Schema di CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO”.
Schema di CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO”.
TRA
l’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 6
“ALESSANDRINO” di cui all’art. 2 della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, come integrata con Legge Regionale n. 7 del 24 maggio 2012, con sede in Alessandria, Corso Xxxxxxxx Xxxxxx n. 95, in nome e per conto degli Enti che l’hanno costituita, in persona del suo Presidente pro-tempore, in qualità di legale rappresentante in forza dell’art. 9 della Convenzione, ---------------, nato a ---- il ------
-------, codice fiscale -------------- e del Direttore Generale dell’ATO 6, nato
a ------- il -------, codice fiscale --------------, autorizzati con Deliberazione della Conferenza dell’ATO6 n° -------- in data ------- alla stipula della presente Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell’ATO6, domiciliati ai fini del presente atto presso l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino”, di seguito EGATO6, da una parte
E
a) l'AZIENDA MULTYUTILITY ACQUA E GAS S.p.a. di Alessandria, AMAG Spa, che eroga la gestione unitaria dell’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione, società a capitale interamente pubblico, totalmente detenuto da --- Comuni ed Comunità
montana appartenenti all’ATO6 e da 2 Comuni appartenenti all’ATO2, che esercitano su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che svolge la parte più importante della propria attività con gli Enti che la controllano, in persona del legale rappresentante ----------, nato a ----------- il ,
codice fiscale --------------, che interviene al presente atto quale del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante dell’AZIENDA MULTYUTILITY ACQUA E GAS S.p.a. con sede in Xxxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, iscritta al numero 203.057 del Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Alessandria, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01830160063, a quanto infra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data , di cui si allega copia, e domiciliato, ai
fini del presente atto, presso l’AZIENDA MULTYUTILITY ACQUA E GAS S.p.a. con sede in Alessandria;
e
b) la Società GESTIONE ACQUA Spa di Cassano Spinola, che eroga la gestione unitaria dell’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione, società di capitale interamente controllata dalle Aziende di seguito elencate xx xxx x0), x0), x0), xx persona di ---------------, nato a --
----- il ------- codice fiscale ---------- che interviene al presente atto quale --------------
e legale rappresentante dell’AZIENDA GESTIONE ACQUA S.p.a. con sede in Cassano Spinola, Regione Scrivia, iscritta al numero 207.731 del Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Alessandria, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01880180060, a quanto infra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data ------
, di cui si allega copia, e domiciliato, ai fini del presente atto, presso l’AZIENDA GESTIONE ACQUA S.p.a. con sede in Cassano Spinola;
b1) AMIAS Spa di Novi Ligure (quota di partecipazione al capitale di Gestione Acqua Spa pari all’--%), società a capitale interamente pubblico, totalmente detenuto da 25 Comuni, 1 Comunità montana e da ABC srl a sua volta società a capitale interamente pubblico, totalmente detenuto da 30 Comuni e 1 Comunità
Montana costituenti l’ex Consorzio Acquedotto Borbera Curone, appartenenti all’ATO6, che esercitano su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi,
b2) ACOS Spa di Novi Ligure (quota di partecipazione al capitale di Gestione Acqua Spa pari al %), società di capitale a maggioranza pubblico, detenuto da
18 Comuni appartenenti all’ATO6, e con 1 socio privato, IRIDE ACQUA GAS Spa con una quota di partecipazione pari al 24,999% del capitale, scelto mediante procedura ad evidenza pubblica e che ha dato garanzia di rispetto delle norme interne comunitarie in materia di concorrenza;
b3) ASMT Servizi Industriali Spa di Tortona (quota di partecipazione al capitale di Gestione Acqua Spa pari al ---- %), società di capitale ,
e
c) la società COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO srl di Belforte Monferrato, che eroga la gestione unitaria dell’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione, società a capitale interamente pubblico, totalmente detenuto da --- Comuni appartenenti all’ATO6, che esercitano su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che svolge la parte più importante della propria attività con gli Enti che la controllano, in persona del legale rappresentante ----------, nato a --------
--- il ---------, codice fiscale --------------, che interviene al presente atto quale -------
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell’AZIENDA COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO srl, con sede in Belforte Monferrato, Via ------
------- n. ---, iscritta al numero del Repertorio Economico Amministrativo
della CCIAA di Alessandria, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria -----------, a quanto infra autorizzato con
Delibera del Consiglio di Amministrazione in data ---- di cui si allega copia, e domiciliato, ai fini del presente atto, presso l’AZIENDA COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO srl con sede in Belforte Monferrato;
PREMESSO CHE
• i soggetti elencati alle lettere a), b), c) di seguito complessivamente denominati Gestore, garantiscono la realizzazione e attuano il Modello di gestione nell’ATO6, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione dell’A.ato6 n. 36/04 e successive integrazioni e/o modificazioni e dal presente atto, costituendo gli stessi da subito il cosi detto gestore virtuale d’Ambito preordinato all’effettiva integrazione nel Gestore Unico d’Ambito.
• la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 36/04 del 2/12/2004 e
successive integrazioni e/o modificazioni hanno definito il modello organizzativo della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO6, e disposto l’affidamento del servizio;
• ai sensi del comma quinto dell’art. 7 della L.R. 13/97, l'Autorità d'Ambito, ora EGATO6, garantisce la gestione integrata dei servizi idrici individuando tra i gestori il soggetto che svolge i compiti e le funzioni di coordinamento del servizio, adottando opportune misure di organizzazione e integrazione delle attività tra la pluralità dei soggetti gestori finalizzata alla loro successiva e graduale aggregazione, al fine di realizzare ed attuare il modello di gestione dell’ATO6;
Vista la Legge Regionale n° 13 del 20.01.1997 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche", come integrata con Legge Regionale n. 7 del 24 maggio 2012; Vista la Convenzione Istitutiva dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”, ora EGATO6, per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’A.ato6;
Vista la Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino” stipulata in data 11 febbraio 2010, Prot. n. 217 dell’11/02/2010;
Vista la Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino” stipulata in data , Prot.
n. del ;
Vista la Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino” stipulata in data , Prot.
n. del ;
Vista la Deliberazione 23 Dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR dell’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
IDRICO “ Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali”
il giorno ------------- dell’anno --------- , presso in Alessandria
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1 – Conferimento del servizio
1. l’EGATO6 ha affidato in via esclusiva, ai sensi della Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n°36/04, l’erogazione del Servizio Idrico Integrato
nell’ATO6, sino a tutto il 31 dicembre 2022, al Gestore come in premessa individuato, che ha accettato, alle condizioni di cui alla presente Convenzione di gestione e nei relativi atti allegati, costituenti parti integranti e sostanziali della medesima.
2. Fermo quanto sopra, tutte le obbligazioni scaturenti dalla stipulazione del presente atto, nessuna esclusa, nell’attuale fase organizzativa sono da intendersi in capo alle Società AMAG Spa di Alessandria, GESTIONE ACQUA di Cassano Spinola e COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO srl, per ciascuna con riferimento al territorio di competenza gestionale, salva ogni eventuale diversa pattuizione, anche successiva, intercorrente tra le medesime, purché comunicata all’EGATO6 e da questo accettata. Ciascuna delle predette Società sarà, dunque, responsabile nei confronti dell’EGATO6, degli Utenti, dei singoli Enti locali, degli Organismi preposti al controllo, del personale, dei terzi e nei rapporti interni, del corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente atto, per quanto inerente la gestione, con riferimento esclusivo al territorio ed ai segmenti di servizio effettivamente gestiti.
3. Il presente atto definisce la gestione del Servizio Idrico Integrato, comprensivo della captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e, a mezzo o meno di reti differenziate, per usi industriali e per tutti gli altri usi, nonché di fognatura, compresa la pulizia delle caditoie stradali, collettamento e depurazione di acque reflue, dell’eventuale relativa riutilizzazione, del trattamento e/o conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo degli scarichi in pubbliche fognature, come meglio specificato nel successivo art.2 del presente atto. La gestione del S.I.I. è definita dalle normative comunitarie, statali, regionali e dalle direttive dell’AEEGSI e dell’EGATO6.
4. Il presente atto, anche a mezzo dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e che qui si intendono approvati e sottoscritti per piena ed incondizionata accettazione da parte del Gestore, individua gli affidatari, le modalità e gli standard minimi di gestione del S.I.I., gli oneri e i relativi costi, i fini di pubblico interesse e le modalità per perseguirli.
5. L’EGATO6 esercita il controllo sul S.I.I. ed ha titolo ad ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie all’esercizio delle proprie funzioni.
6. La gestione si intende a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire dagli Utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico unicamente le tariffe ed i corrispettivi successivamente indicati dal presente contratto e dai suoi allegati.
Articolo 2. Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;
Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio
idrico integrato e in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico- sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione;
Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione
delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sottorranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico- sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle
normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
Pulizia delle caditoie stradali, è l’insieme delle operazioni di pulizia mediante lavaggio e successiva aspirazione dei detriti accumulati nelle caditoie stradali, successiva sanificazione delle stesse, trasporto e smaltimento dei materiali risultanti, da eseguirsi una volta all’anno. Comprende i costi organizzativi del servizio e piccoli interventi di manutenzione ordinaria, esclusi interventi di rifacimento e/o ricostruzione. I maggiori costi derivanti della presente nuova attività saranno definiti dall’EGATO6 mediante procedura partecipata.
Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, compresa la pulizia delle caditoie stradali, e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da
assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’EGA e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Ente di governo dell’ambito (di seguito: EGATO6).
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.
Articolo 3 Oggetto
1. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’Ente di governo dell’ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione .
3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’EGATO6 in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
Articolo 4 Perimetro delle attività affidate
1. L’EGATO6 è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinchè tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
2. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle attività di erogazione del Servizio idrico integrato comprensivo del servizio di pulizia e manutenzione caditoie stradali ed Altre attività idriche, come specificato nel precedente art. 2.
3. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori
servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo --- della presente convenzione.
4. L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 “Alessandrino”
5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.
6. L’EGATO6 ed il Gestore prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO operano i seguenti gestori conformi:
- per il Comune di Ovada, Servizio Idrico integrato erogato da SAP in base a contratto ------------------- con scadenza al ----------
- per il Comune di Strevi, Servizio acquedotto erogato da SAP in base a contratto ------------------- con scadenza al ----------
- per il Comune di Alice Bel Colle, Servizio Acquedotto erogato da SAP in base a contratto ------------------- con scadenza al ---------- , salvaguardia ex art. 10 comma 3 l.36/94, Delibera ATO6 n. ------- del ---------
- per il Comune di Ricaldone, Servizio Acquedotto erogato da SAP in base a contratto ------------------- con scadenza al , salvaguardia ex art. 10 comma
3 l.36/94, Delibera ATO6 n. ------- del ---------
- per il Comune di Visone, Servizio Acquedotto erogato da SAP in base a contratto ------------------- con scadenza al , salvaguardia ex art. 10 comma
3 l.36/94, Delibera ATO6 n. ------- del ---------
- per il Comune di Carrega Ligure, Comune di MongiardinoLigure e Comune di Roccaforte Ligure, Servizio Idrico erogato da piccolissimi acquedotti frazionali
convenzionati/coordinati dai Comuni stessi, per i quali il passaggio della gestione, vista la particolare situazione impiantistica estremamente disaggregata con presenza pressochè totale di acquedotti privati e consortili (rurali), non consentirebbe un effettivo miglioramento della qualità del servizio offerto alle utenze, si valuta opportuno consentire ai Comuni di proseguire nell’attuale sistema gestionale, Delibera ATO6 n. ------- del ;
7. L’EGATO6 ed il Gestore prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO operano i seguenti gestori non conformi:
- comuni e segmenti di servizio elencati nella Delibera ATO6 n. ------- del ---
------ per i quali si resta in attesa delle determinazioni di spettanza della Regione Piemonte.
Articolo 5. Durata della convenzione
1. La presente Convenzione di gestione avrà scadenza al 31/12/2022.
2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).
3. Nei casi di cui al comma precedente, il Gestore presenta motivata istanza all'EGATO6, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGATO6 decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
Titolo II PIANO D’AMBITO
Articolo 6. Contenuto del Piano d’Ambito
1. Il Piano d’Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio economico- finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
e) L’EGATO6 assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
2 . L'EGATO6 assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
3. Il documento di aggiornamento e revisione del Programma di infrastrutturazione, per l’erogazione del S.I.I. nell’ATO6, primo aggiornamento e revisione del Piano d’Ambito, di seguito Piano d’Ambito, approvato con la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 14/2007 del 23/04/2007 , Allegato A, parte integrante al presente atto, congiuntamente con il presente contratto e con i suoi allegati, costituisce lo strumento di programmazione del S.I.I. nell’ATO 6.
4. Il Gestore prende atto che nel Piano d’Ambito, nel presente contratto e nei suoi allegati sono coerentemente individuati gli obiettivi qualitativi e quantitativi e le modalità di erogazione del S.I.I., le opere, gli impianti e gli interventi infrastrutturali utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi.
5. Le previsioni del Piano d’Ambito, anche a seguito delle verifiche previste negli articoli seguenti, potranno essere adeguate alle variazioni delle esigenze della popolazione, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative, dell’evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi, nonché di fatti naturali od al momento imprevedibili.
6. Il Gestore dovrà proporre in sede di revisione del Piano d’Ambito, tutte le
innovazioni utili al miglioramento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione del S.I.I. e/o capaci di produrre riduzioni dei costi finalizzati al contenimento tariffario.
5. Il Gestore è comunque tenuto in ogni caso ad adeguare le attività di cui al presente atto con le disposizioni normative vigenti, nei termini da esse previsti.
6. Il Gestore è direttamente responsabile degli adempimenti previsti nel Piano d’Ambito, nel presente contratto e nei suoi allegati, sia in relazione alla realizzazione degli interventi programmati, sia in relazione al conseguimento degli standard del servizio previsti. Il Gestore non potrà in alcun caso accampare
scusanti circa la mancata realizzazione di quanto previsto, sola eccezione sopravvenienze di cause di forza maggiore.
Articolo 7. Aggiornamento del Piano d’ambito
1. Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’AEEGSI, l'EGATO6 - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonchè le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’AEEGSI - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’AEEGSI.
2. L’EGATO6 assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
3. L'EGATO6 assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
Art. 8 – Disciplinare tecnico della gestione.
1. Il Disciplinare tecnico della Gestione approvato dall’A.ato6, Allegato B, parte integrante al presente atto, definisce gli elementi caratteristici della gestione del S.I.I. nell’ATO6, esplicita gli standard del S.I.I., il sistema della loro valutazione, monitoraggio e controllo.
2. Le norme tecniche dell’allegato Disciplinare possono essere modificate e/o integrate da parte dell’EGATO6, sentito il Gestore, per meglio renderle rispondenti agli scopi; il Gestore si impegna ad ottemperare alle intervenute modificazioni/integrazioni.
Titolo III STRUMENTI PER ILMANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 9. Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.
Articolo 10. Istanza di riequilibrio economico-finanziario
1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGATO6 istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Articolo 11 Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
Articolo 12 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
1. L'EGATO6 decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGATO6, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGATO6 nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
Art. 13 – Destinatari del servizio.
I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio dei Comuni facenti parte dell’ATO6 “Alessandrino”, ivi comprese le attività produttive, e non domestiche in genere, di seguito chiamati Utenti, possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il S.I.I. secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l’osservanza del presente atto e delle normative comunitarie, statali, regionali e delle direttive dell’A.ato6.
Art. 14 – Tariffa e condizioni di fornitura.
1. La tariffa costituisce il corrispettivo dell’erogazione del S.I.I. come precedentemente descritto, assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del Gestore.
2. Il Gestore, è tenuto a migliorare costantemente l’efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti; tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei costi operativi.
3. La Tariffa è applicata dal Gestore agli Utenti del S.I.I. dell’ATO6 sulla base dei consumi.
4. Il Regolamento d’utenza del S.I.I. approvato dall’A.ato6, Allegato C, parte integrante al presente atto, definisce le modalità e le condizioni di fornitura ed i contributi di allacciamento alla rete da parte degli Utenti.
5. Ferme restando le previsioni tariffarie, l’articolazione tariffaria per le varie tipologie d’utenza e per fasce di consumi é annualmente stabilita dalla Conferenza
dell’A.ato6.
Art. 15 – Modalità di riscossione della tariffa.
1. La tariffa è riscossa, previa emissione di fattura con le modalità e la periodicità prevista nell’allegato Regolamento d’utenza del S.I.I.
2. Ai sensi dell’articolo 156 comma 1 del D. Leg. 152/06 Parte III, qualora il servizio idrico sia gestito separatamente la tariffa del S.I.I. è riscossa dal gestore del servizio acquedotto che provvederà al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.
Art. 16 – Carta dei servizi e legittimazione degli Utenti.
1. Il Gestore si impegna ad adottare e rendere pubblica agli Utenti, la Carta del Servizio Idrico Integrato, Allegato D, parte integrante del presente atto.
2. L’inadempimento alle prescrizioni indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato, costituisce inadempimento parziale del servizio e, ferme restando le penalità previste con il presente atto, gli Utenti possono ottenere il pagamento della corrispondente penale.
3. Il Gestore si impegna a verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta, il grado di soddisfazione degli Utenti, riferendo all’A.ato6 i risultati e le relative procedure.
4. Il Gestore è tenuto verso gli Utenti all’osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il S.I.I. stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n° 241; si impegna inoltre a mantenere per tutta la durata del servizio Uffici di relazione col pubblico idonei a ricevere le richieste degli Utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità dell’erogazione del S.I.I. nonché sul rispetto da parte del Gestore della disciplina tecnica e giuridica vigente. Il servizio potrà essere garantito anche per via informatica.
5. Il Gestore si impegna a dare immediato corso alle denunzie di disservizio degli Utenti mantenendo il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, tenendo periodicamente informata l’EGATO6.
TITOLO IV° – FUNZIONI DELL’ A.ATO6, CONTROLLO.
Art. 17 – Poteri dell’EGATO6.
1. L’EGATO6 determina gli indirizzi di gestione del S.I.I. con l’approvazione di Piani e Programmi e con l’emanazione di direttive, compie atti di ispezione, controllo, monitoraggio e vigilanza sulla gestione stessa.
2. Gli atti e le direttive dell’EGATO6 e relative modificazioni vincolano il Gestore, salva l’individuazione degli eventuali oneri di servizio pubblico di cui al successivo articolo ---.
Art. 18 – Direttive ed atti di interpretazione.
1. L’EGATO6 può emanare direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati e/o di Piani e Programmi.
2. Gli Uffici dell’EGATO6 possono emanare atti di interpretazione delle modalità di gestione del S.I.I. e delle modalità di attuazione di Piani e Programmi, nell’ambito della Direttive stabilite dalla Conferenza dell’A.ato6.
Art. 19 – Funzioni di controllo dell’EGATO6
1. L’EGATO6 esercita il controllo sull’erogazione del servizio e sull’attività del Gestore al fine di assicurare la corretta applicazione della tariffa del S.I.I., verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti e la puntuale ed idonea realizzazione degli investimenti, valutare l’andamento economico- finanziario della gestione e nel complesso verificare la corretta attuazione delle
previsioni del Piano d’Ambito, del presente contratto e dei suoi allegati.
2. Per lo svolgimento delle suddette funzioni l’EGATO6, sentito il Gestore, oltre a quanto determinato nel presente contratto e nei suoi allegati, potrà definire, integrare e modificare le procedure di rilevazione dei dati e delle informazioni periodiche.
Art. 20 – Modalità di controllo sull’erogazione del servizio.
1. L’EGATO6, anche a mezzo di sistemi informativi, effettua i controlli e le verifiche opportune sull’attuazione dei propri atti.
2. Il Gestore si impegna a consentire all’EGATO6, ovvero alle persone dalla stessa incaricate, anche senza preavviso, tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti il S.I.I.
Art. 21 – Comunicazione dei dati sul servizio.
1. Il Gestore si impegna a comunicare all’EGATO6 tutti i dati e le informazioni di cui al presente atto ed ai suoi allegati, nei modi e nei termini ivi previsti. Il Gestore si impegna inoltre a comunicare all’ EGATO6 ogni altra notizia e/o informazione che la medesima ritenga utile o necessaria per la miglior comprensione di ogni aspetto della gestione del S.I.I..
2. Il Gestore si impegna a rendere ai soggetti competenti le comunicazioni ai sensi dell’articolo 161 commi 1, 2 del D.Leg. 152/06 Parte III, nonché dell’articolo 11 della L.R. n°13/97, dandone copia all’ EGATO6.
Art. 22 – Vigilanza sulla gestione.
1. L’EGATO6 può procedere ad ispezioni e ad ogni altro tipo di atto utile a verificare la gestione del servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. Dei risultati delle ispezioni
può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.
2. Il Gestore si impegna a fornire ai Sindaci dei Comuni, o loro incaricati, nei quali eroga il servizio, tutte le informazioni dagli stessi richieste in ordine all’erogazione del S.I.I. agli Utenti del proprio territorio, nonché sullo stato manutentivo delle reti e degli impianti.
Art. 23 – Interventi di infrastrutturazione.
Gli importi finanziari relativi all’esecuzione dei lavori sostenuti dal Gestore per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano d’Ambito, ed autorizzati, rilevanti ai fini della tariffa sono esclusivamente gli esborsi sostenuti dal Gestore al netto dei ribassi d’asta, dell’IVA e di eventuali contributi pubblici.
TITOLO V° – OBBLIGHI, ONERI E LEGITTIMAZIONE DEL GESTORE.
Art. 24 – Obblighi di gestione.
1. Il Gestore si impegna, durante il rapporto oggetto del presente atto, ad attuare, salvo quanto previsto dal successivo articolo ---, le direttive e gli atti di interpretazione dell’ EGATO6
2. Il Gestore si obbliga al rispetto del Programma degli Interventi garantendo le risorse a tal fine necessarie in conformità al Piano economico-finanziario ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi secondo le vigenti normative.
3. Il Gestore è tenuto a collaborare con l’EGATO6 , ed inoltre dovrà porre in essere, con carattere di ordinarietà, tutte le attività necessarie all’ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant’altro richiesto dagli Enti concedenti.
4. Il Gestore è tenuto a versare annualmente all’EGATO6 ed agli Enti locali dell’ATO6 un canone, come stabilito nei successivi punti 5, 6, 7, 8 del presente articolo; nel caso in cui lo stesso non ottemperi entro trenta giorni dal ricevimento della diffida, si applicherà la previsione di cui al successivo art. ---,
5. L’importo annuo del canone EGATO6, di spettanza dell’EGATO6 a copertura delle spese di funzionamento e di assolvimento dei propri compiti istituzionali è, anno per anno, definito e sarà corrisposto in due
rate di uguale importo semestrali, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
6. L’importo annuo del canone di spettanza agli Enti locali a copertura complessiva dei ratei dei mutui in essere, contratti dai medesimi Enti locali per la realizzazione di opere strettamente connesse al SII, previa verifica e ricognizione definitiva dell’importo dei medesimi ed effettivamente a carico degli stessi comuni, (solo per Comuni e per segmenti di servizio effettivamente gestiti) sarà determinato annualmente dall’EGATO6 e sarà direttamente corrisposto agli aventi titolo dal Gestore entro il trimestre successivo all’anno cui si riferiscono.
7. L’importo annuo del canone perequativo agli altri Enti locali, è determinato dividendo l’importo della somma dei ratei dei mutui di cui al punto sopra per il numero di abitanti dell’ATO 6; il rateo medio pro capite così ottenuto, ridotto al 50% è moltiplicato per gli abitanti dei singoli Comuni; qualora il Comune non abbia contratto mutui, ovvero l’importo del rateo del mutuo da rimborsare sia inferiore alla somma come sopra calcolata, il medesimo viene comunque corrisposto (solo per Comuni e per segmenti di servizio effettivamente gestiti). Tale importo sarà determinato annualmente dall’EGATO6 e sarà direttamente corrisposto agli aventi titolo dal Gestore entro il mese di dicembre dell’anno cui si riferisce.
8. L’importo annuo del canone per le Comunità Montane, previsto dall’art. 8
comma 4 della Legge regionale 13/97, corrispondente al 3% del totale degli introiti tariffari complessivi, sarà determinato dall’EGATO6 a consuntivo e corrisposto all’ EGATO6 medesima in un’unica soluzione entro il 31 luglio dell’anno successivo. Il contributo aggiuntivo da destinarsi alle Comunità Montane per l’infrastrutturazione dei servizi idrici nei territori delle medesime, corrispondente al 2% del totale degli introiti tariffari, resterà nella disponibilità del Gestore per la realizzazione diretta degli interventi stessi. Tali interventi, realizzati previo accordo con le Unioni Montane, e d’intesa con l’EGATO6, dovranno essere rendicontati dal Gestore separatamente dagli altri investimenti, e considerati a tutti gli effetti come contributi pubblici.
9. Le previsioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 saranno applicate fino alla emanazione di differenti disposizioni normative, o da parte della Conferenza ATO6. Art. 25 – Responsabilità del Gestore.
1. Il Gestore è responsabile del buon andamento della gestione del S.I.I. secondo le disposizioni del presente contratto e dei relativi allegati.
2. Il Gestore, nell’espletamento della gestione del S.I.I., è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative e regolamentari che potranno successivamente intervenire, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tariffari.
3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione di tutte le opere afferenti al S.I.I., comprese quelle successivamente trasmesse al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo.
4. Nell’espletamento della gestione del S.I.I., di cui al presente atto, il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni in materia di affidamento di appalti di
progettazione, lavori, servizi e forniture.
Art. 26 – Esclusività del servizio. _
1. Per la durata prevista dal presente atto il Gestore gode il diritto esclusivo di esercitare la gestione del S.I.I. nell’intero territorio dei Comuni facenti parte dell’ATO6, salvo quanto disposto al precedente art .---
2. La gestione del SII ha effetto nel territorio dei Comuni dell’ATO6 attualmente gestiti, e nei restanti Comuni alla cessazione delle esistenti gestioni del S.I.I. e/o gestioni di segmenti del servizio medesimo, sia in economia diretta comunale che a seguito di cessazione per scadenza di preesistenti affidamenti in concessione, ovvero per ogni altro motivo, nessuno escluso.
3. Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti alla rete, nonché le operazioni di derivazione dalla conduttura stessa e le relative manovre sulla rete idrica.
Art. 27 – Controllo degli scarichi in pubbliche fognature.
1. Il Gestore, per quanto di sua competenza, esercita il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature, definisce le necessarie norme tecniche con l’adozione di apposito Regolamento, approvato dall’ATO, ed è legittimato al rilascio delle relative autorizzazioni.
2. Dell’esercizio dei compiti sopra indicati il Gestore risponderà direttamente ai terzi ed alle Autorità competenti secondo le norme vigenti.
Art. 28 – Oneri di servizio pubblico.
1. Il Gestore potrà opporsi agli atti dell’EGATO6 quando gli stessi comportino indebite limitazioni alla propria autonomia imprenditoriale, ovvero per eventuali aggravi economici nella gestione del servizio, con particolare riferimento sia alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore
dei conseguenti costi.
2. Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività imposte dall’EGATO6 al Gestore, che esulano dal presente contratto e dai suoi allegati, e che nessun imprenditore spontaneamente svolgerebbe, perché estranee alle strategie di gestione, ovvero in ragione della insufficiente remunerazione che tali attività possono assicurare.
3. L’opposizione presentata entro due mesi dalla comunicazione del documento contenente gli oneri, non accolta dall’EGATO6 entro il mese successivo, consentirà all’interessato di agire secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente atto.
Art. 29 – Beni destinati al S.I.I.
1. Il Gestore ha l’uso dei beni, ivi compresi opere ed impianti, necessari e funzionali all’erogazione del S.I.I., secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto.
2. Il Gestore garantisce l’efficienza degli impianti e delle apparecchiature, nonché il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo al venir meno della gestione di trasferirli in conformità al presente atto ed ai suoi allegati.
3. Il Gestore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di aver preso visione di tutto l’insieme dei beni afferenti la gestione del S.I.I. dell’ATO6, senza esclusione alcuna, e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano.
Art. 30 – Inventario dei beni destinati al S.I.I.
1. Il Gestore tiene un registro degli inventari avente ad oggetto tutte le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, afferenti alla gestione del S.I.I.,
annotando per ciascuna di esse il relativo stato di consistenza e funzionalità nonché la conformità alle norme vigenti.
2. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuovi impianti ed ogni vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata sul registro degli inventari e produce effetto con la comunicazione all’EGATO6 anche per estratto.
3. Il Gestore deve provvedere alla redazione dell’inventario dei beni e delle immobilizzazioni, di cui ai precedenti commi, entro il termine di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto. Nei sei mesi successivi i contenuti dell’inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l’EGATO6. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e l’EGATO6 si impegnano a controfirmare l’elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura. Il Gestore inoltre, entro il medesimo termine, si impegna a porre in atto tutte le procedure necessarie ed occorrenti per la costituzione e la piena operatività di un Sistema Cartografico Territoriale (SIT), accessibile alla consultazione dell’EGATO6, per la georeferenzazione di tutte le infrastrutture del SII, reti ed impianti, dell’ ATO6.
Art. 31 – Modalità di conduzione delle opere e impianti.
1. Il Gestore, per l’intera durata del presente contratto e fino alla riconsegna dei beni afferenti il S.I.I., è responsabile della manutenzione dei beni suddetti, al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.
2. Il Gestore è responsabile dell’adeguamento di tutti i beni afferenti la gestione del S.I.I., e di quelli successivamente realizzati, alle norme tecniche giuridiche di sicurezza di settore vigenti o emanate successivamente.
Art. 32 – Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti.
1. Il Gestore si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste nel Programma degli Interventi,PdI.
2. Il Gestore, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste Programma degli Interventi,PdI, è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di progettazione, affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche e di quanto stabilito dal presente contratto e dai suoi allegati.
3. Le opere realizzate con risorse proprie dal Gestore in esecuzione del Programma degli Interventi e dei suoi futuri aggiornamenti sono, dall’origine, vincolate all’uso pubblico esclusivo per l’erogazione del servizio idrico degli Enti locali dell’ATO6, ai quali dovranno essere trasferite a titolo pieno e senza alcun onere al termine del periodo di ammortamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art.----.
4. E’ facoltà degli Enti Locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il Gestore e con l’ EGATO6 , realizzare direttamente, ovvero far realizzare dal Gestore medesimo, in tutto o in parte le opere di adeguamento del S.I.I. previste nel suddetto Piano.
5. Qualora uno o più Comuni dell’ATO6 adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente, l’ EGATO6 sentita ai sensi del punto
8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, ne darà comunicazione anche al Gestore.
Art. 33 – Interventi non previsti dal Programma degli Interventi realizzati da soggetti diversi dal Gestore.
Le parti si danno reciprocamente atto che per gli interventi non previsti dal Programma degli Interventi che i Comuni intendano realizzare, con proprie risorse, previa intesa con il Gestore e con l’EGATO6, trova applicazione l’art. 157 del D. Leg. 152/06, Parte III.
Art. 34 – Riconsegna di opere ed impianti. _
1. Il Gestore consegnerà al gestore subentrante indicato dall’EGATO6 alla scadenza del presente contratto, o in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza in esso previsto, le opere, gli impianti e le aree destinate alla gestione del S.I.I., comprese quelle opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento.
2. Qualora, per intervenute modificazioni delle situazioni originarie, un bene destinato all’esercizio del S.I.I. non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile, esso dovrà essere restituito all’Ente proprietario in origine, previo parere dell’EGATO6.
Art. 35 – Strade e beni di proprietà degli Enti locali.
1. Gli Enti locali convenzionati, Comuni e Province, come stabilito nella Convenzione istitutiva dell’ATO6, autorizzano il Gestore, per la durata del presente atto, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l’installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all’effettuazione del S.I.I.
2. Il Gestore dovrà realizzare le suddette opere e/o interventi arrecando il minor disagio possibile e comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati dai lavori, a tal fine a garanzia dell’esatto adempimento dei ripristini, gli Enti locali potranno chiedere al Gestore idonee polizze fideiussorie. Art. 36 – Legittimazione del Gestore.
In caso di danni recati ai beni destinati alla gestione del S.I.I., il Gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza di tali beni ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.
_TITOLO VI°- QUALITA’ DEL S.I.I., TUTELA DEGLI UTENTI.
Art. 37 – Qualità del prodotto e del servizio.
1. Il Gestore si obbliga a conformare la propria attività a criteri di efficienza ed efficacia ed economicità nella gestione del S.I.I., osservando l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
2. I livelli minimi di qualità del S.I.I. garantiti dal Gestore agli Utenti sono quelli previsti dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, punto 8, riportati nel Disciplinare tecnico allegato.
3. In caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste dal presente contratto e dai suoi allegati.
4. Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti dall’espletamento della gestione e comunque qualsiasi danno che possa essere causato all’EGATO6 agli Enti locali ed a terzi.
Art. 38 – Regolamento di utenza del S.I.I. Carta dei Servizi, altri Piani e Regolamenti.
1. Il Gestore prende atto che negli obblighi posti a suo carico rientrano l’adozione e la divulgazione agli Utenti, del Regolamento d’utenza del S.I.I. e della Carta dei Servizi, approvati dall’EGATO6
2. Il Gestore dovrà conformare la sua attività di gestione in relazione ai Piani approvati dall’EGATO6 e/o che lo saranno successivamente, Piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto, Piano di emergenza per la sicurezza del servizio collettamento e depurazione dei reflui, Piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete.
3. Compete al Gestore la responsabilità in ordine agli adempimenti ed agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. N° 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l’onere della redazione del manuale della sicurezza.
4. Compete inoltre al Gestore la responsabilità della predisposizione e dell’adozione di piani e sistemi di sicurezza e di eventuale presidio delle captazioni idriche, degli impianti e delle reti idropotabili al fine di prevenire e proteggere la risorsa e la sua distribuzione agli Utenti da possibili atti di natura terroristica.
Art. 39 – Personale del Gestore.
1. Il Gestore si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del servizio, ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie e ad applicare per i propri dipendenti tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria.
2. Il Gestore si obbliga a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. È esclusa qualsiasi responsabilità dell’ EGATO6 degli Amministratori e del Personale dipendente della medesima, nonché degli Enti Locali dell’ATO6, dei rispettivi Amministratori e Dipendenti, per infortuni che dovessero derivare dall’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività del Gestore.
TITOLO VII° – RAPPORTO DI GESTIONE.
Art. 40 – Durata, modificazione e cessazione del rapporto.
1. Il presente atto, disciplinante la gestione del S.I.I. nell’ATO6 vale sino a
tutto il 31/12/2022.
2. In caso di risoluzione anticipata del presente contratto ai sensi dei successivi articoli, il Gestore si obbliga a consentire il subentro del nuovo gestore nei modi e nei termini stabiliti dall’ EGATO6.
Art. 41 – Garanzie della compagine sociale dei Gestori.
1. E’ sottoposta a preventivo gradimento e autorizzazione dell’ EGATO6 ogni variazione degli assetti societari attuali del Gestore, dell’oggetto sociale, nonché qualsiasi modificazione del capitale sociale dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente atto che riduca in assoluto ovvero proporzionalmente la partecipazione pubblica. Il gradimento dell’EGATO6 è vincolato sia alla verifica del permanere delle condizioni tecniche, economiche e finanziarie, nonché al permanere della natura delle proprietà e delle condizioni che sono state base dell’emanazione del presente atto. Il gradimento od il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro due mesi dalla data della formale richiesta.
2. Il mancato adempimento agli obblighi del presente articolo è motivo di risoluzione del contratto in danno del Gestore e con l’incameramento da parte dell’ EGATO6 delle garanzie prestate dal Gestore.
Art. 42 – Continuità dell’erogazione del S.I.I.
1. Il Gestore, al fine di garantire la continuità dell’erogazione del S.I.I., si obbliga al proseguimento della gestione oltre il termine indicato dal presente contratto e fino alla data di subentro del nuovo gestore che gli sarà comunicata dall’EGATO6 senza che da ciò gli derivi diritto alcuno ad indennità aggiuntive oltre quanto già previsto nel presente atto, salvo il riconoscimento delle quote tariffarie eventualmente maturate e non riscosse, relativamente all’avvenuto periodo di prosecuzione che saranno compensate dal gestore subentrante.
Art. 43 – Divieto di sub-concessione.
Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, è fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, parzialmente o totalmente, la gestione o segmenti della stessa, oggetto del presente atto, sotto pena dell’immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l’incameramento da parte dell’ EGATO6 delle garanzie prestate dal Gestore.
Art. 44 – Esecuzione ed esternalizzazione di attività del Gestore comprese nel S.I.I.
Il Gestore, per l’esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I., ovvero per la gestione di segmenti del medesimo sull’intero territorio dell’ATO6 o su parte di esso potrà, nei modi normativamente previsti, avvalersi di prestazioni di servizi svolte da soggetti partecipanti alla compagine sociale, ovvero procedere ad affidamenti di lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti, fermo restando la sua piena ed esclusiva responsabilità in ordine ai risultati attesi.
Art. 45 – Cauzione.
1. Il Gestore ha costituito garanzia fideiussoria a favore dell’EGATO6 secondo le modalità e nella misura che è stata determinata dalla Conferenza dell’A.ato6, Deliberazione n--- in data --. La suddetta cauzione, è presentata
disgiuntamente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. --, comma -- della presente Convenzione; ove occorra l’EGATO6 opererà sulle distinte garanzie rispettivamente fornite.
2. Da detta garanzia fideiussoria l’EGATO6 potrà prelevare l’ammontare degli importi del canone e delle penalità per inadempienze agli obblighi al presente contratto ed ai suoi allegati, eventualmente dovuti dal Gestore e non corrisposti nei
termini previsti.
3. Il Gestore dovrà reintegrare la garanzia fideiussoria in misura pari alle somme prelevate entro trenta giorni dalla comunicazione scritta dell’EGATO6, pena la risoluzione di diritto ed in danno del Gestore del presente contratto decorsi due mesi dalla messa in mora senza esito.
Art. 46 – Inadempimenti e penali.
1. Eventuali inadempimenti ai piani, programmi e direttive dell’EGATO6 sono contestati per iscritto al Gestore, fissando un congruo termine per la possibile eliminazione, nonché per la presentazione delle eventuali giustificazioni.
2. Il Gestore è obbligato ad eliminare nel termine indicato nella comunicazione dell’EGATO6, le irregolarità che quest’ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente contratto e dei suoi allegati.
3. La presentazione di eventuali giustificazioni ovvero di ricorsi non fanno venire meno l’obbligo del Gestore alla esecuzione delle attività richieste dall’ EGATO6 in attuazione del precedente comma, né in nessun caso, l’obbligo di garantire la continuità di servizio.
4. Le penalità previste dal presente articolo, nonché dal Disciplinare tecnico, possono essere applicate dall’EGATO6, trascorso un mese dalla notificazione della penale stessa al Gestore, desumendole direttamente dal deposito cauzionale, che il Gestore dovrà reintegrare.
5. Restano fermi i diritti degli Utenti di ottenere i pagamenti dei risarcimenti e delle penali per l’inottemperanza del Gestore a quanto previsto dalla Carta del servizio.
Art. 47 – Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.
1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali attenuanti e vengano compromesse la continuità del S.I.I., l’igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l’EGATO6 potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l’ EGATO6 contesta al Gestore l’inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell’inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempienza.
Art. 48 – Risoluzione.
Qualsiasi inadempienza del Gestore venga accertata dall’EGATO6 e qualora la stessa venga ritenuta di rilevante gravità, l’EGATO6 si riserva di risolvere il presente contratto ove il Gestore non adempia alla preventiva diffida ai sensi dell’art.1454 c.c.
Art. 49 – Cessazione del rapporto, riscatto.
1. L’EGATO6, a fronte di rilevanti e documentati motivi di pubblico e generale interesse, potrà riscattare il servizio prima della scadenza prevista dal presente contratto.
2. Il riscatto comporta la restituzione di tutti i beni afferenti il S.I.I. nell’ATO6 in uso al Gestore, nonché degli altri beni successivamente pervenuti o realizzati dal Gestore stesso e funzionali all’espletamento del S.I.I. (beni mobili ed immobili).
3. Nel caso di riscatto anticipato, ovvero di cessazione del presente rapporto, spetta al Gestore un’ indennità determinata con le modalità di cui ai successivi
articoli.
4. Il ritardo nel pagamento dell’indennità, definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto BCE a carico del gestore subentrante.
5. Si conviene espressamente che resta esclusa qualsivoglia valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto.
6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del S.I.I. espletandolo con la massima diligenza e nel rispetto degli obblighi del presente contratto e dei suoi allegati, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
7. Fermo restando quanto sopra stabilito, alla cessazione del rapporto i contratti d’utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio sono trasferiti senza ulteriori oneri o corrispettivi all’EGATO6 o ad altri dalla stessa indicati, in buono stato di conservazione e comunque in condizioni idonee all’uso cui sono destinati ed al buon funzionamento del servizio.
Art. 50 – Recesso.
È escluso il recesso ad nutum del Gestore.
Art. 51 –Obbligazione particolare del Gestore
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’EGATO6 ed il Gestore, in dipendenza del presente contratto e dei suoi allegati, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l’obbligo del Gestore ad assicurare la continuità nell’erogazione del S.I.I.
Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 52. Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
1. L'EGATO6 prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al -------------------, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d’ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
2. L'EGATO6, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito.
3. L’EGATO6 individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l'EGATO6 delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
4. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGATO6, il Gestore medesimo può presentare le proprie
osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGATO6. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
5. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’EGATO6.
6. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
7. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGATO6, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGATO6 unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.
Articolo 53. Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
1. L'EGATO6 è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della
convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
2. L'EGATO6 verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
3. L'EGATO6 dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
4. L'EGATO6 individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGATO6 delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGATO6, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGATO6. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le
loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGATO6 sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice civile.
7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all’EGATO6, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGATO6, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGATO6 unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.
TITOLO VIII° – NORME FINALI.
Art. 54 – Concessioni preesistenti salvaguardate.
I soggetti che continuano la gestione sino alla scadenza per gli stessi prevista sono quelli individuati al precedente art. -----
Art. 55 – Cessazione delle gestioni esistenti.
Ogni qualvolta cessi, per qualsiasi causa, un preesistente rapporto giuridico di gestione, ovvero qualsiasi gestione attualmente in atto, il Gestore subentra nella gestione garantendo le condizioni di servizio e tariffarie indicate nel presente atto.
Art. 56 – Compiti del Coordinatore. Compimento del modello della gestione.
1. L’EGATO6 individua il Gestore quale soggetto che svolgerà il compito di coordinamento del servizio favorendo ogni forma di collaborazione tra i produttori del servizio al fine di assicurare una gestione del S.I.I. improntata a metodologie di forte integrazione.
2. Il Coordinatore dovrà porre in essere le attività di coordinamento, acquisizione dati e trasmissione degli stessi ad A.ato6, così come previsto nell'Allegato E, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di favorire ogni forma di collaborazione tra i produttori del servizio.
3. Le parti di cui alle lettere a) e b) del presente atto, si impegnano ad
ottemperare alle direttive della Conferenza dell’ATO6 finalizzate al compimento del modello di gestione dell’ATO6, secondo i criteri e i principi di un sistema industriale efficiente, efficace ed economico.
Art. 57 – Coordinamento delle gestioni.
1. L’EGATO6 potrà definire, oltre a quanto già espressamente previsto nel presente atto e nei suoi allegati, con apposite direttive le linee generali per il
coordinamento dei produttori del servizio, indicando modalità e termini per una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nell’erogazione del servizio all’utenza.
2. Il Gestore, si impegna ad assumere l’onere del coordinamento favorendo ogni forma di collaborazione tra i produttori del servizio al fine di assicurare una gestione del S.I.I. improntata a metodologie di integrazione.
3. Il Coordinatore dovrà istituire un Ufficio di coordinamento adeguato sotto il profilo della competenza professionale ed idoneo all’assolvimento delle obbligazioni e dei compiti di coordinamento e di monitoraggio della gestione previsti nel presente contratto e nei suoi allegati.
Art. 58 – Imposte e tasse.
1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato o dalla Regione, secondo le previsioni di legge vigenti.
2. Sono, altresì, a carico del Gestore le eventuali spese relative alla stipula del presente contratto.
Art. 59 – Disposizione fiscale.
Il canone di cui all’art. --- non è soggetto ad IVA, salva successiva diversa previsione normativa.
Art. 60 – Rinvio alla normativa.
Per quanto non previsto nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alla normativa vigente in materia. Ogni riferimento al Piano d’Ambito si riferisce al più recente documento di programmazione approvato dall’ATO6.
Art. 61 – Interpretazione del contratto e dei suoi allegati.
In caso di discordanze tra il Piano d’Ambito ed il presente contratto e i suoi
allegati, si conviene espressamente che prevarrà la disposizione più favorevole all’ EGATO6, agli Enti locali e agli Utenti.
Art. 62 – Esclusione espressa di responsabilità dell’ EGATO6.
Il Gestore, secondo quanto previsto dal presente atto, è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli Utenti, verso gli Organismi preposti al controllo e verso terzi per ogni aspetto della gestione del S.I.I., nessuno escluso, anche se attuata in esecuzione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo o vigilanza dell’EGATO6, sollevando quest’ultima, i suoi Amministratori ed il Personale dipendente dalla medesima, nonché gli Enti Locali costituenti l’ATO6, ed i rispettivi Amministratori da ogni responsabilità.
Art. 63 – Obbligazioni gestionali.
Viene concordato tra le parti che gli obblighi assunti dal Gestore con il presente atto sono riferiti esclusivamente ai Comuni ed ai segmenti di servizio effettivamente gestiti, secondo quanto previsto dall’art. --, comma -- della presente Convenzione, conseguentemente tutte le obbligazioni e le previsioni del Programma degli investimenti in generale e finanziarie, sono da intendersi rapportate a quanto sopra specificato.
Art. 64 – Cause di forza maggiore.
Il Gestore non sarà considerato inadempiente alle obbligazioni di cui al presente atto qualora l’adempimento sia reso impossibile da circostanze di forza maggiore, comunicate dal Gestore ed accertate e riconosciute dall’EGATO6 Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto o circostanza non prevedibile, che sia fuori dal controllo del Gestore e che non sia in alcun modo imputabile a colpa o negligenza del medesimo, tale da rendere impossibile e/o estremamente difficoltoso l’adempimento degli obblighi assunti con il presente atto.
L’inadempimento o il ritardo nell’adempimento saranno giustificati esclusivamente per tutta la durata dell’evento di forza maggiore. Tutte le normali attività e gli adempimenti sospesi o interrotti ai sensi del presente articolo dovranno essere ripresi non appena sia cessata la causa di forza maggiore.
Art. 65 – Altri servizi svolti dal Gestore.
Il Gestore, qualora economicamente vantaggioso e previa autorizzazione dell’EGATO6, può assumere la gestione di ulteriori servizi non ricompresi tra quelli affidati con il presente atto, ma connessi od accessori, anche per conto di terzi, purché dette attività non pregiudichino l’ottimale svolgimento del S.I.I. nell’ATO6, ovvero possano determinare maggiori oneri per gli utenti. I proventi derivanti dalla suddetta attività dovranno essere inclusi nel conto economico.
Art. 66 – Commissione tecnica consultiva paritetica tra EGATO6 e Gestore.
1. Per l’esame e la valutazione, in linea tecnica, della complessità dei problemi organizzativi e gestionali, nonché per il monitoraggio dell’andamento delle variabili gestionali, ed inoltre per l’esame di controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto, è costituita una Commissione tecnica consultiva paritetica tra EGATO6 e Gestore. La Commissione verificherà l’andamento effettivo della gestione con riguardo alle previsioni, evidenziando eventuali scostamenti, fattori di criticità, problematiche insorgenti non contemplate dal presente atto, controversie, ecc… In caso di acclarati scostamenti dell’andamento della gestione rispetto alle previsioni, ed anche in ogni altro caso ritenuto opportuno, potrà proporre alla Conferenza dell’ATO6 gli adeguamenti ritenuti necessari. Qualora la Conferenza dell’ATO6 non ritenga di accogliere, in tutto o in parte, le proposte formulate, il Gestore dovranno comunque ottemperare a quanto originariamente previsto, salva facoltà di ricorso.
Art. 67 – Fondo di solidarietà.
L’EGATO6 ed il Gestore si impegnano a costituire un fondo di solidarietà da destinarsi ad attività senza scopo di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche in Paesi del Terzo Mondo. Tale fondo sarà costituito:
• dallo 0,5% degli introiti tariffari del Gestore che il medesimo verserà all’A.ato6;
• da risorse messe a disposizione dall’A.ato6, annualmente definite in sede di bilancio;
• da eventuali contributi di altri soggetti pubblici e/o privati;
Tali fondi saranno introitati dall’EGATO6 e gestiti da un Comitato di garanzia.
Art. 68 – Disposizioni transitorie e finali.
1. Si conviene espressamente che, qualora cessi una preesistente gestione e/o la gestione di un segmento del servizio, sia in economia diretta comunale che a seguito di cessazione per scadenza di preesistenti affidamenti in concessione, ovvero per ogni altro motivo, nessuno escluso, il Gestore, fatte salve le opportune preventive verifiche tecnico-economiche, assumerà la gestione, garantendo agli utenti uguali condizioni di erogazione del servizio, ovvero, ove ciò non sia tecnicamente possibile alla luce delle verifiche effettuate, con le modalità e nei termini che saranno concordati, o in difetto stabilite dall’ATO6.
2. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente atto convengono espressamente che, con riguardo alle proprie rispettive obbligazioni relative al precedente periodo di gestione, restano impegnate, alla completa corresponsione all’EGATO6, e/o agli Enti locali appartenenti al medesimo, dei canoni di loro competenza nella misura determinata dall’EGATO6.
3. Si conviene espressamente che a decorrere dall’efficacia del presente atto,
con lo stesso si intendono sostituiti tutti i precedenti regolanti la medesima materia.
Titolo IX ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 69. Ulteriori obblighi dell’EGA L'EGATO6 è obbligato a:
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’AEEGSI.
Articolo 70. Ulteriori obblighi del Gestore Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare
all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGATO6 in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
f) trasmettere all'EGATO6 le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’AEEGSI;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGATO6 ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all'EGATO6 del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGATO6 medesimo;
i) restituire all'EGA,TO6 alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.
Articolo 71 Rapporti tra grossista, EGATO6 e Gestore
1. L'EGATO6 provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGATO6 in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’EGA nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’EGA competente procede.
Articolo 72. Penali
1. L’EGATO6, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
2. L’EGATO6 comunica all’AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
Articolo 73. Sanzioni
L’EGATO6 è tenuto a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Articolo 74 Garanzie
1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
2. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGATO6 del rinnovo della fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
3. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGATO6 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGATO6, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 74. Assicurazioni
Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per
a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di …. €;
b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale …. €.
Articolo 75. Modalità di aggiornamento della convenzione
Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo --- della presente convenzione.
*****
Il presente atto, che sarà registrato in caso d’uso, consta di pagine --- dattiloscritte, oltre i seguenti allegati:
Allegato A:
Programma di infrastrutturazione, piano economico-finanziario e dinamica tariffaria, per l’erogazione del servizio idrico integrato nell’ATO6, Piano d’Ambito, aggiornamento 2007, adottato con la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 14/2007 del 23/04/2007, di fogli 79 siglato su ogni foglio;
Allegato B:
Disciplinare tecnico nella gestione, approvato con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 36/2004 in data 02/12/2004, di fogli 14 siglato su ogni foglio;
Allegato C:
Regolamento d’utenza, approvato con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 10/2006 del 20/04/2006, di fogli 11 siglato su ogni foglio;
Allegato D:
Carta dei Servizi Idrici dell’ATO6. approvata con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 36/2004 in data 2/12/2004, di fogli 6 siglato su ogni foglio;
Allegato E:
Compiti del Coordinatore e modalità operative, di fogli 1 siglato su ogni foglio;
è firmato dai contraenti e siglato dai medesimi su ogni foglio, ed è redatto in tre originali, uno consegnato ad ogni Gestore e l’altro da conservarsi presso gli Uffici dell’A.ato6;
AMAG S.p.a.,
_
GESTIONE ACQUA S.p.a.,
_
COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO srl
Il Direttore Generale dell’A.ato.6
_
Il Presidente dell’A.ato6
_
Il Gestore, presa attenta visione di quanto precede dichiarano di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
gli articoli del presente
atto.
Letto, confermato e sottoscritto.
AMAG S.p.a.,
_
GESTIONE ACQUA S.p.a.,
_
COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO srl