CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTO DI PAGAMENTO
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTO DI PAGAMENTO
Versione del 03 novembre 2022
SEZIONE I
CARATTERISTICHE, APERTURA E CHIUSURA DEL CONTO DI PAGAMENTO
Art. 1. Definizioni
Ai fini dell’applicazione delle presenti condizioni generali, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:
- addebito diretto interno: un servizio di pagamento interno all’istituto, che consente l'addebito sul conto di pagamento del cliente, in base al quale un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità all’autorizzazione preventiva data dal cliente al beneficiario stesso o all’istituto di pagamento;
- aree riservate: le aree personali all’interno del sito internet dell’istituto di pagamento che consentono al cliente di accedere al conto di pagamento e gestirlo, consultare la posizione e disporre operazioni di pagamento;
- beneficiario: il soggetto destinatario dei fondi oggetto di un’operazione di pagamento;
- bonifico (SEPA Credit Transfer): l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita da quest’ultimo;
- cliente: il soggetto titolare del conto di pagamento, diverso da un cliente consumatore (per tale intendendosi la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ovvero associazione, fondazione o altro ente che non svolge attività economica);
- conto di pagamento: il conto identificato dal contratto quadro, intrattenuto dal cliente presso l’istituto di pagamento e utilizzabile esclusivamente per l’esecuzione di operazioni di pagamento;
- conto di uscita: il conto corrente o il conto di pagamento intestato al cliente ed acceso presso una banca o un altro prestatore di servizi di pagamento sul quale il cliente stesso può richiedere in qualsiasi momento il trasferimento di fondi giacenti sul conto di pagamento; l’identificativo unico del conto di uscita è comunicato dal cliente all’istituto di pagamento al momento della sottoscrizione del contratto quadro o successivamente;
- contratto quadro: l’insieme formato da:
- la Proposta di contratto quadro di conto di pagamento formulata dall’istituto di pagamento;
- le presenti condizioni generali;
- il documento di sintesi che costituisce il frontespizio della Proposta di contratto quadro di conto di pagamento, formandone parte integrale, così come di volta in volta aggiornato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza dei servizi di pagamento;
- l’accettazione del cliente della proposta di contratto quadro di conto di pagamento, del documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio e delle condizioni generali;
- credenziali: i codici di sicurezza e gli altri strumenti tecnici individuati nelle norme tecniche, necessari per l’accesso alle aree riservate, la gestione del conto di pagamento, la consultazione della posizione e la disposizione di operazioni di pagamento;
- delegato: il soggetto delegato dal cliente a operare sul conto di pagamento, limitatamente ai poteri conferiti dal cliente;
- firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”);
- giorno lavorativo bancario: il giorno di ordinaria apertura delle banche sulla piazza di Padova;
- giroconto: operazione di pagamento che consente di trasferire denaro dal conto di pagamento dell'ordinante a quello del beneficiario, quando entrambi tali conti siano intestati allo stesso soggetto/cliente e accesi presso l’istituto di pagamento
- identificativo unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di pagamento e che l’utente deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utente del servizio di pagamento. Nel territorio dell’Unione Europea l’identificativo unico corrisponde all’Iban (International Account Service Number); ove non vi sia un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento.
- istituto di pagamento: ICONTO s.r.l., autorizzata ai sensi dell’Art. 114-novies del D.lgs. n. 385/1993 (TUB) alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all’Art. 1, comma 2, lett. h.septies.1), n. 3, del D.lgs. n. 385/1993 (TUB);
- mancata o inesatta esecuzione di un ordine di trasferimento di fondi: l’ipotesi in cui i fondi oggetto di un ordine di trasferimento impartito dal cliente non vengono trasferiti da parte dell’istituto di pagamento, rimanendo nella disponibilità del cliente o dell’istituto di pagamento stesso, ovvero l’esecuzione non è conforme a quanto chiesto dal cliente all’istituto di pagamento nell’ordine o nelle relative istruzioni con riferimento all’importo trasferito, ai tempi di esecuzione e di disponibilità, alle date valuta applicate;
- modello F24: il modulo per il versamento di tributi e contributi che il Ministero delle Finanze mette a disposizione di tutti i contribuenti. La funzionalità consente di pagare i tributi che l’Agenzia delle Entrate permette di liquidare mediante modello F24, ordinando un trasferimento di fondi in favore dell’Amministrazione beneficiaria, assimilabile ad un bonifico. Il servizio è pertanto disciplinato dalla sezione III, parte I e parte II,
ICONTO srl a socio unico
Società assoggettata a direzione e coordinamento di InfoCamere ScpA
Codice ABI 36042.0 - Iscritta all’albo degli Istituti di Pagamento ai sensi dell’art. 114 novies del Testo Unico Bancario
Capitale Sociale € 5.500.000 i.v. – Registro Imprese Roma, XXX RM 1557366 Codice Fiscale e Partita Iva 14847241008 Codice LEI 815600ED762B2FC1AA53
Sede Legale
Xxx X.X. Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx T.x00 00 00000000
F x00 00 00000000
Sede Operativa e Amministrativa Corso Stati Uniti 14 - 00000 Xxxxxx T x00 000 0000000
F x00 000 0000000
PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx
delle presenti condizioni generali;
- nodo dei pagamenti: è la piattaforma tecnologica del sistema pagoPA che rende possibili i pagamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi. Attraverso questo sistema è possibile per i clienti disporre, in via telematica e con strumenti elettronici, i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni creditrici, avendo preliminarmente la certezza della bontà dell’importo del pagamento stesso e contestualmente una ricevuta liberatoria da parte dell'ente creditore;
- norme tecniche: le regole che il cliente è chiamato a rispettare nell’utilizzo del conto di pagamento attraverso le aree riservate, che saranno trasmesse al cliente con la comunicazione di attivazione del conto di pagamento di cui all’Art. 6, comma 2, che segue e saranno rese disponibili, di volta in volta aggiornate, sul sito internet dell’istituto di pagamento;
- ordine o disposizione di pagamento: qualsiasi istruzione con la quale viene richiesta dal cliente o da un beneficiario l’esecuzione di operazioni di pagamento da regolarsi sul conto di pagamento;
- ordine di trasferimento di fondi: un ordine di pagamento avente ad oggetto il trasferimento di fondi, sotto forma di bonifico (SEPA Credit Transfer), F24 o giroconto;
- operazioni di pagamento: i trasferimenti di fondi dal o sul conto di pagamento del cliente, quali, ad esempio, i bonifici, i giroconti, gli addebiti diretti interni e i Sepa Direct Debit (SDD), disposte dal Cliente o da TPP di cui questi di avvalga;
- operazioni non autorizzate: operazioni di pagamento eseguite dall’istituto di pagamento in assenza di un consenso del cliente prestato nella forma e secondo la procedura previste dal contratto quadro o di volta in volta pattuite per iscritto;
- pagamenti telematici: pagamenti irrevocabili disposti dai clienti in via telematica e con strumenti elettronici ed eseguiti dall’istituto di pagamento, attraverso il nodo dei pagamenti, sotto forma di trasferimento fondi, tramite bonifico, sul conto della pubblica amministrazione creditrice; l’elenco aggiornato dei pagamenti telematici eseguibili tramite il conto di pagamento è disponibile sul sito internet dell’istituto.
- pagatore: il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
- posta elettronica certificata: ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”);
- prestatore di servizi di pagamento: uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- ricarica del conto con carta di pagamento: operazione di pagamento che consente di accreditare sul conto di pagamento importi in Euro mediante utilizzo di una carta di pagamento appartenente ai circuiti Visa, MasterCard e BancomatPay intestata al cliente stesso o al suo legale rappresentante, con le modalità meglio descritte nel successivo art. 2.
- ricarica del conto con MyBank: operazione di pagamento che consente di accreditare sul conto di pagamento importi in Euro mediante utilizzo della
soluzione paneuropea MyBank regolamentata da Eba Clearing con le modalità meglio descritte nel successivo art. 2.
- SEPA: area unica dei pagamenti in Euro (Single Euro Payments Area); è un progetto promosso dalla Banca Centrale Europea e dalla Commissione Europea, al fine di consentire a cittadini e imprese di effettuare e ricevere pagamenti in Euro secondo standard e sulla base di norme comuni, tra i Paesi che fanno parte della SEPA stessa;
- SEPA Direct Debit (SDD): è uno strumento di incasso utilizzabile all’interno dei paesi dell’Area unica dei pagamenti in Euro (SEPA), mediante il quale il pagatore pre-autorizza il beneficiario ad addebitare l’importo dovutogli sul conto corrente o sul conto di pagamento del medesimo pagatore. Sostituisce il RID nazionale.
- servizi di pagamento: i servizi descritti nel successivo Art. 3;
- TPP: prestatori di servizi di pagamento che offrano, singolarmente o congiuntamente (i) il servizio di informazione sui conti; (ii) il servizio di disposizione di ordini di pagamento; (iii) il servizio di emissione di carte di pagamento a valere su conti detenuti presso altri prestatori di servizi di pagamento;
- utilizzatore di servizi di pagamento: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o entrambi.
Art. 2. Caratteristiche del conto di pagamento
1. Il conto di pagamento consente di:
− ricevere fondi mediante bonifici (SEPA Credit Transfer) o giroconti in Euro disposti dal cliente o da terzi o mediante ricarica del conto con carta di pagamento;
− effettuare pagamenti in Euro solo nei confronti dei beneficiari o delle categorie di beneficiari e per i servizi di volta in volta indicati sul sito internet dell’istituto di pagamento;
− trasferire fondi in Euro mediante giroconto su altro conto intestato al cliente ed acceso presso l’istituto di pagamento o mediante bonifico (SEPA Credit Transfer) sul conto di uscita.
2. Il conto di pagamento non consente di effettuare operazioni e di utilizzare servizi diversi da quelli descritti nel comma che precede; in particolare, non consente:
− il versamento e il prelievo di denaro contante;
− il versamento di assegni bancari, postali o circolari e, più in generale, di ricevere pagamenti in forma diversa da bonifici o giroconti;
− la traenza di assegni bancari e l’emissione di assegni circolari;
− la domiciliazione dell’incasso di retribuzioni e pensioni e del pagamento di effetti (RAV, MAV, bollettini bancari, ecc.), di documenti e di utenze domestiche;
− l’esecuzione di operazioni di pagamento di spese detraibili disposte mediante bonifico;
− l’accredito di bonifici che danno accesso alle detrazioni fiscali;
− l’emissione o l’appoggio di carte di debito e di credito;
− l’utilizzo di servizi prestati tramite sportelli automatici e, in particolare, tramite i circuiti Bancomat e Cirrus/Maestro;
− l’esecuzione di operazioni di pagamento denominate in una valuta diversa dall’Euro.
3. Il conto di pagamento non consente la maturazione di interessi sulle somme depositate.
4. E’ esclusa la concessione di credito al cliente da parte dell’istituto di pagamento, il quale non potrà dare esecuzione agli ordini di pagamento ricevuti in assenza di sufficiente disponibilità sul conto di pagamento.
5. In considerazione della natura pubblica dei beneficiari dei pagamenti che possono essere disposti tramite il conto di pagamento e del fatto che tali soggetti non possono, per espressa disposizione di legge, assumere alcun rischio di credito nei confronti di terzi, l’utilizzo del conto di pagamento è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte del cliente all’istituto di pagamento a comunicare al singolo beneficiario se il corrispettivo del servizio trova o meno capienza sul conto di pagamento nel momento in cui tale servizio viene richiesto dal cliente al beneficiario stesso. Il cliente acconsente sin d’ora che l’istituto di pagamento possa (salve le ipotesi in cui ciò risulti contrario a norme di legge) confermare senza indugio a TPP che offrano il servizio di emissione di carte di pagamento a valere su conti detenuti presso un altro prestatore di servizi di pagamento (purché non si tratti di operazioni di pagamento disposte tramite carte su cui è caricata moneta elettronica), l’esistenza sul conto di pagamento della provvista necessaria per l’esecuzione dell’operazione di pagamento, dandone successiva comunicazione al cliente stesso.
6. Il conto di pagamento non può essere cointestato.
7. Il conto di pagamento è contraddistinto da un identificativo unico (IBAN) comunicato dall’istituto di pagamento e da utilizzarsi per una corretta esecuzione degli ordini di pagamento.
8. Tutte le operazioni di pagamento, ivi inclusi gli addebiti diretti, disposte dal cliente saranno addebitate sul conto di pagamento.
9. Tutti i trasferimenti di fondi disposti dal cliente o da terzi in favore del cliente stesso saranno a questo accreditati sul conto di pagamento.
10. Caratteristiche del servizio di ricarica del conto con carta di pagamento:
− Il servizio di ricarica del conto con carta di pagamento permette
al cliente di ricaricare il proprio conto di pagamento mediante POS virtuale raggiungibile tramite re- indirizzamento dall’area riservata al cliente del sito internet dell’istituto di pagamento. Tale servizio è disponibile negli orari nei quali è possibile accedere all’area riservata del sito.
− Quando un cliente effettua la ricarica del conto con carta di pagamento, l’istituto di pagamento non presta alcun servizio di pagamento in favore del cliente stesso, ma riveste unicamente la qualità di beneficiario del trasferimento di fondi tramite la carta.
− Pertanto, l’istituto di pagamento non è responsabile dell’operato dei prestatori di servizi di pagamento che intervengono nell’esecuzione e nella gestione del pagamento tramite carta di pagamento e nelle operazioni connesse a quest’ultimo.
− Qualora il cliente utilizzi il servizio di ricarica del conto con carta di pagamento, l’istituto di pagamento accrediterà il conto di pagamento del cliente stesso solo dopo aver ricevuto conferma dell’autorizzazione all’addebito della carta di pagamento utilizzata.
− Il cliente si obbliga ad utilizzare nell’ambito del servizio di ricarica del conto con carta di
pagamento esclusivamente carte di pagamento intestate al cliente stesso o al suo legale rappresentante.
− In nessun momento della procedura di ricarica l’istituto di pagamento è in grado di conoscere le informazioni relative alla carta di pagamento utilizzata. Nessun archivio informativo dell’istituto conserverà tali informazioni. Di conseguenza, e fermo quanto previsto dal successivo art. 8, in nessun caso l’istituto di pagamento potrà essere ritenuto responsabile per l’eventuale uso fraudolento di carte di pagamento da parte di terzi.
− L’istituto di pagamento avrà facoltà di non accreditare l’importo della ricarica sul conto di pagamento del cliente e di bloccare l’accesso del cliente stesso al servizio di ricarica al ricorrere di una o più delle seguenti ipotesi:
- mancata ricezione della conferma dell’autorizzazione all’addebito della carta di pagamento utilizzata dal cliente;
- sospetto di utilizzo illecito e/o fraudolento della carta di pagamento;
- blocco della carta di pagamento utilizzata;
- precedente inadempimento del cliente;
- iscrizione del cliente o del suo legale rappresentante nel bollettino dei protesti;
- assoggettamento del cliente a procedure concorsuali;
- superamento dei limiti operativi previsti dalle condizioni generali che regolano il conto di pagamento;
- aggiornamento e/o manutenzione del sito internet dell’istituto di pagamento e/o del POS virtuale.
In qualsiasi ipotesi di storno o di chargeback del pagamento ricevuto dall’istituto di pagamento per effetto dell’operazione di ricarica del conto con carta di pagamento, l’istituto stesso avrà diritto all’immediato rimborso dell’importo in precedenza accreditato sul conto di pagamento del cliente. Quest’ultimo autorizza sin d’ora l’istituto di pagamento ad addebitare tale importo sul proprio conto di pagamento, rimossa sin d’ora ogni eccezione.
11. Caratteristiche del servizio di ricarica del conto con MyBank:
− Il servizio di ricarica del conto con MyBank permette al cliente di ricaricare il proprio conto di pagamento utilizzando la soluzione paneuropea MyBank, progettata e regolamentata da EBA Clearing per i pagamenti nazionali e transfrontalieri inerenti ad attività di commercio tramite re- indirizzamento dall’area riservata al cliente del sito internet dell’istituto di pagamento. Tale servizio è disponibile negli orari nei quali è possibile accedere all’area riservata del sito.
− Quando un cliente effettua la ricarica del conto con MyBank, l’istituto di pagamento non presta alcun servizio di pagamento in favore del cliente stesso, ma riveste unicamente la qualità di beneficiario del trasferimento di fondi.
− Pertanto, l’istituto di pagamento non è responsabile dell’operato dei prestatori di servizi di pagamento che intervengono nell’esecuzione e nella gestione del pagamento tramite bonifico SCT.
− Qualora il cliente utilizzi il servizio di ricarica del conto con MyBank, l’istituto di pagamento accrediterà il conto di pagamento del cliente
stesso solo dopo aver ricevuto conferma dell’autorizzazione da parte del circuito MyBank.
− L’istituto di pagamento avrà facoltà di non accreditare l’importo della ricarica sul conto di pagamento del cliente e di bloccare l’accesso del cliente stesso al servizio di ricarica al ricorrere di una o più delle seguenti ipotesi:
- mancata ricezione della conferma dell’autorizzazione dal circuito MyBank.
- sospetto di utilizzo illecito e/o fraudolento;
- blocco o incapienza del conto utilizzato per l’accredito di fondi;
- precedente inadempimento del cliente;
- superamento dei limiti operativi previsti dalle condizioni generali che regolano il conto di pagamento;
- aggiornamento e/o manutenzione del sito internet dell’istituto di pagamento e/o del circuito MyBank.
L’accredito di fondi con bonifico effettuato mediante il circuito MyBank è irrevocabile così come previsto dal regolamento EBA Clearing.
12. Nel caso in cui il cliente si avvalga di un TPP, l’istituto di pagamento è autorizzato a fornire le informazioni richieste dal TPP nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L’accesso al conto del cliente da parte di un TPP può essere rifiutato dall’istituto di pagamento in presenza di comprovate e giustificate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento da parte di tali TPP, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In caso di rifiuto di accesso, l’istituto di pagamento ne darà comunicazione al cliente, ove possibile prima che il rifiuto sia stato comunicato ovvero subito dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio o finanziamento del terrorismo ovvero altre disposizioni di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato il rifiuto, l’istituto di pagamento consente l’accesso al conto di pagamento da parte di TPP.
Art. 3. Servizi di pagamento
1. Attraverso il conto di pagamento, il cliente potrà
− ricevere fondi mediante bonifici (SEPA Credit Transfer) o giroconti in Euro, disposti dal cliente o da terzi o mediante ricarica del conto con carta di pagamento /MyBank;
− ordinare l’esecuzione di operazioni di pagamento in Euro, in favore dei beneficiari di volta in volta indicati sul sito internet dell’istituto di pagamento, mediante:
• addebiti diretti interni da accreditarsi sul conto di pagamento del beneficiario acceso presso l’istituto di pagamento;
• giroconti, F24 e bonifici (SEPA credit transfer), inclusi gli ordini permanenti;
• pagamenti telematici tramite il nodo dei pagamenti;
• addebiti mediante SEPA Direct Debit da accreditarsi sul conto corrente o di pagamento del beneficiario detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento.
Art. 4. Limiti operativi
1. L’importo delle singole operazioni di pagamento disposte dal cliente o da terzi in favore del cliente
stesso e da accreditarsi sul conto di pagamento non potrà eccedere € 10.000 (diecimila). Nel caso di superamento di tale soglia, l’istituto di pagamento avrà facoltà di non dare esecuzione a tali operazioni, restituendo al prestatore di servizi di pagamento del pagatore i fondi eventualmente ricevuti.
2. La giacenza sul conto di pagamento non potrà eccedere Euro 50.000 (cinquantamila). Nel caso di superamento di tale soglia, l’istituto di pagamento avrà facoltà di non dare esecuzione alle operazioni di pagamento disposte dal cliente o da terzi in favore del cliente stesso e da accreditarsi sul conto di pagamento, restituendo al prestatore di servizi di pagamento del pagatore i fondi eventualmente ricevuti.
3. I limiti operativi di cui sopra si applicano anche nel caso di ricarica del conto con carta di pagamento
/MyBank.
Art. 5. Corrispettivi, spese e oneri fiscali
1. A fronte dell’apertura del conto di pagamento e della prestazione dei servizi di pagamento, l’istituto di pagamento addebiterà al cliente i corrispettivi e le spese, anche per comunicazioni, indicati nel documento di sintesi.
2. Gli oneri fiscali inerenti all’apertura e alla gestione del conto di pagamento e alla prestazione dei servizi di pagamento sono a carico del cliente. Tali oneri sono indicati nel documento di sintesi.
3. Il cliente autorizza l’istituto di pagamento ad addebitare sul conto di pagamento tutti i corrispettivi, le spese e gli oneri fiscali dovuti.
Art. 6. Apertura e attivazione del conto di pagamento. Deleghe
1. L’apertura del conto di pagamento è subordinata:
− alla ricezione da parte dell’istituto di pagamento delle informazioni e delle dichiarazioni del cliente previste dalla vigente disciplina in materia antiriciclaggio, di protezione dei dati personali e di trasparenza;
− alla ricezione da parte dell’istituto di pagamento dell’accettazione del cliente della proposta di contratto quadro di conto di pagamento, comprensiva del documento di sintesi e delle condizioni generali;
− alla ricezione da parte del cliente della comunicazione dell’istituto di pagamento che precisa la data di efficacia del contratto quadro e conferma l’apertura del conto di pagamento.
La comunicazione di cui all’ultimo punto del comma che precede sarà trasmessa dall’istituto di pagamento al cliente a condizione che:
− la documentazione fornita dal cliente sia corretta e completa in ogni sua parte;
− il cliente abbia comunicato all’istituto di pagamento in forma scritta l’IBAN del conto di uscita;
− l’istituto di pagamento abbia potuto eseguire con esito positivo l’adeguata verifica del cliente prevista dalla normativa antiriciclaggio.
2. L’attivazione del conto di pagamento, che renderà possibile l’utilizzo dei servizi di pagamento, sarà notificata al cliente solo dopo che il Cliente avrà effettuato un primo versamento sul conto stesso di importo pari o superiore a € 100 (cento). Tale versamento potrà essere effettuato dopo che il cliente avrà ricevuto la comunicazione dell’istituto di pagamento che precisa la data di efficacia del contratto quadro e conferma l’apertura del conto di pagamento.
3. Il cliente potrà nominare delegati ad operare sul conto stesso, precisando eventuali limiti dei poteri loro conferiti. In difetto dell’indicazione di limiti di poteri, questi ultimi si presumeranno generali ed esercitabili in via disgiunta. Non potranno tuttavia essere conferiti ai delegati il potere di recedere dal contratto quadro e chiedere la chiusura del conto di pagamento, né quello di disporre giroconti o bonifici SCT verso il conto di uscita. Il cliente resterà in ogni caso pienamente responsabile nei confronti dell’istituto di pagamento e nei confronti dei terzi degli atti compiuti dai delegati.
4. Le revoche e le modifiche dei poteri dei delegati, nonché le rinunce da parte dei medesimi, non saranno opponibili all’istituto finché questo non abbia ricevuto la relativa comunicazione ai sensi del successivo Art. 45, comma 2. Le revoche, le modifiche e le rinunce decorreranno dalle ore 24 del terzo giorno lavorativo bancario successivo a quello del ricevimento della relativa comunicazione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblico dominio.
5. Le altre cause di cessazione dei poteri di rappresentanza del cliente da parte del delegato non sono opponibili all’istituto di pagamento sino a quando questo non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 7. Durata, diritto di recesso e tempi di chiusura
1. Il contratto quadro viene stipulato a tempo indeterminato.
2. Il cliente ha facoltà di recedere in ogni momento e senza penalità dal contratto quadro, mediante apposita comunicazione, da inviarsi all’istituto di pagamento ai sensi del successivo Art. 45, comma 2.
3. L’istituto di pagamento può recedere dal contratto quadro con un preavviso di almeno due mesi, trasmettendo apposita comunicazione scritta al cliente.
4. Se sussiste un giustificato motivo, l’istituto di pagamento può recedere dal contratto quadro senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta comunicazione al cliente. A titolo esemplificativo, sono considerati quali “giustificati motivi” di recesso dell’istituto di pagamento:
− la violazione da parte del cliente degli obblighi di cui agli Artt. 10, commi 1 e 2, e 13 che seguono;
− la ripetuta violazione dei limiti operativi di cui al precedente Art. 4 in difetto di diverso accordo;
− il ricorrere di fattispecie previste dalle norme in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ovvero di provvedimenti di congelamento di fondi o riguardanti l’adozione di misure specifiche per la prevenzione di reati e le relative indagini.
5. In ogni caso di recesso dal contratto quadro, i corrispettivi e le spese per i servizi addebitati periodicamente saranno dovuti dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagati anticipatamente, essi saranno rimborsati in maniera proporzionale.
6. Lo scioglimento del contratto quadro per qualunque ragione prevista dalla legge o dal contratto quadro comporterà l’immediata cessazione del diritto del cliente di utilizzare i servizi di pagamento e l’automatica revoca di ogni autorizzazione preventiva SEPA Direct Debit e di addebiti diretti interni, con conseguente applicazione, limitatamente a questi ultimi, di quanto previsto dal successivo Art. 29. Il
cliente sarà responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi stessi successivamente alla cessazione del rapporto. Sarà comunque assicurata l’esecuzione degli ordini già impartiti dal cliente, sempre che ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge e dal contratto quadro per l’esecuzione di tali ordini e che il cliente abbia costituito presso l’istituto di pagamento adeguata disponibilità.
7. In ogni caso di scioglimento del contratto quadro, l’istituto di pagamento provvederà, entro 30 (trenta) giorni dallo scioglimento stesso, a trasferire la somma risultante a credito del cliente ai sensi del precedente Art. 2, comma 1, ultimo punto. Fatto salvo diverso accordo scritto, l’istituto di pagamento è autorizzato a trattenere le somme necessarie per l’esecuzione degli ordini di trasferimento fondi disposti dal cliente prima della data di efficacia dello scioglimento del contratto quadro, ovvero per consentire il pagamento di eventuali conguagli richiesti dal beneficiario in relazione ad ordini di addebito diretto interno o mediante SEPA Direct Debit (SDD) eseguiti prima di tale data.
8. Il cliente autorizza sin d’ora l’istituto di pagamento a comunicare senza indugio ai beneficiari lo scioglimento del contratto quadro per qualunque ragione.
SEZIONE II
MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO
Art. 8. Accesso al conto di pagamento mediante canale telematico
1. Il cliente potrà impartire ordini di pagamento, ivi incluse le autorizzazioni di addebiti diretti, a valere sul conto di pagamento, consultare la posizione e accedere alle informazioni relative al conto stesso unicamente attraverso le aree riservate e durante i tempi di disponibilità delle aree stesse indicati nelle norme tecniche. Per accedere alle aree riservate, il cliente dovrà utilizzare le credenziali comunicategli dall’istituto di pagamento e rispettare le procedure di volta in volta previste dalle norme tecniche.
2. Il cliente sarà in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti e indiretti, derivanti all’istituto di pagamento e/o a terzi dall’inosservanza delle norme tecniche, come di volta in volta modificate o integrate.
3. L’istituto di pagamento si riserva di modificare o integrare in qualsiasi momento le norme tecniche, al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecnologie, migliorare l’efficienza del servizio, ampliare la gamma delle informazioni, operazioni e servizi offerti. Le modifiche verranno comunicate al cliente con le modalità di cui all’Art. 45, comma 1.
Art. 9. Sospensione/limitazione dell’accesso alle aree riservate e/o della facoltà del cliente di impartire ordini di pagamento
1. L’istituto di pagamento si riserva la facoltà di limitare o sospendere l’accesso alle aree riservate e/o la facoltà del cliente di impartire ordini di pagamento per ragioni connesse all’efficienza ed alla sicurezza del servizio o alla manutenzione dei propri sistemi informatici, qualora riscontri tentativi di accesso non autorizzato, ovvero un utilizzo del conto di pagamento o delle aree riservate anomalo o difforme dalle previsioni del contratto quadro o dalle norme tecniche, preavvisando il cliente quando possibile.
Art. 10. Doveri del cliente e dell’istituto di pagamento in relazione alle credenziali
1. Il cliente dovrà autonomamente provvedere a dotarsi di accesso alla rete internet e di idonee apparecchiature e programmi che devono costantemente rispondere alle specifiche indicate nelle norme tecniche, anche in relazione ad eventuali successive modifiche delle specifiche stesse. Il cliente sarà altresì tenuto a custodire con ogni cura l’apparecchiatura informatica di cui si avvale per accedere alle aree riservate.
2. Il cliente è pienamente responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle credenziali anche da parte dei delegati ed è tenuto, per sé e per i delegati, a:
− utilizzare le credenziali in conformità con quanto previsto dalle norme tecniche;
− mantenere segrete le credenziali stesse e a custodirle con la massima cura e in luoghi tra di loro separati;
− adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per impedire a persone non autorizzate l’utilizzo delle credenziali;
− adempiere con scrupolosa diligenza agli altri obblighi previsti dalla presente Sezione.
3. L’istituto di pagamento ha l’obbligo di:
− assicurare che le credenziali non siano accessibili a soggetti non legittimati ad utilizzarle, fatti salvi gli obblighi posti in capo al cliente;
− xxxxxxxsi dall’inviare credenziali non specificamente richieste, a meno che le credenziali, già consegnate al cliente, debbano essere sostituite;
− assicurare la riservatezza e l’integrità delle credenziali di sicurezza durante tutte le fasi del processo di autenticazione;
− assicurare che la creazione delle credenziali avvenga in un ambiente protetto;
− assicurare che solo il Cliente sia associato, in modo sicuro, alle credenziali;
− assicurare che le credenziali vengano comunicate al Cliente in modo sicuro volto a far fronte ai rischi connessi al loro utilizzo non autorizzato conseguente a perdita, furto o copia;
− assicurare che siano sempre disponibili per il cliente gli strumenti previsti dalle norme tecniche per eseguire la comunicazione di cui al successivo Art. 13. L’istituto di pagamento fornisce al cliente, su richiesta di quest’ultimo, mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i diciotto mesi successivi alla medesima;
− impedire qualsiasi utilizzo delle credenziali successivo alla comunicazione prevista dall’Art. 13, comma 1.
Art. 11. Sicurezza delle comunicazioni via internet
1. L’istituto di pagamento si impegna, per quanto di propria competenza, a mettere in atto, con adeguata diligenza, interventi volti a tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi e delle comunicazioni effettuate dal cliente per via telematica.
Art. 12. Mancato o difettoso funzionamento delle aree riservate
1. Il cliente, in caso di mancato o difettoso funzionamento delle aree riservate, dovrà darne tempestiva comunicazione con le modalità di volta in volta previste dalle norme tecniche.
2. L’istituto di pagamento non risponderà delle conseguenze derivanti dal malfunzionamento delle
aree riservate, dovute a cause di forza maggiore o comunque a eventi non imputabili all’istituto di pagamento stesso.
3. In particolare, l’istituto di pagamento non sarà responsabile:
− del malfunzionamento dell’infrastruttura di sicurezza e delle aree riservate in genere, conseguenti al non corretto funzionamento delle apparecchiature del cliente;
− della eventuale perdita, alterazione o diffusione dei dati trasmessi attraverso le aree riservate, se dovuta a circostanze non imputabili all’istituto di pagamento stesso.
4. L’istituto di pagamento, non appena possibile, dà comunicazione al cliente di eventuali interruzioni non programmate dell’accesso alle aree riservate o dell’eventuale malfunzionamento di quest’ultima.
Art. 13. Smarrimento, furto, sottrazione, duplicazione, distruzione e uso non autorizzato delle credenziali
1. In caso smarrimento, furto, sottrazione, duplicazione, distruzione delle credenziali e qualunque uso non autorizzato di queste ultime, il cliente deve darne immediata comunicazione all’istituto di pagamento, con le modalità di volta in volta previste dalle norme tecniche.
2. In caso di smarrimento, furto, sottrazione, distruzione delle apparecchiature informatiche utilizzate per accedere alle aree riservate e qualunque uso non autorizzato di queste ultime, il cliente dovrà adempiere agli obblighi specificamente indicati nelle norme tecniche.
Art. 14. Prova delle operazioni e delle comunicazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dalla seguente Sezione III, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata nell’ambito delle aree riservate sarà validamente fornita, a seconda dei casi, per mezzo delle scritture contabili dell’istituto di pagamento e delle registrazioni effettuate su supporto informatico.
SEZIONE III
NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO
Parte I
Regole comuni a tutti i servizi di pagamento
Art. 15. Ricezione dell’ordine di pagamento e termini relativi (cut-off time)
1. Ogni volta che un ordine di pagamento viene impartito secondo le modalità previste dal contratto quadro, l’operazione di pagamento che ne forma oggetto si intenderà autorizzata dal cliente. Il conto del cliente non può in alcun caso essere addebitato prima che l’ordine di pagamento sia ricevuto dall’istituto di pagamento.
2. Ogni volta che un’autorizzazione preventiva di addebito diretto interno o mediante SEPA Direct Debit (SDD) viene rilasciata dal cliente secondo le modalità previste dal contratto quadro, le operazioni di pagamento che ne formano oggetto si intenderanno autorizzate dal cliente.
3. Ai fini dell’applicazione delle presenti condizioni generali, per momento di ricezione dell’ordine di pagamento s’intende quello in cui il sistema informativo dell’istituto di pagamento dà conferma, tramite le aree riservate, della relativa presa in carico, a condizione che l’ordine sia conferito in un giorno lavorativo bancario ed entro i limiti orari (cut-off time) indicati per ciascun servizio di pagamento nel
documento di sintesi.
4. Se il momento di ricezione dell’ordine di pagamento da parte dell’istituto di pagamento cade oltre il termine di cui al comma precedente, ovvero in un giorno non lavorativo bancario, l’ordine si intende ricevuto il giorno lavorativo bancario immediatamente seguente.
5. Nel caso in cui l’istituto di pagamento e il cliente abbiano concordato che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il cliente abbia messo a disposizione i fondi, il momento della ricezione dell’ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia un giorno lavorativo bancario, l’ordine si intenderà ricevuto il giorno lavorativo bancario successivo.
Art. 16. Rifiuto dell’ordine di pagamento
1. L’istituto di pagamento non può rifiutare un ordine di pagamento qualora questo sia conforme a quanto previsto dal contratto quadro, salvo che l’esecuzione dell’ordine di pagamento risulti contraria a disposizioni di legge, ovvero il conto di pagamento non presenti al momento della ricezione dell’ordine un saldo disponibile sufficiente.
2. Qualora l’istituto di pagamento rifiuti di eseguire o disporre un ordine, deve comunicare al cliente il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere gli eventuali errori materiali dell’ordine stesso imputabili al cliente, dai quali è dipeso il rifiuto, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni di legge. Tale comunicazione è resa con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro il termine previsto per l’esecuzione dell’operazione di pagamento, salvo che la comunicazione non possa essere resa in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. In deroga a quanto previsto dall’Art. 45, comma 1, la comunicazione di cui al comma precedente potrà essere effettuata per posta elettronica non certificata. Nella sola ipotesi di rifiuto obiettivamente giustificato, l’istituto di pagamento addebiterà spese per la comunicazione, nella misura indicata nel documento di sintesi inerente ad ogni servizio di pagamento.
4. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non sarà considerato ricevuto dall’istituto di pagamento ad ogni effetto.
Art. 17. Comunicazioni del cliente riguardo a operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto. Rettifica
1. Il cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza all’istituto di pagamento con le modalità previste dall’Art. 45, comma 2, senza ritardo e, comunque, non oltre entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui ne abbia avuto notizia. Resta salvo quanto previsto dalla successiva Parte III in materia di addebiti diretti.
2. La comunicazione di cui al comma che precede deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito o dell’accredito dell’operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto.
Art. 18. Responsabilità dell’istituto di pagamento per mancata, inesatta o tardiva esecuzione di
un’operazione di pagamento
1. L’istituto di pagamento non sarà responsabile nei confronti del cliente per la mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario abbia ricevuto l’importo dell’operazione conformemente all’ordine stesso e a quanto previsto dal contratto quadro.
2. Qualora l’istituto di pagamento sia responsabile nei confronti del cliente per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione di un’operazione di pagamento, è obbligato a ripristinare senza indugio la situazione del conto di pagamento quale sarebbe stata se l’operazione di pagamento ineseguita, tardiva o eseguita in modo inesatto non fosse stata addebitata, avendo cura che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
3. Nella sola ipotesi di inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento, il cliente ha la facoltà di ratificare, in tutto o in parte, l’operazione di pagamento eseguita. In tal caso, il diritto alla rettifica di cui all’Art. 17 potrà essere esercitato dal cliente limitatamente alla parte di operazione non ratificata.
4. Qualora l’istituto di pagamento non abbia provveduto, nel termine stabilito dall’Art. 26, ad accreditare al cliente beneficiario di un’operazione di pagamento l’importo ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, dovrà procedere a tale accredito senza indugio, fermo quanto previsto dal comma 5 che segue.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi da 2 a 4, l’istituto di pagamento è tenuto a rimborsare al cliente le spese e gli interessi a questo addebitati, anche da terzi, a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’ordine di pagamento.
6. L’istituto di pagamento non sarà responsabile nei confronti del cliente nell’ipotesi in cui la mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento sia dipesa da caso fortuito, forza maggiore o dall’adempimento di obblighi di legge.
7. In ogni caso, indipendentemente da ogni responsabilità, quando un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto, l’istituto di pagamento si adopera senza indugio, su richiesta del cliente, per rintracciare l’operazione e lo informa del risultato.
Art. 19. Rimborso di operazioni non autorizzate
1. A seguito di un’operazione di pagamento non autorizzata, l’istituto di pagamento riporta immediatamente, e comunque non oltre la fine della giornata operativa successiva a quella in cui abbia ricevuto apposita comunicazione, il conto del cliente nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. In caso di motivato sospetto di frode, l’istituto di pagamento può sospendere il ripristino, dandone immediata comunicazione al cliente.
2. Il ripristino di cui al comma precedente non preclude la possibilità per l’istituto di pagamento di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, l’istituto di pagamento ha diritto di chiedere ed ottenere dal cliente la restituzione dell’importo rimborsato. Il rimborso non è dovuto nel caso in cui la somma da trasferire non sia mai stata addebitata al cliente.
Art. 20. Responsabilità per operazioni non autorizzate
1. Il cliente, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante dall’uso di credenziali smarrite, sottratte, duplicate o
utilizzate indebitamente, verificatosi dopo la comunicazione prevista dall’Art. 13.
2. Il cliente, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, non è responsabile delle perdite derivanti dall’uso di credenziali smarrite, sottratte, duplicate o utilizzate indebitamente, quando l’istituto di pagamento non ha adempiuto all’obbligo previsto dall’Art. 10, comma 3.
3. Il cliente, salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza delle credenziali, sopporta fino a Euro 150 (centocinquanta) le perdite derivanti dall’uso non autorizzato delle medesime, verificatosi prima della comunicazione di cui all’Art. 13.
4. Il cliente, qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui agli Artt. 10, comma 1 e 2, e 13 con dolo o colpa grave, sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate.
Art. 21. Prova dell’autorizzazione e della esatta esecuzione delle operazioni di pagamento
1. Qualora il cliente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento o sostenga che questa non è stata correttamente eseguita, è onere dell’istituto di pagamento provare che l’operazione è stata autorizzata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Qualora il cliente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento, l’uso delle credenziali registrato dall’istituto di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione è stata autorizzata dal cliente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave uno o più degli obblighi di cui agli Artt. 10, comma 1 e 2, e 13.
Parte II
Trasferimenti di fondi mediante giroconti e bonifici (SEPA Credit Transfer)
Art. 22. Ordini di trasferimento di fondi
1. Salvo quanto previsto da specifici accordi tra l’istituto di pagamento e il cliente, l’ordine di trasferimento di fondi sarà dato dal cliente con le modalità previste dai precedenti Artt. 8 e 15. In ogni caso, l’ordine di trasferimento di fondi deve indicare l’identificativo unico del conto del beneficiario.
2. Fermo quanto precede, l’ordine di bonifico (SEPA Credit Transfer) deve indicare, oltre all’identificativo unico del conto del beneficiario, le seguenti informazioni: se possibile, il nominativo del beneficiario stesso; eventuali codici identificativi del beneficiario; il soggetto a nome del quale il beneficiario eventualmente riceve il bonifico; l’importo del bonifico; l’eventuale causale del bonifico e l’eventuale tipo di causale; eventuali altre informazioni sul trasferimento.
3. Qualora il cliente intenda ricevere un bonifico (SEPA Credit Transfer) da accreditarsi sul conto di pagamento, dovrà comunicare al pagatore i dati relativi al conto di pagamento stesso ed al beneficiario indicati nel comma che precede.
Art. 23. Revoca dell’ordine di trasferimento di fondi
1. L’ordine di trasferimento di fondi non può essere revocato una volta ricevuto dall’istituto di pagamento.
2. Nel caso previsto dall’Art. 15, comma 5, il cliente può revocare l’ordine di trasferimento di fondi non oltre il
limite orario (cut-off time) indicato nel documento di sintesi.
3. Salvo diverso accordo scritto, la revoca dell’ordine di trasferimento di fondi è comunicata all’istituto di pagamento con le modalità indicate nell’art. 36, comma 2.
4. Decorsi i termini previsti ai commi 1 e 2, l’ordine di trasferimento di fondi può essere revocato solo con il consenso dell’istituto di pagamento e previo addebito al cliente delle spese previste nel documento di sintesi. Resta fermo che qualora l’operazione di pagamento ordinata dal cliente sia già divenuta definitiva a livello interbancario, il relativo ordine non potrà più essere revocato.
5. Se l’operazione di pagamento è disposta da un TPP o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il cliente non può revocare l’ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre od eseguire l’operazione di pagamento al TPP o al beneficiario.
Art. 24. Importi trasferiti e importi ricevuti
1. Nell’eseguire un ordine di trasferimento di fondi impartito dal cliente, l’istituto di pagamento trasferisce l’intero importo indicato nell’ordine, senza trattenere commissioni e spese.
Art. 25. Tempi di esecuzione
1. L’istituto di pagamento esegue l’ordine di bonifico accreditando il conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui ha ricevuto il relativo ordine.
2. L’istituto di pagamento esegue l’ordine di giroconto accreditando il conto del beneficiario entro il giorno lavorativo bancario in cui ha ricevuto il relativo ordine.
3. Ove i trasferimenti di fondi disposti in favore del cliente siano ricevuti dall’istituto di pagamento in tempi oggettivamente incompatibili con l’immediata messa a disposizione dei relativi fondi al cliente stesso, la disponibilità sarà riconosciuta nel giorno lavorativo bancario immediatamente successivo alla ricezione.
Art. 26. Data di disponibilità
1. L’istituto di pagamento rende disponibile sul conto di pagamento del cliente l’importo dei trasferimenti di fondi disposti in favore del cliente medesimo non appena i fondi sono accreditati sul proprio conto, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell’ordine di pagamento per i pagamenti gestiti dal medesimo prestatore di servizi di pagamento.
2. La previsione di cui al comma precedente si applica alle sole operazioni di pagamento in Euro e alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato UE non appartenente all’area Euro.
Art. 27. Mancata o inesatta esecuzione di un ordine di trasferimento di fondi dovuta ad errori nell’identificativo unico
1. Se un ordine di trasferimento di fondi è eseguito dall’istituto di pagamento conformemente all’identificativo unico del conto del beneficiario fornito dal cliente, l’istituto di pagamento non risponde della mancata o inesatta esecuzione dell’ordine dovuta ad eventuali errori nell’identificativo unico stesso, anche nell’ipotesi in cui il cliente abbia fornito informazioni ulteriori a tale identificativo unico.
2. Se l’identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, l’istituto di pagamento è comunque tenuto a fare quanto ragionevolmente esigibile – con esclusione delle azioni giudiziarie - per recuperare i fondi oggetto
del bonifico, addebitando al cliente le spese sostenute per il recupero. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del cliente, su richiesta scritta di quest’ultimo, dovrà fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela.
Parte III
Condizioni generali che regolano gli addebiti diretti interni
Art. 28. Esecuzione delle disposizioni di addebito diretto interno
1. L’istituto di pagamento procederà ad eseguire gli addebiti diretti interni preautorizzati dal cliente in conformità con tale autorizzazione preventiva e con il relativo ordine di pagamento di volta in volta impartito dal beneficiario, purché il conto di pagamento presenti disponibilità sufficiente.
2. L’esecuzione degli addebiti diretti interni e il relativo addebito sul conto di pagamento avverranno alla data di scadenza indicata in ciascun ordine di addebito diretto interno proveniente dal beneficiario.
3. Qualora il contratto intercorrente tra il cliente e il beneficiario dell’addebito diretto interno preveda un meccanismo di conguaglio degli importi a qualsiasi titolo dovuti a fronte del servizio reso, l’istituto di pagamento procederà ad accreditare o addebitare sul conto di pagamento tali conguagli in conformità con le istruzioni di volta impartite dal beneficiario.
Art. 29. Autorizzazione preventiva dell’addebito diretto interno e relativa revoca
1. L’autorizzazione preventiva dell’addebito potrà essere data dal cliente all’istituto di pagamento direttamente ovvero per il tramite del beneficiario, utilizzando in ogni caso, la modulistica predisposta dall’istituto di pagamento o modulistica sostanzialmente equivalente.
2. Il cliente avrà facoltà di revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione preventiva dell’addebito diretto interno trasmettendo la relativa comunicazione all’istituto di pagamento con le modalità di cui all’Art. 36, comma 2. La revoca avrà efficacia il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la revoca stessa è stata ricevuta dall’istituto di pagamento, a condizione che la revoca pervenga entro il limite orario (cut-off time) indicato nel documento di sintesi. Se la revoca perviene oltre tale limite, ovvero in un giorno non lavorativo bancario, la revoca si intende ricevuta il giorno lavorativo bancario immediatamente seguente. Decorso tale termine, l’autorizzazione preventiva può essere revocata solo con l’accordo dell’istituto di pagamento, il quale potrà addebitare al cliente le spese connesse alla revoca.
3. La revoca avrà effetto unicamente con riferimento agli ordini di addebito diretto interno da eseguirsi oltre il termine di efficacia della revoca stessa di cui al comma precedente.
4. Il cliente autorizza sin d’ora l’istituto di pagamento a comunicare senza indugio al beneficiario la revoca dell’autorizzazione preventiva dell’addebito diretto interno disposta dal cliente.
5. Anche dopo la data di efficacia della revoca dell’autorizzazione preventiva dell’addebito diretto interno, l’istituto di pagamento potrà addebitare sul conto di pagamento del cliente eventuali conguagli richiesti dal beneficiario in relazione ad ordini di addebito diretto interno eseguiti prima di tale data.
Art. 30. Revoca dell’autorizzazione con riferimento al singolo ordine di addebito diretto interno
1. Sarà facoltà del cliente di revocare l’autorizzazione preventiva con riferimento al singolo ordine di addebito diretto interno, trasmettendo la relativa comunicazione all’istituto di pagamento con le modalità di cui all’Art. 45, comma 2. Tale facoltà di revoca potrà essere esercitata dal cliente non oltre il limite orario (cut-off time) indicato nel documento di sintesi. Decorso tale limite orario, l’autorizzazione preventiva può essere revocata con riferimento al singolo ordine di addebito diretto interno solo con l’accordo dell’istituto di pagamento, il quale potrà addebitare al cliente le spese connesse alla revoca.
2. Ove l’autorizzazione preventiva dell’addebito diretto interno preveda che l’addebito stesso avvenga con frequenza giornaliera, il cliente non avrà facoltà di revocare l’autorizzazione preventiva con riferimento al singolo ordine di addebito diretto interno.
3. Il cliente autorizza sin d’ora l’istituto di pagamento a comunicare senza indugio al beneficiario la revoca dell’autorizzazione con riferimento al singolo addebito diretto interno disposta dal cliente.
Art. 31. Variazione dell’identificativo unico del conto del beneficiario
1. L’autorizzazione preventiva all’addebito si intenderà confermata nel caso di variazione dell’identificativo unico del conto del beneficiario tempestivamente comunicata all’istituto di pagamento.
Art. 32. Esonero da responsabilità
1. L’istituto di pagamento non risponde delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni dipendenti da inesattezze o da incompletezza delle informazioni fornite dal cliente oppure per inesattezze o incompletezza dei dati contenuti nelle comunicazioni del beneficiario.
Art. 33. Diritto al rimborso
1. Salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, il cliente ha diritto al rimborso della somma addebitata qualora l’autorizzazione preventiva dell’addebito diretto interno, di cui al precedente Art. 29, non specifichi l’importo massimo dell’operazione di pagamento e l’addebito superi quanto il cliente avrebbe potuto ragionevolmente attendersi, avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto col beneficiario e le circostanze del caso.
2. Il cliente non ha diritto al rimborso di cui al comma che precede qualora l’autorizzazione preventiva del singolo ordine di addebito sia stata data direttamente all’istituto di pagamento e, ove possibile, siano state fornite o messe a disposizione del cliente almeno quattro settimane prima dell’addebito, informazioni sulla futura operazione di pagamento.
3. Il cliente decade dal diritto al rimborso di cui al comma 1 ove non ne faccia richiesta entro otto settimane dall’addebito. L’istituto di pagamento provvede al riaccredito ovvero comunica le ragioni del rifiuto entro dieci giorni lavorativi bancari dal ricevimento della richiesta.
Parte IV
Condizioni generali che regolano i pagamenti telematici tramite il sistema pagoPA
Art. 34. Esecuzione dei pagamenti telematici
1. Il pagamento telematico disposto dal cliente è irrevocabile ed è eseguito dall’istituto di pagamento sotto forma di trasferimento fondi tramite bonifico SCT sul conto della pubblica amministrazione beneficiaria.
2. L’ordine di trasferimento fondi, mediante bonifico
SCT, sarà dato dal cliente, in conformità con le norme e le specifiche tecniche applicabili ai pagamenti telematici, di tempo in tempo vigenti.
3. L’istituto di pagamento non potrà dare esecuzione agli ordini di pagamento ricevuti in assenza di sufficiente disponibilità sul conto di pagamento.
4. All’atto della ricezione dell’ordine di pagamento telematico, l’istituto di pagamento esegue l’ordine di pagamento irrevocabile e registra l’operazione sul conto di pagamento del cliente. Per quanto non espressamente previsto nella presente parte, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nella Sezione III, Parte II (Trasferimenti di fondi mediante giroconti e bonifici) delle presenti condizioni generali).
Art. 35. Irrevocabilità dei pagamenti telematici
1. Il cliente non può revocare i pagamenti telematici una volta che questi siano stati ordinati.
2. L’istituto di pagamento non risponde delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni dipendenti da pagamenti telematici erroneamente disposti dal cliente, ma eseguiti dall’istituto di pagamento in conformità con l’ordine del cliente stesso.
3. Il cliente si obbliga ad astenersi dal formulare nei confronti dell’istituto di pagamento domande di rimborsi e riaccrediti, le quali potranno essere formulate unicamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni beneficiarie.
Parte V
Condizioni generali che regolano i pagamenti tramite SEPA Direct Debit (SDD)
Paragrafo I Regole comuni
Art. 36. Oggetto del servizio
1. Mediante il servizio SEPA Direct Debit (SDD), l’istituto di pagamento si obbliga a pagare tutti gli ordini d’incasso (collection) in Euro conformi allo schema SEPA Direct Debit per i quali il cliente abbia preautorizzato l’addebito sul conto di pagamento, purché il conto stesso presenti disponibilità sufficienti al momento del pagamento.
2. Il cliente ha la facoltà di bloccare ogni addebito diretto sul conto di pagamento, così come ogni addebito diretto iniziato da uno o più beneficiari determinati, e può altresì autorizzare unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati.
3. Il servizio è disponibile in due versioni:
- SDD Core: addebito diretto standard, destinato a ogni categoria di clienti e disciplinato dal presente Paragrafo I e dal Paragrafo II che segue;
- SDD Business to Business (B2B): addebito diretto dedicato solo a clienti non consumatori e disciplinato dal presente Paragrafo I e dal Paragrafo III che segue.
Art. 37. Mandato del cliente e revoca
1. Il cliente deve rilasciare al beneficiario mediante apposito modulo l’autorizzazione preventiva (mandato) all’addebito di SDD e deve comunicare al beneficiario stesso l’identificativo unico (IBAN) del conto di pagamento; se necessario, deve altresì indicargli il BIC dell’istituto di pagamento.
2. Ogni volta che un mandato all’addebito di SDD viene rilasciato dal cliente secondo le modalità previste dal contratto quadro, le operazioni di pagamento che ne
formano oggetto si intenderanno autorizzate dal cliente stesso.
3. Poiché il beneficiario ha l’obbligo di conservare il mandato, il cliente potrà incaricare l’istituto di pagamento di richiedere copia del mandato stesso al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. A fronte dell’esecuzione di tale incarico il cliente dovrà corrispondere all’istituto di pagamento la commissione indicata nel Documento di Sintesi.
4. Il cliente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento il mandato. La revoca ha efficacia il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la revoca stessa è stata ricevuta dall’istituto di pagamento, a condizione che essa pervenga entro il limite orario (cut-off time) indicato nel documento di sintesi. Se la revoca perviene oltre tale orario, ovvero in un giorno non lavorativo bancario, la revoca si intende ricevuta il giorno lavorativo bancario immediatamente seguente. L’istituto di pagamento non pagherà gli ordini d’incasso che scadono il giorno in cui la revoca diviene efficace o successivamente.
5. Se il cliente presenta comunicazione di revoca solo al beneficiario, l’istituto di pagamento non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del beneficiario all’istituto di pagamento stesso.
6. Salvo diverso accordo scritto, qualora la revoca di cui al presente articolo sia comunicata dal cliente all’istituto di pagamento, la comunicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nell’Art. 45, comma 2.
Art. 38. Esecuzione dei pagamenti
1. L’istituto di pagamento eseguirà il pagamento di ciascun ordine di incasso preautorizzato ed addebiterà il relativo importo sul conto del cliente alla data di scadenza indicata nell'ordine con pari data valuta, purché il conto stesso presenti disponibilità sufficienti al momento del pagamento.
2. Il pagamento di ciascun ordine di incasso preautorizzato e il relativo addebito sul conto di pagamento avverranno alla data di scadenza indicata nell’ordine stesso.
3. Qualora il contratto intercorrente tra il cliente e il beneficiario dello SDD preveda un meccanismo di conguaglio degli importi a qualsiasi titolo dovuti a fronte del servizio reso, l’istituto di pagamento procederà ad accreditare o addebitare sul conto di pagamento tali conguagli in conformità con le istruzioni di volta impartite dal beneficiario.
Art. 39. Revoca del mandato limitatamente ad un singolo ordine di addebito mediante SEPA Direct Debit (SDD)
1. Il cliente può revocare il mandato limitatamente ad un singolo ordine di addebito mediante SEPA Direct Debit (SDD) entro il limite orario (cut-off time) indicato nel documento di sintesi. Qualora la revoca pervenga oltre tale termine, l’istituto di pagamento applicherà la commissione prevista nel documento di sintesi.
2. Salvo diverso accordo scritto, la revoca di cui al comma precedente è comunicata all’istituto di pagamento con le modalità indicate nell’Art. 45, comma 2.
Art. 40. Variazione dell’identificativo unico del conto del beneficiario
1. Il mandato di cui al precedente Art. 33 si intenderà confermato nel caso di variazione dell’identificativo unico del conto del beneficiario tempestivamente comunicata all’istituto di pagamento.
Art. 41. Esonero da responsabilità
1. L’istituto di pagamento non risponde delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni dipendenti da inesattezze o da incompletezza delle informazioni fornite dal cliente oppure per inesattezze o incompletezza dei dati contenuti nelle comunicazioni del beneficiario.
Art. 42. Norme applicabili
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Parte V, al servizio SEPA Direct Debit (SDD) si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni generali che regolano la prestazione dei servizi di pagamento di cui alla Parte I della sezione III.
Paragrafo II SDD Core
Art. 43. Istruzioni del cliente
1. Il cliente può richiedere all’istituto di pagamento:
(a) il blocco di addebiti diretti iniziati da uno o più beneficiari determinati (black list);
(b) di consentire gli addebiti diretti disposti esclusivamente da uno o più beneficiari determinati (white list);
(c) di limitare a un determinato importo e/o a una determinata periodicità l’incasso dell’addebito diretto.
2. Le istruzioni di cui ai commi precedenti hanno effetto nei confronti dell’istituto di pagamento dal giorno lavorativo bancario successivo al loro ricevimento, a condizione che esse le pervengano entro il limite orario (cut-off time) indicato nel documento di sintesi. Se le istruzioni pervengono oltre tale orario, ovvero in un giorno non lavorativo bancario, esse si intendono ricevute il giorno lavorativo bancario immediatamente seguente.
Art. 44. Diritto al rimborso
1. Il cliente ha diritto di richiedere, entro 8 settimane dall’addebito, il rimborso dell’importo addebitato qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
(a) al momento del rilascio l’autorizzazione non specificava l’importo dell’operazione di pagamento;
(b) l’importo addebitato supera quello che il cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso.
2. Su richiesta dell’istituto di pagamento, il cliente è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento idoneo a provare tali condizioni.
3. Non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, ove lo stesso sia stato applicato con le modalità convenute in contratto.
4. L’istituto di pagamento provvede al rimborso ovvero comunica le ragioni del rifiuto entro dieci giorni lavorativi bancari dal ricevimento della richiesta.
Paragrafo III SDD B2B
Art. 45. Obbligo del cliente di comunicazione dei mandati e di conferma dei mandati non comunicati.
1. Il cliente è tenuto ad informare l’istituto di pagamento di ogni nuovo mandato con il quale abbia preautorizzato addebiti in conto sotto forma di SDD B2B.
2. Qualora l’istituto di pagamento riceva il primo ordine di incasso relativo ad un mandato di cui il cliente non l’abbia preventivamente informato, l’istituto di
pagamento stesso è tenuto a chiedere al cliente conferma del nuovo mandato. Se questa non perviene all’istituto di pagamento entro le ore 16:00, se presentata allo sportello, ovvero entro le ore 18:00, se presentata tramite canali telematici, del giorno precedente alla scadenza dell’ordine ricevuto, l’istituto di pagamento non provvederà a pagarlo. Qualora il cliente confermi tardivamente il mandato, l’istituto di pagamento è obbligato a pagare gli ordini d’incasso che abbiano scadenza successiva al giorno in cui ha ricevuto la conferma, a condizione che quest’ultima le pervenga entro gli orari sopra indicati del giorno anteriore alla scadenza.
Art. 46. Istruzioni del cliente
1. Il cliente può in ogni momento richiedere all’istituto di pagamento di limitare l’addebito diretto a un determinato importo e/o a una determinata periodicità.
2. Le richieste di cui al comma precedente hanno effetto nei confronti dell’istituto di pagamento dal giorno lavorativo bancario successivo al loro ricevimento a condizione che esse gli pervengano entro il cut-off time indicato nel documento di sintesi. Se le richieste pervengono oltre tale orario, ovvero in un giorno non lavorativo bancario, esse si intendono ricevute il giorno lavorativo bancario immediatamente seguente.
Art. 47. Esclusione del diritto al rimborso
1. In deroga agli Artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 11/2010, il cliente non ha diritto ad ottenere dall’istituto di pagamento il rimborso di un addebito preautorizzato, neppure nell’ipotesi in cui il mandato non specifichi l’importo dell’addebito stesso e l’importo addebitato sia superiore a quanto il cliente avrebbe potuto attendersi.
SEZIONE IV COMUNICAZIONI
Art. 48. Comunicazioni. Elezione di domicilio del cliente
1. Fermo quanto previsto dal successivo Art. 46, le comunicazioni dell’istituto di pagamento ai sensi del contratto quadro o della legge saranno inviate al cliente con pieno effetto:
− a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato dal cliente all’atto dell’apertura del conto di pagamento oppure fatto conoscere successivamente per iscritto, ovvero
− mediante caricamento del relativo documento nelle aree riservate, ovvero
− a mezzo di lettera raccomandata a.r. da spedirsi al domicilio eletto dal cliente all’atto dell’apertura del conto di pagamento oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
2. Le comunicazioni del cliente all’istituto di pagamento inerenti all’esecuzione del contratto quadro dovranno essere inviate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx oppure tramite caricamento del relativo documento sul sito internet dell’istituto di pagamento, ove previsto dalla procedura. Qualora il cliente non disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni del cliente all’istituto di pagamento dovranno essere trasmesse a mezzo di lettera raccomandata a.r. da spedirsi in Padova (CAP 35127), Corso Stati Uniti 14.
Art. 49. Comunicazioni periodiche
1. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente ha diritto di ottenere una nuova copia del contratto quadro e
del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
2. L’istituto di pagamento fornisce al cliente, anche per gli effetti di cui all’Art. 1713 cod. civ., con frequenza annuale, se il cliente non è classificato come microimpresa, mentre mensile, se classificato come microimpresa, su supporto durevole caricato nelle aree riservate, un rendiconto delle operazioni di pagamento eseguite nel periodo di riferimento. Tale rendiconto riporta le informazioni richieste dalla vigente disciplina in materia di trasparenza dei servizi di pagamento. Ogni estratto conto rimane nelle aree riservate fino a dodici mesi successivi all'emissione.
SEZIONE V NORME FINALI
Art. 50. Modifica del contratto quadro
1. Le modifiche del contratto quadro o delle condizioni e informazioni relative alla prestazione di servizi di pagamento sono proposte al cliente con preavviso minimo di due mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione.
2. La comunicazione della modifica è effettuata dall’istituto di pagamento con le modalità di cui al precedente Art. 45, comma 1, e contiene in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica del contratto quadro”.
3. Le modifiche si ritengono accettate qualora il cliente non dichiari di recedere dal contratto quadro, senza necessità di rispettare termini di preavviso o sopportare spese, entro la data prevista per la loro applicazione.
Art. 51. Incedibilità del contratto quadro
1. Il cliente non ha facoltà di cedere il contratto quadro, se non previo il consenso scritto dell’istituto di pagamento.
Art. 52. Legge applicabile
1. Il contratto quadro è regolato dalla legge italiana.
Art. 53. Reclami. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
1. Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con l’istituto di pagamento, il cliente potrà presentare reclamo in forma scritta all’istituto stesso, all’attenzione del Responsabile della gestione dei reclami, in Padova (CAP 35127), Corso Stati Uniti 14, o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
2. L’istituto di pagamento dovrà rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se l’Istituto di Pagamento non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto ad inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine della risposta definitiva è fissato entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
3. Se il cliente non è soddisfatto della risposta, o se non ha avuto risposta entro i termini di cui al comma 2, potrà – qualora ne sussistano i presupposti – presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”), secondo le modalità reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso qualunque filiale della Banca d’Italia.
4. Il cliente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi direttamente in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto quadro.
Art. 54. Foro competente
1. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e l’istituto di pagamento in ordine all’applicazione, interpretazione, esecuzione o validità del rapporto di conto di pagamento, Foro esclusivamente competente sarà quello di residenza o di domicilio elettivo del cliente.