COMUNE DI CIVITAVECCHIA
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE
PROVVEDITORATO/ECONOMATO
provveditorato/economato
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1104 del 27/06/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:
RDO MEPA per l’affidamento della fornitura di materiale di pulizia ed igienico sanitario per gli Asili Nido comunali vari lotti – Determinazione a contrattare –
Premesso che:
Con nota prot. gen. n° 3362 del 14/01/19, in ottemperanza a quanto disposto dal Capo 3° - art. 11 del Regolamento del servizio Economato, al fine di programmare gli acquisti per l’anno 2019, veniva richiesto a tutti i dirigenti e alle posizioni organizzative la trasmissione del fabbisogno annuo di beni e servizi;
Tramite fax, venivano trasmesse in data 07/06/19, le richieste degli asili nido comunali, relative al materiale igienico sanitario e di pulizia, occorrenti per l’anno educativo 2019/2020;
Dalla verifica delle richieste presentate, l’ufficio Provveditorato/Economato, ha stimato, anche in considerazione delle disponibilità di bilancio, i quantitativi relativi alla fornitura di materiali di ferramenta che vengono meglio riportati nelle tabelle prodotti allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali;
Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto del materiale suddetto secondo caratteristiche e tipologie meglio riportate nelle tabelle prodotti allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziale;
Considerata pertanto l’opportunità di procedere all’indizione di una RdO per la fornitura di materiale di materiale di pulizia ed igienico sanitario per gli Asili Nido Comunali, al fine di assicurare l’operatività degli stessi ed evitare interruzione di servizi pubblici al cittadino;
Visto l’art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali:
c. 2 - Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.
c. 3 - Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
c. 4 - Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
c. 5 - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle
province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.
c. 7 Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
c. 8 - Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
c. 9 - La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile…..
Valutato che
Ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/16 c. 1 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;
Nello specifico:
l comma 2 del predetto articolo prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8;
I commi sottoriportati dell’art. 36 facendo espresso riferimento al mercato elettronico, prevedono quanto segue:
comma 6 - per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo
80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.
Atteso che
Il valore complessivo stimato dell’appalto, risulta essere pari a complessivi € 3.100,00 oltre Iva di legge, ovvero € 3.782,00 Iva di legge inclusa, suddiviso nei sottoelencati lotti di interesse:
Lotto 1 | Materiale igienico-sanitario | € 2.000,00 + Iva | cig. ZDD28FC2A3 |
Lotto 2 | Materiale di pulizia | € 1.100,00 + Iva | cig. Z2B28FC2B4 |
Detti valori si ritenga possano essere assunti quali basi d‘asta ai fini della migliore offerta;
Evidenziato che
L’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 prevedeva, per gli enti locali, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad l’utilizzo dei sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00;
Il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2019 ha modificato il comma di cui sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
Le disposizioni della legge di stabilità 2017 – L. 232/16 – commi da 413 a 423 – hanno ulteriormente rafforzato il concetto di acquisizione centralizzata, ravvisando nello stesso un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell’efficienza nei processi e nei costi d’acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all’espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un’attività di studio e analisi preliminare di nuove modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica;
Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara;
Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.– deriva dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3);
La disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all’interno delle procedure di gara secondo quanto previsto dall’articolo 52 del Codice degli Appalti, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono aver;
Il comma 5 dell’articolo 52, in particolare, chiarisce: “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.
La normativa in parola, apporta delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti della PA, al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni nell’efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ritenute strategiche;
E’ stato approvato, nella seduta n° 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”);
Le principali modifiche al Codice appalti riguardano essenzialmente:
• il superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
• l’innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l’affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
• il xxxxxxx xxxxxxx diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sottosoglia; la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;
• la soglia per gli affidamenti diretti che resta a € 40.000,00;
• è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti;
• l’eliminazione dell’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
• la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell’albo gestito dall’Anac;
Preso atto che:
- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);
- a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:
ordine diretto d’acquisto (OdA);
trattativa diretta (TD);
richiesta di offerta (RdO);
Rilevato che a seguito di consultazione del bando di abilitazione “Beni – Prodotti monouso, per pulizie e per la raccolta” gli articoli di cui all‘oggetto della presente procedura risultano essere presenti sul MePA ma al fine di far si che gli stessi siano più rispondenti alle esigenze dell‘ente si ritiene opportuno richiedere specifica offerta in relazione alla formulazione di apposito capitolato tecnico;
Emerso che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
Considerato che il MePA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell‘intera procedura, attesa l‘automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell‘affidamento;
Sottolineato che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;
Le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all’art. 30 del Dlgs. n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
Ritenuto che l’individuazione dell’operatore economico impone un processo che oggettivizzi la scelta, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;
In particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;
L’economicità viene assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;
Visto che, nel rispetto del principio di rotazione, e vista l’esiguità dell’importo a base di gara, si provvederà ad invitare almeno tutte ditte iscritte al MePA e all’albo fornitori dell’Ente, nella categoria merceologica oggetto dell’affidamento, compresa la ditta aggiudicataria dell’anno 2018, in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e le ditte partecipanti alla procedure nel 2018;
Ritenuto che
I criteri di efficacia e tempestività legittimano di procedere alla selezione di operatori abilitati sul MePA per il bando denominato “RDO MEPA per l’affidamento della fornitura di materiale di pulizia ed igienico sanitario” al fine di assicurare operatività agli asili nido comunali;
I principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;
Il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell’equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l’azione amministrativa intrapresa risponde ad un’oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;
Rilevato che
- la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
- verrà assunto quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
c. 4 del Dlgs. n° 50/2016, come rimarcato dal comma 9 - bis. art. 36 del medesimo decreto;
- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31 della legge 69/13;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 delle “Regole di e-procurement” il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula), che consistere nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore;
- il contratto concluso (stipula), composto dall’offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dall’Amministrazione;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’inesistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e pertanto non è necessario da parte dell’Amministrazione Committente provvedere alla redazione del DUVRI;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
Visti i documenti di gara allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;
Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti” e s.m.i.;
Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la legge di bilancio per l’anno 2019;
Visto il decreto legge n. 32/2019 “Sblocca cantieri”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1) Di autorizzare l’ufficio Provveditorato/Economato ad espletare RdO MEPA per l’affidamento della fornitura di materiale di pulizia ed igienico sanitario vari lotti ponendo a base d’asta gli importi sotto riportati ed invitando all’uopo le ditte iscritte al MePA e all’albo fornitori dell’Ente, nella categoria merceologica “Beni – Prodotti monouso, per pulizie e per la raccolta”, compresa la ditta aggiudicataria dell’anno 2018, in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e le ditte partecipanti alla procedura nell’anno 2018:
Lotto 1 | Materiale igienico-sanitario | € 2.000,00 + Iva | cig. ZDD28FC2A3 |
Lotto 2 | Materiale di pulizia | € 1.100,00 + Iva | cig. Z2B28FC2B4 |
2) Di approvare la documentazione di gara allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3) Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di beni con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole di e-procurement, i contratti saranno stipulati per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’aggiudicatario e dal punto ordinante dell’Ente;
5) Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del Dlgs. n° 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
6) Di assumere prenotazione di impegno per l’importo di € 3.782,00 a valere sui sottoriportati capitoli del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019:
Lotto 1 | Materiale igienico-sanitario | € 1.500,00 | cig. ZDD28FC2A3 | cap. 1804/4 |
€ 940,00 | cig. ZDD28FC2A3 | cap. 1804/3 | ||
Lotto 2 | Materiale di pulizia | € 974,15 | cig. Z2B28FC2B4 | cap. 1804/3 |
€ 367,85 | cig. Z2B28FC2B4 | cap. 1804/2 |
7) Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
8) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è i dirigente dei servizi Finanziari xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;
10) Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
11) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente si sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.
Il Dirigente
Xxxxxxxx Xxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1104 del 27/06/2019
Oggetto: RDO MEPA per l’affidamento della fornitura di materiale di pulizia ed igienico sanitario per gli Asili Nido comunali vari lotti – Determinazione a contrattare
–
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio- Residuo | Cod. Mecc. Capitolo | Des. Capitolo | Atto | Impegno Accertament o | Importo | Siope |
2019 | 1804/4 | PR 1927 | 1500,00 | |||
2019 | 1804/3 | PR 1928 | 940,00 | |||
2019 | 1804/3 | PR 1929 | 974,15 | |||
2019 | 1804/2 | PR 1930 | 367,85 |
Civitavecchia li, 01/07/2019 Il Dirigente
Xxxxxxxx Xxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)
Comune di Civitavecchia
Città Metropolitana di Roma Capitale
Servizi Finanziari - Ufficio Provveditorato/Economato
CAPITOLATO TECNICO
Articolo 1
Oggetto e durata dell’appalto
Il presente disciplinare è applicabile ai contratti di fornitura di materiale igienico sanitario e di pulizia come meglio specificato nelle tabelle allegate alla presente RdO.
L’importo a base di gara, suddiviso in due lotti di interesse è pari a
Lotto 1 Materiale igienico sanitario € 2.000,00 + Iva cig.ZDD28FC2A3
Lotto 2 Materiale di pulizia € 1.100,00+ Iva cig. Z2B28FC2B4
Ai sensi dell’art 106 comma 12 del dlgs 50/16 la stazione appaltante potrà richiedere un aumento delle forniture fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nell’appalto originario.
Non sono stati riscontrati rischi da interferenza e pertanto non è prevista la predisposizione del Duvri.
Articolo 2
Responsabilità dell’esecutore del contratto
1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
Articolo 3
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.
1. I beni acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a verifica o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell’acquisizione, sono eseguite non oltre un mese dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità.
2. A seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
4. La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le leggi vigenti, essere intestata e inviata a:
Comune di Civitavecchia
Le fatture dovranno OBBLIGATORIAMENTE riportare le seguenti indicazioni:
- Il servizio/ufficio che ha richiesto la fornitura (Asili nido comunali)
- Il riferimento amministrazione
- Numero atto (buono d’ordine o determina) di impegno
- Numero e data ordine di acquisto ovvero il numero e la data di contratto
- Il capitolo di spesa sul quale è imputato il costo
- N° dell’impegno contabile
- Data di scadenza della fattura
- CIG
- Il numero del conto dedicato sul quale effettuare il pagamento Codice Univoco UFUQBS.
L’ufficio Ragioneria restituirà al mittente le fatture nel caso di mancata indicazione di uno qualsiasi
dei predetti dati.
Le fatture non potranno essere emesse prima dell’effettiva consegna della fornitura.
Articolo 4
Consegna prodotti e clausole penali
1.Le consegne dei prodotti potrà avvenire in una o più soluzioni.
In considerazione delle ferie estive e della chiusura degli asili fino al 02/09/19, la consegna potrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 06/09/19, al fine di consentire alle strutture di poter funzionare regolarmente.
La fornitura dovrà essere effettuata direttamente presso gli asili nido comunali, nello specifico:
- Xxxxx Xxxx “Il Giardino di Ginevra” – Via Lombardia snc – Civitavecchia – tel. 000000000
- Xxxxx Xxxx “Le Briccole” – Via Xxxxxxxxxxx snc – Civitavecchia tel. 0000000000
I prodotti dovranno essere consegnati con la relativa bolla di consegna, in duplice copia, che dovrà indicare il numero di ordine cui si riferisce, nonché l’ indicazione dei prodotti consegnati e la relativa quantità.
All’atto della consegna la bolla di consegna verrà siglata da un incaricato dell’ Amministrazione per accettazione e una copia verrà conservata dall’ Amministrazione medesima.
La ditta fornitrice, nell’esecuzione delle consegne dovrà evitare ogni disservizio al Comune di Civitavecchia. A tal fine la data e, possibilmente, l’ora indicativa dovrà essere concordate direttamente con gli uffici comunali preposti (come sopra meglio indicati).
2. E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
3. Anche nel caso, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione può irrogare una penale di ammontare non superiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.
Articolo 5 Procedura applicazione penali
- Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore
L’Amministrazione individua e verifica eventuali inadempimenti da parte della ditta aggiudicataria rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
- Contestazione al Fornitore
La contestazione dell’inadempimento all’aggiudicatario avviene in forma scritta e riporta i riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento.
La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.
- Controdeduzioni del Fornitore
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate
– se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
- Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione
Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto all’aggiudicatario la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto all’aggiudicatario medesimo la non applicazione delle penali. L’ applicazione delle penali avviene con compensazione del credito: l’Amministrazione procede a compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
Articolo 6
Recesso unilaterale dal contratto
1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni/forniture ritenute correttamente e pienamente eseguite dall’Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.
Articolo 7 Risoluzione del contratto
1. Ove accerti che i comportamenti dell’esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione del contratto, l’Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l’Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l’Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno;
2. Ove nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l’esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l’esecutore del servizio ritardi l’esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l’Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l’inadempimento permanga, l’Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto ope legis applicando le penali di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
4. In caso di fallimento dell’esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell’Amministrazione.
Articolo 8
Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
E’ esclusa ogni possibilità di proroga.
Articolo 9 Proroga
Articolo 10
Divieto di cessione del contratto
Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 10 del presente Capitolato.
Articolo 11 Foro competente
1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Civitavecchia.
Articolo 12 Tutela dei dati personali
1 Il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia – Pzza Guglielmotti, 7 – Civitavecchia -
2. Il responsabile del trattamento è l’xxx. Xxxxxx Xxxxx domiciliato in Civitavecchia, Pzza Guglielmotti, 7 -
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:
- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione comunale e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
4. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Xxxxxx) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.
5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.
6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione comunale.
7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003.
9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
11. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
14. Il Comune, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l’Amministrazione comunale in caso di situazioni anomale o di emergenze.
16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell’incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna al Comune di Civitavecchia, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.
Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n° 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
La ditta dovrà prevedere, altresì, all’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Articolo 14 Norma di rinvio
1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Articolo 15 Responsabile del procedimento
Il responsabile unico del procedimento di esecuzione della RDO per la fornitura di materiale igienico sanitario e di pulizia è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, con recapito tel. 00000000 – fax. 000000000 – mail xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
La presente richiesta non vincola la Stazione Appaltante.
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
DISCIPLINARE DI GARA
Articolo 1
Oggetto ed importo dell’appalto
Il presente disciplinare è applicabile ai contratti di fornitura di materiale igienico sanitario e di pulizia come meglio specificato nelle tabelle allegate alla presente RdO.
L’importo a base di gara, suddiviso in due lotti di interesse è pari a
Lotto 1 | Materiale igienico sanitario | € 2.000,00 + Iva | cig. ZDD28FC2A3 |
Lotto 2 | Materiale di pulizia | € 1.100,00 + Iva | cig. Z2B28FC2B4 |
Ai sensi dell’art 106 comma 12 del dlgs 50/16 la stazione appaltante potrà richiedere un aumento delle forniture fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Non sono stati riscontrati rischi da interferenza e pertanto non è prevista la predisposizione del Duvri.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione alla gara
1. Alla gara sono invitati a partecipare i soggetti giuridici operanti nell’ambito di attività inerente l’oggetto del presente appalto bando MePA – Beni - Prodotti monouso, per pulizie e per la raccolta, iscritti all’albo fornitori dell’Ente e partecipanti alla medesima RdO dell’anno 2018.
2. I soggetti giuridici invitati a partecipare alla presente XxX dovranno presentare una documentazione a corredo delle offerte di cui al presente Disciplinare, che potrà anche essere redatta compilando gli schemi allegati, in lingua italiana, documentazione che dovrà a pena di esclusione:
- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente;
- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore
ed attestare nel documento di gara unico europeo (DGUE) inserito nell’apposita casella della Rdo:
- REQUISITI DI XXXXXXXX’ TECNICO-PROFESSIONALE (parte IV lett. C)
Ovvero i servizi principali del tipo specificato con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (parte IV lett. B)
ovvero dichiarazione fatturato specifico relativo all’ultimo triennio, che non deve essere inferiore, per anno, al doppio del valore complessivo stimato dell'appalto - art. 83 dlgs 50/16 – ovvero € 6.200,00 Iva esclusa per anno –
- PANTOUFLAGE
3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/16, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere- a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione dell’appalto.
4. Unitamente alle dichiarazioni di cui sopra, dovrà, altresì, essere presentata la sottoriportata documentazione:
1) Dichiarazione tracciabilità;
2) DURC;
3) Capitolato e disciplinare sottoscritti digitalmente per accettazione;
4) Patto integrità;
Articolo 2 bis
Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi degli art. 83 comma 9 - del D.Lgs. n. 50/16
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate ai sensi dell’art. 83 c. 9 dlgs 50/16.
2. La stazione appaltante provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta.
Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica telematica, la stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente un termine perentorio, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere ed a stabilire altresì la data e ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara.
3. Nella seduta pubblica telematica successiva, si procederà all’ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara.
Articolo 3
Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi
1. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell’offerta richieste nel presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.
2. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la dichiarazione dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto – documento di stipula - in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Articolo 4 Avvalimento
1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, del dlgs 50/16, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, di seguito denominato impresa ausiliaria.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare
- a pena di esclusione - dalla gara:
a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria
3. Il soggetto giuridico partecipante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Articolo 5
Procedura per l’individuazione degli offerenti e criterio selezione offerte
1. La procedura per l’individuazione degli offerenti è la seguente: rdo Mepa con offerta al prezzo più basso.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 69 del X.X. x. 000/0000, xx procederà all’aggiudicazione della presente gara d’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.
3. Verranno applicate le disposizioni di cui all’articolo 97 del D.Lgs. n. 50/16 in ordine alla verifica delle offerte anormalmente basse.
Articolo 6
Modalità di partecipazione alla gara
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno inserire la documentazione e l’offerta economica sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx entro la data indicata nella rdo.
La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante a pena di esclusione dalla gara, e corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente pena l’esclusione dalla gara.
Articolo 7 Disposizioni antimafia
1. La stipulazione del contratto e l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.
2. L’operatore economico aggiudicatario della presente gara d’appalto si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
- i procedimenti o provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
3. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.
Articolo 8 Adempimenti procedurali
1. Il Punto Ordinante espleta, in seduta pubblica:
- la procedura di preselezione consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante rispetto a quanto disposto dal Bando di gara;
Al termine di tale procedura, verranno dichiarate le imprese ammesse e quelle escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell’esclusione;
-l’apertura e la verifica delle offerte economiche
Ove vengano individuate offerte anormalmente basse, la seduta verrà sospesa, e sarà assegnato ai concorrenti un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché agli altri elementi di valutazione dell’offerta.
All'esito del procedimento di verifica, il dirigente del servizio competente all’acquisizione dell’appalto dichiara, l’esclusione della/e offerta/e che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti/no, nel suo/loro complesso, inaffidabile/i.
Alla riapertura della seduta pubblica, verrà pronunciata l'esclusione o l’ammissione della/e predetta/e offerta/e e dichiarerà l’aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala.
- La stazione appaltante, successivamente alla conclusione delle operazioni di cui al comma precedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti.
- Effettuata la predetta verifica con esito positivo, il Comune dichiarerà l’aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicatario provvisorio.
Articolo 9
Validità e durata delle offerte
Le offerte saranno ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.
Articolo 10 Perfezionamento del rapporto contrattuale
1. L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l’Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto.
2. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione del documento generato dal sistema MePA.
3. La ditta aggiudicataria dovrà restituire, entro 5 giorni dal ricevimento, tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx e pena la revoca dell’affidamento, il documento sottoscritto digitalmente per accettazione assoggettandolo ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa parte prima allegata al DPR 26/10/72 n° 642.
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 26/10/72 n° 642 l’imposta di bollo è a carico esclusivamente del fornitore aggiudicatario.
L’imposta di bollo sui documenti può essere assolta con le modalità previste dall’art. 15 DPR 26/10/72 n° 642, ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lett. a) dell’art. 3 del predetto DPR e cioè mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che ne rilascia apposito contrassegno.
In alternativa alle modalità suddette, è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del DM 23/1/04 le cui modalità sono illustrate dalla circolare 36/06.
Articolo 11 Oneri e spese
1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d’appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell’Amministrazione.
2. In particolare, è a carico della ditta aggiudicataria l’imposta di bollo sulla stipula del documento MePA trasmesso dall’Amministrazione da restituire all’Ente entro 5 giorni dal ricevimento.
Articolo 12 Prezzi contrattuali
1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.
2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L’esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza.
3. L’esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 13
Vicende soggettive dell’offerente e dell’aggiudicatario
1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.
Articolo 14
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per inadempimento dell’esecutore.
In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.
Tipologia Prodotto | Asilo Via Lombardia | Asilo Via Xxxxxxxxxxx | totali |
pasta tipo fissan in tubo da 100 ml | 10 pz | 20 pz | 30 pz |
salviette umidificate in cf da 72 pz | 150 cf | 100 cf | 250 cf |
latte detergente tipo mustela conf. da 750 ml | 10 cf | 25 cf | 35 cf |
lenzuolini medici 50 mt conf. 6 pz | 15 cf | 12 cf | 27 cf |
guanti lattice monouso conf. 100 pz misura media | 60 cf | 60 cf | |
guanti lattice monouso conf. 100 pz misura small | 25 cf | 25 cf | |
fazzoletti pacchi da 10 pacchetti contenenti 10 fazzoletti cad. | 230 cf | 60 cf | 290 cf |
Tipologia Prodotto | Asilo Via Lombardia | Asilo Via Xxxxxxxxxxx | totali |
sapone mani lt. 1 | 15 pz | 10 pz | 25 pz |
sacco immondizia condominiale 70x110 conf. 250 buste | 6 cf (1500 buste) | 2 cf (500 buste) | 8 cf (2000 buste) |
sacchi pattumiera 55x70 conf. da 15 pezzi | 50 cf (750 buste) | 15 cf (225 buste) | 65 cf (975 buste) |
detersivo lavatrice lt. 3 | 15 cf | 30 cf | 45 cf |
ammorbidente cf. da 3 lt. | 15 cf | 15 cf | |
lysoform lt. 1 | 15 pz | 15 pz | |
scottex bobina 800 strappi 2 veli conf. 2 pezzi | 60 cf | 15 cf | 75 cf |
stracci pavimento puro cotone 50x70 cotone | 10 pz | 10 pz | |
panno daino | 10 pz | 10 pz | |
ricambio scopa | 7 pz | 7 pz | |
scopa completa di manico | 6 pz | 6 pz | |
bastoni scopa lunghi in legno | 10 pz | 10 pz | |
paletta immondizia con manico | 6 pz | 6 pz | |
porta spazzolino wc completo di spazzolino | 4 pz | 4 pz | |
spray multiuso ml 750 | 15 pz | 15 pz | |
candeggina lt 2 | 15 pz | 10 pz | 25 pz |
sgrassatore cf. da 1 lt | 10 pz | 10 pz | |
spray vetri 750 ml | 5 pz | 5 pz | |
carta igienica cf. 6 pz | 10 pz | 10 pz | |
deodorante ambienti spray | 5 pz | 5 pz | |
spugnette abrasive in conf. da 3 pezzi | 3 cf | 3 cf | |
wc gel 750 ml | 10 pz | 10 pz |