CAPITOLATO D’ONERI
COMUNE DI PONTE DELL’OLIO
Provincia di Piacenza
CAPITOLATO D’ONERI
PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E PER LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, SALVAGUARDIA DELLA VISIONE STRATEGICA, RAFFORZAMENTO SUPPORTO E INDIRIZZO TECNICO DEL PARTENARIATO, ANIMAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE IN ITINERE DELLA STRATEGIA DELL’AREA INTERNA APPENNINO PIACENTINO PARMENSE
PREMESSA
Vista l’adozione il 29/10/2014 dell’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea che definisce i contenuti strategici e le principali modalità attuative per lo sviluppo della strategia Aree Interne, individuando nella combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi di cittadinanza (sanità, istruzione, trasporti) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) le modalità per raggiungere gli scopi prefissati.
Vista l’adozione della delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 del CIPE, relativa a “Programmazione di fondi strutturali di investimento europei 2014-2020 - Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi", che prevede la stipula di un accordo di Programma Quadro (APQ) a cui partecipano l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e le altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per materia, nonché la Regione di riferimento, nel caso in oggetto Regione Xxxxxx-Romagna, ed il Sindaco portavoce del partenariato del progetto locale.
L’APQ è finalizzato a stabilire gli impegni delle parti nella gestione della strategia aree interne e al suo interno è stabilito che: “... l’APQ dovrà contenere, per ciascuna area progetto, l’indicazione specifica degli interventi da attuare, i soggetti attuatori, le fonti finanziarie poste a copertura, i crono programmi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi indicatori, le sanzioni previste per il mancato rispetto dei crono programmi e, in allegato, la Strategia dell’area progetto. I soggetti attuatori per la componente relativa alle azioni sui servizi di base e finanziate con risorse ordinarie della legge di stabilità saranno individuati da ciascuna Amministrazione centrale di riferimento, in relazione alla tipologia di intervento ammesso a finanziamento”.
Richiamata la DGR dell’Xxxxxx-Romagna n. 473 del 04 aprile 2016 “Strategia nazionale per le aree interne” con la quale, tra le aree progetto, ai sensi della Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, veniva individuata l’Area interna Appennino Piacentino Parmense, definendone la perimetrazione.
Richiamata la DGR n. 395 del 05 aprile 2017 la quale, tra l’altro, ha invitato l’area “Appennino Piacentino- Parmense” ad avviare il percorso di elaborazione della propria strategia d’area.
Visto che con nota PCM-DPCOE n. 4370 del 27/11/2017 è stata assegnata all’Area Interna Appennino Piacentino Parmense la copertura della quota di finanziamento nazionale, a valere sulla Legge di Stabilità, pari a € 3.740.000,00.
Dato atto che il Comune di Ponte dell’Olio ha trasmesso al CTAI e alla Regione Xxxxxx-Romagna la versione ultima della strategia d’area dell’Appennino Piacentino-Parmense denominata “Appennino Smart-
Adattamento intelligente per cambiare gli schemi d’azione e superare le criticità con nuove idee”, con protocollo n. 9741 del 21 dicembre 2018.
Visto che con nota PCM-DPCOE n. 380 del 29/01/2019 il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia “Appennino Smart – Adattamento intelligente per cambiare gli schemi d’azione e superare le criticità con nuove idee” e ritenuta idonea alla sottoscrizione del relativo Accordo di Programma Quadro per le aree interne la Strategia d’Area “Appennino Piacentino- Parmense”.
Visto che la Regione Xxxxxx-Romagna con delibera di Giunta Regionale n. 222 del 11/02/2019 ha approvato la Strategia “Appennino Smart – Adattamento intelligente per cambiare gli schemi d’azione e superare le criticità con nuove idee” ed ha dato mandato al Servizio Coordinamento delle Politiche Europee, Programmazione, Cooperazione, Valutazione della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni di porre in essere e coordinare a livello regionale la preparazione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ). L’Accordo è stato stipulato a maggio 2020 tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero dell’Istruzione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ministero della Salute, Regione Xxxxxx-Romagna e il Sindaco Portavoce del partenariato dell’Area interna (Sindaco del Comune di Bettola) ed è stato ufficialmente approvato il 4 dicembre 2020.
Visto che la Strategia dell’Area Interna Appennino Piacentino Parmense, dal titolo “Appennino Smart – Adattamento intelligente per cambiare gli schemi d’azione e superare le criticità con nuove idee”, prevede al proprio interno un intervento finalizzato a dotare l’Area ed il partenariato di progetto di un’Assistenza Tecnica per l’attuazione dello stesso, secondo le linee di indirizzo contenute nella scheda APQ “EMIPP23 - Assistenza tecnica all’attuazione del programma” allegata al presente Capitolato, il cui soggetto attuatore è il Comune di Ponte dell’Olio (PC).
Visto tutto quanto premesso e allegato, il Comune di Ponte dell’Olio, in qualità di Comune attuatore della Strategia d’area interna, emana il seguente Capitolato d’oneri (di seguito, anche solo, “Capitolato”).
§
Art. 1 - Oggetto dell’appalto e finalità del servizio
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica da fornire al Comune attuatore e agli altri soggetti del partenariato per l’attuazione della Strategia dell’Area interna Appennino Piacentino Parmense denominata “Appennino Smart – Adattamento intelligente per cambiare gli schemi d’azione e superare le criticità con nuove idee”, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 222 del 11/02/2019, il cui fine è valorizzare e rafforzare le esperienze di cooperazione e dare soluzione ad alcune criticità del territorio, attraverso l’adozione di soluzioni condivise per i problemi comuni.
Art. 2 – Durata dell’appalto
L’affidamento del servizio oggetto del presente appalto ha inizio a far data dalla firma del contratto fino al 31/12/2023, salvo esecuzione anticipata disposta dal Comune attuatore nelle more della firma del contratto. Partecipando alla gara i concorrenti accettano espressamente tale condizione, senza sollevare riserva alcuna.
Art. 3 - Importo dell’appalto
L’importo dell’appalto per la prestazione dei servizi di cui al presente Capitolato ammonta ad € 102.621,76
(comprensivo di IVA; importo pari a € 84.116,22 oltre IVA).
Per l’espletamento del servizio eventuali costi di trasferimento, vitto e alloggio sono a carico del soggetto aggiudicatario.
Ai sensi di quanto disposto dall’ANAC con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, avente ad oggetto “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) e determinazione dei costi di sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell’art. 3 del D. Lgs. n.626/1994 e art. 86 commi 3 - 3bis - 3ter, del D. Lgs. n. 163/2006”, per la procedura di cui trattasi, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso l’Amministrazione aggiudicatrice. Di conseguenza, l’importo della sicurezza è pari a € 0,00.
Art. 4 - Oggetto e contenuti dei servizi richiesti
Il servizio oggetto del presente capitolato d’oneri è articolato nei seguenti ambiti di attività a loro volta dettagliati come indicato.
In maniera illustrativa e non esaustiva, il servizio riguarda le seguenti funzioni:
1) Supporto tecnico al Comune attuatore nell’adempimento dei processi e procedure legati all’attuazione della Strategia d’area:
− Creazione, funzionamento e coordinamento della struttura di assistenza tecnica, opportunamente selezionati secondo quanto specificato al successivo art. 5;
− Affiancamento nella gestione dei rapporti con i Comuni e con gli altri soggetti attuatori dell’area interna per assicurare il raccordo tecnico ed il coordinamento operativo necessari (partecipazione fisica a riunioni; analisi delle problematiche; predisposizione/implementazione di strumenti, procedure e manualistica relativi alla gestione degli interventi, quali disciplinari, report);
− Supporto all’attività di monitoraggio dell’andamento degli indicatori di realizzazione e risultato e della loro incidenza sui risultati attesi della Strategia;
− Verifica e vigilanza degli impegni assunti nell’ambito dell’APQ attraverso elaborazioni dati, attività di analisi e valutazione dell’avanzamento con cadenza semestrale; verifica del raggiungimento dei risultati attesi previsti nell’APQ ed attività di valutazione qualitativa delle iniziative in itinere;
− Predisposizione di approfondimenti e pareri formali su tematiche inerenti alle attività gestite nell'ambito dei fondi comunitari e della legge di stabilità. In particolare, il supporto dovrà essere fornito attraverso:
• monitoraggio e analisi della produzione normativa e finanziaria comunitaria e nazionale pertinente all’attuazione dell’Accordo;
• rilascio di pareri formali su temi pertinenti all’attuazione dell’Accordo;
2) Supporto tecnico ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi in APQ:
− Assistenza tecnica nell’individuazione dei contenuti e alla predisposizione degli atti tecnici ed amministrativi per l’avvio dei progetti;
− Predisposizione di materiali e documenti e supporto alla raccolta dei dati sull’avanzamento degli interventi;
− Supporto alla raccolta ed analisi dei dati sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi, in particolare attraverso il monitoraggio degli indicatori di realizzazione e risultato presenti nella Banca Dati Unitaria del MEF- IGRUE;
− Stesura, entro il mese di novembre di ciascun anno, di report e relazione annuale sull’avanzamento degli interventi con l’indicazione dei risultati conseguiti;
− Rappresentazione sul portale istituzionale Open Coesione dei dati richiesti necessari ad agevolare la comunicazione di informazioni ai cittadini;
3) Supporto tecnico ai processi partenariali tra i soggetti istituzioni locali coinvolti nella fase attuativa della Strategia:
− Supporto alla gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali interni all’area e con gli enti sovraordinati coinvolti nell’attuazione, finalizzato a consolidare la capacità di governance locale e il raccordo con le Autorità nazionali (Agenzia per la Coesione Territoriale) e la Regione Xxxxxx-Romagna;
− Supporto al territorio e alle istituzioni locali nella creazione di reti al fine di individuare strategie di sviluppo/progettualità d’azioni condivise che possano integrare e completare la strategia d’area delineata;
− Attività di salvaguardia della visione strategica complessiva;
− Organizzazione di incontri di informazione/animazione delle comunità locali sui temi della Strategia;
− Supporto ad iniziative di integrazione su base locale della funzione di protezione civile, ambito di particolare rilevanza per la Strategia Appennino Smart.
Art. 5 - Gruppo di lavoro
Per l’espletamento del servizio, il soggetto affidatario dovrà mettere a disposizione un gruppo di lavoro che dovrà essere coerente, in termini di qualificazione e di numero, con le esigenze del servizio.
Ai fini del presente capitolato, il gruppo dovrà essere formato da n. 2 unità profilo senior, laureati, con almeno 10 anni di esperienza nelle materie o ambiti di cui al presente capitolato, nel rispetto di quanto indicato
nell’offerta presentata in sede di gara anche in riferimento ai i nominativi degli esperti indicati in sede di gara. Il numero complessivo minimo di giornate/uomo che dovranno essere garantite dall’aggiudicatario è pari a 561 giornate/uomo, determinate sulla base dei valori standard utilizzati per i liberi professionisti in 8 ore di lavoro ciascuna.
Il gruppo di lavoro indicato dall’aggiudicatario non potrà essere modificato senza il preventivo assenso del Comune attuatore.
Durante lo svolgimento delle prestazioni, qualora l’aggiudicatario, anche su insindacabile richiesta del Comune attuatore a cui far fronte entro 10 giorni lavorativi (senza che sia dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo all’aggiudicatario), dovesse sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta al Comune attuatore, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati. Si precisa al riguardo che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti (o superiori) a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.
La pendenza dell’autorizzazione del Comune attuatore non esonera dall’adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non potrà costituire motivo per la sospensione o dilazione della prestazione del servizio, salvo espressa autorizzazione del Comune attuatore.
Il soggetto affidatario - direttamente o per il tramite di ciascun componente del gruppo di lavoro - si impegna a non assumere, nel periodo di vigenza del contratto, incarichi in conflitto di interesse con l’attività oggetto del presente servizio. È facoltà del Comune attuatore, qualora si verifichi la suddetta condizione, di risolvere di diritto il contratto dandone comunicazione scritta all’aggiudicatario. Trova in tal caso applicazione quanto previsto dal successivo art. 16 e resta salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno causato dal Comune attuatore e/o dai Comuni parte della Strategia d’area interna.
Art. 6 - Condizioni per l’espletamento dell’attività
La natura del servizio richiesto presuppone una stretta connessione tra il soggetto aggiudicatario, il Comune attuatore e i Comuni parte della Strategia d’area interna.
In particolare, l’aggiudicatario dovrà assicurare la necessaria assistenza alle strutture comunali coinvolte nell’attuazione dell’APQ da parte dell’intero Gruppo di Lavoro, mediante una presenza costante attraverso:
- incontri, sia in presenza fisica che telematici, organizzati periodicamente con il Comune attuatore per assicurare il coordinamento degli interventi attuati, nonché la pianificazione delle attività in divenire;
- tavoli tecnici e/o di coordinamento nazionali, sia in presenza fisica che telematici.
L’aggiudicatario dovrà altresì assicurare che, su richiesta delle Amministrazioni, le giornate/uomo minime da garantire siano svolte presso gli uffici del Comune attuatore o altre sedi da esso definite.
Art. 7 – Verifiche e controlli del servizio da parte del Comune attuatore
La verifica ed il controllo sul servizio avverranno con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dal Comune attuatore al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali, avvalendosi di proprio personale.
Art. 8 – Pagamenti
L’importo di cui al precedente art. 3 verrà erogato con liquidazioni semestrali posticipate, dietro presentazione di fattura e di verifica dell’attività svolta da parte del Comune attuatore, secondo il seguente calendario:
− € 12.000,00 oltre IVA (€ 14.640,00 Iva compresa) entro il 30/06/2021;
− € 12.000,00 oltre IVA (€ 14.640,00 Iva compresa) entro il 31/12/2021;
− € 12.000,00 oltre IVA (€ 14.640,00 Iva compresa) entro il 30/06/2022;
− € 12.000,00 oltre IVA (€ 14.640,00 Iva compresa) entro il 31/12/2022;
− € 12.000,00 oltre IVA (€ 14.640,00 Iva compresa) entro il 30/06/2023;
− € 24.116,22 oltre IVA (€ 29.421,79 Iva compresa) a saldo.
In ragione della peculiare natura del presente appalto (il quale ricomprende un servizio di assistenza continuativa finanziato con fondi pubblici, rispetto ai quali vigono precisi obblighi di rendicontazione), non trova applicazione quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e i pagamenti verranno corrisposti secondo quanto previsto al comma precedente.
Tutti i pagamenti sono subordinati all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva dell’aggiudicatario, nonché (per i pagamenti del mese di dicembre) all’approvazione del report e relazione annuale sull’avanzamento degli interventi di cui al precedente art. 4, n. 2)
Art. 9 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario, per il tramite del rappresentante legale, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., pena la nullità assoluta del contratto.
Art. 10 - Rapporti fra le parti
I rapporti fra le parti saranno definiti con la stipula di un contratto, come indicato al successivo art. 19.
È fatto divieto all’aggiudicatario, sotto pena di immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi.
Art. 11 - Responsabile unico del procedimento
Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Xxxxx Xxxxx, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ponte dell’Olio (e-mail, xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx, 0523 874456).
Art. 12 - Inadempienze e Penali
In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio, la cui gravità non integri il presupposto per la risoluzione contrattuale, il Comune attuatore potrà applicare all’aggiudicatario una penale pari a € 100,00 per ogni giorno solare consecutivo di ritardo nell’esecuzione degli adempimenti previsti nel presente Capitolato e/o nell’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione di altre sanzioni previste dal codice civile per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario, essendo così fatta salva ogni azione volta ad ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno o a risolvere il contratto. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Comune attuatore nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Comune, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali stabilite al comma 1 del presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento saranno comunicate all’aggiudicatario con raccomandata A/R o per posta certificata.
Si procede al recupero delle penalità attivando la garanzia fidejussoria, senza bisogno di diffida, con conseguente obbligo di reintegro come previsto al successivo art. 17, ultimo comma o mediante ritenuta diretta sul primo corrispettivo dovuto all’aggiudicatario.
Le penali applicate non potranno comunque superare complessivamente il 10% dell’importo contrattuale, pena la risoluzione di diritto del contratto.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 13 - Responsabilità e obblighi
L’aggiudicatario deve garantire il corretto espletamento delle attività previste nel presente Capitolato e la regolare esecuzione di tutte le attività proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Art. 14 - Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L'operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che
esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente procedura.
L’aggiudicatario si impegna a mantenere indenne il Comune attuatore in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
L’Amministrazione, nel caso di violazioni degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’aggiudicatario delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata quando l’Ispettorato predetto dichiarerà che l’operatore economico si sia posto in regola e la stessa non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
Art. 15 - Subappalto
È fatto divieto all’aggiudicatario, sotto pena di immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi.
Il subappalto è consentito con le modalità indicate dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, laddove l’aggiudicatario, in sede di gara, abbia indicato di volervi fare ricorso e previa autorizzazione da parte del Comune di Ponte dell’Olio.
In considerazione della peculiare natura del presente appalto, il quale ricomprende prestazioni intellettuali altamente professionalizzate e in considerazione del fatto che il presente appalto è affidato proprio sulla base dell’esperienza e della formazione del personale che verrà impiegato, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 40%, conformemente a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13, comma 2, lett. c) del D.L. 183/2020. Il subappalto è comunque vietato in riferimento alle figure dei n. 2 esperti senior indicati nell’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente (all’interno della quale dovranno essere specificatamente indicati i dati identificativi dei n. 2 esperti a cui si intende far eseguire il presente appalto in caso di aggiudicazione).
Nel caso in cui sia concessa l'autorizzazione al subappalto da parte del Comune, l’aggiudicatario resterà comunque unico responsabile nei confronti del Comune, sollevando totalmente quest’ultimo da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese sub-affidatarie o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza dei servizi sub-affidati.
È fatto obbligo all’aggiudicatario che si avvale del subappalto di trasmettere, nel termine di 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del medesimo aggiudicatario, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti al subappaltatore con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia operate.
Art. 16 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
• abbandono del servizio, anche parzialmente;
• perdita dei requisiti di partecipazione richiesti ai fini della presente gara;
• immotivata o ingiustificata interruzione del servizio;
• violazione delle previsioni in materia di subappalto di cui al precedente art. 15 o cessione del contratto a terzi;
• violazione da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di comportamento (per quanto applicabili) di cui al Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici (DPR 62/2013) e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Ponte dell’Olio;
• qualora l’importo delle penali risulti superiore al 10% dell’importo contrattuale;
• inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dal precedente art. 9;
• per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
• in caso di fallimento o frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali. La risoluzione del contratto farà sorgere a favore del Comune di Ponte dell’Olio:
✓ la facoltà di incamerare la garanzia definitiva e di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito;
✓ il diritto di affidare il servizio a terzi, in danno dell’aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, compresi (fra l’altro) i costi relativi alle spese per l’indizione di una nuova procedura di selezione.
All’aggiudicatario sarà corrisposto il prezzo del servizio regolarmente prestato sino al giorno della disposta risoluzione.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi anche su eventuali crediti di impresa.
Art. 17 – Garanzia definitiva
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti da inadempienze delle obbligazioni contrattuali medesime, l’aggiudicatario dovrà prestare, nei modi stabiliti dalla legge, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo netto del presente appalto, anche mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, nelle forme di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento.
La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo
90 (novanta) giorni dalla scadenza temporale del contratto. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune di Ponte dell’Olio.
La restituzione della cauzione definitiva verrà disposta su richiesta dell’aggiudicatario non prima di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del contratto, previo parere favorevole del Responsabile unico del procedimento.
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di reintegrare la garanzia su cui l’Amministrazione comunale abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Art. 18 - Recesso unilaterale
Il Comune di Ponte dell’Olio si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di 60 (sessanta) giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:
a) mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
b) sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse.
In caso di recesso unilaterale del Comune, saranno riconosciute alla ditta aggiudicataria le sole prestazioni fino a quel momento regolarmente effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.
Art. 19 - Forma del contratto
Il contratto verrà redatto mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016. Sarà a cura dell’aggiudicatario provvedere alle spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto.
Art. 20 - Risoluzione delle controversie
Qualora eventuali controversie insorte durante l’esecuzione del servizio fra aggiudicatario e Comune non trovino bonaria composizione, esse verranno devolute al Tribunale di Piacenza.
È escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Art. 21 - Informativa sul trattamento dei dati
Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tratterà i dati personali, contenuti nel contratto, esclusivamente nelle modalità e per le finalità necessarie per lo svolgimento delle attività contrattuali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l’aggiudicatario si obbliga a trattare i dati personali nell’espletamento dell’incarico ricevuto secondo le norme del Codice per la protezione dei dati personali e ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice.
L’aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio saranno tenuti alla tutela della riservatezza dei soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d’ufficio. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento del servizio oggetto d’appalto e l’eventuale rifiuto d fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale.
Il responsabile del trattamento dei dati personali della presente procedura per il Comune di Ponte dell’Olio è il Sindaco, Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) della presente procedura per il Comune di Ponte dell’Olio è il Responsabile unico del procedimento, Arch. Xxxxx Xxxxx.
Art. 22 - Essenzialità delle clausole
L’aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti di gara pubblicati sul SATER (piattaforma attraverso la quale il presente appalto viene gestito), che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
Art. 23 - Norma finale
Per quanto non espressamente indicato e derogato nel presente Capitolato, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016.