SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Premessa
A. con determina a contrarre n. 5856 del 14 maggio 2021, la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito denominata Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per la fornitura di sistemi di interfaccia e software per l’analisi quantitativa e device per la registrazione dell’attività fisiologica e relativi servizi di assistenza e manutenzione per il Progetto: "Nei panni di Xxxxx per capire e difendere le ragioni di Xxxxx" - educazione alla legalità per la prevenzione di comportamenti antisociali espressi anche attraverso l’uso della realtà virtuale immersiva” approvato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Legalità obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione» 2014-2020, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co.4, del Codice;
B. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. del e sulla GUUE GU/S del ;
C. con verbale n. del il RUP ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara relativa al lotto nr. CUP F23J18000050007 tra i seguenti (barrare la gara o le gare corrispondenti:
Lotto 1 - CIG 8697052A58. – Strumenti per la registrazione delle attività fisiologiche; | |
Lotto 2 - CIG 8697069860. – Modulo per la misurazione dell’attività cerebrale a seguito della stimolazione neurosensoriale. | |
Lotto 3 - CIG 8697076E25. – Visori per realtà virtuale standalone di ultima generazione |
D. il Direttore Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato in qualità di soggetto stipulante ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto in favore di ;
E. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett. a) del Codice;
F. l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
G. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 – comma 9 – del Codice;
H. che il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico e prestazionale come modificato dall’offerta tecnica con varianti migliorative, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli
elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
I. che il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la fornitura di sistemi di interfaccia e software per l’analisi quantitativa e device per la registrazione dell’attività fisiologica e relativi servizi di assistenza e manutenzione per il progetto: "Nei panni di Xxxxx per capire e difendere le ragioni di Xxxxx" - educazione alla legalità per la prevenzione di comportamenti antisociali espressi anche attraverso l’uso della realtà virtuale immersiva” approvato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Legalità obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione» 2014-2020
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all'offerta tecnico-economica del Contraente, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anche essi parte integrante del presente contratto.
- Fornitura:
▪ Modulo per la registrazione dell’attività fisiologiche;
▪ Modulo per la misurazione dell’attività cerebrale a seguito della stimolazione neurosensoriale;
▪ Visori per realtà virtuale standalone di ultima generazione;
- Garanzia: 36 mesi;
L'ammontare complessivo del contratto è di € , cui sono da aggiungere €
per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di €
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, al seguente link web xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/0000x000000xx0xx000000000.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l’offerta economica, il capitolato tecnico come modificato dall’offerta tecnica con varianti migliorative proposta in sede di gara;
3. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per questa Amministrazione, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
6. la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni);
7. il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
Articolo 3
(Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente)
1. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione.
2. Il Contraente si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
4. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
6. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di Contraente e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale
comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
8. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
Articolo 4
(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)
1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di questa Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da questa Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Articolo 5 (Obblighi di riservatezza)
1. Il Contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con questa Amministrazione;
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, questa Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. Fermo restando quanto previsto nell’articolo recante “Trattamento dei dati personali”, il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Articolo 6 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994
n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nel rispetto della legislazione vigente.
Il Contraente provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, il Contraente trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Il Contraente rimane in ogni caso unico responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.
Articolo 7 (Validità contrattuale)
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte del Contraente della comunicazione, da effettuare mediante PEC o con raccomandata con avviso
di ricevimento da parte dell'Amministrazione, successivamente all'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Articolo 8
(Servizi di garanzia e manutenzione)
Il Contraente, per un periodo di 36 mesi a decorrente dalla data di comunicazione dell'avvenuta verifica inventariale e funzionale favorevole della fornitura, erogherà un servizio di assistenza tecnica volto a ripristinare, in caso di guasti o anomalie sia software che hardware, la piena funzionalità di tutti i beni e sistemi oggetto della fornitura.
Per tutto il periodo di assistenza, il Contraente assicurerà la diagnosi dei guasti segnalati, le necessarie riparazioni e sostituzioni degli apparati, o di parti di ricambio, con parti originali, il ripristino della piena funzionalità delle unità guaste senza ulteriori oneri per l’Amministrazione.
Articolo 9 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta del Contraente, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione. Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, il Contraente sarà tenuto ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Le modifiche così descritte saranno formalizzate con:
1. con documento sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
2. con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 10
(Termini di adempimento – Verifica di conformità funzionale)
La verifica di conformità inventariale e funzionale della fornitura sarà eseguita da una Commissione all’uopo nominata entro il termine di 30 giorni solari dalla comunicazione di approntamento alla verifica di conformità presso questa Amministrazione.
La verifica sarà eseguita in aderenza alle specifiche tecniche indicate nell’offerta tecnica del Contraente, documento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Articolo 11
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, il Contraente, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2006, ha costituito la garanzia definitiva di € mediante polizza fidejussoria n.
del emessa dalla società , senza
eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo al termine di garanzia e manutenzione previsto.
L'ammontare della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica finale di regolare esecuzione, che sarà rilasciato al termine di assistenza e manutenzione di 36 mesi.
L' Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia definitiva resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 12
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale)
1. Approntamento alla verifica funzionale di conformità: Il mancato rispetto di tutti i termini previsti per la comunicazione di approntamento al collaudo, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all' uno per mille del valore netto del contratto.
2. Servizi di assistenza tecnica e manutenzione: Il mancato rispetto dei termini previsti per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione correttiva, comunicazione di approntamento al collaudo, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all' uno per mille del valore netto del contratto. Nel caso in cui gli interventi di ripristino non vengono eseguiti nelle modalità e nei tempi previsti, l’Amministrazione, laddove ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione dell'intervento in proprio, addebitando gli oneri a danno del Contraente.
3. Termine essenziale: In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto,
all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno del Contraente, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento. Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno del Contraente ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate a questa Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione del messaggio di posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.
Articolo 13 (Recesso)
L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno (30) trenta giorni solari, da comunicarsi al Contraente con messaggio trasmetto tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.
Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
In caso di recesso di questa Amministrazione, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla già menzionata disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contrente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del
bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Amministrazione.
Questa Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 15 (Pagamento)
Le spese del Contratto di appalto gravano, ove approvate, sulle risorse dell’«Asse 4 – Azione specifica 4.1.2» del Programma Operativo Nazionale “Legalità”, obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione» 2014 – 2020, e nello specifico per il 75% con il contributo dell’Unione Europea e per il 25% con le risorse del Fondo di Rotazione ex Legge nr. 183/87, di cui alla Delibera CIPE di cofinanziamento nazionale del 28 gennaio 2015, n. 10.
La fattura, recante obbligatoriamente il numero di codice CIG, dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA VAGFP4. Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
Articolo 15
(Divieto di cessione del contratto Cessione del credito)
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Articolo 16 (Risoluzione per adempimento)
Questa Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l’Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi di cui ai seguenti articoli: obblighi di riservatezza (art. 5); garanzia definitiva (art. 11); divieto di cessione del contratto – cessione del credito (art. 15).
Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Contraente).
Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnerà a fornire a questa Amministrazione tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 17
(Risoluzione per decadenza dei requisiti morali)
Questa Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In ogni caso, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
L’Amministrazione può, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 18 (Foro di competenza)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Articolo 19
(Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione)
Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 1 del Codice e dell’articolo 6 del D.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
Il Contraente deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere a questa Amministrazione spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani all’uopo individuati, per un importo pari a ( / ) Iva esclusa.
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza: IBAN: , con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG in adempimento dell’art. 34 D.l.. 179/2012”.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Articolo 20 (Comunicazioni)
Ai fini del contratto le Parti eleggono il loro domicilio legale rispettivamente:
− Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, via Tuscolana n. 1558 – 00000 Xxxx
PEC: xxxxx.000x.xxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxx.xxxxxxx.xx
− (Ente) , indirizzo: Email
PEC: .
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
Articolo 21 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito “Patto di integrità” predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale (allegato 1), di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 22
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" (Allegato 2), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. nr. 62/2013 , approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. l , comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 23
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto.
Per l’Amministrazione | Per la società |
IL DIRETTORE CENTRALE | IL PROCURATORE |
(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)