Allianz Invest4Life
Allianz Invest4Life
Prodotto d’investimento assicurativo
Contratto Unit linked (Ramo III)
Set informativo Edizione aprile 2021 Tariffa 48VA09
Il presente Set informativo che, oltre al Documento contenente le informazioni
specifiche dell'opzione di investimento che si intende selezionare, è composto da:
a) Documento contenente le informazioni chiave (KID);
b) DIP aggiuntivo IBIP;
c) condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
d) proposta;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.
Allianz Global Life dac - Sede legale Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx
Tel. x000 0 000 0000 - Fax x000 0 000 0000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - Capitale emesso euro 45.100.000 Capitale autorizzato euro 100.000.000 - Società del gruppo Allianz SE, autorizzata all’esercizio dell'assicurazione sulla vita dalla Central Bank of Ireland - Registrata al locale registro delle società con autorizzazione n. 458565 Operante in Italia in regime di stabilimento nell’assicurazione sulla vita - Iscritta all’albo imprese di assicurazione n. I.00078 - Sede secondaria di Trieste, Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 - Tel. +39 040 3175.660 - Fax +039 040 7781.819 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx - CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n. 01155610320
Allianz Global Life designated activity company
Servizio Clienti
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Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto
Retro di copertina
DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
SCOPO Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
PRODOTTO
Prodotto: Allianz Invest 4 Life Società: Allianz Global Life dac
Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 800-183.381 o visitare il nostro sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx.
Autorità di vigilanza
competente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è stato realizzato in data 28/04/2021.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
COS'È QUESTO PRODOTTO?
TIPO Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked.
OBIETTIVI Allianz Invest 4 Life è un prodotto assicurativo di tipo unit-linked, con un premio minimo di EUR 25.000, che offre una rendita vitalizia e l’opportunità di partecipare ai rendimenti del comparto delle Sicav collegate al prodotto dal cui valore dipendono le prestazioni previste dal contratto (rimborso dell'investimento e copertura assicurativa. Il prodotto prevede la possibilità di scegliere tra le proposte di investimento offerte dai comparti della Sicav Allianz Strategy 50 o Allianz Strategy 15 le cui caratteristiche sono riportate nei rispettivi "Documenti informazioni Specifiche". Il rendimento dell'investimento dipenderà dall'opzione prescelta e dai costi applicati e dalla aspettativa di vita. Più a lungo vivrete maggiore sarà il rendimento.
INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO Il prodotto è destinato a coloro che:
- desiderano percepire una rendita xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- desiderano provvedere ai bisogni dei beneficiari designati dal contratto
- desiderano usufruire dei vantaggi fiscali legati all’investimento in un prodotto assicurativo unit-linked, rispetto a un investimento diretto
- hanno una certa conoscenza del funzionamento dei prodotti d’investimento assicurativi
- hanno un orizzonte d’investimento di lungo periodocr- sono consapevoli di poter perdere, parzialmente o interamente, il proprio investimento.
La tipologia di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto dipenderà dall’opzione d’investimento sottostante selezionata. Informazioni specifiche in merito alle singole opzioni d’investimento sottostanti sono reperibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx.
PRESTAZIONI ASSICURATIVE E COSTI Il prodotto prevede l'erogazione di una rendita vitalizia garantita il cui costo è interamente rappresentato nella sezione "Quali sono I costi"?
L’onere addizionale trattenuto per fornire la garanzia assicurativa è compreso tra l’1,20% e l’1,45% annuo del valore corrente del comparto della Sicav prescelto nell'ambito dell'opzione d’investimento selezionata. Gli oneri indicati contribuiscono ad una pari diminuzione del rendimento delle rispettive opzioni di investimento prescelte. Si rimanda alla sezione dei costi per maggiori informazioni in merito alla diminuzione del rendimento.
DURATA DEL PRODOTTO Il prodotto non ha scadenza e ha una durata pari all'intervallo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza del Contratto ed il verificarsi di uno dei seguenti eventi: Recesso dal Contratto, decesso dell'Assicurato, Riscatto Totale. Allianz Global Life dac non può terminare unilateramente il contratto.
QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 26 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento prima dell'orizzonte temporale consigliato e la somma rimborsata potrebbe essere minore.
INDICATORE DI RISCHIO
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Xxxxxxx più basso Rischio più alto
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Il prodotto offre una gamma di proposte di investimento il cui grado di rischio varia da un livello 2 di 7 che corrisponde ad una classe di rischio bassa a 3 di 7 che corrisponde ad una classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Il grado di rischio e il rendimento dell'investimento variano in base alla/e proposta/e di investimento selezionata/e.
L’opzione d’investimento scelta determinerà gli oneri a vostro carico e la proporzione di attivi rischiosi nei quali saranno investiti i vostri capitali. Questo, a sua volta, avrà un impatto sulle performance del vostro prodotto.
Informazioni specifiche in merito alle singole opzioni d’investimento sottostanti sono reperibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura delmercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
COSA ACCADE SE ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
In caso di insolvenza della Società gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dal presente contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. E' comunque possibile che in conseguenza dell'insolvenza della Società possiate perdere il valore dell'investimento. Non c'è alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite.
QUALI SONO I COSTI?
ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO I costi da sostenere dipendono dalla/e proposta/e di investimento selezionata/e. Le informazioni relative ai costi della singola proposta di investimento sono contenute nei KID specifici disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 differenti orizzonti temporali e includono eventuli costi di riscatto. I dati si basano su un investimento di
10.000 euro. Essi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
INVESTIMENTO 10.000 EUR SCENARI | IN CASO DI DISINVESTIMENTO DOPO 1 ANNO | IN CASO DI DISINVESTIMENTO DOPO 13 ANNI | IN CASO DI DISINVESTIMENTO DOPO 26 ANNI |
Costi totali | da 392 EUR | da 3.564 EUR | da 6.216 EUR |
a 437 EUR | a 4.319 EUR | a 9.688 EUR | |
Impatto sul rendimento (RIY) per anno | da 4,05 % | da 3,10 % | da 3,07 % |
a 4,53 % | a 3,55 % | a 3,51 % |
COMPOSIZIONE DEI COSTI
QUESTA TABELLA PRESENTA L'IMPATTO SUL RENDIMENTO PER ANNO | |||
Costi una tantum | Costi di ingresso | 0,05 % | Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Impatto dei costi già compresi nel premio. |
Costi di uscita | 0,00 % | Impatto dei costi di uscita dall'investimento in caso di riscatto anticipato. | |
Costi correnti | Costi di transazione del portafoglio | 0,00 % | Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. |
Altri costi correnti | da 3,02 % a 3,46 % | Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti. | |
Oneri accessori | Commissioni di performance | 0,00 % | Non applicabile |
Carried Interests | 0,00 % | Non applicabile |
La seguente tabella illustra l'impatto, per ciascun anno, che i diversi tipi di costi hanno sul possibile rendimento dell'investimento al termine dell'orizzonte temporale consigliato e cosa significano le diverse categorie di costi.
PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO: 26 anni
il prodotto non ha un periodo minimo di investimento ma è stato concepito per un investimento di lungo periodo e per gli investitori pronti a detenere l’assicurazione per tutta la vita, vista la presenza di una garanzia di rendita vitalizia. Il periodo di detenzione appropriato per i singoli investimenti dipenderà da diversi fattori, quali le necessità di diversificazione generale del cliente e le circostanze individuali.
Nel corso dei primi 30 giorni del contratto, potete scegliere di ottenere il rimborso del valore corrente del vostro fondo e di tutti gli oneri addebitati in quel periodo. In qualsiasi momento, potrete scegliere di ottenere un valore di riscatto totale o parziale pari al valore residuo del vostro fondo, senza che vengano applicate penali per il riscatto.
COME PRESENTARE RECLAMI?
Per qualsiasi reclamo riguardante il prodotto o l’ideatore del prodotto, potete contattarci per lettera all’indirizzo Allianz Global Life dac, Secondary Offices in Italy, Pronto Allianz - Servizio Clienti, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Inoltre, potete mandare una e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxx.xx o chiamare il numero 800.183.381.
Per i reclami relativi agli Intermediari elencati nella Sezione B o D del Registro degli Intermediari (Banche o Broker) e ai loro dipendenti e consociati coinvolti nel ciclo di attività della Società, potete contattare direttamente l’Intermediario.Qualora non foste soddisfatti dell’esito del reclamo o non riceveste alcuna risposta entro la scadenza massima fissata dall’Autorità di Xxxxxxxxx, potete presentare una richiesta all’autorità di supervisione. Per questioni relative al contratto, contattare IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx. Per questioni relative alla trasparenza dell’informativa, CONSOB - Xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx o Xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx. Per ulteriori informazioni, visitare il sito xxx.xxxxx.xx.
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Come previsto dalla normativa, prima della sottoscrizione, viene fornito il Set informativo. Le informazioni specifiche su ciascuna opzione d’investimento sono disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx o presso l'intermediario.
Servizio Clienti
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Pagina bianca
Assicurazione sulla vita unit linked
Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa: Allianz Global Life dac
data di realizzazione: 28/04/2021
Prodotto : Allianz Invest4Life
Contratto Unit linked (Ramo III)
Il presente DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Impresa: Allianz Global Life designated activity company (dac) appartenente al 100% al gruppo assicurativo ALLIANZ SE Sede legale: Maple House – Temple Road – Blackrock – Dublin – IRELAND Recapito telefonico: x000 0 000 0000 Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/ Indirizzo e-mail: xxxx-xxx@xxxxxxx.xxx Indirizzo PEC: xxx@xxx.xxxxxxx.xx Sede secondaria: Indirizzo: Xxxxx Xxxxxx 0, X 00000 Xxxxxxx XX - Xxxxxx Registrata al locale registro delle società con autorizzazione n. 458565 Iscritta all’albo imprese di assicurazione n. I.00078 Operante in Italia in regime di stabilimento nella assicurazione sulla vita Autorità di Xxxxxxxxx competente: IVASS Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. |
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2010 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta: - il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 128,2 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 45,1 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 83,1 milioni di euro. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx e si riportano di seguito gli importi (in milioni di euro): - del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 140,9; - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 38,4; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 288,6; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 288,6; e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 204,8%. |
Al contratto si applica la legge italiana salvo che la stessa richiami il disposto della Legge dello Stato ove ha sede l’Impresa. |
Quali sono le prestazioni? |
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: PRESTAZIONI DIRETTAMENTE COLLEGATE AL VALORE DELLE QUOTE DI UNO O Più OICR (unit linked): il contratto è collegato all’andamento delle azioni del Comparto della SICAV “Allianz European Pension Investments” (SICAV) scelto dal Contraente. PRESTAZIONI IN CASO DI VITA (in forma di rendita): il contratto prevede l’erogazione di una rendita annua vitalizia di importo annuo minimo iniziale determinato all’atto della sottoscrizione della proposta. L’importo della rendita annua vitalizia può aumentare ogni anno in base all’andamento delle azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente. La rendita viene inizialmente erogata attraverso un piano di riscatti parziali programmati operato sulle azioni sottostanti il contratto fino all’esaurimento del capitale investito. Se e nel momento in cui il capitale investito risulterà esaurito, la rendita continua ad essere erogata, in caso di vita dell’Assicurato, per un ammontare costante pari all’ultimo importo raggiunto dalla rendita stessa. PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell’Assicurato, ai Beneficiari sarà liquidato un capitale pari al controvalore delle azioni sottostanti il contratto, ovvero pari al numero di azioni moltiplicato per il valore unitario delle stesse. Qualora il decesso avvenga durante l’erogazione della Rendita, ma dopo l’esaurimento delle azioni sottostanti il contratto, ai Beneficiari non sarà liquidata alcuna prestazione. |
Nel caso in cui il Contraente, al momento della sottoscrizione della proposta, abbia scelto il Comparto “Allianz Strategy 50 - IT”, può successivamente chiedere all’Impresa il disinvestimento delle azioni del Comparto “Allianz Strategy 50 - IT” e il contestuale investimento in azioni del Comparto “Allianz Strategy 15 - IT” (c.d. switch). L’operazione di switch è gratuita. Non è consentito effettuare operazioni di switch: -dal Comparto “Allianz Strategy 15 - IT” al Comparto “Allianz Strategy 50 - IT”; -in modo parziale; -una volta esaurite le azioni del Comparto “Allianz Strategy 50 - IT” sottostanti il contratto. La data di riferimento per il trasferimento di azioni tra i due Comparti della SICAV è l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di switch. L’Impresa invierà al Contraente comunicazione scritta in ordine ai nuovi valori contrattuali entro dieci giorni dalla data di riferimento. L’Impresa mette a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/ lo Statuto della Sicav. | |
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non sono assicurabili i soggetti, che alla decorrenza, abbiano un’età computabile inferiore ai 45 anni e superiore a 75 anni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: per l’erogazione della prestazione assicurativa o del valore di riscatto, gli aventi diritto dovranno far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Tali documenti devono esere fatti pervenire ad Allianz Global Life dac tramite gli intermediari dell’Impresa. La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire in originale, sottoscritta dal Contraente (in caso di riscatto) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato), o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte-retro di un valido documento di identità. La documentazione da consegnare è la seguente: a) per il pagamento della rendita annua vitalizia: - all’atto della conclusione del contratto, devono essere forniti dal Contraente all’Impresa gli estremi per l’accredito della Rendita a mezzo bonifico bancario, che viene effettuato automaticamente entro il termine massimo di 30 giorni da ogni ricorrenza annua o mensile della rendita. b) in caso di decesso dell’Assicurato: - copia del certificato di morte dell’Assicurato, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; - qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentele e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato, ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d’agire. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale. Qualora il Contraente (in caso di riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) sia minore di età o incapace, copia del Decreto del Giudice Tutelare, contenente l’autorizzazione in capo al rappresentante dei minori o incapaci, a riscuotere la somma dovuta. Si rinvia all’art. 3 delle condizioni di assicurazione per i dettagli. |
Prescrizione: secondo quanto previsto dall’articolo 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Si richiama l’attenzione sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini. | |
Erogazione della prestazione: verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvede |
alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato debbono essere esatte e complete. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle prestazioni assicurate. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo pari a 25.000,00 euro. Non è possibile effettuare versamenti aggintivi. Il versamento del premio deve avvenire esclusivamente mendiante bonifoc bancario sul conto corrente intestato all’Impresa. All’atto della sottoscrizione del Modulo di proposta il Contraente sceglie il comparto della SICAV nel quale deve essere investito il premio versato, tra quelli messi a disposizione dall’Impresa. Non è consentito ripartire l’investimento tra più comparti della SICAV. |
Rimborso | In caso di revoca della proposta o di recesso del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca o recesso l’Impresa è tenuta a rimborsare il premio corrisposto che in caso di recesso sarà al netto dell’imposta di bollo e dell’imposta sull’eventuale rendimento. |
Sconti | L’Intermediario può applicare sconti di premio fino al 100% dei costi gravanti sul premio stesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto è a vita intera. |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Puoi revocare la proposta di assicurazione fino al momento della conclusione del contratto. La revoca deve essere esercitata mediante l’invio di una lettera raccomandata indirizzata a Allianz Global Life dac - Sede secondaria - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca l’Impresa, rimborsa il premio eventualmente corrisposto. |
Recesso | Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dello stesso, mediante raccomandata A.R. indirizzata a Allianz Global Life dac - Sede secondaria - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, contenente gli elementi identificativi della proposta e gli estremi del conto corrente bancario (denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo) sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l’Impresa, dietro consegna della proposta in originale e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente: - il premio versato al netto dell’imposta di bollo, se la richiesta di recesso perviene entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in azioni; - il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto, a cui si sommano i Costi di caricamento riportati nella proposta ed il costo di amministrazione (pari - su base annua - allo 0,45% del controvalore delle azioni sottostanti il contratto per entrambi i Comparti della SICAV), al netto dell’imposta sull’eventuale rendimento e dell’imposta di bollo, se la richiesta di recesso perviene il giorno lavorativo coincidente o successivo al giorno di conversione del premio in azioni. La data di riferimento per il calcolo del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto è l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di recesso. |
Risoluzione | Non prevista. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑ SI □ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale), purché l’Assicurato sia in vita e siano trascorsi sei mesi (per il riscatto totale) o un anno (per il riscatto parziale) dalla decorrenza del contratto, fino ad esaurimento delle azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto. Dopo l’esaurimento delle azioni della SICAV sottostanti il contratto non è possibile esercitare il diritto di riscatto. In caso di riscatto l’Impresa non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento nonché dei prelievi delle azioni effettuati nel corso della vita del contratto vi è la possibilità che il Contraente ottenga un ammontare |
significativamente inferiore al premio versato. Il valore di riscatto totale è pari, sia in epoca antecedente all’erogazione della prima rata di Rendita, sia durante l’erogazione della Rendita, al numero di azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto alla data di riferimento moltiplicato per il valore unitario delle stesse. I valori sono calcolati alla stessa data di riferimento, che coincide con l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte di Allianz Global Life dac, della richiesta di riscatto (corredata della documentazione di cui all’articolo 3 delle Condizioni di assicurazione e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo). Nel caso la richiesta di riscatto sia inviata a mezzo posta ad altra Società invece che ad Allianz Global Life dac, per ricevimento da parte dell’Impresa si intende il ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Allianz Global Life dac. Il valore di riscatto parziale si ottiene con le stesse modalità del riscatto totale, considerando l’importo che il Contraente intende riscattare e a condizione che: - la rendita ridotta a seguito del riscatto parziale esercitato dal Contraente non risulti inferiore a 500,00 euro annui; - l’importo riscattato non risulti inferiore a 500,00 euro. Il riscatto parziale determina la riduzione della rendita in misura proporzionale all’importo riscattato. In particolare la rendita viene ridotta di una percentuale pari al rapporto tra l’importo riscattato e il controvalore delle azioni sottostanti il contratto prima dell’esercizio del riscatto parziale. I valori sono calcolati alla stessa data di riferimento, che coincide con l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di riscatto parziale. | |
Richiesta di informazioni | Puoi richiedere informazioni sul valore di riscatto e di riduzione della rendita all'Agenzia di riferimento oppure a: Allianz Global Life dac Sede secondaria - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx i xxx-xxx@xxxxxxx.xxx |
A chi è rivolto questo prodotto ? | |
Il prodotto è destinato a coloro che: - desiderano percepire una rendita vitalizia garantita - desiderano provvedere ai bisogni dei beneficiari designati dal contratto - desiderano usufruire dei vantaggi fiscali legati all’investimento in un prodotto assicurativo unit-linked, rispetto a un investimento diretto - hanno una certa conoscenza del funzionamento dei prodotti d’investimento assicurativi - hanno un orizzonte d’investimento di lungo periodo e sono consapevoli di poter perdere, parzialmente o interamente, il proprio investimento. La tipologia di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto dipenderà dall’opzione d’investimento sottostante selezionata. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, ti forniamo il dettaglio dei seguenti costi a tuo carico: Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al: - 51% per il Comparto ALLIANZ STRATEGY 15 - IT - 48% per il Comparto ALLIANZ STRATEGY 50 - IT. | |
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? | |
L’importo della prestazione di rendita annua vitalizia può aumentare ogni anno in base all’andamento delle azioni del Comparto della SICAV “Allianz European Pension Investments” scelto dal Contraente, ma l’importo raggiunto non può in alcun caso diminuire (Consolidamento annuale). Pertanto l’importo della prestazione di rendita annua vitalizia è garantito per l’intera vita dell’Assicurato indipendentemente dall’andamento delle azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente. Nel caso in cui i fondi possano investire, in base alle proprie politiche di investimento, in titoli emessi da enti creditizi, gli stessi potrebbero risultare esposti a rischi derivanti dall’eventuale attivazione di misure straordinarie di risanamento degli enti medesimi da parte delle Autorità competenti, compreso il c.d. bail-in (per effetto del quale i titoli emessi da un ente creditizio possono essere soggetti a riduzione di valore nominale o a conversione in capitale). |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
IVASS o CONSOB | Nel caso in cui il reclamo presentato all’impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx secondo le modalità indicate su xxx.xxxxx.xx o alla Consob, via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 3 – 00000 Xxxx, secondo le modalità indicate su xxx.xxxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (OBBLIGATORIA) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Detrazione fiscale dei premi Per i premi pagati per il contratto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale, in caso di vita o di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme percepite Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico - all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, i rendimenti liquidati sono soggetti ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) nella misura del 26%. Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,50%. Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è necessario fare le seguenti distinzioni: - erogazione di una prestazione in forma di capitale: le somme liquidate per riscatto totale sono soggette all‘imposta sostitutiva sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali); - erogazione della Prestazione annua vitalizia: se corrisposta tramite riscatti parziali programmati, le somme erogate costituiscono redditi di capitale, da assoggettare all’imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito dal Contraente e quello del premio pagato, diminuito delle somme ricavate dal prelievo delle azioni sottostanti il contratto utilizzate per alimentare la Riserva tecnica necessaria a garantire l’erogazione delle rendita e ridotto in proporzione al rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza (per valore economico della polizza si intende ciò che sarebbe corrisposto se la polizza fosse venuta a scadenza alla data del riscatto parziale programmato); se corrisposta tramite rendita vitalizia avente funzione previdenziale, le somme erogate sono soggette all’ imposta sostitutiva, sia con riferimento ai rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita in corso di erogazione, (che costituiscono redditi di capitale per la differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari), sia con riguardo ai rendimenti della rendita in corso di costituzione, con riguardo al risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo di imposta (determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione - calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso della prestazione - diminuito delle somme ricavate dal prelievo delle azioni sottostanti il contratto utilizzate per alimentare la riserva tecnica necessaria a garantire l’erogazione delle rendita, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno). |
L’Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell’ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica agli Investitori-Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese, ai quali è però richiesto dai Revenue Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) di sottoscrivere la Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all’interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del contratto. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLE TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni di assicurazione Data ultimo aggiornamento: 28/04/2021
INDICE
Pagina
PAGINA DI PRESENTAZIONE 2
Che cosa è assicurato? Qual’ è la prestazione assicurata?
Art. 1 Prestazioni assicurative 3
Art. 2 Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato 3
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?
Art. 3 Denuncia di sinistro 3
Art. 4 Pagamenti dell’Impresa 4
Art. 5 Prescrizione 4
Art. 6 Dichiarazione del Contraente e dell’Assicurato 5
Quando e come devo pagare?
Art. 7 Premi 5
Art. 8 Modalità di pagamento della rendita 5
Art. 9 Importo minimo iniziale della rendita 6
Art. 10 Incremento annuo della rendita 6
Art. 11 Comparti della SICAV sottostanti al contratto 6
Art. 12 Sostituzione dei Comparti della SICAV da parte dell’Impresa 7
Art. 13 Operazioni di trasferimento tra Comparti (c.d. switch) 7
Art. 14 Giorno di valorizzazione delle Azioni dei Comparti della SICAV 7
Art. 15 Data di riferimento 7
Art. 16 Prelievo di azioni dei Comparti della SICAV in corso di contratto 7
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 17 Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell’assicurazione 8
Art. 18 Durata del contratto ed età dell’Assicurato 8
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Art. 19 Revoca della Proposta 8
Art. 20 Diritto di recesso 9
Sono previsti riscatti e riduzioni?
Art. 21 Riscatto totale o parziale 9
Altre informazioni
Art. 22 Beneficiari 10
Art. 23 Non pignorabilità e non sequestrabilità 10
Art.24 Cessione, pegno e vincolo 10
Art.25 Prestito 10
Art. 26 Tasse e imposte 10
Art.27 Foro competente 10
Art.28 Legge applicabile al contratto 10
GLOSSARIO 11
PAGINA DI PRESENTAZIONE
Gentile Contraente,
in questa pagina troverai una breve illustrazione del prodotto.
Allianz Invest4life è un contratto di assicurazione sulla vita con componente unit linked che, a fronte del versamento di un premio unico, garantisce al Contraente, in caso di vita dell’Assicurato, mediante riscatti periodici e una successiva rendita vitalizia, l’erogazione di una prestazione annua vitalizia di importo minimo determinato all’atto della sottoscrizione del Modulo di proposta. La prestazione può essere immediata o differita.
L’importo della prestazione annua vitalizia può aumentare ogni anno in base all’andamento delle azioni del Comparto della SICAV scelto, ma l’importo raggiunto non può in alcun caso diminuire (Consolidamento annuale).
Il decesso dell’Assicurato comporta l’interruzione dell’erogazione della prestazione annua vitalizia e la liquidazione della prestazione in caso di decesso a favore dei Beneficiari designati, salvo i casi in cui il controvalore delle azioni sottostanti sia pari a zero.
All’atto della sottoscrizione del Modulo di proposta potrai scegliere il Comparto della SICAV nel quale deve essere investito il premio versato, tra i due messi a disposizione dall’Impresa, in particolare:
- Allianz Strategy 15 (min 0%, max 35% azionario);
- Allianz Strategy 50 (min 0%, max 100% azionario).
Il contratto è a vita intera, la durata dello stesso coincide con la vita dell’Assicurato, alla data della sottoscrizione del Modulo di proposta l’Assicurato non può avere un’età inferiore a 45 anni e superiore a 75 anni.
È previsto il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 25.000,00 euro. Non sono consentiti versamenti aggiuntivi, ed il versamento del premio deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Impresa.
Alla fine delle Condizioni di assicurazione troverai le definizioni dei termini tecnici più importanti utilizzati nel testo ed ivi indicati in maiuscolo.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON COMPONENTE UNIT LINKED CHE OFFRE, MEDIANTE RISCATTI PERIODICI E UNA SUCCESSIVA RENDITA VITALIZIA, UN IMPORTO ANNUO MINIMO GARANTITO IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO, CON CONTROASSICURAZIONE (VARIABLE ANNUITY).
Che cos’è assicurato? Qual è la prestazione assicurata?
Art. 1. Prestazioni assicurative
Allianz Invest4Life è un contratto di assicurazione sulla vita con componente unit linked che, a fronte del versamento di un Premio unico, garantisce al Contraente, in caso di vita dell’Assicurato, mediante riscatti periodici e una successiva rendita vitalizia, l’erogazione di una Prestazione annua vitalizia di importo minimo determinato all’atto della sottoscrizione del Modulo di proposta, secondo quanto indicato all’articolo 9 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Tale prestazione può essere immediata o differita.
Il decesso dell’Assicurato comporta l’interruzione dell’erogazione della prestazione annua vitalizia e la liquidazione della prestazione di cui all’articolo 2 delle presenti Condizioni di assicurazione a favore dei Beneficiari designati per il caso di decesso, salvo il caso in cui il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto sia pari a zero (per effetto dei rischi finanziari dell’investimento o dell’esaurimento delle azioni sottostanti il contratto a seguito dei prelievi effettuati a norma dell’articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione).
L’importo della prestazione annua vitalizia può aumentare ogni anno, secondo le modalità indicate all’articolo 10 delle presenti Condizioni di assicurazione, in base all’andamento delle azioni del Comparto della SICAV “Allianz European Pension Investments” (di seguito “SICAV”) scelto dal Contraente, ma l’importo raggiunto non può in alcun caso diminuire (Consolidamento annuale).
L’importo della prestazione annua vitalizia è garantito per l’intera vita dell’Assicurato indipendentemente dall’andamento delle azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente.
La prestazione annua vitalizia viene inizialmente erogata attraverso un piano di riscatti parziali programmati operato sulle azioni sottostanti il contratto fino ad esaurimento del Capitale investito. Se e nel momento in cui il Capitale investito risulterà esaurito, per effetto dei prelievi di azioni di cui all’articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione, la prestazione annua vitalizia continuerà ad essere erogata, in caso di vita dell’Assicurato, attraverso la corresponsione di una rendita vitalizia, per un ammontare della rendita vitalizia costante e pari all’ultimo importo raggiunto dalla prestazione annua vitalizia stessa.
Laddove non diversamente specificato, per semplicità, si farà riferimento nelle presenti Condizioni di assicurazione con il termine “Rendita” alla prestazione annua vitalizia, sia che il pagamento della prestazione annua vitalizia sia finanziato attraverso i riscatti periodici sia attraverso la rendita vitalizia.
Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto come previsto all’articolo 21 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 2 – Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato, ai Beneficiari sarà liquidato un capitale pari al Controvalore delle azioni sottostanti il contratto, ovvero pari al numero di azioni moltiplicato per il valore unitario delle stesse.
In caso di decesso dell’Assicurato la Impresa non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento nonché dei prelievi delle azioni effettuati nel corso della vita del contratto e descritti all’articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione, vi è la possibilità che i Beneficiari ottengano, al momento della liquidazione della prestazione, un ammontare significativamente inferiore al Capitale investito al momento della sottoscrizione.
Qualora il decesso avvenga durante l’erogazione della rendita, ma dopo l’esaurimento delle azioni sottostanti il contratto, ai Beneficiari non sarà liquidata alcuna prestazione.
La data di riferimento per il calcolo del Controvalore delle azioni è l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di liquidazione della prestazione a seguito del decesso dell’Assicurato (corredata della documentazione di cui al successivo articolo 3 delle presenti Condizioni di assicurazione).
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?
Art. 3 – Denuncia di sinistro
Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurativa o del valore di riscatto, gli aventi diritto dovranno far preventivamente pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari - redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Tali documenti devono essere fatti pervenire ad Allianz Global Life dac tramite gli intermediari dell’Impresa (preferibilmente tramite l’intermediario che ha in gestione il suo contratto), oppure inviati mediante lettera raccomandata inviata a Allianz Global Life dac - Sede secondaria - Ufficio Vita - Largo Xxx Xxxxxx, 1 - 34123
Trieste. Nel caso i documenti siano inviati a mezzo posta ad altra società invece che ad Allianz Global Life dac, per ricevimento da parte dell’impresa si intende il ricevimento dei documenti da parte di Allianz Global Life dac.
La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all’Impresa in originale, sottoscritta dai Beneficiari o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte-retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale. Deve contenere gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto dall’Impresa e
– al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell’Impresa.
I documenti necessari, oltre alla richiesta di liquidazione, a verificare l’obbligo di pagamento e la corretta individuazione degli aventi diritto sono i seguenti:
a) per il pagamento della prestazione annua vitalizia (rendita):
■ all’atto della conclusione del contratto, devono essere forniti dal Contraente all’Impresa gli estremi per l’accredito della rendita a mezzo bonifico bancario, che viene effettuato automaticamente entro il termine massimo di 30 giorni da ogni ricorrenza annua o mensile della rendita.
Il Contraente può modificare gli estremi di accredito della rendita mediante comunicazione scritta all’Impresa o alla rete di vendita. In tal caso, il pagamento della rendita sulla base dei dati aggiornati viene effettuata a partire dalla ricorrenza annua o mensile della rendita successiva alla data di ricevimento della suddetta comunicazione, a condizione che quest’ultima pervenga all’Impresa o alla rete di vendita con un preavviso di almeno 60 giorni;
b) in caso di decesso dell’Assicurato:
■ copia del certificato di morte dell’Assicurato, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
■ qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentele e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato, ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d’agire. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale.
Qualora il Contraente (in caso di riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) sia minore di età o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.
L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.) in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, etc.).
Resta inteso che l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. L’Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l’esigenza di trattenerli.
Art. 4 Pagamenti dell’Impresa
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l’Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso il soggetto incaricato della distribuzione, se anteriore). Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. L’Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al Contraente (in caso di rendita e riscatto) o ai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato), salvo il caso di pagamenti effettuato ai legali rappresentanti di minori o incapaci.
Art.5 – Prescrizione
Il codice civile (articolo 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato debbono essere esatte e complete.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle prestazioni assicurate di cui agli articoli
In particolare il Contraente deve fornire ad Allianz Global Life dac tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l’identificazione della clientela.
Quando e come devo pagare?
Art. 7 – Premio
Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 25.000,00 euro. Non sono consentiti versamenti aggiuntivi.
Il versamento del premio deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Impresa, indicato nel Modulo di proposta.
Nella causale dell’ordine di bonifico deve essere indicato il numero della proposta sottoscritta dal Contraente. L’Impresa non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di un mezzo di pagamento diverso da quello previsto.
All’atto della sottoscrizione del Modulo di proposta il Contraente sceglie il Comparto della SICAV nel quale deve essere investito il premio versato, tra quelli messi a disposizione dall’Impresa ed indicati all’articolo 11 delle presenti Condizioni di assicurazione. Non è consentito ripartire l’investimento tra più Comparti della SICAV.
Il premio versato, al netto dei costi di caricamento prelevati al momento della sottoscrizione e riportati nel Modulo di proposta, viene investito in azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente e costituisce il Capitale investito.
Il numero di azioni sottostanti il contratto è determinato dividendo il Capitale investito per il valore unitario delle azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente rilevato alla data di riferimento. Tale data è l’ottavo giorno successivo alla data di decorrenza del contratto indicata all’articolo 11 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Il Contraente riceve dall’Impresa una comunicazione scritta dell’avvenuto investimento del premio versato e dei conseguenti valori contrattuali; tale comunicazione è inviata entro dieci giorni lavorativi dalla data di riferimento.
Art 8 – Modalità di pagamento della rendita
L’erogazione della rendita può essere immediata (se l’Assicurato ha un’età pari o superiore a 50 anni) o differita, fino ad un massimo di 10 anni (maggiorato degli anni mancanti al raggiungimento del 50° anno di età se l’Assicurato ha un’età inferiore a 50 anni). Essa viene pagata al Contraente in rate posticipate, con periodicità mensile o annuale.
La prima rata della rendita immediata è corrisposta alla prima ricorrenza annua o mensile del contratto.
Per ricorrenza annua del contratto si intende il giorno e il mese di ogni anno corrispondenti alla data di decorrenza delle coperture assicurative.
Per ricorrenza mensile del contratto si intende il giorno di ogni mese corrispondente alla data di decorrenza delle stesse coperture.
La prima rata della rendita differita è corrisposta alla prima ricorrenza annua o mensile successiva al termine del periodo di differimento.
La rata annuale della rendita è pagata alla ricorrenza annua del contratto. La rata mensile della rendita è pagata alla ricorrenza mensile del contratto e si ottiene dividendo la rendita per dodici.
All’atto della sottoscrizione del Modulo di proposta il Contraente sceglie:
■ il pagamento immediato (se l’Assicurato ha un’età pari o superiore a 50 anni) o differito della rendita, indicando la durata dell’eventuale differimento;
■ la periodicità mensile o annuale dell’erogazione della rendita.
Il Contraente può modificare la periodicità del pagamento della rendita. Tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della durata contrattuale e la relativa richiesta deve pervenire all’Impresa almeno trenta giorni prima della ricorrenza annua del contratto.
Come descritto all’articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione, il pagamento della rendita è finanziato attraverso un piano di riscatti parziali programmati operato sulle azioni sottostanti il contratto fino all’esaurimento del Capitale investito. Se e nel momento in cui il Capitale investito risulterà esaurito, la rendita continuerà ad essere erogata, in caso di vita dell’Assicurato, per un ammontare costante pari all’ultimo importo raggiunto dalla rendita stessa, attraverso l’entrata in vigore del meccanismo della rendita vitalizia così come descritto all’articolo 1presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 9 – Importo minimo iniziale della rendita
L’importo annuo minimo iniziale della rendita riportato nel Modulo di proposta e confermato dall’Impresa nel Certificato di polizza, da corrispondersi in rate annuali o mensili, si determina moltiplicando il premio versato dal Contraente per il Coefficiente di conversione riportato nel Modulo di proposta e confermato dall’Impresa nel Certificato di polizza. Tale Coefficiente dipende dall’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione dello stesso Xxxxxx di proposta e dal periodo di differimento scelto dal Contraente.
Tale importo è garantito dall’Impresa per l’intera vita dell’Assicurato, indipendentemente dall’andamento delle azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente.
Art. 10 – Incremento annuo della rendita
Ad ogni ricorrenza annua del contratto viene effettuata una comparazione tra il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto ed il Valore residuo del contratto per determinare l’eventuale incremento annuo della rendita.
La data di riferimento per la comparazione coincide con il ventesimo giorno precedente la data di ricorrenza annua del contratto.
Il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto è pari al numero di azioni moltiplicato per il valore unitario delle stesse, entrambi rilevati alla data di riferimento.
Il Valore residuo del contratto è un valore di riferimento utilizzato per determinare l’eventuale incremento annuo della rendita. Il Valore residuo del contratto è calcolato secondo le seguenti modalità:
■ alla prima ricorrenza annua del contratto il Valore residuo sarà pari al premio versato al netto delle rate di rendita erogate e degli eventuali riscatti parziali esercitati dal Contraente fino alla data di riferimento;
■ ad ogni ricorrenza annua successiva il Valore residuo sarà pari al Valore residuo del contratto rilevato alla ricorrenza annua precedente, al netto delle rate di rendita erogate e degli eventuali riscatti parziali esercitati dal Contraente a partire dalla ricorrenza annua precedente fino alla data di riferimento.
Ad ogni ricorrenza annua del contratto vengono comparati:
■ il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto e
■ il Valore residuo del contratto.
Se la differenza tra il primo valore ed il secondo è positiva:
■ la rendita si incrementa di un importo pari al Coefficiente di conversione di cui all’articolo delle Condizioni di assicurazione moltiplicato per la differenza tra il primo valore ed il secondo;
■ il Valore residuo del contratto si incrementa e diventa pari al Controvalore delle azioni sottostanti il contratto. Se la differenza tra il primo valore ed il secondo è negativa o è pari a zero:
■ la rendita non si incrementa;
■ il Valore residuo del contratto non si incrementa.
Qualora l’erogazione della rendita abbia comportato il prelievo di tutte le azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto, non si effettuerà più la comparazione di cui sopra e la rendita continuerà ad essere erogata finché l’Assicurato sarà in vita, per un valore costante e pari all’ultimo importo raggiunto dalla rendita stessa, attraverso l’entrata in vigore del meccanismo della rendita vitalizia così come descritto all’articolo 1 delle Condizioni di assicurazione.
L’incremento della rata annuale della rendita è erogato:
■ a partire dalla stessa ricorrenza annua di contratto in cui si verifica l’incremento, se l’erogazione della rendita è già iniziata;
■ a partire dalla prima ricorrenza annua successiva al termine del periodo di differimento, se l’erogazione della rendita non è iniziata.
L’incremento della rata mensile della rendita, che si ottiene dividendo l’incremento annuo della rendita per dodici, è erogato:
■ a partire dalla stessa ricorrenza annua di contratto in cui si verifica l’incremento, se l’erogazione della rendita è già iniziata;
■ a partire dalla prima ricorrenza mensile successiva al termine del periodo di differimento, se l’erogazione della non è iniziata.
Art. 11 – Comparti della SICAV sottostanti il contratto
I Comparti della SICAV disponibili per l’investimento sono:
■ Allianz Strategy 15 - IT;
■ Allianz Strategy 50 - IT.
Il Contraente che ha scelto il Comparto “Allianz Strategy 50 - IT” ha la facoltà di chiedere la variazione dell’investimento, effettuando un’operazione di trasferimento tra Comparti (c.d. switch), come descritto all’articolo 13 delle Condizioni di assicurazione.
L’Impresa si riserva, in qualunque momento, la possibilità di ampliare la gamma dei fondi interni/OICR disponibili per l’investimento.
Il Contraente può chiedere all’Impresa di ricevere anche una copia dello Statuto della SICAV.
Art. 12 – Sostituzione dei Comparti della SICAV da parte dell’Impresa
L’Impresa si riserva il diritto di sostituire uno dei Comparti della SICAV sottostanti il contratto, qualora si verifichino delle modifiche rilevanti nella gestione del Comparto della SICAV non dipendenti dalla volontà dell’Impresa.
In particolare, per modifiche rilevanti si intendono:
■ la chiusura del Comparto della SICAV da parte dell’impresa di investimento incaricata della gestione;
■ la perdita della licenza di gestione del Comparto della SICAV da parte dell’impresa di investimento incaricata;
■ la sospensione della licenza di gestione del Comparto della SICAV da parte dell’impresa di investimento incaricata;
■ la violazione considerevole del mandato gestionale da parte dell’impresa di investimento incaricata;
■ l’inferiorità considerevole della performance del Comparto della SICAV rispetto a quella media di mercato;
■ la fusione del Comparto della SICAV da parte dell’impresa di investimento incaricata;
■ il cambiamento considerevole della strategia di investimento o della politica di investimento del Comparto della SICAV da parte dell’impresa di investimento incaricata;
■ il superamento del limite del 30% di volatilità continuativa degli ultimi 12 mesi del Comparto della SICAV;
■ la sostituzione del manager del Comparto della SICAV.
In caso di sostituzione di uno dei Comparti della SICAV sottostanti il contratto, le caratteristiche del nuovo fondo (interno o OICR) – in tema di strategia d’investimento, politica di investimento e tipologia di attività ammesse all’investimento – dovranno corrispondere a quelle del Comparto della SICAV sostituito. Se non fosse disponibile un fondo con le medesime caratteristiche, l’Impresa si riserva il diritto di selezionare un fondo in grado di assicurare nel lungo termine la corresponsione della rendita vitalizia ed avente le caratteristiche più similari possibili, secondo un giudizio equo dell’Impresa, a quelle del Comparto della SICAV sostituito.
L’Impresa informerà tempestivamente il Contraente della sostituzione e dei nuovi valori contrattuali.
Art. 13 – Operazioni di trasferimento tra Comparti (c.d. switch)
Nel caso in cui il Contraente, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, abbia scelto il Comparto “Allianz Strategy 50 - IT”, può successivamente chiedere all’Impresa il disinvestimento delle azioni del Comparto “Allianz Strategy 50
- IT” e il contestuale investimento in azioni del Comparto “Allianz Strategy 15 - IT” (c.d. switch). L’operazione di switch è gratuita.
Non è consentito effettuare operazioni di switch:
■ dal Comparto “Allianz Strategy 15 - IT” al Comparto “Allianz Strategy 50 - IT”;
■ in modo parziale;
■ una volta esaurite le azioni del Comparto “Allianz Strategy 50 - IT” sottostanti il contratto.
La data di riferimento per il trasferimento di azioni tra i due Comparti della SICAV è l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di switch.
L’Impresa invierà al Contraente comunicazione scritta in ordine ai nuovi valori contrattuali entro dieci giorni dalla data di riferimento.
Art. 14 – Giorno di valorizzazione delle azioni dei Comparti della SICAV
Il valore unitario delle azioni dei Comparti della SICAV sottostanti il contratto (“Allianz Strategy 15 - IT” e “Allianz Strategy 50
Art. 15 – Data di riferimento
La data di riferimento è il giorno di valorizzazione delle azioni sottostanti il contratto utilizzato ai fini del calcolo dei valori contrattuali.
Se la data di riferimento cade in un giorno in cui lo Statuto della SICAV non prevede il calcolo del valore unitario delle azioni, si utilizza il primo giorno di valorizzazione utile successivo.
Art. 16 – Prelievo di azioni dei Comparti della SICAV in corso di contratto
Nel corso della durata contrattuale sono prelevate azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto per le seguenti finalità:
■ xxxxxxx la rendita fintantoché ci siano azioni sottostanti il contratto attraverso un piano di riscatti parziali programmati; per tale finalità, il numero di azioni da prelevare dal contratto si determina dividendo l’importo della rendita, determinata secondo le modalità descritte negli articoli 9 e 10 delle presenti Condizioni contrattuali, per il valore unitario delle azioni, rilevato alla data di riferimento coincidente con l’ottavo giorno precedente la ricorrenza annua o mensile della rendita;
■ erogare eventuali riscatti parziali esercitati dal Contraente, secondo la modalità descritta nell’articolo 7 delle presenti Condizioni di assicurazione. Il riscatto parziale determina la riduzione della rendita in misura proporzionale all’importo riscattato;
■ alimentare la Riserva tecnica necessaria a garantire l’erogazione della rendita una volta esaurite le azioni sottostanti il contratto (garanzia dell’investimento finanziario), attraverso l’entrata in vigore del meccanismo della rendita vitalizia così come descritto all’articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione.;
■ amministrare i contratti.
Il costo della garanzia dell’investimento finanziario è pari - su base annua - :
■ allo 1,20% del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto per il Comparto “Allianz Strategy 15 - IT”;
■ all’1,45% del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto per il Comparto “Allianz Strategy 50 - IT”.
Il costo di amministrazione è pari – su base annua – allo 0,45% del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto per entrambi i Comparti della SICAV.
I costi su base mensile, pari alle percentuali su base annua diviso dodici, sono imputati mensilmente in via anticipata. La data di riferimento per il prelievo è il primo giorno di ogni mese di calendario. In occasione del primo prelievo vengono imputati anche in via posticipata i costi relativi al periodo di tempo che intercorre tra la data di investimento del premio e l’ultimo giorno del mese di decorrenza.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 17 – Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell’assicurazione
Il contratto può essere stipulato presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione.
La stipulazione avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione del Modulo di proposta da parte del Contraente, nonché dell’Assicurato se persona diversa.
Il contratto si intende concluso – sempreché l’Impresa accetti la proposta sottoscritta dal Contraente nonché dall’Assicurato se persona diversa – dalle ore 24 della:
■ data di incasso del premio (momento in cui tale somma è disponibile sul conto corrente intestato all’Impresa); oppure
■ data di ricevimento da parte dell’Impresa della proposta in originale (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché le verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale), qualora questa sia posteriore alla data di incasso del premio
Da tale data (data di decorrenza) decorreranno le coperture assicurative previste. L’Impresa ne darà comunicazione al Contraente mediante invio del Certificato di polizza, assieme alla lettera di conferma di investimento del premio. Dalla data di ricevimento di tale Certificato decorre il termine per l'esercizio del diritto di recesso riconosciuto al Contraente.
Qualora l’Impresa non accetti la proposta, essa restituirà il premio pagato entro trenta giorni dalla data di incasso del premio, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella proposta.
Art. 18 – Durata del contratto ed età dell’Assicurato.
Il contratto è a vita intera; la durata dello stesso coincide quindi con la vita dell’Assicurato.
Nelle presenti Condizioni di assicurazione, ogni qualvolta si menziona l’età dell’Assicurato si fa riferimento all’Età computabile come definita nel Glossario.
Alla data della sottoscrizione del Modulo di proposta l’Assicurato non può avere un’età inferiore a 45 anni e superiore a 75 anni.
Il Contraente può scegliere di ricevere una rendita immediata (se l’Assicurato ha un’età pari o superiore a 50 anni) o una rendita differita, fino ad un massimo di 10 anni (maggiorato degli anni mancanti al raggiungimento del 50° anno di età se l’Assicurato ha un’età inferiore a 50 anni). In caso di rendita differita, l’età dell’Assicurato al termine del periodo di differimento non può essere inferiore a 50 anni e superiore a 75 anni.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Art. 19 – Revoca della proposta
Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino al momento della conclusione del contratto.
La revoca deve essere esercitata mediante l’invio di una lettera raccomandata indirizzata a Allianz Global Life dac - Sede secondaria - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, contenente gli elementi identificativi della proposta e gli estremi del conto corrente bancario (denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo) sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca l’Impresa, dietro consegna del Modulo di proposta in originale e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.
La revoca ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Contraente.
Art. 20 – Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della conclusione del contratto stesso mediante l'invio del Certificato di polizza.
Il recesso deve essere esercitato mediante l’invio di una lettera raccomandata indirizzata a Allianz Global Life dac - Sede secondaria - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, contenente gli elementi identificativi del Modulo di proposta e gli estremi del conto corrente bancario (denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo) sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l’Impresa, dietro consegna del Modulo di proposta in originale e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente:
■ il premio versato al netto dell’imposta di xxxxx, se la richiesta di recesso perviene entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in azioni;
■ il controvalore delle azioni sottostanti il contratto, a cui si sommano i costi di caricamento riportati nel Modulo di proposta ed il costo di amministrazione indicato all’articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione, al netto dell’imposta sull’eventuale rendimento e dell’imposta di bollo, se la richiesta di recesso perviene il giorno lavorativo coincidente o successivo al giorno di conversione del premio in azioni.
La data di riferimento per il calcolo del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto è l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di recesso. Per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che il Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al premio versato.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Contraente.
Sono previsti riscatti e riduzioni?
Art. 21 – Riscatto totale o parziale
Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale), purché l’Assicurato sia in vita e siano trascorsi sei mesi (per il riscatto totale) o un anno (per il riscatto parziale) dalla decorrenza del contratto, fino ad esaurimento delle azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto.
Dopo l’esaurimento delle azioni della SICAV sottostanti il contratto non è possibile esercitare il diritto di riscatto. In caso di riscatto l’Impresa non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento nonché dei prelievi delle azioni effettuati nel corso della vita del contratto e descritti all’articolo delle presenti Condizioni di assicurazione, vi è la possibilità che il Contraente ottenga, al momento del riscatto, un ammontare significativamente inferiore al Capitale investito al momento della sottoscrizione.
Il valore di riscatto totale è pari, sia in epoca antecedente all’erogazione della prima rata di rendita, sia durante l’erogazione della rendita, al numero di azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto alla data di riferimento moltiplicato per il valore unitario delle stesse.
I valori sono calcolati alla stessa data di riferimento, che coincide con l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte di Allianz Global Life dac, tramite gli Intermediari dell’Impresa (preferibilmente tramite l’intermediario che ha in gestione il suo contratto) oppure mediante lettera raccomandata inviata all’Impresa (Allianz Global Life dac – Sede secondaria – Ufficio Vita – Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 – 34123 Trieste), della richiesta di riscatto (corredata della documentazione di cui all’articolo 3 delle presenti Condizioni di assicurazione e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo). Nel caso la richiesta di riscatto sia inviata a mezzo posta ad altra società invece che ad Allianz Global Life dac, per ricevimento da parte dell’Impresa si intende il ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Allianz Global Life dac.
Il pagamento sarà effettuato dall’Impresa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di riscatto (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo), dietro consegna del Modulo di proposta in originale e delle eventuali appendici di variazione contrattuale.
Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto e comporta, di conseguenza, la cessazione del pagamento della rendita.
Il valore di riscatto parziale si ottiene con le stesse modalità del riscatto totale, considerando l’importo che il Contraente intende riscattare e a condizione che:
■ la rendita ridotta a seguito del riscatto parziale esercitato dal Contraente non risulti inferiore a 500,00 euro annui;
■ l’importo riscattato non risulti inferiore a 500,00 euro.
Il riscatto parziale determina la riduzione della rendita in misura proporzionale all’importo riscattato. In particolare la rendita viene ridotta di una percentuale pari al rapporto tra l’importo riscattato e il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto prima dell’esercizio del riscatto parziale. I valori sono calcolati alla stessa data di riferimento, che coincide con l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di riscatto parziale (corredata della documentazione di cui all’articolo 3 delle presenti Condizioni di assicurazione).
Altre informazioni
Art. 22 – Beneficiari
Beneficiario della prestazione di rendita può essere esclusivamente il Contraente.
I Beneficiari per il caso di decesso dell’Assicurato sono designati dal Contraente alla sottoscrizione del Modulo di proposta, il Contraente può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall’articolo 1921 del codice civile.
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all’Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (articolo 1921 del codice civile):
■ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
■ dopo la morte del Contraente (se persona fisica);
■ dopo che, verificatosi l’evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Art. 23 – Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’articolo 1923 del codice civile le somme dovute dall’Impresa non sono pignorabili né sequestrabili.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (articolo 1923, comma 2 del codice civile).
Art. 24 – Cessione, pegno, vincolo
Il Contraente può cedere a terzi il contratto, costituirlo in pegno e vincolarlo. Xxxx atti diventano efficaci solo nel momento in cui l’Impresa ne faccia annotazione su apposita appendice di polizza, che diverrà parte integrante del contratto medesimo. Nel caso di pegno e di vincolo, le richieste di recesso e di riscatto richiedono l’assenso scritto da parte del creditore pignoratizio o del vincolatario.
Art. 25 – Prestiti
Per il contratto non è prevista la concessione di prestiti.
Art. 26 – Tasse e imposte
Xxxxx e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Art. 27 – Foro competente
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario parte in causa.
Art. 28 – Legge applicabile al contratto
L’assicurazione sulla vita è regolata dalla Legge italiana, salvo che la stessa richiami il disposto della Legge dello Stato ove ha sede l’Impresa. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme della Legge italiana.
GLOSSARIO
I termini riportati in maiuscolo (come appresso indicato) nelle Condizioni di assicurazione hanno il seguente significato.
Assicurato: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con il Contraente.
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può anche coincidere con il Contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale investito: parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dall’Impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento. Per il presente prodotto il Capitale investito si riduce nel corso della durata contrattuale per effetto dei prelievi di azioni necessari ad erogare la rendita e ad imputare i Costi delle coperture assicurative, delle garanzie e di amministrazione.
Coefficiente di conversione: coefficiente applicato al premio versato per determinare l’importo della rendita.
Combinazioni libere: allocazione del Capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal Contraente.
Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): allocazione del Capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall’Impresa di assicurazione.
Comparto della SICAV: patrimonio autonomo della SICAV nelle cui azioni è possibile, in relazione al Prodotto finanziario- assicurativo, allocare il Capitale investito.
Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Consolidamento: meccanismo in base al quale l’importo della rendita può solo aumentare e mai diminuire nel corso del tempo, in quanto gli incrementi restano definitivamente acquisiti.
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l’Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.
Controassicurazione: copertura assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato.
Controvalore delle azioni: capitale ottenuto moltiplicando il valore della singola azione per il numero delle azioni sottostanti il contratto.
Conversione (c.d. Switch): operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.
Costi: oneri economici posti a carico del Contraente.
Costi delle coperture assicurative: costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall’assicuratore.
Costi delle garanzie: costi sostenuti a fronte delle garanzie offerte dal contratto (ad es. di restituzione di una data percentuale del Capitale investito). Per il presente prodotto Allianz Global Life dac offre la garanzia di corresponsione dell’importo raggiunto dalla rendita per l’intera vita dell’Assicurato, indipendentemente dall’andamento delle azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente.
Costi di caricamento: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali dell’Impresa di assicurazione.
Data di decorrenza: momento in cui le coperture assicurative divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio versato.
Data di riferimento: il giorno di valorizzazione delle azioni sottostanti il contratto utilizzato ai fini del calcolo dei valori contrattuali.
Età computabile: età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.
Fondo interno: Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all’interno dell’Impresa di assicurazione e gestito separatamente dalle altre attività dell’Impresa stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso.
A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fusione di fondi: operazione che prevede la fusione di due o più fondi interni/OICR tra loro.
Giorno di valorizzazione: giorno in cui si calcola il valore unitario delle azioni dei Comparti della SICAV. La valorizzazione dei Comparti “Allianz Strategy 15 - IT” e “Allianz Strategy 50 - IT” è giornaliera.
Grado di rischio: indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il Capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.
Incremento annuo della rendita: maggiorazione della rendita attraverso la comparazione alla ricorrenza annua del contratto tra il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto ed il Valore Residuo del contratto, secondo la misura e le modalità stabilite dalle Condizioni di assicurazione.
Modulo di proposta: modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all’Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono compresi i Fondi comuni d’investimento e le SICAV.
Premio versato: importo versato dal Contraente all’Impresa di assicurazione per l’acquisto del Prodotto finanziario- assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
Premio unico: Premio che il Contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.
Prestazione annua vitalizia: importo annuo che l’Impresa di assicurazione si impegna a pagare al Contraente finché l'Assicurato è in vita. Tale prestazione viene inizialmente erogata attraverso un piano di riscatti parziali programmati operato sulle azioni sottostanti il contratto fino ad esaurimento del Capitale investito. Se e nel momento in cui il Capitale investito risulterà esaurito, per effetto dei prelievi di azioni, la Prestazione annua vitalizia continuerà ad essere erogata, in caso di vita dell’Assicurato, attraverso la corresponsione di una rendita vitalizia, per un ammontare della rendita vitalizia costante e pari all’ultimo importo raggiunto dalla Prestazione annua vitalizia stessa.
Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked: prodotto caratterizzato dall’investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR – che lega quindi la prestazione dell’assicuratore all’andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Rendita: vedi Prestazione annua vitalizia.
Rendita immediata: erogazione di un importo vitalizio pagabile a partire dall’inizio del contratto.
Revoca della proposta: possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l’Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).
Ricorrenza annua del contratto: giorno e mese di ogni anno corrispondenti alla data di decorrenza delle coperture assicurative. Ricorrenza mensile del contratto: giorno di ogni mese corrispondente alla data di decorrenza delle coperture assicurative.
Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.
Riserva tecnica: importo accantonato dall’Impresa di assicurazione per far fronte agli impegni contrattualmente previsti. Tale importo non è liquidabile in base al contratto.
SICAV: Allianz European Pension Investments, Società di Investimento a Capitale Variabile, dotata di personalità giuridica propria, assimilabile ai fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differente dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato dal capitale della Società di Investimento ed è costituito da azioni anziché quote.
Switch: operazione con la quale il Contraente richiede il disinvestimento ed il contestuale reinvestimento delle azioni acquisite dal contratto in un altro Comparto della SICAV tra quelli in cui il contratto consente di investire.
Valore residuo del contratto: un valore di riferimento utilizzato per determinare l’eventuale incremento della rendita.
Valorizzazione delle azioni: operazione di calcolo del valore unitario delle azioni del Comparto della SICAV in un determinato momento.