CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA’ E DEGLI ARTT. 2222 E SEGG. DEL CODICE CIVILE.
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA’ E DEGLI ARTT. 2222 E SEGG. DEL CODICE CIVILE.
Premesso
- che la Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato in data 22/03/11 la pubblicazione del bando di selezione per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la gestione e sviluppo di sistemi di video comunicazione avanzati destinati alle attività didattiche della Facoltà;
- che è stato pubblicato il bando in data 11 apirle 2011 con scadenza al 26 aprile 2011;
- che con Decreto del Preside n. 33 del 09 maggio 2011 sono stati approvati gli atti della procedura;
- che è risultato vincitore della selezione il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx;
Tra
l’Università del Piemonte Orientale, C.G.A.della Facoltà di Medicina e Chirurgia (di seguito la Facoltà), codice fiscale n. 94021400026, rappresentata legalmente dal Preside Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
e
il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
……..omissis…….
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE
Il Collaboratore dovrà svolgere le seguenti prestazioni :
a) progettazione e gestione di sistemi di video conferenza di alto livello basati su reti TCP/IP in topologia locale e geografica;
b) configurazione gestione di sistemi MCU con sessioni multiple contemporanee in sistemi di video-comunicazione in radiofrequenza e relativi protocolli operativi;
c) progettazione e gestione di reti locali e geografiche orientate all’uso di apparecchiature di comunicazione multimediali;
d) gestione e manutenzione delle attrezzature e della rete informatica presso l’Istituto dei Salesiani Viale Ferrucci, 33 – Novara.
L’attività si svolgerà nelle strutture didattiche della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienza della Salute site presso l’Istituto Salesiani in Novara e le sedi formative collegate.
Nell’esecuzione del presente contratto, il Collaboratore agirà autonomamente, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione salvo il necessario coordinamento generale con l’attività della Facoltà e le altre forme di coordinamento quali la collaborazione con personale esistente ed altri collaboratori ma senza esercizio, né attivo né passivo, di potere gerarchico e/o disciplinare.
Il presente contratto viene stipulato per 12 mesi per il periodo dal 01 agosto 2011 al 31 luglio 2012 ed è esclusa ogni forma di tacito rinnovo.
ART.2 – DISCIPLINA NORMATIVA
Il presente contratto configura un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La disciplina fiscale è dettata dall’art. 50 (ex art.47), lett. C-bis), del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni e, in materia previdenziale, dalle disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
La Facoltà provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni e alla copertura assicurativa per responsabilità civile del Collaboratore con onere a carico dello stesso.
Si applica, per quanto non previsto, la disciplina di cui al libro V titolo III capo II del Codice Civile.
Al presente contratto si applicano, inoltre, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui al D.Lgs 23/02/00 n°. 38 in materia assicurativa contro gli infortuni.
ART. 3 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo ammonta a € 26.629,00, esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali nelle quote a carico dell’Ente.
Tale compenso complessivo verrà erogato in forma bimestrale posticipata; allo scopo, il Collaboratore si impegna a tenere un documento aggiornato nel quale dovrà di volta in volta annotare le presenze con l’indicazione dell’attività svolta che dovrà essere consegnato bimestralmene all’ufficio liquidatore, previa firma del responsabile xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx (Preside di Facoltà).
Il pagamento sarà effettuato mediante accreditamento
……..omississ……..
La Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienza della Salute non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni delle suddette modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei ai sensi dell'art. 1396 del codice civile.
ART. 4 – TUTELA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
I dati personali del prestatore acquisiti nell’ambito del procedimento vengono raccolti dall’Università e conservati negli archivi degli uffici competenti. Il rifiuto di conferire i propri dati da parte del prestatore esonera la Facoltà di sottoscrivere ed eseguire il contratto.
Tutti i dati acquisiti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente contratto.
Sono fatti salvi i diritti dell’interessato di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Collaboratore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui potrà venire a conoscenza nel corso della sua prestazione, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e della disciplina prevista in merito dal codice penale vigente.
ART. 5 – RECESSO E CLAUSOLA SOSPENSIVA
Le parti pattuiscono che è fatta facoltà da parte di entrambi di recedere dal contratto con un preavviso minimo di 2 settimane. Tale preavviso dovrà essere esercitato in forma scritta con data certa.
La parte che recede dal rapporto di collaborazione senza l’osservanza del periodo di preavviso, deve alla controparte una indennità equipollente proporzionata alle giornate di preavviso non svolto con il criterio dei giorni di calendario.
E’ previsto il recesso per giusta causa, laddove si verifichi una grave motivazione che impedisca lo svolgimento del rapporto collaborativo nel quale caso l’istituto del preavviso non è previsto.
L’efficacia del contratto di collaborazione è subordinata all’esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, si sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 come modificato dall’art. 17 comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni in legge n. 102/09, senza che il prestatore nulla abbia a pretendere in caso di esito negativo.
Qualora l’esito del controllo preventivo della Corte dei Conti sia comunicato alla Facoltà successivamente alla data prevista per l’inizio del contratto, lo stesso si intenderà prorogato per un egual periodo di tempo, senza ulteriori oneri a carico dell’Ente.
ART. 6 – SPESE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
ART. 7 – FORO COMPETENTE
Le parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di Torino.
Novara, ___________
Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute
X.xx Il Preside
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
X.xx Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Ai sensi dell'art.1341 C.C. il Collaboratore dichiara di avere letto ed approvato tutte le parti del presente contratto,con specifico riferimento agli artt. 1,5,6,7