Contract
Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 1192 dell’8.01.2016 e al D.M. n. 8254 del 3.8.2016.
DG PQAI - PQAI 03 - Prot. Interno N.0060690 del 10/08/2017
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
a) “Accordo di filiera”: l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che individua il Soggetto Proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;
b) “Accordo di distretto”: l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto, che individua il Soggetto Proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;
c) “Banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti. La convenzione prevede, tra l’altro, la pubblicazione dei fogli informativi e dei costi massimi delle attività di Banca finanziatrice e di Banca autorizzata relative al presente bando;
d) “Banca autorizzata”: la Banca finanziatrice indicata come tale dal Soggetto Proponente in sede di domanda per l’accesso al Contratto di Filiera o al Contratto di Distretto e individuata fra quelle iscritte nell’apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto;
e) “CDP”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
f) “Commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l’esposizione di un Prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
g) “Contratto di filiera”: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;
h) “Contratto di distretto”: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;
i) “Contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
j) “Contributo in conto capitale”: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero e/o dalle regioni e province autonome;
k) “Decreto”: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1192 dell’8
gennaio 2016;
l) “Decreto FRI”: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 8254 del 3 agosto 2016;
m) “Filiera agroalimentare”: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di
commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
n) “Filiera agroenergetica”: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di
commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;
o) “Finanziamento”: l’insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;
p) “Finanziamento agevolato”: il Finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al Soggetto Beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
q) “Finanziamento bancario”: il Finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al Soggetto Beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
r) “FRI”: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
s) “Ministero”: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
t) “PMI”: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
u) “Prodotto agricolo”: i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
v) “Progetto”: il programma di interventi proposto dal singolo Soggetto Beneficiario aderente ad un Accordo di filiera o ad un Accordo di distretto;
w) “Programma”: l’insieme dei Progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un
Accordo di filiera o dai soggetti del distretto aderenti ad un Accordo di distretto;
x) “Provvedimenti”: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del Decreto;
y) “Settore agricolo”: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della
trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
z) “Soggetto Beneficiario”: l’impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun
Provvedimento;
aa) “Soggetti della filiera”: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
bb) “Soggetto gestore”: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti;
cc) “Soggetto Proponente”: il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;
dd) “Trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un Prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un Prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.
2. Premessa e campo di applicazione
2.1 Il presente avviso si applica ai Contratti di filiera e ai Contratti di distretto di cui all’art. 66,
comma 1, della legge 27.12.2002 n. 289.
2.2 Il Decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 2, della legge n. 289/2002, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi di intervento.
2.3 L’allegato A del Decreto fissa le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto ai sensi dell’art. 8 del D.M. stesso conformemente: con la Decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 relativa all’aiuto di Stato SA42821 – Contratti di filiera e di distretto - così come modificata con Decisione C(2017) 1635 final del 15 marzo 2017; per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, con l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, rispettivamente con gli articoli 17, 19 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
2.4 Il Decreto FRI determina, ai sensi dell’art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di competenza del Ministero.
2.5 Nel rispetto delle procedure e delle modalità fissate dal Decreto e dal Decreto FRI, il presente avviso definisce l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei Programmi e/o dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai Contratti di filiera e Contratti di distretto e i criteri di valutazione dei Programmi o Progetti. Definisce inoltre le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione delle spese.
2.6 Le agevolazioni sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale e del Finanziamento agevolato. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma del Contributo in conto capitale, previste dal Decreto, sono individuate a valere sulle disponibilità del Ministero, delle regioni e delle province autonome e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 53/2016. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma del Finanziamento agevolato, sono individuate a valere sulle disponibilità del FRI, di cui alla delibera CIPE n. 24/2016, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell’art. 1, comma 355 della legge 30.12.2004, n. 311.
2.7 Le agevolazioni sono concesse secondo una procedura valutativa “a sportello” applicata alle domande di accesso presentate dai Soggetti proponenti, valutate positivamente e approvate a seguito di istruttoria condotta sulla base di priorità, condizioni minime e criteri di valutazione previsti dal successivo paragrafo 9, nonché sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
2.8 I singoli interventi proposti dai Soggetti beneficiari del Contratto di filiera o del Contratto di distretto devono essere conformi con la programmazione regionale.
3. Xxxxxxxx proponenti e beneficiari
3.1 I Soggetti proponenti e i Xxxxxxxx beneficiari dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto
sono definiti dall’art. 6 del Decreto.
3.2 I Soggetti proponenti, di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto, sono i soli interlocutori del Ministero
per il Contratto di filiera e per il Contratto di distretto da loro presentato.
3.3 Alla data di presentazione della domanda di agevolazione i Soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 6, comma 3 del Decreto:
a) avere una stabile organizzazione in Italia;
b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
g) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 o dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall’articolo 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Condizioni di ammissibilità
4.1 Il Contratto di filiera deve interessare un ambito territoriale multiregionale, coerente con la struttura della filiera e con gli obiettivi del contratto stesso. Il carattere di multiregionalità del contratto di filiera è assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di due o più regioni o province autonome. Nel caso di interventi su due o più regioni, gli interventi massimi per una regione non potranno superare l’85% del totale.
4.2 Il Contratto di distretto si sviluppa nell’ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche, deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all’attività svolta dai Soggetti beneficiari e dimostrare l’integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
4.3 L’integrazione di filiera/distretto è garantita dalla presenza di un Accordo di filiera o Accordo di distretto. L’Accordo di filiera o Accordo di distretto, sottoscritto da tutti i Soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera/distretto, deve essere allegato alla domanda di accesso del Contratto di filiera o Contratto di distretto.
4.4 L’Accordo deve contenere le seguenti informazioni:
− indicazione del Soggetto Proponente/capofila;
− indicazione dei Soggetti beneficiari diretti ed eventualmente di quelli indiretti e specificazione del ruolo di ognuno di essi all’interno della filiera/distretto;
− indicazione del rapporto sussistente tra i soggetti stessi su base associativa e/o contrattuale;
− durata dell’Accordo sottoscritto;
− attività e obiettivi che si intendono conseguire e descrizione dei risultati attesi, attraverso appropriati indicatori individuati dal Soggetto Proponente coerenti con gli obiettivi stessi del Programma.
4.5 In funzione della tipologia di intervento proposto, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Provvedimento:
a. per gli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui alla tabella 1A dell’Allegato A al Decreto, le PMI e le grandi imprese;
b. per gli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di
prodotti agricoli di cui alla tabella 2A dell’Allegato A al Decreto, le PMI e le grandi imprese;
c. per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) di cui alla tabella 5A dell’Allegato A al Decreto, solo le PMI;
d. per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui alla tabella 3A dell’Allegato A al Decreto, le PMI e le grandi imprese;
e. per l’organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre di cui alla tabella 3A
dell’Allegato A al Decreto, solo le PMI;
f. per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo di cui alla tabella 4A dell’Allegato A
al Decreto, le PMI e le grandi imprese;
g. per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla tabella 5A dell’Allegato A al Decreto, solo le PMI.
5. Interventi e spese ammissibili
5.1 Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto per l’attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto sono definite dall’allegato A del Decreto, riportato integralmente nell’Allegato “Spese ammissibili” al presente avviso.
5.2 Sono ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera e Contratti di distretto il cui importo complessivo degli investimenti ammissibili sia compreso tra 4 e 50 milioni di euro, come stabilito dall’art. 3, comma 3, del Decreto. L’importo del Progetto di ogni singolo Soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di 400.000 euro. Per investimenti effettuati da PMI esclusivamente in tabella 1 A, dell’Allegato A al Decreto, l’importo del Progetto per Soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di 100.000 euro. Il valore minimo dell’importo del Progetto deve essere rispettato fino al completamento degli interventi.
5.3 Gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di stipula del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. La richiesta di proroga è inoltrata dal Soggetto Beneficiario, per il tramite del Soggetto Proponente, al Ministero secondo le modalità stabilite al successivo punto 14.5.
5.4 Le spese generali previste nelle tabelle 1A, 2A e 4A dell’Allegato A al Decreto, connesse alla progettazione dell’intervento proposto e funzionali alla presentazione del Progetto, inclusi gli studi di fattibilità, sono eleggibili dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto (11.02.2016). Le spese direttamente connesse all’attuazione del Progetto sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda.
5.5 Gli interventi devono essere conformi alla normativa nazionale e dell’Unione in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/20135. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il Progetto sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.
5.6 Gli interventi devono riguardare i prodotti compresi nell’Allegato I TFUE. Per i prodotti agroalimentari non compresi nel suddetto Allegato I, sono ammessi aiuti in esenzione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, di cui alla Tabella 5A, dell’allegato A al Decreto.
5.7 Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
5.8 L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA. Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili. Le forniture di beni devono essere pagate esclusivamente attraverso Riba e SEPA Credit Transfer, essendo escluse altre modalità di pagamento. Non sono ammessi pertanto pagamenti regolati per contanti.
5.9 Le spese relative all’acquisto di beni e servizi in valuta diversa dall’euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, pari all’imponibile ai fini IVA riportato sulla “bolletta doganale d’importazione”.
5.10 Non sono ammesse spese relative a beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria.
5.11 Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Contratto di filiera e del Contratto di distretto, il
Soggetto Beneficiario può realizzare interventi con mezzi propri o con altre fonti di finanziamento.
6. Agevolazioni concedibili
6.1 Le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributo in conto capitale e di Finanziamento agevolato secondo i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 8 del Decreto e dall’art. 3 del Decreto FRI.
6.2 Le agevolazioni di cui al presente avviso si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto.
6.3 Il sistema agevolativo si basa sul principio dell’integrazione tra il Contributo in conto capitale e il Finanziamento, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario. Ai fini della concessione delle agevolazioni i Soggetti Beneficiari devono ottenere un Finanziamento bancario, pari al 50% dell’ammontare complessivo del Finanziamento, concesso dalle Banche finanziatrici che abbiano sottoscritto lo specifico mandato con CDP sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata tra la stessa e il Ministero ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15.07.2005.
6.4 Le agevolazioni nella forma del Contributo in conto capitale sono state definite, come indicato nella tabella successiva (Tabella 1), in base alle seguenti condizioni:
a) che gli investimenti siano in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (di cui alla tabella 1A dell’allegato A del Decreto);
b) che la localizzazione degli interventi sia nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE-27;
c) che il Soggetto Beneficiario sia una PMI;
d) che la spesa ammissibile per Soggetto Beneficiario sia compresa tra euro 100.000 ed euro 5.000.000.
Tabella 1: limite massimo dell’agevolazione in Conto capitale per intervento, tipologia e ammontare della spesa ammissibile e per localizzazione
Agevolazione massima per intervento | Contributo in Conto capitale | ||
Tabella 1 A dell’Allegato A – Investimenti nella produzione agricola primaria | |||
Investimenti localizzati in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise | Interventi con spesa ammissibile da euro 100.000 a euro 5milioni | PMI | 40% |
GRANDI IMPRESE | 20% | ||
Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro | PMI | 30% | |
GRANDI IMPRESE | 15% | ||
Investimenti localizzati nelle altre regioni | Interventi con spesa ammissibile da euro 100.000 a euro 5milioni | PMI | 25% |
GRANDI IMPRESE | 15% | ||
Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro | PMI | 20% | |
GRANDI IMPRESE | 15% | ||
Tabella 2 A dell’Allegato A – Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli | |||
Investimenti localizzati in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise | Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5milioni | PMI | 35% |
GRANDI IMPRESE | 15% | ||
Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro | PMI | 30% | |
GRANDI IMPRESE | 15% | ||
Investimenti localizzati nelle altre regioni | Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5milioni | PMI | 25% |
GRANDI IMPRESE | 10% | ||
Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro | PMI | 20% | |
GRANDI IMPRESE | 10% |
Agevolazione massima per intervento | Contributo in Conto capitale | ||
Tabella 3 A dell’Allegato A – Partecipazione dei produttori ai regimi di qualità e misure promozionali | |||
Regimi di qualità per prodotti delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise | Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5 milioni | PMI | 25% |
GRANDI IMPRESE | 20% | ||
Regimi di qualità per prodotti delle altre regioni | PMI | 15% | |
GRANDI IMPRESE | 10% | ||
Tabella 4 A dell’Allegato A – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo | |||
Progetti proposti da Soggetti beneficiari localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise | Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 7,5 milioni | PMI | 40% |
GRANDI IMPRESE | 20% | ||
Progetti proposti da Soggetti beneficiari localizzati nelle altre regioni | Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 7,5 milioni | PMI | 35% |
GRANDI IMPRESE | 15% | ||
Tabella 5 A dell’Allegato A – Aiuti in esenzione | |||
Articolo 17 | Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 7,5 milioni | Piccole imprese | 20% |
Medie imprese | 10% | ||
Articolo 19 - Soggetti beneficiari localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise | Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 2 milioni | PMI | 25% |
Articolo 19 - Soggetti beneficiari localizzati nelle altre regioni | PMI | 15% | |
Articolo 41 - Soggetti beneficiari localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise | Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5milioni | PMI | 35% |
Articolo 41 - Soggetti beneficiari localizzati nelle altre regioni | PMI | 25% |
6.5 Le agevolazioni nella forma del Finanziamento agevolato cui deve essere associato un Finanziamento bancario, secondo principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto FRI, sono concesse alle imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui all’articolo 5 del Decreto FRI effettuate dalle Banche finanziatrici. Al riguardo si precisa che:
a) nell’ambito del Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 50%;
b) le garanzie individuate ed acquisite dalla Banca finanziatrice assistono le due componenti di Finanziamento (Finanziamento bancario e Finanziamento agevolato) in misura direttamente proporzionale all’ammontare di ciascuno di essi;
c) ai fini della concessione del Finanziamento è necessario che la Banca finanziatrice abbia svolto, con esito positivo, la valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario, per sé e per conto della CDP.
d) il Finanziamento agevolato è concesso a un tasso di interesse dello 0,50%;
e) la durata del Finanziamento ha un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del Progetto e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di Finanziamento.
6.6 L’ammontare complessivo del Contributo in conto capitale, del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario non può superare l’importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto e le soglie previste dall’Allegato A del Decreto.
6.7 L’importo dell’aiuto (equivalente sovvenzione lordo) dell’agevolazione concessa nella forma di Finanziamento agevolato, corrisponde al valore attualizzato della differenza tra l’importo degli interessi al tasso di riferimento e l’importo degli interessi calcolati al tasso dello 0,5%, per tutta la durata del Finanziamento agevolato. Il tasso di riferimento è definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Gli aiuti, erogabili in più rate, e i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile alla data di concessione dell’aiuto, calcolato in base alla citata comunicazione della Commissione. Il margine da aggiungere al tasso base è calcolato in base al rating delle imprese interessate e alle garanzie offerte. Per la determinazione del tasso di riferimento il Ministero predispone un sistema per il calcolo del rating dei Soggetti beneficiari basato su un insieme di indici di bilancio, da pubblicare nel sito internet del Ministero.
6.8 La concessione delle agevolazioni per le grandi imprese è subordinata alla verifica preliminare dell'effetto di incentivazione e della credibilità dello scenario contro fattuale; l’intensità dell’aiuto è commisurata alla verifica della proporzionalità dell’aiuto stesso. Le modalità di verifica della proporzionalità e dell’effetto incentivante dell’aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti, da effettuare in sede di valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni da pubblicare nel sito internet del Ministero.
6.9 Per gli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (Tabella 1 A dell’Allegato A al Decreto) e per gli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari (Tabelle 2 A e 5 A dell’Allegato A al Decreto) l’ammontare dei mezzi apportati dal Soggetto beneficiario non può essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili; a tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il Finanziamento bancario.
6.10 I Soggetti Beneficiari, in caso di esaurimento delle risorse disponibili nella forma del Contributo in conto capitale, possono beneficiare del solo Finanziamento agevolato.
6.11 Le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera a) del Decreto possono disporre il cofinanziamento di specifiche iniziative dei Contratti di filiera o dei Contratti di distretto nella forma di Contributo in conto capitale. L’eventuale cofinanziamento disposto dalle Regioni e Province autonome, contribuisce al raggiungimento della soglia di intensità massima di aiuto ammissibile per tabella.
7. Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni
7.1 La domanda di accesso alle agevolazioni, redatta sulla base dello schema Allegato n. 1 al presente avviso, sottoscritta a norma di legge dal legale rappresentante del Soggetto Proponente e dei Soggetti beneficiari, corredata della documentazione indicata al successivo punto 7.5, è presentata al Ministero – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio PQAI III (Politiche di filiera).
7.2 La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, secondo le modalità pubblicate sul sito del Ministero. La domanda presentata con modalità diverse non è considerata valida. Per la determinazione della data e dell’orario di presentazione della domanda fa fede l’orario di ricevimento della pec al server del Ministero.
7.3 Le domande di accesso ai Contratti di filiera o ai Contratti di distretto possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 27 novembre 2017. Le domande presentate prima dell’ora e della data indicata non sono ritenute ricevibili.
7.4 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione secondo le modalità da pubblicare nel sito del Ministero:
a) Programma del Contratto di filiera o del Contratto di distretto di cui all’Allegato n. 2, sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto Proponente, predisposto a cura del Proponente e contenente gli elementi e le informazioni relativi all’intero Programma del Contratto di filiera o del Contratto di distretto ed alla totalità dei Soggetti beneficiari in esso coinvolti. Il Programma deve evidenziare compiutamente e chiaramente:
- i presupposti e gli obiettivi del Contratto di filiera o del Contratto di distretto proposto sotto il profilo economico, di mercato e finanziario;
- il Soggetto Proponente e i Soggetti beneficiari realizzatori degli interventi;
- l’Accordo di filiera o l’Accordo di distretto;
- gli investimenti e le spese ammissibili relative ai singoli interventi previsti;
- il piano finanziario di copertura delle spese ammissibili e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
b) scheda sintetica del Progetto, predisposta da ciascun Soggetto beneficiario secondo lo schema di cui all’Allegato n. 3, pena l’automatica estromissione dello stesso dal Programma del Contratto di filiera o del Contratto di distretto e dai relativi benefici con contestuale rideterminazione della spesa ammissibile associata al Programma. Il Soggetto Beneficiario
per il tramite del Soggetto Proponente è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda Progetto che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;
c) attestazione resa dalla Banca finanziatrice del singolo Soggetto Beneficiario della disponibilità a concedere allo stesso un Finanziamento bancario per la copertura finanziaria degli interventi previsti oggetto della richiesta di agevolazioni;
d) dichiarazione del Soggetto Beneficiario, predisposta da ciascun Soggetto Beneficiario secondo lo schema di cui all’Allegato n. 4, relativa alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il Progetto, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, affitto, da opzioni di acquisto, da concessioni demaniali, da atto formale di assegnazione, nel caso di aree rientranti in agglomerati industriali ovvero di aree comunali attrezzate;
e) attestazione, rilasciata da un tecnico abilitato, non legato da rapporto di dipendenza o assimilato al Soggetto Beneficiario, iscritto ad albo professionale, con la quale dichiara che il suolo e gli immobili interessati dal Progetto sono rispondenti, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso e, nel caso in cui il Progetto preveda la realizzazione di interventi che necessitano di concessioni e/o autorizzazioni, l’inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio ovvero che le opere previste rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Inoltre, l’attestazione deve indicare, ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano, tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli interventi;
f) atto costitutivo e statuto, ove esistenti, relativi a ciascun Soggetto Beneficiario;
g) copia dei bilanci civilistici (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) di ciascun Soggetto beneficiario relativi agli ultimi tre esercizi contabili antecedenti alla data di presentazione della domanda, corredati di Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale ed eventuale Relazione della Società di revisione. In caso di appartenenza a un gruppo, è necessario fornire anche i bilanci consolidati.; per i Soggetti Beneficiari in regime di contabilità semplificata o forfetaria, dichiarazione dei redditi e dichiarazione IVA relative agli ultimi tre esercizi e prospetto riepilogativo dell’indebitamento verso le banche e gli istituti di credito; qualora l’ultimo bilancio non sia stato ancora approvato, esso può essere trasmesso in bozza debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Beneficiario purché corredata dalla Nota Integrativa; le imprese che non dispongono ancora dei suddetti tre bilanci sono comunque tenute alla presentazione di quello/i disponibile/i integrato/i dalla situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi tre anni (stessa documentazione prevista per i Soggetti beneficiari, se costituite da imprese tenute alla redazioni del bilancio, ovvero, se costituite da persone fisiche, dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni e prospetti riepilogativi dell’indebitamento verso le banche e gli istituti di credito;
h) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte del Proponente e di ciascun Soggetto Beneficiario, secondo lo schema di cui all’Allegato n. 5;
i) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione, ove presente, contenente una esplicita autorizzazione a presentare il Progetto;
j) per i distretti rurali ed agroalimentari, provvedimento di riconoscimento del distretto;
k) per le reti d’impresa, copia del contratto di rete;
l) dichiarazione del Soggetto Proponente di individuazione della Banca autorizzata.
8. Istruttoria delle domande
8.1 Il Ministero entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso accerta la regolarità e la completezza della documentazione presentata. In tutti i casi di irregolarità e/o di incompletezza della documentazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, le domande sono considerate irricevibili e ne viene data comunicazione al Soggetto Proponente. Il Ministero richiede ai Soggetti Beneficiari, per il tramite del Soggetto Proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, che dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
8.2 Il Ministero provvede a trasmettere la domanda di accesso alle agevolazioni alle regioni o alle province autonome dove sono localizzati i Progetti, al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione regionale e l’eventuale disponibilità al cofinanziamento, nella forma di Contributo in conto capitale, stabilendone l’ammontare massimo e le fonti di copertura. Nel caso in cui le regioni o le province autonome non trasmettano entro il termine di 30 giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere di coerenza con la programmazione regionale, quest’ultimo si considera come accolto. Qualora invece il parere dovesse essere negativo, il Ministero ne darà comunicazione motivata al Soggetto Proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
8.3 Terminata la fase inerente l’accertamento della regolarità e della completezza della documentazione presentata, il Ministero provvede a comunicare al Soggetto Proponente l’ammissibilità della domanda di accesso o i motivi che ostano all’accoglimento della stessa, assegnando in quest’ultimo caso al Soggetto Proponente, il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
8.4 Le domande di agevolazione considerate ammissibili sono ammesse all’istruttoria di fattibilità tecnico-economica dei Programmi e dei Progetti sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
8.5 Per le domande ammissibili, il Ministero procede ad effettuare, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 8.3, la valutazione della fattibilità tecnico-economica dei Programmi e dei Progetti sulla base dei criteri di cui all’articolo 10, comma 8 del Decreto, con le modalità specificate al punto 9.
8.6 Per la valutazione di fattibilità tecnico-economica il Ministero si avvale di una Commissione da nominarsi con provvedimento del Ministero stesso.
8.7 Nell’ambito delle attività di valutazione della fattibilità tecnico-economica, il Ministero determina l’ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del Programma.
8.8 Per il computo dei termini di cui ai punti precedenti non si considera il mese di agosto.
9. Procedura di valutazione del Programma e dei Progetti
9.1 La valutazione tecnico-economica del Programma e dei Progetti è effettuata dalla Commissione di cui al punto 8.6, sulla base di un sistema di punteggi attribuito a ciascun dei seguenti ambiti di valutazione:
1) Fattibilità tecnico-economica del Programma: punteggio minimo 30;
2) Idoneità del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di filiera: punteggio minimo 12;
3) Competenze specifiche possedute dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma: punteggio minimo 3;
4) Solidità economico–finanziaria dei Soggetti beneficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione predisposta dalla Banca finanziatrice: punteggio minimo 6;
5) Localizzazione degli interventi;
6) Entità del cofinanziamento regionale.
Ambito di valutazione | Punteggio massimo | Punteggio ammissibilità | |
1 | Fattibilità tecnico-economica del Programma | 50 | 30 |
2 | Idoneità del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di filiera | 20 | 12 |
3 | Competenze specifiche possedute dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma | 5 | 3 |
4 | Solidità economico–finanziaria dei Soggetti beneficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione predisposta dalla Banca finanziatrice | 10 | 6 |
5-6 | Localizzazione degli interventi - Entità del cofinanziamento regionale | 15 | |
Totale | 100 | 65 |
9.2 Per gli ambiti di valutazione 1), 2), 3) e 4), il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità a finanziamento del Programma o del Progetto del Soggetto beneficiario. Per gli ambiti di valutazione 5) e 6) non è previsto punteggio minimo. La soglia di punteggio complessiva che determina l’ammissibilità della proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto è pari a 65/100. Tale soglia corrisponde alla somma dei valori conseguiti per gli ambiti di valutazione 1 e 2 e del punteggio medio dei singoli Soggetti beneficiari per ogni ambito di valutazione 3), 4), 5) e 6).
9.3 Per l’ambito di valutazione 4), la solidità economico–finanziaria dei Soggetti beneficiari in regime di contabilità ordinaria, è valutata sui seguenti indici calcolati sugli ultimi tre bilanci dell’impresa evidenziando in particolare:
A. la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
B. l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.
Per le imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio, la valutazione è effettuata sui seguenti indici calcolati sui dati contabili riportati nelle tre ultime dichiarazioni fiscali (modello Unico/dichiarazione IVA) presentate dal Soggetto beneficiario:
A. l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato (risultante da documenti contabili del
Soggetto beneficiario);
B. l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (risultante da documenti contabili del
Soggetto beneficiario e della Banca finanziatrice).
Per le imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria:
− il prospetto di calcolo del margine operativo lordo deve essere attestato da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
− il prospetto riepilogativo dell’indebitamento attuale verso istituti di credito, affidamenti e utilizzi in corso deve essere allegato all’attestazione rilasciata dalla Banca finanziatrice.
Per le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività da non oltre tre anni prima della presentazione della domanda di accesso) se non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, la valutazione è effettuata, con le stesse modalità, sui soci, se costituite da imprese tenute alla redazioni del bilancio, ovvero, se costituite da persone fisiche, attraverso analisi specifica della capacità reddituale e patrimoniale desunta dall’analisi del modello unico di dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.
9.4 Nei seguenti prospetti sono riportati, per ciascun ambito di valutazione, i criteri e i parametri di valutazione, la scala di valutazione per l’attribuzione del punteggio e il punteggio massimo per ciascun parametro:
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max |
1. Fattibilità tecnico- economica del Programma | Qualità della proposta e incidenza del Programma per la filiera/distretto di riferimento | Impatto previsto sul mercato di riferimento e nello scenario competitivo | 10 |
Adeguatezza dell’Accordo rispetto alle specificità della filiera/distretto e coerenza delle strategie progettuali | 10 | ||
Fattibilità tecnica in rapporto alla completezza e coerenza dell’assetto produttivo e della struttura organizzativa | 5 | ||
Convenienza economica del Programma di investimenti | Ricadute sui produttori agricoli di base (produzione agricola coinvolta in valore) | 10 | |
Miglioramento dell’efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento di filiera | 5 | ||
Miglioramento della sostenibilità ambientale, della sicurezza, della qualità dei processi e dei prodotti lungo la filiera | 5 | ||
Miglioramento delle relazioni commerciali sul mercato interno e dei paesi terzi | 5 | ||
Punteggio massimo | 50 | ||
Punteggio minimo per l’ammissibilità | 30 |
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max |
2. Idoneità del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/ consolidare sistemi di filiera | Coerenza del Programma con gli obiettivi del Contratto di filiera/Contratto di distretto | Chiarezza e concretezza degli obiettivi e attendibilità dei risultati attesi | 10 |
Presenza di più segmenti della filiera/operatori del territorio del distretto tra i beneficiari diretti e indiretti | 10 | ||
Punteggio massimo | 20 | ||
Punteggio minimo per l’ammissibilità | 12 |
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max |
3. Competenze specifiche possedute dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma | Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal Soggetto beneficiario (titolare e soci dell’impresa), sulla base della pregressa esperienza rispetto alla specifica attività prevista dal Programma | Coerenza tra competenze e ruoli attribuiti ai Soggetti beneficiari dall’Accordo di filiera/distretto | 5 |
Punteggio massimo | 5 | ||
Punteggio minimo per l’ammissibilità | 3 |
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Scala di valutazione per attribuzione punteggi | Punteggio max |
4. Solidità economico– finanziaria dei Soggetti beneficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione predisposta dalla Banca finanziatrice | Imprese in contabilità ordinaria | |||
A. (mezzi propri + debiti a M/L termine)/ immobilizzazioni | A ≥ 100% | 5 | 5 | |
50%< A< 100% | 3 | |||
0< A< 50% | 2 | |||
A≤ 0 | 0 | |||
B. margine operativo lordo (MOL) / valore della produzione | B≥ 8% | 5 | 5 | |
8% > B ≥ 5% | 3 | |||
5% > B ≥ 3% | 2 | |||
B < 3% | 0 | |||
Imprese in regime di contabilità semplificata o forfetaria | ||||
A. margine operativo lordo (MOL) / fatturato | A ≥ 15% | 5 | 5 | |
15% > A ≥ 10% | 3 | |||
10% > A ≥ 5% | 2 | |||
A < 5% | 0 | |||
B. oneri finanziari/ fatturato | B ≤ 5% | 5 | 5 | |
5% < B ≤ 10% | 3 | |||
10% < B ≤ 15% | 2 | |||
B > 15% | 0 | |||
Punteggio massimo | 10 | |||
Punteggio minimo per l’ammissibilità | 6 |
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Scala di valutazione per attribuzione punteggi | Punteggio max |
5. Localizzazione degli interventi e ricadute nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise | A. Interventi dei Soggetti beneficiari in valore | A = 100% | 5 | 5 |
100% > A ≥ 50% | 4 | |||
50% > A ≥ 30% | 3 | |||
30% > A ≥ 10% | 2 | |||
10% > A ≥ 1% | 1 | |||
A = 0 | 0 | |||
B. Produzione agricola coinvolta dei Soggetti beneficiari e dei beneficiari indiretti | B = 100% | 5 | 5 | |
100% > B ≥ 50% | 4 | |||
50% > B ≥ 30% | 3 | |||
30% > B ≥ 10% | 2 | |||
10% > B ≥ 1% | 1 | |||
B = 0 | 0 | |||
6. Entità del cofinanziamento regionale | A ≥ 15% | 5 | 5 | |
15% > A ≥ 10% | 3 | |||
10% > A ≥ 5% | 2 | |||
5% > A ≥ 1% | 1 | |||
A = 0 | 0 | |||
Punteggio massimo | 15 |
9.5 Per gli interventi in tabella 1 A e 2 A dell’Allegato A al Decreto, la Commissione di valutazione verifica la conformità con la normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di tutela ambientale e con le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/20135. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il Progetto sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. La Commissione verifica, inoltre, che gli investimenti rispettino i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.
9.6 Per i Programmi per i quali la valutazione dell’ammissibilità tecnico-economica si conclude con esito positivo, il Ministero approva il Programma, così come definito nell’ambito dell’attività di valutazione, con l’indicazione delle spese ammesse e delle agevolazioni massime spettanti a ciascun Soggetto beneficiario, dandone comunicazione al Soggetto proponente e alle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti.
9.7. Per i Programmi per i quali la valutazione dell’ammissibilità tecnico-economica si conclude con esito negativo, il Ministero ne dà motivata comunicazione al Soggetto proponente, anche al fine di consentire l’eventuale presentazione, nel termine di 10 giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell’articolo 10‐bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9.8. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
10. Proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di distretto
10.1 Il Soggetto Proponente, entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di approvazione del Programma, presenta la proposta definitiva al Ministero e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate. La proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di distretto deve essere comprensiva delle risultanze dell’attività istruttoria effettuata dalla Banca autorizzata sul Programma e sui singoli Progetti.
10.2 In caso di ragioni debitamente motivate il Soggetto Proponente può chiedere una proroga al termine di 90 giorni di cui al punto 10.1, trascorso il quale la documentazione prevista non è più ricevibile e la relativa decisione di approvazione del Programma è da ritenersi decaduta. La proroga deve essere richiesta prima del termine ultimo di presentazione del Programma.
10.3 La Proposta definitiva deve essere presentata al Ministero – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio PQAI III (Politiche di filiera), con le stesse modalità di invio di cui al punto 7.2.
10.4 La Proposta definitiva deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma, ad eccezione dell’ammontare delle agevolazioni che, in sede di Proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all’importo indicato nel Programma approvato. In nessun caso, l’ammontare delle agevolazioni concesse al Contratto di filiera e al Contratto di distretto può essere superiore a quello indicato nella comunicazione di approvazione del Programma di cui al punto 10.1.
10.5 La Proposta definitiva del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente e dagli altri Soggetti beneficiari, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) Xxxxxxxx proponente e Xxxxxxxx beneficiari;
b) Progetti previsti;
c) piano finanziario di copertura del Programma, con indicazione dell’ammontare e della forma
delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
10.6 Per ciascun Soggetto beneficiario, alla proposta definitiva devono essere allegati i seguenti documenti:
a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi a ciascun Soggetto beneficiario e relativo Progetto definitivo comprendente:
− copia degli atti e/o contratti, registrati e, ove previsto, trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Progetto e copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento;
− dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli interventi;
− per le opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ecc.), relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici, corredati da disegni e planimetrie redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento adottati a livello di singola regione e provincia autonoma oppure, nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, sulla base dei prezzi contrattuali, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario regionale/provinciale di riferimento;
− preventivi-offerta per macchinari, impianti e attrezzature e componenti edili non a misura o non comprese nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale/provinciale (es. strutture prefabbricate ed infissi). Devono essere presentati almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, con la scelta di quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici. Nel caso di beni altamente specializzati o di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto dell’agevolazione, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa;
− certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente o, nelle more del rilascio, copia dell’avvenuta richiesta, oppure dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato attestante che non sussistono impedimenti di alcun tipo alla realizzazione delle opere e degli interventi progettuali;
− copia del certificato di agibilità per immobili già esistenti, solo per interventi relativi a opere edili e impianti;
− per gli interventi immateriali, relazione descrittiva degli interventi da realizzare corredata da tre offerte di preventivo in concorrenza, contenenti, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione del Progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Nel caso in cui non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, deve essere presentata la dichiarazione di un esperto qualificato nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto dell’agevolazione;
b) delibera di concessione del Finanziamento bancario, con la specifica delle garanzie offerte, rilasciata dalla Banca finanziatrice del Soggetto Beneficiario, a seguito di positiva attestazione del merito di credito, riferita esplicitamente al Progetto oggetto della domanda di agevolazione ed adottata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto;
c) dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario;
d) risultanze dell’attività istruttoria effettuata dalla Banca autorizzata sul Progetto;
10.7 Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
11. Istruttoria della Proposta definitiva
11.1 Il Ministero effettua l'attività istruttoria, avvalendosi della relazione della Banca autorizzata, entro 60 giorni dalla presentazione della proposta definitiva. Nel caso in cui il Ministero ne ravvisi la
necessità, assegna il termine di 15 giorni entro il quale il Soggetto Proponente deve fornire gli eventuali chiarimenti/integrazioni richiesti. La mancata risposta entro i termini previsti implica l’automatica esclusione del Progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
11.2 Il Ministero procede a verificare la conformità delle attestazioni della Banca finanziatrice con quanto prescritto dalla Convenzione. A tal fine il Ministero può richiedere alla Banca finanziatrice gli elementi integrativi e i chiarimenti necessari alla suddetta verifica. Così come stabilito all’articolo 9. 5 del Decreto il Ministero può richiedere - in ogni tempo, precisazioni e chiarimenti sugli atti prodotti dalla Banca autorizzata ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui il Ministero, valutate le informazioni prodotte, dovesse riscontrare elementi di non conformità alla normativa in materia o alle disposizioni di cui al presente decreto, ovvero incongruenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, procede alla notifica delle contestazioni alla Banca autorizzata, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Qualora non ritenga fondate le controdeduzioni presentate dalla Banca autorizzata, ovvero non sia rispettato il termine per la trasmissione delle stesse, il Ministero, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti in caso di riscontrato dolo o colpa grave della Banca autorizzata, disporrà la cancellazione della predetta Banca autorizzata dall’elenco di cui al comma 2, dandone tempestiva comunicazione a CDP e al Soggetto proponente e con l’esplicita previsione dell’obbligo per quest’ultimo, pena la revoca delle agevolazioni eventualmente già concesse, di conferire nuovo incarico ad altra Banca autorizzata.
11.3 Entro il termine di cui al punto 11.1, il Soggetto Proponente deve inviare al Ministero, per ciascun Soggetto Beneficiario, la conferma delle delibere di concessione del Finanziamento bancario rilasciate dalle Banche finanziatrici.
11.4 Il Ministero, sulla base relazione della Banca autorizzata e del rating del Soggetto beneficiario, calcola l’equivalente sovvenzione lordo del Finanziamento agevolato, con la procedura indicata al punto 6.7 e determina le agevolazioni definitive, nel rispetto dei massimali previsti per ciascuna tipologia di intervento nell’Allegato A al Decreto.
11.5 Per le proposte definitive per le quali l'attività istruttoria dei Progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva la proposta definitiva di Contratto di filiera/distretto, e trasmette le risultanze entro 10 giorni lavorativi ai Soggetti proponenti, alle regioni/province autonome interessate, alle Banche finanziatrici, alla Banca autorizzata, specificando, per ciascuno dei Progetti, l’ammontare delle spese ammesse e le relative agevolazioni.
11.6 Il Ministero comunica al Soggetto Proponente, alle regioni/province autonome interessate, alle Banche finanziatrici e alla Banca autorizzata, le motivazioni per le quali l’istruttoria si conclude con un esito negativo, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
11.7 Entro il medesimo termine di cui al punto 11.5 il Ministero trasmette le risultanze dell’istruttoria e copia delle delibere di Finanziamento bancario a CDP che provvede a deliberare il Finanziamento agevolato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, trasmettendo al Ministero la relativa delibera di finanziamento.
12. Sottoscrizione ed efficacia del contratto di filiera/distretto
12.1 Il Ministero, acquisite le delibere di Finanziamento agevolato di cui al punto 11.7 trasmette al Soggetto Proponente la proposta di Contratto di filiera o Contratto di distretto, redatta sulla base dello schema di contratto da pubblicare sul sito internet del Ministero, opportunamente predisposta in relazione allo specifico Contratto di filiera o di Contratto di distretto, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione che non può superare, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il termine di 60 giorni dall’approvazione della proposta definitiva di Contratto di filiera o di distretto.
12.2 L’efficacia del contratto di filiera/distretto è condizionata alla effettiva esibizione al Ministero, entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei Progetti ammessi alle agevolazioni.
12.3 L’intervenuta efficacia del contratto di filiera è comunicata dal Ministero al Soggetto Proponente
e alle Banche finanziatrici.
12.4 Fino alla stipula del contratto di Finanziamento sia la Banca autorizzata sia le Banche finanziatrici possono essere sostituite, fermo restando che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto. Nel caso di sostituzione della Banca finanziatrice, è necessaria una nuova valutazione del merito di credito e l’adozione di una nuova delibera di finanziamento da parte della Banca finanziatrice subentrante, nonché da parte di CDP in relazione al Finanziamento agevolato.
12.5 Per il computo dei termini di cui al presente paragrafo non si considera il mese di agosto.
13. Sottoscrizione del contratto di finanziamento
13.1 Entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 12.3 la Banca finanziatrice provvede a stipulare con il Soggetto Beneficiario il contratto di Finanziamento, nel rispetto della Convenzione tra il Ministero e CDP.
13.2 Per il computo dei termini di cui al presente paragrafo non si considera il mese di agosto.
14. Avvio, avanzamento e ultimazione degli interventi
14.1 Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo 5 in merito all’ammissibilità delle spese, la data di avvio degli interventi da parte del Soggetto Beneficiario è rappresentata dalla data del primo titolo di spesa ammissibile.
14.2 Per lo stato di avanzamento degli interventi si tiene conto, indipendentemente dall’avvenuto
pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa.
14.3 Fermo restando che gli interventi devono essere ultimati entro 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Filiera o del Contratto di distretto, fatte salve eventuali proroghe,
la data di ultimazione degli interventi è rappresentata dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
14.4 Il Soggetto Beneficiario comunica al Ministero, per il tramite del Soggetto Proponente, con dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal suo procuratore speciale, la data di ultimazione degli interventi e la data di entrata in funzione degli impianti, considerato che da quest’ultima decorre il periodo di 5 anni di cui all’art. 16 comma 1, lettera b) del Decreto durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall’uso previsto, pena la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Tale data coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione.
14.5 Il Soggetto Beneficiario può chiedere, per il tramite del Soggetto Proponente, una proroga per l’ultimazione degli interventi. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno 3 (tre) mesi prima del termine previsto per il completamento degli interventi.
14.6 Il Ministero istruisce la richiesta di proroga del termine per l’ultimazione degli interventi di cui al punto precedente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. L’eventuale integrazione della documentazione richiesta dal Ministero deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa; quest’ultima interrompe il termine dell’attività istruttoria.
14.7 Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non richieda al Ministero alcuna proroga del termine di ultimazione degli investimenti, ovvero, se la richiesta non è autorizzata dal Ministero, le agevolazioni afferenti alle spese effettuate successivamente al termine di ultimazione degli interventi sono revocate, fatta salva la verifica dell’organicità e funzionalità dell’intervento ammissibile realizzato.
15. Erogazione delle agevolazioni
15.1 L’erogazione del Contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di Finanziamento di cui al paragrafo 13. Le quote del Contributo in conto capitale e del Finanziamento sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.
15.2 I Soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del Soggetto proponente, possono richiedere al Ministero una quota, fino al 40% del solo Contributo in conto capitale, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
15.3 Ai fini di ciascuna erogazione a SAL, i Soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del Soggetto proponente, alla Banca autorizzata la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste dal Contratto di filiera o dal Contratto di distretto sottoscritto.
15.4 La Banca autorizzata, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa, provvede ad istruire le richieste di erogazione e invia le risultanze dell’istruttoria al Ministero, relativamente al Contributo in conto capitale e al Finanziamento agevolato e, entro il medesimo termine, alla Banca finanziatrice, ove non coincidente con la Banca autorizzata, relativamente al Finanziamento agevolato.
15.5 Il Ministero, ricevuta la relazione della Banca autorizzata attestante la conformità della realizzazione del Programma con le specifiche e le prescrizioni contenute nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto, effettua tutte le attività istruttorie di competenza, compresa la verifica della relazione stessa. Completate le attività istruttorie, ne dà comunicazione alla Banca autorizzata, alle Banche finanziatrici e, nei casi di cofinanziamento regionale nella forma di Contributo in conto capitale, alle regioni o province autonome.
15.6 Ricevuta la comunicazione di cui al punto 15.5, la Banca finanziatrice, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di Finanziamento, richiede a CDP la messa a disposizione della quota di Finanziamento agevolato, che viene erogata ai Soggetti beneficiari unitamente alla corrispondente quota del Finanziamento bancario.
15.7 Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione, ove previsto, alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici.
15.8 Ai fini dell’erogazione dell’ultima quota del Contributo in conto capitale e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all’articolo 18, comma 2, del Decreto, dal Contributo in conto capitale viene trattenuto il 10% dell’importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.
16. Variazioni dei Programmi successive alla sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto
16.1 Gli interventi previsti nel Progetto possono subire variazioni successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Filiera o del Contratto di distretto a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero, uno scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità.
16.2 Sono considerate varianti del Progetto tutti i cambiamenti tali da comportare modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso gli interventi finanziabili, quali, in particolare:
a) le modifiche della denominazione sociale e della ragione sociale del Soggetto beneficiario, nonché le modifiche conseguenti ad operazioni aziendali straordinarie quali fusioni, scorpori, conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda;
b) le variazioni nella localizzazione territoriale degli investimenti;
c) la modifica della tipologia di aiuto;
d) le variazioni tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati.
16.3 Il Proponente può presentare, al massimo, 6 richieste di variante relative ad uno o più Soggetti beneficiari. L’eleggibilità degli investimenti alle agevolazioni decorre dalla data di presentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della richiesta di variante, relativa a modifiche tecniche sostanziali del Progetto.
16.4 Le varianti del Progetto sono richieste dal Soggetto Beneficiario per il tramite del Soggetto Proponente e approvate dal Ministero sulla base dell’attività istruttoria effettuata dalla Banca
autorizzata in ordine, a seconda della fattispecie della variante, alla verifica della congruità tecnico economica degli interventi e alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal contratto di Finanziamento, con la seguente procedura:
a) il Proponente presenta alla Banca autorizzata una relazione descrittiva delle varianti richieste, allegando alla stessa la necessaria documentazione tecnica e gli atti giustificativi;
b) la Banca autorizzata valuta la relazione di cui al punto precedente entro 30 giorni dal suo ricevimento; a conclusione dell’attività istruttoria, redige una relazione tecnica in ordine, a seconda delle diverse fattispecie di variante, all’eventuale permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni e/o alla congruità tecnico-economica e al mantenimento degli obiettivi previsti dal Contratto di filiera o dal Contratto di distretto, da rilasciare entro lo stesso termine al Proponente. L’eventuale integrazione, da parte del Proponente, della documentazione, richiesta dalla Banca autorizzata, deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria;
c) il Proponente presenta al Ministero la richiesta di variante con allegata la relazione tecnica rilasciata dalla Banca autorizzata. Il Ministero effettua l’attività istruttoria della richiesta di variante entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e ne comunica l’esito al Soggetto beneficiario, per il tramite del Proponente, alla Banca autorizzata, alla Banca finanziatrice e a CDP.
16.5 Non sono considerate ammissibili varianti che prevedono una diminuzione della spesa ammessa del Progetto in misura superiore al 50%, fermo restando l’ammontare minimo degli interventi per Soggetto Beneficiario di cui al punto 5.2. Le spese oggetto di variante sono eleggibili dalla data di presentazione al Ministero della richiesta di variante.
16.6 In caso di mancata approvazione della variante, qualora le spese siano già state sostenute o siano sostenute successivamente alla comunicazione del Ministero di mancata approvazione, le relative agevolazioni sono revocate.
16.7 Nelle more dell’approvazione della variante da parte del Ministero non si può procedere
all’erogazione delle agevolazioni relative all’intervento oggetto della variante stessa.
16.8 Non sono considerate, di norma, varianti del Progetto, e quindi non sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione del Ministero, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d’opera e per i quali il Soggetto beneficiario possa dare evidenza in sede di stato di avanzamento/rendicontazione, a condizione che:
a) sia garantita la possibilità di identificare il bene cui le modifiche si riferiscono;
b) il Beneficiario dimostri che gli investimenti realizzati confermino le finalità del Progetto e /o siano coerenti con gli obiettivi del Contratto di filiera o del Contratto di distretto e il termine per la realizzazione degli investimenti.
16.9 Le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d’opera di cui al precedente punto 16.8 sono comunicati direttamente dal Soggetto beneficiario, per il tramite del Proponente, alla Banca autorizzata, per gli investimenti di competenza, congiuntamente alla presentazione della domanda di erogazione dei Finanziamenti.
16.10 In ogni caso, il Soggetto beneficiario può chiedere al Ministero, per il tramite del Proponente, preliminare conferma dell’ammissibilità delle variazioni al Progetto. In questo caso, il Ministero effettua l’attività istruttoria secondo le modalità e nei termini di cui al precedente punto 16.4, lettera c).
16.11 La Banca autorizzata segnala al Ministero le variazioni del Progetto al momento della presentazione della relazione finale di xxxxx.
16.12 Ferma restando la congruità della spesa, nel caso in cui le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative o i cambi di preventivo comportino una riduzione della spesa rispetto al Progetto approvato, le agevolazioni sono ridotte in proporzione.
16.13 Rientrano nella fattispecie delle varianti “cambio di Beneficiario” tutte le modifiche societarie che intervengono successivamente alla stipula del Contratto di Filiera o del Contratto di distretto e che riguardino modifiche della ragione sociale e della denominazione sociale del Soggetto Beneficiario o che siano conseguenti a operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda. Ogni variazione deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero.
16.14 Qualora non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni, il Soggetto proponente può richiedere al Ministero, a seguito dell’intervenuto recesso o esclusione di uno o più Soggetti beneficiari, l’autorizzazione al subentro di nuovi Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente avviso. La richiesta deve essere inoltrata entro 3 mesi dalla data dell’intervenuto recesso o esclusione di uno o più Soggetti beneficiari e deve essere accompagnata da:
a) una relazione, redatta dalla Banca autorizzata, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilità dell’iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il Programma approvato e con i relativi obiettivi;
b) la delibera, ove previsto, di concessione del Finanziamento bancario in favore del Soggetto beneficiario subentrante.
16.15 La relazione di cui al punto 16.14, lett. a) deve concludersi con una motivata proposta di accoglimento o di rigetto della richiesta. Il Ministero provvede a trasmette la relazione alle regioni o alle province autonome dove è localizzato il Progetto, al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione regionale. Nel caso in cui le regioni o le province autonome non trasmettano entro il termine di 30 giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere di coerenza con la programmazione regionale, quest’ultimo si considera come accolto. Qualora invece il parere dovesse essere negativo, il Ministero ne darà comunicazione motivata al Soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. Il Ministero, entro 30 giorni dalla ricezione del parere della regione o provincia autonoma, effettua l’istruttoria della richiesta e in caso di esito positivo, approva la variazione del Programma e ne dà comunicazione alla Banca autorizzata, alla Banca finanziatrice, a CDP e alla regioni e province autonome. Entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione del Ministero inerente l’intervenuta approvazione del subentro, CDP delibera il relativo Finanziamento
agevolato.
16.16 Ottenuta l’approvazione al subentro, il Soggetto beneficiario sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi del Contratto di filiera o del Contratto di distretto.
16.17 Le agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del Soggetto Beneficiario subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al Contratto di filiera o Contratto di distretto.
16.18 Ai fini della approvazione della variante relativa alla localizzazione territoriale degli investimenti, il Soggetto beneficiario presenta alla Banca autorizzata una relazione illustrativa delle motivazioni alla base della richiesta. Alla relazione deve essere allegata la documentazione attestante la disponibilità dell’immobile, nonché la documentazione tecnica ed urbanistica necessaria alla Banca autorizzata per l’analisi istruttoria di competenza.
16.19 Variazioni dei singoli interventi ammessi e indicate nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera o Contratto di distretto.
16.20 In caso di revoca parziale o totale delle agevolazioni, di uno o più Progetti, il Ministero verifica che permanga comunque la validità tecnico-economica del Programma oggetto del Contratto di filiera o del Contratto di distretto. Detta verifica è effettuata anche nel caso in cui l’ammontare delle spese complessivamente realizzate e ritenute ammissibili del Programma risulti significativamente inferiore all’ammontare delle spese ammesse.
17. Documentazione finale di spesa e concessione definitiva delle agevolazioni
17.1 Il Proponente trasmette, per conto del Soggetto beneficiario, la domanda di erogazione relativa allo stato finale degli interventi del Progetto alla Banca autorizzata entro e non oltre 3 mesi dalla loro ultimazione o, per gli interventi già ultimati alla data di stipula del contratto di Finanziamento, entro e non oltre 3 mesi da quest’ultima data. La mancata presentazione nei termini della documentazione finale di spesa, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, determina la revoca delle agevolazioni da parte del Ministero ai sensi del successivo paragrafo 18.
17.2 La Banca autorizzata redige, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di erogazione, la relazione finale sugli interventi realizzati e la trasmette, entro lo stesso termine, al Ministero. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per la redazione della relazione finale.
17.3 Il Ministero, ricevuta dalla Banca autorizzata la relazione finale:
a) dispone ogni opportuno accertamento sull’avvenuta realizzazione Programma e dei Progetti
del Contratto di filiera o del Contratto di distretto.;
b) provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Soggetto beneficiario;
c) adotta il provvedimento di concessione definitiva o dispone la revoca delle agevolazioni entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione finale sul Progetto realizzato.
17.4 L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero in quanto ritenuta necessaria per gli accertamenti previsti dal Decreto, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
17.5 Al fine di garantire la partecipazione del Soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al punto 17.3, lettera a) e la relazione finale, sono portati a conoscenza del Soggetto beneficiario stesso.
17.6 A seguito della concessione definitiva, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al Contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai Soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
17.7 Per il Finanziamento agevolato, la revoca comporta l’obbligo di versare un importo pari all’agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, come definito al punto 6.6 del presente avviso, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
17.7 Il Ministero comunica, entro 5 giorni dalla sua adozione, il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni alla Banca autorizzata, alle Banche finanziatrici, a CDP e alle regioni o province autonome interessate.
18. Revoca delle agevolazioni
18.1 Le condizioni e i casi di revoca delle agevolazioni concesse sono definiti dall’articolo 16 del
Decreto.
18.2 Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei
Soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi:
a) mancato raggiungimento degli obiettivi, del Progetto anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti;
b) variazioni sostanziali del Progetto senza la preventiva approvazione del Ministero;
d) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla data di ultimazione degli interventi del Progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
e) qualora il Soggetto beneficiario modifichi l’oggetto della propria attività con la conseguenza
che essa sia diversa da quella indicata nel Progetto;
f) falsità o mendacità delle dichiarazioni rese per l’ottenimento delle agevolazioni;
g) qualora il Soggetto beneficiario non consenta, nei modi e termini previsti dal Contratto di filiera o dal Contratto di distretto, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione degli interventi;
h) previa contestazione dell’inadempienza, con l’assegnazione di un termine entro il quale
provvedere, qualora il Proponente non invii, per conto del Soggetto beneficiario, la
dichiarazione di monitoraggio annuale o, se comunque inviata, i dati ivi inseriti siano
incompleti o inesatti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 comma 2 del Decreto;
i) cessione, anche parziale, a terzi, a qualsiasi titolo, del Contratto di filiera o del Contratto di distretto;
j) sentenza passata in giudicato per un reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, contenente una sanzione di cui all’articolo 9 dello stesso decreto legislativo;
l) condanna definitiva a carico dei legali rappresentanti e/o dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dei direttori tecnici per reati relativi a frodi comunitarie, illecita percezione di aiuti di stato, delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione, reati ambientali, reati edilizi, violazione delle norme riguardanti la legislazione alimentare incluso la frode commerciale che non vengano senza indugio sostituiti;
m) applicazione di una misura ovvero accertamento di un tentativo d’infiltrazione mafiosa o mancato rilascio da parte della competente Prefettura della relativa Informativa Antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 anche per uno soltanto dei soggetti sottoposti a controllo antimafia;
n) qualora sia riscontrato il mancato rispetto di specifiche condizioni eventualmente previste nel provvedimento di approvazione del Programma;
o) qualora il Soggetto beneficiario rinunci in tutto o in parte alle agevolazioni.
18.3 L’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato dal Ministero al Proponente; quest’ultimo può produrre, per conto dei Soggetti beneficiari, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, ogni elemento informativo ritenuto utile per chiarire le situazioni suscettibili di determinare la revoca delle agevolazioni. L’eventuale integrazione, da parte del Proponente, della documentazione richiesta dal Ministero deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
18.4 Il Ministero, valutati gli eventuali elementi informativi di cui al punto precedente, adotta, entro
30 (trenta) giorni, il provvedimento di chiusura del procedimento di revoca, ovvero il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al Proponente, alla Banca autorizzata, alla Banca finanziatrice e a CDP.
18.5 La revoca delle agevolazioni comporta, per il Contributo in conto capitale, l’obbligo di restituire l’importo erogato. Per il Finanziamento agevolato, la revoca comporta l’obbligo di versare un importo pari all’agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, come definito al punto 6.6 del presente avviso, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
18.6 In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente punto o a seguito di altre inadempienze del Soggetto beneficiario di cui al presente avviso, le medesime vengono
maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
18.7 In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Finanziamento agevolato, nel caso in cui l’importo del Finanziamento agevolato concedibile al Soggetto beneficiario a seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al raggiungimento dell’importo ridotto stabilito dal Ministero. Nel caso in cui la differenza rispetto all’importo concedibile sia già stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate al Soggetto beneficiario dovranno essere restituite dal Soggetto beneficiario a semplice richiesta della Banca finanziatrice, maggiorate dell’importo del differenziale interessi. L’importo del differenziale di interessi è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123.
18.8 La restituzione, da parte del Soggetto beneficiario, delle somme dovute e il pagamento degli interessi deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca delle agevolazioni di cui al punto 18.4 o dalla effettiva comunicazione dell’importo da restituire, se successiva e non contestuale al provvedimento di revoca. In difetto, sulla somma complessivamente dovuta maturano interessi di mora.
18.9 Per tutto quanto non espressamente previsto nel Decreto e nel presente avviso in materia di revoca delle agevolazioni, si rimanda al relativo contratto di Finanziamento stipulato con le Banche finanziatrici.
19. Monitoraggio, controlli e ispezioni
19.1 Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il Soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, si fa carico di inviare periodicamente al Ministero e alla Banca autorizzata le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d’avanzamento dei Progetti. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione al Soggetto beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
19.2 In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui Soggetti beneficiari. A tal fine può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione della Progetto con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso la sede dove è realizzato l’investimento, sia presso i locali in cui è conservata la predetta documentazione.
19.3 Il Ministero, in ogni fase e stadio del procedimento può disporre controlli sull’attività delle
Banche autorizzate e sulla regolarità dei procedimenti.
19.4 La Banca autorizzata è abilitata, ai fini degli adempimenti di competenza, a svolgere verifiche e controlli, anche attraverso sopralluoghi presso la sede dove è realizzato l’investimento, sullo stato di avanzamento degli interventi e sulla documentazione presentata dal Soggetto Beneficiario.
19.5 Il Soggetto beneficiario ha l’obbligo di conservare per un periodo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del Progetto.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Xxxx Xxxxxxx
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
Allegato Spese ammissibili
All. 1 Schema domanda di accesso al Contratto di filiera/Contratto di distretto
All. 2 Scheda Programma del Contratto di filiera/Contratto di distretto
All. 3 Scheda Progetto del Soggetto beneficiario
All. 4 Dichiarazione del Soggetto beneficiario relativa alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il Progetto
All. 5 Ulteriori dichiarazioni del Soggetto Beneficiario
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria. L’investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. L’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una
riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione;
c) creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
d) garantire il rispetto delle norme in vigore alle condizioni seguenti:
- ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell’Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
- qualora il diritto dell’Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l’impresa interessata. L’aiuto è limitato alle PMI.
Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritto all’aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) acquisto di animali1; d) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell’Unione in vigore, ad eccezione dei casi di cui al primo paragrafo, lettera d); e) capitale circolante; f) costi diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
Nel caso dell’irrigazione, è assicurato, dal 1° gennaio 2017, con riguardo al bacino idrografico in cui è effettuato l’investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua da parte del settore agricolo con forme all’articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo in considerazione, ove del caso, gli effetti sociali, ambientali ed economici del recupero nonché le condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.
In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e in particolare alle norme in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.
Non è ammesso il sostegno ad investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni o limitazioni stabilite da un’organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
1 L’aiuto per l'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all’intensità massima del 30% dell’importo
dei costi ammissibili, purché soddisfi le condizioni di cui alla nota 6.
Spese ammissibili | Intensità massima agevolazione2 | |
Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27 | Altre Regioni | |
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili3. | 50% | 40% |
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato4. | 50% | 40% |
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici,e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali. | 50% | 40% |
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità5. | 50% | 40% |
5. Acquisto di animali da riproduzione6 | 30% | 30% |
2 Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:
- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del
regolamento (UE) n. 1305/2013;
- investimenti destinati a migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell’Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell’Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.-
3 I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell’intervento.
4 Con riguardo all’irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
5 Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).
6 L’aiuto per l'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all’intensità massima del 30% dell’importo
dei costi ammissibili, purché soddisfi le seguenti condizioni:
- gli aiuti possono essere concessi soltanto per l’acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini e caprini;
- sono ammissibili solo gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico mediante l’acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi e femmine, registrati nei libri genealogici; nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico;
- sono ammissibili agli aiuti solo gli agricoltori in attività;
- dovrebbero essere acquistati solo gli animali che garantiscono un potenziale di riproduzione ottimale per un determinato periodo di tempo; pertanto, sono ammissibili soltanto femmine acquistate prima che abbiano partorito per la prima volta;
- i capi acquistati devono essere tenuti nella mandria per un periodo di almeno quattro anni.
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli
L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli. Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi della presente tabella 2 A. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e dell’Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati. Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento. Gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro sono appositamente notificati alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati. | ||
Spese ammissibili | Intensità massima agevolazione | |
Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27 | Altre regioni | |
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing,1 o miglioramento di beni immobili2 | 50% | 40% |
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato3 | 50% | 40% |
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2) | 50% | 40% |
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali. | 50% | 40% |
1 I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
2 I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione.
3 I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
Tabella 3A: Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli
I regimi di qualità sono i seguenti: A) regimi di qualità istituiti dai seguenti regolamenti e dalle seguenti disposizioni: i) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo; ii) regolamento (UE) n. 1151/2012; iii) regolamento (CE) n. 834/2007 (62); iv) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; v) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; B) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, oppure particolari metodi di produzione, oppure termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) il regime di qualità deve essere accessibile a tutti i produttori; iii) il regime di qualità deve prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli; C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto con formi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori prati che riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari». L’attività di promozione deve essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli (ad esempio mediante l’organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione di conoscenze scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali) oppure a incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto agricolo in questione mediante campagne promozionali. La campagna promozionale deve essere incentrata su prodotti coperti dai regimi di qualità o deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione. La campagna promozionale deve rispettare il regolamento (UE) n. 1169/2011 e, se del caso, le norme specifiche in materia di etichettatura. Le campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di euro, devono essere notificate individualmente. | ||||||||
A) AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ1 | Intensità massima agevolazione | |||||||
a) Costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità2 | Fino al 100% della spesa ammissibile | |||||||
B) AIUTI PER 3 AGRICOLI | LE | MISURE | PROMOZIONALI | A | FAVORE | DEI | PRODOTTI | Intensità massima agevolazione |
a) Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti: spese di iscrizione; spese di viaggio e costi per il trasporto degli animali; spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento;affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio4. | Fino al 100% della spesa ammissibile |
1 Gli aiuti sono concessi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.
2 Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari e devono essere versati al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.
3 Le misure promozionali si riferiscono all’intero settore agricolo. Se la misura promozionale è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non è subordinata all’adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell’associazione o dell’organizzazione sono limitati ai costi di prestazione della misura promozionale.
4 Possono beneficiare dell’aiuto di cui alla lettera a) solo le PMI.
b) Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione. | |
c) Xxxxx relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi5. | |
d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori6 | Fino al 50% della spesa ammissibile7 |
5 Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una particolare origine. La restrizione riguardante il riferimento all’origine non si applica se i) l’attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall’Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall’Unione; ii) se l’attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall’Unione, l’origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Il riferimento all’origine non deve avere carattere discriminatorio, non deve avere lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, deve rispettare i principi generali del diritto dell’Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell’articolo 34 del trattato.
6Gli aiuti per le campagne promozionali sono erogati solo sotto forma di servizi agevolati. Prima del lancio di campagne promozionali, devono essere trasmessi alla Commissione UE campioni rappresentativi di materiale promozionale. Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una particolare origine e non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari. La restrizione riguardante il riferimento all’origine non si applica se i) l’attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall’Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall’Unione; ii) se l’attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall’Unione, l’origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.
7 L'intensità può raggiungere l'80% delle spese ammissibili per attività promozionali nei paesi terzi.
Tab. 4A: Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.
Le misure di aiuto si riferiscono all’intero settore agricolo, nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per progetto. Il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. Prima della data di avvio del progetto, le seguenti informazioni sono pubblicate su internet: a) la conferma dell’attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto; d) l’indirizzo del sito web in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto; e) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. I risultati del progetto sovvenzionato devono essere messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati devono restare a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato. Gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Non sono concessi aiuti basati sul prezzo dei prodotti agricoli alle imprese attive nel settore agricolo. | |
Spese ammissibili | Intensità massima agevolazione |
1. Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto | Fino al 100% delle spese ammissibili1 |
2. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati | |
3. Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; | |
4. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;. | |
5. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. |
1 A condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- la ricerca è di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;
- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.
Tabella 5A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento. | |
I costi ammissibili comprendono: | Intensità massima agevolazione |
a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente | 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; 10% dei costi ammissibili per le medie imprese |
b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni. | |
Articolo 19 - Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 2 milioni di euro per impresa e per anno | Intensità massima agevolazione (ESL) |
I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. | 50% dei costi ammissibili |
Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente. | |
I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue: | Intensità massima agevolazione (ESL)1 |
a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile; | 45 % dei costi ammissibili |
b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile; | |
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili | 30 % dei costi ammissibili |
1 L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.