COMUNE DI DONORI
COMUNE DI DONORI
Provincia di Cagliari
SERVIZIO BIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE
ANNI 2019-2020
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CPV - “Servizi di canile” 98380000-0. | CIG (Codice identificativo gara) |
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale a cura del competente servizio veterinario dell’ATS Sardegna ASSL di Cagliari, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281, della
L.R. Sardegna 1 Agosto 1996 n. 35 nonché DPGR 4 marzo 1999, n. 1 nonché lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti.
Il numero medio dei cani ricoverati presso il canile nell’anno 2018 è di 16 cani.
ART. 2 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale viene disposto per il periodo di anni 2 (due) decorrenti dal 01.01.2019 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 , del D. Lgs. 50/2016.
Il servizio sarà acquisito ricorrendo, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. a), alla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT –Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-.
La gara sarà effettuata, secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate.
ARTICOLO 3 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dal 01.01.2019.
ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è determinato a misura, calcolato in base al costo per la custodia e il mantenimento di ciascun cane nonchè per lo smaltimento della carcassa di ciascun cane deceduto.
L’importo presunto a base di gara per anni due è pari a € 32.315,00 (IVA esclusa), cosi determinato:
€ 2,75 + IVA al giorno per ogni cane
€ 32,50 + IVA per smaltimento carcasse cani deceduti (cadauno).
N. medio di presenze di cani – anno 2018: 16
N. medio annuo smaltimento carcasse cani:3
Importo stimato per ciascun anno: € 16.157,50 + I.V.A. Importo stimato per due anni € 32.315,00:
[(€ 2,75 x gg. 365 x presunti cani 16 x anni 2) + (€ 32,50x3 smaltimento carcasse cani x 2 anni)]+ IVA 22%
Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono presenti rischi da interferenze.
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di ogni suo avere, per cui non potrà pretendere alcun altro diritto a nuovi maggiori compensi per tutto il periodo contrattuale. Gli importi suddetti sono comprensivi di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia, trasporto e smaltimento carcasse animali, profilassi sanitaria e null’altro potrà essere preteso dall’Appaltatore.
ART. 5 FINALITA’ DEL SERVIZIO
L’Amministrazione comunale intende affidare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale.
Il servizio prevede tutte le attività relative e necessarie al ricovero, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse dei cani randagi deceduti e/o soppressi dal competente servizio Veterinario ATS.
Il Comune di Donori affida all’appaltatore il compito di provvedere agli interventi clinici, e profilatici ordinari a tutti i cani oggetto del servizio di cui al presente capitolato.
L’Appaltatore deve operare negli ambiti definiti dalle norme e regolamenti nazionali, regionali e comunali. Questi deve provvedere a garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali di che trattasi, nonché adoperarsi per ridurre la permanenza in canile o rifugio, impegnandosi affinchè le
pratiche di adozione vengano effettuate nello spirito della normativa vigente in specie della Legge 281/1991.
L’appaltatore, dovrà trasferire a proprie spese i cani di proprietà dell’Ente ricoverati attualmente presso altro canile, al proprio canile o rifugio.
ARTICOLO 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n° 50/2016 in possesso dei requisiti sotto indicati:
A. Requisiti di ordine generale
⮚ non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
B. Requisiti di idoneità professionale dell’operatore economico, ex art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016
⮚ Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per oggetto e attività comprendente il servizio in oggetto; per i soggetti con sede in altro Stato dell’Unione Europea, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse a partecipare imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
In caso di ATI il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento.
Il possesso dei requisiti è dichiarato dall’impresa in sede di partecipazione alla gara e la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni in materia.
C. Requisiti di capacità tecnica-professionale ex art. 83 comma 6 D. Lgs.50/2016:
⮚ Disponibilità della struttura e possesso della certificazione rilasciata dalla competente ASL che attesti l’idoneità della struttura appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata ed adeguatamente organizzata che rispetti i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia nazionale e regionale;
⮚ Struttura per il ricovero dei cani ubicata entro il raggio di 50 Km. dalla sede del Comune di Donori.
D. Requisiti di capacità economica e finanziaria
⮚ Fatturato globale d’impresa di importo complessivo, negli ultimi tre anni di imposta, non inferiore al doppio del valore stimato del presente appalto ( € 64.630,00);
⮚ Fatturato nel settore oggetto del presente appalto realizzato negli ultimi tre anni di imposta non inferiore al valore stimato del presente appalto (€ 32.315,00);
In caso di Consorzi o raggruppamenti tutti i requisiti di ordine generale e le condizioni minime previste dal presente disciplinare, devono essere posseduti, alla data di presentazione dell’offerta, da tutte le ditte associate.
I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale previsti dai precedenti punti C-D nella seguente misura minima
− Operatore economico mandatario, nella misura del 60%;
− -Operatori economici mandanti, nella misura del 40% restante, con possesso di almeno il 15% da parte di ciascun operatore raggruppato.
Le quote di partecipazione nell’ambito dei raggruppamenti temporanei di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara.
I concorrenti attestano il possesso del suddetto requisito mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445. Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di dimostrare la sussistenza del requisito richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.
ART. 7 CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI
Il servizio di cattura dei cani randagi sarà effettuato dall'A.T.S. Sardegna -ASSL di Cagliari Dipartimento Servizio Veterinario, o da una ditta con essa convenzionata, senza alcun onere a carico dell’Ente, su segnalazione del Comune di Donori. Tale ditta, all'atto della cattura, dovrà redigere verbale d’affidamento, in duplice copia di cui una agli atti del Comune e l'altra per la struttura di ricovero.
ART. 8 MODALITÀ DI RICOVERO
L’A.T.S. o la ditta convenzionata provvederà alla microchippatura dell'animale e a trasmettere al Comune una scheda contenente i seguenti dati:
- data e struttura destinazione animale;
- i dati fisici dell'animale;
- numero microchip (se presente).
La ditta affidataria dovrà assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati segnaletici del cane (data e numero verbale affidamento, data e numero microchip, decesso o affidamento a terzi).
ART. 9 LA STRUTTURA DI RICOVERO
Le caratteristiche generali del canile/ rifugio devono essere tali da garantire l'igiene pubblica e il benessere dei cani ricoverati, da assicurarsi mediante adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia.
La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l’autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è destinato.
Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
• la struttura e le condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sardegna;
• dovrà avere capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
• deve prevedere l’accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione dei cani;
• implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l’adozione dei cani anche attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet. La Direttiva in materia di Lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione approvata con deliberazione della RAS n. 17/39 del 27/04/2010 stabilisce inoltre che i canili rifugio dovrebbero essere ubicati ragionevolmente vicino al comune di riferimento che può essere situato nella provincia di appartenenza o nel territorio di altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal comune
ART. 10 DECESSO, RESTITUZIONE, AFFIDAMENTO A TERZI DEI CANI
RICOVERATI
Eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo degli animali in ricovero, dovranno essere registrati nell’apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ATS, entro e non oltre le 48 ore dal verificarsi dell’evento, dicasi lo stesso per quanto riguarda la cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, in tal caso l’affidatario nulla avrà a pretendere da questo Comune. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto nella sede operativa dall’appaltatore e verificabile ogni qualvolta venga richiesto.
Gli eventuali trasferimenti, adozioni e decessi degli animali devono essere comunicati al comune di Donori.
ART. 11 PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO
L’affidatario dovrà garantire attività che incentivino l’adozione dei cani e l’apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno, avendo cura di darne ampia pubblicità. L’orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all’azienda sanitaria locale. I visitatori dovranno essere accolti e accompagnati da personale titolato conducendo una singola persona per volta, maggiorenne e comunque al di fuori degli orari di apertura delle gabbie (pulizie e somministrazione pasti).
ART. 12 ONERI E OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA
Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:
a) Dal presente Capitolato;
b) Dalla legge 14/08/91 n.281;
c) Dalla legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00/00/00 x. 00;
d) Dalla legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00/00/00 x. 00;
e) Dal DPGR 4/03/1/99 n.1;
f) Dalla legge 626/1994;
g) Dalla legge 11/08/91 n.266;
h) D.Lgs. 50/2016;
i) D. Lgs. 03/04/06 n. 152;
j) Dalle ulteriori vigenti normative in materia.
Fanno capo all’appaltatore i seguenti compiti e prestazioni:
A. Servizio di ricovero dei cani presso il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore; più specificatamente la sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti all’esterno dei quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il n° di box;
B. Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura;
C. Garantire l’alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
D. Assicurare a ciascun cane uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i box dovranno essere dotati di abbeveraggio automatico e di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;
X. Xxxxxx gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimovendo le deiezioni solide e liquide;
F. Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile;
G. Prestare le cure sanitarie agli animali ospitati. A tal fine, il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore dovrà assumere le mansioni di canile sanitario per il ricovero e la quarantena e di canile rifugio per i cani ospitati. Le modalità operative e le norme di gestione del canile sanitario per attuare tali mansioni saranno concordate con il competente Servizio Veterinario ASL.
Sono a cura e spese della Ditta affidataria l’approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:
- Visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile;
- Profilassi vaccinale annuale contro il cimurro, epatite, leptosoriasi, parvovirosi, interventi clinici routinari e di emergenza, sverminazioni;
- Per i cani di sesso femminile non sterilizzati sarà onere dell’appaltatore effettuare la sterilizzazione entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- La microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione all’anagrafe canina Comune di Donori dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune, avvalendosi del servizio veterinario dell’A.T.S. o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l’eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.
H. Agevolare e promuovere l’affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione, concordate con l’Amministrazione che contribuirà a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni.
La cessione dell’animale dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario competente, e al Comune di Donori, completa dei dati dell’adottante o affidatario e delle caratteristiche dell’animale, nonché il numero di microchip. L’adozione sarà consentita solo ai richiedenti, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali.
I. L’approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione;
J. Stipulazione delle assicurazioni previste dalla L. 266/91 ove dovute;
K. L’appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l’ingresso e l’uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo (microchip) o in assenza di quest’ultimo, altro riferimento riconducibile all’animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane al legittimo proprietario, affido, affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, vidimato dal competente servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili;
L. Avrà ulteriore obbligo della tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o book fotografico all’interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell’animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell’amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche;
M. Qualora il cane che entra in canile o nel rifugio nella disponibilità dell’appaltatore non sia, ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 1994 n. 21, provvisto di microchip né di nessun altro elemento di identificazione, l’Appaltatore ne dà immediata comunicazione al servizio veterinario dell’ATS di riferimento che provvederà ad inserire il microchip indicando quale proprietario il Comune di Donori;
N. Per i cani entrati in canile o rifugio nella disponibilità dell’Appaltatore e restituiti al proprietario, l’Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l’avvenuta restituzione contenente le generalità del proprietario e i dati dell’animale;
O. Al momento dell’affidamento del servizio di che trattasi, l’Aggiudicatario dovrà trasportare nella propria struttura, a propria cura e spese e con mezzi e personale idonei, i cani attualmente ospitati presso altro ricovero.
ART. 13 PERSONALE
Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto all’articolo precedente del presente capitolato, comprese le persone che, in alternativa, dovranno sostituire gli addetti momentaneamente assenti (per ferie, malattia, ecc.).
Tali persone dovranno risultare in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in materia.
Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’appaltatore utilizzerà personale idoneo, retribuito, e fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale abilitato, anche esterno. L’appaltatore dovrà avere cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. Il personale dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica dimostrabile o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente appalto. Riguardo al personale dipendente, l’appaltatore provvederà ai sensi di legge all’accantonamento annuale della quota di trattamento di fine rapporto.
L’Affidatario si obbliga a osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti. Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche etc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.
I dipendenti dell’affidatario sono tenuti al rispetto del DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
ART. 14 VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE
Ai sensi della Legge, la vigilanza sull’adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta competente servizio veterinario ATS di competenza. Le attività previste dal presente capitolato sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte dell’Amministrazione.
ART. 15 – GARANZIA PROVVISORIA
L’ operatore economico concorrente, a corredo dell’offerta, dovrà produrre una garanzia provvisoria per l’importo di € 646,30 pari al 2 % dell'importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, costituita con le modalità e nel rispetto di delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a favore del Comune di Donori.
ART. 16 GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore prima della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste nell’art. 93, commi 2 e 3 del citato D. Lgs., nella misura indicata nell’art. 103.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c.; l’operatività della medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo dopo la conclusione del servizio.
ART. 17 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il servizio verrà contabilizzato mensilmente.
La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte dell’ operatore economico della fattura elettronica (C.U.U. 5TI629), previa acquisizione della regolarità del DURC. In caso di irregolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016.
L’ operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010.
Il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solo sul conto corrente dedicato.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 18 SPESE A CARICO DEI PROPRIETARI
I proprietari dei cani ospitati in canile avranno l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione Comunale l’importo del ricovero moltiplicato per i giorni di permanenza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di comunicare entro 48 ore all’Amministrazione Comunale l’avvenuta restituzione dell’animale indicando le generalità del proprietario, le date di ingresso e di uscita e l’identificativo microchip del suddetto animale. L’Amministrazione applicherà la sanzione amministrativa per l’omessa custodia, e si riserva la facoltà di chiedere al proprietario le somme dovute relative al periodo di permanenza dell’animale.
ART. 19 SUBAPPALTO
L’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, ad eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, da conferire presso ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità.
Ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (norme in materia ambientale), le carcasse dovranno essere trasportate accompagnate da un formulario di identificazione come previsto dal predetto articolo, secondo il modello di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
Sarà onere dell’Appaltatore acquisire la copia del formulario firmato dall’Impianto (ditta) che ha ricevuto il rifiuto per lo smaltimento, secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo 193.
ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si obbliga a mantenere i cani in ricovero presso la sede dall’Appaltatore per tutto il periodo contrattuale. Nel caso di risoluzione anticipata per i motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione si obbliga al versamento di una penale pari al 5% dell’importo annuo, per ogni anno (o frazione di anno) non fruito. Si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali.
Costituisce causa di risoluzione del contratto:
• Cessione ramo di attività oppure concordato preventivo, di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
• Subappalto ad eccezione del trasporto e dello smaltimento delle carcasse animali;
• Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
• Mancato rispetto del C.C.N.L. con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio;
L’Amministrazione Comunale, comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, concedendo 10 giorni dal ricevimento per il contradditorio. Qualora successivamente al contradditorio non si raggiunga esito favorevole, verrà assunto il provvedimento definitivo.
ART. 21 PENALI
L’inosservanza degli obblighi contrattuali o lo svolgimento del servizio in difformità di quanto disciplinato con il presente capitolato comporterà la comminatoria di censura, diffida e penali.
L’inosservanza da parte dell’Appaltatore, delle clausole del presente contratto o disposizioni di legge vigenti, comporterà l’applicazione di una penale, pari a:
• € 50,00 per la prima violazione contestata
• € 100,00 per la seconda violazione contestata
• € 200,00 per la terza violazione contestata
Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.
Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il contratto. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.
Le penali verranno comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale comminatoria è ammesso ricorso con deduzioni.
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si provvede all’informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Amministrativo del Comune di Donori.
Il trattamento dei dati personali svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
ART. 23 PATTO DI INTEGRITA’
L’operatore economico si obbliga ad accettare le condizioni contenute nel patto di integrità approvato dalla Stazione Appaltante con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 25.01.2017.
ART. 24 CONTROVERSIE
L’Appaltatore è obbligato a tenere indenne l’Amministrazione comunale da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze connesse con la gestione del servizio derivanti dal presente Capitolato.
Per la definizione delle controversie tra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, per la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente il Foro di Cagliari.
ART. 25 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto (bolli, copie, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
ART. 26 NORME DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e per quanto in contrasto con il contenuto di esso, si richiamano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
Donori 28.11.2018
IL R.U.P XXXXX XXXXX