CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO Polizza Impianti Fotovoltaici
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO
Polizza Impianti Fotovoltaici
Convenzione Collettiva Numero: 520
Prestazioni assicurate da:
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Edizione aggiornata al 02/04/2012
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
La copertura assicurativa è facoltativa.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’ Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00012;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx;
c) Telefono: 000.0000000; sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
e) Società di revisione: Reconta Xxxxx & Young S.p.A., Sede legale: Xxx X.X. Xxxxxxxxx, 00/X – 00196 Roma.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.
3. Conflitto di interessi
La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.
In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Convenzione Collettiva
La presente Convenzione, stipulata dalla Banca con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.
Singole Coperture Assicurative
Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata annuale a tacito rinnovo.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 3.
AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta
La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.
In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenze secondo quanto previsto dall’ Art. 5 delle CGA.
La disdetta della singola copertura assicurativa da parte dell'Assicurato, solo nel caso in cui la durata della copertura sia Annuale con tacito rinnovo, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Copertura Assicurativa stessa.
4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4.1 Coperture assicurative offerte
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti all’Impianto Fotovoltaico in relazione alle combinazioni di garanzie indicate nel Modulo di Adesione e riportate nei Pacchetti sotto elencati:
PACCHETTO A | • Xxxxx Xxxxxxx • Atti Dolosi • Fenomeni Atmosferici • Fenomeno Elettrico • Furto • Indennità Aggiuntiva | Sezione I (Rischi Nominati) |
• Responsabilità Civile | Sezione III | |
PACCHETTO B (*) | • Xxxxx Xxxxxxx • Danni Indiretti | Sezione II (All Risks) |
• Responsabilità Civile | Sezione III |
(*) Per il Pacchetto B le garanzie Danni Indiretti e Responsabilità Civile sono opzionali.
La Copertura Assicurativa è prestata in relazione agli Impianti Fotovoltaici sui quali può esistere un’ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione a garanzia del contratto di finanziamento stipulato con l’Assicurato.
4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni
Per conoscere , in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
• SEZIONE I – RISCHI NOMINATI –– Art. 14, 22, 30, 37, 38, 39;
• SEZIONE II – ALL RISKS – Art. 14, 42, 43, 44, 50, 56, 57, 58, 59, 62;
• SEZIONE III - Responsabilità Civile – Art. 14, 65, 66, 67, 69;
4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali
Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli 35, 39, 44 e la Sezione II – ALL RISKS delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di Scoperto Somma assicurata : € 15.000 Ammontare del danno : € 5.000
Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : (€ 5.000 x 30%) = € 1.500 € scoperto € 2.000
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000 Esempio numerico di Franchigia
Es.1
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €10.000 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850
Es. 2
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €100 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0 Esempio numerico di Massimale
Es.1
Somma assicurata: € 100.000 Ammontare del danno : € 110.000 Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900 Quota a carico dell’Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100
Es. 2
Somma assicurata: € 100.000
Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 € € 20.000 Ammontare del danno : € 22.500
Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900 Quota a carico dell’Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:
Secondo il disposto dell’Art.11 delle CGA, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni elemento tra quelli riferiti alle garanzie assicurative che possono aggravare o diminuire il rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
Esempio: l’impianto fotovoltaico viene ampliato.
7. Premio
La Banca Contraente della Convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall’Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca Contraente della Convenzione affinché operi un addebito annuale in unica soluzione, sul Conto corrente dell’Assicurato pari all’importo del Premio assicurativo dovuto per tutta la durata del contratto di finanziamento.
Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:
Pagamento del premio assicurativo su base annua
Il costo annuale della garanzia assicurativa si determina come segue:
PACCHETTO A
KWp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Danni diretti e Resp. Civile e indennità aggiuntiva | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
PACCHETTO B
Premio moltiplicativo per singolo KWP (massimo impianti da 50 KWP):
Xxxxx Xxxxxxx: € 15,00 per Kwp
Danni Indiretti: € 9,00 per Kwp
+
Responsabilità Civile premio fisso: € 30,00.
7.1 Mezzi di Pagamento
Modalità di pagamento a disposizione dell’Assicurato
• Addebito in conto corrente.
7.2 Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio corrisposto.
I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
35% | 57,14% |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando una potenza dell’Impianto pari a 6 KWP e 20 KWP per la durata di un anno.
Pacchetto di Xxxxxxxx scelto | A | B |
Garanzie | Danni diretti, responsabilità civile indennità aggiuntiva | Danni diretti Responsabilità civile Danni indiretti |
Kwp | 6 | 20 |
Premio annuale | € 100,00 | € 510,00 |
Premio netto annuale | € 81,79 | € 417,17 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 28,63 | € 146,00 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 16,35 | € 83,43 |
8. AVVERTENZA - Rivalse:
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall’art.1916 C.C., verso:
a) le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art.2359 C.C., così come
modificato dalla legge 1237/91, nonché delle società medesime, l’amministratore e il legale rappresentante;
c) i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all’attività dell’Assicurato, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 33.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.
10. Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
11. Regime fiscale
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro - SEZIONE I
a) Obblighi dell’Assicurato: fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
b) Denuncia di sinistro alla Società:
L’Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Ufficio Sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al numero verde 800.206692
entro tre giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza.
La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell’accaduto;
l’Assicurato deve fare, nei dieci giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
l’Assicurato deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 C.C., determina le conseguenze previste dall’art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro - SEZIONE II
a) Obblighi dell’Assicurato: l’Assicurato deve fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) Denuncia di sinistro alla Società:
L’Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Ufficio Sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al numero verde 800.206692
entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell’accaduto;
L'inadempimento di uno o di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915C.C.
L'Assicurato deve altresì:
– relativamente al danno materiale e diretto
a) fare, nei dieci giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
– relativamente al danno indiretto
e) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o mantenete al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
f) fornire a sue spese alla Società entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività;
g) tenere a disposizione tanto della Società quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché a fornire a sue spese alla
Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
h) presentare la documentazione contabile relativa alla produzione di energia elettrica.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06- 42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
14. AVVERTENZA - Arbitrato
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall’articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede del'Assicurato
Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale (Xxxx. Xxxxx Xxxxxx)
GLOSSARIO
DEFINIZIONI VALIDE PER L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato
La persona fisica o giuridica, cliente della BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A., che ha sottoscritto il Modulo di Adesione al servizio assicurativo.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contraente della Convenzione
La BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A. che stipula la
Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società.
Decorrenza
Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Franchigia
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario Collocatore
La BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A. che propone
all’Assicurato la copertura assicurativa.
Modulo di Adesione
La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.
Polizza
Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l’esistenza.
Premio
La somma in denaro comprensiva di imposte che la Banca Contraente della Convenzione deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.
Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La percentuale dell’importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa con Sede Legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.
Indirizzo a cui spedire comunicazioni e/o documenti: Xxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx).
Definizioni valide per la Sezione I, II e III
Allagamento
Si intende un accumulo e/o uno spargimento di acqua, non causati da inondazione e/o alluvione, mareggiate, maremoti, penetrazione di acqua marina, fenomeno dell’ acqua alta.
Atto di sabotaggio
Si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’ attività.
Atto di terrorismo
Si intende un atto inclusivo ma non limitato all’ uso della forza o della violenza e/o minaccia , da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo , perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’ intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Impianto/Macchinario
Si intende il sistema fotovoltaico di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter), apparecchiature di controllo e rilevamento, supporti, staffe e altri componenti minori.
Inondazioni e alluvioni
Si intende una fuoriuscita di acqua dagli usuali argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d’acqua, laghi, bacini sia naturali che artificiali quando detto evento sia riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Limite di indennizzo
La somma massima dovuta dalla Società a tale titolo.
Periodo di indennizzo
Il periodo che ha inizio al momento del Sinistro, avente come limite la durata specificata nel “Prospetto Limiti di Indennizzo “, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.
Ricavi derivanti dalla produzione di energia elettrica
Introito connesso alla produzione di energia elettrica annua (svolta nel luogo dichiarato nel Modulo di Adesione), calcolato sulla base di quanto previsto dalla tariffa incentivante relativa ad impianti fotovoltaici, come stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia e sue successive modifiche, e dalla vendita di energia alla rete elettrica di distribuzione.
Società
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa con Sede Legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.
Indirizzo a cui spedire comunicazioni e/o documenti: Xxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx).
Somma assicurata
Valore impianto fotovoltaico.
Somma assicurata (definizione valida per la sola sezione All Risk)
La somma indicata nel Modulo di Adesione; per quanto concerne i danni indiretti la cifra indicata a tale titolo nel Modulo di Adesione, che non deve essere inferiore ai ricavi derivanti dalla produzione di energia elettrica, quantificati sulla base dei seguenti parametri:
– stima dell’Assicurato in merito alla quantità di energia elettrica ceduta alla rete elettrica di distribuzione;
– potenzialità dell’impianto;
– andamento della produzione negli anni precedenti.
FORME DI GARANZIA
Nel testo che segue si intende per:
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (PRA)
La garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Cod. Civ..
Il valore degli eventuali recuperi spetterà all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – Oggetto del contratto
Con il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato in relazione alle garanzie indicate nel Modulo di Adesione secondo le seguenti combinazioni per i danni determinati dagli eventi previsti nei pacchetti sotto elencati:
Le combinazioni di garanzia sono le seguenti:
PACCHETTO A | • Xxxxx Xxxxxxx • Atti Dolosi • Fenomeni Atmosferici • Fenomeno Elettrico • Furto • Indennità Aggiuntiva | Sezione I (Rischi Nominati) |
• Responsabilità Civile | Sezione III | |
PACCHETTO B (*) | • Xxxxx Xxxxxxx • Danni Indiretti | Sezione II (All Risks) |
• Responsabilità Civile | Sezione III |
(*) Per il Pacchetto B le garanzie Danni Indiretti e Responsabilità Civile sono opzionali.
La Copertura Assicurativa è prestata in relazione agli Impianti Fotovoltaici sui quali può esistere un’ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione a garanzia del contratto di finanziamento stipulato con l’Assicurato.
ART. 2 – VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI)
La presente assicurazione non è vincolata a favore della BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A. in relazione ai contratti di finanziamento finalizzati all’acquisto dell’Impianto Fotovoltaico.
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Per ciascun Assicurato, l’operatività delle garanzie decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e cesserà alle ore 24.00 dell’anno successivo.
ART. 4 – RIMBORSO DEL PREMIO
Trattandosi di coperture assicurative annuali a tacito rinnovo, non è previsto il rimborso del premio.
ART. 5– DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE
In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza.
La disdetta della singola copertura assicurativa da parte dell'Assicurato, solo nel caso in cui la durata della copertura sia Annuale con tacito rinnovo, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Copertura Assicurativa stessa.
ART. 6 - PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA
Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:
Pagamento del premio assicurativo su base annua
Il costo annuale della garanzia assicurativa si determina come segue:
PACCHETTO A
KWp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Danni diretti e Resp. Civile e indennità aggiuntiva | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
PACCHETTO B
Premio moltiplicativo per singolo KWP (massimo impianti da 50 KWP):
Xxxxx Xxxxxxx: € 15,00 per Kwp
Danni Indiretti: € 9,00 per Kwp
+
Responsabilità Civile premio fisso: € 30,00.
ART. 7 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato
• Addebito in conto corrente.
ART. 8 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
35% | 57,14% |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando una potenza dell’Impianto pari a 6 KWP e 20 KWP per la durata di un anno.
Pacchetto di Xxxxxxxx scelto | A | B |
Garanzie | Danni diretti, responsabilità civile indennità aggiuntiva | Danni diretti Responsabilità civile Danni indiretti |
Kwp | 6 | 20 |
Premio annuale | € 100,00 | € 510,00 |
Premio netto annuale | € 81,79 | € 417,17 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 28,63 | € 146,00 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 16,35 | € 83,43 |
ART. 9 - REGIME FISCALE
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 22,25%.
ART. 10 - OBBLIGHI DELLE PARTI
L'Intermediario Collocatore si impegna a:
– consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all’Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
– fornire copia della Modulo di Adesione;
– sottoporre a ciascun Assicurato, l’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali.
ART. 11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ.
Art. 12 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione o del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
ART. 13 - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..
ART. 14 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione vale per gli impianti installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
ART. 15 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.
ART. 17 - COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:
• Se alla Banca:
Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, per il tramite della Filiale dove l’Assicurato è Cliente.
• Se alla Società:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.: Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx). Fax 000-0000000
ART. 18 - RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06- 42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, è competente l’Autorità giudiziaria del luogo in cui l’Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio, o ha la sede legale o amministrativa.
ART. 20 - ALLEGATI
Gli allegati alla presente Polizza costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e necessaria della stessa.
SEZIONE I – RISCHI NOMINATI
Garanzie prestate per impianti di potenza fino a 6 Kwp
XXXXX XXXXXXX
ART. 21 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti all’impianto fotovoltaico (sono esclusi dalla presente sezione gli impianti fotovoltaici con potenza oltre i 6,00 kWp), nella ubicazione indicata nel Modulo di Adesione, direttamente causati da:
− incendio;
− fulmine;
− esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
− caduta di aeromobili, corpi volanti, veicoli spaziali e satelliti, loro parti o cose trasportate, meteoriti e relative scorie.
La Società indennizza altresì:
− i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse;
− guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, e quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
− le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza.
In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo.
ART. 22 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono altresì esclusi i danni, le perdite, i costi o le spese causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da
qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.
c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane;
e) di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali prestata l’assicurazione;
f) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
ART. 23 - VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE
Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con l’Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.
In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l’ammontare del danno.
ART. 24 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
c) denunciare alla Società:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Ufficio Sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al numero verde 800.206692
il verificarsi di ogni sinistro entro tre giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell’accaduto;
d) fare, nei dieci giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare
le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 C.C., determina le conseguenze previste dall’art.1915
C.C. e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
ART. 25 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 26 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno viene determinato direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato.
Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata al successivo Art. 27 – Determinazione del danno da parte dei periti.
ART. 27 - DETERMINAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEI PERITI
I Mandato
Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel Comune in cui si trovano l’impianto fotovoltaico. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.
II Contenuto del mandato peritale
I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:
a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell’evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall’Assicurato in sede di stipula del contratto;
c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.24 – “Obblighi in caso di sinistro;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
e) procedere alla stima del danno subito dall’Assicurato comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
III Risultati della perizia
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.
Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti.
I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni indicate ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.
ART. 28 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’attribuzione del valore che l’Impianto aveva al momento del sinistro è pari al “valore a nuovo” ovvero al costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere).
Ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
In caso di Sinistro si determina:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa Assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all’uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
Agli effetti dell’ Art. 29 Assicurazione parziale e dell’Art. 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
– superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
– inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
– eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro diventa nullo.
Il pagamento del “supplemento d’indennità” è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.
Agli effetti dell'Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato importo superiore al triplo del valore determinato in base a quanto previsto nel precedente comma, lettera a)
ART. 29 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 10% e quello risultante al momento del sinistro fermo quanto disposto dall' Art. 30 - Limite dell’indennizzo.
ART. 30 - LIMITE DI INDENNIZZO
La Società è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti della somma assicurata indicata specificatamente nel Modulo di Adesione, salvo quanto previsto dall’art.1914 X.X.
XXX. 00 - XXXXXXXXX DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo.
ART. 32 - OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno impostate e condotte in modo da contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.
ART. 33 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall’art.1916 C.C., verso:
a) le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art.2359 C.C., così come modificato dalla legge 1237/91, nonché delle società medesime, l’amministratore e il legale rappresentante;
c) i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all’attività dell’Assicurato, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
ART. 34 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 35 - LIMITI E FRANCHIGIE
Resta convenuto ai fini dell’operatività della presente Polizza che la Società non è tenuta all’Indennizzo di somme superiori per Sinistro, per anno assicurativo e cumulativamente per tutte le ubicazioni e/o ragioni sociali, al 100% delle somme assicurate per qualsiasi evento.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di € 500,00.
GARANZIE PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
ART. 36 - ATTI DOLOSI (CON TERRORISMO E SABOTAGGIO)
A parziale deroga dell’Art.22 Esclusioni alla lettera c) ,la Società indennizza i danni materiali all’impianto fotovoltaico direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici di terrorismo o di sabotaggio.
Per atti di terrorismo o sabotaggio si intendono atti, che possono includere anche l’uso della forza, della violenza e/o la minaccia dell’uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in connessione con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici o per ragioni che includano l’intenzione di influenzare il governo o di terrorizzare la popolazione o parte di essa.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza, per tutta la durata dell’occupazione, esclusivamente i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.
Sono esclusi dalla presente garanzia gli impianti fotovoltaici posti a terra.
ART. 37 - FENOMENI ATMOSFERICI
La Società indennizza i danni materiali all’impianto fotovoltaico direttamente causati da grandine, sovraccarico neve, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze
La Società non indennizza i danni causati da:
a) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
b) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali;
c) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
e) gelo;
f) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
g) cedimento, franamento o smottamento del terreno;
h) ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
ART. 38 - FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell’Art.22 Esclusioni alla lettera g) , La Società, indennizza i danni materiali a impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature elettroniche facenti parte dell’impianto fotovoltaico direttamente causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b) ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
d) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e) le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo:
– controlli di funzionalità;
– manutenzione preventiva;
– eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;
– aggiornamento tecnologico dell'impianto;
– eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne
g) all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico.
ART. 39 - FURTO
A parziale deroga dell’Art.22 Esclusioni alla lettera e) , La Società indennizza i danni materiali diretti derivanti dal furto dell’Impianto fotovoltaico, a condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a) gli impianti installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:
– tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata;
– tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
– dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter;
– sistema antifurto di localizzazione GPS.
b) gli impianti installati sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati.
Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nel Modulo di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso;
Sono esclusi i danni agevolati da:
– persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
– incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi;
– da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
ART. 40 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA
A parziale deroga dell’Art.22 Esclusioni alla lettera h) , in caso di Sinistro l’Indennizzo, sarà maggiorato del 10% a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione o intralcio dell’attività, fermo restando quanto disposto Art. 30 Limite di indennizzo.
SEZIONE II – ALL RISKS
Garanzie prestate per impianti di potenza superiore ai 6 Kwp fino ad un massimo di 50 Kwp
XXXXX XXXXXXX
ART. 41 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI
Con la presente polizza la Società, alle condizioni tutte e nei limiti indicati, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per tutti i danni materiali e diretti all’impianto, anche se di proprietà di terzi, ubicato nella località indicata nel Modulo di Adesione nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, causato da qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso.
In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza sono comprese le spese necessariamente sostenute per :
a) demolire, smaltire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro;
b) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro.
Per le spese di cui ai sopra indicati punti a) e b) non è operante il disposto di cui all’ Art. 51- Assicurazione parziale.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti fatti per ordine delle Autorità nonché quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire ed arrestare l’incendio o altro danno.
ART. 42 - ESCLUSIONI
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a) i danni verificatisi in occasione di:
1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di potenze straniere nemiche, ostilità od operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), ascesa militare, ribellione, colpo di stato civile o militare, corte marziale o saccheggio o devastazione ad essi collegati, distruzione o danneggiamento di proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, o qualsiasi azione o situazione inerente agli eventi di cui sopra;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono altresì esclusi i danni, le perdite, i costi o le spese causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da
qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.
3. eruzioni vulcaniche;
4. mareggiate, maremoto, marea, eccesso di marea (“acqua alta”) e penetrazione di acqua marina;
5. trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;
a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi
b) i danni causati da o dovuti a:
1. frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
2. assestamenti, restringimenti o dilatazioni di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
3. montaggio o smontaggio o manutenzione dei macchinari, mancata e/o anormale manutenzione dei macchinari;
4. deterioramenti, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicurati, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
5. inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature ed esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
6. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate;
nel caso che, in conseguenza dei predetti eventi, ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
7. dolo e colpa grave dell’Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
8. errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
9. ordinanze e/o disposizioni di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
10. perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
11. difetti noti all’Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
12. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
13. urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio dell’Assicurato;
14. inquinamento e/o contaminazione ambientale dell’ acqua, dell’aria, del suolo, nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
15. maggiori o derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
16. difetti di rendimento
17. danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla Polizza.
18. malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d’esercizio.
c) sono altresì esclusi:
i costi di livellamento, scavo, bonifica, riempimento di terreno.
ART. 43 - ENTI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
a) apparecchiature elettroniche / macchinari ed attrezzature in leasing se assicurati con polizza separata;
b) macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
c) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
d) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’ubicazione dell’impianto;
e) impianti isolati “stand alone” oppure non connessi alla rete “off grid”
f) il valore del terreno.
ART. 44 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA
1) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2) Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
3) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
4) Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i danni:
a) causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b) ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
d) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e) le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di
funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo:
– controlli di funzionalità;
– manutenzione preventiva;
– eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;
– aggiornamento tecnologico dell'impianto;
– eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
g) all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico.
5) Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a) gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
3. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
4. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
5. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:
– tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata;
– tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
– dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter;
– sistema antifurto di localizzazione GPS.
b) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a)
Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Modulo di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso;
Sono esclusi i danni agevolati da:
– persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
– incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi;
– da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
ART. 45 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 46 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) denunciare alla Società:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Ufficio Sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al numero verde 800.206692
il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell’accaduto;
L'inadempimento di uno o di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915C.C.
L'Assicurato deve altresì:
– relativamente al danno materiale e diretto
c) fare, nei dieci giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
– relativamente al danno indiretto
g) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o mantenete al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
h) fornire a sue spese alla Società entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività;
i) tenere a disposizione tanto della Società quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
j) presentare la documentazione contabile relativa alla produzione di energia elettrica.
ART. 47 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 48 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 49 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all' Art. 10 - Aggravamento del rischio, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 46 - Obblighi in caso di sinistro;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’ Art. 50 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’ Art. 48 - Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
ART. 50 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l’attribuzione del valore che l’Impianto aveva al momento del sinistro è pari al “valore a nuovo” ovvero al costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere).
Ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
In caso di Sinistro si determina:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa Assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all’uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
Agli effetti dell’ Art. 51 - Assicurazione parziale e dell’Art. 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
– superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
– inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
– eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro diventa nullo.
Il pagamento del “supplemento d’indennità” è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.
Agli effetti dell'Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato importo superiore al triplo del valore determinato in base a quanto previsto nel precedente comma, lettera a)
ART. 51 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 10% e quello
risultante al momento del sinistro fermo quanto disposto dall' Art. 54 - Limite massimo dell’indennizzo delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ART. 52 - FORMA DELL’ASSICURAZIONE
Relativamente ai soli danni da furto e rapina l'assicurazione é prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’ Art. 51 - Assicurazione parziale.
ART. 53 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
ART. 54 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Per i danni indiretti la somma assicurata rappresenterà anche il limite di indennizzo per periodo di assicurazione.
ART. 55 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo.
XXXXX XXXXXXXXX
ART. 56 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI
In deroga al punto b/10 dell’ Art. 42 - Esclusioni, la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto ed anticipato e per la durata del presente contratto alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti nella presente sezione, si obbliga ad indennizzare all’Assicurato le perdite di ricavo che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, sempre che:
– tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I;
– sia sottoscritto un contratto di manutenzione dell’impianto con l’installatore o con una ditta specializzata;
– l’intervento da parte dell’installatore avvenga in tempi estremamente rapidi e comunque entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza,
– l’impianto fotovoltaico sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore o dall’Assicurato, che sia in grado di rilevare in tempo reale anomalie di produzione di energia elettrica presumibilmente dovute ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza;
salve le eccezioni di cui all’Art. 58 – Esclusioni.
Se dall’assicurazione prestata con la Sezione I fossero esclusi i danni di importo inferiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l’indennizzabilità dei danni indiretti all’indennizzabilità del danno diretto.
S
e dall’assicurazione prestata con la Sezione I fossero esclusi i beni in leasing in quanto già garantiti da apposita assicurazione e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito tali beni non risultasse indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l’indennizzabilità dei danni indiretti all’indennizzabilità del danno diretto.
ART. 57 - DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Si procede alla determinazione dell’indennizzo secondo le norme seguenti:
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l’impianto regolarmente funzionante; nel caso in cui non siano disponibili tali dati si farà riferimento alla produzione attesa dall’impianto in relazione alla propria potenza di targa, alla propria vetustà, alle proprie caratteristiche e al livello di irraggiamento atteso nel periodo di riferimento;
b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) (in kWh/giorno) viene moltiplicata per la somma dei contributi c/1 e c/2 come di seguito specificati:
c/ 1 il valore dell’incentivo (€/kWh) erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia e sue successive modifiche;
c/ 2 il prezzo di vendita (€/kWh) contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete.
d) l’indennizzo complessivo sarà pari al prodotto così ottenuto come al punto c) moltiplicata per i giorni richiesti per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto (compresi, comunque, nell’ambito del periodo di indennizzo) al netto della franchigia prevista contrattualmente
Qualora, una volta registrata la produzione complessiva di energia elettrica al termine del periodo di indennizzo, il mancato o ridotto ricavo dovuto al sinistro indennizzabile ai sensi di polizza si riducesse rispetto all’importo determinato sulla base di quanto sopra indicato, tale riduzione del mancato o ridotto introito dovrà essere detratta dall’indennizzo come sopra determinato.
ART. 58 - ESCLUSIONI
La Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza causato da:
– scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
– mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
– difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità;
– sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
– revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
La Società non risponde inoltre di:
– penali o indennità o multe dovute a terzi;
– giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.
Sono inoltre escluse le perdite dovute a:
– dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
– scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
– difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
– revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
– mancato riaggancio automatico degli inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
– furto delle cose assicurate con la sezione I.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
ART. 59 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
ART. 60 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dalla Società. L’indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l’intervento all’atto del pagamento dei terzi interessati.
ART. 61 - RIMBORSO ONORARI DEI PERITI - AUDITORS - CONSULENTI
La Società rimborserà le spese ed onorari dei Periti che l’Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità di quanto disposto dalle condizioni generali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito della nomina del terzo Perito.
La garanzia é estesa agli onorari ragionevolmente pagati agli esperti contabili (auditors) incaricati dall'Assicurato per produrre e certificare ogni particolare o dettaglio dei libri contabili dello stesso o di altri libri o documenti, nonché ogni altra prova, informazione o rilievo che possa essere richiesta dalla Società.
La garanzia é altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
ART. 62 - ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €.100.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a €. 1.000.000,00 (salvo quanto eventualmente derogato al “Prospetto Limiti di Indennizzo”), qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
ART. 63 - DOLO E COLPA GRAVE (NON OPERANTE PER FURTO E GARANZIE ACCESSORIE )
A parziale deroga del punto b/7 dell’ Art. 42 – Esclusioni, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:
– dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
– colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge.
ART. 64 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA (NON OPERANTE PER FURTO E GARANZIE ACCESSORIE)
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del
C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norme di legge, le Società controllate, consociate e collegate, ed i clienti e fornitori, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
SEZIONE II – ALL RISKS
PROSPETTO LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI
Limiti di Indennizzo
Resta convenuto ai fini dell’operatività della presente Polizza che la Società non è tenuta all’Indennizzo di somme superiori per Sinistro, per anno assicurativo e cumulativamente per tutte le ubicazioni e/o ragioni sociali, in aggregato per danni diretti e indiretti, 100% delle somme assicurate per qualsiasi evento salvo ove indicato nella tabella successiva:
Franchigie - Scoperti
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro, salvo quanto indicato nella tabella successiva, di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 500,00
Garanzia Scoperti/franchigie Limiti di Indennizzo
1 eventi atmosferici | scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo | 80% assicurata | della | somma |
di € 500,00 | ||||
3 grandine | scoperto del 10% del danno | 60% | della | somma |
indennizzabile con il minimo | assicurata | |||
di € 500,00 | ||||
4 scioperi, sommosse, tumulti popolari, | scoperto del 10% del danno | 70% | della | somma |
atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e | indennizzabile con il minimo | assicurata | ||
sabotaggio | di € 5.000,00 | |||
5 fenomeno elettrico e guasti | scoperto del 5% del danno | 100% | della | somma |
macchine | indennizzabile con il minimo | assicurata | ||
di € 500,00 | ||||
8 inondazione, alluvione, allagamenti, | scoperto del 10% del danno | 50% | della | somma |
terremoto, bradisismo, franamento, | indennizzabile con il minimo | assicurata | ||
cedimento o smottamento del | di € 5.000,00 | |||
terreno, variazioni della falda | ||||
freatica, valanghe e slavine | ||||
sovraccarico neve, crollo e collasso | ||||
strutturale | ||||
9 furto / rapina | scoperto del 10% del danno | 70% | della | somma |
indennizzabile con il minimo di € 500,00
assicurata
10 onorari periti, auditors, consulenti 0 5% dell’Indennizzo
liquidabile con il massimo di
€ 15.000,00
11 spese di demolizione sgombero dei residuati del Sinistro
0 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 50.000,00
12 oneri di urbanizzazione 0 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 50.000,00
13 sezione danni indiretti 3 giorni per qualsiasi evento elevato a 7 giorni per ciascuna delle seguenti garanzie: inondazioni,
60 giorni
alluvioni, allagamenti,
sovraccarico neve, terremoto.
Qualora, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste in Polizza, dall’Indennizzo verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.
SEZIONE III - RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 65 - OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:
– morte e lesioni personali;
– distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e gestione del macchinario assicurato alla Sezione I – xxxxx Xxxxxxx.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222 , per i danni subiti da terzi.
ART. 66 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T. :
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l’assicurato stesso;
b) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a)
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
ART. 67 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.
La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:
a) da proprietà o uso di:
1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
3. aeromobili;
4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
b) conseguenti a:
1. inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
d) alle cose che l’assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
g) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
j) da furto;
k) a cose di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
l) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute o possedute;
m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell’assicurato;
n) cagionati da :
1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
2. opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;
3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori;
o) derivanti da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata;
p) derivanti da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
2. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi.
ART. 68 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel Modulo di Adesione per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 69 - DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ
A parziale deroga dell’Art.67 – Xxxxx esclusi dalla garanzia R.C.T. lettera q), l’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 25.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.