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CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000 –
EDIZIONE 19 – ID 2385 LOTTO 10 - CIG 87692359A4 LOTTO 13 - CIG 8769256AF8 LOTTO 15 - CIG 87692695B4 LOTTO 16 - CIG 8769276B79
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2021 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
Hera Comm S.p.A., sede legale in Xxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0, capitale sociale Euro 53.595.898,95=, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02221101203, C.F.
n. 02221101203, P. IVA “Gruppo Hera” n. 03819031208, domiciliata ai fini del presente atto in Imola, Via Molino Rosso n. 8, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante Sig. Xxxxxx Xxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 09/11/2021 (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle
Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 17 Lotti geografici e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 16/06/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-112 dell’11/06/2021;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti n. 10, 13, 15 e 16 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni
caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato, per i Lotti n. 10, 13, 15, 16, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.A. da:
• Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 08493/8200/00855860/4645/2021 per un importo di Euro 317.500,00 = (trecentodiciassetemilacinquecento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 10;
• Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453239 per un importo di Euro 237.000,00
= (duecentotrentasettemila/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 13;
• Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453242 per un importo di Euro 80.500,00 = (ottantamilacinquecento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 15;
• Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453245 per un importo di Euro 237.500,00
= (duecentotrentasettemilacinquecento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 16;
ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.A. in favore delle Amministrazioni dalla:
• Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 08493/8200/00855866/4646/2021 per un importo di Euro 4.805.000,00 = (quattromilioniottocentocinquemila/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi, per il Lotto 10;
• Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453240 per un importo di Euro 3.586.000,00
= (tremilionicinquecentottantaseimila/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi, per il Lotto 13;
• Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453243 per un importo di Euro 1.215.000,00
= (unmilioneduecentoquindicimila/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi, per il Lotto 15;
• Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453246 per un importo di Euro 3.590.500,00 (tremilionicinquecentonovantamilacinquecento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi, per il Lotto 16;
iii) la garanzia rilasciata dalla:
• Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 08493/8200/00855869/4647/2021 per un importo pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, per il Lotto 10;
• Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453238 per un importo pari ad Euro 11.850,00 = (undicimilaottocentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, per il Lotto 13;
• Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453241 per un importo pari ad Euro 7.350,00 (settemilatrecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, per il Lotto 15;
• Banco Bilbao Vizcaya S.A. ed avente n. G453244 per un importo pari ad Euro
13.400,00 (tredicimilaquattrocento/00 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, per il Lotto 16;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara e il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e il suo allegato “Flussi dati per il monitoraggio delle Convenzioni”, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-x-xxxxxx/xxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx-00.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “B”, (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “C” (Corrispettivi), l’Allegato “D” (Condizioni Generali), l’Allegato “E” (Modulo di richiesta di proroga della fornitura per un mese per i soli punti di prelievo attivati il 1° gennaio), l’Allegato “F” (Patto di integrità).
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento che disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni”;
b) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “D”;
d) Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell’energia elettrica;
e) Fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria dei Lotti della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Lotto: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni/Province:
• Lotto 10: Provincia di Roma;
• Lotto 13: Campania;
• Lotto 15: Calabria;
• Lotto 16: Sicilia;
all’interno del quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto oggetto della presente Convenzione;
g) Quantitativo massimo del Lotto: il quantitativo massimo della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi - ivi comprese le quote acquistabili dalle Amministrazioni Contraenti di cui al successivo art. 6, commi 9 e 10 e quella di cui verrà eventualmente certificata l’origine/produzione “Verde” ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Tecnico - pari a:
• 1250 GWh per il Lotto n. 10;
• 920 GWh per il Lotto n. 13;
• 315 GWh per il Lotto n. 15;
• 930 GWh per il Lotto n. 16;
h) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni degli allegati relativi alla presente Convenzione.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte
del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo massimo del Lotto pari a 1250 GWh per il Lotto n. 10; 920 GWh per il Lotto n. 13; 315 GWh per il Lotto n. 15; 930 GWh per il Lotto n. 16.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dal relativo documento “Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione”.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Quantitativo massimo del Lotto fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, si esaurisca il Quantitativo massimo del Lotto comprensivo degli incrementi di cui al precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Consip S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di richiedere al Fornitore l’aumento delle prestazioni contrattuali di un ulteriore quantitativo aggiuntivo (di seguito plafond) pari al 10% del Quantitativo massimo del Lotto.
7. Il fornitore, successivamente all’attivazione dei due quinti e del plafond di cui ai precedenti commi 5 e 6, qualora un lotto sia in prossimità dell’esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo (di seguito “Lotto/i Beneficiario/i”) attingendo dal plafond dei restanti lotti allo stesso aggiudicati (di seguito “Lotto/i Cedente/i”). Il quantitativo verrà prelevato a partire dal Lotto Cedente che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del plafond dovrà essere comunicata a mezzo PEC, alla Consip S.p.A. e autorizzata da quest’ultima.
8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dal:
• 17/01/2022 per i Lotti 10, 13, 16;
• 28/02/2022 per il Lotto 15;
tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 mesi (per le forniture a “Prezzo Variabile a 12 mesi” e a “Prezzo Fisso a 12 mesi”), di 18 mesi (per le forniture a “Prezzo Fisso a 18 mesi”) e di 24 mesi (per le forniture a “Prezzo Variabile a 24 mesi”).
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle forniture a “Prezzo Variabile” (sia a 12 che a 24 mesi) e alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate il 1° gennaio, hanno facoltà, all’esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall’Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente l’Allegato “E” alla presente convenzione, secondo le modalità e nei termini indicati all’art. 3 co. 7 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione;
b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura;
c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente,
nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.
3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto.
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.
5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”.
7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.
8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile:
- forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto;
- forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto;
- forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto;
come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico.
10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al:
- 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi;
- 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi;
- 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso,
è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico.
11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi.
12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica.
13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a:
• rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche:
a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA;
b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16;
c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh;
d) emessi da un unico Punto Ordinante;
• rendere disponibile i seguenti servizi:
e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...);
f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione;
g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico;
• accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia.
14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto)
per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione.
15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 7
ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per l’esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione. Si precisa che le attività di verifica di conformità, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), sono dirette ad accertare che in fattura siano riportate correttamente la tipologia di fornitura acquistata e la congruità tra i corrispettivi fatturati e quelli di cui al successivo art. 9 co. 1.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto attuativo e dalla normativa vigente.
ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI
1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell’allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni”, l’elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 11, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000,
contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell’articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi del quantitativo stimato di contratto;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di attivazione della Fornitura;
- Punti di prelievo;
- Quantitativo presunto della fornitura per ciascun Punto di prelievo;
- Consumi di energia rilevati suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun Punto di Prelievo completi di:
◦ consumo mensile di energia per fascia oraria;
◦ diagramma di Prelievo.
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
- dati relativi all’andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l’importo delle fatture incassate e il totale fatturato, unpaid ratio, sia trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione e Lotto.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nell’Allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni”.
4. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’indirizzo P.E.C. xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.
ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all’art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di attivazione della fornitura”, di cui al precedente articolo 2.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. A tal fine si precisa che, in deroga a quanto previsto al comma 6 dell’art. 4 del D.lgs. 231/2002 che, ai fini del pagamento delle fatture, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), la verifica di conformità sarà svolta dall’Amministrazione, con le modalità di cui al precedente comma 3 dell’art. 7, nel medesimo termine di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 4 del D.Lgs n. 231/2002 previsto per il pagamento delle fatture stesse.
Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000105224516, intestato al Fornitore presso la Banca Unicredit, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali.
5. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 12, delle Condizioni Generali.
6. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto
pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
7. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
8. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida
- il contratto attuativo s’intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l’erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l’effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l’inadempienza da parte dell’Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.
11. In conformità all’art. 13 della Deliberazione ARERA n. 258/15 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall’esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore a 3 mesi successivi dall’uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all’Amministrazione:
a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime
due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
c) la comprova del pagamento dell’ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell’ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.
Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi.
Limitatamente agli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di cui sopra in conformità all’art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 e s.m.i.. La garanzia dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto “S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica.
Lo sconto verrà applicato dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3, lo stesso ha facoltà di recuperare l’importo relativo allo sconto impropriamente applicato.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto Sepa Direct Debit - SDD verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto “S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l’Amministrazione contraente richieda l’applicazione dello sconto “S” e attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura. Lo sconto verrà riconosciuto dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati mediante SDD lo stesso ha facoltà di recuperare l’importo relativo allo sconto impropriamente applicato.
14. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le forniture a Prezzo variabile a 12 e a 24 mesi, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
15. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni
dall’effettuazione del pagamento, l’elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi disponibili sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, all’attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.
16. Gli atti di cessione del credito di cui al comma 9, dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei punti/i di prelievo, così come definiti alla lettera x) dell’art. 2 del Capitolato Tecnico, cui si riferisce l’atto.
ARTICOLO 10 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 160,00 €/MWh, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate all’articolo 10 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 1, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all’applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
5. In caso di invio delle informazioni di cui all’allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni” oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 1.000,00 per ogni mese di ritardo. Resta inteso che, l’invio con scarti, pari al 100%, come nell’allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni” deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Rimane fermo altresì, che in caso di scarti inferiori al 100% il fornitore ha l’obbligo di inviare nuovamente le informazioni in formato corretto.
6. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all’obbligo di cui al precedente art. 6, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, a:
- assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza, l’impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,25 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza;
ovvero
- qualora non sia più possibile per il Fornitore assolvere l’impegno preso con le Amministrazioni, alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza dell’importo versato dall’Amministrazione per l’Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,75 Euro per ogni MWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l’inadempienza.
7. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 4 del successivo articolo 15, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 4 del seguente articolo 15 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
ARTICOLO 11
GARANZIE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato:
• per il Lotto 10, garanzia definitiva rilasciata in data 20/10/2021 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n. 08493/8200/00855860/4645/2021 di importo pari ad Euro 317.500,00 = (trecentodiciassetemilacinquecento/00);
• per il Lotto 13, garanzia definitiva rilasciata in data 22/10/2021 dal Banco Bilbao Vizcaya S.A. avente n. G453239 di importo pari ad Euro 237.000,00 = (duecentotrentasettemila/00);
• per il Lotto 15, garanzia definitiva rilasciata in data 22/10/2021 dal Banco Bilbao Vizcaya
S.A. avente n. G453242 di importo pari ad Euro 80.500,00 = (ottantamilacinquecento/00);
• per il Lotto 16, garanzia definitiva rilasciata in data 22/10/2021 dal Banco Bilbao Vizcaya
S.A. avente n. G453245 di importo pari ad Euro 237.500,00 = (duecentotrentasettemilacinquecento/00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato:
• per il Lotto 10, garanzia definitiva rilasciata in data 20/10/2021 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n. 08493/8200/00855866/4646/2021 di importo pari ad Euro 4.805.000,00
= (quattromilioniottocentocinquemila/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti;
• per il Lotto 13, garanzia definitiva rilasciata in data 22/10/2021 dal Banco Bilbao Vizcaya
S.A. avente n. G453240 di importo pari ad Euro 3.586.000,00 = (tremilionicinquecentottantaseimila/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti;
• per il Lotto 15, garanzia definitiva rilasciata in data 22/10/2021 dal Banco Bilbao Vizcaya
S.A. avente n. G453243 di importo pari ad Euro 1.215.000,00 = (unmilioneduecentoquindicimila/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti;
• per il Lotto 16, garanzia definitiva rilasciata in data 22/10/2021 dal Banco Bilbao Vizcaya
S.A. avente n. G453246 di importo pari ad Euro 3.590.500,00 (tremilionicinquecentonovantamilacinquecento/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di
rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di esecuzione delle prestazioni (CEF) emesso alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto attuativo e comunque decorsi
12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.A. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi o, in alternativa, il prospetto di cui al precedente co. 10, accompagnato da copia dell’ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento e dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni delle fatture stesse; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all’articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Consip
S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
12. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato:
• per il Lotto 10, cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 20/10/2021 e avente n. 08493/8200/00855869/4647/2021 pari ad un importo di Euro 12.000,00 (dodicimila/00);
• per il Lotto 13, cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya S.A. in data 22/10/2021 e avente n. G453238 pari ad un importo di Euro 11.850,00 = (undicimilaottocentocinquanta/00);
• per il Lotto 15, cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya S.A. in data 22/10/2021 e
avente n. G453241 pari ad un importo di Euro 7.350,00 (settemilatrecentocinquanta/00);
• per il Lotto 16, cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya S.A. in data 22/10/2021_ e avente n. G453244 pari ad un importo di Euro 13.400,00 (tredicimilaquattrocento/00).
16. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia a misura dell’avanzamento dell’esecuzione in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 12 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente
Convenzione e nei suoi allegati.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Costituisce altresì causa di risoluzione l’indisponibilità sopravvenuta per il Fornitore di accesso alle reti di distribuzione del Lotto di pertinenza.
ARTICOLO 13 SUBAPPALTO
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 14
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 15
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari ad Euro 0,20 per ciascun MWh (0,20 €/MWh) fatturato, comprensivo delle Perdite di Rete, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del
D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla
predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “A” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “A”.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
• entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
• entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.
In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Xxxxxx che ne valuterà l’ammissibilità o meno. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All’esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “A” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato “A”.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.
5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx la data dell'ultima fattura emessa all’Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Xxxxxx e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
6. L’obbligo di invio dei flussi mensili termina con l’invio dei valori relativi all’ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L’obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l’invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla
commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
11. Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
13. Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del
D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
• in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
• la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 16 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 29 novembre 2021
Consip S.p.A. | Hera Comm S.p.A. |
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Sig. Xxxxxx Xxxxx |
C.F.: CNNCST63B16H501V Certificatore: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Validità: dal 28.04.2021 al 28.04.2024 | C.F.: PGGPTR65R18A944W Certificatore: InfoCert S.p.A. Validità: dal 07/09/2021 al 07/09/2024 |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche
del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzie); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale)
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, lì 29 novembre 2021
Hera Comm S.p.A. |
Sig. Xxxxxx Xxxxx |
C.F.: PGGPTR65R18A944W Certificatore: InfoCert S.p.A. Validità: dal 07/09/2021 al 07/09/2024 |