Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli
FISBA-CISL istituti
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli
Agrilavoro
Edizioni Srl Xxxx Xxx Xxxxxx, 00
Il giorno 5 aprile 2000, in Roma
tra
La CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITA-
XXXXX, rappresentata dal Presidente, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, assistito dai Signori:
Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Componente della Giunta Esecutiva e respon- sabile del settore sindacale,
Dr. Xxxx Xxxxxx, Direttore Generale,
Dr.Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore della Direzione Sindacale, Geom. Xxxxxxxx Xxxxx, Responsabile Contratti e Xxxxxx,
nonché dai componenti la delegazione confederale Signori:
Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx, P.A. Xxxxx Xxxxx, Dr. Palma, Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Dr. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx di Medelana, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, P.I. Xxxxxxx Xxxxx, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Con la partecipazione:
della FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETARI CONDUTTORI IN
ECONOMIA, rappresentata dal Presidente Dr.Xxxxxxxxxxxx Xxxxx di Xxxx- xxxx, assistito dal segretario Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
della FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN
ECONOMIA, rappresentata dal Presidente Dr. Xxxxxxxx Xxxxx, assistito dal segretario Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx;
della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE CONDUZIONI ASSOCIA-
TE E DELLA SOCCIDA, rappresentata dal Presidente prof. Xxxxxx Xxxx- dei, assistito dal segretario Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA COLONIA E FORME ASSO-
CIATIVE VARIE, rappresentata dal Presidente Avv. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx- sotto, assistito dal segretario Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
della UNIONE NAZIONALE DELL’AVICOLTURA (U.N.A.), rappre-
sentata dal Presidente Dr. Xxxxx Xxxxx, assistito dal Direttore Sig.ra Xxxx Xxxxxxxxxxx;
la CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI, rap-
presentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxx, in nome e per conto delle Fede- razioni Nazionali aderenti, assistito dai Sigg. Vice Presidenti Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx; dai Sigg.ri mem- bri della Giunta Esecutiva: Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, quali respon- sabili del settore sindacale, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, dal Segre- tario Generale Xxxxxx Xxxxxxxx, dal Segretario Organizzativo Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dal responsabile delle Relazioni Sindacali Xxxxxxx Xxx, dal capo Ufficio Assistenza Sindacale Xxxxxx Xxxxxxx;
la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - rappresen-
tata dal Presidente, Xx. Xxxxxxxx Xxxxxx, assistito dai Signori: Xxxxx Xx Xxxxxxx, Vice Presidente, Xxxxxx xxx Xxxxx, responsabile delle Relazioni Sindacali; componenti la delegazione per le trattative: Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIPENDENTI IMPIEGATI DEL-
L’AGRICOLTURA (FEDERDIA), rappresentata dal Segretario Nazionale
p.a. Xxxxxxxx Xxxxxxx, assistito dai componenti la delegazione Sigg.: Rag. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI QUADRI DELL’AGRICOLTURA
(AGRI-QUADRI), rappresentata dal Segretario Nazionale Rag. Xxxxxx Xx Xxxx, assistito dai componenti la delegazione Sigg.: Dr. Xxxxxxxxx Xxxx- no, p.a. Xxxxx Xxxxxxx, p.a. Xxxxxx Xxxxxxx;
con l’assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI QUADRI E IMPIEGATI DELL’AGRICOLTURA (CONFEDERDIA), rap-
presentata dal Presidente p.a. Xxxxxxx Xxxxxxx, dal Presidente Onora- rio Comm. Xxxx Xxxxxxxxxx, dal Segretario Generale p.a. Xxxxxxx Xxxx- xxxx, dal Vice Segretario Generale Rag. Xxxxxxx Xxxxxxxx e dalla D.ssa Sil- via Xxxxxxxx;
la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario generale Xxxxxxxxxx Xxx- xx, dai Segretari nazionali Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, da Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx del Dipar- timento agricoltura e dai componenti la delegazione trattante Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxx- xx Xxxxxxx;
la FISBA-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxx- ni, dal Segretario Generale aggiunto Xxxxxxxxx Xxxxxx e dai Segretari Nazionali: Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, assistiti dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari regionali: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx- xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx- xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx- xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx.
la UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxx- xxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx- xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai componenti la Direzione Nazio- xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx- xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxx- xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxx- xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx- xxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx- xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx- xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx- la, Xxxxxxxx Xxxx.
Si è stipulato il presente Contratto Nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli, che sostituisce il CCNL 13 novembre 1996.
TITOLO I PARTE INTRODUTTIVA
Art. 1
OGGETTO E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole, singole, in forma cooperativa o, comunque associata, e gli impiegati e qua- dri da esse dipendenti.
La disciplina del presente Contratto si applica, quindi, in tutte le impre- se agricole, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, aventi ad oggetto l’esercizio di attività agricole forestali, ortoflorovivaisti- che, di allevamenti di qualsiasi specie, nonché di attività affini e connes- se con l’agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commer- cializzazione dei prodotti agricoli.
A titolo indicativo, le imprese - singole od associate - in cui si applica il presente contratto collettivo di lavoro sono:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto; nonché:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende florovivaistiche;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi spe- cie, comprese la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende che eseguono lavori di impianto e di manutenzione del verde.
Art. 2
STRUTTURA ED ASSETTO DEL CONTRATTO
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
Contratto Nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse presta- zioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze del livello territoriale di con- trattazione.
La dinamica degli effetti economici e dei minimi nazionali di stipendio di cui all’art. 24 Tab. n. 1 nell’ambito del rinnovo quadriennale dovrà rife- rirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con i tassi di inflazione pro- grammati assunti come obiettivo comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi.
Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell’occupazione, del- l’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzio- ni, delle tendenze generali dell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agricolo.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto mede- simo, sarà corrisposto un apposito elemento provvisorio della retribu- zione denominato “indennità di vacanza contrattuale”.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d’inflazione pro- grammata applicato sugli stipendi contrattuali vigenti.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto la “indennità di vacanza contrattuale” cessa di essere ero- gata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La data di inizio della corresponsione della “indennità di vacanza con- trattuale” come sopra disciplinata slitta, in caso di ritardata presenta- zione delle piattaforme, di un periodo pari ai giorni di ritardo.
Contratto territoriale
Il contratto territoriale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tem- po intermedio nell’arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione territoriale definisce gli stipendi contrattuali e può trat- tare le materie specificatamente rinviate dall’art. 61 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
La dinamica degli effetti economici e degli stipendi contrattuali nel- l’ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di vali- dità dei contratti territoriali medesimi e sarà coerente con i tassi di infla- zione programmata secondo i principi e i criteri di cui ai commi 3° e 4° del presente articolo.
Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla com- parazione tra inflazione programmata e quella effettiva intervenuta sui minimi nazionali di stipendio nel primo biennio di validità del CCNL, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scam- bio del Paese, nonchè dall’andamento dell’economia territoriale del set- tore agricolo.
La dinamica di cui ai precedenti commi si applicherà, in sede di stipu- la dei contratti territoriali, sullo stipendio contrattuale di cui all’art. 24, com- ma 5°. L’importo derivante dalla predetta dinamica dovrà essere somma- to al minimo di stipendio-base mensile di cui alla lettera a) del predetto 5° comma dell’art. 24.
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, le parti, in sede di rinnovo del Contratto territoriale, inoltre valuteranno la pos- sibilità di prevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiet- tivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività legati all’andamento del settore.
La predetta erogazione ha conseguentemente la caratteristica di tota- le variabilità e non determinabilità a priori. Tale tipo di erogazione deve avere le caratteristiche idonee per l’applicazione dello specifico regime contributivo-previdenziale previsto dal su citato Protocollo e dalle succes- sive disposizioni di legge.
Dopo 3 mesi di vacanza contrattuale agli impiegati dipendenti ai qua- li si applica il contratto medesimo, sarà corrisposto un apposito elemento provvisorio della retribuzione, denominato “indennità di vacanza con-
trattuale”.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d’inflazione pro- grammata applicato sugli stipendi contrattuali vigenti.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto la “indennità di vacanza contrattuale” cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La data di inizio della corresponsione della “indennità di vacanza con- trattuale” come sopra disciplinata slitta, in caso di ritardata presentazione delle piattaforme, di un periodo pari ai giorni di ritardo.
Art. 3
DECORRENZA, DURATA DEL CONTRATTO NAZIONALE E PROCEDURE DI RINNOVO
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressa- mente previste, ha durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2000, sca- de il 31 dicembre 2003 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo raccomandata A.R., da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 4 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 3 mesi prima della scaden- za del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumeran- no iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. L’inosservanza di quanto stabilito per tale periodo comporterà a carico della parte respon- sabile, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine dal quale far decorrere l’indennità di vacanza contrattuale di cui all’art. 2.
Il presente contratto conserva la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
Art. 4
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
I contratti territoriali non possono derogare dalle norme del presente contratto. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai con- tratti in vigore.
Art. 5 OSSERVATORIO NAZIONALE
L’Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di anali- si, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interes- se, quali:
- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problema- tiche ad esso connesse;
- i fabbisogni di formazione professionale;
- le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso con- tratti d’area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mer- cati e la valutazione dell’incidenza delle variabili economiche che inci- dono sulle diverse produzioni;
- l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello pro- vinciale;
- la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica.
L’Osservatorio Nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.
L’Osservatorio Nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti.
Nota a Verbale
L’Osservatorio di cui al presente articolo, come stabilito dal Protocollo d’Intesa, Allegato A al CCNL Quadri e impiegati agricoli del 13 novembre 1996, è unico per gli impiegati e per gli operai agricoli.
Il relativo regolamento è riportato nell’allegato G. Analogo criterio si applica per gli Osservatori regionali.
Art. 6 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti per la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori hanno costituito su base paritetica un orga- nismo bilaterale nazionale per la formazione professionale in agricoltura, i cui compiti, composizione e funzionamento sono definiti dallo Statuto, allegato B – Agriform al presente CCNL.
TITOLO II COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 7
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TERMINE
L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, e, salvo diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato. L’assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l’eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto
dal presente CCNL e dai contratti territoriali.
Il contratto con prefissione di termini deve essere giustificato dalla spe- cialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
- assunzione per un’opera definita.
L’assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di sca- denza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L’assunzione dell’impiegato deve essere comunicata all’ENPAIA ed all’INPS nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scrit- to. L’applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettiva- mente esecuzione.
Art. 8 PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di que- sto, l’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente Contratto e dai Contratti territoriali per la categoria cui l’im- piegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svol- xxxx.
Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria e in mesi 2 per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria.
Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il datore di lavoro deve farne denuncia all’ENPAIA e all’INPS.
L’impiegato acquista il diritto all’assistenza ed alla previdenza a decor- rere dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di prova.
I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal con- tratto senza l’obbligo di preavviso, in tal caso l’impiegato deve, entro
trenta giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli.
Superato il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli effet- ti dell’anzianità dell’impiegato.
In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è avve- nuto il recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 21, 28 e 47 del presente contratto.
Qualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l’impiegato ha diritto, per sé e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viag- gio necessario a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di mobilio, sempreché il trasferimento in azienda della fami- glia sia stato concordato con il datore di lavoro.
Art. 9
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
L’impiegato è tenuto ad espletare le mansioni affidategli dal datore di lavoro, prestando l’attività richiesta dalla normale gestione dell’a- zienda sia nel campo tecnico, sia in quello economico-amministrativo ed in quello della sperimentazione e ricerca.
Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell’a- zienda, purché non siano in contrasto con il presente Contratto o con i contratti territoriali nonché con gli Accordi individuali stipulati col dato- re di lavoro.
L’impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o a chi per esso:
a) del buon andamento dell’azienda in rapporto all’attività da lui pre- stata nei limiti ed in conformità delle direttive generali del datore di lavo- ro e, in genere, di ogni atto inerente al proprio ufficio;
b) della regolare esatta tenuta e custodia dei libri amministrativi, del- la cassa e delle documentazioni relative, compresa la registrazione del- lo straordinario, quando queste mansioni gli vengono affidate.
Nei casi in cui l’impiegato abbia il compito di redigere i bilanci e di presentare rendiconti periodici, il datore di lavoro dovrà effettuare, di norma, le sue osservazioni entro sei mesi dalla presentazione del bilan- cio o dei rendiconti stessi;
c) dell’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze di autorità com- petenti contratti di lavoro o Capitolati ed Accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l’impiegato si trovi nell’impossibilità di provvedere all’osser- vanza delle leggi, ordinanze, ecc. o comunque si trovi nella impossibi- lità di espletare le mansioni affidategli, deve informare tempestivamen- te e sempre nel minor tempo possibile, il datore di lavoro o chi per esso.
Art. 10
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Tenute presenti le norme del D.L. 30 ottobre 1984 n.726, convertito, con modificazioni, nella legge 19.12.1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale degli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea prestazione lavorati- va in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa, ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno. Nel contratto devono essere indicati, altresì, lo stipendio convenuto secondo la cate- goria di inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e nor- mativi previsti dal presente CCNL, in misura proporzionale alla prestazio- ne lavorativa ridotta, rispetto a quella a tempo pieno.
Copia del Contratto deve essere inviata, entro trenta giorni dalla stipu- la, al competente Ispettorato provinciale del lavoro.
La disciplina del presente Xxxxxxxxx si applica nel caso di rapporti a tem- po parziale caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i due contraenti nell’ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovve- ro ad uno o più settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro.
Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, escluso dalla disciplina del presente Contratto.
E’ consentita la prestazione di lavoro straordinario ove sia giustificata da eccezionali esigenze organizzative aziendali. Il lavoro straordinario non dovrà superare, nell’anno, la misura del 25% rispetto all’orario o ai perio- di di lavoro concordati.
La contrattazione territoriale può stabilire per talune categorie impie- gatizie con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende, la corresponsione di una specifica indennità oraria che tenga conto del disa- gio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e del- le particolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse tipologie di azienda indicate all’art. 1, 3°comma. Tale indennità oraria è determinata per ciascuna categoria in cifra fissa e viene corrisposta da ogni azienda, per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate.
Art. 11
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Le parti, in applicazione dell’art. 3 della legge 19.12.1984, n. 863 e suc- cessive modifiche, nonché tenuto conto delle integrazioni introdotte dal- l’art. 16 della legge 19.7.1994, n. 451 e successive modifiche e integra- zioni, concordano di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo il Protocollo nazionale allegato, che è parte integrante del presente CCNL (All. C).
Art. 12
RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERSONALE AL PRIMO IMPIEGO PRESSO AZIENDE AGRICOLE - STIPENDIO DI INGRESSO
Le parti nell’intento di migliorare, da un lato, l’occupazione nel settore degli impiegati agricoli mediante l’assunzione di dipendenti e, dall’altro, consentire alle aziende di disporre di nuove leve di lavoro nella categoria impiegatizia con retribuzione adeguata alla qualità iniziale della presta- zione professionale, convengono di regolamentare nel presente articolo il particolare rapporto di lavoro per il personale al primo impiego nelle azien- de agricole di cui all’art. 1 del presente contratto.
Tale regolamentazione si applica agli impiegati che non rientrano nella sfera di applicazione dell’istituto dell’apprendistato.
Detto rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle seguenti norme: Assunzione - Inquadramento - Periodo di prova
L’assunzione è effettuata con atto scritto che deve contenere: 1) la data di inizio del rapporto di lavoro. 2) L’inquadramento nella categoria di appar- tenenza di cui all’art. 15 del presente Contratto. 3) Il periodo di prova di cui all’art. 8. 4) Il trattamento economico come appresso stabilito. 5) L’im- pegno del datore di lavoro che, trascorsi 15 mesi dall’inizio del rapporto, il dipendente sarà inquadrato nella categoria in cui è stato assunto o in una categoria superiore.
Trattamento economico e normativo
Per il periodo di 15 mesi dall’inizio del rapporto, al personale dipendente di cui al precedente comma, sarà rispettivamente corrisposta una retribu- zione pari al 70%, 80%, 90% del corrispondente stipendio contrattuale men- sile, in ragione di ciascun terzo della durata complessiva del contratto.
Trascorsi 15 mesi dalla data di assunzione, il dipendente avrà diritto di percepire il 100% dello stipendio contrattuale mensile previsto dai contratti territoriali per la rispettiva categoria di assegnazione.
L’anzianità di servizio decorre, ad ogni effetto, dalla data di assunzio- ne anche ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Per il trattamento normativo valgono le norme del presente Contratto.
Art. 13 APPRENDISTATO
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 16 della Legge 196/97 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti convengono quanto segue:
1) La durata dei contratti di apprendistato è fissata nella misura massi-
ma di 48 mesi per la 1a, 2a e 3a categoria e di 24 mesi per la 4a e 5a cate- goria di impiegati.
2) La retribuzione degli apprendisti è fissata nelle misure del 70%, 80%, 90% del corrispondente stipendio contrattuale mensile per le mansioni svolte, in ragione di ciascun terzo della durata complessiva del contratto di apprendistato.
3) Considerata la natura continuativa del rapporto di lavoro agli appren- disti saranno corrisposti gli istituti contrattuali con le stesse modalità pre- viste per gli impiegati assunti a tempo indeterminato.
4) Gli apprendisti dovranno partecipare alle iniziative di formazione esterna all’azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e specificatamente dall’art. 16, comma 2 della legge 196/97.
Art. 14
CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO
Il lavoro temporaneo per i quadri e gli impiegati agricoli è disciplinato secondo i termini di cui al Protocollo Nazionale d’intesa (vedi Allegato D). La disciplina stabilita dal predetto Protocollo Nazionale trova applica-
zione con le modifiche apportate dal 3° comma del presente articolo.
Ai sensi dell’art. 64 della legge 23.12.99, n. 488 la possibilità di usu- fruire del lavoro temporaneo per la categoria dei quadri e degli impiegati è esteso a tutto il territorio nazionale e a tutte le categorie degli stessi.
TITOLO III CLASSIFICAZIONE
Art. 15 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
VARIAZIONI DI MANSIONI E DI QUALIFICA
Gli impiegati agricoli si classificano in sei categorie, comprendenti gli impiegati di concetto e d’ordine. Mentre per i primi, nello svolgimento del- le mansioni loro affidate, vi è più o meno presente autonomia di conce- zione e potere d’iniziativa, per i secondi non vi è alcuna autonomia di con- cezione ed apporto di iniziativa.
1a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto che, non inve- stiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano diret- tamente con il datore di lavoro o con il dirigente all’organizzazione e gestio- ne generale, tecnica e/o amministrativa dell’azienda, con autonomia di concezione e potere d’iniziativa.
Profili
Direttori tecnici, amministrativi, commerciali ed altre figure con analo- ghe caratteristiche e funzioni.
Nelle aziende di servizi rientra in tale 1a Categoria il Direttore del Cen- tro elaborazione dati.
Rientrano nella 1a Categoria gli “Agenti” che pur assunti con tale quali- fica, collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con il dirigente nell’ipotesi di aziende prive di direttori ed ai quali siano affidati dal mede- simo titolare dell’impresa poteri ed incombenze propri di detta 1a Catego- ria, e che provvedono quindi, con autonomia di concezione e potere di ini-
ziativa, all’organizzazione e gestione generale tecnica e/o amministrativa dell’azienda.
Analogamente, nelle aziende vitivinicole rientrano nella 1a Categoria quegli “Enologi” che collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con il dirigente, nell’ipotesi di aziende prive di direttore e che provvedono, quindi, con autonomia di concezione e relativa responsabilità, a tutte le operazioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche.
2a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto che, alle diret- te dipendenze del datore di lavoro, o del dirigente o del direttore, senza autonomia di concezione, provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell’azienda o di parte di essa con cor- rispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa.
Profili
Capo reparto e Capo ufficio tecnico, commerciale, amministrativo.
Agente: l’impiegato che dispone, in riferimento al piano di coltivazione prestabilito, l’esecuzione dei relativi lavori da parte del personale dipen- dente, provvede, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui, agli acquisti dei concimi, mangimi, sementi, ecc., alle vendite dei prodotti, alla compravendita del bestiame; provvede, altresì, su autorizzazione del dato- re di lavoro o di chi per lui, all’assunzione ed ai licenziamenti del perso- nale operaio o dei coloni; è incaricato della tenuta dei primi libri contabili e dei libretti colonici.
Enologo: provvede a tutte le operazioni concernenti la produzione di vini o bevande alcoliche. Dispone e controlla le operazioni di pigiatura, fer- mentazione, chiarificazione e correzione delle uve, dei mosti e delle vinac- ce stabilendo modalità e tempi dell’effettuazione dei travasi. Accerta, anche attraverso analisi di campioni, le caratteristiche relative alla gradazione alcolica, gusto, odore e colore di un dato vino o di una bevanda alcolica. Progettista: responsabile della elaborazione e realizzazione di proget-
ti di parchi e giardini.
Analista CED: l’impiegato che effettua le analisi e gli studi per indi-
viduare e proporre soluzioni ai problemi dei vari comparti aziendali attraverso l’uso dell’elaborazione. Programma le risorse necessarie per le varie fasi, raccoglie dati circa le procedure e le prassi esistenti nelle aziende. Valuta le esigenze delle unità interessate e definisce, insieme con i responsabili delle singole funzioni, gli “input” e gli “out- put” del sistema informativo, nonché la forma, la periodicità ed i sup- porti relativi.
Analista: l’impiegato che effettua le analisi dei terreni dell’azienda e/o quelle di laboratorio, riguardanti i prodotti agricoli e/o il controllo dei pro- dotti impiegati in azienda.
Ricercatore: l’impiegato che opera su programmi e/o progetti di ricer- ca agronomica dell’azienda, partecipando alla loro realizzazione.
3a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto che, in ese- cuzione delle disposizioni loro impartite e, quindi, senza autonomia di con- cezione e potere di iniziativa, esplicano mansioni nel ramo tecnico, ammi- nistrativo o commerciale in relazione alla loro specifica competenza pro- fessionale e che rispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati.
Profili
Sottoagenti - contabili - impiegati amministrativi o commerciali - aiuto enologo - corrispondente in lingue estere.
4a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati d’ordine che, sotto la gui- da del datore di lavoro o degli impiegati superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di operazioni inerenti la contabilità, amministrazione e simi- li e le istruzioni per il disbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti.
Profili
Addetti ai servizi amministrativi, commerciali od ai reparti - assistenti - operatori CED - disegnatori tecnici - magazzinieri, anche di aziende vitivi- xxxxxx, cioè gli impiegati cui è affidata la responsabilità del magazzino, con la tenuta dei libri di carico e scarico, e che rispondono della buona con- servazione di merci, prodotti, macchine, utensili e di quant’altro occorren- te ai bisogni dell’azienda; su disposizioni impartite direttamente dal dato- re di lavoro o da impiegati gerarchicamente superiori, provvedono alla ripartizione, distribuzione e spedizione di quanto loro affidato ed alla rela- tiva registrazione contabile-amministrativa.
5a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati d’ordine che esplicano mansioni non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministra- tiva.
Profili
Stenografi - dattilografi - addetti a semplici mansioni di segreteria - addetti alle spedizioni - terminalista C.E.D. addetto all’acquisizione dei dati.
6a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati d’ordine che svolgono mansioni comuni proprie della loro qualifica.
Profili
Uscieri - fattorini - commessi.
L’impiegato deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di
assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispon- dente.
Qualora a causa di esigenze aziendali straordinarie di emergenza, l’im- piegato sia adibito, in via non solo temporanea ma eccezionale ed episo- dica, a mansioni di qualifica inferiore, conserverà i diritti ed il trattamento economico della categoria cui appartiene.
Qualora l’impiegato sia adibito, invece, a mansioni di qualifica superio- re, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge dette mansioni, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
L’impiegato acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi.
La temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla quali- fica superiore, assente per malattia, infortunio, ferie, permesso e richiamo alle armi non fa acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica superiore ma gli dà solo diritto, sin dall’inizio della sostituzione e per tutta la durata di essa, al trattamento economico corrispondente a detta qualifica supe- riore.
Impegno a Verbale
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica nazionale con il compito di studiare la materia dell’inquadramento professionale degli impiegati agricoli prevista dall’art. 15 del presente contratto, al fine di for- nire alle stesse parti stipulanti, per un eventuale accordo a livello nazio- nale, proposte di modifiche o di aggiornamento nella classificazione del personale, mediante analisi e studi del rapporto tra classificazione e pro- fessionalità dei lavoratori e delle lavoratrici.
In tale compito di studio, la Commissione dovrà tener conto di eventuali fattispecie di innovazioni tecnologiche ed organizzative maturate nel con- testo impiegatizio agricolo, proponendo, ove se ne ravvisi la necessità, ipotesi di integrazione o modifiche dell’attuale assetto classificatorio e la eventuale introduzione di nuovi livelli di inquadramento.
La Commissione sarà composta di 8 membri, di cui 4 designati dalle OO. imprenditoriali e 4 designati dalle XX.XX. degli impiegati.
La Commissione inizierà i lavori entro 30 giorni dalla stipula del pre- sente CCNL e sarà presieduta, a turno, da un componente di parte dato-
riale o di parte sindacale.
La Commissione delibererà all’unanimità in ordine agli indirizzi ed al metodo di lavoro, nonché su eventuali pareri per l’adeguamento e/o la modifica dell’attuale assetto classificatorio.
La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro 20 mesi e presenta- re alle parti stipulanti un rapporto conclusivo in cui dovranno essere evi- denziati sia i pareri sui quali sia stata raggiunta l’unanimità, sia quelli dif- ferenziati sui quali non sia stato possibile pervenire ad una convergenza di pareri, al fine di un eventuale accordo a livello nazionale, come previ- sto dal 1° comma del presente impegno a verbale.
TITOLO IV NORME SUI QUADRI
Art. 16 DISCIPLINA DEI QUADRI
a) Definizione della figura dei Quadri
In applicazione dell’art. 2 della legge 13.5.1985 n. 190, sono conside- rati “quadri” quei lavoratori che, operando alle dirette dipendenze del dato- re di lavoro o di un dirigente, svolgono, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obietti- vi generali dell’impresa con discrezionalità di iniziativa nella gestione e/o nel coordinamento dell’attività aziendale.
Ciò premesso, appartengono alla categoria dei “quadri” quei lavorato- ri che, nell’ambito della 1a categoria degli impiegati agricoli, svolgono fun- zioni di coordinamento generale dell’attività aziendale, con autonomia nei confronti del datore di lavoro.
Si riconosce pertanto, la qualifica di “quadro” a quegli impiegati che assolvono funzioni di rappresentanza del datore di lavoro, con responsa- bilità di coordinamento ed organizzazione delle attività e del personale che svolge funzioni e compiti di rilievo.
A tali figure, come sopra individuate, si applica la disciplina legislativa sull’orario di lavoro prevista per il personale direttivo.
b) Indennità di funzione
Alla categoria dei “quadri” come individuata nella precedente lett.a), spetta, con decorrenza dal 1° aprile 2000, una indennità mensile pari a lire
300.000 (trecentomila), da corrispondersi per 14 mensilità.
c) Variazione e mansioni di qualifica.
In base all’art. 6 della Legge n. 190/1985, nel caso di svolgimento del-
le mansioni di “quadro” da parte di lavoratori di livello inferiore che non sia avvenuta per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione della qualifica di “quadro” diventa definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi.
d) Responsabilità civile verso terzi
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i propri dipendenti dell’area quadri, contro i rischi di responsabilità civile ver- so terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrat- tuali.
A tal riguardo lo stesso datore di lavoro dovrà stipulare una polizza assi- curativa entro un mese dalla stesura del nuovo CCNL, i cui massimali e le correlative quote di premi a carico della azienda saranno formalizzate in apposita separata convenzione.
TITOLO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Art. 17 ORARIO DI LAVORO
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esi- genze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta; deve essere registrato in contabilità e pagato all’atto della corresponsione della retribuzione, nello stesso mese nel quale è stato ese- guito(*).
Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della retri- buzione indicati al 1° comma dell’art. 24, sono le seguenti:
a) lavoro straordinario | 30% | |
Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è stabi- | b) lavoro notturno | 50% |
lito in 39 ore settimanali. | c) lavoro festivo | 50% |
La suddivisione dell’orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della set- | d) lavoro straordinario festivo | 60% |
xxxxxx è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale | e) lavoro festivo notturno | 65% |
orario in cinque giorni, oppure in cinque giorni e mezzo, in relazione alla |
peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di par- ticolari mansioni svolte da talune figure impiegatizie.
La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straor- dinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
Art. 18
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale giornalie- ro di lavoro (ved.art.17);
b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore venti alle ore cinque del mattino successivo;
c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 20.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodi- ci settimanali.
Xxxxx rimanendo quanto disposto dai commi precedenti, considerato tuttavia che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della pre- stazione lavorativa, specie in determinati periodi dell’anno, non consen- te l’osservanza dell’orario di lavoro nei termini e modi previsti dall’art. 17 del presente Contratto, è demandata alla contrattazione territoriale la pos- sibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, nel mese di aprile od al termine degli anzidetti periodi dell’anno.
Art. 19 RIPOSO SETTIMANALE
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica.
(*) Ai fini della determinazione della retribuzione oraria per il computo del lavoro straordina- rio, festivo, notturno,ecc., la retribuzione mensile va divisa per 169.
Se per esigenza dell’azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. Nel caso di lavoro prestato di domenica, all’impiegato spetta la sola maggiorazione prevista dall’art. 18 per il lavoro festivo.
Ove nella domenica l’impiegato effettuasse ore straordinarie o nottur- ne, verranno corrisposte le rispettive percentuali di maggiorazione previ- ste per il lavoro straordinario festivo e per il lavoro festivo notturno.
Art. 20
GIORNI FESTIVI - FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
a) Festività nazionali:
- il 25 aprile - Anniversario della liberazione;
- il 1° maggio - Festa del lavoro;
- il 2 giugno - Anniversario della Fondazione della Repubblica;
- il 4 novembre - Giorno dell’unità nazionale.
b) Festività infrasettimanali:
- il primo dell’anno;
- il 6 gennaio - giorno dell’Epifania;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 15 agosto - giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx;
- il 1° novembre - Ognissanti;
- l’8 dicembre - giorno dell’Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre - giorno di Natale;
- il 26 dicembre - X.Xxxxxxx;
- festa del Patrono del luogo.
Tuttavia, anche in dette ricorrenze il personale appartenente alla 1a, 2a, 3a categoria deve assicurare lo svolgimento di quelle attività aziendali
strettamente indispensabili.
Per il trattamento economico da praticarsi agli impiegati nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e cioè:
1) agli impiegati che prestano la loro opera nelle festività nazionali indi- cate alla lettera a) è dovuta, oltre alla normale retribuzione globale gior- naliera compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà agli impiegati una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera;
2) agli impiegati che prestano la loro opera nelle festività infrasettima- nali, indicate alla lettera b), anche se dette festività cadono di domenica, è dovuta, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente pre- state, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
A seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi ed a parziale modifica del punto 7 del Protocollo di intesa del 31.5.1977, sul contenimento del costo del lavoro per impiegati agrico- li, tenuto presente il DPR 28.12.1985 n. 692, il trattamento per le “ex gior- nate festive” sarà il seguente:
a) per le due festività nazionali (2 giugno e 4 novembre) le cui celebra- zioni sono state spostate, rispettivamente, alla prima domenica di giugno e di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla citata legge n. 90 del 31.3.1954 per il caso di feste nazionali coincidenti con la domenica come stabilito dal precedente 3° comma, punto 1). Pertanto, il 2 giugno ed il 4 novembre diventano giornate lavorative a tutti gli effetti;
b) per le 4 giornate ex festive (X.Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domi- ni, SS.Xxxxxx e Xxxxx) che diventano lavorative a tutti gli effetti, agli impie- gati agricoli che prestano la loro opera in tali giornate, sempreché le esi- genze dell’azienda lo consentano, saranno riconosciute altrettante gior- nate di riposo compensativo, la cui data di godimento sarà concordata tra le parti, datore di lavoro ed impiegato, preferibilmente in via continuativa. In alternativa ed in sostituzione delle giornate di riposo compensativo,
la prestazione di lavoro effettuata nelle predette festività soppresse, potrà essere compensata, per tutte le quattro giornate o per alcune di esse, con la corresponsione, in aggiunta alla normale retribuzione mensile contrat-
tualmente dovuta, di una ulteriore giornata di paga, pari ad 1/26 della retri- buzione mensile.
Art. 21 FERIE
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stes- sa azienda - compreso il primo - ad un periodo di ferie retribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 3° comma dell’art.17. Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri motivi giustificati riconosciuti dal dato- re di lavoro non sono computabili nelle ferie. Il periodo di ferie deve esse- re concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e del-
le indicazioni dell’impiegato.
Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esi- genze dell’azienda lo impongono, il datore di lavoro e l’impiegato posso- no concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non infe- riori a giorni 15. E’ in facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differi-
re o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’impie- gato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritor- no in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell’anno suc- cessivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di ser- vizio non abbia usufruito in tutto o in parte, del periodo di ferie spettante- gli, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell’art. 24(*).
Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute.
(*) Ai fini del computo dell’indennità sostitutiva delle ferie, la retribuzione giornaliera si ottie- ne dividendo quella mensile per 26.
Qualora l’impiegato, al momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto al periodo completo di ferie, gli spetteranno tanti dodice- simi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di servizio prestati nell’anno.
Art. 22 PERMESSI
L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso straor- dinario di 18 giorni con retribuzione normale.
L’impiegato ha, altresì, diritto a permessi retribuiti pari a giorni 3, per motivi familiari o per altri casi.
Durante tali permessi l’impiegato è considerato ad ogni effetto in atti- vità di servizio.
Art. 23
PERMESSI PER LA FREQUENZA A CORSI DI STUDIO
Gli impiegati che, al fine di migliorare la propria professionalità, in rela- zione all’attività dell’azienda, intendono frequentare corsi di studio e di aggiornamento professionale, presso istituti pubblici o privati legalmente riconosciuti o presso organismi notoriamente operanti nel settore e rite- xxxx validi dall’azienda, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai com- mi successivi, di usufruire di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore, da utilizzare nell’arco di un triennio o di un solo anno.
Compatibilmente con le esigenze aziendali e purché sia assicurato comunque il normale andamento dell’attività aziendale, il numero degli impiegati di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per par- tecipare a detti corsi non potrà superare, nello stesso momento, il nume- ro di uno per quelle aziende che hanno sino a 10 impiegati ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 impiegati, con l’arrotondamento delle frazioni all’unità superiore.
Per ottenere i permessi di partecipazione a detti corsi, gli impiegati dovranno fornire al titolare dell’azienda o a chi per lui un certificato di iscri- zione al corso e successivamente certificati di frequenza con l’indicazio- ne delle ore relative.
Nell’ipotesi che il corso sia effettuato fuori orario di lavoro, il datore di lavoro è tenuto al pagamento del corso stesso, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta rilasciata dall’istituto od organismo interessato. Tale pagamento a carico del datore di lavoro non dovrà superare com- plessivamente l’ammontare pari a 40 ore dello stipendio mensile dell’im- piegato, mentre lo stesso dipendente, durante il medesimo anno, non potrà usufruire di ulteriori permessi per la frequenza ai corsi previsti dal 1° com-
ma del presente articolo.
TITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 24 RETRIBUZIONE
La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta:
- Minimo di stipendio-base mensile (art. 61)
- Indennità di contingenza (art. 26)
- Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
- Minimo di stipendio integrativo
- Aumenti periodici di anzianità (art. 27)
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quo- ta di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169.
L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al pri- mo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria.
Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente arti- colo.
Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 15 del presente contratto, è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) Minimo di stipendio integrativo
Aumenti degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.1999, previ- sti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % e a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %.
Minimi nazionali di stipendio mensile
I minimi nazionali di stipendio mensile per le diverse categorie di impie- gati, comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono ripor- tati nella tabella n° 1.
I contratti territoriali non possono definire, per ciascuna categoria di impiegati, stipendi contrattuali inferiori ai suddetti minimi, salvo quanto è previsto dagli articoli 12 e 13 del presente CCNL.
I minimi di cui alla tabella 1 trovano applicazione nei contratti territoria- li stipulati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1° gennaio 2003; per gli altri contratti territoriali dal 1° aprile 2000 (vedi norma transitoria).
In sede di rinnovo quadriennale, il Contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all’articolo 2 e di una valutazione sull’andamento dell’inflazio- ne, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi nazionali di stipendio mensile di cui al primo comma del presente titolo (vedi Tab. 1) nonché gli incrementi da applicarsi a tutti gli stipendi contrattuali definiti dai contratti territoriali per ciascuna categoria di impiegati. Per i contratti territoriali non rinnovati è fatta salva “l’indennità di vacanza contrattuale” in vigore al livel- lo territoriale interessato.
Norma transitoria
Nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni del CCNL 13 novembre 1996, fermo restando i minimi di stipendio integrativo in vigo- re, i minimi nazionali di stipendio mensile per le diverse categorie di impie- gati, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2000.
Tab. 1
Categorie | Stipendio base mensile | Indennità di contingenza | E.D.R. | Minimi nazionali di stipendio mensile | ||||
Lire | Euro* | Lire | Euro* | Lire | Euro* | Lire | Euro* | |
1° | 1.166.988 | 602,70 | 1.018.837 | 526,19 | 20.000 | 10,33 | 2.205.825 | 1.139,21 |
2° | 987.803 | 510,16 | 1.007.945 | 520,56 | 20.000 | 10,33 | 2.015.748 | 1.041,05 |
3° | 835.847 | 431,68 | 998.380 | 515,62 | 20.000 | 10,33 | 1.854.227 | 957,63 |
4° | 734.231 | 379,20 | 992.811 | 512,74 | 20.000 | 10,33 | 1.747.042 | 902,27 |
5° | 663.003 | 342,41 | 989.057 | 510,81 | 20.000 | 10,33 | 1.672.060 | 863,55 |
6° | 587.548 | 303,44 | 984.283 | 508,34 | 20.000 | 10,33 | 1.591.831 | 822,11 |
* Un Euro è pari a Lit. 1.936,27
N.B.: Per effetto degli arrotondamenti si ha la coincidenza tra Lire ed Euro solamente nella colonna dei totali.
Art. 25 COINTERESSENZA
Al fine del maggiore incremento della produzione, di un più elevato ren- dimento dell’azienda e di una concreta collaborazione tra datori di lavoro ed impiegati appartenenti alle categorie direttive o addetti alle colture ed agli allevamenti, potrà essere convenuto, in tutto o in parte, il sistema di retribuzione a cointeressenza. I criteri della cointeressenza devono esse- re stabiliti d’accordo tra datore di lavoro ed impiegati e dovranno risultare dal contratto individuale o da altro documento scritto. In ogni caso, però, lo stipendio totale annuo spettante all’impiegato non può essere inferiore a quello previsto dal Contratto Nazionale e dai contratti territoriali per la categoria alla quale l’impiegato appartiene.
Art. 26
EX SCALA MOBILE
In materia di indennità di contingenza, valgono le norme di cui alla leg- ge 26 febbraio 1986 n. 38 e alla legge 13 luglio 1990 n. 191 e successive modifiche ed integrazioni (Accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992). Per gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale presso un’u- nica azienda o presso più aziende, il valore unitario giornaliero od unita- rio orario dell’indennità di contingenza, sarà determinato dividendo, rispet- tivamente, per 26 e per 169 il valore della indennità di contingenza men-
sile spettante alla corrispondente categoria di impiegati a tempo pieno.
In ogni caso a tali impiegati non potrà essere corrisposto, a titolo di indennità di contingenza, un importo superiore a quello spettante alla cor- rispondente categoria a tempo pieno.
Art. 27
AUMENTI PERIODICI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO
L’impiegato, per l’anzianità di servizio prestato presso la stessa azien- da, ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa.
A partire dal 1° gennaio 1986 l’importo degli aumenti periodici per anzia- nità è fissato per ogni categoria di impiegati e valevole per tutto il territo- rio nazionale, nelle seguenti misure:
1a Categ. L. 64.000 2a Categ. L. 57.000 3a Categ. L. 52.000 4a Categ. L. 48.000 5a Categ. L. 46.000 6a Categ. L. 43.000
La misura di tali aumenti periodici si applicherà, sempre con decorren-
za dal 1° gennaio 1986, per gli aumenti periodici che matureranno suc- cessivamente a tale data.
L’importo degli aumenti periodici per anzianità determinati dai contrat- ti integrativi regionali o provinciali secondo le norme del CCNL del 26 gen- naio 1982, restano validi per gli aumenti periodici maturati alla data del 31 dicembre 1985.
Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di dodici e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
L’impiegato, nel caso di passaggio ad una categoria superiore, con- serverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione.
Tale rivalutazione per gli aumenti periodici maturati sino alla data del 31 dicembre 1985, sarà effettuata sulla base dell’importo già previsto dai contratti integrativi.
Per gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data e limi- tatamente ad essi, la rivalutazione sarà effettuata sulla base del nuovo importo fissato dal presente Contratto.
In tale ipotesi l’impiegato avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti perio- dici di anzianità, sino a raggiungere il numero massimo maturabile sopra stabilito.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico per anzianità.
Art. 28
13a E 14a MENSILITÀ
Gli impiegati agricoli hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di dicem- bre e agosto(*).
(*) Per gli impiegati che risiedono in azienda, sull’importo della 13a e 14a mensilità non deb- bono essere effettuate le trattenute relative all’alloggio ed annessi.
La 13a mensilità deve essere corrisposta all’impiegato entro il 15 dicem- bre, mentre la 14a mensilità entro il 10 agosto; dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rap- porto nel corso dell’anno.
In quest’ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessa- zione del rapporto stesso.
La corresponsione dei dodicesimi di tale mensilità compete anche nel caso di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
Art. 29 INDENNITÀ DI CASSA
Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabi- lità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo, a decorrere dal 1° aprile 2000, una indennità mensile nella misura di lire 75.000.
Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre man- sioni purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro.
L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è frazionabile.
Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.
L’impiegato portavalori di somme di denaro in contanti, deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.
Art. 30
MEZZI DI TRASPORTO
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mezzo di
trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso che dovrà essere determinato dai contratti territoriali, tenuto conto del tipo di mezzo e delle tariffe dell’Automobil Club Italiano (ACI) per
il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo. Tale compenso dovrà essere aggiornato in presenza di variazioni del-
le anzidette tariffe ACI.
I contratti territoriali dovranno, altresì, individuare i particolari tipi di aziende e le particolari figure impiegatizie alle quali, tenuto conto del- l’importanza particolare delle mansioni espletate, è dovuto un rimborso spese, nel caso di uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere l’azienda.
L’anzidetto rimborso sarà pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore alla distan- za tra il centro amministrativo del Comune (sede della casa comunale) o del nucleo abitato della frazione comunale sul cui territorio si trova l’azienda ed il centro aziendale od il luogo abituale di lavoro.
Qualora il tragitto tra il Comune di residenza dell’impiegato ed il centro aziendale od il luogo di abituale lavoro sia assicurato da un servizio di tra- sporto pubblico, tale rimborso sarà commisurato al costo del relativo abbo- namento mensile.
L’importo di detti rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di andata e ritorno per ogni giornata di effettivo lavoro.
Tra datore di lavoro e singoli impiegati è possibile concordare un rim- borso forfettario delle spese per il mezzo di trasporto.
Il rimborso per il mezzo di trasporto non è dovuto nel caso che il dato- re di lavoro metta a disposizione degli impiegati aventi diritto un proprio mezzo di trasporto.
Analogamente, non è dovuto alcun rimborso spese per il titolo anzidetto nel caso di impiegati che avendo convenuto di abitare nell’alloggio azien- dale abbiano volontariamente lasciato tale alloggio.
Nell’ipotesi in cui l’abitazione fornita dall’azienda non rispondesse alle esigenze igienico-sanitarie, è demandato ai contratti territoriali stabilire una particolare indennità a favore dell’impiegato che per dette ragioni fosse costretto ad alloggiare fuori azienda. In tal caso tale indennità si conside- ra comprensiva anche di quella per il mezzo di trasporto per raggiungere l’azienda.
Art. 31 TRASFERTE
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dall’impiegato per ragioni inerenti al servizio previa documentazione ove possibile, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
Sul solo importo delle spese di vitto ed alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 25%, a titolo di rimborso delle piccole spese non docu- mentabili.
Sono ammesse le forfettizzazioni (vedi art. 61, lett. h).
TITOLO VII
PREVIDENZA - ASSISTENZA E TUTELA DELLA SALUTE
Art. 32 MALATTIA ED INFORTUNIO
Nei casi di infortunio o di malattia l’impiegato ha diritto alla conserva- zione del posto per un periodo massimo di 12 mesi.
Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malat- tia professionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae di altri 12 mesi.
Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di pro- cedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente Contratto.
Tenuto conto della produzione e della conseguente necessità del con- tinuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’impiegato sia deri- vata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stes- so non sarà conservato il posto.
In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente.
L’impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all’al- loggio per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del perio- do di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 44 e 47.
L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al dato- re di lavoro entro tre giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata.
In ogni caso, l’impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico.
A - Malattia
L’impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento eco- nomico:
Anni di anzianità Corresponsione Corresponsione presso l’azienda stipendio mens. mezzo stipendio mens.
fino a mesi fino a mesi
a) inferiore a 5 anni 3 3
b) da 5 a 10 anni 5 5
c) oltre i 10 anni 6 6
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano nel- l’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i perio- di di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.
B - Infortunio
L’impiegato in stato di infortunio avrà diritto al seguente trattamento eco- nomico:
Anni di anzianità presso l’azienda | Corresponsione stipendio mens. fino a mesi | Corresponsione mezzo stipendio mens. fino a mesi |
a) inferiore a 5 anni | 3 | 3 |
b) da 5 a 10 anni | 5 | 5 |
c) oltre i 10 anni | 6 | 6 |
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per infortunio si sommano quando si verificano nel- l’arco di tempo di 12 mesi, mentre non si calcolano nella sommatoria i perio- di di assenza per infortunio verificatesi anteriormente ai 12 mesi considerati.
A seguito di quanto stabilito dal nuovo regolamento ENPAIA delle pre- stazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, a decorrere dal 1° gennaio 1985 il trattamento economico spettante all’impiegato in stato di infortunio previsto dal precedente punto B), è sostituito dal seguente:
1) dal 1° al 3° giorno di assenza, l’onere della indennità giornaliera è interamente a carico del datore di lavoro;
2) dal 4° al 90° giorno di assenza, l’indennità giornaliera è per l’80% a cari- co del Fondo ENPAIA e per il restante 20% a carico del datore di lavoro;
3) dal 91° giorno di assenza sino alla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto, l’indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA.
In base all’art. 8 del nuovo Regolamento Infortuni ENPAIA, la misura dell’indennità giornaliera si determina in ragione di un ventiseiesimo del- la retribuzione del mese in cui si è verificato l’evento, con l’esclusione degli eventuali emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l’aggiunta dei ratei delle mensilità aggiuntive, nonchè di ogni aumento automatico deri- vante dall’applicazione della contrattazione collettiva.
Nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3), il trattamento economico spettante all’impiegato, per la parte dovuta al Fondo ENPAIA, è anticipata dal dato- re di lavoro.
L’impiegato, però, non appena ottenuta l’indennità del Fondo ENPAIA, è obbligato a restituire tempestivamente al datore di lavoro l’importo da questi anticipato.
Art. 33
PREVIDENZA E ASSISTENZA - TUTELA DELLA MATERNITÀ ASSEGNI FAMILIARI
a) E.N.P.A.I.A.
I datori di lavoro di cui all’art. 1 del presente Contratto sono tenuti ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati
dipendenti alla Fondazione Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) che ha sede in Roma, Viale Beetho- ven 48, per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:
1) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;
2) trattamento di previdenza (rischio morte e quota a risparmio);
3) fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.
La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con periodo di prova e di tirocinio, deve essere inviata all’ENPAIA entro 15 giorni dal- la data di inizio del rapporto di lavoro e deve contenere le generalità com- plete dell’impiegato, la descrizione dettagliata delle mansioni affidate, la qualifica attribuita, nonché la retribuzione lorda di cui all’art. 24 del pre- sente Contratto.
Le variazioni che intervengono nella qualifica e nella retribuzione devo- no essere denunciate dal datore di lavoro entro un mese dal loro verifi- carsi.
I datori di lavoro sono tenuti a versare all’ENPAIA i contributi stabiliti dalla legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico degli impiegati.
La parte di contributo a carico degli impiegati è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione degli stessi impiegati.
I contributi sono calcolati dall’Ente in base alla retribuzione lorda anzi- detta e, comunque, in base ad una retribuzione non inferiore a quella mini- ma contrattuale e devono essere versati all’Ente nei modi e nei termini di cui alla legge sopra menzionata.
b) I.N.P.S.
I datori di lavoro - in base alla legislazione vigente - debbono altresì pro- cedere all’iscrizione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
- sede provinciale - degli impiegati dipendenti per le forme di assicurazio- ne e di previdenza sociale stabilite dalla normativa vigente.
I datori di lavoro debbono, previa domanda da inoltrare all’INPS, su apposito modulo, provvedere:
- a versare i contributi base e percentuali per l’assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti, e per altre forme assicurative e previdenziali, com-
misurati alla retribuzione globale effettivamente corrisposta e, comunque, nel rispetto dei minimali di retribuzione imponibile stabiliti per legge.
Il versamento di tali contributi deve essere effettuato nei termini e nei modi di legge.
Per la Cassa integrazione valgono le norme della Legge n. 223 del 1991.
Art. 34
PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I RAPPORTI A TEMPO PARZIALE
Gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale debbono essere iscritti all’ENPAIA ed all’INPS a cura dei datori di lavoro dai quali dipendono. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti, è quella prevista dal 4° comma dell’art. 1 del D.L. 9.10.1989 n. 338, convertito con modifiche nella L. 7.12.1989
n. 389.
Per gli assegni familiari valgono le disposizioni di cui ai commi 6°, 7° ed 8° dell’art. 5 della legge 19.12.1984 n. 863.
Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali deve essere effettuato nei modi e termini di legge.
Art. 35
FONDO SANITARIO IMPIEGATI AGRICOLI
Le parti firmatarie del presente contratto concordano di istituire un Fon- do per la erogazione delle prestazioni integrative sanitarie.
Sono iscritti al Fondo, salvo rinuncia scritta, tutti i quadri e gli impiega- ti ai quali si applica il presente contratto.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo del datore di lavoro per l’iscrizione al Fondo, è di lire 700.000 complessive annue.
Il dipendente contribuisce al Fondo con una quota di lire 100.000 annue, anche per le spese di gestione e di sviluppo del Fondo medesimo.
Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell’intera contribuzio- ne dovuta annualmente al Fondo, in due rate di pari importo, di cui la pri- ma entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno, trattenendo semestralmente sulla retribuzione del dipendente la quota con- tributiva anticipata per il medesimo.
Le modalità dell’iscrizione e quelle relative alla erogazione delle pre- stazioni ed alla loro natura sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del Fondo.
Art. 36
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Possono iscriversi al Fondo Pensionistico Impiegati Agricoli (FIA), tutti i quadri e gli impiegati ai quali si applica il presente contratto.
Il Fondo ha la finalità di erogare prestazioni pensionistiche integrative agli impiegati agricoli iscritti.
La contribuzione al Fondo è determinata nella misura paritetica di L.
420.000 annue a carico del datore di lavoro e di L. 420.000 annue a cari- co dell’impiegato.
Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell’intera contribuzio- ne dovuta annualmente al Fondo, in due rate di pari importo, di cui la pri- ma entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno.
La quota contributiva anticipata dal datore di lavoro per conto dell’im- piegato sarà a questi trattenuta in dodici rate mensili di pari importo, che dovranno essere evidenziate nel prospetto paga.
Le modalità dell’iscrizione e quelle relative alla erogazione delle pre- stazioni ed alla loro natura sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del Fondo.
In relazione al Protocollo d’intesa “Allegato A” del CCNL del 13 novem- bre 1996 è in via di definizione un accordo per l’istituzione di un unico Fon- do di previdenza complementare per impiegati ed operai agricoli.
All’atto della costituzione e piena operatività del Fondo di previdenza complementare, la contribuzione allo stesso sarà pari all’1,2% della retri- buzione imponibile, a carico del datore di lavoro e all’1,2% della retribu-
zione imponibile a carico del lavoratore.
Art. 37
TUTELA DELLA SALUTE
Agli impiegati si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e gli accordi collettivi stipulati dalle parti (ved. All. E, Verbale di Accordo 18 dicembre 1996).
Art. 38
LAVORATORI TOSSICODIPENDENTI
Ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi in materia di disci- plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabi- litazione dei relativi stati di tossicodipendenza, l’impiegato agricolo a tem- po indeterminato a cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende seguire programmi di terapia e riabilitazione presso servizi sani- tari preposti e altre strutture riabilitative iscritte negli appositi albi, ha dirit- to alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario alla ria- bilitazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di assenza dal lavo- ro è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accer- tamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma ai sensi dell’art. 122 del citato Testo Unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità men- sile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta ese- guendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto qualora l’impie-
gato interrompa volontariamente il programma di terapia e riabilitazione nonchè non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.
Gli impiegati agricoli a tempo indeterminato che abbiano familiari con- viventi in stato di tossicodipendenza, possono usufruire, previa richiesta scritta e compatibilmente con le esigenze aziendali, di un periodo di aspet- tativa non superiore a 4 mesi anche non consecutivi per concorrere al pro- gramma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare, qualora il servizio per la tossicodipendenza ne attesti la necessità.
Durante i suddetti periodi di assenza o di aspettativa non decorrerà retri- buzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti inte- ressati.
TITOLO VIII SOSPENSIONE E CESSAZIONE
DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO
Art. 39 SERVIZIO DI LEVA
La chiamata per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto d’impiego per tutto il periodo del servizio di leva e l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto, purché, in base all’art. 2 del D.L.C.P.S. n. 303 del 13 settembre 1946, abbia oltre tre mesi di dipendenza dal datore con assunzione definitiva. Il tempo trascorso in servizio di leva è computato agli effetti dell’anzianità di servizio.
In caso di richiamo il datore di lavoro conserverà il posto all’impiegato e gli corrisponderà per il periodo di tre mesi un’indennità mensile pari allo stipendio in danaro. Limitatamente a tale periodo di tempo, il datore di lavo- ro è tenuto a mantenere alla famiglia dell’impiegato, l’alloggio, la corre- sponsione dei generi in natura nonchè le concessioni godute all’atto del richiamo in quanto facenti parte dello stipendio, oppure a corrispondere un compenso equivalente nel caso che detto trattamento non sia possibi- le per le esigenze della sostituzione. L’impiegato richiamato per esigenze militari di carattere eccezionale gode del particolare trattamento giuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali.
I periodi di richiamo di cui sopra saranno computati agli effetti dell’an- zianità di servizio.
Art. 40
CESSIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
La cessione o il trapasso dell’azienda non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’impiegato conserva, nei confronti del nuovo titolare, tutti i diritti acqui-
xxxx e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro disciplinato dal presente Contratto.
L’impiegato che non accetti il passaggio alle dipendenze del nuovo tito- lare ha diritto al trattamento previsto per il caso di dimissioni.
Art. 41 TRASFERIMENTI
Nel caso di trasferimento dell’impiegato, in via definitiva, da un’azien- da all’altra dello stesso datore di lavoro, l’impiegato ha diritto al rimborso, previa documentazione, delle spese sostenute per il trasferimento della sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 15%.
Il trasferimento deve essere comunicato all’impiegato a mezzo di lettera raccomandata A.R. con l’indicazione dei motivi che lo hanno determinato.
Tale comunicazione deve essere effettuata all’impiegato con un preav- viso di quattro mesi, rispetto alla data dell’effettivo trasferimento, qualora la località dell’azienda o dell’unità produttiva in cui l’impiegato sarà trasfe- rito si trovi ad una distanza di almeno 500 Km. da quella di provenienza. Il preavviso sarà, invece, di due mesi, se la distanza è inferiore ai 500 Km. L’impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto al riconoscimento dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso e del trattamento di fine
rapporto.
Art. 42 ASPETTATIVA
Nelle aziende con oltre 5 impiegati può essere concessa all’impiegato, non in periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta e sempre che ciò non porti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo di aspettativa da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.
Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, né decorre l’anzianità
agli effetti degli artt. 27, 44 e 47 del presente contratto.
Nello stesso momento, nell’ambito della stessa azienda, può benefi- ciare dell’aspettativa un solo impiegato.
Il datore di lavoro darà comunicazione scritta all’impiegato sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta.
Nell’arco di un quinquennio non può essere richiesto dallo stesso impie- gato un periodo di aspettativa che complessivamente superi i sei mesi.
Per quanto riguarda l’aspettativa di impiegati chiamati a funzioni pub- bliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, si appli- xxxx le disposizioni dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e suc- cessive modifiche ed integrazioni.
Art. 43 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L’inosservanza da parte dell’impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale; b) censura scritta; c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di retribuzione; d) sospensione dal ser- vizio e dall’assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni.
Nei casi di cui alle lettere b), c), e d) il datore di lavoro non può adotta- re alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell’impiegato senza aver- gli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sen- xxxx a sua difesa.
L’addebito deve essere contestato dal datore di lavoro entro dieci gior- ni dalla conoscenza del fatto che vi ha dato causa.
L’impiegato potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazio- ne sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Tali provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell’addebito.
Avverso tali provvedimenti l’impiegato potrà, entro 20 giorni dalla comu- nicazione degli stessi, ricorrere alla propria organizzazione sindacale per
il tentativo di amichevole componimento.
E’ fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni azione per il risarci- mento dei danni arrecati dall’impiegato.
Art. 44
PREAVVISO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
La risoluzione del rapporto di impiego per il personale assunto a tem- po indeterminato, tanto nel caso di licenziamento quanto nel caso di dimis- sioni e salvo le ipotesi di giusta causa, deve essere preceduta da preav- viso dall’una all’altra parte, nei seguenti termini:
1) in caso di licenziamento:
- per gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria
a) 2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
b) 4 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
c) 6 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
d) 9 mesi per anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni;
e) 12 mesi per anzianità di servizio oltre 15 anni.
- per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria
a) 1 mese per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
b) 3 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
c) 5 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
d) 7 mesi per anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni;
e) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
2) In caso di dimissioni:
a) 2 mesi per l’impiegato di 1a, 2a e 3a categoria
b) 1 mese per l’impiegato di 4a, 5a e 6a categoria.
I termini di preavviso decorrono, in ogni caso, dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
In caso di mancato preavviso è dovuta, dall’una all’altra parte, una inden- nità sostitutiva pari all’importo della retribuzione globale corrispondente al periodo di omesso preavviso.
Ai sensi dell’art. 2118 c.c., la stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del dipendente.
Durante il periodo del preavviso, anche se sostituito dalla relativa inden- nità, permangono tutte le disposizioni economiche e normative previste dalle leggi e dai contratti collettivi in vigore.
La indennità sostitutiva del preavviso va considerata ai fini del tratta- mento di fine rapporto.
Nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga per accordo delle parti che ne convengano la immediata cessazione, viene meno l’obbligo del reciproco preavviso e della relativa indennità sostitutiva.
Ove l’impiegato rinunci in tutto od in parte ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all’indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato.
Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, l’impie- gato dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando in tal caso al dipendente la corrispondente indennità sostitutiva.
Nel caso di licenziamento e di corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, è facoltà dell’impiegato di continuare ad usufruire dell’al- loggio in azienda per un periodo massimo di due mesi dalla data di notifi- ca della intimazione del licenziamento.
Durante il periodo di preavviso nel caso di licenziamento, il datore di lavoro, tenute presenti le esigenze di servizio, concederà all’impiegato ade- guati permessi per la ricerca di altra occupazione. Tali permessi dovran- no essere concessi nei giorni richiesti dall’impiegato.
Art. 45
DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo inde- terminato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento degli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per giustifi- cato motivo, in base all’art. 2119 del c.c. ed alle leggi n. 604/1966, n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/90, secondo la disciplina che segue:
a) GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rap- porto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:
1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
2) il danneggiamento di beni o colture dell’azienda dovuto a dolo o col- pa grave;
3) il furto in azienda;
4) l’esecuzione senza permesso nell’azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l’impiego di materiale dell’azienda.
b) GIUSTIFICATO MOTIVO
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impiegato ovvero da ragioni inerenti l’attività produttiva, la organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.
Costituiscono giustificato motivo, ad esempio:
1) la insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
2) le ripetute assenze non giustificate;
3) la trasformazione dell’azienda con modifica degli indirizzi colturali o tecnici che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro con le mansioni sino ad allora svolte dall’impiegato;
4) la cessazione dell’attività aziendale o la cessazione dell’attività agri- cola per fine contratto di gestione d’impresa;
5) la consistente riduzione dell’attività aziendale, salvo il caso di utiliz- zazione dell’impiegato in altre mansioni dallo stesso accettate.
Nel licenziamento per giustificato motivo l’impiegato ha diritto al preav- viso di cui all’art. 44 o, in mancanza, all’indennità sostitutiva dello stesso. Il licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustifi- cato motivo, deve essere motivato e comunicato al dipendente a mezzo
lettera raccomandata.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, comma 2 della cit. legge
n. 108/1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei con- fronti degli impiegati aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che questi impiegati non abbiano eser- citato l’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del D.L. 22.12.1982 n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26.2.1982 n. 54.
Nel caso di liquidazione di società, di cooperative, ecc. di regola l’im- piegato viene trattenuto in servizio sino al termine della liquidazione stessa.
Il licenziamento deve essere, contestualmente, comunicato all’ENPAIA.
Art. 46 DIMISSIONI
L’impiegato può recedere dal rapporto di lavoro, dandone preavviso al datore di lavoro, a mezzo di lettera raccomandata, nei termini stabiliti dal- l’art. 44.
Costituiscono giusta causa di dimissioni, senza preavviso da parte del- l’impiegato:
- riduzione arbitraria dello stipendio, mancata corresponsione dello stipendio contrattuale o ritardato pagamento per oltre tre mesi;
- modifica della pattuizione del contratto individuale non concordata con l’impiegato.
Nel caso di dimissioni per giusta causa l’impiegato ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del periodo di preavviso.
Le dimissioni devono essere, contestualmente, comunicate all’ENPAIA.
Art. 47 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
All’impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il trat- tamento di fine rapporto, previsto dalla L. 29 maggio 1982 n. 297.
L’anzidetta disciplina si applica a partire dal 1° giugno 1982, data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui norme in mate- ria di trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richia- mate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità degli artt. 31, 32 e 33 del CCNL per gli impiegati agricoli del 26 gennaio 1982.
Alla corresponsione del trattamento di fine rapporto provvede l’ENPAIA con le modalità ed i limiti stabiliti dal “Regolamento del fondo per il tratta- mento di fine rapporto”.
Art. 48
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell’impiegato, le indennità ed il trattamento dovuto per la risoluzione del rapporto di lavoro, compresa l’indennità sostitutiva del
preavviso di cui all’art. 2118 del c.c., devono essere corrisposti, a norma dell’art. 2122 c.c., al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell’impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
Art. 49 ANZIANITÀ CONVENZIONALE
Agli impiegati i quali si trovino nelle condizioni qui appresso precisate, sempre che non abbiano goduto presso altre aziende delle concessioni che col presente articolo vengono disposte, l’anzianità di servizio agli effet- ti della maturazione degli aumenti periodici di anzianità(*) e del preavviso verrà maggiorata convenzionalmente nella misura che per ciascun caso qui appresso si precisa:
1) decorati al valore dell’Ordine militare, feriti di guerra, promossi per meriti di guerra: sei mesi;
2) mutilati di guerra: un anno;
3) ex combattenti con anzianità di servizio presso l’azienda inferiore a tre anni se hanno prestato servizio in zona di operazioni: sei mesi;
4) ex combattenti con anzianità di servizio nell’azienda, superiore a tre anni e non inferiore ai sei mesi: 2/3 del servizio prestato in zona di operazione;
5) ex combattenti con anzianità di servizio nell’azienda superiore a sei anni: tutto il servizio prestato in zona di operazione.
Qualora la cessazione del rapporto avvenga prima del compimento dei tre o dei sei anni di servizio e l’impiegato non abbia beneficiato dell’intera anzianità convenzionale, spettantegli in relazione al servizio militare pre- stato in zona di operazione, il restante periodo di anzianità convenziona- le spettante e non conteggiato con gli stessi criteri di cui sopra, dovrà esse- re riconosciuto dal successivo datore di lavoro.
Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.
(*) Gli effetti dell’eventuale ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° gen- naio 1976.
Per ottenere le maggiorazioni di anzianità di cui sopra, l’impiegato dovrà presentare il proprio stato di servizio militare rilasciato dalle Autorità mili- tari ed i brevetti di decorazione, ferite, mutilazioni.
Il diritto alle anzianità convenzionali può essere fatto valere una volta sola, pertanto il datore di lavoro, sul certificato da rilasciarsi all’impiegato secondo il disposto dell’art. 51, dovrà annotare se l’impiegato che ne abbia diritto ha beneficiato delle maggiorazioni di anzianità ed in che misura.
Nel caso che, avendone diritto, l’impiegato non abbia beneficiato delle maggiorazioni di anzianità di cui al presente articolo, dovrà essere indi- cato il motivo sul certificato di cui al precedente comma.
Art. 50
MODALITÀ RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Al momento della cessazione del rapporto, l’impiegato deve effettuare la riconsegna di quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro, in relazio- ne alle mansioni espletate; tra l’altro i libri di carico e scarico, la consistenza di cassa e di magazzino, con i relativi documenti, ecc..
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all’impiegato la ricevuta dell’av- venuta riconsegna.
La cessazione del rapporto di impiego deve essere comunicata all’EN- PAIA, a cura del datore di lavoro il quale è tenuto ad inviare all’uopo, espli- cita denuncia controfirmata di norma dall’impiegato.
La denuncia di cui al precedente comma deve essere trasmessa all’EN- PAIA non oltre il termine di 15 giorni dal verificarsi della cessazione del rapporto di impiego e deve contenere la data di inizio e di cessazione del rapporto di impiego, quella di inizio e di scadenza del periodo di preavvi- so trascorso in servizio, ovvero l’ammontare della indennità sostitutiva e l’indirizzo dell’impiegato.
In caso di cessazione per cause di morte del dipendente, la denuncia può essere effettuata anche dagli aventi diritto.
In caso di morte dell’impiegato, i familiari possono usufruire dell’allog- gio per un periodo massimo di 2 mesi.
Tale termine può essere prorogato di altri 4 mesi nel caso di comprova-
ta necessità da parte degli stessi familiari e sempreché non vi sia l’esigen- za, da parte dell’azienda, di disporre dell’alloggio per l’impiegato subentrante.
Art. 51 CERTIFICATO DI SERVIZIO
All’impiegato che lascia il servizio, qualunque sia il motivo determinan- te le dimissioni o il licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un certificato dal quale risulti il tempo in cui l’impiegato ha prestato servi- zio nell’azienda e le mansioni da esso disimpegnate.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il predetto certificato in ogni caso, anche, cioè, se tra l’impiegato e il datore di lavoro fosse sorta contesta- zione circa i diritti ed i doveri rispettivi ed anche se la contestazione verta sulla liquidazione delle indennità spettanti in dipendenza della risoluzione del rapporto.
TITOLO IX DIRITTI SINDACALI
Art. 52 DELEGATO DI AZIENDA
Nelle aziende che occupano più di cinque impiegati sarà eletto dagli stessi un delegato aziendale per ciascuna delle Organizzazioni sinda- cali degli impiegati firmatarie del presente Contratto.
L’elezione del delegato dovrà avvenire mediante una riunione degli impiegati dell’azienda, promossa ad iniziativa degli impiegati stessi.
Il delegato eletto dovrà comunicare la sua elezione alla direzione aziendale ed alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e degli impiegati firmatarie del presente Contratto e dei contratti territoriali; la comunicazione potrà essere effettuata anche dall’Organizzazione sin- dacale cui l’impiegato eletto appartiene.
Il delegato inizierà a svolgere le proprie funzioni immediatamente dopo che il datore di lavoro avrà ricevuto la comunicazione della sua elezione.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso il datore di lavoro per l’esatta appli- cazione dei contratti collettivi di lavoro, nonchè per l’osservanza delle norme di legge sull’igiene e sicurezza del lavoro;
b) esaminare e trattare con il datore di lavoro i turni di ferie degli impiegati e la distribuzione dell’orario di lavoro;
c) prestare ai colleghi impiegati la propria assistenza nei casi in cui venga richiesta.
Art. 53 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Le rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo d’Intesa per la costituzione delle R.S.U., da considerarsi parte integrante del presente CCNL (ved. Allegato F).
Art. 54 PERMESSI SINDACALI
Gli impiegati, membri di organismi direttivi nazionali, regionali e pro- vinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, per l’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti nel massimo di dieci ore mensili; tali per- messi possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un seme- stre.
Gli impiegati eletti delegati aziendali, sempre per l’espletamento del- le loro funzioni, hanno diritto di fruire di permessi retribuiti nel limite mas- simo di una giornata per ogni mese; tali permessi possono essere cumu- labili entro il periodo massimo di un semestre. I dirigenti sindacali di cui sopra hanno altresì diritto a permessi non retribuiti in misura non supe- riore a otto giorni all’anno per motivi di cui al precedente comma.
Gli impiegati che intendono esercitare il diritto di cui ai commi prece- denti devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro tre giorni prima.
L’Organizzazione sindacale cui appartengono i dirigenti sindacali mem- bri di Organismi direttivi nazionali, regionali e provinciali deve comuni- care i nominativi di detti dirigenti a mezzo lettere ai datori di lavoro ed alla Organizzazione sindacale degli stessi datori di lavoro.
I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene la comunicazione al datore di lavoro.
I permessi spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno varia- zioni nella loro entità in caso di successione nella carica.
Impegno a verbale
(relativo agli artt. 52, 53, 54)
Le Organizzazioni Sindacali degli impiegati agricoli, firmatarie del pre- sente contratto assumono l’impegno di evitare, nelle aziende in cui siano presenti per tutte le anzidette Organizzazioni sindacali, oltre ai propri dele- gati aziendali, membri di organismi direttivi, nazionali, regionali e provin- ciali, che il cumulo dei permessi previsti per tali figure comporti pregiudi- zio al normale disimpegno delle attività aziendali.
In tale ipotesi le Organizzazioni territoriali delle parti firmatarie del pre- sente contratto, su richiesta delle Organizzazioni datoriali interessate, con- corderanno idonee soluzioni per superare tali problemi.
Art. 55
TUTELA DEL DELEGATO AZIENDALE
Il delegato aziendale non può essere licenziato o trasferito dall’azien- da in cui è stato eletto, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro per motivi attinenti l’attività sindacale svolta.
Il delegato non può essere licenziato o trasferito, né possono essere resi esecutivi i provvedimenti di carattere disciplinare ed economico se non dopo l’esame dell’Organizzazione sindacale cui appartiene il delegato stes- so con quella di cui fa parte il datore di lavoro.
Tale esame, da farsi su richiesta dell’interessato o della sua Organiz- zazione sindacale, dovrà avvenire entro e non oltre i quindici giorni dal momento in cui il delegato ha ricevuto la notifica del provvedimento.
In mancanza di accordo si applicano le norme di legge vigenti in materia. La tutela del delegato ha inizio dal momento dell’avvenuta elezione.
Art. 56 DIRITTI SINDACALI
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto Col- lettivo Nazionale in materia di “diritti sindacali”, si fa riferimento alla legge 20.5.1970, n. 300 che reca “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul colloca- mento”.
Art. 57
SISTEMI E PROCEDURE D’INFORMAZIONE
Ferme rimanendo le rispettive distinte competenze degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali, le parti contrattuali, nella comune volontà di promuovere lo sviluppo economico-sociale del settore agricolo e la com- petitività delle aziende sul mercato comunitario, avvalendosi del fonda- mentale contributo dei tecnici agricoli impiegati, convengono quanto segue. Annualmente le Organizzazioni imprenditoriali forniranno alle Organiz- zazioni sindacali, su richiesta di queste ultime, in un apposito incontro a livello nazionale le informazioni globali previsionali concernenti le pro- spettive produttive, gli eventuali programmi di investimenti privati e pub- blici, i processi di conversioni colturali legati alle innovazioni tecnologiche
e le conseguenti prospettive occupazionali.
Analogamente, a livello regionale, tra le Organizzazioni territoriali del- le parti stipulanti potranno essere tenuti appositi incontri annuali sugli stes- si temi indicati nel precedente comma, al fine di un loro approfondimento legato all’ambito territoriale.
Anche queste ultime riunioni saranno tenute previa richiesta delle Orga- nizzazioni sindacali regionali delle parti stipulanti.
Art. 58 CONTROVERSIE INDIVIDUALI
Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato, le Orga- nizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il compo- nimento della vertenza.
Art. 59 CONTROVERSIE COLLETTIVE
Le controversie di carattere collettivo attinenti l’applicazione o l’inter- pretazione del presente Contratto, dovranno essere deferite, su richiesta di una delle parti o di entrambe, alle Organizzazioni sindacali contraenti le quali si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.
Art. 60 CONTRIBUTO CONTRATTUALE
I datori di lavoro e gli impiegati agricoli, a titolo di assistenza contrat- tuale, sono tenuti a versare, a favore delle rispettive Organizzazioni nazio- nali stipulanti il presente contratto, un contributo annuo.
La misura di tale contributo è stabilita da appositi Accordi tra le stesse parti.
La quota a carico dell’impiegato dipendente sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 61
DISPOSIZIONI GENERALI - CONTRATTI TERRITORIALI
Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione territoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.
I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:
a)individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste dal- l’art. 15 e loro inserimento nella classificazione del personale secondo le declaratorie ivi stabilite;
b) lo “stipendio contrattuale mensile” per ciascuna categoria di impie- gati a tempo pieno presso una sola azienda (ved. art. 24);
c) gli importi mensili, in cifra fissa, che il datore di lavoro dovrà tratte- nere all’impiegato per la eventuale fornitura allo stesso dell’abitazione, luce, gas, telefono, legna ed altri generi in natura(*), nonché l’ammontare della ritenuta per vitto, da effettuare agli impiegati conviventi in azienda;
d) la fissazione di una indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per gli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l’abitazione offerta non risponda alle esigenze igienico-sanitarie;
e) la determinazione del compenso, spettante all’impiegato nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli (ved. art. 30);
f) la individuazione dei particolari tipi di azienda e delle particolari figu- re impiegatizie alle quali si deve riconoscere il rimborso spese nel caso di uso di un mezzo di trasporto proprio per raggiungere l’azienda;la distribu- zione dell’orario di lavoro settimanale nei diversi giorni;
(*) I generi in natura prelevati dai dipendenti e forniti dall’azienda, sono valutati ai prezzi del- le mercuriali della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, per vendita all’ingrosso, franco azienda, al momento del prelevamento.
g) la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale nei diversi giorni;
h) la eventuale forfettizzazione delle trasferte di cui all’art. 31 stabilen- done l’importo, i tempi e le modalità;
i) la determinazione dell’indennità oraria (ultimo comma art. 10) per i rap- porti di lavoro a tempo parziale relativamente a talune categorie impiegatizie.
Le norme del presente Contratto Nazionale sono direttamente operan- ti nei confronti dei singoli impiegati con le rispettive decorrenze previste dal contratto stesso.
I contratti territoriali scadono al termine del primo biennio di vigenza del CCNL ed hanno validità per quattro anni.
Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima.
Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.
Anche al rinnovo dei contratti territoriali si applicano le disposizioni rela- tive al raffreddamento del conflitto ed all’indennità di vacanza contrattua- le di cui agli artt. 2 e 3.
Nel mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto interverranno direttamente per la stipula dei contratti territoriali.
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano l’opportunità di favorire una graduale estensione del livello di contrattazione territoriale regionale previo accertamento del- le cause che, sino ad oggi, ne hanno impedito la realizzazione e nel rispet- to delle competenze proprie di ciascun livello contrattuale.
Art. 62
ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - ARCHIVI CONTRATTI
Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle parti sti-
xxxxxxx, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazio- ne. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione del- l’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazio- nale dell’Economia e del Lavoro), archivio contratti, Xxx Xxxxx Xxxxx, 0, Xxxx, copia del presente CCNL. Inoltre ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 318, del 14 giugno 1996, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e del- la Previdenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costitu- zione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non puo’ avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dal- le Parti medesime.
Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente com- ma ha validità anche per tutti i contratti territoriali e/o accordi applicativi del presente CCNL.
ALLEGATI
Allegato A Allegato B
PROTOCOLLO D’INTESA
Le parti tenuto conto anche dei riferimenti legislativi relativi ad alcuni Istituti, concordano di procedere alla definizione delle seguenti materie comuni al contratto operai ed impiegati attraverso la sottoscrizione di appo- siti accordi:
a) entro il 31.12.96:
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D.L. 626;
- osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo;
- organismo bilaterale sulla formazione professionale;
- rappresentanza sindacale unitaria RSU.
b) entro i tempi successivamente possibili:
- previdenza complementare per impiegati ed operai.
Le parti ritengono interesse comune approfondire le esigenze di armo- nizzazione di alcune normative dei due contratti anche al fine di verifica- re le condizioni e le possibilità per una coerente evoluzione dei contratti medesimi.
A tale scopo le parti decidono di istituire un apposito gruppo di lavoro che riferirà alle stesse entro la scadenza del presente CCNL.
STATUTO AGRIFORM
ORGANISMO BILATERALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 1 COSTITUZIONE
E’ costituita tra:
le Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli COLDIRET-
TI, CONFAGRICOLTURA e CIA da una parte
e
le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL e CONFEDERDIA dall’altra,
una Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del codi- ce civile denominata “AGRIFORM”.
Art. 2 SCOPI E FINALITÀ
L’Associazione, costituita in applicazione dell’art. 6 del Contratto Col- lettivo Nazionale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, stipulato il 19 luglio 1995, e del Protocollo d’Intesa allegato A al CCNL Quadri ed
Impiegati agricoli del 13.11.1996, non ha fini di lucro e si propone di pro- muovere e sostenere iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo della pro- fessionalità degli addetti in agricoltura, tenuto conto di quanto previsto dal- l’Accordo del 23 luglio 1993 e dall’Accordo per il lavoro del 24/9/1996.
In particolare “Agriform” ha i seguenti compiti:
a)analizzare, promuovere ed organizzare la domanda di formazione dei lavoratori, progettando le tipologie dei corsi e definendo le modalità di frui- zione degli stessi da parte dei lavoratori;
b)individuare e proporre modelli di base di formazione teorica per i gio- vani assunti con contratto di formazione lavoro e per i giovani apprendisti;
c)progettare e promuovere iniziative volte all’intensificazione e al miglio- ramento dell’orientamento professionale, anche attraverso iniziative pilota;
d)promuovere il raccordo e la collaborazione con le strutture della pub- blica istruzione e formazione (dell’Unione europea e Nazionale) al fine di stimolare una maggiore integrazione tra il mondo del lavoro e dell’istru- zione, anche mediante esperienze e stages teorico-pratici;
e)promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli enti compe- tenti, degli strumenti funzionali all’adeguamento dell’offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro nonché il miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’offerta formativa;
f)promuovere in particolare quelle attività formative che si collegano con l’ingresso nella vita attiva o con la riconversione a nuove attività o moda- lità di lavoro.
Conseguentemente per il raggiungimento dei suoi scopi l’AGRIFORM potrà:
1. organizzare incontri e convegni di studio, in materia di formazione, nazionali ed internazionali, nonché partecipare ad iniziative analoghe pro- mosse da altri;
2. monitorare l’azione formativa svolta dai soggetti preposti al fine di costituire un proprio centro di documentazione e di fornire ogni informa-
zione utile alle Parti costituenti ad ogni livello;
3. stimolare le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti costituenti ad utilizzare strumenti idonei allo sviluppo della formazione a livello territoriale;
4. stipulare accordi e convenzioni con Associazioni ed Organismi bila- terali, italiani ed esteri, nonché con altri soggetti pubblici e privati operan- ti nell’ambito della formazione;
5. realizzare pubblicazioni utili ad informare sulle sue attività ed a diffon- dere contenuti e metodi formativi innovativi;
6. attuare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle finalità sociali ed a realizzare gli altri compiti che le Parti, a livello nazionale, doves- sero decidere di attribuire all’AGRIFORM.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’AGRIFORM potrà utilizzare le strutture operative dei soci fondatori e/o dotarsi di proprie autonome strut- ture operative.
Art. 3 SEDE
L’AGRIFORM ha sede legale ed operativa in Roma.
Essa potrà istituire proprie sedi secondarie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che estero.
Art. 4 DURATA
L’AGRIFORM ha durata illimitata.
Art. 5 SOCI
Sono soci fondatori di AGRIFORM:
• le Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli: COLDI- RETTI, CONFAGRICOLTURA e CIA;
• le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli: FLAI-CGIL, FISBA- CISL, UILA-UIL e CONFEDERDIA.
Art. 6 CONTRIBUTI
L’AGRIFORM per il perseguimento dei propri scopi, dispone:
1. della contribuzione dei soci fondatori;
2. di contributi pubblici e privati;
3. di proventi derivanti da iniziative sociali.
Art. 7 ORGANI
Sono Organi dell’AGRIFORM:
1. l’Assemblea;
2. il Comitato di Gestione;
3. il Presidente ed il Vice Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. la Consulta.
Art. 8 ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori in persona dei rispettivi legali rappresentanti o di loro delegati.
Ciascun socio dispone di un voto.
L’Assemblea ha tutti i poteri per la gestione straordinaria dell’Associazione. Essa in particolare delibera, in xxx xxxxxxxxx:
0. sull’approvazione del rendiconto annuale e del preventivo di spesa;
2. sulla nomina delle cariche sociali;
3. sull’approvazione del Regolamento attuativo dello Statuto sociale;
4. sugli eventuali emolumenti da corrispondere ai componenti degli orga- ni sociali;
5. sulla contribuzione sociale;
6. sull’approvazione annuale del piano di attività generale;
7. sulla richiesta di enti a far parte della Consulta ai sensi dell’art. 12; ed in via straordinaria:
8. sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modifiche statutarie.
Le competenze di cui ai punti da 1 a 8 non possono essere delegate al Comitato di Gestione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante invito, contenente ordi- ne del giorno, data, ora e sede della riunione, inviato a ciascun componente almeno otto giorni prima.
Deve essere convocata con le stesse modalità su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con l’ordine del giorno dagli stessi proposto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di alme- no i 3/4 dei componenti, le deliberazioni sono valide se approvate da tut- ti i presenti.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tut- ti i componenti e le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti. L’Assemblea nomina per ogni riunione un Segretario che redige speci-
fico verbale.
Le deliberazioni risultano dal verbale assembleare sottoscritto dal Pre- sidente e dal Segretario della riunione medesima.
Art. 9
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
L’Assemblea elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, scelti tra le Organizzazioni degli imprenditori e quelle dei Sindacati dei lavoratori alternativamente ed a rotazione all’interno di ciascuna di esse.
Xxxx xxxxxx in carica 3 anni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca le riunioni dell’Assemblea, del Comitato di gestio- ne e su delibera di quest’ultimo la Consulta.
Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presiden- te, esercita tutte le funzioni demandate a quest’ultimo.
Art. 10 COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di Gestione è costituito, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente dell’Associazione, da cinque componenti, nominati dall’As- semblea su designazione delle Organizzazioni che non hanno espresso il Presidente ed il Vice Presidente secondo il seguente criterio:
• due componenti espressione delle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli;
• tre componenti espressione dei Sindacati dei lavoratori agricoli.
I componenti del Comitato durano in carica tre anni.
Il Comitato nomina al suo interno e per ogni seduta un segretario che redige specifico verbale.
Il Comitato di Gestione ha i poteri di ordinaria amministrazione dell’As- sociazione.
Esso in particolare decide la convocazione della Consulta; predispone il rendiconto annuale, il preventivo di spesa, il piano di attività generale ed il regolamento, trasmettendo i relativi atti all’Assemblea per l’approvazione.
Assume inoltre tutte le iniziative necessarie per l’esecuzione del piano di attività.
Il Comitato di Gestione ha competenza anche nelle materie espressa- mente delegate dall’Assemblea.
Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente, invia- ta tramite posta, fax, telegramma o altro mezzo equivalente, almeno tre gior- ni prima ed è validamente costituito con la presenza dei 3/4 dei suoi com- ponenti. Le sue deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.
Le deliberazioni risultano dal verbale della riunione sottoscritto dal Pre- sidente e dal Segretario della riunione medesima.
Art. 11
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, designati dai soci fondatori secondo quanto previsto dai successivi commi.
Le Organizzazioni che hanno espresso il Presidente dell’Assemblea designano 2 revisori effettivi e 1 supplente.
Le altre designano 1 revisore effettivo e 1 supplente.
L’Assemblea nomina all’interno del Collegio il Presidente designato dal- le Organizzazioni che non hanno provveduto alle designazioni del Presi-
dente dell’Assemblea.
I componenti del Collegio durano in carica tre anni. Essi partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato di gestione.
Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo legale di tutte le atti- vità dell’Associazione.
Esso può essere integrato con ulteriori revisori fino ad un massimo di due effettivi e di un supplente con delibera dell’Assemblea, qualora que- st’ultima ritenga opportuna la partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti di soggetti pubblici o privati erogatori di contributi.
Art. 12 ORGANI CONSULTIVI
E’ Organo consultivo dell’AGRIFORM la Consulta.
La Consulta è composta dai rappresentanti dei soci fondatori, in ragio- ne di due per ciascun socio, e dai rappresentanti degli Enti pubblici e pri- vati, istituzioni scolastiche pubbliche e private, Enti locali, associazioni ope- ranti nel campo dell’istruzione e della formazione che ne facciano xxxxxx- sta e la cui ammissione sia stata deliberata dall’Assemblea, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in ragione di uno per ogni soggetto.
La Consulta, presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice pre- sidente, esprime pareri e proposte sui programmi di attività dell’Associa- zione e sugli altri argomenti sottoposti all’esame della stessa da parte del Comitato di gestione.
Art. 13
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio di AGRIFORM è costituito dalla quota versata in fase di costituzione dai soci fondatori, dai beni mobili e immobili che per acquisto, lascito, donazione o comunque per altre cause vengono in proprietà di
AGRIFORM, da ogni somma di denaro, titolo o valori elargiti a titolo di libe- ralità da terzi pubblici o privati.
Art. 14 ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 15 AVANZI DI GESTIONE
Alla fine di ciascun esercizio, gli avanzi di gestione, detratte le even- tuali destinazioni al Fondo di dotazione, saranno impiegati nell’esercizio successivo e destinati alle finalità dell’Associazione.
Sull’utilizzo del Fondo di dotazione delibera l’Assemblea.
Art. 16 REGOLAMENTO
Il Comitato di gestione predispone il Regolamento attuativo del presente Statuto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 17 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento di AGRIFORM è deliberato dall’Assemblea in seduta
straordinaria.
In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi causa, il patrimo- nio residuo sarà devoluto con delibera dell’Assemblea ad enti che svol- gono attività ed iniziative assimilabili a quelle degli scopi di AGRIFORM.
Art. 18 COMPETENZE
Per ogni controversia legata al presente Statuto è competente il Foro di Roma.
Art. 19 RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, val- gono le norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi in vigore.
Allegato C
Protocollo Nazionale per la Disciplina dei Contratti di Formazione-Lavo- ro degli Impiegati Agricoli.
Il giorno 5 aprile 2000 in Roma, presso la sede della Confagricoltura,
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 000
tra
La CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA La CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI
La CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
e
La FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIPENDENTI IMPIEGATI AGRI-
COLI aderenti alla CONFEDERDIA la FLAI-CGIL
la FISBA-CISL la UILA-UIL
Le parti, preso atto delle modifiche introdotte dal legislatore in materia di Contratti di Formazione-Lavoro (C.F.L.) con l’art. 16, della Legge n. 451/1994 e successive modifiche ed integrazioni, concordano di adegua- re il Protocollo del 10 aprile 1992, stipulato in applicazione dell’art. 3, del- la Legge n. 863/84, nel modo seguente:
1) I C.F.L. si rivolgono ai giovani di età compresa tra sedici e trentadue anni al fine di acquisire la preparazione professionale relativa alle man-
sioni di cui alla 1a, 2a, 3a, 4a e 5a categoria degli impiegati agricoli (art. 15).
2) I C.F.L. sono definiti secondo la seguente tipologia: C.F.L. tipo A (A1 – A2)
Hanno durata massima di 24 mesi e sono mirati all’acquisizione di pro- fessionalità elevate (tipo A-2) o intermedie (tipo A-1):
- professionalità di grado elevato (tipo A-2) appartenenti alla 1a, 2a e 3a categoria degli impiegati agricoli con previsione di almeno 130 ore di for- mazione teorica;
- professionalità di grado intermedio (tipo A-1) appartenenti alla 4a e 5a categoria degli impiegati agricoli, con previsione di almeno 80 ore di for- mazione teorica.
La formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa (ai sen- si dell’art. 16, comma 5, L. 451/94 e successive modifiche e integrazioni).
Il periodo di prova è stabilito in mesi tre.
Alla scadenza del C.F.L. l’azienda è tenuta ad attestare la categoria pro- fessionale conseguita dal dipendente e darne comunicazione alla Sezio- ne Circoscrizionale (Modello D).
C.F.L. tipo B
Hanno durata massima di 12 mesi e sono mirati ad agevolare l’inseri- mento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed orga- nizzativo.
La formazione teorica minima che il C.F.L. deve prevedere è di alme- no 20 ore e deve riguardare:
- la disciplina del rapporto di lavoro;
- l’organizzazione del lavoro;
- la prevenzione ambientale e infortunistica.
La formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa (ai sensi dell’art. 16, comma 5, L. 451/94 e successive modifiche e integra- zioni).
Il periodo di prova è stabilito in mesi uno.
Alla scadenza del C.F.L. l’azienda è tenuta a rilasciare al dipendente un attestato sull’esperienza svolta (Modello E).
3) Il trattamento retributivo da corrispondere per tutta la durata del C.F.L. è pari allo stipendio contrattuale mensile previsto per la categoria di un livello inferiore a quella di destinazione.
4) Nel caso di interruzione continuativa della prestazione dovuta a malat- tia od infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, rispettivamente, di 120 giorni e di 150 giorni di calen- xxxxx.
Per i contratti formazione-lavoro di durata annuale il periodo di sospen- sione per malattia od infortunio sul lavoro, sarà aggiunto alla durata annua- le.
5) Nel caso di più assenze per malattia, determinate o meno dalla stes- sa causa, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà pari a 120 giorni di calendario, nell’arco di 24 mesi del contratto di formazione lavoro.
6) Salvo quanto espressamente previsto dal presente Protocollo, ai gio- vani assunti con contratto di formazione-lavoro, si applicano le norme del vigente CCNL impiegati agricoli.
7) Il contratto di formazione-lavoro deve contenere le indicazioni di cui ai modelli allegati, che costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
Il suddetto contratto deve essere accompagnato da una dichiarazione dell’Azienda attestante:
- che per le professionalità per le quali si svolge l’attività formativa non sono state effettuate nei 12 mesi precedenti riduzioni di impiegati e che la stessa azienda interessata non intende operarne, per pari professionalità, nell’arco di durata dei contratti di formazione-lavoro, nel caso di radica- li modifiche degli ordinamenti colturali o dell’organizzazione aziendale;
- di non aver sospensioni in atto (ai sensi dell’art. 2, L. 675/77);
- l’adesione dell’azienda interessata ad una delle organizzazioni impren- ditoriali agricole, firmatarie del presente Protocollo.
8) L’impresa agricola è, altresì, tenuta a trasmettere all’Organizzazio- ne Professionale provinciale di appartenenza copia del “Progetto per l’at- tività di Formazione e Lavoro” e del “Contratto di Formazione e Lavoro individuale” (Modelli B e C).
L’Organizzazione Professionale provinciale provvederà a convocare tempestivamente le locali Organizzazioni degli impiegati per esaminare, entro i 5 giorni successivi, gli atti relativi al contratto di formazione. Tale esame si considererà effettuato anche in caso di presenza di un solo com- ponente delle XX.XX. degli impiegati firmatarie del presente CCNL.
Le parti, successivamente, invieranno agli uffici competenti l’elenco dei progetti ritenuti conformi, fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 5 giorni l’avvenuta assunzione (ai sensi dell’art. 9 bis, comma 2, L. 608/96).
In caso di assenza di rappresentanze degli impiegati agricoli e trascor- si i 5 giorni previsti, il parere favorevole si intende acquisito e l’Organiz- zazione Professionale Provinciale potrà legittimamente procedere all’in- vio della predetta documentazione.
9) Qualora il contratto di formazione-lavoro sia trasformato in rapporto a tempo indeterminato, la sua durata dovrà essere considerata ai fini del calcolo degli istituti normativi di cui al CCNL impiegati agricoli in vigore.
10) Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione del C.F.L. si svolga in posi- zioni di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti mede- simi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
11) La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di
avviamento risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cen- to degli impiegati il cui contratto di formazione lavoro sia già venuto a sca- dere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano gli impiegati che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rima- nere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limita- zione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio prece- dente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
12) Nella predisposizione dei progetti di formazione lavoro l’impresa xxxxxxxx deve rispettare i principi di non discriminazione diretta ed indiret- ta previsti dalla L. n. 125/91, in materia di “azioni positive per la realizza- zione della parità uomo-donna”.
13) Nell’ambito dell’autonomia negoziale affidata alle parti sociali dal- l’art. 3 comma terzo, della legge n. 863/84, le parti firmatarie del presen- te Protocollo ritengono superata la necessità dell’approvazione preventi- va, da parte delle Commissioni regionali dell’impiego, per i progetti dei con- tratti di formazione-lavoro conformi alla presente regolamentazione e che, pertanto, i contratti di cui sopra possono essere presentati dalle imprese alle Sezioni di collocamento territorialmente competenti, per la immedia- ta assunzione.
14) Le parti firmatarie del presente Protocollo, su richiesta di una di esse, si incontreranno annualmente in sede regionale per la verifica del- le assunzioni effettuate dalle aziende, distinte per aree territoriali e per figu- re professionali.
15) Il presente Protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2003 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una del- le parti, almeno quattro mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R..
FAC-SIMILI DI MODULISTICA PER L’ASSUNZIONE DI IMPIEGATI CON CONTRATTI DI FORMAZIONE - LAVORO
MOD. B
PROGETTO PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - LAVORO
COMUNICAZIONE ALLA ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA
MOD. A
L’azienda agricola sita nel Comune
di in base a quanto previsto dall’art.
3 della L. 19/12/1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni; nonchè dal Protocollo sui contratti di formazione-lavoro allegato al CCNL impiegati agricoli in vigore, riscontra la necessità, per le attuali esigenze aziendali, di dare attuazione al seguente contratto di formazione-lavoro di tipo , secondo i tempi e le modalità sottoindicate:
Data ......................
Spett.le .......................
via ...............................
L’azienda agricola ............................................... di ...........................
operante nel Comune di ed aderen-
te all’Organizzazione professionale , tra-
smette copia del Progetto per l’attività di formazione-lavoro e del relativo Contratto individuale con il Sig. , al fine
degli adempimenti previsti dall’Accordo quadro per la disciplina dei con- tratti di formazione-lavoro impiegati agricoli.
p. l’Azienda
...............................
A) svolgimento delle attività di formazione-lavoro nel periodo dal ...................
al .................. presso l’azienda per il
Sig. per l’acquisizione della qualifica di
formazione .........................................
B) l’attività formativa e di lavoro dell’impiegato all’uopo assunto è costi- tuita da prestazioni lavorative e dal seguente insegnamento teorico pari ad ore inerenti le seguenti materie:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Il presente progetto è conforme alla regolamentazione prevista dal Pro- tocollo sui contratti di formazione-lavoro allegato al CCNL impiegati agri- coli in vigore.
MOD. C
CONTRATTO DI FORMAZIONE - LAVORO INDIVIDUALE
Tra i sottoscritti Sig. datore di lavoro (od in
rappresentanza dell’azienda), e Sig. visto il Pro-
tocollo sui contratti di formazione-lavoro allegato al CCNL impiegati agri- coli in vigore con cui viene prevista, in relazione all’art. 3, L. 19/12/1984,
n. 863 e successive modificazoni ed integrazioni, l’assunzione nominati- va con contratto di formazione-lavoro di tipo ; si conviene quanto
segue :
- L’azienda .................................. assume il Sig. ................................
nato il .......................................... e residente in ........................................
con contratto di formazione-lavoro di tipo per
la durata di mesi ............... a far data dal per la qualifica
di formazione della categoria ................................................................... .
Il trattamento economico è pari al trattamento minimo di stipendio men- sile previsto per la categoria di un livello inferiore a quella di formazione, ed è di L. .........................................
- Le ore teoriche di formazione sono pari a .............
- Il periodo di prova è di mesi (1)
Data ......................
Il datore di lavoro Il dipendente
............................ .....................
(1)Nota:Tre mesi per i contratti di durata biennale Un mese per i contratti di durata annuale
MOD. D
ATTESTATO DELL’AZIENDA E COMUNICAZIONE AL COMPETENTE UFFICIO DEL COLLOCAMENTO PER IL C.F.L. TIPO A
L’azienda .................................... attesta che il Sig. ..........................
assunto con Contratto di formazione-lavoro il e fino
al ........................... ha svolto con esito l’attività previ-
sta dal progetto per il Contratto di formazione-lavoro per il conseguimen- to della qualificazione professionale di ..................................
MOD. E
ATTESTATO DELL’AZIENDA DA RILASCIARE AL DIPENDENTE AL TERMINE DEL C.F.L. TIPO B
L’azienda ..................................... attesta che il Sig. ............................
assunto con contratto di formazione-lavoro il e fino
al ......................... ha svolto con esito l’attività pre-
vista dal progetto per il C.F.L. di tipo B.
Allegato D
Protocollo nazionale d’intesa per la sperimentazione nel settore agricolo del lavoro temporaneo
In applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della legge 24.6.1997 n. 196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può esse- re concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL nei seguen- ti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, com- merciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del D.Lvo n. 626/94;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordina- ria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicu- rezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento nella sezione circoscrizionale competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non pre- visti dai normali assetti produttivi aziendali.
Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato:
1) in caso di sostituzione di lavoratori assenti, per l’intera durata del- l’assenza;
2) una sola volta e per non più della durata inizialmente convenuta negli
altri casi, qualora permangono le condizioni che hanno dato origine all’u- tilizzo del lavoro temporaneo.
Ad ogni azienda spetta comunque una unità da utilizzare con contrat- to di lavoro temporaneo con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tale unità ed in applicazione di quanto previsto al comma 8 dell’art. 1 della L. 196/97, il numero dei lavoratori temporanei che pos- sono essere utilizzati è pari al 15% delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente(*).
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori temporanei che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
Il livello di esiguo contenuto professionale per il quale non è consenti- to il ricorso al lavoro temporaneo, ai sensi del comma 4, lettera «a», del- l’art. 1 della L. 196/97, è quello relativo a quei lavori per i quali non sono richiesti specifici requisiti professionali: terza area professionale del CCNL operai agricoli e florovivaisti e sesta categoria del CCNL Quadri ed Impie- gati.
In applicazione di quanto disposto al comma 3°, dell’art. 1, della legge 196/97, il lavoro temporaneo sarà sperimentato dal 1.7.1998 al 31.12.2001 nelle seguenti aree: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Umbria, Puglia, Basilicata, Reggio Xxxxxx, Modena, Parma, Piacenza, Salerno, Torino, Imperia, Pordenone, Arezzo, Latina, Ascoli Xxxxxx, Ragusa.
L’azienda che attiva il contratto di lavoro temporaneo ne darà comuni- cazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Xx- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x 00 giorni successivi.
Le Parti si incontreranno almeno sei mesi prima della scadenza, a richie- sta di una di esse, per valutare gli esiti della sperimentazione.
(*) L’unità equivalente è pari a 270 giornate.
Allegato E
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 18 dicembre 1996 presso la sede della Confederazione Gene- rale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxx- xxxxx 000,
tra
la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti la Confederazione Italiana Agricoltori
e
la CONFEDERDIA la FLAI-CGIL
la FISBA-CISL la UILA-UIL
Visto il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicu- rezza e la salute sul luogo del lavoro;
visto il “Protocollo d’Intesa”, allegato al Verbale di Accordo del 13.11.1996 per il rinnovo del CCNL quadri e impiegati agricoli;
considerato che le disposizioni contenute nel D.Lvo n. 626/94 così come modificato dal D.Lvo n. 242/96, non tengono adeguatamente conto delle particolari caratteristiche delle aziende agricole e dello svolgimento delle attività di lavoro nel settore agricolo, le parti hanno convenuto con le nor- me di seguito indicate, di dare attuazione alla definizione dei suddetti aspet- ti concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue
modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costitu- zione degli organismi paritetici da valere per i quadri, gli impiegati e gli ope- rai agricoli e florovivaisti.
1. Rappresentante della sicurezza
Considerato che in base al 1° comma dell’art. 18 del decreto legislati- vo 626/94 in tutte le aziende è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, le parti convengono:
a - che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione com- plessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individua- le superiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell’ambito delle R.S.A., (o del- le R.S.U.) ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;
b - in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accor- do, potranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e/o diver- se di quelle di cui al punto precedente.
2. Modalità di elezione
La riunione dei dipendenti per l’elezione dei rappresentanti per la sicu- rezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
La riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove esi- stenti. In tal caso alla riunione possono partecipare dirigenti delle Orga- nizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro.
Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l’azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.
La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicu- rezza dovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’azienda di maggiore durata.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La durata dell’incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza
nell’azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
L’incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determi-
nato che indeterminato, in servizio al momento della elezione.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verba- le dell’ elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.
3. Permessi retribuiti
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei com- piti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti annui pari a:
• 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a
1.350 gg.
• 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg.
• 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà pro- porzionato al periodo di permanenza nell’azienda.
Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno pre- cedente.
Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rap- presentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b del pun- to 1.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettera b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto.
I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti,
aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.
4. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all’art. 19 del decreto legislativo 626/94, si con- cordano le seguenti procedure ed indicazioni:
a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto del- le esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al respon- sabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) nei casi in cui il decreto legislativo 626/94 preveda, a carico del dato- re di lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere nel modo più sollecito possibile. Il datore di lavoro, pertan- to, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rap- presentante per la sicurezza in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di con- sultazione secondo le previsioni di legge.
c) il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazio- ni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19 del decreto legislativo 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare ove previsto il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 custodito presso l’azienda nei casi previsti dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segre- to aziendale.
Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza desi- gnati nei casi di cui al punto 1, lettera b.
5. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze gene- rali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazio- ne del rischio. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie del pre- sente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresen- tanti alla sicurezza di cui alla lettera a) e b) del punto 1, nonchè la distri- buzione degli oneri relativi al sostegno dell’attività formativa stessa.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un triennio.
Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rile- vanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, va pre- vista una integrazione della formazione.
6. Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 11 comma 1 del D.L. 626/94 le riunioni periodi- che previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione del- la riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.
Della riunione viene redatto verbale.
7. Comitato paritetico nazionale
E’ istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firma- tarie del presente accordo.
Tale comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestio- ne del decreto legislativo 626/94 in particolare:
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;
- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle impre- se in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al decreto legislativo 626/94;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;
- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori dipendenti ed imprenditori agricoli;
- eventuali altre attività concordate dai soggetti firmatari del presente accordo.
- le parti convengono di adottare un regolamento per il funzionamento del comitato stesso.
8. Comitato paritetico provinciale
E’ istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firma- tarie del presente accordo.
Orientativamente tale comitato avrà i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavora- tori dipendenti.
9. Formazione ed informazione dei lavoratori
Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata, la formazione ed informazione di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lvo 626/94, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.
10. Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferi- mento a quanto previsto dal D.L. 626/94 e successive modifiche ed inte- grazioni.
Allegato F
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU OPERAI IMPIEGATI E QUADRI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’im- presa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 gior- nate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente, non- ché nell’impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse carat- teristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmen- te considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni sindacali firma- tarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del CCNL (*).
In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comun- que aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla pro- cedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipen- denti a 4.050 giornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formal- mente ed espressamente a costituire RSA.
Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previ- ste dai CCNL in materia di RSA.
Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come sopra, l’iniziativa potrà essere assun- ta anche dalla RSU.
2. Composizione della RSU
La RSU è composta per 2/3 da rappresentanti eletti tra le liste presen- tate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, men-
(*) Il numero di 15 dipendenti, più volte richiamato, va inteso come rapporto tra le giornate di occupazione dell’azienda e l’unità equivalente, che è pari a 270 giornate.
tre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Associazio- ni firmatarie del CCNL applicato, e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione.
La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti ottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per quella riservata ai sindacati che abbiano stipulato il CCNL applicato.
Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell’ordine di presentazione della lista.
Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto dalle Associazioni sindacali che abbiano stipulato il CCNL applicato nell’a- zienda, in proporzione ai voti ottenuti. FISBA, FLAI e UILA si impegna- no a rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di que- sta quota. Qualora il collegio sia unico, non ricorrendo i requisiti di cui all’art. 3, ma siano presenti impiegati e quadri, la quota del 33% sarà designata da FISBA, FLAI, UILA. In entrambi i casi, qualora una orga- nizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagli/dalle elettori/rici non avrà diritto alla designazione o elezione del proprio componente.
In caso invece sia costituita l’area elettorale impiegati e quadri in base all’art. 3, il terzo riservato alle XX.XX. confederali si applica esclu- sivamente all’area elettorale operaia e sarà designato da FISBA, FLAI, UILA.
Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscrimi- natorie.
3. Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri
Si costituirà una specifica area elettorale per gli impiegati e quadri comun- que, a partire dalla presenza in azienda di più di 5 impiegati e quadri.
Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candi- dati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all’al- tra categoria giuridica.
La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.
4. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel prot. d’intesa del 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, regionali, territoriali o aziendali, si procederà alla elezione delle RSU nelle seguenti quantità:
• Azienda da 16 a 75 dipendenti - 3 RSU più un ulteriore rappresentante in presenza di impiegati;
• Azienda da 76 a 100 dipendenti - 4 RSU più un ulteriore rappresen- tante in presenza di impiegati;
• 1 RSU aggiuntiva ogni 25 dipendenti oltre i 100 addetti.
Al momento delle elezioni, la forza lavoro presente in azienda, deve essere superiore alle 15 unità.
5. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella tito- larità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti salvi in favo- re delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva i seguenti diritti:
• diritto di indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per il 30% delle ore annue di assem- blea retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative e contrattuali;
• diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.
Sono comunque fatti salvi per le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24 della legge 300/70 (diritto di assemblea, permessi non retribuiti).
Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste dai contratti e da accordi collettivi di lavoro di diverso livello.
6. Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA ed ai/alle loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle dispo- sizioni di legge e contrattuali.
7. Xxxxxx e sostituzione nell’incarico
La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine i loro poteri sono prorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono esse- re rieletti.
In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le associazioni sinda- cali intervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle moda- lità stabilite dalla presente intesa unitaria.
La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:
• alla scadenza prevista;
• in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte dei/del- le lavoratori/rici aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%. Le firme dovran- no essere opportunamente certificate.
In caso di dimissioni o di interruzione del rapporto di lavoro di un compo- nente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario o decaduto per interruzione del rapporto di lavoro che sia stato nominato, per elezione o designazione, dalle associa- zioni stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva, sarà sostituito median- te nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superio- re al 50% degli stessi pena la decadenza della RSU e l’obbligo a procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente patto unitario.
8. Funzionamento della RSU
La RSU oltre che dalla stessa, può essere convocata su richiesta di una o più associazioni sindacali firmatarie del CCNL, o qualora lo richieda il 20% dei delegati, con avviso affisso e l’ordine del giorno, fatti salvi i casi di ecce-
zionale urgenza.
La riunione è valida se presente il 50% + 1 dei suoi componenti.
La RSU di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di un terzo dei delegati presenti: tale richiesta deve essere avanzata all’inizio del-
Parte seconda
Disciplina della elezione della RSU
la riunione.
In caso di grave e inconciliabile dissenso la questione viene demandata alle strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente accordo.
9. Elettorato attivo e passivo
Sono elettori tutti i lavoratori, operai, impiegati e quadri che al momento della convocazione delle elezioni lavorano nell’unità produttiva.
Sono eleggibili tutti i lavoratori con rapporto di lavoro in essere di durata non inferiore a 90 giornate.
10. Delegati sindacali
I delegati sindacali eletti nelle aziende a norma dei vigenti CCNL per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di leggi vigenti.
11. Rinvio all’Accordo quadro
Le regole dell’accordo quadro CGIL, CISL e UIL e del Protocollo 23/7/93 non modificate dal presente accordo quadro, sono applicabili anche se non espressamente richiamate.
Clausola finale
L’applicazione del presente patto è vincolante per tutte le parti che lo sot- toscrivono.
Esso comporta per la FISBA, FLAI, UILA e CONFEDERDIA, a non richie- dere l’applicazione degli artt. di legge attinenti le RSA, in tutte le aziende dove tale patto è applicabile.
Per le aziende al di sotto dei 16 dipendenti restano in vigore le norme con- trattuali o di legge.
In caso di inadempienza le associazioni firmatarie svolgeranno i neces- sari interventi per garantire l’applicazione del presente accordo unitario.
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni sindacali di cui al punto 1 dell’accordo per la costituzione della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, prov- vederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione Aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra; l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei/delle lavoratori/rici alle opera- zioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei/delle lavoratori/rici aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venu- tasi a determinare nell’unità produttiva.
3. Presentazione delle liste
All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a)associazioni sindacali firmatarie del presente patto unitario e del con- tratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva;
b)associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1. accettino espressamente e formalmente la presente regolamenta- zione;
2. la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati/e coloro che abbiano presentato la lista ed i componenti della Commissione elettorale.
Ciascun/a candidato/a può presentarsi in una sola lista. Xxx, nono- stante il divieto di cui al precedente comma, un/a candidato/a risulti com- preso/a in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di proce- dere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7 inviterà il/la lavo- ratore/rice interessato/a ad optare per una delle liste.
Il numero dei/delle candidati/e per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei/delle componenti da eleggere nella RSU del collegio.
4. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consulta- zione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elet- torale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla pre- sentazione di liste potrà designare un/a lavoratore/rice dall’unità produtti- va, non candidato/a.
5. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispon- denza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i sog- getti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici delle liste.
6. Affissioni
Le liste dei/delle candidati/e dovranno essere portate a conoscenza dei/delle lavoratori/rici, a cura della Commissione elettorale, mediante affis- sione nell’albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissa- ta per le elezioni.
7. Scrutatori/rici
E’ in facoltà dei/delle presentatori/rici di ciascuna lista di designare uno/a scrutatore/rice per ciascun seggio elettorale, scelto/a fra i/le lavoratori/rici elettori/rici non candidati/e.
La designazione degli/lle scrutatori/rici deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
8. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
9. Xxxxxx elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seg-
gio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garan- tire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun/a elettore/rice all’atto del- la votazione dal/la Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intesta- zione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta trac- ce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
10. Preferenze
L’elettore può manifestare la preferenza solo per un/a candidato/a del- la lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore/rice mediante una cro- cetta apposta a fianco del nome del/la candidato/a preferito/a, ovvero segnando il nome del/la candidato/a preferito/a nell’apposito spazio della scheda.
L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
11. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da per- mettere a tutti/e gli/le aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il nume- ro dei/lle votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luo- ghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per con- servare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di nor- ma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti/e i/le lavoratori/rici mediante comunicazione nell’albo esistente pres-
so le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
12. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accor- do e da un/a Presidente, nominato/a dalla Commissione elettorale.
13. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’ur- na elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli/lle elet- tori/rici aventi diritto al voto presso di esso.
14. Riconoscimento degli/lle elettori/rici
Gli/le elettori/rici per essere ammessi/e al voto, dovranno esibire al Pre- sidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In man- canza di documento personale essi/e dovranno essere riconosciuti/e da almeno due degli/lle scrutatori/rici del seggio; di tale circostanza deve esse- re dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
15. Compiti del/la Presidente
Il/la Presidente farà apporre all’elettore/rice, nell’elenco di cui all’art. 14, la firma accanto al suo nominativo.
16. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del/la Presidente del seggio il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali conte- stazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (sche- de, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclu- si i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva conva- lida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elet- torale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò alme- no per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un/a dele- gato/a della Commissione elettorale e di un/a delegato/a della Direzione.
17. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazio- ni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i/le componenti della Com- missione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commis- sione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Com- missione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel ver- bale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun/a rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano pre- sentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Asso- ciazione datoriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunica- zione all’azienda.
18. Comitato dei/lle garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei/lle garanti. Tale Comitato è com- posto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna del- le organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’associazione datoriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal/le Direttore/rice dell’Uplmo o da un/a suo/a delegato/a.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
19. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti del- la RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto direttamente alla direzione aziendale e per il tramite della locale organiz- zazione imprenditoriale d’appartenenza a cura delle organizzazioni sin- dacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
20. Adempimenti dell’impresa
L’impresa metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elen- co dei/lle dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
21. Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Allegato G
Regolamento per il funzionamento degli osservatori (art. 5 CCNL)
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consen- tire la funzionalità degli Osservatori, nonché per uniformarne le modalità operative a livello nazionale, regionale e provinciale.
1. Presidenza
La Presidenza dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni due anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentan- te dei lavoratori. Nell’ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al Presidente la convocazione dell’Osservatorio, anche su richie- sta di una delle parti.
2. Segreteria
La Segreteria dell’Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresen- tante dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.
3. Riunioni dell’Osservatorio
I lavori dell’Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario. Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la pre-
senza di tutti i componenti dell’Osservatorio.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avve- nire entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è suf- ficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l’assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell’Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate.
Gli atti dell’Osservatorio sono conservati presso la sede dell’Osserva- torio medesimo.
4. Rappresentanti
I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organiz- zazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappre- sentante da parte dell’Organizzazione che l’ha nominato.
In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno o più membri dell’Osservatorio, i dirigenti delle rispettive
Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
5. Compiti dell’Osservatorio
I compiti dell’Osservatorio sono quelli indicati dall’art. 6 del CCNL, fer- mo restando quanto già previsto dai Contratti provinciali di lavoro.
6. Operatività dell’Osservatorio
La sede dell’Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità del- le riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti.
p. la Confederdia p. la Confagricoltura
p. la F.L.A.I. - C.G.I.L. p. la Coldiretti
p. la F.I.S.B.A. - C.I.S.L. p. la C.I.A.
p. la U.I.L.A. - U.I.L.
INDICE
TITOLO I
PARTE INTRODUTTIVA Pag. 9
TITOLO IV NORME SUI QUADRI
Art. 16 - Disciplina dei quadri ” 28
TITOLO V
Art. | 1 - Oggetto e sfera di applicazione del Contratto | ” | 9 NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | |||
Art. Art. | 2 - Struttura ed assetto del Contratto 3 - Decorrenza, durata del Contratto Nazionale | ” | 10 | Art. 17 - Orario di lavoro | ” | 30 |
e procedure di rinnovo ” | 12 | Art. 18 - Lavoro straordinario, festivo, notturno | ” | 30 | ||
Art. | 4 - Condizioni di miglior favore | ” | 13 | Art. 19 - Riposo settimanale | ” | 31 |
Art. | 5 - Osservatorio Nazionale | ” | 13 | Art. 20 - Giorni festivi - festività nazionali e infrasettimanali | ” | 32 |
Art. | 6 - Formazione professionale | ” | 14 | Art. 21 - Ferie | ” | 34 |
Art. 22 - Permessi | ” | 35 | ||||
TITOLO II | Art. 23 - Permessi per la frequenza a corsi di studio | ” | 35 | |||
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | TITOLO VI | |||||
Art. | 7 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine | ” | 15 | TRATTAMENTO ECONOMICO | ||
Art. | 8 - Periodo di prova | ” | 16 | |||
Art. | 9 - Disciplina del rapporto di impiego | ” | 17 | Art. 24 - Retribuzione | ” | 37 |
Art. | 10 - Rapporti di lavoro a tempo parziale | ” | 18 | Art. 25 - Cointeressenza | ” | 39 |
Art. | 11 - Contratti di formazione e lavoro | ” | 19 | Art. 26 - Ex Scala mobile | ” | 40 |
Art. | 12 - Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego | Art. 27 - Aumenti periodici per anzianità di servizio | ” | 40 | ||
presso aziende agricole - Stipendio di ingresso | ” | 19 | Art. 28 - 13a e 14a mensilità | ” | 41 | |
Art. | 13 - Apprendistato | ” | 20 | Art. 29 - Indennità di cassa | ” | 42 |
Art. | 14 - Contratto di lavoro temporaneo | ” | 21 | Art. 30 - Mezzi di trasporto | ” | 42 |
Art. 31 - Trasferte | ” | 44 |
TITOLO III CLASSIFICAZIONE
Art. 15 - Classificazione del personale - Variazioni di mansioni
e di qualifica ” 22
TITOLO VII
PREVIDENZA - ASSISTENZA E TUTELA DELLA SALUTE
Art. 32 - Malattia ed infortunio ” 45 Art. 33 - Previdenza e assistenza - Tutela della maternità -
Assegni familiari ” 47
Art. 34 - Previdenza ed assistenza per i rapporti a tempo parziale | ” | 49 | Art. 60 - Contributo contrattuale | ” | 68 |
Art. 35 - Fondo Sanitario Impiegati Agricoli | ” | 49 | |||
Art. 36 - Fondo di previdenza complementare | ” | 50 | TITOLO X | ||
Art. 37 - Tutela della salute | ” | 51 | DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | ||
Art. 38 - Lavoratori tossicodipendenti | ” | 51 | Art. 61 - Disposizioni generali - Contratti territoriali | ” | 69 |
TITOLO VIII | Art. 62 - Esclusività di stampa – Archivi contratti | ” | 70 | ||
SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO | ALLEGATI | ||||
Art. 39 - Servizio di leva | ” | 53 | Allegato A | ||
Art. 40 - Cessione e trapasso di azienda | ” | 53 | Protocollo d’Intesa | ” | 74 |
Art. 41 - Trasferimenti | ” | 54 | |||
Art. 42 - Aspettativa | ” | 54 | Allegato B | ||
Art. 43 - Provvedimenti disciplinari | ” | 55 | Statuto Agriform – Organismo bilaterale | ||
Art. 44 - Preavviso di risoluzione del rapporto | ” | 56 | per la formazione professionale | ” | 75 |
Art. 45 - Disciplina dei licenziamenti individuali | ” | 58 | |||
Art. 46 - Dimissioni | ” | 59 | Allegato C | ||
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto | ” | 60 | Protocollo Nazionale per la Disciplina dei Contratti di | ||
Art. 48 - Indennità in caso di morte | ” | 60 | Formazione-Lavoro degli Impiegati Agricoli | ” | 85 |
Art. 52 - Delegato di azienda | ” | 64 |
Art. 53 - Rappresentanze sindacali unitarie | ” | 65 |
Art. 54 - Permessi sindacali | ” | 65 |
Art. 55 - Tutela del delegato aziendale | ” | 66 |
Art. 56 - Diritti sindacali | ” | 67 |
Art. 57 - Sistemi e procedure d’informazione | ” | 67 |
Art. 58 - Controversie individuali | ” | 68 |
Art. 59 - Controversie collettive | ” | 68 |
Art. 49 - Anzianità convenzionale | ” | 61 |
Art. 50 - Modalità relative alla cessazione del rapporto | ” | 62 |
Art. 51 - Certificato di servizio | ” | 63 |
TITOLO IX DIRITTI SINDACALI
Fac-simili di modulistica per l’assunzione di impiegati con contratti di Formazione Lavoro
Mod. A
Comunicazione alla Organizzazione Professionale
di appartenenza ” 90
Mod. B
Progetto per l’attivita di Formazione - Lavoro ” 91 Mod. C
Contratto di Formazione-Lavoro individuale ” 92 Mod. D
Attestato dell’azienda e comunicazione al competente
ufficio del collocamento per il C.F.L. Tipo A ” 93 Mod. E
Attestato dell’azienda da rilasciare al dipendente al termine
del C.F.L. Tipo B ” 94
Allegato D Protocollo nazionale d’intesa per la sperimentazione nel settore agricolo del lavoro temporaneo | ” | 95 |
Allegato E Verbale di Accordo D.Lvo n. 626/94 | ” | 97 |
Allegato F Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai impiegati e quadri agricoli e florovivaisti | ” | 104 |
Allegato G Regolamento per il funzionamento degli osservatori (art. 5 CCNL) | ” | 116 |
Finito di stampare luglio 2000
Stampa: T2 litografica - Xxx Xxxxx 00/00 Xxxx Fotocomposizione: All Press - Xxx Xxxxx 00/00 Xxxx