SICILIACQUE S.P.A.
SICILIACQUE S.P.A.
GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI GESTITI DA SICILIACQUE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
Articolo 1 – DEFINIZIONI 3
Articolo 2 – DOCUMENTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI FORNITURA – EVENTUALI DIFFORMITA’ - ORDINE DI VALIDITA’ DEI DOCUMENTI – CRITERI DI INTERPRETAZIONE 4
Articolo 3 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME 4
Articolo 4 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 5
Articolo 5 – IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA 8
Articolo 6 – STIPULA DEL CONTRATTO, DOMICILIO delle PARTI, ORGANI DELL’ESECUZIONE della COMMITTENTE 10
Stipula del contratto 10
Domicilio delle parti e comunicazioni 11
Organi dell’esecuzione della Committente 11
Articolo 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI 11
Articolo 8 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 11
Attivazione della fornitura 11
Garanzie di continuità e qualità del servizio 12
Applicazione Corrispettivo Unitario Netto di Fornitura 12
Programmazione carichi ed oneri di sbilanciamento 14
Modalità di Fatturazione 14
Articolo 9 – DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI 16
Articolo 10 – SPECIFICHE TECNICHE - ATTREZZATURE del CONTRAENTE – ONERI PARTICOLARI A CARICO DEL CONTRAENTE 16
Articolo 11 – VARIAZIONI 20
Articolo 12 – CONTESTAZIONI DELLA CONTRAENTE 21
Articolo 13 - RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE 21
Articolo 14 - OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE 22
Articolo 15 – PAGAMENTI, CONTABILITA’ 23
Articolo 16 – PENALI 25
Articolo 17 –SUBAPPALTO 25
Articolo 18 – CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE 26
Articolo 19 – RISERVATEZZA 26
Articolo 20 – PROPRIETA’ INDUSTRIALE E COMMERCIALE 26
Articolo 21 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CODICE ETICO DI SICILIACQUE 27
Articolo 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 27
Articolo 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 27
Articolo 24 - RECESSO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENTE 28
Articolo 25 – ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE 29
Articolo 26 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 30
Articolo 27 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 30
Articolo 28 - TASSE E IMPOSTE 30
Articolo 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 30
ALLEGATI 31
Articolo 1 – DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nei documenti contrattuali, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini e le espressioni definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa così, come quelli al maschile si intendono definiti anche al femminile e viceversa:
a) Siciliacque S.p.A. (nel seguito, anche “Cliente” o “Committente” o “Soggetto Gestore”) è la Società che opera in concessione nella gestione del Servizio Idrico mediante unità di consumo di energia elettrica (punti di prelievo o POD) a servizio di sollevamenti idrici, , ricadenti nel territorio della Regione Siciliana.
Per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica di tali utenze, Siciliacque S.p.A. in qualità di Cliente Finale intende individuare i Fornitori sul Mercato Libero che garantiscano le migliori condizioni tecnico economiche per la fornitura di energia elettrica per il periodo annuale dal 01/01/2022 al 31/12/2022, con opzione di rinnovo del contratto per ulteriori N. 1 annualità dal 01/01/2023 al 31/12/2023. L’aggiudicazione della gara darà luogo alla sottoscrizione con i Fornitori di Contratti di somministrazione stipulati sul Mercato Libero ai sensi del D.L. n. 79 del 16 marzo 1999, sulla base dei prezzi e delle altre condizioni di fornitura convenute in sede di gara.
b) “Fornitore/Appaltatore/Contraente”: si intende la Società operante nel settore della fornitura di energia elettrica, regolarmente iscritta nell’elenco istituito dalla ARERA con Delibera nr.134/07 del 11/06/2007, in qualsiasi forma costituita, ivi comprese imprese quelle associate, con la quale la Committente stipula un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi, secondo quanto disciplinato nel contratto di appalto.
Il Fornitore, in qualità di “Cliente Grossista” dovrà essere in possesso della qualifica idonea conseguita presso l’ARERA ai sensi del D.Lgs 79/1999 e s.m.i. ovvero presso il corrispondente organo di una degli stati della comunità europea di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
c) “Capitolato speciale di Appalto”: si intende il presente documento, nel quale sono contenute la disciplina generale, le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento della fornitura.
d) “Codice”: si intende il testo del X.Xxx. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
e) “Codice etico”: il Codice Etico aziendale di Siciliacque S.p.A., pubblicato sul sito internet della società (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). I Contratti contengono una apposita clausola nella quale si prevede che il Fornitore ha preso visione, accetta e si impegna a rispettare il Codice Etico.
f) “Modello 231”: Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Siciliacque S.p.A., ai sensi del D.Lgs
n. 231/2001, pubblicato sul sito internet della società (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
g) “Contratto”: l’accordo scritto tra le parti che regola le prestazioni della fornitura nel quale sono obbligatoriamente indicati almeno l’oggetto, l’importo, la durata e le eventuali clausole specifiche. Di regola, fanno parte del Contratto, anche ove non siano espressamente richiamati e salvo clausola contraria, i seguenti documenti: il capitolato speciale di appalto; l’elenco prezzi; eventuali altri documenti resi necessari in relazione alla tipologia della fornitura.
h) “Committente”: Siciliacque S.p.A., con sede in Palermo, Via Xxxxxxxx Xxxxxx 00-00000, tel. 091/28081, fax 091/280859.
i) “Parte o Parti”: la Committente o l’Appaltatore, o entrambi, se citate al plurale.
j) “Responsabile dell’esecuzione del contratto”: il Soggetto nominato dalla Committente cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al Responsabile del Procedimento relativamente alla fase di esecuzione del contratto.
k) “Regolamento” si intende il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, per le parti ancora in vigore dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016.
l) “Specifiche tecniche”: ove presente, il documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento della fornitura;
m) “Fasce orarie”: suddivisione delle ore secondo la Tabella 1 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 181 del 2 agosto 0000 x x.x.x.
x) “Punto di Prelievo” del Soggetto Gestore (o anche POD - “Point Of Delivery” del Fornitore): è il singolo punto di confine tra l’impianto del Distributore elettrico locale e gli impianti del Soggetto Gestore in cui l’energia elettrica viene consegnata.
o) “Misura dell’energia elettrica”: è l’attività di misura finalizzata all’ottenimento delle quantità prelevate di potenza e di energia elettrica, attiva e reattiva.
p) “Misuratore di energia elettrica”: è un dispositivo funzionale alla misura dell’energia elettrica, destinato a misurare l’energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo.
r) “Misuratore orario”: è un misuratore diverso dal misuratore elettronico che permette la rilevazione su base oraria dell’energia elettrica immessa e prelevata dal punto di immissione cui si riferisce ai sensi dell’allegato A del TIS Deliberazione ARG/elt 107/09 e s.m.i.
q) “Misuratore integratore”: è un misuratore per i punti di prelievo in bassa tensione idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo, non differenziata per periodo temporale (Contatore Elettromeccanico - CE Integratore per fasce oppure Totalizzatore).
r) “PUN”: è il Prezzo Unico Nazionale formatosi nel Mercato del Giorno Prima (MGP) del Gestore dei Mercati Elettrici (GME).
Ai fini del presente capitolato si intende il prezzo medio di acquisto per ciascuna fascia oraria (F1, F2, F3) pubblicato mensilmente sul sito internet del GME nella sezione Esiti dei mercati e statistiche/Statistiche/Prezzo medio per fasce, che al momento della pubblicazione del presente bando si trova al seguente link:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xx/Xxxxxxxxxxx/XX/XxxxxxXxxxxXxxxx.xxxx
s) “ARERA”: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. con funzioni di regolazione e di controllo, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ed in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi, ai servizi idrici ed al ciclo dei rifiuti.
Articolo 2 – DOCUMENTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI FORNITURA – EVENTUALI DIFFORMITA’ - ORDINE DI VALIDITA’ DEI DOCUMENTI – CRITERI DI INTERPRETAZIONE
1. La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto nei seguenti documenti:
a) il capitolato speciale di appalto;
b) l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara espressa mediante i rispettivi spread (ΩPUN e ΩFi per fascia) che concorrono alla definizione del prezzo finale;
c) ogni altro documento allegato e/o richiamato in quelli precedenti.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti sopra elencati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per il Committente ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per il Committente, la prevalenza sarà attribuita in base all’ordine nel quale i documenti sono elencati al precedente comma 1.
Articolo 3 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
1. Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente Capitolato, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò
indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel contratto di appalto.
2. Fra le leggi e i regolamenti di cui al comma 1, si citano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- il D.Lgs n. 50/2016 e smi;
- il D.M. n. 7 marzo 2018, n. 49;
- il d.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;
- il Codice civile;
- la L. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Siciliacque S.p.A. emanato ai sensi del D.Lgs n. 231/2001;
- il Codice etico di Siciliacque S.p.A.;
- Delibera ARG/elt 99/08 e s.m., ARG/elt 115/08, 301/2012/R/eel
- D.Lgs n. 79/1999 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”.
Tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi le forniture, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.
3. Per quanto attiene gli aspetti tecnici, contrattuali, normativi e operativi relativi alla fornitura di energia elettrica in regime di libero mercato s’intendono valide le specifiche deliberazioni della competente Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Qualora nel corso del contratto le Autorità competenti emanassero provvedimenti tali da inserire nuove regole e/o da modificare quelle esistenti al momento della stipula, le parti
- di comune accordo - provvederanno a formulare clausole modificative e/o integrative del contratto stipulato.
Articolo 4 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
1. L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, per utenze in media e bassa tensione diverse dalle domestiche e dall’illuminazione pubblica (come definite nell’art. 2, comma 2, del testo integrato allegato A alla Delibera ARG/elt 654/2015/EEL del 23/12/2015 e s.m. per il periodo regolatorio 2016-2023), alle strutture di Siciliacque allacciate alle reti locali di distribuzione dell’energia elettrica, per la durata di nr. 1 annualità (dal 01/01/2022 al 31/12/2022), con opzione di rinnovo del contratto per successivi nr. 1 anni (dal 01/01/2023 al 31/12/2023).
2. I prelievi annuali stimati ammontano complessivamente a 72.445 (settantaduemila quattrocentoquarantacinque) MWh, e comprendono l’insieme di tutti i punti di prelievo (POD) sparsi sul territorio della Regione Siciliana sia in media tensione che bassa tensione di Siciliacque S.p.A.
Anno | N. POD | MWh/anno | Settore Merceologico |
2022 | 278 | 72.445 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
2023 | 278 | 72.445 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
3. Tali quantità sono da considerarsi presunte, pertanto il Fornitore dovrà comunque erogare la fornitura di energia elettrica sulla base dell’effettivo fabbisogno.
4. La ragione sociale, l'individuazione geografica e le principali caratteristiche di prelievo di potenza e consumo di energia elettrica, relative alle unità di consumo (punti di prelievo) sono riportate sinteticamente negli ALLEGATI “1 - Elenco dei punti di prelievo” e “2 – Tabelle dei prelievi di energia”.
5. L’ALLEGATO 1 contiene il dettaglio anagrafico di ciascuno dei punti prelievo attivi (identificativo POD, potenza impegnata, denominazione e toponimo e altre informazioni utili per la stipula e la gestione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.): per motivi di sicurezza questo elenco verrà consegnato solo all’aggiudicatario dello specifico fornitura in gara, in tempo utile per effettuare le necessarie operazioni di switch, secondo le modalità all’occorrenza concordate con il Fornitore. L’ALLEGATO 2 ne riporta comunque il numero e le caratteristiche di consumo complessive, mentre nel successivo ARTICOLO 10 del presente capitolato sono indicate le caratteristiche dei misuratori.
6. Il Fornitore metterà a disposizione del Soggetto Gestore per la fornitura di pertinenza tutta la potenza elettrica impegnata e fornirà i quantitativi di energia elettrica, indicati nelle rispettive tabelle allegate, necessari al fabbisogno degli impianti presso i Punti di Prelievo attualmente esistenti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, alla fornitura presso eventuali punti di prelievo ricadenti all’interno della fornitura di pertinenza che saranno attivati nel corso della durata della convenzione, senza alcun onere aggiuntivo per il Soggetto Gestore ed ai medesimi prezzi, patti e condizioni offerti in sede di gara.
TABELLA RIEPILOGATIVA CONSUMI ANNUALI (al netto delle perdite di rete)
Anno | Totale generale | Media tensione | Bassa tensione | |||
Nr.POD | (kWh) | Nr.POD | (KWh) | Nr.POD | (kWh) | |
2022 | 278 | 72.445.253 | 00 | 00.000.000 | 000 | 00.000.000 |
0000 | 000 | 00.000.000 | 00 | 00.000.000 | 000 | 00.000.000 |
8. Sui dati di consumo totali espressi in kWh di cui alla “TABELLA RIEPILOGATIVA CONSUMI” è ammessa una tolleranza del ±20%. Pertanto, i consumi effettivamente rilevati a consuntivo nel periodo di vigenza della convenzione possono variare rispetto a quanto indicato del 20% in più o in meno senza che il fornitore possa richiedere indennizzi di sorta, variazioni nella durata contrattuale e/o incrementi dei corrispettivi. Non è comunque previsto alcun minimo garantito, per cui, in ogni caso, verranno corrisposti i soli consumi effettivamente rilevati, secondo quanto previsto dal presente capitolato, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna altra pretesa ad alcun titolo.
9. Sarà inoltre facoltà del Cliente, in vigenza del contratto, chiedere la cessazione della fornitura in alcuni punti di prelievo e/o l’aggiunta di ulteriori punti di prelievo: è fatto obbligo al Fornitore accettare tale condizione, mantenendo gli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali, senza che lo stesso possa avanzare alcuna altra pretesa ad alcun titolo.
PREZZI OFFERTI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
10. Le forniture oggetto del presente capitolato speciale di appalto presentano le distribuzioni percentuali indicative dei prelievi sulle fasce orarie di consumo riportate nella seguente tabella, desunta direttamente dai consumi indicativi di cui all’ALLEGATO 2:
Anno | Nr. POD | Percentuale Consumo [%] | ||
F1 | F2 | F3 | ||
2022 | 278 | 31% | 24% | 45% |
2023 | 278 | 31% | 24% | 45% |
F0 Misuratore monorario - per tutte le 24 ore del giorno
Misuratore multiorario (dalle 8:00 alle 19:00)
F1
Misuratore multiorario (dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00)
sabato (dalle 7:00 alle 23:00)
F2
F3 Misuratore multiorario (dalle 23:00 alle 7:00) nei giorni di domenica e festivi tutta la giornata
11. Ai fini dell’aggiudicazione, il fornitore sarà tenuto ad esprimere, per la specifica fornitura di interesse, i seguenti valori di spread che concorrono alla definizione del prezzo finale come definiti al successivo ARTICOLO 8 del presente capitolato (per l’applicazione del corrispettivo netto unitario di fornitura):
• Per la fornitura a prezzo variabile indicizzato al PUN: un unico spread (ΩPUN), espresso in €/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, per tutte le fasce di consumo (F1, F2, F3), rispetto al prezzo come definito all’Art.8.
• Per la fornitura con l’opzione di fixing: tre spread (ΩFi ), uno per ogni fascia oraria di consumo (F1, F2, F3), espressi in €/MWh e troncati alla seconda cifra decimale, rispetto al prezzo come definito all’Art.8 comma 15.
•
Prezzi da quotare in offerta: €/MWh (fino alla seconda cifra decimale) | ||||
Fornitura | ΩPUN | ΩF1 | ΩF2 | ΩF3 |
12. Ne conseguono le seguenti formule criterio per l’attribuzione del miglior spread medio equivalente
(ΩmedioEQ da valutare fino alla seconda cifra decimale):
ΩFIX= 0,31 * ΩF1 + 0,24 * ΩF2+ 0,45 * ΩF3 ΩmedioEq = 0,50 * ΩPUN + 0,50 * ΩFIX
Fornitura
SERVIZI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
13. Sebbene NON rientrino tra i servizi connessi a carico della Contraente, questi ultimi da intendersi inclusi nei corrispettivi di prezzo unitari quotati in gara d’appalto, è facoltà del Soggetto Gestore in corso di esecuzione del Contratto di fornitura, richiedere e valutare dal Fornitore eventuali proposte – non vincolanti per le parti –
di ulteriori servizi (extra) e soluzioni tecniche aggiuntive che non fanno parte di quelli specificati nei vari punti del presente capitolato, per quanto strettamente correlati alle medesime linee di business. A titolo di esempio rientrano in questa casistica, tutti i servizi più approfonditi di analisi e consulenza energetica – per uno o più punti di prelievo, in base al loro profilo di consumo e alle caratteristiche dei relativi processi funzionali – volti ad integrare la fornitura di energia con possibili soluzioni concrete, queste ultime incluse, di efficienza energetica, generazione distribuita, flessibilità, energy storage, sia dal punto di vista tecnico che economico, e quindi: ottimizzazione dei consumi, massimizzazione dei risparmi e relative fonti di finanziamento.
14. Per questo tipo di attività, il Soggetto Gestore – potrà in qualsiasi momento richiedere al Fornitore di quotare un tariffario “extra” di specifiche prestazioni specialistiche (ciascuna corredata della rispettiva descrizione in dettaglio della proposta) per eventuali incarichi inerenti a check up, audit, analisi, studio, progettazione e verifiche, con produzione di appositi elaborati di particolare approfondimento al momento non prevedibili e non espressamente indicati nelle presenti specifiche di capitolato, quindi oggetto di separata valutazione.
Questi ultimi verranno approvati quali altri costi di gestione – nei limiti di capienza del Contratto e ad insindacabile giudizio di scelta della Committente – previa verifica del preventivo di spesa: in particolare, per ciascun intervento in vigenza del Contratto, il Fornitore dovrà specificare di volta in volta le voci elementari di analisi prezzo, che verranno applicate secondo l’impostazione di un apposito giustificativo di spesa (ricorrendo i.e. ad apposite tabelle semplificate, desunte dal regolamento Ministeriale per la determinazione dei parametri di liquidazione dei Compensi Professionali o ad altri regolamenti di settore in corso di validità).
15. Il Soggetto Gestore potrà identificare qualsiasi Balancing Service Provider -in qualità di fornitore di servizi finalizzati all’inserimento del/i punto/i di prelievo all’interno di una UVAM ed alla gestione dei servizi di dispacciamento relativi a tale UVAM- funzionale alla partecipazione al Mercato dei Servizi di dispacciamento ed alla partecipazione alle aste per l’assegnazione alle UVAM di premi per riduzione di consumo di energia elettrica.
Articolo 5 – IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA
1. L’importo dell’appalto è computato sulla base dei consumi effettivi da parte del Soggetto Gestore, aumentati delle perdite di rete, cui è applicato l’importo risultante dall’offerta presentata dal fornitore in sede di gara, per lo specifico fornitura di appartenenza.
Al solo fine della determinazione dell’importo per l’individuazione della normativa applicabile all’appalto, gli importi considerati per il primo anno su ciascun fornitura e non vincolanti per il Soggetto Gestore, sono riportati nella tabella seguente, e suddivisi nelle voci stimate secondo quanto stabilito al precedente articolo:
2022 | 2023 | |||
MWh | Totale generale (XXX xxxxxxx) | MWh | Totale generale (XXX xxxxxxx) | |
Tot. POD | 72.445,253 | € 13.500.000 | 72.445,253 | € 13.500.000 |
Totale Quota Energia | Totale Quota Energia | |||
€ 7.244.525 | € 7.200.000 |
2. Per ciascuna fornitura, gli importi stimati nel totale generale – I.V.A. esclusa – includono la Quota Energia, incluse le Perdite di Rete, e tutti gli altri corrispettivi dovuti dai Clienti del mercato libero al Fornitore, ovvero
sono comprensivi delle voci regolate da normativa vigente, cosiddetti “Oneri passanti” e “Altri costi di gestione”, in quanto non negoziabili in bolletta quali uso delle reti, maggiorazioni e imposte, corrispettivi di gestione della connessione.
3. Pertanto, solo l’importo indicato come “Quota Energia” verrà sottoposto a ribasso di gara secondo le modalità descritte nel successivo ARTICOLO 8 del presente capitolato (in merito all’applicazione del corrispettivo netto unitario di fornitura).
4. Gli importi di cui al totale generale sono quindi stimati tenendo conto sia delle proiezioni di mercato che delle possibili evoluzioni normative assunte per l’anno/i prossimo/i alla data di emissione del presente capitolato.
5. Gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo secondo le indicazioni del presente Capitolato e degli effettivi valori fissati per le rispettive componenti tariffarie (sia negoziate che regolate) nel periodo di applicazione della fornitura.
6. Viste le caratteristiche della fornitura gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
7. Il contratto avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2022 fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2022 e si intenderà automaticamente risolto alla scadenza, senza necessità di alcuna disdetta. Anche nel caso in cui il Distributore locale, per cause non imputabili al Fornitore, non autorizzasse la decorrenza della fornitura a far data dal 01.01.2022, resta inteso fra le parti che la data di scadenza contrattuale rimarrà egualmente fissata alle ore 24:00 del 31.12.2022.
OPZIONE RINNOVO DEL CONTRATTO PER ANNI SUCCESSIVI
9. Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà, a propria discrezione, di estendere il contratto con il Fornitore aggiudicatario per N. 1 anni dal 01/01/2023 e al 31/12/2023, nel caso in cui il Fornitore stesso si rendesse disponibile a garantire lo spread su PUN dell’aggiudicazione e spread per il fixing uguali, o diversamente modulati, ma con medesimo valore medio equivalente, di quelli raggiunti in fase di aggiudicazione.
10. Si specifica che, anche a fronte della disponibilità del Fornitore di rispettare le condizioni di rinnovo di cui sopra (1+1 anni), il Soggetto Gestore è libero di non estendere il contratto per gli anni successivi, precisando sin d’ora che il Fornitore rinuncia a richieste di compensi, remunerazioni, indennizzi o rimborsi di sorta, spiegazioni o soddisfazioni.
11. In caso di estensione del Contratto per successivi nr. 12 mesi, si precisa che:
➢ i termini del rinnovo vanno fissati in corso di fornitura entro il 30 settembre dell’anno in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx;
➢ saranno definite e formalizzate quali parte integrante del contratto di rinnovo, le modalità operative di gestione del portafoglio, ovvero l’algoritmo di hedging ed il supporto garantito dal Fornitore al Soggetto Gestore, per una tempestiva e trasparente attuazione degli obiettivi sulle coperture modulate concordati ai fini della costruzione del minor prezzo finale in base alla migliore metodologia proposta dal Fornitore stesso;
➢ la fissazione del prezzo potrà avvenire anche in più tranches e in momenti diversi (operando su possibili scadenze mensili trimestrali o annuale, ciascuna con taglia minima pari al 25%) per cogliere le migliori opportunità fino a coprire il 100% dell’effettivo consumo totale annuo;
➢ il valore dello spread medio equivalente ΩmedioEQ deve rimanere lo stesso del contratto in vigore per il periodo 1 gennaio 2022/31 dicembre 2022, così come definito nella formula all’art.4 comma 12.
➢ per la determinazione del prezzo, valgono le stesse indicazioni di cui al successivo ARTICOLO 8 del presente capitolato (in merito all’applicazione del corrispettivo netto unitario di fornitura), così come già applicate per il periodo 1 gennaio 2022/31 dicembre 2022; in particolare il Fornitore ha facoltà di offrire un riferimento di prezzo all’ingrosso basato sulle posizioni LAST PRICE dei prodotti month, quarter e calendar relativi alle scadenze degli anni 2021/2022 anche differente rispetto agli aggiornamenti del LAST PRICE disponibile sul sito web dell’European Energy Exchange AG - EEX (di seguito riportato), purché se ne dimostri il vantaggio per la Committente, e venga fornito tutto il supporto nelle relative operazioni di portfolio
management (come definito all’art. 10 lettera C). (https://xxx.xxx.xxx/en/marketdata/power/futures#%7B%22snippetpicker%22%3A%22EEX%20Italian%2 0P ower%20Futures%22%7D).
12. Indipendentemente da quanto previsto dal precedente comma 10 e seguenti, trova applicazione quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del D.lg.s. 50/2016. La Stazione Appaltante si riserva dunque la facoltà, al termine della durata contrattuale, di disporre la proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle successive procedure per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso la Contraente è tenuta, senza poter vantare alcuna pretesa ad alcun titolo e senza poter sollevare riserve o contestazioni, all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni del Contratto originario.
13. L’importo offerto dalla contraente si intende, tra l’altro, comprensivo di: spese generali, utili d’impresa, nonché di ogni eventuale altro onere derivante dall’esecuzione della fornitura, come indicato nel presente capitolato. Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri e i costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per l’esecuzione della fornitura, sia dalla gestione amministrativa dell’appalto.
14. Con la sottoscrizione del contratto, la Contraente dà atto di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste, (a) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi compreso il decorso dei termini contrattuali di cui al presente articolo, non sia stato consumato l’intero importo di contratto; (b) nel caso in cui la Committente decida di non esercitare le facoltà di rinnovo o proroga di cui al precedente comma 10 del presente articolo.
Articolo 6 – STIPULA DEL CONTRATTO, DOMICILIO delle PARTI, ORGANI DELL’ESECUZIONE della COMMITTENTE
Stipula del contratto
1. Il contratto verrà stipulato secondo modalità e termini indicati dalla Committente una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva.
2. Il mancato rispetto dei termini indicati dalla Committente comporta la facoltà per la stessa di procedere con la revoca dell’aggiudicazione, senza che la Contraente possa vantare per tal motivo alcuna pretesa ad alcun titolo. Ove la Committente decida di procedere comunque con la stipula del Contratto, la stessa avrà la facoltà di applicare alla Contraente una penale giornaliera di € 200 per giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto.
3. Nel caso in cui il contratto non venga sottoscritto per fatto della Contraente la Committente è in facoltà di revocare l’aggiudicazione.
4. Nel caso in cui non si addivenga alla stipula del contratto per fatto della Committente, la Contraente può sciogliersi da ogni impegno con atto comunicato alla Committente senza aver diritto ad alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.
5. Per i termini di durata del contratto opera quanto previsto al precedente art. 5.
6. Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, in caso di urgenza, il contratto può essere stipulato, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della documentazione antimafia. In tali casi, ove, nel corso dell’esecuzione del contratto, venga accertata l’esistenza di condizioni ostative alla stipula del contratto, la Committente può risolvere/recedere il contratto.
7. In caso di urgenza, le prestazioni oggetto dell’appalto possono essere iniziate prima della stipula del contratto. In tali casi, la Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.
8. Qualora l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della Committente, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, l’esecutore, mediante istanza scritta, ha diritto al rimborso delle sole spese contrattuali sostenute e documentate. Qualora l’istanza non venga accolta, l’Esecutore ha diritto ad un compenso per il ritardo, calcolato secondo quanto indicato nel d.m. n. 49/2018.
Domicilio delle parti e comunicazioni
9. Nel contratto le parti eleggono il proprio domicilio ed indicano i recapiti telefonici, fax e telematici ai quali ricevere le comunicazioni inerenti al contratto stesso.
10. In mancanza di una specifica e diversa indicazione, il domicilio delle parti si intende fissato all’indirizzo delle rispettive sedi legali.
11. Eventuali modifiche ai dati comunicati dalla Contraente devono essere comunicate per iscritto alla Committente al domicilio e con le modalità indicate nel contratto.
12. Il contratto disciplina le modalità con le quali devono essere effettuate le comunicazioni tra le parti. In assenza di disposizioni contrattuali difformi, le comunicazioni della Committente si intendono conosciute dalla Contraente dalla data di ricezione della raccomandata A/R, del fax o della posta elettronica.
Organi dell’esecuzione della Committente
13. La Committente nomina un direttore dell’esecuzione del contratto, scegliendolo tra i propri dipendenti in base alle competenze, il quale svolgerà le funzioni connesse all’esecuzione del contratto e sarà il referente per la Contraente. Nei casi previsti dal Codice, la Stazione Appaltante può nominare anche un assistente del direttore di esecuzione, su indicazione di quest’ultimo. Trova applicazione l’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. L’eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte della Contraente nei confronti della Committente sarà disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 8 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Attivazione della fornitura
1. Il Soggetto Gestore si impegna a fornire, contestualmente all’aggiudicazione definitiva e comunque entro e non oltre la data del 01 novembre 2021, l’elenco ed i riferimenti di tutti i POD attivi di cui è titolare per lo specifico fornitura di riferimento (sia sul Mercato Libero che di Salvaguardia), al fine di consentire al Fornitore l’esecuzione dello switch entro il 10 novembre 2021, e quindi la prosecuzione della fornitura dal primo giorno solare del mese successivo, senza soluzione di continuità.
2. Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione anche provvisoria, quindi indipendentemente dalle scadenze di cui al comma precedente, il Fornitore aggiudicatario si impegna ad inviare al Soggetto Gestore, su richiesta della Committente, le informazioni necessarie a valutare l’opportunità economica di attuare il fixing, anche a partire dal primo mese di fornitura entrante, esercitando le opzioni di Portfolio Management
descritte nel presente Articolo – comma 13 e seguenti.
In tal caso, il prezzo fisso accettato dal Soggetto Gestore sarà operativo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla conferma e rimarrà valido per la durata indicata in fase di conferma stessa del prezzo fisso. Il Gestore avrà facoltà di opzionare il prezzo per un periodo non inferiore al mese e non superiore all’anno, e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto.
Il soggetto Gestore avrà quindi la facoltà di rinegoziare il prezzo ogni qualvolta lo riterrà opportuno nell’arco della durata del contratto, secondo le indicazioni riportate nel presente Articolo – comma 13 e seguenti.
3. Il Soggetto Gestore avrà la facoltà di rinnovare, almeno tre mesi prima della scadenza (30 settembre 2022), alle condizioni indicizzate fissate dal bando o al prezzo fisso preventivamente concordato con il Fornitore, la validità del contratto per il periodo successivo (1 dicembre 2023 – 31 dicembre 2023), secondo le indicazioni riportate nel precedente ARTICOLO 5 – comma 10 e seguenti.
4. Il Soggetto Gestore si impegna a rilasciare al Fornitore, in tempo utile alla stipula del Contratto di fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi delle delibere ARERA n. 111/06 e s.m.i. e ARG/elt 654/15 e s.m.i..
5. Per eventuali subentri in altre utenze, il Fornitore si impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura se giunge al suo domicilio entro il 10 del mese, ovvero il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura qualora giungesse al domicilio del Fornitore dopo il 10 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti.
Garanzie di continuità e qualità del servizio
6. La fornitura dell'energia elettrica verrà effettuata mediante riconsegna ai singoli punti di prelievo del Cliente ed attraverso il servizio di distribuzione.
7. In relazione alla funzione di pubblica utilità svolta dal Soggetto Gestore, tutte le utenze hanno carattere di
non interrompibilità della fornitura.
8. All’atto della sottoscrizione del Contratto di somministrazione, il Fornitore sarà tenuto ad effettuare l’immediata verifica della presenza del Soggetto Gestore nell’elenco dei clienti finali non disalimentabili, provvedendo - in caso di esito negativo - per l’immediato inserimento ai sensi di quanto disposto dall’ARERA con delibera n. 258/2015/R/com, Allegato A, art. 23 e s.m.i., poiché rientranti nei casi previsti dal medesimo articolo, comma 1, lettera c e s.m.i.
9. Le forniture interessate, come previsto nel comma 2 del suddetto articolo e s.m.i., sono tutte quelle elencate nel prospetto ALLEGATO N.1.
10. Per quanto sopra esposto si diffida il Fornitore ad inoltrare al Distributore Locale competente alcuna richiesta di sospensione della fornitura di energia e/o di riduzione della potenza per qualunque tipo di circostanza, a meno che non sia stato espressamente richiesto dal Cliente.
11. Il Soggetto Gestore è infatti qualificabile come Gestore di pubblico servizio: eventuali riduzioni di potenza erogata e/o sospensioni di fornitura costituirebbero una interruzione di pubblico servizio, direttamente imputabile all’Impresa distributrice con conseguenti responsabilità per danni e/o oneri che dovessero direttamente o indirettamente derivarne.
12. L'energia elettrica, di produzione nazionale o di importazione, sarà immessa nella rete nazionale dal Fornitore, con continuità e secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità.
Applicazione Corrispettivo Unitario Netto di Fornitura
13. I prezzi unitari offerti dal Fornitore, ovvero gli spread ΩPUN e ΩFi applicati su ciascuna fascia oraria, così come risultanti alla fine della procedura di gara, saranno ritenuti validi per l’intera durata contrattuale nel corso
del periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 e valgono per gli eventuali anni di fornitura successivi, in caso di rinnovo per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, con le modalità indicate all’art.5 comma 9.
14. La fornitura oggetto della presente gara è a prezzo fissato su una o più mensilità, fino a copertura anche dell’intero periodo di fornitura relativo all’anno di esercizio successivo e/o in corso, con la possibilità di bloccare uno o più riferimenti di prezzo all’ingrosso dei prodotti month, quarter e calendar relativi alle scadenze in corso d’anno, mediante opzioni di Portfolio Management.
15. Nello specifico, le opzioni di Portfolio Management prevedono che, il fornitore si impegnerà ad offrire su richiesta del Committente quotazioni di fixing del prodotto richiesto (month, quarter e calendar) sulla base delle quotazioni giornaliere disponibili del Baseload Settlement Price rilevate sull’Italian Futures | EEX Power Derivatives dell’European Energy Exchange AG (EEX) disponibili sul sito web : https://xxx.xxx.xxx/en/marketdata/power/futures#%7B%22snippetpicker%22%3A%22EEX%20Italian%2 0Power%20Futures%22%7D
Verificata l’effettiva liquidità della piattaforma di scambio, invierà al Committente la quotazione di offerta, alla quale saranno applicati gli spread per fascia.
Il committente potrà esercitare l’opzione di fixing su base mensile, trimestrale o annuale, entro il quindicesimo giorno precedente la consegna fisica del periodo oggetto del fixing.
Il committente avrà la facoltà di accettare i prezzi proposti entro un’ora dalla quotazione (“Opzione di fixing”), tali prezzi se accettati resteranno fissi per l'intero periodo di riferimento.
I prezzi saranno formulati secondo la seguente regola:
PF1 = (IT Bsld _last_price_eex) + ΩF1 €/MWh PF2 = (IT Bsld _last_price_eex) + ΩF2 €/MWh PF3 = (IT Bsld _last_price_eex) + ΩF3 €/MWh dove :
PF1 = prezzo fisso applicato ai consumi in fascia F1 dei siti dotati di misuratore multi-orario o per fasce per il periodo relativo al prodotto fissato;
PF2 = prezzo fisso applicato ai consumi in fascia F2 dei siti dotati di misuratore multi-orario o per fasce per il periodo relativo al prodotto fissato;
PF3= prezzo fisso applicato ai consumi in fascia F3 dei siti dotati di misuratore multi-orario o per fasce per il periodo relativo al prodotto fissato;
IT Bsld _last_price_eex = prezzo baseload dell’energia elettrica del mercato italiano riferito al prodotto month, quarter o calendar rilevabile in tempo reale sulla piattaforma pubblica EEX ;
ΩFi €/MWh = spread per fascia da sommare alla quotazione IT Bsld Future_eex.
16. Ai prezzi fissati come descritto nel precedente comma 15, al netto delle perdite, non potranno essere applicate ulteriori maggiorazioni.
17. Qualora il cliente non eserciti l’opzione di fixing il fornitore valorizzerà l’energia fornita ad un prezzo di somministrazione indicizzato pari al prezzo medio di acquisto per ciascuna fascia oraria (F1, F2, F3) pubblicato mensilmente sul sito internet del GME nella sezione Esiti dei mercati e statistiche/Statistiche/Prezzo medio per fasce, che al momento della pubblicazione del presente bando si trova al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xx/Xxxxxxxxxxx/XX/XxxxxxXxxxxXxxxx.xxxx
maggiorato di una fee di intermediazione pari allo spread ΩPUN definito in fase di aggiudicazione.
18. I valori aggiudicati si intendono quale prezzo base unitario “PFi” applicato ad ogni MWh prelevato in ciascuna fascia oraria “Fi” (i = 1,2,3 per prelievi multiorari).
19. Il corrispettivo unitario netto di fornitura, espresso in €/MWh sarà applicato alla quantità di energia,
espressa in MWh, rilevata dai misuratori fiscali del distributore.
20. I suddetti prezzi devono intendersi comprensivi delle voci meglio descritte nel successivo ARTICOLO 10 in merito a quanto indicato per le VOCI DI FORNITURA.
Programmazione carichi ed oneri di sbilanciamento
21. Il Cliente al fine di ridurre gli oneri di sbilanciamento di cui all’art. 40 della delibera n. 111/06 dell’ARERA e s.m.i. si impegna a fornire all’Aggiudicatario della gara, qualora lo stesso ne faccia esplicita richiesta, la lista dei siti di cui all’ALLEGATO 1 con i fabbisogni di energia mensili presunti distinti per ora o fascia oraria nel caso di siti dotati rispettivamente di gruppo di misura orario o multiorario e totali nel caso di siti mono-orari. Con riserva di modificare tali previsioni ogni qualvolta fosse necessario, nei termini da concordare con il Fornitore stesso, il quale dovrà fornire a tale scopo tutta l’assistenza necessaria e nel pieno rispetto delle condizioni enunciate nel successivo ARTICOLO 10, in merito alla qualità della fornitura.
22. Resta inteso che la suddetta circostanza non potrà costituire, in nessun caso, motivo per la mancata fornitura di energia né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Cliente.
Modalità di Fatturazione
23. Il Fornitore dovrà presentare, a cadenza mensile, un’unica fattura aggregata per più siti di prelievo indicati nell’ALLEGATO 1, contenente il dettaglio descrittivo di ciascuna utenza in elenco opportunamente elaborato in base alle indicazioni del Cliente, fino ad un massimo di 5 fatture mensili per la copertura di tutti i POD oggetto di fornitura. Ogni fattura dovrà riportare, per ciascun punto di fornitura, i relativi consumi e l’intestazione del sito di prelievo, oltre ad ulteriori ed eventuali informazioni aggiuntive da concordare con il Soggetto Gestore.
24. Le fatture dovranno essere inviate singolarmente ed esclusivamente in formato di file informatico .PDF - la cui dimensione massima non deve superare gli 8 MB, agli indirizzi di PEC e di posta elettronica che verranno comunicati dal Soggetto Gestore. NON è ammesso l’invio delle fatture in formato cartaceo.
25. Tutte le fatture relative ad un’unica scadenza dovranno essere comunque raggruppate in un unico documento riepilogativo corredato di un resoconto sintetico dei dati inoltrati per il flusso di fatturazione relativo al mese di riferimento, replicato in formato digitale (di file informatico o messaggio) da inviare sulla casella di posta elettronica indicata dal Cliente.
26. Il Fornitore dovrà essere in grado di inviare i contenuti delle bollette anche in formato di tracciato elettronico con logica off-line. In particolare, il Fornitore si impegna ad inviare mensilmente, un flusso informativo contenente le informazioni minime riportate nella tabella sottostante, nel formato imposto dal Cliente come indicato nell’Allegato 3. Nel tracciato elettronico, su foglio excel, ogni POD dovrà essere valorizzato con una o più righe, verificando con il Soggetto Gestore Cliente le modalità di valorizzazione dei dati in caso di acconti e/o conguagli.
formato | ||||
excel | pdf fattura | pdf (all. alla fattura) | ||
Dati per singola fattura | ragione soc. | x | ||
p.iva | x | |||
tipo documento | x | x | ||
data emissione fattura | x | x | ||
data scadenza fattura | x | x | ||
numero fattura | x | x | ||
imponibile, iva, totale fattura | x | x | ||
eventuali altri dati contabili | x | |||
Dati per singolo punto di consegna | codice cliente | x | ||
codice pod | x | x | ||
data attivazione fornitura | x | x | ||
ubicazione punto prelievo (comune, indirizzo) | x | x | ||
potenza disponibile | x | x | ||
inizio periodo di riferimento (Data da) | x | x | ||
fine periodo di riferimento (Data a) | x | x | ||
Anno e mese di competenza | x | x | ||
letture se disponibili | x | x | ||
energia attiva (per fascia) | x | x | ||
energia attiva totale | x | x | ||
energia reattiva (per fascia) | x | x | ||
energia reattiva totale | x | x | ||
potenza massima (per fascia) | x | x | ||
potenza massima prelevata | x | x | ||
potenza disponibile | x | x | ||
Tensione | x | x | ||
tipo di distribuzione (bt o MT) | x | x | ||
acconto o saldo | x | x | ||
gruppo di fatturazione | x | x | x | |
costo energia attiva | x | x | ||
costo energia reattiva | x | x | ||
costo di trasporto | x | x | ||
costo oneri di sistema | x | x | ||
costo di dispacciamento | x | x | ||
oneri di sistema | x | x | ||
costi per allacciamenti, aumenti di potenza, volturazioni, CTS | x | x | ||
Misura effettiva da contatore (Si/No) | x | x | ||
tipologia dato consumo (stima, effettivo, conguaglio) | x | x | ||
tabelle di riepilogo degli ultimi 12 mesi | x | |||
curve di prelievo obbligatorio x MT; se disponibile x BT | x |
Per “curve di prelievo” si intendono le curve orarie di consumo per singolo punto di prelievo che sia dotato di idoneo misuratore di energia. Tali curve sono obbligatoriamente richieste per i punti di prelievo in MT e BT dotati di misuratore orario.
Saranno possibili eventuali modifiche al tracciato elettronico in oggetto, da concordare tra le parti secondo necessità per allineare il tracciato del singolo Fornitore a quello standard del Soggetto Gestore.
27. La fattura mensile ed il succitato file saranno conformi alle norme di trasparenza raccomandate dall’ARERA, ed in particolare nella delibera ARG/com 202/09 e s.m.i. Il Fornitore si impegna comunque, qualora venisse espressamente richiesto dal Soggetto Gestore, in forma occasionale e/o continuativa, a dare evidenza di ogni singola voce relativa al costo del trasporto, delle maggiorazioni ASOS, ARIM, UC3 e UC6e degli oneri di dispacciamento, anche in documenti allegati alla fattura.
28. Il Fornitore dovrà fatturare le effettive quantità rilevate e comunicate dal distributore per ciascun punto di prelievo. Qualora il distributore ritardasse le comunicazioni di dette quantità per un periodo superiore a 10 giorni dalla fine del mese di prelievo a cui si riferisce la fattura, quest’ultimo sarà autorizzato a fatturare in acconto le quantità stabilite come all’art.9.
29. Le fatture dovranno essere emesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza. Il Fornitore si impegna altresì, non appena in possesso dei dati ufficiali di prelievo da parte del distributore, a conguagliare, nella prima fattura utile e dandone opportunamente evidenza, la quantità mancante e/o in eccesso rispetto a quella precedentemente fatturata in acconto, adeguando i prezzi all’effettivo mese cui gli stessi si riferiscono.
30. Il fornitore, qualora espressamente richiesto dal Soggetto Gestore, dovrà inviare il file di trasporto mensile del Distributore non appena questo si renderà disponibile.
Articolo 9 – DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI
1. La Contraente è tenuta a possedere e presentare alla Committente prima dell’avvio delle attività, la qualifica di “Cliente Grossista” – corrispondente al codice univoco identificativo dichiarato in sede di Gara d’Appalto
– conseguita presso l’ARERA ai sensi del D.Lgs 79/1999 e s.m.i. ovvero presso il corrispondente organo di una degli stati della comunità europea.
Articolo 10 – SPECIFICHE TECNICHE - ATTREZZATURE del CONTRAENTE – ONERI PARTICOLARI A CARICO DEL CONTRAENTE
A. Specifiche tecniche
1. I punti di prelievo oggetto della fornitura sono alimentati sia in media che bassa tensione nelle quantità indicate nella tabella seguente. Tutti i punti di prelievo in media tensione sono dotati di misuratore orario. La quantità di punti di prelievo in bassa tensione dotati di misuratore orario con potenza impegnata maggiore o uguale a 55 kW sono indicati, per ciascun fornitura, nella tabella seguente; dei rimanenti POD in bassa tensione, è possibile che alcuni siano ancora dotati del misuratore integratore per fasce o totalizzatore.
Punti di prelievo MT totali | Punti di prelievo BT totali | |
POD | 37 | 241 |
2. In questo ultimo caso (totalizzatore), la fatturazione dovrà essere effettuata in fasce orarie equivalenti applicando la ripartizione in percentuali di consumo di cui all’Art. 4 comma 10.
QUALITA’ della FORNITURA
3. Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai punti di prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l’energia necessaria, durante l’intero periodo di fornitura e avrà carattere di NON interrompibilità essendo destinata ad un servizio pubblico essenziale.
4. La qualità della fornitura corrisponde al livello assicurato dagli attuali gestori di rete. Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei punti di prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto del Soggetto Gestore, agisce usando l’ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.
5. Il Fornitore è comunque tenuto ad inoltrare formalmente le comunicazioni ricevute dai Gestori di Rete riguardanti le interruzioni programmate di energia elettrica entro un massimo di 3 ore dalla ricezione.
6. Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest’ultimo si accollerà il maggior onere che il Soggetto Gestore sosterrà per il funzionamento degli impianti, oltre che l’attribuzione di responsabilità per danni che dovessero direttamente o indirettamente derivare da conseguenti interruzioni di pubblico servizio (come già evidenziato nel precedente ARTICOLO 8 in merito alle GARANZIE DI CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO).
VOCI DI FORNITURA; PREZZI E CONDIZIONI DI SERVIZIO
7. Le seguenti voci di costo sono da considerarsi incluse nel prezzo offerto:
a) componente energia a copertura dei costi di acquisto/produzione e vendita dell’energia al netto delle perdite;
b) oneri di emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i; nessun addebito è posto a carico del Soggetto Gestore per questa voce;
c) onere di sbilanciamento così come definito dall’art. 40 della delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i., per il quale il Soggetto Gestore non deve sostenere alcun costo aggiuntivo; in particolare, nessun addebito è posto a carico del Soggetto Gestore a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei siti di prelievo;
d) componente tariffaria PPE (perequazione dei costi di acquisto dell’energia del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che in nessun modo deve essere fatturata al Soggetto Gestore;
e) corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto così come definito dall’art. 43 della delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i., per il quale il Soggetto Gestore non deve sostenere alcun costo aggiuntivo;
f) corrispettivo di non arbitraggio così come definito dall’art. 41 della delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i., per il quale il Soggetto Gestore non deve sostenere alcun costo aggiuntivo;
g) prezzo di commercializzazione e vendita (quale ad esempio la componente PCV di cui all’Allegato A alla delibera n. 156/07 e s.m.i. dell’ARERA);
h) oneri per l’acquisizione dei Certificati Verdi di cui all’Art. 11 del Decreto Legislativo 79/99;
i) Oneri di modulazione e componenti UC1
8. Gli elementi per la determinazione del prezzo, così come indicati nell’offerta presentata in sede di gara, espressi con le modalità e forme previste dal Disciplinare di gara, sono fissi ed invariabili per tutta la durata della convenzione.
9. Il corrispettivo unitario netto di fornitura, espresso in €/MWh. sarà applicato alla quantità di energia, espressa in MWh, rilevata dai misuratori fiscali del distributore.
10. I prezzi offerti saranno al netto delle perdite ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i.; resta inteso che le perdite saranno pagate allo stesso prezzo dell’energia fornita.
11. Oltre ai prezzi dell’energia sono applicati gli oneri di DISPACCIAMENTO del mercato libero, gli oneri di TRASPORTO, risultanti dall’applicazione dell’opzione tariffaria del Distributore (gestore della rete) vigente per il mercato libero, le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6del mercato libero, le imposte e l’I.V.A., ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.
12. Il Fornitore è obbligato altresì a corrispondere entro i termini quanto dovuto al Gestore della Rete, al Distributore locale, agli enti competenti, sollevando il Cliente da qualsiasi responsabilità in caso di mancato pagamento.
13. Qualora in corso di contratto vengano sostituiti, da parte del Distributore locale, gli apparecchi di misurazione, da integratore monorario a multiorario, alle utenze in questione verranno applicati, i prezzi unitari della tariffa multioraria.
14. Il Cliente, con la sottoscrizione del contratto, conferisce al Fornitore per tutta la durata del contratto, mandati, deleghe o dichiarazioni di interesse per la partecipazione all’assegnazione dei diritti di importazione di capacità per l’energia estera e dell’energia CIP 6.
15. Restano a carico del Cliente i costi di allacciamento previsti per nuove utenze o per incrementi della potenza su quelle esistenti in base alla vigente normativa.
16. Il contratto di TRASPORTO (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) sarà stipulato, secondo quanto previsto dalla normativa, dal Fornitore, con delega del Cliente, con l'esercente il servizio di distribuzione.
Le maggiorazioni applicabili al servizio di trasporto saranno riscosse secondo le modalità previste dall'Autorità o dalla normativa vigente applicabile.
L'onere del trasporto verrà corrisposto all'esercente dal Fornitore.
Il Fornitore fatturerà al Cliente, in modo trasparente, con lo stesso dettaglio fornito dall'esercente, il servizio di trasporto, senza oneri aggiuntivi.
17. Eventuali oneri per ENERGIA REATTIVA assorbita dalle utenze saranno corrisposti ai sensi di quanto previsto dall'esercente il servizio di distribuzione.
Gli eventuali pagamenti per energia reattiva saranno regolati dal Fornitore al distributore. Il Fornitore fatturerà al Cliente, in modo trasparente, tali oneri. Il Fornitore non avrà alcun diritto né alcuna responsabilità in merito a prelievi di energia reattiva da parte delle utenze.
18. Sarà a carico del Fornitore la stipula del contratto di DISPACCIAMENTO con TERNA. Il Cliente provvederà a delegare il Fornitore per la stipula di tali contratti per i propri punti di prelievo.
19. Il Cliente, coerentemente con la normativa vigente, conferirà al Fornitore delega per la sottoscrizione del contratto con l’attuale esercente il servizio di DISTRIBUZIONE, e lettere d’interesse ai fini dell'acquisizione dei diritti di trasporto e capacità produttiva sia di energia nazionale che estera (esempio: energia CIP 6 ed energia di importazione). Il Fornitore si assumerà tutti gli oneri e tutti i rischi connessi a tale attività.
20. Nulla è dovuto al Fornitore per eventuali scostamenti dai prelievi orari posti a base di gara o comunque prestabiliti dal Cliente.
21. Le imposte erariali e le imposte addizionali sui consumi di energia elettrica e l’I.V.A. verranno applicate dal Fornitore sulle fatture relative ai prelievi mensili di energia, nella misura e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia.
Il Fornitore provvederà ai versamenti delle imposte erariali e addizionali presso i competenti Enti nei tempi e con le modalità prevista dalle norme vigenti in materia.
Resta inteso che il Cliente resterà, in qualsiasi caso, esonerato da eventuali oneri derivanti da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.
22. Per la determinazione e la comprensione di tutte le condizioni di pricing rappresentate nel presente articolo, potrà essere richiesto al Fornitore di produrre e/o illustrare una fattura simulata da comparare in tutte le sue
parti con quella omologa ottenibile per i Clienti in regime di salvaguardia, a campione su uno o più punti di prelievo rappresentativi per opzione tariffaria e tipologia di misuratore.
B. Requisiti particolari richiesti al personale del Contraente
23. Il Fornitore, all’atto della stipula del Contratto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio e/o un Account Manager con rispettivo sostituto, per ciascun Sito di Prelievo oggetto della fornitura, in qualità di referenti responsabili nei confronti della Committente, in grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Lo stesso dovrà essere in grado di rispondere prontamente a problematiche di natura tecnico-commerciale, per tutti i punti di prelievo e di fornire assistenza per la fornitura di tutti quei servizi accessori dei quali se ne ritenesse la necessità, compresa ogni capacità di intermediazione eventualmente necessaria con i referenti del Distributore Locale individuabili per la gestione degli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’Energia.
24. Per ogni evenienza l’Account Manager dovrà assicurare entro 24 ore lavorative dal momento della chiamata l’innesco di una procedura risolutiva del quale sia coordinatore ed interfaccia per il Cliente al quale saranno chiariti sin da subito – i volta in volta – tempi, modalità ed eventuali risorse previste per la risoluzione di quanto richiesto.
In particolare il Fornitore dovrà mettere a disposizione direttamente per il Cliente tramite il Responsabile di Servizio (di cui al comma precedente), un canale preferenziale di assistenza per la soluzione dei seguenti aspetti:
- aumenti di potenza
- modifica tensione di fornitura
- spostamento presa
- richiesta verifiche sulla qualità dell’energia erogata
- autolettura
garantendo, al netto delle tempistiche previste dal distributore, un tempo di risposta non superiore alle 36 ore in caso di comprovata urgenza, tale da compromettere la continuità del servizio idrico integrato esercito dallo specifico impianto utilizzatore.
C. Oneri particolari e prestazioni aggiuntive a carico del contraente
25. Il Fornitore si impegna, dal giorno successivo all’aggiudicazione della fornitura (e comunque fino al compimento di ogni data utile per la fissazione del prezzo totale o parziale relativo a ciascun periodo di fornitura) a supportare il Soggetto Gestore per la definizione delle strategie operative per la copertura del prezzo. In particolare, il fornitore si impegna a supportare il Soggetto Gestore quantomeno nelle seguenti attività: definizione di opportuni livelli di allarme sui prezzi, impostazione di posizioni stop loss / take profit, invio di analisi di mercato per l’interpretazione dell’evoluzione delle quotazioni dei prezzi all’ingrosso, trasmissione di opportuna reportistica a cadenza giornaliera con l’evoluzione delle quotazioni baseload dell’energia elettrica sul mercato italiano riferite agli anni in corso di fornitura (prodotto calendar). Le modalità operative di supporto saranno definite e formalizzate tra il Fornitore e il Soggetto Gestore immediatamente a valle dell’aggiudicazione della fornitura, per una tempestiva attuazione degli obiettivi concordati sulla fissazione del minor prezzo finale in base alla migliore metodologia proposta dal Fornitore. A tal fine, con la presentazione dell’offerta in sede di gara, il Fornitore si è impegnato a mettere a disposizione del Soggetto Gestore il personale e le strutture idonee a garantire l’efficace svolgimento delle attività di portfolio managment di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e, nello specifico, secondo le indicazioni del presente articolo e del precedente ARTICOLO 5 (in merito alla opzione rinnovo del contratto per l’anno successivo). In particolare, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Soggetto Gestore – senza alcun costo aggiuntivo per il Cliente – una figura di account manager dedicato con adeguate competenze per la gestione di attività di portfolio managment.
26. Le attività sopra descritte si intendono quali parte integrante dei cosiddetti “servizi connessi per il Soggetto Gestore” e pertanto già inclusi nei corrispettivi di prezzo formulati mediante applicazione dei corrispettivi di spread determinati in fase di aggiudicazione.
In tale prospettiva, il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di verificare l’effettiva rispondenza alle proprie esigenze dell’organizzazione e delle metodologie messe a disposizione dall’aggiudicatario sopra richiamate ai fini dello svolgimento delle attività di portfolio managment. Nel caso in cui l’organizzazione e le metodologie messe a disposizione non rispondano alle esigenze del Soggetto Gestore, l’aggiudicatario sarà tenuto ad adeguarsi alle indicazioni fornite dallo stesso Xxxxxxxx Gestore. In caso di mancato o parziale adeguamento da parte dell’aggiudicatario, il Soggetto Gestore è libero di revocare l’aggiudicazione della fornitura senza penali o pretese di risarcimento da parte del fornitore.
27. Per tutto il corso della fornitura, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o su supporto informatico (file MS Excel), al Soggetto Gestore, un flusso informativo, su base mensile. Ogni modifica al tracciato record del file dovrà essere concordata preventivamente con il Soggetto Gestore.
Il Soggetto Gestore comunicherà specifici codici (es. dei centri di costo) da assegnare ad ogni POD al fornitore entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti.
Le informazioni minime da riportarsi nel flusso informativo mensile, nel rispetto dei termini indicati nel precedente Articolo 8 (in riferimento alle modalità di fatturazione), vanno preventivamente concordare con il Responsabile di Esecuzione del contratto.
28. In aggiunta il Responsabile di Esecuzione del Contratto potrà essere richiedere al Fornitore di produrre – senza alcun costo aggiuntivo – un report sintetico occasionale o periodico contenente, per ciascun mese, ulteriori valutazioni: ad esempio di effettuare, in riferimento a particolari dati di fatturazione, un’analisi dettagliata sull’effettiva e corretta applicazione dei corrispettivi unitari applicati ai consumi fatturati rispetto alle delibere e ai regolamenti legislativi di pertinenza, evidenziando e giustificando in particolare a cosa siano dovute le eventuali variazioni riscontrate nel corso dei mesi di competenza contabile per gli esercizi correnti e precedenti, fornendo tutta l’assistenza e competenza necessaria a ricostruire possibili scenari futuri nel breve e medio periodo.
29. Restano infine a carico della Contraente i seguenti servizi connessi, dedicati al Cliente e da intendersi inclusi nei corrispettivi di prezzo unitari quotati in gara d’appalto:
- interfaccia con il Distributore per una gestione semplificata delle problematiche di rete;
- utilizzo gratuito dei servizi on-line dal sito WEB del Fornitore per lettura delle curve di carico, energia attiva, reattiva e fattore di potenza, visualizzazione delle fatture e del contratto, etc;
- contatto diretto con il proprio KEY ACCOUNT MANAGER;
- fatturazione mensile aggregata per più punti di prelievo, con addebito in fattura dei consumi e delle voci accessorie (trasporto, oneri di rete, etc) in termini chiari e sintetici;
- tutto quanto non riportato in questo elenco, meglio specificato in altre parti del presente capitolato.
Articolo 11 – VARIAZIONI
1. La Contraente non può, di propria iniziativa, introdurre variazioni o addizioni nello svolgimento del servizio, rispetto alle previsioni contrattuali. Eventuali modifiche potranno essere apportate dalla Contraente solo previo ordine scritto del Diretto dell’esecuzione.
2. Le modifiche apportate dalla Contraente in violazione di quanto previsto al precedente comma 1 non danno titolo ad alcun compenso, rimborso o indennizzo e comportano a carico della Contraente l’obbligo di ripristinare le condizioni iniziali di svolgimento del servizio.
3. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106 del Codice, la Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione del contratto, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di svolgimento del servizio, le prescrizioni tecniche ed eventuali disegni, modelli e campioni, a condizioni che non venga mutato sostanzialmente l’oggetto del servizio.
4. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato, qualora, pur non mutando sostanzialmente l’oggetto del servizio, le variazioni introdotte dalla Committente comportino un notevole pregiudizio economico per la Contraente, quest’ultima può richiedere, con una documentata relazione, un equo compenso
commisurato ai maggiori oneri; in nessun caso, il compenso di cui al periodo precedente può eccedere un quinto dell’importo contrattuale. In via generale, si considerano notevolmente pregiudizievoli le variazioni introdotte dalla Committente che determinano un aumento dello spread medio equivalente ΩmedioEq previsto nella fornitura (come definito al precedente ARTICOLO 4 del presente capitolato) in misura superiore a 70 centesimi dell’originario importo contrattuale.
5. La Committente può ordinare aumenti o diminuzioni alle prestazioni oggetto del servizio entro il limite massimo di un quinto rispetto all’importo contrattuale; in tali casi, la Contraente ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Committente, agli stessi prezzi e condizioni, senza aver nulla a che pretendere, a titolo di rimborso o risarcimento, oltre il pagamento delle prestazioni effettuate.
6. Le variazioni disciplinate nel presente articolo devono notificarsi, tempestivamente e per iscritto, alla Contraente.
7. Qualora le variazioni di cui al presente articolo comportino la necessità di determinare nuovi prezzi, questi possono essere determinati:
x. Xxxxxxxxxxxxxxx a quelli di materiali consimili compresi nel contratto;
b. Desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel contratto;
c. Ricavandoli in base ad una nuova analisi di mercato.
I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c) sono soggetti al ribasso d’asta offerto dalla Contraente.
I nuovi prezzi sono determinati in contradditorio tra le parti. In caso di disaccordo, la Contraente non può, in ogni caso, rifiutarsi di eseguire le prestazioni.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l’art. 106 del Codice.
Articolo 12 – CONTESTAZIONI DELLA CONTRAENTE
1. Qualora la Contraente intenda sollevare contestazioni legate all’esecuzione del contratto è tenuta a:
a) formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
b) precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l’esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.
Le contestazioni, pretese e richieste devono essere inviate per lettera a.r. ovvero pec alla Committente entro il termine di trenta giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili alla Contraente. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, la Contraente decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Committente comunicherà le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso in cui le determinazioni della Committente escludano, anche solo in parte, il riconoscimento delle somme richieste, la Contraente è tenuta, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La presentazione di eventuali contestazioni non autorizza, in nessun caso, la Contraente a sospendere l’esecuzione delle prestazioni.
Articolo 13 - RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE
1. Il Fornitore si impegna, previo rilascio da parte del Cliente delle necessarie deleghe, per la sottoscrizione del servizio di distribuzione, alla stipula dei contratti di trasporto, connessione e dispacciamento, a definire tutti i rapporti contrattuali con Terna, il Distributore locale o con altri soggetti necessari per il buon fine della fornitura.
2. Il Fornitore si impegna ad assistere il Cliente affinché produca tutti gli atti di propria competenza e
garantisca, per le singole utenze, la risoluzione dei precedenti contratti di somministrazione sul mercato libero e/o di salvaguardia, in modo tale da consentire l'avvio della nuova fornitura con decorrenze dal 1 gennaio 2022. Si precisa che alla data di emissione del presente capitolato non sono presenti punti in salvaguardia.
3. Nell’ALLEGATO 2 sono riportati i prelievi di energia presuntivi aggregati per livello di tensione, per le utenze dotate di misuratore orario o integratore per fasce, la suddivisione dell’energia in fasce orarie riportata nell’ALLEGATO 2 è articolata secondo le fasce F1, F2, F3 vigenti nell’anno di fornitura così come definite dall’ARERA.
Inoltre, per i punti di prelievo più energivori in media e bassa tensione – dotati di misuratore orario, il fornitore si impegna a fornire al Cliente tutto il supporto necessario per ricostruire il dettaglio storico dei prelievi orari registrati sui siti web del distributore elettrico e/o dei precedenti fornitori.
4. Con riferimento ai dati consuntivati di cui all'ALLEGATO 2, la quantità di energia che costituisce il fabbisogno complessivo annuo dei punti di prelievo in media e bassa tensione è da considerarsi presunta e finalizzata alla formulazione della migliore offerta, pertanto l’aggiudicataria dell’appalto dovrà comunque erogare la fornitura di energia elettrica sulla base dell’effettivo fabbisogno.
Questa circostanza non potrà costituire, in nessun caso, motivo per la mancata fornitura di energia né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Cliente.
5. Il Fornitore si impegna a soddisfare il fabbisogno del Cliente, seguendone i profili dei consumi fino al punto di misura.
Il Soggetto Gestore non è comunque tenuto a fornire il profilo orario degli impegni di potenza, poiché il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo, ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall’ARERA.
6. In qualsiasi momento il Fornitore potrà tuttavia proporre una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo (ottimizzazione dei contratti di trasporto, ecc.) volta a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dal Cliente, che si riserverà di accettare le proposte in tal senso formulate.
7. Il Fornitore si impegna a fornire anche le utenze attive collegate ad impianti di produzione ed a ritirare l’energia autoprodotta (relativamente alle 7 forniture attive/passive) immessa in rete da Siciliacque S.p.A. e di restituirla allo stesso Gestore-operando un saldo annuo per fascia oraria tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete- laddove il contratto con il GSE lo preveda.
Sono a carico di Siciliacque S.p.A. gli eventuali oneri relativi alla gestione dell’energia autoprodotta a mezzo di impianti a fonti rinnovabili.
La consegna dell’energia elettrica prevista avviene ai Punti di Prelievo di Siciliacque S.p.A. indicati nei contratti. La proprietà, i rischi e le responsabilità relative all’energia elettrica ritirata ai sensi dell’accordo sono trasferiti dal Fornitore a Siciliacque S.p.A..
La misurazione dell’energia elettrica fornita è effettuata al punto di prelievo mediante l’apparecchiatura di misura del distributore locale. Il Fornitore ha facoltà di predisporre a proprie spese presso Siciliacque S.p.A., le apparecchiature per il telerilevamento dei consumi in ogni punto di prelievo.
Articolo 14 - OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE
1. Il Fornitore si obbliga, a propria cura e spesa, a:
a) stipulare i necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, nonché alla stipula dei contratti di trasporto e connessione con i distributori locali, garantendo la continuità della somministrazione dell’energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni dell'ARERA;
b) soddisfare l'intero fabbisogno del Cliente, in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto per tutti i punti di prelievo di cui xxx.xx 1 e per gli eventuali ulteriori punti di prelievo che verranno richiesti nel corso della fornitura;
c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi del Cliente nei confronti di Terna e del Distributore per il mancato rispetto degli standard di qualità della fornitura e per ogni assistenza procedurale fosse necessaria ad ottenere una pronta risposta per il disbrigo di aspetti tecnico-commerciali inerenti al vettoriamento di energia sui punti di prelievo ove occorra garantire la continuità del pubblico servizio.
3. Con la stipula dei Contratti di fornitura, il Soggetto Gestore conferisce mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in loro nome alle procedure di Terna Spa, o di altro organismo competente, all’assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall’estero.
4. Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente al Soggetto Gestore. Il Fornitore pertanto è impegnato a pagare direttamente il gestore della rete.
5. Le imposte erariali e le imposte addizionali sui consumi di energia elettrica e l’I.V.A. verranno applicate dal Fornitore sulle fatture relative ai prelievi mensili di energia, nella misura e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia.
Il Fornitore provvederà ai versamenti delle imposte erariali e addizionali presso i competenti Enti nei tempi e con le modalità prevista dalle norme vigenti in materia. Resta inteso che il Cliente resterà, in qualsiasi caso, esonerato da eventuali oneri derivanti da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.
6. Il Fornitore deve nominare un Responsabile della fornitura ed un suo sostituto, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Tale responsabile, anche alternandosi o turnandosi con il suo sostituto, deve garantire, la disponibilità e la tempestiva risposta, nei giorni feriali e in orario d’ufficio, per la risoluzione di eventuali problematiche connesse con la fornitura stessa.
In particolare, il Soggetto Gestore deve essere tempestivamente avvisato (entro 5 giorni) nel caso si riscontrassero anomalie nelle informazioni provenienti dai Gestori della Rete tali da far presupporre variazioni nella intestazione dei singoli POD.
Articolo 15 – PAGAMENTI, CONTABILITA’
1. Sulle fatture, emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di fornitura, il Cliente procederà entro i successivi 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricevimento, a verificare la correttezza dei contenuti e rispettivi importi ivi indicati, quindi ad emettere formale accettazione totale o parziale delle fatture stesse. Per data di ricevimento si intende la prima data in cui sono contemporaneamente disponibili la fattura ed il file informatico contenente le informazioni minime riportate nell’Art. 8, commi 23 e ss., correttamente contabilizzate e coerenti con la fattura stessa.
2. Il pagamento delle fatture sarà effettuato alla scadenza di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data fattura fine mese salvo accettazione nei termini sopra citati, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal Fornitore, a mezzo Xxxxxxxx Diretto pre-autorizzato (SDD) o bonifico bancario.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. In caso di ritardo del pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi legali e successivamente quelli legali di mora, nella modalità e nella misura prevista per legge con il tasso ufficiale BCE aumentato del 3,0% per il periodo di ritardo.
4. Qualora il fornitore non abbia ricevuto le misure in tempo utile per emettere la fatturazione su consumi reali entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di consumo, dovrà in ogni caso inviare la fattura stimando i consumi sulla base del quantitativo indicato nel contratto, ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale e conguagliando i consumi nella fattura successiva o comunque non
appena saranno disponibili i dati di misura del Distributore Locale. Tale indicazione non vale in caso di conguagli determinati da variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'ARERA, da accise e tassazione e oneri di dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente.
5. Nel caso in cui il Cliente rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, il Fornitore verrà chiamato a fornire, entro cinque giorni dalla data della segnalazione, le proprie controdeduzioni.
Il Fornitore, ove ravvisasse la fondatezza della contestazione, dovrà provvedere ad emettere prontamente nota di credito relativamente ai consumi e/o corrispettivi non dovuti, il cui valore sarà conguagliato dal Cliente con il pagamento della prima fattura in scadenza.
Il Cliente sospenderà il pagamento della fattura contestata in caso di mancato riscontro alla contestazione avanzata.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura, a pena di risoluzione del contratto.
6. NON è previsto che il Cliente rilasci fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia di tutti i pagamenti.
7. Il pagamento è subordinato al rilascio del DURC, richiesto dalla Committente.
8. Ai fini del pagamento in applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 il Fornitore deve comunicare al Cliente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge dovrà essere riportato il Codice CIG relativo.
9. Tutte le fatture, con l'indicazione del numero, della data dell'ordinazione e del numero dell'Ordine di Servizio, del CIG e delle modalità di pagamento dovranno essere intestate a: Siciliacque S.p.A. – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 – 90139 Palermo.
10. NON sono previste anticipazioni, anche in considerazione della tipologia e delle caratteristiche particolari della fornitura nonché della struttura del contratto oggetto di affidamento.
11. La Committente, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti alla Contraente cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto, fino a che il medesimo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
12. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (compresa la cassa edile). Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
13. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell’affidatario o del subappaltatore o del cottimista, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro 15 giorni dalla ricezione della diffida. Ove la fondatezza della richiesta non venga contestata entro il termine assegnato per il pagamento, la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
14. La Contraente si obbliga, a pena di nullità assoluta del contratto, al rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Precisazione Delibera 258/2015/R/com
15. In caso di eventuale inadempimento del Cliente al pagamento delle fatture, il Fornitore ha diritto di
risolvere il Contratto, procedendo a mettere sul Mercato di Salvaguardia i punti di prelievo “non disalimentabili” (cfr. precedente ARTICOLO 8 in merito alle garanzie di continuità e qualità del servizio), secondo quanto sancito dall’Art.24 della Delibera ARERA 258/2015/R/com e s.m.i.; tuttavia tale circostanza trova applicazione solo se siano stati preliminarmente ed espressamente chiariti in sede contrattuale, gli effettivi termini della Risoluzione: giorni di ritardo per decorrenza della diffida, dettaglio di svolgimento della procedura e tempistiche previste dalle delibere vigenti per attuazione o sospensione del procedimento nei confronti del distributore elettrico locale.
Articolo 16 – PENALI
1. In caso di disservizi sulla fornitura di cui al presente appalto o sul servizio connesso alle richieste di reportistica e fatturazione - incluso l’invio del tracciato record corrispondente, il Soggetto Gestore ha facoltà di applicare le penali di cui sotto:
a) per ogni giorno di ritardato invio del flusso informativo richiesto (come descritto nell’ARTICOLO10 del presente capitolato alla lettera C) o per ogni giorno di ritardato invio del tracciato record contenente tutte le informazioni richieste (come descritto nell’ARTICOLO 8 del presente capitolato in riferimento alle modalità di fatturazione), una penale di € 200,00 (Euro duecento/00);
b) per ogni errore di fatturazione per il quale venga accertata la responsabilità del Fornitore, oltre al recupero integrale delle eventuali somme corrisposte e non dovute, una penale di € 100,00 (Euro cento/00);
c) per eventuali interruzioni della fornitura dovute al comportamento del Fornitore, una penale pari al 5% (c i n q u e p e r c e n t o ) dell’importo complessivo dovuto (al netto dell’IVA) fatturato al soggetto gestore per ciascun punto di prelievo e nel mese in cui è avvenuto il disservizio.
2. L’applicazione delle penali è comunicata per iscritto. Il fornitore ha 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione di detta comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni o rigetto delle stesse, le penali sono applicate e decurtate dal primo pagamento utile.
3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
4. Le modalità di applicazione delle penali sono disciplinate dal capitolato speciale – parte normativa.
Articolo 17 –SUBAPPALTO
1. Il subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e sarà ammesso entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente, tenendo anche in considerazione i recenti orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia Europea.
2. In caso di subappalto, le Concorrenti all'atto dell'offerta, devono indicare le parti di servizi e/o forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo e il nominativo di una terna di subappaltatori.
3. Nel caso di subappalto gli emolumenti a favore del subappaltatore o del cottimista per i servizi dagli stessi eseguiti saranno corrisposti direttamente dai soggetti aggiudicatari; la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, il pagamento diretto può avvenire solo previa apposita richiesta scritta pervenuta alla Committente via PEC prima del relativo pagamento. Di conseguenza, in caso di mancata richiesta, il pagamento effettuato alla Contraente anche in relazione alle prestazioni del subappaltatore ha comunque effetto pienamente liberatorio per la Committente nei confronti del subappaltatore, rispetto al quale rimarrà obbligata esclusivamente la Contraente stessa che manleva espressamente la Committente da qualsiasi pretesa dei subappaltatori.
4. Nei contratti di subappalto deve essere inserita una apposita clausola che impone il rispetto degli obblighi
inerenti alla tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 nei rapporti tra Appaltatore e subappaltatori.
5. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Articolo 18 – CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE
1. La Committente si riserva, con cadenza mensile, di verificare i corrispettivi applicati alla fornitura ed a verificare la corretta applicazione delle tariffe vigenti in materia, avvalendosi, tra le altre, dei report e tracciati forniti dal Fornitore secondo quanto stabilito nell’ARTICOLO 10 e nell’ARTICOLO 8 del presente capitolato. L’effettuazione dei controlli e delle verifiche di cui al presente comma non sospendono l’esecuzione del contratto e il Fornitore sarà tenuto ad adeguarsi agli esiti delle verifiche stesse.
2. Il controllo potrà essere effettuato dal Direttore di Esecuzione del Contratto o da un suo delegato.
3. La Committente può eseguire le verifiche i controlli in proprio o commissionarle, attraverso apposito ordine scritto, alla Contraente stessa. Quest’ultima è tenuta ad eseguire tutte le verifiche richieste dalla Committente.
4. Le spese per le verifiche ed i controlli sono a carico della Contraente, che è tenuta a fornire una sollecita risposta a tutte le eventuali richieste di indicazioni e chiarimenti.
Articolo 19 – RISERVATEZZA
1. La Contraente, nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso, garantendo, altresì, che gli stessi non siano divulgati o diffusi a terzi.
2. Tutti gli elaborati connessi all’espletamento dell’appalto, da chiunque prodotti, saranno di proprietà della Committente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.
Articolo 20 – PROPRIETA’ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
1. La Contraente garantisce, in ogni tempo, la Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del contratto.
2. La Contraente deve comunicare al Committente gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso o da terzi, che intenda eventualmente adottare nello svolgimento delle prestazioni, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi alla Contraente in caso di conclusione del contratto.
3. In ogni caso, sono a carico della Contraente tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.
4. La Committente resta estranea ai rapporti tra la Contraente ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro.
5. La Contraente si impegna inoltre a far quanto necessario affinché la Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dalla Contraente e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
6. In caso di inadempimento da parte della Contraente a quanto previsto nel presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 21 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CODICE ETICO DI SICILIACQUE
1. Il fornitore dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico di Siciliacque, presenti sul profilo committente della società e di accettarne integralmente e senza condizione alcuna il contenuto.
Ogni comportamento posto in essere dal fornitore in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Codice Etico di Siciliacque tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Siciliacque.
Articolo 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. La Committente ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui l’appaltatore sospenda l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto senza giustificato motivo, accertato dalla Committente, per un periodo superiore a giorni 15 (quindici).
Articolo 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione Appaltante è in facoltà di risolvere il Contratto, oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, qualora sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:
a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
b) fornitura di materiali od esecuzione di prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali;
c) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159 del 2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto;
d) qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita dell’esecuzione delle prestazioni e lo svolgimento delle stesse oltre il termine fissato;
e) qualora l’Appaltatore non rispetti per tre volte i termini di consegna;
f) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia;
g) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettere a), b) e c) del d.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231;
h) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
i) quando il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione all’Appaltatore di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
j) quando la Stazione Appaltante accerti che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
k) qualora, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicatrice;
l) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
m) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione delle prestazioni riguardo ai tempi di esecuzione o, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
n) perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
o) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
p) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della Stazione Appaltante;
q) mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati.
2. Nei casi di cui alle lett. l) e m) del precedente comma 1, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cc, ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore, ovvero per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.
4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione sarà disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante e comunicata con nota raccomandata a.r. senza necessità di ulteriori formalità.
5. Con la risoluzione verrà disposto l’incameramento della cauzione definitiva, ove presentata; resta salvo, in ogni caso, il diritto all’ulteriore risarcimento del danno.
6. Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, il Committente è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell’Appaltatore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dal Committente rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.
Articolo 24 - RECESSO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENTE
1. La Committente non ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento se non nei casi di giusta causa e/o di reiterati inadempimenti del Fornitore.
2. In caso di recesso per giusta causa e/o di reiterati inadempimenti del Fornitore, al Fornitore saranno corrisposti esclusivamente i compensi per le forniture che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso.
3. Nei casi di recesso dal contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente è fatta alla Contraente nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni fino a quel momento effettuate.
Articolo 25 – ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE
1. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l’Appaltatore prende atto che l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell’appalto.
La Committente si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l’affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.
2. L’Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Committente, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:
a. eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto nei riguardi della Società stessa ovvero dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
b. ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
c. ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell’art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
d. ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, anche ove intervenuta successivamente alla stipula del contratto.
3. L’Appaltatore rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo prende atto che, ove nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provvedimenti interdittivi prevista dalla disciplina antimafia, il contratto di appalto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. In particolare, la Contraente:
a) si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dal contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 cc ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;
b) si impegna a fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società ed alle imprese sub-contraenti e sub– affidatarie interessate a qualunque titolo all’esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo, pena l’applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto o subcontratto o sub-affidamento;
c) dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al sub contratto o sub affidamento, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub contratto o sub affidamento, informazioni interdittive di cui all’art. 91 D.Lgs 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni al Prefetto sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo delle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;
d) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con
riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Articolo 26 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Contraente riconosce espressamente a proprio carico l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e, per effetto della sottoscrizione del contratto assume espressamente tutti gli obblighi di cui alla predetta Legge 136/2010 e s.m.i..
2. In applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Contraente è tenuto a comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre, in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge, dovrà essere riportato il Codice CIG relativo all’appalto.
3. Gli obblighi di tracciabilità devono essere osservati anche dai subappaltatori e dai subcontraenti; a tal proposito, i sub contratti devono contenere un’apposita clausola dei suddetti obblighi.
4. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Committente, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere il contratto d’appalto e di procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., nel rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Articolo 27 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi e per gli effetti del “Codice della privacy” la Concorrente dichiara di essere informata che i dati personali che la riguardano sono suscettibili di trattamento da parte della Committente.
2. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
3. La Committente garantisce che i dati personali saranno tratti per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti della Contraente.
Articolo 28 - TASSE E IMPOSTE
1. Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato, saranno a completo carico della Contraente, ad eccezione dell'I.V.A., che sarà invece a carico della Committente.
Articolo 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l’esecuzione delle obbligazioni comunque assunte con il presente atto. Le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole composizione e il Responsabile del Procedimento può attivare le procedure di accordo bonario o transazione di cui agli articoli nn. 205, 206 e 208 del Codice.
2. Il foro competente per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d’opera che al termine delle attività, sarà quello di Palermo.
Le parti convengono che l’oggetto del presente appalto sia regolato dalle norme dell’Ordinamento giuridico italiano.
3. È esclusa la competenza arbitrale.
ALLEGATI
I seguenti documenti sono allegati al presente Capitolato Speciale di Appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:
➢ Allegato 1 – “Elenco dei siti (anagrafica) – POD Energia Elettrica”
➢ Allegato 2 – “Tabelle dei prelievi di Energia Elettrica”.
➢ Allegato 3 – “Tracciato record off-line integrativo dei flussi di fatturazione”