AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI AD INIZIATIVE DI RICERCA PER TECNOLOGIE E PERCORSI INNOVATIVI IN AMBITO SANITARIO E ASSISTENZIALE
m_pi.AOOSG_MUR.REGISTRO DECRETI.R.0000931.06-06-2022.h.16:08
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI AD INIZIATIVE DI RICERCA PER TECNOLOGIE E PERCORSI INNOVATIVI IN AMBITO SANITARIO E ASSISTENZIALE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO la legge 7 agosto, n. 241 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii., “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza
pubblica”;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 4, comma 1, dello stesso;
VISTO il DPCM 30 settembre 2020, n. 164, (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il Regolamento di Organizzazione del MUR, nonché il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al DPCM 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020);
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”;
VISTO il DPCM 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 settembre 2021, n. 2556, che attribuisce al dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxx l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale della ricerca, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;
VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027, approvato con Delibera del CIPE n. 74/2020 (G.U. Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2021);
VISTO il Programma Next Generation EU (NGEU), che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
VISTO il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili ed introduce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088, nonché la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea n. 2014/C 198/01 in materia di “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 e, in particolare, l’articolo 1 “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza” che al comma 2 riporta l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano e lettera i) prevede che “quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e
assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026”;
VISTO il comma 6 del sopra richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il quale prevede che “Agli interventi ricompresi nel Piano […] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza” nonché il comma 7 bis del richiamato articolo il quale dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
L. 29 luglio 2021, n. 108, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 30 luglio 2021) e in particolare l’articolo 64 “Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca” che al comma 6 dispone che “In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui
all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l’attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca”;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, recante “Programmi e interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari e connesse modalità di monitoraggio” e, in particolare, l’articolo 3 “Obiettivi iniziali, intermedi e finali” che al comma 1 dispone “Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano sono individuati nelle schede di cui all’allegato 1 e appositamente definiti in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR sull’incremento della capacità di spesa nonché sull’attuazione degli interventi oggetto del presente decreto. Le schede riportano, altresì, le informazioni relative all’amministrazione proponente, alla complementarietà con il PNRR, ai Soggetti attuatori e alle modalità di attuazione degli interventi”;
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;
VISTA la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
CONSIDERATO che il Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza “RRF” e 30,04 miliardi a valere sul Fondo nazionale complementare “FNC” e che, in tale contesto, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi del suindicato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, il Ministero dell’università e della ricerca è assegnatario di risorse per complessivi 500,00 milioni di euro, riferiti ad “1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale” e il Ministero della salute è assegnatario di risorse per complessivi 2.387,41 milioni di euro, riferiti ad “1. Salute, ambiente e clima”, “2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile” e “3. Ecosistema innovativo della salute”;
VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3142, rettificato con decreto ministeriale n. 1368 del 24 dicembre 2021, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3143;
CONSIDERATO che l’articolo 1 “Definizione e ambito di applicazione” del sopra ricordato decreto ministeriale al comma 5 prevede che “Il presente decreto si applica anche ai medesimi interventi […] a titolarità del MUR sostenuti […] dal Piano nazionale per gli interventi complementari […]a valere sul bilancio nazionale [….]”;
VISTO il Decreto interministeriale del Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero della salute n. 142 del 28 gennaio 2022 con cui sono state approvate le “Linee Guida per le iniziative del Piano complementare al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (d.l. n. 59 del 2021)” a titolarità del Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero della salute;
D E C R E T A
Articolo 1
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il MUR, in attuazione dell’Intervento di cui all’art. 1, comma 2, lett. i) del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanzia con il presente Avviso 4 (quattro) “Iniziative” di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.
2. L’Avviso prevede il finanziamento di “Iniziative” di ricerca con l’obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative. I progetti inseriti nella “Iniziative” di ricerca riguarderanno in particolare:
a. robotica e strumenti digitali;
b. monitoraggio a distanza;
c. reingegnerizzazione dei processi;
d. data mining.
3. Particolare attenzione sarà rivolta alla valutazione dell'impatto dei fattori ambientali e dello stile di vita sulla salute, il monitoraggio e transizione verso stili di vita sostenibili.
4. Esse sono rivolte a particolari comunità di riferimento. Ogni “Iniziativa” si identifica in una o più Comunità di riferimento in una logica multi-progetto.
Articolo 2 DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
a) “Aiuti di Stato”: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
b) “Amministrazione centrale titolare d’intervento (Amministrazione responsabile)”: il Ministro e il Ministero dell’università e della ricerca (MUR);
c) “Bandi a cascata”: procedure competitive emanate dagli Spoke di natura pubblica partecipanti all’”Iniziativa”, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili, per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato, per la concessione a soggetti esterni all’”Iniziativa” di finanziamenti per attività di ricerca e per l’acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione;
d) “CNVR” “Comitato”: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
e) “Codice Unico di Progetto” (di seguito, anche solo CUP): è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
f) “Coordinatore scientifico di progetto”: è il responsabile della qualità e dei contenuti scientifici del progetto e della aderenza delle attività svolte con gli obiettivi previsti. Il Coordinatore scientifico di progetto deve essere dotato di elevata qualificazione scientifica, deve essere un dipendente a tempo indeterminato, salva l’ipotesi di cui al successivo punto iii), presso il soggetto proponente inquadrato in uno dei seguenti profili/figure:
i. Ricercatore, Primo Ricercatore o Dirigente di Ricerca, Ricercatore Astronomo, Astronomo Associato o Astronomo Ordinario;
ii. Xxxxxxxxx, Primo Tecnologo o Dirigente Tecnologo;
iii. Ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, lett. b) della L. 240/2010, purché abbia ottenuto la valutazione positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal comma 5 dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 a seguito del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale;
iv. Ricercatore a tempo indeterminato, dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente;
v. Professore Associato o Professore Xxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente;
g) “Comunità di riferimento”: Comunità di soggetti, identificati univocamente per territori, patologie e bisogni, a cui si rivolgono i progetti;
h) “Domanda di Rimborso”: v. Richiesta di pagamento all’Amministrazione centrale;
i) “Do No Significant Harm (DNSH)”: principio del “non arrecare danno significativo” in applicazione del quale nessuna “Iniziativa” finanziata dall’Avviso deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;
j) “Esperto tecnico – scientifico” (di seguito anche solo “ETS”): Xxxxxxx nominato dal Ministero, di nazionalità italiana o estera, individuato dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali;
k) “Enti Pubblici di Ricerca (EPR)”: Sono enti pubblici a rilevanza nazionale, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218. Essi analizzano e massimizzano l’impatto positivo delle loro attività sulla società, a livello sia generale che locale;
l) “Enti del Servizio sanitario Nazionale – destinatario istituzionale” - Enti di ricerca vigilati
dal MdS considerati quali destinatari Istituzionali ai sensi dell’art.12-bis, comma 6,
del d.lgs. n. 502 del 1992, ovverosia Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Istituto Superiore di Sanità e Inail (per le attività di ricerca), nonché le strutture del Servizio Sanitario Nazionale afferenti ad una Regione o Provincia Autonoma, attraverso la Regione in qualità di destinatario istituzionale;
m) “Enti Pubblici Territoriali”: i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni, nonché le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti territoriali;
n) “Hub o Soggetto attuatore”: è il soggetto responsabile (Hub) dell’avvio e dell’attuazione dell’“Iniziativa” finanziata con il Fondo Complementare. È costituito da Università statali, EPR vigilati dal MUR, e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici o privati riconosciuti come altamente qualificati;
o) “Imprese”: come definite al punto 7 della Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
p) “Intensità di aiuto”: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto
26) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
q) “Iniziativa”: insieme di attività e/o progetti selezionate e finanziate nell’ambito di una Misura del programma di Ricerca finanziato dal Fondo Complementare e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). L’Iniziativa contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell’Avviso e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
r) “MDS” o Ministero della salute;
s) “MUR” o “Ministero”: Ministero dell’università e della ricerca;
t) Opzioni semplificate in materia di costi (di seguito, anche solo OSC): Modalità di rendicontazione dei costi in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni spesa mediante singoli documenti giustificativi;
u) Panel di Valutazione (di seguito anche solo Panel): gruppo di Esperti Tecnico– scientifici che si occupano della valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali;
v) “Piano Complementare” (PNC)”: Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
w) “PNR 2021-2027”: Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027;
x) “PNRR (o Piano)”: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla
Commissione europea ai sensi dell’art. 18 e seguenti del Reg. (UE) n. 241/2021;
y) proposte di “Iniziative di ricerca”(di seguito anche “proposte di Iniziative”): la
“manifestazione di interesse” a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso.
z) “Regime di aiuto “: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto;
aa) “Richiesta di pagamento all’Amministrazione centrale”: richiesta di pagamento presentata dal Xxxxxxxx attuatore all’Amministrazione centrale titolare di interventi del Piano Complementare (il MUR e il MdS) a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;
bb) “Rendicontazione delle spese”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
cc) Responsabile amministrativo del progetto: personale dirigenziale o non dirigenziale a tempo indeterminato del Soggetto proponente, responsabile della gestione della documentazione finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale da produrre al Ministero
dd) “Ricerca Fondamentale”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
ee) “Ricerca Industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie;
ff) “Soggetto attuatore”: vedi Hub;
gg) “Xxxxxxxx proponente”: Università Statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, che sottopone al MUR la domanda di finanziamento per un intervento previsto dal Piano Complementare;
hh)“soggetto esecutore” (Spoke): soggetto vigilato MUR o altro Xxxxxxxx coinvolto nella realizzazione dell’“Iniziativa”. I rapporti tra l’Hub e lo Spoke sono disciplinati da accordi scritti;
ii) “Soggetti affiliati agli Spoke”: soggetti giuridici, pubblici o privati, dei quali gli Spoke possono avvalersi, attraverso la formalizzazione di specifici accordi, per la realizzazione delle attività di propria competenza, così da garantire l’impatto sulle comunità di riferimento e la massa critica necessaria;
xx) “Soggetti vigilati dal MUR”: Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 218/2016”;
kk) “Sviluppo Sperimentale”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
ll) “Technology Readiness Level” (di seguito anche “TRL”):, indica una metodologia per la valutazione del livello di maturità di una tecnologia, come definita dalla Commissione europea nel documento “Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124”;
mm) “Trasferimento tecnologico”: processo attraverso il quale conoscenze, tecnologie, metodi di produzione, prototipi e servizi sviluppati da governi, università, aziende, enti di ricerca pubblici e privati possono essere resi accessibili a una ampia gamma di utenti che possono poi ulteriormente sviluppare e sfruttare la tecnologia per creare nuovi prodotti, processi, applicazioni, materiali o servizi;
nn) “Università”: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale.
oo)Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto;
pp) Variazione soggettiva: ogni variazione al piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto dovuta a modifica occorsa ai soggetti attuatori a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successori.
Articolo 3
DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AVVISO
1. Il presente Avviso è finanziato a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come individuate dal decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
2. La dotazione complessiva dell’Avviso è pari a € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), con la seguente previsione: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 individuata a valere sulle risorse di cui al cap. 7450, Centro di responsabilità n. 5 del Bilancio di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’anno 2022, per l’intervento “Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”.
3. Qualora lo stanziamento annuale previsto dalla Legge di bilancio fosse inferiore rispetto a quanto previsto per gli anni 2023 – 2026, le agevolazioni verranno ridotte proporzionalmente.
4. I costi relativi alla fase di valutazione, ivi inclusi i compensi spettanti agli esperti esterni nominati a tal fine, sono posti a carico del Fondo per la Valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 550-551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in conformità a quanto previsto dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5. La dotazione di cui al precedente comma 2 è destinata al finanziamento di iniziative che abbiano una ricaduta in termini di spesa nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per una quota pari ad
almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili. Tale chiave di riparto
dovrà essere rispettata da ciascuna delle 4 “Iniziative”.
Articolo 4
SOGGETTI PROPONENTI, HUB E SPOKE
1. I soggetti ammissibili a presentare domanda di partecipazione ai sensi del presente Avviso sono i soggetti pubblici identificati in:
a) Enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
b) Università statali.
2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente potrà essere soggetto proponente per una sola domanda di finanziamento in riscontro al presente avviso.
3. Nel caso in cui uno dei soggetti ammissibili, individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo, sia proponente per più di 1 proposta di “Iniziativa”, il MUR prenderà in considerazione, ai fini della valutazione, solo la candidatura corrispondente alla prima proposta progettuale trasmessa temporalmente ai sensi del successivo articolo 10.
4. Il soggetto proponente dovrà impegnarsi alla costituzione dell’Hub nelle forme di una fondazione o di un consorzio, costituiti in forma stabile non temporanea e dotati di autonoma personalità giuridica. Le Università statali e gli EPR vigilati dal MUR individuano per tutta la durata dell’“Iniziativa” la maggioranza dei componenti degli organi di governo dell’Hub.
5. L’Hub è il soggetto attuatore, appositamente costituito per la realizzazione dell’“Iniziativa” di cui al presente Avviso successivamente alla data di presentazione della proposta progettuale. E’ composto da Università statali e/o Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR. Esso può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali e di altri soggetti pubblici o privati, riconosciuti come altamente qualificati nell’ambito di ricerca di cui trattasi.
6. L’Hub rappresenta il referente unico per l’attuazione dell’“Iniziativa” nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento dell’“Iniziativa”: riceve le tranche di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione dell’“Iniziativa”, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati.
7. L’Hub al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente può reclutare un
programme/research manager e si dota una governance snella.
8. Gli Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali. Ogni Spoke riceve dall’Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvede alla rendicontazione all’Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per le attività di sua competenza.
9. Ciascuno Spoke deve essere un soggetto giuridico autonomo già esistente indicato nella proposta progettuale e può essere costituito da Università statali, EPR vigilati dal MUR, dagli IRCCS pubblici ed altri Enti vigilati dal Ministero della salute. Negli Spoke (e/o nei relativi affiliati) sono localizzate le attrezzature e le attività di ricerca. Gli Spoke devono essere individuati in base alla specializzazione scientifica e alle capacità di innovazione.
10. Per la realizzazione delle attività di propria competenza, gli Spoke possono avvalersi, attraverso la formalizzazione di specifici accordi, della collaborazione di altri soggetti giuridici autonomi pubblici e/o privati, ivi compresi gli IRCCS ed altri enti vigilati dal Ministero della salute e le imprese, già esistenti, indicandoli nella proposta progettuale (“soggetti affiliati allo Spoke”) così da garantire l’impatto sulle comunità di riferimento e la massa critica necessaria per la definizione di un nodo della rete. Sono esclusi dalla partecipazione alle iniziative in qualità di affiliati agli Spoke i soggetti privi di figure professionali strutturate o distaccate da almeno tre anni, ai sensi delle norme vigenti. Tale requisito è verificato alla data del 31 dicembre 2021.
11. Ciascun Ente pubblico di ricerca vigilato dal MUR di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) può partecipare – a qualsiasi titolo - al massimo a n. 2 “Iniziative” nell’ambito del presente Avviso. Ogni altro soggetto ammissibile ai sensi del presente Avviso può partecipare – a qualsiasi titolo - al massimo a n. 1 iniziativa. Nel caso in cui uno dei predetti soggetti giuridici ecceda i vincoli sopra richiamati, il MUR prenderà in considerazione, per il sopracitato soggetto, solo il numero di candidature sopra indicate, corrispondenti alle prime candidature trasmesse temporalmente ai sensi del successivo articolo 10. Nelle successive candidature tale soggetto giuridico sarà individualmente escluso dalla proposta progettuale. Di tale esclusione si terrà conto nella fase di valutazione.
12. Gli Spoke di natura pubblica emanano, nell’ambito dei limiti e con le modalità previste all’articolo 5, “bandi a cascata” finalizzati alla concessione di agevolazioni a soggetti esterni all’Iniziativa per attività di ricerca coerenti con le attività previste.
13. Il Soggetto proponente può assumere anche il ruolo di soggetto fondatore dell’Hub nonché quello di Spoke, svolgendo dunque attività nell’ambito dell’“Iniziativa”. La partecipazione degli Spoke alla costituzione dell’Hub sarà tenuta in considerazione in sede di valutazione delle proposte progettuali.
14. I rapporti tra Xxx e Xxxxx dovranno essere definiti attraverso accordi scritti tra le parti.
15. L’Hub e gli Spoke sono responsabili, ciascuno al proprio livello, dello svolgimento delle attività previste dall’”Iniziativa” finanziata.
16. Tutti i soggetti fondatori dell’Hub devono sottoscrivere un impegno alla realizzazione dell’”Iniziativa” e conferire al soggetto proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale.
17. Tutti i soggetti che costituiscono gli Spoke e gli affiliati agli Spoke devono sottoscrivere un impegno alla partecipazione all’Iniziativa e conferire al soggetto proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale.
18. I soggetti privati e i soggetti pubblici non vigilati dal MUR possono partecipare alle attività, ricevendo finanziamenti entro il limite della normativa sugli aiuti di Stato. La partecipazione attiva dei soggetti privati alla governance (Consiglio di Amministrazione e/o Comitato Scientifico) e alla promozione delle attività scientifiche e di ricerca è caratteristica qualificante dell’”Iniziativa”. In termini di valutazione delle candidature, sarà inoltre apprezzata l’eventuale contribuzione di soggetti privati alle attività, mediante
condivisione delle infrastrutture di ricerca e di soluzioni tecnologiche. È infine auspicabile il contributo, a vario titolo, dei soggetti privati alla copertura delle spese di funzionamento.
19. I soggetti privati possono partecipare all’HUB fin dalla sua costituzione.
Articolo 5 BANDI A CASCATA
1. Gli Spoke di natura pubblica devono attivare “bandi a cascata” per un importo complessivo compreso tra il 10% e il 50% del finanziamento assegnato all’”Iniziativa”.
2. I bandi sono emanati per la concessione a soggetti esterni all“Iniziativa” di finanziamenti per attività di ricerca coerenti con la medesima “Iniziativa”, nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 9 (Spese ammissibili).
3. I bandi sono emanati sotto la responsabilità dello Spoke nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili.
4. Le scadenze delle attività previste dai bandi di cui al presente articolo devono essere compatibili con il termine ultimo di conclusione delle attività di cui all’articolo 8 comma 2.
5. Nel caso di bandi per la concessione di finanziamenti è responsabilità dello Spoke raccogliere, verificare e rendicontare all’Hub le spese sostenute dai soggetti realizzatori e provvedere al loro rimborso nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili.
Articolo 6 INTERVENTI FINANZIABILI
1. Sono finanziabili le attività di:
a) ricerca industriale, sviluppo e innovazione in collaborazione con il settore privato (tramite co-finanziamento, condivisione di personale e/o delle strutture di ricerca), anche aperta a soggetti esterni. Per tale linea di attività, gli Spoke e i soggetti pubblici affiliati agli Spoke possono reclutare ricercatori e tecnologi a tempo determinato dedicati all’Iniziativa;
b) trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione;
c) acquisto di attrezzature e strumentazione di ricerca;
d) attività formative, inclusi dottorati di ricerca;
e) attività di terza missione;
f) attività di public engagement.
2. Ogni “Iniziativa” può comprendere, in una logica multi-progetto, più comunità di riferimento.
3. Le “Iniziative” possono prevedere l’impianto o l'ampliamento di laboratori e centri di ricerca già esistenti purché funzionali alla realizzazione delle medesime “Iniziative” di ricerca.
4. Qualora previsti, la proposta di “Iniziativa” dovrà indicare gli aiuti di Stato che saranno concessi, dettagliando le modalità di selezione, gli importi, le categorie di soggetti attuatori/realizzatori, le intensità massime di aiuto e le specifiche norme di esenzione applicate nell’ambito del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.
5. Le proposte progettuali devono essere conformi al rispetto del principio del “DNSH”, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ed alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
Articolo 7
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
1. Il soggetto proponente si impegna alla costituzione dell’Hub entro 30 giorni dalla conclusione della fase negoziale di cui al successivo articolo 14.
2. Per ciascuna proposta di “Iniziativa” i requisiti dimensionali richiesti (c.d. “massa critica”) sono:
a) Minimo 150 e massimo 250 unità di personale di ricerca, strutturato, dedicate all’”Iniziativa”. Ai fini della definizione della massa critica, contribuisce anche il personale distaccato presso i soggetti partecipanti attraverso convenzioni di cui all’art. 6 comma 11 della legge 240/2010, qualora detto personale sia già distaccato alla data di pubblicazione del presente Xxxxxx.
b) Un numero di Spoke compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 6 per ciascuna “Iniziativa”, dove la maggioranza del numero di Spoke in ogni caso deve essere costituita da Università ed altri Enti pubblici vigilati dal MUR.
c) Per ogni Spoke, compreso i suoi affiliati, almeno 30 unità di personale di ricerca coinvolte, di cui 10 per almeno 3 mesi persona all’anno.
d) I soggetti affiliati allo Spoke dovranno a loro volta garantire un numero minimo di personale di ricerca almeno pari a 2 con almeno 3 mesi persona all’anno.
e) Numero massimo di soggetti complessivamente coinvolti (Spoke e affiliati): 30.
f) Il numero massimo di soggetti vigilati MUR coinvolti complessivamente in ciascuna “Iniziativa” è pari a 10. Ogni Università o Ente pubblico vigilato dal MUR può affiliarsi a non più di 2 Spoke.
g) ciascuno Spoke dovrà assicurare alle attività previste dall’”Iniziativa” un significativo apporto che sarà oggetto di valutazione.
3. Ciascuna proposta di “Iniziativa” deve rispettate il principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e la realizzazione dell’”Iniziativa” deve essere coerente con i principi e gli obblighi previsti in applicazione del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), nonché con la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. A tal fine si specifica che non sono ammissibili, ai sensi degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01), le attività di cui al seguente elenco:
i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
ii. attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
iii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe
causare un danno all’ambiente.
4. Gli Spoke e i soggetti affiliati di natura privata, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, e 17, comma 2 lettere a) ed e), del Decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii., non devono essere in una delle seguenti condizioni:
a) rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 e ss.mm.ii.;
c) altri requisiti specifici previsti dalla normativa europea o nazionale di riferimento;
d) morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all’emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all’introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti;
e) fallimento del soggetto realizzatore o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatta salva la possibilità per il MUR di valutare la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione dell’iniziativa.
5. Ciascuna proposta di “Iniziativa” deve prevedere una ricaduta in termini di spesa nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle agevolazioni richieste.
6. Ciascuna proposta di “Iniziativa” dovrà prevedere procedure e meccanismi volti a favorire la parità di genere: almeno il 40% dei ricercatori assunti a tempo determinato deve essere di genere femminile e almeno il 40% delle borse di dottorato deve essere assegnato a persone di genere femminile. Il monitoraggio e la verifica del raggiungimento delle percentuali sarà onere dei soggetti attuatori.
7. Le proposte di “Iniziativa” non rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui ai precedenti commi, saranno ritenute non ammissibili ed escluse dalla fase di valutazione.
Articolo 8
DIMENSIONE FINANZIARIA, INTENSITÀ DI AIUTO, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
1. Per ciascuna “Iniziativa” l’importo dell’agevolazione concessa è compreso, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva di cui all’articolo 3 del presente Avviso, tra un minimo di euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni/00) e un massimo di euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00).
2. La durata massima delle iniziative non deve superare i 48 (quarantotto) mesi. Resta comunque ferma la necessità di concludere le attività previste dall’”Iniziativa” entro il mese di dicembre del 2026.
3. La proposta di “Iniziativa” dovrà obbligatoriamente recare indicazione della data di avvio delle attività. Ciascuna “Iniziativa” potrà essere avviata successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso ed entro il 31 dicembre 2022. Non sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino essere state già effettuate o avviate da parte dei soggetti proponenti.
4. Entro il termine di cui al comma 2:
a) le attività connesse all’”Iniziativa” finanziata dovranno essere concluse e rendicontate;
b) le spese dovranno essere state sostenute dai soggetti attuatori/realizzatori (Spoke, soggetti affiliati e altri soggetti che ricevono finanziamenti dai bandi a cascata di cui all’articolo 5) e dall’Hub;
c) i trasferimenti di risorse dagli Hub agli Spoke e quelli dagli Spoke ai soggetti affiliati e agli altri soggetti che ricevono finanziamenti dai bandi a cascata dovranno essere stati completati;
d) tutte le attività e le spese effettivamente sostenute per l’Iniziativa dovranno essere rendicontate dall’Hub al MUR, secondo le modalità previste dal presente Avviso e dalle successive linee guida che saranno fornite dal MUR.
Articolo 9 SPESE AMMISSIBILI
1. Le spese ammissibili, nel rispetto delle successive linee guida che saranno fornite dal MUR, sono quelle:
a) effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore nel periodo di ammissibilità della spesa comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
c) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
d) coerenti con le finalità dell’avviso;
2. Le spese relative alle attività previste dall’“Iniziativa” sono rendicontate dagli Spoke all’Hub e da quest’ultimo al MUR; l’Hub provvede a rendicontare anche le spese da esso sostenute in relazione alle proprie attività.
3. Sono costi ammissibili, per le “Iniziative” di cui al presente avviso:
a) spese di personale impegnato nell’ “Iniziativa”, in misura non superiore al 30% a valere sull’agevolazione di cui all’articolo 8, comma 1, del presente Avviso. In tale voce di spesa vi rientra esclusivamente il personale adibito all’attività di ricerca: professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale adibito ad attività di ricerca, che risulti, con il soggetto beneficiario, dipendente a tempo determinato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, di assegno di ricerca o borsa di studio.
b) costi per strumenti, attrezzature e licenze necessari all’attuazione dell’“Iniziativa”. Qualora strumenti, attrezzature e licenze siano utilizzate per attività differenti rispetto a quelle previste dall’Iniziativa i relativi costi potranno essere poste a valere delle agevolazioni di cui presente Avviso solo per la quota corrispondente all’effettivo utilizzo nell’ambito dell’Iniziativa.
c) costi dei fabbricati e dei terreni (anche edificati) per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) del costo totale del progetto. Con solo riferimento ai siti (terreni) in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15% (quindici per cento);
d) Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto entro il limite del 20%(venti per cento) delle spese per il personale di cui alla lettera a);
e) Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto entro il limite del 20% (venti percento) delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a) e b).
4. Ulteriori voci di costo necessarie alla realizzazione dell’Iniziativa non previste dal comma precedente rimangono a carico dei soggetti attuatori ovvero dei soggetti realizzatori.
5. Sono, comunque, esclusi dall’ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le procedure di gara.
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
7. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all’intervento finanziato.
8. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività come definita dal precedente articolo 8 comma 3. Resta inteso che è facoltà dei proponenti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al
termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L’amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 17 (Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese) del presente avviso.
9. Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa nazionale ed europea in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
10. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell’Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta.
11. Nel caso in cui i finanziamenti ai soggetti attuatori/realizzatori configurino, in tutto o in parte, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si rinvia al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle spese ammissibili, all’intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa, nonché per ogni altra disposizione in merito.
Articolo 10
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE
1. A pena di esclusione, le proposte di “Iniziativa” dovranno essere presentate a partire
dalle ore 12.00 del 1° luglio 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 19 agosto 2022.
2. La proposta di “Iniziativa” e i curriculum del personale, pena l’esclusione, dovranno essere redatti in lingua inglese. Le lettere di impegno e le dichiarazioni devono essere rilasciati in italiano.
3. La proposta di “Iniziativa” deve essere trasmessa, pena l’esclusione, esclusivamente tramite piattaforma informatica (GEA), accessibile tramite l’identità SPID del legale rappresentante del soggetto proponente al seguente link xxxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx, e deve essere redatta conformemente ai seguenti allegati:
a. allegato 1 - Proposta di “Iniziativa”;
b. allegato 2 - curricula vitae del personale coinvolto nell’attuazione dell’Iniziativa;
c. allegato 3 - Lettera di impegno a realizzare l’Iniziativa (da produrre da parte del soggetto proponente);
d. allegato 4 - Lettera di impegno a realizzare l’Iniziativa e delega al soggetto
proponente (da produrre da parte di tutti i soggetti fondatori l’Hub);
e. allegato 5 - Lettera di impegno a partecipare all’Iniziativa e delega al soggetto proponente (da parte di tutti gli Spoke e dei soggetti affiliati agli Spoke);
f. allegato 6 - DSAN attestante la presentazione di non più di 1 (una) proposta progettuale (da produrre da parte del soggetto proponente);
g. allegato 7 - DSAN attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità per i
soggetti di natura privata di cui all’articolo 7;
h. allegato 8 - DSAN attestante il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (da produrre da parte del soggetto proponente);
4. Tutta la documentazione, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, del socio fondatore dell’Hub, dello Spoke e del soggetto affiliato agli Spoke, ciascuno per quanto di propria competenza (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.).
5. Le proposte di “Iniziativa” inviate con modalità non conformi a quelle indicate ai commi precedenti saranno escluse.
6. Xxxxx restando i casi di esclusione previsti dai precedenti articoli, le irregolarità riguardanti la domanda di partecipazione e relativi allegati come indicati ai commi precedenti del presente articolo possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. Ai fini di cui al precedente periodo, il MUR assegna al soggetto proponente un termine di 10 (dieci) giorni. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la domanda di partecipazione è esclusa dalla valutazione.
Articolo 11
MODALITÀ DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA DOMANDA
1. La procedura di valutazione e approvazione delle domande di finanziamento è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii..
2. La valutazione tecnico-scientifica delle proposte di “Iniziativa” di ricerca sarà effettuata da una Commissione nominata con Decreto del Ministro composta da un Panel di 5 esperti, individuati dal CNVR con riferimento alle tematiche di cui al precedente articolo 1 comma 2.
3. Nell’ambito della Commissione, il Decreto individua il coordinatore del Panel di Esperti che svolge la funzione di Presidente.
4. La valutazione delle proposte di “Iniziative” di ricerca avviene secondo le seguenti modalità:
Fase 1 - Manifestazione di interesse: i soggetti proponenti descrivono gli elementi della proposta di cui al successivo articolo 12 del presente Avviso e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione. La valutazione si conclude con la definizione di una graduatoria di ammissione alla Fase 2.
Fase 2 - Proposta integrale: i soggetti proponenti le proposte progettuali ammessi alla Fase 2 saranno invitati a presentare la Proposta integrale dell’“Iniziativa” secondo le modalità di cui al successivo articolo 13.
Fase negoziale: sulla scorta di quanto trasmesso dai soggetti proponenti, il MUR avvia con questi ultimi una negoziazione finalizzata alla definizione dell’“Iniziativa”, alla quantificazione dell’agevolazione e all’emanazione del decreto di concessione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 14.
5. La fase negoziale è condotta da una Commissione nominata con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca e composta da un rappresentante del MUR che assume le funzioni di Presidente, da un rappresentante individuato dal Ministero della salute, dal coordinatore del Panel degli esperti di riferimento e da un funzionario nei ruoli del MUR con funzione di segreteria.
6. La verifica dei requisiti di partecipazione e la valutazione degli aspetti economico- finanziari, sarà effettuata dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA - Invitalia. Gli esiti dell’attività di valutazione degli aspetti economico-finanziari saranno definiti in un’apposita relazione.
Articolo 12
FASE 1 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. Le proposte presentate sono ammesse con riserva alla fase di valutazione tecnico- scientifica ed economica. L’ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica del rispetto della modalità di presentazione della domanda e della completezza della documentazione richiesta come previsto dall’art. 10 del presente Avviso, nonché della sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 7 del medesimo Avviso.
2. Ogni manifestazione di interesse, presentata ai sensi del precedente articolo 10 del presente Avviso, deve illustrare la proposta di “Iniziativa”e contenente i seguenti elementi:
a. obiettivi e qualità scientifica dell’Iniziativa di ricerca;
b. caratteristiche tecnico-scientifiche dei soggetti partecipanti all’Iniziativa di ricerca e articolazione di massima della governance Hub&Spoke;
x. xxxxx critica coinvolta nell’”Iniziativa” di ricerca Programma di ricerca (cfr. articolo 7);
d. fattibilità del piano di lavoro con esplicita ripartizione delle attività previste dall’Iniziativa in capo al singolo soggetto esecutore (Spoke e affiliati agli Spoke) ed evidenza della realizzabilità/cantierabilità in relazione alle scadenze del piano;
e. capacità economico-finanziaria in capo ai singoli soggetti esecutori (Spoke e affiliati agli Spoke) di natura privata.
f. impatto atteso dell’Iniziativa di ricerca e relative ricadute sul sistema economico e produttivo, sociale e culturale del Paese;
3. La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 del presente Avviso, da esperti tecnico scientifici in possesso di alta qualificazione nei domini/ambiti di interesse delle proposte medesime e, per gli aspetti economico – finanziari, da Invitalia S.p.A..
4. La valutazione di ciascuna proposta è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE | Punteggio Minimo | Punteggio Massimo |
A) Obiettivi e qualità scientifica | 30 | 60 |
- coerenza, chiarezza e ambizione degli obiettivi e delle attività; rigore metodologico del programma di attività; | 5 | 10 |
- qualità scientifica del responsabile e dei proponenti (del gruppo come insieme, dei singoli gruppi partecipanti, di eventuali comitati scientifici, dei singoli partecipanti). La leadership del programma e dei singoli team dovrà assicurare la massima qualità scientifica nel campo (attività scientifica di punta negli ultimi 10 anni sulla base dei migliori standard internazionali) e progettuale (dimostrata capacità di realizzare progetti di eccellenza); | 5 | 10 |
-motivazione e rilevanza del programma | 5 | 10 |
- livello, intensità e qualità delle collaborazioni nazionali e internazionali esistenti o proposte in rapporto ai temi e agli obiettivi del programma; | 5 | 10 |
- presenza e qualità di attività formative (ad esempio attivazione di dottorati di ricerca); | 5 | 10 |
- livello scientifico dei gruppi di ricerca espressi secondo indicatori bibliometrici internazionali e tenendo conto delle collaborazioni internazionali sui lavori prodotti nel settore di intervento | 5 | 10 |
B) Caratteristiche, realizzabilità e controllo | 50 | 100 |
- livello di coinvolgimento delle comunità di riferimento identificate univocamente per territori, patologie e bisogni, a cui si rivolgono le iniziative in parola | 5 | 10 |
- massa critica sufficiente allo svolgimento efficace del programma, con la valorizzazione delle iniziative esistenti | 5 | 10 |
- qualità e tipologia della struttura amministrativa proposta; | 5 | 10 |
- disponibilità di strumentazioni e tecnologie adeguate allo svolgimento delle funzioni; | 5 | 10 |
- chiarezza e fattibilità del piano di lavoro e capacità di assicurarne la realizzabilità/cantierabilità in relazione alle scadenze del Piano; | 5 | 10 |
- piano operativo per la promozione delle pari opportunità di genere in tutti gli aspetti | 5 | 10 |
dell’“Iniziativa” a partire dalla definizione dei ruoli e della composizione dei comitati scientifici e decisionali, tenendo conto delle caratteristiche delle varie aree disciplinari | ||
- capacità di coinvolgere e responsabilizzare, in opportune posizioni e capacità, studiosi/studiose che abbiano conseguito il dottorato di ricerca da non più di 10 anni (a meno di congedi per maternità, parentali o altro) e di attrarne dagli altri paesi UE e non-UE, in base alla qualità del loro curriculum scientifico | 5 | 10 |
- livello e modalità di coinvolgimento dei soggetti privati; | 5 | 10 |
- qualità e ambizione dei dati e degli indicatori quali- quantitativi proposti dal programma per il monitoraggio delle sue attività e la sua valutazione ex- post | 5 | 10 |
- sostenibilità a lungo termine, dopo il periodo di finanziamento ministeriale ove opportuno e rilevante, attraverso cofinanziamento da capitale privato o da altri impegni e cofinanziamenti; o modelli di governance che ne consentano il mantenimento nel tempo. | 5 | 10 |
C) Impatto dell’Iniziativa | 10 | 20 |
- Analisi del potenziale impatto dei risultati sul Programma di ricerca e innovazione sul sistema economico, sociale e culturale del Paese e sulle Comunità di riferimento; | 5 | 10 |
- Elementi di sinergia e complementarità dell’Iniziativa con altri programmi finanziati a valere sugli altri Investimenti previsti dal PNRR, dal Fondo Complementare o da altre risorse nazionali e/o comunitarie. | 5 | 10 |
PUNTEGGIO TOTALE | 90 | 180 |
5. A pena di inammissibilità dell’“Iniziativa a finanziamento, il Panel verificherà le modalità con cui viene garantito il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all’art. 7 comma 2 del presente bando.
6. Sono giudicate idonee alla Fase 2, fatto salvo quanto previsto al successivo comma, esclusivamente le proposte progettuali che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 90 punti e per singolo criterio di valutazione, contrassegnato dalle lettere A, B e C (e relativi sottocriteri), il punteggio minimo riportato nella suindicata tabella.
7. La relazione sulla capacità economico-finanziaria sarà tenuta in considerazione dalla Commissione di cui all’articolo 11 comma 5 nella fase negoziale anche ai fini della determinazione dell’agevolazione concedibile.
8. Accedono alla successiva Fase 2 unicamente le 4 (quattro) “Iniziative” che hanno conseguito il punteggio di valutazione più alto ai sensi del presente articolo.
Articolo 13
FASE 2 – PROPOSTA INTEGRALE
1. Per le proposte di Iniziativa ammesse alla Fase 2, i soggetti proponenti presentano la Proposta Integrale con l’indicazione di tutti gli elementi utili a qualificare e dettagliare gli aspetti riportati in sede di Manifestazione di Interesse.
2. La proposta integrale sarà trasmessa esclusivamente tramite piattaforma informatica (GEA) accessibile al link xxxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx, redatta sulla base dei moduli e delle indicazioni comunicate dal MUR all’interno della piattaforma medesima.
Articolo 14
FASE NEGOZIALE E DECRETO DI CONCESSIONE
1. La fase negoziale è propedeutica all’adozione del decreto di concessione dell’agevolazione e del relativo Disciplinare da perfezionare mediante la sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo da parte del soggetto attuatore (Hub) ed è volta a definire di concerto con il soggetto proponente i seguenti elementi:
a. eventuali integrazioni di linee di attività o ambiti dell’“Iniziativa”, comunque affini ai contenuti della proposta;
b. eventuale rideterminazione del piano dei costi;
c. piano delle erogazioni;
d. altre variazioni e/o integrazioni concordate tra le parti.
2. In tale fase di negoziazione sarà possibile coordinare le proposte avanzate al MUR con eventuali proposte avanzate al MdS che si sovrappongono tra di loro al fine di favorire eventuali sinergie ed evitare finanziamento di progetti simili.
3. La fase negoziale è condotta per ciascuna proposta dalla Commissione di cui al precedente articolo 11 comma 5 per conto del MUR.
4. La fase negoziale si conclude con la definizione dell’“Iniziativa” nonché dei relativi documenti accessori o conseguenti che saranno allegati al decreto di concessione del finanziamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2022.
Articolo 15
OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio dell’attuazione degli interventi è fatto
obbligo ai soggetti attuatori (Hub) di:
a) avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l’”Iniziativa” nei modi e nei tempi previsti, e provvedere all’indicazione della data d’avvio della fase operativa secondo quanto specificato dal precedente articolo 8;
b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di in materia di
affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
c) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul Fondo Complementare;
d) produrre trimestralmente (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR) la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR;
e) produrre trimestralmente (ovvero alle più ristrette scadenze che saranno indicate dal MUR) la rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR;
f) rispettare l’obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello
stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;
g) comprovare - entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dell’“Iniziativa”- la realizzazione dell’“Iniziativa” medesima, fornendo al MUR una relazione tecnica finale scientifica e amministrativo – contabile unica per tutta l’iniziativa;
h) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dall’Amministrazione responsabile;
i) fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR relativamente alle procedure attuate e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti dal Ministero garantendone la disponibilità;
j) conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
k) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dell’Iniziativa e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie;
l) facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli dell’Amministrazione responsabile che potranno avvenire anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori;
m) garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse a valere sul Fondo complementare, che tutte le spese relative all’iniziativa siano effettuate attraverso l’utilizzo di un’apposita contabilità separata nonché rispettare l’obbligo di richiesta CUP degli
interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti
amministrativo/contabili relativi all’“Iniziativa”;
n) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MUR;
o) assicurare che le spese dell’“Iniziativa” non siano oggetto di altri finanziamenti,
contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
p) assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
q) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel piano di lavoro, relazionando al MUR sugli stessi;
r) mitigare e gestire i rischi connessi all’“Iniziativa” nonché porre in essere azioni mirate connesse all’andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
s) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell’“Iniziativa” finanziata dal Fondo Complementare, che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle Linee di attività per l’elaborazione delle relazioni annuali nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
t) garantire l’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse a valere sul Fondo Complementare;
u) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute.
v) inoltrare la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
w) garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell’attuazione dell’“Iniziativa”, il rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) a norma dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
x) garantire l’adozione di procedure e meccanismi volti a favorire la parità di genere.
Articolo 16
MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI
1. Il MUR adotta, per ciascuna “Iniziativa” ammessa a finanziamento, il decreto di concessione del finanziamento. Formano parte integrante del decreto di concessione l’Iniziativa definita con le modalità di cui al precedente articolo 14, e gli allegati ivi previsti, comprensivo del piano dei pagamenti connesso al conseguimento nonché il relativo Disciplinare.
2. Resta inteso che le “Iniziative” ammesse e finanziabili, come da graduatorie, sono 4 (quattro), e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, è trasmesso al soggetto attuatore (Hub) per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo.
4. Per le modalità di gestione, monitoraggio, la rendicontazione e la documentazione
da produrre per garantire la corretta attuazione dell’”Iniziativa” e il monitoraggio degli
interventi si rinvia alla documentazione descrittiva delle modalità di gestione e attuazione emanate dal MUR.
Articolo 17
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
1. Il soggetto attuatore (Hub) in esito alla fase di sottoscrizione dell’atto d’obbligo potrà richiedere un anticipo nella misura massima del 25% (venticinque per cento) dell’importo agevolato.
2. La procedura di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni è espletata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e ss.mm.ii. secondo le seguenti fasi:
A. Valutazione tecnico-scientifica IN ITINERE
Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, i soggetti attuatori (Hub) trasmettono al Ministero con cadenza trimestrale (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR), anche mediante l'utilizzo dei servizi informatici dedicati, la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte, secondo le indicazioni che verranno opportunamente fornite. I soggetti beneficiari relazionano altresì a conclusione delle attività progettuali in ordine alla complessiva realizzazione dell’iniziativa finanziata dal Ministero.
La documentazione attestante le attività progettuali svolte, è sottoposta a commissioni di esperti tecnico-scientifici, deputati alla valutazione dell’iniziativa nella fase “in itinere” e individuati dal CNVR, in funzione dei costi complessivi dell’iniziativa.
In esito alle verifiche di cui ai precedenti periodi, il Ministero in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore del soggetto attuatore, sino al massimo del 90% (novanta per cento) dell’agevolazione complessivamente approvata.
B. VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE IN ITINERE
Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, i soggetti attuatori (Hub) trasmettono al Ministero con cadenza trimestrale (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR), anche mediante l'utilizzo di servizi informatici dedicati la progressiva rendicontazione delle spese sostenute anche dai soggetti realizzatori (Spoke e affiliati agli Spoke) secondo le indicazioni che verranno opportunamente fornite.
La documentazione amministrativo – contabile relativa alle spese sostenute è sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia - in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.
All’esito delle verifiche di cui ai precedenti periodi, il MUR accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative all’atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile.
3. Nei casi di erogazioni in favore di soggetti attuatori di diritto privato, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata dell’iniziativa, secondo gli indirizzi che saranno definiti dal MUR.
4. L’erogazione del saldo finale è subordinata all’emanazione di un decreto ricognitivo finale in cui si dà atto delle variazioni intervenute nel corso dell’iniziativa sino alla sua conclusione.
5. L’erogazione finale è disposta a conclusione dell’intervento sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi, positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo. Qualora l’ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all’ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.
6. In caso di mancata restituzione degli importi per i quali è stato disposto il recupero,
il MUR adotta ogni utile determinazione a tutela dell’interesse pubblico, anche mediante:
a. il fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 69 del X.X. 00 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell’eventuale compensazione mediante somme a favore del soggetto attuatore e/o dei soggetti esecutori maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso il MUR o altra Amministrazione;
b. la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall’articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
7. Ove il MUR ricorra al recupero delle medesime somme dovute da un soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.
8. L’erogazione delle agevolazioni da parte del MUR è subordinata alla disponibilità delle risorse a valere sul Fondo Complementare.
9. A conclusione del primo biennio di attività delle singole “Iniziative”, secondo le indicazioni che verranno opportunamente fornite dal Ministero, è condotta una verifica complessiva sia scientifica che amministrativo contabile intermedia sullo stato di avanzamento delle “Iniziative” medesime. Sono adottate, qualora ne ricorrano le condizioni, le previsioni dell’articolo 15, commi 4, 5 e 6 del D.M. 1314/2021 e ss.mm.ii..
Articolo 18 ACCESSO APERTO
1. Coerentemente con le finalità del presente Avviso, ai risultati delle “Iniziative” e ai
relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati
grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”.
2. I suddetti principi sono applicati da tutti i soggetti e a tutti i livelli dell’”Iniziativa”. I costi per attuarli e renderli effettivi sono ammissibili al finanziamento, inclusi i costi per le pubblicazioni, la disseminazione, la formazione agli operatori e al pubblico.
3. Nell’ambito della fase negoziale di cui all’articolo 14, le modalità operative di gestione dei dati e gli standard per garantire l’attuazione dei suddetti principi da parte dell’Hub saranno definiti in un apposito Data Management Plan da allegare all’Atto d’Obbligo.
Articolo 19 MODIFICHE DELL’“INIZIATIVA”
1. Le variazioni soggettive, riguardanti operazioni societarie dei beneficiari sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie previste dal codice civile dei soggetti esecutori Spoke e/o affiliati agli Spoke (es. fusioni e/o incorporazioni).
2. Le variazioni soggettive e le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di domanda ed approvato in fase di ammissione, sono ammissibili senza necessità di comunicazione preventiva da parte dei soggetti attuatori né approvazione preventiva da parte del Ministero, a condizione che dette variazioni:
a) siano circoscritte a casi limitati rispetto al progetto originario;
b) non abbiano impatto rispetto alle finalità dell’intervento così come definito nella presentazione della proposta progettuale;
c) non alterino gli aspetti esecutivi degli interventi definiti nella fase negoziale.
3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, intervenute nel corso dell’”Iniziativa”, sono oggetto di decreto ricognitivo finale, da redigersi a conclusione della stessa, preliminarmente all’erogazione del saldo finale. A tal fine, in sede di attestazione delle attività progettuali presentate secondo le modalità di cui all’articolo 17 lett. A), i soggetti attuatori procedono a dare comunicazione al Ministero con cadenza almeno trimestrale (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR) delle variazioni intervenute ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. In sede di negoziazione potranno essere definite le parti dell’”Iniziativa” rispetto alle quali potranno essere accordate, nel rispetto dei principi sopra indicati, le modifiche e le variazioni riguardanti il piano dei costi e delle attività e previsti limiti massimi rispetto all’importo totale dell’“Iniziativa”.
5. Ogni eventuale variazione difforme da quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 2, dovrà essere tempestivamente comunicata al MUR per poter essere sottoposta alla necessaria e conseguente valutazione.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, qualora, nel corso delle verifiche di cui al precedente articolo 17, emergano significative deviazioni rispetto ad uno dei seguenti elementi riportati nel decreto di concessione:
a) finalità dell’intervento;
b) cronoprogramma di attuazione;
c) volume di spesa.
Il Ministero, anche mediante il supporto dall’organo di supervisione scientifica di cui al precedente articolo 17 lett. A) può richiedere ai soggetti proponenti l’adozione di misure correttive e revisioni complessive dell’”Iniziativa”, anche in termini di rideterminazione dei costi complessivi dell’intervento.
5. La proposta di revisione di cui al precedente comma è valutata dall’organo di supervisione scientifica di cui al precedente articolo 17 lett. A) e approvata mediante apposito provvedimento Ministeriale, a modifica del provvedimento di concessione e degli elementi ivi contenuti.
6. Qualora la procedura di cui al precedente comma non consenta comunque il corretto e completo svolgimento dell’Iniziativa finanziata, il Ministero adotta le determinazioni di cui all’articolo 22.
Articolo 20
RESPONSABILE DELL’AVVISO
1. Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Dirigente dell’Ufficio VI Uff. VI – Promozione e incentivazione alla diffusione delle attività e dei risultati della ricerca della Direzione generale della ricerca.
Articolo 21 TUTELA DELLA PRIVACY
1. Tutti i dati personali di cui il Ministero verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) n. 679/2016.
2. I dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
3. L’informativa del titolare è fornita al seguente link
xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxx
Articolo 22 MECCANISMI SANZIONATORI
1. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte:
a) nei casi espressamente previsti dall’articolo 17, comma 2, lettere da a) ad f) del
Decreto Ministeriale n.1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii.;
b) difforme esecuzione dell’“Iniziativa” finanziata;
c) in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto attuatore;
d) in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti dall’“Iniziativa”;
e) in caso di accertamento di casi di conflitto di interessi, corruzione e xxxxx;
f) in caso di mancato conseguimento o perdita sopravvenuta dei criteri di
ammissibilità di cui all’articolo 7 del presente Avviso;
g) in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti e di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l’attuazione del Piano nazionale complementare.
2. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui all’articolo 14, commi 4 e 7, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.
4. Sono applicate, ove pertinenti, le disposizioni procedurali di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e ss.mm.ii..
Articolo 23 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso il Foro competente è il Foro di Roma.
Articolo 24
MODIFICHE DELL’AVVISO
1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx.
Articolo 25 DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali vigenti.
2. Il presente Xxxxxx sarà inviato alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxx
“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”
29Firmato digitalmente da DI XXXXXX XXXXXXXX X=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE