CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1 Definizioni
Nell’interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:
a) per Venditore: Xxxxxxxx X.xxx S.r.l. – P.Iva 00190030262 – con sede in 31038 Padernello di Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 00:
b) per Compratore: la società e/o persona fisica che avrà inoltrato l’Ordine;
c) per Parti: il Venditore e il Compratore considerati congiuntamente;
d) per Ordine: la comunicazione con la quale il Compratore dichiara al Venditore di voler acquistare determinati Prodotti;
e) per Prodotto/i: la merce specificata nell’Ordine, oggetto dei Contratti di Vendita tra Compratore e Venditore;
f) per Conferma d’Ordine: il documento inviato dal Venditore al Compratore contenente l’accettazione della proposta di acquisto, la tipologia ed il prezzo complessivo dei Prodotti oggetto dell’Ordine, eventuali modificazioni dell’Ordine, eventuali Condizioni Particolari di Vendita;
g) per Contratto di Vendita: qualsiasi accordo o successivo documento o modifica, come risultante dall’integrazione dell’Ordine e della Conferma d’Ordine (con prevalenza delle disposizioni contenute nella Conferma d’Ordine rispetto a quelle indicate nell’Ordine) tra il Venditore ed il Compratore concernente la compravendita dei Prodotti;
h) per DDP e FCA: la disciplina di diritti e obblighi di Compratore e Venditore prevista dagli Incoterms 2020 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi;
i) per Condizioni Generali di Vendita: le presenti Condizioni Generali di Vendita;
j) per Condizioni Particolari di Vendita: ogni condizione integrativa e/o modificativa delle presenti Condizioni Generali di Vendita accordata tra le parti secondo le modalità di seguito indicate.
Art. 2 Disposizioni generali
2.1. Tutti i contratti stipulati dal “Venditore per la vendita dei propri Prodotti ad un cliente (di seguito il Compratore) saranno soggetti alle presenti Condizioni Generali di Vendita.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita, ad esclusione di qualsiasi eccezione specificatamente concordata per iscritto, saranno applicate a tutte le vendite presenti e future. Qualsiasi riferimento fatto a termini commerciali (come DDP, FCA, EXW, DAP ecc.) deve intendersi riferito agli Incoterms pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale in vigore alla data di conclusione del contratto di vendita.
2.2. In aggiunta alle presenti Condizioni Generali di Vendita, qualsiasi contratto tra il Venditore e il Compratore sarà soggetto alle Condizioni Particolari di Vendita stabilite nella fattura pro forma emessa dal Venditore (in seguito “Fattura Pro Forma”).
2.3. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali di Vendita e le Condizioni Particolari di Vendita stabilite nella Fattura Pro Forma, prevarranno le condizioni particolari stabilite nella Fattura Pro Forma.
2.4. Le presenti Condizioni Generali di Vendita e le Condizioni Particolari di Vendita stabilite nella Fattura Pro Forma sostituiscono ogni precedente accordo scritto od orale tra il Venditore e il Compratore. Non si applicano le condizioni generali di acquisto del Compratore e sono respinte.
Art. 3 Formazione e scopo del contratto- Passaggio di proprietà
3.1. Qualsiasi Contratto di Vendita entrerà in vigore solamente dietro ricezione, da parte del Venditore, di tutto quanto segue: (1) il pagamento anticipato effettuato dal Compratore per l’ammontare di cui alla Fattura Pro Forma del Venditore, e (2) una Conferma d’Ordine scritta con il quale il Compratore accetta pienamente ed incondizionatamente i termini stabiliti nella Fattura Pro Forma del Venditore, incluse le presenti Condizioni Generali di Vendita. Pertanto il Venditore si impegna ad un Contratto di Xxxxxxx solo dopo aver ricevuto tutto ciò che precede.
3.2. Nessuna modifica alle presenti Condizioni Generali di Vendita e alle Condizioni Particolari stabilite nella Fattura Pro Forma sarà ritenuta valida a meno che non sia fatta per iscritto tra le Parti. Analogamente, non possono essere validamente concordate tra le parti obbligazioni aggiuntive successive da parte del Venditore, se non per iscritto.
3.3. Qualsiasi istruzione data verbalmente o al telefono deve essere confermata per iscritto dal Venditore; in caso contrario, il Venditore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità per errori o conseguenti malintesi.
3.4 Cataloghi, prezzi, offerte o altri materiali pubblicitari del Venditore hanno il solo scopo di descrivere il tipo di Prodotti, non possono essere intesi quali obblighi contrattuali o garanzie del Venditore. Gli unici prezzi e le uniche condizioni contrattuali vincolanti sono quelle contenute nella Fattura Pro Forma e nelle presenti Condizioni Generali di Vendita.
Art. 4 Consegna dei Prodotti
4.1. Salvo se concordato diversamente per iscritto, la consegna dei Prodotti avviene “Xxxx Xxxxxxxxx” (DDP) presso il luogo di destinazione di volta in volta convenuto ed individuato nella conferma d’ordine. Il termine “DDP” deve essere interpretato in conformità con gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, in corso di validità alla data della conclusione del contratto di vendita. Con la consegna DDP il Venditore mette a disposizione la merce, già sdoganata in import nel paese di destinazione, in un luogo concordato col Compratore. Il Venditore si assume tutti i costi e rischi di trasporto fino al luogo convenuto, deve ottenere eventuali licenze ed autorizzazioni sia in export che in import e pagare imposte, oneri e diritti doganali in import. Solo lo scarico del mezzo di trasporto è a carico del Compratore.
4.2 Laddove le Parti concordino nella Conferma d’Ordine che la consegna della merce al Compratore avvenga “FCA” Incoterms (“Franco Vettore”) presso la sede del Venditore – il quale si assume l’obbligo di caricarla sui mezzi del Vettore individuato dal Compratore e, ove necessario in base al Paese di destinazione, di sdoganarla all’export - varranno le seguenti regole:
a) il Compratore dovrà avvalersi di un Vettore;
b) il Compratore si obbliga ad assicurarsi che il Vettore si avvalga di mezzi correttamente dimensionati in base all’ordine;
c) il Compratore si obbliga ad assicurarsi che il Vettore utilizzi esclusivamente mezzi con carico dal retro e non laterale.
d) il Compratore si obbliga ad informare il Venditore con 24 ore di anticipo del nome del vettore, della targa del mezzo, se necessita di una rampa alla consegna;
e) il Compratore si obbliga ottenere la sottoscrizione del documento di trasporto (DDT/CMR/DICHIARAZIONE RICEZIONE MERCI) dal destinatario e ad inviarlo al Venditore entro 4 (quattro) giorni dalla spedizione della merce, pena l’addebito dell’IVA sulla fornitura.
4.2.1 Dal momento della consegna dei Prodotti al primo trasportatore, come anche nel caso in cui il Compratore ritardi nel ritirare i prodotti, il Compratore sarà vincolato al pagamento dei costi di deposito e a tutte le successive spese come segue, senza pregiudizio di qualsiasi ulteriore diritto e rimedio disponibili al Venditore.
4.2.2 Segnatamente quando viene dato l’avviso di “merce pronta”, il Compratore, sia che incarichi direttamente il vettore sia che abbia chiesto al Venditore di organizzare il trasporto (comunque a spese del Compratore), deve ritirare immediatamente i Prodotti presso la fabbrica del Venditore a Padernello di Paese (TV–Italia) Xxx Xxxxxxx, x. 00, in conformità a tutte le condizioni concordate. Un ritardo nel ritirare i Prodotti sarà regolato come segue:
- Fino a 10 (dieci) giorni dall’avviso di “merce pronta”: i Prodotti rimangono depositati presso i locali del Venditore senza spese aggiuntive;
- Oltre 10 (dieci) giorni e fino a 30 (trenta) giorni: i Prodotti rimangono depositati presso i locali del Venditore con onere per deposito sicuro dello 0,2% (zero virgola due per cento) del valore dei Prodotti per ogni giorno di ritardo dopo il decimo giorno, fino ad un massimo del 6% del loro valore.
- Oltre i 30 (trenta) giorni: il Venditore sarà autorizzato a depositare i Prodotti, a sua discrezione, presso un deposito di terzi, di cui il Compratore dovrà sostenere i costi conseguenti, inclusi i costi relativi all’assicurazione dei Prodotti contro danni, incendio o furto. In questa ipotesi, rimane impregiudicato il diritto del Venditore di risolvere il contratto di vendita, come previsto dall’Articolo 13.
4.2.3 Anche se fosse concordato che il Venditore si prenda cura, interamente o in parte, dell’organizzazione del trasporto, la cui spesa e oneri doganali resterebbero comunque a carico del Compratore, tutti i rischi relativi alla perdita e ai danni ai quali i Prodotti sono esposti, ivi inclusi i rischi
connessi al loro trasporto, saranno completamente a carico del Compratore a partire dal momento e dal luogo della consegna (conformemente agli Incoterms concordati).
Per i Paesi extra UE il Venditore non si prenderà mai cura di organizzare il trasporto.
4.2.4 I termini di consegna indicati dal Venditore o concordati tra le parti sono indicativi e non tassativi, per cui eventuali ritardi non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento o di annullamento dell'ordine da parte del Compratore. Eventuali clausole penali per il ritardo nelle consegne non avranno alcuna efficacia nei confronti del Venditore. I termini di consegna si intendono decorrere dalla data della
ricezione della conferma d’ordine e delle Condizioni Generali firmate. Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali, nel momento e nella misura in cui singole parti del prodotto siano pronte per la consegna.
4.2.5 Qualora il Compratore richieda al Venditore di incaricare del ritiro e del trasporto un vettore o spedizioniere, dovrà farlo per iscritto e, qualora il Venditore accetti, il vettore o spedizioniere si intenderà come incaricato direttamente dal Compratore con rischi e spese a suo carico.
4.3 I termini di consegna sono in ogni caso superati dal sopravvenire di eventuali cause di forza maggiore (per le quali si rinvia all'art. 10) o da atti od omissioni del Compratore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei prodotti, il ritardo nei pagamenti, ecc.).
4.4 In caso di trasporto organizzato dal Compratore questi si obbliga a comunicare l’eventuale mancata consegna dei Prodotti nel luogo indicato nel documento di traporto o la consegna in luogo comunque diverso, risarcendo il Venditore delle imposte, delle sanzioni e degli interessi che l’Amministrazione Finanziaria dovesse richiedergli per il mancato invio all’estero dei beni ceduti.
4.5 A prescindere dai termini di consegna scelti, l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa a seguito di modifiche peggiorative delle condizioni patrimoniali del cliente (art. 1461 del Codice Civile italiano).
Art. 5 Imballaggio
5.1. L’imballaggio standard è in scatole di cartone collocate in pallet chep o europallet 80*120 o pallet a perdere (questi ultimi mai utilizzati in caso di prodotti molto pesanti).
5.2 Laddove siano utilizzati pallet chep, la Ditta chep del Paese di consegna si incaricherà di contattare il Compratore per il ritiro degli stessi.
5.3 Nel caso di bancali europallet viene normalmente applicato il costo a bancale indicato nella Conferma d’Ordine, salvo che non venga concordato per iscritto il loro reso a spese di del compratore.
5.4 La stabilità dell’imballaggio è garantita con i bancali chep ed europallet.
5.5 I pallet completi di merce vengono sigillati dal venditore con nastro trasparente oppure, su espressa richiesta del Compratore, con nastro nero coprente senza costi aggiuntivi.
Art. 6 Cancellazione degli ordini
6.1. Gli ordini di acquisto, una volta inviati al Venditore in conformità con l’Art. 2, non possono essere cancellati dal Compratore senza il consenso scritto da parte del Venditore. Nel caso di cancellazione degli ordini, qualsiasi pagamento ricevuto in anticipo, verrà trattenuto dal Venditore quale penale in conformità con l’Articolo 1382 del Codice Civile e non sarà rimborsato al Compratore.
6.2 In aggiunta a quanto sopra, il Venditore si riserva il diritto di richiedere il rimborso dei costi sostenuti e il risarcimento per eventuali ulteriori danni causati dal Compratore per la cancellazione dell’ordine, con la riserva di far valere ulteriori diritti e rimedi.
Art. 7 Prezzi
7.1. I prezzi stabiliti nell’offerta del Venditore sono al netto di qualsiasi sconto, al netto di tutti i costi dei bonifici bancari e delle commissioni relative al cambio di valuta, sono espressi in Euro, sono validi per l’intero ordine e non solo per una parte di esso e includono ogni spesa e dazio doganale.
7.2. I prezzi si riferiscono ai beni consegnati DDP (Reso sdoganato) salvo non venga pattuita per iscritto la consegna FCA presso la sede del Venditore a Padernello di Paese (TV–Italia), secondo gli Incoterms pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale e validi alla data della conclusione del contratto di vendita, a meno che non sia concordato diversamente. Nella consegna FCA tutte le tasse, dazi e spese doganali sono a carico del Compratore.
7.3. I prezzi, le quotazioni e gli sconti sono soggetti a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte del Venditore.
Art. 8 Pagamento
8.1. Le fatture saranno emesse dal Venditore in ottemperanza a quanto stabilito nella Conferma d’Ordine. Salvo patto contrario, tutti i pagamenti devono essere inviati al Venditore mediante bonifico bancario proveniente esclusivamente da conti correnti intestati al soggetto destinatario della fattura presso la banca indicata dal Venditore.
8.2 Il Venditore richiede sempre il pagamento anticipato dei Prodotti che verrà effettuato appena ricevuta la Conferma d’Ordine. Il pagamento della merce è considerato eseguito solo quando al Venditore vengono accreditati i relativi importi.
8.3 Qualora venga concordato il pagamento con lettera di credito, quest’ultima dev’essere emessa da un primario istituto di credito che abbia adottato le Norme ed Usi Uniformi per i Crediti Documentari emesse dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI), nella versione in vigore al momento della conclusione del contratto. Salvo diverso accordo scritto, la lettera di credito sarà irrevocabile e confermata da una banca italiana. Le lettere di credito dovranno essere aperte entro la scadenza concordata; in caso contrario, il Venditore potrà sospendere l’adempimento del contratto di vendita fatti salvi ogni altro diritto e rimedio.
8.4 Qualora venga concordato che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, il Compratore dovrà mettere a disposizione, almeno 30 giorni prima della data pattuita per la spedizione salvo patto contrario, una garanzia bancaria a prima richiesta o una lettera di credito standby soggette alle più recenti Norme Uniformi sulle Garanzie a Prima Richiesta pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale, emesse in ogni caso da una banca di buona reputazione.
8.5 Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà diritto al Venditore di sospendere le forniture, anche se queste non sono relative al contratto in questione, e anche il diritto di risarcimento di eventuali danni (inclusi quelli relativi alla svalutazione della moneta). In ogni caso il Venditore ha diritto – a partire dalla data di scadenza del pagamento, senza bisogno di mettere formalmente in mora il Compratore – agli interessi per ritardato pagamento in conformità con il Decreto Legislativo n. 231/2002 (cioè 8 punti oltre il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le proprie principali operazioni di rifinanziamento). Quanto sopra con la riserva di far valere i diritti del Venditore di risolvere il contratto di vendita in conformità all’Art. 13.
8.6. Il Compratore è tenuto all’intero pagamento nel caso di disputa o controversia. E’ escluso qualsiasi diritto del Compratore di compensare o trattenere pagamenti.
Art. 9. Riservato dominio
I Prodotti rimangono di proprietà del Venditore fino al ricevimento dell’intero pagamento del prezzo pattuito da parte del Compratore, secondo le disposizioni dell’art. 1523 e seguenti del Codice Civile Italiano.
Art. 10 Circostanze che sfuggono al controllo e onerosità eccessiva
10.1. Gli eventi che esonerano il Venditore da responsabilità in caso di ritardo o mancata esecuzione sono, in via esemplificativa e senza limitazione, i seguenti: misure del Governo, serrate, scioperi, occupazione dei locali, incendio, esplosioni, disastri naturali, pandemie, crolli, inondazioni, ritardo o mancata consegna di forniture, difficoltà nel trasporto, boicottaggi o chiusure, black out o altri eventi dovuti a circostanze che sfuggono al controllo, che impediscono o incidono considerabilmente sulla produzione da parte del Venditore o dei suoi fornitori, o ostacolano seriamente il trasporto della merce venduta.
10.2. Se l’esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Venditore diventa eccessivamente onerosa, per motivi inaspettati da parte di un commerciante con una normale esperienza in questo settore e che vanno al di là del controllo del Venditore, causandogli un aumento dei costi o una riduzione del valore dei Prodotti del 20 % o più in confronto al valore concordato nel contratto di vendita originale, il Venditore avrà il diritto di richiedere una rinegoziazione dei termini contrattuali e, nel caso di impossibilità di raggiungere un accordo, il Venditore può risolvere il contratto con comunicazione scritta con effetto immediato, senza alcuna responsabilità verso il Compratore.
Art. 11 Reclami per vizi
11.1 Il Compratore è tenuto a controllare prontamente i Prodotti al momento della ricezione e dovrà informare il Venditore per iscritto, entro e non oltre 8 (otto) giorni dal momento della consegna (effettuata ai sensi dell’Incoterm concordato), degli eventuali danni al Prodotto o non conformità nella consegna che possano essere scoperti quando si prende in possesso la merce (vizio palese) in specifico dettaglio con adeguata documentazione fotografica così da consentire al Venditore di verificare il contenuto del reclamo allegato. In caso di notifica omessa, incompleta o in ritardo, il Compratore sarà considerato decaduto dal diritto di far valere suddetti difetti o non conformità.
11.2 Eventuali difetti di conformità che non possano essere ragionevolmente identificati a seguito di un controllo sui Prodotti, come da art. 11.1 (vizi occulti), devono essere comunicati per iscritto dal Compratore entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta effettiva, specificando i dettagli del difetto con adeguata documentazione fotografica. Nel caso in cui il Compratore non rispetti tempestivamente quanto sopra decadrà da tali diritti. Il termine di prescrizione scade dopo 1 (uno) anno dalla data di consegna dei Prodotti, come indicato nell’Articolo 1495 del Codice Civile.
11.3 Tale denuncia dev’essere effettuata con lettera raccomandata A/R anticipata via mail/pec. Qualsiasi denuncia dei difetti dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce.
11.4 È esclusa ogni diversa forma di denuncia soprattutto a mezzo telefono o a mezzo agente o rappresentante. In mancanza di tempestiva denuncia come sopra, il Compratore si intenderà decaduto da qualsiasi diritto ed azione per far valere la garanzia del Venditore in base alle presenti Condizioni Generali e/o alla legge
Art. 12 Garanzia e responsabilità limitate del Venditore
12.1 Il Venditore garantisce che i Prodotti venduti hanno le qualità essenziali per l'uso a cui sono destinati e sono conformi alla legge italiana nonché alla normativa UE eventualmente applicabile.
12.2 In mancanza di specifica richiesta ed accordo scritto, il Venditore non risponde della conformità dei Prodotti a normative di legge e/o regolamentari nel Paese del Compratore o dell’eventuale diverso Paese in cui i Prodotti debbono essere utilizzati specialmente se al di fuori dell’Unione Europea. In mancanza di tale specifica richiesta ed accordo, il Compratore assume a proprio esclusivo carico il rischio di difformità dei Prodotti alla normativa locale e dovrà tenere indenne il Venditore da ogni danno e passività che quest’ultimo subisca in conseguenza di tale difformità.
12.3 La garanzia per vizi e difetti eventuali dei Prodotti è valida per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla consegna dei Prodotti nelle modalità DDP O “FCA” (Xxxxxx Xxxxxxx, sede del Venditore) purché esercitata nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 11.
12.4 La garanzia si intende unicamente a favore del Compratore e non può essere estesa ad eventuali acquirenti successivi dei Prodotti, né a terzi in generale.
12.5 Per la validità della garanzia, il Compratore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso fornite dal Venditore.
12.6 La garanzia non si applica se il Compratore non è in regola con i pagamenti, se ha apportato modifiche o se ha manomesso o danneggiato i Prodotti o li ha utilizzati per scopi diversi dalla loro normale destinazione d’uso, così come in tutte le ipotesi di danno scaturenti da colpa o negligenza del Compratore, dei suoi dipendenti e ausiliari o di terzi in genere.
12.7. La garanzia non copre nemmeno eventuali danni dovuti ad errato magazzinaggio nei casi di Prodotti in tutto o in parte tenuti in magazzino dal Compratore prima della rivendita agli acquirenti finali.
12.8 Il materiale difettoso, previa autorizzazione, dovrà essere recapitato a cura del Compratore presso la sede del Venditore per i necessari controlli. Tutti i Prodotti inviati per riparazione o sostituzione del prodotto in garanzia dovranno pervenire al Venditore con trasporto prepagato a carico del Compratore e
dovranno essere spediti al seguente indirizzo: Fratelli Reginato S.r.l Xxx Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxxxxxx xx Xxxxx (XX, Xxxxxx). Il materiale inviato senza previa autorizzazione da parte del Venditore e/o con trasporto non prepagato non sarà ritirato.
12.9 Qualora il controllo presso la sede del Venditore dimostri l’esistenza del difetto denunciato, il Venditore, a suo insindacabile giudizio, potrà sostituire il Prodotto difettoso o, in alternativa, eliminare i
vizi. L'eventuale sostituzione del Prodotto difettoso avverrà “FCA” (Xxxxxx Xxxxxxx). I Prodotti difettosi diverranno di proprietà del Venditore a seguito della sostituzione.
12.10 La garanzia concessa in base al presente articolo è da intendersi esclusiva e sostituisce ogni e qualsiasi altra forma eventuale di garanzia, sia essa prevista da norme di legge o da consuetudini commerciali.
12.11 Di conseguenza, è espressamente esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore, contrattuale e/o extracontrattuale, per danni diretti o indiretti derivanti dai Prodotti forniti, fatti salvi esclusivamente i casi di dolo o colpa grave. In ogni caso, la responsabilità totale del Venditore non può superare il prezzo dei Prodotti oggetto del contratto di vendita a cui si riferisce la responsabilità del Venditore.
Art. 13 Risoluzione
13.1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Venditore avrà il diritto di risolvere il contratto di vendita con il Compratore, mediante semplice comunicazione scritta con effetto immediato, se:
a) il Compratore non adempie ad alcuno dei suoi obblighi di pagamento (anche un singolo pagamento) entro la scadenza; o
b) nel caso di vendita con consegna non DDP, laddove il Compratore non adempia all’obbligo di ritirare i Prodotti oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte del Compratore dell’avviso “merce pronta” ai sensi dell’art. 4.2.2 di cui sopra.
In entrambi i casi a) e b) sopra, il Venditore avrà il diritto di trattenere definitivamente tutti i pagamenti già ricevuti dal Compratore come penali ai sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile, fatto salvo il diritto del Venditore di richiedere in aggiunta il rimborso dei costi sostenuti e il risarcimento per eventuali danni aggiuntivi.
13.2 In caso di risoluzione del contratto, il Venditore avrà il diritto, a discrezione del Venditore, di vendere a terzi i Prodotti oggetto del contratto con il Compratore, anche in lotti separati, nel qual caso il Venditore avrà il diritto di recuperare dal Compratore qualsiasi differenza di prezzo negativa, nonché eventuali danni aggiuntivi subiti.
Come opzione alternativa alla risoluzione del contratto, il Venditore avrà il diritto, a sua discrezione, di richiedere la piena esecuzione del contratto di vendita da parte del Compratore e di chiedere il risarcimento dei danni.
Quanto sopra non pregiudica eventuali ulteriori diritti e rimedi disponibili per il Venditore.
Art. 14 Autonomia
Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali sia considerata invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non comprometterà la validità delle altre clausole che continueranno ad avere piena efficacia.
Art. 15 Interpretazione - Modifiche - Lingua
15.1. Qualsiasi riferimento ai prezzi, alle condizioni generali o ad altro materiale del Venditore si riferisce ai documenti in vigore al momento dello stesso riferimento, se non diversamente specificato.
15.2. Salvo laddove le presenti condizioni generali dispongano diversamente, eventuali modifiche a un contratto di vendita devono essere concordate per iscritto.
15.3 In caso di dubbi di interpretazione farà fede il testo in italiano.
Art. 16 Incoterms®
L'uso del termine DDP (Reso Sdoganato) o "FCA" (Xxxxxx Xxxxxxx) nelle presenti Condizioni Generali, così come qualsiasi eventuale diverso termine di resa concordato tra Venditore e Compratore, sarà interpretato in conformità agli INCOTERMS® della Camera di Commercio Internazionale (CCI) in vigore alla data della conclusione del contratto di vendita.
Art. 17 Riservatezza e Informazioni confidenziali
Il Compratore ed il Xxxxxxxxx riconoscono che ciascuno di essi potrà rivelare all’altro informazioni riservate relative alla propria attività. Ciascuna parte s’impegna a mantenere riservate dette informazioni ed a non rivelare il contenuto delle stesse a nessun terzo, ad utilizzare tali informazioni soltanto per gli scopi del Contratto di vendita ed a restituire, a seguito di richiesta dell’altra parte, i documenti ricevuti che contengano informazioni riservate.
Art. 18 Legge applicabile – Controversie
18.1. Il presente Contratto sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana, senza applicare i principi del diritto internazionale privato o la disciplina della Convenzione di Vienna del 1980.
18.2. Tribunale competente è in via esclusiva quello del luogo in cui il Venditore ha la sua sede legale (Treviso, Italia) che avrà giurisdizione esclusiva in qualsiasi azione giudiziaria derivante da o in connessione con qualsiasi contratto di vendita tra Venditore e Compratore. Tuttavia, in deroga al principio precedente, il Venditore ha comunque il diritto, a sua discrezione, di adire il tribunale competente del luogo in cui il Compratore ha sede legale.
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Il Compratore Il Venditore
(deve essere firmato dal legale rappresentante del Compratore e timbrato con il timbro dell’azienda)
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Compratore approva specificatamente le clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita menzionate di seguito:
Articolo 2.4 (Disposizioni generali) Articolo 4 (Consegna dei Prodotti) Articolo 6 (Cancellazione degli ordini) Articolo 8 (Pagamento)
Articolo 10 (Circostanze che sfuggono al controllo e eccessiva onerosità) Articolo 11 (Reclami per vizi)
Articoli 12 (Garanzia e responsabilità limitate del Venditore) Articolo 13 (Risoluzione)
Articolo 18 (Legge applicabile – Controversie)
Il Compratore
(deve essere firmato dal legale rappresentante del Compratore e timbrato con il timbro dell’azienda)