Contract
ABOLITI IN PIEMONTE I CONTRATTI DI OSPITALITÀ PER IL RICOVERO PRESSO LE RSA SOSTITUITI DA UN REGOLAMENTO REGIONALE
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Nel caso di ricovero in una struttura socio-sanita- ria gli utenti, per i quali l’Asl versa la quota sanitaria in base alle norme vigenti, non dovranno più sotto- scrivere alcun contratto di ospitalità, né verrà richie- sto di farlo ai loro familiari (1), salvo che per presta- zioni extra, non comprese nella retta di ricovero sta- bilita dall’ente pubblico, che in ogni caso – come vedremo – non sono obbligatorie.
Con la Dgr (Delibera della giunta della Xxxxxxx Xxxxxxxx) 00/0000 xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx ha approvato «lo schema contrattuale tipo regionale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture accredita- te» (2), ovvero tra l’Asl e l’Ente gestore delle funzio- ni assistenziali da un lato e il responsabile della struttura privata dall’altro.
Il provvedimento stabilisce la piena responsabilità delle Asl e degli enti gestori delle funzioni socio- assistenziali nei confronti degli utenti affetti da pato- logie croniche invalidanti e da non autosufficienza (anziani, persone con handicap, minori), anche nel caso in cui le istituzioni pubbliche scelgano di avva- lersi di presidi privati per l’erogazione delle presta- zioni socio-sanitarie (ad esempio centri diurni, comunità alloggio e Rsa, Residenze sanitarie assi- stenziali).
Per gli utenti, invece, i riferimenti sono i succitati enti pubblici ed è ad essi che devono rivolgersi (e non al presidio privato) per le prestazioni a cui hanno diritto. A questo riguardo nello schema con- trattuale, vengono inserite ulteriori norme a garanzia di una maggior tutela degli utenti, in particolare degli anziani cronici non autosufficienti, «riguardanti il sistema tariffario e i pagamenti (…) al fine di con- sentire (…) una corretta informazione ed una irri- nunciabile trasparenza».
Nello schema contrattuale, per regolare i rapporti tra gli utenti e le strutture di ricovero, il responsabile
(1) Gli utenti interessati dalla Dgr 44/2009 sono rispettivamen- te valutati dalle commissioni Uvg (Unità di valutazione geriatrica), dalle Uvh (Unità di valutazione handicap), Uvm (Unità di valuta- zione minori). Con la Dgr 26/2010 sono state istituite le unità mul- tidisciplinari di valutazione della disabilità (Umvd), la cui entrata in vigore è condizionata dall’approvazione dei provvedimenti previ- sti dalla stessa delibera.
(2) I requisiti e le procedure per ottenere l’accreditamento della Regione Piemonte per le strutture socio-sanitarie sono contenuti nella delibera della Dgr 25/2009. La stessa aveva demandato ad un successivo provvedimento l’approvazione di uno schema con- trattuale tipo per la definizione di rapporti tra Asl/Enti gestori pub- blici e soggetti privati.
del presidio privato si impegna ad adottare «il rego- lamento conforme al modello regionale». Quest’ultimo è stato definito al tavolo di concerta- zione regionale (3) ed è riportato nell’allegato B, che è parte integrante della Dgr 64/2010 (4). In essa si precisa che «il Regolamento di struttura (…) costi- tuisce lo strumento fondamentale per definire e ren- dere trasparenti i rapporti ed i reciproci diritti/doveri fra le strutture residenziali socio-sanitarie e gli uten- ti, i loro familiari e/o chi li rappresenta».
Precisiamo però, a scanso di equivoci, che il rego- lamento non è un contratto, ma la presa d’atto del- l’utente (o di chi lo rappresenta) dei suoi diritti/dove- ri nei riguardi della struttura, ivi compreso l’impegno al pagamento della retta di ricovero secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Le strutture di ricovero accreditate dovranno quin- di annullare i contratti di ospitalità e sostituirli con il regolamento, redatto secondo le modalità fissate dalla deliberazione succitata. Più avanti ne riportia- mo le parti più significative.
Possiamo quindi affermare che, sul piano norma- tivo, la Regione Piemonte, con le deliberazioni cita- te, prosegue il percorso avviato per la piena affer- mazione del diritto delle persone malate croniche non autosufficienti ad essere curate dal Servizio sanitario nazionale e a beneficiare della partecipa- zione economica dei Comuni, se le loro risorse non
(3) I testi delle Dgr 44/2009 e 64/2010 sono stati discussi – prima di essere approvati – al tavolo congiunto Regione-Territorio per l’applicazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) dell’a- rea socio-sanitaria, al quale ero presente, in rappresentanza delle associazioni di volontariato che avevano promosso la prima petizione popolare per una corretta attuazione di detti livelli. Per approfondire il cammino ed i risultati ottenuti si vedano su Prospettive assistenziali gli altri miei articoli: “I livelli essenziali di assistenza sanitaria: i positivi risultati raggiunti dal volontariato dei diritti nella vertenza con la Xxxxxxx Xxxxxxxx”, x. 000, 0000; “Esempio di un possibile cammino comune tra associazioni di volontariato per ottenere diritti esigibili per le persone non xxxx- xxxxxxxxxxx”, x. 000, 0000; “Petizione popolare: che cosa è stato fatto, che cosa si farà”, n. 169, 2010. Le associazioni che fanno parte del comitato promotore della petizione popolare sono le seguenti: Associazione Alzheimer Piemonte; Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie; Avo Torino, Associazione volontari ospedalieri; Cpd, Consulta per le persone in difficoltà; Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base; Diapsi Piemonte, Difesa ammalati psichici; Gvv, Gruppi di volontariato vincenziano; Sea Italia, Servizio emergenza anziani; Società di San Xxxxxxxx de Paoli; Utim, Unione per la tutela degli insufficienti mentali.
(4) L’allegato B della Dgr 64/2010 (Regolamento tipo) è ripor- tato integralmente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
sono sufficienti per coprire l’intero importo della retta alberghiera (5).
Ci auguriamo che sia un primo passo verso il superamento dei contratti di ospitalità ancora previ- sti nelle altre Regioni, nonché delle clausole vessa- torie che sovente questi contratti contengono.
Motivi del superamento dei contratti di ospitalità
Come sanno i lettori di questa rivista, da tempo denunciamo l’irregolarità dei contratti di ospitalità imposti dalle strutture private, benché convenziona- te con l’Ente pubblico, agli utenti e ai loro familiari.
Questi ultimi sovente si trovano nella condizione di sottoscrivere impegni capestro in qualità di garanti, pur di ottenere il ricovero del proprio congiunto. Ad esempio nel regolamento della Rsa Fondazione Sant’Xxxxxx, anche per gli anziani cronici non auto- sufficienti, che beneficiano della quota sanitaria ver- sata dall’Asl, sono contenute disposizioni non rispet- tose dei diritti degli utenti (6). Ne ricordiamo alcune:
• l’utente è definito “un ospite” e quindi non viene riconosciuto come una persona malata con il diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie previste dalle leggi vigenti;
• sono «l’ospite e il garante che richiedono la pre- stazione del servizio» perché in tal modo si impone la premessa per la sottoscrizione privatistica del contratto di ospitalità e l’assunzione da parte del garante di impegni gravosi e non previsti da alcuna legge;
• è facoltà della struttura privata di «presentare disdetta con preavviso di almeno 15 giorni», arro- gandosi quindi il diritto di porre termine al vigente diritto del malato di essere curato senza limiti di durata dal Servizio sanitario nazionale;
• l’utente (e/o il garante) sono obbligati a versare
(5) I Xxx sono stati definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 le cui norme sono state rese cogenti dall’articolo 54 della legge 289/2002. Per quan- to riguarda i ricoveri autorizzati dalle Asl, le disposizioni naziona- li sopra citate stabiliscono che l’importo della quota sanitaria è a carico dell’Asl nella misura minima del 50% della retta totale. La parte rimanente (retta alberghiera) deve essere corrisposta dal- l’utente ultrasessantacinquenne non autosufficiente o dalla per- sona con handicap in situazione di gravità, nell’ambito delle sue personali risorse economiche. L’eventuale differenza non coper- ta dall’utente è a carico dell’Ente gestore delle attività socio-assi- stenziali. Per quanto riguarda gli aspetti economici, le norme nazionali sono pienamente rispettate in Piemonte anche per il finanziamento assicurato dalla Regione agli enti gestori delle fun- zioni assistenziali con la Dgr 37/2007. In molti casi la quota sani- taria è superiore rispetto alla percentuale stabilita a livello nazio- nale. Ad esempio può giungere al 57,7% per il ricovero di alta intensità in una Rsa; copre il 70% del costo della tariffa giornalie- ra di una comunità alloggio socio-sanitaria o di un centro diurno per dementi senili.
(6) Cfr. l’articolo “Inaccettabile il contratto imposto dalla Rsa Fondazione Sant’Xxxxxx di Legnano agli anziani malati non autosufficienti”, Prospettive assistenziali, n. 164, 2008.
un deposito cauzionale che «è infruttifero di interes- si»;
• la struttura privata «si riserva di variare periodi- camente l’importo della retta»;
• possono costituire «causa di dimissione dell’o- spite e risoluzione contrattuale (…) i cambiamenti delle condizioni psicofisiche e sanitarie dell’ospite». In questi casi «la valutazione di sopravvenuta ina- deguatezza o incompatibilità è di esclusiva pertinen- za dello staff medico della Rsa» privata;
• da notare che in tutti i casi di dimissioni imposte unilateralmente dalla struttura privata è previsto che
«il garante si farà carico dell’ospite assumendosi ogni relativa responsabilità di assistenza».
Clausole vessatorie analoghe sono state riscon- trate in moltissimi altri contratti di ospitalità, che abbiamo avuto modo di conoscere attraverso l’atti- vità di consulenza del Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti della Fondazione promozione sociale. Tuttavia, pur con i limiti che ancora ci sono, con la Dgr 44/2009 e l’approvazione del regolamen- to tipo, in Piemonte cambiano in modo sostanziale i rapporti tra gli utenti e le strutture accreditate di rico- vero, con rilevanti vantaggi a favore del riconosci- mento dei diritti dei primi.
Gli elementi positivi e le criticità contenute nello schema contrattuale
La nostra lettura è, ovviamente, dalla parte degli utenti non autosufficienti, le cui condizioni di vita dipendono dalla qualità e quantità di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ricevute, differenti a seconda della tipologia dell’utenza interessata (anziani, persone con handicap in situazione di gra- vità, minori con problemi sanitari).
Le prestazioni che devono essere fornite
Per quanto riguarda gli standard organizzativi e gestionali, la Regione Piemonte demanda alle Asl e all’ente gestore dei servizi socio-assistenziali (Dgr 44/2009) l’obbligo di accertare che le strutture priva- te siano in regola con le norme vigenti per l’accredi- tamento istituzionale. Prevede altresì che «il gesto- re del presidio, anche in caso di affidamento a sog- getti terzi di parti del servizio, è pienamente respon- sabile per gli impegni assunti con il presente con- tratto».
La normativa regionale sull’accreditamento (Dgr 25/2009) non è tuttavia una sicura garanzia del rispetto delle esigenze degli utenti. Ad esempio, in merito alle strutture semiresidenziali e residenziali per le persone in situazione di handicap, la Regione Piemonte ha riconosciuto l’inadeguatezza delle norme che regolano gli standard attuali ed ha previ- sto la loro revisione, anche se non è ancora stato
avviato il tavolo di lavoro incaricato di predisporre i necessari adeguamenti. Infine, per i minori, è appe- na iniziato il confronto con le parti sociali per esami- nare le criticità e proporre le occorrenti modifiche relative alle attuali deliberazioni.
Pertanto sono ancora numerosi i presidi accredi- tati, in regola sotto il profilo formale, ma inidonei a soddisfare appieno i bisogni dei loro utenti. Ad esempio manca la definizione corretta dell’utenza ammissibile, per cui possono essere inseriti in uno stesso presidio minori con problematiche socio- assistenziali e minori con disturbi psichiatrici (7). Ricordiamo altresì che la mancata definizione delle caratteristiche dell’utenza ha determinato in alcuni casi anche l’uccisione di ricoverati da parte di altri degenti (8).
Altra questione è la definizione degli standard organizzativi delle strutture residenziali per le perso- ne con handicap in situazione di gravità. Al momen- to possono essere ugualmente accreditate, per la stessa tipologia di utenza, sia strutture residenziali con 30, 40 e più posti letto, sovente situate in zone isolate (di fatto istituti ghetto), sia comunità allog- gio di tipo familiare collocate in normali contesti abitativi.
Il personale e la questione (mai affrontata) del turnover
Come è noto la qualità delle prestazioni dipende dalla quantità e dalle capacità professionali degli operatori addetti.
A questo proposito l’articolo 3 dello schema con- trattuale impegna i gestori privati dei presidi «a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il persona- le dipendente da soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi della struttura
– numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai con- tratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresen- tative a livello nazionale, in relazione agli standard e
(7) Ricordiamo che il Comune di Torino aveva rilasciato in data 18 novembre 1997 l’autorizzazione alla società a responsabilità limitata “Assiogen” di aprire a Torino, Corso Gabetti 18, due comunità alloggio socio-assistenziali. Nella prima erano accolti minori di età compresa fra 8 e 12 anni, nella seconda adolescen- ti. A seguito del ricovero nella seconda comunità anche di sog- getti con disturbi psichiatrici vi sono stati adolescenti che hanno inflitto violenze, anche di natura sessuale, ai più piccini. Altre informazioni sulla vicenda sono contenute nell’articolo “Tutelare i
al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta».
Si tratta di un passo in avanti che però non riguar- da i problemi del turnover e dell’effettiva presenza del personale previsto dalle norme regionali.
Per esempio, non viene richiamato in modo espli- cito l’obbligo di esposizione dei tabelloni (9) all’inter- no della struttura, con l’indicazione dell’organigram- ma del personale, le sue qualifiche (che dovrebbe apparire da appositi cartellini indossati personal- mente) e l’orario di presenza. Su questo punto, gra- zie all’insistenza dell’azione svolta dalle associazio- ni di volontariato, l’obbligo dell’esposizione dei tabelloni è stato in seguito inserito nel regolamento, che deve essere consegnato agli utenti e alle com- missioni di vigilanza.
Si tratta di un aspetto assai rilevante, in quanto permette alle Commissioni di vigilanza e agli stessi utenti (se sono in grado) oppure ai loro familiari, nonché ai volontari, di poter verificare se effettiva- mente viene messo a disposizione degli utenti tutto il personale concordato e il cui costo è posto a cari- co dell’Asl e dell’utente/Comune.
Anche gli enti pubblici hanno quindi interesse a vigilare e, infatti, nel testo si prevede che, fatto salvo l’esercizio della normale attività di vigilanza «l’Asl ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assu- mere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle presta- zioni che la struttura è tenuta a garantire ed eroga- re». Inoltre l’Asl ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali possono «accedere alla docu- mentazione – e, qualora necessario, acquisirne copia – riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti».
È già un passo avanti, ma a nostro avviso sareb- be stato preferibile prevedere, fra le clausole del contratto, anche l’obbligo per il gestore privato di for- nire mensilmente la fotocopia del libro unico del lavoro e dei versamenti contributivi effettuati e/o delle fatture emesse dai consulenti.
Per quanto riguarda il turnover del personale, spe- cialmente quello a diretto contatto con gli utenti, non è stata accolta la richiesta delle associazioni di volontariato, che già per la delibera sull’accredita- mento 25/2009 avevano proposto di inserire un pre- mio per incentivare i gestori privati a mantenere una percentuale di ricambio del personale non superiore al 5-10%. È ovvio che la qualità delle prestazioni
minori ricoverati nelle comunità alloggio perché non subiscano
più abusi e maltrattamenti”, Prospettive assistenziali, n. 143, 2003.
(8) Cfr. gli articoli “Perché nella casa di riposo ‘Via Roma’ di Bologna sono stati ricoverati anche malati di mente?”, Ibidem, n. 122, 1998 e “Tragica conseguenza del trasferimento di pazienti psichiatrici dalla sanità all’assistenza”, Ibidem, n. 138, 2002.
(9) L’obbligo di esposizione dei tabelloni è stato inserito nella Dgr 17/2005, che norma l’organizzazione del personale e delle prestazioni socio-sanitarie rivolte agli anziani non autosufficienti. Il rispetto delle disposizioni ivi contenute è condizione inderoga- bile per ottenere l’accreditamento istituzionale dall’entrata in vigo- re della Dgr 25/2009.
dipende anche dalla continuità della presenza del personale, che solo in parte viene realizzata con la garanzia del rispetto dei contratti di lavoro più rap- presentativi.
Una debole apertura circa la possibilità del controllo da parte dell’utenza
Nella Dgr 44/2009 si stabilisce che «possono accedere alla struttura nelle forme previste dal rego- lamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura». Finalmente sono state accolte le richieste avanzate da anni dalle associazioni di volontariato.
Sia l’ente pubblico che i gestori privati, se agisco- no – come sempre sostengono – nell’interesse del- l’utente, non dovrebbero temere la partecipazione dei rappresentanti degli utenti.
Oltre a verificare che la succitata norma diventi concretamente operativa, continuiamo a richiedere che alle forze sociali sia riconosciuto anche un ruolo attivo nelle attività di controllo dei servizi. In realtà, per adeguare le norme sulla vigilanza delle strutture di ricovero, sarebbe necessario trasferire la compe- tenza alle Province (per evitare l’attuale situazione per cui le Asl ed i Comuni controllano il loro opera- to), inserendo rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e dei Sindacati nelle relative Commissioni di vigilanza (10).
Il Piano di assistenza individuale e le successive verifiche
Nella delibera 44/2009 è previsto quanto segue:
«Il presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedu- re di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni utente inserito, il Piano di assistenza individuale (Pai) o il Piano edu- cativo individuale (Pei), in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze».
Pertanto compete esclusivamente alla Commis- sione di valutazione dell’Asl la decisione circa l’am- missione/dimissione dell’utente, nonché la definizio-
(10) La possibilità di controllo da parte delle organizzazioni del- l’utenza, promossa dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base), è stata riconosciuta con l’approvazione della delibera del Consiglio provinciale di Torino del 5 ottobre 1978. In seguito è stata varata anche dal Consiglio comunale di Torino con la deliberazione del 28 febbraio 1983. Il 21 novembre 2002 è stato approvato un provvedimento analogo dal Cisap (Consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei Comuni di Xxxxxxxx e Grugliasco). Si vedano inoltre gli articoli “Controllo dei servizi socio-assistenziali da parte dei movimenti di base: una valida delibera”, Prospettive assistenziali, n. 141, 2003 e Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, “Come le associazioni di volontariato possono tutelare gli utenti dei servizi assistenziali”, Ibidem, n. 140, 2002.
ne del progetto assistenziale individualizzato. Ne consegue che non può più accadere che un presidio privato possa a sua discrezione accettare o dimet- tere un malato non autosufficiente.
Nello schema contrattuale si pongono ulteriori responsabilità in capo all’Asl e al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, perché controllino che le prestazioni socio-sanitarie tengano conto degli effettivi bisogni degli utenti.
Ad esempio è previsto che «le variazioni del grado di non autosufficienza dell’utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’Asl e al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corri- spondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’Asl e il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente unità valutativa, s’impe- gnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della perma- nenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell’evento il presidio deve prov- vedere all’aggiornamento del Pai/Pei».
Le tariffe sono trasparenti e fissate dalla Regione
L’articolo 5 dello schema contrattuale (Dgr 44/2009) definisce la tariffa complessiva delle pre- stazioni erogate e la loro ripartizione tra Asl/uten- te/soggetto gestore delle funzioni socio-assistenzia- li nel pieno rispetto della normativa regionale di rife- rimento che, come abbiamo già detto, recepisce (e in alcuni casi migliora) quella nazionale (11).
In particolare viene fissata per ogni tipologia di utenza:
• la tariffa complessiva del costo della prestazione socio-sanitaria;
• la quota sanitaria a carico dell’Asl (mai inferiore al 50% del costo complessivo);
• la retta a carico dell’utente/Comune che «qualo- ra ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia potrà essere parzialmente integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali». Anche le attività, i servizi e le prestazioni non incluse nella tariffa a totale carico dell’utente, devo- no essere quelle indicate nella normativa regionale. In ogni caso il loro costo «deve essere preventiva- mente comunicato [dalla struttura di ricovero, n.d.r.] all’unità valutativa dell’Asl, alla Commissione di vigi- xxxxx e al soggetto gestore delle funzioni socio-assi- stenziali al fine di rendere edotto l’utente al momen- to della scelta del presidio». È altresì precisato che
«nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra-
(11) Cfr. la nota 5.
tariffa, i costi dovranno essere mensilmente fattura- ti con indicazione analitica» e che «eventuali incre- menti tariffari (…) saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale (…) previa validazione da parte dei soggetti contraenti» e cioè dall’Asl e dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Altri chiarimenti sulle prestazioni sanitarie gratuite
Nonostante la Regione Piemonte abbia normato questa materia con la Dgr 17/ 2005, in questi anni sono state molteplici le segnalazioni riguardanti il pagamento di farmaci, ausili, trasporti in ambulanza, che le strutture di ricovero attribuivano agli utenti, benché compresi nella tariffa stabilita dalla Regione. Nelle delibere in oggetto viene ribadito ancora una volta che si tratta di prestazioni sanitarie e, dunque,
a totale copertura da parte dell’Asl.
Ad esempio viene riaffermato che «l’assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali è garantita dall’Asl secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale». Pertanto, qualunque farmaco, anche di fascia C, se ritenuto indispensabile dal medico di medicina generale che ha in cura il paziente, è a carico dell’Asl a condizione che sia da questi inserito nel Pai e convalidato dall’Uvg dell’Asl. Inoltre per la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario deve essere assicura- to «secondo la necessità degli ospiti definite nel pro- getto individuale e dettagliate nel Pai, i quali vengo- no costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell’utente». Viene altresì chiarito che «agli utenti che necessi- tino di visite o esami diagnostici da svolgersi all’e- sterno del presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura e si rammenta che con altre disposizioni regionali è stato normato il trasporto da/per strutture sanitarie e socio-sanitarie, con oneri a carico del
Servizio sanitario regionale».
Innovativa è la norma in base alla quale «qualora l’utente necessiti di assistenza personale aggiun- tiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il presidio socio-sanitario provveda a for- nirla, l’Asl ed il soggetto gestore dei servizi socio- assistenziali, riconoscono al presidio una retta posta a loro carico non superiore al ...% di quanto stabilito come loro retta giornaliera» (12). È un aspetto assai importante, soprattutto nel caso di persone affette da demenza oppure con handicap intellettivo in situazione di gravità o di minori.
(12) La percentuale viene definita dalle parti (Asl/enti gestori delle funzioni socio-assistenziali/gestori privati) al momento della stipula del contratto.
Il Regolamento: più trasparenti i rapporti fra strutture di ricovero e utenti
I diritti/doveri degli utenti e dei loro familiari sono contenuti nel “Regolamento” redatto dalla struttura sulla base dei contenuti stabiliti dalla Regione Piemonte con la Dgr 64/2010 e recepiti nel contrat- to stipulato con l’Asl e il soggetto gestore delle fun- zioni socio-assistenziali (Dgr 44/2009). Il regola- mento indica:
• la tipologia e finalità della struttura e la normati- va di riferimento;
• il decalogo dei diritti degli ospiti;
• le modalità di ammissione e di dimissione;
• le prestazioni comprese nella quota sanitaria: assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, assi- stenza alla persona, animazione;
• le prestazioni a carico dell’Asl, purché inserite nel Pai: assistenza specialistica, farmaceutica e pro- tesica, ogni altra prestazione diagnostica e terapeu- tica, compresi i farmaci di fascia C e i pannoloni che sono «forniti dal Servizio sanitario regionale nella quantità giornaliera indicata dal medico di fiducia dell’utente»;
• i trasporti in ambulanza garantiti dall’Asl (trasfe- rimento in ambulanza per l’effettuazione di presta- zioni diagnostiche e specialistiche non erogabili di- rettamente nell’ambito della struttura residenziale);
• le prestazioni incluse nella retta alberghiera pagata dall’utente/Comune (lavaggio biancheria, imboccamento, pulizia, pedicure, taglio e lavaggi capelli, ecc.);
• le prestazioni non comprese (extra), che non sono obbligatorie. Esse «possono essere erogate [ma] deve essere garantita in capo all’utente la libertà di scegliere se usufruirne o meno»;
• le attività quotidiane;
• la modalità di assegnazione delle camere;
• l’organizzazione del personale. In particolare
«per quanto riguarda il personale di assistenza alla persona (Oss/Adest/Ota) il numero degli operatori deve essere tale da garantire i turni notturni e festi- vi e le prestazioni devono essere garantite nell’arco delle 24 ore in base ai livelli prestazionali» stabiliti per quella tipologia di utenza dalla normativa regio- nale. Inoltre «l’organigramma del personale e l’ora- rio di servizio degli operatori devono essere portati a conoscenza degli utenti e familiari, attraverso l’e- sposizione, in locali comuni e accessibili al pubblico, di uno schema di presenza di ciascuna professiona- lità impegnata nella struttura»;
• l’accesso dei familiari e dei visitatori, compreso
«eventuali avvalimenti di persone, estranee all’or- ganizzazione della struttura, per compagnia del- l’ospite»;
• le associazioni di volontariato con orario di pre- senza dei volontari e delle attività svolte;
• le modalità di pagamento (ogni aumento della tariffa deve essere approvato preventivamente dall’Asl/soggetto gestore delle funzioni socio-assi- stenziali e comunicato all’utente e/o a chi lo rappre- senta dalla struttura ospitante);
• la documentazione e relativa tutela della privacy;
• gli uffici con le relative modalità di accesso;
• le modalità riguardanti l’esposizione obbligatoria in un locale interno alla struttura, accessibile al pub- blico, del contratto di servizio stipulato tra Asl/sog- getto gestore delle funzioni socio-assistenziali e il responsabile della struttura;
• le condizioni relative alla cauzione, «che non potrà superare l’importo mensile della retta a carico dell’utente. La cauzione è fruttifera e verrà restituita entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene lasciato il posto occupato. Per le persone con retta integrata da parte dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali non può essere richiesta cauzio- ne» (13).
Che cosa è stato fatto (e si può fare) per abolire il contratto di ospitalità
L’esperienza maturata con la difesa dei casi sin- goli è stata fondamentale per ottenere l’approvazio- ne delle due delibere in oggetto, che aboliscono il contratto di ospitalità e introducono diritti e maggior trasparenza nei rapporti tra utenti e gestori privati (14).
Questo importante risultato è frutto di una vera e propria battaglia sostenuta dalle associazioni di volontariato, promotrici della petizione popolare, sia direttamente con gli Assessori alla sanità e assi- stenza, sia nel gruppo di lavoro regionale. Da nota- re che il primo testo proposto dall’Amministrazione regionale conteneva l’obbligo per i ricoverati (o chi li rappresenta) di sottoscrivere un contratto di ospita- lità con la struttura di ricovero.
La trattativa nel gruppo di lavoro è stata molto dura. I gestori privati temevano che il mancato con- tratto privato potesse tradursi in un disimpegno da
(13) A nostro avviso non è corretto richiedere la cauzione nep- pure per gli utenti che pagano interamente la retta alberghiera con i propri mezzi economici, in quanto il loro ricovero è disposto dall’Ente pubblico perché hanno diritto in base ai Lea alle presta- zioni socio-sanitarie. Se la cauzione è ritenuta necessaria, dovrebbe essere allora l’ente pubblico a versarla e non l’utente. Ci sembra in ogni caso che la formulazione prevista nel regola- mento sia preferibile a quella riscontrata nei regolamenti in vigo- re, che come nel caso citato della Rsa Sant’Xxxxxx, chiedono il versamento di cauzioni con importi superiori alle risorse stesse del malato.
(14) Di rilevante importanza è stata l’istituzione del tavolo Regione/territorio per l’attuazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza sanitaria), composto da rappresentanti degli Assessorati alla sanità e assistenza, degli enti locali, delle Asl, delle organizzazioni sindacali, dei rappresentanti delle associa- zioni di volontariato e dei gestori delle strutture private.
parte degli utenti e dei loro familiari al pagamento della retta. I soggetti gestori dei servizi socio-assi- stenziali, invece, consapevoli del loro obbligo a inte- grare le rette in base alle norme vigenti (ribadite dalle delibere regionali), non volevano assumersi l’onere di attivare eventuali cause civili.
Le motivazioni sostenute dalla sottoscritta, in rap- presentanza delle associazioni di volontariato, sono quelle più volte ribadite in questa rivista (15), che riassumo brevemente:
• l’Asl versa la quota sanitaria quando l’utente ha diritto alle prestazioni socio-sanitarie in base alle leggi vigenti. Dunque è l’Asl che ha la responsabilità della corretta erogazione all’utente delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture di ricovero private;
• l’utente è una persona malata e non autosuffi- ciente e non “un cliente”, che sceglie una struttura alberghiera (come sostenuto soprattutto da alcuni gestori privati);
• l’utente non è parte attiva dell’accordo tra Asl/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e struttura privata e, quindi, non può né deve sotto- scrivere accordi stipulati da altri;
• in base alle leggi vigenti (Lea) le prestazioni socio-sanitarie, non coperte dalla quota a carico del Servizio sanitario nazionale, devono essere soste- nute dall’utente in base alla sua personale situazio- ne economica (la cosiddetta quota alberghiera) ed eventualmente integrate dall’Ente gestore dei servi- zi socio-assistenziali. In ogni caso nulla può essere richiesto ai suoi familiari;
• a sostegno della prassi illegale, purtroppo in uso, come più volte è stato dimostrato in questa rivista (16), di far firmare in qualità di garanti i familiari degli utenti, è stata distribuita a tutti i partecipanti del gruppo copia dell’ordinanza del Tar di Brescia n. 836/2008 del 26 novembre 2008, in cui viene rileva- to che «appare dubbia anche la prassi di far sotto- scrivere ai familiari dell’assistito un impegno del pagamento dell’intera retta al momento dell’ammis- sione nella residenza sanitaria-assistenziale per disabili»;
• per quanto riguarda i rapporti fra i ricoverati ed i
(15) Cfr. gli articoli di Xxxxx Xxxxxx pubblicati su Prospettive assistenziali: “Esempio di convenzione tra enti pubblici e sogget- ti privati: norme volte a garantire idonei standard qualitativi e quantitativi di personale”, n. 158, 2007 e “Caratteristiche salienti dei contratti con privati relativi alle attività sanitarie e sociali svol- te in strutture residenziali”, n. 166, 2009.
(16) Cfr. gli articoli pubblicati su Prospettive assistenziali: “L’integrazione delle rette di ricovero assistenziale da parte degli enti pubblici: un altro imbroglio”, n. 142, 2003; “Contratti vessato- ri: un’ordinanza del Tribunale di Torino molto negativa”, n. 143, 2003; Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, “L’accreditamento delle strutture residenziali: una procedura utilizzabile anche per negare i diritti agli utenti”, n. 148, 2004; “Come prevenire le violenze nelle strut- ture residenziali per minori, adulti e anziani”, n. 149, 2005.
Comuni si è provveduto a diffondere anche la sen- tenza del Tar di Brescia n. 1102/2008 in quanto osserva che «i Comuni non possono esimersi dal- l’obbligo di pagamento della retta richiamando gli impegni assunti dai parenti o dal tutore dell’ospite verso le strutture ospitanti. In effetti i Comuni non possono essere considerati beneficiari di tali con- tratti di garanzia, che le strutture ospitanti predi- spongono nel proprio esclusivo interesse. Oltretutto si tratta di contratti di cui sarebbe necessario verifi- care in concreto la validità, da un lato perché sono motivati dalla necessità di assicurare il ricovero (e quindi sottoscritti in una situazione di debolezza o soggezione contrattuale) e dall’altro perché potreb- bero comportare l’assunzione di obblighi che supe- rano la quota di compartecipazione dei cittadini a questo tipo di spese»;
• infine è stata distribuita copia dell’articolo di Xxxxxxx Xxxxxxxxx, in cui viene commentato la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 26863/08 del 6 giugno 2008, in base alla quale i familiari possono revocare l’impegno a corrisponde- re la quota alberghiera con oneri a loro carico.
Le richieste da me presentate al tavolo Regione/ territorio e nelle altre sedi sono state supportate:
• dal coinvolgimento degli Assessori regionali alla sanità e assistenza e del Difensore civico regionale mediante l’invio di segnalazioni scritte in merito ad abusi e irregolarità denunciate dai congiunti di rico- verati presso le Rsa;
• dalla pubblicazione e diffusione di articoli di denuncia su riviste di settore (oltre a Prospettive assistenziali) e sui quotidiani delle richieste illecite di pagamento avanzate dalle strutture di ricovero pri- vate nei confronti degli utenti e dei loro familiari.
Conclusioni
In sintesi si può affermare che la Regione Piemonte, con l’approvazione delle due deliberazio- ni in oggetto, ha confermato che le Asl ed i soggetti gestori dei servizi socio-sanitari piemontesi sono obbligati ad attuare i Lea, con il significativo risulta- to che non dovrebbero più essere scaricati sugli utenti e/o i loro familiari responsabilità di cura e rela- tivi oneri finanziari. Uso il condizionale perché il rispetto di queste norme dipende da molti fattori, a partire dalla consapevolezza dei cittadini stessi dei loro diritti e delle loro capacità di denunciare ina- dempienze e richieste illecite.
“Caritas in veritate”: Xxxxxxxxx XXX e la questione sociale (segue da pag. 10)
con il loro contributo un comune percorso lungo valori condivisi, occorre quanto meno sforzarsi di contestualizzare gli insegnamenti della religione di cui si è depositari con la dimensione storica della realtà, destrutturando i discorsi teologici in forme pratiche di azione da esercitare nella sfera tempora- le: per usare le parole del teologo domenicano Xxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxx, la visione cristiana deve
«incarnarsi nel mondo», rapportando la speranza e la fede teologali alle speranze e alle fedi terrene, e deve sostituire alla proclamazione del proprio appa- rato dottrinale la proposta di un messaggio che proietti sulle questioni sociali di questo tempo la luce
su di un più largo orizzonte, invitandoci al “realismo della speranza” (20). Se, invece, ci si rivolge al mondo continuando ad ammonirlo che «senza Dio, l’uomo è inquieto e malato» (n. 76), che «l’uomo ha una natura ferita, incline al male» e che in lui «si manifestano gli effetti perniciosi del peccato» (n. 34), si compie un passo all’indietro di oltre un seco- lo, per ritornare – dimentichi della tolleranza evan- gelica (21) – all’infausta dottrina secondo la quale non vi è salvezza all’infuori della Chiesa (“extra Ecclesiam nulla salus”) (22), e dalla “Chiesa del- l’inverno” non potrà mai nascere la “nuova prima- vera” (23) da tanti agognata.
del Vangelo (19). Ciò richiede la disponibilità a
rinunciare all’imposizione autoreferenziale di una fede contrappositiva, di esclusiva derivazione auto- ritaria, per volgere con umiltà lo sguardo alla società civile cercandovi stimoli e alimento e accogliendone le eventuali suggestioni. Grazie a questa apertura le domande del presente – che non bisogna mai ces- sare di porsi e di tentare di risolvere – si affacciano
(19) Xxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxx, La Parole de Dieu. La Foi dans l’intelligence, Parigi, Éditions du Cerf, 1964, pp. 115 ss.; Id., La dottrina sociale della Chiesa. Origine e sviluppo (1891-1971), Brescia, Queriniana, 1982, p. 40.
(20) Ancora una volta si prende a prestito una bellissima espressione contenuta nel citato “Document de référence de l’Appel mondial à une nouvelle mobilisation pour l’Enfance” del Bureau international catholique de l’enfance (n. 90).
(21) «Guai a voi, che caricate gli uomini di pesi insopportabili!»
(Xxxx, 11,46).
(22) È con questa frase che viene solitamente indicata la con- danna espressa, a corredo della sua enciclica Quanta cura, nel famoso “Sillabo” emanato l’8 dicembre 1864 da Xxxx Xxx XX.
(23) Con questa immagine il teologo gesuita Xxxx Xxxxxx (Corso fondamentale sulla fede, Roma, San Paolo Edizioni, 1990) descriveva, nel 1976, la svolta antropologica compiuta dalla teologia cattolica conciliare.