ACCORDO PER LA COLTIVAZIONE DEL KENAF ANNO 2009 LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA
ACCORDO PER LA COLTIVAZIONE DEL KENAF ANNO 2009 LOMBARDIA – XXXXXX XXXXXXX
Questo contratto di coltivazione è stato stipulato il fra K.E.F.I. S.p.A. con sede in Xxxxxxxxx (X.X) Xxx Xxxxx,00 - X. XXX 00000000000, riconoscimento AGEA n°52/A del 09-09-2000 quale Primo Trasformatore, inclusi i suoi successori autorizzati, qui di seguito indicata
ACQUIRENTE
e
NOME
COGNOME
SOCIETA’
INDIRIZZO
COMUNE E C.A.P.
CITTA’
TELEFONO
FAX
Assoggettato I.V.A ( ) SI NO ( )
PARTITA IVA
Qui di seguito chiamato
PRODUTTORE
E’ CONVENUTO QUANTO SEGUE
Il Produttore si impegna a coltivare nella sua Azienda Agricola nel 2009, salvo i casi di forza maggiore, la superficie di HA, e Are di Kenaf (Hibiscus Cannabinus) per la produzione di steli. Questa produzione sarà acquistata in totalità dall’Acquirente alle seguenti condizioni.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1) Seme
Il produttore riceverà dalla K.E.F.I. SPA il quantitativo necessario di seme di Kenaf per la coltura sopra descritta (circa kg 13 per Xxxxxx). Tale seme e soltanto tale è testato e perciò solo di esso è garantita la germinabilità dell’85%, con le opportune condizioni di conservazione prescritte dall’ ACQUIRENTE. Il Produttore si impegna a coltivare solo tale seme e non altri, pena il non ritiro da parte dell’Acquirente stesso, di tutto il prodotto finito.
Il prezzo del seme è stabilito, per l’annata 2009 in 13,50 (Tredici/50) + IVA al kg e sarà pagato dal Produttore all’Acquirente solo al momento della verifica della germinabilità (non inferiore all’85%), e perciò entro e non oltre il 31 maggio 2009, in via eccezionale per questa annata agraria viene dilazionato il pagamento fino alla consegna del prodotto, anche per conguaglio sullo xxxxxx.Xx Produttore altresì si impegna nei primi 20 giorni dalla data di semina ad irrigare la coltivazione previo accordi concordati dall’Acquirente sui tempi e modi della stessa operazione.
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2) Prodotto
Il prodotto finito, o più precisamente gli steli di Kenaf, saranno di proprietà del Produttore fino alla loro consegna. La consegna su camion dell’Acquirente costituisce di fatto il trasferimento della proprietà e dei rischi connessi dal Produttore all’Acquirente. Il Produttore si impegna a non cedere in alcun caso la produzione di steli che fanno oggetto del presente contratto ad alcun altro acquirente se non alla K.E.F.I. SPA, salvo accordo scritto della stessa.
Il Produttore si impegna a non cedere in alcun caso la produzione di steli che fa oggetto del presente contratto ad alcun altro acquirente se non alla K.E.F.I. spa, salvo diverso accordo scritto.
3) Qualità del prodotto
Il prodotto finito dovrà essere consegnato secco, cippato alla rinfusa con lunghezza minima di 10 cm e sempre con le stesse caratteristiche di qualità, avere un’umidità non superiore al 20% e non contenere alcun materiale sintetico, sacchi di plastica, spago, corpi metallici, inerti, terra, sassi etc.
4) Consegna
La resa del prodotto, salvo espressa deroga scritta da parte dell’Acquirente, è su camion Franco azienda partenza. Presso lo stabilimento dello stesso Acquirente in xxx Xxxxxxxxx x. 00 – Xxxxxx (XX), verranno stabilite sempre in contradditorio le caratteristiche finali del prodotto stesso e cioè umidità, eventuali agenti inquinanti, qualità, colore.
5) Pesatura
La pesatura avverrà alla partenza, sulla pesa pubblica. Il Produttore ha la facoltà di farsi rappresentare in tale operazione.
6) Prezzo
La K.E.F.I. SPA pagherà al Produttore per il prodotto finito (chips di Kenaf), nelle condizioni tecniche qui sopra riportate, la somma di € 8,50 (Otto/50) + IVA al quintale Xxxxxx partenza reso su camion dell’Acquirente.
7) Termini di pagamento
In occasione della Verifica Tecnica Finale in campo, da effettuarsi da parte dell’Acquirente entro il 30 settembre 2009, si provvederà a misurare in contradditorio la superficie destinata dal Produttore di Kenaf e conseguentemente a ciò:
1° acconto di € 300,00 = (Trecento) + IVA a Ettaro alla consegna allo stabilimento. 2° acconto di € 300,00 = (Trecento) + IVA a Ettaro, entro il 31 gennaio 2010 Saldo entro il 31 Marzo 2010, e comunque entro 30gg. dalla consegna della merce.
8) Clausule particolari
Nel caso la produzione per qualsiasi motivo vada distrutta, gli anticipi fatti al Produttore da parte dell’Acquirente (acconti, seme etc.) dovranno essere rimborsati a quest’ultimo entro il 31 maggio 2010.
9) Controversie
In caso dovessero sorgere controversie di qualsiasi genere tra il Produttore e l’ Acquirente viene di comune accordo stabilito di rivolgersi alle rispettive Organizzazioni di Categoria per le risoluzioni mediante Arbitrato, secondo le prassi di Legge in vigore.
10) Foro competente
In caso di non risoluzione delle controversie mediante arbitrato, il Foro competente è quello di GUASTALLA ( R.E.).
Tutte le disposizioni precedenti sono esclusivamente applicabili al raccolto 2009.
PRODUTTORE
ACQUIRENTE
SI APPROVANO ESPRESSAMENTE GLI ARTICOLI : 1-2-3-7-8-9-10
PRODUTTORE
ACQUIRENTE
A il
IMPORTANTE
Il presente contratto è inviato ai produttori od associati in triplice esemplare, i tre esemplari dovranno essere immediatamente inviati alla K.E.F.I. SPA che rinvierà una copia agli interessati, debitamente sottoscritta.