Capitolato di Polizza Errors & Omissions
Capitolato di Polizza Errors & Omissions
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0522126.20-12-2018-U
Pag. 1 a 21
Tra: | Agenzia delle Entrate |
Partita IVA / C.F. | 06363391001 |
Con sede in: | Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 C/D – 00000 XXXX |
e la Spett. le Compagnia Assicuratrice: | |
si stipula la presente: |
POLIZZA ERRORS & OMISSIONS Numero
Contraente: | Agenzia delle Entrate |
Sede Legale: | Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 C/D – 00000 XXXX |
Broker: | Xxxxxx Italia Spa |
Decorrenza della Copertura: | Ore 24:00 del XX/XX/XXXX |
Scadenza della Copertura: | Ore 24:00 del XX/XX/XXXX |
Frazionamento: | Annuale |
Tacito Rinnovo ( SI / NO – indicare): | NO |
Indice | ||
Definizioni | Pag. 4 | |
Descrizione del rischio assicurato | Pag. 6 | |
Art. 1 - Condizioni Generali di Assicurazione | ||
Art. 1.1 | Prova del contratto | Pag. 7 |
Art. 1.2 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | Pag. 7 |
Art. 1.3 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | Pag. 7 |
Art. 1.4 | Aggravamento del rischio | Pag. 7 |
Art. 1.5 | Diminuzione del rischio | Pag. 7 |
Art. 1.6 | Buona fede | Pag. 7 |
Art. 1.7 | Durata del contratto | Pag. 8 |
Art. 1.8 | Oneri fiscali | Pag. 8 |
Art. 1.9 | Foro competente | Pag. 8 |
Art. 1.10 | Rinvio alle norme di legge – interpretazione del contratto | Pag. 8 |
Art. 1.11 | Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese | Pag. 8 |
Art. 1.12 | Assicurazioni presso diversi assicuratori | Pag. 8 |
Art. 1.13 | Clausola broker | Pag. 9 |
Art. 1.14 | Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio | Pag. 9 |
Art. 1.15 | Forma delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate alla Società | Pag. 9 |
Art. 1.16 | Elementi per il calcolo del premio | Pag. 10 |
Art. 1.17 | Tracciabilità dei flussi finanziari | Pag. 10 |
Art. 1.18 | Disposizione finale - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte | Pag. 11 |
Art. 2 - Condizioni Speciali di Assicurazione | ||
Art. 2.1 | Estensione territoriale | Pag. 12 |
Art. 2.2 | Efficacia temporale delle garanzie (claims made) | Pag. 12 |
Art. 2.2 bis | Efficacia temporale delle garanzie (claims made)–Procedimenti Giudiziari Pregressi | Pag. 12 |
Art. 2.3 | Facoltà di recesso della Società | Pag. 12 |
Art. 2.4 | Facoltà di recesso del Contraente | Pag. 12 |
Art. 3 - Norme che regolano l’assicurazione Errors & Omissions | ||
Art. 3.1 | Oggetto dell’assicurazione | Pag. 14 |
Art. 3.2 | Franchigia per sinistro | Pag. 15 |
Art. 3.3 | Esclusioni | Pag. 15 |
Art. 3.4 | Massimali e limiti di indennizzo | Pag. 16 |
Art. 3.5 | Rischi inclusi nell’assicurazione | Pag. 16 |
Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri | ||
Art. 4.1 | Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro | Pag. 18 |
Art. 4.2 | Obblighi della Società in caso di sinistro | Pag. 18 |
Art. 4.3 | Gestione delle vertenze di danno e spese legali | Pag. 18 |
Art. 4.4 | Penali | Pag. 19 |
Art. 4.5 | Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) | Pag. 19 |
Art. 5 | Accettazione | Pag. 20 |
Art. 6 | Consenso al trattamento dei dati personali | Pag. 20 |
Art. 7 | Conteggio del premio | Pag. 21 |
Definizioni
CONTRAENTE/ASSICURATO | L’Agenzia delle Entrate o più brevemente l’Agenzia. |
SOCIETÀ: | L’Impresa assicuratrice. |
ASSICURAZIONE: | Il contratto di Assicurazione. |
ATTIVITÀ DELL’ASSICURATO: | L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. |
BROKER: | Il Broker vigente Xxxxxx Italia S.P.A (di seguito denominata Broker). |
DANNI MATERIALI: | Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose, lesioni personali, morte. |
DANNO: | Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. |
DIPENDENTE O AMMINISTRATORE: | Tutti i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica. |
FRANCHIGIA: | La parte prestabilita del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in cifre, che resta a carico dell’Assicurato |
SCOPERTO: | La percentuale del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell’Assicurato. |
MASSIMALE: | La massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro di cui all’articolo 3.4 della presente polizza. |
PERDITE PATRIMONIALI: | Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali. |
PREMIO: | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente alla Società per la copertura assicurativa |
POLIZZA: | Il documento contrattuale che prova e regola l’assicurazione. |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: | Lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. |
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: | La responsabilità che incombe sul dipendente e/o amministratore che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. |
RESPONSABILITÀ | La responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un “agente contabile” ovvero personale |
AMMINISTRATIVA CONTABILE: | dipendente inquadrato nella I, II e III area funzionale, oltre a personale dirigente impiegato a qualsiasi titolo presso il contraente ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. |
RESPONSABILITÀ CIVILE: | La responsabilità che possa gravare sull’Assicurato nell’esercizio delle sue attività ai sensi di legge. |
RICHIESTA DI RISARCIMENTO: | La notifica di qualsiasi richiesta di risarcimento sia in sede giudiziale che stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del Contraente/Assicurato. |
SINISTRO: | La richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per la quale è prestata l’assicurazione. Due o più richieste di risarcimento riconducibili al medesimo evento saranno considerate a tutti gli effetti unico sinistro. |
Franchigia | Importo che resta a totale carico dell’Assicurato |
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Descrizione del rischio assicurato
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Agenzia delle Entrate in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Agenzia delle Entrate per statuto, per legge, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Art. 1 – Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1.1 – Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Agenzia delle Entrate relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, salvo il caso di dolo della stessa.
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’Agenzia, anche in deroga all’art.1901 del Codice Civile, pagherà alla Società:
• entro 60 giorni dalla decorrenza, la prima rata del premio convenuto per il primo periodo assicurativo;
• entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
• entro 60 giorni dalla presentazione delle appendici, l’eventuale regolazione e/o aggiornamento premio;
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno dalla trasmissione dell’ordinativo di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria - Banca d’Italia), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio
La Società accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio di cui all’art. 1898 Codice Civile, rinunciando quindi ad avvalersi della facoltà di recesso prevista dal citato articolo e riservandosi in ogni caso di definire in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate il conseguente incremento di premio.
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 – Buona fede
L’omissione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ovvero le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Agenzia delle Entrate all’atto della stipulazione del contratto o nel corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo). Resta inteso che l’Agenzia delle Entrate avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
In tal caso la Società dovrà immediatamente notificare tali circostanze all’Agenzia delle Entrate ed effettuare, in contraddittorio con questa, le necessarie valutazioni al fine di rideterminare il livello di rischio e l’incremento del premio.
Art. 1.7– Durata del contratto
Il contratto ha la durata biennale dalle h. 24.00 XX/XX/XXXX alle h. 24.00 del XX/XX/XXXX, con scadenza della prima annualità assicurativa alle h. 24.00 del XX/XX/XXXX.
Art. 1.8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Art. 1.9 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
Art. 1.10 – Rinvio alle norme di legge – interpretazione del contratto
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.
In caso di discordanza o di più interpretazioni attribuibili ad una medesima disposizione, prevarrà quella più estensiva o maggiormente favorevole all’Assicurato e/o Agenzia.
Art. 1.11 – Partecipazione delle Società - Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti l’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Società mandataria
⇒ Società mandante
⇒ Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite della mandataria, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Società … Quota xx%
⇒ Società … Quota xx%
⇒ Società … Quota xx%
Art. 1.12 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
L’Agenzia e/o l’Assicurato è esonerata dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Agenzia deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.
Art. 1.13 –Xxxxxxxx broker
L’Agenzia dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Broker incaricato Xxxxxx Italia SpA - Sede legale Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306 ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Agenzia e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
La Società prende atto che tra l’Agenzia e il sopraindicato Xxxxxx è in corso un contratto di brokeraggio in base al quale non viene posto a carico della Società alcun onere provigionale, in quanto la remunerazione del Broker resta per intero ad esclusivo carico dell’Agenzia stessa. Inoltre, si prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dall’Agenzia alla Società, senza transitare per il Broker.
Si conviene espressamente quanto segue:
– che il Broker nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali, nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
– di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.
Art. 1.14 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità semestrale, la Società si impegna a fornire all’Agenzia delle Entrate, tramite Broker, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del semestre, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 60 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) sinistri denunciati con indicazione: data di apertura sinistro;
N° repertorio assegnato dalla Società;
b) sinistri aperti con riserva (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione della data e della motivazione).
In ogni caso la Società si impegna a fornire i dati afferenti all’andamento del rischio entro 10 (dieci) giorni dall’eventuale richiesta effettuata dall’Agenzia delle Entrate e/o dal Broker.
Rimane fermo l’obbligo della Società di fornire tali dati anche dopo la scadenza definitiva del contratto e fino al termine della chiusura definitiva dei sinistri denunciati.
In caso di mancato rispetto dei termini temporali di cui al presente articolo, si applicheranno le penali previste all’art. 4.5 – Penali.
Art. 1.15 – Forma delle comunicazioni dell’ Agenzia delle Entrate alla Società
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax, posta elettronica e/o PEC - avverranno per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad
eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Dette comunicazioni al Broker devono essere effettuate presso il seguente indirizzo/recapiti: Xxxxxx Italia S.p.A., Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxx -Tel. 00 000000 - Fax 00 00000000 indirizzo PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Art. 1.16 – Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo acquisito.
A tale scopo, entro il 31.08 di ogni anno e comunque dopo l’approvazione del bilancio, l’ Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e ovvero le Retribuzioni Annue Lorde.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all’Ente Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte l’Assicuratore riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.
Art. 1.17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 1.18 - Disposizione finale – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Rimane convenuto che si intendono operanti le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dall’Agenzia su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Art. 2 – Condizioni Speciali di Assicurazione
Art. 2.1 - Estensione territoriale
La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero (esclusi USA e Canada).
Art. 2.2 – Efficacia temporale delle garanzie (claims made)
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Agenzia delle Entrate nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alle ore 00:00 del 1 gennaio 2001 (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate all’Agenzia delle Entrate.
Le garanzie sono altresì operanti per i sinistri denunciati alla Società nel periodo di nei 5 anni successivi alla data di cessazione degli effetti della presente polizza, ancorché derivanti da recesso della Società ai sensi del successivo articolo 2.3 , purché i sinistri siano dovuti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa o periodo di retroattività di cui sopra.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Art. 2.2 bis – Efficacia temporale delle garanzie (claims made) – Procedimenti Giudiziari Pregressi
Si precisa che sono escluse tutte le richieste di risarcimento pervenute all’Agenzia prima della decorrenza della presente polizza. A maggior precisazione, non costituiscono richiesta di risarcimento tutti i procedimenti (compreso il contenzioso tributario, le fasi e gli atti preliminari o precedenti ed i procedimenti innanzi al TAR) avviati prima della decorrenza e che non contengano una esplicita richiesta di risarcimento.
E’ comunque facoltà dell’Agenzia notificare e obbligo della Società rubricare atti giudiziari pervenuti nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione che traggano origine da fatti accaduti successivamente alle ore 00:00 del 1 gennaio 2001, non riconducibili alla definizione di “richiesta di risarcimento”, a condizione che dalla documentazione di riferimento si ravvisi la possibilità dell’eventuale generazione di un “sinistro”; in caso di sinistro ai sensi della presente polizza, sarà quindi considerata come data del sinistro la data di ricezione del primo atto senza che possa essere eccepita la prescrizione del diritto ai sensi dell’art 2952 C.C..
Art. 2.3 – Facoltà di recesso della Società
La Società si riserva la facoltà di recedere dall’assicurazione, annualmente, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla scadenza anniversaria, da notificarsi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’Agenzia delle Entrate e al Broker. Nell’ipotesi in cui la Società si avvalga della facoltà di recesso di cui al presente articolo, l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere e la Società sarà tenuta ad accettare, una proroga della polizza - fino ad un massimo di 180 giorni ed alle medesime condizioni normative ed economiche in corso - al fine di predisporre la gara per la nuova aggiudicazione del servizio.
In tal caso il premio di proroga sarà conteggiato in pro-rata(1/365) per ogni giorno di copertura.
Art. 2.4 – Facoltà di recesso del Contraente
Nel caso in cui la Società si rendesse inadempiente agli obblighi inerenti l’esecuzione del servizio di assicurazione discendenti dal contratto, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento, manifestando tale volontà mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società ed al Broker. Il recesso avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione, da parte della Società, della raccomandata con la quale l’Agenzia delle Entrate ha manifestato la volontà di recesso unilaterale.
Nell’ipotesi in cui il recesso unilaterale fosse esercitato dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’annualità assicurativa, la Società provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Art. 3 - Norme che regolano l’assicurazione Errors & Omissions
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, nei limiti dei massimali di garanzia, a tenere indenne l’Agenzia delle Entrate di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, di perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività istituzionale assicurata e conseguenti – a solo titolo esemplificativo e non limitativo – a:
a) errori, negligenze, ritardi ed omissioni imputabili all’Agenzia delle Entrate, direttamente o indirettamente, a seguito di obbligazioni assunte contrattualmente e relative alle attività assicurate;
b) azioni ed omissioni compiute nello svolgimento delle attività assicurate sia principali sia accessorie, preliminari, collegate e complementari;
c) qualsiasi inadempimento delle obbligazioni principali ed accessorie connesse alle prestazioni che contrattualmente l’Agenzia delle Entrate deve eseguire;
d) fatti o comportamenti di terzi della cui opera l’Agenzia delle Entrate si avvalga nell’espletamento delle attività assicurate e con i quali eventualmente sia tenuta a rispondere in via solidale, siano essi persone fisiche o giuridiche, in rapporto anche occasionale con l’Agenzia delle Entrate, prestatori d’opera che effettuino prestazioni di carattere professionale o di servizio, eventuali subappaltatori, subfornitori e loro dipendenti relativamente alla quota di responsabilità dovuta dall’assicurato stesso;
e) responsabilità derivante all’Agenzia delle Entrate, anche per fatto dei Dipendenti o di persone di cui comunque l’Agenzia è tenuta a rispondere, ai sensi di qualsiasi previsione normativa, legge o regolamento relativo al trattamento e alla protezione dei dati personali di terzi e alla tutela della privacy, ivi inclusi il D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003 e il Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.
f) fatti o comportamenti posti in essere da prestatori d’opera che effettuino prestazioni di carattere professionale o di servizio, su incarico dell’Agenzia delle Entrate con rapporto anche occasionale di collaborazione e di cui o con cui l’Agenzia delle Entrate sia tenuta a rispondere, anche in via solidale;
g) sottrazione e/o copiatura di archivi e programmi, contraffazione, abuso e/o divulgazione di dati o dei sistemi di Terzi compresi i dati inerenti l’attività tecnica-economica-organizzativa delle imprese che partecipano alle gare di appalto, ed ogni altra azione compiuta da Dipendenti dell’Agenzia delle Entrate;
h) qualsiasi inadempienza, nonché violazione, agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, ivi compresi gli adempimenti relativi all’espletamento delle procedure di gara e di selezione dei fornitori, che possa comportare a Terzi danni Patrimoniali di qualunque genere;
i) danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
l) qualsiasi forma di diffamazione o altri fatti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà o dei beni altrui, illecite falsità non intenzionalmente commesse dall’Assicurato.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Agenzia delle Entrate anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’Agenzia delle Entrate debba rispondere, a fronte dell’esperimento dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell’Agenzia delle Entrate stessa.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Agenzia delle Entrate sia tenuta a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato o di altra pubblica Autorità.
Inoltre, nel caso di azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dipendenti o Amministratori dell’Agenzia delle Entrate, la presente assicurazione terrà indenne l’Agenzia delle Entrate del pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell’esercizio del potere riduttivo da
parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell’amministrazione finanziaria.
Resta comunque inteso e convenuto tra le parti che la Società terrà indenne la Contraente di quanto questa sia tenuta a pagare in favore di terzi danneggiati esclusa la quota di responsabilità imputabile in via diretta ed esclusiva ai propri Amministratori e Dipendenti che avessero agito con colpa grave accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
Art. 3.2 – Franchigia per sinistro
Si conviene che per ciascun sinistro e per ciascun danneggiato del medesimo evento verrà applicata la franchigia pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).
L’assicurazione entra in vigore dopo l’importo della franchigia sopra riportato, importo che resta a totale carico dell’Agenzia.
Si conviene pertanto che:
(1) Per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell’importo sopra indicato, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell’Agenzia che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture esterne);
(2) Per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l’importo sopra indicato la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui all’art.4.3 che segue. Qualora, nel corso dell’istruttoria, l’indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell’importo della franchigia dovesse superare tale importo, l’Amministrazione ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta é pervenuta alla Agenzia o agli assicurati. La Società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dall’Agenzia senza accollarsi le spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate. In ogni caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la franchigia e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla franchigia resterà a totale carico dell’Agenzia.
Art. 3.3 – Esclusioni
L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:
a) danni materiali di qualsiasi tipo compresi quelli conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) responsabilità assunte dall’Agenzia delle Entrate al di fuori dei compiti fissati dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’Ente;
c) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un’apprezzabile alterazione negativa per l’ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
d) Xxxxxx od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
e) multe, xxxxxxx, sanzioni inflitte direttamente contro l’Agenzia delle Entrate salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Agenzia delle Entrate;
f) il possesso, la custodia o l’uso, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
g) responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile accertata con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
h) richieste di risarcimento pregresse già note all’Agenzia delle Entrate e denunciate prima dell’inizio della presente polizza così come precisato all’art 2.2 - bis.
La Società non risponderà inoltre per i danni:
a) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
b) connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno costo o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente da qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
(1) Guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
(2) Qualsiasi atto di terrorismo;
Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l’uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commesso da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, venga compiuto anche con l’intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l’opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta, gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, sia per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.
Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).
Se gli assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non é coperta dall’assicurazione, l’onere di dimostrare altrimenti é a carico dell’Assicurato.
Nell’evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.
Art. 3.4 – Massimali e limiti di indennizzo
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per sinistro.
Si conviene inoltre che fermo il limite per sinistro, la Società per ogni annualità assicurativa, non sarà tenuta a risarcire complessivamente, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall’Agenzia delle Entrate nello stesso periodo, un importo superiore a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
Art. 3.5 - Rischi inclusi nell’assicurazione
A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l’operatività delle seguenti garanzie:
a) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del massimale annuale indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell’Agenzia delle Entrate.
b) Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale
L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno nei limiti del massimale di polizza.
c) Perdite Patrimoniali per le attività derivante dal D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”
A condizione che l’Agenzia delle Entrate abbia provveduto a formare nel rispetto della legislazione vigente il personale incaricato del “Servizio prevenzione e protezione”, e ferme le altre condizioni, la polizza è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Agenzia delle Entrate dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall’Agenzia delle Entrate in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e del successivo D.lgs n. 81/2008 e s. m. i.;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e del successivo D.lgs n. 81/2008 e s. m. i..
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Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 4.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Agenzia delle Entrate deve provvedere, tramite il Broker, a:
(1) denunciare il sinistro (vedi la definizione) entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di risarcimento o dalla contestazione, in deroga all’art. 1913 del Codice Civile;
(2) inviare, nel più breve tempo possibile, una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti ed i documenti relativi al Sinistro;
(3) trasmettere ogni atto ritualmente notificato successivamente ed attivarsi per la raccolta di tutti gli elementi utili al fine di coadiuvare la Società per la migliore istruzione della pratica.
Art. 4.2 – Obblighi della Società in caso di sinistro
La Società deve:
(1) comunicare in forma scritta al Contraente, per il tramite del Broker, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia di sinistro, il numero di rubricazione attribuito allo stesso , l’Ufficio ed il nominativo del Liquidatore incaricati della gestione ed il nominativo del Perito eventualmente incaricato;
(2) comunicare entro 30 giorni o, se la pratica lo richiede, entro il termine utile per l’eventuale costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, come intende gestire il sinistro e se intende assumere la gestione della vertenza legale;
(3) nell’ipotesi in cui sia giunta ad un accordo transattivo con il terzo danneggiato, provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza.
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento dell’indennizzo, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 4.4 – Penali.
Art. 4.3 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume da, e fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno. Le parti si danno reciprocamente atto che all’Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura penale, nonché amministrativa innanzi al TAR a lui notificati che non contengano una esplicita Richiesta di risarcimento e pertanto l’Assicurato è esonerato dall’obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società.
Tuttavia qualora fosse notificata all’Assicurato – anche nel corso dei predetti procedimenti - una Richiesta di risarcimento così come definita in polizza, l’Assicurato denuncerà il sinistro alla Società nei termini previsti dall’art. 4.1 e la stessa ne assumerà la gestione nei termini consueti.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Tuttavia la Società consentirà all’Assicurato di proporre legali o tecnici di fiducia che potranno eventualmente essere nominati dalla Società stessa. I costi dei professionisti così nominati sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Art. 4.4 – Penali
In caso di mancato rispetto dei termini indicati nell’art. 4.2 (Obblighi della Società in caso di sinistro), la Società è tenuta a pagare all’ Agenzia delle Entrate, a titolo di penale, ai sensi dell’art. 1382 C.C. e fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito, un importo pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Tale penale si applicherà anche qualora la Società non adempia agli obblighi di fornire i dati dell’andamento del rischio di cui all’ 1.14.
Art. 4.5 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
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Art. 5 – Accettazione
La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP (ora IVASS) o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n ) n.
........... del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito/bando di gara
ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
Art. 6 – Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
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Art. 6 – Conteggio del premio
Retribuzioni Annue Lorde | Tasso Lordo pro – mille | Premio Lordo complessivo | |
euro | NON COMPILARE | euro | NON COMPILARE |
Totale premio imponibile | euro | NON COMPILARE … | |
Imposte | euro | NON COMPILARE … | |
Totale premio lordo annuo | euro | NON COMPILARE … |
PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI GARA
Per il dirigente ad interim Xxxxxxxx Xxxxxxx Il funzionario delegato
Xxxxxxxxx Xxxxx
firmato digitalmente
L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente