ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
tra
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR
ed
Éupolis Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione, nel seguito Éupolis Lombardia, C.F. 7221390961, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, in qualità di Direttore generale e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Éupolis Lombardia.
Premesso che:
Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.
Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati.
Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il Regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
c) promuovere l’inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del Paese e dei territori;
d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuovere la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
In base al vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR (Decreto del Presidente del CNR n. 43, Protocollo n. 0033411 del 26 maggio 2015), i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR e i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni Operative.
Éupolis Lombardia, ente strumentale di Regione Lombardia, secondo la legge regionale 14/2010 “Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale”, svolge le seguenti funzioni e attività:
- studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali finalizzati all’attività di programmazione della Regione Lombardia;
- supporto tecnico-scientifico all’individuazione, all’attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali;
- gestione della funzione statistica regionale, anche in raccordo con l’Istat;
- gestione degli osservatori istituiti dalla Giunta regionale e coordinamento di quelli istituiti dagli enti del Sistema regionale;
- formazione del personale della Regione Lombardia e degli enti del Sistema regionale, nonché del personale di altri enti e aziende pubbliche o di enti operanti in rapporto con il pubblico.
Tali attività sono svolte nell’ambito delle materie d’interesse dell’Istituto, di seguito, esemplificativamente elencate: assetti istituzionali, relazioni Regioni - Unione europea, fiscalità e finanza locale, programmazione regionale e comunitaria, management pubblico e innovazione nella PA, politiche sociali e sanitarie, sviluppo economico e competitività, ricerca e innovazione, istruzione e formazione, politiche per il lavoro, sviluppo sostenibile, tutela del territorio e
dell’ambiente, infrastrutture, trasporti e mobilità, sicurezza, polizia locale e protezione civile.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi del proprio Regolamento di organizzazione, Éupolis Lombardia può:
a) stabilire rapporti di ricerca, informazione e studio di qualsivoglia natura con Dipartimenti universitari, Istituti/centri di ricerca e soggetti comunque denominati operanti nell'ambito della ricerca, della statistica e della formazione di qualsivoglia nazionalità e natura giuridica, nonché con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea;
b) perseguire forme di coordinamento, convenzionamento e accordo comunque denominate con altri soggetti che esercitino funzioni di interesse pubblico per l'esercizio di attività comuni;
c) istituire e assegnare borse di studio, ovvero finanziare, nell’ambito di opportuni accordi, assegni di ricerca, borse di studio, borse di dottorato e altre forme di intervento comunque denominate volte all’approfondimento di temi di interesse per l’Istituto.
L’articolo 15 della legge 241/1990 prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
L’articolo 5, comma 6 del d.lgs. 50/2016 esclude dall’applicazione della disciplina sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture gli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
Considerato che:
- la sinergia tra il CNR ed Éupolis Lombardia può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per il supporto alla individuazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche, a
livello nazionale e regionale;
- Éupolis Lombardia dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca e formazione, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- il CNR ed Éupolis Lombardia possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR ed Éupolis Lombardia manifestano l’interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nel supporto alla individuazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche, a livello nazionale e regionale e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
- il CNR ed Éupolis Lombardia manifestano l’interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.
Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.
Art. 2 - Oggetto e Finalità
Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo di azioni di coordinamento, programmazione, ricerca e divulgazione scientifica nel settore del supporto alla individuazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche, a livello nazionale e regionale e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti.
Le modalità specifiche di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative adottate sulla base dell’art. 5 del presente Accordo e ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma n. 1, le Parti intendono cooperare al fine di creare un contesto favorevole alla diffusione della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione. In particolare si propongono di:
- sensibilizzare e formare adeguatamente in merito al tema del supporto alla individuazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche, a livello nazionale e regionale;
- favorire studi, analisi e rapporti riguardanti l’evoluzione tecnologica in materia di ricerca e innovazione, imprese e sviluppo economico;
- promuovere forme di collaborazione con ogni soggetto eventualmente interessato all’oggetto del presente Accordo;
- favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e il sostegno dei processi di innovazione tecnologica, mediante un percorso le cui azioni si sviluppino attraverso una costante e continua iterazione tra le Parti, finalizzata a creare una rete stabile di conoscenze che possano contribuire a stimolare lo sviluppo del settore delle tecnologie abilitanti;
- supportare la diffusione e lo scambio di informazioni prodotte dagli attori dell’Accordo attraverso una serie di strumenti operativi;
- promuovere eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento delle tecnologie nei confronti di una massa variegata di possibili “utenti”;
- promuovere tutte le azioni ritenute opportune ai fini della diffusione della conoscenza.
Art. 3 - Comitato Bilaterale
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro viene istituito un Comitato Bilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni Operative.
Fanno parte del Comitato Bilaterale per il CNR due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR e per Éupolis Lombardia il Presidente del Consiglio di Amministrazione e un dipendente dell’Istituto nominato dal Direttore Generale. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
Il Comitato avrà in particolare i seguenti compiti:
- supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- proposta di eventuali modelli organizzativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa la individuazione di appostiti gruppi di lavoro;
- approvazione delle proposte/iniziative, nell’ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti Organi delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati;
- individuazione degli strumenti per rendere disponibili a un numero sempre crescente di operatori le conoscenze derivanti dall’uso delle nuove tecnologie;
- predisposizione, allo scadere dell’Accordo, di una relazione consegnata alle Parti che riassume lo stato di attuazione del presente Accordo e delle iniziative rientranti nel medesimo Accordo.
Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o di Éupolis Lombardia aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
Art. 4 - Tipologia delle azioni
Le azioni, oggetto del presente Accordo, sono coerenti e compatibili con la programmazione comunitaria, nazionale e di Regione Lombardia, in particolare, con una politica interna fortemente incline ad un Piano di diffusione della Innovazione Tecnologica.
Le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:
- attività di ricerca;
- progetti di alta formazione;
- presentazione e sviluppo di progetti in ambito regionale, nazionale e UE;
- scambio di ricercatori.
Tali azioni si svilupperanno favorendo le opportune collaborazioni e sinergie con Enti, con le Università ed eventuali altri soggetti interessati al presente Accordo.
Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali e finanziare secondo le modalità previste dalle Convenzioni Operative previste dall’art. 5.
Art. 5 - Convenzioni Operative
Le modalità operative concernenti l’attuazione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle Convenzioni Operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere;
b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse
umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.
Le Convezioni Operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte e ogni altro aspetto che le Parti riterranno opportuno.
Art. 6 - Risorse
Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari diretti per le Parti.
Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all’art. 5.
Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.
Art. 7 - Proprietà Intellettuale
Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa e il relativo uso che dovesse essere consentito all’altra Parte nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le attività di cui all’Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte definita “titolare”.
Art. 8 - Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le
Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto del presente Accordo.
I dati qui riportati, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 9 - Visibilità dell’Accordo Quadro
Le Parti concordano sull’importanza di offrire un’adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.
Art. 10 - Durata
Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e si rinnova automaticamente per un altro quinquennio, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all’altro contraente a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.
Art. 11 - Modifiche e Recesso
Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all’altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.
Art. 12 - Nullità parziale
Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1419 del Codice Civile.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l’invalidità e/o la impossibilità di attuazione.
Art. 13 - Cessione
Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.
Art. 14 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata.
Art. 15 - Registrazione
Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Art. 16 - Rinvii e Foro Competente
Firmato da:
XXXXXXX XXXXXXXXXXX
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Valido da: 08-10-2015 08:17:26 a: 07-10-2020 08:17:26
Certificato emesso da: Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2, Lombardia Informatica S.p.A., IT Riferimento temporale 'SigningTime': 13-12-2016 08:18:24
Per quanto non espressamente previsto dal preseMnottiveo: AAppcrocvooilrddocuomenstoi fa rinvio alle norme vigenti in
materia. In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.
Roma lì,
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Per Consiglio Nazionale delle Ricerche Per Éupolis Lombardia Il Presidente Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx