PROTOCOLLO D'INTESA
PROTOCOLLO D'INTESA
tra
Provincia di Reggio Xxxxxx INPS di RE
INAIL di RE
Direzione Provinciale Lavoro di RE SPSAL / ASL di RE
Feneal-UIL di RE Filca-CISL di RE Fillea-CGIL di RE
Collegio Costruttori Edili di RE Aniem-Confapi di RE
ANCPL-Legacoop di RE Unione Provinciale delle Cooperative
Assoedili-Fnae/Cna Confartigianato/Apa Gruppo Imprese Reggiane
Premesso
🞆 Che il lavoro nero e l'evasione contributiva rischiano di diventare elemento strutturale del mercato delle costruzioni, tanto da essere ormai fenomeni di discriminazione e di selezione nelle gare d'appalto;
🞆 che ciò altera le regole di mercato introducendo fattori degenerativi che stravolgono i normali rapporti economici e concorrenziali inficiando la realizzazione e la qualità dell'opera in appalto, producendo pesanti effetti in materia di condizioni di lavoro, di sicurezza e sull'occupazione con riflessi preoccupanti sul piano sociale, sconfinando a volte in fenomeni malavitosi;
🞆 che l'incertezza del quadro legislativo formato dal complesso di norme regolatrici le gare d'appalto ed i regolamenti sempre in itinere possono favorire fenomeni d'aggressione ad un mercato sano, trasparente e competitivo, non caratterizzato da imprese che fanno dell'evasione contributiva e del lavoro nero il loro tratto distintivo, in quanto il moltiplicarsi degli adempimenti burocratici e delle certificazioni formali non è riuscito ad essere un utile deterrente allo sviluppo di questi aspetti degenerativi;
🞆 che negli appalti pubblici la logica del xxxxxxx xxxxxxx, non sostenuta da una seria politica di settore che abbia al centro la selezione e la qualificazione dell'impresa di costruzioni, produce effetti destrutturanti nel tessuto economico e produttivo e non garantisce tempi e qualità nella realizzazione dell'opera pubblica;
🞆 che anche l'amministrazione pubblica ha la necessità di aggiornare strumenti, procedure e uffici al fine di svolgere un ruolo più incisivo in materia d'efficacia degli investimenti, di trasparenza nelle gare d'appalto e di rispondenza delle opere realizzate ad oggettivi criteri di qualità;
Inoltre
Ritenendo necessario promuovere azioni positive ed adottare intese dirette a:
🞆 semplificare il rilascio dell’attestazione della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa nelle fasi di svolgimento di lavori e servizi pubblici;
🞆 consentire condizioni efficaci e snelle di verifica della regolarità, della sicurezza e della qualità del lavoro e delle prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti;
🞆 attuare una collaborazione fattiva tra gli Enti e le imprese esecutrici, al fine di permettere lo svolgersi delle lavorazioni previste in contratto mettendo in atto tutte quelle procedure, opere ed accorgimenti che si rendono necessari per tutelare l’incolumità del lavoratore e prevenire gli infortuni;
🞆 determinare condizioni ambientali positive, a partire dalle prassi seguite dai pubblici uffici, per la diffusione della regolarità e della qualità del lavoro, attivando procedure e azioni utili alla prevenzione e al controllo sulle prestazioni negli appalti pubblici;
🞆 rafforzare i processi di concertazione e condivisione interistituzionale come strumento e prassi di governo e di coesione sociale del territorio provinciale;
🞆 definire il ruolo e i compiti delle figure chiamate a dirigere i lavori o a sovrintendere alla loro esecuzione per la realizzazione delle opere pubbliche
Tutto ciò premesso
si stabilisce di dare luogo al presente Protocollo di intesa con il quale le Parti intendono contribuire all'intensificazione delle iniziative per prevenire e contrastare il lavoro nero, l'evasione contributiva e la presenza d'imprese irregolari negli appalti d'opere o lavori pubblici, nello spirito della legge n. 55/90 e successive modificazioni.
A tale scopo sono state identificate procedure che, fermo restando quanto stabilito dalle normative di legge vigenti, hanno lo scopo di introdurre un reale controllo sull'attività delle imprese che eseguono i lavori e sui requisiti delle imprese subappaltatrici, coordinando e rendendo omogenee le procedure di appalto pubblico di lavori da parte di tutti i committenti pubblici del territorio provinciale.
Il presente Protocollo verrà recepito con apposito atto deliberativo della Provincia di Reggio Emilia, atto che disporrà in ordine all'integrazione dei bandi di gara, dei capitolati speciali e dei contratti d'appalto recependo le condizioni previste dalla presente intesa.
Ferme restando le rispettive autonomie, la Provincia opererà, altresì, affinché il contenuto del presente accordo venga assunto anche dagli altri Enti Pubblici soggetti alla normativa dei pubblici appalti nella provincia di Reggio Emilia, di massima attraverso una apposita conferenza provinciale da tenersi entro 90 giorni dalla stipula del presente Accordo, a cui invitare tutte le Stazioni Appaltanti Pubbliche aventi sede
nella provincia di Reggio Emilia, compresi i consorzi tra le stesse che siano finalizzati alla gestione degli adempimenti connessi agli appalti dei singoli componenti, le aziende economiche a proprietà, controllo, partecipazione o interesse pubblico.
Preso atto
della fondamentale importanza di favorire, da parte delle locali Stazioni Appaltanti Pubbliche, la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici edili, allo scopo di garantire la regolarità delle applicazioni contrattuali e della normativa sulla prevenzione degli infortuni, stante il rapporto di stretta connessione che intercorre tra lavoro abusivo e irregolare, la concorrenza sleale tra imprese e la tutela delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro nei cantieri edili,
considerato
• che l’esperienza del Protocollo in materia di sicurezza sui cantieri stipulati con la Provincia di Reggio Emilia (dicembre 1997) ha permesso di evidenziare opportunità e problemi nella applicazione dello stesso Protocollo;
• che la fase sperimentale di detto protocollo si è ormai esaurita ed occorre procedere ad una sua assunzione definitiva, estendendo il numero dei soggetti coinvolti;
• che si deve incentivare ogni azione che possa ridurre l’incidenza di infortuni, malattie professionali e decessi sul lavoro nel settore edile nella nostra Provincia;
le Parti firmatarie si adopereranno affinché :
1. venga costituita in seno alla Provincia (eventualmente delegandone la conduzione allo Sportello Unico di cui al punto successivo) una unica Banca Dati degli appalti pubblici di lavori edili, manutenzioni a carattere edile e fornitura di servizi inerenti, delle aggiudicazioni e delle relative imprese esecutrici degli stessi, di eventuali subappalti o forniture di noli, delle denunce di inizio lavori nei cantieri pubblici dell’intero territorio provinciale. Tale banca dati che deve essere consultabile dagli Enti e dagli operatori interessati, sostituisce e riassume gli attuali archivi parziali tenuti dalle casse edili e dalla Direzione Provinciale del lavoro, e favorisce l’incrocio con i dati dello sportello unico per il rilascio del DURC;
2. l’attestazione del DURC divenga elemento vincolante per la liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori e Stato Finale Lavori da parte delle Stazioni Appaltanti non appena sarà operativo lo Sportello Unico della provincia di Reggio Emilia;
3. si eviti il ricorso al subappalto di parte di lavori pubblici ad imprese prive di esperienza professionale e di adeguata struttura tecnico - organizzativa;
4. il presente Protocollo garantisca da parte delle Stazioni Appaltanti una serie di controlli preliminari alla realizzazione dei lavori e successivamente in corso d’opera, tali da assicurare il rispetto integrale delle sue finalità istitutive, a tutela sia della correttezza dei procedimenti amministrativi che della qualità del lavoro prestato dagli operatori;
5. in caso di irregolarità o inadempimenti nella conduzione dei rapporti di lavoro, dei subappalti o delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti, si possano tempestivamente mettere in atto le opportune iniziative per rimuovere tali problemi, ovvero che in difetto di tali iniziative si provveda a bloccare i pagamenti degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) oltre che del Saldo Finale Lavori (SFL), fatto salvo che gravi inadempimenti nell’applicazione del presente Protocollo o gravi inosservanze alle norme di sicurezza costituiscono motivazione di risoluzione del Contratto;
6. le Amministrazioni locali programmino per il personale di polizia municipale, con l'assistenza degli Enti Paritetici di settore, attività formative dedicate all'attività di controllo sui cantieri pubblici;
7. le Parti stipulanti si incontrino periodicamente e regolarmente per monitorare lo stato di applicazione di tale Protocollo, anche al fine di rimuovere eventuali impedimenti e per ottimizzare ed armonizzare le relative procedure delle Stazioni Appaltanti in ordine a Bandi di Gara, Capitolati Speciali e Contratti di Appalto, al fine di garantire la migliore applicazione del Protocollo stesso.
Le Parti, nel prendere atto della stipula in data 03 dicembre 2003 della Convenzione tra INPS e INAIL per la emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), considerata la sua utilità in termini di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese e dei committenti, unita alla efficacia nel prevenire e controllare le irregolarità, auspicano che si possa addivenire al più presto nella nostra provincia alla stipula degli accordi di adesione a detta Convenzione delle locali Casse Edili secondo quanto stabilito dall’Art. 10 della stessa.
Tale complesso di azioni garantirebbe lo stabilirsi di corrette e positive relazioni tra i vari soggetti aventi causa, allo scopo di favorire una maggior qualificazione del settore edile in provincia di Reggio Emilia.
Pertanto si è convenuto quanto segue in merito agli obblighi dell’Appaltante e degli appaltatori derivanti dal presente Accordo, con particolare riguardo all'inserimento nei Capitolati Speciali di Appalto di clausole coerenti in ordine all'osservanza dei contratti di lavoro, all'osservanza e procedura sulle norme di sicurezza dei lavoratori, alle verifiche e controlli in cantiere, al subappalto, alle sanzioni previste:
1) LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA
l’Amministrazione provinciale / Stazione Appaltante valuterà annualmente se avvalersi preferibilmente della facoltà prevista dall’ art. 23 comma 1 bis e 1 ter della legge 109/94 per tutte le opere di importo rientrante nei limiti ivi previsti.
Le imprese interessate ad essere invitate alle gare di cui al comma 1 bis art. 23 della legge 109/94, in concomitanza con la domanda prevista dal comma 1 ter della legge 109/94, devono presentare:
- certificati di regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile (od il DURC quando verrà istituito il relativo Sportello Unico) relativi al semestre precedente la data della domanda o il rinnovo della medesima e l’elenco nominativo dei lavoratori dipendenti;
- auto certificazione dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di legge in materia di formazione alla sicurezza (art. 21 - 22 D.Lgs. 626/94). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare le attestazioni formali all'atto dell'aggiudicazione. Qualora la Stazione Appaltante riscontrasse gravi difformità tra gli attestati prodotti al momento dell'aggiudicazione e l'auto certificazione preliminarmente inviata, potrà avvalersi della facoltà di non procedere alla sottoscrizione del contratto.
In assenza di tale documentazione la domanda non potrà essere ritenuta valida.
2) SOPRALLUOGHI PRELIMINARI
L'impresa invitata a gara dovrà effettuare obbligatoriamente, tramite il legale rappresentante o tecnico munito di delega del legale rappresentante con atto specifico sottoscritto in originale, la visita al luogo dove devono svolgersi i lavori e visionare gli elaborati tecnici alla presenza di un funzionario o incaricato della Provincia / Stazione Appaltante che rilascerà apposita attestazione. La dichiarazione di avvenuto sopralluogo comprensiva di tale attestazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fra i documenti richiesti a corredo dell'offerta. In ogni caso nessun soggetto può svolgere il medesimo sopralluogo per più di un'impresa.
Ciò al fine di garantire alla stazione appaltante che le imprese concorrenti siano effettivamente consapevoli della natura della prestazione che sarà richiesta all'aggiudicatario.
Per importi di lavori inferiori a €150.000,00 la Stazione Appaltante ha facoltà discrezionale, in relazione alla complessità e/o particolarità del lavoro stesso, di prevedere la dichiarazione di avvenuto sopralluogo tra i documenti richiesti a corredo dell’offerta.
3) MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI .
L’appaltatore per se e per suo tramite le eventuali ditte subappaltatrici, ivi compresi i lavoratori autonomi, dovranno ottemperare a tutti gli oneri necessari per la realizzazione delle misure organizzative qui appresso indicate che si intendono compensati nei prezzi offerti, così come definito in linea generale nel contratto d’appalto come condizione per la stipula del contratto di appalto.
1. L’appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dell’appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto. A tale riguardo costituisce parte integrante del presente Protocollo una allegata tabella
esemplificativa delle attività di carattere edile ricomprese nelle varie classi di certificazione.
In tal modo il presente Protocollo intende sancire l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di non assegnare lavori pubblici di carattere edile ad aziende, ancorché certificate SOA, che applichino CCNL di altri settori e per tanto non siano tenute alla iscrizione alle casse edili.
2. Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi incluse le casse edili di Reggio Xxxxxx o del territorio relativo alla sede della ditta in caso di opere la cui durata stimata è inferiore ai 90 gg o nel caso che l’impresa possa avvalersi degli accordi sperimentali regionali sulla trasferta.
3. Prima dell’inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l’appaltatore presenta l’elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere.
4) ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ogni impresa presente in cantiere ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso:
a- estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo;
b- registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
c- attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
d- copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.
2. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’impresa di appartenenza e composto da:
- nome e cognome
- fotografia
- impresa di appartenenza
- numero di matricola
3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere, Professionisti incaricati), l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non è regolarmente indicato nell’elenco delle maestranze che operano in cantiere, risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell’inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e non regolarmente
registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.
4. Per le opere di importo superiore ai 750.000 € l’Amministrazione Provinciale / Stazione Appaltante istituisce nei relativi cantieri una procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica. Xxxxxxxxx, apparecchiatura di lettura, tenuta delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante che raccoglierà settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni cantiere.
5. Contestualmente alla data di emissione di ogni SAL o SFL, da parte della Direzione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento.
In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL sarà decurtato della quota afferente l'impresa o le imprese in questione.
5) SUBAPPALTO
Il subappalto deve essere sempre preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. Copia del contratto di subappalto dovrà essere presente in cantiere.
L'impresa aggiudicataria, all'atto del deposito del contratto di subappalto, dovrà produrre, unitamente al documento unico di regolarità contributiva (quando attivo) della subappaltatrice, una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile contenente l'indicazione della media mensile pro-capite del numero di ore denunciate, dalla Ditta subappaltatrice, nei 3 mesi, verificabili, precedenti la data di stipula del contratto di subappalto.
Qualora le imprese subappaltatrici abbiano denunciato alle Casse Edili un numero di ore retribuite significativamente inferiori all'orario di lavoro ordinario previsto dai CCNL e loro integrativi, comprese le ore giustificate di cui all'art. 29 del DL 23.06.95 n. 224,
D.M. 16.12.96 e successive integrazioni, la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto previa verifica presso la cassa edile di iscrizione dell’esistenza di eventuali giustificazioni ed in assenza di queste ultime segnalando il caso alle autorità di vigilanza.
Le parti s'impegnano a rideterminare il tempo di riferimento per la dichiarazione di cui al secondo comma del presente articolo, al termine del primo periodo di sperimentazione della presente intesa.
6) ISCRIZIONI ALLE CASSE EDILI
Le imprese che si aggiudicano l'appalto, le imprese esecutrici in caso l’appalto sia stato aggiudicato ad un consorzio, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi sin dall’inizio dei lavori ed indipendentemente dalla durata degli stessi alla Cassa Edile
della provincia, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi e fornire alla cassa edile, a scopo informativo, i dati delle denuncie mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti, per tutti i casi in cui non sia previsto dal CCNL o da altri accordi collettivi l'iscrizione alla Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere.
7) PIANO DI SICUREZZA E RIUNIONI DI COORDINAMENTO
La Stazione Appaltante è impegnata a verificare la congruità dei piani di sicurezza operativi e sostitutivi, con le indicazioni della legislazione vigente.
Eventuali riunioni tra le imprese presenti in cantiere, per esaminare lavorazioni che reciprocamente possono mettere in pericolo i lavoratori o al variare di condizioni significative del cantiere, devono essere verbalizzate e trasmesse, entro 5 giorni, alla Stazione Appaltante attraverso il Coordinatore per l’Esecuzione consentendogli, così, di verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
Nel caso di più imprese presenti in cantiere è necessario che, periodicamente, vengano effettuate riunioni anche con i lavoratori per informarli di quanto previsto nel Piano di Sicurezza per la fase in attuazione e delle eventuali variazioni significative subentrate.
Nella stesura di detti piani dovrà essere posta particolare cura alle misure di coordinamento e di reciproca informazione tra le varie imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi eventualmente presenti. A tal fine la Stazione Appaltante organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, attraverso il Coordinatore per l’Esecuzione, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
8) DIREZIONE LAVORI
La Direzione Lavori, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, verrà incaricata di svolgere i dovuti controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all'atto dell'appalto e delle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera.
A tale fine la ditta esecutrice dei lavori è obbligata a mettere a disposizione del Direttore Lavori la seguente documentazione:
1. copia dei libri matricola;
2. fotocopia della comunicazione di assunzione;
3. copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
4. estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti.
Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, la Direzione Lavori effettuerà la segnalazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge ed alla stazione appaltante per il blocco dei pagamenti SAL e SFL.
9) INFORMAZIONI
Per ogni aggiudicazione di appalto, la Stazione Appaltante invierà una specifica comunicazione ai sensi della legge n. 55/90 alle Casse Edili od alla Banca Dati di cui in premessa quando sarà operativa, indicando:
. tipologia dell'opera o dei lavori;
. modalità di affidamento dell'appalto;
. importo complessivo ed incidenza presunta della mano d'opera;
. localizzazione dell'opera o dei lavori;
. data prevista inizio e fine lavori;
. lavori previsti in subappalto, nolo a caldo, fornitura con posa in opera;
. elenco nominativo delle imprese presunte subappaltatrici e affidatarie di noli a caldo e fornitura con posa in opera.
10) SANZIONI
In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all’impresa nella fase di esecuzione del contratto si procederà alla applicazione di penali nella misura :
da € 100,00 a € 1.000,00 per le violazioni al punto 1 dell’ Art.4
€ 50,00 per le violazioni al punto 2 dell’ Art.4, per ogni lavoratore sprovvisto
da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni al punto 4 dell'Art.4, in relazione o al
numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere
i compiti di verifica sono affidati al responsabile del procedimento che potrà esercitarli tramite propri delegati.
In caso di gravi inadempimenti la Stazione Appaltante invierà segnalazione agli organi competenti.
11) DECORRENZA E TERMINI DI APPLICAZIONE
La presente intesa si applica alle procedure di esecuzione di lavori pubblici affidati mediante gara di appalto, i cui progetti esecutivi sono stati approvati dopo 60 gg dalla data di stipula dell'accordo, fatte salve le norme dipendenti dal funzionamento dello Sportello Unico per il rilascio del DURC che si applicheranno quando esso sarà operativo.
E' previsto un primo periodo di sperimentazione di un anno. Reggio Xxxxxx, 14 Aprile 2004
APPLICAZIONE OBBLIGATORIA DEI CCNL EDILIZIA NEGLI APPALTI
Elenco indicativo e non esaustivo delle opere e categorie
Categorie ai sensi dell’allegato A al DPR 34 del 25/01/2000 | Sfera di applicazione dei CCNL edilizia |
OG1– Edifici civili ed industriali | Costruzione di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento e le rifiniture delle costruzioni stesse |
OG3– Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie metrolpolitane ……. | Costruzione, manutenzione, demolizione di strade, strade ferrate, tramvie, parcheggi, campi sportivi, infrastrutture, ponti, viadotti, metropolitane . Pavimentazioni stradali, Installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibbrocemento, acciaio Montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi giunti di dilatazione Sgombero neve ed altri materiali |
OG2– restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela …. | Manutenzione , restauro e restauro artistico di opere edili di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. |
OG6– acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione OS24– verde ed arredo urbano | Costruzione e demolizione di : - acquedotti, gasdotti, - fognature, pozzi, fosse biologiche, impianti di depurazione, cisterne e serbatoi interrati per il contenimento di liquidi di qualsiasi tipo Manutenzione ed irrigazione di giardini, installazione e manutenzione di verde ed arredo urbano |
OG7– opere marittime e lavori di dragaggio … | Costruzioni manutenzione e ristrutturazione di opere marittime, lacuali, e lagunari in genere |
OG8– opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e bonifica | realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e terreni allagabili |
OG12- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale | Lavorazioni in amianto collegate all’ edilizia civile, industriale, compresi i lavori di bonifica Demolizione e rimozione di opere edili in materiali a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive o realizzate con materiali e procedure la cui demolizione deve seguire particolari iter previsti dalla legge |
OG13- opere di ingegneria naturalistica | Opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, opere di terrazzamento in sasso, cementi , pietre naturali, legno e materiali simili. Opere di contenimento xxxxx e smottamenti anche con l’ausilio di reti di ripari in ferro cemento cavi d’acciaio |
OS1 – lavori in terra | Scavi, rinterri, e opere murarie per la stesura di cavi, e tubazioni di acqua, gas, telefonia. Movimenti di terra e cioè scavi ( anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili ) |
OS7 – finiture di opere generali di natura edile | Decorazioni e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tapezzerie. Pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno , pietre naturali. Intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili. Lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici. Spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero neve dai tetti |
OS8 – finiture di opere generali di natura tecnica | preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, con eventuale sottofondo di materiali coibenti |
OS10 – segnaletica stradale non luminosa | Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica |
FIRMATO IN DATA 14.04.2004