Contratti on line: Acquisto di servizi immobiliari
Contratti on line: Acquisto di servizi immobiliari
ALERT
Xxxxx attentamente le condizioni generali di utilizzo per capire se il gestore del portale offre direttamente, per suo conto e in suo nome, i servizi pubblicizzati, o se invece si limita a mettere in contatto gli utenti\consumatori e i venditori, senza avere alcun ruolo o responsabilità riguardo il rapporto contrattuale che si crea tra le parti (Vai al punto 1)
Ricordati di verificare la composizione del prezzo e gli eventuali costi aggiuntivi. Alcuni portali online di vendita immobiliare prevedono oltre ai costi fissi, percentuali per le commissioni. (Vai al punto 2)
Verifica quali sono le tempistiche per l’attivazione del servizio e per l’eventuale fissazione degli appuntamenti per visionare l’immobile (Vai al punto 6)
Consulta le recensioni rilasciate dagli altri utenti che si sono serviti del portale per l’acquisto di un immobile: potresti scoprire molto sull’affidabilità della piattaforma e dell’inserzionista. (Vai ai consigli utili)
INTRODUZIONE
L’acquisto di un immobile costituisce un impegno economico di rilievo ed è quindi importante essere consapevoli delle opportunità e dei rischi che possono derivare da una compravendita di tale portata.
Nel caso in cui si decida di effettuare l’operazione di vendita e/o di acquisto tramite un’agenza online, non è sempre facile orientarsi nel vasto panorama degli intermediari che operano in rete.
I vantaggi sono numerosi: in primis non sono sempre previsti costi di commissione, ma solo un prezzo di servizio fisso determinato preventivamente e le tempistiche di vendita si riducono notevolmente rispetto a quelle necessarie nei canali “tradizionali”. In molti Paesi le piattaforme immobiliari stanno prendendo il posto degli agenti immobiliari, anche se le diverse normative e situazioni che si possono configurare durante una compravendita possono rendere insidiose le operazioni dirette tra compratore e venditore.
Numerosi siti web fungono da “vetrina” gratuita per coloro i quali vogliano mettere in vendita il proprio immobile, dando quindi la possibilità di pubblicare senza chiedere il pagamento di un corrispettivo, mentre in altri casi la pubblicazione dell’annuncio stesso è subordinata al pagamento di una somma per il servizio offerto.
1. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E UTILIZZO
Le condizioni in base alle quali si svolge la commercializzazione di beni e/o servizi da parte del venditore – inteso come persona fisica o giuridica che agisca nell’esercizio della propria attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (art. 3 Codice del Consumo) – devono essere riportate nel contratto. Quest’ultimo definisce pertanto le responsabilità del venditore/fornitore e/o dell’intermediario.
Alcuni siti riportano anche le condizioni di vendita e utilizzo previgenti rispetto all’aggiornamento più recente. In tal senso, è sempre opportuno effettuare un confronto tra il testo attuale e quello precedentemente utilizzato, in modo tale da verificare se siano intervenuti cambiamenti o modifiche.
Il venditore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti, deve rendere facilmente accessibili al
consumatore/acquirente e alle Autorità competenti, le seguenti informazioni:
- il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- il domicilio o la sede legale;
- la Partita Iva o il Codice Fiscale;
- i contatti del venditore, compreso l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata (PEC);
- il numero di iscrizione al Repertorio delle Attività Economiche (REA), o al Registro delle Imprese;
- gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.
Prima di effettuare l’acquisto di un bene o di un servizio online è importante prestare la massima attenzione alle clausole contrattuali presenti sul sito Internet interessato, ed in particolare ad alcune fattispecie di rilevanza peculiare che verranno di seguito analizzate. Generalmente le Condizioni Generali di Contratto si trovano alla fine della pagina internet del sito ufficiale dell’azienda.
2. PREZZO DEL SERVIZIO E COSTI AGGIUNTIVI
Se alla sottoscrizione del contratto è previsto l'obbligo in capo al consumatore di pagare un corrispettivo, il prezzo dovuto, comprensivo di imposte, deve essere chiaramente riportato e reso noto al consumatore prima che lo stesso inoltri o confermi l'ordine.
Devono anche essere comunicati gli eventuali costi aggiuntivi relativi al contratto di vendita del servizio. In quest’ottica, non sono dovuti dal consumatore costi non preventivamente comunicati.
Qualora risultasse impossibile calcolare il prezzo e i costi aggiuntivi in anticipo (dipende dalla natura dei beni o servizi), devono essere fornite al consumatore le modalità per effettuare il calcolo.
Se un servizio a pagamento viene richiesto attraverso Internet cliccando su un'icona o su un collegamento, deve essere chiaramente riportato l'avviso che la sottoscrizione comporta l'obbligo di corrispondere un prezzo. In caso contrario non ci saranno vincoli contrattuali per il consumatore.
Nel caso di applicazione di tariffe scontate a titolo promozionale, l’applicazione e l’entità dello sconto nonché gli eventuali vincoli di validità delle promozioni stesse devono essere specificate. In questi casi è sempre opportuno verificare cosa è riportato nel contratto, soprattutto in merito ad eventuali rinnovi automatici una volta scaduto il periodo promozionale e le modalità per poter recedere in anticipo.
Non deve essere mai data l'idea che il contratto sia gratuito quando ciò non corrisponde al vero: in caso di incertezza o confusione è sempre consigliabile evitare l'acquisto e segnalare il caso all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) come pratica commerciale scorretta ed ingannevole.
L’Autorità può accertare e bloccare, di propria iniziativa o su segnalazione dei soggetti interessati, le pratiche commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli e comparative illecite. I consumatori che intendono segnalare una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole possono farlo:
tramite posta ordinaria inviando la segnalazione a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 0/X – 00198 Roma;
inviando la segnalazione scritta alla casella xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxx.xx ;
compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il link segnala on line.
In alternativa, i consumatori possono segnalare la condotta commercialmente scorretta rivolgendosi ad una
Associazione dei Consumatori.
3. DIRITTO DI RECESSO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Attualmente il termine diritto di recesso e diritto di ripensamento si utilizzano in maniera alternativa.
Il diritto di ripensamento è la principale tutela per i consumatori, che hanno diritto a concludere un contratto senza oneri entro 14 giorni dal momento della stipula o da quello dell’acquisto. Il diritto di recesso, invece, consente agli acquirenti di annullare il proprio accordo e stipularne uno nuovo con un altro fornitore, osservando il termine di preavviso prescritto. Le differenze riguardano quindi il tempo di esercizio del diritto e la formula: cambio di merce o servizio nel primo caso, annullamento della transazione nel secondo.
Nel Codice del Consumo il recesso indica il diritto del consumatore che acquista in determinate circostanze (es. fuori dai locali commerciali, contratti a distanza) di far venire meno gli effetti del contratto.
Il diritto di recesso è associato al decorso di un termine sostanzialmente sospensivo degli effetti vincolanti del contratto. Il contratto non si può dire concluso fino alla scadenza del termine di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In questa finestra temporale il contratto ancora non ha effetti quindi l’uso del termine “diritto di recesso” potrebbe essere fuorviante perché porta a due diversi funzionamenti del medesimo diritto a seconda della natura del contratto.
Si è quindi posto il problema di differenziare il recesso, che è il diritto di far venire meno gli effetti di un contratto che quindi è perfezionato e concluso, dall’esercizio di quel diritto che non consente di perfezionare il contratto fino al decorso del termine. Si definisce quindi diritto di ripensamento il diritto che il consumatore ha di impedire il perfezionamento del contratto manifestando la volontà di recedere entro 14 giorni.
L’art. 52 Codice del Consumo disciplina il diritto di recesso, definito come il diritto, in capo al consumatore, di recedere dal contratto concluso a distanza (o attraverso internet) senza fornire alcuna motivazione e senza alcun costo aggiuntivo, salvo quello eventualmente necessario per la restituzione del bene.
Fatte le opportune premesse al punto che precede relativamente al diritto di ripensamento, va sottolineato che il diritto di recesso (o diritto al ripensamento, entro i 14 giorni) non sempre è obbligatorio: vi sono casi previsti dal Codice del Consumo in cui può venire meno, disciplinate dall’art. 59 del Codice del Consumo, come si vedrà di seguito.
Il diritto di recesso nell’e-commerce può essere esercitato dall’acquirente/consumatore entro 14 giorni, termine che inizia a decorrere per i contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Le Condizioni Generali di Contratto devono riportare l’esistenza del diritto di recesso, i termini e le modalità per esercitarlo. Nel caso in cui il venditore non ottemperi a tale obbligo, il termine per il recesso da parte dell’acquirente viene innalzato da 14 giorni a 12 mesi.
Generalmente la comunicazione di recesso da parte dell’acquirente deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale dell’azienda o tramite indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del venditore: tali modalità assumono valore legale in sede di contestazione nei confronti del venditore stesso. In tal modo, ricevuta la comunicazione, il commerciante è tenuto a confermare l’avvenuta ricezione.
4. VINCOLI CONTRATTUALI E VALIDITA’/DURATA DELLE OFFERTE
Nei contratti di fornitura/prestazione di servizi è importante verificare la durata (o vincolo) del contratto stesso: questi vengono, generalmente, stipulati per un periodo variabile di 12, 24, 36 mesi, alla scadenza dei quali gli utenti possono recedere senza penali.
La durata del contratto e le condizioni di pagamento devono essere comunicate al consumatore prima della sottoscrizione, così come sul sito devono essere chiaramente riportate eventuali limitazioni relative ai mezzi di pagamento accettati.
5. EVENTUALI ECCEZIONI
Il Codice del Consumo, all’art. 59, disciplina i casi in cui l’esercizio del diritto di recesso è escluso. Le esclusioni sono previste:
per i contratti di servizi, a seguito della completa prestazione del servizio, allorquando l’esecuzione sia iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto;
quando l’oggetto della fornitura siano beni/servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il venditore non è in grado di controllare (es. servizi finanziari);
quando la fornitura concerne beni confezionati su misura o personalizzati (es. abito da sposa o da cerimonia);
nel caso di fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente (es. beni alimentari);
per la fornitura di beni sigillati che non si prestino ad essere restituiti per motivi igienici o che siano stati aperti dopo la consegna (es. prodotti cosmetici);
per la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultino, per loro natura, inscindibilmente legati ad altri beni;
per la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal venditore;
nei contratti in cui il consumatore abbia specificamente richiesto una visita da parte del venditore ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione;
nei casi di fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che siano stati aperti dopo la consegna;
nella fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
nei contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;
nella fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
nella fornitura di contenuto digitale, se l’esecuzione sia iniziata con l’accordo espresso di rinuncia al diritto di recesso.
6. TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il gestore del portale deve provvedere alla prestazione del servizio in favore del consumatore così come pattuito, con le modalità da quest’ultimo scelte o indicate sul sito web al momento della pubblicizzazione dell’offerta.
La prestazione del servizio avrà inizio nella data indicata nel contratto sottoscritto e comunque non oltre i 30 giorni lavorativi dall’invio della conferma dell’ordine stesso. Nel caso in cui il fornitore non sia in grado di prestare il servizio entro detto termine deve darne tempestivo avviso all’utente, con l’indicazione del momento potenziale in cui prevede di poter dare inizio alla prestazione o le ragioni che rendono la prestazione stessa definitivamente impossibile. Qualora l’utente non intenda accettare il nuovo termine o la prestazione sia divenuta impossibile, potrà chiedere il rimborso dell’importo già corrisposto secondo le modalità e i termini indicati dal fornitore.
Il contratto avrà la durata indicata nell’offerta e cesserà automaticamente allo scadere del termine, a meno che l’utente non manifesti l’intenzione di rinnovarlo. In tal caso il contratto avrà eguale durata e cesserà alle medesime condizioni.
7. SERVIZI ACCESSORI
Quando si acquista online è importante prestare attenzione ad eventuali comunicazioni commerciali presenti sul sito web da cui si acquista: questi devono necessariamente contenere in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:
che si tratta di comunicazione commerciale;
il soggetto per conto del quale la comunicazione è effettuata;
se si tratta di sconti, premi, omaggi, concorsi o giochi promozionali, le relative condizioni di accesso al servizio.
Il Codice del Consumo impone al venditore di provvedere a fornire al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, una serie di informazioni necessarie (art. 49). In aggiunta a quelle già richiamate relativamente all’identità del venditore e alle condizioni di acquisto, il Codice impone anche di fornire dettagliate informazioni in ordine ad altre importanti condizioni contrattuali, quali ad esempio le modalità e i costi di restituzione, la garanzia legale di conformità, l’assistenza post-vendita e le garanzie commerciali (ovverosia quelle che si aggiungono alla garanzia prevista dalla legge).
8. PROBLEMATICHE DI FATTURAZIONE E METODI DI PAGAMENTO
Quando ci si appresta ad acquistare un servizio online è sempre consigliabile, prima di procedere alla conferma del pagamento, verificare i metodi di pagamento accettati dal venditore: alcuni siti prevedono pagamenti tramite bonifico bancario o servizi di money transfer (si tratta di un circuito, alternativo alle banche, che permette l'invio di denaro in qualsiasi parte del mondo). In questi casi potrebbe essere complesso, in caso di mancata ricezione del servizio sottoscritto, recuperare l’importo corrisposto.
Le modalità di pagamento (PayPal, carta di credito, contrassegno, carta di debito, carta prepagata, etc.) devono essere sempre definite in modo chiaro e devono essere riportati per esteso e nel dettaglio gli eventuali costi aggiuntivi.
9. XXXXXXXX XXXXXXXXXX
L’art. 33 del Codice del Consumo definisce le clausole vessatorie come “le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e rilevano le circostanze esistenti al momento della conclusione. L’effetto principale che si produce è che la clausola vessatoria è nulla e si considera quindi non valida, mentre il contratto rimane valido per il resto. In particolare, l’art. 33 elenca venti tipologie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria.
10. MODIFICHE UNILATERALI DEL CONTRATTO
I contratti di vendita online conclusi con il consumatore consentono all’impresa di modificare unilateralmente le clausole del contratto ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso (sono diffusi on line i casi in cui il gestore di un sito, ad esempio, si riserva questo diritto, indicando soltanto motivazioni generiche).
In quest’ultimo caso, dovrebbe essere prevista una clausola contrattuale congiunta che consenta al consumatore di recedere dal contratto entro un determinato termine, senza motivare tale scelta. Se tale clausola non fosse inserita nel contratto, il consumatore potrebbe contestare la condotta del venditore per non aver fornito la corretta informativa prevista per legge.
Sui siti web possono essere pubblicate non solo le condizioni di vendita e utilizzo attualmente in vigore ma anche quelle previgenti rispetto all’aggiornamento più recente. Nel caso in cui sia presente anche la versione precedente, è opportuno effettuare un confronto tra il testo vigente e quello precedentemente utilizzato, in modo tale da verificare se siano intervenuti cambiamenti o modifiche unilaterali del contratto in essere.
11.EVENTUALI CONDIZIONI DI UTILIZZO DI ACCOUNT/PROFILI E REGISTRAZIONE MINORI
Quando si concludono contratti online e si prestano consensi è opportuno prestare particolare attenzione alla tutela dei minori, soprattutto perché non esiste un reale modo per accertare l’età del soggetto che stipula un contratto di vendita online.
Questo fatto rende impossibile un controllo. Il venditore si deve naturalmente affidare alle indicazioni dell’acquirente; non ha per esempio alcuna possibilità di verificare l’età dell’interessato. Nel caso di contratto online stipulato da un minore, il contratto è valido ma annullabile, per cui i suoi effetti si verificano pienamente, fino a quando il soggetto incapace, tramite il genitore o tutore, non decida di impugnare l’atto per annullarne gli effetti.
Tale possibilità è però preclusa, come previsto dall’art. 1426 del Codice Civile, se il minore ha occultato la sua minore età con raggiri, anche se la semplice dichiarazione di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto. Per ottenere l’annullamento del contratto è necessario dimostrare che la minore età era conoscibile dal venditore, cosa non semplice. Nel caso in cui non sia possibile provare che il venditore fosse a conoscenza della minore età, il giudice potrebbe rifiutare l’annullamento del contratto.
A ciò dobbiamo aggiungere che le norme in materia di carte di credito prevedono l’obbligo di custodia delle carte medesime, rendendo il titolare della carta responsabile degli acquisti effettuati dal minore, titolare che può esonerarsi solo in caso di uso fraudolento della stessa da parte del fornitore o di terzi (art. 8 del D.
Lgs. n. 185/99). Quindi è molto difficile ottenere l’annullamento del contratto stipulato online da un minore, specialmente in caso di uso di carta di credito, per cui è preferibile ricorrere al diritto di recesso, se non sono ancora scaduti i termini.
Se il minore, nonostante le indicazioni riportate nelle Condizioni Generali di Contratto (“l’acquirente dichiara di essere maggiorenne”), fornisce false indicazioni per accedere al servizio o acquistare l’oggetto desiderato, la richiesta di restituzione di quanto pagato diventa quasi impossibile. Soprattutto quando il minore si serve di un altro nome o della carta di credito di un adulto, si tratta indubbiamente di un inganno con il conseguente obbligo di pagare la merce acquistata.
12.GESTIONE CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E DIRITTO APPLICABILE
Le Condizioni Generali di Contratto devono prevedere la clausola di scelta della legge applicabile in caso di controversia che dovrà informare il consumatore sulla possibilità di beneficiare anche della tutela consumeristica assicuratagli dalle disposizioni della legge dello Stato dove abitualmente risiede, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento CE n. 593/2008 (armonizzato con la Direttiva n. 2011/83/UE).
Sarà, al contrario, abusiva qualunque clausola che induca in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge dello Stato dove l’imprenditore/venditore ha sede.
Il consumatore potrà scegliere se agire:
a) nello Stato in cui è domiciliato il venditore;
b) nel luogo del proprio domicilio.
Il venditore potrà agire soltanto nello Stato in cui è domiciliato il consumatore.
Per i contratti stipulati tra venditore e consumatore, il Codice del Consumo stabilisce la competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Ciò significa che, per tutte le eventuali controversie, il consumatore non dovrà recarsi in un’altra città o in un altro Stato, ma potrà sempre rivolgersi al Tribunale o al Giudice di Pace del luogo nel quale risiede o ha domicilio.
È importante precisare che sono considerate vessatorie le eventuali clausole contrattuali che stabiliscono come sede del Foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore. Eventuali deroghe alle regole sopra esposte possono essere stabilite tra le parti solo per iscritto e solamente dopo al sorgere della controversia.
Il Regolamento Europeo sulle Online Dispute Resolution (ODR) - Regolamento (UE) n. 524/2013 prevede specifiche procedure destinate a risolvere extra-giudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online. Per risolvere in via stragiudiziale le controversie con le aziende derivanti dagli acquisti di beni e servizi effettuati online o attraverso i mercati online (cosiddetti Marketplace), i consumatori possono collegarsi alla piattaforma telematica ODR, gestita dalla Commissione Europea, raggiungibile all’indirizzo Piattaforma ODR; una volta collegati è possibile scegliere l’organismo a cui rivolgersi per risolvere la controversia e attivare la relativa procedura.
I siti internet dei venditori devono preventivamente informare gli utenti, nelle condizioni generali di contatto presenti nell’apposita sezione della pagina web, della possibilità di usufruire della piattaforma ODR.
13.RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttiva Comunitaria n. 2000/31/CE
Decreto Legislativo n. 70 del 9 Aprile 2003
Direttiva Europea n. 2011/83/UE
Decreto Legislativo n. 21 del 21 Febbraio 2014
Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR)
Decreto Legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018
Regolamento (UE) n. 524/2013
14.PRIVACY POLICY
Chi gestisce un sito e-commerce si trova, ovviamente, ad acquisire e a trattare i dati personali dei propri clienti e deve, quindi, gestire tali dati e conoscere dettagliatamente le disposizioni di legge in merito.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) dispone che tutti coloro che sono titolari di un sito web devono pubblicare sullo stesso l’informativa sulla privacy dei dati personali, dedicando a questa una intera pagina che sia facilmente rintracciabile dall’utente.
Inoltre, dovrà essere previsto il trattamento dei dati dei clienti, specificando non solo le norme che regolano la gestione dei dati raccolti attraverso il sito ma anche una serie di informazioni attinenti all’azienda e al responsabile del trattamento degli stessi.
Generalmente, una Privacy Policy deve sempre contenere:
Titolarità del trattamento;
Conferimento dei dati obbligatorio o facoltativo;
Trattamento dei dati personali;
Modalità di cancellazione dei dati;
Eventuale trasferimento dei dati a terzi.
Il titolare del trattamento dei dati viene solitamente identificato con il titolare del sito e la pagina della Privacy Policy deve essere richiamata tramite un link anche nelle sezioni in cui i dati vengono raccolti, come ad esempio la pagina dell’ordine.
Per i siti e-commerce la finalità del trattamento è necessaria alla conclusione del contratto o dell’acquisto, il che significa che nel caso di finalità differenti, come l’invio di e-mail pubblicitarie, sarà necessario richiedere all’utente un consenso separato che, se negato, consentirà in ogni caso la prosecuzione dell’acquisto, mentre non sarà possibile procedere con l’acquisto se viene negato il consenso al trattamento dei dati personali.
Sul sito internet della piattaforma di e-commerce, accanto alla Privacy Policy deve essere immediatamente visibile una sezione che indichi che il sito utilizza i Cookies (piccoli file di testo che vengono salvati automaticamente sul tuo browser da un sito internet durante la tua visita) per inviare messaggi pubblicitari, collegato ad un’informativa ampia dove è possibile negare il consenso senza che ciò vada ad incidere sulla
navigazione all’interno del sito web: rifiutare i cookies non dovrà più rendere impossibile la navigazione nel sito compromettendone le funzionalità.
Inoltre, bisogna dotarsi di un blocco preventivo per tutte le risorse che installano cookies, il consenso deve essere espresso da parte dell’utente attraverso il clic sul pulsante accetta o rifiuta i cookies.
15.CONSIGLI UTILI
Di seguito alcuni consigli utili e pratici da seguire per evitare truffe e raggiri quando si acquista online.
INFORMAZIONI E SICUREZZA
Prima di procedere all’acquisto, è opportuno verificare e certificare l’attendibilità della azienda dalla quale si sta acquistando controllando, innanzitutto, se vengono indicati l’indirizzo, i riferimenti di contatto e i dati societari.
Per verificare l’attendibilità di un venditore, è possibile servirsi del sistema di feedback integrato nella stragrande maggioranza dei negozi online, soprattutto in quelli più grandi. Grazie ai feedback rilasciati dagli utenti che hanno acquistato da un venditore, è infatti possibile farsi un’idea di quanto sia affidabile quest’ultimo senza dover correre il rischio di avere a che fare con un potenziale truffatore. Anche se è opportuno fare attenzione perché alcuni utenti falsano il proprio feedback con lo scopo di ingannare gli utenti e perpetrare delle vere e proprie truffe a danno di quest’ultimi.
Per poter verificare la sicurezza di un sito di e-commerce e/o di un portale di annunci immobiliari è opportuno controllare sulla barra degli indirizzi del browser in uso che il negozio online dal quale si acquista stia usando il protocollo HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer), che indica una connessione sicura.
Quando si naviga in Internet e si acquista su piattaforme di e-commerce o comunque si effettuano operazioni sui siti di annunci è bene verificae l’attendibilità del sito stesso mediante la presenza del bollino Netcomm, un sigillo di qualità che offre a chi compra online sicurezza, chiarezza e trasparenza. I negozi online che espongono il bollino vogliono essere riconosciuti come luoghi dove acquistare con sicurezza e qualità, perché rispettano la regolamentazione di settore e i diritti dei consumatori.
Non devono essere fornite mai troppe informazioni e dati personali, oltre a quelle strettamente indispensabili ai fini dell’acquisto, ed è consigliabile evitare di lasciare memorizzati sul sito internet utilizzato i dati del tuo conto bancario e/o quelli della tua carta di credito/debito.
È opportuno evitare anche di fare acquisti su Internet quando si è collegati a reti Wi-Fi pubbliche, notoriamente vulnerabili agli attacchi informatici.
Attenzione ai tentativi di phishing: se si ricevono e-mail contenenti link sospetti che rimandano a siti che richiedono di inserire dati riguardanti la carta di credito per effettuare acquisti online di prodotti fortemente scontati è bene non cliccarci sopra.
È consigliabile conservare i dettagli e le conferme dell’acquisto, in modo tale da poter provare di aver effettivamente pagato il prezzo dovuto al venditore, qualora quest’ultimo dovesse affermare il contrario.
Infine, è bene controllare con regolarità il saldo della carta di credito o del conto corrente per verificare eventuali movimenti sospetti e bloccarli tempestivamente.
AFFIDABILITA’ E CONVENIENZA
Prima di procedere all’acquisto è consigliabile leggere sul web le recensioni rilasciate da altri utenti che hanno già acquistato dal sito di e-commerce. Nel commercio online i termini “recensione” e “feedback” vengono utilizzate con il medesimo significato e cioè come quelle informazioni utili o critiche che vengono scritte o inviate a qualcuno per mettere in evidenza caratteristiche positive o negative del bene o servizio che si è scelto di acquistare, ciò che si può fare per migliorarne le prestazioni, etc.
Prima di procedere all’acquisto è consigliabile confrontare le varie offerte presenti su Internet mediante degli appositi motori di ricerca. Vi sono dei portali online predisposti per facilitare gli utenti nella comparazione delle offerte presenti sul mercato online di servizi e/o prodotti.
Le inserzioni dei venditori devono essere sempre valutate attentamente, diffidando di quelle incomplete, fuorvianti o ambigue.
DIRITTO DI RECESSO
È sempre consigliabile informarsi preventivamente sulle modalità per esercitare il diritto di recesso.