terranno presente anche delle variazioni ed aggiornamenti di cui ai punti V1), V2), V3), V4)], sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione accertata dall’I.S.T.A.T. per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente, calcolata con il metodo della variazione assoluta; tale aggiornamento potrà essere applicato anche senza bisogno di richiesta raccomandata.
Ripartizione oneri accessori Locatore e conduttore faranno riferimento all’art. 4 del Decreto Ministeriale 30/12/2002 e alla tabella di ripartizione ad esso allegata e denominata Allegato G.
Deposito cauzionale Qualora locatore ed conduttore convengano una durata contrattuale superiore ad anni quattro il deposito cauzionale non sarà produttivo di interessi.
- Quanto a B):
FATTISPECIE, AREE OMOGENEE E FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI PER CONTRATTI TRANSITORI AD USO ABITATIVO (Art. 5 comma 1 L. 431/98) IN BERGAMO
La legge 431/98 ed il D.M. 30/12/2002 assentono per i contratti di natura transitoria una durata minima di 1 mese ed una durata massima di 18 mesi.
Tale tipologia contrattuale vuole solo ed unicamente soddisfare particolari esigenze o dei locatori, o dei conduttori; queste fattispecie risultano individuate, da parte delle Organizzazioni di categoria, proprio in sede di accordo territoriale e vengono di seguito espresse.
Nel contratto per gli usi transitori le parti dovranno esporre l’esigenza transitoria, del locatore e/o del conduttore, e l’esigenza del locatore dovrà essere successivamente confermata nel verificarsi, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza e nel termine stabilito nel del contratto (si consiglia di inserire 20 gg.; qualora le parti non compilassero lo spazio libero appositamente prestabilito nel contratto si intenderà come apposto il termine di 20 gg. predetto).
L’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
Il tipo di contratto che le parti possono stipulare è quello allegato al D.M. 30/12/2002. Qualora il locatore non adempia all’ onere contrattuale di conferma dell’esigenza dichiarata
senza giustificato motivo, oppure siano venute meno per sua volontà o colpa le cause della transitorietà, oppure il locatore, che abbia riacquistato la disponibilità dell’immobile, non adibisca, entro sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la predetta disponibilità, l’unità immobiliare agli usi o non inizi gli interventi espressamente dichiarati, il contratto tipo prevede per espressa previsione di legge la riconduzione della durata prevista all’art. 2, comma 1, legge 431/98 (anni 4 più altri anni 4 di rinnovo automatico a meno delle motivazioni di cui all’art. 3 legge 431/98), oppure il risarcimento al conduttore di 36 mensilità in caso di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato.
In caso di riconduzione del contratto all’art. 2, comma 1, legge 431/98 per fatto del locatore, il conduttore ha facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento comunicando il recesso al locatore con almeno 3 mesi di preavviso a mezzo di lettera raccomandata a.r..
I contratti di locazione ad uso abitativo transitorio stipulati in base ai criteri qui stabiliti ed a quelli dettati dalla legge 431/98 e dal D.M. 30/12/2002, devono essere redatti esclusivamente in conformità al tipo di contratto allegato al predetto decreto ministeriale.
Le organizzazioni firmatarie del presente accordo per il territorio comunale di Bergamo individuano le seguenti fattispecie di esigenze di transitorietà, riferite anche ad una sola delle parti contraenti:
Fattispecie di esigenze dei locatori
a1) Quando il locatore intenda destinare l’unità immobiliare ad uso abitativo, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il 2° grado diretto;
a2) Quando il locatore persona giuridica o società intenda destinare l’immobile a propria sede principale o decentrata;
a3) Quando il locatore, che è ente, o associazione, o cooperativa con finalità pubbliche o sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto, di cooperazione, intenda destinare l’immobile a propria sede principale o decentrata o per le finalità istituzionali;
a4) Quando è in corso divisione di beni per separazione tra coniugi, o in caso di successione o scioglimento di società e l’unità immobiliare ne è direttamente interessata, oppure sia in atto procedura di fallimento oppure sia in atto procedura di esecuzione immobiliare;
a5) Quando il locatore abbia presentato domanda e sia in attesa di concessioni- autorizzazioni edilizie per gli interventi di cui all’art. 29 comma 1 lettera C della legge 392/78 per l’unità immobiliare;
a6) Per qualsiasi altra esigenza del locatore o dei soggetti indicati nel punto a1) collegata ad un evento certo e data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
Fattispecie di esigenze dei conduttori b1) Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
b2) Quando il conduttore ha motivi temporanei di lavoro nella provincia di Bergamo;
b3) Quando il conduttore è assegnatario di alloggio di edilizia pubblica, oppure ha acquistato in cooperativa, o presso privati un alloggio, oppure in caso di ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore;
b4) Necessità di vicinanza temporanea a parenti bisognosi di cure e/o di assistenza connesse a patologie invalidanti, oppure parenti ricoverati presso strutture sanitarie, oppure non autosufficienti anche temporaneamente (con salvezza delle norme sulla privacy);
b5) Qualsiasi altra esigenza abitativa specifica del conduttore collegata ad un evento certo e data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo ad una sola delle parti contraenti.
I canoni di locazione per uso abitativo transitorio devono essere determinati in base alle aree omogenee, fasce e sub-fasce di oscillazione dei canoni di locazione e alle variazioni e
aggiornamento delle stesse così come previsti, prospetto, criteri (tenute presenti le note tranne quelle relative alla durata) formulati per i contratti ad uso di civile abitazione ex art. 2
c. 3 L. 431/98 di cui al punto A) cui si fa espresso richiamo. Le fasce di oscillazione,eventualmente incrementate delle variazioni, V1, V2, V3 e V4 sono maggiorate del 5%, ciò in considerazione dell’importanza strategica di Bergamo nell’economia lombarda e delle esigenze di mobilità lavorativa.
Vengono pertanto richiamati tutti i punti, tabelle ed indicazioni precedentemente esposti nel punto A) ad eccezione di quelli riguardanti la durata, l’aggiornamento del canone (che è rimesso all’eventuale volontà delle parti contraenti) ed il modello cui attenersi per redigere il contratto.
- Quanto a C):
AREE OMOGENEE E FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI IN BERGAMO PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI DI CORSI UNIVERSITARI FUORI
SEDE (Art. 5 commi 2 e 3 l. 431/98)
Il D.M. 30/12/2002 (in attuazione di quanto previsto dalla legge 431/98) prevede, nei comuni sede di università (e in quelli limitrofi), o di corsi universitari distaccati e di specializzazione, qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea, di perfezionamento o di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, la possibilità di stipulare contratti abitativi per studenti universitari fuori sede una durata minima di 6 mesi ed una durata massima di 3 anni.
Pertanto gli studenti universitari devono avere residenza in Comune diverso da quello di studio e in questo caso da quello di Bergamo. Tale condizione deve essere specificata nel contratto.
Il contratto può esser sottoscritto dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede, o dalle aziende per il diritto allo studio. In caso siano più d’uno i conduttori è garantito il diritto al recesso parziale allo (agli) studente-conduttore che vuole risolvere l’impegno; in tale ipotesi nulla muterà nella sostanza del contratto e tutti gli obblighi ricadranno sui restanti conduttori.
I contratti di locazione di cui trattasi devono essere redatti esclusivamente in conformità ai tipi contrattuali contenuti nel precitato decreto ministeriale.
I canoni di locazione dei contratti per esigenze abitative di studenti di corsi universitari fuori sede devono essere determinati in base alle aree omogenee, fasce e sub-fasce di oscillazione dei canoni e alle variazioni e aggiornamenti delle stesse così come previsti, prospetto, criteri (tenute presenti le note tranne quelle relative alla durata) formulati per i contratti ad uso di civile abitazione ex art. 2 c. 3 L. 431/98 di cui al punto A) cui si fa espresso richiamo. Le fasce di oscillazione,eventualmente incrementate delle variazioni, V1, V2, V3 e V4 sono maggiorate del 5%.
Aggiornamento del canone Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.
Vengono pertanto richiamati tutti i punti, tabelle ed indicazioni precedentemente esposti nel punto A) ad eccezione di quelli riguardanti la durata dei contratti di locazione ed il modello cui attenersi per redigere il contratto, e richiamando espressamente anche l’aggiornamento del canone di locazione.
- Quanto a D):
PREVISIONI FINALI
Le Organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a non sottoscrivere, durante la vigenza del presente, accordi territoriali diversi dal presente e/o con Organizzazioni diverse dalle firmatarie e si impegnano a ritrovarsi ogni 12 mesi, per verificare l’attualità degli accordi stessi ed l’adozione di quanto previsto da parte dei cittadini; qualora si ravvedesse l’opportunità di modificare gli accordi le Organizzazioni firmatarie si impegnano a favorire il raggiungimento di nuovi accordi unitari.
Le Organizzazioni firmatarie provvederanno al deposito, presso il comune di Bergamo, del presente accordo territoriale redatto in 6 originali con i rispettivi allegati, costituenti parte integrante; esso consta di 9 pagine e gli allegati di ulteriori 90 (ALLEGATO 1 di 1 pagina e ALLEGATO 1 BIS di 89 pagine, per un totale di pagine 99.
Bergamo li, 10 luglio 2003
A.P.P.E.-CONFEDILIZIA Bergamo(Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia)
S.U.N.I.A. Bergamo
ASPPI - Bergamo (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari)
S.I.C.E.T. Bergamo
APPC – Bergamo (Associazione Piccoli Proprietari Casa)
U.N.I.A.T. Bergamo