REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 20.12.2016 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.02.2018
Sommario
Articolo 1 Contenuto del Regolamento Titolo I – Autotutela
Articolo 2 Procedimento di Autotutela Titolo II – Accertamento con adesione
Articolo 3 Ambito di applicazione Articolo 4 Criteri generali
Articolo 5 Procedimento ad iniziativa d’ufficio Articolo 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente Articolo 7 Conclusione del procedimento
Articolo 8 Effetti della definizione Articolo 9 Riduzione della sanzione
Titolo II - Reclamo e Mediazione
Articolo 10 Ambito di applicazione Articolo 11 Termini di presentazione Articolo 12 Esame del reclamo
Articolo 13 Perfezionamento della mediazione Articolo 14 Sanzioni
Articolo 15 Versamento rateale Articolo 16 Provvedimento di diniego
Titolo III- Conciliazione
Articolo 17 Ambito di applicazione Articolo 18 Conciliazione fuori udienza Articolo 19 Conciliazione in udienza Articolo 20 Sanzioni
Articolo 21 Versamenti Titolo IV- Interpello
Articolo 22 Presentazione dell’istanza Articolo 23 Istanza di interpello Articolo 24 Adempimenti del Comune
Articolo 25 Efficacia della risposta all’istanza di interpello Articolo 26 Disposizioni finali
Articolo 27 Entrata in vigore
Articolo 1 Contenuto del Regolamento
1. Il presente Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l’applicazione, per il Comune di Scandicci, degli strumenti previsti a livello normativo per ridurre l’attività di contenzioso nei confronti degli atti impositivi emessi dall’Ente, uniformandosi al principio di collaborazione tra le parti del rapporto tributario, quali l’autotutela, l’accertamento con adesione, il reclamo/ mediazione, la conciliazione e il diritto di interpello.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in generale e tributaria in particolare nel rispetto dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto nel Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
TITOLO I AUTOTUTELA
Articolo 2 Procedimento di Autotutela
1. Il Comune con provvedimento del Dirigente del competente Settore, può annullare, totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo ai sensi del D.M. 11.02.1997 n. 37, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso in cui il provvedimento sia divenuto definitivo il Dirigente, al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, anche in assenza di istanza di parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
a. doppia imposizione;
b. errore di persona;
c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
d. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
e. errore sul presupposto del tributo;
f. mancanza di documentazione successivamente sanata e della quale non era stato tenuto conto, non oltre i termini di decadenza.
3. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
4. Dell’eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente e nel caso sia pendente un contenzioso, all’organo giurisdizionale.
TITOLO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Articolo 3 Ambito di applicazione
1. L’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni, è applicabile esclusivamente
ad accertamenti del Settore Entrate di tipo sostanziale e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, oggettivi e incontrovertibili. L’accertamento con adesione è quindi limitato ai casi in cui per la determinazione della base imponibile non è possibile applicare criteri certi ed automatici definiti dalla legge.
3. L’ufficio, in sede di contraddittorio, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta in ogni caso fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
Articolo 4 Criteri generali
1. La competenza per la definizione con adesione di un accertamento spetta al Dirigente del Settore competente.
2. Il procedimento può essere attivato:
a) a cura dell' Ufficio che emana l’atto, per iniziativa del Dirigente, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell’ avviso di accertamento.
3. Al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l’obiettivo di pervenire alla definizione.
Articolo 5 Procedimento ad iniziativa dell’ufficio
1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmessa per posta elettronica certificata, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa dell’Ufficio, nonché del giorno e del luogo della comparizione per la definizione del l'accertamento con adesione.
Verranno prese in considerazione dall’Ufficio eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. Resta quindi salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento.
4. Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi di imposta indicati nell’invito.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, la possibilità di agire di sua iniziativa secondo
quanto previsto dal successivo articolo qualora riscontri nell’atto aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
Articolo 6
Procedimento ad iniziativa del contribuente
1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione la quale deve contenere una proposta di definizione della controversia, nonché i propri recapiti.
2. L'istanza del contribuente deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto direttamente al protocollo dell’Ente oppure inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) o trasmessa per posta elettronica certificata.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale; l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di definizione dell’accertamento con adesione.
4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, sia quelli per il pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza, nel caso specifico, del necessario requisito della materia concordabile.
0.Xx il contribuente provvede entro il termine per la proposizione del ricorso a pagare le somme dovute con la sanzione applicata nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento e a formulare l’istanza di accertamento con adesione. La presentazione della istanza di accertamento con adesione non sospende il decorso dei termini per la definizione agevolata (art. 16 e 17 del D.Lgs 472/1997). La definizione agevolata o la presentazione del ricorso escludono la possibilità dell’accertamento con adesione.
6. Successivamente alla ricezione dell'istanza di definizione presentata dal contribuente l’ufficio formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. o tramite P.E.C. In tale invito sarà indicato il giorno, l’ora e il luogo in cui il contribuente o un suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
9. Determina la rinuncia ex lege all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi, l’eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, anche ai fini dell' eventuale iscrizione nei ruoli.
10. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all’Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, e gli altri elementi che ritiene utili alla definizione dell’accertamento. Le parti possono concordare di fissare ulteriori incontri.
11. Di ciascun incontro e di tutte le operazioni compiute viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all’assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, come previsto dall'art. 63 del DPR n. 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.
Articolo 7 Conclusione del procedimento
1. A seguito del contraddittorio o contestualmente, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il procedimento si conclude con la redazione in duplice copia di un atto scritto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal Dirigente del Settore, e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento.
2. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
0.Xx definizione dell’adesione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell’ intera somma dovuta.
4. Il contribuente che ha aderito all’accertamento può richiedere con lo stesso atto, se le somme dovute superano € 500,00, il pagamento rateale con le seguenti modalità:
• fino a un massimo di n. due rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 1.000;
• fino a un massimo di n. quattro rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 5.000;
• fino a un massimo di n. sei rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 10.000;
• fino a un massimo di n. otto rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 50.000;
• fino a un massimo di n. dodici rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 100.000;
• fino a un massimo di n. sedici rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute superano € 100.000.
5. In caso di pagamento rateale la definizione dell’adesione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, della prima rata. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione.
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall’articolo 13 D.lgs 471/1997 aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
6. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento.
7. L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l' originale dell'atto di accertamento con adesione.
8. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
0.Xx perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento.
10. Nel caso in cui il procedimento per la definizione dell’accertamento con adesione si concluda con esito negativo non è impedito al contribuente di proporre ricorso contro l’avviso di accertamento originario, ovvero procedere al pagamento di quanto dovuto, entro i termini di legge, tenuto conto dell’effetto sospensivo di 90 giorni previsto dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.
Articolo 8
Effetti della definizione
1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo e comporta la riduzione delle sanzioni .
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non conosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione senza bisogno di ulteriori atti.
Articolo 9 Riduzione della sanzione
A seguito della definizione con adesione le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo di imposta si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
TITOLO II
DEL RECLAMO MEDIAZIONE
Articolo 10 Ambito di applicazione
1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro e relative a tutti gli atti impugnabili individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992 il ricorso, secondo quanto stabilito dall’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La formulazione all’interno del ricorso di una proposta di mediazione è facoltativa.
2. Possono essere oggetto di ricorso/reclamo, tra gli altri, i seguenti atti:
a) avviso di accertamento /liquidazione;
b) provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
c) rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
d) xxxxxxx o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
e) ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
3. Per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente all’irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Nel caso di più atti impugnati il valore della lite è determinato in riferimento a ciascun atto.
4. Non sono reclamabili le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo D.lgs 546/1992 (quali quelle di natura catastale concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale).
5. Il ricorso può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite è inferiore a
€ 3.000,00; se il valore della lite è superiore vi è l’obbligo di assistenza di un difensore abilitato ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 546/1992.
Articolo 11 Termini di presentazione
1. Il ricorso reclamo, se l’atto notificato rientra tra quelli indicati all’articolo precedente, deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notifica, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, e notificato al Comune di Scandicci. Nel caso di rifiuto tacito alla restituzione del tributo il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di restituzione.
2. La procedura di reclamo / mediazione deve concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso. Il ricorso, proposto sulla base della disposizione dell’articolo 18 Dlgs 546/1992 non è procedibile fino alla scadenza di tale termine. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente di cui all’articolo 22 del D. Lgs n. 546/1992 decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni.
0.Xx fini del computo dei termini si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5.Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
0.Xx caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale ricorso-reclamo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Articolo 12 Esame del reclamo
1.L’organo competente all’esame del reclamo o della proposta di mediazione per il Comune di Scandicci è il Dirigente del Settore competente che procede in via preliminare a verificare che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari ai fini della procedura del presente titolo.
0.Xx termine dell’istruttoria il Dirigente può accogliere, anche parzialmente, o rigettare il reclamo o l’eventuale proposta del contribuente, ovvero può formulare una propria proposta di mediazione avuto riguardo all’incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.
3.Qualora sia necessario alla definizione della controversia è possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato, comporta rinuncia alla procedura di reclamo/mediazione.
Dell’ eventuale incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione nella quale sarà precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un difensore abilitato; in tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.
Articolo 13 Perfezionamento della mediazione
1.Nel caso le parti pervengano ad un accordo con accoglimento della proposta di mediazione da parte del Dirigente del Settore Entrate o del contribuente riguardo alla proposta formulata dal Comune viene sottoscritto l’accordo di mediazione.
L’accordo deve contenere:
l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l’accordo; l’indicazione degli importi risultanti dalla mediazione a titolo di tributo, sanzioni e interessi;
la modalità di pagamento e l’eventuale piano di rateazione.
0.Xx mediazione, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo delle somme dovute, ovvero della prima rata in caso di rateazione.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l' originale dell’accordo di mediazione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Articolo 14 Sanzioni
Nel caso in cui la mediazione si concluda con l’accordo tra le parti le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se le parti si accordano per l’intero pagamento dell’imposta accertata.
Articolo 15 Versamento rateale
0.Xx contribuente può richiedere nell’accordo di mediazione il pagamento rateale se le somme dovute superano € 500,00, con le seguenti modalità:
• fino a un massimo di n. due rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 1.000;
• fino a un massimo di n. quattro rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 5.000;
• fino a un massimo di n. sei rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 10.000;
• fino a un massimo di n. otto rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute superano
€ 10.000;
2. L’importo della prima rata deve essere versato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di mediazione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
0.Xx mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall’articolo 13 D.lgs 471/1997 aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
Articolo 16 Provvedimento di xxxxxxx
Nel caso non venga accolto il ricorso reclamo o l’eventuale proposta di mediazione e l’ufficio non possa formulare una propria proposta, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso viene comunicato al contribuente il provvedimento motivato di xxxxxxx.
Il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso attraverso la costituzione in giudizio in conformità all’articolo 22 del D.lgs 546/1992.
TITOLO III CONCILIAZIONE
Articolo 17 Conciliazione
1. Ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del D.Lgs. 546/92, possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie in pendenza di giudizio, sia nella fase processuale di primo grado che di secondo.
2. L’accordo conciliativo può essere raggiunto in udienza o fuori udienza.
3. Il tentativo di conciliazione non è comunque vincolante; se le parti nel tentare l’accordo non lo raggiungono possono proseguire con il contenzioso.
Articolo 18 Conciliazione fuori udienza
1. In pendenza di giudizio se le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano all’organo giurisdizionale adito istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.
3. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Articolo 19 Conciliazione in udienza
1. Ciascuna parte, fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione, può presentare istanza per la conciliazione, totale o parziale, della controversia.
2. La conciliazione si perfeziona in udienza con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.
0.Xx processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Articolo 20 Sanzioni
1.Nel caso la conciliazione si perfezioni nel corso del primo grado di giudizio le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge e in misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge nel caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
Articolo 21 Versamenti
1.Le modalità e i termini del versamento sono indicati nell’accordo sottoscritto dalle parti o nel processo verbale.
0.Xx versamento delle somme dovute, o in caso di rateizzazione della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di redazione del processo verbale di conciliazione oppure, nell'ipotesi di conciliazione fuori udienza, dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.
3. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
4.Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l' originale dell’accordo conciliativo.
0.Xx pagamento rateale può essere richiesto se le somme dovute superano € 500,00 con le seguenti modalità:
• fino a un massimo di n. due rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 1.000;
• fino a un massimo di n. quattro rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 5.000;
• fino a un massimo di n. sei rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 10.000;
• fino a un massimo di n. otto rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 50.000;
• fino a un massimo di n. dodici rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 100.000;
• fino a un massimo di n. sedici rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute superano € 100.000.
0.Xx caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, l’ ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
TITOLO IV INTERPELLO
Articolo 22 Presentazione dell’istanza
1.L’istituto dell’ interpello del contribuente in materia di tributi locali è disciplinato dall’articolo 11 della legge 27.07.2000 n. 212 e successivamente modificato e integrato con D.lgs 24.09.2015 n. 156.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
3. L’istanza deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L’istanza di interpello può essere presentata dai contribuenti e dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie.
5. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 5.
6. L’istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima, senza che a tali fini assumano valenza i termini concessi all’amministrazione per rendere la propria risposta.
7. L’istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al protocollo dell’Ente oppure inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata o trasmessa per posta elettronica certificata.
8. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Articolo 23 Istanza di interpello
1. L’istanza di interpello deve contenere :
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del legale rappresentante compreso il codice fiscale;
b) l’indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 11 della Legge n. 212/2000;
c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione;
e) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
f) l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e comunicata la risposta;
g) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ( la procura deve essere in calce, a margine o allegata all’atto).
2. All’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell’amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall’istante, e rilevante ai fini della risposta. Nel caso in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica non di competenza dell’amministrazione procedente, all’ istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall’ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d) e) g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L’istanza è inammissibile se:
a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e c);
b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6 dell’articolo precedente;
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’articolo 11 comma 4 Legge n. 212/2000;
d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all’articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
Articolo 24 Adempimenti del Comune
1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza di interpello da parte del Comune.
Per le istanze aventi ad oggetto l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie il termine è di centoventi giorni.
2. Quando non è possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell’istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l’istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione
richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte rese dal Comune nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito, sono pubblicate sul sito del Comune di Scandicci. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
Articolo 25
Efficacia della risposta all’istanza di interpello
0.Xx risposta ha efficacia con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente.
2.Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
3.Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
4.Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
Articolo 26 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2017.
2. Il presente Regolamento è applicabile pertanto con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data del 01.01.2017 non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione.