CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA
Polizza
BNL AUTO PLUS
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA
DEI RISCHI DELLE AUTOVETTURE E DEGLI AUTOTASSAMETRI
Mod. 1535 Ed. 27/03/2021
Questo contratto è redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Xxxxxx" del Tavolo tecnico ANIA ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
PROTEGGI LA TUA AUTO, PROTEGGI CHI LA GUIDA
Polizza BNL AUTO PLUS è il prodotto ideato per offrire una protezione completa per l’assicurato e la sua auto. Oltre alla garanzia di Responsabilità Civile, obbligatoria per legge, offre un'ampia gamma di coperture opzionali che permettono di proteggere il veicolo in caso di incendio, furto, rottura dei cristalli, atti vandalici, eventi naturali (ad es. grandine).
Inoltre, tutela l’assicurato fornendo supporto legale e assistenza (es. soccorso stradale) e il conducente dai danni che può subire a seguito di un incidente.
1. LE COPERTURE OFFERTE PER L’ASSICURATO
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Una distrazione alla guida che provoca uno scontro con un motociclista; una frenata improvvisa che provoca un tamponamento; una perdita di controllo del veicolo che va fuori strada e danneggia le auto parcheggiate...
COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO XXXXX | XXXXXXXX ABBINATE | Tuo figlio getta una lattina dal finestrino e colpisce un motociclista in fase di sorpasso, facendolo cadere; il veicolo, a seguito di incendio, danneggia anche le auto vicine ... |
RINUNCIA ALLE RIVALSE | Tuo figlio, rientrando dalla discoteca, dopo aver provocato un incidente viene trovato positivo all’alcool test; a seguito di un controllo da parte delle Autorità ci si accorge che la patente e/o la revisione del veicolo è scaduta … |
BOX COLOMBO
se a seguito di un incidente hai bisogno di assistenza immediata e sul tuo veicolo hai installato il dispositivo “Box Colombo”, puoi attivare l’Emergency Button; se, a causa di un grave incidente rimani ferito o perdi i sensi, l’attivazione dell’Emer- gency Button è automatica e ti consente di ricevere soccorsi immediati ...
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Il conducente del veicolo assicurato rimane ferito a seguito di un incidente; un grave tamponamento, provoca la morte del conducente …
TUTELA LEGALE
A seguito di un incidente hai bisogno di un avvocato per richiedere il risarcimen- to dei danni subiti …
ASSISTENZA
Rimani con l’auto in panne, si buca una ruota, fai un incidente e hai bisogno di assistenza …
Puoi arricchire la tua polizza con:
…Sono solo alcuni esempi in cui interviene la Polizza BNL AUTO PLUS!
OVER 26
GUIDA ESPERTA
Se scegli questa forma di guida hai diritto a una riduzione del premio RCA ma devi ricordarti che alla guida non potrà mai esserci una persona di età inferiore a 26 anni
UNDER 26
GUIDA LIBERA
Se scegli questa forma di guida potrai stare più tranquillo, il tuo veicolo potrà essere guidato anche da persone di età inferiore a 26 anni
Questa presentazione della Polizza è, infatti, una informazione di sintesi predisposta da Cargeas per rendere più chiari ed immediati i contenuti principali dell’Assicurazione. Quanto ivi illustrato non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui la copertura assicurativa è prestata, che sono contenuti esclusivamente nei documenti contrattuali consegnati in forza delle vigenti disposizioni.
2. LE COPERTURE OFFERTE PER IL VEICOLO
CRISTALLI
Il parabrezza della tua auto viene scheggiato da un sassolino; un pezzo ferroso, cadendo dal camion che precede l’auto assicurata, infrange il parabrezza …
INCENDIO, FURTO, COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
Un fulmine colpisce il veicolo e ne provoca l’incendio; uscendo dal lavoro ci si accorge che l’auto è stata rubata; la portiera viene danneggiata a seguito di un tentato furto …
EVENTI SPECIALI
Un’improvvisa grandinata danneggia la carrozzeria del veicolo; una forte nevi- cata sfonda il tettuccio dell'auto; durante una manifestazione il veicolo parcheg- giato viene danneggiato dai manifestanti …
KASKO
Durante una manovra della tua auto urti involontariamente un’altra auto; uscendo dal box danneggi la fiancata …
Se il tuo veicolo ha meno di sei mesi:
…Sono solo alcuni esempi in cui interviene la Polizza BNL AUTO PLUS!
CONDIZIONE SPECIALE - VALORE A NUOVO
in caso di danno totale verrà rimborsato il prezzo del veicolo originariamente assicurato se il sinistro si è verificato entro 2 anni dalla prima immatricolazione. Se invece il danno alla tua auto è parziale e si è verificato entro 10 anni dalla prima immatricolazione verrà rimborsato il danno subito senza tener conto del degrado d'uso ...
Questa presentazione della Polizza è, infatti, una informazione di sintesi predisposta da Cargeas per rendere più chiari ed immediati i contenuti principali dell’Assicurazione. Quanto ivi illustrato non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui la copertura assicurativa è prestata, che sono contenuti esclusivamente nei documenti contrattuali consegnati in forza delle vigenti disposizioni.
INFORMAZIONI E NUMERI UTILI
Hai bisogno di richiedere informazioni sul prodotto Polizza BNL AUTO PLUS o sui prodotti CARGEAS Assicurazioni?
Puoi inviare una email a xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx oppure contattare il numero 800.909.675 operativo dal lunedì al venerdì con orario 08:00 - 17:30
Xxxx denunciare un sinistro?
Puoi inviare una raccomandata indirizzata a CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx;
• Puoi spedire una e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx;
• Puoi contattare telefonicamente il call center Sinistri al numero verde 800.909.675;
• Puoi inviare un fax al numero 00.00000000
Xxxx richiedere informazioni in merito a un sinistro già aperto?
Per richiedere informazioni in merito a un sinistro già aperto è possibile inviare una e-mail a xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx (indicando nell’oggetto il numero di sinistro) oppure contattare il numero 800.909.675 operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.00 - 19.30
Un guasto al veicolo? Hai bisogno di soccorso stradale?
Se la tua polizza prevede la garanzia “Assistenza” e hai bisogno di aiuto, contatta la Struttura Organizzativa
al numero verde 800.083.786 (dall'Italia) o il numero (x00) 00.00.000.000 dall'Italia o dall'estero.
Dove trovare tutti i tuoi documenti e le informazioni importanti della polizza?
1 - Nella tua area Riservata Cargeas
Le informazioni di dettaglio sulla polizza sono disponibili accedendo all'Area Riservata sul sito xxx.xxxxxxx.xx con il Codice Cliente ricevuto al momento dell'acquisto. È possibile visualizzare i documenti e le coperture in essere, il dettaglio delle scadenze e i premi pagati
Per avere le informazioni utili sempre a portata di mano, fai una foto di questa pagina e salvala sul tuo cellulare
LEGENDA
I simboli di seguito evidenziano importanti sezioni della documentazione contrattuale e ti aiuteranno a comprendere meglio il contenuto della tua Polizza:
Che cosa è assicurato Qui trovi le informazioni sulle coperture presenti in Polizza. Ricordati che le coperture acquistate saranno indicate nel modulo di Polizza |
Che cosa non è assicurato Qui trovi le informazioni relative alle coperture escluse |
Ci sono limiti di copertura Questa sezione indica le informazioni riguardanti eventuali esclusioni, franchigie o scoperti previste per ciascuna garanzia |
Che obblighi ho? Qui trovi indicato cosa fare in caso di Xxxxxxxx e sono riportati gli obblighi e gli adempimenti sia dell’Assicurato/Contraente che dell’impresa |
Quando incontri un box con il simbolo della lente di ingrandimento leggi il contenuto con attenzione: troverai informazioni utili per capire meglio le caratteristiche della tua Xxxxxxx!
Qui sotto trovi il primo messaggio utile per te:
Polizza BNL AUTO PLUS è redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” diramate da ANIA, per la semplificazione dei contratti assicurativi:
• nell’indice sono indicati tutti gli argomenti trattati
• gli argomenti trattati sono contraddistinti da simboli guida
• le parti evidenziate in grigio indicano le esclusioni, le franchigie, gli scoperti e i limiti In conclusione si trovano inoltre:
• il Glossario, che permette di approfondire il significato dei termini assicurativi più utilizzati, indicati nel testo con la lettera iniziale maiuscola
• i principali articoli del codice civile in materia di Assicurazione
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 1 OGGETTO
L’Impresa assicura, in conformità alle norme del CAP, i Rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’Assicu- razione, impegnandosi a corrispondere, entro il Massimale indicato nella Scheda di Polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi dalla circolazione:
(a) dell’Autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza;
(b) dei rimorchi, se agganciati all’Autoveicolo trainante; l’Autoveicolo deve essere regolarmente abilitato al traino in base alla carta di circolazione e alle disposizioni vigenti. Rimane fermo l’obbligo di Assicurazione per i rimorchi con targa propria quando staccati dall’Autoveicolo trainante (“Rischio Statico”);
(c) del “Rischio Statico”: in questo caso la copertura opera esclusivamente per i danni a Terzi causati dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti dalle manovre a mano e, sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio stesso.
L’Assicurazione è valida e operante per la circolazione in aree pubbliche e private, comprese le Aree Aeroportuali che ne- cessitano di specifica autorizzazione.
L’Assicurazione può prevedere anche le seguenti estensioni, concesse gratuitamente e valide se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza:
- ESTENSIONE A: danni derivanti dalla circolazione di Autoveicoli stabilmente adibiti a scuola guida.
In questo caso, l’Assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati Terzi: l’esaminatore, l’allie- vo conducente (anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame) e l’istruttore, soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
- ESTENSIONE B: danni involontariamente causati in aree pubbliche e private a cose di Terzi trasportati su autotassame- tri e Autoveicoli dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico.
In questo caso, l’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Proprietario dell’Autoveicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dell’Autoveicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati. Sono esclusi; denaro, pre- ziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto; l’Assicurazione non copre, inoltre, i danni derivanti da Incendio, Furto o smarrimento. La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
Art. 2 VALIDITÀ TERRITORIALE - CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE - CARTA VERDE
L’Assicurazione è valida in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, negli Stati dell’UE, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Svizzera e negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, come indicate sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), non siano barrate.
La Carta Verde viene rilasciata gratuitamente insieme alla Scheda di Polizza e al certificato di Assicurazione.
L’Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicura- zione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli, ferme le maggiori garanzie previste dall’Assicurazione stessa.
La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso in cui trovi applicazione il secondo comma dell’articolo 1901 del Codice civile, l’Impresa risponde dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.
Qualora l’Assicurazione in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di Assicurazione e, comunque, prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore e il Contraente è obbligato a distruggerla; l’Impresa eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 3 PATTI CONTRATTUALI SPECIALI - GUIDA LIBERA O GUIDA ESPERTA (VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LE PERSONE FISICHE)
Normalmente, l’Assicurazione è stipulata in forma di “Guida Libera”, che non prevede limitazioni circa le caratteristiche soggettive del conducente
Tuttavia, l’Assicurazione può essere stipulata anche in forma di “Guida Esperta”, che prevede una riduzione del Premio della copertura Responsabilità Civile verso Terzi: in tal caso, l’Autoveicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida e che abbiano compiuto il 26° (ventiseiesimo) anno di età. L’Impresa avrà diritto all’azione di Rivalsa (nel limite massimo di € 3.500) qualora venga accertato che alla guida dell’Autoveicolo, nel momento del Sinistro, vi era persona con caratteristiche difformi da quelle previste. Tale Rivalsa è da intendersi quale mancata os- servanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall’Assicurato.
Art. 4 OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO: BOX COLOMBO
4.1 La scelta dell’opzione Box Colombo:
1. comporta l’installazione del dispositivo elettronico Box Colombo sull’Autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza e la presenza della copertura 9 Assistenza in forma estesa, fornita in collaborazione con Europ Assistance;
2. Impegna il Contraente al rispetto dei termini e del contratto di servizio tra il cliente ed il Gestore del sistema di Radiolocalizzazione, ricevuti insieme alla Scheda di Polizza. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’a- desione all’opzione Box Colombo (ad es. tempi di installazione e attivazione del dispositivo, tempi segnalazione Guasti) comporta per il Contraente il pagamento di penali e/o la mancata applicazione della riduzione del Premio collegata allo stile di guida (Art. 4.4);
3. determina il diritto del Contraente di beneficiare, qualora ne ricorrano le condizioni, delle riduzioni di Premio della copertura Responsabilità Civile Verso Terzi previste dal CAP (Art. 4.2);
4. attiva la rilevazione e l’elaborazione dei dati relativi allo stile di guida del conducente, misurato attraverso l’os- servazione dei seguenti parametri: chilometri percorsi, chilometri nei giorni feriali, chilometri durante la notte, chilometri su strade urbane, accelerazioni, frenate e curve. In funzione dello stile di guida potrà essere determi- nata un’ulteriore riduzione del Premio della copertura Responsabilità Civile Verso Terzi, da calcolarsi mediante un algoritmo ed applicabile al Premio della RCA nell’annualità successiva a quella della rilevazione (Art. 4.5).
4.2 Riduzioni di Premio della copertura Responsabilità Civile Verso Terzi previste dalla normativa vigente
In caso di scelta dell’opzione Box Colombo, il Contraente ha diritto:
1. alla riduzione di Premio prevista dall’articolo 132-ter, comma 1, lettera b) del CAP;
2. qualora ne ricorrano le condizioni, all’ulteriore riduzione di Premio prevista dall’articolo 132-ter, comma 4 del CAP.
Entrambe le riduzioni di Premio sono indicate nella Scheda di Polizza, rispettivamente, alle voci “Riduzione presenza Box Colombo” e “Riduzione art. 132-ter, comma 4 CAP”.
Il Premio di rinnovo, qualora il Contraente rinunci all’opzione Box Colombo, non beneficerà delle riduzioni di Premio di cui sopra.
4.3 Come si installa la Box Colombo? Quali obblighi ho?
L’Impresa ha stipulato un accordo con Octo Telematics, la quale provvede alla raccolta e all’elaborazione dei dati per esclusivi scopi assicurativi e statistici.
La scelta dell’opzione Box Xxxxxxx impegna il Contraente al rispetto dei termini e del contratto di servizio tra cliente e Gestore del sistema di Radiolocalizzazione, ricevuti insieme alla Scheda di Polizza.
Di seguito le modalità di installazione della Box Colombo e gli obblighi del Contraente:
1. il Contraente contatta il Centro di Installazione Convenzionato Octo Telematics, previa ricezione di sms con l’in- dicazione del numero telefonico dell’installatore prescelto, e fissa l’appuntamento per fare installare e attivare la Box Colombo. L’attivazione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di decorrenza delle coperture indicata nella Scheda di Polizza;
2. in caso di impossibilità a rispettare i termini previsti al precedente punto 1), il Contraente deve avvisare imme- diatamente il contact center Octo Telematics al numero verde 800.746.688 e fissare un nuovo appuntamento (non sono possibili ulteriori proroghe);
3. qualora venga sostituito l’Autoveicolo assicurato, il Contraente deve contattare il Centro di Installazione Conven- zionato per fissare l’attività di disinstallazione; dopo avere stipulato l’Assicurazione per il nuovo Autoveicolo, il Contraente deve contattare il medesimo Centro di Installazione Convenzionato per fissare l’appuntamento per la reinstallazione e attivazione della Box Colombo disinstallata dal precedente Autoveicolo; l’attivazione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di decorrenza delle coperture indicata nella Scheda di Polizza;
4. in caso di guasto o malfunzionamento della Box Colombo, Octo Telematics invia un sms di segnalazione; il Contra- ente deve contattare il Centro di Installazione Convenzionato per fissare l’attività di revisione della Box Colombo che deve avvenire entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricezione del messaggio da parte di Octo Telematics;
5. in caso di Alienazione o mancato rinnovo assicurativo, il Contraente deve avvisare il contact center Octo Telema- tics per fissare l’attività di disinstallazione della Box Colombo.
Se il Contraente è diverso dall’Assicurato gli obblighi di cui sopra devono essere assunti dal Contraente, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice civile.
4.4 Quali sono le conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi di installazione e disinstallazione della Black Box?
In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra indicati:
1. l’Impresa applicherà una Penale Contrattuale di importo pari all’Indennizzo pagato per il Sinistro, fino ad un mas- simo di € 500, se al momento del Sinistro con responsabilità principale o paritaria non risulta installata la Box Colombo come indicato all’Art. 4.3.1;
2. in caso di sostituzione dell’Autoveicolo, l’Impresa applicherà una Penale Contrattuale di importo pari all’Inden- nizzo pagato per il Sinistro, fino ad un massimo di € 500, qualora non sia stata effettuata l’installazione della Box Colombo entro il termine indicato all’Art. 4.3.3; l’Impresa non applicherà la Penale di cui sopra se il Sinistro, con responsabilità principale o paritaria, è accaduto nei 15 (quindici) giorni precedenti alla sostituzione dell’Assicu- razione;
3. l’Impresa applicherà la Penale Contrattuale di cui sopra, se, al momento del Sinistro, la Box Colombo risulti gua- sta o malfunzionante e il Contraente non abbia provveduto alla manutenzione entro 15 (quindici) giorni di calen- xxxxx dalla segnalazione di Octo Telematics, come indicato all’Art. 4.3.4. Qualora per effetto del malfunzionamento della Box Colombo l’Impresa non fosse in grado di rilevare lo stile di guida per un periodo pari almeno all’80% del Periodo di Osservazione Box Colombo, la riduzione del Premio maturata non sarà riconosciuta se il Contraente non si sia attivato nei termini contrattualmente previsti per risolvere il malfunzionamento;
4. in caso di mancata disinstallazione per cessazione del Rischio, il Contraente, come previsto negli accordi del con- tratto di servizio, deve pagare a Octo Telematics una penale di € 100;
5. non è dovuta dal Contraente alcuna somma nei casi in cui sia impossibile la disinstallazione e la conseguente restituzione a causa di incidente o Incendio o danneggiamento per qualsiasi causa intervenuta, oppure nei casi di restituzione della Box Colombo non funzionante in seguito ai predetti eventi, nonché in caso di Furto della Box Colombo o Furto dell’Autoveicolo con ritrovamento dello stesso ma con asportazione della Box Colombo.
4.5 Riduzione del Premio della copertura Responsabilità Civile Verso Terzi in funzione dello stile di guida
La scelta dell’opzione Box Colombo attiva la rilevazione e l’elaborazione dei dati relativi allo stile di guida del condu- cente, attraverso l’osservazione dei seguenti parametri:
1. chilometri percorsi: tale indice riporta il numero dei chilometri percorsi, rilevati dal modulo GPS presente nella Box Colombo, alla data indicata. Insieme al valore riscontrato viene presentato anche il valore proiettato dei km che si prevede saranno percorsi nel corso dell’anno assicurativo mantenendo lo stesso ritmo;
2. chilometri giorni feriali: tale indice riporta il numero dei chilometri percorsi da lunedì a venerdì (compresi i giorni festivi che ricadono in tale intervallo). L’indice è espresso in percentuale sul totale dei chilometri percorsi alla data indicata;
3. chilometri durante la notte: tale indice riporta il numero dei chilometri percorsi nella fascia oraria notturna (dalle
22.00 alle 06.00). L’indice è espresso in percentuale sul totale dei chilometri percorsi alla data indicata;
4. chilometri su strade urbane: taleindice riporta il numero dei chilometri percorsi nella fascia oraria notturna (dalle
22.00 alle 06.00). L’indice è espresso in percentuale sul totale dei chilometri percorsi alla data indicata;
5. accelerazioni: tale indice osserva il numero delle accelerazioni violente (misurato in forza g) in relazione al numero totale dei chilometri percorsi nel Periodo di Osservazione Box Colombo. I criteri di rilevazione attraverso i quali qua- lificare un’accelerazione come violenta sono illustrati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
6. frenate: tale indice riporta il numero delle curve affrontate in modo aggressivo (misurato in forza g) in relazione al numero totale dei chilometri percorsi nel Periodo di Osservazione Box Colombo. I criteri di rilevazione attra- verso i quali qualificare una curva come aggressiva sono illustrati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
7. curve: tale indice riporta il numero delle curve affrontate in modo aggressivo (misurato in forza g) in relazione al numero totale dei chilometri percorsi nel Periodo di Osservazione Box Colombo. I criteri di rilevazione attraverso i quali qualificare una curva come aggressiva sono illustrati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il periodo contrattuale valido ai fini dell’osservazione dello stile di guida, denominato Periodo di Osservazione Box Colombo, è definito come segue:
(a) il primo Periodo di Osservazione Box Colombo inizia dal giorno di installazione della Box Colombo e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'Assicurazione;
(b) i Periodi di Osservazione Box Colombo successivi hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di Osservazione precedente.
In funzione dei parametri di cui sopra potrà essere determinata, qualora ne ricorrano le condizioni, un’ulteriore ridu- zione di Premio della copertura Responsabilità Civile Verso Terzi, da calcolarsi mediante un algoritmo ed applicabile al Premio della copertura nell’annualità successiva a quella della rilevazione, nel caso in cui l’Autoveicolo sia ancora assicurato presso l’Impresa.
La riduzione di Premio eventualmente maturata è aggiuntiva rispetto a quelle previste dal CAP ed indicate all’Art. 4.2. Si precisa che:
(i) in nessun caso la rilevazione dello stile di guida inciderà sul Premio di rinnovo in modo pregiudizievole per il Contraente;
(ii) qualora l’Impresa provveda al Risarcimento di danni a Terzi per Sinistri con responsabilità principale o paritaria, la valutazione dello stile di guida verrà azzerata;
(iii) nel caso in cui non ci sia espressione di rinnovo e, altresì, qualora il Contraente rifiuti per l’annualità successiva l’installazione della Box Colombo, nessuna riduzione di Premio sarà dovuta;
(iv) per ottenere la riduzione di Premio in funzione dello stile di guida, il Periodo di Osservazione Box Colombo deve essere di almeno 180 (centottanta) giorni anche non consecutivi. Qualora per effetto del malfunzionamento della Box Colombo l’Impresa non fosse in grado di rilevare lo stile di guida per un periodo pari almeno all’80% del Periodo di Osservazione Box Colombo rilevato, la riduzione di Premio maturata non sarà riconosciuta se il Contraente non si sia attivato nei termini contrattualmente previsti per risolvere il malfunzionamento;
(v) lasospensionedellecopertureassicurativeprevistedall'Assicurazione interrompelarilevazionedeidatiattraversola
Box Colombo sino alla riattivazione dall'Assicurazione per il medesimo o diverso Autoveicolo.
4.6 Dove è attivo il servizio Box Colombo?
I servizi Box Colombo sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Il servizio di ricerca dell’Autoveicolo è, inoltre, operativo negli Stati membri dell’Unione Europea, Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Mo- naco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.
Art. 5 BONUS/MALUS
1. La copertura può essere stipulata:
a. nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri con accertata responsabilità principale, pagati anche a titolo parziale, nel Periodo di Osservazione (defi- nito al punto 2): si articola in 36 classi di merito (18 classi CU e 18 classi interne Cargeas), corrispondenti a livelli di Premio crescenti o decrescenti, secondo le tabelle che seguono;
b. nella forma Bonus/Malus con Xxxxxxxxxx,che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in as- senza o in presenza di Sinistri con accertata responsabilità principale, pagati anche a titolo parziale, nel Periodo di Osservazione (definito al punto 2) ed il pagamento di una Franchigia fissa di valore assoluto dell’ammontare
pattuito tra le Parti: si articola in 36 classi di merito (18 classi CU e 18 classi interne Cargeas), corrispondenti a livelli di Premio crescenti o decrescenti, secondo le tabelle che seguono:
TABELLA 1 Coefficienti applicabili ai settori I autovetture e II autotassametri. | ||
Classi di merito 1T - 1 A interne Cargeas | Variazione percentuale in diminuzione del Premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe di assegnazione | Coefficienti di determinazione del Premio con evoluzione Bonus/Malus |
Classi di merito 1 – 18 Cargeas / CU | ||
1T | 0% | 0,39 |
1S | 0% | 0,39 |
1R | 0% | 0,39 |
1Q | 0% | 0,39 |
1P | 0% | 0,39 |
1O | 0% | 0,39 |
1N | 0% | 0,39 |
1M | 0% | 0,39 |
1L | 0% | 0,39 |
1I | 0% | 0,39 |
1H | 0% | 0,39 |
1G | 0% | 0,39 |
1F | 0% | 0,39 |
1E | -4,88% | 0,39 |
1D | -4,65% | 0,41 |
1C | -4,44% | 0,43 |
1B | -4,26% | 0,45 |
1A | -2,08% | 0,47 |
1 | -4,00% | 0,48 |
2 | -5,66% | 0,50 |
3 | -5,36% | 0,53 |
4 | -9,68% | 0,56 |
5 | -6,06% | 0,62 |
6 | -5,71% | 0,66 |
7 | -5,41% | 0,70 |
8 | -5,13% | 0,74 |
9 | -4,88% | 0,78 |
10 | -6,82% | 0,82 |
11 | -6,38% | 0,88 |
12 | -6,00% | 0,94 |
13 | -16,67% | 1,00 |
14 | -14,29% | 1,20 |
15 | -22,22% | 1,40 |
16 | -28,00% | 1,80 |
17 | -16,67% | 2,50 |
18 | 3,00 |
Ai sensi dell’art. 133 del CAP, in caso di assenza di Sinistri, le variazioni in diminuzione del Premio saranno applicate automaticamente alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della nuova stipulazione, secondo i coefficienti indicati nella colonna centrale della tabella di cui sopra.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell’osservazione i seguenti periodi di effettiva copertura assicurativa:
(a) 1° Periodo di Osservazione: inizia dal giorno di decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell’Assicurazione;
(b) Periodi di Osservazione successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di Osservazione precedente.
3. All’atto della stipulazione, l'Assicurazione è assegnata alla classe di merito risultante dalla sotto riportata TABELLA 2:
TABELLA 2 | ||
Situazioni possibili | Classe di assegnazione CU / Cargeas | Documenti necessari |
Autovettura già assicurata con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus. | Classe di assegnazione CU risultante dall’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia e classe Cargeas come da tabella 3B. In presenza dell’opzione Box Colombo e di Sinistri con scatto malus nell’ultimo Periodo di Osservazione la classe Cargeas è determinata sulla base della tabella 3C | Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione |
Autovettura già assicurata con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus. | Classe di assegnazione CU risultante dall’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia o determinata come da tabella 3A. Classe Cargeas determinata come da tabella 3B ovvero, in presenza dell’opzione Box Colombo e di Sinistri con scatto malus nell’ultimo Periodo di Osservazione, sulla base della tabella 3C. | Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, immatricolata al P.R.A. dopo voltura o a seguito di cessione del contratto. | Classe CU 14 - Classe Cargeas 14 | Carta di circolazione, appendice di cessione del contratto. |
RCA FAMILIARE - VEICOLO AGGIUNTIVO (Art. 134 comma 4-bis del CAP) Autovettura di proprietà di persona fisica, immatricolata per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura o precedentemente assicurata all’estero, da assicurare in aggiunta ad altro veicolo (anche di diversa tipologia), attualmente assicurato e che abbia conseguito l’Attestazione, di proprietà della medesima persona o di un componente del nucleo familiare. | Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita sul veicolo da cui si intende ereditare la Classe di merito CU. Nel caso in cui l’Attestazione sullo Stato del Rischio da cui si intende ereditare la Classe di merito CU si riferisca ad un Autovettura, la Classe Cargeas è determinata come da tabella 3B. Se si riferisce a un veicolo di diversa tipologia la Classe Cargeas sarà pari alla CU ereditata. | Carta di circolazione, eventuale stato di famiglia o autocertificazione. |
RCA FAMILIARE - POLIZZA IN RINNOVO (Art. 134 comma 4-bis del CAP) Autovettura di proprietà di persona fisica, già assicurata con Cargeas o altra Compagnia in forma Bonus/Malus o diversa, con Attestazione senza Sinistri e senza N.A. negli ultimi 5 anni, che intende ereditare la Classe di merito CU di altro veicolo (anche di diversa tipologia) attualmente assicurato e che abbia conseguito l’Attestazione, di proprietà della medesima persona o di un componente del nucleo familiare. | Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita sul veicolo da cui si intende ereditare la Classe di merito CU. Nel caso in cui l’Attestazione sullo Stato del Rischio da cui si intende ereditare la Classe di merito CU si riferisca ad un Autovettura, la Classe Cargeas è determinata come da tabella 3B. Se si riferisce a un veicolo di diversa tipologia la Classe Cargeas s arà pari alla CU ereditata. | Eventuale stato di famiglia o autocertificazione. |
Situazioni possibili | Classe di assegnazione CU / Cargeas | Documenti necessari |
Autovettura già assicurata all’estero, di proprietà di Persona Fisica o del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto. | Classe CU 14 o classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. | Dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Autovettura consegnata in conto vendita e restituita entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà: a) precedente contratto Cargeas Assicurazioni già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito. | Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita per la medesima Autovettura. Classe Cargeas determinata come da tabella 3B ovvero, in presenza dell’opzione Box Colombo e di Sinistri con scatto malus nell’ultimo Periodo di Osservazione, sulla base della tabella 3C. | Dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. |
Autovettura da assicurare successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti. Autovettura oggetto di Furto da assicurare successivamente al ritrovamento. | Classe CU/Cargeas della Polizza sospesa o annullata a seguito di Furto. | Appendice di sospensione rilasciata da Cargeas Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione. |
Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con Attestazione sullo Stato del Rischio con forma tariffaria diversa da Bonus Malus e classe CU mancante (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018).
TABELLA 3A
Per autovetture mancanti della classe di merito di conversione universale (CU)
Tariffa fissa: si attribuisce la classe CU 14^.
Tariffa a franchigia fissa e assoluta: con riferimento alla classe d’ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (esclusa l’annualità in corso), senza Sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale con responsabilità principale. Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Autovettura non assicurata) o N.D. (dato non disponibile).
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
TABELLA 3B Tabella di assegnazione della classe di merito interna Cargeas | |
Classe CU di assegnazione | Classe di assegnazione Cargeas |
CU 1 con provenienza CU 1 | 1E |
CU 1 con provenienza CU 2 | 1D |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
TABELLA 3C Tabella di assegnazione della classe di merito interna Cargeas per contratti con presenza dell’opzione Box Colombo (che prevede l’installazione della Black Box) e Sinistri che abbiano determinato lo scatto del malus nell’ultimo Periodo di Osservazione | ||||||||
1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |||||
Classe CU provenienza | Classe CU assegnazione | Classe Cargeas | Classe CU assegnazione | Classe Cargeas | Classe CU assegnazione | Classe Cargeas | Classe CU assegnazione | Classe Cargeas |
1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 12 | 9 |
2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 7 | 13 | 10 |
3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 11 | 8 | 14 | 11 |
4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 12 | 9 | 15 | 12 |
5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 13 | 10 | 16 | 13 |
6 | 8 | 7 | 11 | 9 | 14 | 11 | 17 | 14 |
7 | 9 | 8 | 12 | 10 | 15 | 12 | 18 | 15 |
8 | 10 | 9 | 13 | 11 | 16 | 13 | 18 | 16 |
9 | 11 | 10 | 14 | 12 | 17 | 14 | 18 | 17 |
10 | 12 | 11 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 |
11 | 13 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 |
12 | 14 | 13 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 |
13 | 15 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14 | 16 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
TABELLA 4*
Regole evolutive della classe di merito interna Cargeas in base ai Sinistri osservati. Per contratti con presenza dell’opzione Box Colombo (che prevede l’installazione della Black Box), in caso di presenza Sinistro, fare riferimento alle colonne “Presenza Black Box”
Classe di merito interna Cargeas in base ai Sinistri osservati
No Black Box | Presenza Black Box | No Black Box | Presenza Black Box | No Black Box | Presenza Black Box | No Black Box | Presenza Black Box | ||
Classe Cargeas di provenienza | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 2 Sinistri | 3 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Sinistri o più | 4 Sinistri o più |
1T | 1T | 1R | 1S | 1O | 1Q | 1L | 1O | 1G | 1L |
1S | 1T | 1Q | 1R | 1N | 1P | 1I | 1N | 1F | 1I |
1R | 1S | 1P | 1Q | 1M | 1O | 1H | 1M | 1E | 1H |
1Q | 1R | 1O | 1P | 1L | 1N | 1G | 1L | 1D | 1G |
1P | 1Q | 1N | 1O | 1I | 1M | 1F | 1I | 1C | 1F |
1O | 1P | 1M | 1N | 1H | 1L | 1E | 1H | 1B | 1E |
1N | 1O | 1L | 1M | 1G | 1I | 1D | 1G | 1A | 1D |
1M | 1N | 1I | 1L | 1F | 1H | 1C | 1F | 1 | 1C |
1L | 1M | 1H | 1I | 1E | 1G | 1B | 1E | 2 | 1B |
1I | 1L | 1G | 1H | 1D | 1F | 1A | 1D | 3 | 1A |
1H | 1I | 1F | 1G | 1C | 1E | 1 | 1C | 4 | 1 |
1G | 1H | 1E | 1F | 1B | 1D | 2 | 1B | 5 | 2 |
1F | 1G | 1D | 1E | 1A | 1C | 3 | 1A | 6 | 3 |
1E | 1F | 1C | 1D | 1 | 1B | 4 | 1 | 7 | 4 |
1D | 1E | 1B | 1C | 2 | 1A | 5 | 2 | 8 | 5 |
1C | 1D | 1A | 1B | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 |
1B | 1C | 1 | 1A | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 7 |
1A | 1B | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 11 | 8 |
1 | 1A | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 12 | 9 |
2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 7 | 13 | 10 |
3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 11 | 8 | 14 | 11 |
4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 12 | 9 | 15 | 12 |
5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 13 | 10 | 16 | 13 |
6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 9 | 14 | 11 | 17 | 14 |
7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | 15 | 12 | 18 | 15 |
8 | 7 | 10 | 9 | 13 | 11 | 16 | 13 | 18 | 16 |
9 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 17 | 14 | 18 | 17 |
10 | 9 | 12 | 11 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 13 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
* Segue a pagina successiva per le regole evolutive della classe di merito CU in base ai Sinistri osservati
TABELLA 4
Regole evolutive della classe di merito CU in base ai Sinistri osservati
Classe di merito CU in base ai Sinistri osservati
classi di merito | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Regole evolutive comuni previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
4. In caso caso di documentata cessazione del Rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo dell’As- sicurazione per mancato utilizzo dell’Autoveicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente (ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile), l’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita conserva va- lidità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestazione si riferisce.
5. Alla stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile verso Terzi, l’Impresa acquisisce l’Attestazione sullo Stato del Ri- schio per via telematica, attraverso l’accesso diretto alla Banca Dati ANIA.
6. All’atto della stipulazione dell’Assicurazione, qualora l’Attestazione sullo Stato del Rischio non risulti presente nella Banca Dati ANIA per qualsiasi motivo, l’Impresa acquisisce telematicamente l’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
(a) Qualora il Contraente, in caso di Xxxxxxxx accaduti nel periodo di riferimento, non sia in grado di informare l’Im- presa in merito al proprio grado di responsabilità e l’Impresa non sia in grado di reperire l’informazione tem- pestivamente, la classe di merito assegnata è quella risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio presente in Banca Dati ANIA.
(b) In caso di impossibilità ad acquisire per via telematica l’Attestazione, a seguito della completa assenza in Banca Dati ANIA, l’Impresa richiede al Contraente la dichiarazione di cui al punto 6 per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l’Impresa potrà acquisire precedente documentazione (attestati cartacei o pre- cedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente) a supporto della dichiarazione rilasciata. In assenza di documentazione probatoria, l’impresa acquisisce il Rischio in classe CU di massima penalizzazione.
7. Assunta l’Assicurazione in relazione al punto 6, l’Impresa verifica in forma tempestiva la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, procedendo, nel caso, alla riclassificazione dell’Assicurazione stessa.
8. In caso di Alienazione o Furto dell’Autoveicolo assicurato l’Attestazione conseguita può essere utilizzata dal Proprie- tario per un nuovo Autoveicolo dallo stesso acquistato, come da tabella 3B, o 3C in caso di presenza dell’opzione Box Colombo e di Sinistro nell’ultimo Periodo di Osservazione. In caso di mancata conclusione del Periodo di Osservazione,
al nuovo Autoveicolo è attribuita la sola classe CU.
La medesima disposizione è valida se il nuovo Autoveicolo è acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 (dodici) mesi, purché il Locatario sia registrato quale intestatario tem- poraneo dell’Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx) mesi.
9. Nel caso di trasferimento di proprietà di un Autoveicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, l’Impresa classifica l’Assicurazione sulla base delle informazioni contenute nella relativa Attestazione sullo Stato del Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità dell’Autoveicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno o più di essi.
Per entrambi i casi, i cedenti possono utilizzare la sola classe CU maturata sull’Autoveicolo ceduto: in fase di rinnovo dell’Assicurazione, per un Autoveicolo già di proprietà e, in fase di stipula dell’Assicurazione, per un Autoveicolo di nuovo acquisto.
10. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 (dodici) mesi, l’Impresa classifica l’Assicurazione relativa al medesimo Autoveicolo, ove acquisito in proprietà me- diante esercizio del diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore (purché sia registrato quale intestatario temporaneo dell’Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx) mesi), ovvero ad altro Autoveicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita.
11. Ai conducenti di Autoveicoli intestati a portatori di handicap, purché registrati quali intestatari temporanei dell’Xx- xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx) mesi, è riconosciuta la sola classe CU maturata dall’Autoveicolo condotto, per nuovi Autoveicoli da essi acquistati.
12. Nel caso di decesso del Proprietario di un Autoveicolo e di successivo passaggio di proprietà agli eredi, gli stessi hanno diritto al mantenimento dell’Attestazione maturata sull’Autoveicolo oggetto di successione, purché conviventi con il de cuius al momento del decesso. Xxxx eredi non conviventi è attribuita la classe CU 14.
13. Nel caso di cessione dell’Assicurazione, il cedente ha diritto ad utilizzare l’Attestazione sullo Stato del Rischio maturata sull’Autoveicolo ceduto per tutta la validità dell’Attestazione.
14. Nel caso di trasferimento di proprietà dell’Autoveicolo da ditta individuale a persona fisica e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione dell’Attestazione sullo Stato del Rischio maturata. Analogamente, la trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azien- da di una società di persone o di capitali Proprietaria dell’Autoveicolo, determinano il trasferimento della classe CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
15. Nel caso di mutamento della classificazione dell’Autoveicolo assicurato, di cui all’articolo 47 del codice della strada, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
16. Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’Attestazione sullo Stato del Rischio non sia presente nella Banca Dati ANIA, l’Assicurazione è assegnata alla classe CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitu- tiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 6.
17. Per le annualità successive a quella della stipulazione, l’Assicurazione è assegnata, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla TABELLA 4 di regole evolutive, a seconda che l’Impresa, per Sinistri con accertata responsabilità principale, abbia o meno effettuato nel Periodo di Osservazione pagamenti, anche a titolo parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Qualora la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti di altri veicoli coinvolti, l’Assicurazione non subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’Attestazione sullo Stato del Rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi Sinistri pagati con responsabilità del conducente dell’Autoveicolo assicurato. Ai fini della variazione della classe a seguito di più Sinistri pagati, la percentuale di responsabilità cumulata, che darà luogo all’applicazione del malus, deve essere pari ad almeno il 51%, considerata in un periodo temporale di 5 (cinque) anni. La mancanza di Risarcimento dei danni, anche in forma parziale, in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di Xxxxxxxxxxxx, considera l’Assicurazione immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Nel caso in cui l’Assicurazione includa l’opzione Box Colombo, che prevede la presenza della Black Box, per le an- nualità successive a quella della stipulazione, l’Assicurazione è assegnata, all’atto del rinnovo, alla classe di merito interna Cargeas in base alla tabella 4, colonne “Presenza Black Box”. In ottemperanza all’articolo 134, 4-ter.1 del CAP, tali contratti, in presenza di malus nell’ultimo Periodo di Osservazione beneficeranno di una migliore classe di merito interna Cargeas rispetto ai contratti senza presenza della Black Box.
18. Nel caso in cui un Sinistro già archiviato come senza seguito venga riaperto con responsabilità principale, si procederà, all’atto del primo rinnovo dell’Assicurazione successivo al pagamento anche a titolo parziale del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa. Per quanto riguarda la classe di assegnazione CU si farà riferimento alla TABELLA 4.
19. Nel caso in cui un Sinistro già archiviato come senza seguito venga riaperto con responsabilità principale, si procederà, all’atto del primo rinnovo dell’Assicurazione successivo al pagamento anche a titolo parziale del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa. Per quanto riguarda la classe di assegnazione CU si farà riferimento alla TABELLA 4.
(a) qualora il Sinistro non rientri nella convenzione CARD, offrendo all’Impresa il rimborso degli importi da essa liqui- dati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel Periodo di Osservazione precedente alla scadenza contrattuale;;
(b) qualora il Sinistro rientri nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di Compensazione c/o CON- SAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al proprio intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per conto dell’Assicurato la richiesta suddetta.
20. In caso di sostituzione dell’Assicurazione è mantenuta ferma la scadenza annuale dell’Assicurazione sostituita. La so- stituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il Periodo di Osservazione in corso, purché non vi sia cambio di settore tariffario (es: da settore Autovettura a settore Motociclo), sostituzione della persona del Proprietario Assicurato o del Locatario nel caso di contratti di leasing.
21. La sostituzione dell’Autoveicolo dà luogo a sostituzione dell’Assicurazione solo nel caso di Alienazione dell’Autoveicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del
P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di una nuova Assicurazione.
22. La copertura per l’Autoveicolo rubato è priva di efficacia dal giorno successivo alla data di presentazione della de- nuncia del Furto alle Autorità, come previsto dall’Art. 83. In caso di ritrovamento il Proprietario provvede all’obbligo dell’Assicurazione prima di porre in circolazione l’Autoveicolo, ai sensi dell’articolo 122 del CAP.
23. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento dell’Autoveicolo avvenuto dopo la data di risoluzione dell’Assicurazione.
CHE COSA NON È ASSICURATO
Art. 6 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati Terzi:
1. il conducente dell’Autoveicolo responsabile del Sinistro, per i danni a persone e a cose;
2. il Proprietario dell’Autoveicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario in caso di Au- toveicolo concesso in leasing, per i danni a cose;
3. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adot- tivi del conducente e del Proprietario dell’Autoveicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario quando l’Autoveicolo è concesso in leasing, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitual- mente al loro mantenimento, per i danni a cose;
4. quando l’Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente, per i danni a cose.
Pertanto, non sono assicurati i Rischi per i danni subiti da ognuno dei soggetti sopra indicati.
Fermo quanto sopra, l’Assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, ai sensi dell’articolo 122, comma 2 del CAP.
LIMITI DELLA COPERTURA
Art. 7 ESCLUSIONI E RIVALSA
L’Assicurazione non è operante nei seguenti casi:
1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di Autoveicolo non in regola con la revisione periodica;
3. nel caso di Autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abili- tata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
4. nel caso di Autoveicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
5. nel caso di Autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza e l’Auto- veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
6. per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
7. nel caso di Autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada;a;
8. nelle Aree Aeroportuali per gli Autoveicoli addetti a catering, rifornimento e trasporto carburante, trasporto passeggeri, riparazione e manutenzione ed assistenza aeromobili;
9. in caso di trasporto di nitroglicerina, dinamite o simili;
10. partecipazione dell’Autoveicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
11. tutti gli altri casi in cui l’Impresa abbia dovuto pagare Terzi senza potere loro opporre eccezioni, fondate sull’Assicu- razione o dalla stessa derivanti;
12. conducente minore di 26 (ventisei) anni compiuti, se l’Assicurazione prevede la forma di “Guida Esperta”.
Pertanto, nei predetti casi, anche ai sensi dell’articolo144 del CAP, l’Impresa eserciterà l’azione di Rivalsa senza limitazioni, tranne che nel caso di cui al precedente punto 12, dove è previsto il limite massimo di € 3.500.
Sempre nel caso di cui al precedente punto 12:
(a) l’Impresa non attiverà l’azione di Rivalsa nel caso in cui l’Autoveicolo sia utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza o da persona preposta alla sua riparazione e/o collaudo.
(b) nel caso in cui sussistano le condizioni per l’applicazione di più Rivalse parziali (per esempio quella prevista dal suc- cessivo Art. 8.1 sarà dovuta all’Impresa la somma degli importi.
Limitatamente all’accesso alle Aree Aeroportuali che necessitano di specifica autorizzazione, qualora sprovvisti della stes- sa, il Massimale di Responsabilità Civile verso Terzi si intende ridotto al minimo previsto per legge, indipendentemente da quanto indicato nella Scheda di Polizza.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
(VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Art. 8 ESTENSIONE S: RINUNCIA ALLE RIVALSE
(Estensione proposta in abbinamento alla copertura “Complementare Responsabilità Civile verso Terzi”)
L’Impresa, a parziale deroga dell’Art. 7, rinuncia al diritto di Rivalsa:
1. in forma parziale, nei confronti del Proprietario/Locatario e/o conducente dell’Autoveicolo (autorizzato dal Proprietario se persona diversa), nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’Art. 186 del codice della strada; l’Impresa limita la Rivalsa fino al limite massimo di € 1.000 (mille);
2. in forma totale, nei confronti del Proprietario/Locatario dell’Autoveicolo, in caso di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti da parte di conducente diverso da quest’ultimo; in forma parziale, limitando il diritto di Rivalsa fino ad un massimo di € 10.000 (diecimila), nei confronti del conducente non Proprietario/Locatario, se appartenente al medesimo nucleo familiare del Proprietario/Locatario L’Impresa eserciterà, sempre, Rivalsa completa nei confronti del conducente quando coincidente con il Proprietario/Locatario dell’Autoveicolo oppure persona non appartenente al nucleo familiare di quest’ultimo;
3. in forma totale, per guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa sia confermata entro 3 (tre) mesi dalla data del Sinistro; l’Impresa rinuncia al diritto di Rivalsa anche nel caso in cui il mancato rinnovo sia con- seguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite a causa del Sinistro stesso;
4. in forma totale nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposi- zioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
5. in forma totale, qualora il conducente abbia superato positivamente l’esame di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso di regolare patente, a condizione che:
(a) la patente venga regolarmente rilasciata;
(b) il Sinistro sia successivo alla data di superamento dell’esame;
(c) la guida non sia difforme a quanto prescritto sulla patente che sarà rilasciata;
6. in forma totale, in caso di circolazione con cinture di sicurezza non allacciate dai trasportati come disposto dall’arti- colo 172 del codice della strada;
7. in forma totale, in caso di circolazione con mancata revisione dell’Autoveicolo, a condizione che il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 3 (tre) mesi.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CHE OBBLIGHI HO?
Art. 9 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
La Denuncia di Xxxxxxxx deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’articolo 143 del CAP (modulo di Constatazione amichevole di incidente fornito dall’Impresa in occasione della stipulazione dell’Assicurazione) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi all’Assicurazione e al Sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.
La Denuncia di Xxxxxxxx deve contenere, inoltre, i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) e il codice fiscale del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneg- giati, eventuali testimoni) e l’indicazione delle Autorità intervenute.
La Denuncia di Xxxxxxxx deve essere presentata entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice civile. Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. In caso di mancata presentazione della Denuncia di Xxxxxxxx, si applica l’articolo 1915 del Codice civile per l’omesso avviso di Sinistro.
Il modulo di Denuncia, redatto nelle modalità sopra indicate, potrà essere inoltrato alternativamente:
- tramite raccomandata, indirizzata a CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
- all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Incidenti stradali con controparti estere
1. Risarcimento dei danni subiti in Italia
I soggetti residenti in Italia, in caso di incidente provocato da un Autoveicolo immatricolato all’estero, hanno diritto di richiedere il Risarcimento del danno oltre che al responsabile del Sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato l’Autoveicolo che ha causato il Sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica Italiana.
Per richiedere il Risarcimento dei danni subiti, l’Assicurato dovrà inviare lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento a Ufficio Centrale Italiano (UCI), - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX indicando i seguenti dati:
(a) nazionalità e targa dell’Autoveicolo estero;
(b) caratteristiche tecniche dell’Autoveicolo estero;
(c) tipo dell’Autoveicolo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.);
(d) marca e modello dell’Autoveicolo;
(e) cognome, nome e indirizzo del Proprietario dell’Autoveicolo estero; (f) cognome, nome e indirizzo del conducente dell’Autoveicolo estero;
(g) nome della compagnia di assicurazione dell’Autoveicolo estero;
(h) estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipa- le, ecc.) con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località;
(i) copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID), se disponibile;
(j) copia della Carta Verde esibita dal conducente dell’Autoveicolo estero, se disponibile;
(k) descrizione dell’incidente.
Se l’altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato anche detto modulo, purché conforme al modello di cui all’art. 13 del Regolamento n. 13 Isvap – 6 febbraio2008.
2. Risarcimento dei danni avvenuti all’estero, causati da un Autoveicolo immatricolato in uno degli stati dello spazio Economico Europeo.
Nel caso di incidente accaduto in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”, provocato da un Autoveicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i soggetti danneggiati possono agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la Responsabilità civile del re- sponsabile.
3. Risarcimento dei danni avvenuti all’estero, subiti in uno degli stati dello spazio Economico Europeo, a causa di un Autoveicolo non identificato o non assicurato.
Il soggetto che ha subito un danno, può rivolgere la propria richiesta di Xxxxxxxxxxxx a CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax 0000000000 - xxx.xxxxxx.xx), quale organismo di indennizzo nazionale;
In caso di incidente all’estero provocato da un Autoveicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Econo- mico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all’assicuratore e/o Proprietario dell’Autoveicolo estero (Esempio: Incidente in Svizzera provocato da un Autoveicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all’assicuratore e/o Proprietario dell’Autoveicolo svizzero).
Se però l’Autoveicolo che ha causato l’incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l’incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell’incidente, purché il Sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema Carta Verde. L’elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni Carta Verde. (Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un Autoveicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di Risarci- mento va inviata al Bureau svizzero).
Art. 10 GESTIONE DELLE VERTENZE
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle ver- tenze nei confronti di Xxxxx in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, fino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
L’Impresa non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non ri- sponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
COMPLEMENTARE
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 11 OGGETTO
La copertura assicurativa Complementare Responsabilità Civile verso Terzi, proposta in abbinamento all’opzione “Estensio- ne S – Rinuncia alle Rivalse”, comprende:
1. responsabilità civile dei trasportati: l’Impresa indennizza, nel limite del Massimale della copertura Responsabilità Civile verso Terzi, i danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione dai trasportati a bordo dell’Auto- veicolo, esclusi i danni all’Autoveicolo stesso. I trasportati non sono considerati Terzi fra loro;
2. danni provocati dai figli minori: l’Impresa indennizza, nel limite del Massimale della copertura Responsabilità Civile verso Terzi, i danni arrecati a Xxxxx da fatto illecito dei figli minori non emancipati dell’Assicurato o delle terze persone soggette a sua tutela e con lui conviventi, ai sensi del 1° comma dell’articolo 2048 del Codice civile, a seguito della circolazione dell’Autoveicolo, purché avvenuta all’insaputa dell’Assicurato stesso;
3. ricorso Terzi: l’impresa indennizza l’Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a Xxxxx quale civilmente responsabile ai sensi di legge per lesioni personali, per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio dell’Autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza, quando non si trovi in circolazione ai sensi del CAP. La copertura è prestata fino a concorrenza di € 260.000 (duecentosessantamila) per Sinistro.
Sono comunque esclusi:
(a) i danni da inquinamento dell’ambiente, cioè conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
(b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato del conducente o del Proprietario dell’Autoveicolo. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell’Impresa.
4. spese di dissequestro: l’Impresa indennizza, fino a un massimo di € 350 (trecentocinquanta) per Sinistro, le spese relative all’assistenza legale per la procedura di dissequestro dell’Autoveicolo che sia stato sequestrato dall’autorità giudiziaria a seguito di incidente derivante dalla circolazione;
5. danni per soccorso vittime della strada: l’Impresa indennizza, fino a un massimo di € 350 (trecentocinquanta) per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per eliminare i danni da imbrattamento all’interno dell’Autoveicolo, conse- guenti al trasporto e/o al soccorso di persone vittime di incidente stradale;
6. collisione con Autoveicoli non assicurati: in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identificato con targa ma non coperto da assicurazione per la responsabilità civile auto, l’Impresa indennizza i danni cagionati all’Autovei- colo indicato nella Scheda di Polizza, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto accaduto e sia comprovata la responsabilità della controparte.
L’Indennizzo è corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’articolo 2054 del Codice civile, con il limite di € 10.000 (diecimila).
L’Impresa si riserva di agire nei confronti del Responsabile civile e/o del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell’articolo 1916 del Codice civile.
7. urto o collisione con animali: l’Impresa, a seguito di documentata riparazione dell’Autoveicolo, indennizza, fino a un massimo di € 1.000 (mille) per Sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dall’Autoveicolo a seguito di urto o collisione con animali da reddito, randagi o selvatici, purché il fatto sia comprovato da verbale delle Autorità intervenute o denuncia effettuata dall’Assicurato alle Autorità competenti. La copertura opera in caso di re- sponsabilità totale o parziale dell’Assicurato.
8. ripristino dotazioni di sicurezza: l’Impresa indennizza, fino a un massimo di € 700 (settecento) per Sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute e regolarmente documentate con fattura, relative al ripristino degli airbag, dei relativi alloggiamenti e/o dei pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito dell’attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o a Sinistro da circolazione.
CRISTALLI
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 12 OGGETTO
L’Impresa indennizza le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o la riparazione del parabrezza, del lunotto poste- riore e dei vetri laterali, dovute alla rottura dei cristalli comunque verificatasi, nonché le piccole rotture degli stessi.
LIMITI DELLA COPERTURA
Art. 13 ESCLUSIONI
Non sono considerate rotture o piccole rotture, le segnature, le rigature e simili, che pertanto non sono comprese nella copertura prestata. Sono esclusi, inoltre, gli specchietti retrovisori, i vetri dei gruppi ottici e della fanaleria in genere, i tettucci o tetti panoramici mobili e fissi.
Art. 14 LIMITI D’INDENNIZZO
A seguito dell’avvenuta riparazione, l’Assicurato provvederà al ritiro dell’Autoveicolo senza alcun esborso presso i centri convenzionati con l’Impresa, cioè Carglass e Doctor Glass, contattabili tramite il numero telefonico unico Cargeas Assicu- razioni 800.909.675.
Le riparazioni eseguite presso i centri non convenzionati con l’Impresa saranno, invece, rimborsate fino ad un massimo di
€ 450 (quattrocentocinquanta) applicando, al costo di riparazione/sostituzione del Cristallo, una Franchigia fissa di € 75 (settantacinque) per Sinistro.
Come avviene il rimborso in caso di sostituzione/riparazione del cristallo in centro non convenzionato?
- Costo di sostituzione/riparazione del cristallo: € 300
- Franchigia contrattuale: € 75
- Costo di sostituzione/riparazione al netto dell’applicazione della franchigia: € 225
- Importo massimo per evento: € 450
- Importo liquidato al netto della franchigia: € 225
Come avviene il rimborso in caso di sostituzione/riparazione del cristallo in centro non convenzionato?
- Costo di sostituzione/riparazione del cristallo: € 700
- Franchigia contrattuale: € 75
- Costo di sostituzione/riparazione al netto dell’applicazione della franchigia: € 625
- Importo massimo per evento: € 450
- Importo liquidato al netto della franchigia: € 450
INCENDIO, FURTO,
COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 15 OGGETTO
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Autoveicolo, compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori Non di Serie e gli Optional a seguito di:
1. Incendio, Esplosione, Scoppio, Azione del Fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
2. Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati all’Autoveicolo nell’esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina dell’Autoveicolo stesso; sono compresi anche i danni subiti dall’Autoveicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina;
3. Complementare Incendio e Furto. L’Assicurazione comprende anche le seguenti coperture complementari:
(a) Apparecchi Fonoaudiovisivi, purché stabilmente fissati all’Autoveicolo e compresi nel valore assicurato. In caso di Sinistro il danno sarà liquidato sulla base del Valore Commerciale degli Apparecchi Fonoaudiovisivi, con un limite di Indennizzo pari al 15% della Somma Assicurata per l’Autoveicolo (o del Valore Commerciale se inferiore) per ogni annualità assicurativa;
(b) mancata attivazione dei sistemi di chiusura ed antifurto: a parziale deroga dell’Art. 17.3, la copertura è operante anche in caso di mancata attivazione dei sistemi di chiusura e/o antifurto;
(c) danni all’Autoveicolo per asportare cose non assicurate: l’Impresa indennizza i danni cagionati all’Autoveicolo per asportare cose in esso contenute e non assicurate, con deduzione dell’eventuale Scoperto o Minimo previsto per la copertura Furto;
(d) spese di recupero e parcheggio dell’Autoveicolo: in caso di Furto dell’Autoveicolo e successivo ritrovamento, l’Im- presa indennizza, fino a un massimo di € 350 (trecentocinquanta) per Sinistro, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il recupero dell’Autoveicolo, se non circolante, e per il parcheggio, se disposto dalle Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello della sua comunicazione all’Assicurato;
(e) perdita delle chiavi: l’Impresa indennizza, previa presentazione di regolare fattura e fino ad un massimo di € 350 (trecentocinquanta) per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell’Autoveicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto nonché per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
(f) imposta di proprietà - spese di immatricolazione: in caso di Incendio, Furto o incidente da circolazione a seguito di Xxxxx, che comportino la Perdita Totale e definitiva dell’Autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza l’Impresa indennizzerà all’Assicurato:
(i) la quota dell’imposta di proprietà, per il periodo intercorrente tra il mese successivo a quello del Sinistro e la data di scadenza dell’imposta pagata;
(ii) le spese di immatricolazione sostenute al momento dell’acquisto dell’Autoveicolo assicurato fino ad un mas- simo di € 350 (trecentocinquanta);
(g) fenomeno elettrico: a parziale deroga dell’Art. 17.4, la copertura si estende ai danni materiali e diretti agli im- pianti elettrici causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, con una Franchigia di € 50 (cinquanta) per Sinistro;
(h) concorso spese di ripristino del proprio box: l’Impresa indennizza, con il massimo di € 3500 (tremilacinquecen- to) per Sinistro, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell’Assicurato adibito a rimessa, in
conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione dell’Autoveicolo;
(i) spese di sostituzione della targa: l’Impresa rimborsa, fino ad un massimo di € 350 (trecentocinquanta) per Si- nistro, le spese documentate sostenute dall’Assicurato, in caso di smarrimento, Furto o distruzione della targa dell’Autoveicolo.
Art. 16 AUTOVEICOLI DOTATI DI AUTONOMO RADIOLOCALIZZATORE SATELLITARE DIVERSO DALLA BOX COLOMBO
Qualora l’Autoveicolo sia protetto da un’apparecchiatura satellitare diversa dalla Box Colombo, l’Assicurato si impegna a mantenerla efficiente e regolarmente in funzione per tutta la durata dell’Assicurazione.
In caso di Xxxxxxxx, all’Indennizzo:
1. in caso di Furto totale:
(a) non saranno applicati né Scoperti né Xxxxxxxxxx;
2. in caso di Furto parziale:
(b) se il valore assicurato è pari o inferiore ad € 35.000 (trentacinquemila) sarà applicato uno Scoperto del 10% con un Minimo di € 516 (cinquecentosedici);
(c) se il valore assicurato è maggiore di € 35.000 (trentacinquemila) e pari o inferiore ad € 51.000 (cinquantunomila) sarà applicato uno Scoperto del 15% con un Minimo di € 775 (settecentosettantacinque);
(d) se il valore assicurato è maggiore di € 51.000 (cinquantunomila) sarà applicato uno Scoperto del 15% con un Minimo di € 1.290 (milleduecentonovanta);
3. se l’Autoveicolo si trova temporaneamente in aree territoriali non coperte da sistema satellitare o se non vi sia attiva- zione per il mancato pagamento dell’abbonamento ai servizi della centrale operativa, in caso di Furto totale o parziale sarà applicato uno Scoperto del 20% con un Minimo di € 2.580 (duemilacinquecentottanta).
LIMITI DELLA COPERTURA
Art. 17 ESCLUSIONI
L’Assicurazione non comprende:
1. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
2. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, allu- vioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
3. i danni determinati o agevolati da Dolo o Colpa Grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviven- ti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’Autoveicolo Assicurato;
4. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
5. i danni causati dagli eventi coperti dalla copertura 5 – Eventi Speciali.
Art. 18 SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di Furto, Rapina o Estorsione, l’Impresa corrisponde all’Assicurato l’Indennizzo liquidabile secondo i termini dell’As- sicurazione, con deduzione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda di Polizza.
EVENTI SPECIALI
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 19 OGGETTO
A parziale deroga dell’Art. 17.2, dell’Art. 17.5, dell’Art. 23.2 e dell’Art. 23.9, l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Autoveicolo, compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori Non di Serie e gli Optional stabilmente fissati a seguito di:
1. eventi naturali, cioè grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazio- ni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve e/o ghiaccio, purché non derivanti da fenomeni sismici, e sempre che la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, compresi gli Autoveicoli, siano essi assicurati o meno;
2. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere, con esclusio- ne dei danni derivanti dalla circolazione degli Autoveicoli.
LIMITI DELLA COPERTURA
Art. 20 ESCLUSIONI
La copertura non comprende i danni derivanti dalla circolazione dell’Autoveicolo in caso di tumulti popolari, scioperi, som- mosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere.
Art. 21 SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
L’Impresa corrisponde all’Assicurato la somma liquidabile secondo i termini dell’Assicurazione, effettivamente sostenuta e debitamente comprovata da idonea documentazione fiscale, con deduzione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda di Polizza.
KASKO
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 22 OGGETTO
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Autoveicolo, compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori Non di Serie e/o Optional, nonché gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati sull’Autoveicolo e compresi nel valore assicurato, a seguito di:
1. collisione con veicoli a motore identificati (c.d. Kasko Collisione); oppure, in alternativa
2. una delle seguenti circostanze (c.d. Kasko Completa):
(a) collisione con altri veicoli;
(b) uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada;
(c) caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti;
(d) urto contro corpi fissi o mobili.
La copertura è concedibile per Autoveicoli con vetustà inferiore a 72 (settantadue) mesi dalla data di prima immatrico- lazione, anche se avvenuta all’estero, alla data di decorrenza delle coperture prevista dall’Assicurazione. Qualora il 72° (settantaduesimo) mese ricadesse nel periodo di validità dell’Assicurazione, la copertura resterà valida ed operativa fino alla scadenza annuale.
In caso di eventuale rinnovo, la copertura non potrà più essere concessa se l’Autoveicolo ha raggiunto una vetustà superiore a 72 (settantadue) mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, all’atto del rinnovo dell’Assicu- razione.
LIMITI DELLA COPERTURA
Art. 23 ESCLUSIONI
La copertura non comprende i danni:
1. avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
2. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabo- taggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
3. determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’Autoveicolo;
4. subiti dall’Autoveicolo, se guidato da persona non munita della prescritta patente o priva di altri requisiti prescritti dalla legge o che si trovi in stato di ebbrezza o alterazione psichica, determinata da uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni o dall’abuso di psicofarmaci;
5. causati, in modo diretto, da manovre di spinta a mano dell’Autoveicolo, dal traino sia attivo che passivo, salvo che
non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del codice della strada, nonché dalla circolazione “fuori strada”;
6. causati da cose trasportate sull’Autoveicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
7. causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, corto circuito, surriscaldamento, ritorno di fiamma, salvo che non siano stati determinati dagli eventi descritti nell’oggetto della presente copertura assicurativa;
8. subiti dall’Autoveicolo a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati, o durante il possesso e l’uso contro la volontà del Proprietario;
9. causati dagli eventi coperti dalla copertura 5 - Eventi Speciali;
10. causati da bagnamento attraverso finestrini, porte o tettucci apribili non chiusi efficacemente o su Autoveicoli decap- pottabili privi di protezione;
11. alle ruote, ai cerchioni, alle coperture e alle camere d’aria, in assenza di altri danni all’Autoveicolo nell’ambito dello stesso Sinistro Kasko.
Art. 24 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Impresa rinuncia all’azione di Surrogazione che le spetterebbe, ai sensi dell’articolo 1916 del Codice civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente autorizzato dell’Autoveicolo assicurato, a condizione che l’avente diritto ri- nunci a sua volta ad esercitare l’azione per danni verso il responsabile.
Art. 25 SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
L’Impresa corrisponde all’Assicurato la somma liquidabile secondo i termini dell’Assicurazione, con deduzione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda di Polizza.
NORME COMUNI ALLE COPERTURE:
4 - INCENDIO, FURTO, COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
5 - EVENTI SPECIALI E
6 - KASKO
Art. 26 CONDIZIONE SPECIALE - VALORE A NUOVO
Trattasi di clausola aggiuntiva operante soltanto se espressamente convenuta, richiamata nella Scheda di Polizza e pagato il relativo Premio. È applicabile alle coperture assicurative 4 - Incendio, Furto e Complementare Incendio e Furto, 5 – Eventi Speciali e 6 – Kasko Completa o Collisione, e valida per Autoveicoli ad uso proprio/privato con vetustà pari o inferiore a 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione alla data di decorrenza delle coperture prevista dall’Assicurazione.
A parziale deroga dell’Art. 33:
1. in caso di Perdita Totale:
(a) se il Sinistro si verifica nei primi 2 (due) anni (24 mesi) dalla data di prima immatricolazione dell’Autoveicolo, l’In- dennizzo è pari al prezzo d’acquisto dell’Autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza (definito come al successivo Art. 27 “VALORE DA ASSICURARE”), con il limite della Somma Assicurata;
(b) se il Sinistro si verifica successivamente, l’Indennizzo è pari al Valore Commerciale al momento del Sinistro, con il limite della Somma Assicurata;
2. in caso di danno o perdita parziale, l’Indennizzo è pari al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del Degrado d’uso esclusivamente sul prezzo delle parti mancanti o danneggiate da sostituire. In deroga a quanto sopra, se l’Autoveicolo è assicurato per il relativo Valore Commerciale e il Sinistro si verifica nei primi 10 (dieci) anni (120 mesi) dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per il Degrado d’uso non è applicata, salvo che per il motore e suoi componenti, la batteria, gli ammortizzatori e gli pneumatici. Il Degrado d’uso per gli pneumatici è determinato sull’usura degli stessi qualora già sostituiti dalla data di prima immatricolazione dell’Autoveicolo e la sostituzione sia comprovata da regolare documentazione.
Qualora non sia operante la “Condizione speciale - Valore a Nuovo”, di cui al presente articolo, l’ammontare del danno è determinato secondo quanto previsto all’Art. 33.
Art. 27 VALORE DA ASSICURARE
Il valore dell’Autoveicolo dovrà essere dedotto, limitatamente agli Autoveicoli ad uso privato, mediante codice Infocar, dalle voci “Automobili nuove” o “Automobili usate” della rivista Quattroruote, a seconda che la data di prima immatricolazione - anche se avvenuta all’estero - sia inferiore o superiore a 6 (sei) mesi, oppure dalla fattura di acquisto per l’installazione di accessori o Optional che ne determini un valore più elevato.
Qualora non riportato, il valore da assicurare dovrà essere desunto dalle pubblicazioni Eurotax:
1. per Autoveicoli di prima immatricolazione con riferimento alle quotazioni di Eurotax “giallo”;
2. per Autoveicoli usati con riferimento alla media delle quotazioni tra Eurotax “giallo” ed Eurotax “blu”.
In caso di Assicurazione di Accessori Non di Serie, Optional e Apparecchi Fonoaudiovisivi, il valore da assicurare deve com- prendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente.
Art. 28 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE DA ASSICURARE
Trattasi di clausola aggiuntiva operante soltanto se espressamente convenuta.
All’atto della stipulazione dell’Assicurazione l’Assicurato dichiara a quale marca e modello indicati nella rubrica “Automobili nuove” o “Automobili usate” della rivista Quattroruote corrisponde l’Autoveicolo assicurato, nonché mese e anno di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero).
Ad ogni scadenza annuale, verificatasi almeno 12 (dodici) mesi dopo la data di stipulazione dell’Assicurazione, l’Impresa provvede automaticamente ad adeguare il valore assicurato con il valore indicato dall’ultimo Quattroruote anteriore alla data della scadenza annuale dell’Assicurazione.
Qualora il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato dall’ultimo Quattroruote anteriore alla data di
stipulazione dell’Assicurazione, il valore assicurato negli anni successivi, a deroga di quanto previsto sopra, non verrà mo- dificato fino a quando risulterà essere inferiore a quello riportato dall’ultimo Quattroruote anteriore alla data di scadenza annuale dell’Assicurazione. Il nuovo valore sarà segnalato all’Assicurato sulla proposta per l’annualità successiva; rimarrà comunque ferma la facoltà dello stesso di richiedere all’Intermediario l’adeguamento
La presente clausola non troverà applicazione:
1. per i contratti vincolati;
2. in caso di cessazione o sostanziale modifica delle rubriche “Automobili nuove” o “Automobili usate” della rivista “Quat- troruote”.
Art. 29 ADEGUAMENTO DEL VALORE DA ASSICURARE PER ASSICURAZIONE VINCOLATA
In occasione del consenso al rinnovo dell’Assicurazione, il Contraente trasmetterà all’Impresa, in caso di Assicurazione con presenza di società di leasing o vincolatarie, una dichiarazione delle stesse, al fine di adeguare il valore dell’Autoveicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere all’eventuale adeguamento del Premio.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI COMUNI ALLE COPERTURE:
2 – COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
3 – CRISTALLI
4 – INCENDIO, FURTO, COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
CHE OBBLIGHI HO?
5 – EVENTI SPECIALI
6 – KASKO
Art. 30 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono:
1. darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata l'Assicurazione oppure all’Impresa entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, indicando luogo, giorno e circostanza dell’evento, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile;
2. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile. Le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall'ar- ticolo 1914 del Codice civile;
3. in caso di Furto, Rapina, Estorsione, Incendio o Esplosione non accidentale, nonché in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi in genere, farne immediata denuncia all’autorità competente e inoltrare copia all’Impresa;
4. astenersi dall’effettuare riparazioni, salvo quelle sommarie e urgenti necessarie al ricovero dell’Autoveicolo, senza preventivo consenso da parte dell’Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dalla Denuncia del Sinistro;
5. in caso di Xxxxxxxx che interessi la copertura Ricorso Terzi, fornire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi all’acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
6. in caso di Furto totale o distruzione dell’Autoveicolo, produrre il certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o la dichiarazione di perdita di possesso in caso di Autoveicolo non iscritto al P.R.A., e le chiavi dell’Autoveicolo stesso;
7. in caso di Furto totale o parziale, se l’Autoveicolo è dotato di autonomo radiolocalizzatore satellitare (vedasi Art. 16), fornire dichiarazione, rilasciata dalla centrale operativa, attestante la regolarità del servizio nonché l’operatività del sistema satellitare.
Art. 31 LIQUIDAZIONE DEI DANNI – PERIZIA CONTRATTUALE
La Liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l’Assicurato e l’Impresa. In assenza di tale accordo la valutazione del danno può essere demandata, su richiesta di una delle 2 (due) Parti, a 2 (due) periti nominati rispettivamente dall’Im- presa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto.
I periti devono:
1. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonché verificare se l’Assi- curato o il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 30;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima e alla Liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, Dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali. Ogni altra e diversa controversia inerente alla Liquida- zione del danno, anche in relazione all’operatività della copertura, rimane assoggettata alla previsione di cui all’Art. 86.
Art. 32 RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
In caso di Xxxxxxxx, escluso l’Incendio, liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si in- tende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’Indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell’Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un im- porto corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo rateo di Premio spettante all’Impresa stessa.
Art. 33 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Qualora non sia operante la “Condizione speciale - Valore a Nuovo” di cui all’Art. 26, l’ammontare del danno è determinato dalla differenza fra il valore che l’Autoveicolo e le sue parti avevano al momento del Sinistro, determinato in base alle quotazioni riportate nella rubrica “Automobili Usate” di Quattroruote (codice Infocar), ed il valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso e di altri eventuali pregiudizi; per gli Autoveicoli non riportati nella rubrica “Automobili Usate” di Quattroruote si farà riferimento alla quotazione media tra Eurotax “giallo” ed Eurotax “blu”.
Limitatamente agli Autoveicoli ad uso privato, l’ammontare del danno viene determinato nei limiti del valore assicurato senza tener conto del Degrado d’uso dell’Autoveicolo o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:
1. in caso di Perdita Totale: entro 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) e la Somma Assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d’acquisto, oppure al valore di listino riportato nella rubrica “Automobili Nuove” della rivista Quattroruote;
2. in caso di danno parziale (fatta eccezione per pneumatici, batterie e Fonoaudiovisivi): entro 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) e la Somma Assicurata non risulti inferiore al Valore Commer- ciale al momento del Sinistro.
Si considera Perdita Totale dell’Autoveicolo anche il caso in cui le spese di riparazione sommate all’importo realizzabile del Relitto raggiungano o superino il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate all’Autoveicolo in occasione della riparazione. In ogni caso, se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che l’Autoveicolo aveva al momento del Sinistro, l’Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta, ai sensi dell’articolo 1907 del Codice civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’eventuale aliquota IVA agevolata o dell’IVA che l’Assicurato ten- ga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Non verrà applicata la regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del Codice civile qualora l’Assicurato abbia acquistato e assicurato l’Autoveicolo:
(a) con XXX xxxxxxxxx;
(b) senza IVA, qualora e per la quota che non tenga a proprio carico.
Art. 34 INDENNIZZO IN NATURA E SUBENTRO IN CASO DI SINISTRO
L’Impresa può, qualora l’Assicurato sia d’accordo e secondo il caso ricorrente nel Sinistro:
1. far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell’Autoveicolo danneggiato, nonché sostituire l’Auto- veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l’Indennizzo;
2. subentrare nella proprietà di quanto residua dell’Autoveicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il controvalore.
Art. 35 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’Indennizzo, quando l’Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente Art. 34, è eseguito in Euro, entro 30 (trenta) giorni dalla data della Liquidazione, sempre che l’Assicurato abbia prodotto, in caso di Furto totale o distruzione dell’Autoveicolo, la documentazione di cui all’Art. 30.
Art. 36 RECUPERI IN CASO DI FURTO
L’Assicurato deve informare l’Impresa non appena abbia notizia del recupero dell’Autoveicolo rubato o di parti di esso.
Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’Indennizzo sarà computato in detrazione dell’Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato si obbliga a rilasciare all’Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa. In caso di Indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito fra l’Assicurato e l’Impresa secondo i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull’importo così ottenuto sarà ricalcolato l’Indennizzo secondo i termini dell’Assicurazione e si effettueranno i relativi conguagli con l’Indennizzo precedentemente pagato.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 37 OGGETTO
La copertura riguarda gli Infortuni che abbiano per conseguenza la morte o un’Invalidità Permanente, che il conducente dell’Autoveicolo - autorizzato dal Proprietario se persona diversa - subisca in conseguenza diretta della circolazione, com- presi gli Infortuni subiti mentre svolge riparazioni di fortuna dell’Autoveicolo.
Art. 38 SOMME ASSICURATE
La Somma Assicurata indicata nella Scheda di Xxxxxxx s’intende per:
1. caso di morte;
2. caso di Invalidità Permanente.
Art. 39 MORTE
L’Indennizzo è dovuto se la morte si verifica - anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione - entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio regolarmente denunciato. In tal caso, l’Indennizzo è liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto, agli eredi legittimi del conducente.
Art. 40 INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l’Infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione, entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio:
1. in caso di Invalidità Permanente pari o superiore al 66%, l’Impresa liquiderà la Somma Assicurata indicata nella Sche- da di Polizza;
2. in caso di Invalidità Permanente inferiore al 66%, l’Impresa liquiderà la Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza in proporzione al grado di Invalidità Permanente accertato.
Il grado di Invalidità Permanente è accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti:
Descrizione | Percentuali | ||
Des. | - | Sin. | |
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro | 100 | ||
Paralisi completa | 100 | ||
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |||
arto superiore | 70 | 60 | |
mano o avanbraccio | 60 | 50 | |
pollice | 18 | 16 | |
indice | 14 | 12 | |
medio | 8 | 6 | |
anulare | 8 | 6 | |
mignolo | 12 | 10 |
Descrizione | Percentuali | ||
Des. | - | Sin. | |
falange del pollice | 9 | 8 | |
falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | ||
piede | 40 | 40 | |
ambedue i piedi | 100 | ||
alluce | 5 | ||
altro dito del piede | 3 | ||
falange dell'alluce | 2,5 | ||
falange di altro dito del piede | 1 | ||
arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60 | ||
arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio | 50 | ||
occhio con ablazione | 30 | ||
facoltà visiva completa di un occhio | 25 | ||
ambedue gli occhi | 100 | ||
rene | 20 | ||
milza | 10 | ||
voce | 30 | ||
vertebre dorsali | 7 | ||
dodicesima dorsale | 12 | ||
cinque lombari | 12 | ||
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti | 50 | ||
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti | 15 | ||
Stenosi nasale bilaterale | 15 | ||
Esiti di frattura amielica da schiacciamento di vertebre cervicali | 10 | ||
Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente | 5 |
In caso di provato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita tota- le, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi o arti, comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. La perdita totale ed irrime- diabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di una minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
CHE COSA NON È ASSICURATO
Art. 41 INFORTUNI NON ASSICURABILI
La copertura non è operante per:
1. le ernie di qualsiasi tipo, incluse quindi quelle discali, da qualunque causa determinata;
2. le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere.
Art. 42 PERSONE NON ASSICURABILI
La copertura non è operante per i soggetti affetti da:
1. alcoolismo;
2. tossicodipendenza;
3. sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV;
4. emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo;
5. sindromi organiche cerebrali;
6. schizofrenia;
7. epilessia;
8. forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
9. stati diabetici insulino-dipendenti.
Pertanto, anche in caso di sopravvenienza, nel corso dell’Assicurazione, di una delle affezioni sopra menzionate, la coper- tura s’intende automaticamente cessata ai sensi dell’articolo 1898 del Codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
LIMITI DELLA COPERTURA
Art. 43 ESCLUSIONI
Sono esclusi gli Infortuni derivanti:
1. dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
2. da stato di ebbrezza o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
3. da azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie;
4. da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni.
Art. 44 VALIDITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura è valida e operante a condizione che la circolazione dell’Autoveicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.
Art. 45 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Impresa rinuncia all’azione di Surrogazione che le spetterebbe ai sensi dell’articolo 1916 del Codice civile verso i Terzi responsabili dell’Infortunio.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CHE OBBLIGHI HO?
Art. 46 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l’Assicurato o, in difetto, i loro aventi diritto, devono inoltrare la denuncia scritta di Infortunio all’Interme- diario al quale è assegnata l’Assicurazione oppure all’Impresa entro 3 (tre) giorni dal fatto o dal momento in cui ne siano
venuti a conoscenza o comunque non appena possibile, corredata da certificato medico e con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono. Devono inoltre inviare successivi certificati medici sul decorso delle lesioni. Il Contraente o l’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Impresa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. È a carico di chi domanda l’Indennizzo di provare che sussistano tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto secondo i termini dell’Assicurazione.
Art. 47 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
L’Impresa corrisponde l’Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio, che siano indipendenti da con- dizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
Pertanto, l’influenza che l’Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano por- tare all’esito delle lesioni prodotte dall’Indennizzo per Invalidità Permanente, è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiu- dizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto all’ultimo comma dell’Art. 40.
Art. 48 CONTROVERSIE – PERIZIA CONTRATTUALE
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Art. 47, possono essere demandate su richiesta di una delle due Parti ad un collegio di 3 (tre) medici, nominati uno dall’Assicurato ed uno dall’Impresa ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esempla- re, uno per ognuna delle Parti.
Ogni altra e diversa controversia inerente alla Liquidazione del danno, anche in relazione all’operatività della copertura, rimane assoggettata alla previsione di cui all’Art. 86.
Art. 49 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso (compreso l’accertamento medico-legale), l’Impresa liquida l’Indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accetta- zione, provvede al pagamento entro i 30 (giorni) successivi.
Nel caso in cui l’Assicurato dovesse decedere, per cause diverse dall’Infortunio denunciato, prima che l’Invalidità Perma- nente totale sia stata accertata da un medico fiduciario dell’Impresa a mezzo di visita medica, gli eredi potranno dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante consegna di documentazione medica idonea ad accertare la stabilizza- zione dei postumi.
La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante produzione del certificato di guarigione o equiva- lente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.
L’Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di valutare l’Invalidità Permanente totale.
Art. 50 CUMULO DI INDENNITÀ
L’Indennità per il caso di Invalidità Permanente non è cumulabile con quella per il caso morte. Se dopo il pagamento di un Indennità per Invalidità Permanente, ma entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assi- curato muore, l’Impresa corrisponde, ai Beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’Indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore. Il diritto all’Indennità per Invalidità Permanente è di carat- tere personale e, quindi, non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio, dopo che l’Indennità sia stata liquidata o, comunque, offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od offerto.
TUTELA LEGALE
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 51 SOGGETTI ASSICURATI
La copertura è prestata a favore del Proprietario, del Locatario in base ad un contratto di leasing, del conducente autorizza- to, per fatti e/o eventi connessi alla circolazione dell’Autoveicolo. In caso di vertenze fra più assicurati le coperture vengono prestate a favore dell’Assicurato Contraente.
In caso di sostituzione dell’Autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza, ferma la validità e la continuazione dell’Assicura- zione stessa, le coperture vengono trasferite al nuovo Autoveicolo.
Art. 52 SPESE RICONOSCIUTE
L’Impresa assicura il Rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale con riferimento alle violazioni di legge o lesione di diritti, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, per singolo Caso Assicurativo e senza limite per anno assicurativo.
L’Impresa indennizza le spese:
1. per l’intervento di un legale incaricato della gestione del Caso Assicurativo, nei limiti di cui agli applicabili parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.M. 55/2014);
2. per sostenere il procedimento di mediazione obbligatoria, nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi pre- viste per gli organismi di mediazione, nonché le spese per la procedura di negoziazione assistita obbligatoria;
3. per l’intervento di un perito e/o di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) nominato dall’autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita; le spese del consulente tecnico di parte (CTP) e/o di un perito scelto dall’Assicurato purché scelto in accordo con l’Impresa come di seguito indicato;
4. per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500 (cinquecento);
5. processuali nel processo penale (articolo 535 del codice di procedura penale);
6. di giustizia, quali ad esempio contributo unificato, tassa di registro, ecc. se poste a carico dell’Assicurato;
7. le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall’Impresa o di soccombenza dell’As- sicurato;
8. processuali nel procedimento civile così come liquidate in sentenza;
9. di un legale per la querela o denuncia se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
10. attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 58.
Art. 53 RISCHI ASSICURATI
La copertura vale per:
1. il Risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Terzi connessi alla circolazione stradale. Nei i casi in cui opera la procedura di “Indennità Diretta” ai sensi degli articoli 149 e 150 del CAP, la copertura vale esclusivamente dopo l’offerta di Xxxxxxxxxxxx, ritenuta insoddisfacente dall’Assicurato, comunicata dall’Impresa o in caso di mancata
comunicazione della stessa entro i termini previsti dall’articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l’eventuale succes- siva fase giudiziale;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per reati colposi e/o contravvenzionali - inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - connessi ad incidente stradale laddove l’Assicurato sia coinvolto in qualità di imputato
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. L’Assicurato deve in ogni caso denunciare, nei modi e nei termini previsti dall’Art. 58, il Caso Assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque quando abbia avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Nel limite del Massimale, l’Impresa si farà carico delle spese di difesa quando la sentenza sia passata in giudicato. La copertura opera in deroga all’Art. 55.5;
4. assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’Autoveicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; questa prestazione non è cumulabile con altre coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 11.4).
CHE COSA NON È ASSICURATO
Art. 54 SPESE NON INDENNIZZABILI
L’Assicurazione non comprende:
1. le spese per il procedimento di mediazione e di negoziazione assistita quando non obbligatorio;
2. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose, salvo quanto previsto dall’Art. 53.4;
3. i compensi del legale duplicati in caso di domiciliazione;
4. i patti conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali (c.d. quota lite);
5. nei casi in cui opera la procedura di Risarcimento Diretto di cui agli articoli 149 e 150 del CAP, le spese a qualsiasi titolo sostenute dall’Assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di Risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall’Impresa ai sensi dell’articolo 8 del DPR 254/2006;
6. le spese non concordate con l’Impresa;
7. le spese ripetibili dalla controparte.
LIMITI DELLA COPERTURA
Art. 55 ESCLUSIONI
L’Assicurazione non è operante per Casi Assicurativi conseguenti o relativi:
1. a casi in cui il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida dell’Autoveicolo oppure se l’Autoveicolo è usato in difformità da quanto previsto dalla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida dell’Autoveicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al CAP;
2. a casi di contestazione per guida sotto l’influenza dell’alcool (articolo 186 del codice della strada), di sostanze stu- pefacenti e/o psicotrope (articolo 187 del codice della strada) e per inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (articolo 189 del codice della strada omissione di fermata e soccorso);
3. a casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l’influenza dell’alcool e/o sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
4. a casi relativi ad azioni di recupero dei danni subiti dal/dai trasportato/i sull’Autoveicolo;e;
5. a fatti dolosi delle persone assicurate;
6. a materia fiscale o amministrativa (a titolo esemplificativo ricorsi relativi a multe, ammende e sanzioni in genere);
7. a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
8. a eventi bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terrorismo, terremoto, tumulti o sommosse, sciopero o serrate. La co- pertura è invece operante qualora l’Assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
9. a detenzione o impiego di sostanze radioattive, batteriologiche o chimiche;
10. a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell’ambiente;
11. a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene condannato in sede penale anche non definitivamente;
12. alla proprietà, alla guida o circolazione di imbarcazioni o di aeromobili;
13. a controversie di natura contrattuale o a controversie di valore inferiore ad € 250 (duecentocinquanta);
14. a vertenze con l’Intermediario;
15. a controversie non espressamente previste dall’Art. 53.
Art. 56 LIMITI TERRITORIALI
La copertura è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione di Responsabilità Civile Auto prestata dall’Impresa, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.
Art. 57 DECORRENZA DELLA COPERTURA E DEFINIZIONE DI UNICO CASO ASSICURATIVO
La copertura è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e più preci- samente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione, salvo diversa indicazione.
Al riguardo, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Caso Assicurativo si protragga attraverso più atti suc- cessivi, il Caso Assicurativo si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Per inizio del Caso Assicurativo si intende il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al Risarcimento o il momento in cui l’Assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Caso Assicurativo. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Caso Assicurativo è unico a tutti gli effetti ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CHE OBBLIGHI HO?
Art. 58 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
Se l’Assicurato richiede l’attivazione della copertura assicurativa deve denunciare il Caso Assicurativo entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, informando l’Intermediario al quale è assegnata l’Assicurazione oppure l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice civile.
La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguen- ze, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
In ogni caso l’Assicurato deve fare pervenire all’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell’Assicurato medesimo. Ogni Caso Assicurativo comunque avvenuto nel periodo di validità della copertura deve essere denunciato entro 12 (dodici) mesi
dalla cessazione dell’Assicurazione.
L’Assicurato, pena la decadenza parziale o totale dalla copertura assicurativa, è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della controversia.
Unitamente alla Denuncia del Caso Assicurativo, ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato pre- sentino possibilità di successo, l’Assicurato può avvalersi della facoltà di indicare un Legale, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente nel circondario del tribunale, saranno a carico dell’Impresa gli onorari e le spese di domiciliazione di un legale iscritto presso il foro competente a decidere la controversia, nel limite di € 1.000.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa lo invita a nominare il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto d’interessi con l’Impresa.
Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di periti, il cui intervento deve essere sempre preven- tivamente approvato dall’Impresa.
L’Impresa non è responsabile dell’operato del Legale, dei Consulenti Tecnici e dei Periti.
L’Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo.
Art. 59 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Dopo il ricevimento della Denuncia del Caso Assicurativo, l’Impresa, valutata la natura e la fondatezza della controversia, si adopera, direttamente o avvalendosi di personale interno qualificato o per mezzo di Legali da essa incaricati, per realizzare un bonario componimento della controversia, compreso l’esperimento del tentativo obbligatorio di Mediazione.
A tal riguardo, l’Assicurato dovrà rilasciare all’Impresa idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. Se l’Assicurato abbia conferito mandato a legali e/o periti per la gestione della fase stragiudiziale della controversia senza il benestare dell’Impresa, l’Impresa non sarà obbligata ad assumersi alcuno dei costi di cui all’Art. 52.
Ove la composizione bonaria della controversia non riesca, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole, l’Assicurato dovrà comunicare all’Impresa le argomentazioni e gli elementi probatori su cui ritiene di dover fondare l’azione giudiziale al fine di valutarne le possibilità di successo.
Nel caso in cui le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, la gestione giudiziale della vertenza viene affi- data al legale scelto nei termini previsti dall’Art. 58.
La copertura assicurativa è prestata per ogni grado di giudizio qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del presente articolo.
Tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del legale. Di conseguenza l’Impresa non corrispon- derà alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l’eventuale successiva fase giudiziale.
In caso di impossibilità di recuperare quanto dovuto dalla controparte, le spettanze del legale saranno rimborsate dall’Im- presa nella misura liquidata dal giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, secondo i parametri mini- steriali vigenti, nei limiti del Massimale previsto nella Scheda di Polizza.
Ove la composizione stragiudiziale della controversia non riesca, compreso il caso in cui non venga autorizzata la suc- cessiva fase giudiziale, gli onorari e le spese del legale saranno a carico dell’Impresa entro un limite massimo di € 1.000, comprensivo di IVA e C.P.A. come per legge.
In caso di esito sfavorevole dell’azione giudiziale, le spese legali e le spese peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell’Impresa entro il Massimale indicato nella Scheda di Polizza e con detrazione dal Massimale previ- sto. In caso di soccombenza le spettanze del legale saranno indennizzate nel valore minimo previsto del tariffario vigente, fino a concorrenza del Massimale previsto dall’Assicurazione.
Qualora sia necessaria una difesa penale, l’Assicurato ha diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che eserci- tano nel distretto della Corte d’Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, indicando il nominativo all’Impresa.
Se l’Assicurato, dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare dall’Impresa, decida di revocare l’incarico professionale e
di nominarne un altro, dovrà darne comunicazione scritta all’Impresa.
L’Impresa rimborsa le spese di un solo Legale a scelta dell’Assicurato. Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, l’Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del Legale incaricato, l’Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente inca- ricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempreché la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite. Le spese legali saranno a carico dell’Impresa sempre e solo nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza; Massimale da intendersi unico nel caso in cui la copertura assicurativa venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno.
L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dall’Impresa entro il Mas- simale indicato nella Scheda di Polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito all’interpretazione dell’Assicurazione e/o alla gestione del Caso Assicurativo, l’Impresa si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale e la de- cisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della Parte soccombente. L’Impresa – a mezzo dell’Ufficio Tutela Legale – avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 60 RECUPERO DELLE SOMME
Sono di spettanza dell’Assicurato i risarcimenti ed ogni somma recuperata o comunque corrisposta dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
Sono di spettanza dell’Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giu- diziaria o concordate in via transattiva.
ASSISTENZA
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 61 OGGETTO
Le prestazioni di assistenza sono erogate tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. Le prestazioni sono divise in 3 (tre) gruppi come segue:
1. PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA:
(a) Soccorso stradale: qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio, foratura, Furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o mancato avviamento in genere o venis- se trovato dopo Furto o Rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato della Struttura Orga- nizzativa, oppure al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, oppure all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 (cinquanta) chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i Sinistri avvenuti in Italia.
Sono escluse:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il Veicolo abbia subito l’Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada);
- l’errato rifornimento che non comporti un Guasto al Veicolo.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- le spese relative al soccorso stradale, fino alle destinazioni elencate alla precedente lettera a), per i Sinistri avvenuti in Italia;
- le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 180 per Sinistro avvenuto all’Estero.
(b) Depannage (prestazione valida solo in Italia): qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Sono escluse:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui il Veicolo abbia subito il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- le spese relative al soccorso, purché il fornitore si trovi entro 20 (venti) Km dal luogo del fermo; in caso con- trario opera la prestazione “Soccorso Stradale”.
(c) Recupero fuoristrada del Veicolo: qualora il Veicolo, a seguito di Incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il Veicolo su strada.
Sono esclusi:
- i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi fino ad un massimo di € 250 (duecentocinquanta).
Se per il recupero del Veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il Massimale sopra indicato.
(d) Autovettura in sostituzione (prestazione valida solo in Italia): qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio o Furto parziale, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 (otto) ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della casa costruttrice, l’As- sicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione un’autovettura sostitutiva, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Sono esclusi dalla prestazione e a carico dell’Assicurato:
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato mediante carta di credito;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comun- que per un massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi compresi il sabato e i festivi.
Obblighi dell’Assicurato
Al termine della riparazione del Veicolo, l’Assicurato dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate ed inviarne una copia ad Europ Assistance entro 15 (quindici) giorni.
(e) Autovettura in sostituzione per Furto totale: in caso di Furto totale o Rapina l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a disposizione un’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, che sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stazione di noleggio con- venzionata stessa e durante il normale orario di apertura.
Sono escluse:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi del noleggio fino all’avvenuto ritrovamento del Veicolo e comunque per un massimo di 30 (trenta) giorni.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di Furto l’Assicurato dovrà inviare alla Struttura Organizzativa copia della denuncia fatta alle locali au- torità giudiziarie.
(f) SOS Incidente: qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di Incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- fornirgli supporto nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornirgli supporto nella raccolta dei dati da trasmettere all’Impresa di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all’estero;
- fornirgli recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornirgli informazioni sulle procedure di dissequestro del Veicolo (solo Italia - all’estero occorre contattare il consolato);
- fornirgli consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.
Il servizio è attivo h24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
(g) Consulenza medica: qualora l’Assicurato, in seguito ad Incidente, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Considerate le modalità di prestazione del servizio, si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
(h) Trasporto in autoambulanza in Italia: qualora l’Assicurato, in seguito ad Incidente stradale, necessiti di un tra- sporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà di- rettamente un’autoambulanza.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi fino ad un massimo di € 350 (trecentocinquanta).
2. PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA OLTRE I 50 (CINQUANTA) KM DAL COMUNE DI RESIDENZA:
(a) Spese d’albergo: qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente o Furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di Furto o Rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Sono escluse:
- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- le spese di albergo fino a € 150 (centocinquanta) a persona al giorno, per un massimo di € 500 (cinquecento) per Sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
(b) Rientro o proseguimento del viaggio: qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio
o Furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 (otto) ore in Italia o ai 4 (quattro) giorni all’estero oppure in caso di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenziona- ta compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Sono escluse:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’Au- toveicolo a nolo.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 300 (trecento) se il rientro o il proseguimento avverrà dall’Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 500 (cinquecento) se il rientro o il proseguimento avverrà dall’e- stero;
- il costo del taxi fino ad un massimo di € 50 (cinquanta), utilizzabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto;
- il costo del noleggio dell’Autoveicolo per un massimo di 2 (due) giorni.
(c) Recupero del Veicolo riparato: qualora il Veicolo fosse riparato sul posto dell’immobilizzo, la Struttura Organiz- zativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il Veicolo.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- le spese del biglietto fino ad un massimo di € 200 (duecento) per Sinistro avvenuto in Italia e di € 400 (quat- trocento) per Sinistro avvenuto all’estero.
(d) Autista a disposizione a seguito d’Infortunio: qualora l’Assicurato non fosse in condizioni di guidare il Veicolo per un Infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Sono escluse:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- le spese dell’autista fino ad un massimo di € 300 (trecento).
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.
(e) Recupero del Veicolo dopo il Furto o Rapina: qualora il Veicolo venisse ritrovato dopo il Furto o Rapina senza avere subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il Veicolo.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- le spese del biglietto fino ad un massimo di € 200 (duecento) per Sinistro avvenuto in Italia e di € 400 (quat- trocento) per Sinistro avvenuto all’estero.
(f) Disbrigo pratiche Furto: richiesta di documenti in caso di Furto totale: qualora a seguito di Furto totale del Veico- lo, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dell’estratto cronologico (generale o storico) e della perdita di possesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del Veicolo ed inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente. In seguito, la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, richiederà agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
Massimali
Europ Assistance terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
3. PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL’ESTERO:
(a) Rientro sanitario dall’estero: qualora l’Assicurato o i passeggeri del Veicolo, in seguito ad Incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla propria residenza, la Struttura Organiz- zativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa, dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere l’aereo sanitario, l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato, il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto, oppure l’ambulanza (senza limiti di chilometrag- gio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
Sono escluse:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i suoi familiari sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi fino a un massimo di € 10.000 (diecimila) complessivi per Sinistro e per anno assicurativo. Per importi superiori la Struttura Organizzativa interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
(b) Trasporto della salma dall’estero: in caso di decesso dell’Assicurato la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Sono escluse:
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi fino a un massimo di € 2.600 (duemilaseicento) complessivi per Sinistro e per anno anche se coin-
volgente più Assicurati. Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
(c) Xxxxxxx con un familiare: qualora, successivamente alla prestazione di Rientro sanitario dall’estero, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il viaggio ed un compagno di viaggio dell’Assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato. La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.
Sono escluse:
- le spese di soggiorno del compagno di viaggio.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- il costo dei biglietti fino a un massimo di € 300 (trecento) per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’Italia;
- il costo dei biglietti fino a un massimo di € 500 (cinquecento) per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’estero.
(d) Viaggio di un familiare all’estero: qualora l’Assicurato o i passeggeri del Veicolo venissero ricoverati in un isti- tuto di cura, a causa di Incidente stradale, per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.
Sono escluse:
- le spese di soggiorno del familiare.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- le spese dei biglietti fino ad un massimo di € 300 (trecento) per Sinistro.
(e) Accompagnamento dei minori: qualora, a seguito di Incidente stradale, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’im- possibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 (quindici) anni che viaggiavano con lui, la Struttura Orga- nizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Sono escluse:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- le spese del biglietto fino ad un massimo di € 300 (trecento) per persona assicurata se il rientro avviene in Italia e di € 500 (cinquecento) per persona assicurata se il rientro avviene all’estero.
(f) Interprete a disposizione all’estero: qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, fosse ricoverato, a seguito di Inci- dente, in un Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi dell’interprete per un massimo di 8 (xxxx) ore lavorative.
(g) Anticipo spese di prima necessità all’estero: qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovas- se nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente in seguito a Guasto, Incidente, Incendio, Rapina, Furto o Furto parziale del Veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto le relative fatture a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato.
Sono esclusi:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.
Massimali
La Struttura Organizzativa anticiperà:
- i costi fino a un massimo di € 600 (seicento) complessivi. Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’im- porto complessivo di € 600 (seicento), la prestazione diverrà operante nel momento in cui, in Italia, la Strut- tura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione. L’importo delle fatture pagate dalla Strut- tura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di € 5.000 (cinquemila).
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Struttura Organizzativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
(h) Anticipo cauzione penale all’estero: qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto, in seguito a Inci- dente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Sono esclusi:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.
Massimali
La Struttura Organizzativa anticiperà il pagamento della cauzione penale:
- fino ad un importo massimo di € 5.200 (cinquemiladuecento). L’importo della cauzione penale pagata dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di € 5.200 (cinquemi- laduecento). La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari o fideiussione bancaria.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Struttura Organizzativa di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
(i) Segnalazione legale all’estero: qualora l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un legale, nel rispetto delle regolamen- tazioni locali.
Sono esclusi:
- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.
La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali corrispondenti della Struttura Organizzativa.
Importo massimo anticipato
Europ Assistance anticiperà:
- per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all’equivalente in valu- ta locale di € 1.100 (millecento). Se l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di € 1.100 (millecento) la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di € 1.100 (millecento).
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Struttura Organizzativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
(j) Invio pezzi di ricambio all’estero: qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di pezzi di ricambio in- dispensabili alla riparazione ed al funzionamento del Veicolo immobilizzato per Guasto, Incidente, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio, senza assumersi alcuna responsabilità per eventuali ritardi dovuti ad irreperibilità dei pezzi richiesti. La spedizione sarà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.
Sono esclusi:
- il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall’Assicurato al suo rientro in Italia;
- i pezzi di ricambio non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di Veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzatrice adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- le spese fino a un massimo di € 500 (cinquecenrto) per anno assicurativo.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costru- zione del Veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgi- mento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
(k) Rimpatrio del Veicolo dall’estero: qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio o Furto tentato o parziale, Rapina tentata, avvenuti all’estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazio- ne superiore ai 5 (cinque) giorni lavorativi presso un’officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del Veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo prescelto dall’Assicurato in Italia.
Sono esclusi:
- il costo del rimpatrio a carico di Europ Assistance se superiore al Valore Commerciale del Veicolo nello stato in cui si trova dopo il Sinistro; per Valore Commerciale del Veicolo si intende il valore dello stesso, al momen-
to del Sinistro, come riportato sul numero di Quattroruote del mese di accadimento del Sinistro;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del Veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare Denuncia di Furto alle autorità di polizia locali;
- il caso in cui l’entità del danno al Veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.
Obblighi dell’Assicurato
Se il Veicolo si trova in Paesi al di fuori dell’Unione Europea o in quelli in cui il Veicolo è stato registrato sul pas- saporto o su altro documento specifico, l’Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa.
(l) Abbandono legale all’estero: qualora, nei casi previsti dalla prestazione “Rimpatrio Veicolo dall’estero”, il Va- lore Commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui sopra, provvederà al suo Abbandono Legale in loco.
Sono esclusi:
- i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche ine- renti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Art. 62 SERVIZIO DI ASSISTENZA ESTESO
Il servizio di Assistenza esteso è operativo e valido esclusivamente in presenza dell’opzione Box Colombo (che prevede l’in- stallazione della Box Colombo) e ha ad oggetto tutte le prestazioni descritte all’Art. 61 e le seguenti prestazioni aggiuntive:
(a) ricezione eCall direttamente dal Veicolo o contatto da provider telematico: chiamata d’emergenza attivata manual- mente dall’abitacolo del Veicolo, dai Paesi indicati nell’Estensione Territoriale in cui la tecnologia GPRS è supportata, e connessa alla centrale dei soggetti deputati al soccorso/assistenza che ricevono contestualmente alla chiamata un set minimo di informazioni legate all’Incidente;
(b) contatto proattivo al Veicolo a fronte di un evento/segnalazione: chiamata d’emergenza attivata automaticamente dai sensori della Box Colombo montati sul Veicolo e connessa alla centrale dei soggetti deputati al soccorso/assistenza che ricevono contestualmente alla chiamata un set minimo di informazioni legate all’Incidente. Canalizzazione del contatto direttamente con l’abitacolo del Veicolo in caso di Sinistro;
(c) invio mezzi di soccorso: invio mezzi di soccorso a fronte della segnalazione di Sinistro proveniente dalle informazioni inviate dalla Box Colombo o comunicate via eCall. Valutazione dei mezzi da inviare in base alle informazioni comuni- cate dagli occupanti l’abitacolo o alla dinamica del Sinistro inviate dalla Box Colombo;
(d) feedback all’Impresa sui Sinistri: invio dei dati registrati dalla Box Colombo sulla dinamica del Sinistro all’Impresa per la validazione delle Denunce di Sinistro, determinazione della responsabilità e supporto durante la stima periziale dei danni al Veicolo.
Art. 63 DOVE VALE LA COPERTURA
La copertura è valida per i paesi ove si è verificato il Sinistro ed operante nei seguenti paesi: Italia, Repubblica di San Ma- rino, Città del Vaticano, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia e Ungheria.
Le prestazioni non sono fornite in quei paesi:
1. che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano i paesi indicati nel sito http:// xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano, inoltre, in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia;
2. nei quali sono in atto, al momento della Denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile, inoltre, erogare prestazioni in natura (pertanto non è possibile erogare Assistenza), ove le Autorità Locali o Internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
CHE COSA NON È ASSICURATO
Art. 64 ESCLUSIONI
La copertura assicurativa Assistenza non opera per Sinistri provocati o dipendenti da:
1. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
2. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
3. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
5. Dolo dell’Assicurato;
6. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni;
7. tentato suicidio o suicidio.
LIMITI DELLA COPERTURA
Art. 65 LIMITI DELLA COPERTURA
Ciascuna prestazione è erogata sino ad un massimo di 3 (volte) per singolo anno assicurativo.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CHE OBBLIGHI HO?
Art. 66 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di og- gettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la pos- sibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa.
Art. 67 COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a disposizione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema, oltre ad autorizzare eventuali spese.
Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:
- dall’Italia 800.083.786
- dall’Italia o dall’estero (x00) 00.00.000.000
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza/fascia tessera;
(fascia tessera per Servizio di Assistenza - UBIT)
(fascia tessera per Servizio di Assistenza Esteso - UBIH)
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà inviare: un fax al numero 00.00.000.000 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
La Struttura Organizzativa, per poter erogare le prestazioni/coperture previste dall’Assicurazione, deve effettuare il tratta- mento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita del suo consenso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla prote- zione dei dati personali.
Pertanto, l’Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consen- so al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.
NORME COMUNI A TUTTE LE COPERTURE
La copertura assicurativa è riservata ai Contraenti che, alla stipula dell’Assicurazione, siano titolari di un conto corrente acceso presso una filiale di BNL.
Art. 68 PERCHÉ DEVO COMUNICARE ALL’IMPRESA LE INFORMAZIONI SUL RISCHIO CHE HO ASSICURATO?
La copertura assicurativa è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato all’atto della stipula dell’Assicurazione.
Pertanto, le dichiarazioni errate o incomplete del Contraente e dell’Assicurato possono determinare la perdita parziale o totale del diritto all'Indennizzo o, nei casi più gravi, la cessazione dell’Assicurazione, a norma degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Inoltre, allo scopo garantire che i termini e le condizioni dell’Assicurazione riflettano in ogni momento il Rischio effetti- vamente esistente, il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa ogni aggravamento del Rischio successivi alla stipula.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice civile.
Nel caso di diminuzione del Rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice civile, e rinuncia al diritto di Recesso.
L’Impresa eserciterà il diritto di Rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai Terzi danneggiati verso i quali non sono applicabili le eccezioni dedotte nell’Assicurazione ai sensi dell’articolo 144 del CAP.
Art. 69 COME STIPULO L’ASSICURAZIONE?
Il Contraente può stipulare l’Assicurazione con le seguenti modalità:
1. recandosi presso le filiali BNL e sottoscrivendo la Scheda di Polizza;
2. al telefono, prestando verbalmente il proprio consenso all’attivazione dell’Assicurazione.
A seconda dei casi, il processo di stipulazione dell’Assicurazione è differente:
1. Stipula presso una Filiale BNL
Se interessato a stipulare l’Assicurazione il Contraente deve:
1. controllare la correttezza dei dati riportati nel Preventivo, comunicando la presenza di eventuali errori prima del pagamento del Premio;
2. fornire gli eventuali documenti richiesti per la verifica dei dati riportati nel Preventivo stesso.
Qualora vengano rilevati errori nei dati riportati nel Preventivo verrà emesso un nuovo Preventivo. Fermo quanto sopra, il Contraente deve:
1. effettuare il pagamento del Premio, utilizzando a tal fine una delle 3 (tre) modalità indicate all’Art. 70; a pagamen- to avvenuto verrà emessa la Polizza;
2. sottoscrivere la Scheda di Polizza apponendo tutte le firme richieste, riconsegnando gli esemplari di pertinenza dell’Impresa e dell’Intermediario.
Il contratto si conclude con la sottoscrizione della Scheda di Polizza da parte del Contraente. Tale data coincide con la data di emissione riportata nella Scheda di Xxxxxxx.
L’Impresa emetterà la Polizza o qualunque documento equipollente solo dopo che il Contraente avrà effettuato il pa- gamento secondo le modalità indicate all’Art. 70.
La Carta Verde viene fornita gratuitamente insieme all’esemplare di Polizza sottoscritto dal Contraente e al certificato di Assicurazione.
2. Stipula telefonica
Se interessato a stipulare l’Assicurazione il Contraente, nel corso della telefonata di collocamento, deve:
1. fornire le informazioni e confermare i dati richiesti dall’Intermediario;
2. manifestare espressamente la volontà di stipulare l’Assicurazione;
3. effettuare il pagamento del Premio con la modalità indicata al punto 1. dell’Art. 70.
Il contratto si conclude con l’adesione telefonica manifestata verbalmente dal Contraente e raccolta dall’Intermedia- rio.
I documenti di Polizza (Scheda di Polizza, certificato di Assicurazione e Carta Verde) vengono resi disponibili entro 5 (cinque) giorni dalla data di conclusione dell’Assicurazione, tramite Supporto Durevole (cartaceo o non cartaceo) secondo la scelta effettuata dal Contraente.
In ogni caso, il Contraente ha sempre diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, una copia della documentazione in formato cartaceo.
Il Contraente dovrà provvedere, secondo le modalità indicate dall’Impresa, a:
1. restituire la Scheda di Xxxxxxx firmata; si ricorda che il contratto si conclude al momento dell’adesione telefonica e che le coperture assicurative sono operanti alla data indicata nella Scheda di Polizza, anche in attesa della re- stituzione della stessa firmata;
2. inviare i documenti eventualmente richiesti dall’Impresa e necessari per confermare le informazioni rese telefo- nicamente. Qualora i documenti inviati riportino informazioni diverse rispetto a quelle dichiarate nel corso della telefonata di collocamento, l’Impresa potrà richiedere un’eventuale integrazione del Premio.
Art. 70 COME PAGO IL PREMIO?
Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno.
È concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%. Qualora l’Assicurazione preveda il frazionamento del Premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l’intero anno.
È consentito il pagamento del Premio tra le seguenti modalità:
1. Addebito su conto corrente (acceso presso BNL): il Contraente autorizza l’Impresa a richiedere il pagamento di ogni obbligazione pecuniaria relativa e discendente dall’Assicurazione a BNL, conferendo alla medesima l’autorizzazione a procedere al relativo addebito.
L’Impresa riconosce alla scrittura contabile di addebito del Premio il valore di piena e incondizionata quietanza di pagamento.
Per il pagamento della prima rata di Premio prevista dall’Assicurazione (annuale o semestrale), il Contraente prende atto che:
- nel caso di prima Assicurazione stipulata con l’Impresa, l’addebito del Premio in conto corrente verrà effettiva- mente contabilizzato con data valuta pari alla data di decorrenza delle coperture indicata nella Scheda di Polizza;
- in caso di rinnovo, l’addebito del Premio in conto corrente verrà effettivamente contabilizzato con data valuta pari alla data di scadenza della precedente Assicurazione, se l’Assicurazione verrà rinnovata in data antecedente o pari alla data di scadenza. Se il rinnovo avverrà durante il Periodo di Comporto, l’addebito del Premio in conto corrente verrà effettivamente contabilizzato quello stesso giorno. Si precisa che, in questo caso, le coperture decorreranno, comunque, dalla data di scadenza della precedente Assicurazione;
- in ogni caso, la somma dovuta a titolo di Premio, verrà impegnata (e per questo non sarà più disponibile) dal momento di conclusione dell’Assicurazione.
Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il pagamento del Premio con frazionamento semestrale, l’autorizzazione di addebito riportata nella Scheda di Polizza consente all’Impresa che vengano effettuati i seguenti tentativi di prelievo per l’addebito della rata intermedia:
a) continuativamente, a partire dal 7° (settimo) giorno antecedente la decorrenza della rata semestrale, fino alla data di decorrenza della stessa;
b) il giorno di decorrenza della rata semestrale;
c) fino al 7° (settimo) giorno successivo alla decorrenza della rata semestrale;
o, in caso di coincidenza di tali date con giornate non lavorative, il primo giorno lavorativo successivo a tali date, e con valuta pari alla data di decorrenza della rata semestrale nel caso a) o alla data del tentativo negli altri casi. Nel caso a), l’esito andato a buon fine del tentativo di addebito implica l’indisponibilità della somma dovuta a titolo di Premio dal giorno del tentativo.
Il Contraente prende atto e riconosce, nei confronti dell’Impresa, che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle date sopra indicate, il pagamento della rata di Premio non potrà andare a buon fine, con le conseguenze di cui all’art. 1901 del Codice civile: l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza e riprende validità dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive. Qualora in corso di annualità il Contraente dovesse chiudere ogni conto corrente con BNL, eventuali obbli- gazioni pecuniarie insorte successivamente saranno regolate a mezzo bonifico.
2. Bonifico: il Contraente si impegna a bonificare il Premio a favore dell’Impresa, con valuta non successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione o, se l’Assicurazione è rinnovata nel Periodo di Comporto, con valuta pari alla data di conclusione dell’Assicurazione. Il Contraente autorizza, inoltre, l’Impresa a richiedere il pagamento di ogni obbliga- zione pecuniaria relativa e discendente dalla presente Assicurazione, insorta successivamente, a BNL, conferendo alla medesima l’autorizzazione a procedere al relativo addebito su conto corrente.
Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il pagamento del Premio con frazionamento semestrale, il pagamento della rata intermedia avverrà con addebito su conto corrente con le modalità indicate sopra ai punti a), b) o c) della moda- lità di pagamento “Addebito su conto corrente”.
3. Finanziamento (previsto solo in caso di stipula dell’Assicurazione con frazionamento annuale presso le filiali BNL; non è ammesso il finanziamento in caso di stipula dell’Assicurazione tramite vendita telefonica): qualora ne ricorrano i pre- supposti, il Premio può essere finanziato da BNL e, pertanto, la data di erogazione del finanziamento sarà considerata quale data di pagamento del Premio. Qualora lo stesso non possa più essere finanziato, il pagamento sarà effettuato con addebito su conto corrente, se riportato il relativo IBAN sulla Scheda di Polizza, o, in assenza, tramite bonifico.
Art. 71 POSSO RECEDERE DALL’ASSICURAZIONE SIA IN CASO DI ACQUISTO IN FILIALE CHE IN CASO DI ACQUISTO TELEFONICO?
Sia in caso di acquisto telefonico che in caso di acquisto in filiale, il Contraente può recedere dall’Assicurazione, secondo le modalità e i termini di seguito indicati in funzione del canale di acquisto.
In ogni caso, il Contraente si impegna a distruggere gli originali del certificato di Assicurazione e della Carta Verde, se rice- vuti in formato cartaceo, o a non utilizzarli nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale.
a) Modalità di Recesso in caso di acquisto telefonico
Il Contraente può recedere dall’Assicurazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua conclusione (data dell’adesione telefonica). Qualora l’Assicurazione sia stata conclusa, anche ai fini del rinnovo, prima della data di decorrenza delle coper- ture riportata nella Scheda di Polizza, il Contraente potrà recedere a partire dalla data di conclusione dell’Assicurazione e fino a 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza delle coperture.
Il Contraente può comunicare la sua volontà, a sua scelta:
- inviando all’Impresa una comunicazione scritta di Recesso tramite raccomandata A.R. indirizzata a Cargeas Assicurazioni
S.p.A. - Servizio Auto - Xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx. Tale comunicazione dovrà contenere gli elementi iden- tificativi dell’Assicurazione, il proprio indirizzo nonché un proprio recapito telefonico e/o e-mail;
- telefonando al Numero Verde gratuito dedicato. Ricevuta la suddetta comunicazione, l’Impresa:
1. verifica il rispetto dei termini per l’esercizio del diritto di Recesso (ai fini di tale verifica farà fede la data del timbro postale di invio della comunicazione scritta di Recesso);
2. provvede ad annullare l’Assicurazione dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso;
3. rimborsa al Contraente:
a) il Premio corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale l’Assicurazione ha avuto effetto, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, se il Recesso viene esercitato dopo la data di de- correnza delle coperture;
b) il Premio corrisposto per intero, al lordo delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, se il Re- cesso viene esercitato prima della data di decorrenza delle coperture.
b) Modalità di Recesso in caso di acquisto in filiale
Il Contraente può recedere dall’Assicurazione entro 14 (quattordici) giorni dalla data della sua conclusione (data di sotto- scrizione della Scheda di Polizza coincidente con la data di emissione ivi indicata). Qualora l’Assicurazione sia stata conclu- sa, anche ai fini del rinnovo, prima della data di decorrenza delle coperture riportata nella Scheda di Polizza, il Contraente potrà recedere a partire dalla data di conclusione e fino a 14 (quattordici) giorni successivi a tale data di decorrenza delle coperture.
Per recedere il Contraente deve inviare all’Impresa una comunicazione scritta di Recesso tramite raccomandata A.R. indi- rizzata a Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Servizio Auto - Xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx. Tale comunicazione dovrà contenere gli elementi identificativi dell’Assicurazione, il proprio indirizzo nonché un proprio recapito telefonico e/o e-mail.
In caso di Assicurazione con vincolo, il Contraente dovrà, inoltre, allegare alla comunicazione di Recesso la dichiarazione della società vincolataria che autorizza il Recesso.
Ricevuta la suddetta comunicazione, l’Impresa:
1. verifica il rispetto dei termini per l’esercizio del diritto di Recesso (ai fini di tale verifica farà fede la data del timbro postale di invio della comunicazione scritta di Recesso);
2. provvede ad annullare l’Assicurazione dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso;
3. rimborsa al Contraente:
a) il Premio corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale l’Assicurazione ha avuto effetto, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, se il Recesso viene esercitato dopo la data di de- correnza delle coperture;
b) il Premio corrisposto per intero, al lordo delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, se il Re- cesso viene esercitato prima della data di decorrenza delle coperture.
Art. 72 QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE?
Le coperture assicurative cominciano dalle ore 24 del giorno indicato come decorrenza delle coperture nella Scheda di Po- lizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 73 QUANTO DURA L’ASSICURAZIONE? CHE COS’È IL PERIODO DI TOLLERANZA?
L’Assicurazione si conclude secondo le modalità dell’Art. 69 e le relative coperture hanno durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione, dalla data della loro decorrenza. Alla scadenza, si risolve automaticamente senza obbligo di disdetta.
Tuttavia, l’Impresa manterrà operanti le coperture fino alle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza; tale estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di una nuova Assicura- zione stipulata con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo Rischio.
Art. 74 DOVE VALGONO LE COPERTURE ASSICURATIVE?
Per le coperture 1 – Responsabilità Civile verso Terzi e 9 – Assistenza, si rinvia a quanto indicato rispettivamente all’Art. 2 e all’Art. 63.
Per tutte le altre coperture, diverse dalle coperture Responsabilità Civile verso Terzi e Assistenza, l’Assicurazione è valida in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, negli Stati dell’UE, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Svizzera e negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, come indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
Art. 75 COMUNICAZIONI IN SCADENZA DELL’ASSICURAZIONE
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale dell’Assicurazione, l’Impresa trasmette al Contraente una comuni- cazione scritta contenente le indicazioni riferite alla scadenza e alle modalità di rinnovo della stessa.
Art. 76 POSSO RINNOVARE L'ASSICURAZIONE ALLA SCADENZA?
Di anno in anno, prima della scadenza dell’Assicurazione, l’Impresa si riserva di inviare al Contraente una proposta per l’annualità successiva, comunicando le relative condizioni nonché le modalità di perfezionamento e pagamento del Premio. Il Premio, che potrà differire da quello dell’annualità precedente, sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite, tenendo conto della loro evoluzione (es. variazione della classe di bonus/malus) ed applicando
alle coperture previste dall’Assicurazione la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale.
Art. 77 È POSSIBILE RECEDERE DALL’ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO?
Fatta eccezione per le coperture assicurative 1 – Responsabilità Civile verso Terzi e 9 – Assistenza, dopo ogni Denuncia di Si- nistro e sino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l’Indennizzo è stato pagato o il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa, con preavviso di 30 (trenta) giorni, possono recedere da ciascuna delle coperture assicurative previste dall’Assicurazione.
Nel caso in cui a recedere sia l’Impresa, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del Re- cesso, la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 78 COSA DEVO FARE SE AL MOMENTO DEL SINISTRO VI SONO ANCHE ALTRE ASSICURAZIONI?
Fatta eccezione per le coperture assicurative 1 – Responsabilità Civile verso Terzi e 9 – Assistenza, se per le medesime coperture assicurative coesistono più Assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’articolo 1910 del Codice civile.
L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la decadenza dal diritto all’Indennizzo.
Art. 79 COSA DEVO FARE IN CASO DI ALIENAZIONE DELL’AUTOVEICOLO?
In caso di Alienazione dell’Autoveicolo assicurato (vendita, consegna in conto vendita, demolizione/rottamazione, espor- tazione definitiva, cessazione della circolazione), il Contraente consegna la documentazione comprovante i casi elencati, provvede alla distruzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde (o si impegna a non utilizzarli nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale) e può chiedere alternativamente:
1. la risoluzione dell’ Assicurazione (escluso il caso di consegna in conto vendita)
Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di Premio relativo al residuo periodo di Assicurazione, al netto dell’impo- sta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dalla data di Alienazione indicata nella docu- mentazione comprovante il caso specifico. Se l’Assicurazione prevede il frazionamento del Premio, l’Impresa rinuncia altresì ad esigere le eventuali rate di Premio successive.
Nel caso in cui la risoluzione dell’Assicurazione sia richiesta a seguito di cessazione del Rischio dovuta a Perdita Totale conseguente ad un evento assicurato da Incendio, Eventi Speciali x Xxxxx l’Impresa non rimborserà il Premio relati- vo alla copertura interessata dal Sinistro che ha determinato la Perdita Totale, se indennizzabile. Se l’Assicurazione prevede il frazionamento del Premio saranno, inoltre, dovute all’Impresa le eventuali rate di Premio successive alla cessazione del Rischio per la sola copertura interessata dal Sinistro.
2. la cessione dell’Assicurazione
Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante può chiedere che l’Assicurazione stipulata per l’Autoveicolo alienato venga ceduta all’acquirente. In tal caso è tenuto a darne immediata comunicazione all’acquirente e all’Impresa, che prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.
Il cedente è tenuto al pagamento del Premio fino al momento in cui darà la comunicazione all’Impresa.
3. la sostituzione dell'Assicurazione
L’alienante può chiedere che l’Assicurazione, stipulata per l’Autoveicolo alienato, sia resa valida per altro Autoveicolo di sua proprietà. In tal caso l’Impresa procederà all’emissione di una nuova Assicurazione per il nuovo Veicolo, in so- stituzione di quella in essere, previo eventuale conguaglio del Premio.
4. Consegna in conto vendita
Il Contraente può richiedere, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore:
- che l’Assicurazione sia resa valida su altro Autoveicolo;
- la sospensione dell’Assicurazione dalla data di consegna in conto vendita; al momento dell’eventuale trasferimento di proprietà il Contraente può richiedere l’annullamento dell’Assicurazione, con rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della sospensione.
Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate all’Impresa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi. Nei 30 (trenta) giorni successivi a detta comunicazione l’Impresa può recedere da ciascuna delle coperture previste dall’Assicurazione, con preavviso di 15 (quindici) giorni, restituendo al Contraente la quota di Premio ad esse rela- tiva per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 80 QUANDO CESSA IL RISCHIO?
Il Rischio cessa in caso di:
1. distruzione o esportazione dell’Autoveicolo assicurato. In tal caso il Contraente è tenuto:
(a) a darne comunicazione all’Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di cir- colazione e della targa di immatricolazione, e
(b) a distruggere contestualmente il certificato di Assicurazione e la Carta Verde (nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale si impegna a non utilizzarli);
2. demolizione dell’Autoveicolo assicurato. In tal caso il Contraente è tenuto:
(a) a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del certificato di cui all’articolo 46, quarto comma, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa
(b) a distruggere contestualmente il certificato di Assicurazione e la Carta Verde (nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale si impegna a non utilizzarlo).
Nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto la risoluzione dell’Assicurazione l’Impresa rimborsa, in ragione di 1/360, la parte di Premio pagato e non goduto per il periodo di copertura assicurativa residua dal momento della cessazione del Rischio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se l’Assicurazione prevede il frazionamento del Premio l’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla cessazione del Rischio.
Nel caso in cui la cessazione del Rischio sia dovuta a Perdita Totale conseguente ad un evento assicurato da Incendio, Eventi Speciali x Xxxxx l’Impresa non rimborserà il Premio relativo alla copertura interessata dal Sinistro che ha determinato la Perdita Totale, se indennizzabile. Se l’Assicurazione prevede il frazionamento del Premio saranno, inoltre, dovute all’Impre- sa le eventuali rate di Premio successive alla cessazione del Rischio per la sola copertura interessata dal Sinistro.
Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l’esportazione definitiva siano successive all’eventuale sospensione dell’As- sicurazione, il suddetto rimborso del Premio avviene a partire dalla data di sospensione.
Qualora il Contraente chieda che l’Assicurazione relativa all’Autoveicolo demolito, distrutto o esportato sia resa valida per un altro Autoveicolo di sua proprietà, l’Impresa procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo Autoveicolo. Qualora l’Assicurazione sia resa valida per altro Autoveicolo di sua proprietà e tale veicolo non rientri nel me- desimo settore tariffario del precedente, si provvederà all’emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il Premio pagato e non goduto.
Art. 81 SOSPENSIONE IN CORSO DI COPERTURA ASSICURATIVA
(CONCEDIBILE ESCLUSIVAMENTE PER UN MASSIMO DI 3 VOLTE NEL CORSO DELL’ANNUALITÀ ASSICURATIVA, CON COSTI PER ONERI GESTIONALI DI € 10,00 PER LA PRIMA SOSPENSIONE EFFETTUATA E DI € 20,00 PER LE SOSPENSIONI SUCCESSIVE)
Qualora il Contraente intenda sospendere la copertura in corso di Assicurazione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Impresa, a mezzo posta, a mezzo posta elettronica o a mezzo posta elettronica certificata, impegnandosi a distruggere il certificato di Assicurazione e la Carta Verde (nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale si impegna a non utiliz- zarli).
In caso di Furto dell’Autoveicolo non è prevista la sospensione in quanto l’Assicurazione si risolve ai sensi dell’Art. 83.
La sospensione ha decorrenza dalla data richiesta da parte dell’Assicurato, che non può comunque essere antecedente alla data della comunicazione stessa.
Decorsi 548 giorni (18 mesi) dalla sospensione senza che il Contraente richieda la riattivazione della copertura assicurati- va, l’Assicurazione si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dall’Impresa.
Nel caso in cui, alla sospensione dell’Assicurazione non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificata la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione dell’Autoveicolo (articolo 103 del codice della strada), l’Impresa restituirà in ragione di 1/360 la parte di Premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo di copertura assicurativa residua al momento della sospensione..
Il rimborso sarà effettuato a seguito della consegna da parte del Contraente di idonea documentazione attestante uno degli eventi sopra indicati, effettuato nei 548 giorni (18 mesi) di sospensione.
Al momento della sospensione, il periodo di copertura assicurativa in corso con Premio pagato deve avere una residua du- rata non inferiore a 1 (un) mese; qualora tale durata sia inferiore la sospensione dell’Assicurazione non è concessa.
La riattivazione dell’Assicurazione, restando immutato il Proprietario assicurato, deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 1 (un) mese).
Sul Premio, calcolato in base alle condizioni tariffarie in corso al momento della sospensione, relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza dell’Assicurazione come sopra prorogata, si conteggia, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 1 (un) mese non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.
Per le Assicurazioni stipulate sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di Premio in relazio- ne al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di Osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della copertura assicurativa e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 1 (un) mese).
Non è consentita la sospensione per le Assicurazioni di durata inferiore all’anno e per le quelle amministrate con libro matricola. All’atto della sospensione l’Impresa rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Art. 82 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
Rilascio
Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stata stipulata l’Assicurazione, l’Impresa consegna l’Attestazione sullo Stato del Rischio per xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza dell’Assicurazione stessa, purché si sia concluso il Periodo di Osservazione.
L’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’Attestazione sullo Stato del Rischio nell’area riservata del sito web dell’Impresa, dalla quale ogni Contraente può accedere alla propria area assicurativa.
È prevista, su richiesta del Contraente, la consegna dell’Attestazione sullo Stato del Rischio a mezzo posta elettronica. Qua- lora il Contraente ne faccia richiesta, l’Impresa garantisce la consegna di una copia dell’Attestazione sullo Stato del Rischio in forma cartacea senza applicazione di costi.
In caso di richiesta del Contraente o di altro avente diritto, per il rilascio dell’Attestazione sullo Stato del Rischio effettua- ta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 134, comma 1 bis del CAP, l’Impresa, entro 15 (quindici) giorni da tale richiesta, rilascia l’Attestazione sullo Stato del Rischio relativo all’ultima scadenza contrattuale conclusasi.
Obbligo di consegna dell’Attestazione sullo Stato del Rischio
L’Impresa consegna l’Attestazione sullo Stato del Rischio al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, ovvero:
1. al Proprietario;
2. nel caso di usufrutto, all’usufruttuario;
3. nel caso di patto di riservato dominio, all’acquirente;
4. nel caso di locazione finanziaria, al Locatario.
L’obbligo di consegna dell’Attestazione sussiste altresì:
1. qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale ’Assicurazione è stata stipulata;
2. nel caso di sospensione della copertura in corso di Assicurazione e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il Periodo di Osservazione;
3. in caso di Furto dell’Autoveicolo, Alienazione del Veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del Periodo di Osservazione, cioè nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza dell’Assicurazione;
4. nei casi di vendita dell’Autoveicolo avvenuta dopo la conclusione del Periodo di Osservazione, cioè nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza dell’Assicurazione, qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione dell’Assicurazione di cui all’Art. 79 n.1 e 2.
Contenuto dell’Attestazione sullo Stato del Rischio
L’Attestazione sullo Stato del Rischio contiene:
1. la denominazione dell’Impresa;
2. il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se si tratta di Contraente persona giuridica;
3. i medesimi dati di cui al numero 2 relativi al Proprietario ovvero ad altro avente diritto;
4. il numero della Polizza;
5. i dati della targa dell’Autoveicolo per la cui circolazione l’Assicurazione è stipulata, ovvero quando non sia prescritta la targa, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
6. la forma tariffaria in base alla quale è stata stipulata l’Assicurazione;
7. la data di scadenza dell’Assicurazione per la quale l’Attestazione sullo Stato del Rischio viene rilasciata;
8. la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione dell’Assicurazione per l’annualità suc- cessiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stata stipulata l’Assicurazione;
9. una tabella di sinistrosità pregressa riportante l’indicazione del numero dei Sinistri pagati anche a titolo parziale, nei 10 (dieci) anni anteriori alla scadenza dell’Assicurazione, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con respon- sabilità principale e del numero dei Sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità. Dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
10. la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
11. gli eventuali importi delle Franchigie, richiesti e non corrisposti dall’Assicurato;
12. il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR), determinato dall’abbinamento tra il Proprietario, o altro avente di- ritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel Periodo di Osservazione considerato.
Nel caso di Autoveicoli assicurati con Assicurazioni amministrate con libro matricola, l’Impresa non rilascia l’Atte- stazione sullo Stato del Rischio per gli Autoveicoli rimasti sotto copertura assicurativa per una durata inferiore ad un anno. Per tali Autoveicoli l’Attestazione sullo stato del Rischio deve essere rilasciata, nelle modalità previste al pre- sente Art. 82, al termine della successiva annualità assicurativa, con riferimento al Periodo di Osservazione che inizia dal giorno dell’inserimento dell’Autoveicolo in Polizza e termina 2 (due) mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa successiva.
È fatta salva diversa modalità della consegna delle Attestazioni sullo Stato del Rischio, concordata tra le Parti, di cui l’Impresa mantiene evidenza.
Nel caso di Assicurazione stipulata con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l’Attestazione sullo Stato del Rischio deve essere rilasciata dalla “delegataria”.
Rilascio dei duplicati
Il Contraente può effettuare in qualunque momento la richiesta dell’Attestazione sullo Stato del Rischio; l’Impresa o l’In- termediario che gestisce l’Assicurazione, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Contraente ne rilascia un duplicato.
Analoga procedura verrà applicata dall’Impresa anche nei casi di richiesta effettuata da altri aventi diritto, di cui al presente Art. 82.
Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta, espressamente rilasciatagli dall’avente diritto, nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto.
Le Attestazioni sullo Stato del Rischio rilasciate nelle modalità sopra descritte non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di una nuova Assicurazione.
Art. 83 L'ASSICURAZIONE CESSA IN CASO DI FURTO DELL’AUTOVEICOLO?
In caso di Furto dell’Autoveicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell’usufruttuario, dell’ac- quirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria, l’Assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità competente.
L’Assicurazione è risolta ed il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della Denuncia di Xxxxx presentata all’Autorità.
In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del Codice civile, l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di Premio riguardante il residuo periodo di copertura assicurativa al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, fatta eccezione per il Premio della copertura Furto che rimane acquisito dall’Impresa. L’Impresa rinun- cia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla data del Furto stesso, fatta eccezione per il Premio dell’eventuale copertura Furto, che rimane dovuto all’Impresa.
Art. 84 A CARICO DI CHI SONO GLI ONERI FISCALI?
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 85 QUALE LEGGE DISCIPLINA L’ASSICURAZIONE?
L’Assicurazione è disciplinata dal diritto italiano. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 86 COME SONO RISOLTE LE CONTROVERSIE?
Fatta eccezione per la copertura 1 – Responsabilità Civile verso Terzi, tutte le controversie tra le Parti relative all’Assicu- razione saranno devolute alla competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza della parte che agisce in giudizio, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 206/2005. Resta ferma la necessità per la Parte istante di dare corso alla mediazione, nei casi in cui siano previste come condizioni di procedibilità ai sensi delle applicabili disposizioni.
Art. 87 CHI È COMPETENTE A RICEVERE I RECLAMI?
I reclami relativi all’Assicurazione o alla gestione dei Sinistri devono essere presentati all’Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet, e trasmessi mediante posta, fax o e-mail ai seguenti recapiti: CARGEAS Assicurazioni
S.p.A. - Servizio Reclami – Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx - Fax 00.00.000.000 - e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx. L’Impresa comunica gli esiti del reclamo entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero la risposta sia ritenuta insoddisfacente, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx.
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali della presente Assicurazione è dell’IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX.
I reclami riguardanti la mancata osservanza di altre disposizioni del CAP, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi devono essere presentati direttamente all’IVASS.
Il reclamo dovrà essere trasmesso a: XXXXX - Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx - Fax 06.42.133.206 - e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro 90 giorni dall’acquisizione degli stessi.
GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti Condizioni di Assicurazione. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.
Accessorio di Serie
installazione stabilmente fissata all’Autoveicolo costituente normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli Apparecchi Fonoaudiovisivi e gli airbag costituenti dotazione di serie.
Accessorio Non di Serie installazione stabilmente fissata all’Autoveicolo successivamente all’acquisto dello stesso.
Alienazione dell’Autoveicolo vendita, consegna in conto vendita, demolizione/rottamazione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione.
Apparecchi Fonoaudiovisivi
radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati sull’Autoveicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettromeccanico o meccanico.
Aree Aeroportuali aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato
la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Per la sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione dell’Autoveicolo.
Assicurazione
contratto con il quale l’Impresa, verso pagamento del Premio, si impegna a tenere indenne l’Assicurato al verificarsi di un Sinistro, ai termini e alle condizioni convenute.
Attestazione
sullo Stato del Rischio
documento rilasciato dall’Impresa nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
Atto Vandalico
atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.
Autoveicolo
autovettura (come definita dall’articolo 54, lettera a) del codice della strada: veicolo destinato al trasporto di persone e avente al massimo 9 (nove) posti, compreso quello del conducente), autotassametro e Quadriciclo.
Azione del Fulmine l’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera.
Banca Dati ANIA
banca dati elettronica, gestita da ANIA, che le imprese assicurative hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati relativi alle Attestazioni sullo Stato del Rischio (classe di merito e sinistrosità pregressa).
Beneficiario
la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell’Assicurato in conseguenza di Infortunio.
BNL
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., con sede legale in xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, p. Iva 09339391006, regolarmente autorizzata a norma di legge allo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa
Box Colombo
dispositivo elettronico installato a bordo dell’Autoveicolo in caso di adesione all’opzione Box Colombo. Permette di rile- vare ed elaborare i dati relativi allo stile di guida del conducente.
CARD convenzione tra assicuratori per il Risarcimento Diretto ai sensi dell’articolo 150 del CAP.
Carta Verde
il documento che attesta l’estensione della copertura assicurativa R.C.A. dell’Autoveicolo assicurato nei Paesi esteri indi- cati nella stessa Carta Verde e non barrati.
Caso Assicurativo il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa Tutela Legale.
Centro di Installazione Convenzionato
installatore scelto dal Contraente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione da Octo Telematics o da altre società appartenenti al medesimo gruppo societario.
Classe di merito CU
è la classe di merito Bonus/Malus di “Conversione Universale” (CU) quale riferimento per tutte le Imprese di assicura- zione (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018), da riportare nelle Attestazioni sullo Stato del Rischio. .
Codice delle Assicurazioni Private - CAP
il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.
Colpa Grave azione od omissione colposa per le quali la negligenza, l’imperizia e l’imprudenza sono particolarmente gravi.
CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con sede in Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - xxx.xxxxxx.xx).
Contraente
la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che stipula l’Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
Degrado
la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull’Autoveicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro e il suo Valore a Nuovo.
Denuncia di Sinistro
comunicazione scritta dell’accadimento di un evento che danneggi o coinvolga l’Autoveicolo assicurato e che attiva validamente il processo di Liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri.
Xxxx previsione e volontà delle conseguenze illecite di un’azione o un’omissione.
Esclusioni
rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall’Impresa, elencati in apposite clausole dell’Assicurazione.
Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità..
Estorsione
impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurla a consegnare la cosa.
Eurotax bollettino periodico utilizzato per la determinazione del valore delle autovetture nuove o usate.
Filiale locali in cui opera BNL, presso i quali viene anche commercializzato il prodotto assicurativo.
F.G.V.S. – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
provvede alla corresponsione dell’Indennizzo in caso di danni provocati da veicoli non identificati, non assicurati o as- sicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento dell’incidente o che vi vengano poste successivamente.
Franchigia importo in cifra fissa che resta a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Furto impossessamento della cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto
(definizione valida solo
per la copertura Assistenza)
il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Impresa Cargeas Assicurazioni S.p.A.
Incendio la combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente
(definizione valida solo
per la copertura Assistenza)
qualsiasi Sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento o uscita di strada, che provochi al Veicolo danni tali da:
1. determinarne l’immobilizzo;
2. consentirne la marcia ma con Xxxxxxx di aggravamento dei danni medesimi;
3. essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l’Assicurato.
Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente
l’incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell’Assicurato a svolgere, in tutto o in parte un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Intermediario
la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’Art. 109 del CAP. Nel caso specifico BNL, che colloca l’Assicurazione presso i propri clienti sottoscrittori di un con- tratto di conto corrente.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Liquidazione pagamento all’Assicurato della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Locatario colui che utilizza l’Autoveicolo concesso in leasing.
Massimale
la somma che rappresenta il limite massimo di Risarcimento contrattualmente stabilito per le coperture Responsabi- lità Civile verso Terzi, Tutela Legale e Assistenza.
Minimo
importo contrattualmente pattuito, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro. Costi- tuisce il limite inferiore nel caso di applicazione della percentuale di Scoperto.
Octo Telematics
società specializzata nella fornitura di sistemi e servizi telematici per il mercato assicurativo e automotive, con la quale il Contraente stipula un contratto di servizio. Altrimenti nominato Gestore del sistema di Radiolocalizzazione.
Optional l’installazione stabilmente fissata all’Autoveicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Parti il Contraente e l’Impresa.
Contraente.
Penale Contrattuale l’importo richiesto dall’Impresa, in conseguenza della mancata osservanza di precisi obblighi contrattuali assunti dal
Perdita Totale danno che supera l’80% del Valore Commerciale.
Periodo di Assicurazione
periodo di tempo per il quale risulta pagato il Premio o la rata di Premio (a seconda della scelta del Contraente tra pa- gamento semestrale o in un’unica soluzione), e operano le coperture assicurative previste dall’Assicurazione.
Periodo di Comporto
periodo successivo alla scadenza dell’Assicurazione, in cui l’Impresa, ai sensi dell’Art. 170-bis del CAP, è tenuta a mante- nere operanti tutte le coperture previste dall’Assicurazione. Tale estensione opera fino alle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza dell’Assicurazione e viene meno dalla data di effetto di una nuova Assicurazione stipu- lata con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo Rischio.
Periodo di Osservazione
periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’Attestazione sullo Stato del Rischio dei Sinistri provocati. Il primo Periodo di Osservazione inizia dal giorno di decorrenza dell’Assicura- zione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione relativo alla prima annualità assicurativa; i Periodi di Osservazione successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di Osservazione precedente.
Polizza
l’insieme dei documenti che provano l’Assicurazione, costituito da: Scheda di Polizza, Certificato di Assicurazione, Carta Verde, DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.
P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
la somma dovuta dal Contraente all’Impresa come corrispettivo degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi dell’Assicu- razione, determinata in funzione dei dati del Proprietario/Locatario dell’Autoveicolo e di ogni altro elemento di persona- lizzazione tariffaria.
Preventivo il documento rilasciato dall’Impresa, tramite l’Intermediario, ai sensi dell’articolo 131 del CAP.
Proprietario
l’intestatario al P.R.A. dell’Autoveicolo indicato sulla carta di circolazione, ovvero chi ha titolarità del diritto di pro- prietà dell’Autoveicolo (compreso il coniuge in comunione dei beni). Al Proprietario è equiparato il Locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.
Autoveicoli fino a 569,5 cc.
Quadriciclo Trasporto Persone il Quadriciclo che ecceda la massa a vuoto fino a 400 Kg o superi i 15 (quindici) Kilowatt di potenza è assimilabile agli
Quattroruote rivista mensile utilizzata per la determinazione del valore degli Autoveicoli nuovi o usati in base al codice Infocar.
Rapina sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Recesso
(o Diritto di Ripensamento)
diritto unilaterale di una Parte di sciogliersi dall'Assicurazione.
Relitto
Autoveicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro.
Risarcimento/Indennizzo la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
Risarcimento Diretto
procedura che prevede che i danneggiati rivolgano la richiesta di Risarcimento all’Impresa di Assicurazione che ha sti- pulato il contratto relativo all’Autoveicolo utilizzato invece che all’assicuratore del veicolo responsabile (vedi articoli 149 del CAP e articoli 3 e 4 del D.P.R. 18/07/2006 n. 254).
Rischio la probabilità che si verifichi un Sinistro
Rivalsa
diritto dell’Impresa di recuperare, nei confronti del Contraente e degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a Xxxxx in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dall’Assicurazione o di clausole che prevedano l’even- tuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno.
Scheda di Polizza
documento contrattuale che riporta, tra l’altro, la durata dell’Assicurazione, i dati anagrafici del Contraente/Proprietario e quelli necessari alla gestione dell’Assicurazione stessa, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi dell’Autoveicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti.
Scoperto
importo contrattualmente pattuito, espresso in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro e de- tratto dal danno liquidabile secondo i termini dell’Assicurazione.
Scoppio il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione.
Sinistro verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Somma Assicurata l’importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell’Indennizzo contrattualmente stabilito.
Stanza di Compensazione
ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla CARD.
Struttura Organizzativa
è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato e all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dall’Assicurazione.
Supporto Durevole
qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
Surrogazione
il diritto che l’Impresa ha di sostituirsi all’Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.
Terzi coloro che vengono definiti come tali dall’art.129 del CAP.
Valore a Nuovo
il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione dell’Autoveicolo, aumentato del prezzo degli Optional se assicurati.
Valore Commerciale
quotazione rilevata tramite codice Infocar e riportata dalla rivista specializzata Quattroruote; in caso di cessazione della sua pubblicazione sulla rivista Quattroruote si fa riferimento alla quotazione riportata da Eurotax; in assenza si fa riferimento alla quotazione media del mercato.
Veicolo
(definizione valida solo
per la copertura Assistenza)
ai sensi degli articoli 47 e successivi del codice della strada, per Xxxxxxx si intende l’Autovettura ad uso proprio o di un familiare, di proprietà di uno dei soggetti assicurati, immatricolata in Italia, con non più di 20 (venti) anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione.
Sono esclusi i veicoli adibiti a trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o pilotaggio, competizioni sportive, servizi di polizia (pubblica o privata), ambulanza o soccorso (pubblico o privato), trasporto postale e/o spedizioni.
Vendita a Distanza
vendita in cui l’Intermediario impiega una o più tecniche di comunicazione a distanza per la conclusione dell’Assicura- zione. Per tecnica di comunicazione a distanza si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Intermediario e del Contraente, viene impiegato per la conclusione dell’Assicurazione.
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1892.
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annul- lamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893.
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il pre- mio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894.
ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI XXXXX.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897.
DIMINUZIONE DEL RISCHIO.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicu- ratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in
cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'as- sicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiara- zione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901.
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907.
ASSICURAZIONE PARZIALE.
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore rispon- de dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910.
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indenni- tà dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1914.
OBBLIGO DI SALVATAGGIO.
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte in- consideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in propor- zione del valore assicurato.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in propor- zione del valore assicurato.
Art. 1915.
INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO.
L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916.
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicu- rato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2952.
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'as- sicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneg- giato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'in- dennità.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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01. FINALITÀ: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. tratta le informazioni personali degli interessati esclusivamente nella misura compa- tibile con le previste finalità assicurative3, nello specifico:
• predisposizione e stipulazione delle polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri e liquidazione per altre cause;
• prestazioni a scadenza, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
• costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore e adempimenti di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
• analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, attività statistiche;
• solo nel caso in cui Lei scelga di dotare il veicolo assicurato di Black Box, verranno trattati i dati4 relativi alle percorrenze ed agli stili di guida adottati dal conducente del veicolo stesso.
Inoltre Cargeas Assicurazioni S.p.A. utilizza i suoi dati personali per soddisfare vari obblighi legali e normativi, tra cui:
• prevenzione delle frodi assicurative;
• prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
• combattere le frodi fiscali e garantire l’adempimento degli obblighi di comunicazione alle autorità fiscali e loro attività di verifica;
• monitorare e segnalare i rischi che la Società potrebbe sostenere;
• rispondere a una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
1 Come previsto dall’art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e dagli artt. 13, 14 GDPR.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, canali distributivi ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
3 raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002).
4 I dati rilevati dalla Black Box comunicati dal Services Provider o ai quali la nostra Società ha accesso sono: a. Le percorrenze complessive avvenute su strade urbane, extraurbane ed autostrade, in ora diurna e notturna, per giorno della settimana; b. La rilevazione delle decelerazioni del veicolo (definite come “crash” o “mini crash”), uguali o superiori alla soglia di 1g (corrispondenti a 9,8 m/s); c. Lo stile di guida del conducente, elaborato sulla base della rilevazione e registrazione dei parametri d’uso del veicolo (ad esempio: accelerazioni/decelerazioni, velocità, posizione, data e ora). In caso di sinistro a termini di polizza o di “crash” rilevato dalla Black Box, la nostra Società potrà conoscere tutti i dati registrati dal Service Provider al momento dell’evento con estensione massima dalle 24 ore precedenti l’evento fino alle 24 ore successive all’orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/richiesta danni dell’evento stesso. Limitatamente al caso di furto o rapina del veicolo, la nostra Società potrà conoscere la localizzazione del veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti l’ultima trasmissione dei dati relativi al veicolo stesso.
Infine, Cargeas Assicurazioni S.p.A. utilizza i suoi dati personali per finalità connesse alla stipula ed all’esecuzione dei contratti, tra i quali:
• definire il profilo di rischio assicurativo e le commissioni corrispondenti;
• valutare se la Società ha prodotti in grado di soddisfare richieste provenienti da clienti e a quali condizioni;
• gestire i sinistri assicurativi ed eseguire garanzie contrattuali;
• fornire informazioni relative ai contratti di assicurazione;
• assisterla e rispondere alle sue richieste.
Qualora fosse necessario eseguire ulteriori trattamenti per scopi diversi da quelli sopra indicati, Cargeas Assicurazioni S.p.A. provvederà ad informarla e, ove necessario, le richiederà il suo consenso.
Il trattamento dei dati personali, che può riguardare anche dati particolari5 e giudiziari6 è effettuato per le seguenti finalità:
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02. MODALITÀ: I dati sono trattati7 dalla nostra Società – titolare del trattamento – sia in maniera manuale (trattamento di atti e documenti cartacei) che con modalità e procedure informatiche, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati, ivi compresi sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS
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Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa8.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, la Società si impegna a:
• assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati, e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o integrazioni ri- chieste dal soggetto interessato;
• adottare misure di sicurezza idonee a garantire una adeguata protezione dei dati, in considerazione dei potenziali impatti che il trattamento comporta sui diritti e le libertà fondamentali dell’interessato;
• notificare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali violazioni dei dati personali;
5 "dati particolari", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od orga- nizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale [art. 4 comma 1 lettera d) del d.lgs. 196/2003 e C51 e art.9 GDPR].
6 "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale [art. 4 comma 1 lettera e) del d.lgs. 196/2003; C75 e art.10 GDPR].
7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e dall’art.4 n.2 del GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, consultazione, uso, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
• garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.
04. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obbligo di legge9, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa10”.
I dati personali non sono oggetto di diffusione da parte di CARGEAS Assicurazioni S.p.A..
9 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
10 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicura- zione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicatinell’invito); autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (in- dicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via S. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, 72 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurative e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi; organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
• assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
• assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
• assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
• assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
• assicurazioni r c. generale: Pool per l’Assicurazione X.X. Xxxxxxxxxxxx (Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 00 - Xxxxxx), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
• assicurazioni r.c. auto e natanti: Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all’art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le “carte verdi” emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all’estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa; assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via X. X. Xxxxxxxx, 0-00 - Xxxxxx), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Xxxx (Xxxxx x’Xxxxxx, 00 - Xxxx), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Xxxxxxx (Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle sud- dette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC – Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
• assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l’acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l’assun- zione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell’industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
Il trattamento si considera consentito sino a cessazione degli stessi organismi consortili.
– CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
– nonché altri soggetti, quali: Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture – Mo- torizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all’art. 226 cod. strad. gestisce l’Archivio nazionale dei veicoli e l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
– CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Xxxxxxx, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216;
– COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Xxxxxxx, 00 - Xxxx), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 Roma), ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma ), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carducci, 99 Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato); Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); ecc.;
– altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
N.B.: L’elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
05. POLITICA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DATI: la società conserva nei propri sistemi le informazioni personali in una forma che consenta l’identificazione degli interessati secondo i seguenti criteri:
• per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate, qualora non diversamente previsto da obblighi normativi o contrattuali;
• per ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali;
• qualora applicabile e legittimo, fino ad eventuale richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
06. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato può far valere i propri diritti, riconosciuti dalla normativa cogente ed in particolare dagli artt. 7, 8 e 9 del D. lgs 196/2003 e dagli artt. 15-22 del GDPR, quali:
• Diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.
• Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
• Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali senza ingiusti- ficato ritardo nel caso in cui:
– i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
– il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
– i dati personali sono stati trattati illecitamente;
– i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
• Diritto di opposizione al trattamento11: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del titolare.
• Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l’interessato si è opposto al trattamento.
• Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo auto- matico i dati personali e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.
• Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'inte- ressato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
07. OBBLIGATORIETÀ: lLe ricordiamo che l’accettazione della presente informativa e il conseguente conferimento dei dati personali e particolari per i punti 01 e 02 sono del tutto facoltativi. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati pregiudica l’utilizzo dei servizi descritti.
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 comma 3 del GDPR, ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi mo- mento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Nello specifico, il consenso da Lei prestato potrà essere revocato con la medesima facilità con la quale è stato accordato.
08. CONTATTI: pPer qualsiasi richiesta relativa ai suoi dati personali può contattare il Data Protection Officer (DPO) o il titolare del trattamento inviando una e-mail al seguente indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxx.xx o per lettera al seguente indirizzo:
Cargeas Assicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx XXXXXX
11 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice Privacy e dagli artt. 15-22 del GDPR. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei I riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA
DEFINIZIONI
“Accelerometro”: dispositivo elettronico collegato alla Black Box che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato;
“Centro Servizi Octo Telematics”: (per brevità solo Centro Servizi): l’insieme delle infrastrutture tecnologiche utilizzate dalla Società e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dalla Black Box installata sul veicolo; “Cliente”: chi si avvale dei servizi;
“Comodato”: contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile;
“Compagnia”: CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
“Contatore satellitare”: (di seguito anche detto Black Box) dispositivo elettronico, omologato secondo le Direttive Europee CE95/54 AUTOMOTIVE tipo ISO 7637 e prodotto con sistemi di qualità ISO 9001 e TS 16494;
“Contraente”: chi sottoscrive il contratto di abbonamento ai servizi;
“Contratto accessorio”: è il Contratto regolato dalle presenti Condizioni Generali e causalmente collegato al contratto assicurativo;
“Contratto assicurativo” o “Polizza”: è il contratto regolato dalle Condizioni di Assicurazione della Compagnia;
“Contratto di servizio”: (per brevità solo “Contratto”) è il documento sottoscritto dalle parti che prova l’adesione ai servizi prestati ed è regolato dalle presenti condizioni generali;
“Crash”: Incidente con impatto medio grave i cui valori delle accelerazioni/decelerazioni permangano, per un sufficiente intervallo di tempo uguali o superiori alla soglia di 2 g (1 g corrisponde a 9,8 m/s2) per le autovetture/autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo e 1,3g per i veicoli di cui alle lettere d, e, f, g, h, i, m, n dell’art. 54, I° comma del nuovo Codice della Strada purché a quadro veicolo acceso.
“Furto”: è il reato previsto dall’art. 624 Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri;
“Incidente”: evento connesso con la circolazione stradale del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti;
“Installatore convenzionato”: installatore scelto dal Cliente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario;
“Pulsante di emergenza”: pulsante la cui pressione consente al Cliente di mettersi in contatto diretto con la Società di Assistenza;
“Rapina”: è il reato previsto dall’art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
“Sala Operativa di primo livello”: la struttura dedicata al contatto con il Cliente per verificare la necessità di Assistenza stradale in caso di evento crash;
“Sala Operativa di Sicurezza”: la struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di ricerca del veicolo e il coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigilanza, competenti a norma dell’art. 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, scelti dalla Società;
“SIM Card GSM o GSM-GPRS”: scheda di abbonamento telefonico, inserita all’interno della Black Box, intestata alla Società ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi;
“ Sinistro ”: evento causa del danno (incidente stradale, Furto/Xxxxxx);
“ Sistema GNSS”: Sistema che consente la geolocalizzazione del veicolo tramite una o più costellazioni di satelliti in orbita intorno alla Terra;
“Società”: la O CT O T e l e m a t ic s I ta lia S . r . l. Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Telematics S.p.A., con sede legale in Roma in Via X. Xxxxxx 00;
“Società di assistenza”: la società incaricata dalla Compagnia di gestire il servizio di Assistenza stradale e più in generale i servizi di assistenza previsti dalla polizza di assicurazione;
“Veicolo”: il mezzo di trasporto i cui dati di riferimento sono riportati sul contratto e per il quale vengono erogati i servizi pattuiti.
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto, regolato dalle presenti condizioni generali, ha per oggetto la concessione in comodato della Black Box, l’installazione della stessa e l’erogazione dei servizi info-telematici dettagliatamente descritti negli articoli successivi, purché espressamente richiamati sul frontespizio del contratto.
ART. 2 – NATURA DEL CONTRATTO, DURATA E CANONE
Il presente contratto ha natura accessoria, al contratto di assicurazione RCA emesso dalla Compagnia per il medesimo veicolo indicato nel Contratto di servizio. Il presente contratto ha, quindi, decorrenza, effetto, durata e scadenza pari a quelle del contratto assicurativo. Pertanto, in caso di mancata emissione del contratto assicurativo, il presente contratto si considererà nullo e privo di ogni efficacia.
Il canone rappresenta il corrispettivo dei servizi pattuiti ed è corrisposto dalla Compagnia alla Società.
In nessun caso i servizi erogati dalla Società costituiscono copertura assicurativa né obbligazioni di risultato.
ART. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITA’ DI EROGAZIONE
Condizioni per l’erogazione dei servizi indicati nel presente contratto sono, l’installazione e attivazione della Black Box a bordo del veicolo e il rispetto di quanto riportato al successivo art. 7.
Entro due ore dall’attivazione dei servizi, il Cliente riceverà dalla Società apposito SMS di conferma; se ciò non si verificasse il Cliente può contattare il Servizio Clienti della Società al numero verde 800-746688, nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Il Contraente firmando il contratto :
– acconsente all’installazione della Black Box e rende possibile l’erogazione dei servizi elencati ai punti successivi;
– autorizza la Società a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza presso gli Istituti di Vigilanza competenti e convenzionati con la Società per la gestione operativa in caso di furto totale e rapina;
– autorizza la Società ad inoltrare, per il tramite del proprio Centro Servizi, la segnalazione di allarme per incidente alla Società di Assistenza incaricata dalla Compagnia di gestire il servizio di Assistenza stradale;
– autorizza la trasmissione dei dati alla Compagnia nei termini indicati dall’Informativa privacy.
3.1 Servizio di raccolta ed elaborazione dati
La Black Box, installata e attivata sul veicolo, è idonea ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati in base ai seguenti parametri:
– i giorni di attività della Black Box;
– i Km complessivi percorsi, e le relative suddivisioni per giorno della settimana, per fascia oraria e per tipo di strada (urbana/extraurbana/autostrada);
– gli eventi che connotano lo stile di guida: le accelerazioni, le frenate, le accelerazioni in curva;
- l’accadimento di eventuali crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).
Il servizio decorre contestualmente all’attivazione della Black Box e l’aggiornamento del profilo cliente viene effettuato una volta al mese.
Salvo il caso di sinistro ai termini di polizza o di crash rilevato dalla Black Box, la Compagnia non potrà in alcun modo conoscere il percorso seguito dal veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o l’accelerazione/decelerazione rilevata.
La trasmissione dei dati al Centro Servizi avviene, a veicolo acceso, in media ogni 100 km di percorrenza oppure ogni 15 gg. se la stessa risulta inferiore; i dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile, in modalità protetta, dal sito Internet della Società sia dal Contraente che dalla Compagnia.
La rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo continuerà anche in caso di risoluzione, sospensione o annullamento del contratto assicurativo o del Contratto, sino allo smontaggio della Black Box.
3.2 Servizio di Crash Management
La Black Box, installata ed attivata sul veicolo è idonea a rilevare l’accadimento di eventuali crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).
Il Servizio consiste nell’analisi e gestione dei dati relativi ai crash per finalità assicurative.
3.3 Servizio di Allarme verso la Società di Assistenza in caso di incidente stradale
Il Servizio è erogato dalle ore 24 del giorno di attivazione della Black Box.
In caso di rilevazione di un incidente con il quadro del veicolo acceso che dia luogo ad un evento Crash con intensità uguale o superiore a 2,5 g per le autovetture/autoveicoli adibiti a trasporto promiscuo, e 4g per i veicoli di cui alle lettere d, e, f, g, h, i, m, n dell’art. 54, I° comma del nuovo Codice della Strada, il Centro Servizi della Società inoltra una segnalazione di allarme alla Sala Operativa di primo livello che provvederà a contattare il Cliente attraverso il viva voce presente nella Black Box che si attiverà automaticamente in caso di mancata risposta.
In alternativa la Sala Operativa di primo livello della Società contatterà il Cliente ai numeri di telefonia mobile indicati nel Contratto per identificarlo e verificare la necessità di assistenza.
Qualora il Cliente confermi il sinistro e/o una situazione di necessità, la Sala Operativa di primo livello provvederà ad inoltrare la segnalazione, completa di posizione del Veicolo ove rilevata, alla Società di Assistenza incaricata dalla Compagnia di erogare il servizio.
Le modalità di erogazione del servizio di assistenza sono dettagliate all’interno della Polizza collegata al presente contratto, che il Contraente ha stipulato con la Compagnia e per la quale ha corrisposto il relativo premio.
In caso di mancato contatto con il Cliente, ovvero qualora non venga confermata dal Cliente la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di una prestazione di intervento, la Sala Operativa di primo livello inoltrerà comunque la segnalazione alla Società di Assistenza.
L’erogazione del servizio di allarme verso la Centrale di Assistenza è sospesa in caso di inserimento in manutenzione della Black Box e nel caso di sospensione della Polizza.
3.4 Pulsante emergenza e servizi viva voce
Il servizio, in caso di incidente stradale permette, attraverso il pulsante emergenza inserito all’interno dell’abitacolo, l’avvio di una chiamata e la comunicazione direttamente dalla vettura con la Società di Assistenza e, in caso di bisogno o pericolo, di richiedere un immediato soccorso secondo quanto previsto dal Contratto assicurativo. Il dispositivo viva voce funziona anche a quadro Xxxxxxx spento purché la batteria del Veicolo o quella del dispositivo siano cariche. Il servizio di assistenza è operativo 24 ore su 24, per ogni giorno dell’anno.
Rimane ferma comunque per il Cliente la possibilità di prendere contatto con la Società di Assistenza anche tramite il telefono.
Il Cliente prende atto che l’utilizzo ingiustificato di tale servizio può comportare, qualora ne ricorrano le condizioni, la responsabilità per procurato allarme (art. 658 c.p.), nonché l’addebito da parte della Società di tutte le spese eventualmente sostenute.
3.5 Alert distacco batteria
Il servizio consente di informare il Cliente, tramite l’invio di un SMS sul proprio telefono cellulare, della disconnessione della Black Box dalla batteria dell'auto e del livello della tensione batteria auto basso.
L’invio dell’allarme è effettuato verso il contatto telefonico fornito dal Cliente, segnalando i numeri della Sala Operativa da contattare in caso di furto.
3.6 Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina
Il Servizio decorre contestualmente all’attivazione della Black Box ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell’anno.
Per l’attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo il Cliente deve contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata dalla Società (dall’Italia: Numero Verde 800-662424; dall’estero: Numero x00- 00000000000).
Il Cliente deve inviare appena possibile alla sala operativa copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell’Ordine.
Al Cliente verranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità competenti. Qualora le stesse ritrovano il veicolo sarà cura della sala operativa di sicurezza darne comunicazione al Cliente.
Il Cliente deve comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l’eventuale falso allarme furto, per annullare la richiesta di intervento.
La mancata comunicazione può comportare la responsabilità del Cliente e la Società potrà addebitargli le spese eventualmente sostenute.
L’erogazione del servizio è sospesa in caso di inserimento in manutenzione del Contatore satellitare e nel caso di risoluzione, sospensione o annullamento del contratto assicurativo.
3.7 Driving Behaviour
La Black Box consente di rilevare ulteriori parametri di guida (ad es.: velocità, accelerazioni e frenate brusche, cambi di direzione improvvisi) utili alla Compagnia per fini tariffari e per la valutazione dello stile di guida del Contraente.
Il servizio decorre contestualmente all’attivazione della Black Box.
3.8 Applicazione e servizi per smartphone
Il Cliente che sottoscrive una polizza entro i termini e alle condizioni previste dalla Compagnia, avrà a disposizione l’accesso ai servizi smartphone attraverso l’applicazione disponibile sulla piattaforma iOS ed Android.
L’applicazione consente di visualizzare la propria performance di guida e lo sconto a rinnovo sulla componente RCA, in valore ed in percentuale, cui potrà avere accesso il Contraente.
Il servizio decorre dalle ore 24:00 del giorno successivo all’attivazione della Black Box ed i modi e tempi di visualizzazione delle informazioni sono dipendenti dalle condizioni di traffico telefonico e disponibilità della rete GSM/GPRS del gestore telefonico.
ART. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE
I servizi oggetto del presente contratto sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Il servizio di ricerca del veicolo è inoltre operativo negli Stati membri dell’Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.
ART. 5 – INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE, REINSTALLAZIONE DELLA BLACK BOX
Il Cliente per ogni operazione di installazione, disinstallazione e/o reinstallazione della Black Box è tenuto a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato.
Le spese relative alla prima installazione della Black Box sono a carico della Società.
Nel caso di furto del veicolo senza ritrovamento, l’installazione di una nuova Black Box su un altro veicolo è considerata come una prima installazione.
Le spese relative alla disinstallazione, per qualsiasi causa intervenuta, o alla disinstallazione per sostituzione del veicolo e conseguente reinstallazione su di un altro veicolo sono a carico della Compagnia.
Le spese relative alla sostituzione/verifica della Black Box in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società, sono sempre a carico della Società, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Cliente;
Qualora il Cliente non provveda, nei casi sopra indicati, alla disinstallazione della Black Box al pagamento dell’importo di € 100,00 per la mancata restituzione, la reinstallazione su altro veicolo non viene considerata prima installazione e le relative spese, che ammontano a 50,00 Euro (Iva esclusa) sono a carico del Contraente.
Le operazioni devono essere effettuate presso la sede dell’installatore; nel caso in cui il Cliente chieda all’installatore di recarsi in un altro luogo, le eventuali spese aggiuntive saranno da concordarsi di volta in volta con quest’ultimo.
In caso di disinstallazione, la Black Box viene custodita presso l’Installatore Convenzionato nelle modalità di seguito riportate:
– sostituzione del veicolo: la Black Box viene conservato fino al momento della reinstallazione;
– annullamento del contratto assicurativo: la Black Box, viene conservata fino al ritiro da parte della Società;
– Cessione del contratto assicurativo qualora il cessionario non intenda subentrare nel presente contratto: la Black Box viene conservata fino al ritiro da parte della Società.
ART. 6 - RESTITUZIONE DELLA BLACK BOX
Fatta eccezione per il solo caso di furto del veicolo senza successivo ritrovamento dello stesso, il Contraente è sempre tenuto alla restituzione della Black Box.
Nel caso di sostituzione, annullamento del contratto assicurativo per vendita/demolizione/distruzione/esportazione all’estero del veicolo oppure nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo alle scadenze convenute per qualsiasi causa intervenuta, il Contraente entro 30 giorni dall’evento dovrà restituire la Black Box in buono stato di funzionamento.
Qualora ciò non avvenga il Contraente dovrà rimborsare alla Società, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 100,00 quale stima del valore della Black Box ai sensi e per gli effetti dell’art. 1806 c.c.;
Il Contraente prende atto che la mancata restituzione della Black Box può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità per appropriazione indebita (646 c.p.).
Non è dovuta dal Contraente alcuna somma – che resta a carico della Società - nei casi in cui sia impossibile la disinstallazione e conseguente restituzione a causa di incidente o incendio o danneggiamento per qualsiasi causa intervenuta, nei casi di restituzione della Black Box non funzionante in seguito ai predetti eventi nonché in caso di furto della Black Box o furto del veicolo con ritrovamento dello stesso ma con asportazione della Black Box.
In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra l’Compagnia e la Società, resta salva la continuità della prestazione dei servizi alle stesse condizioni, qualora il contratto di servizio sia stato sottoscritto prima della cessazione del rapporto stesso e sino alla scadenza dello stesso.
ART. 7 – CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA BLACK BOX ED OPERATIVITA’ DEI SERVIZI
Premessa
La Black Box, fermo quanto riportato ai successivi punti 7.1 e 7.2, una volta installata ed attivata:
a) registra e trasmette i dati comportamentali relativi all’uso del veicolo in base ai parametri tempo/luogo;
b) registra e trasmette i dati di eventuali crash;
c) permette al Centro Servizi della Società di inoltrare una segnalazione di allarme alla Società di Assistenza, incaricata dalla Compagnia di gestire il servizio di Assistenza stradale;
d) consente le operazioni di ricerca del veicolo, a seguito del Furto Totale o Rapina segnalato dal Cliente.
7.1 Condizioni per il corretto funzionamento della Black Box
Le condizioni principali per il corretto funzionamento della Black Box sono:
• corretta installazione della Black Box presso un installatore convenzionato, il quale risponderà direttamente nei confronti degli aventi diritto della installazione a regola d’arte della Black Box nonché di tutte le eventuali operazioni di manutenzione effettuate e dei danni derivanti da tali operazioni (il Cliente o la persona da esso
incaricata, prima di procedere al ritiro, deve verificare le condizioni del veicolo ed apporre la propria firma sul Certificato di Installazione);
• corretto funzionamento delle costellazioni satellitari che consentono la localizzazione del veicolo sul territorio;
• corretta operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
• l’aggiornamento del data base cartografico dell’intero territorio nazionale. Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile comunque che non tutto il territorio nazionale sia adeguatamente mappato così da non poter garantire un corretto posizionamento del veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla stessa Società;
• la presenza di segnale GPS, GSM e GSM-GPRS, nel caso il veicolo si trovi all’interno di garage, tunnel, ecc. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua ricerca e per la rilevazione dei dati;
• l’adempimento, da parte del Cliente, di quanto indicato nel successivo articolo “Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi”.
7.2 Condizioni per la corretta operatività dei servizi
L’operatività dei servizi è subordinata ad una corretta installazione/attivazione della Black Box ed al rispetto delle seguenti condizioni:
▪ il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sul Contratto e sul certificato di installazione siano esatti;
▪ il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia ed alla Società l’eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici propri e/o di quelli della persona da contattare, atti a consentirne la reperibilità ed identifica- zione ai fini dell’erogazione dei servizi;
▪ in caso di guasto o di mancato funzionamento della Black Box, il Servizio Clienti informerà in tempi brevi, mediante sms o con altri mezzi telematici, il Contraente che dovrà recarsi dall’installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente è tenuto a fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore od altro installatore convenzionato.
▪ il Cliente ha l’obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente sulla Black Box e le sue componenti/periferiche. Ogni intervento sullo stesso deve essere condotto da personale convenzionato dalla Società, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto precisato e si riserva il diritto di risoluzione immediata del contratto tramite comunicazione scritta al Contraente ed alla Compagnia;
▪ il Cliente è tenuto a recarsi presso un installatore convenzionato al fine di verificare il corretto funzionamento della Black Box dopo un incidente, dopo un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti alla Black Box o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, qualora sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato le parti installative;
▪ in caso di interventi sul veicolo che richiedano la rimozione della batteria o lo smontaggio della Black Box, per evitare la registrazione di dati non pertinenti, si richiede al Cliente di contattare il numero verde 800-662424 oppure 800-746688 per l’inserimento in manutenzione del contatore. Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativa la Black Box, il Cliente dovrà ricontattare uno dei suddetti numeri verdi.
ART. 8 – RESPONSABILITA’: ESONERO ED ESCLUSIONI
Fermo restando quanto indicato al precedente art.7, resta inteso che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a rispondere per interruzioni e limitazioni dei servizi derivanti dalle seguenti cause:
▪ disposizioni di Xxxxx o disposizioni amministrative sopravvenute;
▪ provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
▪ modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS;
▪ danni causati alla Black Box da terzi non autorizzati;
▪ incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento della Black Box;
▪ per mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza.
Inoltre la Società si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore quali a titolo esemplificativo:
▪ terremoti e calamità naturali in genere;
▪ sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
▪ guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.
ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di vendita del veicolo a terzi che comporti anche la cessione del contratto assicurativo, il Contraente dovrà informare il cessionario della presenza della Black Box sul veicolo.
Qualora il cessionario decida di mantenere la Black Box e subentrare nel Contratto, la Compagnia procederà alle necessarie modifiche contrattuali; diversamente, il cedente è obbligato a farla disinstallare ed a lasciarla in deposito presso l’installatore convenzionato che ha effettuato l’operazione.
Qualora la disinstallazione non avvenga, il Contraente dovrà corrispondere la somma di cui all’art.6.
ART. 10 – RECESSO
Il Contraente può recedere dal presente contratto, inviando una lettera raccomandata A.R. alla sede legale della Società entro dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso.
ART. 11 - FORO
Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro esclusivamente competente è quello di Roma, salva l’applicazione della competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente ove il medesimo rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa vigente.
ART. 12– RECLAMI
Per eventuali Reclami inerenti il presente Contratto di Servizio, il Contraente può scrivere a :
OCTO Telematics Xxxxxx X.x.x. - Xxx X. Xxxxxx 00 - 00000 Xxxx – Fax 000-000000 - e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure telefonare al Servizio Clienti al numero verde 800-746688.
Per Reclami di altra natura: si prega verificare quanto previsto dalle condizioni generali di polizza.
Octo Telematics Italia S.r.l.
Il Legale Rappresentante
(Xxxxx Xxxxxxxx)
OCTO Telematics Italia S.r.l.
Cap. Sociale €. 3.500.000,00 i.v. - N° Reg. Imp. Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02271550358 - N. R.E.A. RM - 1186572
Società a Socio unico soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Telematics S.p.A.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003, RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Contraente che si avvale dei Servizi previsti dal presente contratto di servizio stipulato con OCTO Telematics Italia prende atto che i suoi dati personali sono trattati, in via autonoma tra di loro, dai seguenti titolari:
– OCTO Telematics Italia S.r.l. con sede legale in xxx X. Xxxxxx 00 - 00000 Xxxx;
– CARGEAS Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx;
Nel seguito è riportata l’informativa predisposta da OCTO Telematics Italia S.r.l. in conformità all’art. 13 del D. lgs. 196/2003.
Natura dei dati trattati e finalità del trattamento
OCTO Telematics Italia tratterà dati personali, non sensibili, forniti dal Contraente o da terzi (es.: dati anagrafici propri e della persona da contattare, dati veicolo, dati di polizza) o altrimenti rilevati dal Contatore satellitare (dati relativi ai movimenti e alla localizzazione del mezzo, es. ubicazione, percorrenze, ecc.).
Tali dati saranno trattati per finalità connesse al corretto adempimento degli obblighi contrattuali (erogazione servizi, assistenza tecnica e logistica) e degli obblighi previsti dalla legge, nonché per finalità di valutazione del rischio assicurativo legato alle percorrenze ed agli stili di guida del conducente del veicolo assicurato.
Inoltre i dati potranno essere resi anonimi per ogni altro uso.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Tutti i dati su indicati sono necessari per il regolare adempimento del contratto e il relativo conferimento ha quindi natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che il mancato conferimento, l’impossibilità di acquisire o anche la successiva richiesta di cancellazione - ove legalmente ammessa - dei dati necessari all’esecuzione del contratto, comporteranno l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto.
Comunicazione, diffusione e conoscenza dei dati
I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Il titolare nell’erogazione del servizio si potrà avvalere di aziende esterne alle quali demandare la gestione dei dati del traffico oggetto del contratto; tali soggetti operano in qualità di responsabili ai sensi dell’art. 29 del codice.
I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
– a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, ovvero in base a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti;
– a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto contrattuale in essere, e/o per la fornitura di servizi customizzati e a valore aggiunto o per fini statistici (si citano a titolo indicativo ma non esaustivo: banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, gli installatori, Istituti di vigilanza).
– ad altre società di servizi alle quali demandare, in outsourcing, la gestione tecnologica dei dati del traffico oggetto del contratto, se del caso previa nomina dei medesimi a responsabili ai sensi dell’art. 29 del codice;
– a soggetti consulenti dei titolari o dei responsabili, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la propria organizzazione;
– con riferimento ai dati registrati dal dispositivo relativi al monitoraggio del veicolo, alla Compagnia, o società da essa incaricata alla quale è stata demandata in outsourcing la gestione dei dati ed in particolare per finalità di gestione delle pratiche di sinistro e di valutazione tariffaria in relazione alle percorrenze ed agli stili di guida adottati dal conducente del veicolo.
I dati comunicati o ai quali essa ha accesso sono esclusivamente:
▪ le percorrenze complessive avvenute su strade urbane, extraurbane e autostrade, in ora diurna e notturna, per giorno della settimana;
▪ la rilevazione delle decelerazioni del veicolo (“crash”) - uguali o superiori alla soglia di 2 g (corrispondenti a 9,8 m/s2) con segnalazione in tempo reale alla centrale operativa della Società di Assistenza degli impatti medio-gravi uguali o superiori a 2,5 g;
▪ Lo stile di guida del Contraente elaborato sulla base della rilevazione e registrazione dei parametri d’uso del veicolo (ad es.: accelerazioni/decelerazioni, velocità, posizione, data e ora).
In caso di sinistro a termini di polizza o di Crash rilevato dal Contatore satellitare, la Compagnia avrà diritto di conoscere tutti i dati registrati da OCTO Telematics Italia al momento dell’evento con estensione dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all’orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/richiesta danni dell’evento stesso. Limitatamente al caso di furto o
rapina, la Compagnia potrà conoscere la localizzazione del veicolo a decorrere dalle 48 precedenti l’ultima trasmissione dei dati relative alle percorrenze chilometriche antecedenti l’evento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha facoltà di accedere ai dati personali che lo riguardano e può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, il cui testo è riportato per esteso nel seguito, contattando il titolare o il responsabile del trattamento secondo le indicazioni e le modalità specificate negli artt. 8 e 9 del citato decreto:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, nonché dei responsabili e del rappresentante se designati ai sensi del’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato o di incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
Titolarità
Per l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di servizio ai servizi Octo Telematics Italia nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, il Contraente può rivolgersi al Titolare del trattamento OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede legale in via X. Xxxxxx 00, 00000 Xxxx, nella persona del legale rappresentante pro-tempore. I responsabili nominati sono conoscibili contattando la segreteria di Direzione all’indirizzo di Roma in precedenza indicato, Tel. 06/0000000 - Fax 06/00000000; o tramite la casella di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.