ENTE……………….
Schema di accordo quadro
ENTE……………….
ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, PER LAGESTIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DI MINORENNI, ADULTI, LORO FAMILIARI DELL’UNIONE COMUNI DELLA VAL D’ENZA E ASP X. XXXXXXX (RE)
CIG Padre ………………………………
L'anno duemilaventidue (2022), in esecuzione della determina dirigenziale n. XXXX del XX/XX/XXXX
TRA:
………………….., che interviene nel presente atto in nome e per conto del Unione Val d’Enza di ,
……………………….., C.F. ……………………., nella sua qualità di del Unione Val d’Enza di
…………………, di seguito nel proseguo denominato “ ”,
E
Il Sig.xxxxxxxxxx , C.F.: XXXXXXXXXXXXXX, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxxxx, xxx/xxxxxx xxxxxxxxxxxxx n. xx, C.F./Partita Iva , di seguito nel proseguo denominato “l’appaltatore”,
con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge, tra le parti come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1. Oggetto
1. Il presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva senza ulteriore negoziazione o consultazione dell’operatore economico ed ai sensi dell’art. 54 c. 3 del d.lgs. n. 50/2016 (d’ora in poi Xxxxxx), i futuri contratti applicativi per la fornitura del servizio di ……………………………….
2. Il servizio sarà affidato dal Unione Val d’Enza nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dall’Ente medesimo, in relazione alle proprie esigenze.
3. Il servizio dovrà essere realizzato in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo elencata al successivo art. 4.
Art. 2. Durata
1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in quattro (4) anni dalla stipula, con decorrenza 01/09/2022, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l’importo contrattuale e le opzioni previste vengano utilizzati in un termine minore esaurendo l’importo massimo spendibile e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Alla scadenza del presente Accordo, la Stazione Appaltante non potrà aggiudicare ulteriori contratti, tuttavia le condizioni del presente accordo e le specifiche tecniche resteranno vigenti fino al termine dell’esecuzione dell’ultimo contratto applicativo che non potrà comunque superare i 24 mesi dal termine dell’Accordo Quadro.
3. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
Art. 3. Contratti applicativi
1. La stipula dell’Accordo Quadro consentirà al Unione Val d’Enza la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “applicativi” o “discendenti”) con l’Appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi indicati ed aggiudicati in sede di gara.
2. I contratti applicativi saranno approvati con apposite Determine Dirigenziali del Responsabile del servizio. Dal momento della stipula del contratto applicativo, l’Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di erogare il servizio e di darvi esecuzione nel tempo indicato negli ordini stessi.
3. Non esiste un numero massimo di contratti applicativi aggiudicabili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti che non dovrà superare il limite definito dall’art. 5 del presente Accordo; parimenti il Unione Val d’Enza non garantisce un numero di contratti applicativi o un quantitativo minimo di servizio da attivare nel periodo considerato.
5- Le attività di cui all’Accordo quadro non sono affidate all’Appaltatore in esclusiva e, pertanto, il Unione Val d’Enza , nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dall’Appaltatore.
6. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.
Art. 4. Condizioni generali
1. L’Appaltatore, preso atto della natura delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si impegna ad eseguirle a regola d’arte nel rispetto di quanto previsto nella documentazione sotto elencata, nell’offerta qualitativa presentata in sede di gara, nonché in tutte le norme di legge e disposizioni in materia vigenti e che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo.
2. L’Appaltatore dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo.
3. Con la stipula del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante non assume nessun obbligo nei confronti dell’Appaltatore se non quello del rispetto delle condizioni previste nei contratti applicativi.
4. Tutti gli appalti oggetto del presente Accordo saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore,
con la stipula di appositi contratti applicativi.
5. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non aggiudicherà e sottoscriverà i contratti applicativi.
6. Per quanto riguarda l’esecuzione delle prestazioni,queste dovranno essere eseguite secondo la tempistica e le modalità previste nella documentazione sottoelencata, parte integrante e sostanziale del presente accordo anche se non materialmente allegata:
- allegato 1: Progetto di gestione componente l’offerta tecnica oggetto di aggiudicazione;
- allegato 2: Capitolato speciale d’oneri;
- allegato 3: Schema di contratto applicativo ;
- allegato 4: Offerta economica presentata in sede di gara ;
7. Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati,si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016 , dal X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81, dal Codice Civile,dal d.lgs. n. 66/2017, e da tutta l’altra normativa vigente in materia.
Art. 5. Importo dell’Accordo
1. L’importo dell’Accordo Quadro ammonta a € ………………….. ( ), XXX xxxxxxx. Il
numero di ore corrispondente al predetto importo è quantificato in ragione del costo orario risultante dall’esito
della procedura di gara.
2. In relazione all’effettivo fabbisogno di servizio, ricadente nel periodo di validità del presente Accordo,ed alle risorse finanziarie effettivamente disponibili,la Stazione Appaltante potrà affidare contratti applicativi fino ad una soglia massima di € + IVA.
3. La durata dell’Accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoli -prezzi, patti e condizioni. Detta proroga potrà essere concessa per un massimo di mesi sei e fino a concorrenza di un valore massimo di servizio pari a € …………………….
4. L’importo massimo di cui al precedente punto 2 rappresenta, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 106 c.1l ett.
a) del d.lgs. n. 50/2016, la soglia massima di modifica contrattuale attivabile dal RUP durante il periododi efficacia. L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. Il Unione Val d’Enza non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento della soglia massima che è meramente presuntiva. L’Appaltatore, per contro, è vincolato all’esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno affidati con specifici contratti applicativi aggiudicati dal Unione Val d’Enza.
5. I prezzi applicati saranno quelli di aggiudicazione della gara, non sono ammessi accordi al rialzo per qualsiasi ragione. A base di contratto è posto il prezzo orario del servizio fissato in € XX quale prezzo ribassato sul prezzo a base d’sta di € xxxxx, al netto di Iva. Il prezzo in base al quale verrà aggiudicato l’appalto si intende accettato dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e congruità, a proprio rischio, ed è quindi, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità. Il Prezzo è da considerarsi onnicomprensiva e riguarda il costo di tutti i servizi nella loro interezza.
6. L’ammontare del monte ore è puramente indicativo e potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione,
in ciascun anno di validità dell’appalto.
Art. 6. Revisione prezzi
1. Il prezzo unitario orario di intervento dell’educatore socio pedagogico, formulato in sede di gara, sarà soggetto alla revisione prezzi facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard definiti dall’ANAC. Nelle more della definizione dei prezzi standard, la revisione potrà essere riconosciuta solo una volta a metà della durata dell’Accordo Quadro (cioè a 24 mesi dalla stipula), in aumento o in diminuzione, a seguito di istruttoria del Responsabile del Procedimento, facendo riferimento all’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, riferito al valore medio congiunturale dei 12 mesi antecedenti la revisione.
Art.7. Rischi da interferenza e DUVRI
1. Per le modalità di esecuzione del servizio, è stato redatto il DUVRI .
2. Si dà atto che, dalla valutazione effettuata nel DUVRI allegato alla documentazione di gara, gli oneri di sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi sono stati stimati pari ad € 1.500,00 (millecinquecento).
3. Per tutti gli altri rischi, resta immutato l’obbligo per l’operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta. I prezzi offerti tengono conto degli oneri derivanti da tali obblighi
Art. 8. Pagamenti
1. Il corrispettivo che il Unione Val d’Enza si obbliga a versare all’affidatario è determinato moltiplicando il costo orario dell’………, oggetto di aggiudicazione, per il numero delle ore effettivamente erogate ai sensi di quanto previsto nel capitolato speciale cui si rinvia.
2. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’affidatario, avverrà solo a seguito di positiva verifica del rendiconto periodico di dette ore e su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dalla data protocollo fattura, riscontrata regolare.
Art. 9 . Clausola sociale
1. L’appaltatore si impegna in caso di aggiudicazione al rispetto della clausola d’imponibile di manodopera per cui, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori maestranze rispetto a quelle di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, si impegna in via prioritaria all’assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, dallo stesso individuate come idonee qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d’impresa e a condizioni non inferiori a quelle già riconosciute.
Art. 10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. l’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dadisposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. l’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 , a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Art. 11. Cauzione
1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva di EURO = (euro ) pari al 10% dell'importo complessivo dell’Accordo, a mezzo ………………………………
2. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti applicativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’ultimo contratto applicativo stipulato; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Unione Val d’Enza verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
3. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
4. L’Unione Val d’Enza ha diritto di valersi della suddetta cauzione nel caso di inadempienze contrattuali, di
risarcimento dei danni e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente a valere sui vari contratti applicativi.
5. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di escussione parziale o totale della cauzione, qualora le stazioni appaltanti abbiano dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
6. Nel caso in cui il Unione Val d’Enza si avvalga della facoltà di affidare servizi ulteriori fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 2 dell’art. 5, l’Appaltatore tenuto a reintegrare la cauzione proporzionalmente al valore dell’affidamento.
Art. 12. Cessioni e subappalti
1. Il presente accordo non può' essere ceduto a terzi a pena di nullità (art. 105 comma 1 del Codice).
2. Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Unione Val d’Enza. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Unione Val d’Enza, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
3. Il Unione Val d’Enza non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva
comunicazione della modifica di ragione sociale.
4. L’appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Committente e alle condizioni di cui all’art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52. In ogni caso il Unione Val d’Enza in caso di notifica della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
5. La cessione del contratto costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
Art. 13 Responsabilità civile
1. L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Unione Val d’Enza di
…………in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell’esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
2. L’appaltatore deve essere coperto da congrua polizza assicurativa RCT /RCO nei termini indicati dai contratti applicativi.
Art. 14 Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti applicativi e del presente accordo quadro, il Unione Val d’Enza potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore nelle modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dal Unione Val d’Enza per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Contratto applicativo e/o l’Accordo quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., il Unione Val d’Enza può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli contratti applicativi nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto applicativo , ai sensi dell’
articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
f) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione dell’Accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti applicativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo . In tal caso l’Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e
Art. 15 Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo Quadro ed i contratti applicativi dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
-quanto al Unione Val d’Enza di …………..: …………………………………………
- quanto all’Appaltatore: ……………………………………………………….
2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.
Art. 16 Domicilio dell’Appaltatore
1. Fatto salvo quanto previsto per le comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, a tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede sita in .
Art. 17 Spese contrattuali
Ogni spesa per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa è a carico dell’Appaltatore. Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986 ed è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis del D.P.R. 1 ottobre 1972 nr. 642
Art. 18 Controversie - Foro competente
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del presente accordo e dei contratti applicativi che ne discenderanno saranno devolute al Tribunale di Reggio Xxxxxx. Non è previsto arbitrato. Art. 19 Registrazione
1. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
Art. 20 Trattamento dei dati personali
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore viene individuato come Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall’art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679.
2. Per tutta la durata dell’Accordo e a pena di risoluzione dello stesso, il Responsabile è tenuto ad effettuarei trattamenti di dati personali conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall’art. 28 paragrafo 3, con la precisazione che anche le eventuali successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno automaticamente recepite come vincolanti nel presente Accordo Quadro.
Art. 21 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti applicativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo o dei singoli Contratti applicativi (o di parte di essi) da parte del Unione Val d’Enza non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti .
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dai contratti applicativi.
4. In quanto atto esecutivo dell’accordo quadro , valgono per il presente contratto, tutte le clausole, senza eccezione alcuna di cui all’accordo sottoscritto per cui, per quanto non espressamente modificato o integrato con il presente atto, rimangono pienamente valide ed efficaci tra le parti le clausole dell’accordo quadro.
In caso di contrasti, le previsioni dell’accordo prevalgono su quelle dei contratti applicativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto .
Il Unione Val d’Enza L’Appaltatore
(firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21) (firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21)
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod.civ. le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui agli articoli: Art. 3 Contratti applicativi , Art. 5 Importo dell’Accordo, Art. 6 Revisione prezzi, Art. 9 Clausola sociale , Art. 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro , Art. 11 Cauzione, Art. 12 Responsabilità civile ,Art. 14 Risoluzione , Art. 16 Domicilio dell’Appaltatore , Art. 18 Controversie - Foro competente, Art. 21 Clausola finale
Il Unione Val d’Enza L’Appaltatore
(firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21) (firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21)