CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE CARSO ISONZO ADRIATICO PERIODO PRESUNTO DAL 25.11.2021 AL...
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE CARSO ISONZO ADRIATICO PERIODO PRESUNTO DAL 25.11.2021 AL 24.11.2023
CIG 897719687D
Art. 1. Descrizione dell’organizzazione del Servizio Sociale dei Comuni e contesto Art. 2. Oggetto
Art. 3. Destinatari
Art.4. Quantitativo e valore del servizio
Art. 5. Caratteristiche del servizio e durata dell’appalto Art. 6. Durata
Art. 7. Standard quantitativi delle prestazioni e modalità di realizzazione. Art. 8. Organizzazione del servizio
Art. 9. Clausola di manleva Art.10. Personale
Art. 11. Obblighi della ditta appaltatrice – risorse umane
Art. 12. Coordinamento – responsabile del raccordo tra la Ditta e il SSC Art. 13. Incompatibilità di servizi
Art. 14. Assicurazioni
Art. 15. Corrispettivi e modalità di pagamento – obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari Art. 16. Sub-appalto
Art. 17. Divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell’esecutore del contratto Art. 18. Disdetta anticipate del contratto
Art. 19. Penalità
Art. 20. Clausola risolutiva espresso
Art. 21. Sottoscrizione del contratto e garanzia definitive Art. 22. Revisione prezzi
Art. 23. Oneri e spese contrattuali
Art. 24. Rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 81/2008 Art. 25. Codice comportamento dei dipendenti pubblici
Art. 26. Domicilio legale Art. 27. Foro competente
Articolo 1 - Descrizione dell’organizzazione del Servizio Sociale dei Comuni e contesto
Il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico, di cui al Titolo II, Capo IV, della L.R. 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritto di cittadinanza sociale” è stato istituito con una Convenzione tra 9 Comuni (Monfalcone – Comune capofila ed Ente gestore del SSC, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia, Turriaco, Doberdò del Lago, Grado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo) per il periodo 01/01/2014-31/12/2018 prorogato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 14/10/2019 per il periodo 2020-2024, la DGR n. 97 d.d. 25/01/2019 individua gli ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della
L.R. n. 6/2006 e s.m.i., per cui lo scrivente viene denominato Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico e ricomprende i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano e Turriaco ai quali, dal 01/01/19, è stato aggiunto il Comune di Sagrado. Il Servizio Sociale dei Comuni persegue le finalità ed obiettivi declinati nella normativa vigente e rivolti alla generalità della popolazione; l’Ufficio di Direzione, Programmazione e controllo del suddetto Servizio svolge le funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale ed è composto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni, che ne ha la direzione, e dai referenti delle articolazioni organizzative (Unità Operative Amministrazione del SSC, Adulti-Anziani e Minori-Famiglia).
Articolo 2- Oggetto
Il presente capitolato ha per oggetto il “Servizio sociale di base”, con funzioni di “Servizio Sociale Professionale” e il servizio di supporto al Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico, che dovranno essere svolte sul territorio dei 10 Comuni dell’Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico (di seguito SSC).
Articolo 3 – Destinatari
Sono destinatari dei servizi oggetto del presente capitolato i soggetti di cui all’art. 4 della L.R. 6/2006 e s.m.i. residenti ovvero presenti sul territorio dei Comuni del SSC. La missione agli interventi,
prestazioni, ecc. è regolata dalla normativa nazionale, regionale e, ove presenti, dai regolamenti di accesso e di erogazione dei benefici ed interventi.
Articolo 4 – Quantitativo e valore del servizio
Il presente capitolato riguarda prestazioni sociali comprese nell’allegato IX al codice dei contratti, (la cui soglia è pari a 750.000,00 euro) previa conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 in base al quale affidare i servizi di seguito specificati.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato;
Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento delle prestazioni oggetto dell’accordo.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno le successive richieste di fornitura specifiche derivanti dal presente accordo.
I contratti successivi derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo, in base alle esigenze del comune.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad acquisire le prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro.
Le prestazioni successivamente richieste saranno remunerate mediante l’applicazione del ribasso unico percentuale sul prezzo orario come da offerta in sede di gara. Il pagamento avverrà a misura. I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall’operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e
della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi.
I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell’accordo.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell’impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell’operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
Il valore complessivo stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto per la durata prevista è così quantificato per le seguenti prestazioni richieste:
Profilo professionale | Costo orario singolo operatore IVA esclusa | Ore stimate annue* | Valore presunto XXX xxxxxxx |
Assistente sociale iscritta all’Albo professionale D2 con i.p | € 25.80 | 3200 | € 82.560,00 |
Collaboratore amministrativo ( servizio portierato) A1 | 17,60 | 1330 | € 23.408,00 |
Collaboratore amministrativo (operatore sportello) B1 | € 19,50 | 1600 | € 31.200,00 |
Istruttore amministrativo contabile C1 | € 20,50 | 3200 | € 65.600,00 |
Mediatore linguistico culturale C3/D1 | € 22,30 | 300 | € 6.690,00 |
Educatore socio- pedagogico D2 | € 22,80 | 1600 | € 36.480,00 |
€ 245.938,00 |
Il prezzo a base di gara al netto dell’IVA per il servizio oggetto dell’appalto è pari al costo orario degli operatori come indicato nella tabella precedente, IVA esclusa, soggetto a ribasso. Tale costo è stato calcolato prendendo a riferimento le categorie professionali richieste sulla base delle tariffe previste per le cooperative sociali e comprensivo sia del costo orario, sia dei costi di gestione, altresì è stato aggiunto un margine dato dall’incidenza delle strumentazioni richieste e dei costi per gli spostamenti degli operatori per ragioni di servizio.
Si precisa che il costo dell’affidamento è comprensivo dei costi e oneri per la sicurezza e di tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.
Tali importi non sono in alcun modo vincolanti per la stazione appaltante e in alcun modo sono da intendersi presunti. La prestazione che l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire agli stessi patti e condizioni dell’originale avverrà nei limiti del valore massimo previsto dall’accordo quadro come sopra specificato.
Il valore massimo stimato totale dell’accordo quadro è pari a 750.000,00 €. Il valore complessivo suddetto viene evidenziato ai soli fini del calcolo del valore totale dell’appalto in relazione alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. del Codice. Si precisa che il valore da considerarsi sia ai fini della formulazione delle offerte che per la quantificazione del corrispettivo dovuto da parte dell’aggiudicatario è unicamente il costo orario dell’operatore.
Gli importi sono da intendersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità sopravvenuta e comprensivi di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio. L’impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti.
Solamente in caso di rinnovo, ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera a) del D. Lgsl 50/2016 il Rup potrà autorizzare la revisione del costo del lavoro riferendosi alla determinazione inserita in apposite tabelle dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 5 - Caratteristiche del servizio
Il Servizio Sociale Professionale (articolato attualmente in due Unità operative: Adulti-Anziani e Minori-Famiglia) è finalizzato alla lettura e decodificazione del bisogno, alla presa in carico globale della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, all’attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all’accompagnamento e all’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione, al fine di rimuovere situazioni di bisogno e /o di difficoltà. A ciascun Assistente Sociale compete la predisposizione del Progetto personalizzato e il monitoraggio dello stesso.
I servizi oggetto del presente appalto sono trasversali e in integrazione ai vari servizi specialistici. Nell’ambito dei servizi offerti, si dovranno assicurare altresì le seguenti attività:
- custodia, aggiornamento e gestione della documentazione appartenente agli archivi del settore sociale nei locali messi a disposizione dal SSC (anche per il tramite dei Comuni di cui al precedente art. 1), garantendo le attività di accesso ai soggetti autorizzati, al fine di consentire le esigenze di consultazione ed estrazione di copie nel rispetto delle normative vigenti. I documenti potranno contenere anche dati sensibili ai sensi della legge sulla privacy e adottando a tal fine le misure indicate;
- movimentazione dei documenti da e per gli uffici del Servizio Sociale dei Comuni;
- tenuta ed aggiornamento, relativamente agli interventi attivati, della banca dati regionale (Cartella sociale informatizzata) e degli strumenti software messi a disposizione dalla Stazione appaltante.
Le rilevazioni richieste dovranno essere effettuate acquisendo i relativi accessi, utilizzando i modelli di rilevazione predisposti dagli enti richiedenti e secondo le modalità definite.
Per quanto attiene ai profili professionali amministrativi si richiamano le mansioni di collaboratore amministrativo (cat. A e B) e istruttore amministrativo contabile (cat. C) previste dal Contratto regionale dipendenti pubblici.
Per quanto attiene le attività di mediazione linguistica e culturale esse saranno finalizzate a sostenere la comunicazione e la relazione tra i cittadini e operatori dei servizi sociali, al fine di assicurare una reciproca e piena comprensione linguistica e del contesto e qualificare il lavoro socio-assistenziale. Per quanto attiene al profilo professionale di educatore psico-pedagogico spetta, tra l'altro, integrare la valutazione sociale dal punto di vista educativo, a completamento della conoscenza della situazione, attuare, gestire e valutare le azioni educative e formative, nonché concorrere alla progettazione e alla definizione delle stesse;
Articolo 6 – Durata
L’affidamento del servizio di cui all’oggetto avrà la durata di 24 mesi a decorrere presumibilmente dal 25/11/2021 e fino al 24/11/2023 con decorrenza effettiva dalla data di stipula del contratto e con possibilità di rinnovo per 12 (dodici) mesi.
Articolo 7 - Standard quantitativi delle prestazioni e modalità di realizzazione.
Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì presso le sedi del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico (che comprende i seguenti Comuni: Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia, Turriaco, Doberdò del Lago, Sagrado, Grado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo) e si articolerà osservando omogeneità di orario e di modelli operativi, sia sul piano della comunicazione che sull’utilizzo di software, pienamente compatibili con gli standard tecnici ed informatici già in uso presso il SSC.
L’appaltante si riserva di modificare gli standard di orario per ragioni di opportunità collegate a specifiche esigenze/variazioni dell’andamento dei servizi/bisogni dell’utenza, mantenendo il monte ore conferito. L’individuazione del fabbisogno e delle qualifiche professionali richieste avverrà in base a richiesta di attivazione dei servizi specifici previa assunzione di determinazione di impegno di spesa. Il pagamento delle prestazioni avverrà a misura. L’appaltatore è, altresì, tenuto a non diffondere con nessun mezzo qualsiasi comunicato, relativo al servizio, a mezzo stampa, radio, televisione o altri mezzi di comunicazione, per quanto concerne il contenuto del servizio prestato.
Ogni evento di carattere riguardante l’andamento del servizio, nonché di eventuali difficoltà nei rapporti interpersonali operatori-utenti dovranno essere gestiti secondo il progetto di gestione presentato e le modalità di risoluzione delle criticità dovranno essere concordate con il Responsabile del SSC.
Eventuali inadempimenti rispetto a quanto sopra saranno considerati inadempimento contrattuale.
Articolo 8 – Organizzazione del servizio
Il servizio, oggetto del presente appalto, dovrà operare in forte integrazione con le strutture dell’Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico, con cui gli operatori della ditta appaltatrice dovranno costantemente relazionarsi per condividere la conoscenza dei bisogni, dei modelli e degli strumenti di intervento, oltre che delle risorse disponibili.
Il servizio si articolerà nel territorio dei 10 Comuni dell’Ambito e dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì presso le sedi del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico (che comprende I seguenti Comuni: Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia, Turriaco, Doberdò del Lago, Sagrado, Grado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo). Il monte ore settimanale complessivo viene orientativamente stimato in 36 ore di personale con qualifica di assistente sociale, operatore di sportello, istruttore amministrativo contabile e educatore psico-pedagogico, distribuito nelle diverse sedi secondo le indicazioni del SSC.
Per la figura professionale del mediatore culturale viene previsto un monte ore annuo di 300. Nell’esecuzione del servizio l’appaltatore dovrà provvedere ad organizzare e gestire le attività oggetto del presente capitolato supervisionando l’operato del personale impiegato e fornendo quanto necessario per lo svolgimento del servizio medesimo. L’appaltatore è, altresì, tenuto a concordare preventivamente con l’Amministrazione del SSC qualsiasi comunicato, relativo al servizio a mezzo stampa, radio, televisione o altri mezzi di comunicazione, per quanto concerne opportunità, modi e contenuto dello stesso, altresì qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio, nonché di eventuali difficoltà nei rapporti interpersonali operatori-utenti. Non potrà utilizzare autonomamente e ai propri fini informazione e dati riferite all’attività del SSC. L’emissione di comunicati non concordati sarà considerate inadempimento contrattuale.
L’appaltatore presenterà una scheda di rendicontazione delle presenze mensile per ciascun operatore, nella quale saranno registrate giornalmente le presenze, ed una relazione semestrale che documenta l’andamento complessivo del servizio, gli interventi effettuati dai servizi oggetto del presente
capitolato, modulate nelle varie figure professionali. Per l’attuazione del servizio saranno messe a disposizione le sedi del SSC dell’Ambito territoriale e le attrezzature ivi presenti. Non saranno forniti né cellulare di servizio né mezzi per gli spostamenti, né rimborso dei costi degli stessi che dovranno essere garantiti dalla Ditta appaltatrice che dovrà considerare il tempo impiego per gli spostamenti come tempo lavorato. Ogni operatore verrà dotato dal SSC di una casella di posta elettronica (xxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx) e sarà abilitato all’uso dei software in dotazione del SSC. La responsabilità dell’uso dei locali, compresi gli strumenti tecnici e informatici presenti, nonché la custodia ed il trattamento dei dati archiviati, ricade sulla Ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per il Servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale, al fine di garantire una continuità del servizio stesso, limitando il più possibile il turnover. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio di Direzione del SSC. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di esprimere parere favorevole e di richiedere informazioni e credenziali relative al personale proposto dalla Ditta aggiudicataria. Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni potrà ricusare motivatamente un operatore proposto dalla Ditta aggiudicataria, per gravi inadempienze e/o irregolarità commesse nel corso dell’intervento professionale, richiedendone la sostituzione previa opportuna contestazione alla Ditta aggiudicataria ed esame delle relative controdeduzioni. La Ditta riconosce all’Amministrazione, anche per il tramite degli utenti che ricevono il servizio, la facoltà di richiedere la sostituzione del personale impiegato, qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del servizio ossia che durante lo svolgimento del servizio sia stato causa di accertati gravi motivi di lagnanza o abbia tenuto un comportamento lesivo dell’ambiente di lavoro e dell’utenza. In caso di positivo accertamento, la Ditta deve provvedere all’allontanamento dell’operatore entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione. In tal caso la Ditta procederà alla contestuale sostituzione delle risorse con figure professionali di pari qualifica entro gli stessi 3 giorni, garantendo la continuità del servizio. In caso di operatori di cittadinanza non italiana, il soggetto affidatario dovrà dimostrarne il possesso di valido titolo di soggiorno, trasmettendo copia di detti documenti al SSC.
Articolo 9 – Clausola di manleva
La Ditta aggiudicataria risponde di ogni danno, che per fatto proprio o del personale addetto, possa derivare all’Amministrazione e a terzi.
E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di mantenere l’Ente gestore dell’Ambito territoriale e relativi Comuni sollevati e indenni da richieste di risarcimento di danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Articolo 10 – Personale
Le prestazioni di cui al presente accordo quadro saranno svolte dall’appaltatore attraverso operatori professionali con i profili indicati e il possesso dei seguenti titoli:
- qualifica di “assistente sociale” con diploma di assistente sociale o laurea in servizio sociale ed iscrizione al relativo albo professionale, nonché in possesso della patente di guida B; verranno valutati prioritariamente i curriculum attestanti esperienza nelle specifiche aree di intervento nonché il profilo formativo;
- collaboratore amministrativo cat A (usciere) con conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell’obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione; con mansioni di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; con curriculum con esperienza in EELL, nonché in possesso della patente di guida B;
- collaboratore amministrativo cat B (operatore sportello) con diploma di scuola secondaria di II grado, curriculum con esperienza nell’attività di sportello sociale, nonché in possesso della patente di guida B;
- istruttore amministrativo/contabile (cat. C) con diploma di Istituto Tecnico Economico o analoga scuola secondaria di II grado, prioritariamente con curriculum con esperienza in EELL, nonché in possesso della patente di guida B;
- mediatore linguistico culturale, con diploma di maturità (italiano o estero parificato) e corso di formazione specifica per mediatori linguistico culturali, ottima conoscenza della lingua italiana (non inferiore al livello C1 in base al Common European Framework of Reference for Languages), e curriculum atto a dimostrare l’ottima conoscenza delle seguenti lingue/idiomi/gruppi linguistici: inglese, bengalese, serbo, croato (conoscenza di almeno due lingue a mediatore).
- educatore psico-pedagogico con diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; con curriculum con esperienza nel settore, nonché in possesso della patente di guida B;
I curricula del personale proposto dovranno essere preventivamente sottoposti al S.S.C. per una valutazione e assenso di massima, relativamente alle esperienze lavorative/formative con particolare attenzione all’ultimo triennio. Il servizio inoltre si riserva di poter richiedere la sostituzione di eventuali operatori che vengano ritenuti non compatibili con il servizio.
Gli operatori svolgeranno tutte le attività professionali secondo principi di diligenza, riservatezza e professionalità in stretto e costante raccordo con il SSC mantenendo una condotta irreprensibile durante lo svolgimento dei servizi medesimi. Ogni operatore dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento con foto. E’ richiesta inoltre l’individuazione di un referente, anche facente parte del gruppo di lavoro professionale, per il raccordo con il SSC in relazione a questioni operative e/o organizzative.
L’appaltante provvederà ad informare gli operatori della ditta aggiudicataria sull’organizzazione e sul funzionamento del Servizio Sociale per un numero di ore non superiore a 8 (otto) per ciascun operatore. Tale attività di formazione dovrà svolgersi prima dell’avvio del servizio secondo un calendario che sarà concordato con la ditta aggiudicataria, e sarà a carico della stessa, pertanto non potrà essere rendicontata nelle ore di servizio svolto. Verrà inoltre favorita la formazione degli operatori attraverso il riconoscimento negli orari di servizio di supervisione o eventuale formazione professionale obbligatoria o ritenuta necessaria per lo svolgimento del servizio.
Gli operatori addetti al servizio, oggetto del presente capitolato, dovranno altresì essere periodicamente aggiornati sulle modifiche normative ed organizzative che impattano sul S.S.C. L’aggiornamento professionale sarà curato direttamente dal SSC e sarà a carico della ditta aggiudicataria. L’appaltatore, al momento dell’avvio effettivo del servizio, è tenuto a presentare all’ Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio ed i curricula personali nonché l’inquadramento contrattuale.
Articolo 11 – Obblighi della ditta appaltatrice – Risorse umane
La Ditta aggiudicataria si impegna a:
- svolgere i Servizi secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato;
- assumere il personale secondo le vigenti tipologie contrattuali, in regola in materia di obbligo contributivo previdenziale, assistenziale, fiscale e assicurativo;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. e dagli accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
L’appaltante potrà chiedere alla Ditta aggiudicataria, in qualsiasi momento, l’esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi di cui trattasi. Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola e non si regolarizzi, l’appaltante recederà dal contratto. La Ditta aggiudicataria non potrà applicare regolamenti interni o accordi che possano limitare il diritto a ferie, malattie, permessi, accantonamento TFR o altri diritti tutelati dal C.C.N.L. del settore.
La Ditta aggiudicataria risponde dei danni alle persone e/o alle cose che potrebbero derivare per fatti della Ditta stessa e/o dei suoi dipendenti e/o soci e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione sollevando pertanto l’Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico stesso da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.
La Ditta dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura, al proprio personale, di tutto quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale e degli utenti. Per le figure degli assistenti sociali è richiesta inoltre la fornitura di uno smartphone di servizio entro 5 giorni lavorativi dall’inizio dell’attività; in caso di ritardo verrà applicata una penalità come definita all’art. 19 del presente Capitolato.
La Ditta deve garantire l’aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori, facendoli partecipare attivamente alle iniziative eventualmente promosse dall’Amministrazione e/o da altri Enti, assicurando il coinvolgimento e la valorizzazione professionale di ognuno di essi e promuovendo a sua volta iniziative idonee. La Ditta si impegna ad assumersi l’onere della formazione del proprio personale, con i contenuti indicati nel piano di formazione presentato nel progetto, ovvero in relazione a necessità sopravvenute condivise con il Dirigente del SSC o suo delegato.
Nel caso in cui la Ditta non metta in atto le iniziative formative dichiarate, l’Ente appaltante avrà titolo per attivarle direttamente ponendo i relativi oneri a carico della Ditta.
Il Responsabile del Servizio dell’Impresa potrà concordare con il Responsabile del SSC o suo delegato eventuali modifiche allo svolgimento del piano di formazione, anche al fine di armonizzarlo con il piano previsto per il personale dipendente del Servizio Sociale dei Comuni.
La Ditta dovrà assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori assenti in maniera prolungata (periodi maggiori a sette giorni) con personale altrettanto qualificato. In caso di avvicendamento degli operatori deve essere garantito un periodo di compresenza di almeno 10 giorni lavorativi per effettuare il passaggio di consegne tra gli stessi, senza oneri a carico dell’Ente gestore dell’Ambito territoriale carso Isonzo Adriatico.
La Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire all’Amministrazione una copia del certificato del casellario giudiziale del personale di cui al D.Lgs. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Al personale della Ditta aggiudicataria si estendono gli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente gestore – Comune di Monfalcone.
La Ditta dovrà garantire l’applicazione normativa D. Lgs 81/2008, L. 136/2010, Legge 159/2011 d. lgs. 196/2003, normativa anticorruzione l. 190/2012 e codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Monfalcone, oltre alle altre norme non richiamate nel presente capitolato.
Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dall’impresa per le attività di cui al presente capitolato non costituiscono rapporto d’impiego con l’Ente appaltante, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti dello stesso.
Resta fermo, in ogni modo, che l’Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compresa, qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra la Ditta aggiudicataria ed il personale dipendente per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere per tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.
Articolo 12 – Coordinamento- Responsabile del raccordo tra la Ditta e il SSC
Al fine di coordinare tutte le attività oggetto dell’appalto, l’Impresa mette a disposizione dell’Amministrazione la presenza di una figura professionale, nominata dall’Impresa, Responsabile del Servizio nei confronti dell’Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni di seguito indicate a titolo esemplificativo, ovvero garantire:
a) l’organizzazione generale e il coordinamento del servizio, anche in merito alle risorse umane, ai beni e ai servizi strumentali;
b) monitoraggio dell’attività svolta;
c) la raccolta e gestione delle informazioni e della reportistica, necessaria al monitoraggio delle performance conseguite;
d) la partecipazione agli incontri di monitoraggio e di verifica periodici;
e) la promozione delle attività di formazione per il personale;
f) rilevare iniziative di miglioramento continuo della qualità del servizio;
g) l’emissione delle fatture;
h) il raccordo con l’Ufficio Direzione Programmazione e Controllo del SSC.
Prima dell’avvio dell’appalto l’impresa è tenuta a comunicare il nominativo del Coordinatore del Servizio con oneri a totale carico dell’impresa stessa.
Articolo 13 – Incompatibilità di servizi
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad astenersi dalla gestione di ulteriori servizi sociali all’interno del territorio dell’Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico al fine di evitare condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi derivanti dalla contraddizione di trovarsi nello stesso tempo nelle vesti di promotore e gestore dei servizi.
Articolo 14 – Assicurazioni
La Ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti dall’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato ed è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati, nello svolgimento della propria attività, a persone e cose, e ne risponde direttamente, restando a suo complete carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del SSC.
La Ditta aggiudicataria è obbligata a costruire e a consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio oggetto dell’esecuzione della prestazione, una polizza di assicurazione RCT contro ogni possibile danno causato in esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, per un massimale non inferiore a 2.500.000,00 per ogni singolo sinistro cagionato sia a persone, sia ad animali che a cose, nonché contro il rischio di danno biologico, di danni derivanti da incendio, esplosione o scoppi. Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere contenuta nelle “attività da assicurare” nella suddetta polizza.
Ugualmente è obbligata a costituire idonea polizza di assicurazione per l’intero periodo contrattuale contro i rischi relative alla responsabilità civile nei confronti dei prestatori del servizio (R.C.O.) con un massimale unico non inferiore a 2.500.000,00 per sinistro.
La Ditta comunicherà tempestivamente all’Ambito il verificarsi di eventuali infortuni di operatori e/o terzi durante le attività oggetto dell’appalto.
Ad ogni scadenza della polizza l’Appaltatore dovrà trasmettere una copia del rinnovo dell’avvenuto pagamento del premio.
Art. 15 – Corrispettivi e modalità di pagamento – obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari L’Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito Carso Isonzo Adriatico si impegna a corrispondere per lo svolgimento dell’attività il corrispettivo calcolato sulla base del costo orario del servizio offerto in sede di gara moltiplicato per il numero di ore effettivamente prestato, nel rispetto del monte orario annuale previsto per ciascun operatore.
La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione di fatture mensili, osservando la distinzione per Comune indicata dall’ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito Carso Isonzo Adriatico.
La liquidazione di quanto spettante, al netto dell’aliquota IVA applicabile, avverrà entro i termini di legge, dalla data di presentazione al protocollo dell’Ambito delle relative fatture, riscontrate regolari e conformi al servizio effettuato.
Nella fattura dovrà essere presente la dicitura “IVA versata dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972” e dovrà essere trasmessa all’Ente in modalità elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n. 55/2013.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al fornitore l’emissione di fatture distinte relative alle spese sostenute quando sovvenzionate da specifici fondi (a titolo esemplificativo e non esaustivo fondo povertà, Pon, Pon inclusione) al fine di poter procedere con adeguata e puntuale rendicontazione delle spese sostenute.
La ditta è tenuta ad emettere fattura solo dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione e ricezione del certificato di pagamento al netto della ritenuta operata dello 0.50% prevista dall'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell’art 184 del Tuel per il quale la liquidazione è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del
riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite e per il quale è pertanto necessario l’impegno del fornitore ad anticipare i report che giustificano la spesa all’emissione delle fatture;
Il pagamento sarà predisposto previa verifica per gli importi superiori ai cinquemila euro, ai sensi del Decreto 18 gennaio 2008 n. 40 “Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx'xxxxxxxx 00-xxx xxx xxxxxxx del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dalla l. 205/2017, e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano state accertate irregolarità o contestati eventuali addebiti alla Ditta. In tal caso, la liquidazione verrà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall’Ente, dopo aver acquisito le controdeduzioni della Ditta.
La Ditta, ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010, è tenuta ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, un conto corrente appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all’Amministrazione, entro sette giorni dall’accensione dello stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.
La Ditta è tenuta ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma precedente esclusivamente tramite lo strumento del bonifico.
Qualora la Ditta effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa, alla Ditta potranno altresì essere applicate le sanzioni di cui all’art. 6, commi 1 e 2, della L. 136/2010.
Art. 16 – Sub-appalto
È vietato il subappalto e la cessione anche parziale dei servizi oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, della L.R. n. 6 del 31.03.2006.
La Ditta è responsabile di ogni conseguente danno sotto la pena di immediata rescissione del contratto, oltre alla perdita della cauzione di cui all’articolo 21.
La Ditta aggiudicataria, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità, potrà avvalersi, per la sola esecuzione dell’attività di mediazione linguistica culturale di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell’esecuzione di opere, servizi e forniture.
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell’esecutore del contratto
Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.
È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell’Ente gestore. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l’esecutore del contratto si applica l’art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 18 – Disdetta anticipata del contratto
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o concludere anticipatamente, con semplice preavviso di 30 giorni, ovvero di ridurre in qualsiasi momento i servizi oggetto dell’appalto o anche di attivarlo/proseguirlo in misura parziale, senza che l’appaltatore possa avanzare riserve o pretese; in tali casi si fa luogo alla riduzione proporzionale del compenso pattuito.
Art. 19 – Penalità
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e da quanto previsto dal progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta e per ogni caso di tardiva od incompleta esecuzione del servizio, l’Amministrazione applicherà alla Ditta una penale da euro 50,00 a euro 250,00 in dipendenza della gravità dell’inadempienza. Le irregolarità ed inadempienze accertate andranno previamente contestate all’impresa appaltatrice a mezzo di lettera trasmessa a mezzo PEC. Alla Ditta verrà concesso un tempo non inferiore ai 15 giorni dal ricevimento della nota di contestazione per la presentazione di eventuali giustificazioni.
In caso di ritardo oltre i 5 giorni previsti dal capitolato per la fornitura di una smartphone di servizio alle figure degli assistenti sociali è prevista una penalità di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo.
L’importo della penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione del compenso mensile.
Art. 20 – Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti ipotesi:
− apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria;
− messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’impresa aggiudicataria;
− gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative ai requisiti del personale e ai suoi obblighi;
− gravi violazioni agli obblighi contrattuali;
− gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
− inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente o socio-lavoratore e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
− interruzione non motivata del servizio;
− violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
− gravi difformità nella realizzazione del piano operativo secondo quanto indicato in fase di offerta;
− nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art. 3, della L. 136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
− violazione degli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato con comunicazione in forma di lettera trasmessa a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto attribuisce all’Ente gestore il diritto di affidare l’esecuzione del servizio alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, il SSC non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
In tutti i casi previsti la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata
dall’Ente gestore, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riaggiudicazione e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. Il SSC potrà rivalersi su eventuali crediti del prestatore di servizio senza bisogno di diffide o formalità di sorta.
Art. 21 – Sottoscrizione del contratto e garanzia definitiva
La Stazione appaltante procede, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare l'incarico alla Ditta definitivamente aggiudicataria mediante stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa. Si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dalla stazione appaltante, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto, ed è tenuto a presentarsi presso la sede dell’Ente gestore nella data opportunamente comunicata. Il SSC si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore (in tale caso dovrà essere allegata copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive) dell’impresa appaltatrice nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta. La Ditta aggiudicataria dell’appalto, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2017, pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.
n. 50/2017. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il deposito cauzionale potrà essere incamerato a titolo di penale, fatti salvi i diritti delle parti.
Resta salvo per il Servizio Sociale dei Comuni l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata costituzione della garanzia suddetta, la mancata presentazione della polizza assicurativa prevista dal presente capitolato e la mancata sottoscrizione del contratto nel termine sopraindicato, determineranno l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Sono a carico della Ditta inadempiente i maggiori oneri sostenuti dalla stazione appaltante.
Art. 22 – Revisione prezzi
Il corrispettivo relativo al servizio rimarrà invariato per tutta la durata contrattuale. Solamente in caso di rinnovo, ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera a) del D. Lgsl 50/2016 il Rup potrà autorizzare la revisione del costo del lavoro riferendosi alla determinazione inserita in apposite tabelle dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 23 – Xxxxx e spese contrattuali
Ogni e qualsiasi onere inerente all’espletamento della gara, al perfezionamento e alla registrazione del contratto ed allo svolgimento dei servizi fa carico all’appaltatore, ove non diversamente disposto nel presente Capitolato. Ciò vale anche per gli oneri fiscali, salva contraria disposizione imperativa di legge.
Art. 24 – Rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 81/2008
Tutti i documenti e i dati che sono prodotti dalla Ditta aggiudicataria nell’ambito dell’attività dell’appalto sono di proprietà del Servizio Sociale dell’Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico. Alla scadenza del contratto restituirà tutti i dati in suo possesso al Servizio Sociale dell’Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico entro 5 giorni.
La Ditta è tenuta all’osservanza del D.Lgs. n. 196/2003, comunicando il nominativo del Responsabile della privacy al SSC. La Ditta, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare ai fini propri o comunque non connessi con l’espletamento dell’appalto, i dati personali, sensibili e giudiziari venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto, di cui sarà “Responsabile esterno” (con atto di nomina), ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ovvero del Regolamento UE 2016/679 e ne assicurerà il rispetto, con gli obblighi civili e penali conseguenti. Il trattamento dei dati a cura del Responsabile esterno può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. Il Responsabile esterno dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei
dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto;
c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D.Lgs. 196/2003;
d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all’articolo 31 e analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) dello stesso Decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
e) individuare per iscritto le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
f) rispettare le istruzioni impartite e le procedure in materia di privacy, adottate dall’Ente gestore, per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
h) verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di privacy;
i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato;
j) comunicare tempestivamente al Titolare le eventuali richieste degli interessati all’accesso, alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi di legge;
k) avvisare tempestivamente il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico;
l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
n) comunicare al Titolare qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
o) comunicare l’identità dei propri Amministratori di sistema, affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare, quando l’attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale di lavoratori.
La nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare. Il Titolare ed il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti, a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissioni dell’altro.
La Ditta assicurerà lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e si assumerà ogni responsabilità e onere nei confronti dell’UTI o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio. La Ditta si impegna a segnalare situazioni di rischio impreviste, emerse durante l’esecuzione del servizio.
Poiché le attività previste ricadono nelle previsioni dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008, non si dà seguito alla produzione di uno specifico DUVRI per l’attività. Non essendo presenti rischi interferenziali e, di conseguenza, previste disposizioni/misure per la gestione dei rischi stessi, i costi della sicurezza sono pari ad euro zero (€ 0,00.=). Le attività di cui all’appalto verranno svolte in luoghi di lavoro di pertinenza dei Comuni di cui all’art. 1 c. 1 del presente Capitolato; stante l’organizzazione per la sicurezza dovuta nei luoghi di lavoro e la tipologia delle attività svolte, si presume non siano presenti rischi specifici nell’ambiente di lavoro, in relazione all’esplicazione delle attività di pertinenza della Ditta aggiudicataria. Poiché la presenza degli operatori della Ditta aggiudicataria è prevista solo in presenza di personale delle strutture ospitanti, in caso di emergenza detti operatori devono seguire le indicazioni del personale presente incaricato. Qualora, per motivi imprevisti, le attività dovessero essere svolte in orario diverso, andranno seguite le disposizioni comunicate attraverso i sinottici a parete, fermo restando da parte della Ditta il rispetto delle disposizioni di legge in merito alla formazione degli addetti stessi per la gestione delle emergenze e l’obbligo di comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante degli accadimenti eventualmente verificatisi.
Art. 25 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
La Ditta affidataria si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento del Comune di Monfalcone consultabile nella home page del sito istituzionale del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali” (link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/000000/xxxxxxxxxx/00000000000000.XXXXXX ORTAMENTODEIDIPENDENTI_12VJLnx.pdf;
In ottemperanza all’art. 2 del suddetto Codice di comportamento, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore.
L’obbligo di rispetto al Codice vigente verrà confermato per la durata dell’appalto e la violazione degli obblighi indicati dal sopra richiamato Codice di comportamento dei dipendenti pubblici costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 26 – Domicilio legale
A tutti gli effetti del presente Capitolato speciale e del successivo contratto la Ditta elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Monfalcone.
Art. 27 – Foro competente
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere sull’applicazione e sull’esecuzione del contratto è di competenza del Foro di Gorizia.