Condizioni Generali di Contratto di Locazione
Condizioni Generali di Contratto di Locazione
Le presenti Condizioni Generali di Locazione (CGL) disciplinano il rapporto contrattuale tra Ecoopera Soc. Coop. ed il Cliente per quanto non specificamente previsto, ovvero derogato espressamente, nel singolo contratto concluso tra le parti, a mezzo dell’accettazione da parte del Cliente dell’Offerta contrattuale Ecoopera Soc. Coop. (qui di seguito indicato sinteticamente con il termine “Contratto”). Le stesse sono pubblicate anche presso il sito Ecoopera Soc. Coop. all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx/xx/xxxxxxxxx/.
Le presenti condizioni generali sono richiamate in offerta e sono parte integrante e sono accettate anche se non sono materialmente firmate dal Cliente.
Locatore: Ecoopera Soc. Coop. Locatario: Cliente Ecoopera Soc. Coop.
Art. 1) Condizioni Generali
1.1: Le presenti Condizioni Generali di Contratto di Locazione (CGL) sono applicabili a tutti i noleggi di container, mezzi, macchinari e attrezzature senza operatore (esclusi quindi operatore, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo); eventuali variazioni saranno valide ed efficaci tra le parti unitamente se precisate nell’offerta contrattuale.
Art. 2) Descrizione Dei Beni Noleggiati
2.1: I container, mezzi, macchinari e attrezzature noleggiati sono quelli descritti nel documento di trasporto e nell’eventuale documentazione allegata allo stesso e possono essere anche identificati con il numero di telaio e/o matricola o altro numero identificativo.
2.2: I container, mezzi, macchinari e attrezzature verranno noleggiati privi di utensili di consumo; questi ultimi verranno forniti e fatturati dal Locatore ai prezzi correnti dei medesimi ove richiesti in sede di offerta.
Art. 3) Recesso Anticipato E Mancata Consegna
3.1: È facoltà del Locatore, anche se il contratto di noleggio è stato siglato, recedere senza preavviso dal contratto stesso prima della consegna dei container, mezzi, macchinari e attrezzature e di non consegnarli; il Locatario, in tal caso, non avrà diritto di pretendere indennizzi o quant’altro dal Locatore, che sarà tenuto unicamente a restituire eventuali somme incassate, senza interessi, detratte le spese sostenute ove addebitabili al Locatario.
Art. 4) Decorrenza E Durata
4.1: La durata di noleggio (durata minima) indicata in contratto è vincolante: questa potrà essere espressa in giorni, settimane o mesi.
4.2: La locazione decorrerà dal giorno della consegna e avrà la durata minima indicata nel contratto e comunque fino alla data di restituzione compresa; la mancata restituzione dei container/macchinari e/o delle attrezzature da parte del Locatario, con riserva di consenso preliminare del Locatore, è intesa come intenzione di proroga del contratto e comporterà il tacito rinnovo dello stesso per una durata uguale a quella minima stabilita.
4.3: In caso di recesso anticipato del Locatario, o di risoluzione del contratto che sia dovuta a suo inadempimento, il medesimo sarà tenuto al pagamento integrale del valore del contratto, conteggiato fino alla scadenza minima contrattuale o di suo rinnovo. È inoltre fatto salvo, in tali ipotesi, il diritto del Locatore al risarcimento del maggior danno.
Art. 5) Effetti Incaso Di Attivazione Della Clausola Risolutiva Espressa
5.1: Laddove si verificasse una delle ipotesi di attivazione della clausola risolutiva espressa prevista dalle CGC, il Cliente dovrà restituire i container, mezzi, macchinari e attrezzature in suo possesso entro 72 ore dalla comunicazione nella sede indicata dal Locatore; in caso contrario, verrà addebitata una penale pari al doppio dell’importo contrattuale per tutti i giorni di ritardo. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno.
Art. 6) Consegna E Trasporto
6.1: Il contratto di locazione avrà inizio con il ritiro dei container, mezzi, macchinari e attrezzature noleggiati direttamente presso la sede e/o filiale del Locatore o consegnati presso il luogo indicato dal Locatario in fase di contratto; il costo del trasporto, sia in andata che in ritorno, sarà a carico del Locatario. Il Locatore declina fin da ora ogni responsabilità inerente eventuali danni provocati al piano di transito per l’accesso al luogo di scarico dei beni locati.
6.2: I termini di consegna non sono vincolanti per il Locatore, che potrà posticiparli comunicandolo al Locatario, e questi non avrà diritto di pretendere indennizzi, danni o quant’altro dal Locatore, né di chiedere la risoluzione del contratto, per l’eventuale posticipazione della consegna. Il Locatario non potrà trattenere alcun importo dovuto al Locatore a titolo di risarcimento in caso di danni provocati dal vettore durante le fasi di consegna e/o ritiro (es. danni al piano transito, urti contro porticati, balconi, portoni, cancelli, ecc.).
6.3: In caso in cui il trasporto sia effettuato a cura del Locatario, anche se tramite terzo dal medesimo incaricato, tutte le responsabilità, dalla fase di carico, fissaggio e messa in sicurezza, alla fase di spedizione, transito e conseguente scarico, saranno a totale carico del Locatario stesso; quest’ultimo si assumerà in proprio, nei confronti del Locatore, ogni spesa ed il rischio per perdita o danneggiamento dei container, mezzi, macchinari e attrezzature durante tutte le fasi, anche per atto o fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
6.4: All’atto del ritiro o della consegna dei container, mezzi, macchinari e/o delle attrezzature, verrà sottoscritto da parte del Locatario o da parte del vettore incaricato dal Locatario o da parte del soggetto di fatto incaricato dal Locatario il documento di trasporto, correlato di eventuale documentazione allegata allo stesso. La sottoscrizione da parte del vettore incaricato dal Locatario o da parte del soggetto di fatto incaricato dal Xxxxxxxxx equivarrà, ad ogni effetto, alla sottoscrizione da parte del Locatario medesimo, impegnando lo stesso anche senza specifico incarico scritto.
6.5: Il Locatario con la sottoscrizione delle presenti CGL conferma di aver scaricato dall’apposita area documenti del sito internet del Locatore (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx/xx/xxxxxxxxx/) i manuali d’uso e manutenzione dei beni noleggiati e di aver compreso e accettato tutte le indicazioni e prescrizioni in essi contenute, impegnandosi nel contempo a ottemperare diligentemente a quanto in essi prescritto.
6.6: Nel caso l’autista del Locatore, o del vettore da lui incaricato, sia trattenuto in cantiere o comunque nel luogo ove il bene va consegnato e collocato (sito produttivo, sede del Cliente, ecc.) – di seguito indicato sinteticamente con il termine “cantiere” nelle presenti CGL – oltre il tempo necessario alla normale attività di consegna o di ritiro del mezzo, verrà addebitato al Locatario, a partire dalla prima ora, un importo di € 65/ora oltre IVA a titolo di recupero spese per sosta.
6.7: Con la sottoscrizione del documento di trasporto correlato di eventuale documentazione allegata allo stesso, il Locatario dà atto che i container, mezzi, macchinari e attrezzature consegnati sono in perfette condizioni di manutenzione, perfettamente funzionanti e idonei all’uso per cui sono stati noleggiati, conformi alle normative di sicurezza secondo l’art. 72 del D.lgs. 81/08, corredati di tutta la documentazione richiesta in conformità con le direttive e le leggi vigenti e necessaria per il loro utilizzo (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manuale d’uso e manutenzione, certificato di collaudo, certificazione CE, documenti di circolazione, manuale di verifica/controllo ove previsti), dotati di ogni accessorio eventualmente noleggiato, con i corretti livelli d’olio nei riduttori e centraline idrauliche, con gli pneumatici in buone condizioni di manutenzione, di pressione e non usurati, con struttura pulita ed integra. Il Locatario, il vettore incaricato dal Locatario o il soggetto di fatto incaricato dal Xxxxxxxxx ha l’onere, a pena di decadenza, di verificare l’inesistenza di qualsiasi vizio o difetto degli stessi, rilevando eventuali difetti o vizi per iscritto nel documento di trasporto e/o nell’eventuale documentazione allegata allo stesso; in difetto, qualsiasi successiva eccezione sarà preclusa per decadenza del Locatario dalla facoltà di proporla.
6.8: È ad esclusivo carico del Locatario qualunque necessitante permesso di occupazione del suolo pubblico, di scorte tecniche, fuori peso, trasporti speciali, accesso e/o transito in zone a traffico limitato, salvo espresso accordo scritto pattuito fra le parti. Eventuali sanzioni che dovessero essere inflitte al Locatore per accessi, finalizzati alla consegna in zone a traffico limitato verranno addebitate al Locatario.
Art. 7) Rifiuto O Mancato Ritiro Del Locatario
7.1: Qualora il Locatario rifiuti la consegna del container, mezzi, macchinario e/o dell’attrezzatura, o non si presenti a ritirare gli stessi nella data convenuta, il contratto di noleggio sarà risolto di diritto, rispettivamente al momento del rifiuto o trascorsi 2 giorni dalla data in cui la consegna sarebbe dovuta avvenire; il Locatario sarà tenuto al pagamento al Locatore a titolo risarcitorio di una somma pari al 100% dell’importo dell’intero valore del contratto.
Art. 8) Canone Di Noleggio
8.1. Il Locatore ha facoltà di fatturare i canoni di noleggio con le modalità temporali che più ritiene idonee, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali relative ai termini di pagamento. Il canone convenuto dovrà essere pagato presso la sede del Locatore, alle scadenze e con le modalità pattuite, e tali termini sono ritenuti essenziali. Qualsiasi contestazione in ordine al contratto non esonera il Locatario dall’obbligo di effettuare i pagamenti nei termini stabiliti. Il mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata del canone, così come il mancato pagamento di eventuali addebiti per smaltimenti, ripristini, costi e/o altro, comporterà, ad iniziativa del Locatore, la risoluzione del presente contratto ex art.1456 c.c. In caso di mancato rispetto degli stessi, il Locatore ha facoltà, ed il Locatario autorizza espressamente sin da ora il medesimo, di sospendere il servizio e di procedere al blocco del bene, anche a distanza, tramite dispositivi satellitari, previa semplice
comunicazione scritta, anche mediante utilizzo di sistemi informatici di nuova generazione, nonché di provvedere al ritiro del bene/macchinario locato e di risolvere il contratto di diritto ex art.1456 c.c. Il Locatore non sarà in alcun caso responsabile nei confronti del Locatario per ogni e qualsiasi problematica, pregiudizio e/o danno derivante dalla sospensione del servizio, dal blocco del bene e conseguente fermo dello stesso (ad esempio per occupazione del suolo pubblico, danni da fermo cantiere, danni per mancata produzione, intralcio al traffico, incluse eventuali spese di rimozione, eccetera), nessuno escluso. In tal caso, nessun onere, indennizzo, danno o quant’altro potrà essere preteso dal Locatario nei confronti del Locatore. Le somme versate a titolo di acconto verranno detratte sull’ultima fattura di addebito del canone di noleggio. Il Locatario autorizza sin d'ora il Locatore a compensare eventuali note di credito con le fatture emesse nei suoi confronti.
8.2: Salvo convenzioni particolari, e tenendo conto del carattere specifico dei container, mezzi, macchinari e attrezzature locati, il contratto di noleggio non verrà mai sospeso a causa di intemperie o per sospensioni o interruzioni di lavoro, a qualsiasi causa dovuti; pertanto, non verranno concessi storni a fronte di richieste motivate da tali cause. Eventuali eccezioni saranno valutate ed autorizzate solo previa verifica della regolarità dei pagamenti e nel rispetto dei termini concordati. Parimenti, in caso di fermo cantiere, mancata produzione, mancato ritiro e/o consegna dei mezzi, mancata assistenza e/o manutenzione in cantiere dovuti all’insorgenza di epidemie e/o pandemie o per forzate chiusure conseguenti all’imposizione di così dette zone rosse e/o ad alto rischio da parte delle Pubbliche Autorità, il contratto di noleggio proseguirà alle medesime condizioni stabilite, non vi saranno sospensioni dello stesso, né storni e/o riduzioni del canone e delle tariffe.
Art. 9) Impiego Dei Container, Mezzi, Macchinari E Attrezzature
9.1: I container, mezzi, macchinari e attrezzature dovranno essere utilizzati unicamente dal Locatario ed esclusivamente per lo scopo e per la destinazione per cui sono stati noleggiati seguendo tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione; i container, mezzi, macchinari e attrezzature non potranno essere spostati, destinati ad altro utilizzo/utilizzatore, sublocati senza espressa autorizzazione scritta, né dati in uso o custodia a terzi senza formale autorizzazione del Locatore. Qualora, su espressa autorizzazione del Locatore, il Locatario dovesse dar luogo ad una sublocazione, comodato o simili, questi resterà comunque obbligato al pagamento dei canoni e sarà responsabile verso il Locatore di ogni eventuale danno che dovesse verificarsi nel corso della sublocazione, comodato o simili. Il Locatario dovrà far presente a terzi, che esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi natura, che i container, mezzi, macchinari e attrezzature oggetto di locazione sono di proprietà del Locatore, inoltre dovrà darne immediato avviso allo stesso. L’inosservanza di quanto previsto nelle sopraindicate condizioni comporterà l’immediata risoluzione del contratto.
9.2: I container, mezzi, macchinari e attrezzature noleggiati dovranno essere utilizzati dal Locatario con personale esperto, qualificato, informato, formato e munito delle autorizzazioni eventualmente necessarie con la diligenza, prudenza e perizia del buon padre di famiglia. In conformità all’art.72 del D.lgs. 81/08 ed all’accordo Stato Regioni 22/02/2012, il Locatario nella persona del datore di lavoro dovrà fornire al Locatore a richiesta dello stesso la lista degli operatori autorizzati all’utilizzo dei container, mezzi, macchinari e attrezzature e la contestuale dichiarazione che gli stessi sono muniti di specifica abilitazione all’utilizzo dei container, mezzi, macchinari e attrezzature conformemente a quanto richiesto dall’art. 73 del D.lgs. 81/08 e dall’accordo Stato Regioni 22/02/2012.
9.3: Il Locatario si impegna ad osservare tutte le norme regolamentari e di legge applicabili per l’uso dei container, mezzi, macchinari e/o delle attrezzature, con particolare riguardo alla legislazione sulla sicurezza del lavoro e dell’ambiente e alle prescrizioni della casa costruttrice contenute nei manuali d’uso e manutenzione; il Locatario dà atto inoltre di conoscere perfettamente le modalità di utilizzo dei container, mezzi, macchinari e attrezzature (descritte nei manuali d’uso e manutenzione) ed esclude tassativamente l’uso degli stessi per operazioni improprie, cioè per operazioni per cui i container, mezzi, macchinari e attrezzature non siano idonei o eseguite in modo non conforme ai medesimi manuali d’uso e manutenzione.
9.4: In caso di segnalazione di utilizzo improprio dei container, mezzi, macchinari e attrezzature e/o di contravvenzione agli obblighi di cui al punto precedente, il Locatario autorizza espressamente sin da ora il Locatore a procedere all’eventuale blocco del bene, anche a distanza, tramite dispositivi satellitari ed al successivo recupero dello stesso ai sensi del paragrafo che segue. Il Locatore non sarà in alcun caso responsabile nei confronti del Locatario come da specifiche riportate nell’art.9.1.
9.5: Nel caso di qualsiasi utilizzo per scopo diverso o non idoneo rispetto a quello per cui i container, mezzi, macchinari e attrezzature sono stati noleggiati, nonché di qualsiasi violazione ai divieti sopraindicati ed in generale di utilizzo in violazione di quanto convenuto con le Condizioni Generali di Contratto, con le Condizioni Specifiche dell’Offerta Contrattuale e con le presenti CGL, sarà facoltà del Locatore effettuare il blocco del bene previa semplice comunicazione scritta, provvedere al ritiro del bene/macchinario locato e risolvere il contratto di diritto ex art.1456 c.c. con smaltimento dei beni in esso contenuti e rivalsa del corrispondente costo e dei danni nei confronti del Locatario.
Art. 10) Luogo Di Detenzione E Di Utilizzo Dei Container, Mezzi, Macchinari E Attrezzature
10.1: I container, mezzi, macchinari e attrezzature dovranno essere detenuti e utilizzati nel luogo convenuto per iscritto nel contratto. Il Locatario dovrà custodire i container, mezzi, macchinari e attrezzature con diligenza, in luogo recintato, sicuro utilizzando il criterio del buon padre di famiglia. L’autorizzazione per qualsiasi detenzione e utilizzo in luogo diverso da quello convenuto, dovrà essere richiesta per iscritto mediante comunicazione scritta al Locatore e da questo concessa per iscritto.
10.2: E’ facoltà del Locatore, a suo insindacabile giudizio, ritirare i container, mezzi, macchinari e attrezzature in qualsiasi momento senza preavviso se questi siano stati oggetto di tentato furto, furto parziale, atto vandalico, sabotaggio, occupazione di cantiere, scioperi, sommosse o tumulti popolari; il Locatario, in tal caso non avrà diritto di pretendere indennizzi o quant’altro dal Locatore e sarà tenuto a riconsegnare immediatamente i container, mezzi, macchinari e attrezzature noleggiati ovunque essi si trovino.
10.3: I container, mezzi, macchinari e attrezzature non potranno essere portati fuori dal territorio nazionale senza autorizzazione scritta del Locatore; la violazione di tale disposizione costituirà grave inadempimento. In tale eventualità il Locatario, a semplice richiesta del Locatore, sarà tenuto alla restituzione immediata a proprie spese dei beni presso la sede del Locatore ed al pagamento di una somma pari all’integrale corrispettivo del noleggio riportato in Contratto.
10.4: Gli oneri relativi ad eventuale recupero dei container, mezzi, macchinari e attrezzature locati, da luogo differente da quello convenuto e dichiarato in contratto, per qualsivoglia ragione e/o responsabilità, sino alla sede del Locatore, saranno a carico del Locatario.
10.5: In difetto di autorizzazione scritta, se i container, mezzi, macchinari e attrezzature verranno detenuti e utilizzati in luogo diverso da quello convenuto per iscritto, il contratto di noleggio potrà ritenersi risolto di diritto, ad iniziativa del Locatore, ex art.1456 c.c.
Art. 11) Svuotamenti, Manutenzioni, Riparazioni Ed Incidenti
11.1: Il Locatario garantisce l’accesso del personale qualificato, o da chi da essa autorizzato, al Cantiere o luogo ove sono collocati i container, mezzi, macchinari e attrezzature noleggiati, ciò in condizioni di piena sicurezza, durante il normale orario di lavoro. Il rilascio dei permessi di accesso al cantiere rimane a totale carico del Locatario che si assume la responsabilità in caso di ritardi nel rilascio. Il Locatario autorizza sin d’ora l’immobilizzazione dei beni per il tempo necessario all’intervento, e ciò senza diritto alcuno al risarcimento di danni e/o indennizzi, nonché al rimborso di oneri, anche per forzati fermi per inidoneità e per collaudi periodici dei beni.
11.2: Il Locatario si impegna a dare immediata comunicazione scritta al Locatore di qualsiasi malfunzionamento significativo dei container, mezzi, macchinari e attrezzature noleggiati, fornendo una descrizione dell’accaduto e delle condizioni degli stessi. Il Locatario accetta le richieste di immobilizzazione dei beni durante il normale orario di lavoro, in attesa dell’intervento del Locatore per la riparazione. Il Locatario si impegna, sino a riparazione avvenuta, a non utilizzare i container, mezzi, macchinari e attrezzature noleggiati in quanto, anche solo potenzialmente, ciò potrebbe essere fonte di danno a cose, persone, nonché ai container, mezzi, macchinari e attrezzature stessi. Sono vietati lo smontaggio e la riparazione dei beni locati da parte di personale non autorizzato dal Locatore, pena la risoluzione del contratto con relativi addebiti.
11.3: In caso di incidente, guasto o di difetto di funzionamento dei container, mezzi, macchinari e attrezzature per uso improprio, o comunque errato degli stessi da parte del Locatario o per la mancata osservanza di uno dei punti precedenti, il Locatario accetta incondizionatamente quanto il Locatore gli addebiterà per il ripristino e la riparazione dei container, mezzi, macchinari e attrezzature noleggiati, incluse le uscite del personale tecnico qualificato e relative trasferte. La durata del contratto di noleggio non si sospenderà durante il tempo necessario per le riparazioni e i ripristini ed il Locatario rimarrà impegnato per il pagamento dei canoni fino alla scadenza. Ove le riparazioni non possano essere differite al termine del contratto, il Locatario dovrà tollerarle anche quando importino privazione del godimento della cosa locata, e ciò sino al termine del contratto. Qualora si presentasse la necessità del ritiro dei container, mezzi, macchinari e/o delle attrezzature, il trasporto con il carico e lo scarico dei beni locati saranno ad esclusivo onere, rischio, responsabilità e spese del Locatario. Il Locatario sarà inoltre tenuto ad indennizzare il Locatore per il fermo dei beni in misura pari al canone di noleggio per il tempo necessario alla riparazione.
11.4: Il Locatario rinuncia, in ogni caso, ad ogni azione, diritto o pretesa verso il Locatore, per danni, indennizzi o quant’altro, per mancata esecuzione dei lavori, per fermo cantiere, per ritardi e/o mancanza di permessi di accesso al cantiere, eccetera, in conseguenza di guasti, rotture, difetti, cambi pneumatici ed in generale per il mancato funzionamento dei container, mezzi, macchinari e/o delle attrezzature. Nessuna richiesta di sospensione potrà essere avanzata per i giorni di fermo causati dalla mancanza di permessi di accesso al cantiere.
11.5: In caso di furto di singole parti dei container, mezzi, macchinari e/o delle attrezzature, il Locatario sarà tenuto al regolare pagamento del canone anche per il periodo necessario alla sostituzione dei beni/pezzi sottratti. In tale eventualità, il Locatore comunicherà quanto prima al Locatario il costo delle sostituzioni, che dovranno essere pagate anticipatamente dal Locatario stesso.
Art. 12) Responsabilità
12.1: Il Locatario è responsabile della custodia e cura dei container, mezzi, macchinari e/o delle attrezzature, che dovrà collocare in luogo sicuro (chiuso e/o vigilato), assumendo tutte le precauzioni e gli accorgimenti onde evitare danni a terzi, furti, danneggiamenti, atti vandalici, dal momento in cui ne prende possesso (ove per possesso si intende: beni ritirati dal Locatario o consegnati dal Locatore, a prescindere dalla decorrenza contrattuale che potrebbe anche essere successiva) fino al momento della sua restituzione (ove per restituzione si intende il momento della presa in custodia del bene da parte del Locatore, indipendentemente dalla data di cessazione del contratto di noleggio che potrebbe anche essere precedente).
12.2: Il Locatario si impegna a garantire e manlevare il Locatore da qualsiasi responsabilità e, comunque, dal pagamento di qualsivoglia somma per qualsiasi titolo venga da chiunque pretesa per l’utilizzo e/o la detenzione del bene locato, anche per danneggiamento o perimento dello stesso, per atto o fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Premesso che i container, mezzi, macchinari e attrezzature rimangono del Locatore, e che essi non potranno essere dati dal Locatario in uso o in custodia o ceduto a terzi, e fermo in particolare quanto detto nella presente, il Locatario assumerà, dal momento del ritiro o consegna e fino alla presa in custodia dal Locatore, la piena responsabilità civile e penale per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell’uso e della manutenzione dei container, mezzi, macchinari e attrezzature oggetto della locazione, restando il Locatore espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità. Pertanto il Locatario è tenuto a propria cura e spese a stipulare idonea polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi di cui sopra, nessuno escluso.
12.3: Il Locatario è responsabile per la perdita e/o il danneggiamento dei documenti di legge a corredo dei container, mezzi, macchinari e attrezzature (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manuale d’uso e manutenzione, certificato di collaudo, certificazione CE, documenti di circolazione, manuale di verifica/controllo) e si assume l’onere per eventuali sanzioni irrogate dagli enti preposti alle verifiche nel caso in cui la documentazione risultasse danneggiata, incompleta, manomessa e/o non presente all’atto della verifica.
12.4: Il Locatario riconosce espressamente che per la durata di tutta la locazione a lui competerà ogni responsabilità anche nei confronti dell’Ispettorato competente per qualunque infrazione alle norme di prevenzione infortuni vigenti (con particolare riguardo al D.P.R. 164 del 7.1.1956) o ad eventuali nuove normative, che potessero essere accertate in relazione all’impiego del container, mezzi, macchinario o dell’attrezzatura oggetto della locazione. Poiché i container, mezzi, macchinari e attrezzature noleggiati rimangono intestati al Locatore, sarà cura del Locatario, in caso di eventuali visite ispettive, di far risultare il proprio nominativo come responsabile ai sensi di quanto precede. Si ricorda che è a carico del Locatario la dotazione sui mezzi di cassetta primo soccorso ed estintore, tale obbligo non è da attribuirsi al Locatore in caso di noleggio senza operatore.
12.5: Il Locatario si assume ogni rischio di movimentazione, spostamento, incendio, furto nonché perimento totale o parziale del macchinario e/o dell’attrezzatura oggetto di locazione qualunque ne sia la causa, dandosi atto che il valore dei container, mezzi, macchinari e attrezzature locati, per concorde determinazione delle parti, è quello a nuovo. Il Locatario si assumerà altresì ogni onere di spesa in caso di sequestro, fermo amministrativo e/o confisca dei container, mezzi, macchinari e/o delle attrezzature, qualora ciò sia causato da responsabilità non imputabili al Locatore (come, a titolo esemplificativo, in ipotesi di negligenza nell’utilizzo, utilizzo improprio, mancato rispetto delle norme di sicurezza e/o ambientali ecc.). In tale eventualità, il Locatario sarà tenuto al pagamento del canone del noleggio giornaliero durante il periodo di inutilizzo per sequestro e/o fermo amministrativo, eventuali sanzioni e, in caso di confisca, al pagamento al Locatore del valore a nuovo dei container, mezzi, macchinari e/o delle attrezzature. Il Locatario inoltre sarà tenuto al pagamento di ogni spesa (assistenza legale, spese vive, eccetera) oltre alla somma di € 600,00 più IVA a titolo di rimborso forfetario per la gestione pratica. In ipotesi di sequestro, fermo amministrativo e/o confisca dei container, mezzi, macchinari e attrezzature locati causati da responsabilità imputabili al Locatore, quest’ultima risponderà unicamente delle eventuali sanzioni amministrative dovute a suo errore, ma sarà esente da ogni responsabilità verso il Locatario per eventuali danni, sia diretti che indiretti (come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per danni da fermo cantiere, mancata produzione, ecc... ), conseguenti al blocco del cantiere.
Art. 13) Restituzione Dei Container, Mezzi, Macchinari E/O Delle Attrezzature
13.1: I container, mezzi, macchinari e/o le attrezzature, alla scadenza convenuta, o nel caso di risoluzione di diritto o di recesso dal contratto, o comunque nel caso di risoluzione dello stesso per qualsiasi titolo, dovrà essere restituita immediatamente dal Locatario al Locatore. Il Locatario dovrà comunicare tassativamente per iscritto con 48 ore di anticipo la messa a disposizione dei container, mezzi, macchinari e attrezzature per il ritiro; qualora ciò non avvenga, il medesimo
sarà tenuto al pagamento dei canoni sino a 48 ore dal momento della comunicazione, non essendo ammessa alcuna altra modalità di comunicazione se non quella scritta.
13.2: La responsabilità del trasporto per la restituzione dei container, mezzi, macchinari e attrezzature è a totale carico della parte che vi provvede.
13.3: Le parti, all’atto della restituzione dei beni locati, sottoscriveranno un documento di trasporto correlato di eventuale documentazione allegata allo stesso, in cui verranno indicati dal personale del Locatore o dallo stesso incaricato i vizi o difetti, imputabili al Locatario, che sarà possibile individuare ad un primo esame visivo dei container, mezzi, macchinari e attrezzature noleggiate. I container, mezzi, macchinari e attrezzature verranno ritirati con “riserva di verifica” che sarà effettuata dal Locatore entro 5 giorni lavorativi successivi al ritiro, rimanendo i beni a disposizione del Locatario per visione per ulteriori 2 giorni lavorativi dall’eventuale segnalazione di vizi o difetti causati dal Locatario successivi al ritiro. Qualora per ragioni di impiego dei beni non sia possibile rispettare il termine di 2 giorni lavorativi per la visione dei beni oggetto di vizi o difetti causati dal Locatario, il Locatore provvederà a scattare delle foto prima del nuovo utilizzo. Il documento di trasporto correlato di eventuale documentazione allegata allo stesso verrà sottoscritto dal Locatario o dal vettore incaricato dal Locatario o dal soggetto di fatto incaricato dal Locatario, anche senza specifico incarico scritto. Qualora i beni ritirati contengano beni o merci, queste saranno messe a disposizione del Locatario presso il deposito del Locatore; il Locatario sarà tenuto a provvedere al loro ritiro entro 3 giorni dalla presa in carico del bene. In mancanza gli stessi s’intenderanno abbandonati con ogni conseguenza di legge.
13.4: I container, mezzi, macchinari e attrezzature dovranno essere restituiti dal Locatario al Locatore nelle medesime condizioni in cui gli sono stati consegnati, puliti, integri, perfettamente funzionanti, con ogni accessorio e documentazione consegnati, con i corretti livelli dei liquidi di servizio presenti nel serbatoio alla consegna e tutti gli accessori ed utensili, il cui stato di usura sia normale in relazione all’uso effettuato. Verranno imputati al Locatario tutti i costi per i rabbocchi ed il ripristino delle parti usurate oltre il normale funzionamento, nonché i costi delle manutenzioni a suo carico non effettuate, delle parti mancanti (anche per furto o per qualsivoglia altra causa), delle riparazioni di guasti dei container, mezzi, macchinari e attrezzature locati a lui imputabili, dei costi di preparazione dell’attrezzatura e/o di eventuale viaggio di ritiro a vuoto. Il Locatario sarà inoltre tenuto a corrispondere un indennizzo, proporzionale al canone del noleggio convenuto, per ogni giorno di fermo dei container, mezzi, macchinari e attrezzature durante le operazioni necessarie a ripristinare o riparare gli stessi. Detti pagamenti dovranno essere effettuati rispettando le scadenze riportate nelle fatture del Locatore.
13.5: In caso di utilizzo in ambiente tossico o cancerogeno, il Locatario si impegna a restituire al Locatore i container, mezzi, macchinari e attrezzature previa bonifica e lavaggio accurato. In mancanza provvederà il Locatore con spese a esclusivo carico del Locatario fino alla completa rimozione degli agenti tossici e/o cancerogeni come richiesto dalla normativa specifica.
13.6: Il Locatore si riserva comunque il diritto di denunciare ogni ulteriore vizio o difetto, anche non occulto, dei container, mezzi, macchinari e attrezzature e/o dei suoi accessori, imputabili al Locatario, comunicandolo per iscritto allo stesso entro 30 giorni dalla restituzione.
Art. 14) Ispezioni
14.1: Il Locatore ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, i container, mezzi, macchinari e attrezzature concessi a noleggio. Con la sottoscrizione della presente, il Locatario autorizza irrevocabilmente il Locatore ad accedere al cantiere o al sito in cui trovansi i container, mezzi, macchinari e attrezzature locati per l’ispezione degli stessi. Nel caso di rifiuto a far ispezionare i container, mezzi, macchinari e attrezzature da parte del Locatario, il contratto si riterrà risolto di diritto ex art.1456 c.c.
Art. 15) DEPOSITO A Garanzia
15.1: Il deposito a garanzia, se convenuto fra le parti, deve essere versato dal Locatario al Locatore al più tardi al momento della consegna dei container, mezzi, macchinari e/o delle attrezzature. Con la sottoscrizione per accettazione dell’Offerta contrattuale, il Locatario autorizza espressamente fin da ora il trattenimento del deposito a garanzia e l’immediata messa all’incasso e riscossione dello stesso a fronte di totale o parziale inadempimento da parte del Locatario di una qualsivoglia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, con rinuncia del Locatario medesimo a far valere qualsivoglia eccezione in merito.
15.2: In caso di mancato versamento del deposito a garanzia, se non convenuto, i container, mezzi, macchinari e attrezzature non verranno consegnati, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto e il Locatario sarà tenuto al pagamento al Locatore di una penale pari al 100% dell’importo dell’intero valore del contratto convenuto.
15.3: Il deposito di garanzia verrà restituito dal Locatore al Locatario, senza interessi, solo dopo:
a) l’integrale pagamento di tutti i crediti vantati dal Locatore a qualsiasi ragione o titolo (siano essi derivanti dal presente contratto che da contratti precedenti e/o contestuali, siano essi derivanti da contratti di noleggio e/o altri titoli) senza
necessità di alcuna comunicazione, sino alla concorrenza del controvalore dei canoni non pagati e/o dei costi e dei danni tutti (anche per il fermo macchina e/o attrezzatura, per le spese di recupero, le riparazioni ed i ripristini) subiti dal Locatore. È fatto salvo il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno;
b) la restituzione del container, mezzi, macchinario e/o dell’attrezzatura, se questa sarà integra, esente da danni e guasti, provvista di ogni sua parte, nonché degli accessori e della documentazione consegnati e, in caso di macchina autorizzata alla circolazione stradale, se non sia stata oggetto di sinistro.
Art. 16) Ulteriori Disposizioni
16.1: Al presente contratto è applicabile la legge italiana. Ove non diversamente stabilito nelle presenti CGL, al rapporto di noleggio (locazione di bene mobile) instaurato fra le parti saranno applicabili gli artt. 1571 e segg. del Codice Civile.
16.2: Le norme contenute nelle presenti CGL saranno applicate, in quanto compatibili, anche ai rapporti diversi dalla locazione di beni mobili ma a questi assimilabili come il comodato gratuito precario di beni mobili associato ad altri servizi e prestazioni commissionate al Locatore.
16.3: Eventuali modifiche alle presenti CGL dovranno essere effettuate e provate solo per iscritto.